DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. L adozione degli atti nell Unione europea. Le procedure legislative.

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1 Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA L adozione degli atti nell Unione europea. Le procedure legislative.

2 La nozione di procedure decisionali sta ad indicare quella sequenza di atti attraverso i quali vengono adottati gli atti giuridici e quindi manifestata la volontà dell Unione europea. Il processo decisionale a livello dell Unione europea coinvolge diverse istituzioni, in particolare: la Commissione il Parlamento europeo il Consiglio

3 Si tratta di procedure che prevedono la partecipazione, seppur a titolo e con poteri diversi, di varie istituzioni dell Unione e anche per tale motivo sono conosciute con il nome di procedure interistituzionali. Il Trattato contempla una pluralità di procedure decisionali, alcune aventi portata generale, mentre altre relative soltanto a specifici atti. Innovando rispetto al passato, il Trattato di Lisbona ha introdotto la distinzione tra le procedure legislative e le procedure non legislative. Ai sensi dell art. 289, 3 TFUE soltanto dli atti adottati mediante una procedura legislativa sono considerati atti legislativi.

4 In generale, la Commissione europea propone nuove leggi ma sono il Consiglio e il Parlamento che devono approvarle. Art. 17, 2 TUE: Un atto legislativo dell Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati dispongano diversamente. Ruolo centrale della Commissione alla quale spetta un potere quasi esclusivo per quanto riguarda le proposte legislative. Art. 289, 4 TFUE: nei casi specifici indicati dai Trattati gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della BCE o su richiesta della Corte di giustizia o della BEI. Gli altri atti (non legislativi), per contro, sono adottati su proposta della Commissione soltanto se i Trattati così prevedono.

5 LE PROCEDURE LEGISLATIVE ORDINARIA SPECIALI Gli atti adottati sulla base di tali procedure sono definiti ATTI LEGISLATIVI

6 Procedura legislativa ordinaria: consiste nell adozione congiunta di un regolamento, una direttiva o una decisione da parte del PE e del Consiglio su proposta della Commissione. Procedure legislative speciali: consistono in procedure che prevedono l adozione di un regolamento, una direttiva o una decisione da parte del PE con la partecipazione del Consiglio ovvero da parte del Consiglio con la partecipazione del PE.

7 La procedura legislativa ordinaria PLO (art. 294 TFUE) La Commissione presenta una proposta sia al P.E. che al Consiglio Il P. E. trasmette al Consiglio la sua posizione sulla proposta. Il Consiglio può approvare l atto se concorda sulla proposta della Commissione e sugli eventuali emendamenti del P.E. oppure se il P.E. non presenta emendamenti. Fine della procedura. In caso contrario, a maggioranza assoluta, il Consiglio adotta una posizione comune e la comunica al P.E. Entro tre mesi il P.E. può: a) approvare la posizione comune o non pronunciarsi In questo caso l atto si considera adottato. Fine della procedura. b) respingere la posizione comune a maggioranza assoluta c) proporre emendamenti a maggioranza assoluta.

8 Il P.E. decide di respingere la posizione comune L atto si considera non adottato. Fine della procedura Il P.E. decide di proporre emendamenti alla comune posizione Il testo emendato viene comunicato alla Commissione che emette un parere sugli emendamenti del P.E. Entro tre mesi il Consiglio può accoglierli tutti e adottare l atto a maggioranza qualificata (unanimità per approvare gli emendamenti non accolti dalla Commissione). Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti del P.E. viene attivato un Comitato di conciliazione composto da membri del P.E. e del Consiglio e con la partecipazione anche della Commissione.

9 Prima ipotesi In sei settimane il C.C. definisce un progetto comune che può essere definitivamente approvato nelle sei settimane successive dal P.E. (a magg. assoluta) e dal Consiglio (a magg. qualificata). L atto viene adottato congiuntamente da P.E. e Consiglio e firmato da entrambi. Se una delle due istituzioni non l approva, l atto si considera non adottato. Seconda ipotesi Se nel termine di sei settimane il C.C. non riesce ad adottare un progetto comune l atto si considera non adottato.

10 Ulteriori caratteristiche della PLO I progetti di atti legislativi indirizzati dalla Commissione al PE e al Consiglio sono contestualmente trasmessi anche ai parlamenti nazionali. Sia il Consiglio sia il PE possono sollecitare la Commissione a presentare una proposta di atto legislativo. Un milione di cittadini che abbiano la cittadinanza di almeno 7 ST possono prendere l iniziativa di invitare la Commissione a presentare una proposta di atto legislativo.

11 Le procedure legislative speciali Non sono definite. Sono tali tutte le procedure previste dai Trattati diverse da quella ordinaria. Tratto comune: l atto viene adottato: a) dal P.E. con la partecipazione del Consiglio (solo 3 casi) b) dal Consiglio con la partecipazione del P.E. (oltre 30 casi) Nel caso di approvazione dell atto da parte del Consiglio con la partecipazione del P.E., l intervento di quest ultimo può consistere nella semplice consultazione o nell approvazione dell atto.

12 Consultazione del P.E. Parere facoltativo: può anche non essere richiesto e ciò non inficia la validità dell atto adottato. Parere obbligatorio (ma non vincolante): deve necessariamente essere richiesto (pena l invalidità dell atto adottato), ma l atto può anche discostarsi dal parere. Parere conforme (obbligatorio e vincolante): l atto è validamente adottato soltanto se è stato richiesto il parere e l atto è conforme al parere medesimo. Approvazione dell atto da parte del P.E. - Diritto di veto Come nella procedura legislativa ordinaria. Ma in questo caso il P.E. si pronuncia su un testo elaborato senza la partecipazione del P.E.

13 LA PROCEDURA LEGISLATIVA SPECIALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO Art. 314 TFUE: Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabiliscono il bilancio annuale dell Unione. Entro il 1 luglio ogni istituzione stabilisce il proprio stato previsionale dettagliato delle spese per l esercizio finanziario successivo, che la Commissione raggruppa nel progetto preliminare di bilancio da sottoporre al consiglio e al P.E. entro il 1 settembre. Entro il 1 ottobre il Consiglio adotta una posizione sul progetto preliminare e la comunica al P.E.

14 Entro 42 giorni il PE esamina il progetto di bilancio. Possono verificarsi tre eventualità : il Parlamento non si pronuncia: il bilancio si considera approvato. il Parlamento approva la posizione del Consiglio: il bilancio è approvato il Parlamento decide di apportare emendamenti: tali emendamenti vengono portati a conoscenza della Commissione e del Consiglio.

15 Viene costituito un comitato di conciliazione (PE + Consiglio) che entro 21 giorni deve raggiungere un accordo su un progetto comune di bilancio. In caso negativo: la Commissione deve presentare un nuovo progetto di bilancio. In caso positivo il PE e il Consiglio hanno 14 giorni per approvarlo o respingerlo.

16 sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano il progetto Comune: il bilancio si considera definitivamente approvato secondo il progetto comune; entrambe le istituzioni non riescono a deliberare: il bilancio si considera definitivamente approvato secondo il progetto comune; una delle due istituzioni approva il progetto comune, mentre l altra non riesce a deliberare: il bilancio si considera definitivamente approvato secondo il progetto comune. Al termine, con esito positivo, della procedura, il Presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente approvato.

17 sia il Parlamento europeo (a maggioranza dei membri che lo compongono) sia il Consiglio respingono il progetto: la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio; una delle due istituzioni respinge il progetto comune mentre l altra non riesce a deliberare: la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio; il Parlamento europeo (a maggioranza dei membri che lo compongono) respinge il progetto comune mentre il Consiglio lo approva: la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio.

18 Regola dei dodicesimi (art. 315 TFUE): se il bilancio non viene approvato, l U.E. in ciascun mese non può spendere, per ciascun capitolo di spesa, più di 1/12 di quanto era disponibile nel bilancio dell esercizio precedente e comunque non più di 1/12 di quanto previsto nel progetto di bilancio per l anno in corso non adottato. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, trasmettendo immediatamente la propria decisione al Parlamento europeo.

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