UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO REPUBBLICA ITALIANA. Indennizzo diretto: il responsabile civile non va citato (M.Cuomo)

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1 Con la sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto che l'attore che intenda agire ex art. 149 D. Lgs. 209/2005 deve evocare in giudizio unicamente la propria compagnia di assicurazione e non anche il responsabile civile, diversamente dalla ipotesi di cui al cominato disposto degli artt. 144 e 148. Invero, ha sostenuto il giudicante, l'art. 149 CdA, a differenza dell'art. 148, non prevede una ipotesi di litisconsorzio necessario con il responsabile civile trattandosi di una azione che trova il proprio presupposto nella esistenza del contratto e che obbliga l assicuratore, a seguito della denuncia di sinistro ad effettuare gli accertamenti di rito ed a risarcire il proprio assicurato nei termini dettati dall art. 148 ovvero, a comunicare le ragioni del diniego, nello stesso termine. Siccome la pronuncia non è destinata a formare un giudicato opponibile al responsabile civile appare legittima la omissione del suo coinvolgimento nel processo (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del ). UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO REPUBBLICA ITALIANA 1 / 13

2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE Di PACE DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3444/13 RGNR Assegnata a sentenza il 21/10/13 2 / 13

3 Promossa da CCC RRR - nata il < > a < > Cod. Fisc. < > residente in Terzigno alla Via < > - rapp ta e difesa dall avv. FFF AAA (CF < > - Fax 081-< > - Pec: aaafff@pec.it) presso il quale è elett. te dom.ta in < > alla Via Aaa, giusta procura a margine dell'atto di citazione ; - parte attrice CONTRO Società ALLEANZA TORO Ass.ni Spa. (P. IVA ), in persona del legale rapp te p t., con sede in TORINO al Viale Mazzini,53; - parte convenuta CONTUMACE - OGGETTO: Risarcimento danni derivante da incidente automobilistico. 3 / 13

4 CONCLUSIONI: Come da verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09. La domanda, proposta dalla parte attrice CCC RRR con l atto di citazione RITUALMENTE notificato alla s.p.a ALLEANZA TORO per l udienza del 14/10/13, volta ad ottenere il riconoscimento dei presupposti per l applicazione delle norme sull indennizzo diretto e quindi, la condanna della S.pA. ALLEANZA TORO ASS.NI, quale società assicuratrice che garantiva per la RCA il proprio veicolo FORD FIESTA tg. XX 0X0 XX, al pagamento in suo favore della somma pari ad euro 930,00, per i danni riportati dall auto in seguito al sinistro avvenuto in data 13/12/2010 ad opera dell autobus tg. YY 0Y0 YY, regolarmente assicurato, è fondata e, per quanto di ragione, deve essere accolta. 4 / 13

5 Tenuto conto dei documenti prodotti va, innanzitutto, riscontrata la perfetta instaurazione del contraddittorio fra i soggetti titolari del diritto ad agire e a resistere nel presente giudizio, stante il deposito della copia della carta di circolazione del veicolo tg. XX 0X0 XX ; della copia del contrassegno assicurativo e della copia della corrispondenza con la società assicuratrice. Ai fini della risoluzione della presente controversia, bisogna soffermarsi, innanzi tutto, sulla disciplina legislativa vigente, sulla scorta della quale è stata proposta l azione giudiziaria sottoposta alla cognizione di questo magistrato. L attore ha agito in giudizio invocando l applicazione dell art. 149 del d.l.g.vo 209/05 che non prevede diversamente dalla ipotesi di cui al combinato disposto degli artt. 144 e 148 del dlgvo 209/05, una ipotesi di litisconsorzio necessario con il responsabile civile, trattandosi di un azione che trova il proprio presupposto nella esistenza del contratto e che obbliga l assicuratore, a seguito della denuncia di sinistro ad effettuare gli accertamenti di rito ed a risarcire il proprio assicurato nei termini dettati dall art. 148 ovvero, a comunicare le ragioni del diniego, nello stesso termine: il mancato rispetto dei tempi di accertamento, giustifica la richiesta di risarcimento nei soli confronti della società assicuratrice che non ha ottemperato agli obblighi di legge. Siccome la pronuncia non è destinata a formare un giudicato opponibile al responsabile civile, appare legittima la omissione di un suo coinvolgimento nel processo, posto che la norma prevede solo la possibilità di un intervento nella causa della società assicuratrice che garantisce il veicolo antagonista. 5 / 13

6 Preso atto, quindi, della copia della lettera di costituzione in mora allegata alla produzione di parte attrice, ritenendo la stessa completa di ogni dettaglio e corredata dal modello ex art. 143 del dlgvo 209/05, della domanda, va ritenuta la proponibilità. Vista la trasmissione della costituzione in mora anche alla SPA NAVALE ASS.NI che garantiva il veicolo antagonista, ed il rispetto dei termini indicati dall art. 145 del dlgvo 209/05, della domanda va ritenuta la procedibilità. Per quel che concerne il merito, sulla scorta della documentazione prodotta dalla parte attrice nel giudizio trattato dal precedente magistrato assegnatario del procedimento, dott. Fuscellaro, questo Giudice non ha ritenuto AMMETTERE nuovamente la prova per testi, anche per non pregiudicare i diritti del danneggiato ad un giusto processo ex art. 111 Cost. Ciò detto, deve chiarirsi che, trattandosi di un incidente automobilistico, la vertenza va decisa tenendo in considerazione le disposizioni di cui all art comma c.c. posto che, il comportamento colposo di uno dei conducenti non determina, di per sé, il superamento della presunzione di corresponsabilità di cui all'articolo 2054 comma 2, del cc, essendo a tale fine necessario accertare se l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza. 6 / 13

7 In tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, infatti, solo l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'articolo 2054 cod. civ., comma 2, nonche' dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ( Cass. Civ. III n del 27/4/11); la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioe' dimostrando di non aver arrecato un apporto causale alla produzione dell'incidente ma puo' anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass., , n. 9550). Il dovere di solidarietà desumibile dagli art. 2 Cost. e 1175 c.c., peraltro, impone a tutti i conducenti di cooperare per evitare che il sinistro si verifichi, non potendo trincerarsi dietro la circostanza di non aver commesso alcuna violazione delle norme comportamentali. L'unico caso in cui non si è tenuti alla manovra di emergenza si verifica allorché, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulta impossibile: in tale contesto, va ricordato come la norma di cui all'art. 140 C.d.S., ponendo a carico di ogni conducente l'obbligo di attivarsi per salvaguardare la propria e l'altrui incolumità, sancisce il generale principio per cui anche il conducente favorito dal diritto di precedenza deve attivarsi per prevenire le altrui scorrettezze che siano in qualche modo prevedibili (Tribunale di Roma Sezione 13 civile Sentenza , n ). Va, quindi, detto che, il teste escusso sui fatti di causa MMM GGG, ha narrato con dovizia di particolari l evolversi dell evento; il MMM è credibile perché non è incorso in alcuna contraddizione ed ha descritto la dinamica in maniera chiara e precisa, confermando che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nella citazione, il conducente dell autobus, trovandosi alla destra della vettura che marciava al suo fianco nella corsia parallela, senza alcuna segnalazione, si spostava verso sinistra e ciò facendo, tagliava la strada alla vettura 7 / 13

8 finendo per impattarla con la parte anteriore sinistra alla fiancata destra. Il teste ha affermato che, alcuna manovra fu possibile per il conducente del veicolo di parte attrice per evitare la collisione ovvero per rendere meno gravi le conseguenze dannose perchè il conducente dell'autobus continuò la marcia e senza fermarsi si immise in una traversa posta a sinistra della direzione percorsa, lasciando che gli occupanti della vettura rilevassero solo il numero di targa. Alla luce delle prove raccolte, questo Giudice, in mancanza di prove contrarie, dovendo decidere iuxta alligata et probata, alla luce del contenuto dell allegato A del codice delle Assicurazioni, che contiene i criteri per la determinazione della responsabilità in caso di sinistri stradali, non può che ritenere pienamente superata, in favore di parte attrice, la presunzione di corresponsabilità ex art c.c. In effetti, deve ritenersi provata la violazione da parte del conducente della vettura antagonista della disposizione di cui all art. 140 CdS che, costituisce il principio informatore della circolazione, il quale dispone che: Gli utenti della strada devono comportarsi n modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale ; Risulta altresì che il conducente del veicolo di parte convenuta abbia violato le disposizioni di cui all art. 141 dello stesso codice il quale dispone che: E obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Appare, in ogni caso, violata la disposizione dell art. 154 del codice della strada che impone ai conducenti che intendano 8 / 13

9 cambiare fila, di segnalare tale intenzione adeguatamente. Dovendosi, quindi, escludere una responsabilità del conducente del veicolo attoreo, non può che ritenersi legittima, la richiesta di indennizzo diretto e non può che censurarsi il comportamento tenuto dalla spa ALLEANZA TORO nei confronti del proprio assicurato. L art c.c., infatti, dispone che, chiunque intende far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; lo stesso articolo statuisce che chi eccepisce l inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, ovvero eccepisce l estinzione o la modifica del diritto fatto valere dall attore, deve fornire la prova dei fatti su cui l eccezione si fonda. Mancando, come sopra chiarito, qualsiasi prova contraria sul fatto, non può che ritenersi provata la domanda così come proposta con ogni conseguenza di legge. Per quel che concerne il quantum, preso atto della documentazione depositata (preventivo e fotografie); tenuto conto dell'anno di immatricolazione della macchina incidentata (2005); considerato che, il preventivo, ovvero la relazione di parte, non costituisce documento idoneo e sufficiente a dimostrare l entità del danno; aderendo alla pronuncia resa dal Tribunale di Salerno nella sentenza del 02/01/2008 n. 3, con il cui contenuto questo magistrato concorda,, In tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito a sinistro stradale, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori 9 / 13

10 elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità ; Tenuto conto anche della pronuncia della Corte di Cassazione Sezione 3 civile del , n nella quale si legge che Qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità' dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull'ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie, in ragione dell'esiguità dei danni stessi e per non gravare le parti di ulteriori spese peritali), questo Giudice, considerati i prezzi notoriamente correnti sul mercato per la riparazione di danni similari, non ritiene necessario disporre la CTU tecnica e, ritenendo ingiustificato il costo preventivato siccome molto più alto di quello praticato sul mercato e, non adeguato ai listini ANIA ritiene giusto quantificare il danno riportato dalla vettura in euro 800,00 all attualità al netto dell IVA che non può essere riconosciuta siccome non giustificata da alcuna documentazione attestante l avvenuto pagamento. Sulla somma complessivamente riconosciuta andranno calcolati gli interessi, che giusta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 1712/95, nella quale si legge che l orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far tempo dal dì dell evento finisce con il produrre una iniqua locupletazione in favore del danneggiato il quale ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità del controvalore in danaro del bene oggetto della lesione - controvalore che all inizio è rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutantesi), vanno calcolati non sulla somma liquidata all attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno al momento del sinistro, nonché sulle somme relative ai periodi intermedi tra la data dell evento dannoso ed il momento della decisione, rivalutate in base agli indici medi. 10 / 13

11 Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all attualità (ottenuta dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT dalla data del fatto a quella della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma così come liquidata all attualità, devono aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza. Visto il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi contenuto nel D.M. del 20/07/12 n. 140, in G.U. n. 195 del 22/08/2012; da tenere in considerazione, a prescindere dall attività svolta dai procuratori in precedenza ( sul punto Tribunale Varese, sez. I civile, sentenza n 1252 ) tenuto conto del valore del danno complessivo; della natura e della complessità della controversia; delle questioni trattate; del combinato disposto degli articoli 82 e 91 c.p.c. ; dell esito del giudizio; dell attività professionale svolta dal Procuratore; del numero delle parti in causa; tenuto conto dell'art. 13, comma 10 della legge 31/12/12 n. 247 ( ove si legge che " Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale,oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive") sul riconoscimento del rimborso delle spese, visto il precedente accordo transattivo, le competenze vengono liquidate come da dispositivo. 11 / 13

12 P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla CCC RRR contro la s.p.a ALLEANZA TORO ASS.NI così provvede: - DICHIARA LA CONTUMACIA DELLA CONVENUTA ; - Accoglie la domanda; ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all art. 149 del dlgvo 209/05, condanna la S.p.A ALLEANZA TORO ASS.NI in persona del legale rapp.te, quale società che garantiva il veicolo della parte attrice, al pagamento in suo favore della somma pari ad euro 800,00 all attualità, oltre interessi da calcolarsi come in motivazione ; - Condanna la società assicuratrice convenuta, al pagamento delle competenze del giudizio che, per quanto detto sopra, liquida in complessivi 1.140,00, di cui 140,00 per spese;, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie che si stima giusto in mancanza di 12 / 13

13 diversa determinazione confermare nella percentuale del 12,5%, come da previgente legge professionale, che vanno attribuite al procuratore. Così deciso in Ottaviano il 25/10/013. IL GIUDICE DI PACE DOTT.SSA MARIA CUOMO 13 / 13

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