COMUNE DI SANT ELIA A PIANISI Provincia di CAMPOBASSO REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
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1 COMUNE DI SANT ELIA A PIANISI Provincia di CAMPOBASSO REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Approvato con Deliberazione del C.C. n. 35 del
2 Articolo 1 Contenuto 1. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell art.2, comma 2, della Legge 12 Giugno 1990, n. 146, e delle modifiche e integrazioni introdotte dalla legge 11 aprile 2000 n.83. le prestazioni che, in caso di sciopero, sono indispensabili per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali e le modalità e le procedure di erogazione che devono essere adottate. 2. Il presente Regolamento è emanato sulla base di quanto definito dal D.P.R. 3 Agosto 1990, n. 333, a seguito dell ipotesi di accordo stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali l , il , l e e tenuto conto del parere espresso dall organizzazioni degli utenti: CODACONS Sede per l Abruzzo e Molise e dalla Commissione di Garanzia. Artico 2 Preavviso dell astensione dal lavoro 1. Le organizzazioni sindacali, al fine di consentire all Amministrazione di poter attivare le modalità operative di cui all art. 6 del presente Regolamento ed allo scopo, in caso di sciopero a carattere locale, di favorire eventuali tentativi di composizione del conflitto, devono comunicare la dichiarazione dello sciopero per iscritto 10 giorni prima della data di effettuazione, con l indicazione della durata, delle modalità di attuazione e delle motivazioni dell astensione. 2. La comunicazione deve essere data all Amministrazione, alle imprese che erogano il servizio e all apposito ufficio costituito presso l autorità competente ad adottare l ordinanza di cui all art.8 della legge n.146/90, come modificato dall art.7 della legge n.83/2000 (ossia il Prefetto nel caso di scioperi a rilevanza locale o regionale). 3. In caso di scioperi proclamati da soggetti sindacali diversi, o di più scioperi proclamati dalla stessa organizzazione sindacale, devono essere rispettati intervalli minimi tra l effettuazione di uno sciopero e quello successivo, ove le astensioni siano tali da incidere sullo stesso servizio finale o sul medesimo bacino di utenza, e da compromettere la continuità del servizio pubblico. 4. In ogni caso deve essere previsto l esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione tra le parti. 5. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche alle astensioni collettive proclamate da lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori che incidono sulla funzionalità dei servizi di cui al successivo art. 3. Articolo 3 Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili 1. Ai sensi dell art. 3 del D.P.R sono individuati come essenziali, i servizi di cui appresso. 2. Nell ambito dei servizi essenziali devono essere garantite le prestazioni indispensabili, a fianco di ciascuno segnate. a) Servizio di Stato Civile limitatamente all accoglimento delle nascite e delle morti;
3 b) Servizio Elettorale limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, per assicurare il normale svolgimento delle elezioni; c) Servizio Cimiteriale limitatamente alla ricezione ed inumazione delle salme; d) Servizio di Vigilanza Urbana limitatamente all attività di Polizia Mortuaria, pronto intervento per incidenti od eccezionali situazioni di emergenza; e) Servizio Acquedotto limitatamente al pronto intervento come sub h) ; f) Servizio Nettezza Urbana limitatamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani alla Casa di Riposo per Anziani, al Poliambulatorio, al Mercato e, in misura ridotta, per le abitazioni civili; g) Servizio Istruzione limitatamente alla prestazione lavorativa di un bidello presso le Scuole Materne ed Elementari e di un autista per il trasporto degli alunni delle scuole a mezzo scuolabus; h) Servizio Rete Stradale, idrica-fognaria e di depurazione limitatamente al pronto intervento; i) Servizio Assistenziale limitatamente : pronto intervento ed assistenza per assicurare la tutela fisica, confezione, la distribuzione e la somministrazione del vitto a persone non autosufficienti. 3. Dei servizi elencati nel comma precedente sono svolti mediante convenzione i servizi sub c) e i). Pertanto, l impresa che svolge, per conto dell Ente, i servizi stessi, è tenuta a garantire le relative prestazioni essenziali. Il Comune negozia con l impresa le corrispondenti clausole di garanzia sulla base delle indicazioni contenute nella proposta di cui alla deliberazione in data della Commissione di Garanzia per l attuazione della legge sullo sciopero nei servi pubblici essenziali. Articolo 4 Modalità organizzative per l erogazione delle prestazioni indispensabili di servizi essenziali gestiti direttamente dall Ente 1. Le prestazioni indispensabili di cui alle lettere da a) a h) comma 2 dell art. 3 del presente Regolamento sono assicurate mediante una procedura di erogazione adeguata alla necessità di garantire agli utenti dei servizi il godimento dei diritti costituzionalmente tutelati di cui al comma 2 della Legge n. 146/ A tal fine e sulla base di specifici indicatori di stima dell efficienza del rendimento ridotto dei servizi essenziali, è adottato il seguente modulo organizzativo di erogazione che quantifica il contingente di personale necessario, le qualifiche e le figure professionali: SERVIZIO PROFESSIONALITA QUALIFICA CONTINGENTE Stato Civile, Istruttore C1 1 Elettorale
4 Vigilanza Vigile Urbano C3 1 N.U. Cimitero Netturbino/Custode A4 1 Acquedotto, rete Operaio Specializzato B5 1 Stradale, ecc. Istruzione Autista B6 2 In totale n. 5 contingenti con impiego di n. 6 dipendenti. Articolo 5 Efficienza ed efficacia dei servizi essenziali a rendimento ridotto 1. L efficienza e l efficacia del modulo organizzativo di erogazione è stimata in base ad indicatori, di cui alla tabella allegata, che pongono in relazione le modalità di funzionamento a rendimento ridotto dei servizi essenziali con le modalità di funzionamento a pieno regime. 2. In particolare tali indicatori, tenendo conto anche degli andamenti giornalieri o stagionali dell attività consentono di stimare l efficienza e l efficacia delle prestazioni svolte dal contingente in relazione al livello di soddisfacimento quantitativo dell utenza interessata. Articolo 6 Individuazione nominativa del personale facente parte del contingente 1. In occasione di ciascun sciopero che riguardi i servizi essenziali di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, il Responsabile del Servizio individua nominativamente i dipendenti tenuti a prestare la propria attività ed esonerati dallo sciopero stesso, in conformità ai limiti numerici, di qualifica e di figura professionale che definiscono i singoli contingenti. 2. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati con lettere notificata o ordine di servizio 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero alle organizzazioni sindacali ed ai singoli interessati. 3. Il Lavoratore individuato può esprimere entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e richiedere la conseguente sostituzione. 4. Il Segretario Comunale, nel caso in cui sia possibile, accorda la sostituzione del richiedente con altro lavoratore, che viene comunicata alle organizzazioni sindacali ed agli interessati.
5 Articolo 7 Comunicazione all utenza 1. L Amministrazione comunica agli utenti, 5 giorni prima dell inizio dello sciopero, i servizi essenziali che vengono garantiti e per ciascuno di essi le relative prestazioni indispensabili assicurate nonché l orario di erogazione. Articolo 8 Responsabilità dei dirigenti 1. Il Responsabile del servizio è responsabile dell attuazione delle modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili di cui all art. 4 e dell individuazione nominativa del contingente di personale di cui all art. 6 del presente Regolamento. Articolo 9 Sanzioni nei confronti delle organizzazioni sindacali Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero o vi aderiscono in violazione dell obbligo al preavviso minimo ed alla comunicazione della durata dell astensione o delle procedure e modalità di garanzia delle prestazioni indispensabili di cui al presente Regolamento sono sospesi, per un periodo non inferiore ad un mese, i contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione, che vengono devoluti dall Amministrazione all Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, gestione dell Assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria. 2. Nei suddetti casi l Amministrazione può richiedere alla Commissione di Garanzia di cui all art. 12 della Legge 146/90 la valutazione delle eventuali violazioni verificatesi al fine della pronuncia della Commissione medesima circa la sussistenza di fatti tali da giustificare l esclusione dalla trattativa delle organizzazioni dei lavoratori inadempienti. L Amministrazione ricevuta la pronuncia della Commissione di Garanzia della sussistenza di inadempienza o violazioni, esclude dalle contrattazioni decentrate le organizzazioni dei lavoratori interessate per un periodo massimo di due mesi dalla cessazione del comportamento. Articolo 10 Sanzioni nei confronti dei lavoratori 1. I lavoratori che aderiscono ad uno sciopero promosso in violazione dell obbligo al preavviso con l indicazione della durata della astensione o delle procedure e modalità di garanzia delle prestazioni indispensabili del presente Regolamento o che, inclusi nei contingenti da impiegare per garantire le prestazioni indispensabili, non prendano servizio, sono soggetti a sanzioni disciplinari di cui al vigente Regolamento del personale.
6 TABELLA Servizi essenziali a funzionamento normale e ridotto: quantità e qualità delle risorse impiegate. Stima dell efficienza e dell efficacia di tutti i servizi a rendimento ridotto STIMA RIDOTTO NORMALE SERVIZI CONTIN ORE MONTE CONTIN ORE MONTE DELL E DELL E ESSENZIA GENTE ARCO ORE B x GENTE ARCO ORE E x FFICIEN F LI N. TEMPO C N. TEMPO F ZA D x FICACI RALE RALE 100 G A * A B C D E F G H I Stato Civile 1 Elettorale Istruttor e Istruttor e Vigilanza N.U. Cimitero Acquedotto Rete stradale V.U. 1 Op.Ecolo g. 1 Op.Spec. Istruzione 1 Autista V.U Op.Ecolo g Op.Spec Autista * Pur essendo la stima dell efficienza dei servizi a rendimento ridotto pari all incirca al 50% del rendimento normale, la stima dell efficacia si colloca all incirca al 100% perché l erogazione dei servizi è comunque sufficiente a garantire il soddisfacimento delle richieste dell utenza.
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