COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE Provincia di Forlì Cesena
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1 COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE Provincia di Forlì Cesena REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AL FINE DI FAVORIRE L ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 37 del 28/07/2012 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n 51 del 29/11/2012 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n 69 del 18/12/2012
2 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AL FINE DI FAVORIRE L ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE ART. 1 FINALITA L intervento del Comune è destinato a promuovere l accesso alla proprietà della prima abitazione attraverso i seguenti interventi: - A. acquisto; - B. costruzione; - C. acquisto con recupero o recupero di alloggi. ART. 2 REQUISITI SOGGETTIVI E ammesso al beneficio del contributo il soggetto appartenente al nucleo famigliare costituito o in via di costituzione che alla data di presentazione della domanda sia in possesso dei seguenti requisiti: 1. cittadinanza italiana oppure: - cittadinanza di uno stato appartenente all Unione europea oppure; - cittadinanza di uno stato non appartenente all Unione europea, purché il soggetto/i richiedente sia titolare di permesso di soggiorno continuativo di durata almeno quinquennale; è richiesto lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da parte di almeno un componente il nucleo familiare ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 27/05/98, n. 286 e successive modificazioni; 2. impegno allo stabilimento della residenza anagrafica nell immobile di tutti i componenti del nucleo 3. nessuno dei componenti del nucleo familiare deve essere titolare in tutto il territorio nazionale, comunitario, ed extra/ce, del diritto di proprietà, uso, usufrutto, o altro diritto reale di godimento di un altra abitazione per una quota superiore al 50%. Tale requisito dovrà permanere a pena di decadenza anche all atto della erogazione del contributo; 4. possesso di un valore reddituale patrimoniale dei singoli componenti del nucleo familiare non superiore ai limiti stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale in materia; il rispetto dei limiti economici riferenti al nucleo familiare deve permanere a pena di decadenza anche all atto della erogazione del contributo; Ai fini del valore reddituale si considerano anche i redditi del coniuge non convivente ; Agli effetti del presente regolamento per nucleo famigliare si intende la famiglia anagrafica come definita all articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 di cui si riporta la definizione: Articolo 4 DpR 223/1989 Famiglia anagrafica. 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. ART. 3 REQUISITI OGGETTIVI La documentazione prodotta deve essere riferita ad un alloggio ubicato nel Comune di Sogliano al Rubicone da acquistare, costruire o acquistare e recuperare pena l esclusione della domanda. In caso di acquisto non sono ammessi a contributo gli alloggi accatastati nelle categorie A1) Abitazioni di tipo signorile, A8) Abitazioni in ville, A9) Castelli e palazzi. Anche nei casi di costruzione e recupero non sono ammessi alloggi che avranno, alla fine dell intervento, tali categorie catastali.
3 ART. 4 TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI A. Acquisto E ammesso a contributo l acquisto della prima casa. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro un anno dalla stipula del rogito notarile. Al fine dell ammissione al contributo il richiedente è tenuto a presentare su appositi moduli predisposti dall ufficio la seguente documentazione: - planimetria dell alloggio, certificato catastale con specificazione della categoria catastale; - attestato di certificazione energetica (ACE); - estremi dei titoli edilizi abilitativi, del certificato di abitabilità o conformità edilizia; - rogito notarile e allegazione dei documenti fiscali/bancari comprovanti i pagamenti relativi all acquisto; - dimostrazione possesso di un valore reddituale patrimoniale dei singoli componenti del nucleo familiare non superiore ai limiti stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale in materia; - dichiarazione di impegno allo stabilimento della residenza anagrafica nell alloggio di tutti i componenti del nucleo Entro n. 45 giorni dall acquisizione della documentazione completa e regolare, l Ufficio procederà a comunicare al richiedente l ammissibilità e l ammontare del contributo. La liquidazione del contributo sarà effettuata entro 30 giorni dalla: - presentazione di atto d obbligo di inalienabilità dell alloggio per n. 10 anni dalla stipula del rogito; - acquisizione del deposito cauzionale. B. Costruzione Sono ammessi a contributo gli interventi di costruzione di edifici destinati alla prima casa. Nel caso di costruzione di edificio con più unità abitative dovrà insediarsi un nucleo familiare per ciascuna unità abitativa e tali unità devono costituire, per ciascun nucleo, la prima casa. Al fine dell ammissione al contributo il richiedente è tenuto a presentare su appositi moduli predisposti dall ufficio la seguente documentazione: - copia conforme del titolo di proprietà dell area edificabile o altro diritto reale che attribuisca titolo a costruire; - relazione tecnico-descrittiva, redatta da tecnico abilitato all esercizio della professione, sulle caratteristiche generali e particolari della costruzione, con computo metrico estimativo per la realizzazione dell'edificio, distinto nei capitoli: acquisto area, spese tecniche e generali, costruzione, sistemazioni esterne; il computo metrico estimativo deve fare riferimento ai prezzi unitari del Listino delle Opere Edili pubblicato annualmente dalla Camera di Commercio Forlì- Cesena; - estremi della richiesta di Permesso di Costruire; - dimostrazione possesso di un valore reddituale patrimoniale dei singoli componenti del nucleo familiare non superiore ai limiti stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale in materia; - dichiarazione di impegno allo stabilimento della residenza anagrafica nell alloggio di tutti i componenti del nucleo famigliare. Le domande devono essere presentate prima del rilascio del Permesso di Costruire. Entro n. 45 giorni dall acquisizione della documentazione completa e regolare, l Ufficio procederà a comunicare al richiedente l ammissibilità e l ammontare del contributo. Per la liquidazione del contributo l istante è tenuto a presentare entro il termine di tre mesi dal rilascio del certificato di conformità edilizia ed entro il termine massimo di cinque anni dalla data di presentazione della richiesta di contributo la seguente documentazione: - deposito cauzionale ; - estremi del certificato di conformità edilizia;
4 - atto d obbligo di inalienabilità dell alloggio per n. 10 anni dalla certificazione di abitabilità; - rendicontazione tecnica e finanziaria documentata con bonifici e fatture quietanziate comprovante le spese sostenute per la costruzione dell immobile; - attestato di qualificazione energetica (ACE) C. Acquisto con recupero Recupero E ammesso a contributo l acquisto con recupero o il recupero di immobili da destinare alla prima abitazione. Nel caso di recupero di edificio con la formazione di più unità abitative dovrà insediarsi un nucleo familiare per ciascuna unità abitativa e tali unità devono costituire, per ciascun nucleo, la prima casa. E ammesso il recupero di immobili già in proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento per una quota superiore al 50% esclusivamente su immobili dichiarati inagibili e finalizzato al possesso della prima casa. Gli interventi di recupero ammissibili sono quelli previsti dalla Legge Regionale n. 31 del Disciplina generale dell edilizia quali: - manutenzione straordinaria; - interventi di risanamento conservativo e restauro; - interventi di ristrutturazione edilizia; - interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. n 11 del 06/04/1998. Sono ammessi anche gli interventi di ampliamento qualora consentiti dalla normativa comunale di settore. Al fine dell ammissione al contributo il richiedente è tenuto a presentare su appositi moduli predisposti dall ufficio la seguente documentazione: - rogito notarile e allegazione dei documenti fiscali/bancari comprovanti i pagamenti relativi all acquisto; - planimetria dell alloggio, certificato catastale con specificazione della categoria catastale; - estremi della richiesta del Permesso di Costruire o altro titolo abilitante richiesto dalla legge per il recupero dell alloggio; - relazione tecnico-descrittiva, redatta da tecnico abilitato all esercizio della professione, sulle caratteristiche generali e particolari del recupero con computo metrico estimativo degli interventi, distinto nei capitoli: acquisto area, spese tecniche e generali, recupero, sistemazioni esterne; il computo metrico estimativo deve fare riferimento ai prezzi unitari del Listino delle Opere Edili pubblicato annualmente dalla Camera di Commercio Forlì-Cesena; - dimostrazione possesso di un valore reddituale patrimoniale dei singoli componenti del nucleo familiare non superiore ai limiti stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale in materia; - dichiarazione di impegno allo stabilimento della residenza anagrafica nell alloggio di tutti i componenti del nucleo famigliare. Le domande devono essere presentate prima del rilascio del Permesso di Costruire ovvero contestualmente alla presentazione del titolo edilizio abilitativo (S.c.i.a. C.i.a. ecc). Entro n. 45 giorni dall acquisizione della documentazione completa e regolare, l Ufficio procederà a comunicare al richiedente l ammissibilità e l ammontare del contributo. Per la liquidazione del contributo l istante è tenuto a presentare entro il termine di validità del titolo edilizio abilitativo, ovvero entro il termine di tre mesi dal comunicazione di fine lavori, ed entro il termine massimo di cinque anni dalla data di presentazione della richiesta di contributo la seguente documentazione: - deposito cauzionale;
5 - estremi della comunicazione di fine lavori e scheda tecnica descrittiva ai sensi art. 20 della LR 25/11/2002 n. 31 ovvero certificato di conformità edilizia e agibilità ai sensi dell art. 21 della LR 25/11/2002 n atto d obbligo di inalienabilità dell alloggio per n. 10 anni dalla certificazione di abitabilità; - rendicontazione tecnica finanziaria documentata con bonifici e fatture quietanziate comprovante le spese sostenute per il recupero dell immobile; - attestato di qualificazione energetica (ACE) Contributo rateizzato per le tipologie di intervento B e C Il contributo potrà anche essere, a richiesta del richiedente, rateizzato in numero massimo di due rate. Rateizazzione tipologia B Costruzione La prima rata sarà pari al 40% dell importo totale del contributo. Per la liquidazione della prima rata il deposito cauzionale sarà dell importo corrispondente alla prima rata. La seconda rata sarà liquidata secondo le modalità previste per la tipologia in oggetto. Rateizazzione tipologia C Acquisto con recupero - recupero La prima rata, corrispondente alla percentuale di contributo inerente al costo ammissibile sostenuto per l acquisto dell immobile potrà essere richiesta dapprima a seguito della presentazione dei medesimi documenti previsti per la tipologia A Acquisto. Per la liquidazione della prima rata del contributo l istante è tenuto a presentare: - deposito cauzionale dell importo corrispondente alla prima rata; - atto d obbligo di inalienabilità dell alloggio per n. 10 anni dalla data di stipula del rogito; qualora l immobile oggetto del contributo fosse inagibile il richiedente è tenuto a presentare la richiesta inerente alla seconda rata entro il termine di anni uno dalla data di liquidazione della prima rata. Seconda rata Entro il termine di un anno dalla liquidazione della prima rata l assegnatario del contributo è tenuto a presentare la richiesta inerente alla seconda rata allegando la seguente documentazione: - estremi della richiesta del Permesso di Costruire o altro titolo abilitante richiesto dalla legge per il recupero dell alloggio; - relazione tecnico-descrittiva, redatta da tecnico abilitato all esercizio della professione, sulle caratteristiche generali e particolari del recupero con computo metrico estimativo degli interventi, distinto nei capitoli: spese tecniche e generali, recupero, sistemazioni esterne; il computo metrico estimativo deve fare riferimento ai prezzi unitari del Listino delle Opere Edili pubblicato annualmente dalla Camera di Commercio Forlì-Cesena; Per la liquidazione della seconda rata del contributo l istante è tenuto a presentare entro il termine di validità del titolo edilizio abilitativo, ovvero entro il termine di tre mesi dal comunicazione di fine lavori, ed entro il termine massimo di cinque anni dalla data di presentazione della prima richiesta di contributo la seguente documentazione: - estremi della comunicazione di fine lavori e scheda tecnica descrittiva ai sensi art. 20 della LR 25/11/2002 n. 31 ovvero certificato di conformità edilizia e agibilità ai sensi dell art. 21 della LR 25/11/2002 n. 31;
6 - rendicontazione tecnica finanziaria documentata con bonifici e fatture quietanziate comprovante le spese sostenute per il recupero dell immobile; - attestato di qualificazione energetica (ACE) - deposito cauzionale ART. 5 IMPORTO DEL CONTRIBUTO Il presente Regolamento prevede l erogazione di contributi per la prima casa, la cui entità viene discrezionalmente definita dalla Giunta Comunale riconoscendo meccanismi di premialità, privilegiando l insediamento di nuovi nuclei familiari formati da persone residenti nel territorio comunale, il risparmio energetico e gli interventi di recupero del patrimonio abitativo esistenti. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche, anche di natura fiscale, destinate all acquisto, costruzione e recupero, riqualificazione energetica ecc. Il contributo pubblico una tantum a fondo perduto, copre una parte percentuale del costo totale dell intervento, secondo i criteri e i limiti fissati con deliberazione della Giunta Comunale. Premialità del contributo Nuclei familiari con almeno una persona residente nel Comune L ammontare del contributo potrà essere incrementato, dell importo stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale in materia, qualora il nucleo familiare, costituito o in via di costituzione, sia formato da almeno una persona già residente nel territorio comunale dal momento di presentazione della domanda da almeno 15 anni. Risparmio energetico Qualora l unità abitativa oggetto di contributo possieda un Indice di Prestazione Energetica totale (EPtot), così come definito nell Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici approvato dall Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Delibera n. 156 del e successive modifiche alla Parte Seconda Allegati approvate dalla Giunta Regionale con Delibere n del e n del , superiore a quello minimo imposto dalla normativa regionale sopra citata, con assegnazione di determinate classi energetiche, come certificate dall Attestato di Certificazione Energetica, il contributo potrà essere incrementato dell importo stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale in materia. ART. 6 RISORSE FINANZIARIE Alla erogazione del contributo si provvede con determinazione del Responsabile compatibilmente con le risorse economiche di Bilancio dell Ente, seguendo l ordine cronologico di presentazione delle istanze. Le domande verranno istruite nell anno di riferimento fino al totale assorbimento della dotazione finanziaria disponibile. Le restanti domande verranno istruite nell anno successivo qualora la Giunta Comunale attribuisca risorse aggiuntive ad ulteriore finanziamento dell intervento agevolativo. Ai fini della determinazione e della erogazione del contributo il Responsabile del procedimento si avvale dei pareri resi dall Ufficio Economico Finanziario e dall Ufficio Ambiente Territorio Edilizia Privata ciascun in relazione alle rispettive competenze. ART. 7 VINCOLI PER MANTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI Il verificarsi dei seguenti fatti da computarsi in anni 10 dalla erogazione del contributo: - alienazione a qualsiasi titolo dell intero immobile o parte di esso;
7 - locazione dell' intero immobile o parte di esso; - concessione in comodato dell intero immobile o parte di esso; - trasferimento della residenza tutti i componenti del nucleo comportano in ogni caso la decadenza automatica dal beneficio e l attivazione delle procedure coattive di recupero del contributo. Il beneficiario ha l obbligo di comunicare tempestivamente il verificarsi dei fatti di cui sopra all Ente. Il Comune, solo per gravi e sopravvenuti motivi, può valutare e autorizzare la deroga ai vincoli sopra citati. ART. 8 GARANZIE A garanzia dell esatto adempimento degli obblighi e degli impegni assunti, i beneficiari dovranno produrre un deposito cauzionale per gli interventi di cui all art. 4 lettere a,b e c del presente regolamento. Gli importi dei depositi cauzionali richiesti sono i seguenti: ,00 per contributi di importo fino a ,00; ,00 per contributi di importo superiore ad ,00 Il deposito cauzionale sarà restituito decorsi n. 10 anni dalla erogazione del contributo. In caso di inadempimento il garante pagherà l importo dovuto entro il termine di n. 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell ufficio comunale competente. ART. 9 CONTROLLI L Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo e laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Anche successivamente all erogazione del contributo potranno essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, che gestiscono il patrimonio mobiliare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 109 del 31/3/1998 e dell art. 6, comma 3, del DPCM n. 221 del 7/5/1999 e successive modificazioni. ART. 10 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività del provvedimento di approvazione. Sono ammessi a contributo: - gli acquisti di immobili con rogito successivo all entrate in vigore del Regolamento; - gli interventi di costruzione, acquisto con recupero recupero per i quali l iter è iniziato successivamente all entrata in vigore del Regolamento. ART. 11 NORME FINALI E TRANSITORIE Le disposizioni di cui al presente regolamento trovano applicazione con riferimento all art 4 tipologia degli interventi ammessi a decorrere dal 01/01/2012. Gli interventi individuati alla lettera B e C dell art. 4 sopra citato sono ammessi qualora sia avvenuto l inizio lavori successivamente alla data del 01/01/2012. Per le domande non ancora perfezionate e giacenti presso l ufficio è riconosciuta in capo all istante la facoltà di optare in quanto più favorevole, per l applicazione delle disposizioni previste nel Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 51 del 30/10/2009 o alternativamente per la disciplina contenuta nel presente regolamento.
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