Commissione c. Grecia Causa 391/92, Commissione c. Grecia [1995] Racc. I Conclusioni dell Avvocato generale Lenz [note omesse]

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Commissione c. Grecia Causa 391/92, Commissione c. Grecia [1995] Racc. I Conclusioni dell Avvocato generale Lenz [note omesse]"

Transcript

1 Commissione c. Grecia Causa 391/92, Commissione c. Grecia [1995] Racc. I-1621 Conclusioni dell Avvocato generale Lenz [note omesse] 14 Per la soluzione della fattispecie in esame va premessa una considerazione: si deve partire dall'idea che l'art. 30 si fonda su un mero divieto di discriminazione. In caso contrario si potrebbe pensare alle più svariate discipline nazionali che - pur se indistintamente applicabili - possono ostacolare l'accesso al mercato ai prodotti di altri Stati membri. Indiscutibile finalità dell'art. 30 è vietare questi mezzi per instaurare e conservare un mercato interno. 15 Ma si può pensare che l'impedimento o comunque un ostacolo all'accesso al mercato possa conseguirsi ponendo determinate condizioni di distribuzione. A seconda del tipo e della portata della disciplina del mercato sono possibili ostacoli che incidono particolarmente sulle importazioni. Escluderli radicalmente dalla sfera d'applicazione dell'art. 30 mi pare inopportuno e non era questo l'intento della sentenza Keck e Mithouard, a quanto emerge dal punto 17 della stessa. 16 Decisivo è quindi il modo in cui si possono definire «determinate» modalità di vendita ai sensi della sentenza, vale a dire quali condizioni di vendita non rientrano in detta nozione e quindi vanno vagliate secondo il parametro classico vigente per le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione. A mio parere, tra le varie soluzioni possibili si deve scegliere quella che meglio si concilia con le esigenze della libera circolazione delle merci e con la giurisprudenza finora elaborata. 17 Nei tentativi di fornire una spiegazione teorica della sentenza Keck e Mithouard, è stato sostenuto che la pronuncia si potrebbe intendere come introduzione di una norma «de minimis». Altri intendono la pronuncia come norma sull'onere della prova. 17 Indipendentemente dal fatto che la Corte nella sua precedente giurisprudenza ha respinto il principio della rilevanza minima e che la tesi secondo cui avremmo a che fare con una regola sull'onere della prova non ha finora trovato alcun conforto nelle decisioni della Corte, entrambi gli approcci hanno in comune un esame concreto di ogni singolo provvedimento, esame che è del resto imposto dalla sentenza Keck. Determinante per la qualificazione dev'essere l'ostacolo per l'accesso al mercato dei prodotti d'importazione. II. Il monopolio delle farmacie come misura d'effetto equivalente 19 Su questo sfondo si deve operare un esame preliminare dell'instaurazione del monopolio di vendita degli alimenti per neonati tramite le farmacie. Vero è che un monopolio di vendita in forza di un provvedimento dello Stato è una modalità di vendita, che però è in grado di canalizzare e di regolare le vendite. In questo modo vengono forzosamente chiusi altri canali di distribuzione, il che ha chiari effetti negativi sulle importazioni. Poiché il ricorso ad altri sistemi di vendita talvolta già sperimentati viene vietato, la vendita di un prodotto viene resa più complessa e più costosa, il che ha ripercussioni dirette sulle importazioni. Il lancio di nuovi sistemi di distribuzione può inoltre risultare più difficile per i produttori stranieri che per i produttori nazionali, che meglio conoscono le caratteristiche del mercato nazionale. Inoltre, una disciplina relativa alla distribuzione di un prodotto o di un gruppo di prodotti di norma ha effetti più marcati che la disciplina delle condizioni generali di distribuzione. 20 Il fatto che il volume delle importazioni di una certa classe di prodotti prima e dopo l'istituzione di una siffatta misura sia diverso in cifre assolute non può essere determinante per la classificazione del provvedimento, poiché il volume delle importazioni effettivo può venire influenzato anche da altri fattori, che possono dipendere dalle caratteristiche del

2 prodotto. Inoltre potrebbe anche essere rilevante un mancato aumento delle importazioni potenziali, che costituirebbe una limitazione. 21 L'istituzione del monopolio di vendita mi pare sia di per sé già idonea a frenare le importazioni, sicché si deve ritenere che possa applicarsi l'art. 30. La costituzione di monopoli nella fase distributiva appare, anche secondo l'apprezzamento della Corte dopo la sentenza Keck, una misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30. Nelle sentenze Ligur Carni (34) e La Crespelle (35) vertenti sui diritti d'esclusiva di determinati istituti nella fase distributiva (36) la Corte ha vagliato gli artt. 30 e 36 senza nemmeno considerare la giurisprudenza Keck e Mithouard. 22 Secondo la giurisprudenza della Corte tanto precedente alla sentenza Keck e Mithouard, quanto successiva, si deve dunque considerare un monopolio delle farmacie come misura d'effetto equivalente. 23 Nella fattispecie in esame, per di più, vi sono particolari circostanze che da sole bastano a far ritenere che la disciplina sia una misura di effetto equivalente al contingentamento delle importazioni. In Grecia non vi è produzione nazionale di alimenti per neonati. Questa affermazione della Commissione è stata confermata dal governo greco, espressamente interrogato in proposito. Sul mercato vi sono quattordici prodotti in concorrenza, tutti originari di altri paesi membri della Comunità. Non è perciò possibile mettere effettivamente a confronto gli ostacoli all'accesso al mercato per i prodotti locali e quelli di importazione. Ogni ostacolo costituito dalla normativa per le possibilità di distribuzione colpisce dunque in particolare i prodotti importati. 24 Se nella sentenza Keck e Mithouard un criterio di esclusione per le condizioni di vendita «particolari», che non rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 30 è così redatto «sempreché (talune modalità) incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti, sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri» nella fattispecie, con argomentazione a contrario, si può concludere che dal fatto che in realtà sono gravate solo le importazioni da altri Stati membri, la misura va qualificata misura d'effetto equivalente. 25 Per questi motivi a mio avviso non vi sono dubbi che la disciplina sui monopoli sia considerata misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del Trattato. Decisione della Corte di Giustizia 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 novembre 1992, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell art. 169 del Trattato CEE, un ricorso mirante a far constatare che, prescrivendo all art. 10 del decreto n. A2/oik.361 del 29 gennaio 1988 la vendita esclusivamente in farmacia del latte trasformato per lattanti, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell art. 30 del Trattato CEE. 2 Nella Repubblica ellenica, l art. 10 del decreto n. A2/oik.361 del ministro della Sanità, del 29 gennaio 1988, relativo alla vendita di preparati per lattanti e alimenti per lo svezzamento, stabilisce che il latte trasformato per lattanti può venir distribuito unicamente in farmacia, salvo nei comuni sprovvisti di farmacia, nei quali è consentita la vendita in altri spacci. 3 In seguito ad una denuncia presentata nell aprile 1988 dall associazione ellenica delle imprese produttrici di alimenti per lattanti, la Commissione ha ritenuto che la disciplina ellenica summenzionata costituisse una misura d effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all importazione, vietata dall art. 30 del Trattato, e andasse oltre i limiti di ciò che era necessario per perseguire gli obiettivi di tutela della salute dei lattanti e di stimolo dell allattamento materno. Di conseguenza, con lettera 10 agosto 1989, la Commissione,

3 conformemente all art. 169 del Trattato, ha invitato il governo ellenico a presentare le sue difese circa l addebito mossogli. 4 In una lettera del 5 marzo 1990 il governo ellenico rispondeva che la vendita esclusiva in farmacia del latte per lattanti non incideva sulle importazioni di detto prodotto dagli altri Stati membri e dunque non costituiva misura d effetto equivalente ai sensi dell art. 30 del Trattato. D altro canto, detta misura gli appariva giustificata, sotto il profilo dell art. 36 del Trattato CEE, in quanto necessaria e idonea per tutelare la salute e la vita dei lattanti durante i primi cinque mesi critici di esistenza. 5 Ritenendo che la disciplina ellenica causasse una grave restrizione alla libera circolazione delle merci nella Comunità e non fosse giustificata dalla tutela della salute conformemente all art. 36 del Trattato, il 28 ottobre 1991 la Commissione emetteva un parere motivato conformemente all art. 169 del Trattato. In detto parere essa osservava che la Repubblica ellenica, vietando la vendita fuori delle farmacie del latte trasformato per lattanti, era venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell art. 30 del Trattato e la invitava ad adottare le misure necessarie per conformarsi al parere entro il termine di due mesi dal ricevimento. 6 Il governo ellenico non replicava a detto parere motivato, né modificava la disciplina contestata dalla Commissione, che quindi promuoveva il presente ricorso. 7 A sostegno del ricorso, la Commissione fa presente che una disciplina nazionale che riserva, in linea di massima, alle farmacie la vendita di una certa categoria di prodotti costituisce misura d effetto equivalente vietata dall art. 30 del Trattato in quanto il divieto di talune forme di vendita canalizza la distribuzione e può dunque ostacolare, anche se indirettamente, l interscambio comunitario dei prodotti in questione. Rispondendo a una domanda della Corte, la Commissione ha precisato che la disciplina litigiosa non costituisce una semplice limitazione di talune modalità di vendita ai sensi della sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard (Racc. pag. I-6097), ma comporta effetti restrittivi sugli scambi rendendo più difficili e più onerose le importazioni dei prodotti in questione provenienti dagli altri Stati membri: in realtà, se detti prodotti avessero potuto venir venduti nei supermercati, il loro prezzo si sarebbe ridotto, il che avrebbe fatto aumentare la domanda e quindi il volume delle importazioni. 8 Il governo ellenico nega che la sua disciplina costituisca misura d effetto equivalente ai sensi dell art. 30 del Trattato. A suo giudizio, la misura contestata dalla Commissione avrebbe unicamente l effetto di limitare la libertà commerciale degli operatori economici e soddisferebbe le condizioni poste dalla Corte nella sentenza Keck e Mithouard, già ricordata, esulando quindi dalla sfera d applicazione dell art. 30. D altro canto esso fa osservare che il provvedimento litigioso non ha comportato né una diminuzione del consumo di latte per lattanti nell anno in cui è entrata in vigore la misura litigiosa rispetto all anno precedente, né un aumento dei prezzi dei prodotti in questione, né difficoltà di approvvigionamento per i consumatori. 9 Ai sensi dell art. 30 del Trattato, le restrizioni quantitative all importazione, come le altre misure d effetto equivalente, sono vietate fra Stati membri. 10 Secondo una costante giurisprudenza, costituisce misura d effetto equivalente ad una restrizione quantitativa qualsiasi misura che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5). 11 Una disciplina nazionale che riserva la vendita del latte trasformato per lattanti alle sole farmacie non ha lo scopo di disciplinare gli scambi di merci fra Stati membri. 12 E' vero che una normativa del genere può restringere il volume delle vendite e, di conseguenza, il volume delle vendite del latte trasformato per lattanti proveniente dagli altri Stati membri, in quanto priva gli operatori economici che non siano farmacisti della possibilità di vendere detti prodotti. E' però opportuno chiedersi se questa possibilità sia

4 sufficiente a far definire la normativa in questione misura d effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all importazione, ai sensi dell art. 30 del Trattato. 13 A questo proposito, si deve ricordare che non può costituire ostacolo diretto o indiretto, in atto o in potenza, agli scambi commerciali fra Stati membri, ai sensi della citata giurisprudenza Dassonville, l assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri. Infatti, ove tali requisiti siano soddisfatti, l applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali. Normative siffatte esulano, quindi, dalla sfera di applicazione dell art. 30 del Trattato (v., in particolare, la sentenza Keck e Mithouard, già ricordata, punti 16 e 17; sentenze 15 dicembre 1993, causa C-292/92, Huenermund e a., Racc. pag. I-6787, punto 21, e 9 febbraio 1995, causa C-412/93, Société d importation Edouard Leclerc-Siplec, Racc. pag. I-179, punto 21). 14 Quanto alla disciplina ellenica contestata dalla Commissione in questa sede, si deve constatare che detti requisiti sono soddisfatti. 15 Quindi detta disciplina, che comporta una limitazione della libertà commerciale degli operatori economici senza incidere sulle caratteristiche degli stessi prodotti contemplati, riguarda modalità di vendita di talune merci, in quanto vieta la vendita, fuori delle sole farmacie, del latte trasformato per lattanti e determina perciò in modo generale i punti di vendita nei quali può venir distribuito. 16 Inoltre, la disciplina censurata dalla Commissione, che si applica, indipendentemente dall origine dei prodotti, a tutti gli operatori economici che svolgono la loro attività sul territorio nazionale, non pregiudica la vendita dei prodotti provenienti da altri Stati membri in modo diverso da quella dei prodotti nazionali. 17 Queste constatazioni non vengono scalfite dal fatto, invocato dalla Commissione, che la Repubblica ellenica non produce direttamente latte trasformato per lattanti. Infatti l applicabilità dell art. 30 del Trattato ad un provvedimento nazionale di polizia generale del commercio, che contempla tutti i prodotti interessati, senza fare distinzioni in base alla loro origine, non può dipendere da una circostanza di fatto puramente fortuita e, per di più, variabile nel tempo, con il rischio di sfociare nell assurda conseguenza che la stessa disciplina rientrerebbe nella sfera dell art. 30 in taluni Stati membri, ma ne esulerebbe in taluni altri. 18 La situazione sarebbe diversa solo se risultasse che la disciplina litigiosa tutela una produzione nazionale affine al latte trasformato per lattanti proveniente dagli altri Stati membri o che è in concorrenza con altri tipi di latte di questo genere. 19 Nella fattispecie la Commissione non ha però dimostrato che vi fosse una situazione siffatta. 20 Da quanto precede emerge che la disciplina ellenica contestata dalla Commissione si limita a circoscrivere i centri di distribuzione dei prodotti in questione disciplinando la loro vendita, senza però impedire l accesso al mercato di prodotti provenienti dagli altri Stati membri o svantaggiarli particolarmente. 21 Così stando le cose, la disciplina ellenica che riserva la vendita di latte trasformato per lattanti in linea di massima alle sole farmacie esula dalla sfera d applicazione dell art. 30 del Trattato, sicché il ricorso della Commissione va respinto. [...]

5

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 14 ottobre 2004 (1)

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 14 ottobre 2004 (1) SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 14 ottobre 2004 (1) «Inadempimento di uno Stato Art. 28 CE Normativa nazionale che sottopone le pile alcaline a un regime di marcatura» Nella causa C-143/03, avente

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 febbraio 2006 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 febbraio 2006 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 febbraio 2006 (*) «Libera circolazione delle merci Artt. 28 CE e 30 CE Misure di effetto equivalente Vendita porta a porta Vendita di gioielli d argento Divieto»

Dettagli

Restrizioni quantitative e protezione degli animali

Restrizioni quantitative e protezione degli animali Restrizioni quantitative e protezione degli animali causa C-67/1997 GIULIA TAMANINI PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DEL SIGNOR BLUHME VIOLAZIONE NORMATIVA NAZIONALE VIETA DI DETENERE, SULL ISOLA DI LAESO,

Dettagli

La protezione dell ambiente come interesse fondamentale dell Unione Europea

La protezione dell ambiente come interesse fondamentale dell Unione Europea La protezione dell ambiente come interesse fondamentale dell Unione Europea CORTE DI GIUSTIZIA DELL UE, CAUSA 240/83 DIRITTO DELL AMBIENTE- TAUFER DENISE Direttiva 75/349 riguardante l eliminazione degli

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 14 settembre 2006 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 14 settembre 2006 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 14 settembre 2006 (*) «Libera circolazione delle merci Art. 28 CE Restrizioni quantitative Misure d effetto equivalente Smercio di prodotti della panificazione congelati»

Dettagli

INDICE INTRODUZIONE. 5. Il momento attuale. Il Trattato di Lisbona...» 15 PARTE PRIMA IL SISTEMA GIURIDICO DELL UNIONE EUROPEA

INDICE INTRODUZIONE. 5. Il momento attuale. Il Trattato di Lisbona...» 15 PARTE PRIMA IL SISTEMA GIURIDICO DELL UNIONE EUROPEA INDICE Premessa alla settima edizione... Pag. XIII Premessa alla sesta edizione...» XIV Premessa alla quinta edizione...» XV Premessa alla quarta edizione...» XVII Premessa alla terza edizione...» XIX

Dettagli

nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante

nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante CAPITOLO 2 I soggetti del contratto di rete Principi generali "La legge" fornisce due indicazioni in relazione ai soggetti che possono essere parte di un contratto di rete. Innanzitutto, con riferimento

Dettagli

La CGUE, Grande sezione, in sentenza Ullens de Schooten (C-268/15) del 15/11/2016, ha dichiarato che:

La CGUE, Grande sezione, in sentenza Ullens de Schooten (C-268/15) del 15/11/2016, ha dichiarato che: La CGUE, Grande sezione, in sentenza Ullens de Schooten (C-268/15) del 15/11/2016, ha dichiarato che: "Il diritto dell Unione deve essere interpretato nel senso che il regime della responsabilità extracontrattuale

Dettagli

Cause riunite da C-295/04 a C-298/04. Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri

Cause riunite da C-295/04 a C-298/04. Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri Cause riunite da C-295/04 a C-298/04 Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Giudice di pace di Bitonto) «Art. 81 CE

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... CAPITOLO PRIMO NOZIONI INTRODUTTIVE (Gianluca Ronchetti)

INDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... CAPITOLO PRIMO NOZIONI INTRODUTTIVE (Gianluca Ronchetti) Elenco delle principali abbreviazioni... pag. XV CAPITOLO PRIMO NOZIONI INTRODUTTIVE Guida bibliografica... 3 1. Inquadramento... 5 2. La distribuzione commerciale integrata... 8 3. Il patto di esclusiva...

Dettagli

Sentenza della Corte del 28 ottobre 1975

Sentenza della Corte del 28 ottobre 1975 Sentenza della Corte del 28 ottobre 1975 Roland Rutili contro Ministre de l'interieur - (Domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Tribunal Administratif Paris) CAUSA 36/75. 1. LAVORATORI - LIBERA

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 10 giugno 2004 *

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 10 giugno 2004 * SENTENZA 10. 6. 2004 - CAUSA C-333/03 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 10 giugno 2004 * Nella causa C-333/03, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M.-J. Jonczy, in qualità

Dettagli

AIUTI DI STATO Trattato sul funzionamento dell Unione europea

AIUTI DI STATO Trattato sul funzionamento dell Unione europea AIUTI DI STATO Trattato sul funzionamento dell Unione europea Principio incompatibilità e nozione di aiuto di Stato Riccardo Vuillermoz rvuillermoz@gmail.com Tel. +39 347 2529091 Articolo 107, paragrafo

Dettagli

Medicinali: la Corte di Giustizia si esprime a favore della libera determinazione dei prezzi

Medicinali: la Corte di Giustizia si esprime a favore della libera determinazione dei prezzi Medicinali: la Corte di Giustizia si esprime a favore della libera determinazione dei prezzi Autore: Tessier Alberto In: Giurisprudenza commentata Può una normativa nazionale imporre un prezzo fisso alle

Dettagli

Familiapress. Causa C-368/95 [1997] Racc. I [Gli artt. 177 e 30 sono ora rispettivamente gli artt. 267 e 34 TFUE]

Familiapress. Causa C-368/95 [1997] Racc. I [Gli artt. 177 e 30 sono ora rispettivamente gli artt. 267 e 34 TFUE] Familiapress Causa C-368/95 [1997] Racc. I-3689 [Gli artt. 177 e 30 sono ora rispettivamente gli artt. 267 e 34 TFUE] 1 Con ordinanza 15 settembre 1995, pervenuta in cancelleria il 29 novembre seguente,

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 aprile 1998 *

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 aprile 1998 * BELLONE SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 aprile 1998 * Nel procedimento C-215/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato

Dettagli

Parole chiave. Massima. Parti

Parole chiave. Massima. Parti Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 aprile 1998. - Barbara Bellone contro Yokohama SpA. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Bologna - Italia. - Direttiva 86/653/CEE - Agenti commerciali

Dettagli

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELL AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE NOTA INTERPRETATIVA N

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELL AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE NOTA INTERPRETATIVA N COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELL AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE Direzione I. Legislazione agricola e procedure I. 1. Diritto agricolo; semplificazione Data di diffusione: 8.7.2015 NOTA

Dettagli

Roma, 23 gennaio 2007

Roma, 23 gennaio 2007 CIRCOLARE n. 3/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 gennaio 2007 OGGETTO: Contenzioso su istanze di rimborso IVA Acquisto di beni destinati ad attività esenti Articolo 13, parte B, lettera

Dettagli

INDICE-SOMMARIO CAPITOLO I LA GENESI DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

INDICE-SOMMARIO CAPITOLO I LA GENESI DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ Nota preliminare... VII Abbreviazioni... XVII Premessa... XXI CAPITOLO I LA GENESI DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ 1. La nascita dell idea della sussidiarietà... 1 1.1. La Commissione europea: il Rapporto

Dettagli

I diritti doganali e la fiscalità IVA: regime generale e accertamento doganale

I diritti doganali e la fiscalità IVA: regime generale e accertamento doganale PARMA, 14/21 APRILE 2015 I diritti doganali e la fiscalità IVA: regime generale e accertamento doganale Dott. Ufficio delle Dogane di Parma Diritto Doganale:norme di base. Reg. CEE n. 2913/92 (Codice Doganale

Dettagli

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. La libera circolazione delle merci

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. La libera circolazione delle merci Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA La libera circolazione delle merci Art. 2 CE: La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l instaurazione di un mercato comune e di un unione

Dettagli

Dividendi madre figlia corrisposti a società UE controllate da società extra UE.

Dividendi madre figlia corrisposti a società UE controllate da società extra UE. 12/2017 Note e Studi Dividendi madre figlia corrisposti a società UE controllate da società extra UE. Disciplina anti-abuso francese non conforme alla direttiva e in contrasto con la libertà di stabilimento

Dettagli

Sandoz. Causa C-174/82 [1983] Racc. I [Gli artt. 177, 30, 36 sono ora gli artt. 267, 34 e 36 TFUE]

Sandoz. Causa C-174/82 [1983] Racc. I [Gli artt. 177, 30, 36 sono ora gli artt. 267, 34 e 36 TFUE] Sandoz Causa C-174/82 [1983] Racc. I-2445 [Gli artt. 177, 30, 36 sono ora gli artt. 267, 34 e 36 TFUE] [...] 1 Con sentenza 3 maggio 1982, pervenuta alla Corte il 28 giugno 1982, l'economische Plitierechter

Dettagli

SENTENZA N. 52 ANNO 2012

SENTENZA N. 52 ANNO 2012 SENTENZA N. 52 ANNO 2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alfonso QUARANTA Presidente - Franco GALLO Giudice - Luigi MAZZELLA - Sabino CASSESE

Dettagli

89/398/CEE , (1), 2, 3 4, (1) (2) L

89/398/CEE , (1), 2, 3 4, (1) (2) L REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2009 relativo alla composizione e all etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (Testo rilevante ai

Dettagli

(GU L 16 del , pag. 3)

(GU L 16 del , pag. 3) 2009R0041 IT 10.02.2009 000.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio

Dettagli

Via Lucrezia Romana 89/A Ciampino (RM) Alla CONFIDA Associazione Italiana Distribuzione Automatica Via P. Borsieri 32 MILANO

Via Lucrezia Romana 89/A Ciampino (RM) Alla CONFIDA Associazione Italiana Distribuzione Automatica Via P. Borsieri 32 MILANO Ufficio D2 Disciplina del commercio Prot. 500254 Del 9.01.2001 Alla G.S.A. Via Lucrezia Romana 89/A Ciampino (RM) Alla CONFIDA Associazione Italiana Distribuzione Automatica Via P. Borsieri 32 MILANO Al

Dettagli

Le libertà fondamentali economiche

Le libertà fondamentali economiche Corte di Giustizia http://curia.eu/it/index.htm Le libertà fondamentali economiche Jens Woelk Premessa Dal mercato comune (Trattato di Roma, 1957) al mercato unico spazio economico uniforme garanzia della

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI REGOLAMENTO ALBO FORNITORI 1 INDICE ART. 1. PREMESSA...3 ART. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE...3 ART. 3. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE...3 ART. 4. REQUISITI PER L ISCRIZIONE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 235/E. Roma, 24 agosto Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 235/E. Roma, 24 agosto Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 235/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 agosto 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 Credito d imposta per attività di ricerca

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 24 maggio 2007 *

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 24 maggio 2007 * GIURISPRUDENZA SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 24 maggio 2007 * «Inadempimento di uno Stato Direttiva 2000/53/CE Veicoli fuori uso Artt. 3, n. 5, 5, n. 1, 7, n. 2, nonché 8, nn. 3 e 4 Trasposizione

Dettagli

Commissione c. Irlanda ( Buy Irish ) Causa C-249/81 [1982] Racc. I-4005

Commissione c. Irlanda ( Buy Irish ) Causa C-249/81 [1982] Racc. I-4005 Commissione c. Irlanda ( Buy Irish ) Causa C-249/81 [1982] Racc. I-4005 [L art.169 è ora art. 258 TFUE; l art. 30 è ora art. 34 TFUE; gli artt. 92-93 sono ora artt. 107-108 TFUE] [...] 1 Con atto depositato

Dettagli

OGGETTO: Trattamento ai fini Iva delle vendite operate da un ente pubblico

OGGETTO: Trattamento ai fini Iva delle vendite operate da un ente pubblico RISOLUZIONE 352/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 dicembre 2007 OGGETTO: Trattamento ai fini Iva delle vendite operate da un ente pubblico Con l istanza di interpello di cui all oggetto,

Dettagli

Roma, 10 novembre 2008

Roma, 10 novembre 2008 RISOLUZIONE N. 428/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono attività regolamentata

Dettagli

ART. 5, lett. g) e h) legge 283/1962. l uso di additivi e fitofarmaci

ART. 5, lett. g) e h) legge 283/1962. l uso di additivi e fitofarmaci ART. 5, lett. g) e h) legge 283/1962 l uso di additivi e fitofarmaci È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, somministrare o distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

Dettagli

ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 10 dicembre 2007(*)

ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 10 dicembre 2007(*) ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 10 dicembre 2007(*) «Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura Imposizione interna su un prodotto importato da un altro Stato membro superiore a quella

Dettagli

SEGNALETICA STRADALE

SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA STRADALE Articolo 16 della Costituzione 1 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE RECANTI MODIFICHE

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE RECANTI MODIFICHE DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE RECANTI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 LUGLIO 1988, N.

Dettagli

Unione europea, Stato italiano. e tariffe (dei commercialisti).

Unione europea, Stato italiano. e tariffe (dei commercialisti). Unione europea, Stato italiano e tariffe (dei commercialisti). Giuseppe Farina 1. I canoni da osservare. Un principio del Trattato europeo è quello della libera concorrenza come elemento sul quale si fonda

Dettagli

IL DIRITTO DOGANALE COMUNITARIO

IL DIRITTO DOGANALE COMUNITARIO IL DIRITTO DOGANALE COMUNITARIO Napoli, 21 Settembre 2009 Maurizio Gambardella Maurizio.gambardella@tca-law.com Contesto internazionale GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) di Ginevra del 1947

Dettagli

RISOLUZIONE N. 113 /E

RISOLUZIONE N. 113 /E RISOLUZIONE N. 113 /E Direzione Centrale Normativa ROMA, 25/08/2017 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell Amministrazione Direzione Regionale dell Abruzzo. (Applicabilità della regola del c.d. prezzo

Dettagli

Le normative in tema di CFC e la loro (in)compatibilità con la libertà di stabilimento disciplinata dal diritto comunitario. Milano, 15 febbraio 2006

Le normative in tema di CFC e la loro (in)compatibilità con la libertà di stabilimento disciplinata dal diritto comunitario. Milano, 15 febbraio 2006 Le normative in tema di CFC e la loro (in)compatibilità con la libertà di stabilimento disciplinata dal diritto comunitario Milano, 15 febbraio 2006 Lavoro dipendente prestato all estero Milano, 15 febbraio

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 46 DELIBERAZIONE 7 novembre 2011, n. 956

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 46 DELIBERAZIONE 7 novembre 2011, n. 956 DELIBERAZIONE 7 novembre 2011, n. 956 Circolari in ordine agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 35, commi 6 e 7, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione

Dettagli

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA. La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati:

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA. La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati: CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati: Dott. Michele Grasso Presidente f. f. Dott. Vincenzo N. Scurti

Dettagli

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Le concentrazioni tra imprese

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Le concentrazioni tra imprese Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA Le concentrazioni tra imprese La rilevanza delle concentrazioni per la disciplina antitrust. Le concentrazioni di regola comportano l accrescimento

Dettagli

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. RISOLUZIONE N.119/E Direzione Centrale Roma, 12 agosto 2005 Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con istanza d interpello,

Dettagli

Avvisi di accertamento: va allegato l'atto non conosciuto dal contribuente

Avvisi di accertamento: va allegato l'atto non conosciuto dal contribuente Avvisi di accertamento: va allegato l'atto non conosciuto dal contribuente Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto tributario, Giurisprudenza commentata È illegittimo l'accertamento che si fonda sulle risultanze

Dettagli

RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008

RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008 RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008 OGGETTO: ISTANZA DI INTERPELLO /2007 - ARTICOLO 11, LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212. - DPR N 917/1986 ART. 174 FUSIONE ENTI DIVERSI DALLE SOCIETÀ Con istanza presentata

Dettagli

Nozione di atto amministrativo. Elementi (di sostanza) Elementi (quanto alla forma) L. 241/90. Atti amministrativi 1

Nozione di atto amministrativo. Elementi (di sostanza) Elementi (quanto alla forma) L. 241/90. Atti amministrativi 1 Nozione di atto amministrativo ATTO E PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO UNA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ, DI DESIDERIO, DI CONOSCENZA, DI GIUDIZIO, COMPIUTA DA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELL'ESERCIZIO DI UNA

Dettagli

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

COMUNICAZIONE AI MEMBRI Traduzione esterna PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 19.12.2007 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 1374/2002, presentata da Petros Tselepidis, cittadino greco, a nome della

Dettagli

S T U D I O L E G A L E A S S O C I A T O C A S A V E C C H I A S A N T I L L I. 40% previo parere favorevole del Consiglio Comunale che

S T U D I O L E G A L E A S S O C I A T O C A S A V E C C H I A S A N T I L L I. 40% previo parere favorevole del Consiglio Comunale che Torino, 14 dicembre 2009 Egr. Direttore CELVA Patrick THÉRISOD P.zza Narbonne 16 11100 AOSTA es OGGETTO: art. 90 bis l.r. 11/1998 Ampliamento azienda alberghiera. Riscontro a richiesta di parere 17.11.2009.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) N. 00184/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

CORSO DI DIRITTO DEL MERCATO UNICO EUROPEO IL MERCATO INTERNO: LE QUATTRO LIBERTÀ FONDAMENTALI DI CIRCOLAZIONE

CORSO DI DIRITTO DEL MERCATO UNICO EUROPEO IL MERCATO INTERNO: LE QUATTRO LIBERTÀ FONDAMENTALI DI CIRCOLAZIONE CORSO DI DIRITTO DEL MERCATO UNICO EUROPEO IL MERCATO INTERNO: LE QUATTRO LIBERTÀ FONDAMENTALI DI CIRCOLAZIONE MATERIALE INTEGRATIVO PER LA PREPARAZIONE DELL ESAME a cura di ANDREA SANTINI (parte seconda

Dettagli

DIZIONARIO SISTEMATICO DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA

DIZIONARIO SISTEMATICO DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA DIZIONARIO SISTEMATICO DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA a cura di Lorenzo F. Pace ESTRATTO Jovene editore 2013 Il rapporto tra diritto europeo antitrust e diritto nazionale Sommario: I. INTRODUZIONE. II.

Dettagli

INDICE ELENCO DELLE PRINCIPALI ABBREVIAZIONI NOTA DEGLI AUTORI CAPITOLO 1. LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Francesco Bestagno

INDICE ELENCO DELLE PRINCIPALI ABBREVIAZIONI NOTA DEGLI AUTORI CAPITOLO 1. LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Francesco Bestagno PRESENTAZIONE DELLA COLLANA, di Roberto Mastroianni ELENCO DELLE PRINCIPALI ABBREVIAZIONI NOTA DEGLI AUTORI XI XIII XV CAPITOLO 1 LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Francesco Bestagno A. IL MERCATO INTERNO

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 152. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 15 giugno 2017.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 152. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 15 giugno 2017. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 152 Edizione in lingua italiana Legislazione 60 o anno 15 giugno 2017 Sommario II Atti non legislativi DECISIONI Decisione (UE) 2017/1002 della Commissione, del

Dettagli

Page 1/5

Page 1/5 IVA Territorialità dei servizi Iva: qualità del committente di Sandro Cerato La tematica relativa all individuazione della soggettività passiva ai fini Iva per l applicazione delle disposizioni territoriali,

Dettagli

OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131. RISOLUZIONE N. 86/E Roma, 20 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131

Dettagli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A D I S E G N O D I L E G G E N. 3217 presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) di concerto con il Ministro dell interno (NAPOLITANO)

Dettagli

a cura dell'avv. Michele Lombardo e dell'avv. Antonio Giacalone - Studio Rusconi&Partners

a cura dell'avv. Michele Lombardo e dell'avv. Antonio Giacalone - Studio Rusconi&Partners a cura dell'avv. Michele Lombardo e dell'avv. Antonio Giacalone - Studio Rusconi&Partners Con il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Dettagli

Civile Sent. Sez. L Num Anno 2016 Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: VENUTI PIETRO Data pubblicazione: 30/12/2016

Civile Sent. Sez. L Num Anno 2016 Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: VENUTI PIETRO Data pubblicazione: 30/12/2016 Civile Sent. Sez. L Num. 27585 Anno 2016 Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: VENUTI PIETRO Data pubblicazione: 30/12/2016 Ud. 13 ott. 2016 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Milano, con sentenza

Dettagli

OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI INDICAZIONI OPERATIVE

OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI INDICAZIONI OPERATIVE OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI INDICAZIONI OPERATIVE Il D. lgs. 97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità

Dettagli

NOTA ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE DEL 17 GENNAIO 2013 CAUSA C-23/12.

NOTA ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE DEL 17 GENNAIO 2013 CAUSA C-23/12. NOTA ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE DEL 17 GENNAIO 2013 CAUSA C-23/12. Sul diritto di presentare ricorso contro le violazioni commesse dall autorità di frontiera nel corso di un procedimento

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Pagina 2 di 5 SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'istante, richiamata la circolare del 28 gennaio 2005, n. 4 e la giurisprudenza comunitaria in materia, ritiene che siano esenti IVA,

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 50 30.06.2016 Impugnazioni: notifica attraverso operatori postali privati Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario In tema

Dettagli

Stupefacenti. Ha 20 gr. di marijuana: è spaccio? Cassazione, sez. V, 9 febbraio 2012, n. 5000

Stupefacenti. Ha 20 gr. di marijuana: è spaccio? Cassazione, sez. V, 9 febbraio 2012, n. 5000 STUPEFACENTI. HA 20 GR. DI MARIJUANA: È SPACCIO? Cassazione, sez. V, 9 febbraio 2012, n. 5000 In materia di stupefacenti il superamento dei limiti massimi indicati nel decreto ministeriale, cui fa riferimento

Dettagli

Svolgimento di servizi pubblici, controversie e giurisdizione

Svolgimento di servizi pubblici, controversie e giurisdizione Svolgimento di servizi pubblici, controversie e giurisdizione Autore: sentenza In: Le controversie relative alla pretesa di pagamento, a titolo di contributo, dei maggiori oneri derivanti dallo svolgimento

Dettagli

Ministère public contro Gérard Deserbais. Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour d'appel di Colmar.

Ministère public contro Gérard Deserbais. Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour d'appel di Colmar. AVVISO IMPORTANTE:Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una Clausola di esclusione della responsabilità e ad un avviso relativo al Copyright CELEX - 61986J0286 Sentenza della Corte

Dettagli

La trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell UE Maria Cristina Reale Università dell Insubria Como

La trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell UE Maria Cristina Reale Università dell Insubria Como La trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell UE Maria Cristina Reale Università dell Insubria Como XXIX Conferenza dell Osservatorio Giordano Dell Amore sui rapporti tra diritto ed

Dettagli

Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri

Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri Autore: Vanacore Giorgio In: Diritto processuale civile A) Se è pacifico, presso gli operatori, che

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 30/06/2003 C(2003)1731 def. DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30/06/2003 conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e riguardante

Dettagli

ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente -

ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Giuseppe FRIGO Giudice - Alessandro CRISCUOLO - Giorgio

Dettagli

Relazione sul codice del consumo

Relazione sul codice del consumo OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE Roma, 30 marzo 2006 Relazione sul codice del consumo A cura di: Costantino Pugliese (C.R. Basilicata) Con l approvazione del codice del consumo, a norma dell art.

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 319 19.10.2016 La giusta aliquota per la cessione del latte: dipende dal consumatore Le precisazione della Ris. 85/E del 29.09.2016 A cura di

Dettagli

INDICE - SOMMARIO. Introduzione... pag. 1 CAPITOLO I L ATTO AMMINISTRATIVO PRESUPPOSTO

INDICE - SOMMARIO. Introduzione... pag. 1 CAPITOLO I L ATTO AMMINISTRATIVO PRESUPPOSTO INDICE - SOMMARIO Introduzione... pag. 1 CAPITOLO I L ATTO AMMINISTRATIVO PRESUPPOSTO 1. Sul concetto di invalidità derivata e sulla possibilità di distinguere, all interno di esso, ipotesi di nullità

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005 (*) «Codice doganale comunitario Rimborso o sgravio dei dazi all importazione o all esportazione Nozione di legalmente dovuto» Nel procedimento C-247/04,

Dettagli

Germania c. Parlamento europeo e Consiglio dell UE ( Pubblicità dei prodotti da tabacco I ) Causa C-376/98 [2000] Racc. I-8419

Germania c. Parlamento europeo e Consiglio dell UE ( Pubblicità dei prodotti da tabacco I ) Causa C-376/98 [2000] Racc. I-8419 Germania c. Parlamento europeo e Consiglio dell UE ( Pubblicità dei prodotti da tabacco I ) Causa C-376/98 [2000] Racc. I-8419 [Gli artt. 3B, 100A, 129, 57 e 66 sono ora rispettivamente gli artt. 5 TUE

Dettagli

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il rinvio pregiudiziale

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il rinvio pregiudiziale Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA Il rinvio pregiudiziale IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE INDIRETTO Giudice nazionale = giudice del diritto comunitario In virtù dei principi della

Dettagli

Domande Frequenti (F.A.Q.) Diritto di famiglia, successioni, contratti

Domande Frequenti (F.A.Q.) Diritto di famiglia, successioni, contratti CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO QUADRO ISTITUZIONALE E RIFLESSI SULLA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI Domande Frequenti (F.A.Q.) Diritto di famiglia, successioni, contratti Franco Salerno Cardillo Notaio in

Dettagli

Giudice unica Elena Avenati Carpani, cancelliere Dario Quirici. A., richiedente. contro. Assicurazione invalidità.

Giudice unica Elena Avenati Carpani, cancelliere Dario Quirici. A., richiedente. contro. Assicurazione invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III Sentenza del 17 gennaio 2012 Composizione Giudice unica Elena Avenati

Dettagli

SALONE DELLA GIUSTIZIA 2016 IL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO NEI TRIBUTI LOCALI GIUDITTA MERONE

SALONE DELLA GIUSTIZIA 2016 IL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO NEI TRIBUTI LOCALI GIUDITTA MERONE SALONE DELLA GIUSTIZIA 2016 IL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO NEI TRIBUTI LOCALI GIUDITTA MERONE MANCANZA DI UNA NORMA GENERALE Normativa di riferimento 1) Art. 41 Carta dei diritti fondamentali

Dettagli

IL RAPPORTO TRA DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA E POTESTÀ FISCALE DEGLI STATI MEMBRI

IL RAPPORTO TRA DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA E POTESTÀ FISCALE DEGLI STATI MEMBRI INDICE CAPITOLO I IL RAPPORTO TRA DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA E POTESTÀ FISCALE DEGLI STATI MEMBRI 1. Considerazioni introduttive 1 2. Il ruolo della fiscalità nel disegno dei Trattati 3 3. La supplenza

Dettagli

LA MINI BER E LA VENDITA DEI RICAMBI AI DISTRIBUTORI INDIPENDENTI

LA MINI BER E LA VENDITA DEI RICAMBI AI DISTRIBUTORI INDIPENDENTI LA MINI BER E LA VENDITA DEI RICAMBI AI DISTRIBUTORI INDIPENDENTI ARTICOLO 101 TFUE 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni

Dettagli

sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione

sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Orientamenti sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione 1 1. Conformità e obblighi di comunicazione Status giuridico degli orientamenti 1. Il presente documento

Dettagli

Chiarimenti in materia di reverse charge nel settore informatico

Chiarimenti in materia di reverse charge nel settore informatico Chiarimenti in materia di reverse charge nel settore informatico 1 1 PREMESSA Il DLgs. 11.2.2016 n. 24, pubblicato sulla G.U. 3.3.2016 n. 52, ha modificato l art. 17 del DPR 633/72. In particolare, per

Dettagli

INDICE PARTE PRIMA IL DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA

INDICE PARTE PRIMA IL DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA IX Presentazione... VII PARTE PRIMA IL DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA CAPITOLO I STORIA DELL INTEGRAZIONE EUROPEA: L EUROPA COMUNITARIA E LA SUA EVOLUZIONE 1. L origine delle Comunità europee: il Trattato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE N. 1814/09 REG.DEC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 8962/03

Dettagli

Home. Le legislazioni e i tribunali dell'ue stanno prestando maggiore attenzione allo

Home. Le legislazioni e i tribunali dell'ue stanno prestando maggiore attenzione allo cerca... Home Le legislazioni e i tribunali dell'ue stanno prestando maggiore attenzione allo. Questo tema è oggetto di particolare preoccupazione in Italia, patria di alcuni dei marchi più prestigiosi

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 ottobre 2008 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 ottobre 2008 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 ottobre 2008 (*) «Inadempimento di uno Stato Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE Riconoscimento dei diplomi e delle formazioni professionali Professione di controllore

Dettagli

Comunicazione relativa agli accordi con effetto limitato sul mercato (Comunicazione PMI)

Comunicazione relativa agli accordi con effetto limitato sul mercato (Comunicazione PMI) Comunicazione relativa agli accordi con effetto limitato sul mercato (Comunicazione PMI) Decisione della Commissione della concorrenza del 19 dicembre 2005 Considerando I) che la Commissione della concorrenza

Dettagli

SENTENZA N. 70 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 70 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 70 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO,

Dettagli

Produzione CAFLA - Luca Bucchini Alessandria, 9 Maggio 2014

Produzione CAFLA - Luca Bucchini Alessandria, 9 Maggio 2014 I prodotti senza glutine ed i prodotti destinati a fini medici speciali. Gli integratori alimentari. Produzione Riconoscimento dello stabilimento (art. 10, DLgs. 111/92) «Gli stabilimenti di produzione

Dettagli

Circolare 4 aprile Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti 4 aprile Ministero della Giustizia

Circolare 4 aprile Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti 4 aprile Ministero della Giustizia Circolare 4 aprile 2011 - Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti 4 aprile 2011 Dipartimento per gli affari di giustizia IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE visto l art.

Dettagli

Produzione in giudizio di documenti aziendali (Cass. n /2012)

Produzione in giudizio di documenti aziendali (Cass. n /2012) Produzione in giudizio di documenti aziendali (Cass. n. 20163/2012) Autore: Staiano Rocchina In: Diritto del lavoro, Giurisprudenza commentata LA RIFORMA FORNERO COMMENTATA Maggioli Editore - Novità settembre

Dettagli

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia Ricorso per revocazione Con istanza di sospensione Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia Ricorso per revocazione Per PASSAVANTI Salvatore, nato l 20.01.1956 a Palermo [c.f. PSSSVT56A20G273Y]

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2003, n. 033/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2003, n. 033/Pres. L.R. 12/1995, art. 6 B.U.R. 12/3/2003, n. 11 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2003, n. 033/Pres. Regolamento per la tenuta e la revisione del Registro generale delle organizzazioni di volontariato.

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01141/2015 REG.PROV.COLL. N. 01806/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 5.7.2017 COM(2017) 367 final 2017/0152 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva N-fenil-N-[1-(2-

Dettagli

Capitolo I: Disciplina Generale dell Illecito Amministrativo Sanzionato, L. 689/1981.

Capitolo I: Disciplina Generale dell Illecito Amministrativo Sanzionato, L. 689/1981. Introduzione La sottoscritta ha svolto un periodo di lavoro all interno del settore Affari Generali della Direzione Generale Bilancio e Finanze, Ufficio Sanzioni Amministrative, della Regione Toscana.

Dettagli