Deliberazione n.1/2007/s.r. /Cons.
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1 Deliberazione n.1/2007/s.r. /Cons. Repubblica Italiana La Corte dei Conti Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva Visto l art.23 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n.455; Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948,n. 655; Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20; Visto il d.l.vo 18 giugno 1999, n.200; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; Vista la legge 5 giugno 2003, n.131 ; vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Agrigento con nota n del 3 ottobre 2006 presa in carico dalla Segreteria di queste Sezioni Riunite in data 12 ottobre 2006 al n.574 /S.R./Cons.; Vista l ordinanza in data 14 novembre 2006 n.60 con la quale il Presidente delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva ha convocato il collegio per la data odierna ; Udito il relatore consigliere dott. Salvatore G.Cultrera; Dal contenuto della relazione del Dirigente del Servizio legale del Comune di Agrigento, allegata alla nota anzidetta, si evince che agli atti del predetto Servizio risultano presentate n. 5 richieste di rimborso di spese legali sostenute da amministratori e dipendenti del Comune di Agrigento prosciolti in procedimenti penali per fatti connessi all adempimento del servizio. Tra le richieste di rimborso si riscontra quella presentata dal sindaco, per spese legali in un procedimento penale promosso nei suoi confronti per il reato ex art.405 codice penale, che si è concluso con decreto 1
2 di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Agrigento, e da un dipendente comunale, il cui procedimento penale per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 640 bis, 323, 479 codice penale, si è concluso con sentenza irrevocabile, emessa in seguito a dibattimento, di assoluzione perché il fatto non sussiste per alcune imputazioni e perché il fatto non costituisce reato per altre. Tale ultima sentenza, trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per quanto di competenza, è stata pronunciata in un procedimento penale contro 7 imputati, per alcuni dei quali è stata pronunciata condanna, in cui il Comune era costituito parte civile. Tenendo presente il quadro di riferimento normativo della materia relativa alla rimborsabilità delle spese legali a dipendenti ed amministratori degli enti locali (v. art.67 del DPR n.268/1987 e art.28 CCNL del 24 settembre 2000 per i dipendenti, ed art.24 della legge regionale siciliana n.30 del 23 dicembre 2000 per gli amministratori ) nella relazione del Servizio legale del Comune di Agrigento si fa riferimento alla problematica specifica del rimborso a carico dell ente di appartenenza delle spese legali allorchè la richiesta è presentata a procedimento concluso a seguito di sentenza definitiva di proscioglimento. Al fine di risolvere in modo organico le difficoltà interpretative nell applicazione della procedura di rimborso, soprattutto per quanto riguarda la valutazione ex post del conflitto di interesse, tenuto conto che la omologa normativa per i dipendenti statali (art.18 della legge 135 del 1997) non prevede tale valutazione ai fini dell accoglimento della istanza di rimborso,che è condizionato soltanto alla definizione del giudizio penale con sentenza di esclusione della responsabilità, il Servizio legale del Comune di Agrigento ritiene opportuno che il Comune stabilisca al suo interno in sede regolamentare idonee procedure di verifica dei presupposti necessari e di 2
3 quantificazione degli oneri ammissibili al rimborso fissando gli occorrenti limiti a garanzia del corretto impiego delle pubbliche risorse. A tal fine ha proposto agli organi volitivi del Comune l adozione di normativa regolamentare che, però, potrà essere applicata per le richieste di rimborso che saranno inoltrate dopo l entrata in vigore della norma regolamentare. In assenza in atto della norma regolamentare, al fine di individuare un corretto modus operandi, vengono rivolti a queste Sezioni Riunite in sede consultiva i seguenti quesiti ai sensi del comma 8 dell art.7 della legge n.131/2003: 1 se in caso di richiesta di rimborso ex post debba procedersi comunque alla valutazione del conflitto di interessi ovvero sia sufficiente la definizione del procedimento con sentenza di assoluzione con formula piena; 2 se si debba procedere al pagamento delle spese legali, senza alcuna limitazione, nella misura richiesta dal dipendente pubblico o dall amministratore, in seguito a presentazione della documentazione giustificativa, tra cui : provvedimento che definisce il giudizio con formula assolutoria, parcella professionale vistata dall ordine professionale e con fattura che ne attesti l avvenuto pagamento al legale da parte del dipendente che chiede il rimborso al Comune ; 3 se sia ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal Sindaco, con riferimento ad attività direttamente riconducibile al Comune, imputato del reato ex art.405 c.p. ( turbamento di funzioni religiose del culto cattolico), il cui procedimento preliminare si è concluso con decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento su richiesta della Procura della Repubblica ; 4 se siano rimborsabili le spese legali sostenute da un dipendente del Comune, il cui procedimento penale si è concluso con sentenza di assoluzione irrevocabile 3
4 perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato in relazione a imputazioni diverse ascrittegli in relazione ad attività prestata in adempimento degli obblighi di servizio. In via preliminare, ai fini della valutazione dei profili di ammissibilità della richiesta di parere del Comune di Agrigento, il collegio rammenta che ai sensi dell art.7, comma 8, della legge 131/2003 < le Regioni possono richiedere pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane >.. Sotto il profilo soggettivo la richiesta è pienamente ammissibile in quanto proviene dal sindaco pro-tempore del Comune di Agrigento, organo legittimato si sensi di legge. Passando all esame del profilo oggettivo della ammissibilità il Collegio non può che prendere atto del fatto che l elaborazione giurisprudenziale ha formulato una serie di criteri riguardanti i requisiti di ammissibilità dal punto di vista oggettivo delle richieste di parere, nei quali ha sottolineato che la nuova funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti dall art.7, comma 8, della legge n.131 del 2003 incontri limiti ben precisi, segnati da un lato, dalla necessità che i quesiti posti siano strettamente inerenti a materie di contabilità pubblica e, dall altro, dalla circostanza di fatto che essi non possano concernere specifici fatti gestionali di pertinenza della singola amministrazione locale ma soltanto questioni e tematiche di portata ed interesse generale ( v. ex plurimis, delibera della Sezione Centrale delle Autonomie del 27 aprile 2004; delibera n.1/2004 delle Sezioni Riunite in sede consultiva per la Sicilia ). Secondo l orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente, la locuzione materie di contabilità pubblica, contenuta nell art.7, comma 8, della legge 131/200, può comprendere soltanto la normativa ed i relativi atti attuativi che disciplinano, in 4
5 generale, i bilanci, dell ente locale ed i correlativi equilibri finanziari, le procedure d acquisizione delle entrate e di gestione delle spese, le procedure contrattuali, l amministrazione del patrimonio, l organizzazione finanziaria e contabile, le forme di rendicontazione, i controlli interni ed esterni, il coordinamento della finanza pubblica, Deve escludersi che nelle materie di contabilità pubblica, rilevanti ai fini dell espletamento della funzione consultiva intestata alla Corte dei conti, possa rientrare qualsiasi concreta attività dell ente avente, comunque, riflessi di natura finanziaria o patrimoniale. Qualora si opinasse diversamente, si avrebbe, praticamente, un estensione della funzione consultiva a tutti gli ambiti dell ordinaria azione amministrativa degli enti locali, con la conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte, comprese queste Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana in sede consultiva, assumerebbero, travalicando le finalità ed i limiti imposti dal legislatore, un ruolo di organi di consulenza legale generale delle Autonomie locali, inserendosi, tra l altro, indebitamente nei loro concreti processi decisionali e condizionando in varia misura proprio quell attività amministrativo-finanziaria su cui la Corte dei conti deve esercitare un controllo sì di tipo collaborativo ma, comunque, esterno e neutrale. In tale ottica è stato affermato che la funzione consultiva non può essere esplicata in ordine a quesiti rientranti nella specifica competenza di altri Organi e non deve interferire nella scelta, da parte della singola amministrazione, della condotta processuale da tenersi nell ambito di vertenze giudiziarie già pendenti od in fase d instaurazione. Sulla base di tali principi la consolidata giurisprudenza, che questo Collegio pienamente condivide, ha sancito l inammissibilità della richiesta di parere relativa alla sussistenza o meno, nel caso concreto, dell obbligo di un ente locale di provvedere al 5
6 rimborso delle spese legali sostenute dal sindaco e dal dipendente, sottolineando che tali questioni risultano totalmente estranee alle materie di contabilità pubblica, cui fa riferimento l art.7, comma 8, della legge n.131/2003, e, comunque, non concerne tematiche di portata e di interesse generale bensì specifici fatti gestionali suscettibili d essere oggetto di contenzioso innanzi al giudice competente. In tal senso si sono espresse, ex plurimis, le seguenti deliberazioni : Sezione Lazio n.4/2004 e n.6/2005; Sezione Calabria nn.17 e 29 del 2005; Sez. Piemonte n.19/2005 ; Sez.Veneto nn.11 e 20 del 2005; Sez. Puglia nn. 2 e 3 del 2005; Sez. Marche n.8 del 2005; Sezioni Riunite in sede consultiva per la Regione siciliana n. 3 e n 23 del 2006 ; Sezione Centrale delle Autonomie n.5 del 2006 ). P.Q.M. Le Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva dichiarano inammissibile la richiesta di parere avanzata dal Sindaco di Agrigento di cui alle premesse. Manda alla Segreteria di queste Sezioni Riunite per i conseguenti adempimenti esecutivi. Così deliberato in Palermo nella camera di consiglio del 13 dicembre L estensore Il Presidente ( Salvatore G.Cultrera) ( Maurizio Meloni) depositata in Segreteria in data 10 gennaio 2007 Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Laura Suriano) 6
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