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2 CONFIMI RAVENNA NEWS N. 15 DEL 17/07/2015 AFFARI GENERALI OGGETTO: SCADENZARIO TRIMESTRE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2015 Pubblichiamo lo scadenzario relativo ai principali adempimenti previsti nel 3 trimestre Naturalmente è possibile che i termini indicati possano subire variazioni a seguito di modifiche normative. DATA ADEMPIMENTO LUGLIO 06 Modello Unico 2015 e IRAP 2015: versamento imposte (per persone fisiche e contribuenti con studi di settore) e contributi IVS e gestione separata (per commercianti, artigiani e professionisti) 06 Versamento diritto annuale CCIAA (per persone fisiche e contribuenti con studi di settore) 16 Versamento RITENUTE IRPEF 16 IVA liquidazione e versamento per contribuenti MENSILI 16 Versamento INPS contributi dipendenti, collaboratori ed amministratori 16 Modello Unico 2015 e IRAP 2015: versamento imposte con maggiorazione dello 0,40% (per contribuenti senza studi di settore) 16 Versamento diritto annuale CCIAA con maggiorazione dello 0,40% (per contribuenti senza studi di settore) 27 Presentazione telematica elenchi intrastat mensili e trimestrali 31 Termine invio telematico acquisti da San Marino a giugno Presentazione telematica per richiesta rimborso/compensazione credito IVA del secondo trimestre 31 Presentazione telematica dei modelli 770/2015 semplificato e ordinario AGOSTO 20 Modello Unico 2015 e IRAP 2015: versamento imposte e contributi IVS e gestione separata (per commercianti, artigiani e professionisti) con maggiorazione dello 0,40% (per contribuenti con studi di settore) 20 Versamento diritto annuale CCIAA con maggiorazione dello 0,40% (per contribuenti con studi di settore) 20 Versamento RITENUTE IRPEF 20 IVA liquidazione e versamento per contribuenti MENSILI e TRIMESTRALI 20 Versamento INPS contributi dipendenti, collaboratori ed amministratori 20 INPS art/comm. 2 rata fissa Versamento 3a rata rateizzazione INAIL 20 Versamento ENASARCO per i rappresentanti 25 Presentazione telematica elenchi intrastat mensili 31 Termine invio telematico acquisti da San Marino a luglio 2015 SETTEMBRE 16 Versamento RITENUTE IRPEF 16 IVA liquidazione e versamento per contribuenti MENSILI 16 Versamento INPS contributi dipendenti, collaboratori ed amministratori 25 Presentazione telematica elenchi intrastat mensili 30 Presentazione telematica del modello Unico 2015 persone fisiche, società di persone e di capitali 30 Presentazione telematica del modello IVA 2015 in forma autonoma 30 Presentazione telematica del modello Irap 2015 in forma autonoma 30 Termine invio telematico acquisti da San Marino ad agosto 2015 Studio Consulenti Associati Ravenna 3

3 CONFIMI RAVENNA NEWS N. 15 DEL 17/07/2015 ECONOMICO OGGETTO: FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE SCHEMA RIASSUNTIVO MICROCREDITO DESTINATARI: Imprese individuali titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con un massimo di 5 dipendenti; Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative, titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con un massimo di10 dipendenti; lavoratori autonomi. OBIETTIVO E CARATTERISTICHE FINANZIAMENTO: Avvio o sviluppo di un attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa. I finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di ,00 qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata. SITUAZIONE DOMANDE E FONDI DISPONIBILI: Dopo più di un mese dall'avvio della procedura di prenotazione garanzie per i finanziamenti con microcredito e secondo il monitoraggio dell'osservatorio della Fondazione Studi consulenti del lavoro sono oltre le prenotazioni effettuate dallo start-day del 27 maggio scorso di cui, però, circa 6200 sono scadute, non essendo state confermate nei 5 giorni dagli istituti di credito (si pensa che molte prenotazioni fossero state effettuate a titolo speculativo o di prova). Oltre 2.000, invece, (più del 20%) sono le prenotazioni confermate e prese in carico dalle banche e poco più di 20 sono quelle per le quali le banche hanno anche già effettuato la domanda definitiva di erogazione garanzia. I Finanziamenti in corso di perfezionamento superano la cifra di 50 milioni di euro. E' ben lontana, quindi, la soglia massima stimata in richiedenti e 225 milioni di euro di finanziamento, a conferma che non esiste alcun timore che i fondi possano finire. NUOVA SABATINI DESTINATARI: PMI, operanti in tutti i settori produttivi, che realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali. SPESE AMMISSIBILI: Acquisto di impianto fotovoltaico, a condizione che rientri nella nozione di impianti, quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie; acquisto di arredi e attrezzature, purché si tratti di beni strumentali a uso produttivo, correlati all attività svolta dall impresa e ubicati presso l unità locale dell impresa in cui è realizzato l investimento SITUAZIONE DOMANDE E FONDI DISPONIBILI: Nel dettaglio, la misura prevede il seguente funzionamento: 1. Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha costituito un plafond di risorse che le banche aderenti alle convenzioni MiSE-ABI-Cdp o le società di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni, possono utilizzare per concedere alle PMI, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra e 2 milioni di Euro a fronte degli investimenti previsti dalla misura; 2. Il MiSE concede un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari di cui al punto 1, in relazione agli investimenti realizzati. Tale contributo è pari all ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni; 3. Le PMI hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ( fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario, con priorità di accesso. 4

4 CONFIMI RAVENNA NEWS N. 15 DEL 17/07/2015 ECONOMICO Con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il plafond di Cdp, inizialmente pari a 2,5 miliardi di euro, è stato incrementato fino a 5 miliardi. Lo stanziamento di bilancio, relativo agli anni , per la corresponsione del contributo a parziale copertura degli interessi sui finanziamenti bancari (inizialmente pari a 191,5 milioni di euro) in base a quanto disposto dalla legge di stabilità 2015 è ora pari a 385,8 milioni di euro. Secondo le rilevazione di giugno 2015 del MISE è stato prenotato il 42% dei Fondi; resta, pertanto, disponibile il 58% degli stessi. GREEN ECONOMY FONDO ENERGIA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DESTINATARI: PMI con localizzazione produttiva in Emilia-Romagna e attività principale inserita nelle classificazione delle attività economiche (ATECO 2007). SPESE AMMISSIBILI: Interventi su immobili strumentali: costruzione, acquisizione, ampliamento e/o ristrutturazione Acquisizione di macchinari e impianti; Realizzazione di investimenti per la gestione logistica, energetica e ambientale; Acquisizione di brevetti, licenze, marchi, ecc.; Consulenze tecniche e/o specialistiche; Spese del personale adibito al progetto con un massimo del 25%; Spese per materiali utilizzati nel progetto; Spese per la produzione di documentazione tecnica necessaria per la presentazione della domanda (a titolo esemplificativo redazione di business plan; copertura costi di fidejussioni. SITUAZIONE DOMANDE E FONDI DISPONIBILI: La Regione conferma che ad oggi vi sono ancora fondi disponibili e, quindi, le aziende possono presentare domanda IMPRESE ALBERGHIERE CREDITO IMPOSTA 30% PER RISTRUTTURAZIONI ALBERGHIERE DESTINATARI: imprese alberghiere esistenti alla data del 1 gennaio AGEVOLAZIONE E SPESE AMMISSIBILI: credito d imposta nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di ,00 di spese. Sono ammissibili: interventi di ristrutturazione edilizia di cui all articolo 3, comma 1, lettere b),c),d) del DPR n. 380/2001. Si tratta di interventi di manutenzione straordinari, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia in senso tecnico; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; interventi di incremento dell efficienza energetica; ulteriori interventi, compreso l acquisto di mobili e arredi, ma solo se destinati esclusivamente agli immobili oggetto dei predetti interventi e a condizione che il beneficiario dell agevolazione non ceda a terzi, né destini a finalità estranee all esercizio dell impresa, i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d imposta successivo. DIGITALIZZAZIONE STRUTTURE RICETTIVE, AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR (TURISMO DIGITALE) DESTINATARI: il Ministero ribadisce che possono presentare domanda di riconoscimento del credito di imposta solo: - gli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari che risultino appartenere alla Divisione 55 (alloggio) della classificazione ATECO 2007; - le agenzie di viaggio e tour operator appartenenti alla divisione o della classificazione ATECO 2007, che applichino lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell economia e delle finanze 28 dicembre 2012 e s.m. e che risultino appartenere, per l anno finanziario di chi chiedono il credito di imposta, al cluster 10 Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming o al cluster 11 Agenzie specializzate in turismo incoming. 5

5 CONFIMI RAVENNA NEWS N. 15 DEL 17/07/2015 ECONOMICO Al riguardo, viene chiarito che l appartenenza al Cluster 10 o 11 è subordinato alla verifica da parte dell Agenzia delle entrate. Il riconoscimento è relativo al solo anno fiscale per il quale è stato presentato l Unico. Pertanto le agenzie di viaggio o i tour operator presentano l istanza di riconoscimento del credito d imposta presupponendo di appartenere al Cluster 10 o 11. Solo successivamente alla verifica effettuata da parte dell Agenzia delle entrate, il credito d imposta potrà essere riconosciuto. NOVITA : Il credito d imposta per il turismo digitale è, in linea generale, cumulabile con il bonus ristrutturazione alberghi. A pochi giorni dall apertura dello sportello per l invio delle domande relative alle spese sostenute nel 2014, fissato a partire dalle ore 10 del 13 luglio 2015 fino alle ore 12 del 24 luglio 2015, il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ha pubblicato sul proprio sito una serie di risposte alle domande più frequenti (FAQ). Tra i diversi chiarimenti forniti, spicca quello relativo alla cumulabilità tra il bonus e il credito di imposta per la ristrutturazione degli alberghi (VEDI SOPRA NOTIZIA 4) l agevolazione prevista dall art. 10, D.L. n. 83/2014 (decreto Cultura), che ha trovato attuazione con il D.M. 7 maggio Il Ministero ammette la cumulabilità tra le due agevolazioni nei limiti del regime de minimis, di cui al Regolamento UE n. 1407/2013. AGEVOLAZIONE E SPESE AMMISSIBILI: Interessanti precisazioni sono fornite dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo anche in relazione all ambito oggettivo di applicazione dell agevolazione. Al riguardo, si ricorda che, il credito di imposta - riconosciuto per gli anni 2014, 2015 e spetta in misura pari al 30% dei costi sostenuti per: 1) impianti wi-fi a condizione che l esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download; 2) siti web ottimizzati per il sistema mobile; 3) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; 4) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; 5) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; 6) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone disabili; 7) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente, finalizzati alle attività di cui sopra. In riferimento a tale ultima tipologia di spesa, nelle FAQ viene chiarito che le spese sostenute per servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente sono quelle spese sostenute in caso di formazione afferente alle materie relative alla digitalizzazione. Viene inoltre precisato che la voce spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile, comprende anche le spese sostenute per realizzazione di un sito web responsive, su cui è attivo un sistema di booking on line. Il Ministero specifica altresì che è ammessa - e va ricondotta alla voce spese per programmi e sistemi informatici - anche la spesa del canone annuale per programmi di booking engine, booking on line tipo Vertical, Begenius per l integrazione con siti di promozione. Chiarito poi che tra le spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici su siti e piattaforme informatiche specializzate, rientrano anche i servizi di attivazione di una campagna Google AdWords e/o Facebook ADS. Viene altresì specificato che sono considerate eleggibili nell ambito della voce spese relative a servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, anche le analisi sullo stato della comunicazione esistente e la stesura di un nuovo progetto di comunicazione. Il Ministero, inoltre, precisa che rientrano nel novero delle spese agevolabili quelle relative al pagamento da parte delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggi/tour operator ricettivisti di fatture passive per inserzioni pubblicitarie, i cui contratti prevedono il calcolo dell importo (in 6

6 CONFIMI RAVENNA NEWS N. 15 DEL 17/07/2015 ECONOMICO tutto o in parte) dovuto mediante il sistema pay per click (quindi proporzionato al numero di visite ricevute da potenziali clienti). Ammissibili anche le spese sostenute per l acquisto di smartphone e tablet usati con programmi per la vendita di camere. Sono altresì agevolabili, e rientrano nella categoria spese per spazi e pubblicità, le seguenti tipologie di spese, - spese per acquisto di spazi pubblicitari tipo scheda personale dell hotel o banner su piattaforme turistiche che vendono più strutture alberghiere; - spese per acquisto di spazi pubblicitari web tipo Pagine Bianche. Le spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici su siti e piattaforme informatiche specializzate sono eleggibili anche se i portali non hanno sede sul territorio italiano. Infine sui documenti da allegare alla domanda Il Ministero specifica che alla stessa non devono essere allegati né i bonifici né le fatture delle spese o un loro elenco. Il sostenimento delle spese è infatti certificato dall attestazione di effettività delle spese, rilasciata da uno dei seguenti soggetti: - presidente del collegio sindacale; - revisore legale iscritto nel registro relativo; - professionista iscritto nell albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; - professionista iscritto nell albo dei periti commerciali; - professionista iscritto nell albo dei consulenti del lavoro; - responsabile di centro di assistenza fiscale (il responsabile CAF non è un commercialista, ma come CAF è assistito da un commercialista). BANDO AGENDA DIGITALE DESTINATARI: I progetti possono essere realizzati da: 1) imprese che esercitano un attività di tipo industriale diretta alla produzione di beni/servizi o di trasporto; 2) imprese agro industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; 3) imprese che esercitano attività ausiliarie in favore delle aziende precedentemente indicate; 4) centri di ricerca con personalità giuridica; 5) start-up innovative. PROGETTI AMMISSIBILI: Possono essere proposti progetti di ricerca e sviluppo, di importo compreso tra 5 e 40 milioni di euro, che si avvalgono delle seguenti tecnologie abilitanti dell informazione e della comunicazione definite nell ambito del programma Horizon 2020: - tecnologie per la nano-elettronica e la fotonica; - tecnologie per l innovazione di sistemi di comunicazione ottica e senza fili; - tecnologie per l Internet delle cose; - tecnologie per l innovazione della virtualizzazione delle piattaforme, delle infrastrutture e dei servizi digitali; - tecnologie per la valorizzazione dei dati su modelli aperti e di grandi volumi; - tecnologie per l innovazione dell industria creativa, dei contenuti e dei media sociali; - tecnologie per la sicurezza informatica. AGEVOLAZIONI: Le agevolazioni concesse si concretizzano in: - un finanziamento agevolato (pari al 20% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea in vigore alla data di concessione dell agevolazione e, comunque, non inferiore allo 0,8% annuo) di importo pari al 60% del costo complessivo ammissibile, per le imprese di piccola e media dimensione; - un contributo diretto alla spesa, nella misura massima del 15% delle spese ammissibili, per le imprese di piccola e media dimensione e del 10% delle spese ammissibili, per le imprese di grandi dimensioni. La misura effettiva è correlata al punteggio complessivamente conseguito dal progetto in sede di valutazione della domanda e sarà determinata in proporzione al rapporto tra la differenza tra il punteggio conseguito e il punteggio minimo ammissibile e la differenza tra il punteggio massimo e il punteggio minimo, calcolato con una cifra decimale senza arrotondamento. 7

7 CONFIMI RAVENNA NEWS N. 15 DEL 17/07/2015 ECONOMICO L intensità del contributo sarà elevata di 5 punti percentuali al sussistere di almeno una delle seguenti condizioni: (i) qualora il progetto venga realizzato in parte con il contributo esterno di almeno un organismo di ricerca in misura non inferiore al 10% della spesa complessivamente ammissibile e l organismo di ricerca abbia il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte; (ii) qualora il progetto sia in parte realizzato, nell ambito di forme di collaborazione internazionale effettiva e stabile tra imprese, in altro Stato membro dell Unione europea ovvero in quelli contraenti l accordo SEE; (iii) qualora ai progetti congiunti partecipi almeno una PMI. PRESENTAZIONE DOMANDA: Dal 25 giugno 2015 è possibile presentare le domande preliminari per il bando Agenda digitale. Le istanze potranno essere compilate e inviate esclusivamente attraverso l apposita procedura informatica disponibile all indirizzo httpsfondocrescitasostenibile.mcc.it. La spedizione dell istanza potrà essere effettuata tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 19:00. BANDO INDUSTRIA SOSTENIBILE DESTINATARI: Le proposte, in forma singola o aggregata, possono essere presentate da: 1) imprese che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi o un attività di trasporto per terra, per acqua o per aria (art c.c. numeri 1 e 3), comprese le imprese artigiane; 2) imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; 3) imprese che esercitano le attività ausiliarie in favore delle aziende indicate ai punti precedenti; 4) centri di ricerca con personalità giuridica; 5) start-up innovative. PROGETTI AMMISSIBILI E CARATTERISTICHE: I progetti presentati devono riguardare attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti che si avvalgono delle seguenti tecnologie abilitanti fondamentali definite nell ambito del programma Horizon 2020: micro nanoelettronica; nanotecnologia; fotonica; materiali avanzati; sistemi avanzati di produzione; biotecnologia industriale. I progetti devono: - prevedere spese ammissibili non inferiori a di euro e non superiori a di euro; - essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione; - avere una durata non superiore a 36 mesi; - qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili se di grande dimensione ovvero almeno il 5% se di piccola e media dimensione. AGEVOLAZIONI: Le agevolazioni si sostanziano in: 1) un finanziamento agevolato (20% del tasso di riferimento vigente) per una percentuale delle spese ammissibili pari al 60% per le imprese di piccola dimensione e al 50%per le imprese di grande dimensione. Il finanziamento ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni; 2) un contributo diretto alla spesa (che si aggiunge al finanziamento agevolato) fino al 15% delle spese ammissibili per le PMI e al 10% per le imprese di grande dimensione. Tale contributo è elevato di 5 punti percentuali qualora: - il progetto venga realizzato con la collaborazione esterna di uno o più organismi di ricerca; - il progetto sia realizzato nell ambito di forme di collaborazione internazionale; - ai progetti congiunti presentati da una rete di impresa partecipi almeno una PMI. PRESENTAZIONE DOMANDA: Dal 30 giugno L istanza può essere presentata in via telematica attraverso il sito internet selezionando la procedura relativa al bando Industria sostenibile. La domanda può essere trasmessa dalle ore 10,008

8 CONFIMI RAVENNA NEWS N. 15 DEL 17/07/2015 ECONOMICO e fino alle ore 19,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. Per presentare la domanda, i soggetti interessati devono registrarsi sulla piattaforma, mediante la funzione Crea un Account, a cui si accede dal Portale FCS, raggiungibile all URL BANDI POR-FESR SCADENZA 30 SETTEMBRE E 30 OTTOBRE 2015 La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato due bandi inerenti il programma Il primo che riguarda le imprese direttamente ha come obiettivo di sostenere e rafforzare le strutture di ricerca e sviluppo delle imprese con nuovo personale laureato e incrementare i loro rapporti con il sistema della ricerca a partire dalla Rete Regionale dell Alta Tecnologia. Inoltre vuole favorire i processi di diversificazione e individuare nuove nicchie di mercato attraverso nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione ad elevato contenuto tecnologico. Si tratta dell Asse 1, Azioni e (scadenza 30 ottobre 2015). Il secondo che riguarda i laboratori industriali direttamente ha l obiettivo di sostenere progetti strategici, che comprendano attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati a sviluppare e diffondere significativi avanzamenti tecnologici per il sistema produttivo, e alla realizzazione di nuovi risultati di rilevanza tecnologica e industriale, di interesse per le filiere produttive regionali, nella forma di dimostratori di nuovi prodotti o nuovi sistemi di produzione. Si tratta dell Asse 1, Azione (scadenza 30 settembre 2015). Di entrambi, soprattutto quello riguardante le imprese, faremo una circolare esaustiva e completa nel prossimo notiziario di fine luglio. 9

9 CONFIMI RAVENNA NEWS N. 15 DEL 17/07/2015 ECONOMICO OGGETTO: PMI INNOVATIVE ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELLA CCIAA PER INCENTIVI E AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL DECRETO INVESTMENT COMPACT COSA SONO REQUISITI RIFERIMENTO NORMATIVO AGEVOLAZIONI Sono PMI che possono usufruire di tutti gli incentivi e le agevolazioni previsti dal decreto Investment Compact Possono assumere lo status di PMI innovative le piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE (vale a dire imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro) costituite come società di capitali (anche in forma cooperativa), le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato. La società deve disporre della certificazione dell ultimo bilancio e dell eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili, avere sede in Italia e possedere almeno 2 dei 3 requisiti: - avere un volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione; - impiegare come dipendenti o collaboratori, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca (anche se lo sta ancora svolgendo), oppure laureati che abbiano svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all estero, oppure, in quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva personale in possesso di laurea magistrale; - essere titolare, anche come depositaria o licenziataria, di almeno una privativa industriale, oppure nella titolarità dei diritti relativi a un software originario. Decreto Investment Compact (DL 3/2015, convertito dalla Legge 33/2015) L iscrizione permette alle PMI innovative di fruire delle agevolazioni ad esse riconosciute dal DL 3/2015. In particolare, a tali categorie di imprese sono estese gran parte dei benefici previsti a favore delle start-up innovative dal DL 179/2012, quali: - deroghe al diritto societario (art. 26 del DL 179/2012); - inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo (art. 26, comma 4, DL 179/2012); - remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (art. 27 del DL 179/2012); - incentivi fiscali per gli investimenti (art. 29 del DL 179/2012); - possibilità di raccogliere fondi attraverso portali web di equity crowdfunding (cfr. art. 30 commi 1-5 del DL 179/2012); - accesso semplificato al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 30 commi 6 del DL 179/2012); - sostegno all internazionalizzazione da parte dell Agenzia-ICE (art commi 7 e 8 del DL 179/2012).

10 CONFIMI RAVENNA NEWS N. 15 DEL 17/07/2015 ECONOMICO Le PMI innovative sono inoltre esonerate dal pagamento dell imposta di bollo dovuta per l iscrizione nel registro delle imprese delle Camere di commercio. Sono, invece, tenute al pagamento dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese, nonché al pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio (art. 4, comma 9, DL 3/2015). ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE PRESSO LE CCIAA Le società che intendono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle PMI innovative devono presentare la domanda in forma telematica con firma digitale, tramite una pratica di Comunicazione Unica al Registro delle Imprese. La domanda di iscrizione alla sezione speciale si presenta utilizzando il modello informatico S2. Nel quadro 32, utilizzando il codice 050 PMI INNOVATIVA: ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE, devono essere indicate le seguenti informazioni: - l attività svolta, comprese l attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione; - l informazione relativa alla presenza di holding (non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni) o fiduciarie nella compagine sociale. Vanno inoltre indicati per ciascun socio - indipendentemente dalla circostanza che vi siano, o meno, fiduciarie o holding - gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce ; - l elenco delle società partecipate; - l indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all attività innovativa della PMI, esclusi eventuali dati sensibili; - l indicazione dell esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; - ultimo bilancio depositato al registro delle imprese nel formato xbrl; - elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale; - numero dei dipendenti (al momento della presentazione della domanda); - sito internet. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata l autocertificazione prodotta in formato PDF/A-1B/2B, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate dell impresa e codificato con il codice documento D30. 11

11 CONFIMI RAVENNA NEWS N. 15 DEL 17/07/2015 ECONOMICO AGGIORNAMENTO E MANTENIMENTO DELL ISCRIZIONE Le informazioni comunicate dalle PMI innovative in sede di presentazione della domanda di iscrizione devono essere aggiornate una volta l anno, entro il 30 giugno. Entro 30 giorni dall approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, le PMI innovative, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, devono provvedere al deposito di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il legale rappresentante attesta il mantenimento dei requisiti previsti dalla legge. Il mancato deposito dell autocertificazione nei termini previsti sia equiparata alla perdita dei requisiti ai fini della cancellazione d ufficio della PMI innovativa dalla speciale sezione. INFO L Area Economica dell Associazione (Dott. Claudio Trentini cell. 348/ trentini@confimiferrara.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali visite aziendali finalizzate all approfondimento di casi specifici. 12

12 CONFIMI RAVENNA NEWS N. 15 DEL 17/07/2015 ECONOMICO OGGETTO: VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE PER ACQUISIZIONE DI UN TEMPORARY EXPORT MANAGER COS E BENEFICIARI AGEVOLAZIONE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Si tratta di un contributo a fondo perduto sotto forma di VOUCHER, ovvero un sostegno economico a copertura di servizi erogati per almeno 6 mesi a tutte quelle PMI che intendono guardare ai mercati oltreconfine attraverso una figura specializzata (il cd. Temporary Export Manager o TEM) capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati esteri. Micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, e Reti di imprese tra PMI, che abbiano conseguito un fatturato minimo di 500mila euro in almeno uno degli esercizi dell ultimo triennio. Tale vincolo non sussiste nel caso di Start-up iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, di cui art. 25 comma 8 L.179/2012). Nell ambito della dotazione finanziaria è istituita una riserva, in misura pari al 3% delle risorse disponibili per ciascun bando, destinata alla concessione dei Voucher a beneficio dei soggetti che hanno i requisiti di accesso e hanno conseguito il rating di legalità e che pertanto rientrano nell elenco di cui all articolo 8 della delibera dell Autorità garante della concorrenza e del mercato n del 14 novembre Singoli voucher a fondo perduto di 10mila euro per l inserimento in azienda di un temporary export manager per almeno sei mesi. Per avere accesso al voucher l impresa deve intervenire con un cofinanziamento che, per il primo bando è di almeno 3mila euro (il costo complessivo sostenuto dall impresa per il servizio deve essere, pertanto di almeno 13mila euro). L azienda deve rivolgersi ad una Società fornitrice dei servizi scegliendola tra quelle inserite nell apposito elenco presso il Ministero, che sarà pubblicato entro il giorno 1 settembre I soggetti beneficiari potranno presentare la domanda in via telematica il giorno 22 settembre alle ore 10:00. Ma, già a partire dal 1 settembre sarà possibile registrarsi sulla piattaforma informatica e, grazie alla credenziale ottenuta, iniziare a compilare la domanda on line già dal giorno 15 settembre. Sarà possibile presentare una sola domanda per impresa, che dovrà essere compilata e inoltrata esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile nell apposita sezione Voucher Internazionalizzazione/Presentazione domanda di agevolazione del seguente sito ( e firmata digitalmente dal legale rappresentante della società richiedente. Il Ministero procederà all assegnazione dei Voucher secondo l ordine cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto delle riserve e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità. 13

13 CONFIMI RAVENNA NEWS N. 15 DEL 17/07/2015 ECONOMICO CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL VOUCHER NORMATIVA DI RIFERIMENTO INFO Ai fini della fruizione della agevolazione, l impresa beneficiaria dovrà presentare - tramite la procedura informatica - il contratto stipulato con la società scelta tra quelle presenti nell elenco pubblicato nella sezione Elenco Società di Servizi TEM del sito Ai fini della erogazione del contributo, che avverrà a saldo e in una unica soluzione, l impresa beneficiaria dovrà presentare la documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa. DM 15 maggio 2015; Decreto del Direttore Generale per le politiche internazionali e la promozione degli scambi 23 giugno L Area Economica dell Associazione (Dott. Claudio Trentini cell. 348/ trentini@confimiferrara.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali visite aziendali finalizzate all approfondimento di casi specifici. 14

14 OGGETTO: D.LGS. N. 81/ DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE IN VIGORE DAL 25 GIUGNO 2015 Al fine (dichiarato all art. 1) di rendere il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la forma comune di rapporto di lavoro, il d.lgs. n. 81/2015, in vigore dal 25 giugno scorso (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 14/2015), ha, tra l altro, apportato importanti novità alla disciplina del contratto di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare, l art. 52 del d.lgs. n. 81/2015 ha abrogato, dal 25 giugno scorso, gli articoli da 61 a 69 bis del d.lgs. n. 276/2003 relativi al contratto di collaborazione a progetto di lavoro, facendo comunque «salvo quanto già disposto dall art. 409 del Codice di procedura Civile». Pertanto, dal 25 giugno 2015: 1) non è più consentito stipulare nuovi contratti di collaborazione a progetto (co.co.pro.), e quelli già in atto a tale data cesseranno alla loro scadenza; 2) possono ancora essere stipulate, sia a tempo determinato che indeterminato, le collaborazioni coordinate e continuative di cui all art. 409 C.p.C. (co.co.co.), per le quali non è necessario individuare e riportare per iscritto un progetto di lavoro dettagliato, e non sussiste né il vincolo rappresentato dall identificazione e dal raggiungimento di un risultato predefinito, né alcun criterio legale per la determinazione del compenso. La conferma delle co.co.co. deve tuttavia essere letta alla luce di quanto previsto dall art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015: dall 1 gennaio 2016, infatti, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione «che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali (ovvero rese senza un organizzazione di impresa, NdR), continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» (c.d. etero-organizzazione ). Tale previsione (art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015) non si applicherà: - alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore; - alle collaborazioni aventi a oggetto l esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l iscrizione ad appositi albi professionali; - alle attività prestate nell esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società e dai partecipanti a collegi e commissioni; - alle collaborazioni rese in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione riconosciuti dal Coni. L art. 54 del d.lgs. n. 81/2015 prevede inoltre che, dall 1 gennaio 2016, i datori di lavoro privati che assumeranno con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, beneficeranno dell estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. La norma sembra essere una sanatoria finalizzata a incentivare la stabilizzazione dei rapporti. 15

15 Il citato beneficio è riconosciuto a condizione che: a) i lavoratori interessati sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione individuale; b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Si ritiene opportuno evidenziare che, essendo la stabilizzazione/sanatoria possibile solamente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall 1 gennaio 2016, per le stesse il datore di lavoro (salvo che, beninteso, non cambi la normativa oggi vigente) non potrà godere dell esonero contributivo triennale previsto dall art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato avvenute nel 2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 3 e n. 1 del 2015); qualora l assunzione a tempo indeterminato avvenga invece nel corso del 2015, il datore di lavoro beneficerà dell esonero contributivo ma non della sanatoria per gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all erronea qualificazione del rapporto di collaborazione. 16

16 OGGETTO: D.LGS. N. 81/ DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN VIGORE DAL 25 GIUGNO 2015 Il d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, in vigore dal 25 giugno scorso, ha modificato, tra l altro, la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 14/2015). Il nuovo decreto conferma quanto previsto dal d.lgs. n. 34/2014 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2014) in merito: - all eliminazione dell obbligo di dover riportare nella lettera di assunzione una ragione giustificatrice di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; - alla limitazione quantitativa del ricorso al contratto a termine: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi - non più (come in precedenza) soltanto nazionali, ma anche territoriali e aziendali - infatti, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 % del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all 1 gennaio dell anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell attività nel corso dell anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente, giova evidenziarlo ancora, è stata riconosciuta anche alla contrattazione di secondo livello (territoriale e aziendale), e non solo a quella nazionale, la possibilità di prevedere limiti quantitativi diversi da quello del 20 %. In caso di violazione del limite percentuale legale (del 20 %) o eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva, per ciascun lavoratore assunto oltre lo stesso, si applica una sanzione amministrativa di importo pari: a) al 20 % della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno; b) al 50 % della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno. Rispetto al testo del d.lgs. n. 368/2001, il d.lgs. n. 81/2015 precisa, inequivocabilmente, che la violazione del limite quantitativo di contratti a termine «esclude la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato». Sono esenti dal limite del 20 % nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici; b) da imprese start-up innovative di cui all articolo 25, commi 2 e 3, del d.l. n. 179/2012; c) per lo svolgimento delle attività stagionali che dovranno essere individuate con apposito decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (in attesa dell emanazione di tale decreto, trovano applicazione del disposizioni di cui al d.p.r. n. 1525/1963); d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; e) per sostituzione di lavoratori assenti; 17

17 f) con lavoratori di età superiore a 50 anni (la normativa previgente fissa invece il limite d età a 55 anni). Una modifica importante concerne il computo della durata massima del rapporto a termine, confermata in 36 mesi: mentre nello schema del d.lgs. di cui si tratta (riportato su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 8/2015) era previsto che «la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore» dovesse essere computata con riferimento ai contratti «conclusi per lo svolgimento di qualunque mansione», nel d.lgs. n. 81/2015 è stato invece previsto che «la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti» debba essere riferita ai contratti «conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale». Tale novità appare migliorativa per i datori di lavoro, atteso che il riferimento a «qualunque mansione» risultava maggiormente restrittivo rispetto alle «mansioni di pari livello e categoria legale». Al raggiungimento dei 36 mesi complessivi nei quali vanno computati anche i periodi di missione aventi a oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell ambito di somministrazione di lavoro a tempo determinato, rimane confermata la possibilità di stipulare un ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi, all unica condizione che ciò avvenga presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente: se così non fosse e risultasse altresì superato il periodo massimo di assunzione, il rapporto a termine viene convertito a tempo indeterminato.. In relazione ai divieti di apposizione del termine, diversamente da quanto precedentemente previsto dall art. 3, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 368/2001, è stata eliminata la possibilità di derogare, tramite «accordi sindacali», al divieto di assumere a termine presso unità produttive che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi antecedenti l assunzione. Di conseguenza, dal 25 giugno 2015, l apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato; d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In caso di violazione di tali divieti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Per quanto concerne la modifica apportata al diritto di precedenza, l art. 23 del d.lgs. n. 81/2015 prevede che «salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine». Nello schema del d.lgs. non era 18

18 invece prevista la possibilità di alcuna «diversa disposizione dei contratti collettivi»: tale nuova modifica consentirà alle parti sociali di rendere il contratto a termine il più efficace possibile rispetto alle effettive esigenze delle imprese. Infine, l art. 27 del d.lgs. n. 81/2015 dispone che, salvo sia diversamente disposto, ai fini dell applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. 19

19 OGGETTO: D.LGS. N. 81/ DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE IN VIGORE DAL 25 GIUGNO 2015 Il d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, in vigore dal 25 giugno scorso, ha modificato, tra l altro, la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro (si vedano le pagine da 50 a 55 di CONFIMI RAVENNA NEWS n. 14/2015). Contratto di somministrazione a tempo indeterminato Il d.lgs. n. 81/2015 ha eliminato tutti i vincoli che, in base alla previgente normativa (art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003 [*] ), consentivano di ricorrere al contratto di somministrazione a tempo indeterminato (detto anche staff leasing ) solo in alcuni settori produttivi o per lo svolgimento di determinate attività. Dal 25 giugno 2015, pertanto, il contratto in esame può essere utilizzato per lo svolgimento di qualsiasi attività, senza il necessario collegamento a specifiche ipotesi tassativamente elencate dal legislatore. A compensare tale liberalizzazione, peraltro, il d.lgs. n. 81/2015 ha previsto un tetto massimo al suo utilizzo: ferma restando la facoltà da parte della contrattazione collettiva - anche territoriale o aziendale - di fissare un limite diverso (maggiore o inferiore), l utilizzatore potrà avvalersi di personale somministrato a tempo indeterminato entro il limite del 20 % dei dipendenti a tempo indeterminato in forza all 1 gennaio dell anno di stipula del contratto di somministrazione; nel caso di inizio attività in corso di anno, tale soglia dovrà essere calcolata al momento della stipula della somministrazione a tempo indeterminato. Contratto di somministrazione a tempo determinato A differenza di quanto previsto per la somministrazione a tempo indeterminato, il d.lgs. n. 81/2015 non fissa alcun limite quantitativo al ricorso alla somministrazione a termine; eventuali limiti numerici potranno essere previsti dalla contrattazione collettiva - anche territoriale o aziendale - applicata dall utilizzatore. E comunque esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di: - lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, di cui alla legge n. 223/91; - soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali; - lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati», [**] ai sensi dei numeri 4 e 99 dell articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In caso di proroga della somministrazione, viene eliminato l obbligo di mantenere inalterate le mansioni del lavoratore. Allo scopo di incentivare l occupazione dei disabili (iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio), il d.lgs. n. 81/2015 prevede, in favore degli utilizzatori, la facoltà di computarli nella quota di riserva purché somministrati per almeno dodici mesi. 20

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