FOGLIO INFORMATIVO Finanziamenti Fondiari - Ipotecari - SMALL BUSINESS

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1 FOGLIO INFORMATIVO Finanziamenti Fondiari - Ipotecari - SMALL BUSINESS INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione: Barclays Bank PLC Sede Legale: 1, Churchill Place London E14 5HP (UK) Sede in Italia: Via della Moscova Milano Telefono : Indirizzo Internet: Indirizzo info@barclays.it Codice ABI: 3051 Numero d iscrizione all Albo delle Banche: 4862 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: Milano R.E.A. Milano n Sistema di garanzia cui la Banca aderisce: Financial Services Compensation Scheme (FSCS) Capitale Sociale: Capitale deliberato Capitale Versato Partita IVA: La Banca è soggetta alla vigilanza della Financial Services Authority (FSA) e in qualità di succursale italiana di Banca comunitaria, alla vigilanza di Banca d Italia, per le materie ad essa attribuite. CHE COSA SONO I FINANZIAMENTI FONDIARI / IPOTECARI Finanziamenti Fondiari/Ipotecari sono: finanziamenti a medio lungo termine (oltre 18 mesi), variamente denominati Property Loan, Finanziamenti Industriali con garanzia ipotecaria, apertura di credito ipotecaria (Vedi Foglio Informativo Conto Corrente Ipotecario ), garantiti da ipoteca su immobili dell Impresa Finanziata o di terzi, concedibili solo qualora tra l importo finanziato e il valore dei beni concessi in garanzia o dei costi delle opere da seguire sugli stessi vi sia, nel caso di operazione fondiaria, un rapporto non superiore all 80%. E disciplinato dagli articoli 38 e seguenti del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93) e per quanto ivi non previsto dalle norme del codice civile, oltre che dal contratto. Il presidio cauzionale può comprendere per il Finanziamento Fondiario / Ipotecario garanzie integrative reali (i.e. pegno, ipoteca e privilegio speciale) e/o personali (i.e. fideiussione, patronage) e/o atipiche (i.e. cessione di crediti), prestate a favore della Banca dall impressa Finanziata o da terzi. Questo prodotto è dedicato a piccole e medie imprese Small Business appartenenti alle seguenti classificazioni: - fatturato inferiore ai 5 milioni e totale attivo inferiore ai 5 milioni; - appartenenti a gruppi con fatturato globale inferiore ai 5 milioni. Property loan Finanziamenti Industriali a medio/lungo termine con garanzia ipotecaria: si tratta di finanziamenti fondiari subordinati allo stato avanzamento lavori (SAL) e destinati ad attività di costruzione di immobili residenziali erogati a favore di Società di Costruzione per far fronte alle spese di costruzione. A seguito del completamento e prima della vendita l immobile viene frazionato in lotti, con conseguente frazionamento del debito originario e dell ipoteca concessa in garanzia. L erogazione del finanziamento è condizionata allo stato avanzamento lavori correlato alla fase di realizzazione dell immobile sotto il vincolo del rispetto (per tutta la durata dello Stato Avanzamento Lavori) del limite di finanziabilità rispetto al costo totale delle opere (LTC Loan to cost) o rispetto al valore dell immobile (LTV Loan to Value). Tali limiti sono fissati in base alle regole definite a livello creditizio e commerciale. Aggiornato al 19/04/2012 Versione 01/2012 1

2 Costituisce, inoltre, parte integrante dell ammissibilità al finanziamento di un progetto di investimento immobiliare la quantificazione delle prevendite, entità che deve essere comunque verificata nel corso della costruzione con l eventualità di predefinire un minimo (esempio 20%) di prevendite concluse prima di dar corso ad ulteriori erogazioni. Nella fase contrattuale si deve verificare la presenza di stretta connessione con la delibera di concessione del finanziamento che deve trovare formalizzazione nell atto notarile con particolare riferimento a: Loan To Cost e Loan To Value concordati; inserimento di eventuali covenant stabiliti in sede di delibera; previsione del finanziamento e surroga degli utenti finali con possibilità della Banca di rifiutare i singoli accolli; modalità di prima erogazione e di finanziamento dei SAL successivi con previsione, di norma, di erogazione tramite atto notarile pubblico. Le condizioni economiche sono definite all atto di stipula. Tali condizioni vengono mantenute durante le fasi di erogazione delle singole somministrazioni. Finanziamenti industriali a medio/lungo termine con garanzia ipotecaria: gli aspetti specifici che caratterizzano tale tipologia di intervento sono: appartenenza settoriale diversa da quella delle imprese di costruzioni e/o del settore edilizio: aziende, quindi, operanti nei settori industriali, commerciali o dei servizi; operazioni di finanziamento di medio e lungo termine dirette a sostenere specifici progetti e fabbisogni strutturali legati all attività caratteristica ed al processo di crescita: capex di mantenimento e, soprattutto, di sviluppo; esclusione di finanziamenti di natura strettamente finanziaria per consolidamento del debito a breve termine e di rinegoziazione di mutui di altri Istituti, quando: - si configuri chiaramente un mutuo di liquidità non funzionalmente correlato a programmi di sviluppo in grado di generare flussi prospettici significativi ai fini della capacità di rimborso; - si configuri una ristrutturazione del debito con posizione non regolare presso altro Istituto. I progetti finanziabili si distinguono in sostanza da quelli gravitanti nell orbita del Property Loans soprattutto per vincolo di destinazione che, nei finanziamenti industriali, esclude interventi a sostegno del costruendo diverso da quello identificabile come estensione della capacità produttiva e distributiva. Deve quindi esistere un rapporto diretto tra il finanziamento di un infrastruttura, la sua realizzazione ed il suo sfruttamento produttivo e commerciale. Finanziamento a tasso variabile : prevede che il tasso di interesse possa variare a scadenze prestabilite rispetto al tasso di partenza secondo le oscillazioni del parametro di riferimento. Il tasso variabile è consigliabile alle aziende che vogliono un tasso sempre in linea con l andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell importo delle rate. Finanziamento a tasso fisso : prevede che il tasso di interesse rimanga fisso per tutta la durata del finanziamento. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile alle aziende che vogliono essere certe, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell ammontare complessivo del debito da restituire indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Finanziamento con erogazioni a stato avanzamento lavori (SAL): Ciascun stato avanzamento lavori (SAL) dovra essere preventivamente documentato e convalidato da specifica perizia e, soltanto ad avvenuta validazione, sara possibile erogare la corrispondente percentuale di finanziamento. L ultima erogazione prevista dal piano finanziario dovra essere inderogabilmente subordinata alla certificazione peritale di fine lavori. Nel periodo di erogazioni a stato avanzamento lavori vengono corrisposti solo interessi. Garanzia Ipotecaria: Aggiornato al 19/04/2012 Versione 01/2012 2

3 Caratteristiche: nel caso di Finanziamento Fondiario/Ipotecario la Parte Finanziata (o la Parte Datrice d Ipoteca se presente), a garanzia di quanto spettante alla Banca in dipendenza del Contratto, concede a favore della Banca ipoteca di primo grado sull immobile descritto nel contratto. L Ipoteca si intende estesa a tutte le adiacenze, pertinenze, accessioni, ampliamenti e nuove costruzioni e a tutto quanto gravabile ai sensi di legge venga anche in seguito introdotto nella proprietà cauzionale. La Parte Finanziata proprietaria dei beni cauzionali (o il Terzo datore d Ipoteca se presente) dichiara che gli immobili descritti nell atto appartengano ad essa in piena ed esclusiva proprietà e che gli stessi sono liberi da ipoteche pesi, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli. Condizioni per l utilizzo: la Banca metterà a disposizione della Parte Finanziata la somma concessa con il contratto di finanziamento al verificarsi di tutte le seguenti ipotesi e sempre che non emergano circostanze di fatto e non si riscontrino nei documenti vizi di natura tale che, se si fossero verificati o fossero venuti a conoscenza della Banca prima, avrebbero impedito la concessione del finanziamento: avvenuta iscrizione dell ipoteca di primo grado sui beni immobili offerti in garanzia e l accertata inesistenza di vincoli e gravami precedenti o comunque pregiudizievoli per l ipoteca stessa; avvenuta consegna alla Banca della polizza di assicurazione recante vincolo in suo favore, contro i danni dell incendio, scoppio e fulmine del fabbricato oggetto della garanzia ipotecaria. L attivazione di questi finanziamenti è subordinata alla concessione di uno specifico affidamento. I rischi principali di queste operazioni sono: variazione dell'affidabilità del Cliente stesso in base alla quale è riconosciuto alla Banca il diritto di pretendere la restituzione del finanziamento in qualsiasi momento, anche all'interno del periodo di durata dello stesso. Al Cliente è fatto obbligo di costituire presso la Banca la provvista per l'estinzione del finanziamento. CONDIZIONI ECONOMICHE Importo Massimo finanziabile Il finanziamento puo essere concesso fino all 80% degli investimenti documentati Tipologia piano di ammortamento Francese / Italiano Durata Minimo 18 mesi Massimo 15 anni Euribor (base 365) di periodicità corrispondente alla Parametro di indicizzazione tasso variabile frequenza della rata, rilevato per valuta data di erogazione e successivamente per valuta il primo giorno lavorativo di ciascuno dei periodi di rata EuroIRS di durata corrispondente alla durata Parametro di riferimento tasso fisso dell ammortamento, rilevato per valuta data di erogazione Spread Max 4% Tasso applicato* Parametro di indicizzazione/riferimento + spread Tasso annuo nominale di mora Tasso applicato maggiorato di 3 punti percentuali Spese di istruttoria Massimo 1,75% sull importo finanziato con un minimo di 500,00 Spese, anche notarili, relative alla stipulazione del contratto di finanziamento, nonché quelle per gli atti e formalità inerenti e conseguenti Aggiornato al 19/04/2012 Versione 01/ A carico della Parte Finanziata, tranne i casi di surrogazione di cui all art. 8 DL 7/2007 convertito nella legge 40/2007 Forme di garanzia Reali oltre ad eventuali garanzie personali e/o atipiche Spese di incasso rata 3,00 Spese invio avviso di scadenza rata e/o quietanza 1,90 Spese per invio estratto conto 0,77

4 Pagamento interessi Spese per perizie su immobile (a cura periti convenzionati) Successive ispezioni, accertamenti, verifiche tecniche sullo stato di avanzamento lavori Compenso per anticipata estinzione totale o parziale mensile / trimestrale / semestrale A carico della Parte Finanziata In base alla destinazione d uso dell immobile e dall importo finanziato con un massimo di 5.000,00 Massimo 2% calcolato sul capitale estinto anticipatamente Nessuna spesa Max 155,00 Atto di variazione delle condizioni del contratto ( ricontrattazione ) ai sensi dell art. 8 del DL 7/2007 (convertito nella legge 40/2007) Atto modificativo diverso dall atto di variazione condizioni ( ricontrattazione ) di cui al DL 7/2007 (convertito nella legge 40/2007) o per aggiornamento bozza contratto Accolli e/o estromissioni per singolo finanziamento Max 155,00 Spese di rinnovo ipoteca 100,00 Cancellazione ipoteca prevista dall art. 13 commi da 8 sexies a 8 quaterdecies del DL 7/2007 (convertito nella legge 40/2007) Rilascio da parte della Banca dell atto di assenso alla cancellazione dell ipoteca nel caso in cui detto atto venga richiesto alla Banca dalla Parte Mutuataria per procedere alla cancellazione con intervento notarile, ai sensi dell art del codice civile Rilascio da parte della Banca di atti necessari per la riduzione, restrizione, frazionamento, postergazione ipotecaria Iscrizione ipotecaria Imposta sostitutiva Assicurazione obbligatoria sugli immobili, pure di terzi, compresi nella garanzia ipotecaria, per un valore ritenuto congruo dalla Banca e comunque non inferiore all importo del Mutuo, contro i danni da incendio, scoppio di gas, caduta di fulmini,esplosione e altri rischi indicati dalla Banca per tutta la durata del finanziamento e comunque finchè non sia soddisfatta ogni ragione di credito della Banca stessa, mediante adesione alle polizze collettive sottoscritte dalla Banca T.A.E.G. Mutuo Tasso Variabile (**) T.A.E.G. Mutuo Tasso Fisso (***) Procedura a carico della Banca con esenzione totale da qualsiasi spesa per il cliente Max 150,00 più spese notarili Max 260,00 Max 200% del capitale finanziato Vigente A carico della Parte Finanziata 2,117% 3,980% * Se il tasso di interesse applicato supera quello fissato dalla legge in tema di usura (Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni), esso è automaticamente sostituito dal tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla Legge. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di finanziamento fondiario / ipotecario, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca (**) T.A.E.G. MUTUO TASSO VARIABILE - riferito ad un esempio di finanziamento di ,00 della durata di 10 anni senza preammortamento, con rimborso secondo piano di ammortamento alla francese con frequenza rata trimestrale, al tasso Euribor 3 (tre) mesi/365 (valuta 11/04/2012) 0,777% + spread 1,30%, spese di istruttoria 500,00, spese invio estratto conto 0,77, rimborso spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza 1,90 e spese di incasso rata 3,00. Aggiornato al 19/04/2012 Versione 01/2012 4

5 (***) T.A.E.G. MUTUO TASSO FISSO - riferito ad un esempio di finanziamento di ,00 della durata di 10 anni senza preammortamento, con rimborso secondo piano di ammortamento alla francese con frequenza rata trimestrale, al tasso EurIRS 10Y (valuta 03/11/2011) 2,298% + spread 1,60%, spese di istruttoria 500,00, spese invio estratto conto 0,77, rimborso spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza 1,90, e spese di incasso rata 3,00. Aggiornato al 19/04/2012 Versione 01/2012 5

6 Estinzione anticipata, recesso / risoluzione, reclami Regole per estinzione anticipata dei mutui La Parte Mutuataria può estinguere anticipatamente il Mutuo se ha provveduto a: saldare la somma pari al capitale ancora da rimborsare al momento dell estinzione; saldare la somma pari agli interessi corrispettivi, maturati dal giorno successivo al pagamento dell ultima rata fino alla data di estinzione del mutuo; pagare le eventuali rate di preammortamento non pagate e gli interessi di mora, nonché le spese giudiziali (anche se dichiarate non restituibili da norme dispositive) ed ogni altra somma che risultasse ancora a credito della Banca; pagare la commissione di estinzione anticipata nella misura definita nell atto di stipula. La domanda di estinzione anticipata costituisce proposta non revocabile. Recesso / Risoluzione E in facoltà della Banca risolvere il contratto qualora il mutuatario, nel termine fissato, non adempia agli obblighi contrattuali fissati per l erogazione del mutuo. E comunque in facoltà della Banca non erogare il mutuo riscontrando il venir ad esistenza di eventi che, se conosciuti, avrebbero portato la Banca a non stipulare il contratto di mutuo. La Banca può, in alternativa alla pronuncia della decadenza dal beneficio del termine ex art c.c., risolvere il contratto ex art c.c. con conseguente obbligo di rimborso anticipato del mutuo, nei casi previsti dalla legge e nei seguenti altri casi in cui : a) la parte mutuataria : - è sottoposta a fusione, scioglimento o liquidazione; - effettua cessioni d azienda o di rami d azienda; - presenta richieste di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero presenta un piano di risanamento; - entra a fare parte di gruppi societari diversi da quelli indicati nella istruttoria del Mutuo o comunque è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di soggetti diversi da quelli indicati in tale sede; b) per 7 volte, anche non consecutive, si è verificato un ritardato pagamento delle rate del mutuo (art. 40, comma secondo, del Testo Unico Bancario); c) la Parte Mutuataria non utilizza la somma erogata con il mutuo per lo scopo per il quale il Mutuo è stato concesso; d) la Parte Mutuataria non adempie agli obblighi previsti a sua carico dal contratto di mutuo, con riferimento agli adempimenti richiesti per svincolare il deposito cauzionale o per l erogazione; e) la Parte Mutuataria subisce protesti o diminuisce la propria consistenza patrimoniale, finanziaria od economica; f) i beni oggetto di garanzia subiscono provvedimenti conservativi o esecutivi o vengono gravati da ipoteche giudiziali; g) la documentazione prodotta e le comunicazioni effettuate alla Banca risultano non veritiere o comunque incomplete; h) con riferimento ai beni concessi in garanzia, risultano altri gravami oltre a quelli enunciati in contratto, ovvero risulta che la Parte Mutuataria o l eventuale Parte Datrice di Ipoteca non ha comunicato l esistenza: - di debiti per imposte, tributi, prestazioni di qualsiasi natura o tasse aventi prelazione sul credito della Banca; - di debiti per sanzioni per effetto di opere edilizie, installazione di impianti od altro, eseguite senza le prescritte autorizzazioni; i) la Parte Mutuataria non provvede puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal Mutuo e/o dalle relative garanzie, comunque a carico della Parte Mutuataria, anche se sostenuti dalla Banca; j) la Banca accerta che l immobile costituito in garanzia non è conforme alla normativa edilizia in vigore o ai provvedimenti della Pubblica Amministrazione. La Banca ha diritto di risolvere il Contratto se (art del codice civile) la Parte Mutuataria e/o la Parte Datrice di Ipoteca non adempiono puntualmente anche ad uno solo degli obblighi di seguito descritti: Aggiornato al 19/04/2012 Versione 01/2012 6

7 k) se la Parte Mutuataria non consegna i documenti entro 90 (novanta) giorni indicati, la Banca può risolvere il contratto; l) se la Parte Mutuataria consegna i documenti entro i 90 (novanta) giorni indicati e l eventuale ulteriore documentazione prevista nel contratto di mutuo, la Parte Mutuataria stessa deve presentarsi a stipulare l atto di erogazione e quietanza relativo all importo erogato, entro un mese dalla semplice richiesta della Banca, spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio da essa eletto nel contratto di mutuo. Se la Parte Mutuataria non si presenta a stipulare l atto di erogazione e quietanza relativo all importo erogato, la Banca può risolvere il contratto; m) la Parte Mutuataria deve integrare il deposito cauzionale eventualmente previsto nel contratto, ogni volta che la Banca, a proprio insindacabile giudizio, non lo ritiene più sufficiente e pertanto ne richiede l integrazione. Se il deposito non è integrato nel termine indicato dalla Banca, la stessa Banca può risolvere il Contratto; n) la Parte Mutuataria, l eventuale Parte Datrice d Ipoteca, i loro eredi o aventi causa sono obbligati: - ad amministrare e conservare con la diligenza del buon padre di famiglia l immobile costituito in garanzia; - a provvedere alla sua conservazione; - ad evitare comportamenti che possono ridurne il valore; o) la Parte Mutuataria, l eventuale Parte Datrice d Ipoteca, i loro eredi o aventi causa non possono, senza autorizzazione della Banca, modificare la condizione giuridica dell immobile ipotecato (quali per fare qualche esempio che però non esurisce tutti i casi possibili: costituire o modificare servitù passive) o cambiarne la destinazione o la consistenza (ad es. demolirlo, anche solo parzialmente, sia pure a scopo di ristrutturazione e ricostruzione); p) la Parte Mutuataria, l eventuale Parte Datrice d Ipoteca, i loro eredi o aventi causa devono provare alla Banca il puntuale pagamento di imposte e tasse relative all immobile ipotecato e devono dare notizia alla Banca: - di ogni modifica dell immobile dovuta a cause indipendenti dalla propria volontà (quali, per fare qualche esempio che però non esaurisce tutti i casi possibili: eventi naturali, attentati,infortuni,ecc.) - di azioni o procedimenti legali e di comportamenti giuridicamente rilevanti che riguardano l immobile (quali, per fare qualche esempio che però non esaurisce tutti ii casi possibili: contestazione del diritto di proprietà e/o di superficie, espropriazioni per pubblica utilità, turbativa del possesso, ecc.) q) la Banca può chiedere una proporzionale integrazione della garanzia ipotecaria o un altra idonea garanzia o la parziale restituzione anticipata delle somme erogate, e la Parte Mutuataria deve provvedervi, se: - la Parte Mutuataria è decaduta da beneficio del termine (art del codice civile ) - l immobile ipotecario si è deteriorato in modo da ridurre la garanzia (art del codice civile) - per effetto di una generale o locale diminuzione dei prezzi della proprietà immobiliare o per qualsiasi altro motivo, nessuno escluso, l immobile ipotecato diminuisce del valore in modo tale da ridurre il margine di garanzia accertato quando è stato concesso il Mutuo; - si accerta che la Parte Mutuataria aveva taciuto l esistenza di debiti per imposte, tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse gravanti sull immobile ipotecato; - dopo l imputazione delle indennità incassate dalla Banca in caso di espropriazione per pubblico interesse o di servitù coattiva, la Banca ritiene che i restanti immobili ipotecati non sono sufficienti a garantire il residuo Mutuo r) se avviene un sinistro all immobile ipotecato, la Parte Mutuataria e la Parte Datrice di Ipoteca devono informare entro 3 (tre) giorni la Banca, la quale può decidere di promuovere gli atti di accertamento del danno ed intervenire negli stessi, in ogni caso a spese della Parte Mutuataria. Se la Parte Mutuataria e la Parte Datrice di Ipoteca non informano del sinistro entro 3 (tre) la Banca può risolvere il Contratto s) la Parte Mutuataria non può cedere a terzi alcun eventuale proprio credito derivante dal Contratto senza il preventivo consenso scritto della Banca. Se accerta l avventua cessione di qualche credito senza il suo preventivo consenso scritto, la Banca può risolvere il Contratto t) se la Parte Mutuataria è una società, un ente, una persona giuridica di qualsivoglia natura o comunque un soggetto diverso da una persona fisica, deve comunicare per iscritto alla Banca, entro e non oltre 30 (trenta) giorni: - qualsiasi modificazione del prorpio atto costitutivo e dello statuto - l eventuale fusione, scioglimento o liquidazione - eventuali cessioni d azienda o di rami d azienda - eventuali richieste di concordato preventivo o diaccordo di ristrutturazione dei debiti ovvero la presentazione o l attuazione di un piano di risananmento; Aggiornato al 19/04/2012 Versione 01/2012 7

8 - l eventuale ingresso in gruppi societari diversi da quelli indicati nella istruttoria del Mutuo o comunque la sottoscrizione alla direzione ed al coordinamento di soggetti diversi da quelli indicati durante l istruttoria del Mutuo se la Parte Mutuataria non comunica questi eventi, la Banca può risolvere il Contratto u) la Banca può risolvere il contratto se accerta che l immobile costituito in garanzia non è conforme alla normativa edilizia in vigore e/o a provvedimenti della Pubblica Amministrazione (compreso il rispetto dei termini di inizio e di fine lavori stabiliti nella Concessione Edilizia) v) se la Parte Mutuataria vuole destinare in via esclusiva uno o più patrimoni ad uno specifico affare (art bis del codice civile) o richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art decies del codice civile), la Parte mutuataria stessa deve, prima di adottare le relative delibere, informare per iscritto la Banca della propria intenzione ed ottenere il preventivo consenso scritto da parte della Banca. Se la Parte Mutuataria non comunica questa intenzione e non richiede il consenso alla Banca, la Banca può risolvere il Contratto. In aggiunta ai casi di risoluzione elencati, la Banca può dichiarare la Parte Mutuataria decaduta dal beneficio del termine ed esigere pertanto la immediata restituzione delle somme erogate in relazione al Mutuo se: - la Parte Mutuataria è diventata insolvente o ha diminuito le garanzie che aveva prestato o non ha dato le garanzie che aveva promesso (art del codice civile); - si sono verificati eventi e circostanze per cui, se conosciuti in precedenza, la Banca non avrebbe ragionevolmente concesso il Mutuo; tra questi eventi e circostanze vanno compresi quelli che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Parte Mutuataria. La Banca esercita la risoluzione del contratto mediante comunicazione inviata alla Parte Mutuataria a mezzo lettera con avviso di ricevimento al domicilio eletto dalla Parte Mutuataria nel contratto di mutuo. La risoluzione ha effetto immediato da quando la parte Mutuataria riceve la relativa comunicazione. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 30 giorni lavorativi Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della Banca (reclami@barclays.it, indirizzo Viale Forlanini, Milano), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: in caso di controversie inerenti operazioni e servizi Bancari e finanziari: - all Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se il fatto contestato è successivo alla data dell 1 gennaio 2007, nel limite di se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi; - al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo. Per assolvere all obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all Autorità Giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo: adire il Conciliatore Bancario Finanziario; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito o chiesto alla Banca; ovvero un altro organismo iscritto nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia Bancaria e finanziaria. L elenco degli organismi di mediazione é disponibile sul sito Maggiori indicazioni sono nel documento Principali diritti del cliente, affisso in tutte le filiali e consultabile dal sito internet della Banca Aggiornato al 19/04/2012 Versione 01/2012 8

9 LEGENDA Accollo Euribor Fido o affidamento Imposta sostitutiva Ipoteca Istruttoria Periodo di preammortamento Perizia Piano di ammortamento Piano di ammortamento Francese Piano di ammortamento Italiano Quietanza Quota capitale Quota interessi Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all intermediario, cioè si accolla, il debito residuo. Tasso per depositi interbancari in Euro calcolato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) alle ore 11 antimeridiane di Bruxelles. Il tasso è diffuso sul cirduito telematico Bridge Telerate ovvero, in assenza, sul circuito Reuters e di norma pubblicato, il giorno successivo, su Il Sole 24 Ore. Somma che la Banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile. Imposta dovuta sui finanziamenti a medio lungo termine in luogo dell imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e delle tasse sul concessioni governative. Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l espropriazione del bene e farlo vendere. Pratiche e formalità necessarie all erogazione del finanziamento. Il preammortamento è il periodo che intercorre tra l erogazione (unica o finale) del finanziamento e l inizio del suo ammortamento. In questo periodo non è previsto il rimborso di quote del capitale finanziato, ma semplicemente la corresponsione degli interessi calcolati al tasso contrattualemente stabilito per tale periodo, alle scadenze contrattualmente previste. Relazione di un tecnico che attesta il valore dell immobile o di beni registrati da ipotecare. Il rimborso dell importo erogato si sviluppa nel tempo secondo un piano, detto ammortamento, che esplicita in modo dettagliato importi da versare e tempi da rispettare nel pagamento delle rate, lungo tutta la durata del contratto. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta. Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. Atto con il quale un soggetto mutuatario accetta il corrispettivo esonerando la Banca a qualsiasi ulteriore richiesta. Quota della rata costituita dall importo del finanziamento restituito. Quota della rata costituita dagli interessi maturati. Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli anticipi, sconti, aumentarlo di un quarto, aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla Banca/intermediario non sia superiore. Aggiornato al 19/04/2012 Versione 01/2012 9

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