Effetti sull uomo Procedura di verifica Effetti alla guida Indicazioni operative della Regione Veneto Test Test Tipologie Tipologie Parte I Parte II
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- Gilda Sassi
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1 Effetti sull uomo Effetti alla guida Dal punto di vista medico gli effetti delle droghe sulla guida sono di particolare gravità per l'azione tossica sulle cellule nervose che si manifesta negli effetti principali di stimolazione, depressione e produzione di fenomeni allucinatori, con compromissione della performance alla guida. Procedura di verifica Indicazioni operative della Regione Veneto La Regione Veneto ha elaborato nel 2010 le indicazioni operative sulle procedure di accertamento e verifica di assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti in lavoratori addetti a mansioni che comportino particolari rischi per la sicurezza. I principali effetti sono di: sonnolenza e riduzione della capacità di concentrazione, allungamento dei tempi di reazione modificando la performance di guida, alterazione della coordinazione motoria e della capacità di giudizio, alterato senso di valutazione delle distanze e delle velocità. Indicazioni operative sostanze stupefacenti 02_02_2010.pdf Test Tipologie In funzione delle caratteristiche delle sostanze, la sostanza stessa o i suoi prodotti di trasformazione possono essere rintracciati in diversi materiali biologici e in tempi differenti. Urina Il test è previsto nella normativa specifica per i luoghi di lavoro, è il materiale biologico utilizzato più frequentemente, consente di ritrovare i prodotti di trasformazione delle sostanze stupefacenti anche dopo giorni. Test Tipologie I Capello Il test consente di valutare la situazione pregressa di assunzione di sostanze stupefacenti: le sostanze vengono incorporate nel capello attraverso lo scambio tra il sangue circolante e le cellule del bulbo pilifero. Il test, per i consumatori abituali, permette di rilevare l assunzione di sostanze nei mesi precedenti. L esame del capello, effettuato dai SERT, rappresenta l accertamento conclusivo dell iter previsto dalla normativa specifica per i luoghi di lavoro.
2 Test Tipologie II Sangue Il test è utilizzato a fini legali (incidenti stradali, morti violente in genere), consente di dimostrare di aver agito sotto l effetto della sostanza stessa (non è previsto dalla normativa specifica per i luoghi di lavoro). Test Tempi di rilevabilità delle droghe nelle urine A seconda del tipo di sostanza, gli stupefacenti sono rilevabili nelle urine per periodi di tempo molto variabili, da pochi giorni ad oltre un mese. Saliva Il test è utilizzato dalle forze dell ordine durante i controlli per la verifica del rispetto del codice della strada, con significato analogo ai test sul sangue senza essere invasivo (non è previsto dalla normativa specifica per i luoghi di lavoro). Test Iter previsto La ricerca delle sostanze stupefacenti prevede: a) analisi di screening: analisi preliminari eseguite per evidenziare l assunzione di stupefacenti; b) analisi di conferma: da effettuare qualora risulti positiva l analisi di screening, che serve ad escludere false positività dovute alla assunzione di sostanze diverse da quelle ricercate (ad esempio, farmaci, alimenti, etc); c) controanalisi: ripetizione delle analisi di laboratorio, su richiesta del lavoratore, sullo stesso campione di urine quando il lavoratore ritenga che il risultato del test non sia corretto (la spesa per queste analisi è a carico del lavoratore). La procedura prevede inoltre che venga redatto sempre un verbale che deve essere firmato dal medico competente e dal lavoratore. Test Suddivisione dei costi L'accertamento periodico, che consiste in una visita medica finalizzata alla problematica droghe e sostanze psicotrope e l'accertamento di screening sulle urine con conferma dei positivi presso un laboratorio di secondo livello, è a carico del datore di lavoro. I lavoratori dipendenti (con contratto a tempo indeterminato) che sono risultati positivi, dopo la conferma del laboratorio di secondo livello, vanno inviati al SERD. Tutti gli accertamenti effettuati da tale struttura pubblica e finalizzati al recupero della dipendenza sono a carico del servizio sanitario nazionale. Ottenuto il nulla osta dal SERD, il dipendente va sottoposto a controlli mensili per i 6 mesi successivi da parte del medico competente. Tali accertamenti sono nuovamente a carico del datore di lavoro.
3 PARTE 4 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE I dispositivi di protezione I dispositivi di protezione collettiva DPC I dispositivi di protezione individuale Decreto legislativo 81/2008 Tipologia di La segnaletica di sicurezza Decreto legislativo 81/2008 Modalità di utilizzo dei segnali Segnali sul lavoro I dispositivi di protezione possono essere: collettivi: dispositivi, mezzi, sistemi di tipo organizzativo (ad esempio, barriere anticaduta, mezzi di sollevamento, etc); individuali: dispositivi e mezzi personali del lavoratore (ad esempio, guanti, mascherine, occhiali, etc). I dispositivi di protezione, sia individuali che collettivi, comunque conformi a quanto stabilisce la legge, debbono essere forniti dal datore di lavoro in funzione dei rischi specifici dell attività o della mansione e sostituiti ogni qualvolta non garantiscano più la necessaria efficacia. L'abbiamo scampata bella.wmv I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA DPC Il d.lgs. 81/2008 non definisce i Dispositivi di Protezione Collettiva (di seguito denominati DPC), ma li menziona sull articolo 111, relativo ai lavori in quota (nello specifico, tratta dei parapetti provvisori). I DPC devono essere impiegati solo quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti con: misure tecniche di prevenzione, misure organizzative di prevenzione. I DPC vengono utilizzati soprattutto nei cantieri temporanei e mobili, ed i più comuni sono i parapetti, le reti di sicurezza e le armature di sicurezza agli scavi. I lavoratori hanno l obbligo di: sottoporsi a programmi di formazione e addestramento nei casi ritenuti necessari; segnalare immediatamente al datore di lavoro o alla persona preposta qualsiasi anomalia o imperfezione dei dispositivi.
4 DPC I I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Il d.lgs. 81/2008 definisce nel modo seguente un Dispositivo di Protezione Individuale (di seguito denominato ): si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. NB Non sono da considerarsi gli indumenti di lavoro se non sono destinati a proteggere la salute e la sicurezza del lavoratore. Decreto legislativo 81/2008 Titolo III, capo II I dispositivi di protezione individuale vengono trattate nel titolo III del d.lgs. 81/2008, che si compone di 20 articoli, di cui i primi 19 sono suddivisi in 3 capi, mentre quello finale, relativo alle sanzioni, è comune: capo I: uso delle attrezzature di lavoro; capo II: uso dei dispositivi di protezione individuale; capo III: impianti ed apparecchiature elettriche. Il capo II è corredato dall allegato VIII: indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari. Obbligo d uso I devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Dunque, i devono essere impiegati solo quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti con: misure tecniche di prevenzione, misure organizzative di prevenzione, misure, mezzi o metodi di protezione collettiva.
5 Requisiti dei Caratteristiche dei I devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni. I devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all utilizzatore secondo le sue necessità. In caso di rischi multipli che richiedono l uso simultaneo di più, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro ai fini della scelta dei : a) effettua l analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi ; c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d uso fornite dal fabbricante a corredo dei, le caratteristiche dei disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell uso, in funzione di: entità del rischio; frequenza dell esposizione al rischio; caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; prestazioni del.
6 Obblighi del datore di lavoro I Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori conformi ai requisiti previsti dall articolo 76. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i e ne assicura le condizioni d igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; b) provvede a che i siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l uso di uno stesso da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il lo protegge; Obblighi del datore di lavoro II f) rende disponibile nell azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni ; g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei ; h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l uso corretto e l utilizzo pratico dei. In ogni caso l addestramento é indispensabile: a) per ogni che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell udito. Obblighi dei lavoratori Tipologie di I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari. I lavoratori utilizzano i messi a loro disposizione conformemente all informazione e alla formazione ricevute e all addestramento eventualmente organizzato ed espletato. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. Al termine dell utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei messi a loro disposizione. TESTA OCCHI e VISO UDITO VIE RESPIRATORIE BRACCIA MANI CORPO GENITALI GAMBE PIEDI
7 LA SEGNALETICA DI SICUREZZA Segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. Si precisa che in nessun caso la segnaletica di sicurezza può sostituire le necessarie misure di prevenzione e protezione. Decreto legislativo 81/2008 Titolo V, capo I La segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro viene trattata nel titolo V del d.lgs. 81/2008, che si compone di 6 articoli suddivisi in 2 capi: capo I: disposizioni generali; capo II: sanzioni. Il capo I è corredato da 9 allegati: allegato XXIV: prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza; allegato XXV: prescrizioni generali per i cartelli segnaletici; allegato XXVI: prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni; allegato XXVII: prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l ubicazione delle attrezzature antincendio; allegato XXIII: prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione; allegato XXIX: prescrizioni per i segnali luminosi; allegato XXX: prescrizioni per i segnali acustici; allegato XXXI: prescrizioni per la comunicazione verbale; allegato XXXII: prescrizioni per i segnali gestuali. Modalità di utilizzo dei segnali Obblighi del datore di lavoro Quando, anche a seguito della valutazione dei rischi risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni contenute negli allegati. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica. Modalità di utilizzo dei segnali Informazione e formazione dei lavoratori Il datore di lavoro provvede affinché: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all interno dell impresa ovvero dell unità produttiva; b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all interno dell impresa o dell unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo.
8 Definizioni Caratteristiche Segnale di divieto Segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo. Segnale di avvertimento Segnale che avverte di un rischio o pericolo. Segnale di prescrizione Segnale che prescrive un determinato comportamento. Segnale di divieto Segnale di avvertimento Segnale di prescrizione Segnale di salvataggio Segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio. Segnale per la lotta contro l incendio Segnale che fornisce indicazioni relative ai dispositivi antincendio e i percorsi per l evacuazione. Segnale di salvataggio Segnale per le attrezzature antincendio Caratteristiche I Segnali di divieto
9 Segnali di avvertimento Segnali di avvertimento I Segnali di avvertimento II Segnali di prescrizione
10 Segnali di prescrizione I Segnali di salvataggio Segnali di salvataggio I Segnali per la lotta contro l incendio
11 Segnali sul lavoro Segnali sul lavoro I Segnali sul lavoro II DOMANDE? Grazie per l attenzione!
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