T R I B U N A L E D I T R E N T O S E Z I O N E L A V O R O. Ricorso ex art 28 L. 300/70

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1 STUDIO LEGALE AVV. SONIA GUGLIELMINETTI VIA GRAZIOLI, TRENTO TEL FAX avvsoniaguglielminetti@recapitopec.it T R I B U N A L E D I T R E N T O S E Z I O N E L A V O R O Ricorso ex art 28 L. 300/70 Per O.S. FILCAMS C.G.I.L. del Trentino, C.F , in persona del suo legale rappresentante il segretario di categoria sig. Roland Caramelle, con sede in via Muredei n. 8, Trento (TN) rappresentata e difesa dall avv. Sonia Guglielminetti C.F. GGLSNO75C53G062E, del Foro di Trento, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento (TN), via Grazioli, n. 112, presso la quale elegge il domicilio legale, giusta mandato speciale a margine del presente ricorso; contro OR.VE.A. S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.I Via Alto Adige, Trento (TN). In punto: ricorso ex art. 28 L. 300/1970. * * * 1) In data Or.ve.a. S.p.A. e le RSA assistite dalle O.O.S.S. Filcams C.G.I.L. Del Trentino e Fisascat C.I.S.L hanno siglato un contratto integrativo aziendale (CIA) con il quale hanno regolamentato gli istituti di orario di lavoro, pausa, part-time, lavoro domenicale, anticipazione del Tfr, PREMI DI PRODUTTIVITA (art. 22) etc. (doc. 1); 2) nel medesimo accordo le parti suddette hanno stabilito che il presente contratto collettivo aziendale entra in vigore il

2 e scadrà il fatta salva l eccezione riguardante l art. 22 parametro B) che, per la natura della sua composizione, avrà decorrenza dal fino al , e comunque resterà in vigore fino a nuovo accordo sindacale ; 3) con lettera d.d la convenuta ha trasmesso alle O.O.S.S. territoriali ed agli enti pubblici preposti, la comunicazione ai sensi della L. 223/1991, riportando la situazione di crisi aziendale e di necessità di contenimento dei costi (doc. 2) 4) nella medesima lettera, a pag. 5, la convenuta ha comunicato che l unico sistema per ridurre al minimo i licenziamenti ed ottenere una riduzione dei costi, sia l annullamento del premio previsto dall art. 22 del contratto aziendale ed ha delineato il programma di mobilità per 22 unità lavorative; 5) seguivano gli incontri tra la convenuta, le RSA e le O.O.S.S. territoriali tra cui la ricorrente ed in data le parti davano atto della conclusione della prima parte della procedura sindacale; in tale sede le parti dichiaravano che la parte sindacale evidenziava la necessità di ricorrere ad un contratto di solidarietà, mentre parte aziendale riteneva fosse prioritaria l abolizione dei premi così come previsti dal contratto aziendale di lavoro applicato d.d , alla quale sommare altre misure idonee (doc. 3 e 4); 6) nel corso delle trattative sindacali le RSA, la O.S. ricorrente e le 2

3 altre O.O.S.S. territoriali si sono comportate sempre nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede contrattuale; 7) in data è stata dichiarata formalmente esperita e conclusa la procedura di mobilità ex L. 223/1991 (doc. 5); 8) con lettera d.d la convenuta ha comunicato alle O.O.S.S. territoriali ed alla ricorrente il recesso formale, e nella sua interezza, dal contratto integrativo aziendale d.d con decorrenza dal (doc. 6); 9) nella medesima missiva la convenuta comunicava: nella condizione di vacanza contrattuale, conseguente al quivi espresso recesso è a precisare che applicherà sino a nuova pattuizione e unilateralmente tutte le clausole del contratto dismesso ad eccezione delle clausole previste dall art. 22 del contratto d.d , ovvero che non corrisponderà pro futuro a decorrere dal i premi previsti dall art. 22 del contratto aziendale che si sostanziano in tre premi definito dallo stesso: Parametro a) presenza effettiva; Parametro b) differenze inventariali 1) premio per il miglioramento delle differenze inventariali; 2) premio per il consolidamento/miglioramento delle differenze inventariali. Preservando per tanto tutti i diritti dei lavoratori a suo tempo concordati, in materia di ferie, permessi, superminimi, aspettativa... ed espressi negli artt. da 1 a 21 del contratto 23 dello stesso ; 3

4 10) con lettera d.d la convenuta con decisione propria ed unilaterale comunicava 1. Il ritiro della procedura di mobilità; 2. L erogazione per i mesi di novembre e dicembre 2010 del premio di cui all art. 22 del C.I.A. Parametro a) presenza effettiva; 3. L annullamento dei premi previsti dall art. 22 del contratto aziendale che si sostanziano in tre premi definito dallo stesso: Parametro a) presenza effettiva; Parametro b) differenze inventariali 1) premio per il miglioramento delle differenze inventariali; 2) premio per il consolidamento/miglioramento delle differenze inventariali (doc. 7); 11) successivamente la convenuta ha applicato le decisioni prese unilateralmente e comunicate alle parti; 12) recentemente la convenuta, dietro l ennesima sollecitazione della O.S. Uiltucs-Uil (doc. 8), ha proposto una piattaforma contrattuale; 13) la ricorrente si vede costretta ad adire le vie giudiziarie per vedere dichiarata antisindacalità della condotta della convenuta datrice, la quale ha unilateralmente, illegittimamente e parzialmente disapplicato un accordo sindacale vigente e quindi non ha rispettato gli obblighi cui si è impegnata con la sottoscrizione dell accordo sindacale d.d , ed al fine di ottenere l inibitoria pro futuro; 14) l'o.s. Filcams Cgil del Trentino ha all'interno della società convenuta RSA costituite. 4

5 DIRITTO Sulla condotta antisindacale e sulla illegittimità ed antisindacalità della condotta della convenuta L art. 28 Stat. Lav. definisce come condotta antisindacale i comportamenti del datore di lavoro diretti ad impedire o limitare l esercizio della libertà e della attività sindacale nonché il diritto di sciopero. Per integrare gli estremi della condotta antisindacale è sufficiente che il comportamento controverso leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo. Ciò che conta è l obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale. Il bene tutelato può essere aggredito con una molteplicità di azioni differenti e non tipizzabili, essendo rilevante non la caratteristica strutturale del comportamento ma l idoneità del medesimo a ledere oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali (cfr. Cass. Civ. sez. Lav n. 3780, Cass. Civ. Sez. Lav , e Cass. Civ. Sez. Lav n. 7347). L azione ex art. 28 Stat. Lav. può essere esperita nei confronti di comportamenti del datore di lavoro connotati dall attualità della condotta antisindacale lamentata, la quale costituisce presupposto necessario per l esperibilità dell azione ex art. 28 Stat. Lav., (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5

6 5422/1998). Inoltre, la tutela repressiva dell art. 28 L. 300/1970 può essere invocata, anche in funzione di mero accertamento, quando rappresenta l'unico mezzo giuridico per ripristinare l'immagine e il credito del sindacato che si assume leso (Tribunale Ancona, 10 marzo 2005 Pretura Roma, 16 marzo 1991, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 8032/1996 ed in senso conforme anche Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5422/1998). Costituisce condotta antisindacale la disdetta di un contratto integrativo aziendale qualora ne sia prevista l ultrattività (Trib. Firenze, Sez. Lavoro decreto 22-23/11/2010 R.G. n. 3514/2010). Nel caso di specie la convenuta ha illegittimamente disapplicato il CIA, rendendo così inefficace la clausola di ultrattività espressamente concordata con le parti e con la ricorrente. I motivi per cui il recesso datoriale è illegittimo sono i seguenti. Il contratto collettivo aziendale de quo ha durata fino al In esso le parti hanno, però, previsto una clausola di ultrattività laddove hanno previsto che avrà decorrenza dal fino al , e comunque resterà in vigore fino a nuovo accordo sindacale. E evidente che le parti con tale disposto hanno voluto introdurre, in virtù del principio di autonomia negoziale ex art c.c., una clausola di ultrattività del CIA, ovvero la protrazione della sua efficacia oltre la naturale scadenza e fino al raggiungimento di un successivo accordo. In virtù di detta clausola, infatti, le parti hanno dato applicazione al CIA dal 6

7 al Detta clausola è stata concordata tra le parti, in forza del principio suddetto di autonomia negoziale, con lo scopo di adeguare la durata del CIA alle loro concrete esigenze. Poiché il contratto ha forza di legge tra le parti, allora la clausola di ultrattività apposta al CIA è vincolante e non può essere in alcun modo condivisa la tesi avversaria (introdotta dalla convenuta come argomento difensivo e persuasivo nella corrispondenza prodotta unitamente al presente ricorso) per cui il contratto de quo, giunto a scadenza, sarebbe da assimilare ad un vincolo perpetuo e come tale liberamente recedibile in quanto a tempo indeterminato, posto che nel caso di specie la previsione del termine di durata del vincolo contrattuale è stato individuato dalle parti per relationem e coincide con la stipula di un nuovo contratto. Ciò con la conseguenza che le parti restano vincolate ad osservare ed applicare il CIA fino al verificarsi di tale evento. L intenzione delle parti, così come espressa nella clausola di ultrattività, è quella di vincolarsi alla applicazione del CIA oltre la scadenza e fino al raggiungimento del nuovo accordo. Ciò evidentemente al fine di tutelare interessi propri di tutte le parti stipulanti. Pertanto, pur in presenza di un termine di scadenza, non può può essere messa in dubbio la validità e vincolatività della clausola che prevede l ultrattività del CIA (art. 24), in virtù dell art c.c. e che comporta la protrazione dell efficacia dell accordo oltre la sua naturale scadenza e fino 7

8 al raggiungimento del successivo accordo (cfr. decreto d.d Tribunale Firenze Sez. Lav. R.G. n. 3514/2010). Inoltre, recentemente la Suprema Corte ha chiarito che il criterio secondo cui le obbligazioni non possono avere carattere perpetuo può valere per le obbligazioni poste a carico di una sola parte, non per quelle che, all interno di un rapporto contrattuale sinallagmatico di carattere continuativo, si contrappongono ad altre obbligazioni a carico di un altra parte e trovano in esse la propria causa giustificativa. Le erogazioni del datore di lavoro trovano la loro causa nelle prestazioni lavorative dei dipendenti, intesi sia come singoli che come collettività, e a loro volta queste prestazioni trovano la loro causa nelle erogazioni a carico del datore. Il datore di lavoro, perciò, non può recedere unilateralmente, senza un accordo preventivo, dall obbligo a suo carico di corrisponderle (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav N , Cass. Civ. Sez. Lav. N. 6408/1993 e Cass. Civ. Sez. Lav. N. 987/1990). Inoltre, in via subordinata e sotto uno stretto profilo risarcitorio, il recesso de quo è illegittimo in quanto la convenuta non ha comunicato alle parti il recesso con un congruo termine preavviso (Pret. Serra Valle ). Ad avviso di questa difesa, laddove il Giudice ritenesse legittimo il recesso datoriale, allora dovrà comunque sanzionare la convenuta in quanto ha esercitato il suo diritto di recesso in violazione dei diritti delle altre parti contrattuali, non avendo rispettato un congruo termine di preavviso che può essere individuato nel termine non inferiore a quattro mesi dal giorno 8

9 in cui è stato comunicato il recesso. Altra anomalia della fattispecie sottoposta all analisi del Giudicante è rappresentata dal fatto che il recesso dal CIA è stato l ultimo di una serie di atti posti in essere dall azienda ed aventi la finalità di provocare reazioni legati al timore per la paventata perdita del posto di lavoro, al fine di compensare e diminuire il dissenso delle O.O.S.S., delle RSA e dei lavoratori tutti di fronte alla sola ma reale perdita ovvero quella dei premi retributivi. Si rammenta infatti che l azienda convenuta ha fatto seguire la decisione di recedere dal CIA dopo avere avviato e chiuso senza esito la procedura di mobilità. Pertanto, le ragioni del recesso non sono da ricondurre alla violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte sindacale (e di ciò viene dato atto dalla controparte nella corrispondenza prodotta unitamente al presente ricorso), bensì alla decisione datoriale unilaterale di recedere dal CIA assunta successivamente la chiusura delle trattative ex L. 223/1991. Ulteriore anomalia del caso di specie è rappresentata dalla disdetta parziale della clausola di ultrattività (in quanto ne è stata data applicazione fino al ) e del corpus di clausole contratto aziendale, raggiunta attraverso la simulazione dell applicazione unilaterale di tutte le clausole contrattuali, eccetto l art. 22 che prevede la corresponsione dei premi. A tale proposito la giurisprudenza si è pronunciata sull illegittimità ed antisindacalità della disdetta parziale del CIA (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 9

10 n ). Per i motivi tutti sopra indicati, si confida nell'accoglimento del presente ricorso. * * * Per quanto sopra esposto la ricorrente O.S. FILCAMS C.G.I.L. del Trentino rappresentata e difesa come in epigrafe chiede che il Giudice del Lavoro Voglia fissare l udienza di comparizione avanti a sé delle parti, nei termini di rito, per ivi, in contraddittorio o legittima contumacia della convenuta società OR.VE.A. S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.I Via Alto Adige, Trento (TN), che a tale effetto è tenuta a costituirsi entro la data della fissanda udienza di comparizione o entro il termine appositamente indicato dal Giudice, accogliere le seguenti: conclusioni - accertarsi e dichiararsi l illegittimità, e conseguentemente l antisindacalità, del recesso comunicato da OR.VE.A. S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con lettera di data , in quanto esercitato in violazione della clausola contrattuale di ultrattività prevista all art. 24 del contratto collettivo aziendale d.d e comunque per tutti i motivi esposti in narrativa e/o per quelli che dovessero emergere in corso di causa; - conseguentemente ordinarsi pro futuro la cessazione del comportamento 1

11 antisindacale accertato ai sensi dell art. 28 L.300/70; - condannarsi la convenuta ai sensi dell art. 28 L. 300/1970 ad eliminare gli effetti conseguenti il recesso d.d ; Con vittoria di spese, diritti e onorari. In via istruttoria Interrogatorio formale del legale rappresentante della sui capitoli di narrativa premesso ad ognuno di essi la locuzione vero che ; Si chiede di sentire la testimonianza dell'informatore Casagranda Ezio, Tenuta Swetlana, Segata Alberto, Cappelletti Marco, Mazzoleni Andrea. Con riserva di indicare ulteriori informatori sulle circostanze di cui in narrativa e di produrre e dedurre ulteriormente nonché di formulare ulteriori capitoli di prova nei termini che il Giudice Vorrà assegnare. Si chiede di essere ammessi a prova contraria in relazione ai capitoli di prova eventualmente formulati ex adverso. Si allegano i seguenti documenti: 1) Contratto Collettivo aziendale d.d ; 2) Lettera Or.ve.a. S.p.A. d.d ; 3) Verbale art. 4 L. 223/1991 d.d ; 4) Lettera avv. Alberti di convocazione L. 223/1991 d.d ; 5) Verbale mancato accordo d.d ; 6) Lettera Or.ve.a. S.p.A. d.d ; 7) Lettera Or.ve.a. S.p.A. d.d ; 8) Fax Uiltucs-Uil d.d ; 1

12 9) Copia verbale nomina Segretario provincial Filcams del Trentino sig. Roland Caramelle; 10) Copia Statuto Filcams del Trentino. Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo trattandosi di controversia in materia di condotta antisindacale art. 28 L. 300/1970. Si autorizzano le comunicazioni ai seguenti recapiti: fax n posta certificata: Trento, 31 ottobre 2011 avv. Sonia Guglielminetti 1

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