Contratto a corpo e misura

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3 Lavori di REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI IN VIALE VITTORIO EMANUELE II, DALLA RISALITA MECCANIZZATA TERMINAL BUS/STAZIONE/ANTIPORTO ALLA PORTA CAMOLLIA (CENTRO STORICO) CUP: C67H CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Contratto a corpo e misura importi in euro 1 Importo esecuzione lavori ,02 2 Oneri per l attuazione dei piani di sicurezza 5 513,71 T Totale appalto (1 + 2) ,73 Gruppo di Progettazione: Arch. Raffaello PIN Ing. Eugenio ROSSI Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Geom. Gabriele ZAZZERONI Responsabile del procedimento: Arch. Massimo BETTI

4 Sommario TITOLO PRIMO: PARTE GENERALE (Definizione tecnica ed economica dell appalto) Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 Oggetto dell appalto e definizioni... Art. 2 Ammontare dell appalto e importo del contratto... Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto... Art. 4 Categorie dei lavori... Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili... Capo 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto... Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto... Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l appalto... Art. 9 Modifiche dell operatore economico appaltatore... Art. 10 Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere... Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione... Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini... Capo 3 - TERMINI PER L ESECUZIONE Art. 13 Consegna e inizio dei lavori... Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori... Art. 15 Proroghe... Art. 16 Sospensioni ordinate dalla DL... Art. 17 Sospensioni ordinate dal RUP... Art. 18 Penali in caso di ritardo... Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Piano di qualità... Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione... Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini... Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI Art. 22 Lavoro a corpo... Art. 23 Lavori a misura... Art. 24 Eventuali lavori in economia... Art. 25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera... Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA Art. 26 Anticipazione del prezzo... Art. 27 Pagamenti in acconto... Art. 28 Pagamenti a saldo... Art. 29 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti... Art. 30 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo... Art. 31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo... Art. 32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali... Art. 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti... Capo 6 GARANZIE E ASSICURAZIONI Art. 34 Garanzia provvisoria... Art. 35 Garanzia definitiva... Art. 36 Riduzione delle garanzie... Art. 37 Obblighi assicurativi dell appaltatore... Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L ESECUZIONE Art. 38 Variazione dei lavori... Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali... Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi...

5 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza... Art. 42 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere... Art. 43 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)... Art. 44 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza... Art. 45 Piano operativo di sicurezza (POS)... Art. 46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza... Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Art. 47 Subappalto... Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto... Art. 49 Pagamento dei subappaltatori... Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO Art. 50 Accordo bonario e transazione... Art. 51 Definizione delle controversie... Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera... Art. 53 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)... Art. 54 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori... Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L ULTIMAZIONE Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione... Art. 56 Termini per il collaudo e per l accertamento della regolare esecuzione... Art. 57 Presa in consegna dei lavori ultimati... Capo 12 - NORME FINALI Art. 58 Oneri e obblighi a carico dell appaltatore... Art. 59 Conformità agli standard sociali... Art. 60 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione... Art. 61 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati... Art. 62 Terre e rocce da scavo... Art. 63 Custodia del cantiere... Art. 64 Cartello di cantiere... Art. 65 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto... Art. 66 Tracciabilità dei pagamenti... Art. 67 Disciplina antimafia... Art. 68 Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali... Art. 69 Spese contrattuali, imposte, tasse... ALLEGATI AL TITOLO I - PARTE GENERALE Allegato A Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (modello)... Allegato B Cartello di cantiere (modello)... TITOLO SECONDO PRESCRIZIONI TECNICHE (Indice) 3/55

6 TITOLO PRIMO PARTE GENERALE Definizione tecnica ed economica dell appalto CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1. Oggetto dell appalto e definizioni 1. L oggetto dell appalto consiste nell esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell intervento di cui al comma L intervento è così individuato: a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI IN VIALE VITTORIO EMANUELE II, DALLA RISALITA MECCANIZZATA TERMINAL BUS/STAZIONE/ANTIPORTO ALLA PORTA CAMOLLIA (CENTRO STORICO) b) descrizione sommaria: interventi di modifica e/o rifacimento delle sedi stradali e dei marciapiedi, della segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti pubblici di illuminazione/semaforici e di fognatura, dell'arredo urbano; c) ubicazione: Viale Vittorio Emanuele II, Piazza Amendola, Via B. Ricasoli, Via Biagio di Montluc, Viale Don G. Minzoni nel Comune di Siena. 3. Sono compresi nell appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 4. L esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell arte e l appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l articolo 1374 del codice civile. 5. Anche ai fini dell articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici: Codice identificativo della gara (CIG) CIG E27 6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: Codice Unico di Progetto (CUP) CUP - C67H a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all emanazione delle linee guida dell ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti; c) Capitolato generale: il capitolato generale d appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36; d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l appalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione

7 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura appaltante si intende l Amministrazione aggiudicatrice, l Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto; f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto; g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti; h) DL: l ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell articolo 101, comma 3 e, in presenta di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti; i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti; l) SOA: l attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale; m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008; n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001; o) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008; p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l Appaltatore per l adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008; q) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella Stima dei costi della sicurezza del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014); r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008; s) Lista per l offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell opera o dei lavori, dove l offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su apposita lista predisposta dalla stazione appaltante che la correda preventivamente con le pertinenti unità di misura e le quantità, come desunte dal computo metrico integrante il progetto posto a base di gara. Art. 2. Ammontare dell appalto e importo del contratto 1. L importo dell appalto posto a base dell affidamento è definito dalla seguente tabella: Importi in euro a corpo (C) a misura (M) in economia (E) TOTALE 1 Lavori ( L ) , ,02 2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) , ,71 5/55

8 T IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) , ,73 2. L importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE». 3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: Importi in euro soggetti a ribasso 1 Lavori ( L ) colonna (TOTALE) ,02 NON soggetti a ribasso 2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) 5.513,71 4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all articolo 61 del Regolamento generale, rileva l importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell ultima colonna «TOTALE». 5. All interno dell importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze del costo della manodopera, relativamente ai lavori in appalto, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure: a) Costo della manodopera: incidenza media del 30,155 % per circa ,30; 6. Si precisa che, ai fini del combinato disposto dell articolo 97 comma 5, dell'articolo 95 comma 10 del Codice dei contratti e dell articolo 26 comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, nella formulazione dell offerta il concorrente dovrà tener conto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure aziendali di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il rispetto delle prescrizioni di cui sopra saranno oggetto di valutazione in sede di eventuale verifica della congruità dell offerta. Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 1. Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 43 del Regolamento generale. L importo del contratto, come determinato in sede di gara in seguito all offerta dell appaltatore: a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all articolo 2, comma 1, colonna (C), resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità; b) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all articolo 2, comma 1, colonna (M), può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. 2. E stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che: a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all articolo 2, comma 1, colonna (C), prevista a corpo negli atti progettuali e nella Lista per l offerta, i prezzi unitari offerti dall appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l importo complessivo dell offerta, anche se determinato attraverso

9 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura l applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1, lettera a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella Lista per l offerta, ancorché rettificata o integrata dall offerente, essendo obbligo esclusivo di quest ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto: a.1) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori a corpo, la combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall appaltatore risultanti dalla Lista per l offerta, eventualmente corretti o rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d asta offerto dall aggiudicatario; a.2) la rettifica o l adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di ribasso d asta e l importo di aggiudicazione, può estendersi al merito degli stessi prezzi, qualora in sede di offerta l aggiudicatario abbia modificato le quantità previste dalla Stazione appaltante sulla Lista; b) per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, colonna (M), previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per l offerta, i prezzi unitari offerti dall appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori a misura ; c) in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste a misura, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte a corpo e quindi compensate all interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a). 3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i lavori a corpo, e di cui al comma 2, lettera b), per i lavori a misura, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall articolo 40, comma I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell articolo 2, commi 2 e Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. Art. 4. Categorie dei lavori 1. Ai sensi dell articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG3 opere stradali e relative opere complementari». 2. L importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a euro ,73. Resta fermo che le categorie per le quali è necessario o è possibile il subappalto, ma delle quali non è posseduta la qualificazione specifica, devono essere sommate all importo della categoria prevalente e gli importi subappaltabili, in ogni caso, non possono superare il 30% (trenta per cento) dell importo totale dell appalto. 3. I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, indicati nella Documentazione di gara, di importo superiore al 10% (dieci per cento) o a euro sono scorporabili e, a scelta dell appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: a) ai sensi degli articoli 48, comma 6, 89, comma 11, e 105, comma 5, del Codice dei contratti, le lavorazioni che costituiscono strutture, impianti e opere speciali elencate all articolo 12, comma 1 e comma 2, lettera b), quinto periodo, della legge n. 80 del 2014 e disciplinate dall articolo 92, comma 7/55

10 7, terzo periodo, del Regolamento generale, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell importo dell appalto, possono essere eseguite dall appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui al punto a.1) oppure al punto a.2), con facoltà di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e i divieti di subappalto frazionato tra più operatori e di subappalto della parte eccedente il 30% (trenta per cento): a.1) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all importo integrale della categoria scorporabile; a.2) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all importo almeno pari al 70% (settanta per cento) dell importo della categoria scorporabile, con l obbligo di subappaltare la parte per la quale non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); l importo per il quale non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria prevalente sommandosi all importo di cui al comma 2, ai sensi dell articolo 92, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento generale; a.3) i requisiti di cui al punto a.1) oppure al punto a.2) sono riepilogati nella seguente tabella: Qualificazione richiesta a.4) ai sensi dell articolo 92, comma 7, terzo periodo, del Regolamento generale, in parziale deroga alla disciplina di cui ai precedenti punti a.1) e a.2), per la/e categoria/e di cui al punto a.3) di importo inferiore a euro, per il quale è sufficiente l attestazione SOA in classifica I, in luogo della predetta attestazione SOA sono ammessi i requisiti di cui all articolo 90, comma 1, del Regolamento generale, nella misura necessaria in relazione agli importi della/e stessa/e categoria/e scorporabile/i; b) ai sensi dell articolo 92, comma 1, del Regolamento generale, e all articolo 12, comma 2, lettera a), della legge n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alla/e categoria/e elencata/e a «qualificazione obbligatoria» all articolo 12, comma 2, lettera b), della stessa legge (già allegato A al predetto Regolamento), di importo superiore a euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell importo dell appalto, diversa/e da quella/e di cui alla precedente lettera a), possono essere eseguite dall appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso della qualificazione pertinente; se l appaltatore, direttamente o tramite un impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per la/le predetta/e categoria/e, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in tal caso concorrono all importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest ultima, ai sensi dell articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento generale. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue: categoria al 100% minima al 70% Importo classificfica classi- Importo 1) non presenti Importo Classifica categoria (> o >10%) 1) non presenti

11 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9, 161, comma 16 e 184 del Regolamento generale e all articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella: n. categ. Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee Lavori «1» ( L ) Importi in euro oneri sicurezza del PSC «2» (OS) Totale «T = 1 + 2» ( L + OS ) A CORPO TOTALE A CORPO A MISURA 2 OG3 Strade, e relative opere complementari , , , TOTALE A MISURA , , ,73 TOTALE GENERALE APPALTO , , ,73 2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell articolo 22. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell articolo 23. CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa. 5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d appalto. 6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d appalto, nel contratto e in ogni altro atto del 9/55

12 procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all articolo 71 del Codice dei contratti e i relativi allegati. Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il capitolato generale d appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest ultimo; b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; d) l elenco dei prezzi unitari come definito all articolo 3; e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza; f) il POS; g) il cronoprogramma di cui all articolo 40 del Regolamento generale; h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37; 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) il Codice dei contratti; b) il Regolamento generale, per quanto applicabile; c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall articolo 3, comma 3; c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla Lista per l offerta predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall appaltatore e da questi presentata in sede di offerta. Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l appalto 1. La presentazione dell offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate

13 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura dall Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. La lista di cui all articolo 3, comma 2, limitatamente alla parte a corpo per quanto riguarda le quantità ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista, nella parte a corpo, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, sempre nella sola parte a corpo, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. La presentazione dell offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. 3. La sottoscrizione del contratto da parte dell appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. Art. 9. Modifiche dell operatore economico appaltatore 1. In caso di fallimento dell appaltatore, o altra condizione di cui all articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e Se l esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell articolo 48 del Codice dei contratti. 3. Se l esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Art. 10. Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all articolo 2 del capitolato generale d appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all articolo 3 del capitolato generale d appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all articolo 4 del capitolato generale d appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L appaltatore è in tutti i casi responsabile 11/55

14 dei danni causati dall imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l accettazione, la qualità e l impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l eventuale sostituzione di quest ultimo, si applicano rispettivamente l articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d appalto. 3. L appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.p.r. 21 aprile 1993, n L appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n CAPO 3. TERMINI PER L ESECUZIONE Art. 13. Consegna e inizio dei lavori 1. L esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell esecutore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per l esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l affidamento del completamento dei lavori, l appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

15 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura 3. E facoltà della Stazione appaltante procedere in via d urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. 4. Il RUP accerta l avvenuto adempimento degli obblighi di cui all articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. L appaltatore, al momento della consegna dei lavori, se ricorre il caso, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell articolo 25 del Codice dei contratti, con la quale è accertata l insussistenza dell interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell appalto è fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 3. L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l approntamento delle opere necessarie all inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere. Art. 15. Proroghe 1. Se l appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL. 4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP. 5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta. 13/55

16 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all articolo 19; in tal caso per termine di ultimazione di cui all articolo 14 si intendono i singoli termini delle soglie parziali dal predetto articolo 19, comma 5 e il periodo di proroga è proporzionato all importo dei lavori per l ultimazione dei quali è concessa la proroga. Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL 1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d arte, la DL d ufficio o su segnalazione dell appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d opera o altre modificazioni contrattuali di cui all articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l adeguata motivazione a cura della DL; c) l eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili. 4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all appaltatore. 6. Ai sensi dell articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all articolo 19.

17 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP 1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l ordine è trasmesso contemporaneamente all appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. 2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all appaltatore e alla DL. 3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni: a) in applicazione di provvedimenti assunti dall Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell Autorità Nazionale Anticorruzione; b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all articolo 38, comma 9. Art. 18. Penali in caso di ritardo premi di accelerazione 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (euro zero e centesimi cinquanta ogni mille) dell importo contrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell articolo 13; b) nell inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo ai sensi dell articolo 19, comma La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l appaltatore, in seguito all andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all articolo La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all articolo L importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 8. Non è previsto alcun premio di accelerazione. 15/55

18 Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità 1. Ai sensi dell articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato. 3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma Ai sensi dell articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, l appaltatore è obbligato, prima dell inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per l approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. 5. Il programma esecutivo dei lavori deve tener conto ed essere coerente con le seguenti soglie temporali, considerate inderogabili, previste nel cronoprogramma, a partire dalla data di consegna dei lavori: a) istallazione del cantiere: entro giorni 3 (tre) b) completamento delle opere: entro giorni 44 (quarantaquattro). c) conclusione del cantiere: entro giorni 45 (quarantacinque). Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

19 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d appalto; f) le eventuali controversie tra l appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all articolo 18, né possono costituire ostacolo all eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell articolo 21. Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L eventuale ritardo imputabile all appaltatore nel rispetto dei termini per l ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma Sono dovuti dall appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 5. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1, è possibile anche in caso di ritardo imputabile 17/55

20 all appaltatore nel rispetto delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale ai sensi dell articolo 19, comma 5, superiore a un terzo del periodo di ritardo di cui al comma 1. Trovano comunque applicazione i commi 2, 3 e 4. CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI Art. 22. Lavori a corpo 1. La valutazione del lavoro a corpo, se previsti, è effettuata secondo le specificazioni date nell enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 2. Nel corrispettivo per l esecuzione del lavoro a corpo s intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 3. La contabilizzazione della parte di lavoro a corpo è effettuata applicando all importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui all articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell articolo 184 del Regolamento generale. 4. La Lista per l offerta relativa al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all articolo 184 del Regolamento generale, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell opera. Art. 23. Lavori a misura 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura, se previsti, sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

21 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura 2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. 3. Nel corrispettivo per l esecuzione degli eventuali lavori a misura s intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. 4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall elenco dei prezzi unitari di cui all articolo 3, comma 2, lettera b). 5. Si richiama espressamente l articolo 3, comma 2, lettera c), per cui in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste a misura, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte a corpo e quindi compensate all interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a). 6. Gli oneri di sicurezza (OS) determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all articolo 5, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. 7 Si applica quanto previsto dall articolo 22, comma 6, in quanto compatibile. Art. 24. Eventuali lavori in economia 1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata con le modalità previste dall articolo 179 del Regolamento generale, come segue: a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell articolo 40; b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso. 3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità: a) nella misura dichiarata dall appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti; b) nella misura determinata all interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi. c) nella misura di cui all articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b). Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d opera, ancorché accettati dalla DL. - - CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA Art. 26. Anticipazione del prezzo 1. Non è dovuta l anticipazione e non trova applicazione l articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, 19/55

22 visto l'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 con cui è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi. Art. 27. Pagamenti in acconto 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro ,00 (venticinquemila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all articolo 5, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell appaltatore ai sensi dell articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall importo minimo di cui al comma In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell importo contrattuale medesimo. L importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell articolo 28. Per importo contrattuale si intende l importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all importo degli atti di sottomissione approvati. 7. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e quelli determinati a misura. Art. 28. Pagamenti a saldo 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione

23 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura è subordinata all emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l avvenuta emissione del certificato di cui all articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell opera, ai sensi dell articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 5. Fermo restando quanto previsto all articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono: a) un importo garantito almeno pari all importo della rata di saldo, maggiorato dell I.V.A. all aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l emissione del certificato di cui all articolo 56; c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 6. Salvo quanto disposto dall articolo 1669 del codice civile, l appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 7. L appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell economia e delle finanze 3 aprile 2013, n Ogni pagamento è altresì subordinato: a) all acquisizione del DURC dell appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell articolo 53, comma 2; ai sensi dell articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC; b) agli adempimenti di cui all articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c) all ottemperanza alle prescrizioni di cui all articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l emissione del certificato di pagamento ai sensi dell articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine 21/55

24 senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. 3. Il pagamento degli interessi avviene d ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. E facoltà dell appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2. Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l applicazione dell aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all applicazione dell aumento sul prezzo chiuso di cui

25 al comma 3. Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 1. Non è prevista l anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell apposito Albo presso la Banca d Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI Art. 34. Garanzia provvisoria 1. Ai sensi dell articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni cui alla Documentazione di gara. Art. 35. Garanzia definitiva 1. Ai sensi dell articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell importo contrattuale; se il ribasso offerto dall aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all articolo 56; lo svincolo e l estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della 23/55

26 Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell appaltatore di proporre azione innanzi l autorità giudiziaria ordinaria. 6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell importo originario. 7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. 8. Ai sensi dell articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Art. 36. Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi dell articolo 93, comma 7, come richiamato dall articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui all articolo 35 sono ridotti: a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum); b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera b) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste. 3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti: a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate; b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all impresa aggiudicataria. 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se

27 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura l impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l attestazione SOA in classifica II. Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell appaltatore 1. Ai sensi dell articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all articolo 56 per parti determinate dell opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all articolo 56. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3), partita 2) per le opere preesistenti: euro ,00, partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro ,00, b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro , Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative pro quota in relazione ai lavori da esse assunti. 7. Ai sensi dell articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell emissione del certificato di cui all articolo 56; a tale scopo: a) l estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al 25/55

28 d.m. n. 123 del 2004, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6. b) l assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all appaltatore e risalente al periodo di esecuzione; c) l assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d appalto. CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L ESECUZIONE Art. 38. Variazione dei lavori 1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l appaltatore possa pretendere compensi all infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell importo contrattuale, ai sensi dell articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto. 2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto: a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell approvazione da parte del RUP; b) qualunque reclamo o riserva che l appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell esecuzione dell opera o della prestazione oggetto della contestazione; c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell inizio dell opera oggetto di tali richieste. 3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. 4. Ai sensi dell articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; b) non è alterata la natura generale del contratto; c) non comportano una modifica dell importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti; d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all articolo Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che

29 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive. 6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l adeguamento del PSC di cui all articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all articolo 44, nonché l adeguamento dei POS di cui all articolo In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l articolo 54, comma L atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l ultimazione di cui all articolo 14, nella misura strettamente indispensabile. 9. Durante il corso dei lavori l appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà costituisce economia a favore della Stazione appaltante e per metà è riconosciuto all appaltatore. Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali 1. Ai sensi dell articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l appaltatore originario. 2. Ai sensi dell articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile. Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell articolo 3, comma Se tra i prezzi di cui all elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità: a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili, b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell offerta. 3. Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità: a) prezzario Regione Toscana in vigore all atto della redazione del verbale di concordamento; b) bollettino Ingegneri Toscana qualora i prezzi non siano contenuti nel prezziario di cui alla lettera a). 4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono 27/55

30 approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 1. Ai sensi dell articolo 90, comma 9, e dell allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell acquisizione d ufficio, l indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, ai sensi dell articolo 53, comma 2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del Se l impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all articolo 14 del Decreto n. 81 del Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all articolo 31 e all articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché: a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all articolo 44; b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l eventuale differimento ai sensi dell articolo Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l esecuzione dei lavori ai sensi dell articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale

31 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell impresa mandataria, se l appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l impresa affidataria, ai fini dell articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell impresa individuata con l atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l appaltatore è un consorzio ordinario di cui all articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l impresa affidataria, ai fini dell articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto all articolo 46, comma 3, l impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del L appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l appaltatore è obbligato: a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma L appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 3. L appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 4. L appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell applicazione di quanto stabilito all articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46. Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 1. L appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 2. L obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla 29/55

32 precedente versione del PSC; b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell articolo Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente: a) ad adeguare il PSC, se necessario; b) ad acquisire i POS delle nuove imprese. Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS) 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell appaltatore, prima dell inizio dei lavori per i quali esso è redatto. 3. Ai sensi dell articolo 131 del Codice dei contratti l appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle

33 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura imprese subappaltatrici di cui all articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall articolo 41, comma Ai sensi dell articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all articolo 26 del citato Decreto n. 81 del Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43. Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Art. 47. Subappalto 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento) in termini economici, dell importo totale dei lavori. Fermo restando tale limite complessivo: a) i lavori individuati all articolo 4, comma 3: --- lettera a), possono essere subappaltati nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria; --- lettera b), devono essere obbligatoriamente subappaltati se l appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione, oppure devono essere subappaltati per la parte eccedente la qualificazione dell appaltatore; 31/55

34 --- lettera c), possono essere subappaltati per intero; b) i lavori della/e categoria/e «---», «---», «---», eventualmente individuati all articolo 4, comma 3, devono essere obbligatoriamente subappaltati se l appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione; l importo da subappaltare di questi lavori concorre al raggiungimento del predetto limite complessivo del 30% (trenta per cento). c) in ogni caso gli importi di tutti i lavori oggetto di subappalto richiama ti in precedenza, concorrono al raggiungimento del limite complessivo del 30% (trenta per cento) dell importo totale dei lavori; pertanto: 1) in nessun caso possono essere subappaltati lavori eccedenti tale limite percentuale complessivo; 2) non possono essere subappaltati lavori il cui importo, sommato ai lavori o alle parti di lavori obbligatoriamente da subappaltare per carenza di qualificazione di cui alla lettera b), eccedono la stessa percentuale. 2. L affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all acquisizione del DURC dell appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni: a) che l appaltatore abbia indicato all atto dell offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; b) che l appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell istanza o revoca dell autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; - l inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all articolo 83 del Regolamento generale; - l individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); - l importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti; 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell articolo 2359 del codice civile, con l impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; c) che l appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di

35 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura esclusione di cui all articolo 80 del Codice dei contratti; d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: 1) se l importo del contratto di subappalto è superiore ad euro , la condizione è accertata mediante acquisizione dell informazione antimafia di cui all articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2; 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall importo dei relativi lavori, se per l impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del Il subappalto e l affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono: a) l autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l affidamento del subappalto; c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell importo contrattuale o di importo inferiore a euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. 4. L affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) ai sensi dell articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso; b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; c) nei cartelli esposti all esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell importo dei medesimi; d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l appaltatore, dell osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell ambito del subappalto; e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell inizio dei lavori in subappalto: 1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; 2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale; 5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. 33/55

36 Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all esecuzione di lavori subappaltati. 2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l esecuzione in materia di sicurezza di cui all articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell importo dell appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 4. Fermo restando quanto previsto all articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I subaffidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento. 6. Ai sensi dell articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. Art. 49. Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l importo dei lavori da loro eseguiti: a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 2. L appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati: a) all acquisizione del DURC dell appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell articolo 53, comma 2; b) all acquisizione delle dichiarazioni di cui all articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;

37 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura c) all ottemperanza alle prescrizioni di cui all articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4; e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi dell articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti. 3. Se l appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l appaltatore non adempie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell articolo 47, comma 4, lettera b); b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate; c) l individuazione delle categorie, tra quelle di cui all allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all allegato «B» al predetto Regolamento generale. 5. Ai sensi dell articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del Ai sensi dell articolo 17, ultimo comma, del d.p.r. n. 633 del 1972, aggiunto dall articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall appaltatore principale. 7. Ai sensi dell articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato: a) all emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d appalto; b) all assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore; c) alla condizione che l importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante; d) all allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all appaltatore. 8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall assenza di una o più d una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all articolo 1262, primo comma, del Codice civile. CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO Art. 50. Accordo bonario 1. Ai sensi dell articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell iscrizione di riserve sui documenti contabili, l importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all importo contrattuale in 35/55

38 misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d opera ai sensi dell articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell articolo 26 del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all oggetto del contratto. Il RUP e l appaltatore scelgono d intesa, nell ambito della lista, l esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma L esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell articolo La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall importo, per le riserve non risolte al momento dell approvazione del certificato di cui all articolo Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 7. Ai sensi dell articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l importo differenziale della transazione eccede la somma di euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. 8. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 9. Nelle more della risoluzione delle controversie l appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. Art. 51. Definizione delle controversie 1. Ove non si proceda all accordo bonario ai sensi dell articolo 50 e l appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del

39 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante. 2. La decisione dell Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L appaltatore è tenuto all esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n /55

40 Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l erogazione di qualunque pagamento a favore dell appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all articolo 56, sono subordinati all acquisizione del DURC. 2. Il DURC è acquisito d ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all accertamento d ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall adempimento di cui al comma Ai sensi dell articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all articolo Ai sensi dell articolo 4 del Regolamento generale e dell articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell ammontare delle somme che hanno determinato l irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; b) trattiene un importo corrispondente all inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell appaltatore e dei subappaltatori; d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 5. Fermo restando quanto previsto all articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell autorizzazione al subappalto. Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all articolo 38; b) all accertamento della circostanza secondo la quale l appaltatore, al momento dell aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all aggiudicazione previste dall articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul

41 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; 3. Ai sensi dell articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione: a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti; c) la nullità assoluta, ai sensi dell articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all articolo 110 del Codice dei contratti. 4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d ufficio, all accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d ufficio in danno, risultante dalla differenza 39/55

42 tra l ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall appaltatore inadempiente, all impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori; b) ponendo a carico dell appaltatore inadempiente: 1) l eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l importo netto degli stessi risultante dall aggiudicazione effettuata in origine all appaltatore inadempiente; 2) l eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta; 3) l eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 6. Nel caso l appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un impresa mandante o comunque diversa dall impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell importo del contratto originario. CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L ULTIMAZIONE Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l approvazione finale del certificato di cui all articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall articolo Non può ritenersi verificata l ultimazione dei lavori se l appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. In tal caso la DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all articolo 28. La predetta riserva riguarda i manufatti e impianti previsti in progetto per i quali siano dovute le suddette certificazioni e/o collaudi specifici.

43 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura Art. 56. Termini per il collaudo e per l accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di collaudo provvisorio, o di regolare esecuzione, è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell emissione. Decorso tale termine, il collaudo (o la regolare esecuzione) si intende tacitamente approvato anche se l atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale. 3. Durante l esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 4. Ai sensi dell articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all articolo 56 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all appaltatore. 5. Finché all approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo. 6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del collaudo si deve intendere il Certificato di regolare esecuzione di cui all articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti e all articolo 207 del Regolamento generale. Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati 1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l accertamento sommario di cui all articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL. 2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 3. L appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l ultimazione dei lavori, l appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall articolo 55, comma 3. CAPO 12. NORME FINALI 41/55

44 Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell appaltatore 1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: GENERALI a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l appaltatore non deve dare corso all esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell articolo 1659 del codice civile; b) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato; c) l assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all esecuzione delle prestazioni dell impresa a termini di contratto; d) l obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. FORMAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE e) la formazione del cantiere, con particolare riferimento al PSC, e l esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti; particolare attenzione dovrà essere posta nella regimazione delle acque meteoriche e del reticolo idrografico superficiale durante i lavori, ivi compresi i fossi. L installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all entità dell opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. L apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature ecc. compresi spostamenti, sfridi mantenimenti e smontaggi a fine lavori nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria. Le incastrellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privarti, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un adeguata illuminazione di cantiere; è altresì compreso il rispetto delle normative e disposizioni di ANAS Spa e della Provincia di Siena per tutto quanto concerne le eventuali segnalazioni da apporre sulla relativa viabilità. f) la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni. La collocazione ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portata e sicurezza, con l obbligo di mantenere l accesso alle singole abitazioni frontiste; g) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l illuminazione notturna del cantiere; h) la predisposizione ed esposizione in sito di almeno due esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto essere mantenuti in ottimo stato fino alla verifica della regolare esecuzione dei lavori e contenere le indicazioni di cui sopra scritte a colori indelebili; i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei

45 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti prima della loro riapertura al traffico, entro un mese dall ultimazione dei lavori; j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. L appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; k) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei locali ad uso ufficio per il personale di direzione lavori e assistenza, nonché di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie ricoveri, spogliatoi e di servizi igienico sanitari; l) il mantenimento, fino all emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; m) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, secondo le disposizioni della direzione lavori e comunque all interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell ente appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all appaltatore le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti dall appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; n) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all esecuzione dei lavori che l ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall ente appaltante, l impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; p) l allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più utilizzabili dalla D.L. e del loro eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare l appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alle discariche o alla discarica, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo al sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuare i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato; q) le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all appaltatore per l esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità canoni cauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento di eventuali danni; r) l esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni concorrenti nei cavi e l esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale; s) la custodia, la manutenzione e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell opera da parte della Stazione appaltante; 43/55

46 ESECUZIONE t) La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, ESTRA, INTESA, Acquedotto del Fiora e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari e l osservanza di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all esecuzione delle opere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale; u) lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l estirpazione delle ceppaie; v) l osservanza degli articoli 167 del DPR 207/2010 e 16 e 17 del capitolato generale d appalto per quanto riguarda l accettazione, la qualità e l impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l eventuale sostituzione di questi ultimi; w) il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni; x) l osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria, nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l uso di mine, ove tale uso fosse consentito. Saranno a carico dell impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della Strada; y) la dotazione dei propri dipendenti impiegati nella realizzazione dell opera, compreso il personale di eventuali imprese subappaltatrici, di apposita tessera di riconoscimento con relativa fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro, come richiesto dall art. 36-bis comma 3 della legge n. 248 e dall art. 20, comma 3, del D.Lgs 81/08, nonché gli altri dati indicati all art. 3 comma 6 del Protocollo sulla regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni, sottoscritto dal Comune di Siena in data I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L appaltatore con meno di dieci dipendenti può assolvere all obbligo di cui alla citata normativa mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori; nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi; z) adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi; aa) l adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; ogni responsabilità in caso di infortuni sarà a carico dell appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; ab) Fornire, a richiesta, alla segreteria del gruppo di lavoro previsto dal Protocollo sulla regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni, sottoscritto dal Comune di Siena in data , le seguenti informazioni e/o documenti: nominativi ditte con relativo organico impegnato nel cantiere per fasi lavorative; ore lavorate in cantiere per ogni ditta; nominativi delle figure addette alla prevenzione aziendale (RLS, RSPP, Medico Competente); infortuni accaduti nel cantiere con relazione integrativa; copia dei piani di sicurezza e dei piani operativi di sicurezza; copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore; copia del giornale di cantiere;

47 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura schede contenenti le informazioni essenziali per ogni azienda impegnata nei cantieri; scheda relativa all'analisi del PSC da parte dei RLS per ogni azienda impegnata nei cantieri; relazione annuale d azienda, sul programma di accertamenti sanitari e sullo stato di salute dei lavoratori, redatta dai medici competenti. ac) svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza. L Appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo; ad) l esecuzione, presso laboratori o Istituti autorizzati, da eseguirsi anche in sito, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sulle lavorazioni, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresi, a solo titolo esemplificativo, il prelievo dei campioni, la verifica di saldature, l esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere o qualsiasi altra struttura, nonché prove di tenuta, etc..; ove ricorra il caso, è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; ae) l esecuzione di opere campione delle singole categorie di lavoro, o comunque di ogni tipologia di lavorazione diversa secondo la particolarità delle opere, ogni volta che questo sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; la conservazione dei campioni fino alla verifica della regolare esecuzione, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall Appaltatore in idonei locali o negli uffici direttivi; af) la fornitura di tutti i mezzi necessari, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d opera, contabilità e verifica della regolare esecuzione dei lavori; ag) la tenuta, per la messa a disposizione del direttore dei lavori, dei disegni e delle tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; ah) le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dall Amministrazione per le strutture e gli impianti, nonché le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il collaudatore od i collaudatori riterranno opportuno disporre a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini; ai) il consentire il libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato; medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate; aj) l idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell appaltatore l obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; ak) la fornitura di notizie statistiche sull andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori; al) la produzione di tutti i rilievi, anche per stati di avanzamento, e comunque prima delle singole lavorazioni; am) la fornitura all Amministrazione, all ultimazione dei lavori e prima della verifica della regolare esecuzione, del rilievo delle opere realizzate as-built (ad esempio di condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi, impianti, manufatti, etc ). Il rilievo comprenderà, se ricorre il caso, la livellazione del piano strada (in prossimità dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte; 45/55

48 an) la fornitura di fotografie delle opere, nel formato numero e frequenza richieste dalla Direzione lavori e comunque in numero adeguato per ogni stato di avanzamento; ao) la produzione alla direzione dei lavori di adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l ora nelle quali sono state fatte le relative riprese; ap) l effettuazione dei tracciamenti e riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori; Art. 59. Conformità agli standard sociali 1. L appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all Allegato I al decreto del Ministro dell ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «A» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d appalto. 2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite. 3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a: a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell appalto; b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura; c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante; d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. 4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all Allegato III al decreto del Ministro dell ambiente 6 giugno La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

49 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante. 2. In attuazione dell articolo 36 del capitolato generale d appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell appaltatore, intendendosi quest ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 3. In attuazione dell articolo 36 del capitolato generale d appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell appaltatore, intendendosi quest ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l articolo 35 del capitolato generale d appalto, fermo restando quanto previsto dall articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n E fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all articolo 61. Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. In attuazione del decreto del ministero dell ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo. 2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile; 3. L appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni. 4. L appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del Art. 62. Terre e rocce da scavo 1. Sono a carico e a cura dell appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero dell ambiente 10 agosto 2012, n Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell articolo 184, comma 3, lettera b), o dell articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006; b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. 47/55

50 3. Sono infine a carico e cura dell appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute. Art. 63. Custodia del cantiere 1. E a carico e a cura dell appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell opera da parte della Stazione appaltante. Art. 64. Cartello di cantiere 1. L appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all allegato «B». Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l articolo 121 dell allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l articolo 122 dell allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti 1. Ai sensi dell articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all articolo 29, comma Tutti i movimenti finanziari relativi all intervento: a) per pagamenti a favore dell appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell intervento.

51 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all articolo 1, comma Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all articolo 6 della legge n. 136 del 2010: a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale. 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. Art. 67. Disciplina antimafia 1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l esecuzione. 2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo. 3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall accertamento della Art. 68. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali 1. L appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità o il patto di integrità al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d appalto anche se non materialmente allegata. 3. L appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del L appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell articolo 2, 49/55

52 comma 3 dello stesso d.p.r. Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse 1. Ai sensi dell articolo 16-bis del R.D. n del 1023 e dell articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti: a) le spese contrattuali; b) le tasse e gli altri oneri per l ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all esecuzione dei lavori; d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto; e) l aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti; 2. Sono altresì a carico dell appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di cui all articolo Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell appaltatore e trova applicazione l articolo 8 del capitolato generale d appalto. 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 5. Il presente contratto è soggetto all imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa

53 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura ALLEGATI al Titolo I - Parte Generale 51/55

54 Allegato «A» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all Allegato I al decreto del Ministro dell ambiente 6 giugno 2012 (articolo 59, comma 1) Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi Il sottoscritto.... in qualità di rappresentante legale dell impresa i. dichiara: che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi standard ) definiti da: - le otto Convenzioni fondamentali dell Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; - la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; - la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; - la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); - la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); - la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Approvata dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; - art. n. 32 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo Approvata dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989; - la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza). Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato. Convenzioni fondamentali dell ILO: Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182) - I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione. - L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni. - I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità. - Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo. Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105) - E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente. - Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso. Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111) - Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica,

55 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale. Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98) - I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva. Firma,.. Data:. Timbro 53/55

56 Allegato «B» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64) ASSESSORATO A Ente appaltante: --- Ufficio competente: UFFICIO TECNICO Dipartimento/Settore/Unità operativa LAVORI DI Progetto approvato con del n. del Progetto esecutivo: DL: Progetto esecutivo opere in c.a. DL opere in c.a Progettista dell impianto Progettista dell impianto Progettista dell impianto Responsabile dei lavori: Coordinatore per la progettazione: Coordinatore per l esecuzione: Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data: Responsabile unico del procedimento: IMPORTO DEL PROGETTO: euro IMPORTO LAVORI A BASE D ASTA: euro ONERI PER LA SICUREZZA: euro IMPORTO DEL CONTRATTO: euro Gara in data, offerta di ribasso del % Impresa esecutrice: con sede Qualificata per i lavori delle categorie:, classifica, classifica, classifica direttore tecnico del cantiere: subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati categoria descrizione euro Intervento finanziato con fondi propri (oppure) Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale inizio dei lavori con fine lavori prevista per il prorogato il con fine lavori prevista per il Ulteriori informazioni sull opera possono essere assunte presso l ufficio telefono: fax: http: //

57 Capitolato Speciale d appalto Contratto a misura TITOLO SECONDO Prescrizioni tecniche 55/55

58 TITOLO SECONDO - PRESCRIZIONI TECNICHE Indice CAPO 1 - MATERIALI Articolo 70 - Accettazione materiali MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE Articolo 71 - Materiali e prodotti per uso strutturale Articolo 72 - Calcestruzzo Articolo 73 - Acciaio MATERIALI PER OPERE STRADALI E DI COMPLETAMENTO Articolo 74 - Calci idrauliche da costruzioni Articolo 75 - Aggregati lapidei per uso stradale Articolo 76 - Bitumi ed Emulsioni bituminose Articolo 77 - Geosintetici Articolo 78 - Prodotti per pavimentazione Articolo 79 - Pavimentazione Architettonica in calcestruzzo con ghiaia a vista CAPO 2- MODALITA DI ESECUZIONE Articolo 80 - Rilievi, tracciati e capisaldi MOVIMENTI di TERRE Articolo 81 - Scavi e rinterri OPERE EDILIZIE. 69 Articolo 82 - Demolizioni Articolo 83 - Fondazioni dirette Articolo 84 - Confezionamento e posa in opera del calcestruzzo OPERE FOGNARIE Articolo 85 - Scavi delle trincee per la posa in opera delle tubazioni Articolo 86 - Letto di posa per le tubazioni Articolo 87 - Modalità esecutive per la posa in opera di tubazioni Articolo 88 - Rinterro delle tubazioni Articolo 89 - Caditoie stradali Articolo 90 - Camerette d'ispezione Articolo 91 - Pozzetti Articolo 92 - Tubazioni, canalette, cunette e cunicoli SOVRASTRUTTURA STRADALE Articolo 93 - Generalità sovrastruttura stradale Strati di fondazione Articolo 94 - Strato di fondazione in misto granulare Articolo 95 - Strato di fondazione in misto cementato Conglomerati bituminosi tradizionali Articolo 96 - Strato di base in misto bitumato Articolo 97 - Strati di collegamento (binder) e di usura Conglomerati bituminosi con bitumi modificati Articolo 98 - Conglomerati ad alto modulo complesso Articolo 99 - Splittmastix asphalt (usura antisdrucciolo SMA) Articolo Preparazione delle superficie stradale Articolo Conglomerato drenante fonoassorbente Articolo Conglomerato drenante doppio strato (note) Articolo Microtappeti a caldo Articolo Microtappeti a freddo (slurry seals) Conglomerati bituminosi riciclati Articolo Conglomerati bituminosi riciclati a freddo in sito o in impianto LAVORI STRADALI COMPLEMENTARI Articolo Scarificazione di pavimentazioni esistenti Articolo Fresatura di strati in conglomerato bituminoso Articolo Cordonature Articolo Percorsi pedonali Articolo Stalli a pettine Articolo Barriere stradali di sicurezza Articolo Segnaletica orizzontale Articolo Percorso tattile Articolo Trattamento di imprimitura, resinatura e segnaletica Articolo Segnaletica stradale verticale Articolo Sistema semaforico per la gestione del traffico pedonale OPERE DI ILLUMINAZIONE ESTERNA

59 Articolo Impianti elettrici in generale Articolo Cavidotti Articolo Pozzetti Articolo Blocchi di fondazioni. Pali di sostegno Articolo Linee per energia elettrica Articolo Cassette, giunzioni, derivazioni, guaine isolanti Articolo Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione Articolo Contenitore del gruppo di misura e del quadro elettrico Articolo Impianto di terra. Dispersori Articolo Sistema di attraversamento pedonale luminoso OPERE A VERDE Articolo Materiali Articolo Tappeti erbosi in strisce e zolle Articolo Scarpate in rilevato o in scavo Articolo Semine Articolo Idrosemina Articolo Estrazione dal vivaio delle piante e messa a dimora Articolo Spostamento di piante Articolo Protezione piante Articolo Manutenzioni colturali fino all'esecuzione del collaudo PROVE E VERIFICHE SULLE OPERE E SUI MATERIALI Articolo Controlli regolamentari sul conglomerato cementizio Articolo Controlli sul calcestruzzo fresco Articolo Controlli sul calcestruzzo in corso d'opera CAPO 3 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI Articolo Valutazione lavori a corpo e a misura Articolo Rilevati, rinterri e riempimenti Articolo Demolizioni, dismissioni e rimozioni Articolo Murature, calcestruzzi Articolo Impianti elettrici Articolo Tubazioni, pozzetti prefabbricati, pezzi speciali Articolo Opere stradali e pavimentazioni varie Articolo Noleggi Articolo Manodopera Articolo Trasporti Articolo Opere a verde

60 TITOLO II - PRESCRIZIONI TECNICHE CAPO 1 - MATERIALI Articolo 70 - Accettazione materiali I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procederà ai sensi del regolamento. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In quest'ultimo caso, l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali Impiego di materiali o componenti di minor pregio Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo Impiego di materiali riciclati e di terre e rocce da scavo Materiali riciclati Per l'impiego di materiali riciclati si applicheranno le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n. 203, Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo. Riutilizzo delle terre e rocce da scavo La possibilità del riutilizzo delle terre e rocce da scavo è prevista dall'art. 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 205/2010. Al comma 1 dell'art. 185 è disposto che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152/206: - il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati dello stesso D.Lgs. n. 152/206; - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato Norme di riferimento e marcatura CE I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CEE (CPD), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità all'appendice ZA delle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente. I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto. In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali Provvista dei materiali Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici 57

61 allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri né all'incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. Nel caso in cui il cambiamento comporterà una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si farà luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi del regolamento n. 207/2010. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile del procedimento Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, devono essere disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove, la direzione dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell'apposito verbale in contraddittorio con l'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale. La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali, dei componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dell'appaltatore. Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio Indennità per occupazioni temporanee e danni arrecati A richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati a terzi. MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE Articolo 71 - Materiali e prodotti per uso strutturale Pei I materiali e i prodotti per uso strutturale si devono applicare le Nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008 (Capitolo 11) 71.1 Identificazione, certificazione e accettazione I materiali e i prodotti per uso strutturale, in applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008, devono essere: - identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante del materiale stesso e dei suoi componenti elementari; - certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee richiamate nel presente documento; - accettati dal direttore dei lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto precedente e mediante le prove sperimentali di accettazione previste dalle Nuove norme tecniche per le costruzioni per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche Procedure e prove sperimentali d'accettazione Tutte le prove sperimentali che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche dei materiali strutturali devono essere eseguite e certificate dai laboratori ufficiali di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, ovvero sotto il loro diretto controllo, sia per ciò che riguarda le prove di certificazione o di qualificazione sia per ciò che attiene quelle di accettazione. I laboratori dovranno fare parte dell'albo dei laboratori ufficiali depositato presso il servizio tecnico centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nei casi in cui per materiali e prodotti per uso strutturale è prevista la marcatura CE ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, ovvero la qualificazione secondo le Nuove norme tecniche, la relativa attestazione di conformità deve essere consegnata alla direzione dei lavori. Negli altri casi, l'idoneità all'uso va accertata attraverso le procedure all'uopo stabilite dal servizio tecnico centrale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che devono essere almeno equivalenti a quelle delle corrispondenti norme europee armonizzate, ovvero a quelle previste nelle Nuove norme tecniche. Il richiamo alle specifiche tecniche europee EN o nazionali UNI, ovvero internazionali ISO, deve intendersi riferito all'ultima versione aggiornata, salvo come diversamente specificato. 58

62 Il direttore dei lavori, per i materiali e i prodotti destinati alla realizzazione di opere strutturali e, in generale, nelle opere di ingegneria civile, ai sensi del paragrafo 2.1 delle Nuove norme tecniche approvate dal D.M. 14 gennaio 2008, deve, se necessario, ricorrere a procedure e prove sperimentali d'accettazione, definite su insiemi statistici significativi Procedure di controllo di produzione in fabbrica I produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati dalle Nuove norme tecniche approvate dal D.M. 14 gennaio 2008, devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica. Per controllo di produzione nella fabbrica si intende il controllo permanente della produzione effettuato dal fabbricante. Tutte le procedure e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate sistematicamente ed essere a disposizione di qualsiasi soggetto o ente di controllo. Articolo 72 - Calcestruzzo Si vedano le norme contenute al paragrafo 11.2 (CALCESTRUZZO) delle Nuove norme tecniche relativo al calcestruzzo per usi strutturali, armato e non, normale e precompresso Articolo 73 - Acciaio Deve essere conforme a quanto specificato al paragrafo 11.3 (ACCIAIO) delle Nuove norme tecniche MATERIALI PER OPERE STRADALI E DI COMPLETAMENTO Articolo 74 - Calci idrauliche da costruzioni Le calci da costruzione sono utilizzate come leganti per la preparazione di malte (da muratura e per intonaci interni ed esterni) e per la produzione di altri prodotti da costruzione. La norma UNI EN classifica le calci idrauliche nelle seguenti categorie e relative sigle di identificazione: - calci idrauliche naturali (NHL): derivate esclusivamente da marne naturali o da calcari silicei, con la semplice aggiunta di acqua per lo spegnimento; - calci idrauliche naturali con materiali aggiunti (NHL-Z), uguali alle precedenti, cui vengono aggiunti sino al 20% in massa di materiali idraulicizzanti o pozzolane; - calci idrauliche (HL), costituite prevalentemente da idrossido di Ca, silicati e alluminati di Ca, prodotti mediante miscelazione di materiali appropriati. La resistenza a compressione della calce è indicata dal numero che segue dopo la sigla (NHL 2, NHL 3.5 e NHL 5). La resistenza a compressione (in MPa) è quella ottenuta da un provino di malta dopo 28 giorni di stagionatura, secondo la norma UNI EN Le categorie di calci idrauliche NHL-Z e HL sono quelle che in passato ha costituito la calce idraulica naturale propriamente detta. Il prodotto, che può essere fornito in sacchi o sfuso, deve essere accompagnato dalla documentazione rilasciata dal produttore. NORME DI RIFERIMENTO UNI EN Calci da costruzione. Definizioni, specifiche e criteri di conformità; UNI EN Calci da costruzione. Metodi di prova; UNI EN Calci da costruzione. Valutazione della conformità. Articolo 75 - Aggregati lapidei per uso stradale Gli aggregati lapidei, detti più semplicemente inerti, formano lo scheletro di tutti gli strati costituenti la sovrastruttura stradale. Gli inerti devono essere non gelivi, duri e durevoli. Non possono contenere particelle friabili, organiche, argillose, limose e soggette a rigonfiamenti. Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Gli inerti devono rispettare le prescrizioni del CNR - BU n 139/1992, "Criteri e requisiti di accettazione degli aggregati impiegati nelle sovrastrutture stradali". Le principali frazioni granulometriche dei materiali stradali, sono così definite: -pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al setaccio 63 mm (crivello 71) e trattenuto al setaccio 20 mm (crivello 25). -pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al setaccio 20 mm (crivello 25) e trattenuto al setacio 8 mm (crivello 10). -graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al setaccio 8 mm (crivello 10) e trattenuto al setaccio 2 mm. -sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di pietrame o di ghiaie, passante al setaccio 2 mm e trattenuto al setaccio mm. 59

63 - filler: materiale polvirulento passante al setaccio mm, che si aggiunge ai leganti bituminosi e alle miscele di questi leganti con aggregati litici, allo scopo di conferire particolari caratteristiche ai prodotti che ne derivano. Gli aggregati destinati alla confezione dei conglomerati bituminosi per strati di base o binder, possono contenere materiali riciclati, purchè rientranti nelle prescrizioni di accettazione previste per gli inerti vergini. I materiali inerti, dovranno essere sottoposti a prova dall Ente Appaltante, specialmente se si impiegano materiali fresati provenienti da pavimentazioni in conglomerato bituminoso preesistenti. Additivo minerale (filler) L additivo minerale (filler) deve essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione, corrispondenti alle prescrizioni indicate nelle succitate norme CNR. Si può usare all occorrenza anche cemento portland e calce idrata con esclusione di qualsiasi altro tipo di polvere minerale. Inerti sintetici Gli inerti sintetici, possono essere impiegati per motivi specifici (ad esempio per la leggerezza), devono tuttavia possedere, se non specificato diversamente, i requisiti degli aggregati naturali. Articolo 76 - Bitumi ed Emulsioni bituminose 76.1 Bitumi Le caratteristiche per l accettazione dei bitumi per usi stradali secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 68 del 23 maggio 1978 sono riportate nella seguente tabella: Caratteristiche B 40/50 B 50/70 B 80/100 B 130/150 B 180/220 Penetrazione a 25 C [dmm] oltre 40 oltre 50 oltre 80 oltre 130 oltre 180 fino a 50 fino a 70 fino a 100 fino a 150 fino a 220 Punto di rammollimento (palla-anello) [ C] 51/60 47/56 44/49 40/45 35/42 Punto di rottura Fraas [ max C] Duttilità a 25 C [min cm] Solubilità in CS2 [min %] Volatilità max : a 163 C 0,5 1 1 a 200 C 0,5 0,5 Penetrazione a 25 C del residuo della prova di volatilità: valore min espresso in % di quello del bitume originario Punto di rottura max del residuo della prova di volatilità [ C] Percentuale max in peso di paraffina 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Densità a 25 C 1,00 1,10 1,00 1,10 1,00 1,07 1,00 1,07 1,00 1,07 La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà le campionature di bitume, operazione necessaria per fornire un campione rappresentativo del bitume in esame, secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 81 del 31 dicembre 1980 Norme per l accettazione dei bitumi per usi stradali - Campionatura bitume Bitumi Liquidi Debbono soddisfare alle Norme per l accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali di cui al fascicolo n. 7 del C.N.R., edizione Bitumi modificati I bitumi modificati, costituiti da bitumi semisolidi contenenti polimeri elastomerici e/o plastici che, quando non diversamente prescritto, devono rispondere alle indicazioni riportate nella seguente tabella GRADAZIONE (*) Bitumi modificati - specifiche suggerite dal CEN Norma Norma Unita 10/30 30/50 50/70 50/70 70/ /150 EN corrisp. di misura 60

64 CARATTERISTICHE OBLIGATORIE Penetrazione a 25 C EN 1426 CNR 24/71 dmm 10/30 30/50 50/70 50/70 70/ /150 Punto di rammollimento EN 1427 CNR 35/73 C min Coesione a +5 C Pr EN J/cm2 min Punto di infiammabilità CARATTERISTICHE FACOLTATIVE Riorno elastico 25 C (**) Punto di rottura Frass Stabilità allo Differenza del punto di rammollimento Differenza di penetrazione Penetrazione residua Incremento del punto di rammollimento Riduzione del punto di rammollimento Ritorno elastico a 25 C sul residuo (**) EN PrEN EN EN 1427 EN 1426 EN 1426 EN 1427 EN 1427 PrEN CNR 72/79 DIN CNR 43/74 CNR 35/73 CNR 24/71 CNR 24/71 CNR 35/73 CNR 35/73 DIN C min % min C min C max dmm max % min C max C max % min (*)La denominazione dei vari gradi di bitume modificato indica l intervallo di penetrazione e il punto di rammollimento. (**)Applicabile solo a bitumi modificati con ritorno elastico > 50% Emulsioni Bituminose Emulsioni anioniche (basiche) Debbono soddisfare alle Norme per l accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali di cui al fascicolo n. 3 del C.N.R., ultima edizione Emulsioni cationiche (acide) Le norme per l accettazione delle emulsioni bituminose acide devono rispondere alle indicazioni riportate nella seguente tabella: A rapida rottura A media velocità di rottura A lenta rottura Prove di accettazione Metodi di prova ECR 55 ECR 65 ECM 60 ECM 65 ECL 55 ECL 60 Composizione: a Contenuto d acqua, % in peso CNR fasc. 3 art. 19 Max 45 max 35 max 40 max 35 max 45 max 40 b Contenuto di legante (bitume+ flussante), % in peso a Min 55 min 65 min 60 min 65 min 55 min 60 c d e Contenuto di bitume (residuo della distillazione), % in peso Contenuto di flussante, % in peso Velocità di rottura: demulsività, % peso adesione, % rivestimenti aggregati acidi o basici: - Asciutti, % ASTM D Min 53 min 62 min 54 min 55 min 55 min 60 b - c Max 2 max 3 max 6 max Caratteristiche: ASTM D LCPC ASTM D >40 > > 40 > > >

65 - Umidi, % impasto con cemento o con polvere silicea, g > 60 > ASTM D /SFERB max 2 max 2 ASTM D Max 0,2 max 0,2 max 0,2 max 0,2 max 0,2 max 0,2 ASTM D Max 10 max 5 max 5 max 5 max 5 max 5 f Trattenuto al setaccio ASTM n. 20, % in peso g Sedimentazione a 5 giorni, % in peso h Viscosità Engler a 20 C, E IP 212/ i Carica delle particelle ASTM D Positiva positiva positiva positiva positiva positiva Caratteristiche del bitume estratto (residuo della distillazione): l m Penetrazione a 25 C, dmm Punto di rammollimento (pallaanello), C CNR BU 24 Max 220 max 220 max 220 max 220 max 220 max 220 CNR BU 35 Min 35 min 35 min 35 min 35 min 35 min 35 Per le mani di ancoraggio, da effettuare prima della stesa di successivi strati in conglomerato bituminoso, sono da preferire le emulsioni tipo ECR 55, salvo diversa indicazione della voce della lavorazione sull elenco prezzi o da differente ordinativo della Direzione lavori. Articolo 77 - Geosintetici 77.1 Geotessili non tessuti Teli realizzati a struttura piana composta da fibre sintetiche coesionate mediante agugliatura meccanica o con termosaldatura. In relazione alla lunghezza delle fibre di polipropilene e/o poliestere, i geotessili non tessuti si distinguono a filamento continuo e a filamento non continuo (a fiocco). Tali materiali saranno posti in opera per l esecuzione di drenaggi, come separatori o elementi di rinforzo. Per l applicazione di drenaggi, devono usare i geotessili non tessuti a filo continuo e devono avere i seguenti requisiti: peso unitario di almeno 110 g/mq, permeabilità di circa 300 l/mq/s e diametro di filtrazione 0,235 mm a secco e 0,15 mm umido, salvo diversa prescrizione o indicativo della Direzione lavori. Per tutti gli altri impieghi si dovranno utilizzare geotessili non tessuti, con caratteristiche funzionali adatti alla particolare situazione dell'applicazione, previa autorizzazione della Direzione lavori. Per determinare peso e spessore si farà riferimento le norme di cui ai B.U. - C.N.R. n. 110 del 23/12/1985 e n. 111 del 24/11/1985, e le norme U.N.I. 4818, 5114, 511, 5121, 5419, U.N.I. 8279/1-16 ediz , U.N.I , , Geotessili tessuti Sono definite come strutture piane e regolari formate dall intreccio di due o più serie di fili costituiti da fibre sintetiche di fibre di polipropilene e/o poliestere, che consentono di ottenere aperture regolari e di piccole dimensioni. In relazione alla sezione della fibra, possono suddividersi in tessuti a monofilamento o a bandalette (nastri appiattiti). L applicazione di questi materiali è identico a quello dei geotessili non tessuti. Il geotessile dovrà essere atossico, completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presente nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi e dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime i cui valori sono indicati negli elaborati progettuali o lasciati agli ordinativi della Direzione lavori Caratteristiche Unità di misura Valori Massa aerica (EN 965) (g/mq) Resistenza a trazione (EN ISO 10319) (kn/m) Deformazione al carico massimo (EN ISO 10319) (%) Resistenza al punzonamento statico (EN ISO 12236) Permeabilità su battente idraulico di 10 cm Apertura di filtrazione (EN ISO 12956) (kn) (l/mq/s) (µm) 77.3 Georeti Geosintetici con struttura a maglia costituite da due serie sovrapposte di fili (con spessore compreso tra 3 e 10 mm) che si incrociano con angolo costante (tra 60 e 90 ), in modo da formare aperture regolari costanti tra 10 e 60 mm di ampiezza. Vengono prodotte per estrusione di polimeri termoplastici (polietilene ad alta densità o polipropilene) e la saldatura delle due serie di fili viene eseguita per parziale compenetrazione nei punti di contatto. Devono essere 62

66 applicate congiuntamente a geotessili come filtri, come elementi di tenuta per assolvere la funzione di drenaggio o per protezione meccanica nel caso di una loro applicazione non combinata Biotessili Costituite da fibre naturali (juta e/o cocco) sono assemblate in modo da formare una struttura tessuta aperta e nello stesso tempo deformabile o mediante sistema di agugliatura meccanica, trovano applicazione per il rivestimento superficiale a protezione dall erosione durante la crescita di vegetazione Biostuie Sono costituite da fibre naturali quali paglia, cocco, sisal ecc, in genere contenute tra reti di materiale sintetico (polipropilene o poliammide) o naturale (juta). La loro applicazione consiste esclusivamente in quella di rivestimento superficiale dall erosione durante la fase di inerbimento delle scarpate stradali Geostuoie Sono costituite da filamenti di materiale sintetici (polietilene ad alta densità, poliammide, polipropilene o altro), aggrovigliati in modo da formare uno strato molto deformabile dello spessore di 10/20 mm, caratterizzato da un indice dei vuoti molto elevato > del 90%. La loro applicazione risponde essenzialmente a due applicazioni ovvero come protezione dall erosione superficiale provocata da acque piovane e di ruscellamento e di rivestimento di sponde di corsi d acqua con basse velocità Geocompositi per il drenaggio Sono formati dall associazione (in produzione) di uno strato di georete o di geostuoia racchiuso tra uno o due strati di geotessile. Lo spessore complessivo del geocomposito può variare tra 5 e 30 mm Geogriglie Le geogriglie hanno lo scopo principale di rinforzo sia dei terreni naturali che degli strati bituminosi delle sovrastrutture stradali. Sono così classificabili: a) estruse: strutture piane realizzate con materiali polimerici (polietilene ad alta densità o polipropilene) mediante processo di estrusione e stiratura, che può essere svolto in una sola direzione (geogriglie monodirezionali) o nelle due direzioni principali (bidirezionali); b) tessute: strutture piane a forma di rete realizzate mediante la tessitura di fibre sintetiche su vari tipi di telai, eventualmente ricoperte da un ulteriore strato protettivo (PVC o altro materiale plastico); c) a sovrapposizione: sono realizzate mediante la sovrapposizione e successiva saldatura di geonastri costituiti da un nucleo in poliestere ad alta tenacità rivestito con guaina protettiva in polietilene. La geogriglia dovrà essere completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi e stabilizzata ai raggi UV. Il materiale fornito dovrà essere certificato secondo le norme ISO 9002 e dovranno essere note le curve sforzo/deformazione nel tempo sino ai 120 anni. Le seguenti caratteristiche minime (i cui valori sono indicati negli elaborati progettuali o lasciati agli ordinativi della Direzione lavori) dovranno essere certificate dall Appaltatore: Caratteristiche Unità di misura Valori Massa aerica (EN 965) (g/mq) Maglia (cmxcm) Resistenza a trazione longitudinale (EN ISO 10319) (kn/m) Resistenza a trazione trasversale (EN ISO 10319) Deformazione al carico massimo (EN ISO 10319) Coefficiente di danneggiamento all installazione per materiale granulare di diametro pari a 125 mm Allungamento massimo sulla curva dei 120 anni al 40% del NBL (kn/m) (%) (%) 77.9 Geocelle Sono composte da celle giustapposte prodotte per assemblaggio o estrusione di strisce di materiali sintetici di altezza pari a circa 75/150 mm, che realizzano una struttura a nido d ape o similare. Le geocelle possono essere realizzate anche con materiali naturali es. fibra di cocco. Il loro scopo è quello di contenimento del terreno in pendio per evitare scoscendimenti superficiali. 63

67 Per tutte le diverse applicazioni e tipi dei geosintetici, l Appaltatore prima di ogni loro impiego dovrà fornire alla Direzione dei lavori i relativi certificati di produzione del materiale, quest ultimo, a suo insindacabile giudizio, ha tuttavia la facoltà di effettuare prelievi a campione sui prodotti approvvigionati in cantiere. Geotessili. Norme di riferimento Quando non è specificato nel progetto esecutivo, i geotessili devono essere rispondenti alle seguenti norme: UNI EN ISO Geosintetici. Prova di punzonamento dinamico (prova di caduta del cono); UNI EN ISO Geotessili e prodotti affini. Determinazione dello spessore a pressioni stabilite. Procedura per la determinazione dello spessore dei singoli strati di prodotti multistrato; UNI EN ISO Geotessili. Prova di trazione a banda larga; UNI EN ISO Geosintetici. Prova di trazione a banda larga per giunzioni e cuciture; UNI EN Geotessili e prodotti affini. Metodo di prova per la determinazione della resistenza all'idrolisi; UNI EN Geotessili e prodotti affini. Determinazione della resistenza agli agenti atmosferici; UNI EN Geotessili e prodotti affini. Metodo per la determinazione della resistenza microbiologica mediante prova di interramento; UNI EN Geotessili e prodotti affini. Prove generali per valutazioni successive a prove di durabilità; UNI EN ISO Geotessili e prodotti affini. Prova di punzonamento statico (metodo CBR); UNI EN ISO Geotessili e prodotti affini. Metodo di prova per la determinazione della resistenza all'ossidazione. Nontessuti. Norme di riferimento b) Nontessuti Per quanto non espressamente indicato per i nontessuti si rimanda alle prescrizione delle seguenti norme: UNI EN Tessili. Nontessuti. Definizione; UNI Nontessuti. Metodi di prova. Campionamento; UNI Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della permeabilità all'aria; UNI Nontessuti. Metodi di prova. Prova di trazione (metodo di Grab); UNI EN ISO Tessili. Metodi di prova per nontessuti. Determinazione dello spessore; UNI EN ISO Tessili. Metodi di prova per nontessuti. Parte 6: Assorbimento; UNI Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della resistenza alla perforazione con il metodo della sfera; UNI Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della variazione dimensionale a caldo; UNI Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione del coefficiente di permeabilità radiale all'acqua; UNI Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della resistenza al punzonamento e della deformazione a rottura (metodo della penetrazione); UNI SPERIMENTALE Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione del tempo di assorbimento di acqua (metodo della goccia); UNI Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della stabilità agli agenti atmosferici artificiali; UNI EN Tessili. Metodi di prova per nontessuti. Determinazione della massa areica; UNI EN Tessili. Metodi di prova per nontessuti. Determinazione della resistenza a trazione e dell'allungamento. Articolo 78 - Prodotti per pavimentazione 78.1 Generalità. Definizioni Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione. I termini funzionali del sottosistema parziale pavimentazione e degli strati funzionali che lo compongono sono quelli definiti dalla norma UNI 7998, in particolare: - rivestimento: strato di finitura; - supporto: strato sottostante il rivestimento; - suolo: strato di terreno avente la funzione di sopportare i carichi trasmessi dalla pavimentazione; - massicciata: strato avente la funzione di sopportare i carichi trasmessi dalla pavimentazione; - strato di scorrimento: strato di compensazione tra i vari strati contigui della pavimentazione; - strato di impermeabilizzazione: strato atto a garantire alla pavimentazione la penetrazione di liquidi; - strato di isolamento termico: strato atto a conferire alla pavimentazione un grado stabilito di isolamento termico; - stato di isolamento acustico: strato atto a conferire alla pavimentazione un grado stabilito di isolamento acustico; - strato portante: strato strutturale (come, ad esempio, il solaio) atto a resistere ai carichi trasmessi dalla pavimentazione; - strato ripartitore: strato avente la funzione di trasmettere le sollecitazioni della pavimentazione allo strato portante; - strato di compensazione: strato avente la funzione di fissare la pavimentazione e di compensare eventuali dislivelli. Il direttore dei lavori, ai fini dell'accettazione dei prodotti, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni contrattuali. NORME DI RIFERIMENTO GENERALI R.D. 16 novembre 1939, n Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazione; UNI Edilizia. Pavimentazioni. Terminologia; UNI Edilizia. Pavimentazioni. Analisi dei requisiti. 64

68 NORMA DI RIFERIMENTO PER LA POSA IN OPERA UNI Posa dei rivestimenti di pavimentazione. Misurazione del contenuto di umidità negli strati di supporto cementizi o simili Requisiti di accettazione L'analisi dei requisiti dei prodotti per pavimentazioni deve essere condotta nel rispetto della norma UNI In patricolare, la pavimentazione dovrà resistere: - alle forze agenti in direzione normale e tangenziale; - alle azioni fisiche (variazioni di temperatura e umidità); - all'azione dell'acqua (pressione, temperatura, durata del contatto, ecc.); - ai fattori chimico-fisici (agenti chimici, detersivi, sostanze volatili); - ai fattori elettrici (generazione di cariche elettriche); - ai fattori biologici (insetti, muffe, batteri); - ai fattori pirici (incendio, cadute di oggetti incandescenti, ecc.); - ai fattori radioattivi (contaminazioni e alterazioni chimico fisiche). Per effetto delle azioni sopraelencate, la pavimentazione non dovrà subire le alterazioni o i danneggiamenti indicati dalla norma UNI 7999, nello specifico: - deformazioni; - scheggiature; - abrasioni; - incisioni; - variazioni di aspetto; - variazioni di colore; - variazioni dimensionali; - vibrazioni; - rumori non attenuati; - assorbimento d'acqua; - assorbimento di sostanze chimiche; - assorbimento di sostanze detersive; - emissione di odori; - emissione di sostanze nocive Masselli di calcestruzzo I masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica. Per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza e/o completamento di esso, alle seguenti prescrizioni: - essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze dimensionali ammesse. Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato; - le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ± 15% per il singolo massello e ± 10% sulle medie; - la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15% per il singolo massello e non più del 10% per le medie; - il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante; - il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ± 5% per i1 singolo elemento e ± 3% per le medie; - la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm 2 per il singolo elemento e maggiore di 60 N/mm 2 per la media. I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti e da azioni meccaniche. Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa. Norme di riferimento I masselli in calcestruzzo dovranno rispondere alla seguente norma: UNI EN Masselli di calcestruzzo per pavimentazione. Requisiti e metodi di prova. Le prove devono essere eseguite presso i laboratori ufficiali di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/ Requisiti prestazionali della pavimentazione antisdrucciolevole Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC. 6/81, sia superiore ai seguenti valori previsti dal D.M. n. 236/1989: - 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta; - 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata. I valori di attrito predetti non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova. 65

69 Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) devono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera. Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione e i sovraccarichi previsti, nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa. Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli ed essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro. I grigliati a elementi paralleli devono, comunque, essere posti con gli elementi ortogonali alla direzione di marcia. Articolo 79 - Pavimentazione Architettonica in calcestruzzo con ghiaia a vista I marciapiedi ed i collegamenti pedonali in genere potranno essere realizzati anche in Pavimentazione Architettonica eseguita mediante l impiego di un calcestruzzo Rck 250, 66 N/mmq durabile, di colore a scelta della D.L., ghiaia a vista colore a scelta della D.L., gettato in opera, di spessore minimo di 8 cm, posata su sottofondo in calcestruzzo, compreso la realizzazione di giunti di ripresa secondo le indicazioni della D.L. in modo da avere superfici di getto massimo inferiori a 10 mq mq, il posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L., il trattamento protettivo di cordoli, zoccolature e ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi mediante l applicazione con pennellessa di uno specifico prodotto (tipo Protector VBA o equivalente). Il calcestruzzo corticale è progettato con caratteristiche di mix-design, natura e colorazione degli inerti e della matrice cementizia che dovranno essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionature, con l aggiunta di un additivo multifunzionale in polvere (tipo Chromofibre 1B colorato o equivalente) appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni a ghiaia a vista. Il dosaggio dell additivo in polvere, contenuto in confezione fast-pack completamente idrosolubile, dovrà essere pari a 25 kg/m3. L aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo deve determinare: un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all abrasione, alla fessurazione e agli urti ecc.; una colorazione uniforme e durabile della matrice del calcestruzzo, con stabilità di colore e riduzione delle efflorescenze. Tutti i componenti del cls dovranno assolutamente rispettare le normative vigenti quali: Uni En e successivi aggiornamenti per gli aggregati, Uni En e marchio CE per i cementi, ecc.. L additivo multifunzionale deve essere mescolato al calcestruzzo di consistenza S2 in autobetoniera, fino al raggiungimento di una corretta omogeneità dell impasto (minimo 7-8 minuti alla velocità massima). Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell impasto, evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l affondamento degli inerti, applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di liquido disattivante di superficie al solvente (tipo Disattivante VBA o equivalente) in ragione di 3 m2/litro. Il prodotto, oltre ad agire da protettivo antievaporante, rallenta la presa superficiale del calcestruzzo e, pertanto, deve essere applicato prima dell inizio della stessa, immediatamente dopo le operazioni di getto e staggiatura. Lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a pressione, per portare a vista gli inerti, da eseguirsi dopo circa 24 ore e, comunque, in funzione delle condizioni di umidità, temperatura e della classe di cemento impiegata. A totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione ghiaia a vista e ad insindacabile giudizio della D.L., realizzazione di trattamento della superficie con idonei prodotti idrooleorepellenti (tipo Protec o equivalente). La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sulla pavimentazione e controllare qualità e dosaggio dei costituenti. Il tutto per dare l opera finita a perfetta regola d arte. CAPO 2- MODALITA DI ESECUZIONE Articolo 80 - Rilievi, tracciati e capisaldi 80.1 Rilievi L'esecuzione dei lavori deve essere preceduta dal rilievo planimetrico dello stato di fatto da parte e a spese dell'esecutore e in contraddittorio con la direzione dei lavori. Il rilievo è necessario per la quantificazione delle opere di scavo a sezione obbligata o di sbancamento e di movimento terra in generale Tracciati Prima di porre mano ai lavori di scavo, demolizione o riporto e ripristino l Impresa è obbligata ad eseguire a proprie spese la picchettazione completa del lavoro in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza delle sagome di progetto ed all inclinazione delle scarpate ed i caposaldi. 66

70 I picchetti saranno costituiti da tronconi di legno forte aventi in sezione dimensioni di cm [h] e saranno convenientemente murati per garantire la loro conservazione ed inamovibilità fino al collaudo. I capisaldi di livellazione saranno realizzati con base in calcestruzzo e saranno opportunamente distribuiti secondo quanto indicherà la Direzione dei Lavori; ogni caposaldo dovrà essere descritto in una monografia con relazioni, disegni o fotografie tali da permettere di individuare la posizione relativa rispetto ai capisaldi limitrofi. In corrispondenza delle opere murarie, l Impresa procederà a sue spese all esatto tracciamento di esse, con l obbligo della conservazione dei picchetti, ed eventualmente delle modine, come per i lavori in terra Capisaldi di livellazione Unitamente agli occorrenti disegni di progetto esecutivo, in sede di consegna sarà fornito all'appaltatore l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nell'esecuzione dei lavori. La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla direzione dei lavori eventuali difformità riscontrate. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei capisaldi che non può rimuovere senza preventiva autorizzazione del direttore dei lavori Per tutte le operazioni di livellazione, limitatamente a quanto non indicato espressamente nel presente capitolato, vige l'obbligo di riferirsi al testo intitolato Guida alla progettazione e all'esecuzione delle livellazioni geometriche della Commissione geodetica italiana (IGM, 1974), che viene a far parte del presente capitolato speciale d'appalto. Il percorso della livellazione dovrà sempre consentire il controllo delle misure. Se la livellazione ha come scopo la determinazione di quote, la linea da istituire dovrà essere collegata a uno o più capisaldi preesistenti. In tal caso dovrà essere verificato che i dislivelli sui tratti contigui al caposaldo considerato siano rimasti invariati. La scelta del caposaldo da utilizzarsi deve essere comunque autorizzata dalla direzione dei lavori. La fase di segnalizzazione dei capisaldi e quella di misura devono essere separate da un adeguato intervallo di tempo, per consentire ai capisaldi di assumere un assetto stabile Strumentazione Per tutti i lavori topografici dovranno essere utilizzati teodoliti con approssimazione angolare al secondo centesimale, accoppiati a distanziometri elettronici di precisione non inferiore a 5 mm ± 10 E - 6 D (con D espressa in km). In alternativa, è possibile utilizzare la total station con prestazioni analoghe. Per quanto riguarda le quote si dovranno utilizzare dei livelli di precisione (autolivelli). La strumentazione deve essere verificata prima dell'inizio delle operazioni di tracciamento. MOVIMENTI DI TERRE Articolo 81 - Scavi e rinterri Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare fossi, cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e simili, nonché per l impianto di opere d arte, saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali salvo le eventuali variazioni che l Amministrazione appaltante è in facoltà di adottare all atto esecutivo, restando a completo carico dell Impresa ogni onere proprio di tali generi di lavori, non escluso quello di eventuali sbadacchiature e puntellature provvisorie. L Impresa nell eseguire le trincee e i rilevati o altri scavi in genere, dovrà ultimarle al giusto piano prescritto, inoltre dovrà essere usata ogni esattezza nella profilatura delle scarpate e dei cigli stradali e nello spianare le banchine stradali. Nel caso che, a giudizio della Direzione lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano, l Impresa è tenuta a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione delle opere di scavo e murarie, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali. Nell esecuzione degli scavi in genere l Impresa dovrà ricorrere all impiego di adeguati mezzi meccanici e di manodopera sufficiente in modo da ultimare le sezioni di scavo di ciascun tratto iniziato. Dovrà essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell appianare e sistemare le banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada. Le scarpate di tagli e rilevati dovranno essere eseguite con inclinazioni come previsto dagli elaborati progettuali o dagli ordinativi scritti della Direzione lavori o appropriate per impedire degli scoscendimenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno. L Impresa rimane la sola responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere e sarà altresì obbligata a provvedere alla rimozione del materiale franato, a sua cura e spese. Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di costipamento e del contenuto di umidità di esse, l Impresa dovrà provvedere a tutte le prove necessarie ai fini della loro possibilità e modalità d impiego, che verranno fatte eseguire a spese dell Impresa dalla Direzione lavori presso Laboratori autorizzati. Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le norme tecniche C.N.R. U.N.I / Nell esecuzione sia degli scavi che dei rilevati l Impresa è tenuta ad effettuare a propria cura e spese l estirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli destinati all impianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche effettuate in dipendenza dell estirpamento delle radici e delle 67

71 piante, che dovrà essere effettuato con materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato. Tali oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie. La Direzione lavori in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle fondazioni stradali di trincea, potrà ordinare l adozione di provvedimenti atti a prevenire la contaminazione d apporto tra cui la fornitura e la posa in opera di teli geosintetici Scavi di sbancamento Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra del piano orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato. Quando l intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale. Appartengono inoltre alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi a larga sezione eseguiti sotto il piano di campagna per apertura della sede stradale, scavi per tratti di strada in trincea, per formazione di cassonetti, per lavori di spianamento del terreno, per il taglio delle scarpate delle trincee o dei rilevati, per formazione ed approfondimento di piani di posa dei rilevati, di cunette, cunettoni, fossi e canali, scavi per le demolizioni delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali, di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d arte (spalle di ponti, spallette di briglie ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l alveo dei torrenti e dei fiumi. Scavi da eseguire su qualunque terreno, esclusa la roccia da mina ma compreso dei trovanti rocciosi e muratura fino a 1 mc, compreso l onere per ridurli a pezzature massime di 30 cm per il loro reimpiego se ritenuti idonei dalla Direzione lavori nello stesso cantiere per la costituzione dei rilevati Scavi di fondazione (Scavi a sezione obbligata) Per scavi di fondazione si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui all articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all atto della loro esecuzione, in relazione alle indicazioni e prescrizioni riguardanti le norme tecniche sui terreni e i criteri di esecuzione delle opere di sostegno e di fondazione (D.M. 11/3/1988, Circ. M. LL.PP. 24/9/1988, n ). Le profondità, che si trovino indicate nei disegni progettuali, sono perciò di semplice indicazione e l Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. Prima di iniziare le opere di fondazione, la Direzione dei lavori dovrà verificare ed accettare i relativi piani di posa, sotto pena di demolire l opera eseguita per l Appaltatore. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze. Gli scavi di fondazione dovranno di norme essere eseguiti a pareti verticali e l Impresa dovrà, occorrendo, sostenerle con convenienti armature e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell opera, e l Impresa dovrà provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest ultimo. Analogamente dovrà procedere l Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione. Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli scavi, non oltre però il limite massimo di cm 20, l Appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla Direzione dei lavori, all esaurimento dell acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni. Sono considerati come scavi di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiti a profondità maggiore di cm 20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono naturalmente le acque filtranti nei cavi di fondazione, questi scavi verranno compensati a parte con il relativo prezzo a scavi subacquei. 68

72 Nella costruzione dei ponti è necessario che l Impresa provveda, fin dall inizio dei lavori, ad un adeguato impianto di pompaggio, che, opportunamente graduato nella potenza dei gruppi impiegati, dovrà servire all esaurimento dell acqua di filtrazione dall alveo dei fiumi o canali. L Impresa, per ogni cantiere, dovrà provvedere a sue spese al necessario allacciamento dell impianto di pompaggio nonché alla fornitura ed al trasporto sul lavoro dell occorrente energia elettrica, sempre quando l Impresa stessa non abbia la possibilità e convenienza di servirsi di altra forza motrice. L impianto dovrà essere corredato, a norma delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni, dei necessari dispositivi di sicurezza restando l Amministrazione appaltante ed il proprio personale sollevati ed indenni da ogni responsabilità circa le conseguenze derivate dalle condizioni dell impianto stesso. Lo scavo a sezione obbligata è da intendersi anche per l esecuzione delle trincee drenanti (a sezione trapezia o rettangolare) da realizzarsi per l abbassamento della falda idrica e relativo smaltimento delle acque non superficiali; tali sezioni potrebbero essere realizzate previa esecuzione di scavi di sbancamento atti alla preparazione del piano di posa dei mezzi meccanici. L Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la qualità delle materie da escavare siano richieste. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell opera, da restare quindi in posto in proprietà dell Amministrazione, resteranno di proprietà dell Impresa, che potrà perciò ricuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all Impresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo. L Impresa sarà tenuta ad usare ogni accorgimento tecnico per evitare l immissione entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti, salvo i danni riconosciuti di forza maggiore. OPERE EDILIZIE Articolo 82 - Demolizioni 82.1 Interventi preliminari L'appaltatore deve assicurarsi prima dell'inizio delle demolizioni dell'interruzione di approvvigionamenti idrici, gas e allacci di fognature nonché dell'accertamento e successiva eliminazione di elementi in amianto, in conformità alle prescrizioni del D.M. 6 settembre 1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie: - materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; - rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; - una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi Sbarramento della zona di demolizione Nella zona sottostante la demolizione devono essere vietati la sosta e il transito di persone e mezzi, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento e il trasporto del materiale accumulato devono essere consentiti soltanto dopo che è stato sospeso lo scarico dall'alto Idoneità delle opere provvisionali Le opere provvisionali, in legno o in ferro, devono essere allestite sulla base di giustificati calcoli di resistenza e devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro, secondo le prescrizioni specifiche del piano di sicurezza. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare le parti non ritenute più idonee. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o il direttore dei lavori potrà ordinare l'esecuzione di prove per verificare la resistenza degli elementi strutturali provvisionali impiegati dall'appaltatore. Prima dell'inizio di lavori di demolizione, è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle strutture da demolire e dell'eventuale influenza su strutture limitrofe. In relazione al risultato di tale verifica, devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si possano verificare crolli intempestivi o danni anche a strutture di edifici confinanti o adiacenti. 69

73 82.4 Ordine delle demolizioni. Programma di demolizione I lavori di demolizione, come stabilito dall'art. 151 del D.Lgs, 9 aprile 2008, n. 81, devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza Allontanamento e /o deposito delle materie di risulta Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal direttore dei lavori per la formazione di rilevati o rinterri deve essere allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica o altra discarica autorizzata. Diversamente, l'appaltatore potrà trasportare a sue spese il materiale di risulta presso proprie aree. Il materiale proveniente dagli scavi che dovrà essere riutilizzato dovrà essere depositato entro l'ambito del cantiere o sulle aree precedentemente indicate ovvero in zone tali da non costituire intralcio al movimento di uomini e mezzi durante l'esecuzione dei lavori Proprietà degli oggetti ritrovati La stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia o l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore dovrà pertanto consegnarli alla stazione appaltante che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità e il diligente recupero. Qualora l'appaltatore nell'esecuzione dei lavori scopra ruderi monumentali, deve darne subito notizia al direttore dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del direttore stesso. L'appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all'esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti. L'appaltatore dovrà altresì darne immediata comunicazione al direttore dei lavori che potrà ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione, segnalando eventuali danneggiamenti all'autorità giudiziaria Proprietà dei materiali da demolizione I materiali provenienti da scavi o demolizioni restano in proprietà della stazione appaltante. Quando a giudizio della direzione dei lavori possano essere reimpiegati, l'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione stessa, essendo di ciò compensato con gli appositi prezzi di elenco. Qualora in particolare i detti materiali possano essere usati nei lavori oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore avrà l'obbligo di accettarli. In tal caso verrà a essi attribuito un prezzo pari al 50% del corrispondente prezzo dell'elenco contrattuale; i relativi importi devono essere dedotti dall'importo netto dei lavori, restando a carico dell'appaltatore le spese di trasporto, accatastamento, cernita, lavaggio, ecc Demolizione per rovesciamento Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 m può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione, in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro, quali la trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata. Si può procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando essa sia stata adeguatamente puntellata. La successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 m, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. In ogni caso deve evitarsi che, per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi, possano sorgere danni o lesioni agli edifici vicini o a opere adiacenti o derivare pericoli per i lavoratori addetti. Articolo 83 - Fondazioni dirette 83.1 Scavi di fondazione Le fondazioni dirette o superficiali sono quelle che trasferiscono l'azione proveniente dalla struttura in elevato agli strati superficiali del terreno. La profondità del piano di posa delle fondazioni deve essere quella prevista dal progetto esecutivo. Eventuali variazioni o diversa natura del terreno devono essere comunicate tempestivamente alla direzione dei lavori, perché possa prendere i provvedimenti del caso. Il terreno di fondazione non deve subire rimaneggiamenti e deterioramenti prima della costruzione dell'opera. Eventuali acque ruscellanti o stagnanti devono essere allontanate dagli scavi. Il piano di posa degli elementi strutturali di fondazione deve essere regolarizzato e protetto con conglomerato cementizio magro o altro materiale idoneo, eventualmente indicato dal direttore dei lavori. 70

74 In generale, il piano di fondazione deve essere posto al di fuori del campo di variazioni significative di contenuto d'acqua del terreno ed essere sempre posto a profondità tale da non risentire di fenomeni di erosione o scalzamento da parte di acque di scorrimento superficiale Controllo della rispondenza tra la caratterizzazione geotecnica assunta in progetto e la situazione effettiva In corso d'opera, il direttore dei lavori deve controllare la rispondenza tra la caratterizzazione geotecnica assunta in progetto esecutivo e la situazione effettiva del terreno Magrone Prima di effettuare qualsiasi getto di calcestruzzo di fondazione, dovrà essere predisposto sul fondo dello scavo, dopo aver eseguito la pulizia e il necessario costipamento dello stesso, uno strato di calcestruzzo magro avente la funzione di piano di appoggio livellato e di cuscinetto isolante contro l'azione aggressiva del terreno. Lo spessore dello strato di calcestruzzo magro è quello indicato negli elaborati progettuali esecutivi delle strutture. Articolo 84 - Confezionamento e posa in opera del calcestruzzo 84.1 Calcestruzzo per calcestruzzo semplice e armato Studio e accettazione della composizione del calcestruzzo L'impresa, a seguito dello studio di composizione del calcestruzzo effettuato in laboratorio ufficiale sulla base delle prescrizioni progettuali, indicherà alla direzione dei lavori i risultati delle prove fisiche e di resistenza meccanica realizzate su una o più combinazioni di materiali granulari lapidei utilizzabili per il lavoro in questione, specificando in modo preciso la provenienza e granulometria di ogni singola pezzatura. Per ogni combinazione provata, verrà indicata dall'impresa la granulometria, la quantità d'acqua utilizzata, il rapporto acqua/cemento (a/c) in condizioni sature superficie asciutta, il tipo e dosaggio del cemento, il contenuto percentuale di aria inclusa, la lavorabilità e la relativa perdita nel tempo della medesima (almeno fino a due ore dal confezionamento), nonché le resistenze meccaniche alle scadenze prescritte. Una volta definita la formulazione della miscela, le prove di accettazione della miscela stessa dovranno essere eseguite presso un laboratorio ufficiale con i materiali componenti effettivamente usati in cantiere, tenendo conto dei procedimenti di impasto e di vibrazione adottati nello studio, i quali a loro volta avranno preso in considerazione le procedure di impasto e posa in opera adottati in cantiere. Per motivi di rapidità, le verifiche potranno essere svolte dalla direzione dei lavori direttamente in cantiere. In questo caso, dovrà essere assicurata da parte dell'impresa la massima collaborazione. L'accettazione della miscela stessa avvenuta sulla base dei valori delle resistenze meccaniche a 2, 3 e 28 giorni di maturazione, determinate su provini di forma cubica, prismatica (travetti e spezzoni) e cilindrica, dovrà essere convalidata dalle prove allo stato fresco e indurito eseguite, sempre da un laboratorio ufficiale, sul calcestruzzo prelevato durante la prova di impianto, nonché su carote prelevate dall'eventuale getto di prova. A giudizio della direzione dei lavori, qualora l'impianto di confezionamento e l'attrezzatura di posa in opera siano stati già utilizzati con risultati soddisfacenti in altri lavori dello stesso committente, l'accettazione della miscela potrà avvenire sulla base dei risultati del solo studio di laboratorio. Nel caso in cui le prove sul prodotto finito diano risultato negativo, fatto salvo il buon funzionamento dell'impianto di confezionamento e delle apparecchiature di posa in opera e della loro rispondenza alle caratteristiche e ai limiti di tolleranza imposti, l'impresa provvederà a suo carico a studiare una nuova miscela e a modificarla fino a che il prodotto finito non risponda alle caratteristiche prescritte. La direzione dei lavori dovrà controllare attraverso il laboratorio ufficiale i risultati presentati. Non appena confermata, con controlli eseguiti sul prodotto finito, la validità delle prove di laboratorio eseguite in fase di studio della miscela, la composizione del calcestruzzo diverrà definitiva. Qualora per cause impreviste si debba variare la composizione della miscela, l'impresa, previa autorizzazione della direzione dei lavori, dovrà effettuare un nuovo studio da sottoporre all'approvazione della direzione dei lavori stessa, seguendo le modalità sopraindicate. L'impresa dovrà in seguito assicurare i necessari controlli sul calcestruzzo allo stato fresco e indurito, affinché venga rispettata la composizione accettata e le caratteristiche fisiche e di resistenza meccanica. Le prove e i controlli saranno completamente a carico dell'impresa, la quale dovrà provvedere anche all'attrezzatura di un laboratorio idoneo a eseguire le prove ritenute necessarie dalla direzione dei lavori. Qui di seguito verranno indicate le caratteristiche del calcestruzzo, in modo che l'impresa appaltatrice possa assumerle come riferimento nello studio della relativa miscela. Composizione granulometrica La composizione dovrà essere realizzata con non meno di quattro distinte pezzature di aggregati in presenza di due tipologie di sabbia. La composizione granulometrica risultante di queste ultime potrà essere composta dalla miscela di due o più sabbie, nel caso non fosse possibile reperire un'unica sabbia di composizione idonea, senza che ciò possa dar luogo a richieste di compenso addizionale. L'assortimento granulometrico risultante sarà ottenuto variando le percentuali di utilizzo delle frazioni granulometriche componenti, in modo da ottenere un combinato contenuto tra la curva Bolomey e quella di Fuller, calcolate tra l'altro in funzione del diametro massimo che non dovrà superare i.. mm per i condizionamenti delle dimensioni dei tralicci di armatura. Una volta accettata dalla direzione dei lavori una determinata composizione granulometrica, l'impresa dovrà attenersi rigorosamente a essa per tutta la durata del lavoro. 71

75 Non saranno ammesse variazioni di composizione granulometrica eccedenti in più o in meno il 5% in massa dei valori della curva granulometrica prescelta per l'aggregato grosso e variazioni eccedenti in più o in meno il 3% per l'aggregato fine. Si precisa che le formule di composizione dovranno sempre riferirsi, come già detto, ad aggregati saturi a superficie asciutta. Pertanto, si dovranno apportare, nelle dosature previste dalla formulazione della miscela e riferentesi ad aggregati saturi a superficie asciutta, le correzioni richieste dal grado di umidità attuale degli aggregati stessi, funzione dell'acqua assorbita per saturarli e assorbita per bagnarli. Contenuto di cemento Il contenuto minimo del cemento sarà di kg/m 3 di calcestruzzo vibrato in opera e dovrà essere controllato con la frequenza di con le modalità di cui alla norma UNI Una volta stabilito attraverso lo studio della miscela il contenuto da adottare, questo dovrà mantenersi nel campo di tolleranza del ± 3% della quantità prevista. Contenuto di acqua di impasto Il contenuto di acqua di impasto del calcestruzzo verrà definito, in maniera sia ponderale sia volumetrica, con la tolleranza del ± 10% (intervallo riferito al contenuto medio di acqua in l/m 3 ). Il valore del contenuto da rispettare sarà quello determinato in laboratorio al momento dello studio di formulazione e approvato dalla direzione dei lavori. L'impresa fisserà in conseguenza le quantità d'acqua da aggiungere alla miscela secca nel mescolatore, tenuto conto dell'acqua inclusa assorbita e adsorbita nei materiali granulari e delle perdite per evaporazione durante il trasporto. Il contenuto di acqua di impasto, tenendo anche conto dell'eventuale aggiunta di additivi fluidificanti, superfluidificanti e di nuova generazione, dovrà essere il minimo sufficiente a conferire all'impasto la lavorabilità specificata compatibilmente con il raggiungimento delle resistenze prescritte, in modo da realizzare un calcestruzzo compatto, evitando al tempo stesso la formazione di uno strato d'acqua libera o di malta liquida sulla superficie degli impasti dopo la vibrazione. Per realizzare le esigenze sopra citate, il rapporto acqua/cemento, che non dovrà superare il valore di., potrà ridursi, pur evitando di scendere al di sotto di., con taluni additivi superfluidificanti e di nuova generazione (entrambi i valori tengono conto dell'acqua adsorbita dagli inerti oltre all'acqua di impasto). Il valore ottimo della consistenza, a cui attenersi durante la produzione del calcestruzzo, verrà scelto in funzione delle caratteristiche della macchina a casseforme scorrevoli, eventualmente dopo aver eseguito una strisciata di prova. I singoli valori dell'abbassamento alla prova del cono (slump test) dovranno risultare all'impianto comunque non superiori a mm e i valori di lavorabilità, determinati con la prova Vebè su calcestruzzo prelevato immediatamente prima dello scarico dal ribaltabile di approvvigionamento, dovranno risultare compresi fra 6 e 10 secondi. Contenuto d'aria inglobata La percentuale di additivo aerante necessaria a ottenere nel calcestruzzo la giusta percentuale di aria inglobata sarà fissata durante lo studio dell'impasto ed eventualmente modificata dopo la stesa di prova; l'aria intrappolata deve essere:.. +..%. La misura della quantità d'aria inglobata verrà effettuata volumetricamente secondo le modalità della norma UNI EN Resistenze meccaniche La formulazione prescelta per il calcestruzzo dovrà essere tale da garantire i valori minimi di resistenza meccanica illustrati nella tabella 58.1, rispettivamente su provini cubici o cilindrici confezionati e maturati con le modalità di cui alle norme UNI EN , UNI EN e UNI EN Tabella Valori minimi di resistenza meccanica Stagionatura A 3 giorni (1) A 28 giorni Compressione. N/mm 2. N/mm 2 Trazione per flessione. N/mm 2. N/mm 2 Trazione indiretta. N/mm 2. N/mm 2 (1) Potranno essere richieste, in progetto o all'inizio del cantiere, le stesse resistenze indicate, ma a due giorni. La resistenza a trazione per flessione verrà determinata con prove eseguite su provini di forma prismatica con le modalità di cui alla norma UNI EN Nella fase di studio della formulazione del calcestruzzo, i valori di resistenza da confrontare con quelli minimi richiesti dovranno risultare dalla media di non meno di tre provini distinti, i cui singoli valori non dovranno scostarsi dalla media di più del 10%. Tale media verrà calcolata ponderalmente attribuendo il coefficiente 2 al risultato intermedio. La resistenza a trazione indiretta verrà determinata su provini di forma cilindrica con prove eseguite con modalità di cui alla norma UNI EN I valori della resistenza a rottura determinati sui tre tipi di provini anzidetti saranno considerati validi se non inferiori ai valori richiesti Confezione, trasporto e posa in opera del calcestruzzo per strutture in calcestruzzo semplice e armato Attrezzatura di cantiere Prima dell'inizio del lavoro, l'impresa dovrà sottoporre alla direzione dei lavori l'elenco e la descrizione dettagliata delle attrezzature che intende impiegare per il confezionamento del calcestruzzo; queste dovranno essere di potenzialità proporzionata all'entità e alla durata del lavoro e dovranno essere armonicamente proporzionate in tutti i loro componenti in modo da assicurare la continuità del ciclo lavorativo. 72

76 L'impianto di confezionamento del calcestruzzo dovrà essere fisso e di tipo approvato dalla direzione dei lavori. L'organizzazione preposta a detti impianti dovrà comprendere tutte le persone e le professionalità necessarie per assicurare la costanza di qualità dei prodotti confezionati. I predosatori dovranno essere in numero sufficiente a permettere le selezioni di pezzature necessarie. Il mescolatore dovrà essere di tipo e capacità approvate dalla direzione dei lavori e dovrà essere atto a produrre calcestruzzo uniforme e a scaricarlo senza che avvenga segregazione apprezzabile. In particolare, dovrà essere controllata l'usura delle lame, che verranno sostituite allorquando quest'ultima superi il valore di 2 cm. All'interno del mescolatore si dovrà anche controllare giornalmente, prima dell'inizio del lavoro, che non siano presenti incrostazioni di calcestruzzo indurito. Confezione del calcestruzzo La dosatura dei materiali per il confezionamento del calcestruzzo nei rapporti definiti con lo studio di progetto e la sua accettazione da parte della direzione dei lavori, dovrà essere fatta con impianti interamente automatici, esclusivamente a massa, con bilance del tipo a quadrante, di agevole lettura e con registrazione delle masse di ogni bilancia. A spese dell'impresa andrà effettuata la verifica della taratura prima dell'inizio dei lavori e con cadenza settimanale, nonché ogni qualvolta risulti necessario, fornendo alla direzione dei lavori la documentazione relativa. La direzione dei lavori, allo scopo di controllare la potenza assorbita dai mescolatori, si riserverà il diritto di fare installare nell'impianto di confezionamento dei registratori di assorbimento elettrico, alla cui installazione e spesa dovrà provvedere l'impresa appaltatrice. La direzione dei lavori potrà richiedere all'impresa l'installazione sulle attrezzature di dispositivi e metodi di controllo per verificarne in permanenza il buon funzionamento. In particolare, la dosatura degli aggregati lapidei, del cemento, dell'acqua e degli additivi dovrà soddisfare alle condizioni seguenti: - degli aggregati potrà essere determinata la massa cumulativa sulla medesima bilancia, purché le diverse frazioni granulometriche (o pezzature) vengano misurate con determinazioni distinte; - la massa del cemento dovrà essere determinata su una bilancia separata; - l'acqua dovrà essere misurata in apposito recipiente tarato, provvisto di dispositivo che consenta automaticamente l'erogazione effettiva con la sensibilità del 2%; - gli additivi dovranno essere aggiunti agli impasti direttamente nel miscelatore a mezzo di dispositivi di distribuzione dotati di misuratori. Il ciclo di dosaggio dovrà essere automaticamente interrotto qualora non siano realizzati i ritorni a zero delle bilance, qualora la massa di ogni componente scarti dal valore prescritto oltre le tolleranze fissate di seguito e infine qualora la sequenza del ciclo di dosaggio non si svolga correttamente. L'interruzione del sistema automatico di dosaggio e la sua sostituzione con regolazione a mano potrà essere effettuata solo previa autorizzazione della direzione dei lavori. Nella composizione del calcestruzzo, a dosatura eseguita e immediatamente prima dell'introduzione nel mescolatore, saranno ammesse le seguenti tolleranze: - 2% sulla massa di ogni pezzatura dell'aggregato; - 3% sulla massa totale dei materiali granulari; - 2% sulla massa del cemento. Vanno rispettate le tolleranze ammesse sulla composizione granulometrica di progetto. Tali tolleranze devono essere verificate giornalmente tramite lettura delle determinazioni della massa per almeno dieci impasti consecutivi. Tempo di mescolamento Il tempo di mescolamento deve essere quello raccomandato dalla ditta costruttrice l'impianto di confezionamento del calcestruzzo e, in ogni caso, non potrà essere inferiore a un minuto. L'uniformità della miscela deve essere controllata dalla direzione dei lavori prelevando campioni di calcestruzzo all'inizio, alla metà e alla fine dello scarico di un impasto e controllando che i tre prelievi non presentino abbassamenti al cono che differiscono tra di loro di più di 20 mm né composizione sensibilmente diversa. La direzione dei lavori potrà rifiutare gli impasti non conformi a questa prescrizione. Inoltre, qualora le differenze in questione riguardino più del 5% delle misure effettuate nel corso di una medesima giornata di produzione, le attrezzature di confezionamento saranno completamente verificate e il cantiere non potrà riprendere che su ordine esplicito della direzione dei lavori e dopo che l'impresa abbia prodotto la prova di una modifica o di una messa a punto degli impianti tale da migliorare la regolarità della produzione del calcestruzzo. Trasporto del calcestruzzo Il trasporto del calcestruzzo dall'impianto di confezionamento al cantiere di posa in opera e tutte le operazioni di posa in opera dovranno comunque essere eseguite in modo da non alterare gli impasti, evitando in particolare ogni forma di segregazione, la formazione di grumi e altri fenomeni connessi all'inizio della presa. Se durante il trasporto si manifesterà una segregazione, dovrà essere modificata in accordo con la direzione dei lavori la composizione dell'impasto, soprattutto se persiste dopo variazione del rapporto acqua/cemento. Se ciò malgrado la segregazione non dovesse essere eliminata, dovrà essere studiato nuovamente il sistema di produzione e trasporto del calcestruzzo. Documenti di consegna L'appaltatore dovrà fornire alla direzione dei lavori, prima o durante l'esecuzione del getto, il documento di consegna del produttore del calcestruzzo, contenente almeno i seguenti dati: - impianto di produzione; - quantità in metri cubi del calcestruzzo trasportato; - dichiarazione di conformità alle disposizioni della norma UNI EN 206-1; - denominazione o marchio dell'ente di certificazione; - ora di carico; 73

77 - ore di inizio e fine scarico; - dati dell'appaltatore; - cantiere di destinazione. Per il calcestruzzo a prestazione garantita, la direzione dei lavori potrà chiedere le seguenti informazioni: - tipo e classe di resistenza del cemento; - tipo di aggregato; - tipo di additivi eventualmente aggiunti; - rapporto acqua/cemento; - prove di controllo di produzione del calcestruzzo; - sviluppo della resistenza; - provenienza dei materiali componenti. Per i calcestruzzi di particolare composizione dovranno essere fornite informazioni circa la composizione, il rapporto acqua/cemento e la dimensione massima dell'aggregato. Il direttore dei lavori potrà rifiutare il calcestruzzo qualora non rispetti le prescrizioni di legge e contrattuali, espresse almeno in termini di resistenza contrattuistica e classe di consistenza. Le considerazioni su esposte valgono anche per il calcestruzzo confezionato in cantiere. NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformità. Esecuzione del getto del calcestruzzo per calcestruzzo semplice e armato Programma dei getti L'impresa esecutrice è tenuta a comunicare con dovuto anticipo al direttore dei lavori il programma dei getti del calcestruzzo indicando: - il luogo di getto; - la struttura interessata dal getto; - la classe di resistenza e di consistenza del calcestruzzo. I getti dovrebbero avere inizio solo dopo che il direttore dei lavori ha verificato: - la preparazione e rettifica dei piani di posa; - la pulizia delle casseforme; - la posizione e corrispondenza al progetto delle armature e del copriferro; - la posizione delle eventuali guaine dei cavi di precompressione; - la posizione degli inserti (giunti, water stop, ecc.); - l'umidificazione a rifiuto delle superfici assorbenti o la stesura del disarmante. Nel caso di getti contro terra è bene controllare che siano eseguite, in conformità alle disposizioni di progetto, le seguenti operazioni: - la pulizia del sottofondo; - la posizione di eventuali drenaggi; - la stesa di materiale isolante e/o di collegamento. Modalità esecutive e verifica della corretta posizione delle armature L'appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la posizione di progetto all'interno delle casseforme durante il getto. Prima dell'esecuzione del getto la direzione dei lavori dovrà verificare: - la corretta posizione delle armature metalliche; - la rimozione di polvere, terra, ecc., dentro le casseformi; - i giunti di ripresa delle armature; - la bagnatura dei casseri; - le giunzioni tra i casseri; - la pulitura dell'armatura da ossidazioni metalliche superficiali; - la stabilità delle casseformi, ecc. I getti devono essere eseguiti a strati di spessore limitato per consentirne la vibrazione completa ed evitare il fenomeno della segregazione dei materiali, spostamenti e danni alle armature, guaine, ancoraggi, ecc. Il calcestruzzo pompabile deve avere una consistenza semifluida, con uno slump non inferiore a cm. Inoltre, l'aggregato deve avere diametro massimo non superiore ad 1/3 del diametro interno del tubo della pompa. Le pompe a rotore o a pistone devono essere impiegate per calcestruzzo avente diametro massimo dell'aggregato non inferiore a 15 mm. In caso di uso di pompe a pistone devono adoperarsi le necessarie riduzioni del diametro del tubo in relazione al diametro massimo dell'inerte che non deve essere superiore a 1/3 del diametro interno del tubo di distribuzione. Le pompe pneumatiche devono adoperarsi per i betoncini e le malte o pasta di cemento. La direzione dei lavori, durante l'esecuzione del getto del calcestruzzo, dovrà verificare la profondità degli strati e la distribuzione uniforme entro le casseformi, l'uniformità della compattazione senza fenomeni di segregazione e gli accorgimenti per evitare danni dovuti alle vibrazioni o urti alle strutture già gettate. L'appaltatore ha l'onere di approntare i necessari accorgimenti per proteggere le strutture appena gettate dalle condizioni atmosferiche negative o estreme, quali pioggia, freddo, caldo. La superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno 15 giorni e comunque fino a 28 giorni dall'esecuzione, in climi caldi e secchi. Non si deve mettere in opera calcestruzzo a temperature minori di 0 C, salvo il ricorso a opportune cautele autorizzate dalla direzione dei lavori. 74

78 Realizzazione delle gabbie delle armature per cemento armato Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera. In ogni caso, in corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire l'invariabilità della geometria della gabbia durante il getto. Nel caso di gabbie assemblate con parziale saldatura l'acciaio dovrà essere del tipo saldabile. La posizione delle armature metalliche entro i casseri dovrà essere garantita utilizzando esclusivamente opportuni distanziatori in materiale plastico non deformabile oppure di malta o pasta cementizia, in modo da rispettare il copriferro prescritto. Ancoraggio delle barre e loro giunzioni Le armature longitudinali devono essere interrotte ovvero sovrapposte preferibilmente nelle zone compresse o di minore sollecitazione. La continuità fra le barre può effettuarsi mediante: - sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso, la lunghezza di sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non minore di venti volte il diametro della barra. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare quattro volte il diametro; - saldature, eseguite in conformità alle norme in vigore sulle saldature. Devono essere accertate la saldabilità degli acciai che vengono impiegati, nonché la compatibilità fra metallo e metallo di apporto, nelle posizioni o condizioni operative previste nel progetto esecutivo; - giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali tipi di giunzioni devono essere preventivamente validati mediante prove sperimentali. Per le barre di diametro φ > 32 mm occorrerà adottare particolari cautele negli ancoraggi e nelle sovrapposizioni. L'appaltatore dovrà consegnare preventivamente al direttore dei lavori le schede tecniche dei prodotti da utilizzare per le giunzioni. Getto del calcestruzzo ordinario Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si deve effettuare applicando tutti gli accorgimenti atti a evitare la segregazione. È opportuno che l'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione e getto, non ecceda cm e che lo spessore degli strati orizzontali di calcestruzzo, misurato dopo la vibrazione, non sia maggiore di 30 cm. Si deve evitare di scaricare il calcestruzzo in cumuli da stendere poi successivamente con l'impiego dei vibratori, in quanto questo procedimento può provocare l'affioramento della pasta cementizia e la segregazione. Per limitare l'altezza di caduta libera del calcestruzzo, è opportuno utilizzare un tubo di getto che consenta al calcestruzzo di fluire all'interno di quello precedentemente messo in opera. Nei getti in pendenza è opportuno predisporre dei cordolini d'arresto atti a evitare la formazione di lingue di calcestruzzo tanto sottili da non poter essere compattate in modo efficace. Nel caso di getti in presenza d'acqua è opportuno: - adottare gli accorgimenti atti a impedire che l'acqua dilavi il calcestruzzo e ne pregiudichi la regolare presa e maturazione; - provvedere, con i mezzi più adeguati, alla deviazione dell'acqua e adottare miscele di calcestruzzo, coesive, con caratteristiche antidilavamento, preventivamente provate e autorizzate dal direttore dei lavori; - utilizzare una tecnica di messa in opera che permetta di gettare il calcestruzzo fresco dentro il calcestruzzo fresco precedentemente gettato, in modo da far rifluire il calcestruzzo verso l'alto, limitando così il contatto diretto tra l'acqua e il calcestruzzo fresco in movimento. Getto del calcestruzzo autocompattante Il calcestruzzo autocompattante deve essere versato nelle casseforme in modo da evitare la segregazione e favorire il flusso attraverso le armature e le parti più difficili da raggiungere nelle casseforme. L'immissione per mezzo di una tubazione flessibile può facilitare la distribuzione del calcestruzzo. Se si usa una pompa, una tramoggia o se si fa uso della benna, il terminale di gomma deve essere predisposto in modo che il calcestruzzo possa distribuirsi omogeneamente entro la cassaforma. Per limitare il tenore d'aria occlusa è opportuno che il tubo di scarico rimanga sempre immerso nel calcestruzzo. Nel caso di getti verticali e impiego di pompa, qualora le condizioni operative lo permettano, si suggerisce di immettere il calcestruzzo dal fondo. Questo accorgimento favorisce la fuoriuscita dell'aria e limita la presenza di bolle d'aria sulla superficie. L'obiettivo è raggiunto fissando al fondo della cassaforma un raccordo di tubazione per pompa, munito di saracinesca, collegato al terminale della tubazione della pompa. Indicativamente un calcestruzzo autocompattante ben formulato ha una distanza di scorrimento orizzontale di circa 10 m. Tale distanza dipende comunque anche dalla densità delle armature. Getti in climi freddi Si definisce clima freddo una condizione climatica in cui, per tre giorni consecutivi, si verifica almeno una delle seguenti condizioni: - la temperatura media dell'aria è inferiore a 5 C; - la temperatura dell'aria non supera 10 C per più di 12 ore. Prima del getto si deve verificare che tutte le superfici a contatto con il calcestruzzo siano a temperatura > + 5 C. La neve e il ghiaccio, se presenti, devono essere rimossi immediatamente prima del getto dalle casseforme, dalle armature e dal fondo. I getti all'esterno devono essere sospesi se la temperatura dell'aria è 0 C. Tale limitazione non si applica 75

79 nel caso di getti in ambiente protetto o qualora siano predisposti opportuni accorgimenti approvati dalla direzione dei lavori (per esempio, riscaldamento dei costituenti il calcestruzzo, riscaldamento dell'ambiente, ecc.). Il calcestruzzo deve essere protetto dagli effetti del clima freddo durante tutte le fasi di preparazione, movimentazione, messa in opera, maturazione. L'appaltatore deve eventualmente coibentare la cassaforma fino al raggiungimento della resistenza prescritta. In fase di stagionatura, si consiglia di ricorrere all'uso di agenti anti-evaporanti nel caso di superfici piane, o alla copertura negli altri casi, e di evitare ogni apporto d'acqua sulla superficie. Gli elementi a sezione sottile messi in opera in casseforme non coibentate, esposti sin dall'inizio a basse temperature ambientali, richiedono un'attenta e sorvegliata stagionatura. Nel caso in cui le condizioni climatiche portino al congelamento dell'acqua prima che il calcestruzzo abbia raggiunto una sufficiente resistenza alla compressione (5 N/mm2), il conglomerato può danneggiarsi in modo irreversibile. II valore limite (5 N/mm2) corrisponde ad un grado d'idratazione sufficiente a ridurre il contenuto in acqua libera e a formare un volume d'idrati in grado di ridurre gli effetti negativi dovuti al gelo. Durante le stagioni intermedie e/o in condizioni climatiche particolari (alta montagna) nel corso delle quali c'è comunque possibilità di gelo, tutte le superfici del calcestruzzo vanno protette, dopo la messa in opera, per almeno 24 ore. La protezione nei riguardi del gelo durante le prime 24 ore non impedisce comunque un ritardo, anche sensibile, nell'acquisizione delle resistenze nel tempo. Nella tabella 58.2 sono riportate le temperature consigliate per il calcestruzzo in relazione alle condizioni climatiche ed alle dimensioni del getto. Tabella Temperature consigliate per il calcestruzzo in relazione alle condizioni climatiche e alle dimensioni del getto Dimensione minima della sezione (mm 2 ) < > 1800 Temperatura minima del calcestruzzo al momento della messa in opera 13 C 10 C 7 C 5 C Massima velocità di raffreddamento per le superfici del calcestruzzo al termine del periodo di protezione 1,15 C/h 0,90 C/h 0,70 C/h 0,45 C/h Durante il periodo freddo la temperatura del calcestruzzo fresco messo in opera nelle casseforme non dovrebbe essere inferiore ai valori riportati nel prospetto precedente. In relazione alla temperatura ambiente e ai tempi di attesa e di trasporto, si deve prevedere un raffreddamento di 2-5 C tra il termine della miscelazione e la messa in opera. Durante il periodo freddo è rilevante l'effetto protettivo delle casseforme. Quelle metalliche, per esempio, offrono una protezione efficace solo se sono opportunamente coibentate. Al termine del periodo di protezione, necessario alla maturazione, il calcestruzzo deve essere raffreddato gradatamente per evitare il rischio di fessure provocate dalla differenza di temperatura tra parte interna ed esterna. La diminuzione di temperatura sulla superficie del calcestruzzo, durante le prime 24 ore, non dovrebbe superare i valori riportati in tabella. Si consiglia di allontanare gradatamente le protezioni, facendo in modo che il calcestruzzo raggiunga gradatamente l'equilibrio termico con l'ambiente. Getti in climi caldi Il clima caldo influenza la qualità sia del calcestruzzo fresco che di quello indurito. Infatti, provoca una troppo rapida evaporazione dell'acqua di impasto e una velocità di idratazione del cemento eccessivamente elevata. Le condizioni che caratterizzano il clima caldo sono: - temperatura ambiente elevata; - bassa umidità relativa; - forte ventilazione (non necessariamente nella sola stagione calda); - forte irraggiamento solare; - temperatura elevata del calcestruzzo. I potenziali problemi per il calcestruzzo fresco riguardano: - aumento del fabbisogno d'acqua; - veloce perdita di lavorabilità e conseguente tendenza a rapprendere nel corso della messa in opera; - riduzione del tempo di presa con connessi problemi di messa in opera, di compattazione, di finitura e rischio di formazione di giunti freddi; - tendenza alla formazione di fessure per ritiro plastico; - difficoltà nel controllo dell'aria inglobata. I potenziali problemi per il calcestruzzo indurito riguardano: - riduzione della resistenza a 28 giorni e penalizzazione nello sviluppo delle resistenze a scadenze più lunghe, sia per la maggior richiesta di acqua sia per effetto del prematuro indurimento del calcestruzzo; - maggior ritiro per perdita di acqua; - probabili fessure per effetto dei gradienti termici (picco di temperatura interno e gradiente termico verso l'esterno); - ridotta durabilità per effetto della diffusa micro-fessurazione; - forte variabilità nella qualità della superficie dovuta alle differenti velocità di idratazione; - maggior permeabilità. Durante le operazioni di getto la temperatura dell'impasto non deve superare 35 C; tale limite dovrà essere convenientemente ridotto nel caso di getti di grandi dimensioni. Esistono diversi metodi per raffreddare il calcestruzzo; il più semplice consiste nell'utilizzo d'acqua molto fredda o di ghiaccio in sostituzione di parte dell'acqua d'impasto. Per ritardare la presa del cemento e facilitare la posa e la finitura del calcestruzzo, si possono aggiungere additivi ritardanti o fluidificanti ritardanti di presa, preventivamente autorizzati dalla direzione dei lavori. 76

80 I getti di calcestruzzo in climi caldi devono essere eseguiti di mattina, di sera o di notte, ovvero quando la temperatura risulta più bassa. I calcestruzzi da impiegare nei climi caldi dovranno essere confezionati preferibilmente con cementi a basso calore di idratazione oppure aggiungendo all'impasto additivi ritardanti. Il getto successivamente deve essere trattato con acqua nebulizzata e con barriere frangivento per ridurre l'evaporazione dell'acqua di impasto. Nei casi estremi il calcestruzzo potrà essere confezionato raffreddando i componenti, per esempio tenendo all'ombra gli inerti e aggiungendo ghiaccio all'acqua. In tal caso, prima dell'esecuzione del getto entro le casseforme, la direzione dei lavori dovrà accertarsi che il ghiaccio risulti completamente disciolto. Riprese di getto. Riprese di getto su calcestruzzo fresco e su calcestruzzo indurito Le interruzioni del getto devono essere autorizzate dalla direzione dei lavori. Per quanto possibile, i getti devono essere eseguiti senza soluzione di continuità, in modo da evitare le riprese e conseguire la necessaria continuità strutturale. Per ottenere ciò, è opportuno ridurre al minimo il tempo di ricopertura tra gli strati successivi, in modo che mediante vibrazione si ottenga la monoliticità del calcestruzzo. Qualora siano inevitabili le riprese di getto, è necessario che la superficie del getto su cui si prevede la ripresa sia lasciata quanto più possibile corrugata. Alternativamente, la superficie deve essere scalfita e pulita dai detriti, in modo da migliorare l'adesione con il getto successivo. L'adesione può essere migliorata con specifici adesivi per ripresa di getto (resine) o con tecniche diverse che prevedono l'utilizzo di additivi ritardanti o ritardanti superficiali da aggiungere al calcestruzzo o da applicare sulla superficie. In sintesi: - le riprese del getto su calcestruzzo fresco possono essere eseguite mediante l'impiego di additivi ritardanti nel dosaggio necessario in relazione alla composizione del calcestruzzo; - le riprese dei getti su calcestruzzo indurito devono prevedere superfici di ripresa del getto precedente molto rugose, che devono essere accuratamente pulite e superficialmente trattate per assicurare la massima adesione tra i due getti di calcestruzzo. La superficie di ripresa del getto di calcestruzzo può essere ottenuta con: - scarificazione della superficie del calcestruzzo già gettato; - spruzzando sulla superficie del getto una dose di additivo ritardante la presa; - collegando i due getti con malta di collegamento a ritiro compensato. Quando sono presenti armature metalliche (barre) attraversanti le superfici di ripresa, occorre fare sì che tali barre, in grado per la loro natura di resistere al taglio, possano funzionare più efficacemente come elementi tesi in tralicci resistenti agli scorrimenti, essendo gli elementi compressi costituiti da aste virtuali di calcestruzzo che, come si è detto in precedenza, abbiano a trovare una buona imposta ortogonale rispetto al loro asse (questo è, per esempio, il caso delle travi gettate in più riprese sulla loro altezza). Tra le riprese di getto sono da evitare i distacchi, le discontinuità o le differenze d'aspetto e colore. Nel caso di ripresa di getti di calcestruzzo a vista devono eseguirsi le ulteriori disposizioni del direttore dei lavori. Compattazione del calcestruzzo Quando il calcestruzzo fresco è versato nella cassaforma, contiene molti vuoti e tasche d'aria racchiusi tra gli aggregati grossolani rivestiti parzialmente da malta. Il volume di tale aria, che si aggira tra il 5 e il 20%, dipende dalla consistenza del calcestruzzo, dalla dimensione della cassaforma, dalla distribuzione e dall'addensamento delle barre d'armatura e dal modo con cui il calcestruzzo è stato versato nella cassaforma. La compattazione è il processo mediante il quale le particelle solide del calcestruzzo fresco si serrano tra loro riducendo i vuoti. Tale processo può essere effettuato mediante vibrazione, centrifugazione, battitura e assestamento. I calcestruzzi con classi di consistenza S1 e S2, che allo stato fresco sono generalmente rigidi, richiedono una compattazione più energica dei calcestruzzi di classe S3 o S4, aventi consistenza plastica o plastica fluida. La lavorabilità di un calcestruzzo formulato originariamente con poca acqua non può essere migliorata aggiungendo acqua. Tale aggiunta penalizza la resistenza e dà luogo alla formazione di una miscela instabile che tende a segregare durante la messa in opera. Quando necessario possono essere utilizzati degli additivi fluidificanti o talvolta superfluidificanti. Nel predisporre il sistema di compattazione, si deve prendere in considerazione la consistenza effettiva del calcestruzzo al momento della messa in opera che, per effetto della temperatura e della durata di trasporto, può essere inferiore a quella rilevata al termine dell'impasto. La compattazione del calcestruzzo deve evitare la formazione di vuoti, soprattutto nelle zone di copriferro. Compattazione mediante vibrazione La vibrazione consiste nell'imporre al calcestruzzo fresco rapide vibrazioni che fluidificano la malta e drasticamente riducono l'attrito interno esistente tra gli aggregati. In questa condizione, il calcestruzzo si assesta per effetto della forza di gravità, fluisce nelle casseforme, avvolge le armature ed espelle l'aria intrappolata. Al termine della vibrazione, l'attrito interno ristabilisce lo stato di quiete e il calcestruzzo risulta denso e compatto. I vibratori possono essere interni ed esterni. I vibratori interni, detti anche a immersione o ad ago, sono i più usati nei cantieri. Essi sono costituiti da una sonda o ago, contenente un albero eccentrico azionato da un motore tramite una trasmissione flessibile. Il loro raggio d'azione, in relazione al diametro, varia tra 0,2 e 0,6 m, mentre la frequenza di vibrazione, quando il vibratore è immerso nel calcestruzzo, è compresa tra 90 e 250 Hz. L'uso dei vibratori non deve essere prolungato, per non provocare la separazione dei componenti il calcestruzzo per effetto della differenza del peso specifico e il rifluimento verso l'alto dell'acqua di impasto con conseguente trasporto di cemento. 77

81 Per effettuare la compattazione, l'ago vibrante deve essere introdotto verticalmente e spostato da punto a punto nel calcestruzzo, con tempi di permanenza che vanno dai 5 ai 30 secondi. L'effettivo completamento della compattazione può essere valutato dall'aspetto della superficie, che non deve essere né porosa né eccessivamente ricca di malta. L'estrazione dell'ago deve essere graduale ed effettuata in modo da permettere la chiusura dei fori da esso lasciati. L'ago deve essere introdotto per l'intero spessore del getto fresco e per 5-10 cm in quello sottostante, se questo è ancora lavorabile. In tal modo, si ottiene un adeguato legame tra gli strati e si impedisce la formazione di un giunto freddo tra due strati di getti sovrapposti. I cumuli che inevitabilmente si formano quando il calcestruzzo è versato nei casseri devono essere livellati inserendo il vibratore entro la loro sommità. Per evitare la segregazione, il calcestruzzo non deve essere spostato lateralmente con i vibratori mantenuti in posizione orizzontale, operazione che comporterebbe un forte affioramento di pasta cementizia con contestuale sedimentazione degli aggregati grossi. La vibrazione ottenuta affiancando il vibratore alle barre d'armatura è tollerata solo se l'addensamento tra le barre impedisce l'ingresso del vibratore e a condizione che non ci siano sottostanti strati di calcestruzzo in fase d'indurimento. Qualora il getto comporti la messa in opera di più strati, si dovrà programmare la consegna del calcestruzzo in modo che ogni strato sia disposto sul precedente quando questo è ancora allo strato plastico, così da evitare i giunti freddi. I vibratori esterni sono utilizzati generalmente negli impianti di prefabbricazione ma possono comunque essere utilizzati anche nei cantieri quando la struttura è complessa o l'addensamento delle barre d'armatura limita o impedisce l'inserimento di un vibratore a immersione. I vibratori superficiali applicano la vibrazione tramite una sezione piana appoggiata alla superficie del getto: in questo modo il calcestruzzo è sollecitato in tutte le direzioni e la tendenza a segregare è minima. Un martello elettrico può essere usato come vibratore superficiale se combinato con una piastra d'idonea sezione. Per consolidare sezioni sottili è utile l'impiego di rulli vibranti. Stagionatura Prescrizioni per una corretta stagionatura Per una corretta stagionatura del calcestruzzo è necessario seguire le seguenti disposizioni: - prima della messa in opera: - saturare a rifiuto il sottofondo e le casseforme di legno, oppure isolare il sottofondo con fogli di plastica e impermeabilizzare le casseforme con disarmante; - la temperatura del calcestruzzo al momento della messa in opera deve essere 0 C, raffreddando, se necessario, gli aggregati e l'acqua di miscela. - durante la messa in opera: - erigere temporanee barriere frangivento per ridurne la velocità sulla superficie del calcestruzzo; - erigere protezioni temporanee contro l'irraggiamento diretto del sole; - proteggere il calcestruzzo con coperture temporanee, quali fogli di polietilene, nell'intervallo fra la messa in opera e la finitura; - ridurre il tempo fra la messa in opera e l'inizio della stagionatura protetta. - dopo la messa in opera: - minimizzare l'evaporazione proteggendo il calcestruzzo immediatamente dopo la finitura con membrane impermeabili, umidificazione a nebbia o copertura; - la massima temperatura ammissibile all'interno delle sezioni è di 70 C; - la differenza massima di temperatura fra l'interno e l'esterno è di 20 C; - la massima differenza di temperatura fra il calcestruzzo messo in opera e le parti già indurite o altri elementi della struttura è di 15 C. È compito della direzione dei lavori specificare le modalità di ispezione e di controllo. Protezione in generale La protezione consiste nell'impedire, durante la fase iniziale del processo di indurimento: - l'essiccazione della superficie del calcestruzzo, perché l'acqua è necessaria per l'idratazione del cemento e, nel caso in cui si impieghino cementi di miscela, per il progredire delle reazioni pozzolaniche; inoltre serve a impedire che gli strati superficiali del manufatto indurito risultino porosi. L'essiccazione prematura rende il copriferro permeabile e quindi scarsamente resistente alla penetrazione delle sostanze aggressive presenti nell'ambiente di esposizione; - il congelamento dell'acqua d'impasto prima che il calcestruzzo abbia raggiunto un grado adeguato di indurimento; - che i movimenti differenziali, dovuti a differenze di temperatura attraverso la sezione del manufatto, siano di entità tale da generare fessure. I metodi di stagionatura proposti dall'appaltatore dovranno essere preventivamente sottoposti all'esame del direttore dei lavori, che potrà richiedere le opportune verifiche sperimentali. Durante il periodo di stagionatura protetta, si dovrà evitare che i getti di calcestruzzo subiscano urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere. Il metodo di stagionatura prescelto dovrà assicurare che le variazioni termiche differenziali nella sezione trasversale delle strutture, da misurare con serie di termocoppie, non provochino fessure o cavillature tali da compromettere le caratteristiche del calcestruzzo indurito. Tali variazioni termiche potranno essere verificate direttamente nella struttura mediante serie di termocoppie predisposte all'interno del cassero nella posizione indicata dal progettista. L'appaltatore dovrà evitare congelamenti superficiali o totali di strutture in cemento armato sottili oppure innalzamenti di temperatura troppo elevati con conseguente abbattimento delle proprietà del calcestruzzo indurito nel caso di strutture massive. Protezione termica durante la stagionatura A titolo esemplificativo di seguito si indicano i più comuni sistemi di protezione termica per le strutture in calcestruzzo adottabili nei getti di cantiere, ovvero: - cassaforma isolante; 78

82 - sabbia e foglio di polietilene; - immersione in leggero strato d'acqua; - coibentazione con teli flessibili. CASSAFORMA ISOLANTE Il t 20 C può essere rispettato se si usa una cassaforma isolante, ad esempio legno compensato con spessore 2 cm o se il getto si trova contro terra. SABBIA E FOGLIO DI POLIETILENE La parte superiore del getto si può proteggere con un foglio di polietilene coperto con 7-8 cm di sabbia. Il foglio di polietilene ha anche la funzione di mantenere la superficie pulita e satura d'umidità. IMMERSIONE IN LEGGERO STRATO D'ACQUA La corretta stagionatura è assicurata mantenendo costantemente umida la struttura messa in opera. Nel caso di solette e getti a sviluppo orizzontale, si suggerisce di creare un cordolo perimetrale che permette di mantenere la superficie costantemente ricoperta da alcuni centimetri d'acqua. Occorre porre attenzione, in condizioni di forte ventilazione, alla rapida escursione della temperatura sulla superficie per effetto dell'evaporazione. COIBENTAZIONE CON TELI FLESSIBILI Sono ideali nelle condizioni invernali, in quanto permettono di trattenere il calore nel getto, evitando la dispersione naturale. Si deve tener conto tuttavia che nella movimentazione le coperte possono essere facilmente danneggiate. Al fine di assicurare alla struttura un corretto sistema di stagionatura in funzione delle condizioni ambientali, della geometria dell'elemento e dei tempi di scasseratura previsti, occorre prevedere ed eseguire in cantiere una serie di verifiche che assicurino l'efficacia delle misure di protezione adottate. Durata della stagionatura Con il termine durata di stagionatura si intende il periodo che intercorre tra la messa in opera e il tempo in cui il calcestruzzo ha raggiunto le caratteristiche essenziali desiderate. Per l'intera durata della stagionatura, il calcestruzzo necessita d'attenzioni e cure affinché la sua maturazione possa avvenire in maniera corretta. La durata di stagionatura deve essere prescritta in relazione alle proprietà richieste per la superficie del calcestruzzo (resistenza meccanica e compattezza) e per la classe d'esposizione. Se la classe di esposizione prevista è limitata alle classi X0 e XC1, il tempo minimo di protezione non deve essere inferiore a 12 ore, a condizione che il tempo di presa sia inferiore a cinque ore, e che la temperatura della superficie del calcestruzzo sia superiore a 5 C. Se il calcestruzzo è esposto a classi d'esposizione diverse da X0 o XC1, la durata di stagionatura deve essere estesa fino a quando il calcestruzzo ha raggiunto, sulla sua superficie, almeno il 50% della resistenza media, o il 70% della resistenza caratteristica, previste dal progetto. Nella tabella 58.3 è riportata, in funzione dello sviluppo della resistenza e della temperatura del calcestruzzo, la durata di stagionatura minima per calcestruzzi esposti a classi d'esposizione diverse da X0 e XC1. Tabella Durata di stagionatura minima per calcestruzzi esposti a classi d'esposizione diverse (da X0 a XC1) Temperatura t Durata minima della stagionatura (giorni) della superficie del Sviluppo della resistenza in base al rapporto r = (f cm2 /f cm28 ) 1 calcestruzzo ( C) Rapido r 0,50 Medio 0,50 < r 0,30 Lento 0,30 < r 0,15 Molto lento r < 0,15 t 25 1,0 1,5 2, > t 15 1,0 2,0 3, > t 10 2,0 4,0 7, > t 5 3,0 6, La velocità di sviluppo della resistenza r è calcolata in base al rapporto sperimentale della resistenza meccanica fcm alla compressione determinata alla scadenza di 2 e 28 giorni. Al tempo di maturazione specificato deve essere aggiunto l'eventuale tempo di presa eccedente le cinque ore. Il tempo durante il quale il calcestruzzo rimane a temperatura < 5 C non deve essere computato come tempo di maturazione. L'indicazione circa la durata di stagionatura, necessaria a ottenere la durabilità e impermeabilità dello strato superficiale, non deve essere confusa con il tempo necessario al raggiungimento della resistenza prescritta per la rimozione delle casseforme e i conseguenti aspetti di sicurezza strutturale. Per limitare la perdita d'acqua per evaporazione si adottano i seguenti metodi: - mantenere il getto nelle casseforme per un tempo adeguato (3-7 giorni); - coprire la superficie del calcestruzzo con fogli di plastica, a tenuta di vapore, assicurati ai bordi e nei punti di giunzione; - mettere in opera coperture umide sulla superficie in grado di proteggere dall'essiccazione; - mantenere umida la superficie del calcestruzzo con l'apporto di acqua; - applicare prodotti specifici (filmogeni antievaporanti) per la protezione delle superfici. I prodotti filmogeni di protezione curing non possono essere applicati lungo i giunti di costruzione, sulle riprese di getto o sulle superfici che devono essere trattate con altri materiali, a meno che il prodotto non venga completamente rimosso prima delle operazioni o che si sia verificato che non ci siano effetti negativi nei riguardi dei trattamenti successivi, salvo specifica deroga da parte della direzione dei lavori. Per eliminare il film dello strato protettivo dalla superficie del calcestruzzo, si può utilizzare la sabbiatura o l'idropulitura con acqua in pressione. La colorazione del 79

83 prodotto di curing serve a rendere visibili le superfici trattate. Si devono evitare, nel corso della stagionatura, i ristagni d'acqua sulle superfici che rimarranno a vista. Nel caso in cui siano richieste particolari caratteristiche per la superficie del calcestruzzo, quali la resistenza all'abrasione o durabilità, è opportuno aumentare il tempo di protezione e maturazione. Norme di riferimento per i prodotti filmogeni UNI EN Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformità; UNI Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Classificazione e requisiti; UNI Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Determinazione della ritenzione d'acqua; UNI Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Determinazione del tempo di essiccamento; UNI Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Determinazione del fattore di riflessione dei prodotti filmogeni pigmentati di bianco; UNI Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Determinazione dell'influenza esercitata dai prodotti filmogeni sulla resistenza all'abrasione del calcestruzzo. Controllo della fessurazione superficiale Per le strutture in cemento armato in cui non sono ammesse fessurazioni dovranno essere predisposti i necessari accorgimenti previsti dal progetto esecutivo o impartite dalla direzione dei lavori. Le fessurazioni superficiali dovute al calore che si genera nel calcestruzzo devono essere controllate mantenendo la differenza di temperatura tra il centro e la superficie del getto intorno ai 20 C. Maturazione accelerata con getti di vapore saturo In cantiere la maturazione accelerata a vapore del calcestruzzo gettato può ottenersi con vapore alla temperatura di C alla pressione atmosferica. La temperatura massima raggiunta dal calcestruzzo non deve superare i 60 C e il successivo raffreddamento deve avvenire con gradienti non superiori a 10 C/h. A titolo orientativo potranno essere eseguite le raccomandazioni del documento ACI 517.2R-80 (Accelerated Curing of Concrete at Atmosferic Pressure). Casseforme e puntelli per le strutture in calcestruzzo semplice e armato Caratteristiche delle casseforme Le casseforme e le relative strutture di supporto devono essere realizzate in modo da sopportare le azioni alle quali sono sottoposte nel corso della messa in opera del calcestruzzo e in modo da essere abbastanza rigide per garantire il rispetto delle dimensioni geometriche e delle tolleranze previste. In base alla loro configurazione le casseforme possono essere classificate in: - casseforme smontabili; - casseforme a tunnel, idonee a realizzare contemporaneamente elementi edilizi orizzontali e verticali; - casseforme rampanti, atte a realizzare strutture verticali mediante il loro progressivo innalzamento, ancorate al calcestruzzo precedentemente messo in opera; - casseforme scorrevoli, predisposte per realizzare in modo continuo opere che si sviluppano in altezza o lunghezza. Per rispettare le quote e le tolleranze geometriche progettuali, le casseforme devono essere praticamente indeformabili quando, nel corso della messa in opera, sono assoggettate alla pressione del calcestruzzo e alla vibrazione. È opportuno che eventuali prescrizioni relative al grado di finitura della superficie a vista siano riportate nelle specifiche progettuali. La superficie interna delle casseforme rappresenta il negativo dell'opera da realizzare; tutti i suoi pregi e difetti si ritrovano sulla superficie del getto. Generalmente, una cassaforma è ottenuta mediante l'accostamento di pannelli. Se tale operazione non è eseguita correttamente e/o non sono predisposti i giunti a tenuta, la fase liquida del calcestruzzo, o boiacca, fuoriesce provocando difetti estetici sulla superficie del getto, eterogeneità nella tessitura e nella colorazione nonché nidi di ghiaia. La tenuta delle casseforme deve essere curata in modo particolare nelle strutture con superfici di calcestruzzo a vista e può essere migliorata utilizzando giunti preformati riutilizzabili oppure con mastice e con guarnizioni monouso. Alla difficoltà di ottenere connessioni perfette si può porre rimedio facendo in modo che le giunture siano in corrispondenza di modanature o di altri punti d'arresto del getto. Tutti i tipi di casseforme (con la sola esclusione di quelle che rimangono inglobate nell'opera finita), prima della messa in opera del calcestruzzo, richiedono il trattamento con un agente (prodotto) disarmante. I prodotti disarmanti sono applicati ai manti delle casseforme per agevolare il distacco del calcestruzzo, ma svolgono anche altre funzioni, quali la protezione della superficie delle casseforme metalliche dall'ossidazione e della corrosione, l'impermeabilizzazione dei pannelli di legno e il miglioramento della qualità della superficie del calcestruzzo. La scelta del prodotto e la sua corretta applicazione influenzano la qualità delle superfici del calcestruzzo, in particolare l'omogeneità di colore e l'assenza di bolle. Le casseforme assorbenti, costituite da tavole o pannelli di legno non trattato o altri materiali assorbenti, calcestruzzo compreso prima della messa in opera del calcestruzzo richiedono la saturazione con acqua. Si deve aver cura di eliminare ogni significativa traccia di ruggine nelle casseforme metalliche. Nel caso in cui i ferri d'armatura non siano vincolati alle casseforme, per rispettare le tolleranze dello spessore del copriferro si dovranno predisporre opportune guide o riscontri che contrastano l'effetto della pressione esercitata dal calcestruzzo. Nella tabella 58.4 sono indicati i principali difetti delle casseforme, le conseguenze e le possibili precauzioni per evitare o almeno contenere i difetti stessi. 80

84 Tabella Difetti delle casseforme, conseguenze e precauzioni Difetti Conseguenze Precauzioni Deformabilità eccessiva Sulle tolleranze dimensionali Utilizzare casseforme poco deformabili, casseforme non deformate, pannelli di Per le spessore omogeneo casseforme Perdita di boiacca e/o fuoriuscita Connettere correttamente le Tenuta insufficiente d'acqua d'impasto. Formazione di nidi di ghiaia casseforme e sigillare i giunti con materiali idonei o guarnizioni Superficie del calcestruzzo Saturare le casseforme con acqua. Superficie troppo assorbente omogenea e di colore chiaro Usare un idoneo prodotto disarmante e/o impermeabilizzante Per i pannelli Superficie non assorbente Presenza di bolle superficiali Distribuire correttamente il disarmante. Far rifluire il calcestruzzo dal basso Superficie ossidata Tracce di macchie e di ruggine Pulire accuratamente le casseforme metalliche. Utilizzare un prodotto disarmante anticorrosivo Per i prodotti disarmanti Distribuzione in eccesso Macchie sul calcestruzzo Presenza di bolle d'aria Utilizzare un sistema idoneo a distribuire in modo omogeneo un film sottile di disarmante. Pulire accuratamente le casseforme dai residui dei precedenti impieghi Distribuzione insufficiente Disomogeneità nel distacco Curare l'applicazione del prodotto disarmante Casseforme speciali Le casseforme speciali più frequentemente utilizzate sono quelle rampanti e quelle scorrevoli orizzontali e verticali. Le casseforme rampanti si sorreggono sul calcestruzzo indurito dei getti sottostanti precedentemente messi in opera. Il loro fissaggio è realizzato mediante bulloni o barre inserite nel calcestruzzo. L'avanzamento nei getti è vincolato al raggiungimento da parte del calcestruzzo di una resistenza sufficiente a sostenere il carico delle armature, del calcestruzzo del successivo getto, degli uomini e delle attrezzature. Questa tecnica è finalizzata alla realizzazione di strutture di notevole altezza, quali pile di ponte, ciminiere, pareti di sbarramento (dighe), strutture industriali a sviluppo verticale. La tecnica delle casseforme scorrevoli consente di mettere in opera il calcestruzzo in modo continuo. La velocità di avanzamento della cassaforma è regolata in modo che il calcestruzzo formato sia sufficientemente rigido da mantenere la propria forma, sostenere il proprio peso e le eventuali sollecitazioni indotte dalle attrezzature e, nel caso di casseforme scorrevoli verticali, anche il calcestruzzo del getto successivo. Le casseforme scorrevoli orizzontali scivolano conferendo al calcestruzzo la sezione voluta, avanzano su rotaie e la direzione e l'allineamento sono mantenuti facendo riferimento a un filo di guida. Sono utilizzate, ad esempio, per rivestimenti di gallerie, condotte d'acqua, rivestimenti di canali, pavimentazioni stradali, barriere spartitraffico. Le casseforme scorrevoli verticali invece sono utilizzate per realizzare strutture, quali sili, edifici a torre, ciminiere. L'utilizzo delle casseforme scorrevoli comporta dei vincoli per le proprietà del calcestruzzo fresco. Nel caso delle casseforme scorrevoli orizzontali, è richiesta una consistenza quasi asciutta (S1-S2). Il calcestruzzo deve rendersi plastico sotto l'effetto dei vibratori, ma al rilascio dello stampo deve essere sufficientemente rigido per autosostenersi. Con le casseforme scorrevoli verticali invece il tempo d'indurimento e la scorrevolezza del calcestruzzo sono parametri vincolanti e devono essere costantemente controllati. Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, occorre verificare la sua funzionalità, se è elemento portante, e che non sia dannosa, se è elemento accessorio. Casseforme in legno Nel caso di utilizzo di casseforme in legno, si dovrà curare che le stesse siano eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In ogni caso, l'appaltatore avrà cura di trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti. Le parti componenti i casseri devono essere a perfetto contatto per evitare la fuoriuscita di boiacca cementizia. Tabella Legname per carpenteria Tavolame Legname segato Legname tondo Residui di lavorazioni precedenti Tavole (o sottomisure) Tavoloni (da ponteggio) Travi (sostacchine) Antenne, candele Pali, ritti Da tavole (mascelle) Da travi (mozzature) Spessore 2,5 cm Larghezza 8-16 cm Lunghezza 4 m Spessore 5 cm Larghezza cm Lunghezza 4 m Sezione quadrata da 12 x 12 a 20 x 20 cm lunghezza 4 m Diametro min 12 cm Lunghezza > cm Diametro cm Lunghezza > 6-12 cm Lunghezza > 20 cm 81

85 Pulizia e trattamento I casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare l'aspetto della superficie del conglomerato cementizio indurito. Dove e quando necessario, si farà uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui. I disarmanti non dovranno assolutamente macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio. Su tutte le casseforme di una stessa opera dovrà essere usato lo stesso prodotto. Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del getto, si dovrà fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantità controllata e la vibrazione dovrà essere contemporanea al getto. Qualora si realizzino conglomerati cementizi colorati o con cemento bianco, l'uso dei disarmanti sarà subordinato a prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto usato non alteri il colore. Legature delle casseforme e distanziatori delle armature Gli inserti destinati a mantenere le armature in posizione, quali distanziali, tiranti, barre o altri elementi incorporati o annegati nella sezione come placche e perni di ancoraggio, devono: - essere fissati solidamente in modo tale che la loro posizione rimanga quella prescritta anche dopo la messa in opera e la compattazione del calcestruzzo; - non indebolire la struttura; - non indurre effetti dannosi al calcestruzzo, agli acciai di armatura e ai tiranti di precompressione; - non provocare macchie inaccettabili; - non nuocere alla funzionalità o alla durabilità dell'elemento strutturale; - non ostacolare la messa in opera e la compattazione del calcestruzzo. Ogni elemento annegato deve avere una rigidità tale da mantenere la sua forma durante le operazioni di messa in opera del calcestruzzo. I dispositivi che mantengono in posto le casseforme, quando attraversano il conglomerato cementizio, non devono essere dannosi a quest'ultimo. In particolare, viene prescritto che dovunque sia possibile gli elementi delle casseforme vengano fissati nell'esatta posizione prevista usando fili metallici liberi di scorrere entro tubi di PVC o simile, questi ultimi destinati a rimanere incorporati nel getto di calcestruzzo. Dove ciò non fosse possibile, previa informazione alla direzione dei lavori, potranno essere adottati altri sistemi, prescrivendo le cautele da adottare. È vietato l'uso di distanziatori di legno o metallici; sono invece ammessi quelli in plastica, ma ovunque sia possibile dovranno essere usati quelli in malta di cemento. La superficie del distanziatore a contatto con la cassaforma deve essere la più piccola possibile. Si preferiranno quindi forme cilindriche, semicilindriche e semisferiche. Strutture di supporto Le strutture di supporto devono prendere in considerazione l'effetto combinato: - del peso proprio delle casseforme, dei ferri d'armatura e del calcestruzzo; - della pressione esercitata sulle casseforme dal calcestruzzo in relazione ai suoi gradi di consistenza più elevati, particolarmente nel caso di calcestruzzo autocompattante (SCC); - delle sollecitazioni esercitate da personale, materiali, attrezzature, ecc., compresi gli effetti statici e dinamici provocati dalla messa in opera del calcestruzzo, dai suoi eventuali accumuli in fase di getto e dalla sua compattazione; - dei possibili sovraccarichi dovuti al vento e alla neve. Alle casseforme non devono essere connessi carichi e/o azioni dinamiche dovute a fattori esterni quali, ad esempio, le tubazioni delle pompe per calcestruzzo. La deformazione totale delle casseforme e la somma di quelle relative ai pannelli e alle strutture di supporto non deve superare le tolleranze geometriche previste per il getto. Per evitare la deformazione del calcestruzzo non ancora completamente indurito e le possibili fessurazioni, le strutture di supporto devono prevedere l'effetto della spinta verticale e orizzontale del calcestruzzo durante la messa in opera e, nel caso in cui la struttura di supporto poggi anche parzialmente al suolo, occorrerà assumere i provvedimenti necessari per compensare gli eventuali assestamenti. Nel caso del calcestruzzo autocompattante (scc) non è prudente tener conto della riduzione di pressione laterale, che deve essere considerata di tipo idrostatico agente su tutta l'altezza di getto, computata a partire dalla quota d'inizio o di ripresa di getto. Per evitare la marcatura delle riprese di getto, compatibilmente con la capacità delle casseforme a resistere alla spinta idrostatica esercitata dal materiale fluido, il calcestruzzo autocompattante deve essere messo in opera in modo continuo, programmando le riprese di getto lungo le linee di demarcazione architettoniche (modanature, segna-piano, ecc.). Giunti tra gli elementi di cassaforma I giunti tra gli elementi di cassaforma saranno realizzati con ogni cura, al fine di evitare fuoriuscite di boiacca e creare irregolarità o sbavature. Potrà essere prescritto che tali giunti debbano essere evidenziati in modo da divenire elementi architettonici. Predisposizione di fori, tracce, cavità L'appaltatore avrà l'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto nei disegni progettuali esecutivi, per ciò che concerne fori, tracce, cavità, incassature, ecc., per la posa in opera di apparecchi accessori quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle d'ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere interruttive, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti d'impianti, ecc. 82

86 Linee generali per il disarmo delle strutture in cemento armato Il disarmo comprende le fasi che riguardano la rimozione delle casseforme e delle strutture di supporto. Queste non possono essere rimosse prima che il calcestruzzo abbia raggiunto la resistenza sufficiente a: - sopportare le azioni applicate; - evitare che le deformazioni superino le tolleranze specificate; - resistere ai deterioramenti di superficie dovuti al disarmo. Durante il disarmo è necessario evitare che la struttura subisca colpi, sovraccarichi e deterioramenti. I carichi sopportati da ogni centina devono essere rilasciati gradatamente, in modo tale che gli elementi di supporto contigui non siano sottoposti a sollecitazioni brusche ed eccessive. La stabilità degli elementi di supporto e delle casseforme deve essere assicurata e mantenuta durante l'annullamento delle reazioni in gioco e lo smontaggio. L'appaltatore non può effettuare il disarmo delle strutture entro giorni dalla data di esecuzione del getto. Il disarmo deve avvenire gradatamente adottando i provvedimenti necessari a evitare brusche sollecitazioni e azioni dinamiche. Infatti, l'eliminazione di un supporto dà luogo, nel punto di applicazione, a una repentina forza uguale e contraria a quella esercitata dal supporto (per carichi verticali, si tratta di forze orientate verso il basso, che danno luogo a impropri aumenti di sollecitazione delle strutture). Il disarmo non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive. Si può procedere alla rimozione delle casseforme dai getti solo quando è stata raggiunta la resistenza indicata dal progettista e comunque non prima dei tempi prescritti nei decreti attuativi della legge n. 1086/1971. In ogni caso, il disarmo deve essere autorizzato e concordato con la direzione dei lavori. Si deve porre attenzione ai periodi freddi, quando le condizioni climatiche rallentano lo sviluppo delle resistenze del calcestruzzo, come pure al disarmo e alla rimozione delle strutture di sostegno delle solette e delle travi. In caso di dubbio, è opportuno verificare la resistenza meccanica reale del calcestruzzo. Le operazioni di disarmo delle strutture devono essere eseguite da personale specializzato dopo l'autorizzazione del direttore dei lavori. Si dovrà tenere conto e prestare attenzione che sulle strutture da disarmare non vi siano carichi accidentali e temporanei e verificare i tempi di maturazione dei getti in calcestruzzo. È vietato disarmare le armature di sostegno se sulle strutture insistono carichi accidentali e temporanei. Tabella Tempi minimi per del disarmo delle strutture in cemento armato dalla data del getto Struttura Calcestruzzo normale (giorni) Calcestruzzo ad alta resistenza (giorni) Sponde dei casseri di travi e pilastri 3 2 Solette di luce modesta 10 4 Puntelli e centine di travi, archi e volte Strutture a sbalzo Disarmanti L'impiego di disarmanti per facilitare il distacco delle casseforme non deve pregiudicare l'aspetto della superficie del calcestruzzo e la permeabilità né influenzarne la presa o causare la formazione di bolle e macchie. La direzione dei lavori potrà autorizzare l'uso di disarmanti sulla base di prove sperimentali per valutarne gli effetti finali. In generale, le quantità di disarmante non devono superare i dosaggi indicati dal produttore. La stessa cosa vale per l'applicazione del prodotto. NORME DI RIFERIMENTO UNI Prodotti disarmanti per calcestruzzi. Definizione e classificazione; UNI Prodotti disarmanti per calcestruzzi. Prova dell'effetto disarmante, alle temperature di 20 e 80 C, su superficie di acciaio o di legno trattato. Ripristini e stuccature Nessun ripristino o stuccatura potrà essere eseguito dall'appaltatore dopo il disarmo delle strutture in calcestruzzo senza il preventivo controllo del direttore dei lavori. Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti, dovranno essere tagliati almeno 1 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti dovranno essere accuratamente sigillati con malta fine di cemento ad alta adesione. Gli eventuali fori e/o nicchie formate nel calcestruzzo dalle strutture di supporto dei casseri devono essere riempiti e trattati in superficie con un materiale di qualità simile a quella del calcestruzzo circostante. A seguito di tali interventi, la direzione dei lavori potrà richiedere, per motivi estetici, la ripulitura o la verniciatura delle superfici del getto con idonei prodotti. Caricamento delle strutture disarmate Il caricamento delle strutture in cemento armato disarmate deve essere autorizzato dalla direzione dei lavori che deve valutarne l'idoneità statica o in relazione alla maturazione del calcestruzzo e ai carichi sopportabili. La direzione dei lavori potrà procedere alla misura delle deformazioni delle strutture dopo il disarmo, considerando l'azione del solo peso proprio Prescrizioni specifiche per il calcestruzzo a faccia vista Affinché il colore superficiale del calcestruzzo, determinato dalla sottile pellicola di malta che si forma nel getto a contatto con la cassaforma, risulti il più possibile uniforme, il cemento utilizzato in ciascuna opera dovrà provenire dallo 83

87 stesso cementificio ed essere sempre dello stesso tipo e classe. La sabbia invece dovrà provenire dalla stessa cava e avere granulometria e composizione costante. Le opere o i costituenti delle opere a faccia a vista, che dovranno avere lo stesso aspetto esteriore, dovranno ricevere lo stesso trattamento di stagionatura. In particolare, si dovrà curare che l'essiccamento della massa del calcestruzzo sia lento e uniforme. Si dovranno evitare condizioni per le quali si possano formare efflorescenze sul calcestruzzo. Qualora queste apparissero, sarà onere dell'appaltatore eliminarle tempestivamente mediante spazzolatura, senza impiego di acidi. Le superfici finite e curate - come indicato ai punti precedenti - dovranno essere adeguatamente protette, se le condizioni ambientali e di lavoro saranno tali da poter essere causa di danno in qualsiasi modo alle superfici stesse. Si dovrà evitare che vengano prodotte sulla superficie finita scalfitture, macchie o altri elementi che ne pregiudichino la durabilità o l'estetica. Si dovranno evitare inoltre macchie di ruggine dovute alla presenza temporanea dei ferri di ripresa. In tali casi, occorrerà prendere i dovuti provvedimenti, evitando che l'acqua piovana scorra sui ferri e successivamente sulle superfici finite del getto. Qualsiasi danno o difetto della superficie finita del calcestruzzo dovrà essere eliminato a cura dell'appaltatore, con i provvedimenti preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. Tutti gli elementi, metallici e non, utilizzati per la legatura e il sostegno dei casseri dovranno essere rimossi dopo la scasseratura Difetti superficiali delle strutture, cause e rimedi I difetti superficiali del calcestruzzo influenzano non solo le sue caratteristiche estetiche, ma anche quelle di durabilità. I più frequenti difetti superficiali sono riportati nelle tabelle , con le indicazioni relative alle cause e ai rimedi che devono essere adottati. Tabella Nidi di ghiaia (presenza di aggregato grosso non ricoperto da malta cementizia) Cause Rimedi Progettuali Sezione con forte congestione dei ferri di armatura e mancanza di spazio per l'introduzione dei Adeguare la disposizione delle armature vibratori Casseforme Giunti non a tenuta, che permettono la fuoriuscita di acqua, boiacca o malta Adeguare le casseforme Proprietà del calcestruzzo fresco Messa in opera Compattazione Carenza di fini, scarsa lavorabilità o eccesso d'acqua, indurimento anticipato, diametro massimo degli aggregati in relazione alle dimensioni del getto Calcestruzzo lasciato cadere da un'altezza eccessiva, carico eccessivo di calcestruzzo nelle casseforme, tramogge di carico inesistenti o inefficaci, spostamento orizzontale del calcestruzzo Vibratori sottodimensionati per potenza, frequenza o ampiezza, tempo di vibrazione troppo breve o eccessivo, distanza eccessiva tra i punti di vibrazione, numero di vibratori insufficiente 84 Correggere la miscela Correggere la messa in opera Correggere l'uso dei vibratori Tabella Vuoti sulla superficie del getto contro cassaforma: cavità singole sulla superficie di forma irregolare e dimensione fino a 20 mm Cause Rimedi Progettuali Superfici di getto in contropendenza o con - interferenze Casseforme Superfici delle casseforme impermeabili, poco bagnabili, troppo flessibili, e con agente disarmante Adeguare il disarmante inadeguato Condizioni operative Agente disarmante applicato in misura eccessiva o non nebulizzato, temperatura del calcestruzzo troppo elevata Correggere l'applicazione del disarmante Proprietà del calcestruzzo fresco Messa in opera Compattazione Sabbia troppo ricca in fini, lavorabilità inadeguata, dosaggio eccessivo in cemento o materiale pozzolanico, contenuto d'aria troppo alto, calcestruzzo troppo viscoso Messa in opera del calcestruzzo discontinua o troppo lenta, portata della pompa o delle tubazioni inadeguata Ampiezza di vibrazione eccessiva, vibratore mantenuto fermo e/o parzialmente immerso, vibrazione esterna inadeguata Correggere la miscela Assicurare la continuità del getto Correggere il metodo di vibrazione Tabella Superfici dei giunti con evidenza di aggregati fini o grossi carenti in cemento, generalmente delimitati da superfici scure Cause Rimedi Casseforme Mancanza di tenuta nei giunti delle casseforme o Adeguare le casseforme nei raccordi di fissaggio, con sigillatura inadeguata Condizioni operative Spostamento laterale del calcestruzzo Correggere il metodo di messa

88 Proprietà del calcestruzzo fresco Messa in opera Compattazione Eccesso di acqua, calcestruzzo troppo fluido e/o carenti in pasta cementizia Tempo di attesa eccessivo tra la posa del calcestruzzo e la compattazione Eccessiva ampiezza o frequenza della vibrazione in relazione alla dimensione delle casseforme in opera Correggere l'applicazione del disarmante e adeguare la miscela Assicurare la continuità del getto Correggere la vibrazione Tabella Aggregati affioranti sulla superficie del calcestruzzo a vista (superfici chiazzate di chiaro o di scuro, presenza di macchie aventi dimensioni simili a quelle dell'aggregato) Cause Rimedi Casseforme Troppo flessibili Adeguare le casseforme Proprietà del calcestruzzo fresco Aggregati carenti nel contenuto in fini, granulometria non corretta, aggregato leggero con Adeguare la miscela calcestruzzo troppo fluido Compattazione Vibrazione esterna eccessiva, o vibrazione eccessiva di calcestruzzo leggero Correggere il sistema di vibrazione Tabella Fessure di assestamento (anche corte, di ampiezza variabile e disposte orizzontalmente) Cause Rimedi Progettuali Elementi sottili e complessi con difficoltà di accesso per il calcestruzzo e vibratori, spessore Adeguare/verificare la geometria del copriferro inadeguato Casseforme Casseforme inadeguate e dalle superfici ruvide Adeguare le casseforme Condizioni operative Discontinuità nelle operazioni di getto con tempi eccessivi durante la messa in opera del Assicurare la continuità del getto calcestruzzo (ad esempio, tra le colonne e i solai o le travi) Proprietà del calcestruzzo fresco Composizione granulometrica inadeguata, calcestruzzo troppo fluido, cemento con presa Verificare la miscela troppo rapida Messa in opera Discontinua Assicurare la continuità del getto Compattazione Vibrazione ad immersione troppo prossima alle casseforme, vibrazione a cassaforma eccessiva Adeguare la vibrazione Tabella Variazioni di colore (variazioni di colore sulla superficie in evidenza poche ore dopo la rimozione delle casseforme) Cause Rimedi Progettuali Ferri di armatura molto vicini alle casseforme Adeguare il copriferro Casseforme Variazioni nelle proprietà di assorbimento superficiale, reazione fra il calcestruzzo e la superficie della cassaforma, reazione con l'agente Correggere le casseforme disarmante, perdita di boiacca in corrispondenza dei giunti Proprietà del calcestruzzo Granulometria inadeguata degli aggregati, Adeguare la miscela fresco miscelazione non completa, calcestruzzo troppo scorrevole, vibrazione eccessiva Messa in opera Segregazione dei costituenti, consistenza troppo Aggiustare la consistenza fluida Compattazione Vibrazione ad immersione troppo prossima alle casseforme, vibrazione a cassaforma eccessiva Correggere la vibrazione Tabella Striature di sabbia e acqua (variazioni di colore o di ombre dovute alla separazione di particelle fini) Cause Rimedi Casseforme Mancanza di tenuta delle casseforme, acqua in eccesso sul fondo della cassaforma risalente Adeguare le casseforme, drenare e asciugare l'acqua durante il getto Condizioni operative Temperatura bassa, calcestruzzo con eccesso di acqua Adottare una protezione per le casseforme Proprietà del calcestruzzo Scarso o eccessivamente ricco di fini, miscela Adeguare la miscela fresco arida, con insufficiente contenuto di pasta Messa in opera Troppo veloce Correggere la messa in opera Compattazione Vibrazione e/o ampiezza di vibrazione eccessive Adeguare la vibrazione Tabella Delimitazione degli strati (zone di colore scuro tra gli strati nel calcestruzzo) Cause Rimedi Casseforme Troppo deformabili Irrigidire le casseforme Condizioni operative Temperatura troppo elevata, mancanza di continuità nella posa del calcestruzzo e riprese di getto a freddo Adeguare il mantenimento della lavorabilità Proprietà del calcestruzzo Troppo bagnato con tendenza all'essudamento, presa Adeguare la miscela fresco rapida Messa in opera Troppo lenta, attrezzature o mano d'opera inadeguate Correggere la messa in opera 85

89 Compattazione Carenze nella vibrazione, difetto di penetrazione dei vibratori attraverso gli strati Adeguare la vibrazione Tabella Giunti freddi (vuoti, nidi di ghiaia, variazioni di colore ai bordi delle riprese, bordo superiore del calcestruzzo non connesso allo strato inferiore) Cause Rimedi Progettuali Spazio insufficiente per inserire il vibratore Adeguare i sistemi di vibrazione Condizioni operative Mancanza di coordinamento fra la messa in opera e la compattazione o sistema di vibrazione inadeguato, messa in opera nel momento in cui lo strato inferiore Continuità della messa in opera e della vibrazione del calcestruzzo ha già iniziato a indurire Proprietà del calcestruzzo Elevata perdita di lavorabilità e indurimento troppo Migliorare la miscela fresco rapido Messa in opera Strati troppo profondi, tempi di attesa eccessivi nella Adeguare le procedure di esecuzione messa in opera dei vari strati Compattazione Vibrazione insufficiente, impossibilità di conferire continuità al getto inserendo il vibratore negli strati contigui, mancato inserimento dei vibratori nello strato sottostante Adeguare la vibrazione Tabella Marcatura delle casseforme (irregolarità sulla superficie in corrispondenza delle giunzioni delle casseforme o come conseguenza di difetti delle casseforme) Cause Rimedi Progettuali Giunti di costruzione in corrispondenza di una variazione nella direzione delle casseforme - Inadeguate al tipo di getto (dimensioni del getto, Adeguare le casseforme Casseforme pressione sulle casseforme) e di messa in opera, facilmente deformabili Condizioni operative Sistema di ancoraggio delle casseforme inadeguato, eccessivo accumulo di calcestruzzo prima della sua Correggere il sistema di ancoraggio e le procedure di getto distribuzione Proprietà del calcestruzzo Eccessivo ritardo nell'indurimento del calcestruzzo Migliorare la miscela fresco Messa in opera Troppo lenta Accelerare la messa in opera Compattazione Ampiezza di vibrazione eccessiva, disomogenea distribuzione dei punti di immersione dei vibratori Adeguare la vibrazione 84.5 Tolleranze dimensionali Pilastri LUNGHEZZA ± 1 cm DIMENSIONE ESTERNA ± 0,5 cm FUORI PIOMBO PER METRO DI ALTEZZA 1/500 INCAVO PER ALLOGGIAMENTO TRAVI ± 0,5 cm Travi LUNGHEZZA ± 2 cm LARGHEZZA ± 0,5 cm ALTEZZA ± 1 cm SVERGOLATURE PER METRO DI LUNGHEZZA 1/

90 OPERE FOGNARIE Articolo 85 - Scavi delle trincee per la posa in opera delle tubazioni 85.1 Generalità Gli scavi per la posa in opera delle tubazioni devono essere costituiti da tratte rettilinee (livellette) raccordate da curve. Qualora fossero necessarie deviazioni, si utilizzeranno i pezzi speciali di corrente produzione o combinazioni delle specifiche tubazioni. L'andamento serpeggiante, sia nel senso altimetrico sia in quello planimetrico, dovrà essere quanto più possibile evitato. La larghezza degli scavi dovrà essere tale da garantire la migliore esecuzione delle operazioni di posa in opera in rapporto alla profondità, alla natura dei terreni, ai diametri delle tubazioni e ai tipi di giunti da eseguire. In corrispondenza delle giunzioni dei tubi e dei pezzi speciali devono praticarsi, entro lo scavo, bocchette o nicchie, allo scopo di facilitare l'operazione di montaggio. L'appaltatore ha l'obbligo di effettuare, prima dell'inizio dei lavori, il controllo e il coordinamento delle quote altimetriche delle fognature esistenti alle quali la canalizzazione da costruire dovrà eventualmente collegarsi. Qualora, per qualunque motivo, si rendessero necessarie modifiche alle quote altimetriche di posa delle condotte o ai salti di fondo, prima dell'esecuzione dei relativi lavori, sarà necessaria l'autorizzazione della direzione dei lavori. In caso di inosservanza a quanto prescritto e per le eventuali variazioni non autorizzate della pendenza di fondo e delle quote altimetriche, l'appaltatore dovrà, a propria cura e spese, apportare tutte quelle modifiche alle opere eseguite che, a giudizio della direzione dei lavori, si rendessero necessarie per garantire la funzionalità delle opere in appalto. Non sono ammesse contropendenze o livellette in piano. Eventuali errori d'esecuzione della livelletta che, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori o del collaudatore, siano giudicati accettabili in quanto non pregiudicano la funzionalità delle opere, non daranno luogo all'applicazione di oneri a carico dell'appaltatore. Qualora, invece, detti errori di livelletta, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori o del collaudatore, dovessero pregiudicare la funzionalità delle opere, si applicheranno le penali previste dal presente capitolato. Le radici degli alberi in corrispondenza della trincea nella zona interessata all'attraversamento della condotta devono essere accuratamente eliminate Interferenze con edifici Quando gli scavi si sviluppano lungo strade affiancate da edifici esistenti, si dovrà operare in modo da non ridurre la capacità portante dell'impronta delle fondazioni. Gli scavi devono essere preceduti da un attento esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi tesi ad accertarne natura, consistenza e profondità, quando si possa presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilità dei fabbricati. Verificandosi tale situazione, l'appaltatore dovrà ulteriormente procedere, a sue cure e spese, a eseguire i calcoli di verifica della stabilità nelle peggiori condizioni che si possano determinare durante i lavori e a progettare le eventuali opere di presidio, provvisorie o permanenti, che risulti opportuno realizzare. Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle quali - restando ferma ed esclusiva la responsabilità dell'appaltatore - si sia dato corso, secondo modalità consentite dalla direzione dei lavori, faranno carico alla stazione appaltante e verranno remunerate secondo i prezzi d'elenco. Qualora, lungo le strade sulle quali si devono realizzare le opere, qualche fabbricato presenti lesioni o, in rapporto al suo stato, induca a prevederne la formazione in seguito ai lavori, sarà obbligo dell'appaltatore redigerne lo stato di consistenza in contraddittorio con le proprietà interessate, corredandolo di un'adeguata documentazione fotografica e installando, all'occorrenza, idonee spie Attraversamenti di manufatti Nel caso si debbano attraversare dei manufatti, si deve assolutamente evitare di murare le tubazioni negli stessi, in quanto ciò potrebbe provocare la rottura dei tubi agli incastri in dipendenza degli inevitabili, anche lievi, assestamenti delle tubazioni e del manufatto. Bisogna, invece, provvedere alla creazione di un certo spazio fra muratura e tubo, fasciando quest'ultimo per tutto lo spessore del manufatto con cartone ondulato o cemento plastico. Ad ogni modo, è sempre buona norma installare un giunto immediatamente a monte e uno immediatamente a valle del tratto di tubazione che attraversa la parete del manufatto; eventuali cedimenti saranno così assorbiti dall'elasticità dei giunti più vicini Interferenze con servizi pubblici sotterranei Prima dell'inizio dei lavori di scavo, sulla scorta dei disegni di progetto e/o mediante sopralluoghi con gli incaricati degli uffici competenti, bisogna determinare con esattezza i punti dove la canalizzazione interferisce con servizi pubblici sotterranei (condutture per acqua e gas, cavi elettrici, telefonici e simili, nonché manufatti in genere). Nel caso di intersezione, i servizi interessati devono essere messi a giorno e assicurati solo alla presenza di incaricati degli uffici competenti. In ogni caso, se dovesse essere scoperto un condotto non in precedenza segnalato, appartenente a un servizio pubblico sotterraneo, o dovesse verificarsi un danno allo stesso durante i lavori, l'appaltatore dovrà avvertire immediatamente l'ufficio competente. I servizi intersecati devono essere messi a giorno mediante accurato scavo a mano, fino alla quota di posa della canalizzazione, assicurati mediante un solido sistema di puntellamento nella fossa e - se si tratta di acquedotti - protetti dal gelo nella stagione invernale, prima di avviare i lavori generali di escavazione con mezzi meccanici. Le misure di protezione adottate devono assicurare stabilmente l'esercizio dei servizi intersecati. Qualora ciò non sia possibile, su disposizione della direzione dei lavori, sentiti gli uffici competenti, si provvederà a deviare dalla fossa i servizi stessi. Saranno a carico della stazione appaltante esclusivamente le spese occorrenti per quegli spostamenti dei pubblici servizi che, a giudizio della direzione dei lavori, risultino strettamente indispensabili. Tutti gli oneri che l'impresa dovrà 87

91 sostenere per le maggiori difficoltà derivanti ai lavori a causa dei servizi stessi, si intendono già remunerati dai prezzi stabiliti dall'elenco per l'esecuzione degli scavi Realizzazione della fossa Opere provvisionali Le opere provvisionali in presenza di scavi e/o sbancamenti devono essere realizzate secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) o del piano operativo di sicurezza (POS), secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008. Tipologie di scavi In base agli elementi geometrici degli scavi normalmente utilizzati, si potranno presentare le seguenti tipologie: - trincea stretta; - trincea larga; - terrapieno (posizione positiva); - terrapieno (posizione negativa). TRINCEA STRETTA È la migliore sistemazione nella quale collocare, ad esempio, un tubo di PVC, in quanto viene alleggerito dal carico sovrastante, riuscendo a trasmettere parte di esso al terreno circostante in funzione della deformazione per schiacciamento alla quale il manufatto è sottoposto. TRINCEA LARGA Il carico sul tubo è sempre maggiore di quello relativo alla sistemazione in trincea stretta. Per questo motivo, in fase di progettazione, si consiglia di partire, per questioni di sicurezza, da questa ipotesi. TERRAPIENO (POSIZIONE POSITIVA) La sommità del tubo sporge sul livello naturale del terreno. L'assenza di fianchi (anche naturali) nello scavo e il relativo cedimento del terreno impediscono normalmente la possibilità di impiegare questo metodo nel caso di carichi pesanti. TERRAPIENO (POSIZIONE NEGATIVA) La tubazione è sistemata a un livello inferiore a quello naturale del terreno. A motivo di una frizione piuttosto modesta in atto fra il materiale di riempimento sistemato a terrapieno e i fianchi naturali dello scavo, il tubo può sopportare carichi leggermente superiori a quelli della posizione positiva, ma in ogni caso inferiori a quelli sopportabili nelle sistemazioni a trincea stretta e a trincea larga. La larghezza del fondo della trincea dovrà essere non inferiore a (D + 0,40 D) m. Articolo 86 - Letto di posa per le tubazioni 86.1 Appoggio su suoli naturali Il supporto può essere realizzato dallo stesso suolo naturale affiorante sul fondo della fossa, purché questo abbia densità almeno pari a quella del supporto in sabbia o ghiaia-sabbia di riporto. Questa soluzione sarà adottata preferibilmente quando il suolo ha natura non legante, con granulometria massima inferiore a 20 mm. Con tubi rigidi, sarà ammesso l'appoggio diretto anche su suoli costituiti da ghiaia grossa, purché la dimensione non superi la metà dello spessore della parete del condotto. La superficie di posa sul fondo della fossa sarà accuratamente presagomata secondo la forma esterna dei condotti, in modo tale che questi appoggino esattamente per l'intera superficie corrispondente all'angolo di supporto, evitando appoggi in punti singolari o lungo linee. Potrà essere, altresì, prescritto il rincalzo della conduttura sopra la sella d'appoggio sagomata, con materiale non legante costipato a strati, in modo tale da fargli acquisire una compattezza almeno pari a quella del suolo naturale sottostante. In questo modo di regola dovrà essere aumentato l'angolo di supporto. In alternativa, la conduttura potrà essere posata sul fondo della fossa piana, ossia non presagomata e rincalzata con materiale non legante costipato come nel caso precedente. Come materiale per il rincalzo si possono usare sabbia e ghiaietto naturale fortemente sabbioso (percentuale di sabbia > 15%) con granulometria massima pari a 20 mm ovvero sabbia di frantumazione e pietrischetto con granulometria massima pari a 11 mm. Nel caso di tubi con piede, l'angolo del supporto è prefissato dalla forma del piede. Di norma, peraltro, questi tubi saranno posati su uno strato di calcestruzzo magro, senza particolari prescrizioni sulla classe di resistenza e sullo spessore, previa interposizione di malta cementizia liquida Appoggio su materiale di riporto Nel caso in cui sul fondo della fossa affiorino suoli inadatti per l'appoggio diretto (fortemente leganti o a granulometria troppo grossa), la suola deve essere approfondita per introdurre uno strato di supporto artificiale, costituito da terra adatta o calcestruzzo. Come materiali di riporto sono adatti sabbia naturale, ghiaia fortemente sabbiosa (parte sabbiosa > 15%) con dimensione massima 20 mm, sabbia di frantumazione e pietrischetto con dimensione massima pari a 1/5 dello spessore minimo dello strato di supporto in corrispondenza della generatrice inferiore del condotto. 88

92 Con i suoli di compattezza media è sufficiente uno spessore minimo del supporto pari a 100 mm + 1/10 D. Con suoli molto compatti (per esempio rocciosi), per contrastare concentrazioni di carico sul fondo del condotto, quando questo ha diametro superiore a 500 mm, lo spessore minimo del supporto deve essere pari a 100 mm + 1/5 D ovvero si deve prevedere un supporto in calcestruzzo Appoggio su calcestruzzo Lo strato di supporto dei tubi rigidi dovrà essere realizzato in calcestruzzo quando il fondo della fossa ha forte pendenza o è possibile il dilavamento della sabbia per effetto drenante o il sottofondo è roccioso. Lo spessore del supporto in calcestruzzo lungo la generatrice inferiore dei tubi senza piede sarà pari a 50 mm + 1/10 D in mm, con un minimo di 100 mm. Inizialmente, si realizzerà una soletta piana in calcestruzzo, sulla quale verranno sistemati i tubi, completando poi il supporto fino al previsto angolo di appoggio. Oppure il supporto in calcestruzzo verrà realizzato integralmente, con una sagoma corrispondente alla superficie esterna del tubo e questo verrà successivamente posato su malta fresca. Per i tubi con piede ci si limiterà a realizzare una soletta piana in calcestruzzo con uno spessore minimo uguale a quello del caso precedente. Per i condotti flessibili, qualora per ragioni costruttive sia necessaria una soletta in calcestruzzo, tra condotto e soletta si deve prevedere uno strato intermedio in sabbia e ghiaietto costipabile, con uno spessore minimo pari a 100 mm + 1/10 D in mm. In ogni caso, fino all'indurimento del calcestruzzo, la fossa deve essere tenuta libera da acque di falda Camicia in calcestruzzo In particolari condizioni statiche, la direzione dei lavori potrà prescrivere un'incamiciatura del condotto in calcestruzzo semplice o armato, parziale o totale, suddivisa mediante giunti trasversali. Nel caso di incamiciatura in calcestruzzo di tubi flessibili, occorre fare attenzione che la camicia costituisca l'unica struttura portante, senza la collaborazione del tubo. Pertanto, lo spessore minimo deve essere aumentato in funzione delle esigenze statiche. Nelle zone rocciose, quando non fosse possibile rendere liscio il fondo dello scavo o laddove la natura dei terreni lo rendesse opportuno e, in ogni caso, su disposizione della direzione dei lavori, le tubazioni saranno poste in opera con l'interposizione di apposito letto di sabbia (o di materiale arido a granulometria minuta) dell'altezza minima di D/ cm (essendo D il diametro del tubo in cm) esteso a tutta la larghezza del cavo. Qualora fosse prescritta la posa su massetto delle tubazioni, lo stesso sarà realizzato con conglomerato cementizio magro, in sezioni non inferiori a quelle riportate nella tabella Tabella Tubazioni interrate. Dimensioni minime del massetto di posa Parametri Diametro esterno del tubo (cm) Altezza platea (h) Altezza rinfianco (H) Larghezza massetto (L) La norma UNI 7517 indica le diverse modalità di posa e i coefficienti di posa K da adottare in funzione dell'angolo d'appoggio, del grado di costipamento del rinfianco e del tipo di trincea. Articolo 87 - Modalità esecutive per la posa in opera di tubazioni 87.1 Controllo e pulizia dei tubi Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali difetti o danni. Le code, i bicchieri e le guarnizioni devono essere integre. Prima di essere posto in opera, ciascun tubo, giunto e/o pezzo speciale dovrà essere accuratamente controllato per scoprire eventuali rotture dovute a precedenti ed errate manipolazioni (trasporto, scarico, sfilamento) e pulito dalle tracce di ruggine o di qualunque altro materiale estraneo. Quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualità o la funzionalità dell'opera devono essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto l'eventuale rivestimento, si dovrà provvedere al suo ripristino. Deve essere lubrificata l'estremità maschio per tutta la circonferenza, soprattutto nella zona dell'estremità arrotondata. Il lubrificante dovrà essere compatibile con la qualità della gomma Nicchie in corrispondenza dei giunti Il sottofondo deve essere sagomato e avere nicchie per l'alloggiamento delle giunzioni dei bicchieri, in corrispondenza dei giunti, onde evitare che la tubazione resti poggiata sui giunti stessi. Le nicchie devono essere costruite dopo avere ultimato lo scavo a fondo livellato e devono avere la profondità minima indispensabile per consentire l'operazione di montaggio e incasso del giunto Continuità del piano di posa Il piano di posa dovrà garantire un'assoluta continuità d'appoggio e, nei tratti in cui si temano assestamenti, si devono adottare particolari provvedimenti, quali impiego di giunti adeguati, trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorresse, appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole. In quest'ultimo caso, la continuità di contatto tra tubo e selle sarà assicurata dall'interposizione di materiale idoneo. 89

93 87.4 Protezione catodica delle tubazioni metalliche Nel caso specifico di tubazioni metalliche, devono essere inserite, ai fini della protezione catodica e in corrispondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti Tubi danneggiati durante la posa in opera I tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti devono essere riparati in modo da ripristinarne la completa integrità ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti. Nell'operazione di posa dovrà evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna. Qualora, durante le operazioni di accostamento dei tubi, penetrasse terra o altri materiali estranei tra le superfici frontali o nei giunti, si dovrà provvedere a sfilare l'ultimo tubo per effettuare le necessarie pulizie e a posarlo nuovamente dopo aver ripristinato la suola Piano di posa Per la corretta esecuzione delle livellette di posa, la direzione dei lavori si riserva di prescrivere l'uso di un'apparecchiatura a raggio laser, corredata di indicatori di pendenza, di dispositivo elettronico di autolivellamento, di spostamento della direzione destra/sinistra, di inclinazione laterale, di spia batteria, munita di livello a bolle d'aria e protetta contro l'inversione della polarità. Ove si rendesse necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro materiali diversi da quelli provenienti dallo scavo, dovrà accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni corrosivi adottando appropriate contromisure. La posa della condotta, sul fondo piano della fossa, è possibile solo mediante introduzione a strati e accurato costipamento del materiale di rincalzo. La condotta si poserà su un letto di sabbia di spessore (0,10 + D/10) m e comunque maggiore di 15 cm e di larghezza pari allo scavo. Il supporto deve essere eseguito con l'angolo minimo corrispondente al calcolo statico. Per i tubi rigidi senza piede, l'angolo di appoggio deve essere di regola 90 ; esso può essere realizzato mediante accurato rincalzo e compattazione a mano o con attrezzi leggeri. Angoli di appoggio superiori (120 ) possono essere realizzati con tubi rigidi, solo se gli interstizi del supporto vengono costipati a strati in modo intensivo e si assicura che la densità del materiale nell'ambito del supporto sia maggiore della densità sotto il tubo. Angoli di appoggio inferiori a 90 possono essere realizzati previo controllo statico. Con tubi rigidi aventi diametro = 200 mm, l'angolo di appoggio non può comunque essere inferiore a 60. Per i tubi flessibili, di regola il calcolo statico è basato su un angolo di appoggio di 180, realizzato mediante compattazione intensiva del materiale di supporto fino all'altezza delle imposte. Per i condotti con rivestimento protettivo esterno, il materiale del supporto e le modalità esecutive saranno tali da non danneggiare il rivestimento. Se il supporto si trova immerso permanentemente o temporaneamente nella falda acquifera sotterranea, si dovrà prevenirne il dilavamento nei terreni circostanti o nel sistema di drenaggio. È costituito da materiale riportato (normalmente sabbia), in modo da costituire un supporto continuo alla tubazione. Si sconsigliano, in quanto possibile, fondi costituiti da gettate di cemento o simili. Il letto di posa non dovrà essere costituito prima della completa stabilizzazione del fondo della trincea. In pratica, il materiale più adatto sarà costituito da ghiaia o da pietrisco con diametro massimo di 20 mm. Il materiale impiegato dovrà essere accuratamente compatto fino ai prescritti valori dell'indice di Proctor (CNR B.U. n. 69-AASHO mod.) Modalità di posa in opera La posa in opera dei tubi sarà effettuata sul fondo della trincea spianato e livellato, eliminando ogni asperità che possa danneggiare tubi e rivestimenti. I tubi si poseranno procedendo da valle verso monte e con i bicchieri disposti in senso contrario alla direzione del flusso. In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni e altri appoggi discontinui. Nessun tratto di tubazione dovrà essere disposto in orizzontale. Per le operazioni di posa in opera, si devono osservare le raccomandazioni e le istruzioni del fornitore dei tubi. I tubi verranno calati nello scavo solamente dopo aver controllato che il letto di posa in sabbia dello spessore di almeno 10 cm sia perfettamente piano e che siano state eseguite le nicchie per l'alloggiamento dei giunti. Articolo 88 - Rinterro delle tubazioni 88.1 Generalità Non si procederà in alcun caso al rinterro se prima non sia stata controllata la corretta posizione della canalizzazione mediante esami condotti con funi, traguardi, tabelle di mira, apparecchi di livellazione o mediante altri mezzi idonei Esecuzione del rinterro Il materiale già usato per la costituzione del letto di posa verrà sistemato attorno al tubo e costipato a mano per formare strati successivi di cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura nel verificare che non rimangano zone vuote sotto il tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto. Durante tali operazioni verranno recuperate le eventuali impalcature poste per il contenimento delle pareti dello scavo. La compattazione dovrà eseguirsi preferibilmente con vibratori a piastra regolabili di potenza media o con altri mezzi meccanici. 90

94 Le nicchie precedentemente scavate per l'alloggio dei bicchieri devono, se necessario, essere accuratamente riempite con lo stesso materiale costituente il letto di posa, in modo da eliminare eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri stessi, quindi si procederà a riempire la trincea con il materiale di risulta. Il rinfianco dovrà essere eseguito apportando, in un primo tempo, il materiale su entrambi i lati della tubazione fino al piano diametrale della stessa e, quindi, spingendo il materiale sotto il tubo con l'aiuto di una pala e costipandolo a mano o con idonei compattatori leggeri meccanici (avendo cura di non danneggiare il tubo). L'ulteriore riempimento sarà effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, depurato degli elementi con diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali e animali. Il rinfianco delle tubazioni e il primo riempimento dello scavo, fino a 20 cm al di sopra dell'estremità superiore del tubo, devono essere effettuati con sabbia avente un peso in volume secco minimo di 1,9 t/m 3. Il massimo contenuto di limo è limitato al 10%. Il massimo contenuto di argilla, invece, è limitato al 5%. La compattazione dovrà effettuarsi esclusivamente sulle fasce laterali, al di fuori della zona occupata dal tubo, fino a ottenere che la densità relativa del materiale di rinterro raggiunga il 90% del valore ottimo determinante con la prova di Proctor modificata. Gli inerti con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantità superiore al 30%, devono essere eliminati, almeno per l'aliquota eccedente tale limite. Le terre difficilmente comprimibili (torbose, argillose, ghiacciate) sono da scartare. Il riempimento va eseguito per strati successivi di spessore pari a 30 cm, che devono essere compattati ed eventualmente bagnati per lo spessore di 1 m (misurato dalla generatrice superiore del tubo). L'indice di Proctor risultante deve essere superiore a quello previsto dal progettista. Infine, verrà lasciato uno spazio libero per l'ultimo strato di terreno vegetale. Il rinterro deve avvenire secondo le prescrizioni della norma UNI EN , che distingue: - zona di rinterro, che deve essere eseguita secondo le caratteristiche della condotta (rigida, semirigida o flessibile), i carichi esterni e la tipologia dei terreni attraversati; - zona di rinterro accurato, costituita: - da letto di posa e rinfianco fino a 10 cm almeno al di sopra della generatrice superiore dell'accoppiamento per le condotte flessibili; - letto di posa e base d'appoggio fino al diametro orizzontale per le condotte rigide. - terreno. In generale, le condizioni di posa devono tenere conto dei seguenti fattori: - mantenimento della condotta al riparo dal gelo; - attraversamento ad alta sicurezza (passaggi di ferrovie, autostrade, ecc.); - regolamenti locali relativi alla viabilità. L'esecuzione della base d'appoggio e del rinterro sarà effettuata con materiali compatibili con le condizioni di costipamento necessarie e previa accettazione della direzione dei lavori. La ricopertura minima della condotta per qualsiasi materiale deve risultare di cm in zone soggette a traffico leggero e di almeno 150 cm in zone soggette a traffico pesante. Per altezze del rinterro inferiori a quelle sopra stabilite, il riempimento dovrà essere eseguito con interposizione di un diaframma rigido di protezione e ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore del materiale incoerente e calcolato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni di posa, dello scavo e della resistenza meccanica del tubo impiegato. Per i tubi in ghisa sferoidale potranno ammettersi altezze minime inferiori, previa adeguata verifica e parere favorevole della direzione dei lavori. Se è previsto il riutilizzo del materiale di scavo, questo sarà privato di tutti quegli elementi suscettibili di danneggiare le condotte. Quando è previsto il costipamento della base d'appoggio, questo sarà realizzato con strumenti leggeri da tutte e due le parti della condotta, al fine di non provocare deviazioni del piano e del livello della condotta. Per il ricoprimento, la scelta degli strumenti di costipamento (a vibrazione o costipanti), sarà realizzata in funzione della qualità del terreno, dei dispositivi di palancolaggio e dell'altezza di rinterro al di sopra dell'estradosso, previo parere favorevole della direzione dei lavori e del progettista. Il materiale di rinterro dovrà appartenere ai gruppi A1, A2 e A3 della classificazione CNR UNI e rispettare le metodologie di calcolo delle norme ATV 127 e UNI Resta comunque facoltà della direzione dei lavori, eseguiti i necessari accertamenti, prescrivere, se è il caso, il ricorso ad altro materiale di riporto. Il rinfianco e il ricoprimento devono essere realizzati con terra vagliata a maglia grossa o liberata (a mano) dagli elementi più grossolani che possono danneggiare la tubazione. Nel caso di tubi installati in trincea, la profondità minima del rinterro sarà 1,2 dn (mm) e non saranno ammessi in alcun caso reinterri inferiori alla metà del diametro esterno del tubo, con minimo assoluto di 350 mm. Nel caso fosse necessario un rinterro minore, si dovrà realizzare un rinfianco in calcestruzzo e, sopra la superficie esterna del tubo, un getto di cemento armato le cui caratteristiche saranno determinate dal progettista della condotta. Durante le operazioni di rinterro e di costipamento bisogna evitare che carichi pesanti transitino sulla trincea Raccomandazioni per la compattazione Considerato che un'eccessiva compattazione o una compattazione con apparecchiature non appropriate possono far deformare il tubo o farlo sollevare dal letto di posa, devono essere rispettate le seguenti raccomandazioni per ottenere il massimo valore pratico della densità del materiale. La compattazione può essere eseguita usando un compattatore a impulsi o altro sistema idoneo. Durante la compattazione del rinterro, sarà cura dell'appaltatore e del direttore dei lavori controllare la forma della sezione del tubo. I controlli della deflessione dei tubi si eseguiranno quando siano stati posati e ricoperti i primi tubi. Controlli periodici si effettueranno durante lo svolgimento dei lavori. Quando è possibile, occorre eseguire sul posto la misura della densità del materiale compattato della zona primaria, per verificarne l'accordo con le assunzioni progettuali esecutive. Per quanto riguarda i terreni a grana grossolana con il 5% di fini, la massima densità si otterrà con la compattazione, la saturazione e la vibrazione. Il rinterro sarà posato in strati compresi fra 0,15 e 0,30 m. Si dovrà evitare il 91

95 galleggiamento della tubazione durante la saturazione del terreno. Non è consigliato l'uso del getto d'acqua, in quanto potrebbe comportare il dilavamento del terreno di supporto laterale del tubo. La posa del rinterro al di sopra del tubo dovrà evitarsi nel momento in cui viene saturata la zona di materiale attorno al tubo, in quanto questa condizione caricherebbe il tubo prima che abbia inizio la reazione di assestamento. La compattazione dei terreni che presentano una quantità di fini compresa tra il 5 e il 12% si dovrà eseguire mediante costipamento o saturazione e vibrazione. Infine, i terreni a grana grossolana che presentano una quantità di fini maggiore del 12% si compattano meglio per costipazione meccanica in strati compresi fra 0,10 e 0,15 m. Il direttore dei lavori deve effettuare il controllo di deflessione dopo l'installazione e il ricoprimento dei primi tratti di tubo. L'appaltatore potrà proseguire i lavori soltanto dopo tale controllo. Il rinfianco con terreni, quali quelli di natura organica, torbosi, melmosi, argillosi, ecc., è vietato, perché detti terreni non sono costipabili a causa del loro alto contenuto d'acqua. Esso potrà essere consentito dalla direzione dei lavori, in via eccezionale, solo se saranno prescritte speciali modalità di posa o maggiori spessori. Articolo 89 - Caditoie stradali 89.1 Generalità Per caditoie stradali si intendono i dispositivi che hanno la funzione di raccolta delle acque defluenti nelle cunette stradali o ai bordi di superfici scolanti opportunamente sagomate. Le caditoie devono essere costituite da un pozzetto di raccolta interrato, generalmente prefabbricato, e dotate di un dispositivo di coronamento formato da un telaio che sostiene un elemento mobile detto griglia o coperchio, che consente all'acqua di defluire nel pozzetto di raccolta per poi essere convogliata alla condotta di fognatura. La presa dell'acqua avviene a mezzo di una bocca superiore, orizzontale o verticale, i cui principali tipi sono: - a griglia; - a bocca di lupo; - a griglia e bocca di lupo; - a fessura. Un idoneo dispositivo posto tra la griglia di raccolta e la fognatura deve impedire il diffondersi degli odori verso l'esterno (caditoia sifonata). Le caditoie potranno essere disposte secondo le prescrizioni del punto 5 della norma UNI EN Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura e controllo qualità, che classifica i dispositivi di chiusura e di coronomamento nei seguenti gruppi in base al luogo di impiego: - gruppo 1 (classe A 15), per zone usate esclusivamente da ciclisti e pedoni; - gruppo 2 (classe B 125), per marciapiedi, zone pedonali, aree di sosta e parcheggi multipiano; - gruppo 3 (classe C 250), per banchine carrabili, cunette e parcheggi per automezzi pesanti, che si estendono al massimo per 50 cm nella corsia di circolazione e fino a 20 cm sul marciapiede, a partire dal bordo; - gruppo 4 (classe D 400), per strade provinciali e statali e aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli; - gruppo 5 (classe E 600), per aree soggette a transito di veicoli pesanti; - gruppo 6 (classe F 900), per aree soggette a transito di veicoli particolarmente pesanti Pozzetti per la raccolta delle acque stradali I pozzetti per la raccolta delle acque stradali potranno essere costituiti da pezzi speciali intercambiabili, prefabbricati in conglomerato cementizio armato vibrato, a elevato dosaggio di cemento e pareti di spessore non inferiore a 4 cm, ovvero confezionato in cantiere, con caditoia conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 124. Potranno essere realizzati, mediante associazione dei pezzi idonei, pozzetti con o senza sifone e con raccolta dei fanghi attuata mediante appositi cestelli tronco-conici in acciaio zincato muniti di manico, ovvero con elementi di fondo installati sotto lo scarico. La dimensione interna del pozzetto dovrà essere maggiore o uguale a 45 cm 45 cm e di 45 cm 60 cm per i pozzetti sifonati. Il tubo di scarico deve avere un diametro interno minimo di 150 mm. I pozzetti devono essere forniti perfettamente lisci e stagionati, privi di cavillature, fenditure, scheggiature o altri difetti. L'eventuale prodotto impermeabilizzante deve essere applicato nella quantità indicata dalla direzione dei lavori. I pozzetti stradali prefabbricati in calcestruzzo armato saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento tipo 325 per m 3 d'impasto. La superficie superiore del sottofondo dovrà essere perfettamente orizzontale e a una quota idonea a garantire l'esatta collocazione altimetrica del manufatto rispetto alla pavimentazione stradale. Prima della posa dell'elemento inferiore si spalmerà il sottofondo con cemento liquido e, qualora la posa avvenga a sottofondo indurito, questo dovrà essere convenientemente bagnato. I giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati devono essere perfettamente sigillati con malta cementizia. Nella posa dell'elemento contenente la luce di scarico, si avrà cura di angolare esattamente l'asse di questa rispetto alla fognatura stradale, in modo che il condotto di collegamento possa inserirsi in quest'ultima senza curve o deviazioni. Per consentire la compensazione di eventuali differenze altimetriche, l'elemento di copertura dovrà essere posato su anelli di conguaglio dello spessore occorrente. Se l'immissione avviene dal cordolo del marciapiede, si avrà cura di disporre la maggiore delle mensole portasecchiello parallela alla bocchetta, così da guidare l'acqua. Poiché lo scarico del manufatto è a manicotto, qualora vengano impiegati, per il collegamento alla fognatura, tubi a bicchiere, tra il bicchiere del primo tubo a valle e il manicotto del pozzetto dovrà essere inserito un pezzo liscio di raccordo Materiali Il punto della norma UNI EN 124 prevede per la fabbricazione dei dispositivi di chiusura e di coronamento, escluso le griglie, l'impiego dei seguenti materiali: 92

96 - ghisa a grafite lamellare; - ghisa a grafite sferoidale; - getti in acciaio; - acciaio laminato; - uno dei materiali ai punti precedenti abbinati con calcestruzzo; - calcestruzzo armato. L'eventuale uso di acciaio laminato sarà ammesso, previa adeguata protezione contro la corrosione. Il tipo di protezione richiesta contro la corrosione dovrà essere stabilito, tramite accordo fra direzione dei lavori e appaltatore. La citata norma UNI EN 124 prevede, per la fabbricazione delle griglie, i seguenti materiali: - ghisa a grafite lamellare; - ghisa a grafite sferoidale; - getti in acciaio. Il riempimento dei coperchi potrà essere realizzato in calcestruzzo o in altro materiale adeguato, solo previo consenso della direzione dei lavori. I materiali di costruzione devono essere conformi alle norme di cui al punto 6.2 della norma UNI EN 124. Nel caso di coperchio realizzato in calcestruzzo armato, per le classi comprese tra B 125 e F 900, il calcestruzzo dovrà avere una resistenza a compressione a 28 giorni (secondo le norme DIN 4281) pari ad almeno 45 N/mm 2 - nel caso di provetta cubica con 150 mm di spigolo - e pari a 40 N/mm 2, nel caso di provetta cilindrica di 150 mm di diametro e 300 mm di altezza. Per la classe A 15 la resistenza a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 20 N/mm 2. Il copriferro in calcestruzzo dell'armatura del coperchio dovrà avere uno spessore di almeno 2 cm su tutti i lati, eccettuati i coperchi che hanno il fondo in lastra di acciaio, getti d'acciaio, ghisa a grafite lamellare o sferoidale. Il calcestruzzo di riempimento del coperchio dovrà essere additivato con materiali indurenti per garantire un'adeguata resistenza all'abrasione Marcatura Secondo il punto 9 della norma UNI EN 124, tutti i coperchi, griglie e telai devono portare una marcatura leggibile, durevole e visibile dopo la posa in opera, indicante: - la norma UNI; - la classe o le classi corrispondenti; - il nome e/o la sigla del produttore; - il marchio dell'eventuale ente di certificazione; - eventuali indicazioni previste dalla lettera e) del citato punto 9 della norma UNI EN 124; - eventuali indicazioni previste dalla lettera f) del citato punto 9 della norma UNI EN Caratteristiche costruttive I dispositivi di chiusura e di coronamento devono essere esenti da difetti che possano comprometterne l'uso. I dispositivi di chiusura dei pozzetti possono essere previsti con o senza aperture di aerazione. Nel caso in cui i dispositivi di chiusura presentino aperture d'aerazione, la superficie minima d'aerazione dovrà essere conforme ai valori del prospetto II del punto 7.2 della norma UNI EN 124. Aperture di aerazione Le aperture d'aerazione dei dispositivi di chiusura devono avere dimensioni in linea con il tipo di classe di impiego. Dimensione di passaggio La dimensione di passaggio dei dispositivi di chiusura delle camerette d'ispezione deve essere di almeno 60 cm, per consentire il libero passaggio di persone dotate di idoneo equipaggiamento. Profondità di incastro I dispositivi di chiusura e di coronamento delle classi D 400, E 600 e F 900, aventi dimensione di passaggio minore o uguale a 650 mm, devono avere una profondità di incastro di almeno 50 mm. Tale prescrizione non è richiesta per i dispositivi il cui coperchio (o griglia) è adeguatamente fissato, per mezzo di un chiavistello, per prevenire gli spostamenti dovuti al traffico veicolare. Sedi La superficie di appoggio dei coperchi e delle griglie dovrà essere liscia e sagomata, in modo tale da consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino spostamenti, rotazioni ed emissione di rumore. A tal fine, la direzione dei lavori si riserva di prescrivere l'impiego di idonei supporti elastici per prevenire tali inconvenienti. Protezione spigoli Gli spigoli e le superfici di contatto fra telaio e coperchio dei dispositivi di chiusura in calcestruzzo armato di classe compresa tra A 15 e D 400 devono essere protetti con idonea guarnizione in ghisa o in acciaio dello spessore previsto dal prospetto III della norma UNI EN 124. La protezione degli spigoli e delle superfici di contatto fra telaio e coperchio dei dispositivi di chiusura delle classi comprese tra E 600 e F 900 deve essere conforme alle prescrizioni progettuali. Fessure Le fessure, per le classi comprese tra A 15 e B 125, devono essere conformi alle prescrizioni del prospetto IV della norma UNI EN 124, e al prospetto V della citata norma per le classi comprese tra C 250 e F

97 Cestelli e secchi scorificatori Gli eventuali cesti di raccolta del fango devono essere realizzati in lamiera di acciaio zincata, con fondo pieno e parete forata, tra loro uniti mediante chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. Essi appoggeranno su due mensole diseguali ricavate in uno dei pezzi speciali. Devono essere di facile sollevamento e alloggiati su appositi risalti ricavati nelle pareti dei pozzetti. Nel caso di riempimento del cestello, dovrà essere assicurato il deflusso dell'acqua e l'aerazione. Stato della superficie La superficie superiore delle griglie e dei coperchi delle classi comprese tra D 400 e F 900 dovrà essere piana, con tolleranza dell'1%. Le superfici superiori in ghisa o in acciaio dei dispositivi di chiusura devono essere conformate in modo da risultare non sdrucciolevoli e libere da acque superficiali. Sbloccaggio e rimozione dei coperchi Dovrà essere previsto un idoneo dispositivo che assicuri lo sbloccaggio e l'apertura dei coperchi. Dispositivi di chiusura e di coronamento I pezzi di copertura dei pozzetti saranno costituiti da un telaio nel quale troveranno alloggiamento le griglie, per i pozzetti da cunetta, e i coperchi, per quelli da marciapiede. Nel caso sia prevista l'installazione dei cesti per il fango, potrà essere prescritto che la griglia sia munita di una tramoggia per la guida dell'acqua. Prima della posa in opera, la superficie di appoggio dei dispositivi di chiusura e di coronamento dovrà essere convenientemente pulita e bagnata. Verrà, quindi, steso un letto di malta a 500 kg di cemento tipo 425 per m 3 di impasto, sopra il quale sarà infine appoggiato il telaio. La superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano della pavimentazione stradale. Lo spessore della malta che si rendesse a tal fine necessario non dovrà tuttavia eccedere i 3 cm. Qualora occorressero spessori maggiori, dovrà provvedersi in alternativa, a giudizio della direzione dei lavori, all'esecuzione di un sottile getto di conglomerato cementizio a 4 q di cemento tipo 425 per m 3 d'impasto, confezionato con inerti di idonea granulometria e opportunamente armato, ovvero all'impiego di anelli di appoggio in conglomerato cementizio armato prefabbricato. Non potranno in nessun caso essere inseriti sotto il quadro, a secco o immersi nel letto di malta, pietre, frammenti, schegge o cocci. Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del quadro, questo dovrà essere rimosso e i resti di malta indurita saranno asportati. Si procederà, quindi, alla stesura del nuovo strato di malta, in precedenza indicato, adottando, se è il caso, anelli d'appoggio. I dispositivi di chiusura e di coronamento potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano trascorse 24 ore dalla loro posa. A giudizio della direzione dei lavori, per garantire la corretta collocazione altimetrica, devono essere impiegate armature di sostegno, da collocarsi all'interno delle camerette e da recuperarsi a presa avvenuta. Per consentire la compensazione di eventuali differenze altimetriche, l'elemento di copertura dovrà essere posato su anelli di conguaglio dello spessore occorrente. Articolo 90 - Camerette d'ispezione 90.1 Ubicazione Le camerette di ispezione devono essere localizzate come previsto dal progetto esecutivo e, in generale, in corrispondenza dei punti di variazione di direzione e/o cambiamenti di pendenza. In particolare, devono essere disposti lungo l'asse della rete a distanza non superiore a m Caratteristiche costruttive I pozzetti d'ispezione devono essere muniti di innesti elastici e a perfetta tenuta idraulica. In presenza di falda, devono essere prese precauzioni per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua dalle pareti dei pozzetti. I pozzetti potranno avere sezione orizzontale circolare o rettangolare, con diametro o lati non inferiori a 100 cm. Devono essere dotati di chiusino d'accesso generalmente realizzato in ghisa, avente diametro maggiore di 60 cm Dispositivi di chiusura e di coronamento I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) devono essere conformi a quanto prescritto dalla norma UNI EN 124. Il marchio del fabbricante dovrà occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e non dovrà riportare scritte di tipo pubblicitario. La superficie del dispositivo di chiusura deve essere posizionata a quota del piano stradale finito. I pozzetti delle fognature bianche potranno essere dotati di chiusini provvisti di fori d'aerazione (chiusini ventilati). Gradini d'accesso Il pozzetto dovrà essere dotato di gradini di discesa e risalita, collocati in posizione centrale rispetto al camino d'accesso. La scala dovrà essere alla marinara, con gradini aventi interasse di cm, realizzati in ghisa grigia, ferro, acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato o alluminio. Tali elementi devono essere opportunamente trattati con prodotti anticorrosione per prolungarne la durata. In particolare, le parti annegate nella muratura devono essere opportunamente protette con idoneo rivestimento, secondo il tipo di materiale, per una profondità di almeno 35 mm. 94

98 Nel caso di utilizzo di pioli (o canna semplice), questi devono essere conformi alle norme DIN e avere diametro minimo di 20 mm e la sezione dovrà essere calcolata in modo tale che il piolo possa resistere a un carico pari a tre volte il peso di un uomo e dell'eventuale carico trasportato. La superficie di appoggio del piede deve avere caratteristiche antiscivolo. Al posto dei pioli potranno utilizzarsi staffe (o canna doppia) che devono essere conformi alle seguenti norme: - tipo corto: DIN 1211 B; - tipo medio: DIN 1211 A; - tipo lungo: DIN In tutti i casi, i gradini devono essere provati per un carico concentrato di estremità non inferiore a 3240 N. Nel caso di pozzetti profondi, la discesa deve essere suddivisa mediante opportuni ripiani intermedi, il cui dislivello non deve superare i 4 m. Articolo 91 - Pozzetti 91.1 Pozzetti prefabbricati I pozzetti potranno essere di tipo prefabbricato in cemento armato, PRFV, ghisa, PVC, PEad, ecc. Il pozzetto prefabbricato deve essere costituito da un elemento di base provvisto di innesti per le tubazioni, un elemento di sommità a forma tronco conica o tronco piramidale che ospita in alto il chiusino, con l'inserimento di anelli o riquadri (detti raggiungi-quota) e da una serie di elementi intermedi, di varia altezza, che collegano la base alla sommità. Le giunzioni con le parti prefabbricate devono essere adeguatamente sigillate, con materiali plastici ed elastici ad alto potere impermeabilizzante. Solo eccezionalmente, quando non sono richieste particolari prestazioni per l'assenza di falde freatiche e la presenza di brevi sovrapressioni interne (in caso di riempimento della cameretta), potrà essere ammessa l'impermeabilizzazione con malta di cemento. In ogni caso, sul lato interno del giunto, si devono asportare circa 2 cm di malta, da sostituire con mastici speciali resistenti alla corrosione. Per i manufatti prefabbricati in calcestruzzo si farà riferimento alla norma DIN Pozzetti realizzati in opera I pozzetti realizzati in opera potranno essere in muratura di mattoni o in calcestruzzo semplice o armato. Le pareti dei muri devono essere ortogonali all'asse delle tubazioni per evitare il taglio dei tubi. Le pareti devono essere opportunamente impermeabilizzate, secondo le prescrizioni progettuali, al fine di prevenire la dispersione delle acque reflue nel sottosuolo. Il conglomerato cementizio dovrà essere confezionato con cemento CEM II R dosato a 200 kg per m 3 di impasto per il fondo e a 300 kg per m 3 per i muri perimetrali. Per le solette si impiegherà, invece, cemento tipo CEM II R. 425, nel tenore di 300 kg per m 3. In tal caso, sarà opportuno impiegare nel confezionamento additivi idrofughi. La superficie interna del pozzetto, se in calcestruzzo, in presenza di acque fortemente aggressive, dovrà essere rifinita con intonaci speciali o rivestita con mattonelle di gres ceramico. In presenza di acque mediamente aggressive, si potrà omettere il rivestimento protettivo rendendo il calcestruzzo impermeabile e liscio e confezionandolo con cemento resistente ai solfati. Tutti gli angoli e gli spigoli interni del pozzetto devono essere arrotondati. I pozzetti realizzati in murature o in calcestruzzo semplice devono avere uno spessore minimo di 20 cm, a meno di 2 m di profondità e di 30 cm per profondità superiori. L'eventuale soletta in cemento armato di copertura, con apertura d'accesso, dovrà avere uno spessore minimo di 20 cm e un'armatura minima con 10 Ø 8 mm/m e 3 Ø 7 mm/m e opportunamente rinforzata in corrispondenza degli elementi di raccordo tra chiusino e cameretta Collegamento del pozzetto alla rete L'attacco della rete al pozzetto dovrà essere realizzato in modo da evitare sollecitazioni di taglio, ma consentendo eventuali spostamenti relativi tra la tubazione e il manufatto. A tal fine, devono essere impiegati appositi pezzi speciali, con superficie esterna ruvida, di forma cilindrica oppure a bicchiere o incastro, entro cui verrà infilato il condotto con l'interposizione di un anello in gomma per la sigillatura elastica. I due condotti di collegamento della canalizzazione al manufatto - in entrata e in uscita - devono avere lunghezze adeguate per consentire i movimenti anche delle due articolazioni formate dai giunti a monte e a valle del pozzetto Pozzetti di salto (distinti dai dissipatori di carico per salti superiori ai 7-10 m) I pozzetti di salto devono essere adoperati per superamento di dislivelli di massimo 2-4 m. Per dislivelli superiori sarà opportuno verificare la compatibilità con la resistenza del materiale all'abrasione. Le pareti devono essere opportunamente rivestite, specialmente nelle parti più esposte, soprattutto quando la corrente risulti molto veloce. Qualora necessario, si potrà inserire all'interno del pozzetto un setto, per attenuare eventuali fenomeni di macroturbolenza, conseguendo dissipazione di energia. Il salto di fondo si può realizzare disponendo un condotto verticale che formi un angolo di 90 rispetto all'orizzontale, con condotto obliquo a 45 oppure con scivolo Pozzetti di lavaggio (o di cacciata) Nei tratti di fognatura ove la velocità risulti molto bassa e dove possono essere presenti acque ricche di solidi sedimentabili, devono prevedersi pozzetti di lavaggio (o di cacciata), con l'obiettivo di produrre, a intervalli regolari, una portata con elevata velocità, eliminando, così, le eventuali sedimentazioni e possibili ostruzioni. I pozzetti di lavaggio devono essere ispezionabili. 95

99 Con riferimento alla C.M. n del 7 gennaio 1974, per le acque nere la velocità relativa alle portate medie non dovrà di norma essere inferiore ai 50 cm/s. Quando ciò non si potesse realizzare, devono essere interposti in rete adeguati sistemi di lavaggio. La velocità relativa alle portate di punta non dovrà di norma essere superiore ai 4 m/s. Per le fognature bianche la stessa circolare dispone che la velocità massima non dovrà di norma superare i 5 m/s. A tal fine, in entrambi i casi, dovrà assicurarsi in tutti tratti della rete una velocità non inferiore a 50 cm/s. Articolo 92 - Tubazioni, canalette, cunette e cunicoli Per agevolare lo smaltimento delle acque piovane e impedire infiltrazioni dannose all'interno del corpo stradale, è prevista, ove necessario, la sistemazione e la costruzione di collettori di scolo, canalette, cunette e cunicoli Tubazioni Generalità: La verifica e la posa in opera delle tubazioni saranno conformi al Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985 (Norme tecniche relative alle tubazioni). A tale scopo l'impresa, indicherà la Ditta fornitrice delle tubazioni, la quale dovrà dare libero accesso, nella propria azienda, agli incaricati dell'amministrazione appaltante perché questi possano verificare la rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura. Prima di ordinare i materiali l'impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori le caratteristiche, eventuali illustrazioni e/o campioni dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di giunzione, i pezzi speciali, le flange ed eventuali i giunti speciali. Insieme al materiale illustrativo, disegni e campioni. All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo indelebile e ben leggibili le seguenti marchiature: - marchio del produttore; - sigla del materiale; - data di fabbricazione; - diametro interno o nominale; - pressione di esercizio; - classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kn/m per i materiali non normati); -normativa di riferimento. Segnalazione delle condotte: Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovrà essere stesa apposito nastro di segnalazione, indicante la presenza della condotta sottostante. Il nastro dovrà essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del tubo per profondità comprese fra 60 e 110 cm. mentre, per profondità inferiori della tubazione, la distanza tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovrà essere stabilita, d accordo con la D.L., in maniera da consentire l interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta possa essere danneggiata. Tubazioni in cemento armato vibrato Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato e centrifugato a pressione costante, ben stagionato, e avere le seguenti caratteristiche: Rck 25 MPa; - spessore uniforme rapportato al diametro della tubazione; - sezione perfettamente circolare e superfici interne lisce e prive di irregolarità; - sagomatura delle testate a maschio e femmina per costituire giunto di tenuta che dovrà essere sigillato in opera con malta di cemento. Dovranno essere posti in opera su platea in conglomerato cementizio, eventualmente rinfiancati; il conglomerato per la platea e i rinfianchi sarà del tipo di fondazione, avente Rck 25 MPa. Tra tubazione e platea dovrà essere interposto uno strato di malta dosata a 400 kg/m 3 di cemento. Tubazioni in PVC rigido La tubazione sarà costituita da tubi in policloruro di vinile non plastificato con giunti a bicchiere sigillati a collante o con guarnizioni di tenuta a doppio anello asimmetrico in gomma, dei tipi SN2, SDR 51, SN4, SDR 41, SN8 e SDR 34, secondo la norma UNI La tubazione deve essere interrata in un cavo, di dimensioni previste in progetto, sul cui fondo sarà predisposto materiale fino di allettamento. Qualora previsto in progetto, verrà rinfrancato con conglomerato del tipo di fondazione con Rck 25 MPa. Su ogni singolo tubo dovrà essere impresso, in modo evidente, leggibile e indelebile, il nominativo del produttore, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e la pressione di esercizio. La direzione dei lavori potrà prelevare campioni di tubi e inviarli a un laboratorio specializzato per essere sottoposti alle prove prescritte dalle norme di unificazione. Qualora i risultati non fossero rispondenti a dette norme, l'impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla sostituzione dei materiali non accettati. Nelle fognature per acque nere, le tubazioni dovranno essere rivestite interamente con resina poliuretanica dello spessore medio-nominale di mm 6. Il rivestimento interno di ogni singolo tubo ed il rivestimento delle due parti dell incastro (giunto maschio e giunto femmina), dovrà essere eseguito per iniezione in soluzione unica. Tutto il rivestimento poliuretanico all interno dovrà essere, al tatto e visivamente, perfettamente liscio senza ondulazioni od 96

100 asperità di alcun genere, e dovrà garantire il passaggio di liquidi fino ad una temperatura di 80 C. La resina utilizzata dovrà garantire una durezza standard del rivestimento pari a 70 ± 10 Shore. Le aziende produttrici dovranno allegare, durante tutto il corso della fornitura, la documentazione di fabbrica inerente i controlli dimensionali, le prove distruttive e le prove di tenuta idraulica eseguite sulla fornitura stessa. Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell allegato 4 dei criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all art. 2, lettere B), D), E), della legge n.319, recante norme per la tutela delle acque dell inquinamento compreso ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d arte. Il tutto come da specifiche tecniche allegate, che si intendono integralmente riportate. Pozzetti e chiusini I pozzetti e i chiusini dovranno essere in conglomerato cementizio armato e vibrato, ben stagionato e avere le seguenti caratteristiche: - Rck 30 MPa; - armatura in rete elettrosaldata in fili di acciaio del diametro e della maglia adeguati; - spessore delle pareti dei pozzetti non inferiore a 6,5 cm; - predisposizione per l'innesto di tubazioni. I chiusini avranno chiusura battentata e saranno posti su pozzetti e/o canalette, ancorati agli stessi. I chiusini dovranno, inoltre, essere conformi alla norma UNI EN 124. Sui pozzetti per i quali sia previsto l'eventuale accesso di persone per lavori di manutenzione o similari, il passo d'uomo non dovrà essere inferiore a 600 mm. Tutti i coperchi, le griglie e i telai devono portare una marcatura leggibile e durevole, indicante: - la norma di riferimento; - la classe corrispondente; - la sigla e/o nome del fabbricante. La tipologia e le dimensioni sono quelle indicate negli elaborati di progetto esecutivo Canalette Le canalette dovranno essere in elementi prefabbricati in lamiera di acciaio ondulata e zincata oppure in conglomerato cementizio o fibrocemento. L'acciaio della lamiera ondulata dovrà essere della qualità di cui alle norme AASHTO M e AASHTO M , con contenuto di rame non inferiore allo 0,20% e non superiore allo 0,40%, spessore minimo di 1,5 mm con tolleranza UNI, carico unitario di rottura non minore di 340 N/mm 2, e sarà protetto su entrambe le facce da zincatura a bagno caldo in quantità non inferiore a 305 g/m 2 per faccia. Canalette a embrici Le canalette a embrici dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Rck > 35 MPa, secondo i disegni tipo di progetto. Le canalette dovranno estendersi lungo tutta la scarpata, dalla banchina al fosso di guardia. Prima della posa in opera, l'impresa avrà cura di effettuare lo scavo di impostazione degli elementi di canaletta, dando allo scavo stesso la forma dell'elemento, in modo tale che il piano di impostazione di ciascun elemento risulti debitamente costipato, per evitare il cedimento dei singoli elementi. L'elemento al piede della canaletta, quando il fosso di guardia non è rivestito e manca l'ancoraggio, dovrà essere bloccato mediante due tondini in acciaio di diametro e lunghezza minima indicati nel progetto o indicati dal Direttore dei lavori. Ancoraggi analoghi dovranno essere infissi ogni tre elementi di canaletta per impedire il loro slittamento a valle. In sommità la canaletta dovrà essere raccordata alla pavimentazione, mediante apposito invito in conglomerato cementizio gettato in opera o prefabbricato. La sagomatura dell'invito dovrà essere tale che l'acqua non incontri ostacoli al regolare deflusso Cunette La formazione di cunetta potrà avvenire con elementi prefabbricati, aventi le caratteristiche prescritte dal progetto, formate con conglomerato cementizio, con armatura idonea alla dimensione degli elementi. Quest'opera comprenderà la regolarizzazione del piano di posa, la fornitura degli elementi prefabbricati, la sigillatura dei giunti con malta cementizia e quanto altro necessario per consegnare i lavori. Per tutti i manufatti in elementi prefabbricati di conglomerato cementizio vibrato e/o centrifugato, il controllo della resistenza del conglomerato sarà eseguito a cura e spese dell'impresa, sotto il controllo della direzione dei lavori, prelevando da ogni partita un elemento dal quale ricavare quattro provini cubici da sottoporre a prove di compressione presso un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, indicato dalla stessa direzione dei lavori. Tassativamente si prescrive che ciascuna partita sottoposta a controllo non potrà essere posta in opera fino a quando non saranno noti i risultati positivi delle prove Cunicoli La costruzione di cunicoli drenanti, aventi sezione all'interno del rivestimento, non superiore a 30 m 2, potrà avvenire con perforazione sia a mano sia meccanica in terreni di qualsiasi natura, durezza e consistenza, compresi gli oneri per la presenza e lo smaltimento di acqua di qualsiasi entità e portata, nonché per tutte le puntellature, armature e manto di qualsiasi tipo, natura ed entità. Nell'esecuzione del lavoro si potranno adottare gli stessi sistemi di scavo utilizzati per le gallerie, quali: - l'impiego di centinature, semplici o accoppiate, costituite da profilati o da strutture reticolari in ferro tondo, se è il caso integrate da provvisorie puntellature intermedie; 97

101 - il contenimento del cielo o delle pareti di scavo con elementi prefabbricati in conglomerato cementizio, con conglomerato cementizio lanciato a pressione con l'eventuale incorporamento di rete e centine metalliche; - l'impiego di ancoraggi e bullonaggi, marciavanti e lamiere metalliche; - l'uso di attrezzature speciali e di altre apparecchiature meccaniche e, in genere, qualsiasi altro metodo di scavo a foro cieco Rivestimento per cunette e fossi di guardia Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Rck > 30 MPa, armato con rete di acciaio a maglie saldate del tipo, in fili del diametro di 6 mm e del peso non inferiore a 3 kg/m 2. Gli elementi dovranno avere forma trapezoidale o a L, secondo i disegni tipo di progetto, lo spessore dovrà essere non inferiore a 7 cm e le testate dovranno essere sagomate a incastro a mezza pialla. I giunti dovranno essere stuccati con malta dosata a 500 kg/m 3 di cemento. Dovranno, infine, essere posti in opera su letto di materiale arido, perfettamente livellato e costipato, avendo cura che in nessun punto restino vuoti che potrebbero compromettere la resistenza della struttura. Conglomerato cementizio, gettato in opera Il rivestimento di canali, cunette e fossi di guardia, sarà eseguito con conglomerato cementizio e cemento CEM II con Rck 30 MPa, gettato in opera con lo spessore previsto nei disegni di progetto, previa regolarizzazione e costipamento del piano di posa; la lavorazione prevede anche l'uso delle casseforme, la rifinitura superficiale e sagomatura degli spigoli, nonché la formazione di giunti. Muratura di pietrame Il rivestimento di cunette e fossi di guardia può essere eseguito in muratura di pietrame e malta dosata a 350 kg/m 3 di cemento normale, con lavorazione del paramento a faccia vista e stuccatura dei giunti. Il rivestimento dello spessore indicato in progetto sarà eseguito, previa regolarizzazione e costipamento del piano di posa e predisposizione sullo scavo della malta di allettamento. SOVRASTRUTTURA STRADALE Articolo 93 - Generalità sovrastruttura stradale Per le terminologie e definizioni relative alle pavimentazioni ed ai materiali stradali si fa riferimento alle norme tecniche del C.N.R. B.U. n. 169 del Le parti del corpo stradale sono così suddivise: a) sottofondo (terreno naturale in sito o sull ultimo strato del rilevato): b) sovrastruttura, così composta: 1) fondazione, 2) base, 3) strato superficiale (collegamento e usura). In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei lavori, la sagoma stradale per tratti in rettifilo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2,5%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0,50. Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei lavori stabilirà in relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti. Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dalla Direzione dei lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio. L Impresa indicherà alla Direzione dei lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformità degli articoli che seguono. La Direzione dei lavori ordinerà prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso Laboratori ufficiali di fiducia dell Amministrazione appaltante. Per il controllo delle caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante l esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere o presso gli stessi Laboratori ufficiali. L approvazione della Direzione dei lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleverà l Impresa dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro. L Impresa avrà cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera. Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della pavimentazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 0,3 mm, controllata a mezzo di un regolo lungo m 4,00 disposto secondo due direzioni ortogonali. La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre alla usura ed alla diretta azione del traffico l estradosso del ponte 98

102 e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti. Allo scopo di evitare frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi sul ponte, tutta la pavimentazione, compresi i giunti e le altre opere accessorie, deve essere eseguita con materiali della migliore qualità e con la massima cura esecutiva. STRATI DI FONDAZIONE Articolo 94 - Strato di fondazione in misto granulare Lo strato di fondazione sarà costituito dalla miscela conforme alle prescrizioni del presente capitolato e comunque dovrà essere preventivamente approvato dalla Direzione dei lavori e dovrà essere steso in strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in relazione alla capacità costipante delle attrezzature di costipamento usate. Gli strati dovranno essere costipati con attrezzature idonee al tipo di materiale impiegato ed approvato dalla Direzione dei lavori, tali da arrivare ai gradi di costipamento prescritti dalle indicazioni successive. Il costipamento dovrà interessare la totale altezza dello strato che dovrà essere portato alla densità stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere impiegato. Durante la fase di costipamento la quantità di acqua aggiunta, per arrivare ai valori ottimali di umidità della miscela, dovrà tenere conto delle perdite per evaporazione causa vento, sole, calore ed altro. L acqua da impiegare dovrà essere esente da materie organiche e da sostanze nocive. Si darà inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidità siano tali da non produrre danni alla qualità dello strato stabilizzante. La costruzione sarà sospesa quando la temperatura sia inferiore a 3 C. Qualsiasi zona o parte della fondazione, che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre condizioni di umidità durante qualsiasi fase della costruzione, dovrà essere completamente scarificata, rimiscelata e costipata in conformità delle prescrizioni della Direzione dei lavori, senza che questa abbia a riconoscere alcun compenso aggiuntivo. La superficie di ciascuno strato dovrà essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature previste dal progetto e dovrà risultare liscia e libera da buche e irregolarità. La fondazione in misto granulare a stabilizzazione meccanica è una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con l aggiunta o meno di legante naturale, il quale è costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNI. L aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale; potrà essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di cantiere. La fondazione presenterà lo spessore indicato nelle tavole di progetto, salvo diversa disposizione impartita dalla D.L. in relazione alla reale portanza del sottofondo;la stesa avverrà in strati successivi, ciascuno dei quali non dovrà mai avere uno spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm Caratteristiche del materiale da impiegare Il materiale in opera, dopo l eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle caratteristiche seguenti: 1) l aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare; 2) granulometria compresa nei seguenti fusi e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti: Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante: % totale in peso Φ max 71 mm Miscela passante: % totale in peso Φ max 30 mm Crivello Crivello Crivello Crivello Crivello Setaccio Setaccio 0, Setaccio 0, ) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3; 4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%; 5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65. Tale controllo dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell equivalente in sabbia (65) 99

103 potrà essere variato dalla Direzione lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione lavori richiederà in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell indice di portanza CBR di cui al successivo punto 6); 6) indice di portanza CBR (C.N.R. U.N.I Prove sui materiali stradali; indice di portanza C.B.R. di una terra), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50. È inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di ± 2% rispetto all umidità ottima di costipamento; 7) limite di liquidità 25%, limite di plasticità 19, indice di plasticità 6. Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l accettazione avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e Studi preliminari Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione lavori mediante prove di laboratorio sui campioni che l impresa avrà cura di presentare a tempo opportuno. Contemporaneamente l impresa dovrà indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell attrezzatura di cantiere che verrà impiegata. I requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione lavori in corso d opera, prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento Modalità operative Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo. Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 30 cm e non inferiore a 10 cm e dovrà presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti. L eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l umidità prescritta in funzione della densità, è da effettuarsi mediante dispositivo spruzzatori. A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostruito a cura e spese dell Impresa. Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria. Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di costipamento). Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 98% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata: AASHO T metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio ¾. Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni maggiori di 25 mm, la densità ottenuta verrà corretta in base alla formula: dr=(di x Pc x (100 Z))/(100 x Pc Z x di) dove dr: densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da paragonare a quella AASHO modificata determinata in laboratorio; di: densità della miscela intera; Pc: peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm; Z: percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25mm. La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele contenenti una percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a 35 mm, compresa tra il 25 e il 40 %. In tal caso nella stessa formula, al termine Z, dovrà essere dato il valore di 25 (indipendentemente dalla effettiva percentuale in peso di trattenuto al crivello da 25 mm). Il valore del modulo di compressibilità Me, misurato con il metodo di cui all art. Preparazione piano di posa sovrastruttura stradale, ma nell intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mm 2, non dovrà essere inferiore ad 80 N/mm

104 La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente. Sullo strato di fondazione, compattato in conformità delle prescrizioni avanti indicate, è buona norma procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due fasi di lavori, un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Ciò allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento, di esportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sarà opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi. Articolo 95 - Strato di fondazione in misto cementato 95.1 Descrizione Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare di ghiaia (o pietrisco) e sabbia impastato con cemento e acqua in impianto centralizzato a produzione continua con dosatori a peso o a volume. Gli strati in oggetto avranno lo spessore che sarà prescritto dalla Direzione dei lavori. Comunque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm o inferiore a 10 cm Caratteristiche del materiale da impiegare Inerti: Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava o di fiume con percentuale di frantumato complessivo compresa tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli inerti (la D.L. potrà permettere l'impiego di quantità di materiale frantumato superiore al limite stabilito, in questo caso la miscela dovrà essere tale da presentare le stesse resistenze a compressione ed a trazione a 7 giorni; questo risultato potrà ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/ o la quantità di passante al setaccio 0,075 mm) aventi i seguenti requisiti: 1) l aggregato deve avere dimensioni non superiori a 40 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare; 2) granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti: Serie crivelli e setacci Miscela passante: U.N.I. % totale in peso Crivello Crivello Crivello Crivello Crivello Crivello Setaccio Setaccio 0, Setaccio 0, Setaccio 0, ) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C AASHO T 96, inferiore o uguale al 30%; 4) equivalente in sabbia compreso tra 30 e 60; 5) indice di plasticità non determinabile (materiale non plastico). L Impresa, dopo avere eseguito prove in laboratorio, dovrà proporre alla Direzione dei lavori la composizione da adottare e successivamente l osservanza della granulometria dovrà essere assicurata con esami giornalieri. Verrà ammessa una tolleranza di ± 5% fino al passante al crivello 5 e di 2% per il passante al setaccio 2 e inferiori. Legante: Verrà impiegato cemento di tipo normale (Portland, pozzolanico, d alto forno). 101

105 A titolo indicativo la percentuale di cemento in peso sarà compresa tra il 3% e il 5% sul peso degli inerti asciutti. Acqua: Dovrà essere esente da impurità dannose, olii, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra sostanza nociva. La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all umidità ottima di costipamento con una variazione compresa entro ± 2% del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle resistenze appresso indicate. In modo indicativo il quantitativo d'acqua si può considerare pari tra il 5% e il 7% Miscela - Prove di laboratorio e in sito La percentuale esatta di cemento, come pure la percentuale di acqua, saranno stabilite in relazione alle prove di resistenza appresso indicate. Resistenza: Verrà eseguita la prova di resistenza a compressione ed a trazione sui provini cilindrici confezionati entro stampi C.B.R. (C.N.R. U.N.I ) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3242 cm 3 ); per il confezionamento dei provini gli stampi verranno muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento dell'ultimo strato con la consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all altezza dello stampo vero e proprio. Tale eccedenza dovrà essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura dello stampo, affinché l altezza del provino risulti definitivamente di cm 17,78. La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti, mescolandole tra loro, con il cemento e l acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino. Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà una vagliatura sul crivello U.N.I. 25 mm (o setaccio ASTM 3/4") allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta di cemento ad essi aderente. La miscela verrà costipata su 5 strati con il pestello e l altezza di caduta di cui alla norma AASHO T 180 e a 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella della prova citata (diametro pestello mm 50,8 peso pestello Kg 4,54, altezza di caduta cm 45,7). I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a stagionatura per altri 6 giorni in ambiente umido (umidità relativa non inferiore al 90% e temperatura di circa 20 C); in caso di confezione in cantiere la stagionatura si farà in sabbia mantenuta umida. Operando ripetutamente nel modo suddetto, con impiego di percentuali in peso d acqua diverse (sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello da 25 mm) potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio. Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante. I provini confezionati come sopra detto dovranno avere resistenze a compressione a 7 giorni non minori di 2,5 N/mm 2 e non superiori a 4,5 N/mm 2 ed a trazione secondo la prova brasiliana non inferiore a 0,25 N/mm 2. (Questi valori per la compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media di 3 provini, se ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla media stessa di ± 15%, altrimenti dalla media dei due restanti dopo aver scartato il valore anomalo). Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelte la curva, la densità e le resistenze di progetto da usare come riferimento nelle prove di controllo Preparazione La miscela verrà confezionata in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o a volume. La dosatura dovrà essere effettuata sulla base di un minimo di tre assortimenti, il controllo della stessa dovrà essere eseguito almeno ogni 1500 m 3 di miscela Posa in opera La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla Direzione dei lavori la rispondenza di quest ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti. La stesa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti. Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli lisci vibranti o rulli gommati (oppure rulli misti vibranti e gommati) tutti semoventi. L idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione Lavori su una stesa sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (Prova di costipamento). La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperature ambienti inferiori a 0 C e superiori a 25 C né sotto pioggia. Potrà tuttavia essere consentita la stesa a temperature comprese tra i 25 C e i 30 C. In questo caso, però, sarà necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto dall impianto di miscelazione al luogo di impiego (ad esempio con teloni); sarà inoltre necessario provvedere ad abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato. Infine le operazioni di costipamento e di stesa dello strato di protezione con emulsione bituminosa 102

106 dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela. Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature di 15 C 18 C ed umidità relative del 50% circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umidità relative anch esse crescenti; comunque è opportuno, anche per temperature inferiori alla media, che l umidità relativa all ambiente non scenda al di sotto del 15%, in quanto ciò potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione del getto. Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di norma 1 2 ore per garantire la continuità della struttura. Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali di ripresa, che andranno protetti con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare) conservati umidi. Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e togliendo la tavola stessa al momento della ripresa del getto; se non si fa uso della tavola, sarà necessario, prima della ripresa del getto, provvedere a tagliare l ultima parte del getto precedente, in modo che si ottenga una parete verticale per tutto lo spessore dello strato. Non saranno eseguiti altri giunti all infuori di quelli di ripresa. Il transito di cantiere sarà ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è stata effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati. Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche, o da altre cause, dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell Impresa Protezione superficiale Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura, dovrà essere eseguito lo stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 2 Kg/m 2, in relazione al tempo ed alla intensità del traffico di cantiere cui potrà venire sottoposto ed il successivo spargimento di sabbia Norme di controllo delle lavorazioni e di accettazione La densità in sito dovrà essere maggiore o uguale al 97% della densità di progetto. Il controllo di detta densità dovrà essere eseguito con cadenza giornaliera (almeno una prova per giornata lavorativa) prelevando il materiale durante la stesa ovvero prima dell indurimento; la densità in sito si effettuerà mediante i normali procedimenti a volumometro, con l accorgimento di eliminare dal calcolo, sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm. Ciò potrà essere ottenuto attraverso l applicazione della formula di trasformazione di cui al precedente modalità operative del paragrafo Fondazione in misto granulare a stabilizzazione meccanica, oppure attraverso una misura diretta consistente nella separazione mediante vagliatura degli elementi di pezzatura maggiore di 25 mm e nella loro sistemazione nel cavo di prelievo prima di effettuare la misura col volumometro. La sistemazione di questi elementi nel cavo dovrà essere effettuata con cura, elemento per elemento, per evitare la formazione di cavità durante la misurazione del volume del cavo stesso. Il controllo della densità potrà anche essere effettuato sullo strato finito (almeno con giorni di stagionatura), su provini estratti da quest ultimo tramite carotatrice; la densità secca ricavata come rapporto tra il peso della carota essiccata in stufa a C fino al peso costante ed il suo volume ricavato per mezzo di pesata idrostatica previa paraffinatura del provino, in questo caso la densità dovrà risultare non inferiore al 100% della densità di progetto. Nel corso delle prove di densità verrà anche determinata l umidità della miscela, che, per i prelievi effettuati alla stesa, non dovrà eccedere le tolleranze indicate al punto b) del presente articolo. La resistenza a compressione ed a trazione verrà controllata su provini confezionati e stagionati in maniera del tutto simile a quelli di studio preparati in laboratorio, prelevando la miscela durante la stesa e prima del costipamento definitivo, nella quantità necessaria per il confezionamento dei sei provini (tre per le rotture a compressione e tre per quelle a trazione) previa la vagliatura al crivello da 25 mm. Questo prelievo dovrà essere effettuato almeno ogni 1500 m 3 di materiale costipato. La resistenza a 7 giorni di ciascun provino, preparato con la miscela stesa, non dovrà discostarsi da quella di riferimento preventivamente determinato in laboratorio di oltre ± 20%; comunque non dovrà mai essere inferiore a 2,5 N/mm 2 per la compressione e 0,25 N/mm 2 per la trazione. La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4,50 di lunghezza, disposto secondo due direzioni ortogonali, e tale scostamento non potrà essere che saltuario. Qualora si riscontri un maggior scostamento dalla sagoma di progetto, non è consentito il ricarico superficiale e l impresa dovrà rimuovere a sua totale cura e spese lo strato per il suo intero spessore. CONGLOMERATI BITUMINOSI TRADIZIONALI 103

107 Articolo 96 - Strato di base in misto bitumato 96.1 Descrizione Lo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (secondo le definizioni riportate nell art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali - fascicolo IV/1953), impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati o metallici a rapida inversione. Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei lavori. Nella composizione dell aggregato grosso (frazione > 4 mm), il materiale frantumato dovrà essere presente almeno per il 90% in peso. A giudizio della Direzione lavori potrà essere richiesto che tutto l aggregato grosso sia costituito da elementi provenienti da frantumazione di rocce lapidee Materiali inerti I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R , con l avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le norme del B.U. C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL. Aggregato grosso (frazione > 4 mm): L aggregato grosso sarà costituito da una miscela di ghiaie e/o brecce e/o pietrisco/pietrischetto/graniglia che dovrà rispondere ai seguenti requisiti: contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all 1%; contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all 1%; perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita secondo la norma C.N.R. B.U. n. 34/7, inferiore al 25%; quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 90% in peso; dimensione massima dei granuli 40 mm (valida per uno spessore finito dello strato di base di almeno 7 cm); sensibilità al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non superiore al 30% (in zone considerate soggette a gelo); passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non superiore all 1%; forma approssimativamente sferica (ghiaie) o poliedrica (brecce e pietrischi), comunque non appiattita, allungata o lenticolare, in ogni caso gli elementi dell aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei. Aggregato fino (frazione 4 mm): L aggregato fino sarà costituito da una miscela di graniglie e/o ghiaie e/o brecciolini e sabbia naturale e/o di frantumazione e dovrà rispondere ai seguenti requisiti: contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all 1%; contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all 1%; equivalente in sabbia determinato secondo la norma B.U. C.N.R. n. 27 (30 marzo 1972) superiore a 50%; materiale non plastico, secondo la norma C.N.R.-U.N.I ; limite liquido (WL), secondo la norma C.N.R.-U.N.I , non superiore al 25%. Additivi: Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti: setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100; setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): % passante in peso: 90. La granulometria dovrà essere eseguita per via umida Legante bituminoso Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle Norme per l accettazione dei bitumi del C.N.R. B.U. n. 68 del 23 maggio Il bitume dovrà essere del tipo di penetrazione 60 70, ovvero avere una penetrazione a 25 C di dmm e le altre caratteristiche rispondenti a quelle indicate per la gradazione B 50/70 nella norma C.N.R. Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento p.a., punto di rottura Fraas, duttilità e volatilità, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. C.N.R. n. 24 (29 dicembre 1971); B.U. C.N.R. n. 35 (22 104

108 novembre 1973); B.U. C.N.R. n. 43 (6 giugno 1974); B.U. C.N.R. n. 44 (29 ottobre 1974); B.U. C.N.R. n. 50 (17 marzo 1976). Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione, secondo la tabella UNI 4163 ed. febbraio 1959, calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra - 1,0 e 1,0: IP : indice di penetrazione = (20 U 500 V) /(U + 50 V) dove: U = temperatura di rammollimento alla prova palla-anello in C (a 25 C); V = log log. penetrazione bitume in dmm (a 25 C.) Il prelevamento dei campioni di bitume dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto dalla norma C.N.R. B.U. n. 81/ Miscela La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso: Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante: % totale in peso Crivello Crivello Crivello Crivello Crivello Crivello Setaccio Setaccio 0, Setaccio 0, Setaccio 0, Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso secco totale degli aggregati. Esso dovrà comunque essere determinato come quello necessario e sufficiente per ottimizzare secondo il metodo Marshall di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali le caratteristiche di impasto di seguito precisate: il valore della stabilità Marshall - Prova B.U. C.N.R. n. 30 (15 marzo 1973) eseguita a 60 C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 Kg; inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere superiore a 250; gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresi fra 3% e 7%; sufficiente insensibilità al contatto prolungato con l acqua; la stabilità Marshall, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 149/92, dovrà risultere pari almeno al 75% del valore originale; in difetto, a discrezione della D.L., l impasto potra essere ugualmente accettato purché il legante venga addittivato con il dope di adesione e, in tal modo, l impasto superi la prova. I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l impianto di produzione e/o presso la stesa e la stessa Impresa dovrà a sue spese provvedere a dotarsi delle attrezzature necessarie per confezionare i provini Marshall. La temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovrà però superare quest ultima di oltre 10 C. Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche: la densità (peso in volume) determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 non dovrà essere inferiore al 98% della densità dei provini Marshall; il contenuto di vuoti residui determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/73 dovrà comunque risultare compreso fra il 4% e l 8% in volume Controllo dei requisiti di accettazione L Impresa ha l obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione. 105

109 L Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all inizio delle lavorazioni e per ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali l impresa ha ricavato la ricetta ottimale. La Direzione lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera. Una volta accettata dalla Direzione lavori la composizione proposta, l Impresa dovrà ad essa attenersi rigorosamente comprovandone l osservanza con esami giornalieri. Non sarà ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a ± 5% e di sabbia superiore a ± 3% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di ± 1,5% sulla percentuale di additivo. Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di ± 0,3%. Tali valori dovranno essere soddisfatti dall esame delle miscele prelevate all impianto come pure dall esame delle carote prelevate in sito. Su richiesta della Direzione lavori sul cantiere di lavoro dovrà essere installato a cura e spese dell Impresa un laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione, condotto da personale appositamente addestrato. In quest ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza giornaliera: la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi all uscita dei vagli di riclassificazione; la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di stoccaggio; la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U. C.N.R. n. 40 del 30 marzo 1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n. 39 del 23 marzo 1973), media di due prove; stabilità e rigidezza Marshall. Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei termometri dell impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell umidità residua degli aggregati minerali all uscita dall essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno. In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione lavori sul quale l impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati. In corso d opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali. La Stazione appaltante si riserva la espressa facoltà di verificare, tramite la Direzione lavori, le varie fasi di preparazione dei conglomerati. A tal uopo l Impresa è tassativamente obbligata a fornire all Amministrazione appaltante gli estremi (nome commerciale ed indirizzo) della Ditta di produzione dei conglomerati unitamente al formale impegno di questa a consentire alla Direzione lavori sopralluoghi in fabbrica in qualsiasi numero ed in ogni momento con la facoltà di operare dei prelievi di materiali; assistere e verificare le fasi di manipolazione e confezione Formazione e confezione delle miscele Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto essiccamento, l uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l uso dell impianto a scarico diretto. L impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto. Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata. Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell additivo. La zona destinata allo stoccaggio degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura. Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate. 106

110 Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell impianto e dell effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 20 secondi. La temperatura degli aggregati all atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150 C e 170 C, e quella del legante tra 150 C e 180 C, salvo diverse disposizioni della Direzione lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato. Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati. L umidità degli aggregati all uscita dell essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%. L ubicazione dell impianto di mescolamento dovrà essere tale da consentire, in relazione alle distanze massime della posa in opera, il rispetto delle temperature prescritte per l impasto e per la stesa Posa in opera delle miscele La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla Direzione lavori la rispondenza di quest ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto granulare ed in misto cementato. Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire l ancoraggio, si dovrà provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta dall emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso. Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo possibile; tra di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 1 Kg/m 2, secondo le indicazioni della Direzione lavori. La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di autolivellamento. Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi. Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l impiego di 2 o più finitrici. Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva. Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. I giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed esportazione della parte terminale di azzeramento. La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. Il trasporto degli impasti dovrà essere effettuato con autocarri a cassone metallico a perfetta tenuta, pulito e, nella stagione o in climi freddi, coperto con idonei sistemi per ridurre al massimo il raffreddamento dell impasto. La temperatura del conglomerato bituminoso all atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130 C. La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possano pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell Impresa. La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di continuità. La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli metallici a rapida inversione di marcia, possibilmente integrati da un rullo semovente a ruote gommate e/o rulli misti (metallici e gommati). Il tipo, il peso ed il numero di rulli, proposti dall Appaltatore in relazione al sistema ed alla capacità di stesa ed allo spessore dello strato da costipare, dovranno essere approvati dalla Direzione lavori. In ogni caso al termine della compattazione, lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non inferiore al prescritto addensamento in riferimento alla densità di quella Marshall delle prove a disposizione per lo stesso periodo, rilevata all impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione di stesa secondo la norma B.U. C.N.R. n. 40 (30 marzo 1973), su carote di 15 cm di diametro; il valore risulterà dalla media di due prove. 107

111 Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. Nelle curve sopraelevate il costipamento andrà sempre eseguito iniziando sulla parte bassa e terminando su quella alta. Allo scopo di impedire la formazione di impronte permanenti, si dovrà assolutamente evitare che i rulli vengano arrestati sullo strato caldo. La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un asta rettilinea lunga m 4, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi uniformemente. Saranno tollerati scostamenti dalle quote di progetto contenuti nel limite di ± 10 mm. Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto. Articolo 97 - Strati di collegamento (binder) e di usura 97.1 Descrizione La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione lavori. Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate nell art. 1 delle Norme per l accettazione deì pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali del C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci. I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di elementi litoidi, anche isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle presenti prescrizioni del presente capitolato, in caso contrario a sua discrezione la Direzione lavori accetterà il materiale o provvederà ad ordinare all Impresa al rifacimento degli strati non ritenuti idonei. Tutto l aggregato grosso (frazione > 4 mm), dovrà essere costituito da materiale frantumato. Per le sabbie si può tollerare l impiego di un 10% di sabbia tondeggiante Materiali inerti Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo IV/1953. Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme C.N.R. 1953, con l avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL. Aggregato grosso (frazione > 4 mm): L aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei. L aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti. Miscela inerti per strati di collegamento: contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all 1%; contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all 1%; perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C AASHO T 96 ovvero inerte IV cat. : Los Angeles <25% - coeff. di frantumazione <140; tutto il materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee; dimensione massima dei granuli non superiore a 2/3 dello spessore dello strato e in ogni caso non superiore a 30 mm; sensibilità al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n.80/80, non superiore al 30% (in zone considerate soggette a gelo); passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n.75/80, non superiore all 1%; indice di appiattimento (Ia), secondo la norma C.N.R. B.U. n.95/84, non superiore al 20%, indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80; coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/

112 Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di coilegamento in periodi umidi od invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%. Miscela inerti per strati di usura: contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all 1%; contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all 1%; perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C AASHO T 96 ovvero inerte I cat. :Los Angeles <20% - coeff. di frantumazione <120 ; se indicato nell elenco voci della lavorazione che si vuole almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela, questo deve provenire da frantumazione di rocce di origine vulcanica magmatica eruttiva (ovvero del tipo basaltici o porfidi) che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mm2, nonché resistenza alla usura minima 0,6. Nel caso in cui tale percentuale risultasse superiore al valore del 30%, la parte eccedente non verrà ricompensata all Impresa, ma si intenderà come necessaria affinché la miscela totale raggiunga i valori minimi prescritti dalla perdita in peso alla prova Los Angeles; indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85; coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%; Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui sopra. In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei. Aggregato fino (frazione compresa tra 0,075 e 4 mm): L aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell art. 5 delle Norme del C.N.R. fascicolo IV/1953 ed in particolare: Miscela inerti per strati di collegamento: quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 40%; equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 50%; materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso. Miscela inerti per strati di usura: quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 50%; equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 60%; materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2, 5 mm necessario per la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6. Additivo minerale (filler): Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM. Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei lavori, il filler potrà essere costituito da polvere di roccia asfaltica contenente il 6 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25 C inferiore a 150 dmm. Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei lavori in base a prove e ricerche di laboratorio Legante bituminoso Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere di penetrazione salvo diverso avviso, dato per iscritto, dalla Direzione dei lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovrà rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base Miscele Strato di collegamento (binder) La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso: Serie crivelli e setacci Miscela passante: U.N.I. % totale in peso Crivello Crivello Crivello

113 Crivello Setaccio Setaccio 0, Setaccio 0, Setaccio 0, Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso dovrà comunque essere determinato come quello necessario e sufficiente per ottimizzare secondo il metodo Marshall di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali la caratteristiche di impasto di seguito precisati: la stabilità Marshall eseguita a 60 C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 250; gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3 7%. la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. Riguardo i provini per le misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomeratí bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base. Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche: la densità (peso in volume) determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n.40/73 non dovrà essere inferiore al 97% della densità dei provini Marshall. La superficie finita dell impasto bituminoso messo in opera nello strato di collegamento, nel caso questo debba restare sottoposto direttamente al traffico per un certo periodo prima che venga steso il manto di usura, dovrà presentare: resistenza di attrito radente, misurata con l apparecchio portatile a pendolo Skid Resistance Tester (secondo la norma C.N.R. B.U. n.105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 15 C, non inferiore a 55 BPN British Portable Tester Number ; qualora lo strato di collegamento non sia stato ancora ricoperto con il manto di usura, dopo un anno dall apertura al traffico la resistenza di attrito radente dovrà risultare non inferiore a 45 BPN; macrorugosità superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la norma C.N.R. B.U. n.94/83, non inferiore a 0,45 mm; coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l apparecchio S.C.R.I.M. (siderway Force Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n.147/92, non inferiore a 0,55. Le misure di BPN, HS, e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15 ed il 90 giorno dall apertura al traffico. Strato di usura La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso: Serie crivelli e setacci Miscela passante: U.N.I. % totale in peso Crivello Crivello Crivello Setaccio Setaccio 0, Setaccio 0, Setaccio 0, Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati. Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà superare l 80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportata. Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga 110

114 scadenza; il valore della stabilità Marshall (prova B.U. C.N.R. n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60 C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 100 N [1000 Kg]. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300; la percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 6%; la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche: la densità (peso in volume) determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 non dovrà essere inferiore al 97% della densità dei provini Marshall; il contenuto di vuoti residui determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/73 dovrà comunque risultare compreso fra il 4% e il 8% in volume. Ad un anno dall apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d acqua, non dovrà risultare inferiore a 10-6 cm/sec. resistenza di attrito radente, misurata con l apparecchio portatile a pendolo Skid Resistance La superficie finita dell impasto bituminoso messo in opera nel manto di usura, dovrà presentare: Tester (secondo la norma C.N.R. B.U. n.105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 15 C: inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall apertura al traffico non inferiore a 60 BPN dopo un anno dall apertura al traffico, non inferiore a 50 BPN; macrorugosità superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la norma C.N.R. B.U. n.94/83, non inferiore a 0,55 mm; coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l apparecchio S.C.R.I.M. (Siderway Force Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n.147/92, non inferiore a 0,60. Le misure di BPN, HS, e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15 ed il 90 giorno dall apertura al traffico. Sia per i conglomeratì bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione o nella stesa ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. La stessa Impresa dovrà a sue spese provvedere a dotarsi delle attrezzature necessarie per confezionare i provini Marshall. In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovrà essere vagliato se necessario Controllo dei requisiti di accettazione Strato di collegamento (binder) Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. Strato di usura Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. Inoltre indicati con: M: il valore della stabilità Marshall, espressa in Kg; Iv: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata, espresso in percentuale; LA: perdita in peso alla prova Los Angeles relativa all aggregato grosso, espresso in percentuale; i lavori eseguiti non saranno ritenuti accettabili qualora si verifichi anche una sola delle disuguaglianze sotto indicate: M < 800 Kg Iv > 14% LA > 23% Nel caso in cui i risultati delle prove fatte eseguire dalla Direzione lavori presso laboratori ufficiali di fiducia dell Amministrazione appaltante, sui campioni prelevati in contradditorio, fornissero dei valori intermedi tra quelli prescritti dal presente capitolato e quelli rappresentanti i limiti di accettabilità sopra indicati, si procederà ad una detrazione percentuale sull importo dei lavori, che risulti dai registri contabili o in sede di emissione del conto finale, calcolata secondo la seguente formula, che fornisce il fattore di moltiplicazione da applicare a detto importo per ottenere il corrispondente valore rettificato, a seguito di riscontrata carenza dei materiali: 111

115 C = 1-0,3 ( M) / 200 0,2 (Iv 8) / 6 0,1 (LA 20) / 3 con M 1000 Kg Iv 8% LA 20% Quando il coefficiente C risulti minore o uguale a 0,5 il lavoro non sarà accettato. Per l applicazione del fattore di moltiplicazione ( C ) sull importo dei lavori si dovrà utilizzare, per ciascun termine (M, Iv e LA), il valore medio tra quelli rilevati su più sezioni (chilometriche) dell intero tronco stradale oggetto dell intervento Formazione e confezione degli impasti Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere inferiore a 25 secondi Posa in opera delle miscele Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che saranno tollerati scostamenti dalle quote di progetto contenuti nei seguenti limiti: strato di collegamento: ± 7 mm, strato di usura: ± 5 mm Attivanti l adesione Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati potranno essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l adesione bitume aggregato ( dopes di adesività). Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento, mentre per quello di usura lo saranno ad esclusivo giudizio della Direzione lavori: 1) quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua posizione geografica rispetto agli impianti più prossimi, è tanto distante dal luogo di produzione del conglomerato stesso da non assicurare, in relazione al tempo di trasporto del materiale, la temperatura di 130 C richiesta all atto della stesa; 2) quando anche a seguito di situazioni meteorologiche avverse, la stesa dei conglomerati bituminosi non sia procrastinabile in relazione alle esigenze del traffico e della sicurezza della circolazione. Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate presso i laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate. Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume. I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione lavori. L immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantirne la perfetta dispersione e l esatto dosaggio. CONGLOMERATI BITUMINOSI CON BITUMI MODIFICATI Articolo 98 - Conglomerati ad alto modulo complesso 98.1 Descrizione Allo scopo di aumentare la resistenza a fatica ed alle deformazioni permanenti, potranno essere realizzati strati portanti in conglomerato bituminoso costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi, mescolati a caldo con bitume modificato. Gli strati portanti ad alto modulo complesso, realizzati con spessore adeguato, potranno sostituire l insieme strato di base-strato di collegamento (binder) e su di essi potrà essere direttamente realizzato il tappeto di usura. Il conglomerato verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con idonei rulli Materiali inerti I materiali inerti ed i loro requisiti di accettazione saranno come quelli descritti per lo strato di collegamento (binder) confezionato con bitume tradizionale (ved. art. Strati di collegamento (binder) e di usura ) Legante Il bitume modificato dovrà avere le seguenti caratteristiche: CARATTERISTICHE VALORI 112

116 Penetrazione a 25 C dmm Punto di rammollimento palla ed anello C, min 65 Punto di rottura Fraass C, min - 12 Ritorno elastico a 25 C, min 50 % Viscosità dinamica a 160 C, Pa s, min 0,4 Stabilità allo stoccaggio ( pen, dmm e P&A, C), max 5 Invecchiamento (RTFOT), penetrazione residua, % min 60 Invecchiamento (RTFOT), variazione P&A, C ± Miscela La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato ad alto modulo dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nei seguenti fusi: Crivelli e setacci UNI Fuso A % in peso Fuso B % in peso Passante al crivello 40 mm Passante al crivello 30 mm Passante al crivello 20 mm Passante al crivello 10 mm Passante al crivello 5 mm Passante al setaccio 2 mm Passante al setaccio 0,4 mm Passante al setaccio 0,18 mm Passante al setaccio 0,075 mm Il fuso da adottare con spessori minimi non inferiori a 12 cm, mentre il fuso B con spessori minimi non inferiori a 8 cm. Il conglomerato ad alto modulo complesso dovrà avere i seguenti requisiti: Parametro Norma U.M. Valore Percentuale in massa del bitume modificato sugli aggregati CNR 38/73 % 4,5 7 Vuoti residui percentuali CNR 30/73 % 2 4 Stabilità Marshall conglomerato a 60 C CNR 30/73 dan 2000 Scorrimento Marshall CNR 30/73 mm 1 3 Rigidezza Marshall CNR 30/73 dan/mm 500 Stabilità Marshall dopo immersione acqua distillata ( 15 gg, 25 C) CNR 149/92 dan 1600 Resistenza a trazione indiretta a 10 C CNR 134/91 dan/cmq 25 Profondità di impronta a 40 C CNR 136/91 mm < 2 Il volume dei vuoti residui in opera a compattazione ultimata dovrà essere compreso tra il 4% e 8%, comunque la massa volumica del conglomerato in sito non dovrà essere inferiore al 97% della massa volumica dei provini Marshall compattati in laboratorio. Nella determinazione del modulo complesso e dell angolo di fase, su provini costipati in laboratorio come previsto dalla norma CNR 106/85 e sottoposti a prova dinamica di trazione-compressione alla frequenza di 10 Hz, con deformazione unitaria compresa tra 1,0x10E-5 e 4,0x10E-5, in un intervallo di tempo compreso tra il 15 ed il 20 giorno dalla loro confezione, si dovranno ottenere i seguenti valori: Temperatura ( C) Modulo complesso (Mpa) Angolo di fase (gradi) 10 > > > Nella determinazione della deformabilità a carico costante (CREEP), i valori del parametro Jp dovranno risultare come di seguito indicati: 113

117 Temperatura cmq Kg s 10 C < 10E-7 25 C < 10E-6 40 C < 10E-5 I valori di modulo complesso e deformabilità dovranno risultare anche per carote prelevate in sito, con determinazioni eseguite con le modalità sopra indicate, in un intervallo di tempo compreso tra i 20 e i 30 giorni dalla stesa del conglomerato Controllo dei requisiti di accettazione Vale quanto riportato all art. Strato di base in misto bitumato Formazione e confezionamento delle miscele Vale quanto riportato all art. Strato di base in misto bitumato, con le seguenti eccezioni: la temperatura di miscelazione degli inerti e del bitume dovrà essere C superiore, a seconda del polimero utilizzato, rispetto ai conglomerati confezionati con bitume tradizionale; il tempo minimo di miscelazione effettiva non dovrà essere inferiore a 30 s Posa in opera della miscela Vale quanto riportato all art. Strato di base in misto bitumato, con le seguenti eccezioni: la temperatura di stesa e quindi di costipamento non potrà mai essere inferiore a 150 C; la compattazione dovrà essere realizzata esclusivamente con rulli gommati di idoneo peso e di caratteristiche tecnologiche avanzate, in azione subito dopo la finitrice, in maniera di assicurare il raggiungimento della massima densità ottenibile. Più specificatamente il rullo a pneumatici dovrà avere carico per ruota superiore a 3,5 t e carico totale non inferiore a 25 t. Articolo 99 - Splittmastix asphalt (usura antisdrucciolo SMA) Descrizione Il conglomerato bituminoso di usura antisdrucciolo SMA è costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, frantumati, sabbie di sola frantumazione e additivo (filler), impastato a caldo in appositi impianti con bitume modificato e talvolta con aggiunta di fibre organiche o minerali. Questo conglomerato deve essere chiuso e totalmente impermeabile agli strati sottostanti. È composto da una curva abbastanza discontinua in cui i vuoti vengono riempiti da un mastice di bitume modificato, filler e fibre organiche come la cellulosa, che gli conferiscono elevate proprietà meccaniche, una forte resistenza all invecchiamento e un aspetto superficiale molto rugoso. Esso è studiato per essere impiegato prevalentemente con le seguenti finalità: migliorare l aderenza in condizioni di asciutto e in caso di pioggia, impermeabilizzare e proteggere completamente lo strato o la struttura sottostante, attenuare il rumore di rotolamento dei pneumatici Materiali inerti Gli inerti impiegati nella confezione dell asfalto antisdrucciolo SMA dovranno essere costituiti da elementi sani, duri di forma poliedrica, puliti esenti da polvere e da materiali estranei e soddisfare le prescrizioni emanate dal CNR-BU n. 139/1992. Aggregato grosso (frazione > 4 mm): L aggregato grosso sarà costituito da pietrischi, pietrischetti e graniglie che potranno essere di provenienza o natura diversa anche se preferibilmente basaltica, aventi forma poliedrica a spigoli vivi, che soddisfino i seguenti requisiti: quantità di frantumato = 100 % perdita in peso Los Angeles LA (CNR-BU n. 34/1973) < 20 % coefficiente di levigabilità accelerata CLA (CNR-BU n. 140/1992) > 0,45 coefficiente di forma Cf (CNR-BU n. 95/1984) < 3 coefficiente di appiattimento Ca (CNR-BU n. 95/1984) < 1,58 sensibilità al gelo (CNR-BU n. 80/1980) < 20 % spogliamento in acqua a 40 C (CNR-BU n. 138/1992) = 0 % Aggregato fino (frazione 4 mm): L aggregato fino sarà costituito da sabbie ricavate esclusivamente per frantumazione da rocce e da elementi litoidi di fiume con le seguenti caratteristiche: perdita in peso Los Angeles LA (CNR-BU n.34/1973 prova C) < 25 % equivalente in sabbia ES (CNR-BU n. 27/1972) > 70% 114

118 Filler (additivo minerale): Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcareo o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti: alla prova CNR-BU n. 23/1971 dovranno risultare compresi nei seguenti minimi: Setaccio UNI numero Passante in peso a secco (%) Più del 60% della quantità di additivo minerale passante per via umida al setaccio n deve passare a tale setaccio anche a secco Nella composizione della curva granulometrica dell asfalto dovrà essere comunque presente il 2% in peso di filler costituito da calce idratata, calcolata sul peso totale degli aggregati componenti il conglomerato bituminoso Miscela La miscela degli aggregati e della sabbia dovrà essere composta in modo da rientrare interamente nei seguenti limiti granulometrici del seguente fuso: Serie A.S.T.M. numero setaccio Apertura maglie (mm) Miscela passante: % totale in peso ¾ ½ / ¼ N N N N N Legante Il legante bituminoso idoneo per il confezionamento di conglomerati di usura antisdrucciolo SMA, sarà bitume modificato scelto tra quelli previsti al punto M dell art. Provenienza e qualità dei materiali, ovvero si utilizzerà un bitume 50/ Il tenore del bitume sarà compreso tra il 5,5% e il 7,5% sul peso degli inerti in relazione alla granulometria adottata ad alla natura degli aggregati lapidei e dell additivo minerale. Tale dosaggio dovrà risultare dallo studio preliminare di laboratorio e deve comunque essere quello necessario e sufficiente per ottimizzare le caratteristiche del conglomerato bituminoso Rapporto filler/bitume Il rapporto filler/bitume dovrà mantenersi tra 1,1 e 1, Spessore minimo Lo spessore minimo del tappeto d usura antisdrucciolo SMA, dovrà essere almeno pari a 3 4 cm Requisiti minimi del conglomerato Il conglomerato per usura antisdrucciolo SMA dovrà avere i requisiti minimi proposti come di seguito: Requisiti del conglomerato per usura antisdrucciolo (SMA) Unità di misura Valori Norme di riferimento Stabilità Marshall eseguita a 60 C (75 colpi/faccia) Kg > 1000 CNR-BU n. 30/73 Rigidezza Marshall Kg/mm > 350 CNR-BU n. 30/73 Massa vol. delle carote indist. Rispetto provini Marshall % > 97 CNR-BU n.40/73 Percentuale dei vuoti residui % 4 8 CNR-BU n.39/73 Resistenza a trazione indiretta (Brasiliana) a 25 C Kg/cmq > 6 CNR-BU n.134/91 115

119 Coefficiente di aderenza trasversale (15 90 gg) CAT > 0.60 CNR-BU n.147/92 Macrorugosità superficiale ( gg) HS > 0.6 CNR-BU n.94/83 Impronta con punzone da mmq 500 mm < 2 CNR-BU n.13/ Controllo dei requisiti di accettazione Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di usura Confezione e posa in opera delle miscele Modalità di produzione e confezione delle miscele Il conglomerato verrà confezionato mediante idonei impianti altamente automatizzati dotati di adeguati controlli automatici di processo, tali impianti dovranno essere mantenuti sempre perfettamente in ordine e dovranno assicurare una elevata qualità del prodotto. La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto essiccamento degli inerti, l uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati. L impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele rispondenti a quelle di progetto. La Direzione lavori potrà approvare l impiego di impianti continui (tipo drum-mixer) purché il dosaggio dei componenti della miscela sia eseguito a peso, con idonee apparecchiature la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata. Ogni pianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell additivo eventualmente previsto. La zona destinata agli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per evitare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura onde evitare contaminazioni. La temperatura degli aggregati all atto della miscelazione dovrà essere compresa tra 160 e 180 C, quella del legante modificato tra 150 e 180 C salvo diverse disposizioni della direzione Lavori. Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaia, i serbatoi e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati. L umidità degli aggregati all uscita dell essiccatore non dovrà superare lo 0,5 % in peso. Trasporto del conglomerato Il trasporto del conglomerato dall impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci sempre dotati di telone di copertura avvolgente per evitare i raffreddamenti superficiali e la conseguente formazione di crostoni superficiali. La percorrenza stradale dall impianto di confezionamento al cantiere di stesa non dovrà richiedere un tempo eccessivamente lungo per non causare il raffreddamento del conglomerato. Pertanto la durata del trasporto è vincolata dalla temperatura minima del conglomerato alla stesa, che non dovrà mai essere inferiore a C. Posa in opera del conglomerato Il piano di posa risulterà perfettamente pulito, scevro da polveri e privo di residui di qualsiasi natura. La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione lavori dotate di piastra riscaldata, in perfetto stato di efficienza e con automatismi di autolivellamento. La Direzione lavori si riserva la facoltà di potere utilizzare ogni altra tecnologia ritenuta più opportuna, possibilmente dopo aver consultato l Impresa. Le vibrofinitrici dovranno lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grassi. La velocità di avanzamento delle macchine di stesa dovrà essere mediamente compresa tra 4 e 5 m/ min. La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti. La temperatura esterna non dovrà mai essere inferiore a 5 C. Compattazione La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice ed essere condotta a termine senza interruzioni. L addensamento dovrà essere realizzato possibilmente con rulli gommati oppure metallici a rapida inversione di marcia, con peso idoneo e con caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. 116

120 Potrà essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso minimo di 8/10 t per le operazioni di rifinitura dei giunti e riprese. Al termine della compattazione gli strati dovranno avere una densità non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno o periodo di lavorazione riscontrata nei controlli all'impianto. Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere un uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita dovrà aderirvi uniformemente con uno scostamento massimo di 3 mm. L impasto sottoposto all azione del rullo non deve scorrere. Se ciò accade, significa che qualche cosa non va nello studio Marshall della miscela o nella temperatura del materiale. In questi casi occorre sospendere l esecuzione del lavoro. Esecuzione dei giunti Durante la stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l impiego di due finitrici. Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata dovrà essere trattato con applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% in peso, per assicurare la saldatura della striscia successiva. Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento, mentre sui giunti di inizio lavorazione si dovrà provvedere all asporto dello strato sottostante mediante fresatura. La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra loro sfalsati almeno di 20 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessate dalle ruote dei veicoli pesanti. Articolo Preparazione delle superficie stradale Prima di iniziare la stesa dell usura antisdrucciolo SMA, è necessario provvedere ad una accurata pulizia della superficie stradale ed alla stesa di una adeguata mano di attacco, realizzata con bitumi modificati, che avrà lo scopo di garantire un perfetto ancoraggio con la pavimentazione esistente, impermeabilizzarla e prevenire la propagazione delle fessurazioni dalla fondazione allo strato di usura. La mano di attacco sarà eseguita con bitumi modificati stesi in ragione di Kg 1,0 ± 0,2 al mq, con apposite macchine spruzzatrici automatiche in grado di assicurare l uniforme distribuzione del prodotto ed il dosaggio previsto. Per evitare l adesione dei mezzi di cantiere, si dovrà provvedere allo spargimento, con apposito mezzo di graniglia prebitumata avente pezzatura 8/ 12 mm, in quantità di circa 6/8 l/mq. In casi particolari o quando la Direzione lavori lo ritenga opportuno, si potrà realizzare la mano di attacco utilizzando una emulsione di bitume modificato con le caratteristiche minime previste dal punto N dell art. Provenienza e qualità dei materiali effettuata mediante apposite macchine spanditrici automatiche in ragione di Kg 1,5 ± 0,2 al mq e successiva granigliatura come sopra descritto. L eccesso di graniglia non legata dovrà essere asportato mediante impiego di motospazzatrice. Articolo Conglomerato drenante fonoassorbente Descrizione Lo strato di usura drenante e/o fonoassorbente è costituito da una miscela di pietrischetti frantumati, poca sabbia e filler, impastato a caldo con bitume modificato, che dopo compattazione presenta una porosità intercomunicante 4 o 5 volte superiore a quella di un tradizionale conglomerato per strato di usura. Questo conglomerato, ad alto contenuto tecnologico, viene steso su uno strato impermeabile realizzato in precedenza, in spessori generalmente compresi tra 4 e 5 cm, ed è impiegato prevalentemente con le seguenti finalità: -favorire l'aderenza in caso di pioggia eliminando il velo d'acqua superficiale, -abbattere il rumore prodotto dal rotolamento del pneumatico sulla strada. Inerti Gli inerti dovranno essere costituiti da elementi totalmente frantumati, sani, duri, di forma poliedrica, puliti esenti da polvere e da materiali estranei, secondo le norme CNR - BU n 139/1992. Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare. La miscela degli inerti è costituita dall'insieme degli aggregati grossi, degli aggregati fini e degli additivi minerali (filler). 117

121 Aggregato grosso (frazione > 4 mm) L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischi, pietrischetti e graniglie che potranno essere di provenienza o natura diversa anche se preferibilmente basaltica, aventi forma poliedrica a spigoli vivi, che soddisfino i seguenti requisiti: - quantità di frantumato =100 % - perdita in peso Los Angeles LA (CNR - BU n 34/1973) < 18 % - coefficiente di levigabilità accelerata CLA (CNR - BU n 140/1992) > 0,45 - coefficiente di forma Cf (CNR - BU n 95/1984) < 3 - coefficiente di appiattimento Ca (CNR - BU n 95/1984) < 1,58 - sensibilità al gelo (CNR - BU n 80/1980) < 20 % - spogliamento in acqua a 40 C (CNR - BU n 138/1992) = 0 % Aggregato fino (frazione < 4 mm) L'aggregato fino, sarà costituito da sabbie ricavate esclusivamente per frantumazione da rocce e da elementi litoidi di fiume con le seguenti caratteristiche: - perdita in peso Los Angeles LA (CNR - BU n 34/ Prova C) < 25 % - equivalente in sabbia ES (CNR - BU n 27/1972) > 70 %. Filler (additivo minerale) Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti: -alla prova CNR - BU n 139/92 dovranno risultare compresi nei seguenti limiti minimi: Setaccio UNI n 0,18 passante in peso a secco 100 % Setaccio UNI n 0,075 passante in peso a secco 80 % - più del 60% della quantità di additivo minerale passante per via umida al setaccio n. 0,075, deve passare a tale setaccio anche a secco. Miscela La miscela di aggregati lapidei ed additivo minerale (filler) da adottare per il conglomerato bituminoso di usura drenante, dovrà presentare una granulometria complessiva ad andamento fortemente discontinuo compreso entro il fuso granulometrico di tab.c4. Composizione granulometrica indicativa per USURA DRENANTE FONOASSORBENTE Serie crivelli e setacci UNI Passante totale (% in peso) crivello " " setaccio " 0, " 0, " 0, Il fuso granulometrico è valido sia per lo spessore di 4 cm che per quello di 5 cm. 118

122 TAB. C4: CONGLOMERATO DRENANTE FONOASSORBENTE Legante Bitume modificato scelto tra quelli previsti in tab.1; si suggerisce di utilizzare un bitume 50/70 classe 3. Il tenore di bitume, sarà compreso tra il 4,5-5,5 % sul peso degli inerti in relazione alla granulometria adottata ed alla natura degli aggregati lapidei e dell'additivo minerale. Tale dosaggio dovrà risultare dallo studio preliminare di laboratorio e deve comunque essere quello necessario e sufficiente per ottimizzare le caratteristiche del conglomerato bituminoso. Rapporto filler / bitume Il rapporto filler/bitume dovrà mantenersi tra 1,1 e 1,7. Spessore minimo Lo spessore minimo del tappeto drenante fonoassorbente, dovrà essere almeno pari a 4 cm. Requisiti minimi del conglomerato Il conglomerato per usura drenante fonoassorbente dovrà avere i requisiti minimi proposti nella tabella seguente: Requisiti del conglomerato per USURA DRENANTE FONOASSORBENTE Unità di misura Valori Norma di rif. stabilità Marshall eseguita a 60 C (50 colpi /faccia) kg > 600 CNR - BU n 30/73 rigidezza Marshall kg/mm > 250 CNR - BU n 30/73 massa vol.delle carote indist. rispetto provini Marshall % > 96 CNR - BU n 40/73 percentuale di vuoti residui % > 18 CNR - BU n 39/73 resistenza a trazione indiretta (Brasiliana) a 25 C kg/cmq > 6 CNR - BU n 134/91 perdita in peso alla prova Cantabro su provini Marshall % < 20 NLT 325/86 coefficiente di aderenza trasversale (15-90 gg.) CAT > 0,55 CNR - BU n 147/92 macrorugosità superficiale ( gg.) HS > 0,6 CNR - BU n 94/83 capacità drenante eseguita in sito con permeametro * L/min > 16 riduzione del livello sonoro ** db(a) > 3 UNI ISO

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