La nuova disciplina sui videogiochi - autorizzazioni, vigilanza e sanzioni Michele Pezzulli, Comandante la P.M. di Aversa
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- Giorgiana Borghi
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1 Delegazioni Regionali > Campania La nuova disciplina sui videogiochi - autorizzazioni, vigilanza e sanzioni Michele Pezzulli, Comandante la P.M. di Aversa Negli ultimi anni abbiamo assistito al susseguirsi di normative in tema di "Apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento" per il gioco lecito, che hanno riformulato gli artt. 86 e 110 del T. U. L. P. S.- Di seguito esaminiamo le disposizioni che hanno più significativamente interessato la materia. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001) L'art. 37, comma 2, aveva stabilito che anche per l'attività di distribuzione e di gestione degli apparecchi in argomento necessita la licenza di cui all'art. 86, comma 3, del t.u.l.p.s. ; l'art. 37, comma 3, lett. a), aveva modificato l'art. 110 del t.u.l.p.s., disponendo che in tutte le sale da gioco e nei circoli privati, autorizzati ad installare apparecchi da gioco, deve essere esposta una tabella ove sono indicati i giochi che il Questore ritiene di vietare, oltre a quelli d'azzardo; il D. P. R. 311/2001, all'art. 2, comma 1, lett. h), ha modificato l'art. 195, comma 2, del Regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s. (R. D. 6 maggio 1940, n. 635), assegnando al Sindaco o suo delegato (Dirigente/Funzionario responsabile del Settore), la competenza a vidimare la tabella dei giuochi proibiti; l'art. 38, aveva introdotto l'obbligo del "nulla osta" per i videogiochi da installare nei pubblici esercizi e nei circoli privati, peraltro propedeutico al rilascio della licenza di esercizio ex articolo 86 del t.u.l.p.s., e la competenza per il rilascio del n. o. era stata assegnata all'agenzia delle Entrate; Legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003) L'art. 22, ha introdotto interessanti modificazioni a tutto l'impianto normativo che disciplina i videogiochi, sostituendo del tutto sia il predetto articolo 38 della legge 388/ con il comma 2), che l'art. 110 del t.u.l.p.s. (con il comma 3), ed apportando significative modifiche all'art. 14 -bis del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 640 (con il comma 4), relativo alla disciplina tributaria del settore. Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, (convertito dalla legge24 novembre 2003, n. 326) L'art. 39, commi da 5 a 13, ha riordinato la normativa in materia di "giochi leciti", precedentemente introdotta dalla legge 289/02, completando la disciplina relativa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento. Analizziamo, di seguito, i principali temi di novità; l'art. 38, come novellato dalle predette normative, ha previsto che il "nulla osta" viene rilasciato dalla "Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato" ( e non più dall'agenzia delle Entrate) ai produttori, importatori e gestori ed è differenziato per le diverse tipologie di giochi leciti individuate ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del t.u.l.p.s.; l'art. 110 del t.u.l.p.s., le sostanziali modifiche introdotte sono relative ai videogiochi; sono state,infatti, previste categorie di apparecchi di intrattenimento e svago diverse per caratteristiche tecniche, durata della partita, tipologia di vincita, attivazione e costo della partita, in particolare: Comma 6: qualifica gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti sull'elemento aleatorio, caratterizzati dalle seguenti specificità: 1. costo della partita non superiore ad 0,50; 2. durata della partita tra i 7 ed i 13 secondi; 3. divieto di riproduzione, anche parziale, delle regole del gioco del poker; 4. consentono la corresponsione di una vincita in denaro del valore non superiore ad 50,00; Comma 7: comprende tre categorie di apparecchi e congegni, che non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali, disciplinati dalle lettere a), b) e c), di seguito indicati: 1. lettera a: disciplina gli apparecchi elettromeccanici da intrattenimento e da gioco di abilità fisiche
2 e mentale, privi di monitor, con costo della partita non superiore ad 1.00, che consentono la vincita esclusivamente di piccoli premi di oggettistica, non convertibili in denaro, il cui valore complessivo non può essere superiore a 20 volte il costo della partita 2. lettera b: comprende gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, con costo di attivazione della partita non superiore ad 0,50, che consentono quale vincita esclusivamente il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di 10 volte; 3. lettera c: include gli apparecchi automatici e semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità fisica e mentale, con attivazione della partita con moneta non superiore ad 0,50, che non consentono alcuna vincita e la durata della partita può variare solo in relazione all'abilità del giocatore. In ordine agli stessi commi 6 e 7, infine, evidenziamo che: gli apparecchi e congegni automatici di cui ai precedenti commi 6 e 7, non possono riprodurre il gioco del poker o, anche in parte, le sue regole fondamentali, come indicato all'ultimo capoverso del comma 6 e nel comma 7-bis del t.u.l.p.s. (quest'ultimo comma introdotto dal comma 7-bis dell'art. 39, D. L. 269/03). Tutti gli apparecchi o congegni indicati all'art. 110, commi 6 e 7, lettere a), b) e c), del T. U. L. P. S., devono essere: 1. dotati di nulla osta, rilasciato dall'amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ex art. 38 legge 388/200; 2. contrassegnati da un numero progressivo; 3. provvisti di scheda esplicativa. 4. E' vietato ai minori di anni 18 l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6. Il titolare della prescritta autorizzazione è tenuto a far osservare il predetto divieto. E' vietato l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettera b), a decorrere dal 1 maggio 2004, qualora non siano riconvertiti in apparecchi di cui al comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c). SANZIONI Il comma 9 dell'art. 110, novellato dall'art. 22 della legge 289/02, ha previsto una serie di sanzioni penali ed amministrative per le violazioni dei commi 4,5,6,7 e 8 del 110 t.u.l.p.s., oltre naturalmente all'applicazione delle sanzioni previste sia dal Codice Penale che dall'art. 86 dello stesso testo unico di p. s., che esaminiamo di seguito. Coloro che installano o che consentono l'uso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli privati, di apparecchi e congegni automatici ed elettronici per il gioco d'azzardo (ai sensi del comma 4), che hanno insita la scommessa o consentono vincite aleatorie di premi in danaro o in natura di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 di (ai sensi del comma 5), ovvero installi apparecchi non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, sopra riportate, sono soggetti a denunzia all'autorità Giudiziaria e puniti con ammenda da 4.000,00 a ,00, con la confisca degli apparecchi (gli agenti operanti devono, pertanto, procedere al loro sequestro). In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. I gestori degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, che consentono l'uso degli stessi ai minori degli anni 18, sono soggetti a denunzia all'autorità Giudiziaria e puniti con ammenda da 500,00 a 1.000,00, oltre alle sanzioni previste dall'art. 86. Coloro che distribuiscono, installano o consentono l'uso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o nei circoli privati, di apparecchi automatici in assenza del prescritto nulla osta, prescritto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soggetti a sanzione amministrativa
3 pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00, con la confisca degli apparecchi (gli agenti operanti devono, pertanto, procedere al loro sequestro), oltre all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 86 del t.u.l.p.s. Nell'ipotesi del sequestro degli apparecchi, il comando procedente deve darne comunicazione all'amministrazione Finanziaria- Il comma 10 dell'art. 110, dispone, inoltre, che se gli autori delle precedenti violazioni sono anche titolari di licenza per pubblico esercizio, per le predette violazioni si procede alla sospensione della stessa licenza per un periodo da 1 a 6 mesi, nonché alla revoca della stessa in caso di recidiva nell'illecito penale o di reiterazione dell'illecito amministrativo. Il comma 11 dell'art. 110, prevede, infine, che il Questore, oltre alle sanzioni previste dall'art. 100, qualora siano accertate violazioni alle disposizioni relative agli apparecchi, previste nell'art. 110, può sospendere la licenza per un periodo non superiore a tre mesi, dandone comunicazione all'autorità che ne ha curato il rilascio. Installazione dei videogiochi Il nuovo comma 3 dell'art. 110 ha precisato che gli apparecchi automatici individuati allo stesso articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), possono essere installati esclusivamente negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 ed 88 del t.u.l.p.s. Tale principio è stato successivamente integrato al comma 6 dell'art. 22, legge 289/02, laddove ha prescritto che l'installazione dei predetti apparecchi è vietata nelle "Sale Bingo", sebbene anch'esse soggette alle licenze rilasciate ai sensi dell'art. 88. E' fatto salvo, infatti, il divieto posto dall'art. 1, comma 2, del D. M. 31 gennaio 2000, n Regolamento del Ministero delle Finanze per l'istituzione del gioco del "Bingo"- laddove ha stabilito che la gestione di tale gioco deve svolgersi ".in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonchè biliardi, biliardini e apparecchi similari." Decreto Ministeriale 27 ottobre 2003 Determinazione numero massimo di apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. Al fine di limitare o indicare precisamente il numero degli apparecchi da installare negli esercizi pubblici o circoli privati, lo stesso art. 22, comma 6 ha, altresì, previsto che con Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, dovesse essere individuato il numero massimo di apparecchi, con riferimento alle predette tipologie di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettere a), b) e c), da installare nei pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati. In attuazione di tali previsioni, il Direttore Generale dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, di concerto con il Capo della Polizia, ha emanato il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2003, recante "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (t.u.l.p.s.), che possono essere installati negli esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati". Tale decreto, di soli 4 articoli, ha individuato gli ambiti di applicazione delle definizioni degli esercizi interessati (art. 1), il numero massimo degli apparecchi installabili (art. 2) e, infine, le disposizioni generali e le prescrizioni (art. 3), che di seguito esamineremo (l'art. 4 è relativo alle disposizioni transitorie). 1) I limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale 27 ottobre 2003 sono relativi esclusivamente all'installazione di apparecchi da gioco indicati all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S., che di seguito sono definiti "apparecchi contingentati"; 2) Gli esercizi ove possono essere installati gli apparecchi indicati al precedente punto 1 sono articolati in: a) Bar, caffè ed esercizi assimilabili con attività prevalente di somministrazione e vendita di cibi e bevande;
4 b) Ristoranti, osterie, trattorie, fast- food ed esercizi assimilabili con attività prevalente di somministrazione pasti; c) Stabilimenti balneari, con attività prevalente di offerta di servizi per la balneazione; d) Alberghi, locande ed esercizi assimilabili, con attività prevalente di offerta di ospitalità; e) Sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, nonché eventuali apparecchi meccanici quali bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box ; f) Circoli privati, organizzazioni, associazioni di cui al D.P.R. 04 aprile 2001, n. 235, purchè in possesso dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande; g) Agenzie di raccolte scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.; h) Esercizi di raccolte scommesse su incarico di concessioni di giochi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art.88 del T.U.L.P.S.; 3. a) negli esercizi tipo bar, di cui al precedente punto 2, lettera a), possono essere installati - n. 1 apparecchio ogni 15 mq. di superficie destinata alla somministrazione; - n. 2 apparecchi fino a 50 mq, elevabili di un' unità ogni ulteriore 50 mq., fino ad un massimo di 4; b) negli esercizi tipo ristoranti, di cui al precedente punto 2, lettera b), possono essere installati gli - n. 1 apparecchio per ogni 30 mq. di superficie destinata alla somministrazione; - n. 2 apparecchi fino a 100 mq, elevabili di un' unità per ogni ulteriore 100 mq., fino a un massimo di 4;. c) negli stabilimenti balneari di cui al precedente punto 2, lettera c), possono essere installati - n. 1 apparecchio ogni 1000 mq. di superficie di concessione demaniale; - n. 2 apparecchi fino a 2500 mq., elevabili di un' unità per ogni ulteriore 2500 mq., fino ad un massimo di 4; - d) negli alberghi di cui al precedente punto 2, lettera d), possono essere installati apparecchi contingentati, nei seguenti limiti: - n. 1 apparecchi ogni 20 camere; - n. 4 apparecchi fino a 100 camere, elevabili di un' unità ogni ulteriore 100 camere fino a un massimo di 6;. e) nelle sale da gioco di cui al precedente punto 2, lettera e), è installabile n. 1 apparecchio contingentato, ogni 10 mq di superficie dei locali;. f) nei circoli privati di cui al precedente punto 2, lettera f), possono essere installati apparecchi contingentati, secondo i limiti indicati ai punti 3.a e 3.b, in ordine alla tipologia ed alla superficie destinata alla somministrazione; -g) nelle agenzie di raccolta delle scommesse di cui al precedente punto 2 lett. g possono nei circoli privati di cui al precedente punto 2, lettera f), possono essere installati apparecchi essere installati - n. 1 apparecchio ogni 15 mq. di superficie del locale; - n. 6 apparecchi fino a 100 mq., elevabili di un' unità per ogni ulteriore 100 mq., fino ad un massimodi8;. h) negli esercizi di raccolte scommesse di cui al precedente punto 2, lettera h), possono essere installati apparecchi contingentati nei seguenti limiti: - n. 1 apparecchio ogni 15 mq. di superficie del locale; - n. 2 apparecchi fino a 50 mq., elevabili di un' unità ogni ulteriore 50 mq., fino a un max di 4. 4) Nei predetti esercizi pubblici, circoli privati e agenzie di raccolta scommesse possono essere installati gli apparecchi contingentati, secondo le seguenti ulteriori prescrizioni:
5 o negli esercizi indicati al precedente punto 2, lettera a), b), c), d), f), h), oltre ai predetti apparecchi contingentati devono essere installati anche altri apparecchi o congegni individuati all'art. 110, comma 7, lettere a) e c), al fine di fornire un'offerta di giochi comprensiva di tutte le tipologie; o nelle sale da gioco di cui al punto 2, lettera e), il numero degli apparecchi contingentati non può essere superiore al numero complessivo di altre tipologie di apparecchi installati nell'esercizio; o negli esercizi di cui al punto 2, lettere a), b), c), f), h), gli apparecchi contingentati non possono essere installati in posti contigui agli apparecchi di altre tipologie. o negli esercizi di cui al precedente punto 2, lettere d) ed e), gli apparecchi contingentati devono essere collocati in un'area specificamente ad essi dedicata. 5) Il Decreto ha, infine, stabilito che è' vietato installare gli apparecchi contingentati: o negli esercizi pubblici posti all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuola o istituti scolastici, nonché all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; o all'esterno dei locali o aree destinate all'attività di tutti gli esercizi ed i locali indicati al punto 2. A conclusione di queste brevi note riteniamo che è opportuno, comunque, portare a conoscenza dei cittadini e, soprattutto, dei titolari di licenze per sale gioco o altri esercizi pubblici, ove sono installati apparecchi e congegni per il gioco lecito, i limiti imposti dal presente Decreto. A tal proposito, abbiamo proceduto a predisporre una bozza di ordinanza da destinare agli operatori interessati ed anche alla cittadinanza, che alleghiamo al presente lavoro, sperando di far cosa utile a coloro che quotidianamente sono chiamati ad affrontare le problematiche esaminate. BOZZA DI ORDINANZA C I T T A' DI.. UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA Ordinanza n. OGGETTO: Decreto Ministeriale 27 ottobre Determinazione numero massimo di apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. IL DIRIGENTE - Premesso che la legge 27 dicembre 2002, n. 689 all'art 22, comma 3, ha riformulato l'art. 110 del T.U.L.P.S di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di seguito ulteriormente modificato dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, recanti una nuova classificazione dei giochi leciti, al comma 6 e 7 del predetto art. 110 prevedendo categorie di apparecchi di intrattenimento e svago diverse per caratteristiche tecniche, durata della partita, tipologia di vincita, attivazione e costo della partita, in particolare: o Comma 6: qualifica gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti sull'elemento aleatorio, caratterizzati dalle seguenti specificità: 1. costo della partita non superiore ad 0,50; 2. durata della partita tra i 7 ed i 13 secondi; 3. divieto di riproduzione, anche parziale, delle regole del gioco del poker; 4. consentono la corresponsione di una vincita in denaro del valore non superiore ad 50,00; Comma 7: comprende tre categorie di apparecchi e congegni, che non possono riprodurre il gioco del poker o,comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali, disciplinati dalle lettere a), b) e c), di seguito indicati:
6 5. lettera a: disciplina gli apparecchi elettromeccanici da intrattenimento e da gioco di abilità fisiche e mentale, privi di monitor, con costo della partita non superiore ad 1.00, che consentono la vincita esclusivamente di piccoli premi di oggettistica, non convertibili in denaro, il cui valore complessivo non può essere superiore a 20 volte il costo della partita 6. lettera b: comprende gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, con costo di attivazione della partita non superiore ad 0,50, che consentono quale vincita esclusivamente il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di 10 volte; 7. lettera c: include gli apparecchi automatici e semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità fisica e mentale, con attivazione della partita con moneta non superiore ad 0,50, che non consentono alcuna vincita e la durata della partita può variare solo in relazione all'abilità del giocatore. - Atteso che gli apparecchi automatici individuati all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), possono essere installati esclusivamente negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 ed 88 del T. U. L. P. S., con esclusione delle "Sale Bingo", secondo quanto stabilito dal Regolamento del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2000, n articolo 1, comma 2 - Considerato che l'art. 22, comma 6 della legge 289/02 ha previsto che con Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, venisse individuato il numero massimo di apparecchi, con riferimento alle predette tipologie di cui all'art. 110 commi 6 e 7, lettere a), b) e c), da installare nei pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati - Preso Atto che, in attuazione di tali previsioni, il Direttore Generale dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, di concerto con il Capo della Polizia, ha emanato il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2003, recante " "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati negli esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati" - Ravvisata, pertanto, l'opportunità e la necessità di rendere noto agli esercenti le sale da gioco, pubblici esercizi, punti di raccolta di giochi autorizzati, nonché ai presidenti e responsabili di circoli privati ed associazioni le prescrizioni ed i limiti stabiliti nel predetto D.M , al fine di consentire una corretta conoscenza ed applicazione della normativa in parola - Vista la legge 27dicembre 2002, n art. 22; - Visto il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 39; - Visti gli articoli 86, 88 e 110, commi 6 e 7,del T.U.L.P.S.; - Visto il D.M. 27 ottobre 2003; - Visto l'art. 107 del D. Lgs 267/ 2000; ORDINA - Coloro che distribuiscono, installano o gestiscono apparecchi e congegni automatici da gioco o intrattenimento sono obbligati ad osservare le disposizioni relative al limite numerico dei giochi da intrattenimento e svago installabili nei pubblici esercizi, sale pubbliche da gioco, agenzie per la raccolta dei giochi autorizzati, nonché circoli privati, organizzazioni ed associazioni, secondo i limiti, le modalità e le disposizioni stabiliti dal D.M
7 - I titolari di autorizzazione per installazione di apparecchi da gioco indicati all'art 110, commi 6 e 7, lettera b), sono obbligati presentare nuova istanza o dichiarazione di inizio attività, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente, nella quale dichiarare il numero e la tipologia dei videogiochi installati, osservando i limiti, le disposizioni e le modalità prescritti dal predetto Decreto. ecorso tale termine, saranno ritenuti "non autorizzati" e sanzionati ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. gli apparecchi già installati, qualora dovessero risultare in soprannumero rispetto ai limiti fissati. 3) I limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale 27 ottobre 2003 sono relativi esclusivamente all'installazione di apparecchi da gioco indicati all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S., che di seguito sono definiti "apparecchi contingentati"; 4) Gli esercizi ove possono essere installati gli apparecchi indicati al precedente punto 1 sono articolati in: a) Bar, caffè ed esercizi assimilabili con attività prevalente di somministrazione e vendita di cibi e bevande; b) Ristoranti, osterie, trattorie, fast- food ed esercizi assimilabili con attività prevalente di somministrazione pasti; c) Stabilimenti balneari, con attività prevalente di offerta di servizi per la balneazione; d) Alberghi, locande ed esercizi assimilabili, con attività prevalente di offerta di ospitalità; e) Sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, nonché eventuali apparecchi meccanici quali bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box ; f) Circoli privati, organizzazioni, associazioni di cui al D.P.R. 04 aprile 2001, n. 235, purchè in possesso dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande; g) Agenzie di raccolte scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.; h) Esercizi di raccolte scommesse su incarico di concessioni di giochi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.; 3. a) negli esercizi tipo bar, di cui al precedente punto 2, lettera a), possono essere installati - n. 1 apparecchio ogni 15 mq. di superficie destinata alla somministrazione; - n. 2 apparecchi fino a 50 mq, elevabili di un' unità ogni ulteriore 50 mq., fino ad un massimo di 4;. b) negli esercizi tipo ristoranti, di cui al precedente punto 2, lettera b), possono essere installati gli - n. 1 apparecchio per ogni 30 mq. di superficie destinata alla somministrazione; - n. 2 apparecchi fino a 100 mq, elevabili di un' unità per ogni ulteriore 100 mq., fino a un massimo di 4; -c) negli stabilimenti balneari di cui al precedente punto 2, lettera c), possono essere installati - n. 1 apparecchio ogni 1000 mq. di superficie di concessione demaniale; - n. 2 apparecchi fino a 2500 mq., elevabili di un' unità per ogni ulteriore 2500 mq., fino ad un massimo di 4; - d) negli alberghi di cui al precedente punto 2, lettera d), possono essere installati apparecchi contingentati, nei seguenti limiti: - n. 1 apparecchi ogni 20 camere, - n. 4 apparecchi fino a 100 camere, elevabili di un' unità ogni ulteriore 100 camere fino a un massimo di 6;. e) nelle sale da gioco di cui al precedente punto 2, lettera e), è installabile n. 1 apparecchio contingentato, ogni 10 mq di superficie dei locali;. f) nei circoli privati di cui al precedente punto 2, lettera f), possono essere installati apparecchi
8 contingentati, secondo i limiti indicati ai punti 3.a e 3.b, in ordine alla tipologia ed alla superficie destinata alla somministrazione;. g) nelle agenzie di raccolta delle scommesse di cui al precedente punto 2 lett. g possono nei circoli privati di cui al precedente punto 2, lettera f), possono essere installati apparecchi essere installati n. 1 apparecchio ogni 15 mq. di superficie del locale; n. 6 apparecchi fino a 100 mq., elevabili di un' unità per ogni ulteriore 100 mq., fino ad un massimo di 8; h) negli esercizi di raccolte scommesse di cui al precedente punto 2, lettera h), possono essere installati apparecchi contingentati nei seguenti limiti: n. 1 apparecchio ogni 15 mq. di superficie del locale; n. 2 apparecchi fino a 50 mq., elevabili di un' unità ogni ulteriore 50 mq., fino a un massimo di 4. 4) Nei predetti esercizi pubblici, circoli privati e agenzie di raccolta scommesse possono essere installati gli apparecchi contingentati, secondo le seguenti ulteriori prescrizioni: o negli esercizi indicati al precedente punto 2, lettera a), b), c), d), f), h), oltre ai predetti apparecchi contingentati devono essere installati anche altri apparecchi o congegni individuati all'art. 110, comma 7, lettere a) e c), al fine di fornire un'offerta di giochi comprensiva di tutte le tipologie; o nelle sale da gioco di cui al punto 2, lettera e), il numero degli apparecchi contingentati non può essere superiore al numero complessivo di altre tipologie di apparecchi installati nell'esercizio; o negli esercizi di cui al punto 2, lettere a), b), c), f), h), gli apparecchi contingentati non possono essere installati in posti contigui agli apparecchi di altre tipologie. o negli esercizi di cui al precedente punto 2, lettere d) ed e), gli apparecchi contingentati devono essere collocati in un'area specificamente ad essi dedicata. 5) E' vietato installare gli apparecchi contingentati: o negli esercizi pubblici posti all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuola o istituti scolastici, nonché all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; o all'esterno dei locali o aree destinate all'attività di tutti gli esercizi ed i locali indicati al punto 2. 6) Tutti gli apparecchi o congegni indicati all'art. 110, commi 6 e 7, lettere a), b) e c), del T. U. L. P. S., devono essere: o dotati di nulla osta, rilasciato dall'amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ex art. 38 legge 388/200; o contrassegnati da un numero progressivo; o provvisti di scheda esplicativa. 7) E' vietato ai minori di anni 18 l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6. Il titolare della prescritta autorizzazione è tenuto a far osservare il predetto divieto. 8) E' vietato l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettera b), a decorrere dal 1 maggio 2004, qualora non siano riconvertiti in apparecchi di cui al comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c). 9) Gli apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T. U. L. P. S., non possono riprodurre il gioco del poker o, anche in parte, le sue regole fondamentali. AVVISA - I gestori degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, che consentono l'uso degli stessi ai minori degli anni 18, sono soggetti a denunzia all'autorità Giudiziaria e puniti con ammenda da 500,00 a 1.000,00. - Coloro che distribuiscono, installano o consentono l'uso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o nei circoli privati, di apparecchi automatici in assenza del prescritto nulla osta, prescritto
9 dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00, con sequestro degli stessi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 86 del T.U.L.P.S. - Gli esercenti, titolari anche di licenza per pubblico esercizio, per le predette violazioni sono soggetti alla sospensione della stessa licenza da 1 a 6 mesi, nonché alla revoca in caso di recidiva nell'illecito penale e di reiterazione dell'illecito amministrativo. E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi pubblici, circoli privati, sale gioco e centri di raccolta scommesse, indicati al precedente punto 2, titolari di licenze di P. S. per l'installazione di giochi di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), di uniformarsi alle prescrizioni, limitazioni e divieti, innanzi indicati, con avviso che, in mancanza, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dagli articoli 9, 17-bis, 17-ter, 17-quater, nonché 110, commi 10 e 11, del T.U.L.P.S, salvo l'applicazione della normativa penale, qualora i fatti accertati costituiscano reato. Il Corpo di Polizia Municipale e gli agenti delle Forze dell'ordine sono incaricati di vigilare sulla perfetta osservanza del presente provvedimento. Dalla Casa Comunale IL DIRIGENTE (Relazione tenuta al 1 Convegno Nazionale ASSAPLI - SIBARI. 23/ )
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