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1 Anno XLIII Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Seconda n. 14 del Supplemento n. 64 mercoledì, 4 aprile 2012 Firenze Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, Firenze - Fax: redazione@regione.toscana.it Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate. L accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo. Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali. Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale. Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

2 2 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del SEZIONE I GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni SOMMARIO Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Area di Coordinamento Formazione, Orientamento e Lavoro Settore Formazione e Orientamento DELIBERAZIONE 2 aprile 2012, n. 256 L.R. 32/2002: determinazione della misura del con tributo e dell incentivo regionale in materia di ti - ro cini. pag. 3 GIUNTA REGIONALE - Dirigenza - Decreti DECRETO 2 aprile 2012, n certificato il Art. 17ter, comma 4 L.R. n. 32/02. Approvazione dello schema di convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante e dello schema di progetto formativo in materia di tirocini. 5

3 SEZIONE I GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni DELIBERAZIONE 2 aprile 2012, n. 256 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del L.R. 32/2002: determinazione della misura del con tributo e dell incentivo regionale in materia di tirocini. LA GIUNTA REGIONALE Visto Piano regionale di Sviluppo per il periodo , approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del , e in particolare il Progetto integrato di sviluppo (PIS) GiovaniSì, che ha come finalità la crescita complessiva del capitale umano rappresentato dai giovani toscani; Considerato che uno degli obiettivi del PIS GiovaniSì consiste nella costruzione di percorsi finalizzati all inserimento nel mondo del lavoro dei giovani e che, per il raggiungimento di tale obiettivo, è previsto che la Regione si attivi per eliminare l uso distorto dei tirocini, garantire i diritti dei tirocinanti e stabilire per questi ultimi la corresponsione di un rimborso spese assicurando un contributo regionale; Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2011, n. 339 (Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana - Disposizioni dal primo giugno 2011) - modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2011, n. 710 e dalla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2011, n. 835 che, in attuazione del PIS GiovaniSì, ha introdotto in via sperimentale una disciplina in materia di tirocini in Regione Toscana; Considerato che la citata DGR 339/2011 ha previsto in particolare un contributo regionale nel caso di corresponsione, da parte del soggetto ospitante, di un rimborso spese ai tirocinanti in età compresa fra 18 e 30 anni, nonché un contributo per incentivare l inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato, presso il medesimo soggetto ospitante, di tirocinanti della medesima fascia di età; Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), così come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3 in materia di tirocini ed in particolare: - l art. 17 ter, comma 9, che stabilisce a carico del soggetto ospitante l obbligo di corrispondere al tirocinante un rimborso spese forfetario; - l art. 17 sexies, in base al quale la Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante ; - l art. 21, comma 2, lettera d quater) che stabilisce che la Regione interviene finanziariamente al fine di incentivare l inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio; - l art. 32, comma 4 bis lettera b), che rinvia al regolamento la definizione dell importo minimo del rimborso spese a titolo forfetario a carico del soggetto ospitante; Visto il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro ), così come modificato dal D.P.G.R. n. 11/R del 22 marzo 2012 in materia di tirocini ed in particolare l art. 86 quinquies che prevede che l importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto dal soggetto ospitante al tirocinante non può essere inferiore a 500,00 euro mensili lordi ; Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dall art. 8, comma 4 della L.R. 3/2012, con l entrata in vigore delle disposizioni regolamentari in materia di tirocini di cui al D.P.G.R. 11/R/2012 cessa di avere applicazione la disciplina di cui alla deliberazione 339/2011 e successive modifiche e integrazioni; Valutata comunque positivamente l esperienza avviata con la citata DGR 339/2011 e ritenuto pertanto di confermarne l impostazione seguita per ciò che concerne le forme di contribuzione e incentivazione da parte della Regione finalizzate a migliorare l accesso dei giovani al mercato del lavoro; Ritenuto di stabilire con il presente atto, in attuazione degli articoli 17 sexies, comma 1, e 21, comma 2, lettera d quater) della citata L.R. 32/2002, la misura del contributo regionale per la copertura dell importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante e la misura del contributo per incentivare l inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato, presso il medesimo soggetto ospitante, delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio; Ritenuto opportuno diversificare la misura delle agevolazioni incrementando l importo nei casi in cui il contributo e l incentivo sono destinati a favorire l esperienza di tirocinio dei soggetti disabili, di cui alla L. 68/1999 3

4 4 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del e dei soggetti svantaggiati, di cui all art. 4 comma 1 della L 381/1991, anche in vista di un loro inserimento lavorativo; Considerato che con la citata DGR 339/2011 sono state attivate misure finanziarie per un totale di E ,00, prenotate nei capitoli della UPB Attuazione programma Fondo Sociale Europeo Spese correnti del bilancio 2011; tirocinante a titolo di rimborso spese, per lo svolgimento di un tirocinio rientrante in una delle tipologie di cui all art. 17 bis, comma 2 della citata L.R. 32/2002, nella seguente misura: a) 300,00 mensili, per i soggetti in età compresa tra i 18 e i 30 anni; b) 500,00 mensili, per i soggetti disabili, di cui alla L. 68/99 e i soggetti svantaggiati, di cui all art. 4 comma 1 della L. 381/1991; Considerato inoltre la necessità di attivare ulteriori risorse per un totale di E ,00 della UPB Attuazione programma Fondo Sociale Europeo Spese correnti che presenta la necessaria disponibilità ed in particolare prenotando le relative risorse secondo la seguente articolazione per capitolo di bilancio: BILANCIO 2012 Cap E ,07 Cap E ,53 Cap E ,40 BILANCIO 2013 Cap E ,00 Cap E ,00 Cap E ,00 BILANCIO 2012 Cap E ,00 Cap E ,00 Cap E ,00 BILANCIO 2013 Cap E ,00 Cap E ,00 Cap E ,00 Vista la L.R. 27 dicembre 2011 n. 67, Bilancio di previsione per l anno 2012 e bilancio pluriennale ; Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del Approvazione bilancio gestionale per l esercizio 2012 e bilancio gestionale pluriennale ; A voti unanimi, DELIBERA 1. in attuazione del Progetto integrato di sviluppo (PIS) GiovaniSì, contenuto nel Piano regionale di Sviluppo per il periodo , di concedere, per i tirocini non curriculari attivati a decorrere dal 31 marzo 2012, in attuazione dell art. 17 sexies della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), così come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3, su richiesta del soggetto ospitante, un contributo per il rimborso dell importo forfetario corrisposto al 2. di concedere, per i tirocini non curriculari, attivati a decorrere dal 31 marzo 2012, in attuazione dell art. 21 comma 2 lettera d quater) della citata L.R. 32/2002, così come modificata dalla citata L.R. 3/2012, su richiesta del soggetto ospitante privato, un contributo per incentivare l inserimento lavorativo nella seguente misura: a) 8.000,00 per l assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo soggetto ospitante di tirocinanti, in età compresa tra i 18 e i 30 anni, che hanno concluso il periodo di tirocinio; b) ,00 per l assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo soggetto ospitante di tirocinanti disabili, di cui alla citata L. 68/1999, e i soggetti svantaggiati, di cui all art. 4 comma 1 della citata L. 381/1991, che hanno concluso il periodo di tirocinio; 3. di rinviare al competente Settore della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze l adozione di un avviso pubblico a sportello, recante le modalità di accesso ai contributi; 4. di attivare gli interventi prenotando le relative risorse finanziarie, per un totale di E ,00, della UPB Attuazione programma Fondo Sociale Europeo Spese correnti che presenta la necessaria disponibilità secondo la seguente articolazione per capitolo di bilancio: BILANCIO 2012 Cap E ,07 Cap E ,53 Cap E ,40 BILANCIO 2013 Cap E ,00 Cap E ,00 Cap E ,00 BILANCIO 2012 Cap E ,00 Cap E ,00 Cap E ,00 BILANCIO 2013 Cap E ,00 Cap E ,00 Cap E ,00 5. di trasmettere il presente atto, a cura della Segreteria della Giunta Regionale, al Consiglio Regionale.

5 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell art. 5, comma 1, lettera f), della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007. GIUNTA REGIONALE - Dirigenza - Decreti Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Area di Coordinamento Formazione, Orientamento e Lavoro Settore Formazione e Orientamento DECRETO 2 aprile 2012, n certificato il Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), come da ultimo modificata dalla L.R. n. 3/2012, in particolare l art. 17ter, comma 4 che prevede che lo schema di convenzione tra soggetto proponente e soggetto ospitante sia approvato con decreto dirigenziale; Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale dell 8 agosto 2003, n. 47/R e sue modifiche che emana il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 come da ultimo modificato dal D.P.G.R. n. 11/R del 22/03/2012; Viste le leggi regionali 9 Gennaio 1995 n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti) e 23 aprile 2007 n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 Gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti); DECRETA 5 Art. 17ter, comma 4 L.R. n. 32/02. Approvazione dello schema di convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante e dello schema di progetto formativo in materia di tirocini. IL DIRIGENTE Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) ed in particolare l art. 9; Visto il Decreto del Direttore Generale n. 85 del 15/01/2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore Formazione e Orientamento; Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo 1. di approvare, ai sensi dell art. 17ter, comma 3 della L.R. n. 32/2002, lo schema di convenzione tra soggetto proponente e soggetto ospitante e lo schema di progetto formativo, allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del presente atto. Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell art. 5 comma 1 lett. c) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007. Il Dirigente Gianni Biagi SEGUONO ALLEGATI

6 6 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del SCHEMA DI CONVENZIONE PER L ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI IN REGIONE TOSCANA ALLEGATO A TRA Il/La... con sede legale in..., codice fiscale...d'ora in poi denominato soggetto promotore, rappresentato/a legalmente da... nato a... il / / ; E Il/La... con sede legale in..., codice fiscale... d'ora in poi denominato soggetto ospitante, rappresentato/a legalmente da... nato a... il / / ; PREMESSO - che la Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale; - che la Regione Toscana al fine di valorizzare le esperienze di tirocinio in cui il luogo di lavoro diviene luogo di apprendimento ha approvato la legge regionale n.3 del 27/01/2012, di modifica della Legge Regionale n.32 del 26/07/2002 (d ora in poi la legge ), ed il relativo regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. n.11/r del 22/03/2012 (d ora in poi il regolamento ) si veda l appendice per le norme richiamate nel corso della convenzione; - che la presente convenzione, il cui schema è stato approvato con decreto dirigenziale n. del / /, è stipulata ai sensi dell art. 17ter, comma 3 della legge; SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1 Oggetto 1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n.... soggetti in tirocinio su proposta del soggetto promotore. 2. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegato alla presente convenzione (All. 1). Art. 2 Durata La presente convenzione ha durata dal / / al / /. Art. 3 Obblighi del soggetto promotore 1. Il soggetto promotore è tenuto ad osservare quanto previsto dall art. 86bis del regolamento. [PARAGRAFO DA INSERIRE NEL CASO IN CUI IL SOGGETTO PROMOTORE SIA UN SOGGETTO PUBBLICO] 1

7 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del Ai sensi dell art. 17ter, comma 5, ultimo periodo della legge, l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL e per la responsabilità civile verso terzi sono a carico del soggetto ospitante. Art. 4 Obblighi del soggetto ospitante 1. Il soggetto ospitante è tenuto ad osservare quanto previsto dall art. 86ter del regolamento. 2. Il soggetto ospitante si impegna a: a) rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti; b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore; c) segnalare, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore; d) consentire al tutore del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutore del soggetto ospitante per verificare l andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale; e) segnalare al soggetto promotore l eventuale cessazione anticipata del tirocinio; f) assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti. 3. Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che: a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro; b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo; c) il tirocinante non è utilizzato per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all organizzazione; d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso; e) non può realizzare più di un tirocinio con il tirocinante indicato nel progetto formativo allegato; f) il tirocinante può svolgere il tirocinio una sola volta per ciascun profilo professionale; g) può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatto salvo quanto previsto dall art. 86nonies del regolamento. Le lettere e) ed f) non si applicano nei confronti dei soggetti svantaggiati di cui all articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e dei disabili, di cui alla l. n. 68/1999 ai sensi dell art. 17quater, comma 3 della legge. Art. 5 Rimborso spese 1. Il soggetto ospitante corrisponderà su base mensile o bimestrale [INDICARE UNA DELLE DUE PERIODICITÀ PREVISTE] al tirocinante un rimborso spese forfettario pari a Euro mensili lordi. Art. 6 Tutore 1. Il soggetto promotore nomina in qualità di tutore responsabile delle attività didattico organizzative il/la sig./sig.ra Il tutore è tenuto a svolgere i compiti previsti dall art.86sexies del regolamento. 2. Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutore, responsabile dell inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto il cui nominativo è indicato nel progetto formativo. Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dall art.86septies, comma 3 del regolamento. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito. 2

8 8 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del Art. 7 Obblighi e diritti del tirocinante 1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dall art. 86quater, comma 1 del regolamento. 2. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti. 3. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio. 4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative. Art. 8 Relazione finale e libretto formativo 1. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante trasmette la relazione finale sull attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante ai servizi per l impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino. 2. Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve avere svolto almeno il 70 per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio.. 3. Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante dal soggetto ospitante. Art. 9 Trattamento dati personali 1. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell esecuzione della convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore. Art. 10 Rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante fanno riferimento alla L.R. n.32/2002, al regolamento emanato con D.P.G.R. n.11/r del 22/03/2012 nonché alla legislazione vigente in materia. Luogo e data (firma per il soggetto promotore) (firma per il soggetto ospitante) 3

9 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del Appendice Norme richiamate all interno dello schema di convenzione 9 L. R. n.32 del 26/07/2002 così come modificata dalla L. R. n.3 del 27/01/2012 ( legge ): art. 17ter, comma 3 Il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti. Alla convenzione è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui ai commi 7 e 8, e le modalità di svolgimento del tirocinio. art. 17ter, comma 5 Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o per il tramite del soggetto ospitante attraverso la convenzione di cui al comma 3, ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Se il promotore è un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante. art. 17quater, comma 3 Il tirocinante non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale e non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto. I limiti di cui al presente comma non si applicano ai soggetti di cui all articolo 17 ter, comma 8. Regolamento emanato con D.P.G.R. n.47/r dell 8/8/2003 come modificato dal regolamento emanato con D.P.G.R. n.11/r_del 22/03/2012 ( regolamento ) art. 86bis 1. Il soggetto promotore è tenuto a: a) garantire la qualità e l efficacia dell esperienza formativa del tirocinante; b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione; c) nominare il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo fra i soggetti indicati all articolo 86 sexies, comma 1; d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall articolo 17 ter, comma 5 della l.r. 32/ Il soggetto promotore, se diverso dal centro per l impiego, è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all articolo 17 bis, comma 3 della l.r. 32/2002 e ad inviare copia della convenzione e del progetto formativo al centro per l impiego. 3. Il soggetto promotore è tenuto ad inviare copia della convenzione e del progetto formativo alla

10 10 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del Il soggetto promotore è tenuto ad inviare copia della convenzione e del progetto formativo alla struttura territoriale competente in materia di attività ispettiva del lavoro, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. art. 86ter 1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti: a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) essere in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); c) non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei ventiquattro mesi precedenti l attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative; d) non avere procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio. 2. Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività per le quali sia necessario un periodo formativo. Non può utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all interno della propria organizzazione. 3. Il soggetto ospitante nomina il tutore del tirocinante scegliendolo fra i soggetti indicati all articolo 86 septies, comma 1. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito. art. 86nonies 1. Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini attivabili annualmente, con riferimento alla singola unità produttiva, è proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti: a) per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l attivazione di tirocini, salvo che per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale indicate nell articolo 8 e nell allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 Norme in materia di artigianato ), per le quali è consentito un tirocinante; b) per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un tirocinante; c) per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato, sono consentiti due tirocinanti; d) per i soggetti ospitanti che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato. 2. Per i soggetti ospitanti pubblici è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.

11 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del Ai fini della determinazione del numero di tirocini attivabili annualmente, di cui ai commi 1 e 2, si applicano le seguenti diposizioni: a) non sono computati i tirocini attivati nei confronti dei soggetti svantaggiati, di cui all articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e dei disabili, di cui alla l. 68/1999, gli apprendisti e i tirocinanti assunti a tempo indeterminato nel corso dell anno; b) i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato; c) non è computato il tirocinio in cui il tirocinante ha svolto meno del 70 per cento delle presenze previste dal progetto formativo. 4. Il tirocinante assunto a tempo indeterminato nel corso dell anno solare non è computato nel numero dei tirocini attivabili annualmente. art. 86sexies 1. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative è nominato dal soggetto promotore ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere. 2. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative svolge i seguenti compiti: a) concorre all elaborazione del progetto formativo, d intesa con il tutore di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze da acquisire; b) monitora l attuazione del progetto formativo, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante. art. 86septies, comma 3 Il tutore svolge i seguenti compiti: a) coordina l attività del tirocinante, a cui fornisce indicazioni tecnico-operative costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio; b) attesta la regolarità dell attività svolta dal tirocinante; c) è responsabile della regolare tenuta del registro delle presenze; d) redige la relazione finale sull attività svolta e le competenze acquisite dal tirocinante. art. 86quater, comma 1 Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l ambiente di lavoro; b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d ufficio nei casi e

12 12 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d ufficio; f) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l attuazione del progetto formativo.

13 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del allegato b Allegato 1 (rif. Convenzione n.... stipulata in data...) (su carta intestata del soggetto promotore) SCHEMA DEL PROGETTO FORMATIVO DI TIROCINIO Cognome - Nome del tirocinante... nato a...il... residente in... oppure domiciliato in... cod. fiscale... soggetto disabile l. n.68/99 soggetto svantaggiato ex art.4, comma 1 l. n.381/91 solo per i tirocini di cui alla lettera A: data di conseguimento della qualifica prof.le / diploma / laurea: / / Tipologia di tirocinio (barrare la casella) A) tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità; B) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati; C) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga; D) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti svantaggiati, diversi da quelli di cui all articolo 17 ter, comma 8 della legge regionale n.32/02, da individuarsi con deliberazione della giunta regionale. Soggetto promotore Tutore del soggetto promotore Soggetto ospitante... Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)... Orario settimanale previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante: Settore di attività del tirocinio:...

14 14 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del Tempi di accesso ai locali del soggetto ospitante: 1 dalle ore alle ore... per giorni alla settimana Periodo di tirocinio: dal / / al / / ; n. mesi...; ore totali.. Tutore del soggetto ospitante... Polizze assicurative Infortuni sul lavoro INAIL posizione n.... Responsabilità civile: compagnia/agenzia.... contratto n.... scadenza / / Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio Competenze da acquisire Rimborso spese forfettario e altre facilitazioni previste: E corrisposto un rimborso spese forfettario mensile pari a Euro lordi L'orario settimanale del tirocinio deve essere inferiore all'orario previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante.

15 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del Obblighi e diritti del tirocinante Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l ambiente di lavoro; b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d ufficio; f) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l attuazione del progetto formativo. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative...., (data)... Tirocinante... Soggetto promotore... Soggetto ospitante...

16 MODALITÀ TECNICHE PER L INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE Con l entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), cambiano le tariffe e le modalità per l invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T. Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n del 12 novembre L invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.lgs 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. E fatta transitoriamente eccezione alle modalità di cui sopra per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i quali resta utilizzabile, la trasmissione elettronica all indirizzo redazione@regione.toscana.it. Il materiale da pubblicare deve pervenire all Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva. Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi,simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di Euro 0,010, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (Euro 20). Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, Firenze. L attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale. L art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria. L art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all art.5, comma 1, lettere h),i),j),e k), ed in particolare: 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione; 2) bandi ed avvisi per l attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione; 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra; 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia. I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali: testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto); collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature; utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10; indicazione, all inizio del testo, della denominazione dell ente emettitore e dell oggetto dell atto sintetizzato nei dati essenziali; inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee. Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n

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