TLS Newsletter PwC Tax and Legal Services N 1 Anno 9 14 gennaio 2015 (TLS)

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1 N 1 Anno 9 14 gennaio 2015 TLS Newsletter PwC Tax and Legal Services (TLS)

2 Mensile di aggiornamento in materia legale e fiscale Pubblicato e distribuito gratuitamente Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 760 in data 11 dicembre 2006 Legal and Tax monthly newsletter Published and distributed free of charge Registration before the Court of Milan n. 760 dated December 11, 2006 Copyright TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti La presente newsletter non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo. Gli articoli contenuti nella presente newsletter non possono essere riprodotti senza la preventiva espressa autorizzazione di TLS. La citazione o l estrapolazione di parti del testo degli articoli è consentita a condizione che siano indicati gli autori e i riferimenti di pubblicazione sulla TLS Newsletter. Copyright TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti This newsletter is not intended as a professional advice and its content is for information purposes only. The articles contained in this newsletter cannot be reproduced without prior written approval of TLS. Mentions or quotations on parts of the text of TLS Newsletter n 1 Anno

3 Indice - Index Pag 1. Antiricilaggio nel settore assicurativo. Adeguata verifica della clientela (Regolamento IVASS n. 5/2014) Anti money laundering in the insurance industry. Customer due diligence (Regulation n.5/2014) (Giulio Zampini - Pietro Negroni) 4 2. Novità IVA derivanti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. Decreto semplificazioni VAT news introduced by the so-called Decreto Semplificazioni published in the Italian Official Gazette (Amélie Mammone Daniela Brenna) 7 3. Rilascio di garanzie da parte di società industriali e regime di riserva di cui all art. 106 del TUB: il Caso n. 5/2014 dell Assonime The issuance of guarantees by the industrial companies and reserve regime as provided by Section 106 of the Italian Banking Law: the Assonime s case no. 5/2014 (Filippo Zucchinelli Giulia Ferroni) Legge di stabilità 2015 Principali novità IVA Stability Law Main VAT changes (Alessia Angela Zanatto Simone Latella) La conversione in Legge del Decreto Legge del Governo Renzi sulla giustizia civile The conversion into law of the Law Decree of Renzi Government on civil justice (Marco Sebastiano Accorrà - Federica Pecorini) Per la Cassazione gli interessi passivi dei soggetti IRES sono sempre inerenti (Cassazione n del 10 ottobre 2014) According Supreme Court s opinion, for IRES purposes, the interest expenses are in every case deductible without any test of inherence. (Fabio Pirolozzi Davide Ferro) Jobs Act - Novità Jobs Act - News (Paolo Anti Alessandro Genchi - Valentina Ciherean) Nessuno tocchi la detrazione IVA! May nobody touch VAT deduction! (Daniele Conti Maurizio Foti) Deducibile ai fini IRAP il costo del lavoro Deductibility of the labour cost for IRAP purposes (Marta Primavesi Jacopo Meregalli) L art bonus: il credito d imposta a sostegno della cultura e della visibilità per le imprese sponsor Art bonus: a tax credit to support the culture and the visibility for the sponsor company (Fabio Pirolozzi Italia Cammisa) Il radicamento effettivo quale esimente dall esterovestizione: nota a Sentenza n. 327 della CTP di Verona del 21 luglio 2014 The effective establishment as a condition of exemption from so-called foreign-dressing (Ivan Paviglianiti - Fabrizio Pascucci) L entrata in vigore del nuovo reato di autoriciclaggio The entry into force of the new self-laundering crime (Pamela Terazzi Martina Pivetti) 38 TLS Newsletter n 1 Anno

4 Antiricilaggio nel settore assicurativo. Adeguata verifica della clientela (Regolamento IVASS n. 5/2014 (Giulio Zampini - Pietro Negroni) Anti money laundering in the insurance industry. Customer due diligence (Regulation n.5/2014) On July 21,2014, IVASS, the institute for the supervision of insurance, adopted a regulation which sets out implementing rules for new requirements concerning customer due diligence to be carried out by both insurers and intermediaries in order to prevent money laundering and terrorist financing. The regulation applies to insurance firms authorized in Italy, passported EU insurance firms and Italian authorized intermediaries enrolled under sections (a) and (b) of the register of insurance intermediaries (insurance agents and brokers) and to equivalent EU intermediaries operating in Italy. The entry into force of the regulation has been scheduled for January 1 st, 2015, therefore, by such date, insurance firms and intermediaries must update their anti-money laundering procedures, the forms in use for information gathering, assessment and profiling of customers, and their information systems. Furthermore, since the provisions of the regulation shall also apply to ongoing relationships on the first useful contact with the costumers, insurance firms and intermediaries must draw up detailed recovery plans according to the risk-based approach. In data 21 luglio 2014, all esito di una lunga ed elaborata fase di consultazione, l IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 5/2014 (nel seguito, il Regolamento ) volto a dare attuazione, per quanto concerne il settore assicurativo, all articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (nel seguito, il Decreto ) e, nello specifico, a disciplinare le modalità e le procedure finalizzate a dare corretto adempimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione dei dati e delle informazioni acquisite. Le disposizioni del Regolamento entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio Con l emanazione del Regolamento, l IVASS ha completato il quadro della normativa secondaria in materia di antiriciclaggio per le imprese di assicurazione e per gli intermediari assicurativi analogamente a quanto già realizzato da Banca d Italia con il relativo Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela del 3 aprile Di seguito si procederà alla disamina degli aspetti di principale novità e delle peculiarità precipuamente riferibili al settore assicurativo che non costituiscono una semplice replica dei contenuti del Decreto. I destinatari del Regolamento: l applicazione degli obblighi agli intermediari assicurativi esteri Le disposizioni del Regolamento trovano applicazione nei confronti di: 1. imprese di assicurazione italiane e succursali di imprese di assicurazione estere; 2. intermediari assicurativi (i.e. agenti, broker e banche); 3. intermediari assicurativi esteri che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi. L IVASS ha chiarito che l applicazione delle norme del Regolamento agli intermediari assicurativi esteri operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi è prevista esclusivamente nella misura in cui gli stessi intermedino contratti emessi da imprese con sede legale in Italia, o che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento. L inserimento del beneficiario tra i soggetti da sottoporre ad adeguata verifica Tra le figure da sottoporre ad adeguata verifica è stato espressamente previsto il beneficiario delle polizze vita (e, se diverso dalla persona fisica, il relativo titolare effettivo) che - in quanto titolare dei diritti derivanti dal contratto - è stato ritenuto soggetto meritevole di monitoraggio ai fini della prevenzione di fenomeni di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Il beneficiario si aggiunge dunque al cliente, al titolare effettivo di quest ultimo e all esecutore tra le figure da identificare e di cui verificare l identità. La relazione tra cliente e beneficiario ed i rispettivi titolari effettivi viene altresì considerata tra gli elementi essenziali che concorrono alla determinazione del profilo di rischio del cliente. Il tutto in linea con quanto disposto dal GAFI nella nota interpretativa alla Raccomandazione n. 10 sulla Customer Due Diligence. Nei confronti del beneficiario (e del titolare effettivo di quest ultimo) le imprese (e, di conseguenza, gli intermediari assicurativi agenti, broker e banche) sono tenute ad adempiere ai medesimi obblighi d identificazione e verifica dell identità previsti per il cliente ed il relativo titolare effettivo. TLS Newsletter n 1 Anno

5 Elemento di distinzione del settore assicurativo è rappresentato dalla circostanza che la verifica dei dati relativi al beneficiario è rinviata al momento della corresponsione della prestazione assicurativa, mentre la verifica dell identità del cliente e del titolare effettivo è effettuata al momento dell instaurazione del rapporto continuativo, ovvero dell esecuzione dell operazione occasionale. La relazione tra cliente e beneficiario è oggetto di monitoraggio costante e, dunque, almeno in occasione di ogni modifica di beneficiario. Questa specificità del beneficiario ha, dunque, degli impatti sia sulla raccolta delle informazioni riguardanti le connessioni tra cliente e beneficiario sia sugli elementi utili per la profilatura. L approccio basato sul rischio: la profilatura della clientela ed il controllo costante Così come il Decreto, il Regolamento si fonda sui principi generali di approccio basato sul rischio e proporzionalità. In particolare, quanto all approccio basato sul rischio, è richiesto ai destinatari di svolgere una valutazione dei rischi antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti, al fine di determinare il contenuto delle misure di prevenzione poste a loro carico. Il principio di proporzionalità, invece, richiede che l'intensità e l estensione degli obblighi di adeguata verifica siano commisurati al grado di rischio emerso nella fase di risk assessment, coerentemente con la natura, le dimensioni e l articolazione dell attività concretamente svolta. L approccio basato sul rischio trova concreta declinazione nella profilatura della clientela, che deve essere periodicamente aggiornata. In particolare, il Regolamento fornisce all art. 5 alcuni elementi di dettaglio rispetto ai criteri generali forniti dall art. 20 del Decreto, che sicuramente aiutano ad impostare la raccolta e la selezione delle informazioni rilevanti per lo screening della clientela. Il Regolamento introduce all art. 6 il concetto di classe di rischio, nonché la connessione tra ciascuna classe ed il livello di profondità ed estensione degli adempimenti agli obblighi previsti dalla normativa; inoltre entra nelle modalità di realizzazione della profilatura; stimola, infine, le imprese ad adottare elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli individuati a monte dal legislatore. Sulla base della valutazione del rischio, ciascun cliente è assegnato ad una specifica classe di rischio alla quale è associato un coerente livello di profondità ed estensione degli adempimenti agli obblighi normativamente previsti. Specifiche indicazioni sono dettate in relazione alla profilatura della clientela nell ambito del gruppo assicurativo. Vengono individuate le fattispecie per le quali occorre procedere all adeguata verifica della clientela (art. 7) e le attività da porre in essere per procedervi (art. 8). Tra quest ultime, acquista significativa importanza l esercizio del controllo costante del rischio nel corso dell intera durata del rapporto continuativo. L obbligo di adeguata verifica ha, quindi, carattere dinamico e non statico, non si esaurisce al compimento di una determinata attività, ma impone al soggetto obbligato di tenere una definita condotta per tutta la durata del contratto assicurativo. Il Regolamento fornisce, altresì, alcune indicazioni per assicurare il c.d. controllo costante nell ambito dell adeguata verifica: ad esempio la relazione tra rischio specifico e frequenza degli aggiornamenti, nonché l ausilio di procedure automatiche che possono servire per dare sistematicità agli stessi aggiornamenti. L art. 13 del Regolamento fornisce poi chiarimenti utili circa l acquisizione delle informazioni, definendo un set di elementi indispensabili come la finalità del rapporto continuativo, le relazioni tra il cliente, l esecutore e il beneficiario, l attività lavorativa e le relazioni d affari, nonché alcuni principi ispiratori per decidere l estensione delle verifiche. Fattispecie particolari di applicazione degli obblighi di adeguata in ambito assicurativo: i contratti per conto altrui ed il pagamento del premio da parte di terzi L'articolo 28 del Regolamento disciplina l'ipotesi di contratto per conto altrui. Secondo la logica dell'art Codice Civile, fattispecie peculiare di contratto a favore di terzo caratterizzata dal dualismo fra contraente ed assicurato, nell'ambito della qualificazione giuridica del ruolo dei due citati soggetti ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, sono state attribuite al contraente la qualifica di cliente e all'assicurato la qualifica di titolare effettivo del rapporto continuativo. Peraltro, il titolare effettivo è, per definizione di legge, identificato nella persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. La stipulazione del contratto in forma collettiva non determina una mutazione della qualificazione giuridica del contratto per conto altrui e, quindi, non è in grado di giustificare una disciplina differente da quella prevista per i contratti in forma individuale. L articolo 29 riguarda l'ipotesi dell'obbligo di pagamento dei premi assicurativi da parte del terzo sprovvisto di specifico potere rappresentativo, secondo la possibilità generale prevista dall'art Codice Civile. In tale fattispecie si stabilisce - sempre in chiave della qualificazione giuridica del ruolo dell'adempiente ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica - la riconducibilità dell'attività svolta da tale soggetto, alla stregua della considerazione sostanziale dei tratti caratterizzanti della stessa, alla nozione di esecutore. TLS Newsletter n 1 Anno

6 Conclusioni Come indicato in premessa, l entrata in vigore del Regolamento è stata fissata per il 1 gennaio 2015 e pertanto entro tale data le imprese e gli intermediari destinatari dovranno aver adeguato: 1. le procedure antiriciclaggio; 2. la modulistica in uso per la raccolta delle informazioni, valutazione e profilatura dei clienti; 3. i sistemi informatici. Inoltre, poiché con riferimento ai rapporti già in essere al 1 gennaio 2015 le disposizioni del Regolamento dovranno essere applicate ex art. 35, comma 2, a partire dal primo contatto utile, i destinatari dovranno predisporre un piano di adeguamento ai nuovi obblighi di adeguata verifica parametrando le scadenze al grado di rischio associato alla clientela, in virtù dell approccio basato sul rischio. TLS Newsletter n 1 Anno

7 Novità IVA derivanti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. Decreto semplificazioni (Amélie Mammone Daniela Brenna) VAT news introduced by the so-called Decreto Semplificazioni published in the Italian Official Gazette On November 28, 2014, the Legislative Decree laying down provisions related to tax simplification so called Decreto semplificazioni (Legislative Decree no. 175 dated November 21, 2014) has been published in the Italian Official Gazette. The article provides an overview (updated to the recent guidelines/clarifications released by the Italian tax authorities on the matter) of the main simplifications that affect, starting from December 13, 2014 (and in some cases also after), the Italian VAT Law. Lo scorso 28 novembre 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali e dichiarazione dei redditi precompilata (di seguito Decreto semplificazioni ), approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in attuazione dell articolo 7 della c.d. Delega fiscale (Legge n. 23 dell 11 marzo 2014) a seguito dei pareri favorevoli ricevuti dalle Commissioni parlamentari competenti, la cui bozza è stata già oggetto di un nostro precedente intervento (si veda la TLS Newsletter dello scorso 8 agosto 2014). L attuale intervento, pertanto, è finalizzato, da un lato a ripercorrere le principali novità a seguito dell approvazione del testo definitivo del decreto e, dall altro, a fornire delle linee guida alla luce delle recenti circolari dell Agenzia delle Entrate intervenute lo scorso 30 dicembre 2014 (circolari n. 31/E e n. 32/E del 30 dicembre 2014) con riferimento a quegli aspetti che, alla luce del tenore letterale delle relative disposizioni, si prestavano ad interpretazioni non univoche e che si avrà cura di evidenziare nel prosieguo. Come già anticipato in occasione del nostro precedente intervento, le principali materie oggetto di semplificazione da parte del Governo, in ambito IVA, sono: le procedure per l esecuzione dei rimborsi del credito IVA annuale e trimestrale; le modalità di comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento (articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. n. 746/83); le modalità, i termini e le condizioni per la presentazione delle comunicazioni relative alle operazioni con operatori localizzati in Stati a fiscalità privilegiata (cd. Black List ); i termini per l autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie; il contenuto informativo degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi c.d. generiche ; l ammontare oggetto di detrazione forfettaria per le prestazioni di sponsorizzazione relative agli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al d.p.r. n. 640/1972; adeguamento del valore di riferimento degli omaggi ai fini della detrazione dell IVA, alla disciplina delle imposte sui redditi; le condizioni di rettifica dell IVA relativa ai crediti non riscossi a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell articolo 67, lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese; i criteri per l individuazione delle case di abitazione per le quali è possibile fruire dell agevolazione prima casa ai fini dell imposta sul valore aggiunto. Semplificazioni per i rimborsi IVA L articolo 13 del Decreto semplificazioni, in vigore dal 13 dicembre 2014, ha apportato una profonda modifica delle procedure, di cui all articolo 38-bis, d.p.r. n. 633/1972, per l esecuzione dei rimborsi dell IVA a credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA ovvero dalla liquidazione dell IVA di fine trimestre. Di seguito le principali semplificazioni : esonero della presentazione della garanzia per rimborsi di importo inferiore a Euro (in precedenza tale soglia era pari a 5.164,57 Euro); per i rimborsi di ammontare superiore a Euro, esonero dalla presentazione della garanzia in caso di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (di cui all articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78) alla dichiarazione IVA o all istanza di rimborso trimestrale (quest ultima se ricorrono le condizioni ad oggi vigenti). Per sottoscrizione alternativa si intende l attestazione dell esecuzione dei controlli di cui all articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al D.M. 31 maggio 1999, n. 164, da parte dei soggetti incaricati all esecuzione del controllo contabile, ove applicabile, di cui all articolo 2409-bis c.c. Al fine di accelerare l esecuzione dei rimborsi IVA, il nuovo articolo 38-bis ha, altresì, anticipato la decorrenza del termine di tre mesi per l esecuzione dei rimborsi alla data di effettiva presentazione della dichiarazione IVA (prima operante dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione). TLS Newsletter n 1 Anno

8 Sul punto, è intervenuta l Amministrazione finanziaria con un documento di prassi interamente dedicato alla novella legislativa e, più in generale, alla disciplina applicabile alle garanzie in tema di rimborsi IVA (intervento, quest ultimo, che offre una utile sistematizzazione dei principi espressi in vari documenti di prassi), ove dovute, ovvero la cui presentazione è frutto di una precisa scelta in tal senso da parte del contribuente in luogo dell apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (unitamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio). In particolare, con la recente circolare dell Agenzia delle Entrate n. 32/E del 30 dicembre 2014 scorso, nel caso di presentazione di dichiarazioni correttive nei termini/ integrative, è stato chiarito che il suddetto termine decorre dall ultima dichiarazione presentata. Ciò premesso, vale evidenziare separatamente, nel seguito, i profili che caratterizzano ciascuna delle tre fattispecie che vengono a delinearsi per effetto dell intervento normativo in esame. Rimborsi con presentazione della sola dichiarazione/ istanza di rimborso Come anticipato, il Decreto semplificazioni ha, quindi, innalzato da 5.164,57 Euro a Euro la soglia di esonero da adempimenti ai fini dell esecuzione dei rimborsi IVA, ad eccezione della presentazione della dichiarazione (per i rimborsi annuali) o dell istanza di rimborso (per i periodi inferiori all anno). Con riguardo al calcolo della suddetta soglia, l Agenzia delle Entrate nella circolare n. 32/E del 2014, sottolineando l assenza di specifiche indicazioni nella relazione illustrativa al decreto, ha richiamato un precedente orientamento in merito (i.e. Risoluzione n. 165/E/2000) ritenendo che il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste effettuate per l intero periodo di imposta. Con la circolare sopra citata, l Amministrazione finanziaria ha precisato che la disposizione in commento esplica i propri effetti anche sulle richieste di rimborso presentante anteriormente al 13 dicembre 2014 per le quali la procedura di erogazione del rimborso non sia già stata conclusa. Tale chiarimento, dettato da evidenti esigenze di equità, consentirà di superare l orientamento manifestato da alcuni uffici locali che, nelle more di un intervento ad hoc da parte degli organi centrali dell Amministrazione finanziaria continuavano a rimanere ancorati alla necessità della presentazione di una garanzia. Rimborsi con presentazione della garanzia Secondo il decreto in esame, sono, comunque, oggetto di erogazione solo previa presentazione obbligatoria della garanzia, i rimborsi IVA di importo superiore ai Euro, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni di rischio : i soggetti richiedenti esercitino una attività di impresa da meno di due anni (ad esclusione delle start-up innovative di cui all articolo 25 del D.L. n. 179/2012); i soggetti richiedenti abbiano ricevuto, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, notifica di avvisi di accertamento o di rettifica dai quali risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell imposta dovuta o dei crediti dichiarati che raggiunge determinate percentuali; i soggetti richiedenti abbiano presentato la dichiarazione o l istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; i soggetti istanti chiedano a rimborso l eccedenza detraibile risultante dall atto della cessazione dell attività. Nella suddetta circolare n. 32/E del 2014 è stato chiarito, inter alia, che la verifica dell assenza di notifica di avvisi di accertamento o di rettifica nell intervallo dei due anni deve essere effettuata: con riferimento alla data di richiesta del rimborso (e.g. nel caso di presentazione dell istanza di rimborso in data 15 marzo 2015, il requisito si intende soddisfatto se non sono stati ricevuti atti di accertamento ovvero di rettifica notificati dal 15 marzo 2013 al 14 marzo 2015). Non rileva, ai fini dell obbligo di presentazione della garanzia, l avviso di accertamento o di rettifica notificato a partire dalla data di richiesta del rimborso (lo stesso, tuttavia, deve essere considerato ai fini dell eventuale adozione delle misure sospensive dei rimborso di cui al comma 8 del nuovo articolo 38-bis d.p.r. n. 633/1972); con riferimento agli avvisi di accertamento e di rettifica sia ai fini IVA che quelli relativi ad altri tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate; tenendo conto degli atti di accertamento e di rettifica notificati (nei due anni antecedenti la richiesta del rimborso), prescindendo dall esito degli stessi, con eccezione degli atti annullati in autotutela o oggetto di sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato. Rimborsi con apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa Nel caso in cui oggetto della richiesta di rimborso sia un credito IVA di importo superiore ai Euro, il contribuente, presentando la relativa dichiarazione o istanza di rimborso munita di visto di conformità o della sottoscrizione alternativa di cui all articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, deve allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell articolo 47, D.P.R. n. 445/2000), attestante che: rispetto alle risultanze contabili dell ultimo periodo di imposta, il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% e la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell attività esercitata; l attività non è cessata, né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende; TLS Newsletter n 1 Anno

9 nell anno precedente non sono state cedute azioni o quote per oltre il 50% del capitale sociale (nel caso di società di capitali non quotate nei mercati regolamentati); sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. La dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà è resa nell apposito riquadro presente nella dichiarazione IVA o nel modello IVA TR. Sulla base della bozza del Modello IVA 2015 e delle relative istruzioni, la suddetta dichiarazione per attestare le condizioni di solidità patrimoniale e il versamento dei contributi sarà resa all interno del rigo VX4. Sempre la recente circolare n. 32/E del 2014 sembrerebbe chiarire che la dichiarazione di atto notorio, ancorché contenuta nella dichiarazione/istanza di rimborso, debba essere sottoscritta dal contribuente che deve altresì produrre una copia del documento di identità al soggetto incaricato della trasmissione del modello, il quale la conserva e la esibisce a richiesta dell Agenzia delle Entrate. Infine, si segnala la precisazione contenuta nella circolare n. 32/E del 2014 in base alla quale la disposizione in commento si applica anche alle istanze presentate prima del 13 dicembre 2014, qualora la procedura di esecuzione del rimborso non sia già conclusa. In particolare, secondo l Amministrazione finanziaria, se la dichiarazione è munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa e non sussistono le condizioni di rischio che impongono la presentazione della garanzia ex articolo 38- bis, comma 4, d.p.r. n. 633/1972, è possibile presentare all ufficio o all agente della riscossione competente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegando la copia del documento d identità di chi la sottoscrive evitando, in tal modo, di presentare la garanzia. Ciò anche nell ipotesi in cui ne sia stata già fatta richiesta. In questo caso, però, precisa la circolare, occorre verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per l apposizione del visto di conformità con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto semplificazioni (i.e. 13 dicembre 2014) al fine di allineare la valutazione del rischio alle condizioni attuali del contribuente. Rimborsi richiesti in conto fiscale mediante procedura semplificata Un ulteriore novità in materia di rimborsi IVA è stata disposta dall articolo 14 del Decreto in commento che ha introdotto una modifica alla corresponsione degli interessi, eventualmente dovuti per il ritardo nella restituzione del credito chiesto a rimborso in conto fiscale mediante procedura semplificata (ossia per le sole richieste annuali e nel limite di Euro -compresi anche gli eventuali crediti compensati - il cui rimborso è eseguito dall Agente della riscossione). In particolare, l Agente della riscossione liquida e corrisponde gli interessi, nella misura determinata dalle specifiche leggi di imposta, senza che sia necessario, per il contribuente, presentare una separata istanza. (i.e. modello G). Sempre nella suddetta circolare n. 32/E del 2014 l Agenzia delle Entrate ha chiarito che la suddetta disposizione: implica di tener conto degli interessi per il ritardo nell esecuzione dei rimborsi ai fini della determinazione dell importo da garantire, così come già previsto per i rimborsi eseguiti mediante procedura ordinaria; si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1 gennaio 2015 e, pertanto, produce effetti anche con riferimento ai rimborsi in corso di esecuzione alla suddetta data. Comunicazione all Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere di intento L articolo 20 del Decreto semplificazioni interviene sulle modalità di comunicazione all Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le lettere di intento rilasciate dai c.d. esportatori abituali (di cui all articolo 8, comma 1, lettera c), d.p.r. n. 633/1972). In particolare, secondo il tenore letterale della disposizione in commento, per le dichiarazioni di intento riferite alle operazioni non imponibili da effettuare nei confronti degli esportatori abituali dal 1 gennaio 2015: l onere di comunicazione delle dichiarazioni di intento all Agenzia delle entrate viene trasferito dal fornitore all esportatore abituale: le dichiarazioni di intento devono essere trasmesse telematicamente all Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta telematica; l esportatore abituale consegna al proprio fornitore o prestatore, ovvero in dogana, la dichiarazione di intento trasmessa telematicamente all Agenzia delle Entrate unitamente alla copia della ricevuta di presentazione; il fornitore o prestatore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell IVA nei confronti dei singoli esportatori abituali; per dispensare l esportatore abituale dalla consegna cartacea in dogana della suddetta documentazione, entro 120 giorni dall entrata in vigore della norma in esame, l Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dell Agenzia delle dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento. Il Decreto in esame è, altresì, intervenuto sui profili sanzionatori (si veda l articolo 20, comma 2, D. Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014). In particolare, sostituendo l attuale comma 4-bis, dell articolo 7 del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, è stato previsto che sarà punito con una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell imposta il fornitore o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza applicazione dell imposta (i.e. in regime di non imponibilità ai sensi dell articolo 8, comma 1, lettera c), d.p.r. n. 633/1972) senza aver preventivamente: ricevuto la dichiarazione di intento; riscontrato telematicamente l avvenuto rilascio della ricevuta da parte dell Agenzia delle Entrate. TLS Newsletter n 1 Anno

10 A tale ultimo riguardo, si segnala, che secondo l Amministrazione finanziaria tale riscontro può essere effettuato, alternativamente, mediante una funzione di libero accesso resa disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate (descritta nel prosieguo) o, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, mediante il proprio cassetto fiscale (nella circolare n. 31/E del 2014 è stato precisato che quest ultima modalità richiede tempi tecnici per cui sarà inizialmente visibile la sola ricevuta e, successivamente, anche il documento). Come anticipato, le disposizioni in commento si applicano alle dichiarazioni di intento relative ad operazioni senza applicazione di imposta da effettuare a partire dal 1 gennaio Per la definizione della modalità applicative delle stesse, il Decreto in esame rimandava ad un Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate, che è stato pubblicato in data 12 dicembre Tale Provvedimento: ha approvato il modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'iva da trasmettere in via telematica utilizzando apposito software di supporto disponibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate; ha istituito sul sito dell'agenzia delle Entrate la funzione ad accesso libero per consentire al cedente o al prestatore il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento da parte dell'esportatore abituale inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente ed il numero di protocollo della ricevuta telematica; ha chiarito che, in ossequio a quanto stabilito dallo Statuto dei Diritti del Contribuente (art. 3, comma 2, Legge n. 212 del 22 luglio 2000), gli operatori potranno, fino al prossimo 11 febbraio 2015, consegnare o inviare le dichiarazioni di intento al proprio cedente o prestatore ancora secondo le previgenti modalità; in tal caso il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'agenzia delle Entrate. Qualora le dichiarazioni di intento, che esplicano effetti per operazioni poste in essere anche successivamente alla data dell'11 febbraio 2015, siano state inviate secondo le previgenti modalità, vige l'obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, in capo all'esportatore di trasmetterle in via telematica e, in capo al fornitore, di riscontrare l'avvenuta presentazione telematica delle stesse; ha previsto la facoltà di avvalersi del "nuovo" sistema di presentazione telematica dal 22 dicembre 2014, data di pubblicazione sul sito dell'agenzia delle Entrate del software denominato "Dichiarazione d'intento". Si segnala, da ultimo, che l'amministrazione finanziaria non ha previsto, in relazione all'obbligo in questione, una possibile applicazione del principio del favor rei (previsto dall articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997) a seguito dall abrogazione dei previgenti obblighi in capo al fornitore con riferimento alle violazioni relative alle comunicazioni delle dichiarazioni di intento commesse da quest'ultimo antecedentemente al 1 gennaio Ne consegue, pertanto, che tale principio non dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie, come invece sostenuto da parte della dottrina nelle more dell'approvazione del testo definitivo del decreto. Comunicazione delle operazioni intercorse con operatori residenti in Paesi Black list Secondo la previgente disciplina, ai sensi dell articolo 1, comma 1, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, i soggetti passivi IVA avevano l obbligo di comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a 500 Euro, effettuate e ricevute, registrate e soggette a registrazione, nei confronti di operazioni economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti Black List. In base all articolo 21 del decreto in esame, fermi restando i soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione delle operazioni con operatori residenti in Paesi Black List, con riferimento ai presupposti della stessa e la modulistica da utilizzare, è stato introdotto quanto segue: l aumento della soglia al di sotto della quale non sussiste l obbligo di comunicare le operazioni all Agenzia delle Entrate: in particolare, tale soglia viene elevata da 500 Euro ad un importo complessivo annuale superiore a Euro; la periodicità annuale (e non più mensile o trimestrale, in relazione all ammontare delle operazioni effettuate nei quattro trimestri precedenti) per la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate della relativa comunicazione. Con riferimento al calcolo della soglia al di sotto della quale non sussiste l obbligo di comunicazione, la circolare dell Agenza delle Entrate n. 31/E del 2014, richiamandosi alle indicazioni fornite dalle Commissioni parlamentari in occasione dell esame del Decreto semplificazioni, ha precisato che per importo complessivo annuale concetto, che nelle more, aveva destato non poche perplessità per l interprete - debba intendersi l importo complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. Black list. Per alcuni versi, pertanto, la disposizione in commento, così come interpretata dall Amministrazione finanziaria, sembrerebbe vanificare le finalità di semplificazione cui la stessa mirerebbe. Infatti, superata la soglia annuale, l operatore si vedrà obbligato a comunicare tutte le operazioni poste in essere a prescindere dell importo delle stesse e, quindi, anche quelle che, secondo la previgente disciplina, non sarebbero state soggette ad alcun obbligo di comunicazione e.g. operazioni di importo inferiore a 500 euro. Infine, la disposizione in commento si applica dalle operazioni poste in essere nel corso dell anno solare 2014 (anno di entrata in vigore del decreto in commento). A tale riguardo, l Agenzia delle entrate con il suddetto documento di prassi (Circolare n. 31/E del 2014) ha chiarito: richiamandosi al comunicato stampa pubblicato in TLS Newsletter n 1 Anno

11 data 19 dicembre 2014 sul tema, che, per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell'intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell'anno, è possibile continuare a effettuare le comunicazioni mensili e trimestrali secondo le regole previgenti fino alla fine del Ne consegue che gli operatori potranno non comunicare tutte le operazioni il cui singolo importo non supera i previgenti 500 Euro ancorché l importo complessivo delle stesse eccede l attuale soglia dei Euro; che le eventuali violazioni commesse in vigenza della precedente formulazione che, per effetto delle modifiche, non sono più da considerare illecito (in applicazione dell articolo 3, comma 3, D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997) non siano sanzionabili, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto già definitivo. Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie All articolo 22 del Decreto semplificazioni fiscali, sono previste importanti modifiche, in vigore dal 13 dicembre 2014, alla disciplina nazionale relativa: all attribuzione del numero di identificazione ai fini IVA; all inserimento dello stesso nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (i.e. VIES, Vat Information Exchange System, di cui all articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010, del Consiglio del 7 ottobre 2010). In particolare, viene previsto: l inclusione immediata nella banca dati (i.e. VIES) all atto della comunicazione dell intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie nella dichiarazione di inizio attività ovvero in altra dichiarazione successiva. Al riguardo, la circolare dell Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2014 ha chiarito che, per i soggetti già titolari di partita IVA, la richiesta di inclusione nella banca dati VIES può avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite i servizi on line dell Agenzia delle Entrate, se abilitati a Fisconline o Entratel, oppure tramite soggetti abilitati; l esclusione dalla banca dati VIES, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo da parte dell Agenzia delle Entrate, qualora lo stesso non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati, in quanto si presume che lo stesso non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie; la verifica da parte degli Uffici, mediante i poteri di cui al d.p.r. n. 633/1972, della completezza e dell esattezza dei dati forniti dai soggetti per la loro identificazione ai fini IVA. In caso di esito negativo del controllo, l Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e di esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. In base al Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate pubblicato lo scorso 15 dicembre 2014, l'esclusione dalla banca dati è effettuata a cura della Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, previo invio di un'apposita comunicazione, e ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. In materia di esclusione dei soggetti passivi dalla banca dati VIES, l Agenzia delle Entrate con la citata circolare n. 31/E del 2014, ha chiarito che: la verifica della presunzione che il soggetto passivo non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie opera dal momento di entrata in vigore della disposizione in argomento; ne consegue che un eventuale cancellazione interverrà nel 2015 (e, più in particolare, dopo il 25 ottobre 2015, vale a dire al compimento del quarto trimestre decorrente da quello in corso al 13 dicembre 2014, dal momento che non si tiene conto, come chiarito dall Amministrazione finanziaria, dei periodi precedenti all entrata in vigore delle nuove disposizioni); l esclusione avrà effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione da parte dell ufficio competente; nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il contribuente interessato a conservare l iscrizione potrà rivolgersi all Ufficio competente per l attività di controllo ai fini IVA al fine di superare la presunzione alternativamente: 1. fornendo la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nel periodo dei quattro trimestri di riferimento ovvero adeguati elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare; 2. manifestare l intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie. Sulla base di quanto sopra, l Ufficio applicherà, nel caso in cui ricorrano i relativi presupposti, le sanzioni perviste per l omessa, ovvero per l incompleta, inesatta o irregolare presentazione degli elenchi riepilogativi di cui all articolo 11, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997: i soggetti esclusi potranno richiedere nuovamente l iscrizione alla banca dati VIES, qualora manifestino successivamente l intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie; risulta applicabile il principio del favor rei previsto dall articolo 3, comma 2, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472, ai sensi del quale salvo diversa disposizione normativa, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Ne consegue che non deve essere più sanzionato il comportamento del soggetto passivo che avesse effettuato operazioni intracomunitarie senza aver atteso i canonici 30 giorni previsti dalla vecchia disciplina. TLS Newsletter n 1 Anno

12 Come previsto dalla relazione illustrativa al Decreto in esame, altresì richiamata dalla suddetta circolare dell Agenzia delle Entrate, la novella legislativa sarebbe volta ad assicurare una maggiore conformità della disciplina IVA nazionale con il diritto comunitario ed, in particolare, con il suddetto Regolamento n. 904/201, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d imposta sul valore aggiunto ed per assicurare una maggiore speditezza del sistema. Semplificazione degli elenchi riepilogativi (Modelli Intrastat) relativi ai servizi e modifiche al regime sanzionatorio per le violazioni relative ai dati statistici L articolo 23 del decreto in esame interviene, sempre in un ottica di semplificazione, sul contenuto degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi c.d. generiche (ossia diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, d.p.r. n. 633/1972) rese e ricevute da soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato membro dell Unione Europea. Anche in tal caso, la norma rimanda all emanazione (entro 90 giorni dall entrata in vigore della presente disposizione, i.e. 13 dicembre 2014) di un provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Dogane, di concerto con l Agenzia delle Entrate e d intesa con l Istituto Nazionale di Statistica, che ne ridurrà il contenuto informativo. In particolare, nell ottica di adeguare le informazioni da comunicare agli standard degli altri paesi europei, viene previsto che l elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi intracomunitari (i.e. INTRA 1-quater, INTRA 1-quinquies, INTRA 2-quater, INTRA 2-quinquies) contenga unicamente: i numeri di identificazione IVA delle controparti; il valore totale delle suddette transazioni; il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta; il paese di pagamento. Viene meno, pertanto, l obbligo di riportare il numero e la data della fattura, le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio. Tali informazioni, infatti, non sarebbero essenziali ai fini di un analisi del rischio, come precisato dall Amministrazione finanziaria. L articolo in commento è entrato in vigore lo scorso 13 dicembre Tuttavia, come sopra indicato, per le modalità applicative si dovrà attendere l emanazione del suddetto Provvedimento. Il Decreto semplificazioni è intervenuto, altresì, sulle sanzioni per l'omessa o inesatta comunicazione dei dati statistici comunicati negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie limitando l applicazione delle sanzioni relative a tali dati (da 514 Euro a Euro) alle omissioni o inesattezze compiute dalle imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dell articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo n. 322 del 6 settembre 1989, (vale a dire le imprese che sono tenute alle rilevazioni previste nel Programma Statistico Nazionale dell'istat). Con riferimento all ultimo decreto emanato, trattasi delle società che effettuano operazioni intracomunitarie per un importo pari o superiore a Euro. In quest'ultimo caso le sanzioni si applicano una volta sola per ogni Modello Intrastat, a prescindere dal numero di errori e/o di transazioni mancanti. Ulteriori semplificazioni In ambito IVA, si segnala, inoltre, quanto segue: l aumento al 50 per cento della detrazione forfetaria (articolo 74, comma 6, d.p.r. n. 633/1972) riconosciuta per le operazioni di sponsorizzazione relative agli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al d.p.r. n. 640/1972 (articolo 29 del decreto); l aumento del valore unitario delle spese per gli omaggi da 25,82 Euro a 50 Euro per i quali è consentita la detrazione IVA, al fine di un coordinamento con la deducibilità prevista ai fini delle imposte sui redditi (articolo 108, comma 2, del TUIR). Vengono, in particolare, modificati (articolo 30 del decreto): 1. l articolo 2, secondo comma, n. 4, d.p.r. n. 633/1972, rubricato Cessione di beni ; 2. l articolo 3, terzo comma, d.p.r. n. 633/1972, rubricato Prestazioni di servizi ; 3. l articolo 19-bis1, lettera h), d.p.r. n. 633/1972, rubricato Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi ; l estensione della possibilità di recuperare l IVA originariamente versata, al momento di effettuazione dell operazione, nel caso in cui il corrispettivo non sia stato pagato anche a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell articolo 67, lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese. A tale riguardo, la relazione illustrativa al Decreto in esame e la circolare n. 31/E sopra citata sottolineano che l intento della suddetta disposizione è quello di coordinare la disciplina IVA di cui all articolo 26, d.p.r. n. 633/1972, con la disciplina della deducibilità delle perdite su crediti ai fini delle imposte sui redditi. Per effetto di tale novità, sarà possibile emettere una nota di variazione anche successivamente al decorso di un anno dall operazione originaria (salvo il termine per esercitare il corrispondente diritto alla detrazione) con riferimento a tali procedure (articolo 31 del Decreto); la modifica dei criteri da utilizzare per l individuazione delle abitazioni per le quali sia possibile usufruire dell applicazione dell aliquota IVA agevolata per la prima casa del 4% di cui al numero 21 della Tabella A, parte II, allegata al d.p.r. n. 633/1972, agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto le suddette abitazioni. In particolare, è previsto che la suddetta agevolazione viene accordata non più in ragione dell appartenenza alla categoria delle abitazioni non di lusso di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, quanto in ragione della categoria TLS Newsletter n 1 Anno

13 catastale delle stesse che devono essere classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A1, A8 e A9 (articolo 33 del Decreto). La suddetta disposizione, pertanto, allinea la nozione di prima casa rilevante ai fini dell applicazione dell aliquota IVA del 4% alla definizione prevista dalla disciplina agevolativa in materia di imposta di registro (i.e. aliquota nella misura del 2% per i trasferimenti delle case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9). A tale riguardo, la circolare n. 31/E del 2014 ha precisato che, qualora in sede di stipula di un contratto preliminare di vendita sia stata effettuata la classificazione dell abitazione principale come immobile di lusso in base alla previgente disciplina (ossia in base ai criteri stabiliti dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969), con la conseguente applicazione dell imposta agli acconti sul prezzo di compravendita con aliquota superiore al 4%, è possibile rettificare le relative fatture mediante nota di variazione in diminuzione ai sensi dell articolo 26, d.p.r. n. 633/1972, al fine di applicare l aliquota del 4% sull intero corrispettivo dovuto. Sempre in tema di aliquota IVA applicabili agli atti di trasferimento o di costituzione aventi ad oggetto case di abitazione, appare opportuno richiamare in questa sede un altro significativo intervento dell Amministrazione finanziaria. Tale intervento si è reso necessario in ragione del mancato coordinamento al nuovo n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al d.p.r. n. 633/1972 del successivo n. 127-undecies, della Tabella A, parte III, da parte del legislatore, in tema di case di abitazione diverse dalla prima casa, che continua, pertanto, a fare riferimento alla suddetta nozione di abitazioni non di lusso. L Agenzia delle Entrate, nella più volte citata circolare n. 31/E del 2014, fornendo una interpretazione sistematica delle norme di cui trattasi, ha dichiarato superato il riferimento alla suddetta categoria delle abitazioni non di lusso nel citato 127-undecies. Ciò, anche con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricato di cui alla Legge n. 408 del 2 luglio 1949 c.d. fabbricati Tupini previsti dal suddetto n. 127-undecies e agli appalti relativi ai suddetti fabbricati di cui al n. 39 della suddetta Tabella, parte II, cui risulta, tuttavia applicabile l aliquota IVA del 4%. Pertanto, saranno soggette all aliquota IVA del 10% i trasferimenti immobiliari aventi ad oggetto abitazioni diverse dalla prima casa ovvero fabbricati Tupini. Le suddette disposizioni sono entrate in vigore lo scorso 13 dicembre TLS Newsletter n 1 Anno

14 Rilascio di garanzie da parte di società industriali e regime di riserva di cui all art. 106 del TUB: il Caso n. 5/2014 dell Assonime (Filippo Zucchinelli Giulia Ferroni) The issuance of guarantees by the industrial companies and reserve regime as provided by Section 106 of the Italian Banking Law: the Assonime s case no. 5/2014 The Assonime with the recent Case no. 5/2014 examined the issue, extremely common in the practice of companies and groups of non-financial nature, of the activity of issuance of guarantees in favor of companies belonging to a group or in favor of a joint venture in which the same guarantor participates. In particular, Assonime examined whether such activities fall within the reserve regime of Section 106 of the Legislative Decree no. 385 of September 1, 1993 (hereinafter Banking Act ). The interpretation given by Assonime of the discipline, concerning the exercise towards the public of the activity of granting loans, leads to exclude from the reserve regime provided by Section 106 of the Banking Act, the following cases: (i) the activities of issuance of a guarantee in favor of the shareholder of the joint venture in which the company participates; (ii) the activities of issuance of a co-guarantee in favor of the shareholder of the joint venture. L Assonime con il recente Caso n. 5/2014 ha affrontato la questione, estremamente diffusa nella prassi delle società e dei gruppi di natura non finanziaria, dell attività di rilascio di garanzie a favore di società del gruppo oppure a favore di joint venture in cui la stessa garante partecipa. In particolare, Assonime ha esaminato se le suddette attività ricadano nel regime di riserva, disposto dall art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, il cosiddetto Testo Unico Bancario (di seguito, TUB ), relativo all esercizio nei confronti del pubblico dell attività di concessione di finanziamenti. Al fine di dirimere tale questione si ritiene opportuno ripercorrere brevemente l excursus normativo individuato dall Assonime. In particolare, il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ha introdotto una nuova disciplina in materia di intermediari finanziari. Infatti, tale decreto ha integralmente modificato il titolo V del TUB, istituendo un regime di riserva per la sola attività di concessione di finanziamento nei confronti del pubblico. Il solo esercizio di tale attività è soggetto ad un regime di autorizzazione ed è riservato agli intermediari iscritti in un apposito albo. In particolare, la disciplina di riserva di cui all art. 106 del TUB, riguarda l esercizio, nei confronti del pubblico, dell attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma, pertanto i presupposti per la sua applicazione sono: (a) la riconduzione dell attività nell ambito della concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma; (b) l esercizio di essa nei confronti del pubblico. Ciò premesso, una particolare questione si pone con riferimento all attività di rilascio di garanzie. A tale proposito, l art. 106, 3 comma del TUB affida al Ministro dell Economia e delle Finanze, sentita la Banca d Italia, il compito di specificare il contenuto delle attività di concessione di finanziamenti nonché in quali circostanze ricorra l esercizio nei confronti del pubblico (art. 106, comma 3 del TUB). Le disposizioni di attuazione non sono tuttavia ancora state emanate, pur se risulta essere stato avviato l iter con una consultazione conclusasi in data 12 settembre Di conseguenza occorre fare riferimento al Regolamento 17 febbraio 2009, n. 29 del Ministero dell Economia e delle Finanze (di seguito, il Regolamento ). A tale proposito, l art. 3 del Regolamento ha stabilito che l attività di concessione di finanziamento comprende il rilascio di fideiussioni, l avallo, l apertura di credito documentaria, l accettazione, la girata, l impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. L art. 9 comma 2 del Regolamento ha specificato che non configurano operatività nei confronti del pubblico le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza. Tuttavia, il successivo comma 5 ha previsto che l attività di rilascio delle garanzie debba considerarsi esercitata nei confronti del pubblico, quando anche uno solo tra il garantito ed il beneficiario della garanzia non faccia parte del gruppo dell intermediario finanziario ad eccezione del caso in cui il garantito faccia parte del gruppo del soggetto garante ed il beneficiario sia una banca od un intermediario finanziario iscritto nell elenco speciale di cui all art. 106 del TUB. Detta particolare accezione delle situazioni in cui l attività di rilascio di garanzie debba considerarsi esercitata nei confronti del pubblico ha determinato problemi operativi nei gruppi societari di natura industriale. In particolare, nella prassi operativa dei gruppi societari di natura industriale, due sono le attività maggiormente significative: quella in cui la capogruppo (o altra società del gruppo) rilascia garanzie in cui il garantito è una società del gruppo ed il beneficiario è un soggetto esterno; quella in cui il rilascio della garanzia avviene a favore di joint venture societarie nelle quali la società garante partecipa pur senza avere un rapporto di controllo. Solitamente gli schemi maggiormente utilizzati per realizzare tale rilascio sono i seguenti: 1. ciascun partecipante alla joint venture rilascia una garanzia in cui il soggetto garantito è direttamente la joint venture partecipata ed i beneficiari sono i fornitori od i creditori di quest ultima; TLS Newsletter n 1 Anno

15 2. solo una delle società socie della joint venture rilascia la garanzia a favore di quest ultima, di cui sono beneficiari i clienti o le banche della joint venture e l altra società socia rilascia a sua volta una cogaranzia a favore del socio diretto garante verso i terzi per coprire la propria quota di partecipazione al capitale, realizzando una forma di ripartizione interna della garanzia. Al fine di verificare se tali attività rientrino o meno nel regime di riserva di cui all art. 106 del TUB occorre accertare se esse presentino caratteristiche tali da essere considerate attività svolte nei confronti del pubblico. L Assonime, con la propria Circolare n. 11 del 26 aprile 2011, ha già affrontato la tematica relativa all attività di cui al punto (i), escludendo dal regime di riserva l attività di rilascio di garanzie, nel caso in cui tanto il garante quanto l obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo; ciò sulla base delle considerazioni che seguono. In particolare, secondo le previsioni contenute nell articolo 9 comma 5 del Regolamento, come sopra richiamate, l attività di rilascio di garanzie nell interesse di società del gruppo avrebbe potuto sostanziare attività nei confronti del pubblico nel caso in cui il beneficiario fosse stato un soggetto diverso da una banca o da un intermediario finanziario. Tuttavia l art. 10, comma 8-bis del D. Lgs. n. 141/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 218/2010, ha chiarito che non configura esercizio nei confronti del pubblico l attività di rilascio di garanzie quando il garante e l obbligato facciano parte del medesimo gruppo. Per gruppo deve intendersi le società controllate e controllanti ai sensi dell art Cod. Civ. nonché le società controllate da una stessa controllante. Di conseguenza, il rilascio di garanzie a favore di società del gruppo non rientra tra le attività svolte nei confronti del pubblico, senza che assuma alcun rilievo la natura del beneficiario. Nel Caso n. 5/2014 l Assonime ha affrontato il dibattuto tema in merito alle attività di cui al punto (ii), ovvero se rilascio di garanzie a favore di joint venture societarie partecipate e/o se il rilascio di cogaranzia a favore del socio della joint venture possano o meno rientrare nel regime di riserva di cui all art. 106 del TUB. In relazione a tali garanzie e al fine di dirimere tale dibattuta questione, l Assonime ha fatto riferimento all interpretazione della nozione di terzo ed esercizio professionale indicata all art. 9, comma 1, del Regolamento, quali condizioni richieste per la configurazione di un attività di concessione di finanziamento esercitata nei confronti del pubblico. In particolare, con riferimento al carattere della professionalità l Assonime ha affermato che lo stesso deve essere apprezzato non tanto per escludere dal perimetro della disciplina il compimento di atti di natura episodica o sporadica, quanto come riferimento ad una realtà imprenditoriale organizzata, duratura e sistematica volta ad operare sullo specifico mercato dell esercizio del credito. Conseguentemente, la società garante - pur essendo una realtà imprenditoriale stabile ed organizzata, che potrebbe reiterare nel tempo il rilascio di garanzie a favore della joint venture partecipata o del socio di quest ultima - non ha certo lo scopo di entrare nel settore imprenditoriale dell offerta del credito. Infatti, il solo scopo del rilascio di dette garanzie è finalizzato a consentire la piena operatività della società e non quello di offrire sul mercato un servizio di natura finanziaria. Quanto alla nozione di terzo, Assonime precisa che non può essere intesa come riferita ad ogni soggetto che divenga controparte del finanziamento. Il termine deve essere inteso nel senso di escludere quei soggetti i quali, in virtù del rapporto che li lega a colui che pone in essere l atto di finanziamento, non pongono esigenze né di tutela in ordine all affidabilità e correttezza del finanziatore né di stabilità dello stesso. Infatti, i rapporti di finanziamento avvengono verso soggetti nei cui confronti sussistono legami di natura societaria che conseguentemente non pongono esigenze né di tutela in ordine all affidabilità e correttezza del finanziatore né di stabilità dello stesso. Per quanto sopra, l interpretazione fornita da Assonime della disciplina relativa all esercizio nei confronti del pubblico dell attività di concessione di finanziamenti, che valorizzi le finalità di tutela dei terzi, induce ad escludere che nel regime di riserva di cui all art. 106 del TUB possano rientrare anche le attività di rilascio di garanzie nell ambito di joint venture societarie in cui la società partecipa. Con la conseguenza che anche i casi in esame di rilascio di una garanzia a favore del socio della joint venture a cui la società partecipa o di rilascio di cogaranzia a favore del socio della joint venture, devono ritenersi esclusi dalla riserva ex art. 106 del TUB. TLS Newsletter n 1 Anno

16 Legge di stabilità 2015 Principali novità IVA (Alessia Angela Zanatto Simone Latella) Stability Law Main VAT changes On December 29, 2014 the Stability Law (Law no. 190 dated 23 December 2014) was published on the Official Gazette. Through the law at hand, several VAT changes were introduced in the Italian VAT set of rules, such as the application of the reverse charge mechanism to new kinds of supplies of goods and services, the so called split payment whereby VAT charged on supply of goods and services carried out towards the Public Administration is paid directly by the latter, the new deadline for the submission of the yearly VAT return and the concurrent abrogation of the VAT Communication starting from FY 2015, the new facilitated tax regime applicable to business, arts and professional activities, the increases of the VAT rates in case the legislative provisions included in the Stability Law are not sufficient to reach the budgetary targets and other focused VAT measures. In data 29 dicembre 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di Stabilità 2015, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 23 dicembre 2014, n. 190). La norma in esame è costituita da un unico articolo, suddiviso in 735 commi. Evidenziamo, nel prosieguo, le principali modifiche in ambito IVA. Estensione dell applicazione del meccanismo dell inversione contabile (cd. reverse charge ) Il comma 629 della legge in questione ha esteso il meccanismo dell inversione contabile, disciplinato dall art. 17 del d.p.r. n. 633/1972, ad ulteriori tipologie di cessioni di beni e prestazioni di servizi. In particolare, il cosiddetto reverse charge mechanism si applicherà anche alle seguenti prestazioni di servizi/ cessioni di beni: prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (lett. a-ter, sesto comma, art. 17). Tali servizi, come chiarito dalla relazione illustrativa alla Legge di Stabilità, non sono limitati al settore edile (a differenza delle prestazioni di servizi di cui all art. 17, comma 6, lett. a), d.p.r. n. 633/1972): la modifica normativa, infatti, si applica in ogni caso a prescindere dal fatto che i servizi in questione siano resi a un soggetto operante nel settore edile o che si tratti di prestazioni eseguite nei confronti di un appaltatore o di un subappaltatore. Rilevante è, invece, che le prestazioni siano relative ad edifici : alle prestazioni sopra elencate, quindi, non si applica il meccanismo del reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio. Appare evidente, quindi, che la nozione di edificio diventa cruciale ai fini della corretta applicazione della nuova disposizione (la norma comunitaria parla di beni immobili ), così come la specifica se risultano comprese anche le singole porzioni dello stesso. Su tali punti si auspica un tempestivo intervento chiarificatore dell Amministrazione finanziaria. Infine, a nulla rileva il fatto che i servizi resi siano prestati nell ambito o meno dell unica attività svolta dal prestatore. L entrata in vigore è il 1 gennaio 2015; trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, definite dall art. 3 della direttiva 2003/87/ CE del 13 ottobre 2003 e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell art. 12 della medesima Direttiva (lett. d-bis, sesto comma, art. 17). Tale disposizione è entrata in vigore il 1 gennaio 2015 e sarà applicabile per un periodo di 4 anni dall entrata in vigore stessa; trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all energia elettrica (lett. d-ter, sesto comma, art. 17). L entrata in vigore della presente disposizione è il 1 gennaio 2015 e sarà anch essa applicabile per un periodo di 4 anni; cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore stabilito nel territorio dello Stato ai sensi dell art. 7-bis, comma 3, lett. a (lett. d-quater, sesto comma, art. 17). Tale disposizione è entrata in vigore il 1 gennaio 2015 e sarà applicabile per un periodo di 4 anni; cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività ), supermercati (codice attività ) e discount alimentari (codice attività ) (lett. d-quinquies, sesto comma, art. 17). L efficacia di tale disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell Unione europea, di una misura di deroga, ai sensi dell art. 395 della Direttiva 2006/112/CE e successive modificazione; sarà applicabile per un periodo di 4 anni. Si ricorda che, per le suddette prestazioni il fornitore deve emettere fattura senza addebito d imposta, ai sensi dell art. 21 e seguenti, d.p.r. n. 633/1972, con l annotazione inversione contabile e l eventuale indicazione della norma di riferimento (art. 17, sesto comma, d.p.r. n. 633/1972). Tale fattura sarà soggetta agli obblighi di registrazione e dichiarazione. Il potenziale effetto finanziario negativo conseguente l estensione del regime dell inversione contabile agli ambiti sopra elencati (i.e. posizione creditoria IVA dei soggetti che prestano servizi/cedono beni assoggettati a reverse charge ) è parzialmente mitigato dall art. 30, comma 3, lett. a) del d.p.r. n. 633/1972, già attualmente in vigore. In particolare, viene consentito ai soggetti TLS Newsletter n 1 Anno

17 che prestano servizi di cui all art. 17, comma 6 (tra cui le prestazioni oggetto delle modifiche con la Legge di Stabilità) di richiedere a rimborso l eccedenza di imposta annuale, se di importo superiore a euro 2.582,28, o trimestrale. Da ultimo, viene esteso il meccanismo dell inversione contabile alle cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art, 74, settimo comma). Anche tale disposizione è entrata in vigore il 1 gennaio Split payment Il comma 629, lett. b), introduce nel d.p.r. n. 633/1972, il nuovo art. 17-ter, il quale dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituiti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficienza e di quelli di previdenza, l imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell IVA (si veda il comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015 del MEF). Conseguentemente, i fornitori di beni e servizi della pubblica amministrazione continueranno ad addebitare in via di rivalsa l IVA in fattura ai sensi dell art. 18 del d.p.r. n. 633/1972 ma riceveranno l importo del corrispettivo al netto dell IVA. L IVA verrà accreditata in un apposito conto dagli enti della pubblica amministrazione sopra elencati per essere acquisita direttamente dall erario. Le modalità e i termini del versamento dell imposta ad opera dei soggetti pubblici sopra identificati saranno fissati con decreto dal Ministero dell economia e delle finanze. Il meccanismo dello split payment non si applica nei seguenti casi: ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Le prestazioni artistiche e professionali, assoggettate a ritenuta d acconto, dovrebbero, quindi, rimanere escluse dalla nuova disciplina; qualora i soggetti pubblici cessionari o committenti risultino debitori dell imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA. Le operazioni per cui è prevista l applicazione del meccanismo dell inversione contabile dovrebbero, quindi, essere escluse. In ogni caso, è auspicabile che il decreto di attuazione dia maggiori certezze in merito alle modalità di applicazione del meccanismo in questione (e.g. esclusione per i servizi prestati dai professionisti, definizione di debitore di imposta, pagamenti parziali delle fatture da parte dei soggetti pubblici). In merito all entrata in vigore della disposizione in esame, la stessa sembrava subordinata, da una prima versione della legge, al benestare del Consiglio dell Unione europea, in applicazione del già menzionato art. 395 della Direttiva 2006/112/CE. Successivamente, il Senato ha svincolato l efficacia dello split payment dall autorizzazione UE, prevedendone, così, l applicazione per le operazioni per le quali l IVA è esigibile a partire dal primo gennaio Qualora, però, il Consiglio dell Unione europea non dovesse rilasciare la misura di deroga sopra descritta non consentendo, quindi, l applicazione del meccanismo dello split payment con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottarsi entro il 30 giugno 2015, la conseguente mancanza di gettito verrà recuperata attraverso un incremento delle aliquote dell accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante, nella misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a milioni di euro a decorrere dal Dal tenore letterale della norma tale clausola di salvaguardia dovrebbe applicarsi anche in caso il Consiglio europeo non dovesse concedere l applicazione dell inversione contabile alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari. L entrata in vigore resta, in ogni caso, uno dei profili critici della nuova disciplina in quanto, come rilevato da parte della dottrina, la decorrenza della disposizione in commento non si riferisce al momento di effettuazione dell operazione ma a quello di esigibilità dell imposta, con la conseguenza che potrebbe riguardare anche operazioni effettuate anteriormente il 1 gennaio 2015 ma la cui esigibilità si manifesta successivamente a tale data (cfr. circolare Confindustria del 23 dicembre 2014). Ciò perché le operazioni nei confronti della pubblica amministrazione sono caratterizzate dal meccanismo di esigibilità differita dell IVA, ai sensi dell art. 6, comma 5, d.p.r. n. 633/1972. A tal riguardo, il MEF, con comunicato del 9 gennaio 2015, ha chiarito che nello schema di decreto di attuazione, in via di perfezionamento, viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, per le quali l esigibilità dell imposta si verifichi successivamente alla stessa data. In merito all esigibilità dell imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura. Nella Legge di Stabilità, viene, inoltre, stabilito che, nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento dell IVA, si rendono applicabili le sanzioni amministrative per omessi o tardivi versamenti e le relative somme sono riscosse attraverso atto di recupero motivato. TLS Newsletter n 1 Anno

18 Infine, per evitare potenziali effetti finanziari negativi dello split payment (i.e. posizione creditoria IVA dei soggetti che operano in maniera consistente con la pubblica amministrazione), viene esteso il diritto al rimborso dell eccedenza detraibile con periodicità annuale e trimestrale, ai sensi dell art. 30 del d.p.r. n. 633/1972, anche a coloro che svolgono prevalentemente attività verso i soggetti pubblici elencati in precedenza. Con il decreto con il quale verranno fissati tempi e modalità di versamento dell IVA da parte dei cessionari e committenti pubblici, tali soggetti saranno inseriti dal Ministero dell economia e delle finanze tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria ma limitatamente al credito IVA rimborsabile relativo alle operazioni poste in essere secondo le modalità previste per lo split payment. Clausola di salvaguardia Al comma 718, il Legislatore ha fissato, nell eventualità che le disposizioni previste dalla legge in esame non dovessero garantire il raggiungimento degli obiettivi di bilancio previsti, gli aumenti riguardanti le aliquote IVA e accisa sui carburanti. Nel dettaglio: l aliquota IVA del 10% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2017; l aliquota IVA del 22% è incrementa di due punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2017 e di un ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1 gennaio 2018; a decorrere dal 1 gennaio 2018, con provvedimento del direttore dell Agenzia delle dogane e dei monopoli, l aliquota dell accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l aliquota dell accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l anno 2018 e ciascuno degli anni successivi. Le suddette misure potranno essere sostituite integralmente o in parte dai provvedimenti che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza. Ulteriori modifiche in ambito IVA In ambito IVA sono state altresì previste le seguenti modifiche. Aliquota IVA 4% per gli e-book In base al comma 667, ai fini dell applicazione dell IVA al 4%, sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. Tale riduzione di aliquota potrebbe essere contestata a livello europeo, in quanto gli e-book non sono ricompresi nell allegato III della Direttiva 2006/112/CE: per effetto di tale esclusione, gli Stati membri non possono prevedere, ai sensi dell art. 98 della Direttiva stessa, aliquote ridotte per le operazioni relative a tale categoria di beni. La Commissione europea, nei casi verificatisi in precedenza ha proposto ricorso avanti alla Corte di Giustizia UE (Francia, causa C-479/13, e Lussemburgo, causa C-502/13, hanno introdotto, rispettivamente, l aliquota del 5,5% e del 3% sulla fornitura di libri digitali). Nuovo termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA In base alle modifiche apportate dal comma 641 della Legge di Stabilità al d.p.r. n. 322/1998, a decorrere dalle dichiarazioni IVA relative al 2015: è stato eliminato l obbligo di presentazione unificata della dichiarazione; è stato fissato il termine per la presentazione della dichiarazione IVA entro la fine di febbraio; è stata abrogata la Comunicazione Dati IVA. Nuovo regime dei minimi I commi da 54 a 89 istituiscono, a partire dal primo gennaio 2015, per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito imponibile, risultante dall applicazione del coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO relativo all attività esercitata, da assoggettare ad un unica imposta sostitutiva di quelle dovute, pari al 15%. In breve, ai fini IVA, i contribuenti che aderiscono a tale regime: non esercitano la rivalsa dell imposta ai sensi dell art. 18, d.p.r. n. 633/1972, per le operazioni nazionali; applicano alle cessioni di beni intracomunitarie la medesima disciplina delle operazioni interne, stante il richiamo all articolo l art. 41, comma 2-bis, d.l. n. 331/1993; applicano agli acquisti di beni intracomunitari l art. 38, comma 5, lett. c), d.l. n. 331/1993 (secondo la relazione illustrativa alla Legge di Stabilità entro la soglia di euro annui sono considerati non soggetti ad IVA nel Paese di destinazione e rimangono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza [ ] ); applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli art. 7-ter e seguenti del d.p.r. n. 633/1972 (tali prestazioni rimangono, quindi, soggette alle ordinarie regole IVA); applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al d.p.r. n. 633/1972, ferma restando l impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell imposta ai sensi dell art. 8, primo comma, lett. c) e secondo comma del medesimo decreto; TLS Newsletter n 1 Anno

19 per le operazioni sopra elencate non hanno diritto alla detrazione dell IVA dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi dell art. 19 del d.p.r. n. 633/1972; sono esonerati dal versamento dell IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal d.p.r. n. 633/1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti, della presentazione degli elenchi riepilogativi per alcune operazioni intracomunitarie ai sensi del comma 7 dell art. 50bis, d.l. n. 331/1993; per le operazioni per le quali risultano debitori di imposta, emettono la fattura o la integrano con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta e versano l imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell IVA al regime forfetario sopra descritto comporta la rettifica della detrazione di cui all art. 19-bis 2 del d.p.r. n. 633/1972, da operarsi nella dichiarazione dell ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie. L eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all ultimo anno in cui l IVA è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso o può essere utilizzata in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241/1997. Infine, i contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l applicazione dell IVA nei modi ordinari; l opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima da dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Pellet di legno Aliquota IVA 22% In base al comma 711 viene innalzata dal 10% al 22% l aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno. Non imponibilità IVA per alcune prestazioni I commi 139 e 140 ripristinano la non imponibilità IVA, ai sensi dell art. 8-bis del d.p.r. n. 633/1972, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi accessorie, effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dall Unione europea in attuazione di finalità umanitarie. In attesa del decreto attuativo del ministro dell Economia e delle finanze, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del ministro delle finanze n. 379 del 10 marzo Marina resort Aliquota IVA 10% In base al comma 237 viene estesa l applicazione dell aliquota IVA agevolata al 10%, prevista dall art. 32, comma 1, d.l. n. 133/2014, fino al 31 dicembre 2015 (anziché fino al 31 dicembre 2014) ai clienti alloggiati nei c.d. marina resort (le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all interno delle proprie unità da diporto sono equiparate alle strutture ricettive all aria aperta). Abolizione della scheda di trasporto Viene abolita la scheda di trasporto che, dal 19 luglio 2009, doveva essere compilata dal committente del trasporto per conto terzi e doveva accompagnare la merce trasportata a bordo del veicolo, secondo quanto previsto dall art. 7, d.lgs. n. 286/2005 e decreto del 30/06/2009. È stato eliminato anche l obbligo, nei casi di contratti di trasporto non scritti, di indicare nella fattura del vettore il costo del carburante sostenuto per il trasporto. TLS Newsletter n 1 Anno

20 La conversione in Legge del Decreto Legge del Governo Renzi sulla giustizia civile (Marco Sebastiano Accorrà - Federica Pecorini) The conversion into law of the Law Decree of Renzi Government on civil justice The Law Decree no. 132 dated September 12, 2014 was converted, with amendments, by Law no. 162 dated November 10, All the provisions aimed at promoting the use of ADR (Alternative Dispute Resolution) have been confirmed: parties are now entitled to jointly ask for an arbitration and they are also allowed to stipulate an agreement for the purpose of deciding to cooperate to solve the litigation by means of the assistance of lawyers. Some of the other confirmed measures are: the limitation to the possibility for the Judge to set off the expenses, and the possibility for the Judge to convert an ordinary proceedings into a summary ordinary one. Il Decreto Legge del 12 settembre 2014, n. 132 recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell arretrato in materia di processo civile è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge del 10 novembre 2014, n. 162 (cfr. G.U. del settembre 2014, n. 212) entrata in vigore l 11 novembre La Legge di conversione ha confermato l introduzione di misure finalizzate a favorire l utilizzo di strumenti alternativi di risoluzione della controversia, nell ottica di una c.d. degiurisdizionalizzazione del contezioso civile. Si riportano brevemente le principali novità normative (già descritte, più approfonditamente, nel numero della TLS Newsletter di ottobre 2014) con evidenza delle modifiche adottate in sede di conversione. Istanza congiunta di procedimento arbitrale In pendenza di un giudizio civile di primo o secondo grado, le parti possono presentare un'istanza congiunta per l avvio di un procedimento arbitrale, a condizione che la causa non abbia ad oggetto diritti indisponibili, non verta in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale e non sia stata trattenuta in decisione. La legge di conversione ha previsto che, con riferimento alle controversie di valore non superiore ad Euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il trasferimento sia semiautomatico; è, infatti, sufficiente l istanza del soggetto privato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta. Convenzione di negoziazione assistita Le parti possono stipulare un accordo mediante il quale decidere di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l assistenza di avvocati (c.d. convenzione di negoziazione assistita). L accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dai relativi legali, costituisce titolo esecutivo e per l iscrizione di ipoteca giudiziale. Sono fatte salve le disposizioni che contemplano speciali procedimenti obbligatori di mediazione e di conciliazione, comunque denominati. In sede di conversione, è stata quindi introdotta una previsione di coordinamento, stabilendo che il termine per l espletamento della negoziazione assistita per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi. Come giustamente rilevato dal Consiglio Nazionale Forense e dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, la disposizione è di difficile comprensione in quanto non chiarisce il significato del concetto di decorso unitario dei termini ; sul punto sarà quindi fondamentale l apporto interpretativo di giurisprudenza e dottrina. Modifiche al regime della compensazione delle spese La possibilità per il Giudice di ricorrere all istituto della compensazione delle spese di lite è stata limitata alle sole ipotesi in cui vi sia soccombenza reciproca e nel caso specifico della assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Non sono state apportate modifiche in sede di conversione. Passaggio dal procedimento ordinario al rito sommario di cognizione È stata introdotta una sorta di passerella tra il processo ordinario di cognizione ed il rito sommario previsto dall articolo 702-bis del Codice di Procedura Civile. TLS Newsletter n 1 Anno

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