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1 tra MIUR Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Pesaro e Urbino Ambiti Territoriali Sociali Provincia di Pesaro e Urbino Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche Area Vasta 1 AA. SS. 2014/ /2019 Pagina 1 di 38

2 Il presente atto è stato curato da: Dott.ssa Sabrina Paola Banzato Referente area disabilità per la Provincia di Pesaro e Urbino Dott.ssa Anna Lisa Ferrante Referente dell inclusione scolastica per l Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Pesaro e Urbino Pagina 2 di 38

3 Il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Il Dirigente dell Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provinciale di Pesaro e Urbino I Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia Il Direttore ASUR Marche dell Area Vasta 1 di Pesaro e Urbino I Presidenti dei Comitati dei Sindaci degli Ambiti Territoriali Sociali della Provincia di Pesaro e Urbino VISTO la Costituzione della Repubblica Italiana; il DPR del 24 luglio 1977 n. 616 Attuazione della delega di cui all art.1 della Legge 22 luglio 1975 n. 382 ; la Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate del 5 febbraio 1992 n. 104; il Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell'art. 13 della Legge 104/1992, sui criteri per la stipula degli accordi di programma; il DPR 24 febbraio 1994 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap ; il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n.112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59 ; il Decreto del MURST Criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione per l insegnamento nella Scuola secondaria del 26 maggio 1998, in particolare all art. 3, comma 6 Criteri relativi al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria - e all art 4, comma 8 Criteri relativi alla Scuola di specializzazione all insegnamento secondario -; le annuali Leggi di Bilancio dello Stato, nonché il Decreto Ministeriale del 24 luglio 1998 n. 331 Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola e successive modifiche; Il Decreto Ministeriale 3 giugno 1999 n. 141 Formazione delle classi con alunni in situazione di handicap ; l insieme delle norme che regolano l autonomia delle Istituzioni Scolastiche, in particolare la Legge Istituzione del fondo per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa e per gli interventi perequativi del 18 dicembre 1997 n. 440 e il DPR 275 del 8 marzo 1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 57 ; la Legge 12 marzo 1999 n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili ; il Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali (abroga e sostituisce la Legge n.142/1990); la Legge n. 328 dell 8 novembre 2000 Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, la Legge n. 23/1996 sull Edilizia scolastica; il DPR 333 del 10 ottobre 2000 Regolamento di esecuzione della Legge del 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ; la L.R. 18/96 e s.m. L.R. 28/00 Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di handicap ; la Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3 Modifica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione ; la nota del MIUR avente ad oggetto l assistenza di base degli alunni in situazione di handicap, del 30 novembre 2001 n. 3390; il Decreto MIUR S.S.I.S. - Corso Handicap 800 ore del 22 febbraio 2002, la Legge n. 53/2003 e i decreti applicativi; Regolamento recante modalità e criteri per l individuazione dell alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell art. 35, comma 7 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 ; la Legge Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale n. 53 del 28 marzo 2003, pubblicata in G.U. n. 77 del 2 aprile 2003; Pagina 3 di 38

4 il Decreto Legislativo del 15 aprile 2005 n. 76 recante Definizione delle norme generali sul Diritto Dovere all Istruzione e alla Formazione, a norma dell art. 2, comma 1, lettera c) della Legge 28 marzo 2003 n. 53 ; il Decreto Legislativo Definizione delle norme generali relative alla scuola dell infanzia e al primo ciclo dell istruzione, a norma dell art. 1 della Legge 28 marzo 2003 n. 53 del 19 febbraio 2004 n. 59; le conclusioni del Consiglio Europeo del 6 febbraio 2003 Accessibility migliorare l accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi G.U.C. 39 del 18 febbraio 2003; la risoluzione del Consiglio Europeo, del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell istruzione e della formazione in G.U. 134 del 7 giugno 2003; il Decreto Legislativo del 15 aprile 2005 n. 77 recante Definizione delle norme generali relative all alternanza Scuola Lavoro, a norma dell art. 4 della Legge 28 marzo 2003 n. 53 ; Il Decreto Legge n. 4 del 2006 Misure urgenti in materia di organizzazione e il funzionamento della P.A. ; Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.185 del 23 febbraio 2006; la Regione Marche ha approvato la delibera di Giunta n. 164 del 5 marzo 2007 con la quale stabilisce che le UMEE dei distretti sanitari delle zone ovvero dei centri privati accreditati che ne svologono le funzioni istituite ai sensi dell art. 10 della L.R. n. 18/96 e successive modificazioni sulla base dei criteri di cui alla precedente deliberazione n del 12 novembre 2002, procedano all individuazine dell alunno come soggetto disabile; CONSIDERATO CHE tutte le scuole di ogni ordine e grado accolgono studenti in situazione di disabilità e che occorre continuare a progettare e facilitare percorsi specifici e adeguati alle capacità di ognuno; le istituzioni e le forze coinvolte sono tese ad operare in rete per fornire le proprie competenze, risorse ed energie in modo coerente e integrato, con la massima efficienza possibile per una più efficace ripartizione di risorse e competenze quindi, per una accresciuta produttività; occorre proseguire nella diffusione della cultura della disabilità attraverso una continua e puntuale azione di sensibilizzazione di tutti coloro che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, nell inclusione; l OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha assunto l ICF (Internazionale Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) come modello di riferimento per la classificazione della salute e degli stati ad essa correlati, perciò, come strumento complementare all ICD 10; la Regione Marche con DGR 227/2010 ha stabilito di utilizzare l ICF come modello di classificazione funzionale e l ICD10 come strumento per la diagnosi clinica e con DGR n.451 del 15/3/2010 e n. 677 del 7/6/4/2010 ha approvato schemi di accordo di programma tra Enti competenti per l integrazione scolastica degli alunni con disabilità e relativa modulistica da utilizzare nei territori; I SEGUENTI SOGGETTI la Provincia di Pesaro e Urbino soggetto che, attraverso l Ufficio Servizi Sociali, si occupa di gestire l organismo del Coordinamento Provinciale delle Persone Disabili previsto dalla L.R. 18/96 e s.m. L.R. 28/00 e tutti i suoi sottogruppi di lavoro, per promuovere e coordinare le risorse anche sostenendo la programmazione di area vasta attraverso un diretto rapporto con tutti gli Ambiti Territoriali Sociali; l Ufficio VII Ambito - Territoriale per la Provincia di Pesaro e Urbino soggetto di promozione del diritto allo studio, di coordinamento, di vigilanza per tutti gli alunni frequentanti le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della provincia e soggetto di promozione e servizio alle Istituzioni Scolastiche Autonome, nonché strumento Pagina 4 di 38

5 di raccordo con le istanze dell Ufficio Scolastico Regionale relativamente all ambito di competenza; le Scuole Statali e Paritarie di ogni ordine e grado soggetti che coordinano e promuovono ogni tipo di intervento e competenza necessari a garantire il successo dei processi di inclusione degli alunni disabili, esplicitandoli nel POF di Istituto; forniscono tutte le informazioni necessarie previste dalla normativa vigente in materia di inclusione scolastica alle famiglie e a quanti concorrono e collaborano; i Comuni coinvolti attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali soggetti deputati alla gestione sociale delle problematiche relative alla disabilità attraverso i competenti Uffici dei Servizi Sociali ed Educativi; l Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 1 soggetto deputato alla gestione sanitaria delle problematiche relative alla disabilità attraverso le Unità Multidisciplinari dell Età Evolutiva (UMEE) e dell età Adulta (UMEA) competenti territorialmente. CONVENGONO QUANTO SEGUE Pagina 5 di 38

6 SOMMARIO 1 FINALITÀ DESTINATARI PERCORSO DI INCLUSIONE SCOLASTICA PREACCOGLIENZA E ACCOGLIENZA PROGETTAZIONE EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA (PEI) Ricognizione dei bisogni Profilo diagnostico di ingresso a scuola Progettazione educativo/didattica Progetto educativo/didattico individualizzato 10 4 ASSEGNAZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO E DI ASSISTENZA A SCUOLA ASSEGNAZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO ASSEGNAZIONE DELLE ORE DI EDUCATIVA O DI ASSISTENZA VERIFICA DELLE ORE DI SOSTEGNO E ASSISTENZA FRUITE AZIONI DI SUPPORTO ALL INCLUSIONE SCOLASTICA ISTRUZIONE DOMICILIARE VIAGGI DI ISTRUZIONE/USCITE DIDATTICHE CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E STAGE L.R. N. 18/ TIROCINIO ESTIVO DISPOSIZIONI PARTICOLARI AGGRAVAMENTO PERMANENZA SCOLASTICA RINUNCIA AL SOSTEGNO SCOLASTICO SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA ORGANISMI E GRUPPI DI SUPPORTO ALL INCLUSIONE ORGANISMI REGIONALI E PROVINCIALI GRUPPI DI LAVORO Gruppo di Lavoro per l Handicap Operativo Gruppo di Lavoro per l Handicap di Istituto Gruppo di Lavoro per l Handicap Provinciale RISORSE RISORSE UMANE RISORSE DI SUPPORTO RISORSE STRUMENTALI RISORSE FINANZIARIE REGOLE DI GESTIONE DELL ACCORDO VALIDITÀ COMMISSIONE DI VIGILANZA APPROVAZIONE E DIFFUSIONE MONITORAGGIO E VERIFICA MODIFICHE APPENDICE MODULISTICA ABBREVIAZIONI Pagina 6 di 38

7 1 FINALITÀ La finalità generale dell Accordo di Programma, in attuazione dell'art.13 della L. 104/92 e dell art. 14, comma 4 della L.R. 18/96 e s.m. L.R. 28/00, è quella di formalizzare e condividere specifiche procedure per agevolare e sostenere il processo di inclusione scolastica. Si intende creare un Sistema Formativo Integrato volto a: offrire alle famiglie, agli operatori, agli alunni e alla cittadinanza un percorso chiaro e definito che conduca a comprendere doveri e diritti di ciascuno; coordinare i reciproci interventi delle istituzioni interessate all inclusione scolastica, nel rispetto delle varie competenze; sensibilizzare e accrescere la conoscenza sui diritti delle persone disabili; favorire la realizzazione del progetto globale di vita della persona disabile raccordando i vari percorsi e le differenti iniziative. 2 DESTINATARI Alunni disabili, residenti e non, frequentanti le Scuole Statali e Paritarie della Provincia di Pesaro e Urbino. 3 PERCORSO DI INCLUSIONE SCOLASTICA Il percorso di inclusione scolastica prevede la messa in campo di risorse territoriali che devono operare in modo sinergico secondo un procedere integrato tra numerosi organismi e soggetti territoriali di diverse competenze determinando quella che potremmo definire Presa in carico di rete Diagramma di flusso per la presa in carico di rete 3.1 Preaccoglienza e Accoglienza Il processo di presa in carico di rete si avvia sempre con un percorso di Accoglienza quando la disabilità è già stata accertata e valutata alla nascita o nei primi anni di vita. Nei casi in cui non è presente una certificazione diagnostica, ma si rilevano situazioni specifiche di disagio si avvia un percorso di Preaccoglienza. Ad entrambi i percorsi segue sempre e comunque il Progetto Educativo Individualizzato. Pagina 7 di 38

8 Preaccoglienza L Accertamento diagnostico per una eventuale nuova segnalazione di condizione di disabilità, può essere intrapreso solo dalla famiglia tuttavia si ritiene che è compito della scuola supportare e favorire detto percorso. È possibile avviare la procedura di accertamento diagnostico esclusivamente entro il termine della classe I della scuola secondaria di I grado salvo situazioni cliniche sopraggiunte che vanno opportunamente motivate. Le scuole, nella figura dei docenti di sezione/classe e/o del docente-coordinatore di sezione/classe, sono tenute a porre massima attenzione ai casi che presentano comportamenti inadeguati, sia in riferimento al contesto che all età, anche mediante l utilizzo di strumenti di osservazione specifici a raccogliere tutte le informazioni necessarie per avviare il percorso di sensibilizzazione della famiglia (protocolli di osservazione descrittiva, griglie di osservazione, analisi funzionale dei comportamenti, ). Particolare attenzione deve essere fornita all osservazione degli alunni che frequentano le scuole dell infanzia per favorire la diagnosi precoce. Il percorso di osservazione e la sensibilizzazione della famiglia sono coordinati dal dirigente scolastico coadiuvato dal docente referente o funzione strumentale per la disabilità. A seguito di tale percorso, la scuola provvede a consegnare alla famiglia una Relazione di sintesi sulle Osservazioni (RO) (Modello 1) che la presenterà all assistente sociale o altro referente dell UMEE o al referente di altro Servizio scelto dalla famiglia. Attenzione, qui termina il percorso di preaccoglienza (per eventuali nuove segnalazioni di disabilità) e continua il percorso di accoglienza necessario per tutti gli alunni in condizioni di disabilità (nuova segnalazione o con certificazione sanitaria alla nascita/primi anni di vita) Accoglienza Nella fase di Accoglienza si effettua una concreta Analisi del Bisogno. L UMEE, nel rispetto della normativa vigente, procede con l osservazione clinica e relativa valutazione per l eventuale rilascio, a tutti gli aventi diritto, del certificato di Individuazione di Handicap contenente la Diagnosi Clinica (IH) (Modello 2) e contestualmente, comunque non oltre 60gg, la Diagnosi Funzionale (DF) (Modello 3). Nel caso in cui la famiglia si rivolgesse ad altri servizi (Strutture private accreditate e non, Strutture pubbliche dentro o fuori Regione) 1 : 1. Strutture private accreditate operanti nella Regione Marche la certificazione di cui sopra deve essere rilasciata dagli operatori di detto servizio che devono redigere anche le certificazioni previste (Modelli 2 e 3). Tali operatori, in accordo con la famiglia, possono eventualmente chiedere collaborazione all UMEE territorialmente competente; 2. Strutture accreditate operanti fuori dalla Regione Marche a. la famiglia consegna all UMEE territorialmente competente la documentazione clinica rilasciata da detto servizio che provvederà a redigere le certificazioni (Modello 2 e 3) (secondo le modalità previste per la certificazione come più avanti indicato) tenendo conto di quanto evidenziato dal servizio consultato; b. se la famiglia non intende rivolgersi all UMEE può definire con la scuola il percorso da intraprendere richiedendo direttamente al servizio specialistico a cui si è rivolta o ad altro servizio accreditato, di redigere le previste certificazioni (modelli 2 e 3). 3. Strutture o specialisti privati non accreditati 1 Da questo punto in poi si utilizzerà la dicitura di: altri Servizi Pagina 8 di 38

9 la famiglia consegna all UMEE territorialmente competente o ad altra struttura privata accreditata (dentro o fuori Regione) la documentazione clinica rilasciata da detto servizio privato non accreditato, con allegata una relazione esplicativa, al fine di convalidare tale certificazione 2 provvedendo ad una valutazione clinica comprovante la situazione di disabilità. A seguire: a. sarà cura dell UMEE o della struttura privata accreditata redigere le certificazioni previste (Modelli 2 e 3), tenendo conto di quanto evidenziato dal servizio consultato; b. oppure la famiglia consegna alla scuola i certificati validati dall UMEE o dalla Struttura privata accreditata e con la scuola definirà il percorso da intraprendere eventualmente richiedendo direttamente al Servizio specialistico accreditato, a cui si è rivolta, di redigere le previste certificazioni (Modelli 2 e 3). La certificazione di Individuazione di Handicap (IH) è redatta con riferimento alla classificazione ICD 10 come previsto dal DPCM 186 del 23 febbraio 2006 e recepito dalla Regione Marche con Delibera di Giunta n.164 del 5 marzo 2007 e confermata con DGR n. 227 del 9/2/2010 attenendosi alle tipologie descritte nell allegato C della DGR in modo tale da garantire uniformità di risposte rispetto alle patologie elencate. In essa le UMEE o altri Servizi sono tenuti a segnalare sia la necessità del sostegno didattico (di competenza dell Istituzione Scolastica) che quella dell eventuale assistenza per l autonomia e/o la comunicazione (di competenza del Comune) come previsto nell apposito modulo. La Diagnosi Funzionale (DF), redatta dall UMEE o da altri Servizi in collaborazione con la scuola e la famiglia, deve riportare specificazioni chiare e dettagliate relativamente alle compromissioni funzionali dello stato psico-fisico dell alunno, nonché all indicazione della gravità e della tipologia di disabilità utilizzando, per la descrizione delle aree di funzionamento relative alla DF, i codici ICF dell OMS. La verifica periodica e l eventuale rinnovo della DF sono obbligatori e devono essere effettuati: a. in caso di variazione significativa del quadro clinico funzionale. Di seguito l iter per la redazione della nuova DF: l UMEE, o altri Servizi, effettua le necessarie valutazioni per la redazione della nuova DF utilizzando anche le eventuali relazioni fornite dalla scuola e consegna tempestivamente la DF rinnovata alla famiglia; la famiglia, ricevuta la DF rinnovata, provvede tempestivamente a consegnarne copia alla scuola; la scuola è tenuta a trasmettere tempestivamente la DF rinnovata all Ufficio VII; b. prima del passaggio all ordine di scuola successivo, fatte salve: - situazioni di alunni nuovi segnalati nell anno precedente il passaggio; - situazioni eccezionali valutate come tali congiuntamente dalla scuola e dall UMEE o altri servizi. Di seguito l iter per la redazione del rinnovo della DF: la Scuola trasmette all UMEE o ad altri Servizi, entro il 15 settembre di ogni anno scolastico, l elenco degli alunni disabili che frequentano l ultimo anno dell ordine di scuola; l UMEE effettua le necessarie valutazioni per la redazione della nuova DF utilizzando le relazioni fornite dalla scuola (entro e non oltre il 15 dicembre) o organizzando eventuali incontri con i docenti della stessa. Successivamente redige e consegna entro il 15 maggio dell anno scolastico in corso la DF rinnovata alla famiglia; 2 Le strutture o gli specialisti privati non accreditati non sono infatti autorizzati a rilasciare certificazioni valide Pagina 9 di 38

10 la famiglia, ricevuta la DF rinnovata dall UMEE o altri servizi, provvede tempestivamente a consegnarne copia alla scuola; la scuola provvede a inviare tempestivamente le DF rinnovate all Ufficio VII. Le DF di tutti gli alunni disabili della stessa scuola si inoltrano al predetto Ufficio VII in un unico invio e comunque entro e non oltre il 15 giugno al fine di garantire il rispetto della tempistica riguardante l assegnazione della dotazione organica provinciale di sostegno per l anno scolastico successivo. 3.2 Progettazione Educativa Individualizzata (PEI) Ricognizione dei bisogni Profilo diagnostico di ingresso a scuola È cura della scuola (docente di sostegno e consiglio di classe congiuntamente) predisporre un Profilo Diagnostico di ingresso a scuola (PD) (Modello 4) quale sintesi delle osservazioni, prove di ingresso, colloqui preliminari effettuati nella prima fase dell anno scolastico. Il Profilo è fondamentale per concordare le linee generali del PEI e l intervento orario del docente di sostegno insieme al GLHO Progettazione educativo/didattica Progetto educativo/didattico individualizzato I dirigenti scolastici all inizio di ogni anno scolastico e, comunque, entro e non oltre il mese di settembre, si accordano con i referenti delle UMEE o di altri servizi per segnalare loro i nominativi degli alunni disabili iscritti e frequentanti le singole classi e concordare le date e le sedi degli incontri del GLHO per l anno scolastico in corso. Il GLHO si riunisce tra il 10 ottobre e il 30 novembre di ogni anno scolastico per l elaborazione del PEI e per analizzare i profili realizzati, con precedenza per gli alunni in ingresso. Ciò non esclude che il personale ASUR (o altri servizi) e scuola coinvolti nella stesura del PEI possano/debbano incontrarsi preliminarmente al fine di condividere e predisporre quanto necessario per agevolare e rendere funzionale il lavoro del GLHO. La scuola invia convocazione scritta ai diversi componenti del GLHO per la stesura del PEI nominando anche il segretario verbalizzante fra i propri operatori e occupandosi, in seguito, anche di inviare il verbale, in copia conforme all originale, ai componenti del GLHO. Il docente di sostegno, in collaborazione con il docente coordinatore di classe, provvede alla trascrizione di quanto concordato dal gruppo di lavoro nell apposito modello PEI e della relativa programmazione didattica individualizzata (Modello 5). Il Modello 5 compilato va poi inviato, in copia conforme all originale, all UMEE o altro servizio coinvolto. È possibile prevedere la valutazione in itinere del PEI, preferibilmente entro il mese di gennaio (al termine del I quadrimestre), nei casi di: - particolare complessità - necessità di potenziare/ridurre gli obiettivi della programmazione - passaggio di ordine - rinuncia al sostegno La verifica/valutazione finale del PEI si effettua, a cura del GLHO della scuola, in un giorno collocato entro il mese di aprile di ogni anno scolastico. All uopo la scuola redige la Relazione Finale (RF) (Modello 6) che illustra i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti. Questa verifica deve produrre e indicare in modo chiaro nel PEI la nuova proposta in ore rielaborata secondo i qualificatori ICF per l assegnazione Pagina 10 di 38

11 dell insegnante di sostegno e/o dell educatore o assistente comunale (a conferma o modifica delle ore utilizzate nell anno appena concluso). La proposta in ore dovrà essere inviata dalla scuola all Ufficio VII per l opportuna analisi da parte del GLHP entro il mese di luglio ai fini dell assegnazione di ore per il nuovo anno scolastico. 4 ASSEGNAZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO E DI ASSISTENZA A SCUOLA 4.1 Assegnazione delle ore di sostegno Di seguito l iter per la definizione e l assegnazione delle ore. Per le Scuole Statali: l Ufficio VII attraverso il GLHP analizza ogni singolo caso (utilizzando le certificazioni e la proposta in ore del PEI di ogni alunno) ed elabora la proposta del monte ore per scuola motivando eventuali difformità; l Ufficio VII provvede ad inviare la proposta del GLHP al Direttore dell Ufficio Scolastico Regionale delle Marche (USR) entro il mese di luglio; l USR ridefinisce sulla base delle proposte del GLHP il monte ore da richiedere al Ministero della Pubblica Istruzione; il Ministero assegna all USR il monte ore da distribuire alle scuole dei vari territori regionali; il Direttore dell USR con relativo Decreto riassegna il monte ore globale di sostegno che ogni Ufficio - Ambiti Territoriali redistribuirà per scuola sulla base delle richieste tenendo conto delle risorse a disposizione e del rapporto docenti/alunno previsto dal Ministero; il GLHI di ogni scuola, ricevuto dall Ufficio VII il monte ore globale assegnato, provvederà a redistribuirlo per ogni alunno disabile, sulla base della programmazione PEI. Nel caso la scuola si ritrovasse una riduzione del monte ore, il motivo della riduzione sarà evidenziato all interno della delibera dell Istituto scolastico. Per le Scuole Paritarie Le certificazioni di Individuazione di Handicap e Diagnosi Funzionale sono necessarie per avviare il percorso dell inclusione scolastica. Esse si rilasciano alla famiglia che provvede tempestivamente a consegnarle alla scuola affinché le inoltri all Ufficio VII. All uopo si precisa che per garantire l avvio della fase istruttoria in termini di proposta dell Ufficio VII all USR per la definizione della dotazione organica del sostegno scolastico, è opportuno che l iter diagnostico (IH e DF) si concluda: entro il 31 dicembre dell anno scolastico per favorire la predisposizione della richiesta dell organico di diritto dell anno scolastico successivo; entro il 15 marzo dell anno scolastico in corso per tutte le ulteriori situazioni che per motivi specifici restano escluse dalla prima scadenza. A seguire il GLHP dovrà: - esprimere un parere relativamente alle ore di sostegno ritenute necessarie per garantire l inclusione degli alunni disabili frequentanti le scuole dell infanzia e secondarie di I e II grado; - avanzare la proposta per quanto concerne le ore di sostegno ritenute necessarie per gli alunni disabili iscritti alle scuole primarie; - consegnare tali proposte all USR. Pagina 11 di 38

12 Le scuole paritarie assumeranno l insegnante di sostegno e avanzeranno richiesta all USR per ricevere il corrispondente finanziamento dal Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle ore di sostegno proposte dal GLHP, per gli alunni disabili frequentanti le scuole primarie e, pro capite, per gli alunni frequentanti le scuole degli altri ordini. 4.2 Assegnazione delle ore di educativa o di assistenza Per gli alunni disabili in particolare stato di gravità può essere necessario integrare l intervento di sostegno scolastico con la presenza di personale educativo o assistenziale (fornito dal Comune di residenza) al fine di garantire il successo del progetto di inclusione. Il personale educativo o assistenziale assegnato cura gli aspetti relativi a esigenze materiali (autonomia, deambulazione, cura della persona) e immateriali (comunicazione, identità, relazione), pertanto è tenuto a conoscere l alunno partecipando anche ai lavori di messa a punto del PEI. Di seguito l iter per la definizione e l assegnazione delle ore: - la scuola già in possesso della proposta di ore del GLHO inserita nel PEI, fa richiesta al Comune delle ore di assistenza; - il Comune, l UMEE o altro Servizio coinvolto e un rappresentante di ciascuna Istituzione scolastica presso cui sono iscritti gli alunni che necessitano di assistenza, nel mese di maggio, programmano gli interventi assistenziali; - il Comune prima dell inzio dell anno scolastico informa l Ufficio VII dell assegnazione delle ore di assistenza scolastica definite per ogni allievo. Il Comune eroga il servizio sia in ambito scolastico che extra scolastico, secondo la disponibilità delle risorse di bilancio. Nel caso l assegnazione di ore fosse inferiore a quanto proposto in sede PEI di ogni alunno è opportuno che il Comune relazioni alla scuola la motivazione che ha portato alla scelta di assegnare tale numero di ore e tale tipo di figura professionale (educatore o assistente). Si precisa infine che nel caso in cui la scuola frequentata sia situata al di fuori del territorio comunale di residenza dell alunno, per documentate esigenze connesse a indirizzi specifici delle scuole superiori di II grado, l onere della fornitura del servizio educativoassistenziale resta in capo al Comune di residenza dell alunno stesso. 4.3 Verifica delle ore di sostegno e assistenza fruite Comuni e Ufficio VII effettuano annualmente (entro la fine dell anno scolastico) una verifica relativamente alle ore di sostegno e di assistenza fruite dagli alunni disabili relativamente agli ambiti di competenza. Tali dati aggregati vengono inviati all Ufficio Provinciale che provvede a redigere una relazione di sintesi sulle ore fruite dal territorio per il Coordinamento provinciale disabili. Pagina 12 di 38

13 5 AZIONI DI SUPPORTO ALL INCLUSIONE SCOLASTICA 5.1 Istruzione domiciliare Gli alunni disabili e non che per gravi e accertate condizioni patologiche effettuino assenze, anche non continuative, superiori a 30gg. possono usufruire del servizio di istruzione domiciliare così come previsto dal Protocollo di Intesa tra il MIUR e il Ministero della Salute. Le patologie che garantiscono il diritto di avvalersi del predetto servizio sono esplicitate nell allegato medico-tecnico al Protocollo. Il servizio prevede la predisposizione, da parte della scuola, di un progetto in cui siano enunciati: - obiettivi - fasi operative - metodologie - risorse umane - strumenti e altre risorse - oneri finanziari - tempi - strumenti di verifica e valutazione La scuola deve inserire il progetto nel POF corredato da: - certificazione medica attestante la situazione sanitaria, - autorizzazione degli esercenti la patria potestà e, se l alunno è disabile, anche dal PEI. La scuola provvede inoltre ad inviare il progetto all USR e alla Scuola Polo I.C. Novelli- Natalucci di Ancona nonché, per conoscenza, all Ufficio VII, sia che siano previsti oneri aggiuntivi sia che non lo siano. Per l alunno disabile, il docente incaricato per il servizio a domicilio è di norma il docente di sostegno, in caso contrario si reperiscono disponibilità nell ambito del personale docente. Le risorse per i progetti di istruzione domiciliare sono assicurate dalla D.M. 94/2012. Il Ministero dell Istruzione, consapevole dei bisogni di questa particolare offerta formativa, negli ultimi annni, ha costantemente accresciuto le risorse destinate a garantire l attuazione di tali progetti. 5.2 Viaggi di istruzione/uscite didattiche Le scuole sono tenute a programmare uscite e viaggi andando incontro alle esigenze e ai bisogni di ogni alunno compreso l alunno con disabilità che deve poter partecipare. Gli enti coinvolti debbono fornire, nell ambito delle proprie competenze e delle risorse finanziarie disponibili, ogni supporto strumentale volto a garantire tale partecipazione (CM 14 ottobre 1992 n. 291 Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive e CM 2 ottobre 1996 n. 623 Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportiva e seguenti) 5.3 Continuità e Orientamento Continuità e Orientamento sono un diritto dell alunno e un dovere per tutti coloro che compartecipano al percorso di inclusione scolastica. Continuità La scuola è tenuta a: - programmare un incontro tra i due ordini di scuola interessati prima della fine dell'anno scolastico al quale i referenti UMEE o di altri Servizi, compatibilmente con la propria disponibilità, partecipano; Pagina 13 di 38

14 - inviare entro la metà del mese di luglio all'ordine di scuola successivo la documentazione sanitaria aggiornata (certificazione - diagnosi funzionale), il PEI e le relazioni sull'attività didattica svolta. L UMEE o altro servizio è tenuta a: - partecipare agli incontri di lavoro previsti per l individuazione di percorsi d istruzione/formazione; - collaborare con i consigli di classe nell individuazione di possibili percorsi in uscita dalla scuola superiore; - assicurare il passaggio di competenze con l'umea, il DSM e altri servizi in modo da accompagnare lo studente verso la conclusione del percorso scolastico/formativo. La Provincia è tenuta a: - promuovere e programmare iniziative formative e interventi di prevenzione della dispersione scolastica mirati alle specifiche esigenze degli alunni disabili in collaborazione con l Ufficio VII, le autonomie scolastiche, gli enti di formazione professionale e gli organismi e associazioni del territorio; - favorire l accesso ai servizi d orientamento e d inserimento lavorativo agli studenti con disabilità e alle loro famiglie (stage formativi e d orientamento, borse lavoro, etc.) collaborando con le scuole alla progettazione dei percorsi educativi di orientamento alla scelta. Orientamento in entrata alla scuola Le istituzioni scolastiche curano, nel passaggio da un ordine e grado di scuola all altro, a partire dalla scuola dell infanzia, i percorsi di orientamento degli allievi. Negli ultimi due anni della scuola secondaria di I grado verranno individuati, nell ambito del PEI, interventi specifici per l orientamento, mirati a evidenziare e a esplicitare le potenzialità, le attitudini e gli interessi dell alunno. In relazione al passaggio dell alunno dalla scuola secondaria di I grado alla scuola secondaria di II grado, il consiglio di classe formulerà un indicazione di orientamento. Tale indicazione viene discussa in un incontro tra i docenti dell alunno, la famiglia, i docenti referenti della scuola secondaria di II grado alla quale s intende indirizzare l alunno. I tempi dipendono dalla data di scadenza delle iscrizioni che variano di anno in anno. L orientamento per il passaggio dal primo al secondo ciclo deve garantire: - una corretta analisi dei potenziali di ciascun alunno con disabilità; - la valorizzazione delle sue propensioni culturali e dei suoi interessi; - la prospettiva complessiva del suo progetto di vita. Le istituzioni scolastiche secondarie di II grado assumono in particolare i seguenti impegni: il dirigente scolastico assicura che i consigli di classe programmino, realizzino e verifichino l azione didattica, prevedendo adeguate azioni orientative al fine di facilitare l integrazione, motivare e sostenere la prosecuzione del percorso d istruzione fino al conseguimento del titolo di studio o dell attestato; l individuazione degli obiettivi della programmazione differenziata è il risultato dell osservazione e della valutazione dello studente almeno al termine del primo anno della scuola superiore. Per favorire il percorso formativo, il consiglio di classe, in collaborazione con l UMEE sentita la famiglia, programma, realizza e verifica esperienze di transizione scuola-lavoro. Qualora la gravità della disabilità non consenta di svolgere esperienze di alternanza scuola-lavoro, il consiglio di classe provvede, in accordo con l UMEE e sentita la famiglia, a garantire altre azioni di supporto utilizzando le risorse presenti nel territorio. Pagina 14 di 38

15 Orientamento in uscita dalla scuola Nell'ultimo anno di istruzione secondaria di II grado, nel corso dell incontro per il PEI a cui sono invitati a partecipare anche gli operatori dei servizi UMEA/DSM per il passaggio di presa in carico dall UMEE, si delineano, in accordo con lo studente e la famiglia, possibili ipotesi del successivo percorso formativo o di integrazione sociale: - inserimento nell apprendistato; - passaggio alla formazione professionale; - inserimento in borsa lavoro ai sensi dell art. 17 della L.r.n. 18/96 e s.m.i; - tirocini di cui all art. 11 della L. n. 68/99; - accoglienza presso strutture diurne protette; - ulteriori percorsi di formazione/istruzione. Si precisa che assolto l obbligo di istruzione e/o concluso il percorso di diritto/dovere come previsto dalla normativa vigente indipendentemente dal compimento della maggiore età gli studenti potranno essere presi in carico dall UMEA o dal DSM secondo la patologia prevalente. 5.4 Alternanza scuola-lavoro e Stage L.R. n. 18/96 Al fine di garantire un corretto svolgimento delle esperienze di alternanza, la scuola secondaria di II grado: - assicura che le esperienze di alternanza scuola-lavoro e di stage siano inserite in modo organico e coerente nel PEI predisposto dal consiglio di classe per lo studente con disabilità, anche qualora l esperienza di alternanza si realizzi all interno di un percorso integrato con il sistema della formazione professionale; - provvede, con la collaborazione della famiglia, dell UMEE e dei Centri per l Impiego, l Orientamento e la Formazione (CIOF), alla stesura di un apposito progetto come previsto dal PEI, per l individuazione delle aziende disponibili ad accogliere lo studente; - stipula apposite convenzioni con le imprese che ospitano gli studenti, alle quali è allegato il progetto formativo e di orientamento per ciascun alunno coinvolto, come previsto dagli artt. 4 e 5 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25/3/1998, salvo i casi in cui dette convenzioni siano stipulate dal centro di formazione accreditato; - provvede alla copertura delle garanzie assicurative previste dall art. 3 del suddetto Decreto del Ministero del Lavoro, salvo i casi in cui detta copertura sia assicurata dal centro di formazione professionale; - assicura che il consiglio di classe indichi un suo componente come responsabile didattico-organizzativo. Tale figura si rapporta con il responsabile aziendale incaricato dell inserimento dello studente nell organizzazione aziendale e con gli altri operatori coinvolti nel percorso di alternanza, quali ad esempio l assistente per l autonomia e la comunicazione qualora se ne preveda la presenza accanto allo studente (D.G.R. n del 29/9/2008). 5.5 Tirocinio estivo Per l alunno disabile la scuola può prevedere un persorso integrato di tirocinio formativo durante il periodo estivo. La scuola predispone il Progetto in modo integrato con l Ente locale, l UMEE o l UMEA per l ultimo anno della scuola secondaria di II grado o altri servizi e/o enti privati coinvolti nel progetto di vita dello studente e va inserito in modo organico e coerente nel PEI. Attività del soggetto ospitante: - indica tempi e modalità di accesso presso la sua sede e possibili mansioni del tirocinante; - firma la convenzione e il relativo progetto di tirocinio estivo elaborato con la scuola; Pagina 15 di 38

16 - il responsabile del soggetto ospitante invia il tirocinante, se minorenne, a visita medica preventiva e se occorre effettua la valutazione dei rischi del minore; - individua il tutor aziendale; - si assicura che il foglio presenze sia firmato; - compila la Scheda di valutazione dell esperienza e l Attestato finale Attività della famiglia: - partecipa alla stesura e alla verifica del PEI; - collabora alla ricerca del soggetto ospitante; - può visitare la sede del tirocinio prima dell inizio dell esperienza; - può accompagnare il figlio alla sede del tirocinio; - dà un contributo alla valutazione finale dell esperienza in sede PEI. Attività dell ente locale/ats - sulla base delle risorse disponibili a bilancio può disporre l affiancamento dello studente con un educatore per l assistenza educativa o un tutor; - può partecipare ai GLHO in sede PEI e di verifica dello stesso. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI 6.1 Aggravamento In caso di aggravamento della situazione di disabilità dell alunno la scuola può chiedere: - all Ufficio VI un incremento di ore di sostegno allegando alla richiesta la documentazione di supporto rilasciata dall UMEE o da altri Servizi; - al Comune l assistenza per l autonomia e la comunicazione (o un aumento delle ore già assegnate) allegando alla richiesta la documentazione di supporto rilasciata dall UMEE o da altri Servizi. 6.2 Permanenza scolastica In base all art. 34 della Costituzione Italiana, della Legge 517/92 e del Decreto Fioroni sull Obbligo scolastico, la permanenza costituisce caso di comprovata eccezionalità e frutto di concertazione tra i componenti del GLHO e non dovrebbe protrarsi per più di un anno per ogni ordine di scuola. La Scuola inoltra la richiesta di permanenza all Ufficio VII corredata di: - estratto del verbale dell incontro in cui il GLHO ha concordato la predetta permanenza; - Progetto di Permanenza Scolastica (PPS) (Modello 7) nel quale vengono esplicitati con chiarezza obiettivi, azioni e metodologie finalizzati a garantire il successo del percorso di recupero per il quale si decide di interrompere la relazione con i pari che rimane requisito imprescindibile di un autentico processo di inclusione. 6.3 Rinuncia al sostegno scolastico La decisione di rinunciare al sostegno scolastico può avvenire in qualsiasi momento dell anno attraverso una comunicazione scritta da parte della famiglia di norma condivisa con l UMEE che la notificherà alla scuola la quale, a sua volta, provvederà ad inoltrarla all Ufficio VII. Se l alunno si appresta a cambiare ordine di scuola, la rinuncia va preferibilmente comunicata entro il mese di aprile dell anno scolastico in corso. 6.4 Somministrazione di farmaci a scuola La somministrazione di farmaci all interno della struttura scolastica è regolata dalla nota del MIUR prot. n del 25/11/2005. L art. 3 indica i soggetti coinvolti, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze: Pagina 16 di 38

17 - le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale; - la scuola: dirigente scolastico, personale docente e ATA; - i servizi sanitari: i medici di base (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta) e le ASUR - Aree Vaste competenti territorialmente; - gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso di inclusione scolastica e formativa dell alunno. La somministazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: - effettuano una verifica al fine di individuare nella struttura scolastica il luogo fisico più idoneo per la conservazione e la somministarzione dei farmaci; - concedono, ove richiesta, l autorizzazione all accesso ai locali scolastici durante l orario delle lezioni ai genitori degli alunni o a loro delegato per la somministrazione; - verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale o ai loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente oppure ATA che abbia seguito i Corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto Legislativo n. 626/94. Al personale ATA che si assume la responsabilità della somministrazione dei farmaci spetta l adeguato riconoscimento economico per la delicata mansione svolta. Nei casi di emergenza resta stabilito il ricorso al Pronto Intervento (118). 7 ORGANISMI E GRUPPI DI SUPPORTO ALL INCLUSIONE Vi sono numerosi organismi attivi a livello regionale e nella nostra Provincia che si occupano a diverso titolo della tutela e del supporto organizzativo-tecnico e metodologico per la realizzazione di interventi in materia di integrazione scolastica. 7.1 Organismi regionali e provinciali Estratto L.R 18/96 e s.m. LR. 28/00 Art. 6 (Consulta regionale per la disabilità) 1. È istituita la Consulta regionale per la disabilità. 2. La Consulta di cui al comma 1 dura in carica cinque anni, è istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composta da un rappresentante di ciascuna delle associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985. La Consulta regionale per la disabilità esercita le seguenti funzioni: a) indice annualmente, in collaborazione con il servizio sanità ed il servizio sociale della Giunta Regionale, la conferenza delle associazioni che operano nel settore della disabilità presenti nel territorio regionale; b) esprime pareri sui programmi predisposti dalla Regione per la tutela dei diritti della persona in situazione di disabilità; c) indice annualmente la conferenza con i rappresentanti delle associazioni di cui agli artt. 1 e 2 della L.R. 24/1985 facenti parte dei Coordinamenti d'ambito; d) designa i rappresentanti di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo I pareri di cui alla lettera b) del comma 3 sono espressi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine gli organi competenti possono prescindere da tali pareri. 4. La Consulta approva un regolamento per disciplinare il funzionamento e l'organizzazione interna. Art. 3 (Coordinamento regionale per la tutela delle persone in situazione di disabilità. Funzioni) 1. Il Coordinamento regionale per la tutela delle persone in situazione di disabilità svolge le seguenti funzioni: Pagina 17 di 38

18 a) propone alla Regione l'adozione di linee guida per la promozione, gestione e verifica della qualità dei servizi per la disabilità nel territorio regionale; b) formula proposte ed esprime parere sui criteri e le modalità di ripartizione dei fondi regionali; c) attiva studi, ricerche e sperimentazioni; d) coordina la sperimentazione e l'attuazione del diario personale del disabile il quale deve contenere, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 6, comma 2, lettera h) della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 il percorso socio evolutivo del soggetto in situazione di disabilità; e) propone alla Regione i criteri di indirizzo e di uniformità nel territorio per l'attivazione dei corsi di riqualificazione e aggiornamento per gli operatori del settore della disabilità dipendenti degli enti locali, delle AUSL e della scuola nonché provenienti dalle organizzazioni del privato sociale; f) formula proposte ed esprime parere sui documenti di programmazione regionale in ordine alla formazione professionale dei soggetti in situazione di disabilità; g) attua il monitoraggio in ordine all efficacia degli interventi previsti dalla presente legge in collaborazione con i Coordinamenti provinciali e i Coordinamenti d'ambito; h) propone alla Regione modelli di intervento a carattere innovativo e sperimentale validi per tutto il territorio regionale; i) indice la conferenza annuale in collaborazione con i Coordinamenti provinciali, allargata alla rappresentanza della Consulta regionale per la disabilità di cui all'articolo 6; l) formula proposte in ordine agli accordi di programma di cui all'articolo 7. Art. 1 (Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in situazione di disabilità. Funzioni) 1. Ciascun Coordinamento provinciale svolge le seguenti funzioni: a) promuove l'istituzione e il coordinamento sul territorio provinciale delle attività e dei servizi di concerto con i coordinamenti d'ambito; b) attiva, anche su richiesta dei Coordinamenti d'ambito e in collegamento con gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private, ricerche e studi al fine di incentivare e consolidare la programmazione e la progettazione degli interventi sul territorio c) predispone le sintesi delle relazioni annuali dei Coordinamenti d'ambito di cui all'art. 1 ter, comma 1, lettera f) e le trasmette, con una propria valutazione, alla Provincia territorialmente competente, alla Regione e al Coordinamento regionale; d) propone alla Regione, alla Provincia e agli Ambiti Territoriali l'attivazione di corsi di riqualificazione e aggiornamento per gli operatori del settore della disabilità dipendenti di enti locali, di AUSL e scuola, nonché per quelli provenienti dalle organizzazioni del privato sociale; e) promuove l'impiego integrato delle risorse finalizzate all'integrazione scolastica, sociale e lavorativa; f) promuove, stimola e orienta iniziative e interventi a favore dell'inserimento mirato e dell'integrazione lavorativa delle persone in situazione di disabilità, anche attraverso i rappresentanti designati dalla Commissione provinciale per le politiche del lavoro di cui all'art. 24 della L.R. 9 novembre 1998 n Gli organi istituzionali competenti sono tenuti ad informare il Coordinamento provinciale in ordine agli atti e ai provvedimenti relativi all'integrazione scolastica e lavorativa delle persone in situazione di disabilità. 3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, il Coordinamento provinciale si avvale delle strutture dell'amministrazione provinciale. Il Coordinamento Provinciale ha istituito al suo interno un sottogruppo di lavoro specifico sul tema dell integrazione scolastica e dell Alternanza scuola-lavoro che opera in stretto contatto con il GLIP e con la Rete CDIH-CTI. Art. 1 (Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone in situazione di disabilità. Funzioni) 1. Il Coordinamento ha il compito di: a) promuovere la piena integrazione fra i servizi e le prestazioni che vengono attivati a favore di persone in situazione di disabilità, con priorità per la disabilità gravissima; b) valutare la rispondenza dei servizi esistenti nel territorio di competenza alle situazioni di bisogno; c) promuovere le azioni atte a garantire la piena integrazione scolastica, lavorativa e sociale con il coinvolgimento delle famiglie. In particolare per: 1) garantire il massimo supporto organizzativo agli alunni disabili per l'intero percorso scolastico 2) garantire le pari opportunità di istruzione 3) garantire l'orientamento, la formazione professionale e l'inserimento lavorativo d) contribuire all'elaborazione di proposte innovative di intervento; e) facilitare la sperimentazione di nuove metodologie e prassi di intervento; f) trasmettere una relazione annuale complessiva al "Coordinatore della rete dei servizi dell'ambito territoriale" ed al proprio Coordinamento provinciale, circa l'attuazione dei compiti di cui alle lettere precedenti; Pagina 18 di 38

19 g) collaborare, fornendo supporti tecnici specifici, alla stesura del "Piano territoriale", di cui al "Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002". Ufficio Scolastico Regionale delle Marche L Ufficio Scolastico Regionale delle Marche ha il compito di: a) determinare il contingente dei docenti specializzati per le attività di sostegno alle classi in cui sono titolari, sulla base delle procedure indicate dalla normativa vigente assicurando, qualora se ne ravvisino le condizioni, le eventuali deroghe al rapporto insegnanti/alunni; b) attivare forme sistematiche di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con l intero sistema territoriale integrato per l orientamento e in particolare con la Provincia e i Comuni per quanto di loro competenza; c) realizzare attività di aggiornamento/formazione in servizio per gli insegnanti di sostegno e curricolari, per i collaboratori scolastici e tutto il personale impegnato nell inclusione su tematiche di carattere pedagogico, didattico e su specifiche tecnologie per il superamento dell handicap; d) provvedere, viste le Circolari del MIUR n. 148 del 10/10/2001, n. 84 del 22/07/2002 e n. 56 del 4/07/2003, a garantire l attuazione del servizio di istruzione domiciliare come momento integrativo con l istruzione in istituzioni scolastiche; e) accertare l applicazione delle norme vigenti in materia di inclusione di studenti disabili nelle scuole paritarie. Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Pesaro e Urbino L Ufficio VII Ambito Territoriale per la provincia di Pesaro e Urbino ha il compito di: a) assegnare il contingente dei docenti specializzati per le attività di sostegno alle classi in cui sono inseriti alunni disabili determinato dall USR; b) collaborare con le Istituzioni presenti sul territorio, con l USR, con le scuole della provincia per attivare forme sistematiche di orientamento scolastico e professionale; c) coordinare le attività del Centro Territoriale di Supporto (CTS)e dei Centri Territoriali per l Integrazione (CTI); d) garantire il supporto alle scuole al fine di implementare la qualità dell inclusione scolastica degli alunni disabili; e) promuovere e realizzare iniziative di formazione sulla base delle istanze avanzate dal territorio; f) adoperarsi, in collaborazione con le scuole del territorio, per supportare le famiglie degli alunni disabili in particolari momenti del percorso scolastico. 7.2 Gruppi di lavoro Gruppo di Lavoro per l Handicap Operativo Per ogni alunno disabile iscritto presso le istituzioni scolastiche opera collegialmente un gruppo di lavoro denominato Gruppo di Lavoro per l Handicap Operativo (GLHO) 3 che ne assume la presa in carico ai sensi della C.M. 258/1983. Detto gruppo fonda il proprio operato sull assunzione di responsabilità condivisa da parte di tutti coloro che ne fanno parte e concorre alla promozione del processo di integrazione dell alunno. Esso è costituito dal dirigente scolastico o suo delegato, dal consiglio di classe o, in sua rappresentanza, da uno o più insegnanti curricolari e dall insegnante di sostegno, dagli operatori psico-socio-sanitari referenti per il caso, dai genitori dell alunno o dagli esercenti 3 Si precisa che GLHO è una denominazione del Gruppo di lavoro adottata ormai da anni per prassi consolidata anche se nessuna norma non lo denomina in questo modo. Pagina 19 di 38

20 la potestà parentale, gli eventuali operatori educativi-assistenziali e/o tecnici del Comune, i collaboratori scolastici e tutte le altre figure istituzionali e professionali di interesse per l inclusione dell alunno. Il Gruppo si riunisce in date prestabilite secondo il calendario concordato e provvede a: - elaborare il PEI; - valutare la possibilità di permanenza scolastica dell alunno; - valutare la possibilità di rinuncia al sostegno; - attivare le azioni necessarie a supportare e favorire la continuità scolastica fra gli ordini e i gradi di scuola e l orientamento Gruppo di Lavoro per l Handicap di Istituto Presso ogni istituzione scolastica opera un Gruppo di Lavoro per l Handicap di Istituto (GLHI) composto dal dirigente scolastico che lo presiede o da un suo delegato, dai docenti referenti dei dipartimenti disciplinari, dai docenti di sostegno, dai rappresentanti dei genitori, dal personale educativo operante presso l Istituto, dal referente per l integrazione del Comune, dal referente dell UMEE (ai sensi dell art.15 della Legge Quadro 104/92). Entro il 15 settembre di ogni anno, le UMEE inviano alle scuole il nominativo e il recapito del proprio operatore facente parte del GLHI; entro il 30 settembre di ogni anno le scuole inviano i nominativi e i recapiti dei propri operatori facenti parte del GLHI alle UMEE competenti territorialmente e all Ufficio VII. Il GLHI: - definisce le linee della politica per l integrazione/inclusione scolastica degli alunni disabili dell Istituto; - individua gli indicatori di qualità dell inclusione scolastica per gli alunni disabili da inserire nel POF della scuola; - individua le risorse di sostegno, alunno per alunno, necessarie a garantire l integrazione/inclusione scolastica dei propri alunni disabili da richiedere al competente USP; - provvede a distribuire ai singoli alunni la dotazione organica di sostegno assegnata con provvedimento del dirigente dell Ufficio Scolastico Provinciale, a seguito di Decreto del Direttore Generale dell Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto delle richieste precedentemente avanzate all Ufficio Scolastico Provinciale (sulla base delle cui richieste il GLHP ha di conseguenza avanzato proposta al competente Ufficio Scolastico Regionale); - qualora la dotazione organica risulti diversa rispetto alle richieste avanzate, il GLHI provvede a distribuire detta dotazione secondo il criterio della proporzionalità e solo successivamente alla distribuzione della dotazione alunno per alunno è possibile adattare detta distribuzione oraria in maniera flessibile, nel rispetto dell autonomia scolastica e al fine di ottimizzare le risorse a favore dell inclusione scolastica, pur nel rispetto del bisogno accertato all atto della richiesta di ore all Ufficio Scolastico Provinciale; - propone azioni volte a favorire il successo del/i processo/i di integrazione/inclusione; - si riunisce due volte l anno o su richiesta della metà più uno dei suoi membri; - entro il 30 settembre di ogni anno la scuola concorda, con le altre Istituzioni rappresentate nel GLH, il calendario degli incontri, a inviare convocazione scritta ai diversi componenti, a stendere il verbale dell incontro del gruppo Gruppo di Lavoro per l Handicap Provinciale Sono attivi, in ambito provinciale, due gruppi operativi: Pagina 20 di 38

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