DELIBERAZIONE N X / 3012 Seduta del 16/01/2015

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1 DELIBERAZIONE N X / 3012 Seduta del 16/01/2015 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali MARIO MANTOVANI Vice Presidente VALENTINA APREA VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI MARIA CRISTINA CANTU' CRISTINA CAPPELLINI GIOVANNI FAVA MASSIMO GARAVAGLIA MARIO MELAZZINI MAURO PAROLINI ANTONIO ROSSI FABRIZIO SALA ALESSANDRO SORTE CLAUDIA TERZI Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con gli Assessori Massimo Garavaglia Mauro Parolini Maria Cristina Cantù Viviana Beccalossi Oggetto PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2013, N. 8 (NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO), ALLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO) E LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010, N. 6 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO E FIERE) - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI BECCALOSSI, PAROLINI, CANTU' E GARAVAGLIA) Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014: I Direttori Generali Giovanni Daverio Danilo Piercarlo Maiocchi Paolo Ildo Baccolo Il Segretario Generale Andrea Gibelli Il Direttore di funzione specialistica Luca Dainotti L'atto si compone di 8 pagine di cui 6 pagine di allegati parte integrante

2 VISTO l art. 34 dello Statuto d autonomia della Lombardia, secondo il quale l iniziativa legislativa dell Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta regionale; VISTA la proposta di progetto di Legge Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d azzardo patologico), alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) ; PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell azione di governo; Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; D E L I B E R A 1. di approvare l allegata proposta di progetto di legge recante Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d azzardo patologico), alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) ; 2. di disporne la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell iter. IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI 1

3 RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PDL RECANTE: Modifiche alla l.r. 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d azzardo patologico), alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) Circa un anno fa è entrata in vigore la l.r. n. 8/2013, contenente norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d azzardo patologico. In tutto questo lasso di tempo la Regione ha creato molteplici occasioni per monitorare gli effetti che la legge, e le relative disposizioni attuative, andavano producendo sul territorio. In primo luogo, sono state attentamente ascoltate le amministrazioni locali, alle quali è direttamente demandata l applicazione di gran parte della disciplina regionale, sia mediante una serie di incontri mirati presso tutte le STER, sia attraverso le numerose che i Comuni hanno indirizzato allo specifico sito internet regionale dedicato alla lotta alla ludopatia. Anche il gruppo di lavoro istituito ai sensi dell art.4, comma 1, lett. k), della l.r. n. 8/2013 si è rivelato utilissimo per raccogliere dati, informazioni, osservazioni e proposte da parte sia dei soggetti istituzionali sia degli operatori del settore e delle associazioni aventi finalità di prevenzione e contrasto. È stato inoltre attivato un Tavolo tecnico presso la Prefettura di Milano, cui hanno preso parte rappresentanti di Prefettura, Questura di Milano, ANCI, comune di Milano e Regione, al fine di mettere a punto modalità operative il più possibile condivise ed efficaci. È stata infine prestata massima attenzione anche all evoluzione giurisprudenziale in materia e ai principi da questa elaborati. Tutte queste attività hanno determinato la messa a punto, condivisa tra DG Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo, DG Commercio, Turismo e Terziario, DG Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato e DC Programmazione Integrata e finanza, di una serie di modifiche normative non solo alla l.r. n. 8/2013, ma anche ad altre due leggi regionali, la n. 12/2005 e la n. 6/2010, di seguito illustrate, la cui approvazione consentirà di ottimizzare il raggiungimento delle finalità perseguite dal legislatore con l approvazione della l.r. n. 8/2013. Articolo 1 (Modifiche alla l.r. 8/2013) Con le modifiche proposte vengono innanzitutto esclusi dall ambito di applicazione degli artt. 4, 5 e 10 della l.r. 8/2013, relativi, rispettivamente, all importo dell IRAP, alle distanze minime dai luoghi sensibili e alle sanzioni, gli apparecchi da gioco di cui all art. 110, comma 7, RD n. 773/1931. Tali apparecchi, infatti, avendo un costo per partita non superiore a un euro e basando la durata della partita medesima sulla sola abilità fisica, mentale o strategica del giocatore, non appaiono idonei a incrementare il fenomeno della ludopatia. Ai fini dell applicazione della normativa sulle distanze minime dai luoghi sensibili di cui all art. 5, viene definito il concetto di nuova installazione, facendo riferimento alla data di collegamento degli apparecchi da gioco alle reti telematiche dell Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per facilitare i comuni nell attività di controllo, viene anche previsto l obbligo di indicare su ogni apparecchio la data di collegamento dello stesso alle reti telematiche dell Agenzia delle dogane e dei monopoli. Viene poi equiparato alla nuova installazione anche il rinnovo contrattuale per l utilizzo degli apparecchi da gioco già installati lecitamente. All art. 6 vengono meglio dettagliate le articolazioni delle ASL competenti in materia. All art. 9 viene modificata la rubrica dell articolo per renderla più coerente col testo della norma. 1

4 Viene poi riscritta la sanzione prevista dall art. 10, comma 1, per l ipotesi di nuova installazione di apparecchi da gioco in violazione delle distanze minime dai luoghi sensibili, disponendo una sanzione pecuniaria fissa di euro e il sigillo dell apparecchio, onde rendere inutilizzabile lo stesso. Sempre all art. 10 si introducono specifiche sanzioni per le violazioni sia del regolamento sull accesso (art. 4, comma 10), sia dell obbligo di indicare correttamente sugli apparecchi la data di collegamento alle reti telematiche dell Agenzia delle dogane e dei monopoli. All art. 13 si prevede la necessità di un aggiornamento annuale dei dati relativi alle minori/maggiori entrate derivanti dalle riduzioni/aumenti dell aliquota IRAP per la disinstallazione o il mantenimento degli apparecchi da gioco, finalizzato all apporto delle modifiche eventualmente necessarie per l equilibrio del bilancio. Articolo 2 (Modifiche agli articoli 33, 41 e 52 della l.r. 12/2005) Con le modifiche proposte viene innanzitutto introdotto l obbligo di richiedere il permesso di costruire per realizzare nuove sale giochi, sale scommesse e sale bingo, ovvero per ampliare quelle esistenti, e si prevede che il comune possa rilasciare il permesso di costruire solo se risultano rispettate le distanze minime dai luoghi sensibili. Viene inoltre assoggettato a permesso di costruire il mutamento della destinazione d uso di immobili esistenti, anche se non comportante la realizzazione di opere edilizie, laddove diretto alla realizzazione o all ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, e si prevede che il comune possa rilasciare il permesso di costruire solo se risultano rispettate le distanze minime dai luoghi sensibili. Articolo 3 (Modifiche all art. 74 della l.r. 6/2010) La modifica esclude gli apparecchi per il gioco d azzardo lecito dalle procedure di SCIA/DIA unica per i pubblici esercizi prevista dall art. 69 della legge 6/2010, alla luce del fatto che, secondo un orientamento giurisprudenziale, le ragioni di tutela della salute pubblica ben potrebbero portare ad escludere la materia del gioco d azzardo lecito dalle norme di semplificazione. Pertanto viene modificato l articolo 74 della l.r. 6/2010 prevedendo che l installazione di apparecchi da gioco sia subordinata alla previa autorizzazione ex artt. 86 o 88 del RD 773/1931 (TULPS). 2

5 Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d azzardo patologico), alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) Art. 1 (Modifiche alla l.r. 8/2013) 1. Alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d azzardo patologico) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5 e al comma 7 dell articolo 4, le parole: all articolo 110, commi 6 e 7, sono sostituite dalle seguenti: all articolo 110, comma 6, ; b) al comma 10 dell articolo 4, le parole: relative modalità attuative, forme di controllo e sanzioni sono sostituite dalle seguenti: relative modalità attuative e forme di controllo ; c) alla rubrica dell articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e altre disposizioni ; d) al comma 1 dell articolo 5, le parole: la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d azzardo lecito sono sostituite dalle seguenti: la nuova installazione di apparecchi per il gioco d azzardo lecito di cui all articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 ; e) dopo il comma 1 dell articolo 5 è inserito il seguente: 1.bis Ai fini della presente legge: a) per nuova installazione s intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva a quella della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili; b) il rinnovo contrattuale per l utilizzo degli stessi apparecchi, successivo alla medesima data di pubblicazione, è equiparato alla nuova installazione. ; f) al comma 2 dell articolo 5, le parole: disposizioni di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis e le parole: degli insediamenti di cui all articolo 1 sono sostituite dalle seguenti: dell installazione degli apparecchi di cui al comma 1 ; g) dopo il comma 6 dell articolo 5 è inserito il seguente: 6 bis Su ogni apparecchio di cui all articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile, la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 1bis. ; h) al comma 2 dell articolo 6, le parole: I dipartimenti dipendenze e i servizi multidisciplinari sono sostituite dalle seguenti: I dipartimenti delle dipendenze, tramite le loro articolazioni, e i servizi multidisciplinari ; i) la rubrica dell articolo 9 è sostituita dalla seguente: Disposizioni relative alla formazione dei gestori delle sale da gioco e dei locali"; j) il comma 1 dell articolo 10 è sostituito dal seguente: 1. La nuova installazione di apparecchi di cui all articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in violazione della distanza determinata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all articolo 5, comma 1, comporta l applicazione della sanzione amministrativa di euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza. ; k) dopo il comma 1 dell articolo 10 sono inseriti i seguenti: 1 bis. L inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all articolo 4, comma 10, comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 500 a un massimo di euro, secondo quanto previsto dal regolamento medesimo e in base ai criteri di cui all articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 1 ter. Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e 1 bis, la violazione dell obbligo di cui all articolo 5, comma 6 bis, comporta l applicazione della sanzione amministrativa di 500 1

6 euro. La medesima sanzione si applica anche nell ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche di cui all articolo 5, comma 1 bis. ; l) il comma 5 dell articolo 13 è sostituito dal seguente: 5. A partire dagli esercizi successivi al 2015 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui al comma 4 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio. Art. 2 (Modifiche agli articoli 33, 41 e 52 della l.r. 12/2014) 1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3 bis dell articolo 33 è aggiunto il seguente: 3 ter. Gli interventi edilizi di cui all articolo 27 finalizzati alla realizzazione o all ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il comune, fatto salvo quanto disposto dall articolo 36, provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili previsto dall articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d azzardo patologico). ; b) al comma 1 dell articolo 41, le parole:,salvo quanto disposto dall articolo 52, comma 3 bis. sono sostituite dalle seguenti:,salvo quanto disposto dall articolo 33, comma 3 ter e dall articolo 52, commi 3 bis e 3 ter. ; c) dopo il comma 3 bis dell articolo 52 è aggiunto il seguente: 3 ter. I mutamenti di destinazione d uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla realizzazione o all ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il comune, fatto salvo quanto disposto dall articolo 36, provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili previsto dall articolo 5, comma 1, della l.r. 8/2013. Art. 3 (Modifiche all art. 74 della l.r. 6/2010) 1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell articolo 74 sono soppresse le parole:,nonché di giochi previsti dalle normative vigenti. ; b) dopo il comma 1 dell articolo 74 è aggiunto il seguente: 1 bis. L installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è subordinata al rilascio dell autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 dello stesso regio decreto. 2

7 RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DI ACCOMPAGNAMENTO AL PDL: Modifiche alla l.r. 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d azzardo patologico), alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) Il pdl apporta modifiche alla l.r. 8/2013 Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d azzardo patologico, alla l.r. 12/2005 Legge per il governo del territorio e alla l.r. 6/2010 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere. Nessun articolo del pdl comporta direttamente, per la Regione, nuove o maggiori spese. Neppure può ritenersi che le modifiche proposte comportino direttamente, per la Regione, minori entrate. Infatti, se da un lato sono esclusi dall ambito di applicazione dell aumento dell aliquota IRAP prevista dall art. 4, comma 7, della l.r. 8/2013 gli apparecchi da gioco di cui all art. 110, comma 7, del RD 773/1931, per un minore introito stimabile, indicativamente, in euro, pari cioè all 1% della somma di di euro indicati all art. 13, comma 4 della l.r. 8/2013, dall altro, tali apparecchi sono pure esclusi dalla riduzione dell aliquota IRAP prevista dall art. 4, comma 5, della l.r. 8/2013, per una maggiore entrata stimabile anch essa, indicativamente, in euro, pari sempre all 1% della somma di di euro indicati all art. 13, comma 4 della LR n. 8/2013; appare quindi configurabile l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Va però sottolineato che tra le modifiche introdotte dall art. 1 del pdl v è anche la parificazione del rinnovo contrattuale per l utilizzo degli apparecchi da gioco alla nuova installazione. Questo potrebbe comportare, alla scadenza dei contratti attualmente in essere (le prime scadenze sono previste per il 2017), una riduzione delle entrate IRAP laddove non fosse possibile ricollocare al di fuori della fascia di rispetto dei 500 metri dai luoghi sensibili tutti quegli apparecchi da gioco che, essendo stati legittimamente installati a una distanza inferiore prima dell entrata in vigore della normativa regionale, hanno potuto essere mantenuti, ma che dovrebbero essere rimossi, appunto, al momento del rinnovo dei contratti in corso. Al momento, non sono disponibili dati sufficienti per effettuare stime attendibili, per cui è stata introdotta anche una modifica all art. 13, comma 5, della l.r. 8/2013 prevedendo la necessità di un aggiornamento annuale del bilancio per gli esercizi successivi al 2015, al fine di valutare gli eventuali riflessi sulle entrate regionali, considerato che i reali effetti sugli introiti derivanti dai provvedimenti di agevolazione/sgravio fiscale si configurano in maniera definitiva non prima della fine dell anno successivo a quello in cui vengono introdotti.

8 Quanto alla definizione degli effetti finanziari, diretti e indiretti, su altre pubbliche amministrazioni, il pdl potrebbe comportare, potenzialmente, un aumento delle entrate per le amministrazioni comunali. Infatti, l art. 1 introduce specifiche sanzioni per le violazioni del regolamento regionale sull accesso alle sale giochi e alle aree dedicate all installazione di apparecchi per il gioco d azzardo lecito accessibili direttamente dall utenza in numero superiore a tre, mentre l art. 3 del pdl introduce sanzioni per la violazione dell obbligo (anch esso di nuova introduzione) di esposizione della data di collegamento degli apparecchi da gioco alla rete dell AAMS. Tutte le sanzioni sopra illustrate, si ricorda, sono accertate e irrogate dai Comuni. Tuttavia è ipotizzabile che l attività finalizzata alla diffusione, tra gli esercenti, della conoscenza degli obblighi imposti dalla legge sinora svolta (incontri presso le STER, attivazione di apposito sito internet, servizio di consulenza, ecc.) e quella in previsione (appositi corsi di formazione) possa portare ad una significativa, se non totale, riduzione delle violazioni della normativa regionale, per cui non è da escludersi che l importo delle sanzioni incassate dai comuni si possa anche ridurre, in termini assoluti. Non è possibile effettuare stime attendibili relativamente al fenomeno. Sempre relativamente alla definizione degli effetti finanziari, diretti ed indiretti, su altre pubbliche amministrazioni, il pdl potrebbe comportare, potenzialmente, una riduzione delle entrate per lo Stato. Infatti, l art. 1 prevede anche, in caso di violazione delle distanze minime dai luoghi sensibili, la chiusura degli apparecchi da gioco mediante apposizione di sigilli. Valgono tuttavia, anche per questa fattispecie, le considerazioni precedentemente svolte circa la presumibile, notevole riduzione delle violazioni della normativa regionale per effetto dell attività formativa svolta - e da svolgersi - sui gestori. Altro aspetto da tenere in considerazione è quello, già esaminato, legato alla parificazione del rinnovo contrattuale per l utilizzo degli apparecchi da gioco alla nuova installazione, e agli effetti, attualmente non stimabili, che ciò potrebbe comportare laddove, alla scadenza dei contratti, non fosse possibile ricollocate tutti gli apparecchi da gioco che erano stati installati a una distanza inferiore dai luoghi sensibili prima dell entrata in vigore della normativa regionale.

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