DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) - SCARPE DI SICUREZZA

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1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) - SCARPE DI SICUREZZA Sommario 1. Premessa 2. Definizione 3. Fonti normative 4. Classificazione e requisiti generali 5. Questioni interpretative 6. Interventi di prevenzione 7. Adempimenti amministrativi 8. Sanzioni. 1. Premessa Le disposizioni a carattere generale sui requisiti, sugli obblighi del datore di lavoro, sui criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, tra i quali si annoverano le scarpe di sicurezza, sono riportati nell'apposita nota illustrativa in materia di DPI. 2. Definizione La "scarpa di sicurezza" è un dispositivo di protezione individuale atto a proteggere i piedi contro le aggressioni esterne (schiacciamento, ustioni da scintille, fluidi caldi o scorie, freddo, perforazioni, vibrazioni) e nel contatto verso il suolo (pericoli di scivolamento nel suolo roccioso o fangoso, su superfici cosparse di olio o grasso o scorie incandescenti) mediante l'impiego di uno o più particolari accorgimenti tecnologici quali l'adozione di puntale d'acciaio e/o di lamina metallica antiperforazione, la predisposizione di particolari rilievi delle suole, di impermeabilizzazione, il conferimento di resistenza al calore, l'adozione di protezione dei malleoli, di un sistema di sfilamento rapido. 3. Fonti normative Norme giuridiche - DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) Art. 384 (Protezione dei piedi) Art. 389 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro) Art. 391 (Contravvenzioni commesse dai preposti) Art. 392 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori) - DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) Art. 58 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro) Art. 59 (Contravvenzioni commesse dai preposti) Art. 60 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori) - DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva CEE n. 89/686 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale)

2 - DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) Art. 43 (Obblighi del datore) Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori) Art. 90 (Contravvenzioni commesse dai preposti) Art. 93 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori) All. III - Schema rischi/protezione All. IV - Dispositivi di di protezione dei piedi e delle gambe All. V, punto 2 - Protezione del piede - DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1997 (Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale) Norme di buona tecnica - UNI norma 8615 (Calzature di protezione con tomaio di cuoio) 4. Classificazione e requisiti generali Gli indumenti per la protezione dei piedi vengono classificati nei seguenti gruppi: a) scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza b) scarpe a slacciamento o sganciamento rapido c) scarpe con protezione supplementare della punta del piede d) scarpe e soprascarpe con suola anticalore e) scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore f) scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo g) scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni h) scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici i) scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti l) stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche m) zoccoli n) dispositivi di protezione amovibili del collo del piede o) ghette p) suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione) q) ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole Le calzature di sicurezza, analogamente a tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI), possono essere classificate in tre categorie. Nella I categoria sono incluse le scarpe di protezione che proteggono da: - azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici, detergenti, contatto o urti con oggetti caldi che non espongano oltre a 50 C, ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali, azione lesiva dei raggi solari, urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente. Nella III categoria sono incluse le scarpe di protezione: - particolarmente complesse destinate a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente presupponendosi che l'utilizzatore non abbia la possibilità di percepire tempestivamente il

3 verificarsi di effetti lesivi. Rientrano in questa categoria le scarpe che assicurano un protezione limitata nel tempo contro aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti, quelle per attività che si svolgono a temperature di 100 C o di -50 C, infine quelle destinate a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose o utilizzate come isolanti per alte tensioni elettriche. Nella II categoria sono incluse le scarpe di protezione che non rientrano nelle due categorie descritte. Requisiti generali La calzatura di sicurezza deve essere progettata e fabbricata tenendo conto delle esigenze ergonomiche ed in modo che vi possa essere adeguamento alla morfologia dell'utilizzatore, leggerezza, comodità e solidità di costruzione, compatibilità tra i diversi tipi di protezione. Deve inoltre essere adeguata ai rischi dai quali deve difendere e rispondere alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, di uso personale, fornita gratuitamente dal datore di lavoro insieme ad informazioni sui rischi dai quali deve proteggere. I materiali impiegati nella costruzione delle calzature dovranno essere di buona qualità e l'esecuzione curata anche nei minimi particolari. Se è richiesto il puntale di protezione (in acciaio o materiali equivalenti), questo dovrà formare parte integrante della calzatura, risultare di lunghezza non inferiore al 18% della lunghezza massima della scarpa. Tutte le superfici, bordi e spigoli del puntale dovranno risultare lisci e debitamente arrotondati. Una protezione in acciaio a forma di conchiglia potrà essere assicurata anche ai malleoli (UNI 8615, 1984). I fondi delle calzature potranno essere realizzati in cuoio, gomma, prodotti sintetici ed altri materiali purchè lo spessore globale non risulti inferiore a 9 mm in corrispondenza del tacco ed a 7,5 mm in corrispondenza della zona compresa tra pianta e tacco. Particolari suole con potere smorzante potranno essere adottate in caso di rischio da vibrazioni. Nella figura viene illustrata graficamente una sezione delle scarpe di protezione.

4 Requisiti particolari Nella tabella seguente sono riportati i requisiti particolari che le calzature dovranno indicare: N.B.: requisiti richiesti -- requisiti facoltativi Per S1 i requisiti di base devono essere integrati da: - parte posteriore chiusa - antistaticità - capacità di assorbimento del tallone S2 requisiti di base più quelli di S1 e integrati da: - impermeabilità dinamica del tomaio S3 requisiti di base più S2 e integrati da: - lamina antiforo - suola con tasselli o scalgitura. 5. Questioni interpretative Nel caso delle scarpe di sicurezza i problemi interpretativi riguardano sostanzialmente: a) le attività nel corso delle quali occorre far uso di determinate scarpe di sicurezza b) come agire al fine di ottenere un diffuso adempimento della norma che prescrive di indossare tale tipo di protezione. In merito al primo punto il datore di lavoro dovrà, caso per caso, valutare i rischi che non possono essere prevenuti in altro modo e

5 conseguentemente fornire le idonee protezioni ai lavoratori (art. 43, D.Lgs. n. 626/1994). Peraltro è ormai un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello della affermazione della sussistenza dell'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione dei dipendenti i mezzi personali di protezione, appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni effettuaue (si vedano la Cass. sez. pen., 5 novembre 1986, n e Cass. sez. pen., 20 giugno 1988, n. 7177). Ad esempio, il rischio di ustioni è abbastanza frequente non solo nelle grandi aziende siderurgiche e metalmeccaniche (tradizionalmente ad alto rischio), ma anche in attività artigianali (con saldatura) o nelle cucine, ove sono sempre possibili versamenti di liquidi bollenti. Il rischio di schiacciamento è poi presente in una vastissima gamma di attività commerciali, artigianali ed industriali ove esiste la possibilità di schiacciamento da parte di mezzi, pesi o materiali movimentati. Per quanto riguarda il secondo punto, occorre tener presente il fatto che secondo l'attuale legislazione il datore di lavoro ha l'obbligo di esigere l'attuazione delle misure di sicurezza, di modo che sarà sempre responsabile ove i lavoratori non abbiano indossato le protezioni assegnate e tale fattispecie non sia stata formalmente o amministrativamente mai contestata dal datore di lavoro. 6. Interventi di prevenzione Allo scopo di conseguire una diffusa utilizzazione delle protezioni, occorrerà agire in modo tale da valutare, oltre alle caratteristiche tecniche delle protezioni in relazione ai rischi esistenti, peso, ingombro, comodità e facilità d'uso, accettabilità, design delle scarpe. Occorrerà anche effettuare prove di utilizzazione coinvolgendo i lavoratori, controllare infine, una volta acquistato il materiale, in entrata e successivamente in corso di esercizio, le scarpe di protezione per valutarne adeguata conservazione, manutenzione e disponibilità a magazzino, per assicurare un immediato ricambio in caso di usura. Si dovrà lasciare (ove possibile) un margine per scelte preferenziali del tipo di protezione da parte dell'utente, addestrare il personale in modo continuativo, fornire modelli comportamentali corretti (esempi di capi e preposti), verificare con il follow-up i risultati raggiunti ai lavoratori. 7. Adempimenti amministrativi La scelta delle calzature di sicurezza deve essere effettuata nel rispetto delle procedure elencate agli artt. 42 e 43 del D.Lgs. n. 626/1994 e cioè: - esame preliminare del tipo di calzatura con analisi e valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi - definizione delle caratteristiche necessarie affinché le calzature possiedano, in relazione al lavoro, requisiti di sicurezza (tenendo conto anche del rischio aggiuntivo determinato dall'uso delle stesse calzature) - informazione dei lavoratori (anche ai sensi dell'art. 43, lettera c, D.Lgs. n. 626/1994) e/o dei loro rappresentanti su tutte le misure adottate in materia di sicurezza e salute in caso di impiego di attrezzature di protezione individuale sui luoghi di lavoro.

6 Il D.Lgs. n. 626/1994 indica, all'allegato V, una lista "non esauriente" e per così dire "prioritaria" di attività e di settori di attività nei quali è richiesta la scarpa di sicurezza con suola imperforabile (lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali, attività su impalcature, demolizione di rustici, lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature, lavori in cantieri edili ed in aree de deposito). Per una serie di attività (punto 2 dell'allegato V) è richiesta una scarpa di sicurezza senza suola imperforabile: lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, ascensori, montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, gru, caldaie, impianti elettrici, montaggio metallico, manutenzione, rimozione in discarica, produzione di vetri, costruzioni navali, smistamento ferroviario, manipolazione di carni surgelate, movimentazione e stoccaggio, lavori nell'industria della ceramica e dei materiali da costruzione, lavorazioni di cava e pietre, ecc. Nelle restanti attività occorre valutare caso per caso la "natura del rischio" da perforazione. L'allegato V del D.Lgs. n. 626/1994 segnala l'importanza della utilizzazione di scarpe di sicurezza a slacciamento rapido unicamente in caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse. Dovendo poi le calzature essere "adatte alla particolare natura del rischio" è comunque opportuno, che siano alte ai malleoli e con imbottiture se vi è rischio di urti o contusioni. Secondo l'allegato V del D.Lgs. n. 626 del 1994 le scarpe di sicurezza con suola termoisolante devono essere adottate in caso di attività su o con masse molto fredde. 8. Sanzioni Per il datore di lavoro In tema di sicurezza: - le violazioni agli artt. 377 (resistenza, idoneità dei mezzi di protezione) e 384 (protezione con calzature in lavorazioni con specifici rischi) del D.P.R. n. 547/1955 sono sanzionate con una ammenda massima di L o con l'arresto fino a 3 mesi. - la violazione all'art. 4, (a)(b)(c) del D.P.R. n. 547/1955 è sanzionata con una ammenda massima di L o con l'arresto fino a 3 mesi (art. 389, lett. c), D.P.R. n. 547/1955). In tema di igiene del lavoro: - la violazione dell'art. 4 (c) del D.P.R. n. 303/1956 (fornitura di scarpe di sicurezza per tutela dell'igiene) è sanzionata con una ammenda massima di L o con l'arresto da 3 a 6 mesi (art. 58, lett. a), D.P.R. n. 303/1956); - le violazioni degli artt. 4 (d) (disporre ed esigere l'uso delle scarpe) e 26 del D.P.R. n. 303/1956 (scarpe in dotazione individuale) sono sanzionate ognuna con una ammenda massima di L o con l'arresto fino a 3 mesi (art. 58, lett. c), D.P.R. n. 303/1956).

7 Per i preposti In tema di sicurezza: - la violazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 547/1955 su quanto disposto all'art. 6 (d) ed (e) (i lavoratori non devono modificare le scarpe senza averne ottenuta autorizzazione, divieto di compiere di propria iniziativa operazioni che possano compromettere la sicurezza) è sanzionata con l'ammenda massima di L o con l'arresto fino a 3 mesi (art. 391, lett. a), D.P.R. n. 547/1955); - la omessa vigilanza ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 547/1955 su quanto disposto all'art. 6 (a)(b)(c) (osservare le norme e le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza, usare con cura le scarpe di protezione, segnalare immediatamente le deficienze delle scarpe) è sanzionata con un'ammenda massima di L o con l'arresto fino a 2 mesi (art. 391, lett. b), D.P.R. n. 547/1955). In tema di igiene del lavoro: - la violazione dell'art. 4 (b) (rendere edotti i lavoratori delle misure di prevenzione) del D.P.R. n. 303/1956 è sanzionata con una ammenda massima di L o con l'arresto da 1 a 3 mesi (art. 59, lett. a), D.P.R. n. 303/1956); - la violazione dell'art. 4 (d) del D.P.R. n. 303/1956 (disporre ed esigere l'uso delle scarpe) è sanzionata con una ammenda massima di L o con l'arresto fino a 2 mesi (art. 59, lett. b), D.P.R. n. 303/1956). Per i lavoratori In tema di sicurezza: - l'inosservanza dell'art. 6 (d)(e) del D.P.R. n. 547/1955 è sanzionata con un'ammenda massima di L o con l'arresto fino a 1 mese; - l'inosservanza dell'art. 6 (a)(b)(c) del D.P.R. n. 547/1955 è sanzionata con l'ammenda massima di L o con l'arresto fino a 15 giorni (art. 392, D.P.R. n. 547/1955). In tema di igiene del lavoro: - l'inosservanza dell'art. 5 (d) (non modificare le calzature senza averne avuta l'autorizzazione) del D.P.R. n. 303/1956 è sanzionata con l'ammenda massima di L o con l'arresto fino a 1 mese (art. 60, lett. a), D.P.R. n. 303/1956); - l'inosservanza dell'art. 5, (a)(b)(c) (osservare le norme e le misure disposte dal datore di lavoro, usare con cura le calzature, segnalare le deficienze delle scarpe di sicurezza) è sanzionata con l'ammenda massima di L o con l'arresto fino a 15 giorni (art. 60, lett. b), D.P.R. n. 303/1956). Ulteriori sanzioni sono riportate nella nota "Dispositivi di protezione individuali - Disposizioni a carattere generale".

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