SPESE SANITARIE E DISPOSITIVI MEDICI DETRAIBILI Risoluzione 253/E del 29 settembre 2009

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1 SPESE SANITARIE E DISPOSITIVI MEDICI DETRAIBILI Risoluzione 253/E del 29 settembre 2009 a cura Alessandro Borgoglio E ormai ben nota da tempo la possibilità di detrarre il 19% delle spese sanitarie. Non altrettanto pacifico è, invece, il diritto alla stessa detraibilità del costo dei cosiddetti dispositivi medici di nuova generazione. La risoluzione in commento stabilisce che tali attrezzature rientrano nell ambito di detraibilità previsto dalla norma soltanto qualora esse siano ricompresse nella Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici. Nello scritto, dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento e la risoluzione in oggetto, vengono fornite alcune indicazioni circa la detraibilità delle spese sanitarie e del costo dei dispositivi medici, per concludere, quindi, con la trattazione delle relative modalità di compilazione della dichiarazione. Come noto, le spese sanitarie sostenute dal contribuente sono fiscalmente detraibili, nella misura del 19%, dall imposta lorda dovuta. Benché sia ormai diffusa la consapevolezza di tale disposizione fiscale, molti dubbi si sono susseguiti nel tempo circa l ambito operativo della norma, ovvero relativamente alla corretta individuazione di tali spese sanitarie. La recentissima risoluzione dell Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2009, numero 253/E, ne è un chiaro esempio: un Centro di assistenza fiscale ha chiesto di sapere 1, infatti, se le spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali, nonché quelle per l acquisto di macchinari per la magnetoterapia, fisiokinesiterapia e laserterapia 2 rientrino tra gli oneri detraibili. L Agenzia delle Entrate, in risposta a tale richiesta, ha affrontato disgiuntamente il tema della detraibilità delle spese per la conservazione delle cellule staminali rispetto alle altre spese per l acquisto di macchinari medici. 1 La richiesta di chiarimenti da parte del C.A.F. è avvenuta tramite istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge numero 212 del 2000 (Statuto del Contribuente). 2 La magnetoterapia è una terapia alternativa che utilizza campi magnetici di vario genere; la Fisiokinesiterapia è una branca della medicina riabilitativa che tende a rendere possibile l acquisizione o il recupero delle funzioni negli individui colpiti da eventi patologici di varia natura congeniti o acquisiti; la laserterapia consiste nell utilizzo di un laser per la cura di molteplici patologie. 1

2 In particolare, riguardo alla prima questione, l Amministrazione ha negato la possibilità di detrarre i suddetti costi 3, rinviando sostanzialmente alla precedente risoluzione del 12 giugno 2009, numero 155/E, nella quale ha sostenuto che le spese per la conservazione delle cellule staminali per un uso personale futuro non sono detraibili in quanto la legge attuale autorizza esclusivamente... il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per allotrapianto e per autotrapianto, e di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale, all'interno delle strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni, ovvero di quelle cellule staminali il cui scopo è già deciso al momento del prelievo e non sono invece destinate ad essere conservate per finalità preventive. Ancorché il tema sia certamente interessante, è evidente che si tratti, allo stato attuale, di una problematica coinvolgente un numero limitato di soggetti; mentre, nella seconda parte della risoluzione, viene affrontata una questione che potrebbe quasi certamente interessare una grande platea: si tratta della detraibilità fiscale dei dispositivi medici. QUADRO NORMATIVO E DI PRASSI La detraibilità delle spese sanitarie e del costo delle attrezzature mediche è normativamente disciplinata dall articolo 15, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. Tale disposizione stabilisce che Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente:... le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila (ora Euro 129,11). Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario 4. 3 Il C.A.F. sosteneva, invece, nella sua soluzione interpretativa, che tali spese fossero detraibili essendo finalizzate alla cura e alla terapia di malattie, come previsto dall articolo 15, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. 4 La seconda parte della norma in commento, che in questa sede si omette di trattare, riguarda le spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali è prevista una specifica disciplina. 2

3 Per quanto concerne i costi sostenuti per l acquisto di medicinali è ormai noto che, ai fini della detraibilità del 19% dall imposta lorda, sia necessario conservare la fattura d acquisto o il cosiddetto scontrino fiscale parlante : si tratta di un normale documento emesso dal registratore di cassa della farmacia, sul quale vengono indicati anche il codice fiscale dell acquirente nonché il nome del medicinale stesso. Lo scontrino fiscale parlante è, peraltro, recentemente balzato agli onori della cronaca 5 a seguito dell intervento del Garante della Privacy 6, che ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2010, l indicazione, su di esso, del "numero di autorizzazione all'immissione in commercio" (Aic) in luogo del nome del farmaco, al fine di salvaguardare la privacy del contribuente 7. Tra le altre spese certamente detraibili al 19% vi sono: spese per interventi chirurgici (esclusi quelli di chirurgia estetica) e spese correlate (anestesia, plasma sanguigno, trasfusioni, ecc.); trapianto di organi e relative spese (comprese quelle necessarie a trasferire l'organo sul luogo dell'intervento); spese per ricovero e degenza (comprese le differenze di classe), correlati e non, ad interventi chirurgici (con esclusione delle spese di retta in caso di ricovero di un anziano in un istituto o in un cronicario, e delle spese di comfort: pernottamento di congiunti, telefono, TV, ecc.); esami di laboratorio, indagini radiologiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche rese da ambulatori, istituti specializzati, ASL (compresi gli eventuali ticket pagati per le spese sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale); prestazioni rese da un medico specialista o da un medico generico (comprese le visite e le cure di medicina omeopatica); spese per ticket; assistenza specifica (assistenza infermieristica e riabilitativa, prestazioni rese da personale qualificato, quale gli addetti all'assistenza di base e all'assistenza diretta della persona, gli educatori professionali, gli addetti al coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, gli addetti ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale) 8. Per quanto concerne le spese per l acquisto o il noleggio di protesi dentarie e sanitarie in genere, previste dalla norma, tra di esse rientrano sicuramente anche gli apparecchi ortodontici, apparecchi auditivi, protesi fonetiche, apparecchi ortopedici, lenti a contatto, liquidi per lenti ed occhiali da vista. 5 Farmacia, lo scontrino fiscale non «parlerà» più in IlSole24Ore del 6 maggio Prescrizione del Garante [art. 154, 1 c) del Codice] del 29 aprile 2009, pubblicato sul bollettino n. 104/aprile Si veda in proposito anche la circolare dell Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2009, numero 40/E. 8 Istruzioni del Modello Unico PF 2009 Fascicolo 1, pagine 32 e 33. 3

4 Relativamente a quest ultima fattispecie, la detraibilità comprende sia il costo delle lenti che della montatura. Si rende necessaria, a tal fine, la prescrizione oculistica oppure l'attestazione sulla fattura che trattasi di lenti correttive per sopperire a una patologia del contribuente o dei suoi familiari a carico 9. Di tutte le sopra indicate spese è stata confermata la detraibilità dalla prassi dell Amministrazione Finanziaria, mentre vi sono sempre stati dubbi circa la possibilità di avvalersi di tale detrazione relativamente ai cosiddetti dispositivi medici: la risoluzione in commento ha il merito di chiarire proprio questo aspetto. LA DETRAIBILITÀ DEI DISPOSITIVI MEDICI Alla richiesta di chiarimenti del C.A.F. circa la detraibilità delle spese di acquisto di macchinari per la magnetoterapia, fisiokinesiterapia e laserterapia, l Agenzia delle Entrate ha risposto, nella risoluzione 253/E, che occorre verificare se tali beni rientrino nel concetto di spese mediche. L Amministrazione ha ribadito, quindi, richiamando la circolare del 6 febbraio 1997, numero 25, che ove risulti dubbio l inquadramento di una spesa, ai fini della detrazione di cui all articolo 15, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., occorre fare riferimento ai decreti ministeriali contenenti l elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche. In particolare, per quanto concerne i dispositivi medici, essi possono essere definiti come qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, 9 A tutte le spese citate è stata riconosciuta la detraibilità dalle varie circolari ministeriali che si sono susseguite nel tempo, solitamente emesse a seguito di incontri, da parte dell Amministrazione Finanziaria, con i centri di assistenza fiscale o con la stampa specializzata, in occasione dei vari periodi dichiarativi. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si vedano le circolari: 12 maggio 2000, n. 95/E, 19 maggio 2000, n. 101, 14 giugno 2001, n. 55, 20 aprile 2005, n. 15, 6 aprile 2006, n. 13, 18 maggio 2006, n. 17, 23 marzo 2007, n. 17, 9 aprile 2008, n. 36, 4 aprile 2008, n. 34; si considerino, inoltre, le risoluzioni: 22 ottobre 2008, n. 396, 20 giugno 2008, n. 256, 20 gennaio 2007, n. 11, etc. 4

5 con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi 10. Al fine di individuare i vari dispositivi medici sono stati emanati, nel corso degli anni, diversi decreti ministeriali 11, di cui l ultimo risale al 13 marzo Con esso è stata aggiornata la Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici 12. Tale Classificazione assume un ruolo fondamentale nel determinare la spettanza della detrazione del 19%, in quanto come afferma l Agenzia delle Entrate nella risoluzione soltanto l inclusione del dispositivo medico acquistato in detta classificazione attribuisce il diritto alla detrazione in oggetto. A titolo esemplificativo si riportano alcuni di questi dispositivi medici, che si ritengono di uso comune: aghi, siringhe, dispositivi per aerosol e per la misurazione della pressione sanguigna, pace maker e defibrillatori, sistemi e maschere per ossigenoterapia, etc. Infine, nella risoluzione è stato precisato che, per quanto attiene la documentazione necessaria ai fini dell accesso alla detrazione del 19%, è indispensabile il possesso di fattura o scontrino fiscale parlante da cui sia possibile risalire al bene acquistato ed al soggetto che ha sostenuto la spesa. In assenza dell indicazione dell acquirente del bene, il contribuente può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio 13, da accompagnare alla certificazione fiscale, finalizzata ad attestare che il dispositivo acquistato è necessario alla cura di una patologia del contribuente o di un suo familiare a carico. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Le spese sanitarie, così come il costo dei dispositivi medici, devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi per poter essere detratti, nella misura del 19%, dall imposta lorda dovuta dal contribuente. 10 Articolo 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, emanato in attuazione della direttiva comunitaria 93/42/CCE, concernente i dispositivi medici. 11 Il Ministero della Salute ha approvato, con decreto ministeriale 22 settembre 2005, la prima versione della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici. 12 La Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici attualmente in vigore è consultabile sul sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all indirizzo 13 La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio può non essere autenticata se ad essa viene allegata una copia di un documento d identità del sottoscrittore. 5

6 Per i soggetti che utilizzano il modello Unico PF 2009, il rigo da compilare è l RP1, in cui va inserito l ammontare complessivo delle spese sostenute, dopo aver sottratto preventivamente la franchigia di Euro 129,11. Per i contribuenti che si avvalgono dell assistenza fiscale, l importo complessivo delle spese deve essere indicato nel rigo E1 del modello 730/2009. Per concludere, è appena il caso di evidenziare che i contribuenti che si rendessero conto di non aver considerato alcune di queste spese sanitarie sostenute nel 2008, ancorché ormai decorso il termine per la presentazione della dichiarazione, possono comunque trasmettere una dichiarazione integrativa a favore 14, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell anno successivo, al fine di inserire gli oneri detraibili precedentemente non indicati. Alessandro Borgoglio 8 Ottobre Si veda, dello stesso autore, Le dichiarazioni dei redditi sono ritrattabili? in Commercialistatelematico.com del 25 settembre

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