TELELAVORO. Allegato Z CCNL CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO. Premessa
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1 CCNL CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO 1 giugno 2005; CCNL COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI 16 luglio 2002 Allegato Z Disciplina sperimentale del telelavoro Premessa TELELAVORO Considerato che il telelavoro permette ai Consorzi di modernizzare l organizzazione del lavoro e consente ai lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette loro di conciliare maggiormente l attività lavorativa con le proprie esigenze familiari e sociali e che, utilizzando al meglio le potenzialità insite negli strumenti propri della società dell informazione, risultano accresciute le possibilità di coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle persone disabili più ampie opportunità di impiego, si conviene quanto segue 1. I Consorzi possono definire progetti per la sperimentazione del tele-lavoro ai fine di razionalizzare l organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso il miglior impiego delle risorse umane. 2. Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni dei lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore le relative informazioni scritte, conformemente alla direttiva 91/533/CEE, ivi incluse le informazioni relative al contratto collettivo applicato ed alla descrizione della prestazione lavorativa, nonché le informazioni relative al diretto superiore o agli altri dipendenti consortili ai quali il telelavoratore può rivolgersi per questioni di natura professionale o attinenti alla posizione lavorativa personale. 3. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o rifiutare tale offerta. 4. Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come telelavoratore, il Consorzio può accettare o rifiutare tale offerta. 5. Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo. 6. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della prestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è reversibile, a richiesta di una delle due parti, con preavviso di 3 mesi. La reversibilità comporta il ritorno all attività lavorativa nei locali del datore di lavoro. 7. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti: telelavoro domiciliare; altre forme di lavoro a distanza, che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell ufficio al quale il dipendente è assegnato. 8. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese del Consorzio, sul quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata
2 una linea telefonica dedicata, presso l abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a carico dei Consorzi, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici. 9. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. 10. I Consorzi definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede consorziale. 11. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori che svolgono analoghe funzioni nei locali del Consorzio. Non è ammessa variazione dei carichi di lavoro e dei livelli di prestazioni di lavoro inizialmente pattuiti, salvo richiesta del Consorzio alla quale aderisca il lavoratore. 12. L orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell arco della giornata, a discrezione del dipendente, in relazione all attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un ora ciascuno, concordati con il Consorzio nell ambito dell orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di un ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie, notturne o festive, né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario. 13. In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture consorziali competenti. 14. Nell ipotesi di fermo prolungato per cause strutturali (interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa) il Consorzio può richiedere al lavoratore interessato il temporaneo rientro presso la sede fino al ripristino dell interruzione. 15. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione del Consorzio. 16. I Consorzi stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi: danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelle derivanti da dolo o colpa grave; danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall uso delle stesse attrezzature. 18. I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità alla formazione, nei luoghi e nei tempi previsti per tutti gli altri lavoratori. Essi, inoltre ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. 2
3 CCNL COOPERATIVE DI SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARI NONCHÉ DI SERVIZI INTEGRATIVI E MULTISERVIZI 26 ottobre 2004 Artt Il Consorzio garantisce l adozione di misure dirette a prevenire l isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori del Consorzio, come l opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni del Consorzio medesimo. Il telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall utilizzo di sistemi informatici e dall esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore socio o lavoratore dipendente opera e la cooperativa. Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il telelavoro fa quindi parte della organizzazione della cooperativa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla azienda. Il telelavoratore socio o dipendente ha quindi gli stessi diritti dei soci o lavoratori dipendenti comparabili che svolgono l attività nei locali della cooperativa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo della Società. Il telelavoro può essere di 3 tipi: domiciliare: svolto nell abitazione del telelavorista; mobile: attraverso l utilizzo di apparecchiature portatili; remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che il telelavoro venga svolto nella abitazione del socio o del lavoratore dipendente sia a quello remotizzato. Il centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma della cooperativa. Il telelavoro ha carattere volontario sia per la cooperativa che per il socio o lavoratore dipendente. Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il socio o il lavoratore dipendente è libero di accettare o respingere l offerta, prospettata nel corso del rapporto di lavoro, di svolgere telelavoro. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale. Al socio o al lavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi diritti legali e contrattuali previsti per il socio o per il lavoratore dipendente comparabile che svolge attività nei locali della cooperativa. Il socio o il lavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dalla contrattazione 3
4 collettiva. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i soci o i lavoratori dipendenti comparabili. I telelavoratori hanno diritto a una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui ripongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. Il socio o il lavoratori dipendente che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero il proprio status precedentemente acquisito. La cooperativa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal socio o dal lavoratore dipendente per fini professionali. La cooperativa provvede ad informare il telelavoratore socio o dipendente in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità di tali norme e regole è in capo al telelavoratore socio o dipendente. E demandata alla contrattazione aziendale ogni eventuale restrizione riguardante l uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. La cooperativa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del D.lgs n. 626 di recepimento della Direttiva n. 90/270 CEE relativa ai videoterminali, che dell art. 29, comma 1 del decreto legislativo, il quale sancisce che nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato tramite software all insaputa dei telelavoristi. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell inizio del contratto di telelavoro. In ogni caso la cooperativa si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché i dati utilizzati dal telelavoratore. La cooperativa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici. La cooperativa è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla Direttiva n. 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto. La contrattazione aziendale regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri. 4
5 Alla contrattazione aziendale è demandato: l adozione di misure dirette a prevenire l isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l accesso alle informazioni della cooperativa; il carico di lavoro; eventuale fascia di reperibilità; la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l effettiva autonoma gestione della organizzazione al telelavoratore socio o dipendente. Il telelavoratore gestisce l organizzazione del proprio tempo di lavoro. Con riferimento all orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le seguenti norme previste dal D.lgs. n. 84/03 n. 66: art. 3 (orario normale di lavoro settimanale) art. 4 (durata massima dell orario settimanale) art. 5 (lavoro straordinario) art. 7 (riposo giornaliero) art. 8 (pause) artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno) Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti che operano all interno della cooperativa. CCNL SETTORE ELETTRICO 24 luglio 2001 Art. 18 La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l effettuazione della prestazione, così come l installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore. 1. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato s intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell attività svolta. 2. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: telelavoro domiciliare, nei casi in cui l attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio; 5
6 CCNL PER LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3 dicembre 2005 Art. 22 telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome. 3. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni. 4. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull inserimento del lavoratore nell organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. 5. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell art. 4, legge n. 300, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 6. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. 7. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 1) Le parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della prestazione che permette di modernizzare l organizzazione del lavoro realizzando un miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo loro maggiore autonomia nell assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei mobility manager. Le parti convengono altresì che, tenendo conto delle possibilità insite nella società dell informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessibilità e sicurezza con l obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro. 2) Il telelavoro, costituendo una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può essere riconducibile sia al lavoro subordinato che al lavoro autonomo. 3) Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell attività svolta. 4) Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: telelavoro domiciliare, nei casi in cui l attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio; telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo 6
7 l attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome. 5) L effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Nell ipotesi di impegno successivo all assunzione, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevederà le relative modalità e tempistiche. 6) Fermo restando l orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa. 7) Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull inserimento del lavoratore nell organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. 8) I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l attività all interno dei locali dell impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. 9) Il datore di lavoro garantisce l adozione di misure dirette a prevenire l isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori della azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale, le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di formazione e alla pianificazione del lavoro. 10) Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell art. 4, legge n. 300/70 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 11) Il datore dei lavoro è responsabile della fornitura, della installazione e della manutenzione degli strumenti necessari a un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici necessari allo svolgimento del telelavoro. 12) Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. 13) Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati e adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei 7
8 CCNL GAS ACQUA 1 marzo 2002 Art. 15 compiti attribuitigli. 14) Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: Telelavoro domiciliare, nei casi in cui l attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio; Telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome; Telelavoro da postazioni individuali, quando l attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le Parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunale venga richiamato presso la sede aziendale, l Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese effettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il telelavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull inserimento del lavoratore nell organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell art. 4 della legge n. 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all osservanza delle norme di legge e delle disposizioni aziendali, adottando 8
9 CCNL DEL SETTORE CHIMICA, VETRO, GOMMA E PLASTICA 30 novembre 2005 CCNL ENERGIA E PETROLIO 14 marzo 2002 Art. 60 Art. 6 comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Compatibilmente con l attività svolta dalle aziende che applicano il presente accordo e rispettando il vincolo della segretezza e le disposizioni aziendali, il dipendente a propria richiesta può instaurare un rapporto di lavoro a domicilio denominato telelavoro. Il rapporto è caratterizzato dal fatto che la prestazione viene resa presso il domicilio del lavoratore, con attrezzature fornite dal datore di lavoro, il quale le cede in comodato d uso e ne è l unico proprietario. In caso di cessazione del rapporto di lavoro dovranno essere rese disponibili entro 12 ore dalla cessazione e non potranno mai essere trattenute a pagamento di spettanze di lavoro. Con l instaurazione del telelavoro vengono azionati automaticamente gli articoli del CC 2051, 2105 e Il rapporto denominato telelavoro deve risultare da atto scritto ed è compatibile con il part-time e con tutta la parte normativa del presente accordo. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia (legge n. 877/73). La retribuzione dei dipendenti impegnati nel telelavoro sarà ridotta del 30% rispetto alla paga base nazionale, poiché non sostengono spese per la produzione del reddito, non recandosi presso l azienda per rendere la prestazione lavorativa. Le parti considerano il telelavoro come un mezzo per le aziende per modernizzare l organizzazione del lavoro e, nel tempo stesso, come un mezzo per i lavoratori per riconciliare il lavoro con la vita sociale. Si definisce telelavoro subordinato una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: telelavoro domiciliare, nei casi in cui l attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio; telelavoro da centri o postazioni satellite, autonomamente organizzati al di fuori delle strutture aziendali. Il telelavoro è volontario sia per il lavoratore che per l imprenditore. Tale forma di lavoro può essere prevista come una possibilità, sia all atto dell assunzione che per essere realizzata successivamente in base ad un accordo volontariamente raggiunto tra le parti. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull inserimento del lavoratore nell organizzazione aziendale né sulla 9
10 CCNL PIASTRELLE DI CERAMICA E MATERIALI REFRATTARI 19 dicembre 2002; CCNL CHIMICA 12 febbraio 2002 INDUSTRIA Parte X Art. 31 connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell art. 4, legge n. 300/70, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentati dell azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Per telelavoro s intende la prestazione effettuata in via normale e di continuità dal lavoratore dipendente, presso il domicilio o in luogo idoneo ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente supporto di strumenti telematici. Esso è da prendere in considerazione quale modalità innovativa della prestazione finalizzata a cogliere esigenze organizzative dell impresa, unitamente alle esigenze dei dipendenti. Lo svolgimento della prestazione in telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto instaurato. Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o in collegamento remoto da operatori di vendita o addetti all assistenza tecnica presso clienti. Le postazioni di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per l effettuazione della prestazione, cosi come le spese per la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza delle postazioni di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell impresa. In caso di interruzioni al circuito telematico o in caso di eventuali fermi macchina derivanti da guasti o cause non imputabili al dipendente l impresa si impegna ad intervenire per una rapida risoluzione del guasto. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, il dipendente sarà tenuto al rientro presso l impresa stessa, per il tempo necessario al completo ripristino da parte dell azienda del sistema. Ai lavoratori dipendenti telelavoristi si applicano le vigenti normative legali e contrattuali; limitatamente alle disposizioni contemplate nel presente articolo le normative generali del CCNL saranno sostituite da quelle speciali in questo articolo riportate. Fermo restando la durata della prestazione prevista dall art. 21, comma 1 del CCNL, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa ferma restando una definita fascia di reperibilità nell ambito dell orario di lavoro in atto nell impresa. Tali modalità saranno predefinite a livello aziendale e concordate tra azienda e dipendente. Ai dipendenti telelavoristi si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa in azienda, ferma restando l esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge per le abitazioni civili, ovviamente curate dal dipendente. L impresa in collaborazione con il dipendente verificherà preventivamente, per quanto di propria competenza, nel rispetto del diritto 10
11 CCNL DIPENDENTI DA AZIENDE DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO (CONF TERZIARIO) 24 luglio 2004 Artt alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l idoneità del posto di lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell art. 5, D.lgs. n. 626/94, deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo. L attività di telelavoro potrà prevedere, tenuto conto delle esigenze aziendali, rientri periodici nelle imprese per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non telelavorabili. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire segreto su tutte le informazioni contenute nelle banche dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall impresa per l esecuzione del lavoro. In nessun caso il dipendente può utilizzare le attrezzature fornitegli dall azienda per attività diverse da quelle lavorative, o per conto terzi. Le parti convengono che le modalità di svolgimento della prestazione del dipendente, come individuate nel presente articolo, non costituiscono violazione dell art. 4, legge n. 300/70, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto. Al dipendente sarà riconosciuto il diritto di accesso e di partecipazione all attività sindacale che si svolge nell impresa, anche attraverso apposita connessione informatica. L effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sarà concordata tra impresa e dipendente; dovrà ugualmente essere oggetto di accordo l eventuale rientro del lavoratore nella sede aziendale. Le Parti, tenuto conto del carattere innovativo della normativa sul telelavoro, della esigenza di valutare il reale impatto nelle imprese, della esigenza di valutare l evoluzione legislativa e gli eventuali adattamenti contrattuali che si rendessero necessari, convengono di realizzare nell ambito dell Osservatorio nazionale l opportuno monitoraggio sullo sviluppo del telelavoro. Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali inerenti il telelavoro, le parti si incontreranno per concordare eventuali necessarie armonizzazioni tra tali testi e il presente accordo. Art Definizione. Si definisce telelavoro l attività lavorativa svolta dal dipendente senza la sua presenza fisica all interno dei locali aziendali. Il telelavoro può essere concesso dalla azienda o richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano o il contatto con il pubblico/clientela o attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dalla azienda stessa. La concessione come l accettazione della modalità di telelavoro non può in alcun modo essere pretesa e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per l interruzione del rapporto di lavoro. Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro dovranno essere fornite dall azienda e resteranno di proprietà aziendale. Gli oneri derivanti dall uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, saranno oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della concessione del telelavoro. In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovrà darne immediata 11
12 comunicazione all azienda che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, durante l orario di lavoro, un proprio tecnico o un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto ed operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto di far accedere un tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l automatica estinzione del rapporto di telelavoro e il ripristino della normale attività presso la sede aziendale. In caso di furto delle dotazioni strumentali fornite dalla azienda per lo svolgimento del telelavoro, il lavoratore dovrà darne immediata comunicazione all azienda fornendo, entro il termine di un giorno lavorativo copia della denuncia presentata presso l autorità di Polizia giudiziaria. L orario di lavoro del dipendente a distanza dovrà essere lo stesso previsto dal contratto. Viceversa l orario di inizio e la pausa di metà giornata potranno essere oggetto di specifico accordo tra l azienda e il lavoratore. L azienda potrà, mediante specifiche procedure da concordarsi, richiedere la prova dell avvenuto inizio del lavoro e della sua ripresa dopo la pausa. L accordo tra l Azienda e il lavoratore interessato a svolgere i propri compiti con la modalità di telelavoro dovrà prevedere anche la durata che potrà essere o a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel caso di accordo a tempo indeterminato ciascuna delle due parti potrà, con preavviso di 60 giorni, richiedere la disdetta dell accordo e il ritorno allo svolgimento presso l azienda dell attività lavorativa. Gli accordi a tempo determinato potranno essere disdettati dall azienda solo in caso di comprovate motivazioni funzionali/organizzative. Gli accordi per effettuare il telelavoro sottoscritti da lavoratrici, o da lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino non potranno essere disdettati dall azienda. CCNL INDUSTRIA CALZATURE Art. 37 bis L azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell inizio della prestazione con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza e igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare. Le parti riconoscono nel telelavoro uno strumento finalizzato alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro, che permette anche ai lavoratori di conciliare l attività lavorativa con la vita sociale attraverso una maggiore autonomia nell assolvimento dei compiti affidati. Pertanto, con il presente articolo le parti, recependo l accordo interconfederale 9 Giugno 2004, intendono regolamentare la disciplina del telelavoro nell ambito del CCNL calzature come segue. 12
13 18 maggio 2004; CCNL ATTIVITÀ DI LAVANDERIA INDUSTRIALE (APPLICATO ANCHE ALLE AZIENDE INDUSTRIALI ESERCENTI L ATTIVITÀ DI PULITURA A SECCO, TINTORIA DI ABITI, SMACCHIATORIA E STIRERIA IN GENERE) 16 dicembre 2003; CCNL INDUSTRIE DELLA FILIERA TESSILE 28 maggio 2004; CCNL INDUSTRIE FIBRE TESSILI 28 maggio 2004 Art. 30 Art. 44 Art. 44 1) Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il presente articolo regolamenta esclusivamente la prestazione di lavoro dipendente svolta in regime di telelavoro. Il telelavoro costituisce una differente fattispecie rispetto al lavoro a domicilio ed ad esso si applica la disciplina qui di seguito prevista. Per i dipendenti che operano in regime di telelavoro, le clausole normative ed economiche del presente contratto si intendono sostituite da quelle speciali riportate in questo articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate; per tutte le altre, si applicano le disposizioni contenute nel presente CCNL. 2) Per telelavoro si intende la prestazione dell attività lavorativa effettuata con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti telematici e tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale. Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta, anche in via telematica, all interno dei locali aziendali e quella che, sebbene svolta a distanza, non implichi l impiego della strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento dell attività lavorativa. 3) L effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato. La modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in regime di telelavoro può essere: prevista all atto dell assunzione; conseguente alla trasformazione di un normale rapporto di lavoro in essere. Nell ipotesi di cui alla lettera b) sopra indicata, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso di prestazione lavorativa in regime di telelavoro, dovranno essere indicati al lavoratore, in forma scritta: l unità produttiva di appartenenza, la sua collocazione all interno dell organico aziendale ed il responsabile di riferimento, la descrizione dell attività lavorativa da svolgere e le clausole contrattuali applicabili (tale ultimo obbligo si intende assolto tramite la consegna al lavoratore che opera in regime di telelavoro di una copia del CCNL in vigore). Inoltre, nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo, indicando eventualmente le relative modalità. 4) Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal CCNL di categoria spettanti al lavoratore comparabile che svolge l attività all interno dei locali dell impresa. Analogamente, il carico di lavoro e i livelli di prestazione sono equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l attività nel locali dell impresa. Il datore di lavoro garantisce l adozione di misure dirette a prevenire l isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori 13
14 dell azienda e può disporre rientri periodici di quest ultimo nell impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento, per svolgimento di specifiche attività considerate non telelavorabili e per l esercizio dei diritti di cui al successivo punto 10, e per altre motivazioni definite a livello aziendale. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l attività all interno dei locali dell impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. 5) La postazione di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per l effettuazione della prestazione, così come l installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell impresa. Il telelavoratore è tenuto a segnalare l eventuale guasto al datore di lavoro con la massima tempestività. Nel caso di perdita degli strumenti di lavoro ovvero di interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente e tempestivamente segnalati, l impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto o per ripristinare la situazione originaria. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, l impresa avrà facoltà di disporre il rientro del telelavoratore presso l impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di proprietà dell impresa, la quale ha diritto a rientrare immediatamente in possesso dei medesimi in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque motivo ovvero di reversione dell attività lavorativa. 6) Al lavoratore in regime di telelavoro, si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente CCNL in materia di orario di lavoro, relativamente alla durata della prestazione complessivamente prevista. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro in regime di telelavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, in quanto per la particolare natura del tipo di rapporto, al lavoratore, è concessa una maggiore autonomia e libertà di gestione sia con riferimento alla collocazione della prestazione lavorativa nell arco della giornata sia alla durata giornaliera della stessa. Tuttavia, potrà essere concordata, a livello aziendale ovvero a livello individuale tra impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperibilità nell ambito dell orario di lavoro in atto nell impresa. Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione non è misurata o predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno. In caso contrario, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali riferite a tali istituti. 7) Ai lavoratori che prestano la loro attività in regime di telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i lavoratori che svolgono analoga attività lavorativa in azienda. Pertanto, l impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l idoneità del posto di lavoro e la sua conformità alla legislazione 14
15 CCNL OCCHIALI 24 giugno 2004; CCNL PER I LAVORATORI ADDETTI Rinnovo Art. 65 quater in materia. Il datore di lavoro informa il lavoratore delle politiche e direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi derivanti dall utilizzo dei videoterminali, alle quali il lavoratore è tenuto ad attenersi. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con un adeguato preavviso e con il suo consenso. Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla direzione aziendale, per iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la propria postazione di lavoro, specificandone i motivi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. n. 626/1994, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. 8) Il datore di lavoro adotta le misure appropriate, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore nell ambito dello svolgimento della propria attività e si impegna ad informare quest ultimo sulle norme di legge e sulle regole aziendali applicabili e relative alla protezione dei dati e l utilizzo dei mezzi informatici. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati di cui dovesse venire a conoscenza nonché ad attenersi alle istruzioni ricevute dall impresa per l esecuzione del lavoro. Inoltre, il lavoratore deve attenersi alle direttive allo stesso impartite relativamente alle modalità e condizioni di utilizzo dei mezzi informatici forniti nonché attenersi alle regole previste all interno di eventuali codici di condotta presenti in azienda, con particolare riferimento all utilizzo degli strumenti informatici. In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto o a favore di soggetti terzi ovvero utilizzare i sistemi informatici concessi in uso per svolgere attività diverse da quelle connesse al rapporto di lavoro. 9) Le parti convengono che l eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. n. 626/94 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali. In riferimento a quanto previsto e definito negli Accordi interconfederali CONFAPI e , per telelavoro subordinato, ai fini della presente disciplina, deve intendersi quello prestato dal lavoratore dipendente con l ausilio di strumenti telematici al di fuori della sede aziendale. Tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa deve essere prevalente rispetto a quella tradizionale e potrà comunque essere svolta per periodi predefiniti e/o in alternanza a lavoro effettuato presso l azienda. Le principali tipologie di telelavoro sano riconducibili a: telelavoro domiciliare, nei casi in cui l attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio; telelavoro da Centri o postazioni varie, qualora l attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di 15
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