Protocollo d Intesa. tra. Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Sicilia
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1 Protocollo d Intesa tra Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Sicilia e Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano pagina 1 di 6
2 PREMESSO La Croce Rossa Italiana è un ente di diritto pubblico, ausiliario dei pubblici poteri del settore umanitario, posto sotto l alto patronato del Presidente della Repubblica e, in virtù del Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è autorizzata tra le altre ad esercitare le seguenti attività d interesse pubblico: agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell assistenza alla persona; promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie; svolgere, ai sensi dell articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, nell ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all uso; La Croce Rossa Italiana è presente in Sicilia tramite un Comitato Regionale, nonché nove Comitati Provinciali e diciotto Comitati Locali con propria personalità giuridica di diritto privato. Il del Club Alpino Italiano è presente in Sicilia a mezzo della sua articolazione territoriale Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito CNSAS-SASS) cui la vigente normativa assegna il soccorso ed il recupero dei feriti e dei pericolanti in ambiente impervio ed il relativo coordinamento delle attività in presenza di altri enti ed organizzazioni, ed il concorso alle attività di Protezione Civile nell ambito delle proprie competenze. Il CNSAS-SASS è articolato in due Zone o Delegazioni, di cui una speleo-alpinistica (X Zona Speleologica) con competenza per la parte Occidentale impervia del territorio siciliano e per gli interventi speleologici in tutto il territorio siciliano, e una Zona Alpina Sicilia (XXI) con sede in Catania, competente per la parte Orientale impervia del territorio Siciliano (Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa). La competenza per i soccorsi e gli interventi in ambiente impervio non speleologico e non forristico delle province di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta è della Stazione Speleo-Alpinistica Palermo Madonie appartenente alla X Zona Sicilia, fatta salva la possibilità di implementare tale struttura con personale della XXI Zona. Le Zone sono, a loro volta, suddivise in Stazioni. All interno del CNSAS-SASS sono presenti competenze, certificate dalle scuole tecniche di pertinenza, nel soccorso in ambiente montano, ipogeo e nell ambito medico in ambiente impervio e nella relativa gestione e direzione delle operazioni di soccorso. Nell ambito della X Zona Speleologica è, inoltre, costituita una Scuola Regionale di Tecnici di Soccorso Speleologico. Il personale CNSAS-SASS opera in sinergia istituzionale con: Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF); Search and Rescue (SAR) di Trapani Birgi secondo un protocollo di accordo operativo tra Aeronautica Militare e CAI; pagina 2 di 6
3 Marina Militare MARISTAELI, secondo la convenzione CAI - Ministero della Difesa; Corpo Forestale della Regione Siciliana (CFRS) giusto protocollo di intesa del 13 novembre 2008; Stato Maggiore della Difesa, giusta accordo tecnico S.A.R. del 15 ottobre 2009; Ministero dell Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e CNSAS, giusta convenzione del 2010; DPC, giusta convenzione del 2012; CONSIDERATO Il territorio siciliano è caratterizzato da vaste aree impervie, con rilevanti e significativi sistemi montuosi, e soprattutto, dalla presenza del più alto Vulcano d Europa, oltre che da altri Vulcani nelle isole Eolie, nel canale di Sicilia e nel mar Tirreno. Nello specifico: numerose pareti rocciose dell isola sono meta internazionale di appassionati di arrampicata libera; in ragione della diffusa presenza di rocce carbonatiche ed evaporitiche, altrettanto significativa è la presenza di numerose grotte ed abissi, di profondità anche superiore ai 300 m, con inghiottitoi attivi, e pozzi interni di rilevante profondità; il territorio montuoso della Sicilia presenta anche numerose forre o canyon; la frequentazione delle aree impervie del territorio siciliano è in crescita esponenziale, sia per attività sciistiche, escursioni, esplorazione, trekking, bird watching, arrampicata e free climbing, che per motivi di lavoro, studio, caccia, sport come l orienteering, raccolta funghi ed altro; il numero di incidenti in ambiente impervio è in costante aumento; nell ambito dell area etnea e degli altri vulcani, oltre alla normale attività di ricerca e soccorso, appare di fondamentale importanza l attività di monitoraggio con il supporto di tecnici esperti, delle attività vulcaniche eruttive e sismiche, anche in zone impervie ed in condizioni climatiche avverse; il diffuso fenomeno del dissesto idrogeologico, caratterizzato da esondazioni, allagamenti e frane, può rendere necessario l intervento specializzato di personale in possesso di idonea formazione teorica ed addestramento, capace di muoversi in dette aree impervie ivi incluse pareti rocciose instabili, corpi di frana, aree ipogee instabili e allagate, etc; nei casi indicati al punto del D.P.C.M. 9 novembre 2012 può essere necessario il supporto di personale tecnico specializzato per la gestione ed il coordinamento di ricerche dispersi in ambiente impervio ed ostile; VISTO la Legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante Provvedimenti per i volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e per l agevolazione delle relative operazioni di soccorso ; la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 di Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, che istituisce e regolamenta il Servizio nazionale della Protezione Civile al fine di tutelare l integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali o catastrofi e da ogni altro evento calamitoso. pagina 3 di 6
4 la Legge 21 marzo 2001, n. 74, la quale,prevede che il CNSAS provvede in particolare ( ) al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale ( ) nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS e che il CNSAS quale struttura nazionale operativa del servizio nazionale della protezione civile di cui alla L.225/1992, e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali. Inoltre, le regioni individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo ; la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 80, comma 39 secondo cui Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili ed impervi è di norma attribuito al CNSAS del CAI. Al CNSAS spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti od organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità ; lo Statuto della Croce Rossa Italiana, approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97; il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, avente ad oggetto la riorganizzazione dell Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012), come modificato dal decretolegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30 ottobre 2013, n. 255); lo Statuto del CNSAS approvato dall Assemblea nazionale del 21 novembre 2009, in vigore dall 1 Gennaio 2010; lo Statuto del CNSAS-SASS, approvato in data 29 ottobre 2001; la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 articolo 11 comma 158, che prevede che la Regione Siciliana riconosce il Soccorso alpino e speleologico siciliano, servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, come soggetto titolato e qualificato per gli interventi di soccorso in ambiente impervio, montano ed ipogeo, dando pieno recepimento alle leggi 21 marzo 2001, n. 74 e 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 80 comma 39 ; SI CONVIENE QUANTO SEGUE il Comitato Regionale C.R.I. della Sicilia (di seguito: C.R.I.), in persona del Presidente Regionale, legale rappresentante in carica, domiciliato per carica in Palermo, via Piersanti Mattarella n. 3/a, ed il - Servizio Regionale Siciliano (di seguito: CNSAS-SASS), nella persona del suo Presidente e legale rappresentante, domiciliato per carica in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 59 stipulano il presente Protocollo d intesa, le cui considerazioni in premessa ne costituiscono parte integrante. Articolo 1 Oggetto Il presente Protocollo, stipulato a titolo gratuito e senza alcun onere economico reciproco, ha finalità di conoscenza reciproca delle realtà, sia a livello regionale sia a livello locale e si prefigge la creazione di una sinergia istituzionale ed operativa tra le due pagina 4 di 6
5 istituzioni operanti nel territorio della Sicilia. Articolo 2 Modalità di attuazione La C.R.I. ed il CNSAS-SASS, nel rispetto dell autonomia delle proprie articolazioni territoriali, si impegnano a programmare congiuntamente le iniziative che rientrano nel presente protocollo d intesa. Ai fini del presente protocollo: il CNSAS-SASS si impegna a svolgere, con separati accordi, e compatibilmente con le proprie risorse economiche e logistiche, la seguente attività di formazione ed istruzione ai Comitati C.R.I. della Sicilia: i. formazione al primo soccorso sanitario in ambiente impervio, tecniche di progressione e navigazione terrestre in ambiente impervio; ii. movimentazione squadre per ricerca dispersi/scomparsi in ambiente impervio; la C.R.I. si impegna, con separati accordi e protocolli operativi e compatibilmente con le proprie risorse economiche e logistiche, a: i. provvedere alla formazione sanitaria del personale CNSAS-SASS, con corsi di primo soccorso, BLSD e gestione delle emergenze sanitarie in macro emergenze di protezione civile; ii. supportare il CNSAS-SASS con le proprie infrastrutture logistiche ed i propri mezzi speciali in caso di eventi di soccorso in ambiente impervio. La C.R.I. ed il CNSAS-SASS definiscono congiuntamente le migliori modalità di attuazione delle iniziative condivise. La C.R.I. ed il CNSAS-SASS, inoltre, possono promuovere l elaborazione di progettualità e ricerca anche ai fini di una candidatura al finanziamento proveniente da rimesse di enti, fondazioni e organismi nazionali o europei per la loro realizzazione. Articolo 3 Monitoraggio Al fine di portare a termine le iniziative collegate al presente accordo è costituito un Comitato di monitoraggio, cui sono affidati i seguenti funzioni e compiti: promuovere la concreta attuazione degli impegni assunti con il presente accordo; procedere alla verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi individuati, garantire l integrazione e la coerenza delle azioni progettuali; mettere a disposizione tutte le informazioni, le conoscenze, le competenze utili a raggiungere gli obiettivi dell accordo; predisporre incontri di confronto e di coordinamento tra gli operatori delle due istituzioni; diffondere le buone prassi sperimentate ed i risultati raggiunti; collaborare all individuazione delle risorse che consentano di implementare le azioni previste dall accordo. Il Comitato di monitoraggio è composto, in pari numero, dai rappresentanti designati dalla C.R.I. e dal CNSAS-SASS. I componenti vi fanno parte a titolo gratuito. Articolo 4 Pubblicità Le parti si impegnano a predisporre ed implementare in costante collaborazione sui rispettivi siti internet istituzionali appositi spazi per la maggiore diffusione delle attività e pagina 5 di 6
6 della conoscenza delle problematiche relative al presente protocollo. Articolo 5 Obbligo di riservatezza Le parti si impegnano a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo dati, notizie, informazioni e quant altro venga messo a propria disposizione e si rendono garanti del loro trattamento secondo il Codice sulla privacy nel testo vigente. Sono fatti salvi i motivi strettamente attinenti all esecuzione del presente Protocollo. Articolo 6 Controversie Le parti concordano di definire amichevolmente in via amministrativa qualsiasi vertenza che possa nascere dall interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in tal modo l accordo, le Parti indicano quale Foro competente quello di Palermo. È espressamente escluso il ricorso all arbitrato. Articolo 7 Durata e modifica Il presente protocollo d intesa è valido per due anni e si rinnova automaticamente salvo disdetta. Le parti si impegnano a procedere d intesa alla revisione del protocollo, qualora si manifesti l esigenza di adeguarne il contenuto per migliorare gli aspetti organizzativi e gestionali anche in relazione a circostanze intervenute successivamente alla stipula. Per quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale di settore ed alle norme del Codice Civile. Letto, confermato e sottoscritto in Palermo, addì 20 febbraio 2014 Comitato Regionale C.R.I. della Sicilia Il Presidente Avv. Rosario Maria Gianluca VALASTRO Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano Il Presidente Avv. Giorgio BISAGNA pagina 6 di 6
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