Accordo Quadro integrativo sul telelavoro
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1 Accordo Quadro integrativo sul telelavoro Il giorno 10 ottobre 2006 tra Italia Lavoro S.p.A. rappresentata da Giuseppe Tedesco, Anna Giannone e le R.S.A. -FISAC CGIL rappresentata da Francesca Romana Capone -FIBA CISL rappresentata da Adriano Maria Meucci -UILCA UIL rappresentata da Marco Spadari -FABI rappresentata da Gerardo Sarli è stato sottoscritto l Accordo Quadro per l avvio in via sperimentale di forme di telelavoro, in applicazione dell art. 10 del CCAL ed in coerenza con quanto stabilito nell Accordo interconfederale del 9 giugno 2004 Le Parti convengono che durante il periodo di sperimentazione, fissato in due anni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, la durata dei contratti di telelavoro sarà determinata nella misura di sei mesi rinnovabili. Art. 1 (Definizione e Ambito di applicazione) 1. Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell informazione nell ambito di un rapporto di lavoro, in cui l attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa. Art. 2 (Finalità e obiettivi del telelavoro) 1. Le Parti convengono preliminarmente sul fatto che le potenzialità positive del telelavoro, sul piano sociale ed economico, necessitano di appropriate regole e strumenti idonei ad assicurare: a) all Azienda la concreta possibilità di migliorare l utilizzo ed il funzionamento di tale forma di flessibilità lavorativa; b) al lavoratore di scegliere una diversa modalità di prestazione del lavoro, che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive espressive delle sue legittime aspettative in termini di formazione e crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovatori. 2. Il passaggio al telelavoro, in quanto mera adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide sullo status del lavoratore, il quale dovrà, pertanto, osservare tutte le disposizioni, le procedure, i regolamenti aziendali, le misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali e le norme del Codice Etico adottate dall Azienda. Art. 3 1
2 (Carattere volontario) 1. Il telelavoro è una scelta volontaria dell Azienda e del lavoratore interessato. Esso può essere inserito all atto dell assunzione nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto consensualmente. 2. In entrambi i casi l Azienda provvede a fornire al telelavoratore le relative informazioni scritte, conformemente alla Direttiva 91/533/CEE, ivi incluse le informazioni relative al contratto applicato ed alla descrizione della prestazione lavorativa. Le specificità del telelavoro richiedono di regola ulteriori informazioni scritte relative al luogo di lavoro assegnato al telelavoratore, al suo superiore diretto o alle altre persone alle quali il telelavoratore può rivolgersi per questioni di natura professionale, nonchè le modalità cui fare riferimento. 3. Qualora la modalità del telelavoro non sia ricompresa nella descrizione iniziale dell attività lavorativa e qualora l Azienda offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o rifiutare tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, nè di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro. 4. Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come telelavoratore, l Azienda si riserva la facoltà di valutare tale richiesta. 5. Qualora la modalità del telelavoro non sia ricompresa nella descrizione iniziale della prestazione lavorativa, ma sia intervenuta in un momento successivo, la decisione di passare al telelavoro potrà essere revocata, su richiesta del telelavoratore o dell Azienda con un preavviso di almeno 60 giorni. In mancanza di revoca, l accordo sarà prorogato di volta in volta per sei mesi. 6. Quando il telelavoratore sia assunto come tale, l Azienda potrà accettare l eventuale proposta del telelavoratore di conversione della modalità da telelavoro alla modalità di lavoro in sede. 7. Quando il telelavoratore sia assunto come tale, in caso di soppressione della posizione di telelavoro, l Azienda dovrà offrire al lavoratore mansioni equivalenti in sede, se disponibili. Art. 4 (Ambiti produttivi) 1. Il telelavoro potrà trovare applicazione negli ambiti produttivi che richiedono il supporto delle tecnologie informatiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i seguenti possibili ambiti applicativi: attività di inserimento dati; attività di elaborazione di report/statistiche/screening/analisi dati; attività di contabilità/amministrazione dati/fatture/ordini; attività di produzione di contenuti di tipo specialistico (redazione libri,articoli, etc.); attività di produzione di programmi di informatica/siti web/ altri applicativi; attività di telemarketing; attività di gestione comunità virtuali; attività di tutoring on line; attività di help desk a distanza sull utilizzo di applicativi informatici. Art. 5 2
3 (Assegnazione al telelavoro) 1. L Azienda, in base alle esigenze di servizio, procederà all assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire tali posizioni con priorità per coloro che svolgano le attività o abbiano esperienza lavorativa in attività analoghe a quelle richieste. 2. L Azienda potrà accogliere le richieste di telelavoro, nel limite massimo del 5% del personale assunto a tempo indeterminato, salvo ulteriori esigenze organizzative dell Azienda che saranno oggetto di accordo con le R.S.A. 3. Nel caso in cui il telelavoro riguardi progetti speciali o unità organizzative, la disciplina generale sarà oggetto di accordo fra le Parti. 4. L'Azienda nell assegnazione a posizioni di telelavoro utilizzerà i seguenti criteri di priorità: a) situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro; b) esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di conviventi o familiari fino al secondo grado in linea retta, debitamente certificate; c) tempo di percorrenza e distanza dall'abitazione del lavoratore alla sede. Art. 6 (Postazione di lavoro e adempimenti dell azienda) 1. Le attrezzature necessarie per lo svolgimento del telelavoro, verranno consegnate al lavoratore che dovrà, pertanto, custodirle e conservarle con la diligenza richiesta dal codice civile e dal Codice Etico aziendale. Il lavoratore non potrà servirsi delle attrezzature concesse se non per svolgere l attività lavorativa richiesta. 2. L acquisto e l installazione delle attrezzature sono a carico dell Azienda che provvederà alla manutenzione delle medesime (anche a mezzo di contratto stipulato localmente). 3. L Azienda provvederà alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi alla comunicazione. 4. L Azienda adotterà tutte le misure possibili per far sì che le attività del telelavoro vengano svolte in conformità alle vigente normativa in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori. Le Parti convengono che, ai sensi dell art. 5 del DLgs n. 626/94, il lavoratore dovrà prendersi cura della salute e della sicurezza propria e delle altre persone che si trovino in prossimità del suo spazio lavorativo. L Azienda non sarà responsabile degli eventuali danni derivanti dalla mancata adozione delle istruzioni impartire o da modifiche delle strumentazioni operate dal telelavoratore. Art. 7 (Formazione) 1. L Azienda è tenuta a fornire al lavoratore la formazione necessaria perchè la prestazione di lavoro sia effettuata in condizioni di sicurezza e nel rispetto della privacy. 2. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, il telelavoratore riceve una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispone e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro 3
4 Art. 8 (Diritti ed obblighi del lavoratore) 1. L Azienda garantisce l adozione di misure dirette a prevenire l isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell Azienda. 2. Lo svolgimento della prestazione con modalità di telelavoro deve consentire al lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di sviluppo professionale, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede. 3. Le Parti convengono che nei patti individuali che l Azienda stipulerà con i lavoratori coinvolti potranno essere inseriti criteri utili alla valutazione del risultato, in coerenza con quanto sarà stabilito con accordo specifico per la generalità dei lavoratori. 4. Le Parti convengono che i dati raccolti per la valutazione delle prestazioni e della produttività del lavoratore, anche a mezzo dei sistemi informatici non costituiscono violazione dell art. 4, secondo comma dello Statuto dei Lavoratori, in quanto funzionali all espletamento del rapporto. Inoltre l Azienda potrà svolgere in ogni momento controlli remoti difensivi, diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore attuate tramite le strumentazioni assegnate e che integrino lesione del patrimonio aziendale o della sicurezza o illecito contrattuale (a mero titolo esemplificativo: rilevazione di accessi ad aree riservate nell intranet aziendale; rilevazione navigazione in siti internet che connettono a numeri a pagamento con conseguente danno economico per la società; rilevazione accessi in siti illegali in caso di segnalazione da parte delle autorità competenti; rilevazione telefonate ingiustificate; etc.) 5. Eventuali brevi interruzioni del circuito telematico o fermi macchina dovuti a guasti non imputabili al lavoratore, purchè tempestivamente comunicati, saranno considerati utili ai fini del completamento dell orario di lavoro. In caso di guasto non risolvibile entro la successiva giornata lavorativa, l Azienda avrà facoltà di richiedere il rientro del lavoratore in sede, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. 6. In caso di malfunzionamento dovuto a guasto delle apparecchiature facilmente trasportabili, il lavoratore dovrà portarle in Azienda per la riparazione o, laddove non sia possibile, per la sostituzione. 7. Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli. Attraverso la linea internet fornita dall Azienda il lavoratore non potrà navigare su siti internet aventi contenuti indecorosi ed offensivi e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale. 8. Il lavoratore, nel caso in cui la postazione sia ubicata presso la sua abitazione, dovrà consentire l accesso al personale incaricato di effettuare l installazione o la riparazione in caso di guasto inerente la linea telefonica o le apparecchiature non facilmente trasportabili. Dovrà altresì consentire l accesso, con preavviso di 24 ore, alle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e alle Funzioni aziendali preposte alla sicurezza, al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il lavoratore deve strettamente attenersi alle norme di sicurezza vigenti e alle istruzioni impartite. 9. Al lavoratore, la cui postazione di lavoro sia ubicata presso la sua abitazione, dovrà essere corrisposta una somma, che potrà per alcune spese essere anche forfetaria, a titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi energetici, nonchè delle eventuali altre spese connesse all effettuazione della prestazione. L importo di tale somma al lordo delle ritenute di legge, corrisposta a titolo di rimborso delle spese da erogarsi con cadenza predeterminata, è fissato dall Azienda, in relazione all andamento dei prezzi e delle tariffe e sarà rideterminato in coincidenza dei rinnovi semestrali. 4
5 10. Il trattamento normativo, retributivo, tabellare e accessorio, è quello previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale, integrativa e decentrata che si applica ai lavoratori dell Azienda. 11. Nel caso di telelavoro a domicilio, non è prevista l erogazione del buono pasto, nè dell indennità sostitutiva di mensa. 12. È garantito l esercizio dei diritti sindacali. Il lavoratore deve poter essere informato e deve poter partecipare all attività sindacale che si svolge in Azienda. 13. Il lavoratore non potrà eseguire lavoro per conto proprio e/o per terzi senza previa autorizzazione dell Azienda. 14. L hardware e il software assegnati al lavoratore sono forniti per uso esclusivo dell Azienda. Ogni violazione sarà punita a termini di contratto collettivo aziendale di lavoro e delle norme di legge vigenti. Art. 9 (Organizzazione del lavoro) 1. Nell ambito della legislazione, del contratto aziendale e delle direttive aziendali applicabili, il telelavoratore gestisce l organizzazione del proprio tempo di lavoro, ferma restando la stessa quantità oraria globale settimanale prevista per il personale che presta la stessa attività in Azienda. 2. Non sono previsti compensi per prestazioni straordinarie, notturne e festive, salvo eccezionale necessità, tramite esplicita richiesta e autorizzazione da parte del superiore diretto. 3. Nell ambito del necessario coordinamento con l Azienda, saranno concordati fra il telelavoratore e il suo responsabile, rientri periodici settimanali in Azienda e fasce orarie di reperibilità giornaliera. Nel caso di impossibilità da parte del telelavoratore, per giustificato motivo, a rendersi reperibile in tali fasce orarie, ne dovrà dare comunicazione tempestiva all Azienda anche per via telematica. 4. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori che svolgono attività comparabile nei locali dell Azienda. Art. 10 (Relazioni sindacali) 1. L Azienda informa preventivamente le R.S.A. circa le richieste dei lavoratori e/o le esigenze dell Azienda in relazione ai seguenti aspetti: a. ambiti produttivi per i quali è possibile il telelavoro; b. modalità di realizzazione del telelavoro; c. eventuali adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro resi necessari dalle particolari condizioni della prestazione; d. criteri generali per l articolazione del tempo di lavoro e per la determinazione delle fasce di reperibilità ; e. importo forfetario per il rimborso delle spese; f. iniziative di formazione legate alla specificità del lavoro. 2. Tutte le informazioni previste nel comma 1, saranno, inoltre, inserite nell informativa periodica che l Azienda fornisce alle R.S.A. 5
6 Art. 11 (Riservatezza e protezione dei dati) 1. Il lavoratore dovrà mantenere il segreto aziendale su tutte le informazioni acquisite nell esecuzione del proprio lavoro e derivanti dall utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. 2. Il lavoratore dovrà trattare i dati nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni di sicurezza emanate dall Azienda. A tal fine, il lavoratore provvederà ad adottare nel luogo di svolgimento della propria attività ogni misura necessaria a proteggere i dati oggetto di trattamento da accessi di persone esterne all Azienda o, comunque, non autorizzate. 3. Il lavoratore sarà ritenuto direttamente responsabile degli eventuali danni provocati dal mancato rispetto delle disposizioni aziendali in materia di protezione dei dati. Art. 12 (Osservatorio sul telelavoro) In considerazione del carattere sperimentale del telelavoro, sarà istituito per il primo biennio di attuazione, un Osservatorio paritetico formato dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e dall Azienda. Tale Osservatorio, istituito all atto della sottoscrizione del presente Accordo, avvalendosi eventualmente anche di esperti, dovrà, durante il biennio, raccogliere dati e informazioni circa l andamento delle esperienze in corso, il loro impatto sul funzionamento dell Azienda e sull organizzazione di vita dei lavoratori. Al termine del biennio l Osservatorio redigerà un rapporto che sarà reso pubblico ed orienterà le Parti per introdurre eventuali modificazioni e/o adattamenti nella contrattazione collettiva. 6
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