Prosegue incessantemente e non senza tensioni il processo di semplificazione degli

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Prosegue incessantemente e non senza tensioni il processo di semplificazione degli"

Transcript

1 cosiddetto sistema Italia, con una prima tappa fondamentale rappresentata dall entrata in vigore, dallo scorso 1 aprile 2010, della comunicazione unica (cosiddetta ComUnica ) introdotta nell ordinamento italiano con la legge 2 aprile 2007, n. 40, da presentare al Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, attraverso la quale le imprese, individuali e società, sono obbligate a compiere i vari atti amministrativi d inizio, di modificazione e di cessazione delle attività destinati, oltre che al Registro delle imprese stesso, all Agenzia delle Entrate, all INPS, all INAIL, all Albo artigiani e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Anche se inizialmente non sono mancate le inevitabili difl Iniziata la semplificazione amministrativa per un risparmio sui costi Profili applicativi e criticità su SCIA e riforma dello SUAP Prosegue incessantemente e non senza tensioni il processo di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese; una nuova tappa fondamentale senza dubbio è rappresentata dall introduzione nell ordinamento italiano dell istituto della segnalazione certificata d inizio attività (SCIA), per opera della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito il D.L. n. 78/2010. Occorre riconoscere che si tratta di un meccanismo concettualmente innovativo per la filosofia di fondo su cui si basa, che interviene su una delle patologie ataviche del sistema di governo dell economia rappresentata dall esasperata burocratizzazione dei processi amministrativi relativi alla costituzione delle nuove attività d impresa; tuttavia, il profondo cambiamento socio economico in atto e la globalizzazione dei sistemi produttivi dimostrano ormai la non sostenibilità di queste procedure macchinose, dai tempi quasi sempre esasperatamente lunghi che contribuiscono a disincentivare gli investimenti in Italia. l di Mario Gallo, Professore di Diritto del Lavoro nell Università degli Studi di Cassino Già nel 2007 la Commissione europea ha messo a punto una proposta in cui è stata sottolineata la fondamentale importanza di ridurre il peso della burocrazia sulle imprese in quanto lo stesso frena la crescita economica e l occupazione; attraverso la sola semplificazione delle procedure è stato stimato, infatti, un risparmio dei costi amministrativi del 25% che dovrebbe far crescere il Pil dell 1,5%, ossia una cifra prossima ai 150 miliardidieuro [1]. Partendo dalle linee guida comunitarie, il legislatore italiano ha avviato un complesso processo di modernizzazione e di semplificazione delle procedure amministrative finalizzato a migliorare la competitività complessiva del 1) Per un approfondimento si veda, della Commissione delle Comunità europee, Orientamenti integrativi per la crescita e l occupazione ( ); si veda anche la comunicazione relativa agli Orientamenti integrati per la crescita e l occupazione( ) e la raccomandazione relativa agli Indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri. ILSOLE24ORE novembre 2010 N. 22

2 ficoltà applicative, il legislatore ha proseguito lungo questa strada puntando su due obiettivi strategici: l rivitalizzare il meccanismo dello sportello unico delle attività produttive (SUAP); l consentire l avvio immediato delle attività d impresa senza attendere le lungaggini amministrative che spesso comportano il dover attendere, anche per anni, il rilascio di autorizzazioni ostacolate frequentemente anche da una sconsiderata iper produzione normativa che, purtroppo occorre riconoscere, sta determinando un ingarbugliamento di competenze, di processi e di controlli. L effetto è stata un attività legislativa di semplificazione molto intensa avviata massicciamente con il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che, come accennato, negli ultimi mesi è culminata, non senza polemiche, nella nuova disciplina sulla SCIA e nel riordino dello SUAP con la previsione delle agenzie per le imprese attraverso l emanazione del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159, e del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 [2]. Per comprendere correttamente la portata di queste importanti innovazioni, che toccano pesantemente la responsabilità dei professionisti, è necessaria una lettura sistematica di questi provvedimenti, anche se occorre premettere fin da ora che, purtroppo, sono non pochi i lati oscuri sul piano applicativo per quanto riguarda soprattutto l edilizia, l ambiente e la sicurezza antincendio e sui quali i ministeri interessati hanno fornito alcuni interessanti chiarimenti (si veda la tabella 1). Profili generali delnuovoregimediscia Uno dei punti significativi della manovra economica straordinaria, a opera della legge n. 122/2010 [3], è il recupero della competitività dell economia italiana attraverso uno snellimento degli iter burocratici per la costituzione delle imprese. A tal fine, come già accennato, il legislatore in sede di conversione del D.L. n. 78/2010 ha inserito, nell art. 49, il nuovo comma 4 bis che ha novellato l art. 19, legge 7 agosto 1990, n. 241, «Segnalazione certificata di inizio attività(scia)». Il nuovo regime della SCIA, che integra il sistema dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) riformato dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, è stato modellato in diversi punti su quello previgente della dichiarazione d inizio attività (DIA), come recentemente modificato dalla legge n. 69/2009. Pertanto, per esigenze di semplificazione è stato introdotto il principio in base al quale ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, è sostituito da una segnalazione dell interessato che deve essere corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell agenzia delle imprese, previste dall art. 38, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti. Le attestazioni e le asseverazioni da allegare alla segnalazione devono essere accompagnate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell amministrazione e, qualora sia prescritta l acquisizione di pareri di organi o di enti appositi, ovvero l esecuzione di verifiche preventive, gli stessi sono sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni previste dal nuovo art. 19, fatte salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Tuttavia, occorre sottolineare che la SCIA non può essere utilizzata nelle seguenti fattispecie: l nei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; l nel caso degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte: 2) InS.O.n.227alla Gazzetta Ufficiale30settembre2009,n ) InS.O.n.174alla Gazzetta Ufficiale30luglio2010,n novembre2010 N ILSOLE24ORE

3 ILSOLE24ORE 16 alla difesa nazionale; alla pubblica sicurezza; all immigrazione; all asilo; alla cittadinanza; all amministrazione della giustizia; all amministrazione delle finanze, compresi gli atti concernenti le reti di acquisizioni del gettito, anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria. Pertanto, sono sottratte da questo nuovo regime non le autorizzazioni o le licenze previste dal TU di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, bensì gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, ovvero questure e prefetture. Ne deriva, quindi, che tutte le fattispecie previste dal D.P.R. n. 616/1977 e dal D.Lgs. n. 112/1998 rientrano in questa procedura semplificata, è il caso delle agenzie d affari, delle discoteche, delle sale giochi ecc. Tuttavia, mentre nel regime della DIA il comma 2, art. 19, legge n. 241/ 1990, aveva stabilito che l attività poteva essere iniziata solo dopo che erano decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione all amministrazione competente e previa comunicazione dell effettivo inizio, invece, il D.L. n. 78/2010, ora ha stabilito che l attività oggetto della segnalazione può essere iniziata immediatamente, dalla data della presentazione della SCIA all amministrazione competente. Si osservi, inoltre, che le espressioni segnalazione certificata di inizio attività e SCIA sostituiscono, rispettivamente, quelle di dichiarazione di inizio attività e DIA, ovunque ricorrano nella normativa sia statale che regionale (art. 49, comma 4 ter, D.L. n. 78/2010). Il sistema di controllo e i profili sanzionatori Per prevenire possibili abusi (ipotesi molto probabile considerata la realtà italiana) la norma ha disegnato un articolato sistema di controllo. Infatti, l amministrazione ha il potere di accertare la sussistenza di quanto autocertificato e di adottare, entro 60 giorni, un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa, salvo che, dove questo sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa vigente questa attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni; inoltre, l amministrazione può adottare dei provvedimenti di autotutela ai sensi degli artt. 21 quinquies, «Revoca del provvedimento», e 21 nonies, «Annullamento del provvedimento», legge n. 241/1990. Tuttavia, qualora sia stato accertato che sono state presentate dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci, oltre l applicazione della sanzione penale della reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (art. 19, comma 6), l amministrazione potrà adottare i provvedimenti di sospensione dell attività o di rimozione degli effetti dannosi anche se sono già trascorsi i 60 giorni; questo principio si applica anche qualora sussista il pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e sia stata accertata l impossibilità di tutelare comunque questi interessi mediante conformazione dell attività dei privati alla normativa vigente. Gli orientamenti ministeriali sulla SCIA in edilizia L introduzione di questo nuovo regime della SCIA ha fatto nascere subito l interrogativo circa la sua applicabilità anche al settore dell edilizia. Su questo profilo occorre rilevare che il Ministro per la Semplificazione normativa, con nota 16 settembre 2010, n. 1340, indirizzata alla Regione Lombardia, ha fornito un primo orientamento interpretativo che, in realtà, non convince pienamente, che conferma la piena applicabilità della SCIA anche in edilizia per quanto riguarda la denuncia d inizio attività (DIA), disciplinata dagli artt. 22 e 23, D.P.R. n. 380/2001. Infatti, nel provvedimento, in primo luogo, è evidenziato, tra l altro, che nel confronto con la previgente formulazione dell art. 19 si rileva che il legislatore ha omesso di indicare la DIA in edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione dall ambito applicativo della disposizione (commi 1 e 5, primo periodo) mentre nella previgente formulazione la stessa era stata esclusa dal regime generale della DIA. Inoltre, si osserva ancora che nel nuovo testo dell art. 19, legge n. 241/1990, la SCIA è corredata non solo dalle certificazioni e dalle attestazioni ma anche dalle asseverazioni di 23 novembre 2010 N. 22

4 tecnici abilitati e questa previsione sarebbe in linea con quanto stabilito dalla disciplina della DIA in edilizia contenuta nell art. 23, D.P.R. n. 380/2001, che ha stabilito che preliminarmente all avvio dell attività edilizia deve essere presentata una«dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie». Pertanto, come sottolineato nella disamina ministeriale è possibile dedurre l applicabilità anche al settore dell edilizia del nuovo regime della SCIA introdotto dalla legge n. 122/2010, mantenendo«l identico campo applicativo di quella della Dia, senza quindi interferire con l ambito applicativo degli altri titoli abilitativi(es. permesso di costruire, caratterizzato da una disciplina puntuale e compiuta contenuta nel testo unico edilizia, alla quale non appare riferibile né sul piano letterale, né su quello funzionale, quella della nuova Scia)». Quindi, il nuovo istituto si applica a tutte le fattispecie precedentemente assoggettate al regime della cosiddetta DIA in edilizia, ossia nei casi di manutenzione straordinaria su parti strutturali e interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera, con il beneficio di non dover attenderepiùifatidicitrentagiorni [4]. L esclusione del permesso di costruire e della super DIA Pertanto, restano escluse le ristrutturazioni pesanti, gli ampliamenti e le nuove costruzioni che continuano a essere assoggettate a permesso di costruire e alla DIA alternativa al permesso di costruire (cosiddetta super DIA )periqualièapplicatounregimespeciale. Infatti, nella nota 16 settembre 2010, n. 1340, è evidenziato che l estensione del regime della SCIA anche al permesso di costruire, ovvero alla DIA alternativa al permesso di costruire, comporterebbe un ampliamento dell ambito applicativo naturale dell art. 19, legge n. 241/1990. Occorre anche tenere presente che«all estensione sembra di ostacolo la disciplina speciale della Dia di cui all articolo 22, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 380/2001, la quale è dal legislatore forgiata sulla falsariga di quella del permesso di costruire. In tal senso depongono le univoche previsioni dell articolo 38, comma 2 bis, che fa riferimento alla formazione del titolo, e dell articolo 39, comma 5 bis, secondo cui le disposizioni in materia di annullamento da parte della Regione del permesso di costruire si applicano anche alla DIA alternativa al permesso di costruire». Insomma, per il Ministero il ricorso alla SCIA è abbastanza circoscritto e questo, per altro, non determinerebbe nemmeno un contrasto con le discipline regionali che, in attuazione dell art. 22, comma 4, D.P.R. n. 380/2001, hanno introdotto ulteriori casi di alternatività tra DIA e permesso di costruire, con salvaguardia così delle competenze in materia delle regioni. Tuttavia, questa conclusione appare alquanto superficiale in quanto in realtà possono verificarsi contrasti tra normativa statale e quella regionale (un esempio viene dalla disciplina vigente in Lombardia contenuta nella L.R. n. 12/2005) che si presenta articolata e variegata e questo, evidentemente, potrebbe dare origineadeicontenziosi [5]. 4) Di avviso contrario l ANCI Toscana che, con note 16 e 27 settembre 2010, ha affermato l inapplicabilità della SCIA all edilizia in quanto la materia è regolata da disposizioni speciali e manca una disciplina puntuale dei tradizionali istituti di settore come varianti in corso d opera, sanatorie, oneri, sanzioni. 5) La Regione Lombardia, con comunicato della Direzione Generale Territorio e Urbanistica 8 ottobre 2010, ha comunque seguito questo orientamento ministeriale, distinguendo 5 fattispecie: permesso di costruire, per tutti gli interventi edilizi nonché per i mutamenti di destinazione d uso di cui all art. 52, comma 3 bis, L.R. n. 12/2005; DIA alternativa al permesso, fatta eccezione per gli interventi assoggettati in via principale a SCIA, nonché per i nuovi fabbricati in zona agricola e per i mutamenti di destinazione d uso di cui all art. 52, comma 3 bis, L.R. n. 12/2005, assoggettati unicamente al permesso di costruire; SCIA, per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti alla previsione di cui all art. 6, comma 2, lettera a), D.P.R. n. 380/2001, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia leggera, ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all art. 10, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 380/2001; comunicazione asseverata per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all art. 6, comma 2, lettera a), D.P.R. n. 380/2001; comunicazioneperleoperedicuiall art.6,comma2,lettereb),c),d)ede),d.p.r.n.380/2001.inoltre,lascianon può essere utilizzata per gli interventi previsti dalla L.R. n. 13/ novembre2010 N ILSOLE24ORE

5 Tabella 1 Il nuovo regime della SCIA e del SUAP in sintesi Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Riferimenti normativi e prassi art. 49, comma 4 bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 19, legge 7 agosto 1990, n. 241; D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; circolare del Ministero dello Sviluppo economico 10 agosto 2010, n. 3637/C; parere del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche 9 settembre 2010, Prot ; nota del Ministero per la Semplificazione normativa 16 settembre 2010, n. 1340; direttiva della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell Interno 6 agosto 2010, sull applicazione della SCIA e certificato di prevenzione incendi; comunicato della Regione Lombardia Direzione Generale Territorio e Urbanistica 8 ottobre 2010, in materia di SCIA in edilizia. Definizione (art. 19, comma 1, Allegati obbligatori (art. 19, comma 1, Entrata in vigore (art. 1, comma 3, legge n. 122/2010) Effetti autorizzatori (art. 19, comma 2, Rapporto con gli SUAP (art. 5, D.P.R. n. 160/2010) Ipotesi di esclusione (art. 19, commi 1 e 5, La SCIA sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall accertamento di requisiti e di presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi. dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000; attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, complete degli elaborati tecnici; dichiarazioni di conformità da parte dell agenzia delle imprese relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti. il nuovo regime della SCIA è in vigore dal 31 luglio l attività oggetto della segnalazione può essere iniziata immediatamente, dalla data della presentazione della SCIA all amministrazione competente. le SCIA e i relativi allegati dovranno essere presentati allo SUAP competente dal 29 marzo 2011, salvo eventuali proroghe; lo SUAP, verificata la completezza formale della SCIA, rilascia un apposita ricevuta per effetto della quale il richiedente potrà avviare immediatamente l intervento o l attività. sussistenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; fattispecie in cui è prescritto il rilascio di attestati da parte di attività preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all immigrazione, all asilo ecc.; attività bancaria e quelle a prevalente carattere finanziario; attività contingentate o per le quali esistono vincoli di programmazione come, per esempio, quelle di bar, ristorante, pizzeria ecc., in zone del comune assoggettate e programmazione; apertura di attività di vendita nelle strutture denominate medie strutture, grandi strutture o centri commerciali; commercio sulle aree pubbliche su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante (1). ILSOLE24ORE novembre 2010 N. 22

6 SCIA in edilizia (art. 19, comma 1, legge n. 241/1990; artt. 22 e 23, D.P.R. n. 380/2001) Trattamento rifiuti (art. 214, D.Lgs. n. 152/2006) Certificato di prevenzione incendi (art. 19, comma 1, Potere di accertamento della PA (art. 19, comma 3, Sanzioni penali (art. 19, comma 6, Sospensione dell attività e rimozione degli effetti dannosi (art. 19, comma 3, a parere del Ministero per la Semplificazione normativa (nota del 16 settembre 2010, n. 1340) la SCIA sostituisce la DIA per gli interventi di manutenzione straordinaria su parti strutturali, interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera (2). la SCIA non si applica alle attività di trattamento dei rifiuti tramite procedure semplificate (parere del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 settembre 2010, Prot ). la SCIA può essere utilizzata alternativamente al procedimento ordinario finalizzato all ottenimento del certificato di prevenzione incendi; è possibile ricorrere alla SCIA solo nelle fattispecie nelle quali esista una specifica norma tecnica di riferimento; la SCIA non può essere utilizzata per le procedure di deroga alla vigente normativa antincendio. accertamento della veridicità di quanto dichiarato nella SCIA; entro 60 giorni la PA può adottare un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove questo sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa vigente questa attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. l utilizzo di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci comporta l applicazione della sanzione penale della reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. qualora siano state presentate dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci, anche se sono trascorsi i 60 giorni per l accertamento; qualora sussista il pericolo di un danno: per il patrimonio artistico e culturale; per l ambiente; per la salute; per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e sia stata accertata l impossibilità di tutelare comunque questi interessi mediante conformazione dell attività dei privati alla normativa vigente. Sportello unico per le attività produttive (SUAP) Riferimenti normativi direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006; D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59; D.P.R. 7 settembre 2010, n Definizione e funzioni (artt. 1, comma 1, lettera m), 2, D.P.R. n. 160/2010) Avvio di nuove iniziative e successive variazioni (art. 2, D.P.R. n. 160/2010) soggetto pubblico di riferimento unico a livello territoriale per tutti i procedimenti che abbiano a oggetto l esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, di realizzazione, di trasformazione, di ristrutturazione o di riconversione, di ampliamento o di trasferimento, nonché cessazione o riattivazione di queste attività, comprese quelle di cui al D.Lgs. n. 59/2010. la documentazione deve essere presentata esclusivamente al SUAP competente per territorio e non alle singole amministrazioni pubbliche interessate, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità; non è ammessa la presentazione di documentazione cartacea ma solo per via telematica. 23novembre2010 N ILSOLE24ORE

7 Competenza territoriale dello SUAP (artt. 2, comma 2, e 4, D.P.R. n. 160/2010) Attività critiche escluse (art. 2, comma 4, D.P.R. n. 160/2010) Conferenza dei servizi (art. 7, D.P.R. n. 160/2010) Portale impresainungiorno (art. 3, D.P.R. n. 160/2010) sono costituiti a livello comunale; possono anche essere costituiti da più comuni associati o in convenzione con le singole CCIAA; qualora i comuni non ottemperino entro il 27 gennaio 2011, le funzioni saranno svolte dai singoli SUAP; la competenza dello SUAP è determinata in base alla sede dell attività o all ubicazione dell impianto. gli impianti e le infrastrutture energetiche; le attività connesse all impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive; gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi; le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi; le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli artt. 161 e seguenti, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cosiddetto Codice degli appalti). il responsabile dello SUAP può indire una conferenza di servizi qualora sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche (si vedano gli artt. 14 e seguenti, (3) ; può essere richiesta anche su istanza dell interessato o dall agenzia per le imprese. è sito web di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi; fornisce servizi informativi e operativi agli SUAP per l espletamento delle loro attività; assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l attestazione dei soggetti privati accreditati; consente il pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri relativi ai procedimenti gestiti dagli SUAP. Agenzie per le imprese Riferimenti normativi artt. 38, comma 3, lettera c), e 4, D.L. n. 112/2008; D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159; D.P.R. 7 settembre 2010, n Definizione e funzioni (artt. 1, 2 e 3, D.P.R. n. 159/2010) Rapporti con lo SUAP (artt. 2, comma 3, e 4, D.P.R. n. 159/2010; art. 3 e 6, D.P.R. n. 160/2010) soggetti privati accreditati, in possesso dei requisiti previsti dall art. 3, costituiti in forma di società aventi funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione delle attività di produzione di beni e di servizi da esercitare in forma di impresa. l agenzia che effettuata l istruttoria deve trasmettere allo SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata con i relativi allegati, che costituisce titolo autorizzatorio per l esercizio dell attività e per l avvio immediato dell intervento dichiarato. Note: (1) Si veda anche la circolare della Confesercenti 22 luglio 2010, Prot. n /2010 GDA «Nuova Segnalazione certificata di inizio attività SCIA. Semplificazione per PMI» (2) Di parere contrario l ANCI Toscana in quanto il D.P.R. n. 380/2001 si configura come lex specialis rispetto alla generale e nuova disciplina di cui all art. 19, legge n. 241/1990. (3) La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. ILSOLE24ORE novembre 2010 N. 22

8 Interventi edilizi in zone vincolate Infine, un altra importante indicazione contenuta nella nota ministeriale n. 1340/2010 concerne le fattispecie d intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo; in questi casi sussistel onerediacquisireeallegareallascialo specifico atto di assenso dell ente preposto alla tutela del vincolo stesso. Infatti, nei casi di esclusione dalla SCIA sono comprese le ipotesi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Pertanto, in pratica occorrerà acquisire preventivamente il parere della Soprintendenza e poi presentare la segnalazione al comune competente. IlrapportotraSCIAeilregime dei cantieri temporanei e mobili del D.Lgs. n. 81/2008 Nella nota del Ministro per la Semplificazione normativa n. 1340/2010 nessun accenno è fatto al rapporto tra il nuovo regime della SCIA e quello dei cantieri temporanei e mobili contenuto nel Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008. Ineffetti,lenuovenormedaunaprimalettura non sembrano avere riflessi diretti sulla disciplina contenuta nell art. 88 e successivi, D.Lgs. n. 81/2008, e resta fermo, in particolare, l obbligo per il committente o il responsabile dei lavori, previsto dall art. 90, comma 9, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008, di trasmettere all amministrazione concedente, prima dell inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della super DIA o della SCIA copia della notifica preliminare del cantiere prevista dall art. 99, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall art. 16 bis, comma 10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,inlegge28gennaio2009,n.2,e una dichiarazione attestante l avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle letterea)eb),comma9,art.90. Il regime semplificato per il trattamento dei rifiuti Un altro importante chiarimento sull applicazionedelnuovoregimedellasciaèstatofornito dal Ministero dell Ambiente e della tutela del territorioedelmareche,inrispostaaunquesito formulato dalla Provincia di Treviso, ha emanato il parere 9 settembre 2010, prot. n , in cui ha precisato che questo nuovo strumento non è applicabile in materia di trattamento dei rifiuti tramite procedure semplificate. Infatti, il Ministero ha precisato che le disposizioni dell art. 214, D.Lgs. n. 152/2006, nonché la disciplina stabilita dai decreti ministeriali 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161, relativamente ai limiti, ai quantitativi massimi e ai metodi di trattamento dei rifiuti non pericolosi e pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate costituiscono recepimento delle direttive comunitarie 74/442/ CEE e 91/156/CEE, le quali hanno disposto una deroga al regime ordinario delle autorizzazioni relativamente ad alcune attività di gestione dei rifiuti [6]. Il Ministero ha precisato che il legislatore comunitario ha contemplato la possibilità di dispensare gli operatori del settore dalla procedura autorizzativa ordinaria per lo svolgimento di determinate attività di recupero di rifiuti dettando, tuttavia, i contenuti minimi e le condizioni di queste deroghe. Pertanto, seccondo il Ministero, queste disposizioni si configurano come lex specialis rispetto alla generale e novellata disciplina di cui all art. 19, legge n. 241/1990, «che potrà essere applicata, come previsto dal citato comma 9 dell art. 214, solo per le parti compatibili con le specifiche disposizioni settoriali contenute nell articolo medesimo». L alternatività tra SCIA e certificato di prevenzione incendi Un altro ambito applicativo critico è costituito certamente dalla sicurezza antincendio; esiste il dubbio, infatti, circa la possibilità che la SCIA sostituisca anche il certificato di prevenzione incendi. In effetti, l art. 19, legge n. 241/ 1990, non contiene in linea di principio preclusioni in tal senso per il ricorso alla SCIA qualora si tratti di un attività rientrante tra quelle individuate dal decreto del Ministero dell Interno 16 febbraio Questa interpretazione è accolta anche dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell Interno nella direttiva 6 agosto 2010 indirizzata ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, al fine di dare uniformità all azione amministrativa. In que 6) SivedaanchelasentenzadellaCortediGiustiziaeuropea,sez.I,7ottobre novembre2010 N ILSOLE24ORE

9 sto provvedimento, infatti, pur premettendo che l aspetto particolarmente innovativo del nuovo regime esige ulteriori approfondimenti di carattere giuridico, è precisato che l interessatohalalibertàdisceglieretrailricorsoalla SCIA o al procedimento ordinario finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendiregolatodald.p.r.n.37/2008edald.m. 4 maggio 1998, con una distinzione. Infatti, considerato che la SCIA è applicabile agli atti di natura autorizzatoria(come appunto il certificato di prevenzione incendi) il cui rilascio dipende esclusivamente dall accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti da leggi o da atti amministrativi a carattere generale, si deve concludere che è possibile ricorrere alla SCIA solo nelle fattispecie nelle quali esista una specifica norma tecnica di riferimento. Viceversa, secondo la direttiva 6 agosto 2010, qualora si tratti di un attività rientrante nel decreto del Ministero dell Interno 16 febbraio 1982 ma non sia stata emanata una specifica regolamentazione tecnica, non sarà possibile ricorrere alla SCIA; pertanto, l interessato dovrà richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi in quanto, in virtù dell ambito applicativo definito dall art. 19, legge n. 241/ 1990, è necessario un accertamento da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per stabilire se, nel caso concreto, siano state adottate tutte le misure di prevenzione incendi secondo i principi generali contenuti essenzialmente nel D.M. 10 marzo Per questa ragione, quindi, la SCIA non può essere utilizzata nemmeno per le procedure di deroga alla vigente normativa antincendio. Questa posizione appare condivisibile in quanto la ratio dell art. 19, legge n. 241/1990, è proprio quella di agevolare l avvio di un attività d impresa in presenza di specifici elementi già previsti da una norma rispetto ai quali è necessario un accertamento che è trasferito sui tecnici abilitati con il controllo pubblico che diventa così solo successivo.pertanto,ilricorsoallascia,sedaunlato consente d iniziare immediatamente l attività, dall altro determina un aggravio delle responsabilità del professionista che rilascia le attestazioni e le asseverazioni oltre il rischio del datore di lavoro di essere passibile delle sanzioni penali previste dal D.Lgs. n. 81/2008 per la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 63 e 64, e dei requisiti previsti dall Allegato IV [7]. Senza contare poi che sui contenuti di questi atti l art. 19 è del tutto vago e sorge così, per esempio, il problema di capire se alla SCIA dovrà essere allegata la documentazione di progetto o, invece, quella che attesta la conformità dell opera già realizzata. La SCIA per le attività regolamentate e il rapporto con la ComUnica Un altro ambito molto delicato è quello delle attività regolamentate per le quali la vigente normativa prescrive il possesso di specifici requisiti da parte delle imprese. Anche in questocasononsièfattoattendereunimmediato chiarimento ministeriale; infatti, il Ministero dello Sviluppo economico, con circolare 10 agosto 2010, n. 3637/C, ha diramato alle Camere di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura (CCIAA) alcune istruzioni operative per quanto riguarda diverse attività economiche. In particolare, in ordine a quelle di installazione d impianti(si veda il D.M. n. 37/ 2008) [8], autoriparazione, pulizie, facchinaggio,ilministerohaprecisatochelasciapuò essere presentata contestualmente alla Comunicazione unica e determina l iscrizione nel Registro delle imprese entro il termine previsto dall art. 11, comma 8, D.P.R. n. 581/ Poiché il novellato art. 19, legge n. 241/1990, ha escluso espressamente dal nuovo regime della SCIA i casi in cui, per l avvio di un attività, la disciplina di settore prevede la programmazione nella circolare 10 agosto 2010, n. 3637/C, il Ministero ha anche opportunamente richiamato l articolata casistica (che necessita, tuttavia, ancora di un confronto con la confusione normativa regionale) nella quale non è consentito l utilizzo della SCIA in quanto si tratta di attività regolamentate soggette ad apposita autorizzazione come, per esempio, la vendita nelle strutture denominate medie strutture, grandi 7) La violazione di queste disposizioni in materia di requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro comporta a carico del datore di lavoroedeldirigentelapenadell arrestodadueaquattromesiol ammendada1.000a4.800euro(art.68,comma1, letterab),d.lgs.n.81/2008).intalsensocass.pen.,sez.iii,19maggio2009,n ) Per un approfondimento si veda, dello stesso Autore, Guida pratica sicurezza sul lavoro, Il Sole 24 Ore Editore, 2 a edizione. ILSOLE24ORE novembre 2010 N. 22

10 strutture o centri commerciali (artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 114/1998). Il riordino del regime dello SUAP Accanto al nuovo regime della SCIA, come già accennato, il legislatore è intervenuto anchesulsistemadeglisuapchefinoaoggisiè diffuso a macchia di leopardo sul territorio nazionale e ha scarsamente contribuito allo snellimento delle procedure e alla riduzione del ricorso a supporti cartacei. Il D.Lgs. n. 160/2010 ha definito lo SUAP come l unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano a oggetto l esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, di realizzazione, di trasformazione, di ristrutturazione o di riconversione, di ampliamento o di trasferimento, nonché di cessazione o di riattivazione delle attività considerate, compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 59/2010. Pertanto, un imprenditore che intende avviare un attività economica è tenuto a presentare la prescritta documentazione, non più alle singole amministrazioni interessate, ma direttamente al SUAP competente per territorio (secondo la sede dell attività o l ubicazione dell impianto) per via esclusivamente telematica le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti l attività, compresi gli elaborati tecnici (come, per esempio, le planimetrie, le relazioni, gli schemi ecc.) e gli allegati. Da questa procedura sono escluse, tuttavia, alcune attività critiche come: l gli impianti e le infrastrutture energetiche; l le attività connesse all impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive; l gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi; l le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi; l le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli artt. 161 e seguenti, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cosiddetto Codice degli appalti). Per effetto delle nuove disposizioni, tramite lo SUAP [9] transiteranno tutti gli atti da e per le varie amministrazioni, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Sarà poi lo SUAP ricevente a dover provvedere all inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento (come, per esempio, regione, provincia, strutture comunali, ASL, Vigili del Fuoco ecc.). Quindi, a differenza di quanto si verifica attualmente, le singole amministrazioni non potranno trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e saranno tenute a trasmettere immediatamenteallosuaptutteledenunce,ledomande,gli atti e la documentazione eventualmente presentati alle stesse, dandone comunicazione al richiedente. L art. 5 ha disciplinato anche il rapporto con il nuovo regime della SCIA; infatti, le segnalazioni certificate d inizio attività corredate dai relativi allegati andranno presentate allo SUAP competente che ne verificherà la completezza formale e rilascerà apposita ricevuta per effetto della quale il richiedente potrà avviare immediatamente l intervento o l attività. Inoltre, qualora la SCIA sia contestuale alla comunicazione unica presentata presso il Registro delle imprese quest ultimo dovrà trasmetterle immediatamente allo SUAP. Resta ferma, ovviamente, la disciplina sul silenzio assenso contenuta nell art. 20, legge n. 241/1990, e nella legislazione speciale e regionale; pertanto, decorsi i termini previsti, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta emessa automaticamente dallo SUAP equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide. Sul piano organizzativo, poi, l art. 4 ha stabilito che lo SUAP può essere costituito dal singolo comuneodapiùcomuniassociatioinconvenzione con le singole CCIAA; in tal senso si osservi che i comuni(certamente tanti) che non hanno ancora provveduto, avranno 120 giorni, a decorrere dal 30 settembre 2010, per istituire lo SUAP. Qualora non ottemperino, le funzioni saranno esercitate dalla CCIAA territorialmente competente. Si osservi che, per quanto riguarda l entrata in vigore delle nuo 9) Lo SUAP è collegato al Registro delle Imprese e al portale impresainungiorno all indirizzo 23novembre2010 N ILSOLE24ORE

11 ve disposizioni, è previsto che dal 29 marzo 2011 avrà efficacia la parte relativa all organizzazione dello SUAP e all avvio del procedimento automatizzato obbligatorio previsto nei casi di applicabilità della SCIA ex art. 19, legge n. 241/1990, e dal 1 ottobre 2011 la disciplina relativa al procedimento unico ordinario di autorizzazione per le attività produttive. L agenzia per le imprese e il nuovo sistema di assistenza e di asseverazione Accanto al sistema dello SUAP il legislatore ha previsto anche la nascita delle agenzie per le imprese, ossia dei soggetti privati appositamente accreditati ai sensi dell art. 38, commi 3, lettera c), e 4, D.L. n. 112/2008, alle quali il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159, in vigore dal 15 ottobre 2010, ha riconosciuto funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazionedelleattivitàdiproduzionedibeniedi servizidaesercitareinformadiimpresa [10]. Questa nuova figura, che non mancherà certamente di accendere un nuovo scontro con il mondo delle professioni, da un lato ha funzioni di assistenza alle imprese e dall altro supporta direttamente lo SUAP nella sua attività con l assoggettamento a un apposito regimedivigilanzaedicontrollidapartedel Ministero dello Sviluppo economico previsto all art. 5. Infatti, l art. 6, D.P.R. n. 160/2010, ha dato facoltà all imprenditore di ricorrere, per l avvio di una nuova iniziativa e per le altre attività previste, all agenzia che, effettuata l istruttoria, trasmetterà telematicamente allo SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata con i relativi allegati, che costituisce titolo autorizzatorio per l esercizio dell attività e per l avvio immediato dell intervento dichiarato. Lo SUAP a sua volta provvederà a inserire queste informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell attività di monitoraggio. Inoltre, l impresa può conferire all agenzia apposita procura per l accesso per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un amministrazione pubblica. Pertanto, l essenza di questo nuovo regime è quella di semplificare gli adempimenti e ridurre i costi per la pubblica amministrazione per le attività meramente burocratiche, riservando alla stessa principalmente le funzioni di controllo econl agenziaperleimpresechehacompiti tecnici di tipo istruttorio finalizzati alla verifica preventiva del rispetto dei requisiti di legge. Conclusioni Questa imponente riforma dei processi amministrativi per l avvio delle nuove iniziative economiche deve essere valutata positivamente per le finalità che persegue in ordine alla concreta attuazione del principio della libertà d impresa consacrato nell art. 41, Cost., e alla soppressione dei troppi e irragionevoli cavilli burocratici che rischiano d ingessare il sistema Italia, ormai prossimo al collasso e quasi privo di ogni attrattività degli investimenti. Tuttavia, da una prima lettura di questi nuovi provvedimenti legislativi emergono alcuni dubbi di fondo legati principalmente a due elementi. Il primo, particolarmente critico, riguarda il rapporto con le discipline speciali e regionali che doveva essere preventivamente considerato e 10) L art. 2, D.P.R. n. 159/2010, ha stabilito che le agenzie per le imprese devono assumere forma societaria. Possono costituirsi in agenzia in forma singola o associata: salve le disposizioni attuative del Capo II, regolamento(ce) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 luglio 2008, n. 765/2008, gli organismi di valutazione della conformità di opere o progetti accreditati ai sensi del regolamento stesso; organismi tecnici già abilitati al rilascio di attestazioni di conformità di opere secondo le vigenti disposizioni; associazioni di categoria professionali, sindacali e imprenditoriali; centri di assistenza tecnica di cui all art. 23, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, centri autorizzati di assistenza agricola di cui all art. 3 bis, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, e altri centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base delle leggi regionali di settore; studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza. ILSOLE24ORE novembre 2010 N. 22

12 armonizzato attraverso un percorso normativo condiviso con le Regioni. Un esempio emblematico, in tal senso, è l applicazione della SCIA in edilizia rispetto alla quale il Ministro non avanza nessun dubbio mentre, invece,questononècosìchiaroinquantole disposizioni della legge n. 241/1990 e quelle del D.P.R. n. 380/2001 si pongono su piani diversi in quanto, mentre le prime attengono la libertà d impresa, le seconde, invece, riguardano il governo del territorio. Pertanto, sussistono delle evidenti difficoltà interpretative l edilizia è un caso ma se ne possono citare tanti altri che in effetti rischiano di depotenziare in partenza parte dei benefici attesi e generare ulteriore confusione sul piano normativo. Sotto questo profilo, quindi, è auspicabile in tempi brevi un sereno confronto istituzionale per una rivisitazione complessiva della disciplina autorizzatoria statale e regionale alla luce delle nuove disposizioni di legge, che eviti le incertezze normative e i contrasti che già si presentano all orizzonte. Il secondo elemento, infine, è di natura organizzativa e riguarda il rapporto tra le amministrazioni pubblicheconlosuap;finoaoggi,infatti,questoè stato in molti casi il vero problema che ha decretato il quasi fallimento degli SUAP. Pertanto, senza una concreta azione di coordinamento delle attività dei vari enti pubblici in funzione dello SUAP appare difficile, almeno allo stato attuale, che si possano raggiungere in tempi brevi i vantaggi di una reale semplificazione degli adempimenti delle imprese. l Direttore responsabile: MASSIMO CASSANI Coordinamento editoriale: Dario De Andrea(02/ ) Redazione: Katia Rebucini(02/ ; fax 02/ ) Proprietario ed editore: IL SOLE 24 ORE S.p.A. Presidente: GIANCARLO CERUTTI Amministratore Delegato: DONATELLA TREU Registrazione Tribunale di Milano n. 749 del 9 novembre Sede legale:via Monte Rosa, Milano. Amministrazione: Via Monte Rosa, Milano. Direzione, redazione: Via G. Patecchio, Milano Fax 02/ ILSOLE24ORES.p.A.Tuttiidirittisonoriservati.Lefotocopieperuso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, C.so di Porta Romana n. 108, Milano 20122, segreteria@aidro.org e sito web Servizio clienti periodici: IL SOLE 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina Valeria(S.S.n.5)km68, Carsoli(AQ).Tel (prefisso 02 oppure 06) Fax (prefisso 02 oppure 06) I numeri non pervenuti potranno essere richiesti via fax al n / o via e mail a servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com entro 2 mesi dall uscita del numero stesso. Abbonamenti: Ambiente&Sicurezza (quindicinale + Tecnologie&Soluzioni per l ambiente): euro 185,00; Ambiente&Sicurezza (quindicinale + Lavoro Sicuro): euro 186,00; Ambiente&Sicurezza (quindicinale + Tecnologie&Soluzioni per l ambiente + Lavoro Sicuro): euro 199,00; per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio Clienti (tel oppure ; mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com). Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando direttamente e inviando l importo tramite assegno non trasferibile intestato a: Il Sole 24 ORE S.p.A., oppure inviando la fotocopia della ricevuta del pagamento sul c.c.p. n La ricevuta di pagamento può essere inviata anche via fax allo oppure allo Pubblicità: Rete Ediltarget Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l.; ViaGoito Bologna Tel.: 051/ , 051/ , e mail: ediltarget@ilsole24ore.com Stampa:ILSOLE24ORES.p.A. ViaTiburtinaValeria(S.S.n.5)km 68, Carsoli(AQ). 23novembre2010 N ILSOLE24ORE

OGGETTO: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Apertura Filiale Agenzia di Viaggi e Turismo. DD.G.R. 816/2010 e 95/2011. nat a prov.

OGGETTO: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Apertura Filiale Agenzia di Viaggi e Turismo. DD.G.R. 816/2010 e 95/2011. nat a prov. Allo Sportello Unico per le attività produttive Comune di SALA CONSILINA OGGETTO: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Apertura Filiale Agenzia di Viaggi e Turismo. DD.G.R. 816/2010 e 95/2011.

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione

Dettagli

Comune di Casei Gerola. Regolamento Comunale Attività Edilizia. - Gennaio 2011 -

Comune di Casei Gerola. Regolamento Comunale Attività Edilizia. - Gennaio 2011 - Comune di Casei Gerola Regolamento Comunale Attività Edilizia - Gennaio 2011-1 INDICE articolo 1 articolo 2 articolo 3 articolo 4 articolo 5 articolo 6 articolo 7 articolo 8 articolo 9 PRINCIPI GENERALI

Dettagli

Ministro per la Semplificazione Normativa Ufficio legislativo

Ministro per la Semplificazione Normativa Ufficio legislativo Ministro per la Semplificazione Normativa Ufficio legislativo p.c. Al dott. Daniele Belotti Assessore Territorio e Urbanistica Regione Lombardia Via Sassetti 32 20124 Milano Ministero dell economia e delle

Dettagli

Pratiche amministrative legate all inizio attività. Maria Loreta Raso

Pratiche amministrative legate all inizio attività. Maria Loreta Raso Pratiche amministrative legate all inizio attività Maria Loreta Raso 1 L iniziativa economica privata è libera art. 41, comma1, Cost. 2 Chi è imprenditore Chi esercita professionalmente un attività economica

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale. L.R. 4/09/1997, n. 36. Pubblicata nel B.U. Liguria 17 settembre 1997, n. 16, L.R. 30/12/1998, n. 38. Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1. L.R. 4/08/2006, n. 20. Pubblicata nel B.U. Liguria

Dettagli

FUTURE NOVITÀ SULLA SCIA IN EDILIZIA APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 20 GENNAIO 2016 (NON ANCORA IN VIGORE) di Antonella Mafrica

FUTURE NOVITÀ SULLA SCIA IN EDILIZIA APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 20 GENNAIO 2016 (NON ANCORA IN VIGORE) di Antonella Mafrica FUTURE NOVITÀ SULLA SCIA IN EDILIZIA APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 20 GENNAIO 2016 (NON ANCORA IN VIGORE) di Antonella Mafrica Lo scorso 20 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato

Dettagli

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 19 Legge 241/1990 e s.m.i.)

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 19 Legge 241/1990 e s.m.i.) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 19 Legge 241/1990 e s.m.i.) Agenzie di viaggio e turismo: DD.G.R. 816/2010 e 95/2011 - Variazione della sede della filiale di agenzia di viaggi Allo Sportello

Dettagli

I nuovi decreti applicativi

I nuovi decreti applicativi GIORNATA DI STUDIO: I NUOVI ADEMPIMENTI SULLA PREVENZIONE INCENDI Dalla semplificazione amministrativa alla gestione delle procedure I nuovi decreti applicativi Ing. Francesco Notaro, Nucleo Investigativo

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI TATUAGGIO

REGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI TATUAGGIO REGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI TATUAGGIO approvato con D.C.C. n 17 del 10/03/2014 INDICE Art. 1 Definizione Art. 2 Abilitazione professionale e requisiti Art. 3 Luogo di svolgimento dell attività Art. 4

Dettagli

ATTENZIONE. Allo Sportello Unico per l Immigrazione competente

ATTENZIONE. Allo Sportello Unico per l Immigrazione competente Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso di requisiti per lavoro autonomo ai sensi dell'art. 39, comma 9, del DPR. n. 39499 e successive

Dettagli

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) AL COMUNE DI MONTE SAN SAVINO U Sportello Unico per le Attività Produttive Corso Sangallo, 38 52048 Monte San Savino (Arezzo) Da inoltrare utilizzando il Portale Regionale accessibile dal sito web del

Dettagli

IL MOMENTO LEGALE DI AVVIO DELLE ATTIVITA SOGGETTE A S.C.I.A. La prestazione di un servizio anche di natura intellettuale e/o professionale dietro

IL MOMENTO LEGALE DI AVVIO DELLE ATTIVITA SOGGETTE A S.C.I.A. La prestazione di un servizio anche di natura intellettuale e/o professionale dietro IL MOMENTO LEGALE DI AVVIO DELLE ATTIVITA SOGGETTE A S.C.I.A. La prestazione di un servizio anche di natura intellettuale e/o professionale dietro corrispettivo o remunerazione è disciplinata dalla c.d.

Dettagli

Cos è il Durc. Ambito di applicazione del Durc

Cos è il Durc. Ambito di applicazione del Durc Cos è il Durc E il certificato che, sulla base di un unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di una impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla

Dettagli

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 6232 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell impatto ambientale),

Dettagli

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA GROSSETO, 21 ottobre 2011 Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalle norme vigenti, comprese quelle di funzionalità,

Dettagli

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 3 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE 2 SERVIZIO POLITICHE CULTURALI - DEL TURISMO E DELLO SPORT Cod. Fiscale 00 397 470 873 Documento informativo sui controlli

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 17 03 2015 8883 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 209 D.P.R. N.380/2001. Modulistica di riferimento per i procedimenti relativi

Dettagli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTI VITA ECONOMICHE CONSUMATORI 10 aprile 2014, n. 62

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTI VITA ECONOMICHE CONSUMATORI 10 aprile 2014, n. 62 13982 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 24 04 2014 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTI VITA ECONOMICHE CONSUMATORI 10 aprile 2014, n. 62 Approvazione modulistica per la presentazione

Dettagli

Il concetto di gestione dei rifiuti

Il concetto di gestione dei rifiuti Autorizzazioni e adempimenti per la gestione dei rifiuti Relatore: Laura Pampaloni Il concetto di gestione dei rifiuti Il D.lgs n. 152/2006 definisce la GESTIONE come la raccolta, il trasporto, il recupero

Dettagli

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera: Proposta di legge Norme per l emergenza idrica e per la prevenzione della crisi idropotabile Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013 RISOLUZIONE N. 83/E Roma, 22 novembre 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito dell introduzione dell obbligo di allegazione dell Attestato di prestazione

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti:

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti: Pagina 1 di 5 Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 16 APRILE 2015 172/2015/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE APPROVAZIONE DI UN MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO DI PICCOLI

Dettagli

Comune. di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013]

Comune. di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013] Comune di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013] - 1 - PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE È PREVISTO L OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DI TUTTE LE PRATICHE E LORO INTEGRAZIONE ESCLUSIVAMENTE

Dettagli

Studio Associato Franchin e Ronchiato

Studio Associato Franchin e Ronchiato News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi DURC in edilizia privata: ripristinata la validità temporale a 90 giorni Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, con la

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

Il Decreto del Fare : le novità per il settore privato

Il Decreto del Fare : le novità per il settore privato Direzione Legislazione Mercato Privato Il Decreto del Fare : le novità per il settore privato CAGLIARI, 27 settembre 2013 Semplificazioni in materia edilizia Art. 30 Semplificazioni per la ristrutturazione

Dettagli

Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti.

Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti. ARPA EMILIA-ROMAGNA Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti. Sicurezza sul lavoro e certificazioni ambientali: lo scenario delle responsabilità Bologna 16 ottobre

Dettagli

contestualmente alla data di presentazione all ufficio protocollo comunale della presente S.C.I.A.,

contestualmente alla data di presentazione all ufficio protocollo comunale della presente S.C.I.A., Bollo 16,00 Allo Sportello Unico Dell Edilizia del Comune di Sgurgola Via Roma 8 03010 SGURGOLA (FR) Segnalazione Certificata di Inizio Attività -S.C.I.A.- ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/01

Dettagli

CONVENZIONE. Progetto per la semplificazione amministrativa. ComUnica la tua attività commerciale COMUNE DI

CONVENZIONE. Progetto per la semplificazione amministrativa. ComUnica la tua attività commerciale COMUNE DI Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Lecce COMUNE DI Progetto per la semplificazione amministrativa C O N V E N Z I O N E T R A - la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Dettagli

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori D. LGS 81/2008 L INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI L ADDESTRAMENTO Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a)

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

DPR 160/2010 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE IN FORMA TELEMATICA INDICAZIONI OPERATIVE

DPR 160/2010 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE IN FORMA TELEMATICA INDICAZIONI OPERATIVE COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE PROVINCIA DI MODENA Servizio Attività Produttive DPR 160/2010 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE IN FORMA TELEMATICA INDICAZIONI OPERATIVE Lo sportello Unico per le

Dettagli

Alberghi e altre attività ricettive Residenze d'epoca

Alberghi e altre attività ricettive Residenze d'epoca Alberghi e altre attività ricettive Residenze d'epoca Descrizione 1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza. 2. I complessi di cui al devono mantenere l'originaria

Dettagli

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO RISOLUZIONE N. 24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 29 marzo 2010 OGGETTO: Istanza di interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Imposta di bollo su Comunicazione unica presentata con modalità

Dettagli

BREVI CENNI SULLE NOVITA INTRODOTTE NEL DM 19 MARZO 2015 STRUTTURA D.M. 19 MARZO 2015

BREVI CENNI SULLE NOVITA INTRODOTTE NEL DM 19 MARZO 2015 STRUTTURA D.M. 19 MARZO 2015 BREVI CENNI SULLE NOVITA INTRODOTTE NEL DM 19 MARZO 2015 Sulla GU 2573/2015, n. 70 è stato pubblicato il D.M. 19 marzo 2015 recante "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,

Dettagli

autorità competente autorità procedente proponente Autorità competente:

autorità competente autorità procedente proponente Autorità competente: INDIRIZZI IN MERITO AI PROGETTI RELATIVI AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO E COORDINAMENTO PROCEDURE DI VIA - AIA - VAS QUADRO NORMATIVO Il comma

Dettagli

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Chiarimenti 2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questo soggetto della prevenzione

Dettagli

La semplificazione dell iter procedurale per l esercizio delle attività imprenditoriali

La semplificazione dell iter procedurale per l esercizio delle attività imprenditoriali COMPETITIVITA La semplificazione dell iter procedurale per l esercizio delle attività imprenditoriali Dalla Dia alla Scia anche per le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande Cosimo

Dettagli

L autorizzazione Paesaggistica Semplificata. L attività Edilizia Libera

L autorizzazione Paesaggistica Semplificata. L attività Edilizia Libera L autorizzazione Paesaggistica Semplificata L attività Edilizia Libera L Autorizzazione Paesaggistica Semplificata è disciplinata dal D.P.R. 9 LUGLIO 2010 N. 139 IL D.Lgs. 42/2004 prevedeva l emanazione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA Legge regionale sulla semplificazione e trasparenza amministrativa Tempi certi e più brevi per la conclusione dei procedimenti (art.2) Tempi certi e più brevi per la conclusione dei procedimenti(art.2)

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013. Nota 9 maggio 2014, n. 3266 Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013. Modulo di domanda Come noto (NOTA

Dettagli

Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei

Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei Centri di Telefonia Internazionale Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30/06/2006 ART. 1 Oggetto e finalità Il presente regolamento

Dettagli

Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante. IL MINISTRO DELL INTERNO

Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante. IL MINISTRO DELL INTERNO DECRETO 19 marzo 2001 Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante. IL MINISTRO DELL INTERNO Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente «Attuazione

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 5512 25/06/2014 Identificativo Atto n. 497 DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE APPROVAZIONE DEL MODELLO UNICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE,

Dettagli

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative -

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - I Dossier fiscali La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - Aprile 2014 pag. 1 SOMMARIO PREMESSA... 3 Decorrenza del nuovo regime... 3 La procedura di fatturazione elettronica...

Dettagli

ATTIVITÀ DI VENDITA DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA)

ATTIVITÀ DI VENDITA DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA) Mod. SCIA adeguato alla L.122/2010 ATTIVITÀ DI VENDITA DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA) Al Comune di Ai sensi del D.Lgs. 228/2001 (art. 4), del D.Lgs. 59/2010

Dettagli

Note al Decreto Assessoriale Salute della Regione Sicilia del 5 settembre 2012 n. 1754/12, entrato in vigore il 5 novembre 2012.

Note al Decreto Assessoriale Salute della Regione Sicilia del 5 settembre 2012 n. 1754/12, entrato in vigore il 5 novembre 2012. Prot.n.13 Note al Decreto Assessoriale Salute della Regione Sicilia del 5 settembre 2012 n. 1754/12, entrato in vigore il 5 novembre 2012. La presente nota nasce dall esigenza di una richiesta di chiarimento

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

Circolare n. 2/Enti/2015 Alle Stazioni Appaltanti / Amministrazioni Procedenti

Circolare n. 2/Enti/2015 Alle Stazioni Appaltanti / Amministrazioni Procedenti CE/bs Cuneo, 24 giugno 2015 Circolare n. 5/Imprese-Cdl/2015 Alle IMPRESE EDILI Ai CONSULENTI DEL LAVORO Circolare n. 2/Enti/2015 Alle Stazioni Appaltanti / Amministrazioni Procedenti Loro Sedi Oggetto:

Dettagli

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali CIRCOLARE N. 36/2013 Roma, 6 settembre 2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale per l Attività Ispettiva Prot. 37/0015563 Agli indirizzi in allegato Oggetto: art. 31 del D.L.

Dettagli

SEGNALA. L inizio dell attività di noleggio di veicoli senza conducente nel locale sito in Roma, Via/P.za n.. codice ATECO

SEGNALA. L inizio dell attività di noleggio di veicoli senza conducente nel locale sito in Roma, Via/P.za n.. codice ATECO SUROMA SPORTELLO UNICO DEL COMMERCIO - MUNICIPIO.. Via. - 00.. R O M A OGGETTO : SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività di noleggio di veicoli senza conducente. (ai sensi del D.P.R. 481 del 19.12.2001

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI, A NORMA DELL ARTICOLO 49, COMMA 4-QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,

Dettagli

Provincia di Varese Settore Tecnico

Provincia di Varese Settore Tecnico Prot. n. 6494 Taino, 18/07/2015 Spettabili VODAFONE OMNITEL B.V. Via Lorenteggio, 240 20147 Milano TELECOM ITALIA S.P.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano Alla SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO Schema di disegno di legge recante: Delega al Governo per l emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro bozza aggiornata al 30 dicembre 2006

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A) pagina 1 di 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A) Titolo: criteri, condizioni e procedure tecnico-amministrative per il conferimento del riconoscimento

Dettagli

Federico Minio Puntoced s.a.s. Dottore Commercialista di Cambi Laura & c.

Federico Minio Puntoced s.a.s. Dottore Commercialista di Cambi Laura & c. Federico Minio Puntoced s.a.s. Dottore Commercialista di Cambi Laura & c. Revisore Contabile Servizi alle imprese Informativa per la clientela Imprese individuali - Obbligo di comunicazione al Registro

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Modifiche

Dettagli

Responsabile del procedimento. Dirigente Responsabile Servizio attività economicocommerciali. (Dott. Giovanni Bertugli)

Responsabile del procedimento. Dirigente Responsabile Servizio attività economicocommerciali. (Dott. Giovanni Bertugli) Al Comune di Modena tit.... Responsabile del procedimento prot. n del / / Dirigente Responsabile Servizio attività economicocommerciali (Dott. Giovanni Bertugli) S. C. I. A. VENDITA DI PRODOTTI RICAVATI

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente Legge 1986022 Pagina 1 di 5 LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) AL COMUNE DI MONTE SAN SAVINO U Sportello Unico per le Attività Produttive Corso Sangallo, 38 52048 Monte San Savino (Arezzo) Da inoltrare utilizzando il Portale Regionale accessibile dal sito web del

Dettagli

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto

Dettagli

LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA

LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA Versione 01 25/10/2012 Indice PREMESSA... 2 1 ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA... 2 2 DEFINIZIONE MODULI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003 RISOLUZIONE N. 65/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 17 marzo 2003 OGGETTO: IVA. Rette scolastiche delle scuole di lingua straniera gestite da soggetti comunitari ed extra-comunitari. Art.

Dettagli

VADEMECUM SULLE PROCEDURE DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

VADEMECUM SULLE PROCEDURE DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI VADEMECUM SULLE PROCEDURE DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI Riferimenti legislativi: D.Lgs 152/2006 e sue integrazioni con il D.Lgs 4/2008 art.242-245-248-249-304-allegato 4, parte IV Realizzazione di un

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) AL COMUNE DI MONTE SAN SAVINO U Sportello Unico per le Attività Produttive - Corso Sangallo, 38 52048 (Arezzo) Da inoltrare utilizzando il Portale Regionale accessibile dal sito web del Comune - SUAP ONLINE

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

Il Sottoscritto. Nome

Il Sottoscritto. Nome COMUNE DI GALLIATE Provincia di Novara Piazza Martiri della Libertà n. 28 - c.a.p. 28066 p. iva 00184500031 SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Sportello Unico Attività Produttive E-mail: sp.unico@comune.galliate.no.it

Dettagli

Giampietro BOSCAINO Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica

Giampietro BOSCAINO Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160) - Indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure di prevenzione incendi ed il procedimento automatizzato di cui

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAMENTO (Art. 23, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.)

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAMENTO (Art. 23, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.) Estremi archiviazione pratica edilizia: Prot. Gen. n. del Pratica Edilizia N Denuncia di inizio attività N ALLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA DEL COMUNE DI OGGETTO: Denuncia di inizio attività presentata

Dettagli

l PROCEDIMENTI DELL'EDILIZIA PRODUTTIVA

l PROCEDIMENTI DELL'EDILIZIA PRODUTTIVA l PROCEDIMENTI DELL'EDILIZIA PRODUTTIVA Verona, 27 novembre 2012 Marina Coin Quadro normativo generale LEGGE 241/1990 D.P.R. 380/2001 Legge 73/2010 (art. 6 DPR 380/01) D.P.R. 160/2010 Legge 122/2010 (art.

Dettagli

Prot. n 6818/p/cv Roma, 18 giugno 2015. e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE. Loro sedi

Prot. n 6818/p/cv Roma, 18 giugno 2015. e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE. Loro sedi Prot. n 6818/p/cv Roma, 18 giugno 2015 A tutte le Casse Edili e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE Loro sedi Comunicazione n. 570 Oggetto: Procedure DURC on line Si forniscono

Dettagli

DPR 151 del 01.08.2011 Nuovo regolamento di prevenzione incendi Emanazione il 22.09.2011 GU 221 Entrata in vigore 7.10.2011

DPR 151 del 01.08.2011 Nuovo regolamento di prevenzione incendi Emanazione il 22.09.2011 GU 221 Entrata in vigore 7.10.2011 DPR 151 del 01.08.2011 Nuovo regolamento di prevenzione incendi Emanazione il 22.09.2011 GU 221 Entrata in vigore 7.10.2011 Atti di successiva emanazione a) LCMI 4865 del 05.10.2011 a firma del Capo Dipartimento

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA DISEGNO DI LEGGE N. 1506

SENATO DELLA REPUBBLICA DISEGNO DI LEGGE N. 1506 SENATO DELLA REPUBBLICA DISEGNO DI LEGGE N. 1506 d'iniziativa del Sen. Renato Schifani " TEMPI BREVI PER DECISIONI AMMINISTRATIVE" 1 Relazione Onorevoli Senatori, uno dei principali costi burocratici è

Dettagli

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE SUL FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN IMPRESE ALL ESTERO AI SENSI DELL ART. 2, COMMA 7, DELLA LEGGE 19/91 (*)

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE SUL FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN IMPRESE ALL ESTERO AI SENSI DELL ART. 2, COMMA 7, DELLA LEGGE 19/91 (*) Riferimento SIMEST.. (a cura del destinatario) SIMEST SPA DIPARTIMENTO AGEVOLAZIONI CORSO VITTORIO EMANUELE II, N.323 00186 R O M A DOMANDA DI AGEVOLAZIONE SUL FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN IMPRESE

Dettagli

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 SEDUTA DEL GIORNO 21/12/2007 Commissario: Segretario Generale: SPAGNUL dott.

Dettagli

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) AL COMUNE DI MONTE SAN SAVINO U Sportello Unico per le Attività Produttive Corso Sangallo, 38 52048 Monte San Savino (Arezzo) Da inoltrare utilizzando il Portale Regionale accessibile dal sito web del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

CIL e CILA, Permesso di costruire e SCIA. I modelli unici per l edilizia

CIL e CILA, Permesso di costruire e SCIA. I modelli unici per l edilizia CIL e CILA, Permesso di costruire e SCIA. I modelli unici per l edilizia Delibera della Giunta Regionale n. 85 del 09/03/2015 Il 18 dicembre scorso la Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento

Dettagli

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco. Ministero dell Economia e delle Finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato DIREZIONE GENERALE Direzione per i giochi Ufficio 11 - Bingo Roma, 17 giugno 2011 AI CONCESSIONARI DEL GIOCO A DISTANZA

Dettagli

Le circolari di Regione Lombardia e MATTM: primi indirizzi in materia di AUA

Le circolari di Regione Lombardia e MATTM: primi indirizzi in materia di AUA Le circolari di Regione Lombardia e MATTM: primi indirizzi in materia di AUA Roberto Esposito Regione Lombardia Pavia, 19 dicembre 2013 quadro normativo DPR n.13 marzo 2013 n.59 Regolamento AUA Pubblicato

Dettagli

VARIANTE AI SENSI DELL ART. 143 L.R. 65/2014. SCIA n... del... (busta.../... )

VARIANTE AI SENSI DELL ART. 143 L.R. 65/2014. SCIA n... del... (busta.../... ) AL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA VARIANTE AI SENSI DELL ART. 143 L.R. 65/2014 SCIA n..... del... (busta...../.... ) SCIA n..... del... (busta...../....

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 10 APRILE 2015 VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dettagli

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/09/2008

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli