REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) contro
|
|
- Evangelina Rosati
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 N /2011 REG.PROV.COLL. N /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 439 del 2010, proposto da Toma Donato, rappresentato e difeso dall avv. Giuliana Terzano, con elezione di domicilio in Campobasso, via Pirandello n. 37, contro Comune di Campobasso, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall avv. Antonio Calise, con domicilio eletto in Campobasso, piazza Vittorio Emanuele II, n. 29, nei confronti di Del Cioppo Vittorio, controinteressato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ruta e Marina De Maioribus, con domicilio eletto in Campobasso, corso Vittorio Emanuele II, n. 23,
2 per l'annullamento dei seguenti atti: 1)la deliberazione del Consiglio Comunale di Campobasso n. 19 del , avente a oggetto la nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio , nella parte in cui è nominato a componente iscritto all albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili il dott. Vittorio Del Cioppo; 2)tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti; nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente a essere nominato componente del collegio dei revisori dei conti di Campobasso, in luogo del suddetto controinteressato; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione e le memorie difensive dell Amministrazione intimata e della parte controinteressata; Visti gli atti tutti della causa; Udita, alla pubblica udienza del 22 giugno 2011, la relazione del Consigliere, dott. Orazio Ciliberti; Uditi, altresì, per le parti i difensori, come da verbale di udienza; Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue. FATTO e DIRITTO I Il ricorrente dottore commercialista, avendo presentato la propria candidatura per la nomina nel collegio dei revisori dei conti del Comune di Campobasso, ed avendo appreso dell elezione di un altro professionista che egli ritiene ineleggibile, insorge per impugnare i seguenti atti: 1)la deliberazione del Consiglio Comunale di Campobasso n. 19 del , avente a oggetto la nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio , nella parte in cui è nominato a componente iscritto all albo dei dottori
3 commercialisti ed esperti contabili il dott. Vittorio Del Cioppo; 2)tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti. Il ricorrente chiede, altresì, la declaratoria del suo diritto a essere nominato componente del collegio dei revisori dei conti di Campobasso, in luogo del suddetto controinteressato. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267/2000 (T.u.e.l.) artt. 235 e 236, violazione dell art codice civile, violazione del D.P.R n. 99 art. 39, violazione del D.Lgs n. 39 di attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, violazione degli artt. 3, 4, 35, 97 e 98 della Costituzione, eccesso e sviamento di potere, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta, travisamento dei fatti; 2)ineleggibilità, incompatibilità e inidoneità del candidato eletto; 3)ineleggibilità per espletamento delle stesso incarico di revisore contabile nel Comune di Campobasso in altri due trienni precedenti ( , ). Si costituisce l Amministrazione intimata, deducendo l inammissibilità e l infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione. Si costituisce la parte controinteressata, per resistere nel giudizio. Con l ordinanza collegiale n. 266 del 2010, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della parte ricorrente. La misura è confermata in appello con ordinanza n. 5324/09 del Consiglio di Stato, Sezione quinta. Con l ordinanza presidenziale n. 187 del 2011, sono disposti incombenti istruttori, ai quali l Amministrazione dà esecuzione. All udienza del 22 giugno 2011, la causa viene introitata per la decisione.
4 II Il ricorso è fondato. III Il dottore commercialista Del Cioppo, odierno controinteressato, eletto con otto voti, nella seduta del Consiglio Comunale del 7 luglio 2010, quale componente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Campobasso, in effetti come dedotto dal ricorrente aveva già ricoperto il medesimo incarico nei trienni e Inoltre, nel periodo dal al , il medesimo controinteressato aveva ricoperto la carica di Presidente di una società interamente partecipata e controllata dal Comune di Campobasso. Il Collegio, alla luce dei fatti, ritiene di poter condividere la prospettazione del ricorrente che denuncia, in tale situazione, una palese compromissione dell imparzialità, dell indipendenza e dell idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, dalla quale discende l ineleggibilità ovvero l insanabile incompatibilità del professionista controinteressato alla carica di revisore presso il Comune di Campobasso. Invero, a tenore dell art. 236, primo comma, del testo unico degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per i revisori dei conti degli enti locali, valgono le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell art del codice civile. Per l art. 2399, primo comma, del codice civile, <<non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall ufficio lett. c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano, o a quelle sottoposte a un comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l indipendenza>>. Anche a
5 voler rilevare che vi sia una discrasia tra il citato art. 236 del T.u.e.l. (che parla di incompatibilità) e l art c.c. (che configura una serie di ipotesi di ineleggibilità alla carica, a cu consegue la decadenza di diritto) ed anche a voler ritenere che la normativa civilistica non si applichi pedissequamente ai revisori dei conti degli enti locali, si consideri, tuttavia, che l art. 39 comma secondo lett. c) del D.P.R. 6 marzo 1998 n. 99 recante il regolamento di esercizio delle funzioni di revisore contabile prevede come fattispecie generale di rilievo disciplinare, avente una gravità tale da giustificare la sospensione dall albo del revisore contabile, il fatto che il revisore abbia intrattenuto nei due anni antecedenti - con il soggetto che conferisce l incarico o con soggetti da esso controllati, rapporti continuativi o rilevanti aventi a oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione. Anche il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 recante l attuazione di una direttiva europea sulle revisioni legali dei conti - agli artt. 10 e 17, impone il dovere di indipendenza del revisore legale, prescrivendo che esso non debba mai essere coinvolto, in alcun modo, nel processo decisionale dell ente controllato. Questa Sezione conosce la giurisprudenza che considera legittima la rielezione di un revisore dei conti, quando non vi siano esplicite ragioni di ineleggibilità (cfr.: Cons. Stato V, n. 6407; T.A.R. Abruzzo, Pescara, n. 1031), tuttavia stante la costante, tumultuosa evoluzione del quadro normativo, in particolare di quello riguardante la gestione <<in house providing>> dei servizi pubblici locali si deve ormai ritenere che rientrino nelle funzioni del collegio dei revisori dei conti del Comune anche i compiti di collaborazione nell esercizio del cosiddetto <<controllo analogo>> verso le società comunali che
6 gestiscono servizi pubblici locali (cfr.: Cons. Stato, Ad Plen., n. 1; T.A.R. Lombardia Milano III, n. 5758). E del tutto plausibile, allora, che un revisore dei conti del Comune sia chiamato, nella sua funzione, a occuparsi di fornire una consulenza in ordine al <<controllo analogo>> nei riguardi di una società comunale di servizi. Poiché, nel caso di specie, il professionista controinteressato ha ricoperto l incarico di amministratore della società comunale che gestisce i servizi ambientali, fino al dicembre 2009, ciò sicuramente costituisce causa di incompatibilità assoluta alla carica di revisore comunale, non rimovibile con la semplice opzione, poiché rende sovrapponibili e non separabili, in un unico soggetto, le posizioni di controllore e di controllato, con palese violazione del principio di imparzialità amministrativa (cfr.: Cons. Stato V, n. 6407). Tale situazione, peraltro, rientra pienamente nella citata previsione regolamentare dell art. 39 comma secondo lett. c) del D.P.R. n. 99/1998 che, come già detto, attribuisce valenza di violazione disciplinare rilevante ai fini di accertare, in via sintomatica, la presenza di un eccesso di potere che inficia la legittimità dell atto amministrativo - al fatto che il revisore abbia intrattenuto, nei due anni antecedenti, con il soggetto che conferisce l incarico o con soggetti da esso controllati, rapporti continuativi aventi a oggetto prestazioni di consulenza o di collaborazione. Pertanto, i motivi del ricorso sono da ritenersi attendibili. Vi è stata, nel caso di specie, un errata applicazione del D.Lgs. n. 267/2000, in particolare dell art. 236, nella parte in cui rinvia alla disciplina di ineleggibilità e incompatibilità del sindaco-revisore, contenuta nell art del codice civile. Più ancora è ravvisabile,
7 nel provvedimento impugnato, una violazione della normativa posta a tutela dell indipendenza e imparzialità del revisore contabile (in particolare, del citato D.P.R. n. 99/1998, art. 39, e del citato D.Lgs. n. 39/2010, di attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). IV Considerato che il ricorrente, nella seduta consiliare del 7 luglio 2010, ha ottenuto sette voti, risultando il primo tra i non eletti nel collegio dei revisori dei conti del Comune di Campobasso, egli può subentrare automaticamente al componente di cui è annullata l elezione, dovendo considerarsi ormai verificata l elezione del ricorrente alla carica di membro del collegio dei revisori dei conti del Comune di Campobasso, per effetto dello scrutinio e della conta dei voti ottenuti dal ricorrente medesimo, quale verbalizzata e certificata nella delibera di C.C. n. 19/2010. Nondimeno, per ragioni di trasparenza amministrativa, sarà necessario che il Consiglio Comunale prenda formalmente atto, in una delle sue sedute, di detta elezione, conseguente all annullamento giurisdizionale dell elezione del professionista controinteressato. V In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Le spese del giudizio liquidate forfetariamente in euro 2000,00 (duemila), al lordo - seguono la soccombenza e sono poste a carico dell Amministrazione resistente e della parte controinteressata, in solido tra loro. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l effetto, annulla la deliberazione consiliare impugnata, nella parte in cui elegge il professionista controinteressato, anziché il
8 ricorrente, nella carica di componente del collegio dei revisori del Comune di Campobasso. Condanna l Amministrazione e la parte controinteressatata, in solido tra loro, alle spese del giudizio che liquida, in favore del ricorrente, in euro 2000,00 (duemila) al lordo. Ordina all'autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza. Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2011, dal Collegio così composto: Goffredo Zaccardi, Presidente Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore Luca Monteferrante, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 04/08/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
contro nei confronti di per l'annullamento
N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 06619/2016 REG.PROV.COLL. N. 13931/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 10 Torna alla pagina precedente N. 00334/2016 REG.PROV.COLL. N. 00224/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
Dettagliha pronunciato la presente
N. 08032/2010 REG.SEN. N. 00874/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00242/2016 REG.PROV.COLL. N. 00689/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00242/2016 REG.PROV.COLL. N. 00689/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettaglicontro e con l'intervento di per l'annullamento
N. 00631/2012 REG.PROV.COLL. 01022/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliPage 1 of 5 N. 00906/2014 REG.PROV.COLL. N. 00624/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda)
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
Dettaglicontro nei confronti di e con l'intervento di
N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente
N. 12407/2015 REG.PROV.COLL. N. 04972/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)
N. 00771/2011 REG.PROV.COLL. N. 01046/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00563/2011 REG.PROV.COLL. N. 00240/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01421/2012 REG.PROV.COLL. N. 01591/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;
Pubblicato il 20/09/2016 N. 01690/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato
Dettagliper l'annullamento, previa sospensiva,
N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. N. 00104/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
N. 01045/2015 REG.PROV.COLL. N. 00454/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00181/2017 REG.PROV.COLL. N. 00075/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)
N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
TAR EMILIA-ROMAGNA PARMA 09/11/2011 N. 389 N. 00389/2011 REG.PROV.COLL. N. 00250/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per
Dettagliha pronunciato la presente
N. 12363/2015 REG.PROV.COLL. N. 03411/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
N. 00233/2016 REG.PROV.COLL. N. 05959/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
. 01813/2011 REG.PROV.COLL. N. 00988/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la
Dettagliha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;
Pubblicato il 27/09/2016 N. 01397/2016 REG.PROV.COLL. N. 00815/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato
DettagliN /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 04/03/2013 20.07 N. 00038/2013 REG.PROV.COLL. N. 00243/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01542/2012 REG.PROV.COLL. N. 00963/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) SENTENZA
Pagina 1 di 7 N. 00027/2013 REG.PROV.COLL. N. 00027/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01213/2013 REG.PROV.COLL. N. 01282/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliE illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti
E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti Autore: sentenza In: Magistratura amministrativa E questo il principio con cui il TAR Lecce sez. I
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 28/03/2013 13.27 N. 00443/2013 REG.PROV.COLL. N. 00309/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 Pubblicato il 04/09/2017 N. 09536/2017 REG.PROV.COLL. N. 07501/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 05640/2015 REG.PROV.COLL. N. 03884/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
N. 00087/2016 REG.PROV.COLL. N. 01818/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA
N. 01949/2012 REG.PROV.COLL. N. 01451/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente SENTENZA
N. 00474/2014 REG.PROV.COLL. N. 00654/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda)
N. 00865/2011 REG.PROV.COLL. N. 00270/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 03/02/2014 8.26 N. 00072/2014 REG.PROV.COLL. N. 00283/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliDecisum: sull annullamento del giudizio sfavorevole nella procedura di abilitazione scientifica nazionale.
TAR LAZIO ROMA SEZ. III BIS SENTENZA 25/1/2016 n. 951 Pres. Caruso, Est. Loria Decisum: sull annullamento del giudizio sfavorevole nella procedura di abilitazione scientifica nazionale. 1. Università Abilitazione
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01879/2011 REG.PROV.COLL. N. 01710/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01668/2011 REG.PROV.COLL. N. 01854/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliin sede giurisdizionale (Sezione Terza)
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE III Sentenza 23/5/2016 n. 2169. Pres. Maruotti, est. Prosperi Decisum: sull illegittimità del provvedimento di ricusazione di una lista a causa della tardiva allegazione della
DettagliREPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA N. 4855 /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Reg. Sent. N.2022/08 Reg.Ric. PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE composto dai Magistrati:
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 29/11/2011 8.42 N. 00632/2011 REG.PROV.COLL. N. 00431/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA
1 di 5 11/03/2016 09:37 N. 01669/2016 REG.PROV.COLL. N. 09622/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00105/2016 REG.PROV.COLL. N. 00058/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00077/2016 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
N. 00231/2016 REG.PROV.COLL. N. 06125/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA
N. 01464/2009 REG.SEN. N. 01310/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente Lecce - Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00367/2014 REG.PROV.COLL. N. 00748/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00569/2011 REG.PROV.COLL. N. 00606/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA
Page 1 of 5 N. 00242/2012 REG.PROV.COLL. N. 01061/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha
DettagliS E N T E N Z A. contro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. RS Anno 2006 N. 6706 RG Anno 2006 -SEZIONE II BIS- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso
DettagliR E P U BBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) SENTENZA.
N. 00055/2013 REG.PROV.COLL. N. 00001/2010 REG.RIC. R E P U BBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliEsame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza
Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza Autore: sentenza In: A norma del R.D.L 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni, riguardante la professione di avvocato, i relativi esami
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00618/2011 REG.PROV.COLL. N. 02115/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliScritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47
N. 02653/2016 REG.PROV.COLL. N. 01996/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 01672/2015 REG.PROV.COLL. N. 01847/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 07108/2009 REG.SEN. N. 12125/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00007/2011 REG.SEN. N. 00984/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00467/2014 REG.PROV.COLL. N. 00786/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
Page 1 of 6 N. 05694/2010 REG.SEN. N. 01610/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.
N. 00078/2012 REG.PROV.COLL. N. 01010/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00377/2015 REG.PROV.COLL. N. 00175/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
Pubblicato il 15/10/2016 N. 01350/2016 REG.PROV.COLL. N. 00735/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
DettagliAutore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa
Esame avvocato: l'accertamento che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, per condurre all'annullamento della prova, deve essere puntuale e rigoroso Autore:
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00753/2012 REG.PROV.COLL. N. 00776/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00399/2015 REG.PROV.COLL. N. 00724/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00080/2016 REG.PROV.COLL. N. 00139/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 01907/2012 REG.PROV.COLL. N. 01439/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
TAR CAMPANIA NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 7/1/2016 n. 4 Pres. FF. Corciulo, est. Andolfi Decisum: sulla declaratoria del silenzio serbato da un Comune in ordine alla diffida inviata da una ditta concessionaria
Dettagliha pronunciato la presente
N. 06131/2016 REG.PROV.COLL. N. 00857/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00105/2013 REG.PROV.COLL. N. 00756/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02618/2015 REG.PROV.COLL. N. 02634/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.
N. 02728/2016REG.PROV.COLL. N. 02232/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro per l'annullamento
N. 00582/2013 REG.PROV.COLL. N. 00308/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato
DettagliRegione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;
N. 01311/2014 REG.PROV.COLL. N. 01155/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 30/08/2011 9.48 N. 01229/2011 REG.PROV.COLL. N. 02068/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00357/2016 REG.PROV.COLL. N. 00163/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)
N. 00184/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 01497/2015 REG.PROV.COLL. N. 01513/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
DettagliN. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 01408/2016 REG.PROV.COLL. N. 01168/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente ex
DettagliCon il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.
Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché
Dettagli