La nuova disciplina sui videogiochi - autorizzazioni, vigilanza e sanzioni Michele Pezzulli, Comandante la P.M. di Aversa

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "La nuova disciplina sui videogiochi - autorizzazioni, vigilanza e sanzioni Michele Pezzulli, Comandante la P.M. di Aversa"

Transcript

1 Delegazioni Regionali > Campania La nuova disciplina sui videogiochi - autorizzazioni, vigilanza e sanzioni Michele Pezzulli, Comandante la P.M. di Aversa Negli ultimi anni abbiamo assistito al susseguirsi di normative in tema di "Apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento" per il gioco lecito, che hanno riformulato gli artt. 86 e 110 del T. U. L. P. S.- Di seguito esaminiamo le disposizioni che hanno più significativamente interessato la materia. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001) L'art. 37, comma 2, aveva stabilito che anche per l'attività di distribuzione e di gestione degli apparecchi in argomento necessita la licenza di cui all'art. 86, comma 3, del t.u.l.p.s. ; l'art. 37, comma 3, lett. a), aveva modificato l'art. 110 del t.u.l.p.s., disponendo che in tutte le sale da gioco e nei circoli privati, autorizzati ad installare apparecchi da gioco, deve essere esposta una tabella ove sono indicati i giochi che il Questore ritiene di vietare, oltre a quelli d'azzardo; il D. P. R. 311/2001, all'art. 2, comma 1, lett. h), ha modificato l'art. 195, comma 2, del Regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s. (R. D. 6 maggio 1940, n. 635), assegnando al Sindaco o suo delegato (Dirigente/Funzionario responsabile del Settore), la competenza a vidimare la tabella dei giuochi proibiti; l'art. 38, aveva introdotto l'obbligo del "nulla osta" per i videogiochi da installare nei pubblici esercizi e nei circoli privati, peraltro propedeutico al rilascio della licenza di esercizio ex articolo 86 del t.u.l.p.s., e la competenza per il rilascio del n. o. era stata assegnata all'agenzia delle Entrate; Legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003) L'art. 22, ha introdotto interessanti modificazioni a tutto l'impianto normativo che disciplina i videogiochi, sostituendo del tutto sia il predetto articolo 38 della legge 388/ con il comma 2), che l'art. 110 del t.u.l.p.s. (con il comma 3), ed apportando significative modifiche all'art. 14 -bis del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 640 (con il comma 4), relativo alla disciplina tributaria del settore. Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, (convertito dalla legge24 novembre 2003, n. 326) L'art. 39, commi da 5 a 13, ha riordinato la normativa in materia di "giochi leciti", precedentemente introdotta dalla legge 289/02, completando la disciplina relativa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento. Analizziamo, di seguito, i principali temi di novità; l'art. 38, come novellato dalle predette normative, ha previsto che il "nulla osta" viene rilasciato dalla "Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato" ( e non più dall'agenzia delle Entrate) ai produttori, importatori e gestori ed è differenziato per le diverse tipologie di giochi leciti individuate ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del t.u.l.p.s.; l'art. 110 del t.u.l.p.s., le sostanziali modifiche introdotte sono relative ai videogiochi; sono state,infatti, previste categorie di apparecchi di intrattenimento e svago diverse per caratteristiche tecniche, durata della partita, tipologia di vincita, attivazione e costo della partita, in particolare: Comma 6: qualifica gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti sull'elemento aleatorio, caratterizzati dalle seguenti specificità: 1. costo della partita non superiore ad 0,50; 2. durata della partita tra i 7 ed i 13 secondi; 3. divieto di riproduzione, anche parziale, delle regole del gioco del poker; 4. consentono la corresponsione di una vincita in denaro del valore non superiore ad 50,00; Comma 7: comprende tre categorie di apparecchi e congegni, che non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali, disciplinati dalle lettere a), b) e c), di seguito indicati: 1. lettera a: disciplina gli apparecchi elettromeccanici da intrattenimento e da gioco di abilità fisiche

2 e mentale, privi di monitor, con costo della partita non superiore ad 1.00, che consentono la vincita esclusivamente di piccoli premi di oggettistica, non convertibili in denaro, il cui valore complessivo non può essere superiore a 20 volte il costo della partita 2. lettera b: comprende gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, con costo di attivazione della partita non superiore ad 0,50, che consentono quale vincita esclusivamente il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di 10 volte; 3. lettera c: include gli apparecchi automatici e semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità fisica e mentale, con attivazione della partita con moneta non superiore ad 0,50, che non consentono alcuna vincita e la durata della partita può variare solo in relazione all'abilità del giocatore. In ordine agli stessi commi 6 e 7, infine, evidenziamo che: gli apparecchi e congegni automatici di cui ai precedenti commi 6 e 7, non possono riprodurre il gioco del poker o, anche in parte, le sue regole fondamentali, come indicato all'ultimo capoverso del comma 6 e nel comma 7-bis del t.u.l.p.s. (quest'ultimo comma introdotto dal comma 7-bis dell'art. 39, D. L. 269/03). Tutti gli apparecchi o congegni indicati all'art. 110, commi 6 e 7, lettere a), b) e c), del T. U. L. P. S., devono essere: 1. dotati di nulla osta, rilasciato dall'amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ex art. 38 legge 388/200; 2. contrassegnati da un numero progressivo; 3. provvisti di scheda esplicativa. 4. E' vietato ai minori di anni 18 l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6. Il titolare della prescritta autorizzazione è tenuto a far osservare il predetto divieto. E' vietato l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettera b), a decorrere dal 1 maggio 2004, qualora non siano riconvertiti in apparecchi di cui al comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c). SANZIONI Il comma 9 dell'art. 110, novellato dall'art. 22 della legge 289/02, ha previsto una serie di sanzioni penali ed amministrative per le violazioni dei commi 4,5,6,7 e 8 del 110 t.u.l.p.s., oltre naturalmente all'applicazione delle sanzioni previste sia dal Codice Penale che dall'art. 86 dello stesso testo unico di p. s., che esaminiamo di seguito. Coloro che installano o che consentono l'uso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli privati, di apparecchi e congegni automatici ed elettronici per il gioco d'azzardo (ai sensi del comma 4), che hanno insita la scommessa o consentono vincite aleatorie di premi in danaro o in natura di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 di (ai sensi del comma 5), ovvero installi apparecchi non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, sopra riportate, sono soggetti a denunzia all'autorità Giudiziaria e puniti con ammenda da 4.000,00 a ,00, con la confisca degli apparecchi (gli agenti operanti devono, pertanto, procedere al loro sequestro). In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. I gestori degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, che consentono l'uso degli stessi ai minori degli anni 18, sono soggetti a denunzia all'autorità Giudiziaria e puniti con ammenda da 500,00 a 1.000,00, oltre alle sanzioni previste dall'art. 86. Coloro che distribuiscono, installano o consentono l'uso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o nei circoli privati, di apparecchi automatici in assenza del prescritto nulla osta, prescritto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soggetti a sanzione amministrativa

3 pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00, con la confisca degli apparecchi (gli agenti operanti devono, pertanto, procedere al loro sequestro), oltre all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 86 del t.u.l.p.s. Nell'ipotesi del sequestro degli apparecchi, il comando procedente deve darne comunicazione all'amministrazione Finanziaria- Il comma 10 dell'art. 110, dispone, inoltre, che se gli autori delle precedenti violazioni sono anche titolari di licenza per pubblico esercizio, per le predette violazioni si procede alla sospensione della stessa licenza per un periodo da 1 a 6 mesi, nonché alla revoca della stessa in caso di recidiva nell'illecito penale o di reiterazione dell'illecito amministrativo. Il comma 11 dell'art. 110, prevede, infine, che il Questore, oltre alle sanzioni previste dall'art. 100, qualora siano accertate violazioni alle disposizioni relative agli apparecchi, previste nell'art. 110, può sospendere la licenza per un periodo non superiore a tre mesi, dandone comunicazione all'autorità che ne ha curato il rilascio. Installazione dei videogiochi Il nuovo comma 3 dell'art. 110 ha precisato che gli apparecchi automatici individuati allo stesso articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), possono essere installati esclusivamente negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 ed 88 del t.u.l.p.s. Tale principio è stato successivamente integrato al comma 6 dell'art. 22, legge 289/02, laddove ha prescritto che l'installazione dei predetti apparecchi è vietata nelle "Sale Bingo", sebbene anch'esse soggette alle licenze rilasciate ai sensi dell'art. 88. E' fatto salvo, infatti, il divieto posto dall'art. 1, comma 2, del D. M. 31 gennaio 2000, n Regolamento del Ministero delle Finanze per l'istituzione del gioco del "Bingo"- laddove ha stabilito che la gestione di tale gioco deve svolgersi ".in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonchè biliardi, biliardini e apparecchi similari." Decreto Ministeriale 27 ottobre 2003 Determinazione numero massimo di apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. Al fine di limitare o indicare precisamente il numero degli apparecchi da installare negli esercizi pubblici o circoli privati, lo stesso art. 22, comma 6 ha, altresì, previsto che con Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, dovesse essere individuato il numero massimo di apparecchi, con riferimento alle predette tipologie di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettere a), b) e c), da installare nei pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati. In attuazione di tali previsioni, il Direttore Generale dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, di concerto con il Capo della Polizia, ha emanato il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2003, recante "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (t.u.l.p.s.), che possono essere installati negli esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati". Tale decreto, di soli 4 articoli, ha individuato gli ambiti di applicazione delle definizioni degli esercizi interessati (art. 1), il numero massimo degli apparecchi installabili (art. 2) e, infine, le disposizioni generali e le prescrizioni (art. 3), che di seguito esamineremo (l'art. 4 è relativo alle disposizioni transitorie). 1) I limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale 27 ottobre 2003 sono relativi esclusivamente all'installazione di apparecchi da gioco indicati all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S., che di seguito sono definiti "apparecchi contingentati"; 2) Gli esercizi ove possono essere installati gli apparecchi indicati al precedente punto 1 sono articolati in: a) Bar, caffè ed esercizi assimilabili con attività prevalente di somministrazione e vendita di cibi e bevande;

4 b) Ristoranti, osterie, trattorie, fast- food ed esercizi assimilabili con attività prevalente di somministrazione pasti; c) Stabilimenti balneari, con attività prevalente di offerta di servizi per la balneazione; d) Alberghi, locande ed esercizi assimilabili, con attività prevalente di offerta di ospitalità; e) Sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, nonché eventuali apparecchi meccanici quali bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box ; f) Circoli privati, organizzazioni, associazioni di cui al D.P.R. 04 aprile 2001, n. 235, purchè in possesso dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande; g) Agenzie di raccolte scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.; h) Esercizi di raccolte scommesse su incarico di concessioni di giochi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art.88 del T.U.L.P.S.; 3. a) negli esercizi tipo bar, di cui al precedente punto 2, lettera a), possono essere installati - n. 1 apparecchio ogni 15 mq. di superficie destinata alla somministrazione; - n. 2 apparecchi fino a 50 mq, elevabili di un' unità ogni ulteriore 50 mq., fino ad un massimo di 4; b) negli esercizi tipo ristoranti, di cui al precedente punto 2, lettera b), possono essere installati gli - n. 1 apparecchio per ogni 30 mq. di superficie destinata alla somministrazione; - n. 2 apparecchi fino a 100 mq, elevabili di un' unità per ogni ulteriore 100 mq., fino a un massimo di 4;. c) negli stabilimenti balneari di cui al precedente punto 2, lettera c), possono essere installati - n. 1 apparecchio ogni 1000 mq. di superficie di concessione demaniale; - n. 2 apparecchi fino a 2500 mq., elevabili di un' unità per ogni ulteriore 2500 mq., fino ad un massimo di 4; - d) negli alberghi di cui al precedente punto 2, lettera d), possono essere installati apparecchi contingentati, nei seguenti limiti: - n. 1 apparecchi ogni 20 camere; - n. 4 apparecchi fino a 100 camere, elevabili di un' unità ogni ulteriore 100 camere fino a un massimo di 6;. e) nelle sale da gioco di cui al precedente punto 2, lettera e), è installabile n. 1 apparecchio contingentato, ogni 10 mq di superficie dei locali;. f) nei circoli privati di cui al precedente punto 2, lettera f), possono essere installati apparecchi contingentati, secondo i limiti indicati ai punti 3.a e 3.b, in ordine alla tipologia ed alla superficie destinata alla somministrazione; -g) nelle agenzie di raccolta delle scommesse di cui al precedente punto 2 lett. g possono nei circoli privati di cui al precedente punto 2, lettera f), possono essere installati apparecchi essere installati - n. 1 apparecchio ogni 15 mq. di superficie del locale; - n. 6 apparecchi fino a 100 mq., elevabili di un' unità per ogni ulteriore 100 mq., fino ad un massimodi8;. h) negli esercizi di raccolte scommesse di cui al precedente punto 2, lettera h), possono essere installati apparecchi contingentati nei seguenti limiti: - n. 1 apparecchio ogni 15 mq. di superficie del locale; - n. 2 apparecchi fino a 50 mq., elevabili di un' unità ogni ulteriore 50 mq., fino a un max di 4. 4) Nei predetti esercizi pubblici, circoli privati e agenzie di raccolta scommesse possono essere installati gli apparecchi contingentati, secondo le seguenti ulteriori prescrizioni:

5 o negli esercizi indicati al precedente punto 2, lettera a), b), c), d), f), h), oltre ai predetti apparecchi contingentati devono essere installati anche altri apparecchi o congegni individuati all'art. 110, comma 7, lettere a) e c), al fine di fornire un'offerta di giochi comprensiva di tutte le tipologie; o nelle sale da gioco di cui al punto 2, lettera e), il numero degli apparecchi contingentati non può essere superiore al numero complessivo di altre tipologie di apparecchi installati nell'esercizio; o negli esercizi di cui al punto 2, lettere a), b), c), f), h), gli apparecchi contingentati non possono essere installati in posti contigui agli apparecchi di altre tipologie. o negli esercizi di cui al precedente punto 2, lettere d) ed e), gli apparecchi contingentati devono essere collocati in un'area specificamente ad essi dedicata. 5) Il Decreto ha, infine, stabilito che è' vietato installare gli apparecchi contingentati: o negli esercizi pubblici posti all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuola o istituti scolastici, nonché all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; o all'esterno dei locali o aree destinate all'attività di tutti gli esercizi ed i locali indicati al punto 2. A conclusione di queste brevi note riteniamo che è opportuno, comunque, portare a conoscenza dei cittadini e, soprattutto, dei titolari di licenze per sale gioco o altri esercizi pubblici, ove sono installati apparecchi e congegni per il gioco lecito, i limiti imposti dal presente Decreto. A tal proposito, abbiamo proceduto a predisporre una bozza di ordinanza da destinare agli operatori interessati ed anche alla cittadinanza, che alleghiamo al presente lavoro, sperando di far cosa utile a coloro che quotidianamente sono chiamati ad affrontare le problematiche esaminate. BOZZA DI ORDINANZA C I T T A' DI.. UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA Ordinanza n. OGGETTO: Decreto Ministeriale 27 ottobre Determinazione numero massimo di apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. IL DIRIGENTE - Premesso che la legge 27 dicembre 2002, n. 689 all'art 22, comma 3, ha riformulato l'art. 110 del T.U.L.P.S di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di seguito ulteriormente modificato dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, recanti una nuova classificazione dei giochi leciti, al comma 6 e 7 del predetto art. 110 prevedendo categorie di apparecchi di intrattenimento e svago diverse per caratteristiche tecniche, durata della partita, tipologia di vincita, attivazione e costo della partita, in particolare: o Comma 6: qualifica gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti sull'elemento aleatorio, caratterizzati dalle seguenti specificità: 1. costo della partita non superiore ad 0,50; 2. durata della partita tra i 7 ed i 13 secondi; 3. divieto di riproduzione, anche parziale, delle regole del gioco del poker; 4. consentono la corresponsione di una vincita in denaro del valore non superiore ad 50,00; Comma 7: comprende tre categorie di apparecchi e congegni, che non possono riprodurre il gioco del poker o,comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali, disciplinati dalle lettere a), b) e c), di seguito indicati:

6 5. lettera a: disciplina gli apparecchi elettromeccanici da intrattenimento e da gioco di abilità fisiche e mentale, privi di monitor, con costo della partita non superiore ad 1.00, che consentono la vincita esclusivamente di piccoli premi di oggettistica, non convertibili in denaro, il cui valore complessivo non può essere superiore a 20 volte il costo della partita 6. lettera b: comprende gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, con costo di attivazione della partita non superiore ad 0,50, che consentono quale vincita esclusivamente il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di 10 volte; 7. lettera c: include gli apparecchi automatici e semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità fisica e mentale, con attivazione della partita con moneta non superiore ad 0,50, che non consentono alcuna vincita e la durata della partita può variare solo in relazione all'abilità del giocatore. - Atteso che gli apparecchi automatici individuati all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), possono essere installati esclusivamente negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 ed 88 del T. U. L. P. S., con esclusione delle "Sale Bingo", secondo quanto stabilito dal Regolamento del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2000, n articolo 1, comma 2 - Considerato che l'art. 22, comma 6 della legge 289/02 ha previsto che con Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, venisse individuato il numero massimo di apparecchi, con riferimento alle predette tipologie di cui all'art. 110 commi 6 e 7, lettere a), b) e c), da installare nei pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati - Preso Atto che, in attuazione di tali previsioni, il Direttore Generale dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, di concerto con il Capo della Polizia, ha emanato il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2003, recante " "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati negli esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati" - Ravvisata, pertanto, l'opportunità e la necessità di rendere noto agli esercenti le sale da gioco, pubblici esercizi, punti di raccolta di giochi autorizzati, nonché ai presidenti e responsabili di circoli privati ed associazioni le prescrizioni ed i limiti stabiliti nel predetto D.M , al fine di consentire una corretta conoscenza ed applicazione della normativa in parola - Vista la legge 27dicembre 2002, n art. 22; - Visto il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 39; - Visti gli articoli 86, 88 e 110, commi 6 e 7,del T.U.L.P.S.; - Visto il D.M. 27 ottobre 2003; - Visto l'art. 107 del D. Lgs 267/ 2000; ORDINA - Coloro che distribuiscono, installano o gestiscono apparecchi e congegni automatici da gioco o intrattenimento sono obbligati ad osservare le disposizioni relative al limite numerico dei giochi da intrattenimento e svago installabili nei pubblici esercizi, sale pubbliche da gioco, agenzie per la raccolta dei giochi autorizzati, nonché circoli privati, organizzazioni ed associazioni, secondo i limiti, le modalità e le disposizioni stabiliti dal D.M

7 - I titolari di autorizzazione per installazione di apparecchi da gioco indicati all'art 110, commi 6 e 7, lettera b), sono obbligati presentare nuova istanza o dichiarazione di inizio attività, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente, nella quale dichiarare il numero e la tipologia dei videogiochi installati, osservando i limiti, le disposizioni e le modalità prescritti dal predetto Decreto. ecorso tale termine, saranno ritenuti "non autorizzati" e sanzionati ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. gli apparecchi già installati, qualora dovessero risultare in soprannumero rispetto ai limiti fissati. 3) I limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale 27 ottobre 2003 sono relativi esclusivamente all'installazione di apparecchi da gioco indicati all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S., che di seguito sono definiti "apparecchi contingentati"; 4) Gli esercizi ove possono essere installati gli apparecchi indicati al precedente punto 1 sono articolati in: a) Bar, caffè ed esercizi assimilabili con attività prevalente di somministrazione e vendita di cibi e bevande; b) Ristoranti, osterie, trattorie, fast- food ed esercizi assimilabili con attività prevalente di somministrazione pasti; c) Stabilimenti balneari, con attività prevalente di offerta di servizi per la balneazione; d) Alberghi, locande ed esercizi assimilabili, con attività prevalente di offerta di ospitalità; e) Sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, nonché eventuali apparecchi meccanici quali bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box ; f) Circoli privati, organizzazioni, associazioni di cui al D.P.R. 04 aprile 2001, n. 235, purchè in possesso dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande; g) Agenzie di raccolte scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.; h) Esercizi di raccolte scommesse su incarico di concessioni di giochi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.; 3. a) negli esercizi tipo bar, di cui al precedente punto 2, lettera a), possono essere installati - n. 1 apparecchio ogni 15 mq. di superficie destinata alla somministrazione; - n. 2 apparecchi fino a 50 mq, elevabili di un' unità ogni ulteriore 50 mq., fino ad un massimo di 4;. b) negli esercizi tipo ristoranti, di cui al precedente punto 2, lettera b), possono essere installati gli - n. 1 apparecchio per ogni 30 mq. di superficie destinata alla somministrazione; - n. 2 apparecchi fino a 100 mq, elevabili di un' unità per ogni ulteriore 100 mq., fino a un massimo di 4; -c) negli stabilimenti balneari di cui al precedente punto 2, lettera c), possono essere installati - n. 1 apparecchio ogni 1000 mq. di superficie di concessione demaniale; - n. 2 apparecchi fino a 2500 mq., elevabili di un' unità per ogni ulteriore 2500 mq., fino ad un massimo di 4; - d) negli alberghi di cui al precedente punto 2, lettera d), possono essere installati apparecchi contingentati, nei seguenti limiti: - n. 1 apparecchi ogni 20 camere, - n. 4 apparecchi fino a 100 camere, elevabili di un' unità ogni ulteriore 100 camere fino a un massimo di 6;. e) nelle sale da gioco di cui al precedente punto 2, lettera e), è installabile n. 1 apparecchio contingentato, ogni 10 mq di superficie dei locali;. f) nei circoli privati di cui al precedente punto 2, lettera f), possono essere installati apparecchi

8 contingentati, secondo i limiti indicati ai punti 3.a e 3.b, in ordine alla tipologia ed alla superficie destinata alla somministrazione;. g) nelle agenzie di raccolta delle scommesse di cui al precedente punto 2 lett. g possono nei circoli privati di cui al precedente punto 2, lettera f), possono essere installati apparecchi essere installati n. 1 apparecchio ogni 15 mq. di superficie del locale; n. 6 apparecchi fino a 100 mq., elevabili di un' unità per ogni ulteriore 100 mq., fino ad un massimo di 8; h) negli esercizi di raccolte scommesse di cui al precedente punto 2, lettera h), possono essere installati apparecchi contingentati nei seguenti limiti: n. 1 apparecchio ogni 15 mq. di superficie del locale; n. 2 apparecchi fino a 50 mq., elevabili di un' unità ogni ulteriore 50 mq., fino a un massimo di 4. 4) Nei predetti esercizi pubblici, circoli privati e agenzie di raccolta scommesse possono essere installati gli apparecchi contingentati, secondo le seguenti ulteriori prescrizioni: o negli esercizi indicati al precedente punto 2, lettera a), b), c), d), f), h), oltre ai predetti apparecchi contingentati devono essere installati anche altri apparecchi o congegni individuati all'art. 110, comma 7, lettere a) e c), al fine di fornire un'offerta di giochi comprensiva di tutte le tipologie; o nelle sale da gioco di cui al punto 2, lettera e), il numero degli apparecchi contingentati non può essere superiore al numero complessivo di altre tipologie di apparecchi installati nell'esercizio; o negli esercizi di cui al punto 2, lettere a), b), c), f), h), gli apparecchi contingentati non possono essere installati in posti contigui agli apparecchi di altre tipologie. o negli esercizi di cui al precedente punto 2, lettere d) ed e), gli apparecchi contingentati devono essere collocati in un'area specificamente ad essi dedicata. 5) E' vietato installare gli apparecchi contingentati: o negli esercizi pubblici posti all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuola o istituti scolastici, nonché all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; o all'esterno dei locali o aree destinate all'attività di tutti gli esercizi ed i locali indicati al punto 2. 6) Tutti gli apparecchi o congegni indicati all'art. 110, commi 6 e 7, lettere a), b) e c), del T. U. L. P. S., devono essere: o dotati di nulla osta, rilasciato dall'amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ex art. 38 legge 388/200; o contrassegnati da un numero progressivo; o provvisti di scheda esplicativa. 7) E' vietato ai minori di anni 18 l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6. Il titolare della prescritta autorizzazione è tenuto a far osservare il predetto divieto. 8) E' vietato l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettera b), a decorrere dal 1 maggio 2004, qualora non siano riconvertiti in apparecchi di cui al comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c). 9) Gli apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T. U. L. P. S., non possono riprodurre il gioco del poker o, anche in parte, le sue regole fondamentali. AVVISA - I gestori degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, che consentono l'uso degli stessi ai minori degli anni 18, sono soggetti a denunzia all'autorità Giudiziaria e puniti con ammenda da 500,00 a 1.000,00. - Coloro che distribuiscono, installano o consentono l'uso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o nei circoli privati, di apparecchi automatici in assenza del prescritto nulla osta, prescritto

9 dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00, con sequestro degli stessi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 86 del T.U.L.P.S. - Gli esercenti, titolari anche di licenza per pubblico esercizio, per le predette violazioni sono soggetti alla sospensione della stessa licenza da 1 a 6 mesi, nonché alla revoca in caso di recidiva nell'illecito penale e di reiterazione dell'illecito amministrativo. E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi pubblici, circoli privati, sale gioco e centri di raccolta scommesse, indicati al precedente punto 2, titolari di licenze di P. S. per l'installazione di giochi di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), di uniformarsi alle prescrizioni, limitazioni e divieti, innanzi indicati, con avviso che, in mancanza, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dagli articoli 9, 17-bis, 17-ter, 17-quater, nonché 110, commi 10 e 11, del T.U.L.P.S, salvo l'applicazione della normativa penale, qualora i fatti accertati costituiscano reato. Il Corpo di Polizia Municipale e gli agenti delle Forze dell'ordine sono incaricati di vigilare sulla perfetta osservanza del presente provvedimento. Dalla Casa Comunale IL DIRIGENTE (Relazione tenuta al 1 Convegno Nazionale ASSAPLI - SIBARI. 23/ )

COMUNE DI PAOLA. ( Provincia Di Cosenza ) GIOCHI LECITI ALL INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI E SIMILARI SPECIFICA DEI GIOCHI

COMUNE DI PAOLA. ( Provincia Di Cosenza ) GIOCHI LECITI ALL INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI E SIMILARI SPECIFICA DEI GIOCHI COMUNE DI PAOLA ( Provincia Di Cosenza ) SETTORE N. 7 UFFICIO : Attività Economiche e Produttive ( Piazza IV Novembre,22 ) tel. 0982 582860 fax 0982582397 PEC : qsarpa@comune.paola.cs.it legislazione di

Dettagli

COMUNE DI PAOLA ( Provincia di Cosenza )

COMUNE DI PAOLA ( Provincia di Cosenza ) COMUNE DI PAOLA ( Provincia di Cosenza ) SETTORE N. 7 UFFICIO : Attività Economiche e Produttive ( Piazza IV Novembre,22 ) tel. 0982 582860 fax 0982582397 SALA GIOCHI legislazione di riferimento : Legge

Dettagli

COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE. Ord. n. 10 Data, 26 febbraio 2010 IL SINDACO

COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE. Ord. n. 10 Data, 26 febbraio 2010 IL SINDACO COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO VIA ROMA N. 46 33037 PASIAN DI PRATO - TEL. 0432/645953 FAX 0432/645918 E-MAIL: segreteria@comune.pasiandiprato.ud.it Ord. n.

Dettagli

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' GIOCHI LECITI

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' GIOCHI LECITI DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' GIOCHI LECITI AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI TORTONA Oggetto: Denuncia inizio attivitá per INSTALLAZIONE di: Il sottoscritto apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed

Dettagli

Tipologia degli esercizi Numero massimo degli apparecchi installabili

Tipologia degli esercizi Numero massimo degli apparecchi installabili Informativa E.P. CITTÀ DI TORINO DIVISIONE COMMERCIO SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZIO Con questo scritto il Settore intende fornire le informazioni essenziali che riguardano l installazione di

Dettagli

AL COMUNE DI PIANORO. Esercente l'attività di:

AL COMUNE DI PIANORO. Esercente l'attività di: DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' DI GIOCHI LECITI (art. 19, L. 241/1990; art. 86 110 T.U.L.P.S.) da presentare in 2 esemplari: (1 originale per il comune e 1 copia per il dichiarante sulla quale verrà apposto

Dettagli

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' DI GIOCHI LECITI

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' DI GIOCHI LECITI MOD. DIA1 DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' DI GIOCHI LECITI (art. 19, L. 241/1990; art. 86 110 T.U.L.P.S.). da presentare in 2 esemplari: ( 1 originale per il comune e 1 copia per il dichiarante, sulla quale

Dettagli

Al SIGNOR SINDACO del Comune di

Al SIGNOR SINDACO del Comune di Da presentare in doppia copia Prima di consegnare il modulo, munirsi di fotocopia da far timbrare per ricevuta dall Ufficio Protocollo e conservare per gli usi successivi Al SIGNOR SINDACO del Comune di.

Dettagli

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (1). Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (2) (3) (4) (5).

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (1). Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (2) (3) (4) (5). R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (1). Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (2) (3) (4) (5). omissis Capo II - Degli esercizi pubblici (139) 86. (art. 84 T.U. 1926). - Non possono esercitarsi,

Dettagli

Comune di Villa guardia

Comune di Villa guardia Comune di Villa guardia UFFICIO COMMERCIO Informativa agli esercenti per l installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito. Con questo scritto l Ufficio intende fornire le informazioni essenziali

Dettagli

APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO DI CUI AGLI ARTT. 86 E 110, COMMI 6 E/O 7 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON R. D. 18.

APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO DI CUI AGLI ARTT. 86 E 110, COMMI 6 E/O 7 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON R. D. 18. Al Sindaco del Comune di OSTUNI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO DI CUI AGLI ARTT. 86 E 110, COMMI 6 E/O 7 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON R. D. 18.06.1931, N. 773 Denuncia

Dettagli

R.D. 773 del 18/06/1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza -

R.D. 773 del 18/06/1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 773 del 18/06/1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - Art. 110. 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica

Dettagli

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE APERTURA SALA GIOCHI AI SENSI DELL ART. 86 DEL T.U.L.P.S.

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE APERTURA SALA GIOCHI AI SENSI DELL ART. 86 DEL T.U.L.P.S. BOLLO AL COMUNE DI FOLIGNO SERVIZIO COMMERCIO E P.A. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE APERTURA SALA GIOCHI AI SENSI DELL ART. 86 DEL T.U.L.P.S. Il sottoscritto Cognome. Nome Data di nascita /../.. Luogo di nascita...

Dettagli

SUAP I GELSI DEI COMUNI DI ALZATE BRIANZA, ANZANO DEL PARCO, ALSERIO, BRENNA, LURAGO D ERBA, MERONE E MONGUZZO

SUAP I GELSI DEI COMUNI DI ALZATE BRIANZA, ANZANO DEL PARCO, ALSERIO, BRENNA, LURAGO D ERBA, MERONE E MONGUZZO SUAP I GELSI DEI COMUNI DI ALZATE BRIANZA, ANZANO DEL PARCO, ALSERIO, BRENNA, LURAGO D ERBA, MERONE E MONGUZZO Piazza Municipio n. 1 22040 ALZATE BRIANZA (CO) Tel. 031/6349306 031/6349323 031/6349322 -

Dettagli

COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza

COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER L APERTURA E L ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI O CONGEGNI DA TRATTENIMENTO Approvato con delibera consiliare n. 4 del

Dettagli

Il sottoscritto. nato a il nazionalità. Cod.Fisc. residente in. Via n. C.A.P. Tel. Cell. Codice fiscale/partita IVA. Con sede nel Comune di Provincia

Il sottoscritto. nato a il nazionalità. Cod.Fisc. residente in. Via n. C.A.P. Tel. Cell. Codice fiscale/partita IVA. Con sede nel Comune di Provincia da presentarsi all'ufficio Protocollo 30 giorni prima dell'inizio dell'attività DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' PER INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI E APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER SALA GIOCHI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER SALA GIOCHI REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER SALA GIOCHI Approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 28/07/2011 Pubblicato all albo pretorio dal 08 al 22 agosto 2011 Art. 1 AMBITO

Dettagli

Il/La sottoscritto nato/a a il e residente a in via n. codice fiscale

Il/La sottoscritto nato/a a il e residente a in via n. codice fiscale AL COMUNE DI VILLA GUARDIA UFFICIO COMMERCIO Oggetto: Denuncia, ai sensi delle legge 241/90, di inizio di attività per detenere e far funzionare in pubblico esercizio apparecchi e congegni automatici,

Dettagli

Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (Stralcio) Art. 1 (Omissis) 525. Il comma 6 dell articolo 110 del

Dettagli

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA Provincia di CASERTA

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA Provincia di CASERTA AL COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA UFFICIO COMMERCIO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA PER L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI DI CUI ALL ART. 110 COMMA 6 E 7 TULPS (Artt. 86 comma 3 R.D.

Dettagli

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO SEGNALAZIONE CERTIFICATO DI INIZIO ATTIVITA

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO SEGNALAZIONE CERTIFICATO DI INIZIO ATTIVITA Timbro del Protocollo Generale PRATICA N. Allo Sportello Unico per le Attività Produttive COMUNE DI BRA Piazza Caduti Libertà n. 14 12042 BRA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO SEGNALAZIONE CERTIFICATO

Dettagli

BAR- RISTORANTI- CIRCOLI- ALBERGHI- AGENZIE DI SCOMMESSE- ESERCIZI DI RACCOLTA SCOMMESSE SALE DA GIOCHI

BAR- RISTORANTI- CIRCOLI- ALBERGHI- AGENZIE DI SCOMMESSE- ESERCIZI DI RACCOLTA SCOMMESSE SALE DA GIOCHI BAR- RISTORANTI- CIRCOLI- ALBERGHI- AGENZIE DI SCOMMESSE- ESERCIZI DI RACCOLTA SCOMMESSE SALE DA GIOCHI (da presentare in duplice copia: 1 originale per il Comune e 1 copia per il dichiarante, sulla quale

Dettagli

[ ] Titolare della impresa individuale [ ] Legale rappresentante della Società [ ] Proprietario/comproprietario [ ] Affittuario [ ] Presidente [ ]

[ ] Titolare della impresa individuale [ ] Legale rappresentante della Società [ ] Proprietario/comproprietario [ ] Affittuario [ ] Presidente [ ] Al COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI (Provincia di Brindisi) Servizio SUAP DISTRIBUZIONE E GESTIONE DI GIOCHI Segnalazione Certificata Inizio Attività NUOVA APERTURA TRASFERIMENTO DI SEDE (allegare vecchia

Dettagli

Denuncia inizio attività per: Apertura nuova Attività

Denuncia inizio attività per: Apertura nuova Attività SALE GIOCHI Timbro ufficiale (spazio riservato all ufficio) COMUNE DI TRIGGIANO Al Dirigente Settore P.M. e Ambiente Ufficio di Polizia Amministrativa Piazza V. Veneto, 42 Triggiano Denuncia inizio attività

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI Art.1 Principi Generali CAPO I NORME GENERALI 1.Il presente regolamento disciplina: a) l apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO. (Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 10.01.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO. (Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 10.01. REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO (Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 10.01.2011) 1 INDICE TITOLO I - Norme generali Art. 1 - Oggetto ed ambito

Dettagli

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO Sportello Unico Attività Produttive Segnalazione certificata di inizio attività -SCIA(*) - per l'installazione di giochi leciti ed apparecchi e congegni di cui all'art. 110

Dettagli

BAR- RISTORANTI- CIRCOLI- ALBERGHI- AGENZIE DI SCOMMESSE- ESERCIZI DI RACCOLTA SCOMMESSE

BAR- RISTORANTI- CIRCOLI- ALBERGHI- AGENZIE DI SCOMMESSE- ESERCIZI DI RACCOLTA SCOMMESSE BAR- RISTORANTI- CIRCOLI- ALBERGHI- AGENZIE DI SCOMMESSE- ESERCIZI DI RACCOLTA SCOMMESSE Timbro ufficiale (spazio riservato all ufficio) Al Signor SINDACO Servizio Polizia Amministrativa SALICE SALENTINO

Dettagli

C O M U N E D I MASSA LUBRENSE Provincia di Napoli C.C. n. 45 del 29/11/2011

C O M U N E D I MASSA LUBRENSE Provincia di Napoli C.C. n. 45 del 29/11/2011 C O M U N E D I MASSA LUBRENSE Provincia di Napoli C.C. n. 45 del 29/11/2011 REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DI SALA GIOCHI E INSTALLAZIONE DI APPRACCHI DI TRATTENIMENTO AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI

Dettagli

POLIZIA DI STATO Questura di Udine. Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell Immigrazione

POLIZIA DI STATO Questura di Udine. Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell Immigrazione POLIZIA DI STATO Questura di Udine Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell Immigrazione Norme principali di riferimento in materia di scommesse e gioco Testo Unico delle Leggi di Pubblica

Dettagli

SCIA per apparecchi e congegni per il gioco lecito -

SCIA per apparecchi e congegni per il gioco lecito - ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PROFUTTIVE del Comune di CORTONA Piazza della Repubblica n. 13 52044 CORTONA da presentare in duplice copia OGGETTO: Avvio installazione apparecchi e congegni per il gioco

Dettagli

Al SIGNOR SINDACO del Comune di C H I E D E

Al SIGNOR SINDACO del Comune di C H I E D E Prima di consegnare il modulo, munirsi di fotocopia da far timbrare per ricevuta dall Ufficio Protocollo e conservare per gli usi successivi Al SIGNOR SINDACO del Comune di. marca da bollo 14,62 Oggetto:

Dettagli

CITTÀ DI CARBONIA PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

CITTÀ DI CARBONIA PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS CITTÀ DI CARBONIA PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE PUBBLICHE DA GIOCO E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO

Dettagli

All Ufficio Commercio del Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (Verona)

All Ufficio Commercio del Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (Verona) All Ufficio Commercio del Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (Verona) OGGETTO: Dichiarazione di inizio attività INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO LECITO. Il/la sottoscritto/a Cognome Nome Codice fiscale

Dettagli

Ministero dell economia e delle finanze

Ministero dell economia e delle finanze Protocollo n 2011/30011/giochi/UD Ministero dell economia e delle finanze IL DIRETTORE GENERALE DELL AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Dettagli

DOMANDA PER RILASCIO LICENZA PER APERTURA DI SALA GIOCHI (Artt. 86 e 110 T.U.L.P.S.) CHIEDE

DOMANDA PER RILASCIO LICENZA PER APERTURA DI SALA GIOCHI (Artt. 86 e 110 T.U.L.P.S.) CHIEDE MODULISTICA MARCA DA BOLLO 16,00 P54 MD14 Rev. 1 del 11/09/07 ALL UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA COMANDO POLIZIA LOCALE PIAZZA 9 NOVEMBRE 1989 20090 SEGRATE (MI) DOMANDA PER RILASCIO LICENZA PER APERTURA

Dettagli

Comune di Rosà (VI) Allegato 1) C.C. n. REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO

Comune di Rosà (VI) Allegato 1) C.C. n. REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO Comune di Rosà (VI) Allegato 1) C.C. n. REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento in attuazione di quanto disposto

Dettagli

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA PER APERTURA DI SALA GIOCHI (Art. 49 - L. 122/2010 - articoli 86-88 e 110 del T.U.L.P.S.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA PER APERTURA DI SALA GIOCHI (Art. 49 - L. 122/2010 - articoli 86-88 e 110 del T.U.L.P.S. da presentare in duplice copia SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA PER APERTURA DI SALA GIOCHI (Art. 49 - L. 122/2010 - articoli 86-88 e 110 del T.U.L.P.S.) Al COMUNE di VILLANOVA D ASTI (AT) Il

Dettagli

Il sottoscritto (Cognome e nome): Luogo e data di nascita / / Residente in alla Via n Codice Fiscale TEL

Il sottoscritto (Cognome e nome): Luogo e data di nascita / / Residente in alla Via n Codice Fiscale TEL COMUNE DI CAROVIGNO (BR) PROV. BRINDISI Settore Gestione del Territorio Urbanistica LL. PP. Sezione Attività Produttive SUAP Polizia Amministrativa Commercio AVVERTENZA: la presente segnalazione certificata

Dettagli

Note Esplicative. n) T.U.L.P.S., il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18

Note Esplicative. n) T.U.L.P.S., il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 Note Esplicative Di seguito vengono riportate brevi note esplicative sulle attività connesse all esercizio e all utilizzo degli apparecchi di cui al comma 6 lettera a), art. 110 T.U.L.P.S. Ai soli fini

Dettagli

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA Provincia Barletta Andria - Trani

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA Provincia Barletta Andria - Trani COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA Provincia Barletta Andria - Trani PROT. N. TERZO SETTORE SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE Via Giovanni Falcone n. 134 76012 Canosa di Puglia (BT) Tel.. 0883/610309-610312

Dettagli

AL SUAP Comune di Vibo Valentia

AL SUAP Comune di Vibo Valentia AL SUAP Comune di Vibo Valentia OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, così come convertito e modificato dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. DI

Dettagli

1) VIDEOGIOCHI denuncia entro il 21 marzo 2003. 2) INTERVENTI A FAVORE DELL IMPRENDITORIA FEMMINILE - proroga al 15.4.2003

1) VIDEOGIOCHI denuncia entro il 21 marzo 2003. 2) INTERVENTI A FAVORE DELL IMPRENDITORIA FEMMINILE - proroga al 15.4.2003 Anno XXXII n. 6 Chieti 15.3.2003-1 - S O M M A R I O: 1) VIDEOGIOCHI denuncia entro il 21 marzo 2003 2) INTERVENTI A FAVORE DELL IMPRENDITORIA FEMMINILE - proroga al 15.4.2003 3) TELEMACO PAY certificati

Dettagli

1. Dati generali dell intervento. 2. Specifiche relative all attività SUAP COMUNE DI CIVITAVECCHIA ALLEGATO B-16 SCIA

1. Dati generali dell intervento. 2. Specifiche relative all attività SUAP COMUNE DI CIVITAVECCHIA ALLEGATO B-16 SCIA SUAP COMUNE DI CIVITAVECCHIA Ultimo Aggiornamento: 22/09/2014 ALLEGATO B-16 SCIA Produzione/Importazione/Distribuzione/ Installazione giochi Sale giochi (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 - art. 86 e 110)

Dettagli

Al Sig. Sindaco del Comune di VETTO

Al Sig. Sindaco del Comune di VETTO Al Sig. Sindaco del Comune di VETTO in carta semplice COMUNE DI VETTO Data arrivo Prot. Gen.. Fascicolo... Vetto, lì,..... (data di compilazione) Oggetto: Segnalazione certificata di inizio attività di

Dettagli

COMUNE DI VITTUONE (Provincia di Milano) SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE Ufficio Commercio REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SALE GIOCHI

COMUNE DI VITTUONE (Provincia di Milano) SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE Ufficio Commercio REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SALE GIOCHI COMUNE DI VITTUONE (Provincia di Milano) SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE Ufficio Commercio REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SALE GIOCHI 1 INDICE Capo I - Norme generali... 3 Articolo 1 - Principi generali... 3 Articolo

Dettagli

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI

REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI - Articolo 1 - Principi generali - Articolo 2 - Definizioni - Articolo 3 - Apertura,trasferimento di sede e variazione

Dettagli

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SERVIZI INTEGRATI Ufficio Studi e Formazione

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SERVIZI INTEGRATI Ufficio Studi e Formazione CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SERVIZI INTEGRATI Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 93 Operativa OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.. Pubblica sicurezza e ordine pubblico

Dettagli

COMUNE DI TRESANA. Massa Carrara REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI

COMUNE DI TRESANA. Massa Carrara REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI COMUNE DI TRESANA Massa Carrara REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI Approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 14.01.2012 INDICE TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto

Dettagli

SOTTOSCRITT. Cognome Nome. Nato a Prov. Stato. Via/Piazza n. Comune CAP Prov. in qualità di: Tipo attività svolta: con sede nel Comune di CAP Prov.

SOTTOSCRITT. Cognome Nome. Nato a Prov. Stato. Via/Piazza n. Comune CAP Prov. in qualità di: Tipo attività svolta: con sede nel Comune di CAP Prov. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA art. 86 T.U.L.P.S. per installazione di APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO Art. 110, comma 6, lett. a) e comma 7 del T.U.L.P.S. SOTTOSCRITT AL COMUNE

Dettagli

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO INDICE TITOLO I - PRESCRIZIONI GENERALI Art 1 Definizione e ambito di applicazione Art 2 Licenza amministrativa Art 3 Requisiti

Dettagli

Circondario della Val di Cornia

Circondario della Val di Cornia Circondario della Val di Cornia Comune di San Vincenzo * * * * * REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA DI GIOCO Approvato con deliberazione C.C. 25/08/2009 n 70 In vigore dal 25/08/2009 TITOLO PRINCIPI... Articolo...

Dettagli

SCIA EX ART. 86 TULPS per l installazione di apparecchi per il gioco lecito (presentare in duplice copia)

SCIA EX ART. 86 TULPS per l installazione di apparecchi per il gioco lecito (presentare in duplice copia) ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE DEL COMUNE DI erseguito S.C.I.A. per l installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all articolo 110, commi 6 e 7 in

Dettagli

D.Dirett. 27 luglio 2011 (1).

D.Dirett. 27 luglio 2011 (1). D.Dirett. 27 luglio 2011 (1). Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. (2) (1) Pubblicato nella Gazz.

Dettagli

P R E S C R I V E. COMUNE DI SOMMACAMPAGNA Provincia di Verona

P R E S C R I V E. COMUNE DI SOMMACAMPAGNA Provincia di Verona COMUNE DI SOMMACAMPAGNA Provincia di Verona REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO NELLE SALE GIOCHI, ANCHE ITINERANTI, ED ALL'INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI DI

Dettagli

LE NOVITA IN MATERIA DI COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

LE NOVITA IN MATERIA DI COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE D ITALIA riconoscimento ministero LL.PP. decreto del 10.12.1993 G.U. 18.12.1993 serie generale n 296 Appartenente alla Consulta ANCI delle Associazioni

Dettagli

C O M U N E D I B R U I N O

C O M U N E D I B R U I N O C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 POLIZIA MUNICIPALE Tel. 011.908.40.60 Fax 011.904.87.63 pmbruino@tin.it poliziamunicipale@comune.bruino.to.it OGGETTO: Segnalazione certificata

Dettagli

COMUNE DI VALENTANO. Provincia di Viterbo REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO

COMUNE DI VALENTANO. Provincia di Viterbo REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO COMUNE DI VALENTANO Provincia di Viterbo REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 16 del 05.08.2014 INDICE

Dettagli

REGOLAMENTO SALA GIOCHI

REGOLAMENTO SALA GIOCHI REGOLAMENTO SALA GIOCHI APPROVATO CON D.C. N. 1 DEL 31.1.2011 Art. 1 DEFINIZIONE Art. 2 CARATTERISTICHE DEI LOCALI Art. 3 CARATTERISTICHE E NUMERO DEI GIOCHI Art. 4 ESERCIZI AUTORIZZABILI Art. 5 REQUISITI

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA AL COMUNE DI PORTOGRUARO UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE e SUAP P.zza della Repubblica n. 1 30026 Portogruaro (VE) SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA PER L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO

Dettagli

PRESSO BAR- RISTORANTI- CIRCOLI- ALBERGHI- AGENZIE DI SCOMMESSE- ESERCIZI DI RACCOLTA SCOMMESSE SALE DA GIOCHI - ESERCIZI COMMERCIALI

PRESSO BAR- RISTORANTI- CIRCOLI- ALBERGHI- AGENZIE DI SCOMMESSE- ESERCIZI DI RACCOLTA SCOMMESSE SALE DA GIOCHI - ESERCIZI COMMERCIALI Esente da bollo (Risoluzione Ministero Economia e Finanze n. 96/E del 27/06/2001) AL COMUNE DI ARIANO IRPINO SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA PER INSTALLAZIONE

Dettagli

[ ] Titolare della impresa individuale [ ] Legale rappresentante della Società [ ] Proprietario/comproprietario [ ] Affittuario [ ] Presidente [ ]

[ ] Titolare della impresa individuale [ ] Legale rappresentante della Società [ ] Proprietario/comproprietario [ ] Affittuario [ ] Presidente [ ] AL COMUNE DI POGGIARDO (Provincia di Lecce) Servizio SUAP INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI GIOCHI LECITI presso esercizi non in possesso di Autorizzazione ex artt.86 o 88 TULPS R.D. 18/6/1931 n.773 domanda

Dettagli

COMUNE DI VEROLENGO NORME E DIRETTIVE PER L ATTIVITA DELLE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE E L USO NEI PUBBLICI

COMUNE DI VEROLENGO NORME E DIRETTIVE PER L ATTIVITA DELLE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE E L USO NEI PUBBLICI COMUNE DI VEROLENGO Via Rimembranza, 4 CAP 10038 P R O V I N C I A D I T O R I N O Tel. 011.91.49.102 / 011.91.49.135 Fax 011.91.49.397 Cod. Fisc. 82500370018 P.I. 01716930019 NORME E DIRETTIVE PER L ATTIVITA

Dettagli

Comune di Pesaro. Regolamento sale giochi, detenzione videogiochi e giochi leciti

Comune di Pesaro. Regolamento sale giochi, detenzione videogiochi e giochi leciti Comune di Pesaro Regolamento sale giochi, detenzione videogiochi e giochi leciti Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 3.6.2010 INDICE Art. 1 Definizione Art. 2-Ambito di applicazione

Dettagli

COMUNE DI BOLOGNA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI PIAZZA LIBER PARADISUS N.10- CAP 40129 TORRE A 5 PIANO

COMUNE DI BOLOGNA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI PIAZZA LIBER PARADISUS N.10- CAP 40129 TORRE A 5 PIANO COMUNE DI BOLOGNA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI PIAZZA LIBER PARADISUS N.10- CAP 40129 TORRE A 5 PIANO tel. 051 2194082-2194013 - Fax 051 2194870 - PRODUZIONE E/O IMPORTAZIONE E/O NOLEGGIO

Dettagli

PRESSO BAR- RISTORANTI- CIRCOLI- ALBERGHI- AGENZIE DI SCOMMESSE- ESERCIZI DI RACCOLTA SCOMMESSE SALE DA GIOCHI - ESERCIZI COMMERCIALI

PRESSO BAR- RISTORANTI- CIRCOLI- ALBERGHI- AGENZIE DI SCOMMESSE- ESERCIZI DI RACCOLTA SCOMMESSE SALE DA GIOCHI - ESERCIZI COMMERCIALI AL COMUNE DI ANDORNO MICCA SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA PER INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI ELETTRONICI DI CUI ALL ART. 110 T.U.L.P.S. O EFFETTUAZIONE DI GIOCHI LECITI E RICHIESTA

Dettagli

DIRETTIVE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI E PER L INSTALLAZIONE E L USO NEI PUBBLICI ESERCIZI DI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E GIOCO

DIRETTIVE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI E PER L INSTALLAZIONE E L USO NEI PUBBLICI ESERCIZI DI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E GIOCO COMUNE DI SAREZZO PROVINCIA DI BRESCIA Ufficio Commercio tel. 030/802021 DIRETTIVE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI E PER L INSTALLAZIONE E L USO NEI PUBBLICI ESERCIZI DI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO

Dettagli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI COMUNE DI MELITO DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI INDICE Capo I - Norme generali Articolo 1 Oggetto della disciplina regolamentare

Dettagli

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) AL COMUNE DI MONTE SAN SAVINO U Sportello Unico per le Attività Produttive Corso Sangallo, 38 52048 Monte San Savino (Arezzo) Da inoltrare utilizzando il Portale Regionale accessibile dal sito web del

Dettagli

COMUNE DI ITTIRI REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE PUBBLICHE DA GIOCO E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI DA INTRATTENIMENTO E SVAGO

COMUNE DI ITTIRI REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE PUBBLICHE DA GIOCO E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI DA INTRATTENIMENTO E SVAGO COMUNE DI ITTIRI REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE PUBBLICHE DA GIOCO E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI DA INTRATTENIMENTO E SVAGO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 27

Dettagli

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) AL COMUNE DI MONTE SAN SAVINO U Sportello Unico per le Attività Produttive Corso Sangallo, 38 52048 Monte San Savino (Arezzo) Da inoltrare utilizzando il Portale Regionale accessibile dal sito web del

Dettagli

Illegalità e gioco d azzardo

Illegalità e gioco d azzardo Gioco d azzardo: alla ricerca di possibili integrazioni tra servizio pubblico, privato sociale e territorio Illegalità e gioco d azzardo Arezzo, 11 maggio 2007 Tipologie di apparecchi o congegni Le tipologie

Dettagli

Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Prot. n. 1034/CGV Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi,

Dettagli

per l esercizio dell attività di 2 nell esercizio ubicato in codesto Comune in Via/piazza n. con insegna

per l esercizio dell attività di 2 nell esercizio ubicato in codesto Comune in Via/piazza n. con insegna Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per giochi leciti (art. 86, comma 1, del R.D. 18/6/1931 n. 773) per piccole attrazioni dello spettacolo viaggiante (art. 69 del R.D. 18/6/1931 n. 773)

Dettagli

Il/La sottoscritto/a.. nato/a a... prov... il Codice Fiscale residente a. via/piazza.. n... cap. tel.

Il/La sottoscritto/a.. nato/a a... prov... il Codice Fiscale residente a. via/piazza.. n... cap. tel. SUROMA SPORTELLO UNICO DEL COMMERCIO MUNICIPIO... Via 00. ROMA Oggetto: SCIA Segnalazione certificata di Inizio Attività (art. 19 Legge 241/90 s.m.i;, D.M. 27 ottobre 2003;D.M. 7 gennaio 2007; art. 49

Dettagli

CITTA DI PIOSSASCO REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI E PER L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO

CITTA DI PIOSSASCO REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI E PER L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO CITTA DI PIOSSASCO REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI E PER L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO Approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 27.11.2014 n. 64 INDICE

Dettagli

a cura di Mario Serio (Isp. Capo di Polizia Municipale)

a cura di Mario Serio (Isp. Capo di Polizia Municipale) Art. 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps) Aggiornato ed Integrato con la circolare a.a.m.s. Prot. 2013/491/DAR/UD del 13 Giugno 2013

Dettagli

LE SANZIONI E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL D. LGS. N. 114 DEL 1998 IN MATERIA DI COMMERCIO

LE SANZIONI E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL D. LGS. N. 114 DEL 1998 IN MATERIA DI COMMERCIO LE SANZIONI E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL D. LGS. N. 114 DEL 1998 IN MATERIA DI COMMERCIO di Claudio Venturi Sommario: 1. Premessa. 2. Le sanzioni per il commercio all ingrosso e al dettaglio

Dettagli

Comune di Cattolica. SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE Sportello Unico Attività Produttive

Comune di Cattolica. SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE Sportello Unico Attività Produttive Comune di Cattolica Provincia di Rimini http://www.cattolica.net P.IVA 00343840401 email:info@cattolica.net SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE Sportello Unico Attività Produttive Pos.doc.: Z:\Documenti\lavoro

Dettagli

10 Forum Nazionale della Polizia Locale. PESCANTINA (VR) 14 e 15 Novembre 2013. ********************* Elena Fiore Comandante P.M.

10 Forum Nazionale della Polizia Locale. PESCANTINA (VR) 14 e 15 Novembre 2013. ********************* Elena Fiore Comandante P.M. 10 Forum Nazionale della Polizia Locale PESCANTINA (VR) 14 e 15 Novembre 2013 ********************* Elena Fiore Comandante P.M. Forlì 1 Gli apparecchi da gioco con o senza vincite in denaro: la normativa

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1151 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE Illiceità dell installazione e dell utilizzo dei sistemi di gioco

Dettagli

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ Allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ INSTALLAZIONE APPARECCHI E CONGEGNI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO PER IL GIOCO LECITO 1. Dati impresa

Dettagli

dei cosiddetti ambienti dedicati

dei cosiddetti ambienti dedicati In risposta ad una richiesta di Sapar e con una propria circolare del 7 settembre l Amministrazione ha chiarito i vari dubbi interpretativi sugli ambienti dedicati introdotti dal Decreto del 22 gennaio

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLAPERTURA E DELLA GESTIONE DELLE SALE GIOCO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLAPERTURA E DELLA GESTIONE DELLE SALE GIOCO CITTA DI BISCEGLIE Provincia di Barletta Andria Trani CODICE POSTALE 70052 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLAPERTURA E DELLA GESTIONE DELLE SALE GIOCO (APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Dettagli

STOP ALLE SLOT-MACHINE

STOP ALLE SLOT-MACHINE STOP ALLE SLOT-MACHINE IL NUOVO OPPIO DI STATO Proposta di Legge Statale per vietare le slot-machine nei locali pubblici contro il crescente furto legalizzato alle famiglie italiane attraverso la vendita

Dettagli

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE. Provincia di Brescia

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE. Provincia di Brescia COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI SALE PUBBLICHE DA GIOCO E PER L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO COMUNE DI MASSA REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO Approvato con atto C.C. n. 19/2011 INDICE TITOLO I - Norme generali Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Dettagli

COMUNE DI MONTECATINI TERME Viale Verdi, 46-51016 Provincia di Pistoia - Tel. 0572/9181 - Fax 0572/918264 REGOLAMENTO DELLE SALE GIOCHI.

COMUNE DI MONTECATINI TERME Viale Verdi, 46-51016 Provincia di Pistoia - Tel. 0572/9181 - Fax 0572/918264 REGOLAMENTO DELLE SALE GIOCHI. COMUNE DI MONTECATINI TERME Viale Verdi, 46-51016 Provincia di Pistoia - Tel. 0572/9181 - Fax 0572/918264 REGOLAMENTO DELLE SALE GIOCHI. approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 26 febbraio

Dettagli

ad uso degli Uffici Comunali in materia di di cui all art.110 comma 6 del TULPS

ad uso degli Uffici Comunali in materia di di cui all art.110 comma 6 del TULPS VADEMECUM ad uso degli Uffici Comunali in materia di APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO di cui all art.110 comma 6 del TULPS 1 Indice 1. Normativa nazionale in materia di apparecchi da divertimento

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO Comune di Rogliano REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO Approvato ed allegato alla Deliberazione Consiliare n del 1 Comune di Rogliano INDICE TITOLO I Norme

Dettagli

COMUNE DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI SALE GIOCHI E GIOCHI AUTOMATICI IN PUBBLICI ESERCIZI E IN CIRCOLI PRIVATI

COMUNE DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI SALE GIOCHI E GIOCHI AUTOMATICI IN PUBBLICI ESERCIZI E IN CIRCOLI PRIVATI COMUNE DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI SALE GIOCHI E GIOCHI AUTOMATICI IN PUBBLICI ESERCIZI E IN CIRCOLI PRIVATI (Approvato con deliberazione dal C.C. n 4 del 19.01.1998) ART. 1 Per "Automatico

Dettagli

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI CITTÀ DI BARLETTA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI Descrizione : L apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione

Dettagli

COMUNE DI BOSCO MARENGO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE DA GIOCO

COMUNE DI BOSCO MARENGO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE DA GIOCO COMUNE DI BOSCO MARENGO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE DA GIOCO Approvato con delibera di CC n. 34 del 27/09/2011 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 PRINCIPI

Dettagli

DISCIPLINA DEI VIDEOGIOCHI

DISCIPLINA DEI VIDEOGIOCHI DISCIPLINA DEI VIDEOGIOCHI L attività per la produzione,la distribuzione,l esercizio e l utilizzo degli apparecchi da intrattenimento e gioco e disciplinata dall art. 110 del TULPS che detta le nozioni

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE E INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

REGOLAMENTO COMUNALE E INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO COMUNE DI VOLPIANO Provincia di Torino SETTORE COMMERCIO - PROT.CIVILE VIABILITA Allegato A REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE

Dettagli

STUDIO DI SETTORE UG54U ATTIVITÀ 92.00.02 GESTIONE DI APPARECCHI CHE ATTIVITÀ 93.29.30 SALE GIOCHI E BILIARDI

STUDIO DI SETTORE UG54U ATTIVITÀ 92.00.02 GESTIONE DI APPARECCHI CHE ATTIVITÀ 93.29.30 SALE GIOCHI E BILIARDI STUDIO DI SETTORE UG54U ATTIVITÀ 92.00.02 GESTIONE DI APPARECCHI CHE CONSENTONO VINCITE IN DENARO FUNZIONANTI A MONETA O A GETTONE ATTIVITÀ 93.29.30 SALE GIOCHI E BILIARDI Febbraio 2009 PREMESSA L evoluzione

Dettagli

COMUNE DI GAVORRANO PROVINCIA DI GROSSETO

COMUNE DI GAVORRANO PROVINCIA DI GROSSETO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI 1 INDICE GENERALE Art. 1- Obiettivi CAPO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI Art. 2- Definizioni Art. 3- Normativa di riferimento Art.

Dettagli

COMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI

COMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI COMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI Delibera del Consiglio Comunale n 1 del 09.01.2012 INDICE Art. 1 DEFINIZIONE e AMBITO DI APPLICAZIONE

Dettagli