Statuto dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

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1 Statuto dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

2 STATUTO dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Art. 1- Costituzione In attuazione del Verbale di Accordo del 6 febbraio 2007 e nell esercizio del diritto sancito dall'art. 39 della Costituzione della Repubblica Italiana è costituito tra l UNIONE REGIONALE LOMBARDA DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI, quale una delle due Parti Sociali fondatrici, e le organizzazioni sindacali FILCAMS-C.G.I.L LOMBARDIA, la FISASCAT- C.I.S.L. LOMBARDIA e la UILTuCS-U.I.L. LOMBARDIA, considerate unitariamente l'altra Parte Sociale fondatrice, l'ente Bilaterale denominato OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Art. 2 - Sede L OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA ha sede provvisoria in Milano, Corso Venezia 47/49. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie e uffici, nell ambito della Regione Lombardia. Sempre con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere variata la sede. 2

3 Art. 3 - Scopi L OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, strumento di lavoro delle Parti Sociali derivato dalle intese del 28 novembre 2005 e del 6 febbraio 2007, non persegue finalità di lucro ed ha i seguenti scopi: a) programma ed organizza ricerche e relazioni anche articolate per territori e settori, sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni; b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali, in collaborazione con la Regione Lombardia e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione; c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Enti Bilaterali Territoriali sulla realizzazione e l utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento ed apprendistato nonché dei contratti a termine. In particolare, in materia di apprendistato, sviluppa attività di monitoraggio relativamente all utilizzo dell istituto (richieste, assunzioni, abbandoni, conferme a tempo indeterminato, ecc.), alla formazione obbligatoria effettuata, anche con riferimento ai tutor aziendali, al funzionamento e alla situazione operativa delle commissioni insediate presso gli Enti Bilaterali Territoriali, alla scopo, altresì, di individuare azioni di coordinamento, indirizzo ed omogeneizzazione delle procedure applicate dalle commissioni stesse; 3

4 d) promuove indagini sull occupazione femminile e sulle pari opportunità; e) riceve dalle associazioni imprenditoriali territoriali e dalle corrispondenti organizzazioni sindacali gli accordi, realizzati a livello territoriale, in materia di mercato del lavoro, curandone l analisi e la registrazione; f) cura la raccolta e la registrazione di tutti gli accordi integrativi aziendali e territoriali; g) cura la raccolta di leggi e decreti comunitari, nazionali e regionali in materia di lavoro; h) svolge ogni altro compito e ruolo espressamente delegato dalle Parti costituenti l OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. Art. 4 - Durata La durata dell' OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA è illimitata. Art. 5 Fondatori Sono Fondatori dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA le seguenti Parti Sociali: a) l UNIONE REGIONALE LOMBARDA DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI, da un lato; b) le organizzazioni sindacali Filcams-CGIL Lombardia, Fisascat-CISL Lombardia, Uiltucs- UIL Lombardia, dall altro; 4

5 Art. 6 - Organi Gli organi dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, nel cui ambito dovrà essere riconosciuta omogenea e paritetica rappresentatività di tutti gli interessi dei Fondatori, sono: 1) l Assemblea; 2) il Consiglio Direttivo; 3) il Presidente; 4) il Vice Presidente; 5) il Collegio dei Revisori; Tutte le cariche hanno la durata di 4 esercizi finanziari e possono essere riconfermate. Qualora in tale periodo uno o più membri venissero a cessare dalla carica, o fossero revocati, la Parte sociale che li ha designati provvederà ad una nuova designazione. Nel caso in cui venisse a cessare dalla carica, o fosse revocato, il Presidente o il Vice Presidente, la nuova designazione riguarderà solo la carica di Consigliere, essendo di competenza del Consiglio Direttivo l elezione del nuovo Presidente e/o del nuovo Vice Presidente. Art. 7 - Assemblea L Assemblea è composta da 24 rappresentanti, di cui 12 nominati dall UNIONE REGIONALE LOMBARDA DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI; 12 nominati dalle organizzazioni sindacali Filcams-CGIL Lombardia, Fisascat-CISL Lombardia, Uiltucs-UIL 5

6 Lombardia e precisamente 4 da ognuna delle tre Organizzazioni sindacali dei lavoratori della Lombardia. Ogni rappresentante può essere portatore di massimo una delega espressione della propria Parte Sociale. L Assemblea è convocata dal Presidente dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA almeno una volta l anno, per l approvazione dello stato di previsione e del conto consuntivo, per l approvazione di eventuali modifiche dello Statuto e per l esame delle iniziative sociali intraprese o da intraprendere, e ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio Direttivo, speciali circostanze lo richiedano, ovvero nell ipotesi in cui la convocazione sia richiesta, con indicazione dei punti di proposta in discussione, da almeno 4 delegati per ciascuna delle due Parti Sociali fondatrici. La richiesta di convocazione può essere avanzata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione dell Assemblea sarà effettuata almeno 10 giorni prima della data fissata, a mezzo di lettera raccomandata spedita al domicilio del delegato, contenente l Ordine del Giorno, il luogo, il giorno, l ora della riunione, in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica o via telematica o telefax con un preavviso di 3 giorni. Il Presidente dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, in relazione a specifiche esigenze o particolarità del caso, potrà avvalersi anche di altre idonee forme di convocazione. L Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, o in caso di impedimento o assenza di questi, dal Vice Presidente. 6

7 Ove anche il Vice Presidente fosse assente od impedito, l Assemblea sarà presieduta da persona indicata dall Assemblea stessa. Al Presidente dell Assemblea spetta di stabilire le modalità di votazione, e la direzione dello svolgimento della seduta. Il Presidente dell Assemblea designa, in caso di necessità, due o più scrutatori scelti tra i delegati intervenuti. Il Direttore dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA svolge le funzioni di Segretario e redige il Verbale delle riunioni. L Assemblea è validamente riunita quando sono presenti in prima convocazione almeno 5 delegati per ciascuna delle due parti sociali fondatrici dell' OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA ; in seconda convocazione almeno 4 delegati per ciascuna delle due Parti Sociali fondatrici dell' OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. Lo scioglimento dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA è deliberato dall Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei rappresentanti nominati dalle due Parti Sociali fondatrici; la liquidazione dell' OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA e la devoluzione del suo patrimonio dovranno avvenire con le modalità previste all art. 16 del presente Statuto. L Assemblea elegge i Componenti del Consiglio Direttivo, a cui vengono assegnate le funzioni di cui al successivo art. 8. L Assemblea dispone e approva all unanimità, le modifiche degli scopi e delle finalità di cui al precedente art. 3, anche in applicazione di successivi accordi intervenuti tra le parti. 7

8 Le deliberazioni dell Assemblea risultano da apposito Verbale. Art. 8 - Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da 6 membri, dei quali 3 designati dall UNIONE REGIONALE LOMBARDA DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI, e 3 designati dalle organizzazioni sindacali Filcams-CGIL Lombardia, Fisascat-CISL Lombardia, Uiltucs-UIL Lombardia, - precisamente 1 da ognuna delle tre Organizzazioni sindacali dei lavoratori della Lombardia - e sono eletti dall Assemblea. Per ogni membro effettivo deve essere nominato un suo supplente. Il membro supplente può partecipare alle riunioni di Consiglio anche se il relativo consigliere effettivo è presente; in tal caso tuttavia il supplente partecipa alle riunioni con diritto di parola, ma senza diritto di voto. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, su indicazione congiunta delle due Parti Sociali fondatrici. Il Consiglio può provvedere, contestualmente alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, a quella di un Direttore scelto anche all esterno degli organi e di un Condirettore scelto anche all esterno degli organi. Il Direttore, di norma, è nominato in base al criterio dell alternanza per cui non potrà essere emanazione della parte che svolge la funzione di Presidente. Il Condirettore è nominato in base al criterio dell alternanza con il Direttore. Le due Parti Sociali fondatrici di comune accordo possono derogare al principio dell alternanza. Al Consiglio Direttivo è riconosciuto ogni ampio potere di ordinaria e straordinaria 8

9 amministrazione per la attuazione degli scopi e la gestione dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. Sulla base dei programmi generali di attività fissati dall Assemblea, il Consiglio Direttivo dirige e coordina l attività dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, assicurando l attivazione dei programmi operativi mediante le deliberazioni ad essi inerenti. Ad esso è affidata la gestione del patrimonio sociale. Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri possono essere sostituiti per volontà della Parte Sociale fondatrice che li ha designati, con le medesime modalità della nomina, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6 ultimo comma. Il Consiglio: - sovrintende a tutte le attività dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, imprimendo e garantendo unità di indirizzo e coordinata pianificazione e sviluppo degli interventi; individua e fissa le specifiche modalità di attuazione dei fini generali dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA e gli obiettivi ritenuti di volta in volta prioritari; disciplina i vari interventi ed iniziative approvandone i relativi progetti generali e particolari; provvede agli accantonamenti delle risorse e dei mezzi dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA nei modi, norme e tempi deliberati; provvede sulla base delle risultanze contabili ad attribuire le risorse ed i mezzi in relazione agli scopi indicati all art. 3; - predispone ed approva il Regolamento delle attività dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA ; 9

10 - regola lo svolgimento dell attività sociale, il funzionamento e l uso dei beni dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA ; - provvede alla convocazione dell Assemblea nei casi previsti dall art delibera in merito all eventuale instaurazione di rapporti di lavoro. Il Consiglio con apposita deliberazione potrà delegare parte dei propri poteri, così come l esecuzione di determinati atti, al Presidente e al Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo redige i conti preventivo e consuntivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata spedita al domicilio del Consigliere almeno 15 giorni prima della riunione e dovrà contenere l Ordine del Giorno, il luogo, il giorno, l ora della riunione; in caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato a mezzo comunicazione telegrafica o via telematica o telefax, con preavviso di 48 ore. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 2 Consiglieri per ciascuna delle due Parti Sociali fondatrici. Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di almeno 5 consiglieri in caso di riunione totalitaria; di almeno 4 consiglieri nel caso che siano presenti 5 consiglieri; di almeno 3 consiglieri nel caso che siano presenti 4 consiglieri. Art. 9 - Presidenza e Vice Presidenza Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri su 10

11 indicazione congiunta delle due Parti Sociali fondatrici. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo alternativamente tra i propri membri di designazione dell UNIONE REGIONALE LOMBARDA DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI e quelli di designazione delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Il Vice Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo di designazione della parte di cui non è espressione il Presidente. Il Vice Presidente esercita le funzioni ed i poteri del Presidente, in caso di assenza o impedimento di questi. Il Presidente convoca il Comitato di Presidenza, se costituito. Il Presidente : ha la legale rappresentanza dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA nei confronti di terzi; sovrintende, di concerto con il Vice Presidente, al funzionamento dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA esercitando tutte le funzioni a lui demandate dalla Legge, dalla Contrattazione tra le Parti, dalle decisioni assunte dagli Organi Collegiali; provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo di concerto con il Vice Presidente; Convoca gli Organi Collegiali, determinando di concerto con il Vice Presidente, gli argomenti da portare all ordine del giorno. Art. 10 Comitato di Presidenza Se nominati, il Direttore ed il Condirettore, assieme al Presidente ed al Vice Presidente, 11

12 formano il Comitato di Presidenza che attraverso riunioni periodiche predispone i lavori da presentare al Consiglio Direttivo per le delibere necessarie. Art Collegio dei revisori Il Collegio dei Revisori nominato dall Assemblea sarà composto da tre membri effettivi così designati: uno scelto tra i delegati dell UNIONE REGIONALE LOMBARDA DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI, uno scelto tra i delegati delle organizzazioni sindacali FILCAMS- C.G.I.L LOMBARDIA, la FISASCAT-C.I.S.L. LOMBARDIA e la UILTuCS-U.I.L. LOMBARDIA, ed uno scelto tra gli iscritti all Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti che svolgerà funzioni di Presidente del Collegio stesso. Competerà alla Assemblea la nomina dei Revisori in sostituzione di quelli venuti meno per qualsiasi motivo, così come la sostituzione del membro ingiustificatamente assente a più di tre riunioni consecutive del Collegio, nel rispetto del criterio previsto al primo comma. Per garantire il corretto funzionamento dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA e di quanto previsto all art. 6, ultimo comma, la sostituzione potrà avvenire anche tramite comunicazione della Parte sociale fondatrice che ha designato il revisore e conseguente ratifica della nomina da parte della prima assemblea utile. I membri effettivi del Collegio dei Revisori, intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo e avranno il compito di seguire l attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, con ogni potere di accertamento e 12

13 di ispezione, riferendo all Organo Amministrativo, con apposita relazione annuale, sulle risultanze di bilancio. Nel caso vengano rilevate irregolarità, i componenti del Collegio ne riferiranno al Consiglio Direttivo e, ove lo ritengano necessario, all Assemblea, affinché assuma i provvedimenti di competenza. Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente, e comunque almeno ogni 3 mesi. La modalità di convocazione del Collegio sono le medesime di quelle previste a proposito della convocazione del Consiglio Direttivo. Art. 12 Direttore e Condirettore La segreteria degli organi e la tenuta dei libri contabili sono affidate al Direttore o, in mancanza, ad un componente degli organi appositamente designato. I Verbali degli organi devono essere controfirmati dal Presidente. Il Direttore, se nominato, sovrintende e coordina a tutti i servizi dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA e, in attuazione delle delibere degli organi, adotta le disposizioni che ritiene necessarie per assicurarne il regolare funzionamento. Ha la diretta responsabilità degli uffici e del personale; partecipa con diritto di parola ai lavori degli organi direttivi dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. In particolare: Predispone, sulla base degli indirizzi della Presidenza, i conti preventivo e consuntivo 13

14 dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA e partecipa alle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti; Predispone, sulla base delle delibere approvate e delle indicazioni della Presidenza, il piano generale delle attività dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA ; Cura l attuazione del piano generale dell attività dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA approvato dal Consiglio Direttivo; Gestisce i rapporti con il personale e/o con i collaboratori dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, riferendone alla Presidenza; Cura, sulla base degli indirizzi del Consiglio Direttivo, i rapporti col territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale di attività; Attiva, su indicazione del Consiglio Direttivo e in stretto raccordo con la Presidenza, relazioni con Enti Pubblici e Privati che hanno competenze in materia di Mercato del Lavoro e Formazione Continua; Cura la comunicazione con gli Associati e i beneficiari dei servizi resi dall OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. Il Direttore, se nominato, è il coordinatore delle attività di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. 626/94. Il Condirettore può essere nominato solo quando analoga nomina sia stata effettuata per la carica di Direttore. Il Condirettore, se nominato, svolge incarichi specifici attribuiti di volta in volta dal Consiglio Direttivo ed esercita le funzioni del Direttore in caso di assenza e/o impedimento di questo. 14

15 Il Condirettore partecipa con diritto di parola ai lavori degli organi direttivi dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. Art Patrimonio sociale Tutti i mezzi patrimoniali dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, le sue rendite e i suoi proventi, ogni e qualsiasi altra entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA stesso, e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e di altri accordi e intese fra le parti costituenti, i contributi eventualmente concessi da terzi, pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità, a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle sue finalità o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro. Il regime giuridico relativo ai beni e più in generale al patrimonio dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, è quello del fondo comune regolato per solidale irrevocabile volontà delle due Parti Sociali fondatrici, delle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione dei beni. Le due Parti Sociali fondatrici non hanno diritto e titolo alcuno sul patrimonio dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, sia durante la vita 15

16 dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA stesso, che in caso di suo scioglimento. Art Esercizio Conto economico L esercizio dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 Giugno il Consiglio Direttivo depositerà presso la sede dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA il conto consuntivo dell anno precedente corredato dalla Relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori sullo stato e le prospettive dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. Al fine di garantire la bilateralità della gestione, tutte le operazioni dovranno essere gestite a firma congiunta tra il Presidente ed il Vice Presidente e in caso di assenza o impossibilità, il Presidente firma con il Direttore se nominato, il Vice Presidente con il Condirettore se nominato. Art. 15 Finanziamento dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. Gli oneri finanziari di costituzione dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA sono a carico dell' UNIONE REGIONALE LOMBARDA DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI, mentre quelli di prima operatività saranno anticipati dalla medesima, in attesa di individuare idonee fonti di finanziamento tra EBINTER, Enti Bilaterali Territoriali o altra forma di 16

17 finanziamento. Il regolamento di cui al successivo art. 17, indicherà la durata del periodo di prima operatività, l entità dei contributi anticipati e le eventuali modalità di prosecuzione delle attività dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA in carenza di ulteriori finanziamenti. L OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA può essere altresì finanziato con i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, ovvero con lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali. Art Scioglimento Nel caso di scioglimento per qualsivoglia motivo, l intero patrimonio dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, una volta procedutosi all integrale pagamento degli eventuali debiti, sarà devoluto, sulla base di apposito accordo, a favore di enti pubblici e privati aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo fungerà da organo di liquidazione. Art Regolamento delle attività dell' OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Le attività dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA ed ogni altra materia attinente allo svolgimento delle stesse, sono disciplinate oltre che dal presente Statuto da 17

18 apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo. Art. 18 Aggregati Gli Enti Bilaterali Territoriali, regolarmente costituiti sul territorio nell ambito della Regione Lombardia, possono aggregarsi all' OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. A tal scopo devono farne richiesta scritta e la loro accettazione deve essere deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo stante la natura dell OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA stesso. Partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo e dell Assemblea con diritto di parola ma senza diritto di voto. L Assemblea potrà deliberare una quota di adesione a carico degli aggregati. Art. 19 Rimborsi e compensi Il Consiglio Direttivo potrà definire le modalità di rimborso per le spese sostenute dai propri organi collegiali e gli eventuali compensi per i componenti il Collegio dei Revisori Norma transitoria Per il primo biennio le cariche sociali saranno svolte a titolo gratuito, l Assemblea all unanimità potrà stabilire emolumenti e gettoni di presenza. Art Disposizioni finali Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento delle attività, valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di lavoro, di contrattazione e rappresentanza sindacale, nonché in materia di enti rappresentativi dei lavoratori e delle loro organizzazioni di categoria. 18

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