COMUNE DI VIAREGGIO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

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1 COMUNE DI VIAREGGIO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con Deliberazione del C.C. n. 16 del 27/03/2017

2 TITOLO PRIMO CAPO I DISPOSIZÍONI GENERALI Art. 1) OGGETTO 1) - Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI dei Testo Unico delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, al D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 ed alla legge della Regione Toscana 17 Ottobre 1983,n. 69, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, nell'ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parta di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, ed in generale su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Art. 2) COMPETENZE 1) - Le funzioni di polizia mortuaria di competenza dei Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria locale. 2) - I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23, 25 della legge 8 Giugno 1990, n.142 oltre che attraverso la forma dell'appalto di servizi compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo dei servizio individuato dalla competente Unità Sanitaria Locale. 3) - In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 51 della legge 8 Giugno 1990, n ) - Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli art. 22, 23, 25 della legge 8 Giugno 1990 n, 142, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dagli statuti e/o regolamenti o, in caso di concessione o di appalto di servizi, dalla normativa di dettaglio contenuta nei relativi atti amministrativi. 5) - Le competenze non specificatamente attribuite all Amministrazione Comunale ed ai suoi uffici sono da intendersi in capo al Soggetto gestore del servizio. Art. 3) - RESPONSABILITA 1) - Il Comune provvede che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. 2) - Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX dei libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente. 1

3 Art. 4) - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO 1) - Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati dalla legge e specificato dal regolamento. 2) - Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: a) la visita necroscopica, salvo quella resa nei confronti di terzi soggetta a pagamento della tariffa di cui alla delibera G. R. Toscana ; b) il servizio di osservazione dei cadaveri; c) il recupero ed il relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art.16 comma 1; d) l'uso delle celle frigorifere comunali; e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali quali : - trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, od altro mezzo particolarmente attrezzato; - cartelli indicanti il nominativo della salma; -.feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 9; - sosta lungo il percorso; f) l'inumazione in campo comune; g) la cremazione; h) la deposizione delle ossa in ossario comune; i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune; l) il funerale per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato ai successivi artt. 9 e 9 bis; 3) - Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'amministrazione Comunale. 4) - Il Comune con proprio atto di indirizzo. o con separati atti, ai sensi dell'art. 32 Il comma lettera g) della legge 8 Giugno 1990 n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l onere per l'amministrazione Comunale. Art. 5) - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 1) - Presso gli uffici comunali è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 dei D.P.R. n. 285 del 10 Settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche a mezzo di supporti informatici per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. 2) - Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nei cimiteri comunali: a) l'orario di apertura e chiusura; b) copia dei presente regolamento; c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno; d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo; e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n

4 CAPO Il DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI Art. 6) - DEPOSITI DI OSSERVAZIONI ED OBITORI 1) - Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito dei Cimiteri. 2) - L'ammissione al deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco su proposta del necroscopo nel caso di persone decedute in case inadatte, dall'autorità Giudiziaria in caso di decesso in pubblica via o di persona ignota. 3) - Nel deposito di osservazione, di norma è vietata la permanenza di persone estranee. 4) - Le salme di persone decedute per malattie infettive diffusive, o sospette tali, sono tenute in osservazione secondo le misure cautelative necessarie adottate dal Direttore Sanitario dell'unità Sanitaria Locale competente o suo delegato. 5) - Il mantenimento in osservazione delle salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte, caso per caso, dal Direttore Sanitario dell'unità Sanitaria Locale competente o suo delegato, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 Febbraio 1964, n ) - La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o mediante la presenza di personale svolgente tale funzione. CAPO III I FERETRI Art. 7) - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO 1) - Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8. 2) - In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dello stesso, possono essere chiusi in un medesimo feretro. 3) - La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. 4) - Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 5) - Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Direttore Sanitario dell'unità Sanitaria Locale competente o suo delegato impartirà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Art. 8) - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI 1)- La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto, e cioè: 3

5 a) per inumazioni: si applicano le disposizioni di cui agli articoli 74 e 75 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 b) per tumulazioni: si applicano le disposizioni di cui agli articoli 77, 30 e 31 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 c) per il trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché degli articoli 27, 28 e 29 dei D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero; d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km: - nei casi di inumazione si applica l'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285; e) per Cremazioni : - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lett. d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso. 2) - I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa come indicato dall art. 25 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285,con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. 3) - Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si devono rispettare le disposizioni degli articoli da 82 a 89 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n ) - Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata da parte del custode cimiteriale ovvero dal Responsabile del servizio cimiteriale, la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. 5) - Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n ) - Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice come previsto dall art. 30 comma 12 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n ) - E' consentita l'applicazione alla cassa metallica di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare ed a neutralizzare i gas della putrefazione. 4

6 Art. 9) DISCIPLINA DEI FUNERALI GRATUITI 1) - Il Comune, per mezzo del Soggetto Gestore, ed alle condizioni contenute nell apposito contratto di servizio con questo sottoscritto, fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto, l inumazione e/o la cremazione a norma del presente regolamento: a) per le salme di persone residenti nel Comune di Viareggio, sole ed in situazione di indigenza prive di rete familiare/amicale (familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell articolo 433 del codice civile, nonché del convivente more uxorio o legato da Unione civile), nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito; b) per le salme di persone residenti nel Comune di Viareggio in situazione di indigenza e per le quali si è accertato, da parte dei Servizi Sociali comunali, lo stato di indigenza della rete familiare; c) per le salme di persone residenti nel Comune di Viareggio per le quali vi sia un disinteresse da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell articolo 433 del codice civile e nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito; 2) - Lo stato di indigenza della persona deceduta è definito dal Soggetto gestore utilizzando i parametri definiti dal vigente Regolamento Contributi Economici del Comune di Viareggio. Art. 9 BIS) PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI FUNERALE GRATUITO 1) - I familiari del defunto che ritengano di aver diritto di accesso alla gratuità del servizio di cui sopra, trovandosi in situazione di indigenza, dovranno inoltrare domanda al Soggetto gestore corredata da idonea documentazione (ISE-ISEE. ecc). 2) - Il Soggetto gestore, mediante propria organizzazione, in collaborazione con i Servizi Sociali comunali, accerta la sussistenza dei requisiti che danno diritto di accesso alla gratuita del servizio in oggetto. 3) - Il Soggetto gestore è tenuto, comunque, ad effettuare le suddette prestazioni, anche nelle more della verifica dei requisiti qualora ricorrano particolari motivi igienicosanitari, sociali, culturali ed organizzativi. Art. 10) - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO 1) - Sul coperchio di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta oltre che le date di nascita e di morte. 2) - Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene solo l'indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI Art. 11) MODALITA DEL TRASPORTO E PERCORSO 1) - I criteri generali di fissazione dei percorsi per i trasporti funebri sono determinati con ordinanza dei Sindaco. 5

7 2) - Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. 3) - Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. 4) - Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri o servizi urgenti di pubblica assistenza e pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare od interrompere in qualunque modo il transito di un corteo funebre. 5) - Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il dirigente dell'u.o. servizi cimiteriali prenderà accordi con il comando di polizia municipale per gli appositi provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. 6) - L'Unità Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità. Art. 12) - TRASPORTI FUNEBRI 1) - Nel territorio dei Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n Art. 13) - ORARIO DEI TRASPORTI 1) - I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dei Sindaco. 2) - Il responsabile del servizio fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari, e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1 comma, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato. 3) - I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata. Art. 14) - NORME GENERALI PER I TRASPORTI 1) - In ogni trasporto sia da Comune a Comune che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo ventiquattro ore dalla partenza od infine quando il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento anti putrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, salvo sia stata imbalsamata. 2) - Il feretro è preso in consegna dall'incaricato dei trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in 6

8 relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero. 3) - Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa di consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto di cui all'art. 18 deve restare in consegna al vettore. 4) - Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo con il medesimo carro funebre. Art. 15) - RITI RELIGIOSI 1) - I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. Art. 16) - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE 1) - Il trasporto di cadavere durante il periodo di osservazione, come indicato dagli artt. da 8 a 11 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno. 2) - In particolari circostanze il Sindaco può anche autorizzare il trasporto all'abitazione del defunto o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. 3) - I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con le modalità di cui al primo comma. 4) - Il trasferimento di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio etc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici sono eseguiti con l'impiego dei mezzi di cui ai primo comma. Art. 17) - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE/DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA 1) - Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Direttore Sanitario dell'unità Sanitaria Locale competente o suo delegato prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere e le necessarie misure cautelative. 2) - Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Direttore Sanitario dell'unità Sanitaria Locale competente o suo delegato dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. Art. 18) - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE 1) - Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati. 2) - La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. 7

9 3) - Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. 4) - Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero dove il personale addetto accerta la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 8 e secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta. 5) - In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, o altro luogo di culto, limitata alla celebrazione deli rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi. 6) - Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 comma I e 25 comma Il del D.P.R. 10 Settembre 1990, n ) - Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Art. 19) - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO 1) - Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto, qualora ne incorrano le condizioni, a seguito di domanda degli interessati. Art. 20) - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO 1) - Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 Febbraio 1937, approvata con R.D. 1 Luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli art. 28 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n Art. 21) - TRASPORTO DI CENERI E RESTI MORTALI 1) - Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco. 2) - Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27 e 29 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n ) - Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. 4) - Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome, data di nascita e di morte dei defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 8

10 5) - Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 42. Art. 22) - RIMESSA DELLE AUTO FUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO 1) - Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento dei Sindaco, attrezzate anche per ì servizi di pulizia e di disinfestazione. 2) - L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Direttore Sanitario dell'unità Sanitaria Locale competente o suo delegato, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio. 3) - Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile dell'u.0. servizi cimiteriali. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa. Art. 23) CIMITERI TITOLO SECONDO CAPO I CIMITERI 1) - Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico della legge sanitaria R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento dei defunti nei cimiteri comunali di: a) Viareggio b) Torre del Lago Puccini. 3) Possono essere istituiti appositi cimiteri destinati a ricevere le spoglie e le ceneri degli animali di affezione; la realizzazione e l uso di detti cimiteri vengono regolamentati da specifico atto deliberato dall Amministrazione Comunale. Art. 24) VIGILANZA 1) - E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 dei D.P.R. 10 Settembre 1990, n )- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. 3) - Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi dell art. 113 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall art. 35 della Legge 448/2001 e dal D. L. 269/ ) - Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, resti mortali, ceneri, nati morti, prodotti abortivi e del concepimento, resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero e dovranno essere annotate da parte del funzionario responsabile dei servizio negli appositi registri in doppio esemplare, in conformità degli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n ) - Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e 9

11 le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n Il Direttore Sanitario dell'unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento dei servizi. Art. 25) - REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI 1) - Nell'interno dei cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico od a comunità straniere. 2) - Le spese maggiori per le opere necessarie a tali reparti, per la maggior durata delle sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti. 3) - In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale. Art. 26) - AMMISSIONE NEI CIMITERI E NEI REPARTI SPECIALI 1) - Nei cimiteri, salvo ne sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, sesso, razza, cittadinanza, religione e condizioni personali e sociali in ossequio all art. 3 della Carta Costituzionale, i cadaveri di persone: a) morte nel territorio del Comune, ovunque fosse in vita la residenza; b) residenti nel territorio del Comune al momento della morte, ovunque decedute; c) nate nel territorio del Comune, ovunque decedute; d) accolte per motivi sanitari o socio-assistenziali in strutture ubicate fuori dal territorio del Comune, ma che avessero la residenza nel Comune prima del trasferimento; Parimenti sono ricevuti i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all art. 7 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n ) - Al fine di consentire il ricongiungimento familiare post mortem, sono altresì ricevuti i cadaveri di persone che siano coniugi, parenti entro il 2 grado in linea retta o collaterale o affini entro il 1 grado di defunti già sepolti nei cimiteri oppure legati da convivenza dimostrata da unione civile e/o similare. 3) - Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono inoltre ricevuti i cadaveri delle persone che risultino in vita essere aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata, sia essa individuale che di famiglia. 4) - Sono infine ricevuti i resti mortali, i resti ossei, le ceneri o le parti anatomiche delle persone sopra indicate. 5) - Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell art. 25, salvo che non avessero manifestato l intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi. 10

12 CAPO Il DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Art. 27) - DISPOSIZIONI GENERALI 1)- I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. 2) - Le caratteristiche dei suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10 Settembre 1990, n. 285 con gli articoli da 68 a 74. 3) - Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri dispongono altresì di aree ed opere riservate a sepoltura private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli articoli 90 e seguenti del D.P.R. 10 Settembre 1990, n ) - Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepoltura private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato etc.) in conformità a quanto previsto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo 28. 4) - Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale vi provvede il Sindaco con propria ordinanza. Art. 28) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 1) - Entro due anni dalla data di affidamento, il Soggetto gestore si obbliga a presentare il piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio per almeno venti anni, piano regolatore che dovrà essere, comunque, approvato dal Consiglio Comunale. 2) - Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preventivo dei competenti servizi dell'unità Sanitaria Locale. Si applica l'art. 50 della legge 8 Giugno 1990, n ) - Nella elaborazione del piano il Soggetto gestore dovrà rispettare quanto previsto dagli articoli da 54 a 63 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, dall articolo 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto 24 luglio 1934 n. 1265) così come modificato dall articolo 28 della Legge 1 agosto 2002 n. 166, e quanto previsto al punto 10 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24; il Soggetto gestore dovrà anche tenere conto: a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate prescrizioni, da formulare anche in base a dati resi noti da organismi nazionali competenti; b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posto-salma per sepoltura e sistema di inumazione, tumulazione, ossari e nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni; c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre; d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti, a seguito di una razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati; 11

13 e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazione, tumulazione, cremazione; f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro. 4) - Nel Cimitero sono individuati spazi o zone costruiti da destinare a: a) campi di inumazione comune; b) campi d'inumazione per sepolture private; c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, doppie e per famiglie o collettività; d) tumulazioni individuali; e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi; f) cellette ossario; g) nicchie cinerarie; h) ossario comune; i) cinerario comune. 5) - La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n ) - Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione dei numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti. 7)- Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, la localizzazione delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione. 8) - Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto. Art. 29) INUMAZIONE CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE 1) - Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento e vengono assegnate ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata. b) sono private le sepolture per inumazione superiore a dieci anni, effettuate in aree date in concessione. Art. 29 bis) INUMAZIONE DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI 1) Le parti anatomiche riconoscibili devono essere trattate nel rispetto di quanto previsto dall articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254, salvo che sia altrimenti richiesto, vengono sepolte in apposite zone dei campi destinati ad inumazione. Le fosse per accoglierle devono essere scavate a distanza l una dall altra di almeno 0,50 metri e profonde almeno 2,0 metri dal piano di campagna. 12

14 2) La durata della sepoltura per l inumazione delle parti anatomiche riconoscibili è di 10 anni dal giorno del seppellimento. Art. 30) CIPPO 1) - Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo, costruito da materiale resistente agli agenti atmosferici, portante un numero progressivo. 2) - Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. 3) - A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Soggetto gestore l installazione, in sostituzione del cippo, di una lapide verticale di un altezza non superiore a cm. 80 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa. E ammessa anche l installazione di un copritomba in materiale lapideo che abbia superficie tale da non sopravanzare il 30% della superficie della fossa in modo da non compromettere i processi di mineralizzazione del cadavere. 4) - L installazione della lapide e del copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. 5) - In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Soggetto gestore chiederà al Comune di provvedere secondo le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n Art. 31) - TUMULAZIONE 1) - Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti mortali od urne cinerarie in opere murarie loculi o cripte costruiti dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. 2) - Le sepolture private a sistema tumulazione sono oggetto di conservazione secondo le modalità di cui al titolo terzo del presente regolamento. 3) - Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/90 e quanto previsto al punto 13 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24. Art. 31 bis) TUMULAZIONE PROVVISORIA 1) In apposito reparto colombari del cimitero, sono individuati loculi destinati alla sepoltura provvisoria dei feretri. 2) A richiesta dei familiari, il feretro è provvisoriamente deposto in tale loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa. 3) La tumulazione provvisoria è ammessa, solo per feretri contenenti cadaveri o resti mortali, nei seguenti casi: a) quando è stata concessa un area allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agilità; b) quando è stata presentata domanda di concessione per un manufatto da costruirsi a cura del Soggetto gestore, fino alla sua agibilità; c) quando il manufatto di destinazione del feretro necessita di lavori edificativi o di manutenzione, fino alla sua agibilità; 13

15 d) quando dal manufatto di destinazione del feretro devono essere eseguite operazioni di estumulazione, fino alla sua agibilità; e) quando, al momento della richiesta, non sono disponibili manufatti rispondenti a specifici requisiti logistici o strutturali indicati nella richiesta stessa di tumulazione provvisoria, fino alla loro individuazione e agibilità. 4) La durata della tumulazione provvisoria è limitata fino al compimento di una delle ipotesi sopra individuate, non potendo comunque superare il termine massimo di dodici mesi. In caso di accertati impedimenti di carattere tecnico, il termine sopra richiamato potrà essere prorogato. Nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma 3 la proroga può essere concessa per una sola volta, per un massimo di ulteriori sei mesi. 5) Scaduti i termini della tumulazione provvisoria, il richiedente la stessa o suoi eredi o aventi causa, dovranno in ogni caso provvedere ad una sepoltura definitiva della salma, facendosi carico di tutti gli oneri relativi. CAPO IV ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE Art. 32) - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 1) - Si definisce ordinaria l esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione, stabilito in 10 anni, sia essa in campo comune che in sepoltura privata (inumazioni trentennali); parimenti è ordinaria l estumulazione eseguita dopo 20 anni di tumulazione. Sono straordinarie le esumazioni e le estumulazioni effettuate anticipatamente rispetto a tali date o quando richieste dall Autorità Giudiziaria. 2) - Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie possono essere svolte nei giorni feriali dal lunedì al venerdì di qualunque mese dell anno, ad esclusione del periodo compreso tra il giorno 27 ottobre ed il giorno 3 novembre, in occasione della Festività di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti. I feretri sono esumati o estumulati a cura degli operatori cimiteriali del Soggetto gestore o da altro personale dalla stessa appositamente incaricato; gli incaricati del servizio verificano se una salma è mineralizzata e quindi se è possibile dar seguito alla raccolta della ossa, oppure se si tratta di resti mortali. 3) - Durante l esecuzione dei lavori di esumazione e di estumulazione, l area circostante deve essere interdetta all accesso di estranei non direttamente interessati, se del caso utilizzando idonei strumenti atti ad impedire la vicinanza alle operazioni cimiteriali. E possibile, altresì, porre divieti di accesso temporanei a gallerie, loro porzioni o altre zone, dandone preventiva comunicazione mediante l affissione, agli albi dei cimiteri e nel luogo interessato, di specifici avvisi. 4) - I resti ossei che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie e delle estumulazioni ordinarie, devono essere raccolti e depositati nell ossario comune in cassettina di zinco con l indicazione del nominativo del defunto e della data di avvenuta esumazione o estumulazione, a meno che coloro che vi abbiano interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario, loculi o tombe avute in concessione. Anche in quest ultimo caso i resti ossei devono essere deposti in cassettina di zinco secondo quanto prescritto dall art. 36 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n

16 Art. 33) - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 1) - E' compito del Soggetto gestore autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio dei Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. 2) - Entro il 30 settembre di ogni anno il Settore Servizi Cimiteriali del Soggetto gestore cura la redazione di elenchi distinti per cimitero, con l indicazione dei nominativi delle salme per le quali è attivabile, nell anno successivo, l esumazione ordinaria (in campo comune o in sepoltura privata per fine concessione) o l estumulazione ordinaria per fine concessione. Tali elenchi vengono pubblicati all Albo Pretorio ed affissi agli albi presenti nei cimiteri sino al 31 dicembre dell anno successivo la data di pubblicazione o di affissione. 3) - I familiari o gli aventi causa devono far pervenire al Soggetto gestore, entro sei mesi dalla data di pubblicazione o di affissione degli elenchi di cui al capoverso precedente, istanza con la richiesta di collocamento dei resti in altra posizione cimiteriale, di cremazione o di traslazione in altro cimitero; nel caso in cui detta istanza non venga presentata, si può comunque dar luogo all esumazione o all estumulazione, senza ulteriori avvisi; i resti verranno conservati secondo le modalità previste dall art. 32 comma 4 e dall art. 37 bis. 4) - In base alla programmazione del servizio cimiteriale viene comunicata ai familiari dei defunti la data di svolgimento delle operazioni di esumazione o di estumulazione; tali comunicazioni, possono avvenire tramite posta ordinaria o per comunicazione diretta o telefonica. Nel caso di irreperibilità dei familiari o degli aventi causa, si procede con la conservazione dei resti esumati o estumulati secondo le modalità previste dall art. 32 comma 4 e dall art. 37 bis. 5) - L inizio delle eventuali operazioni massive di esumazione ordinaria o di estumulazione ordinaria, è fissato con comunicazione del Soggetto gestore. Tale data viene portata a conoscenza della cittadinanza con forme adeguate di pubblicità nei cimiteri interessati e, ove possibile, con comunicati individuali. Art. 34) - ESUMAZIONE STRAORDINARIA 1) - L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, una volta acquisito il parere della ASL per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Direttore Sanitario dell'unità Sanitaria Locale competente o suo delegato e l'incaricato del servizio di custodia. 2) - Le esumazioni straordinarie si possono effettuare unicamente nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n ) - Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa di morte, è' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità. 4) - Quando è accertato che si tratta di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita per eccezionali e documentati motivi a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte, e che il Direttore Sanitario della A.S.L. dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica. 15

17 Art. 35) - TRATTAMENTO DEI RESTI MORTALI: ESITI DI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI CONSERVATIVI 1) - Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta mineralizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni. 2) - Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono, secondo quanto richiesto dai familiari: a) essere inumati, purché contenuti all interno di un contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione a seconda delle esigenze dei servizi cimiteriali; b) essere avviati a cremazione, purché contenuti in un contenitore di materiale facilmente combustibile. Sull esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato. 3) - Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari: a) essere trasferiti in altro loculo o tomba purché all interno almeno della controcassa in zinco; b) essere inumati, purché all interno di contenitore di materiale biodegradabile. Di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla controcassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa; qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienicosanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della controcassa di zinco e/o della cassa di legno; c) essere avviati a cremazione. Le prescrizioni relative al contenitore da utilizzare durante il trasporto saranno quelle indicate dall impianto di cremazione. Sull esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato. 4) - Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari, viene ordinariamente individuato nel trasferimento presso un altro loculo o nell inumazione o nella cremazione. 5) - E consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. 6) - Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in: 16

18 a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti; b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all impiego di dette sostanze biodegradanti. Il terreno di inumazione dei campi comuni dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione, con particolari sostanze biodegradanti favorenti la mineralizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. 7) - I resti mortali esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i quali sussiste: a) richiesta di continuazione della tumulazione - debbono essere addizionati di sostanze biodegradanti, con integrazione di soluzione acquosa. L estumulazione successiva è consentita decorsi non meno di 24 mesi dall addizione di dette sostanze; b) richiesta di inumazione - debbono essere addizionati di sostanze biodegradanti con integrazione di soluzione acquosa, ed il terreno di inumazione deve parimenti essere integrato con sostanze biodegradanti. L esumazione successiva è consentita decorsi non meno di 24 mesi dall addizione di dette sostanze. Art. 36) - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE GRATUITE ED A PAGAMENTO 1)- Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. 2) - Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. 3) - Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. Dicembre 1865, n e successive modificazioni ed integrazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte. Art. 37) - TUMULAZIONE DI CASSETTE DI RESTI OSSEI O DI URNE CINERARIE 1) - Gli aventi titolo, previa verifica da parte del personale del cimitero incaricato della sussistenza delle possibilità tecniche, possono deporre i resti ossei o le ceneri del defunto per il quale è stata effettuata l esumazione o l estumulazione, oltre che in cellette libere o già occupate, anche in loculi o tombe, sia o meno presente un feretro, per il quale sia stato concesso l uso con regolare contratto. 2) - L istanza per la collocazione di cassetta di resti ossei o di urna cineraria è presentata dall avente titolo e dovrà verificarsi a cura del Soggetto gestore il diritto alla sepoltura del de cuius nel luogo indicato. 3) - Le operazioni materiali per la verifica della disponibilità logistica della celletta o del loculo in parola, devono essere effettuate prima di dar corso all operazione di esumazione o estumulazione, rimanendo a carico degli istanti gli oneri relativi alla succitata verifica, anche nel caso di riscontro negativo. 17

19 Art. 37 BIS) - DISINTERESSE DA PARTE DEI FAMILIARI 1) - I resti ossei o i resti mortali di un defunto, per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari o degli aventi causa, i quali non abbiano provveduto alla presentazione dell istanza di cui all art. 33 o non abbiano adempiuto agli obblighi relativi, trascorso il termine di 12 mesi dall avvenuta esumazione o estumulazione, possono essere inviati a cremazione, con la successiva dispersione delle ceneri nel cinerario comune. Le prescrizioni relative al contenitore da utilizzare durante il trasporto, saranno quelle indicate dall impianto di cremazione. Parimenti, le ceneri per le quali vi sia analogo disinteresse, trascorso il termine di 12 mesi dall inizio della sosta presso l ossario comune, vengono disperse all interno del cinerario comune. Art. 38) - OGGETTI DA RECUPERARE 1) - Qualora nel corso di esumazione od estumulazione siano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali di valore affettivo, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile dei servizi cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o prima che la stessa sia eseguita. 2) - Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai diretti interessati e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro è conservato tra gli atti del Soggetto gestore. 3) - Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi od i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio, che provvederà a redigere apposito verbale ed a tenerli a disposizione per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato destinato ad interventi di miglioria degli impianti cimiteriali. 4) - Per il personale incaricato delle esumazioni od estumulazioni costituisce grave mancanza, perseguibile penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto. Art. 39) DISPONIBILITA DEI MATERIALI 1) - I materiali e le opere che non hanno valore artistico installate sulle sepoltura comuni e private, al momento delle esumazioni od alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi mostri documentalmente di averne titolo, entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. 2) - Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. 3) - Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura od in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per le nuove sepoltura in cui si intende utilizzarli. 4) - Le croci, le lapidi ed i copri tomba che non hanno valore artistico e che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria nei campi comuni, possono essere 18

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