RASSEGNA STAMPA del 1 maggio 2015

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "RASSEGNA STAMPA del 1 maggio 2015"

Transcript

1 RASSEGNA STAMPA del 1 maggio 2015 Il Sole 24 ORE Delega fiscale Semplificazioni per lanciare la e-fattura fra i privati Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce pag. 38 Semplificare i controlli del fisco e gli adempimenti dei contribuenti trasferendo alle comunicazioni automatizzate la gestione delle fatture e dei corrispettivi, con l applicazione di incentivi specifici per tutti gli operatori economici con speciale riguardo a quelli minori. Questi sono gli obiettivi che nel breve periodo si propongono di raggiungere le nuove norme in materia di fattura elettronica e corrispettivi. In particolare, con il decreto delegato approvato il governo cerca di cambiare marcia (o verso ) e di raggiungere i predetti scopi offrendo a tutti coloro che scelgono di trasmettere in modo automatico al fisco fatture emesse e ricevute e corrispettivi l abolizione di adempimenti comunicativi gravosi e di difficile assolvimento quali lo spesometro, le comunicazioni black list, gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari e delle prestazioni passive Ue, l introduzione di regole agevolative per ottenere con più facilità i rimborsi Iva spettanti, nonché la riduzione di un anno sui termini di accertamento a condizione che si garantisca la tracciabilità dei pagamenti. Il provvedimento che, nella sua attuale formulazione soffre in modo eccessivo dei compromessi politici che ne hanno ritardato l approvazione, contiene una serie di idee del tutto innovative che vanno, fin da subito adeguatamente considerate, per cominciare a fare delle scelte operative che potranno premiare i contribuenti anche al di là dei benefici contenuti nelle specifiche disposizioni. Verifichiamo quali sono gli effetti diretti e indiretti che le norme possono avere sulla gestione ordinaria delle imprese e dei professionisti. La compliance prova a rilanciare la sfida Maricla pennesi pag. 39 Dopo un interessante avvio con il progetto pilota nel 2013, non vi erano state ulteriori indicazioni operative in merito e si è quindi restati in attesa dell attuazione della Delega fiscale. Il decreto sull abuso del diritto, precisamente gli articoli da 3 a 7, riapre la strada a quello che dovrebbe essere un nuovo approccio, di carattere opzionale, nella relazione fisco- contribuente, basato su principi di trasparenza e cooperazione ed improntato al reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti per prevenire e risolvere le controversie fiscali. L adesione è riservata ai contribuenti di maggiori dimensioni che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione (84) e quindi non solo quelli selezionati (14) per il progetto pilota. Il contribuente che intende aderire deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Non vengono date indicazioni dettagliate, né verranno date per rispettare le scelte organizzative della società, di come il modello dovrà essere realizzato. L adesione al regime comporta diversi vantaggi per il contribuente, tra cui: un confronto preventivo con l agenzia delle Entrate circa la valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali; una procedura abbreviata di interpello preventivo (45 giorni) ; la riduzione delle sanzioni amministrative alla metà e comunque non in misura superiore al minimo edittale, e la sospensione della loro riscossione fino alla definitività dell accertamento, quanto alle posizioni a rischio comunicate; l esclusione dall obbligo di prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette. 1 Rassegna stampa del 01/05/15

2 Dichiarazioni Per il 730 precompilato correzioni da domani Francesca Milano pag. 40 Scatterà nella tarda mattinata di domani, 2 maggio, la fase 2 del 730 precompilato: con un comunicato l agenzia delle Entrate ha fatto sapere ieri che le funzioni di modifica e di invio del modello 730 saranno attivate con 24 ore di ritardo rispetto a quanto inizialmente stabilito. Lo slittamento è dovuto al fatto che oggi, essendo 1 maggio, non sarebbe stato possibile mettere a disposizione dei contribuenti i Cam (centri di assistenza multicanale). Da domani, invece, chi ne avrà bisogno potrà essere aiutato via telefono, tramite mail o via sms. Istituti deflattivi Rientro capitali con dati dall estero Renzo Parisotto pag. 37 Nel mosaico per il rientro dei capitali si aggiunge un nuovo tassello. L Agenzia delle Entrate ha pubblicato, infatti, sul proprio sito un fac-simile (arricchibile e migliorabile, come recita il comunicato stampa che lo accompagna) del modello waiver. Questo modello consente al contribuente di ottenere una riduzione delle sanzioni anche in caso di mancato trasferimento dei beni in Italia. In questo modo sono state superate anche le difficoltà emerse nei mesi scorsi. Nel documento pubblicato sul sito dell Agenzia si evidenzia che: l intermediario finanziario interessato è quello presso cui le attività sono detenute al momento della presentazione della disclosure e dove si intendono continuare a detenere; vanno riportati i dati dei contribuenti che hanno presentato o intendono presentare la richiesta di disclosure; sono indicati in modo dettagliato i dati e la qualifica della persona (intermediario estero) che accetta l autorizzazione. Di particolare rilievo è la previsione secondo cui l autorizzazione data dal contribuente è irrevocabile e che le informazioni da trasmettere all Agenzia riguardano le «operazioni che sono state o che saranno effettuate sul citato rapporto» avendo quale data di inizio il periodo d imposta successivo a quello più recente oggetto della procedura (per esempio, se 2013, dal 1 gennaio 2014). Ancora, è indicato che potranno essere diversi gli uffici dell Agenzia richiedenti e che tali richieste potranno intervenire anche successivamente all estinzione del rapporto. «Provvista» non oltre la relazione Vittorio Fortunato e marco Piazza pag. 37 Il rimpatrio (fisico o giuridico) delle attività detenute in Paesi black list una delle opzioni che consentono una sensibile riduzione dei costi fiscali della procedura di voluntary disclosure fa entrare in gioco gli intermediari italiani (banche e società fiduciarie italiane) che devono aprire, alimentare e gestire i nuovi rapporti acquisti con l emersione. Per quanto la Circolare n.10/e non tratti direttamente del ruolo degli intermediari, si possono individuare alcuni rilevanti spunti di interesse. In particolare, riguardo l individuazione del momento dell apertura del rapporto, il cosiddetto on-boarding nel gergo degli intermediari finanziari, la Circolare 10/E precisa che: il rimpatrio si considera eseguito nel momento in cui l intermediario assume in amministrazione o gestione le attività detenute all estero; il rimpatrio deve essere fatto entro termini che consentano di tenerne conto ai fini della riduzione delle sanzioni (e dei termini di accertamento delle imposte e contestazione delle sanzioni); il contribuente deve aver cura di informare tempestivamente l ufficio dell avvenuto rimpatrio. Un tema dibattuto riguarda la scelta del momento in cui l intermediario possa aprire il rapporto con il cliente e del momento in cui possa avvenire l alimentazione del rapporto con le attività provenienti dall estero. Appare logico che l intemediario apra il rapporto senz altro dopo il conferimento dell incarico da parte del contribuente al professionista, ma comunque prima della presentazione della richiesta di accesso alla procedura, posto che le informazioni sono più efficacemente reperibili e le verifiche rafforzate sull origine del patrimonio sono meglio strutturate e coerenti ove siano attivate già nella fase preparatoria alla presentazione della richiesta di accesso. Non pare ragionevole procastinare il rimpatrio molto oltre la trasmissione della relazione illustrativa, sia per motivi pratici (perché fino al momento del rimpatrio il contribuente è obbligato a compilare il quadro RW) sia perché, se al momento in cui l Agenzia notificherà l invito al contraddittorio e l atto di contestazione il 2 Rassegna stampa del 01/05/15

3 contribuente non le avrà ancora comunicato l avvenuto rimpatrio, questi atti non ne potranno tenere conto, anche se l inconveniente può essere superato trasmettendo per tempo l autorizzazione alla banca estera a trasmettere, su richiesta, le informazioni sul contribuente all Agenzia controfirmata dalla banca estera (waiver). Raddoppio termini con doppio binario Maurizio Leo pag. 37 Sembra finalmente ripreso l iter che porta all attuazione della riforma fiscale. Nei giorni scorsi, infatti, in CdM sono stati approvati tre decreti contenenti molte delle misure attuative di una delega ormai attesa da troppo tempo. Tra queste, quella che sembra di maggiore attualità riguarda il raddoppio dei termini; previsione importante perché impatta anche sulla nuova procedura di collaborazione volontaria. Molti contribuenti si trovano oggi in una sorta di limbo: intendono presentare l istanza di collaborazione volontaria, ma non lo fanno perché il rischio è che vadano sanati periodi d imposta per i quali, laddove venissero attuati i principi della legge delega, l ufficio sarebbe già decaduto dal potere di accertamento. E tutto ciò sopportando il rischio di essere controllati e di perdere, quindi, il diritto di essere ammessi alla voluntary disclosure. Infatti, in questo caso, a differenza che nel passato, non sussistono inibizioni per l ufficio nell effettuare accessi, ispezioni e verifiche. È in questo complesso scenario che s inserisce il decreto approvato in CdM, che chiarisce che, se la notizia di reato non è stata presentata entro il termine ordinario di decadenza, il raddoppio non può legittimamente operare. Tutto risolto, allora? No di certo, perché se è innegabile che quella ipotizzata potrebbe essere, a regime, una soluzione alla impasse determinatasi, è altrettanto innegabile che il problema, allo stato, non è superato. Infatti, il decreto non è immediatamente attuativo, dovendo essere inviato alle Commissioni per i pareri di rito. Il rischio di ripetere il ping pong tra Camera e Governo, già realizzatosi sulle dichiarazioni precompilate, è evidente. Iva Frodi Iva, nodo prescrizione Marina Castellaneta pag. 42 Se le norme sulla prescrizione, previste nell ordinamento italiano per alcuni reati inclusa la frode fiscale, impediscono, per motivi sistemici, l applicazione di sanzioni effettive, è violato il diritto Ue. Tuttavia, se non sussiste un impedimento sistemico all applicazione di sanzioni, la prescrizione può essere preservata. Lo scrive l Avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Kokott, nelle conclusioni depositate ieri nella causa C-105/14. Il rinvio pregiudiziale alla Corte, che non è vincolata dalle conclusioni dell Avvocato generale, è arrivato dal Tribunale di Cuneo alle prese con un procedimento penale che vede al centro alcuni imputati di frode fiscale nel commercio di champagne. Lavoro e previdenza Licenziamenti collettivi, conteggi nello stabilimento Giampiero Falasca pag. 40 Ai fini del superamento della soglia che trasforma il licenziamento da individuale plurimo a collettivo (con l obbligo conseguente di rispettare le procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla Direttiva comunitaria 98/59/CE), il legislatore nazionale deve conteggiare solo i recessi intimati nella singola unità produttiva dove lavora il dipendente, senza tenere conto di quelli attuati presso gli altri stabilimenti; resta ferma la facoltà per ciascuno Stato membro di adottare una nozione più restrittiva, ma questa opzione non è imposta dal diritto comunitario. Con queste massime la Corte di giustizia europea (sentenza Causa C 80/14) ricostruisce alcuni concetti essenziali in materia di licenziamenti collettivi. Sospensioni, amministratori fuori dal calcolo del 20% Luigi Caiazza pag. 40 Nel sistema di calcolo della percentuale del 20%, sufficiente a consentire il provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale i soci amministratori che prestano attività lavorativa in azienda non vanno computati tra 3 Rassegna stampa del 01/05/15

4 i lavoratori complessivamente occupati. Lo ha chiarito il ministero del Lavoro con la nota prot. n.7127 del 28 aprile scorso in risposta ad un quesito teso a conoscere l esatta individuazione della micro impresa e le categorie dei prestatori di lavoratori computabili ai fini dell adozione del provvedimento di sospensione. Riscossione Sulle cartelle interessi più bassi Salvina Morina e Tonino Morina pag. 40 I debitori fiscali possono tirare un sospiro di sollievo, con una piccola riduzione degli interessi di mora. La misura del 5,14% fissata lo scorso anno, con effetto dal 1 maggio 2014, è stata infatti ridotta al 4,88%, dal 15 maggio Il nuovo tasso è dovuto dai contribuenti che pagano in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento e la sua misura è stata fissata da un provvedimento del 30 aprile 2015 del direttore dell Agenzia delle Entrate. Societario L interruzione scatta dalla notifica del rinvio a giudizio Giovanni Negri pag. 42 La prescrizione nei procedimenti a carico delle società, per reati commessi da dipendenti, segue le regole della giustizia civile e non penale. Per queste ragioni l interruzione dei termini scatta non al momento dell emissione della richiesta di rinvio a giudizio, ma dalla sua notifica. Per queste ragioni è stato considerato ormai trascorso il termine di 5 anni e dichiarata la prescrizione in un procedimento per svariati reati contro la pubblica amministrazione che aveva visto coinvolta anche una S.r.l. pugliese. A queste conclusioni arriva la Corte di cassazione con la Sentenza n della Sesta sezione penale depositata ieri. 4 Rassegna stampa del 01/05/15

5 RASSEGNA STAMPA del 1 maggio 2015 Italia Oggi Adempimenti Ditta all Expo? Va iscritta in Cdc Cinzia De Stefanis pag. 40 Sono tenute all iscrizione alla Camera di commercio le imprese/enti che operano nell ambito dell evento Expo per un periodo superiore ai 30 giorni. La denuncia di apertura dell unità locale deve essere presentata con modalità telematica. Quest ultima può essere inoltrata anche prima dell inizio effettivo dell attività, contestualmente all inoltro della Scia Expo semplificata al Suap del Comune di Milano o Rho indicando il periodo di svolgimento di attività in relazione all Expo (ovvero un periodo superiore ai 30 giorni tra il 1 maggio e il 31 ottobre 2015). Per l iscrizione alla Camera di commercio l impresa non deve versare l imposta di bollo ma è tenuta a pagare i diritti di segreteria (euro 18 e euro 30 per le società italiana) e anche il diritto annuale in base alla forma giuridica. Queste le istruzioni contenute nella guida della Camera di commercio di Milano sull expo per l iscrizione camerale delle società che partecipano al registro imprese. I soggetti esteri che intendono operare sul territorio italiano, oltre a costituire una società di capitali (es. Srl) prevista dall ordinamento italiano o aprire una filiale/ sede secondaria della società straniera, possono aprire una unità locale operativa/ufficio di rappresentanza. Istituti deflattivi L Agenzia fa il suo waiver Valerio Stroppa pag. 38 L Agenzia delle entrate si fa il suo waiver. Con una mossa a sorpresa l amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti interessati alla voluntary disclosure la bozza di «lasciapassare» verso la banca estera. Chi intende mantenere fuori dall Ue i patrimoni regolarizzati potrà autorizzare l intermediario a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di emersione a partire dal In questo modo, come previsto dalla L. n.186/14, sarà possibile beneficiare degli stessi sconti sulle sanzioni da monitoraggio fiscale applicabili a chi rimpatria materialmente le somme in Italia. Iva Iva, l avvocato della Ue boccia la prescrizione Roberto Rosati pag. 38 Il diritto comunitario azzoppa «l ex Cirielli». La normativa italiana in materia di prescrizione dei reati, come modificata dalla L. n. 251/05, quando porta sistematicamente alla non punibilità degli illeciti penali in materia di Iva, è incompatibile con i principi dell ordinamento dell Ue e deve pertanto essere disapplicata dai giudici. Questo il parere che l avvocato generale della corte di giustizia Ue, Juliane Kokott, ha depositato ieri, 30 aprile 2015, nella causa C-105/14, promossa dal tribunale di Cuneo nell ambito di un procedimento per reati di frode all Iva mediante false fatturazioni nel settore del commercio di champagne. Moss, conti dedicati per versare l Iva Franco Ricca pag. 39 L Iva dovuta dalle imprese che aderiscono al regime «Moss» in Italia deve essere versata, senza possibilità di 5 Rassegna stampa del 01/05/15

6 compensazione, con addebito sul conto aperto dall impresa presso un intermediario della riscossione, a seguito di richiesta di addebito da inviare telematicamente all Agenzia attraverso il portale dedicato. I soggetti che non dispongono di un conto in Italia effettuano il versamento mediante bonifico da accreditare sull apposita contabilità speciale, seguendo le istruzioni fornite sullo stesso portale. Lavoro e previdenza Pensioni, il blocco è illegittimo Daniele Cirioli pag. 36 Bocciata la norma che ha bloccato per due anni, il 2012 e 2013, la rivalutazione delle pensioni sopra euro netti (1.405 euro lordi pari a tre volte il minimo Inps). L ha stabilito ieri la Sentenza n.70 della Corte costituzionale, ritenendo che il legislatore abbia «valicato i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto» delle pensioni oltre quell importo. I pensionati, dunque, dovranno ricevere dall Inps i due anni di arretrati, nonché il conseguente aggiornamento delle rivalutazioni degli anni seguenti (perché anche la quota di aumento annuale è soggetta a rivalutazione): un macigno sui conti pubblici, stimato attorno ai 5 miliardi dall Avvocatura dello Stato. Disoccupati, debutta la Naspi Daniele Cirioli pag. 41 Addio Aspi, benvenuta Naspi. Chi venga licenziato a partire da oggi non ha più diritto all Aspi (o alla mini-aspi), ma alla Naspi introdotta e disciplinata dal D.Lgs. n.22/15 (attuazione Jobs Act). A tal fine, l Inps ha già attivo il canale telematico per l invio delle domande, e che possono essere trasmesse anche tramite patronati o chiamando il Contact center, da presentare entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dalla prestazione. A spiegarlo è lo stesso Inps nel messaggio n.2971 di ieri, rinviando però a successiva circolare per i dettagli della disciplina. Sportivi, ricorsi entro 90 giorni Carla De Lellis pag. 41 Dal 29 aprile i ricorsi amministrativi sulle prestazioni dell ex Enpals (lavoratori dello sport e spettacolo) si presentano al presidente Inps, entro 90 giorni. Lo stabilisce l Inps nella Circolare n.84/15. La circolare detta disciplina per i ricorsi sulle prestazioni, completando il quadro regolamentare del contenzioso per gli iscritti all Inps, gestione ex Enpals, approntato con la Circolare n.89/13 per i ricorsi sulle entrate contributive. Riscossione Somme iscritte a ruolo: interessi di mora in caduta libera Andrea Bongi pag. 39 Interessi di mora in caduta libera. Grazie al provvedimento firmato ieri dal direttore dell Agenzia delle Entrate, dal prossimo 15 aprile gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo scenderanno dal 5,14% al 4,88% in ragione annuale. La determinazione della nuova misura degli interessi di mora dovuti in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata effettuata sulla base delle attribuzioni conferite al direttore delle Entrate dall art.30 del d.p.r. n.602/73 con il provvedimento n.59743/15. Il provvedimento firmato e pubblicato ieri supera la precedente misura del tasso degli interessi moratori determinata con il provvedimento direttoriale del 10 aprile Sulla base della nuova disposizione dunque, a decorrere dal 15 maggio 2015, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e fino alla data dell effettivo pagamento, sull importo dei carichi tributari iscritti a ruolo, al netto delle sanzioni pecuniarie e gli interessi, sarà applicato l interesse di mora nella nuova misura del 4,88 per cento in ragione di anno. 6 Rassegna stampa del 01/05/15

7 RASSEGNA STAMPA del 4 maggio 2015 Il Sole 24 ORE Accertamento Perdite pregresse a uso selettivo Gianfranco Ferranti pag. 23 La Cassazione e le Entrate si sono pronunciate in maniera difforme su due questioni centrali: è possibile di utilizzare le perdite pregresse in diminuzione del maggior reddito accertato in un periodo d imposta successivo? Si può applicare la sanzione per infedele dichiarazione anche se, compensando le perdite pregresse, non risulta dovuta alcuna imposta? La Suprema corte ha affermato, nella Sentenza n.7294/12 (le cui conclusioni sono state confermate nell ordinanza n dello stesso anno), che il principio della ritrattabilità della dichiarazione non si applica in presenza di una manifestazione di volontà negoziale quale la scelta di utilizzare le perdite degli anni pregressi in diminuzione del reddito prodotto in un periodo d imposta successivo. Questa presa di posizione non appare convincente perché è normativamente stabilito che la perdita debba essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d imposta successivi per l intero importo che trova capienza nel reddito. Appare, pertanto, più convincente la posizione assunta dalla stessa Corte nella sentenza 6663/14, la quale richiamando la precedente sentenza 15452/10 ha affermato che «l erario, tenuto a osservare i principi di ragionevolezza, capacità contributiva e imparzialità deve accertare il tributo effettivamente dovuto ed ha, quindi, l obbligo di procedere a compensazione tra il maggior reddito accertato e la perdita fiscale non utilizzata potendovi altrimenti provvedere il giudice tributario di merito». Alla stessa conclusione sono pervenute l amministrazione finanziaria, nella Circolare 188/1998 e nelle Risoluzioni n.10/1429/1976 e 87/E/13, l Assonime, nella Circolare n.18/12, e alcune sentenze di merito. Si tratta, peraltro, dello stesso principio espressamente affermato dall art.40-bis d.p.r. n.600/73 (e dalla Circolare n.27/e/11) con riguardo alla rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale. Tempi certi per avviare la rettifica Gianfranco Ferranti pag. 23 Il termine per la rettifica della perdita d impresa riportata in avanti decorre dal periodo d imposta in cui è presentata la dichiarazione dalla quale trae origine la perdita, e non da quello nel quale l importo negativo è effettivamente portato a in diminuzione del reddito imponibile. È questa la conclusione cui sono pervenute la giurisprudenza di merito e, indirettamente, la Corte di cassazione e l amministrazione finanziaria. Questa impostazione interpretativa appare condivisibile. Newco partecipata dal cedente: la vendita della casa è legittima Marco Nessi pag. 27 Non è elusiva ai fini dell applicazione dell imposta di registro con aliquota agevolata, la cessione dell immobile abitativo effettuata da una società immobiliare a favore di una newco partecipata dalla stessa compagine sociale dell alienante. È quanto stabilito dalla CTP di Bologna 266/15/15. 7

8 Contenzioso tributario È la Ctp a decidere sulla cartella Francesco Falcone pag. 27 Rientra nella competenza della Commissione tributaria l impugnazione della cartella di pagamento della quale il contribuente è venuto a conoscenza solo a seguito della successiva notifica del pignoramento presso terzi. A dirlo è stata la CTR Lombardia con la Sentenza n.1590/42/2015 depositata lo scorso 17 aprile. Delega fiscale Consolidati a perimetro allargato Erika Brambilla e Raffaele Correnti pag. 26 Lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l internazionalizzazione delle imprese interviene sulla disciplina del consolidato nazionale ampliando il perimetro di consolidamento anche alle società sorelle residenti in Italia e alle stabili organizzazioni italiane di società sorelle non residenti, controllate dalla medesima società non residente. Il provvedimento (varato del CdM del 21 aprile e ora all esame delle commissioni parlamentari) allinea quindi, opportunamente, la disciplina del consolidato nazionale ai contenuti della sentenza della Corte di Giustizia europea del 12 giugno 2014 (cause riunite C39/13, C-40/13 e C-41/13): questa sentenza ha giudicato in contrasto con la libertà di stabilimento le normative nazionali che non consentono il consolidamento fiscale tra società sorelle residenti, quando la controllante comune abbia sede nel territorio di un diverso Stato membro. Questa modifica si pone, altresì, nell ottica di incentivare l ingresso di capitali nel nostro Paese, consentendo agli investitori esteri di rendere più efficienti i piani di investimento, riconoscendo loro l accesso al regime del consolidato nazionale anche in assenza di una holding italiana. Immobiliari, confini definiti per dedurre interessi passivi Paola Camagni pag. 26 Sono integralmente deducibili per le società immobiliari gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione o l acquisto di immobili destinati alla locazione. Lo schema del decreto legislativo sull internazionalizzazione, varato dal cdm del 21 aprile e inviato alle commissioni parlamentari, fa finalmente chiarezza sulla portata dell art.1, co.36, della L. n.244/07 (Finanziaria 2008), sancendo che gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione sono integralmente deducibili «per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare». Chiarendo altresì che rientrano nella definizione le «società il cui valore dell attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione». Questo regime di favore era stato introdotto dalla Finanziaria 2008 per tener conto delle condizioni oggettive di un settore trainante per l economia, quello immobiliare, che richiede un livello di investimenti, e conseguentemente di indebitamento, assai rilevante. Dichiarazioni L Art bonus trova spazio in RU Michele Brusaterra pag. 24 Debutta nel modello Unico l Art bonus, il credito d imposta riservato alle aziende che effettuano erogazioni liberali per valorizzare il patrimonio culturale. È il beneficio introdotto dal D.L. n.83/14 (art.1), per i periodi d imposta 2014, 2015 e 2016: un credito d imposta che va a sostituire la deduzione dal reddito d impresa già presente all interno del secondo comma, lett. f) e g), dell art.100 del Tuir. La nuova agevolazione è riconosciuta alle imprese che effettuano elargizioni finalizzate a scopi di carattere culturale, e più precisamente: interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione; realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. La de- 8

9 duzione, quindi, lascia il posto al credito d imposta con un effetto pratico ben preciso in termini di compilazione del modello Unico. Ai soci può convenire donare come privati Michele Brusaterra pag. 24 Anche per i soggetti che non sono titolari di reddito d impresa, ossia per coloro che nel modello Unico indicano alternativamente o cumulativamente, redditi di terreni, di fabbricati, redditi di lavoro dipendente e assimilati, di capitali o diversi le erogazioni liberali effettuate per fini culturali (Art bonus), così come individuate dal DL 83/14, portano in dote un credito d imposta e non più, come avveniva fino al 2013, una detrazione d imposta pari al 19% della spesa sostenuta. Non trovano più applicazione, quindi, per il triennio , le disposizioni previste dall art.15, co.1, lett. h) e i), del Tuir. Il nuovo credito d imposta si attesta nella misura del 65%, delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e del 50% per il 2016, ma fino al limite massimo assoluto del 15% del reddito complessivo dichiarato dal contribuente. Anche in questo caso il credito va diviso in tre rate annuali. Questo credito d imposta che, comunque, deve essere indicato all interno del quadro CR del modello Unico 2015 PF, consente al dichiarante di abbattere direttamente le imposte che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi e non può essere utilizzato, quindi, in compensazione come avviene, invece, per le imprese (si veda l articolo in alto). L eventuale quota di credito d imposta che non dovesse essere utilizzato nel modello Unico 2015, potrà essere riportata in avanti, senza alcun limite di tempo, nei periodi d imposta seguenti andandosi, eventualmente, a sommare con il credito d imposta dei periodi successivi. Al via la deduzione del 20% per le case acquistate e locate Michele Brusaterra pag. 24 Scatta già per gli acquisti o le costruzioni di fabbricati abitativi effettuati nel 2014, la nuova deduzione dal reddito del contribuente nella misura del 20% del prezzo di acquisto o di costruzione (fino a un massimo di 300mila euro) riservata a chi affitta l immobile entro sei mesi dall acquisto o dalla fine dei lavori. La deduzione va ripartita in 8 rate annuali di pari importo. L agevolazione introdotta dal D.L. n.133/14 (articolo 21) trova la sua prima applicazione proprio a partire dall inizio dell anno scorso, con durata fino a tutto il 2017, e coinvolge, in qualità di cessionari, le persone fisiche che fanno l acquisto, ovvero quelle che eseguono, tramite stipula di un contratto di appalto, la costruzione dell unità immobiliare abitativa non nell ambito di attività commerciali. Il cedente deve essere necessariamente un impresa di costruzione, ma con riferimento ai soli fabbricati di nuova costruzione rimasti invenduti alla data del 12 novembre 2014, ovvero un impresa che ha effettuato interventi di ristrutturazione o risanamento conservativo. In caso di costruzione dell immobile direttamente da parte del contribuente è necessario che l area su cui viene effettuata la costruzione sia già posseduta dallo stesso soggetto prima dell inizio dei lavori ovvero siano già stati riconosciuti, su di essa, diritti edificatori. Iva Reverse charge esteso agli impianti degli edifici Matteo Balzanelli e Massimo Sirri pag. 25 Il reverse charge scatta sia per l installazione di impianti su edifici sia per le manutenzioni e riparazioni di questi impianti. Secondo le Entrate, l inversione contabile si applica all attività d impiantistica individuata nella Circolare n.14/e/15 e, di fatto, a impianti, apparecchi o congegni fissi, che formano parte integrante di un edificio. Mentre resta fermo il principio che l attività impiantistica sui beni mobili sconta il regime ordinario Iva. In un tentativo di semplificazione, e pur andando oltre il dato normativo, l Agenzia ha coinvolto nel meccanismo dell art.17, co.6, lett. a-ter) d.p.r. n.633/72, anche le prestazioni di manutenzione e riparazione di impianti relativi ad edifici. La Circolare n.14/e/15 elegge, di fatto, come criterio dirimente al fine di comprendere quali attività rientrino nella lett. a-ter), quello della collocazione della prestazione in un determinato codice attività della tabella Ateco 2007, fornendone un elencazione tassativa. 9

10 Quattro verifiche per stabilire come trattare la prestazione Matteo Balzanelli e Massimo Sirri pag. 25 Ai fini del reverse charge, distinguere le cessioni con posa in opera dalle prestazioni di servizi è anche questione di metodo. Un approccio corretto non azzera i dubbi, ma riduce l incertezza. La prima domanda da porsi è se sia possibile considerare la fattispecie come un operazione unica. La risposta è fornita dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza C-111/05): quando più elementi dell operazione sono così intimamente connessi che la loro scomposizione sarebbe artificiale, allora si è di fronte a un operazione unica dal punto di vista Iva. Il criterio della scomposizione contenuto nella Circolare n.14/e/15, per cui a ogni prestazione si applicano le proprie regole, può scattare (salvo eccezioni) quando in un unico contratto sono presenti sia servizi soggetti a reverse charge sia prestazioni a Iva ordinaria. Se l operazione è unica, occorre verificare se uno o più degli elementi che la compongono hanno natura meramente accessoria. I chiarimenti forniti dalle Entrate possono essere d aiuto. L ultimo (Risoluzione n.25/e/15) conferma che, se il bene venduto è prodotto in serie e presenta caratteristiche standardizzate o richiede minime variazioni di misura per adattarsi alle richieste del cliente, siamo di fronte a una cessione con eventuale posa in opera, in cui il servizio è accessorio alla vendita. Se, invece, il bene è prodotto in base alla specifica richiesta del cliente e non è più il bene standard, si entra nel campo delle prestazioni di servizi. In edilizia ora vale il codice attività Gian Paolo Tosoni pag. 25 La manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sarebbe esclusa dal reverse charge, ma invece vi è soggetta, perché questi interventi rientrano quasi sempre nella fattispecie del «completamento degli edifici», compresa nell inversione contabile ai fini dell Iva. Alla luce delle indicazioni dell Agenzia abbiamo due punti fermi: la costruzione e ristrutturazione degli edifici è soggetta a reverse charge solo per le prestazioni fornite dai subappaltatori in poi come stabilito dalla lett. a), co.6, dell art. 17 d.p.r. n.633/72. Si pone il problema di stabilire se siano soggetti all inversione contabile gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (lett. a) e b) del Testo unico dell edilizia) riguardanti esclusivamente opere edili. In pratica si tratta degli interventi svolti dalle imprese edili di normale manutenzione degli edifici definiti dalla normativa in materia, quali la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici, o quelle definite di manutenzione straordinaria che riguardano le modifiche anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino i volumi e la destinazione d uso. Ma la classificazione degli interventi di manutenzione, al fine di stabilire l applicazione del reverse charge già al primo livello della prestazione, richiede una seconda analisi e cioè se tale prestazione possa rientrare nel «completamento degli edifici». La Circolare n.14/e/15, assumendo quale criterio indelebile quello dei codici di attività, precisa che l inversione contabile ai fini dell Iva si applica per le prestazioni di intonacatura e stuccatura, posa in opera di casseforti, forzieri e porte blindate, posa in opera di infissi, arredi (murati), controsoffitti, pareti mobili e simili, rivestimento di pavimenti e muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, attività non specializzate di lavori edili ed altri lavori di completamento e di finitura degli edifici. Tutti questi interventi di completamento degli edifici - che rientrano tutti anche nel concetto di manutenzione ordinaria e straordinaria - rientrano quindi nel reverse charge. Per il bar sono esenti da Iva gli incassi delle slot machine Ferruccio Bogetti e Luca Benigni pag. 27 Sono esenti da Iva gli incassi che l esercente percepisce dalle slot machines installate nel locale dal gestore e allacciate al sistema telematico. Il contribuente, infatti, svolge l attività di terzo incaricato della raccolta delle giocate per conto del concessionario. Questo è quanto emerge dalla Sentenza n.11/02/15 della CT di secondo grado di Bolzano. Nel caso specifico una Snc esercente l attività di bar subisce una verifica fiscale che le disconosce per il 2006 l esenzione Iva sugli incassi raccolti dal gioco lecito effettuato con apparecchi di intrattenimento e gioco di abilità (le cosiddette new slots di cui all art.110, co.6 del Tulps). 10

11 Lavoro e previdenza Con l appalto cambiano le tutele Daniele Colombo pag. 28 In caso di cambio di appalto, il computo dell anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell azienda subentrante, dovrà tenere conto di tutto il periodo di impiego nell attività appaltata. Lo precisa l art.7 del D.Lgs n.23/15 sul contratto a tutele crescenti, per il calcolo delle indennità e degli importi dovuti al lavoratore illegittimamente licenziato da un impresa alla quale sia stato trasferito nell ambito della successione di appalti. L articolo 7 del D.Lgs. n.23/15 nella sua formulazione letterale, desta però qualche dubbio interpretativo. Nella norma non è richiamato espressamente, infatti, l articolo 9 del decreto, che riguarda il regime di tutela per i lavoratori delle piccole imprese. Ci si chiede, dunque, se lo stesso trattamento giuridico sul calcolo delle indennità e degli importi dovuti al lavoratore in caso di licenziamento per cambio appalto si applichi anche alle imprese che hanno un organico fino a 15 dipendenti. Sarebbe opportuno un chiarimento ministeriale, per evitare possibili discrasie interpretative a livello giurisprudenziale, con disarmonie di calcolo tra a aziende in funzione della loro dimensione. Il Ccnl può prevedere la riassunzione Daniele Colombo pag. 28 Il cambio di appalto comporta il trasferimento del rapporto di lavoro all azienda subentrante solo se questo è espressamente previsto dal contratto collettivo applicato. La materia della successione negli appalti tra imprese e della sorte dei rapporti di lavoro coinvolti, infatti, trova la propria disciplina nell ambito della contrattazione collettiva, non essendo la materia regolata in maniera organica dalla legge. La successione dell impresa nell appalto trova la sua regolamentazione nell art.29, co.3 del D.Lgs. n.276/03: questa norma si limita ad affermare che la successione di un impresa nell appalto non costituisce trasferimento di azienda, perché non si verifica un vera e propria cessione di un complesso di beni organizzato al nuovo appaltatore. Ne consegue che il passaggio di lavoratori nel cambio di appalto non comporta l applicazione dell articolo 2112 cod.civ., né opera il regime di solidarietà previsto dallo stesso articolo. Registro L atto riqualificato non genera effetti sulle imposte dirette Gian Paolo Tosoni pag. 27 La previsione contenuta nell art.20 del d.p.r. n.131/86 che consente all amministrazione finanziaria di applicare l imposta di registro secondo l intrinseca natura degli atti, non è suscettibile di applicazione estensiva. Pertanto, una volta individuato l esatto contenuto dell atto ai fini dell imposta di registro, è errata l automatica trasposizione degli effetti ai fini delle altre imposte. È questo il principio contenuto nella sentenza della CTR Emilia Romagna 506/04/15, depositata lo scorso 6 marzo No al fermo dell automobile usata per lavoro dal dipendente Davide Settembre pag. 27 È illegittimo il fermo amministrativo dell autovettura nel caso in cui rappresenti un bene strumentale indispensabile per lo svolgimento dell attività del lavoratore dipendente. È quanto precisato dai giudici della CTP di Milano con la sentenza 9202, depositata il 29 ottobre scorso. 11

12 RASSEGNA STAMPA del 4 maggio 2015 Italia Oggi 7 Accertamento Redditometro a portata limitata Andrea Bongi pag. 11 Sul redditometro cala la scure dei giudici tributari. Mentre la Cassazione va uniformando il suo pensiero con l ampliamento delle possibilità di prova contraria da parte del contribuente, sia per il cosiddetto redditometro puro sia per l accertamento sintetico fondato sugli acquisti di beni e servizi, anche le commissioni tributarie non esitano nel limitare la portata presuntiva dello strumento con sentenze favorevoli ai contribuenti ricorrenti. Lo scenario sopra delineato è relativo ad accertamenti basati sul testo normativo dell art.38 del d.p.r. n.600/73 anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n.78/10, ma non c è da stupirsi se dette pronunce siano già il frutto delle evoluzioni apportate dal legislatore all accertamento sintetico. In molte di esse infatti, Cassazione in primis, il riferimento alle modifiche normative in materia non è solo accennato, ma spesso oggetto di puntualizzazione e precisazione da parte dei collegi tributari giudicanti. Nella Sentenza n.7339/15 i giudici della Suprema corte hanno ritenuto di respingere il ricorso dell Agenzia delle entrate che si lamentava del fatto che la CTR Lombardia avesse ritenuto sufficiente da parte del contribuente la prova di aver percepito adeguati redditi esenti o già assoggettati alla ritenuta alla fonte, per giustificare gli incrementi patrimoniali effettuati, senza richiedere anche la prova del concreto impiego di tali redditi nell effettuazione delle spese. Per i giudici della sezione tributaria della Cassazione è dunque tempo di cambiare posizione e la Sentenza n.7339/15 non lascia dubbi in tal senso. Agevolazioni Prima casa, il bonus riacquisto si recupera integralmente Franco Ricca pag. 8 Bonus riacquisto «prima casa» con il resto: il contribuente che spende parzialmente il credito fiscale in pagamento dell imposta dovuta per l atto di riacquisto dell abitazione, non perde l importo non consumato, ma potrà recuperarlo in compensazione dell Irpef o di altre somme da versare con il modello F24 ai sensi del D.Lgs. n.241/97. La precisazione, fornita dall Agenzia delle entrate nell ambito della Circolare n.17/e/15, offre l occasione per rispolverare l agevolazione che, in aggiunta alla tassazione registro/iva ridotta, la legge accorda a chi cambia la «prima casa». Agevolazione che, come confermato nella Circolare n.2/e/14, è sopravvissuta al co.4 dell art.10 del D.Lgs. n.23/11, che ha disposto, in materia di imposta di registro sugli atti immobiliari a titolo oneroso, la soppressione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali. Contabilità e bilancio Revisori attenti alla qualità Ermando Bozza pag. 13 I revisori nominati nel corso delle assemblee di approvazione dei bilanci 2014 dovranno svolgere una serie di attività, da documentare nella carte di lavoro, per valutare il rischio dell incarico stesso ancor prima di accettarlo. È l effetto dell entrata in vigore dal 1 gennaio 2015 del principio di revisione ISQC1 Italia, che disciplina il controllo di qualità per i soggetti che svolgono l attività di revisione legale del bilancio. A fare il punto sull entrata in vigore dei nuovi principi di revisione Isa Italia è Assirevi, con il quaderno n. 16 di marzo

13 Bilanci, per i fatti oltre chiusura il principio Oic 29 fa da guida Norberto Villa e Franco Cornaggia pag. 33 Il termine del 31 dicembre monitorato con attenzione per decidere la competenza. Ma codice civile e Tuir non sempre dettano le medesime soluzioni. Alla data di chiusura dei conti (abitualmente il 31 dicembre per tutte le società che hanno esercizio coincidente con l anno solare) tornano di abitudine le incertezze circa l individuazione della corretta competenza dei risvolti economici, patrimoniali e finanziari dei fatti intervenuti a cavallo della chiusura dell esercizio. Da un punto di vista contabile una guida sicura è contenuta nel principio contabile Oic 29. Dichiarazioni Fondi, storno improrogabile Norberto Villa pag. 13 I nuovi principi contabili creano problemi in Unico Non può rimanere iscritto in bilancio il fondo ammortamento relativo al terreno. Nella determinazione del reddito d impresa il principio di derivazione comporta che il punto di partenza per l individuazione del reddito del periodo è il risultato di conto economico. Quest anno ci si deve allora confrontare con la necessità di «cancellare» l eventuale fondo di ammortamento ancora iscritto relativo alle aree su cui insistono il fabbricato. Lo stesso si è spesso generato nel corso degli anni in cui le regole fiscali ammettevano che l ammortamento del fabbricato fosse completamente deducibile anche con riguardo a quella parte (teorica) riferita al terreno. La necessità dello storno del fondo ammortamento relativo ai terreni su cui insistono i fabbricati non è prorogabile. Le due soluzioni che si propongono sono quelle che portano a imputare lo stesso a conto economico o a un apposito fondo oneri. La congruità agli studi premia Sandro Cerato pag. 10 Il contribuente congruo e coerente alle risultanze degli studi di settore compilati fedelmente può fruire di diversi effetti premiali sia in termini di inibizione di alcune tipologie di accertamento, sia per quanto riguarda in generale la posizione fiscale dello stesso. Dopo le famose sentenze della Cassazione a sezioni unite di fine 2009 (nn.26635, 26636, e 26638), che hanno sancito la natura di presunzione semplice degli studi di settore, e come tali non idonei ad agire autonomamente ai fini accertativi nei confronti delle imprese o dei professionisti, il legislatore da un lato e la giurisprudenza dall altro hanno comunque valorizzato il dato puntuale degli studi di settore, a condizione che gli stessi siano compilati fedelmente. Relativamente al primo aspetto, l art.10, co.9, del D.L. n.201/11, con effetto dal periodo d imposta 2011, prevede tre effetti premiali per le imprese congrue e coerenti alle risultanze degli studi di settore, anche se va sottolineato che tali benefici sono attribuiti a coloro che applicano gli studi di settore individuati in apposito provvedimento direttoriale (per il periodo d imposta 2013, per esempio, si deve aver riguardo al provvedimento 25/6/2014, n.85733). In ogni caso, gli effetti premiali sono i seguenti: a) preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all art.39, co.1, lett.d), secondo periodo, del d.p.r. n.600/73, e dell art.54, co.2, ultimo periodo, del d.p.r. n.633/72; b) riduzione di un anno dei termini di decadenza dell azione di accertamento; c) la determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente (c.d. «redditometro») è ammessa a condizione che il reddito accertato ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. È importante evidenziate che il successivo co.10 dell art.10 del D.L. n.201/11 non garantisce tali benefici in presenza di una congruità e coerenza «tout court», poiché richiede che il contribuente abbia regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti per l applicazione degli studi di settore, oltre a risultare coerente ai relativi indicatori. Lavoro e previdenza Aziende in crisi, Durc concesso Carla De Lellis pag. 17 Anche l impresa in crisi ha diritto al rilascio del Durc. Se è in fase di concordato preventivo con continuità dell attività lavorativa, infatti, può ottenere il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc) a patto che il piano concordatario preveda, entro 12 mesi, l integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali. 13

14 Il rilascio può avvenire sin dal momento della pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, senza dover attendere il (lungo termine di) perfezionamento della procedura di omologa. La novità, prevista dal ministero del lavoro nella nota prot. n.6666 del 21 aprile 2015, è illustrata dall Inps nel messaggio n.2835/2015. Tributi locali Ici, conta il valore denunciato Sergio Trovato pag. 12 I contribuenti sono onerati di presentare le dichiarazioni di variazione se il valore di mercato delle aree edificabili si è ridotto nel corso degli anni rispetto a quanto denunciato al comune, altrimenti continuano a pagare le imposte locali su un valore più elevato dell immobile che non corrisponde più a quello reale. La Corte di cassazione (Sentenza n.4842/15) ha chiarito, infatti, che se il contribuente ha dichiarato al comune un area edificabile è tenuto a pagare l Ici in base al valore denunciato, anche se l immobile ha subito una riduzione di valore negli anni successivi in seguito a variazioni urbanistiche. La stessa regola si applica all Imu e alla Tasi. 14

15 NEWS Direttori: SERGIO PELLEGRINO e GIOVANNI VALCARENGHI L INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA 4 MAGGIO 2015 Accertamento Valore ai fini del registro e plusvalenza: dalla Delega una soluzione definitiva di Giancarlo Falco Contenzioso Validità degli atti emessi da funzionari illegittimi di Luigi Ferrajoli Editoriali Euroconference con Unione Fiduciaria per fare chiarezza sulla voluntary di Sergio Pellegrino Imposte sul reddito Canoni di locazione non riscossi: l impatto in Unico di Fabio Garrini Iva La residenza delle controparti per le cessioni di beni in deposito IVA di Marco Peirolo Organizzazione studio Ghostbusters di Michele D Agnolo 15

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata

CIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 giugno 2012 OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata 2 INDICE 1 Detrazione del 36 per cento...4 1.1 Dichiarazioni ICI e detrazione

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 329 14.12.2015 Locazione immobili: agevolazioni fiscali Categoria: Finanziaria Sottocategoria: Sblocca Italia L art. 21, D.L. n. 133/2014 prevede

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 Circolare 23 del 28 settembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime opzionale per la trasmissione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Bonus casa: recupero edilizio e risparmio energetico potenziati al 50 e 65% fino al 31.12.2013. (DL n. 63 del 04.06.2013)

Bonus casa: recupero edilizio e risparmio energetico potenziati al 50 e 65% fino al 31.12.2013. (DL n. 63 del 04.06.2013) Ai gentili clienti Loro sedi Bonus casa: recupero edilizio e risparmio energetico potenziati al 50 e 65% fino al 31.12.2013 (DL n. 63 del 04.06.2013) Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE CIRCOLARE Padova, 1^ ottobre 2007 SPETT.LI CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Locazione di immobili e altre problematiche fiscali. Con la presente Vi informiamo che è stata pubblicata la Legge 448/2006, che ha

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 4/2014. OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo.

NOTA OPERATIVA N. 4/2014. OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo. NOTA OPERATIVA N. 4/2014 OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo. - Introduzione L art. 1 comma 618 della legge 147, del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), dà la possibilità

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

Decreto Crescita e internalizzazione: le novità

Decreto Crescita e internalizzazione: le novità Periodico informativo n. 131/2015 OGGETO: Decreto Crescita e internalizzazione: le novità Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che è stato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 24 AL 30 OTTOBRE 2009. Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza

LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 24 AL 30 OTTOBRE 2009. Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 24 AL 30 OTTOBRE 2009 Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza LEGISLAZIONE Revisione contabile E in corso di emanazione un

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 del 6 Novembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 Secondo quanto previsto dal DLgs. 127/2015, tutti i soggetti passivi IVA possono

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

Risoluzione n. 375/E

Risoluzione n. 375/E Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

RISOLUZIONE N. 74/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

RISOLUZIONE N. 74/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27 agosto 2015 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Condominio minimo - Detrazione spese per interventi edilizi - art. 16-bis

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 maggio 2010 Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente Con

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI Ambito di applicazione Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,

Dettagli

CIRCOLARE N. 24/E. Roma, 31 luglio 2014

CIRCOLARE N. 24/E. Roma, 31 luglio 2014 CIRCOLARE N. 24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 luglio 2014 OGGETTO: Articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

Art-Bonus Credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura

Art-Bonus Credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura Art-Bonus Credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura 1 PREMESSA L art. 1 del DL 31.5.2014 n. 83, entrato in vigore l 1.6.2014 e convertito nella L. 29.7.2014 n. 106, ha introdotto

Dettagli

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2011 DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI A decorrere dal 1 Gennaio 2011 sono entrate in vig ore nuove limitazioni per le compensazioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003 RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche Partita Iva: vantaggi e svantaggi L apertura della partita iva consente di diventare liberi professionisti, con conseguenti vantaggi e svantaggi. Lavorare come liberi professionisti, consente di poter

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro 12 Gennaio 2011, ore 09:03 Agevolazione 36% - Il caso La ritenuta del 10% si applica sui bonifici a favore di fondi immobiliari? E applicabile la ritenuta d acconto del 10% ai bonifici disposti a favore

Dettagli

730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista

730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista 730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista ADEMPIMENTO " NOVITA " FISCO Il Quadro E del Mod. 730 deve essere utilizzato

Dettagli

Fiscalità degli immobili estranei al regime di impresa, arti e professioni Dott. Giovanni Picchi Dott. Domenico Ballor 1 I redditi diversi immobiliari L art. 67, comma 1, del TUIR prevede alcune fattispecie

Dettagli

Dott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara

Dott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara ASPETTI TRIBUTARI DEL IL BILANCIO D ESERCIZIO 2012 Dott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara I beni aziendali in uso ai soci Beni ai soci e spesometro

Dettagli

VOLUNTARY DISCLOSURE

VOLUNTARY DISCLOSURE SCHEDA MONOGRAFICA TMG VOLUNTARY DISCLOSURE Data aggiornamento scheda 6 ottobre 2015 Redattore Davide David Ultimi interventi normativi D.L. n. 153 del 30.09.2015 Ultimi interventi di prassi Circ. n. 31/E

Dettagli

LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86)

LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) 1 L imposta di registro appartiene alla famiglia delle imposte indirette. DEFINIZIONE: le

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

SPECIALE Legge di Stabilità

SPECIALE Legge di Stabilità SPECIALE Legge di Stabilità Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: ASSEGNAZIONI E CESONI AGEVOLATE AI SOCI La Legge di Stabilità per il 2016 prevede la possibilità di assegnare (gratuitamente), oppure cedere

Dettagli

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso al 07.04.2011 la comunicazione agli inquilini è possibile fino al 01.10.2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso

Dettagli

LA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

LA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE LA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Come noto, a decorrere dall 1.1.2011, è stato introdotto, ad opera dell art. 31, comma

Dettagli

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; Pesaro, lì 29 marzo 2013 CIRCOLARE n. 06/2013 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; 1 - LA PROVA DELLE CESSIONI INTRAUE Le cessioni di beni intraue sono assoggettate

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L.

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L. CIRCOLARE Spettabili Padova, 21 dicembre 2012 CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Vendita e locazione di immobili nuovi adempimenti fiscali. VENDITA Con la presente Vi informiamo che si applica il meccanismo dell

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 141/E

RISOLUZIONE N. 141/E RISOLUZIONE N. 141/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 dicembre 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

f e r d i n a n d o b o c c i a

f e r d i n a n d o b o c c i a Circ. n. 10 del 22 gennaio 2013 A TUTTI I CLIENTI L O R O S E D I Oggetto: COMPENSAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Procedura di certificazione degli stessi 1.

Dettagli

5 per mille al volontariato 2007

5 per mille al volontariato 2007 Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

Studio Tributario e Societario

Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La tassazione delle persone fisiche come stumento di redistribuzione della ricchezza:

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps Novità introdotte dalla Legge n 147/13 in materia previdenziale e assistenziale Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall

Dettagli

Studio Bitetti Dottori Commercialisti Revisori Contabili

Studio Bitetti Dottori Commercialisti Revisori Contabili Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: La nuova tassazione per le locazioni degli immobili Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che è entrato

Dettagli

Regime del risparmio gestito

Regime del risparmio gestito Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 323 25.11.2013 Regime del risparmio gestito Determinazione del risultato netto di gestione - R.M. 76/E/2013 - Categoria: Imposte dirette Sottocategoria:

Dettagli

Periodico informativo n. 62/2013

Periodico informativo n. 62/2013 Periodico informativo n. 62/2013 Regime IVA per le locazioni - I chiarimenti Gentile Cliente, dell'agenzia con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza dei recenti

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

Roma, 22 ottobre 2001

Roma, 22 ottobre 2001 RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 22 ottobre 2001 OGGETTO: Istanza di interpello n..2001, ai sensi dell articolo 11, della legge n. 212 del 2000, presentato dal Signor in ordine all assoggettabilità all imposta

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) COMUNE di MEGLIADINO SAN VITALE Provincia di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) approvato con atto di C.C. n. del in vigore dal 1 gennaio 2014 1 REGOLAMENTO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 maggio 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della L. n. 212 del 2000 Credito d imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) COMUNE DI TREPUZZI. (Prov. LECCE) IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147) (approvato con

Dettagli

prof. avv. Paola ROSSI

prof. avv. Paola ROSSI NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI PER RUOLI SCADUTI prof. avv. Paola ROSSI Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 15 novembre 2010 Diretta,

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: REVERSE CHARGE IN EDILIZIA TRA VECCHIE E NUOVE FATTISPECIE PAG.

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: REVERSE CHARGE IN EDILIZIA TRA VECCHIE E NUOVE FATTISPECIE PAG. CIRCOLARE N. 22 DEL 15/12/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: REVERSE CHARGE IN EDILIZIA TRA VECCHIE E NUOVE FATTISPECIE PAG. 2 IN SINTESI: Come noto, a decorrere dall

Dettagli

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale CIRCOLARE N. 34 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 22/10/2015 OGGETTO: Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale 2 INDICE 1. PREMESSA 3 2. SANZIONE

Dettagli

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI.

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE Eventuali osservazioni,

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1 CONTROLLO FORMALE 1 Il controllo formale delle dichiarazioni Art. 36 bis Liquidazione delle imposte sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi. Eseguita su tutte le dichiarazioni presentate.

Dettagli

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

Comune di Palagianello Provincia di Taranto Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge

Dettagli

DECRETO SVILUPPO: DALL IVA SU CESSIONI E LOCAZIONI DI IMMOBILI ALLA MAXI DETRAZIONE FISCALE SULLE RISTRUTTURAZIONI

DECRETO SVILUPPO: DALL IVA SU CESSIONI E LOCAZIONI DI IMMOBILI ALLA MAXI DETRAZIONE FISCALE SULLE RISTRUTTURAZIONI 2012 Studio Pavan Daniela dottore commercialista e revisore contabile via G. Garibaldi 104/A 35043 Monselice (PD) e-mail: daniela.pavan@studiopavan.eu sito web: http:// www.studiopavan.eu tel. 0429/73659

Dettagli

CIRCOLARE N. 12/E. Roma, 19 febbraio 2008

CIRCOLARE N. 12/E. Roma, 19 febbraio 2008 CIRCOLARE N. 12/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 19 febbraio 2008 OGGETTO: Profili interpretativi emersi nel corso della manifestazione Telefisco 2008 del 29 Gennaio 2008 e risposte ad

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015 Como, 3.3.2015 INFORMATIVA N. 11/2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... pag. 2 3 Ambito oggettivo

Dettagli

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 IMU e IRPEF, obblighi dichiarativi e figli a carico Gentile cliente con la presente intendiamo informarla su alcuni aspetti in materia di IMU e IRPEF, con particolare

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro 24 Aprile 2009, ore 08:08 Immobili - patrimonio Deducibili gli interessi di finanziamento Rientrano nel novero degli interessi soggetti all art. 96 TUIR quelli di finanziamento relativi agli immobili-patrimonio.

Dettagli

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Modello 770-2013 e ravvedimento ritenute 2012. Il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento Gentile cliente con la presente

Dettagli

COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE Provincia di Piacenza. Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili

COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE Provincia di Piacenza. Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE Provincia di Piacenza Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili Approvato con atto C.C.. n. 22 del 18/06/2014 INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 Soggetto

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio 11 Luglio 2013 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Arredi e detrazioni fiscali: le prime indiscrezioni delle Entrate sulla nuova agevolazione Gentile cliente con la presente intendiamo

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

Largo Parolini n. 65 36061 Bassano del Grappa Tel. 0424-524809 --- Fax 0424 230553 info@ceratoepopolizio.it www.ceratoepopolizio.

Largo Parolini n. 65 36061 Bassano del Grappa Tel. 0424-524809 --- Fax 0424 230553 info@ceratoepopolizio.it www.ceratoepopolizio. Studio Associato Cerato & Popolizio Dottori commercialisti Largo Parolini n. 65 36061 Bassano del Grappa Tel. 0424-524809 --- Fax 0424 230553 info@ceratoepopolizio.it www.ceratoepopolizio.it Dott. Sandro

Dettagli