COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO

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1 COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO Sportello Unico Attività Produttive Segnalazione certificata di inizio attività -SCIA(*) - per l'installazione di giochi leciti ed apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) e comma 7 in attività munite di licenze artt. 86 e/o 88 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, nr. 773 e legge 241/90 art. 19 e successive modificazioni. COMPILARE IN DUPLICE COPIA Il /la sottoscritto/a nato/a a (Prov. ) il residente a CAP. Via/Piazza nr. Cittadinanza C.F. Tel/Cell. Fax RIQUADRO DA COMPILARE IN CASO DI PRESENTAZIONE DA PARTE DI SOCIETA' Non in proprio, ma in qualità di e come tale, in rappresentanza di con sede legale in via n tel CF costituita in data iscritta al n del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Titolare dell'autorizzazione e/o licenza nr. rilasciata in data da per esercitare l attività di

2 (*) AI SENSI DELL'ART.49 LEGGE 122/2010 (selezionare l'opzione interessata) Bar - superficie di somministrazione: mq. Ristorante - superficie di somministrazione: mq. Circolo Privato (con autorizzazione per somministrazione di cibi e bevande) superficie di somministrazione: mq. Stabilimento Balneare - superficie concessione demaniale: Albergo od altra Impresa Turistica mq. nr. Camere. Agenzia di Raccolta Scommesse (titolari licenza ai sensi dell art.88 TULPS) Art.1 c.2 lettera a): Agenzie di scommessa ed altri punti vendita, previsti dall'art.38, c.2 e 4, L.223/2006, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici. superficie dell'area di vendita: mq. Esercizio di Raccolta Scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di licenza ai sensi dell art.88 TULPS (punti vendita di gioco non aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici). superficie utile del locale: mq. Sale Bingo (sale destinate al gioco di cui al DM 31/01/2000 n.29) superficie dell'area di vendita: mq sita in San Valentino Torio, Via SEGNALA Che la presente SCIA ANNULLA e SOSTITUISCE la precedente denuncia e/o autorizzazione presentata per apparecchi da gioco prot. nr. del. e fornisce una descrizione aggiornata, alla data di presentazione, degli apparecchi da gioco installati nei locali siti in: Via

3 SEGNALA L'INIZIO ATTIVITA' Ai sensi e per gli effetti di cui all art. 19 della legge n.241/90 e successive modificazioni, nei locali di cui sopra, di: Esercizio di giochi leciti di cui all art.86, c. 1, del T.U.L.P.S. (barrare la fattispecie che interessa): Biliardo a stecca e simili nr. ; Calcio balilla nr. ; Gioco delle carte, tavolini nr. ; Altro (descrivere) ; Esercizio di nr. apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all art. 110 comma 6 lettera A) del T.U.L.P.S. R.D. 773/31 come modificato dall art. 22 Legge n. 289/2002 aventi le seguenti caratteristiche: - si attivano solo con l introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all elemento aleatorio; il costo della partita non supera 50 centesimi di euro; la durata di ciascuna partita è compresa tra 7 e 13 secondi che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, co m- putate dall apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo di partite risultano non inferiore al 75% delle scommesse giocate. In ogni caso non possono riprodurre neppure parzialmente le regole fondamentali del gioco del poker. Il loro uso è vietato ai minori di anni 18. (*) DESCRIZIONE DEL TIPO DEL NULLA OSTA DI DISTRIBUZIONE DELL'APPAREC- CHIO N DEL NULLA OSTA DI MESSA IN ESERCIZIO 4. (*)In caso di numero superiore di apparecchi, allegare un elenco completo degli stessi. Esercizio di nr. apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico privi di monitor di cui all art. 110 comma 7 lettera A) del T.U.L.P.S. come modificato dall art. 22 Legge n.289/2002 aventi le seguenti caratteristiche: si attivano unicamente con l introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore per ciascuna partita a 1 euro ; distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in

4 denaro o scambiabili con premi di diversa specie, il valore complessivo di ogni premio non può essere superiore a 20 volte il costo della partita. Non devono riprodurre neppure parzialmente le regole fondamentali del gioco del poker. (*) DESCRIZIONE DEL TIPO DEL NULLA OSTA DI DISTRIBUZIONE DELL'APPARECCHIO N DEL NULLA OSTA DI MESSA IN ESERCIZIO Esercizio di nr. apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all art. 110 c. 7 lettera C) del T.U.L.P.S. come modificato dall art. 22 legge n. 289/2002 aventi le seguenti caratteristiche: - basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica; non distribuiscono premi; la durata della partita può variare in relazione all abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. Non possono riprodurre neppure parzialmente le regole fondamentali del gioco del poker. DESCRIZIONE DEL TIPO DEL NULLA OSTA DI DISTRIBUZIONE DELL'APPARECCHIO N DEL NULLA OSTA DI MESSA IN ESERCI- ZIO DICHIARA A tal fine, ai sensi degli artt. 21 e 46 del D.P.R. n.445/2000 (T.U.) e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità di non aver riportato condanne di cui agli artt.11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D n.773 e di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, né di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all art. 10 della legge n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (antimafia); di non avere in corso provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione suddetta; che gli apparecchi sono forniti dalla Ditta (1)

5 con sede in iscritta al nr. dal del Registro Imprese della Camera di Commercio di. che gli apparecchi sono forniti dalla Ditta (2) con sede in iscritta al nr. dal del Registro Imprese della Camera di Commercio di. che gli apparecchi da trattenimento e/o i giochi oggetto di denuncia sono omologati e conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni,alle disposizioni di cui agli artt.86 e 110 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773/1931 nonché dell art.38 della legge 388/2000 e successive modifiche e dei decreti Ministero dell Economia e delle Finanze 11 marzo 2003 e 10 aprile 2003; che sussistono i presupposti e i requisiti dalla legge per lo svolgimento dell attività; che gli apparecchi installati nell esercizio, non riproducono il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (art. 110 comma 7-bis T.U.L.P.S.); che per gli apparecchi installati sono stati rilasciati i prescritti Nulla Osta di cui al l art. 38 della legge 388/2000 e successive modifiche e che gli stessi accompagnano fisicamente ciascun apparecchio nell esercizio e sono a disposizione per il controllo degli Organi di vigilanza; che per gli stessi sono state assolte le imposte dovute ai sensi dell art. 14-bis comma 1 del D.P.R. 640/1972, come modificato dalla legge 326/03; che in tutti i locali in cui si praticano giochi autorizzati o sono installati gli apparecchi di cui alla presente SCIA è esposta, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore di Salerno e vidimata dal Comune di San Valentino Torio di rispettare quanto disposto dal Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 (G.U. n.255 del ) recante : Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all art.110 comma 6, del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso gli esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati sia per quanto riguarda il numero degli apparecchi da installarsi sia per le modalità di installazione e Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007 (G.U. n. 63 del ) ; che gli apparecchi o congegni di cui all art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S. non sono contigui agli apparecchi di altre tipologie, e non sono installati all esterno dell esercizio (due apparecchi si considerano contigui quando risultano ad una distanza inferiore a 1,5 metri, misurati nel punto più vicino tra di loro); che sarà comunicata qualsiasi variazione del numero o della tipologia dei giochi e degli appa - recchi per il gioco lecito, presentando una nuova Segnalazione certificata di inizio attività che sostituirà la presente. N.B.: L omessa, inesatta, incompleta compilazione dei dati rende inefficace la dichiarazione d inizio attività e ne comporta la relativa archiviazione.

6 Infine, il sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, dichiara, di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. San Valentino Torio / / FIRMA(1) (1) Nel caso in cui la firma non venga apposta alla presenza dell addetto al ricevimento dell Ufficio, allegare fotocopia carta d identità. Documento identità L addetto all Ufficio ALLEGATI : 1. Copia del documento d identità del denunciante titolare del pubblico esercizio e/o dell'attività; 2. Copia del permesso di soggiorno in corso di validità ( solo per i cittadini extracomunitari); 3. Certificato della Camera di Commercio della Ditta e/o della Società denunciante con Nulla Osta ai sensi della Legge 575/65 e successive modificazioni; 4. Licenza ai sensi dell art.86, comma 3, del T.U.L.P.S. o D.I.A. della Ditta fornitrice degli apparecchi (copia); 5. Certificato della Camera di Commercio della Ditta e/o società fornitrice degli apparecchi con Nulla Osta ai sensi della legge 575/65 e successive modificazioni (antimafia); 6. Copia dei nulla osta di messa in esercizio degli apparecchi da gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S., rilasciati dall'aams; 7. Modello di pagamento unificato, F24, per l'anno in corso e relativo agli apparecchi installati ed oggetto della presente DIA; 8. Fotografia degli apparecchi e relativi regolamenti di gioco emessi dalla Ditta Costruttrice; 9. Dichiarazione del proprietario o gestore degli apparecchi, attestante la conformità degli stessi da avviare nell'esercizio, in relazione all'art. 110 T.U.L.P.S.; 10. Relazione tecnica di impatto acustico ambientale; 11. Planimetria del locale quotata in scala 1:200 a firma di tecnico abilitato per i locali di cui all'art.88 T.U.L.P.S. (agenzia scommesse ed esercizio raccolta scommesse su incarico di concessionari di gioco) e art. 86 T.U.L.P.S. (solo per gli stabilimenti balneari) riportante i punti esatti in cui sono stati installati gli apparecchi da gioco, distinti secondo le varie tipologie ( solo nel caso in cui siano in esercizio gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S.); 12. Per le sale BINGO: certificato di prevenzione incendi (comprensivo delle sale slot); 13. Tabella Limiti installazione apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. 14. Certificato di agibilità del locale con destinazione d'uso 15. Copia del titolo di godimento del locale

7 AVVERTENZE Per poter installare apparecchi da intrattenimento occorre presentare Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA ) presso il Comune. L attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione al Codei giochi proibiti, vidimata ai sensi di mune ma, comunque, non prima del ritiro presso Servizio Sportello Unico Attività Produttive della tabella legge. Alla presente segnalazione di inizio attività non fa seguito alcun provvedimento del Comune. E pertanto onere dell interessato custodire copia della medesima, con apposto il timbro di ricezione del Comune ed esibirla ad eventuale richiesta degli organi di vigilanza. Ogni variazione relativa ai dati contenuti nella presente segnalazione di inizio attività deve essere comunicata al Comune. Negli esercizi di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. deve essere esposta la tabella predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dal Comune, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre. Nel caso in cui in un punto vendita siano installati sia apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S. che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificatamente ded i- cate. In particolare : nelle sale bingo, gli apparecchi da intrattenimento sono collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco del bingo; negli alberghi e nelle sale pubbliche da gioco gli apparecchi da intrattenimento sono collocati in aree sp ecificatamente dedicate. Gli apparecchi da intrattenimento non possono essere installati all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione. Nei bar ed esercizi assimilabili, nei ristoranti ed esercizi assimilabili, nei circoli privati, negli stabilimenti balneari ed esercizi assimilabili, negli alberghi ed esercizi assimilabili, non possono essere installati solo apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) T.U.L.P.S. Gli apparecchi da intrattenimento non possono essere installati negli esercizi pubblici qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole o istituti scolastici o all'interno delle pertinenze di luoghi di culto. E vietato installare ed usare apparecchi per il gioco d azzardo. E vietato l uso di apparecchi o congegni da gioco di cui all art. 110, comma 6 del Tulps ai minori di anni 18. E vietato l uso di tutti gli altri apparecchi e congegni da gioco ai minori di anni 14 se non accompagnati da persona maggiorenne. L esercizio dei giochi deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall inquinamento acustico. Ciascun apparecchio da intrattenimento installato presso un pubblico esercizio deve essere collegato alla rete telematica e deve essere munito di titoli autorizzatori in originale: nulla osta di distribuzione, nulla osta di esercizio, attestato di conformità (pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 110 comma 9 del T.U.L.P.S. I punti di accesso di cui al comma 4 sono predisposti secondo le disposizioni tecniche definite da AAMS e con modalità tali da garantire:

8 a) la continuità del collegamento tra apparecchio e rete telematica; b) il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie elettroniche; c) la protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti ovvero il verificarsi di condizioni che possano compromettere il corretto funzionamento. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Articolo 86 TULPS 1. Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio o simili. 2. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. 3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l attività di produzione o di importazione; b) per l attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all articolo 88 ovvero per l installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. Articolo 88 TULPS La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione. Articolo 110 comma 1, TULPS In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta e approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. Articolo 110 comma 6, TULPS Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, si attivano con l introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del ministero dell economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

9 Articolo 110 comma 7, TULPS Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino ad un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1 gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni; c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a cinquanta centesimi di euro. Articolo 110 comma 7-bis, TULPS Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640 e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1 maggio Articolo 110 comma 8, TULPS L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18. Articolo 110 comma 8-bis, TULPS Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro e con la chiusura dell esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Articolo 110 comma 9, TULPS In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce od importa, per destinarli all uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro per ciascun apparecchio; b) chiunque produce od importa, per destinarli all uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro per ciascun apparecchio; c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o con-

10 gegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro per ciascun apparecchio; e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni; f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a euro per ciascun apparecchio. Articolo 110 comma 9-bis TULPS Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso. Articolo 110 comma 9-ter TULPS Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell ufficio regionale dell Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Articolo 110 comma 9-quater TULPS Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9, si applicano i criteri stabiliti dalla Legge 7 febbraio 1951 n Articolo 110 comma 10 TULPS Se l autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall articolo 19 del decreto del Presidente della R e- pubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all articolo 88. Articolo 110 comma 11 TULPS Oltre a quanto previsto dall articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informan-

11 done l autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell esecuzione della sanzione accessoria. (Per le violazioni di cui all'articolo 110 comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modificazioni commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse. - art.1 comma 547 L.266/05- ). (Nei casi di reiterazione prevosti dall'art.110, comma 10, del TULPS, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi, concorsi o scommesse. - D.L. n.223/06).

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