Comune di Castel d'aiano (Provincia di Bologna)

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1 Comune di Castel d'aiano (Provincia di Bologna) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16/02/ modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 21/11/2008.

2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento Art. 2 - Area di pertinenza del fabbricato Art. 3 - Abitazione principale Art. 4 - Pertinenze dell abitazione principale Art. 5 - Fabbricati posseduti da enti non commerciali Art. 6 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili Art. 7 Fabbricati inesigibili o inabili Art. 8 Immobili di interesse artistico TITOLO II DICHIARAZIONE VERSAMENTI E RIMBORSI Art. 9 - Dichiarazione Art. 10 Versamenti e riscossioni Art. 11 Rimborsi in genere TITOLO III AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI Art Detrazione per abitazione principale Art Aliquota ridotta TITOLO IV CONTROLLI VERIFICHE CONTENZIOSO Art Sanzioni TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art Entrata in vigore

3 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento 1. Il presente regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare conferita ai Comuni, in via generale, dalla legge n. 142/1990 e successive modificazioni e, specificamente, dagli artt. 52 e 59 del dlgs n. 446, disciplina l applicazione dell imposta comunale sugli immobili - I.C.I. di cui al dlgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali Art. 2 - Area di pertinenza del fabbricato 1. Per area costituente pertinenza di fabbricato, ai sensi dell art. 2, comma 1, lettera a) del dlgs. n. 504/1992, s intende l area che risulta asservita in modo durevole e attuale al predetto fabbricato. 2. L area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, é soggetta ad autonoma imposizione soltanto se effettivamente utilizzata a fini edificatori. Art. 3 - Abitazione principale 1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell esenzione prevista dal D.L. 93/2008, sono equiparate all abitazione principale, come intesa dall art. 8 comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale: a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che presenti un certificato di ricovero e una dichiarazione sostitutiva attestante che l'abitazione non é locata; b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito al coniuge, ancorche separato o divorziato, a parenti in linea retta fino al secondo grado e in linea collaterale fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale, ed ivi residenti; c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato il fatto che é stata presentata all'ute regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore ivi residenti. 2. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto previste dal comma 1, tranne quelle di cui alla lettera a), mediante apposita autocertificazione da presentare entro la scadenza prevista per la dichiarazione ICI, contenente i propri dati anagrafici e codice fiscale, l ubicazione e gli identificativi catastali delle unità immobiliari interessate, e per i casi previsti alla lettera b) i dati anagrafici e il codice fiscale del conduttore che utilizza in uso gratuito

4 l unità immobiliare quale abitazione principale, nonché il grado di parentela che lo lega al soggetto passivo dell imposta. Resta, comunque, salva la facoltà del Comune di verificare la veridicità di quanto autocertificato. 3. Tale autocertificazione e' valida anche per gli anni successivi qualora non mutino le circostanze che la fondano; in caso contrario deve essere presentata al Comune apposita autocertificazione attestante l avvenuta variazione entro il termine di cui al comma precedente 4. Per l anno d imposta 2008 il termine per la presentazione al comune delle autocertificazioni e stabilito al giorno 31/01/2009 Art. 4 - Pertinenze dell'abitazione principale 1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia d'imposta comunale sugli immobili si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al comma 2, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Qualora le pertinenze risultino essere più di una per ogni categoria catastale, ai fini di cui al comma 1 si considera pertinenza una sola unità per ogni categoria. 3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel dlgs. n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell abitazione principale. Art. 5 - Fabbricati posseduti da enti non commerciali 1. In applicazione della facoltà di cui all'art. 59, comma 1, lettera c) del dlgs. n. 446 del , si stabilisce che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del dlgs n. 504, concernente i fabbricati utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

5 Art. 6 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili 1 - La Giunta comunale, previa relazione tecnica redatta dall Ufficio tecnico, o da altro tecnico all uopo incaricato determina annualmente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili previste come tali dallo strumento urbanistico generale vigente. Se non deliberati, s intendono confermati i valori medi venali dell anno precedente. 2 - Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell art. 5 del dlgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di maggior valore, nei casi in cui l imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree sia tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta comunale con la deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo. 3- comma abrogato con atto di Consiglio Comunale n. 45 del 21/11/2008; 4 - Per le aree che non saranno più classificate come aree fabbricabili da eventuali modifiche al P.R.G. vigente, l imposta è dovuta fino al momento dell adozione della variante da parte del Consiglio comunale; 5 -L area cessa di essere edificabile al momento della ultimazione dei lavori, intendendosi come tale il momento in cui il fabbricato è divenuto idoneo all uso cui è destinato, o vi è stato, comunque, effettivamente destinato, anche in assenza di agibilità; 6. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree con fabbricati sottoposti ad interventi di cui alle lettere c), d) ed e) dell art. 31 della legge n. 457/1978. La delibera di cui al comma 1 dovra' prevedere anche i valori delle aree in cui sono situati i fabbricati oggetto degli interventi suddetti nell'ipotesi in cui gli stessi non siano localizzati all'interno di aree classificate edificabili dal P.R.G. Art. 7 - Fabbricati inagibili o inabitabili 1. L'imposta é ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. 2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e ai sensi del vigente strumento urbanistico generale e/o in uno stato di degrado igienico sanitario 3. Se il fabbricato é costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione é applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 4. Lo stato d' inagibilità può essere accertato: a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore

6 interessato dell'immobile; b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, e successive modificazioni. Il Comune, peraltro, si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico che dovra esprimersi entro il termine perentorio di 30 giorni. 5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui é accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato d'inabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. Art. 8 Immobili di interesse artistico 1. Per fabbricato di interesse storico-artistico si intende un fabbricato dichiarato di interesse monumentale ai sensi della legge 1/6/1939 n e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico si applica il criterio dell art. 2, comma 5, del Decreto Legge 23/01/1993, n. 16, convertito con modificazione dalla Legge 24/3/1993 n Qualora l immobile sia di categoria diversa da quella delle abitazioni, la consistenza in vani di tale immobile e determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 15 e, per la quantificazione del relativo valore, la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza. Art. 9 - Dichiarazione TITOLO II - DICHIARAZIONE VERSAMENTI E RIMBORSI 1. Con riferimento alla dichiarazione si applicano le vigenti disposizioni di legge Art Versamenti e riscossione 1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta con le modalità e nei termini previsti dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni. 2. I suddetti soggetti devono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, alternativamente tramite: a) il conto corrente postale intestato a Comune di Castel d'aiano - I.C.I. Servizio Tesoreria ; b) le modalità di versamento previste dal Capo III del D. Lgs. 241/97; c) le diverse modalità che potranno essere stabilite dalla Giunta con proprio provvedimento.

7 3. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni o in mancanza per i primi 15 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni o in mancanza per i primi L'imposta, di norma, é versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso. Si considerano, tuttavia, regolarmente eseguiti i versamenti effettuati anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi, anche per conto degli altri, senza che ciò possa far sorgere l istituto della solidarietà passiva. I versamenti, comunque, devono essere tempestivi e corrispondere alla totalità del tributo dovuto e prescindono dal consenso degli altri contitolari. Sia il recupero di maggiore imposta, sia l irrogazione di sanzioni devono continuare a essere emessi nei confronti di ciascun contitolare, per la sua quota di possesso. 5. La norma del comma 2 si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta pregressi. 6. Si considerano validi e, pertanto, non sanzionabili: a) i versamenti tempestivamente eseguiti a concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata; b) i versamenti effettuati a concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune; c) i versamenti tempestivamente eseguiti ad altro Comune non competente, purche' lo stesso provveda, a richiesta, al tempestivo accredito nelle casse comunali Art Rimborsi in genere 1. In aggiunta ai casi di cui all art. 16 del regolamento generale delle entrate tributarie comunali, e riconosciuto il diritto al rimborso, oltre il termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in altri comuni TITOLO III AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI Art Detrazione per abitazione principale 1. Il Consiglio Comunale puo' deliberare una ulteriore detrazione per abitazione principale per i soggetti passivi appartenenti ad una delle seguenti categorie: a) pensionato, per l intero periodo d imposta; b) coniuge fiscalmente a carico, nell anno precedente, di pensionato; c) nuclei familiari al cui interno e presente al primo gennaio dell anno d imposta una persona riconosciuta invalida al 100% dall apposita commissione; d) disoccupato per almeno 6 mesi nell'anno precedente, iscritto regolarmente nelle liste di collocamento; e) lavoratore posto in cassa integrazione o in mobilità nell'anno precedente per almeno 6 mesi.

8 2. Il riconoscimento del beneficio dell ulteriore detrazione di cui al comma 1 e subordinato alla condizione che il soggetto passivo d imposta non possieda, al primo gennaio dell anno d imposta, altri immobili in aggiunta alla abitazione principale con esclusione delle pertinenze di cui all art. 4 comma 2 del presente regolamento e che nessun componente del nucleo familiare possieda, alla stessa data, altri immobili. 3. Per fruire della ulteriore detrazione il soggetto passivo deve presentare apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto. L autocertificazione dovra essere inviata tramite raccomandata, o consegnata a mano al Comune entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell imposta.. Tale autocertificazione e valida anche per gli anni successivi qualora non mutino le circostanze che la fondano. Art. 13 Aliquota ridotta 1. Il Consiglio comunale, oltre ai casi previsti espressamente dalle disposizioni legislative, puo' deliberare una aliquota ridotta per le seguenti fattispecie: a) aree edificabili destinate alla realizzazione di insediamenti artigianali e/o industriali comprese nel piano per nuovi insediamenti produttivi di iniziativa pubblica cedute direttamente dall'amministrazione Comunale. L'aliquota ridotta spetta dalla data di acquisto per un periodo non superiore ai 3 anni. Nell'ipotesi di rivendita da parte del soggetto acquirente, nel corso del triennio, l'aliquota ridotta spetta al nuovo proprietario a condizione che la vendita sia stata autorizzata dall'amministrazione Comunale; in tal caso il limite temporale dei 3 anni decorre comunque dalla data di acquisto del primo acquirente. Nell'ipotesi in cui sull'area oggetto di agevolazione nel termine suddetto fossero ultimati dei fabbricati l'aliquota ridotta spetta anche sui fabbricati limitatamente al periodo residuo. b) fabbricati di nuova costruzione di qualsiasi categoria e da chiunque posseduti per i quali sia comunicata l'inizio lavori nel corso dell'anno a cui si riferisce la delibera della determinazione dell'aliquota. Sono esclusi gli immobili (aree e fabbricati) rientranti nella lettera a). L'agevolazione compete anche sull'area edificabile oggetto di utilizzazione edificatoria relativa ai fabbricati suddetti. L'aliquota ridotta spetta dalla data di inizio lavori per un periodo complessivamente non superiore ai 3 anni. Nell'ipotesi di cessione nel corso del triennio l'aliquota ridotta spetta anche al soggetto acquirente limitatamente al periodo residuo. Art. 14 Sanzioni TITOLO IV CONTROLLI E VERIFICHE CONTENZIOSO 1. E esclusa la punibilita per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo e stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

9 Art Entrata in vigore TITOLO V : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio Viene contestualmente abrogato il Regolamento per l applicazione dell imposta comunale sugli immobili approvato con delibera consiliare n. 64 del modificato con deliberazione del Consiglio C. n. 57 del modificato con deliberazione di Consiglio C. n. 8 del 02/02/2001 modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 03/05/01 - modificato con delibera di Consiglio C. n. 69 del 27/12/ modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 03/12/2005.

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