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1 Agenzia partner: Firenze, 28 Dicembre 2016 imprese manutenzione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it rnibbi@confartigiantofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it paolo@pagliaranisas.it fcecconi@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@confindustriafirenze.it pietro.bartolini@confindustriafirenze.it di Assofrigoristi Associazione italiana Frigoristi via Tiziano Aspetti Padova PD info@assofrigoristi.it FNA Toscana Via Giovanni dei Marignolli 62/C Firenze FI fracasso@fracasso.eu ANACI Firenze Via Cavour, Firenze FI V i a l e B e l f i o r e, 4 s c a l a B F i r e n z e I t a l y T e l F a x C a p i t a l e S o c i a l e , 0 0 i n t. v e r s a t o R e g. I m p. d i F i r e n z e - R E A F I / C. F. e P. I V A

2 Agenzia partner: AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali Viale Dell'Università Legnaro PD e p.c. Casa s.p.a. Via Fiesolana, Firenze alessandrocaioli@casaspa.org e p.c. Publicasa s.p.a. Via Donatello, Empoli FI c.gambuti@publicasaspa.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze: - Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Geometri - Ingegneri - Periti industriali Ispettori Impianti termici V i a l e B e l f i o r e, 4 s c a l a B F i r e n z e I t a l y T e l F a x C a p i t a l e S o c i a l e , 0 0 i n t. v e r s a t o R e g. I m p. d i F i r e n z e - R E A F I / C. F. e P. I V A

3 Agenzia partner: Regione Toscana Ufficio Energia Oggetto: Deliberazione delle giunta regionale, in applicazione della Legge regionale n. 85/2016 Spet.le Impresa/Spet.le Associazione, come anticipato nella precedente comunicazione del 22 dicembre 2016, siamo a fornire le informazioni ufficiali in merito ai bollini per l anno 2017 ed alle relative modalità operative. E stata infatti approvata dalla giunta regionale, in data 27/12/2016, la delibera che fornisce una serie di indicazioni operative in merito. Inviamo inoltre ulteriori informazioni relative a nuova modulistica approvata per generatori a biomassa e per le ispezioni dell ente. Sommario: 1. Nuovi importi dei bollini e bollino regionale; 2. Nuova periodicità autodichiarazione per impianti a gas sotto i 100 kw di potenza utile nominale; 3. Modalità di pagamento dei bollini in Città Metropolitana di Firenze; 4. Ambiti territoriali di competenze delle varie agenzie regionali; 5. Nuovi rapporti di controllo di efficienza energetica per generatori a biomassa (tipo 1 b); 6. Nuovi rapporti di ispezione degli impianti termici. 1. Nuovi importi dei bollini e bollino regionale La giunta regionale ha deliberato in data 27/12/2016 le nuove regole per i bollini regionali. Sono stati definiti e seguenti importi dei contributi dei bollini, andando a variare la fascia fino a 35 kw e la fascia tra 35 e 100 kw di potenza utile per i soli generatori a fiamma a gas. In particolare per i generatori di potenza utile fino a 35 kw il contributo passa da 14,00 a 20,00 euro (per le periodicità si veda il punto successivo della presente comunicazione) e per gli impianti oltre 35 e fino a 100 kw passa da 18,00 a 20,00 euro. IMPORTANTE: Si comunica che i bollini in vs. possesso cessano di validità il 31/12/2016 ed occorre ritirare i nuovi bollini regionali (con logo della Regione Toscana) presso i nostri uffici (orario per ritiro bollini: lunedì dalle 9.00 alle 13.00, mercoledì dalle alle 17.00, venerdì dalle 9.00 alle 13.00). I nuovi bollini hanno validità annuale (anno 2017). V i a l e B e l f i o r e, 4 s c a l a B F i r e n z e I t a l y T e l F a x C a p i t a l e S o c i a l e , 0 0 i n t. v e r s a t o R e g. I m p. d i F i r e n z e - R E A F I / C. F. e P. I V A

4 Agenzia partner: Occorre presentarsi nei nostri uffici con ricevuta di versamento, in quanto il pagamento diventa anticipato. Il ritiro dei nuovi bollini è possibile dal 16/01/2017. Autodichiarazioni (Bollini): Impianti con generatore di calore a fiamma (gas naturale, gasolio, GPL, biomassa, ecc.) Impianti con gruppi frigoriferi/pompe di calore Potenza nominale utile (kw) Importo (euro) P 35 20,00 35 < P , < P ,00 P > ,00 Potenza nominale utile (kw) Importo (euro) P 35 10,00 35 < P ,00 P > ,00 Teleriscaldamento Superficie utile (metri quadri) Importo (euro) S ,00 Per ogni 100 m 2 o frazione superiore 10,00 Cogeneratori Potenza nominale utile (kw) Importo (euro) P , < P ,00 P > ,00 (*) = importo variato a seguito della delibera regionale. Ispezioni a pagamento: Impianti con generatore di calore a fiamma Impianti con gruppi frigoriferi/pompe di calore Potenza nominale utile (kw) Importo (euro) P ,00 35 < P , < P ,00 P > ,00 Sono previsti 50,00 euro per ogni generatore aggiuntivo rispetto al primo. Potenza nominale utile (kw) Importo (euro) P 35 80,00 35 < P ,00 P > ,00 V i a l e B e l f i o r e, 4 s c a l a B F i r e n z e I t a l y T e l F a x C a p i t a l e S o c i a l e , 0 0 i n t. v e r s a t o R e g. I m p. d i F i r e n z e - R E A F I / C. F. e P. I V A

5 Agenzia partner: Teleriscaldamento Superficie utile (metri quadri) Importo (euro) S ,00 Per ogni 100 m 2 o frazione superiore 100,00 Cogeneratori Potenza nominale utile (kw) Importo (euro) P , < P ,00 P > ,00 2. Nuova periodicità autodichiarazione per impianti a gas sotto i 100 kw di potenza utile nominale Ricordiamo nuovamente che la legge regionale n.85/2016, pubblicata sul BURT del 21/12/2016 ed in vigore dal 22/12/2016, va a modificare il regolamento DPGR 25/R in merito alla periodicità di invio telematico del Rapporto di Controllo di Efficienza energetica (RCEE) e del pagamento del relativo contributo ( Bollino ) per gli impianti termici a gas di potenza utile fino a 100 kw. Per questi impianti infatti viene eliminata la distinzione tra impianti con generatore interno (in locale adibito alla permanenza di persone) ed impianti con generatore all esterno, che in precedenza consentiva, fino al raggiungimento degli 8 anni di vita di fare l autodichiarazione (bollino) ogni 4 anni per gli impianti con caldaia all esterno. Adesso viene estesa a tutti gli impianti (indipendentemente dall ubicazione) la regola per cui il controllo di efficienza energetica (ed il relativo bollino) si fa alla prima accensione, poi al 4 anno e successivamente ogni 2 anni (salvo ulteriori controlli intermedi in caso di interventi che vadano a modificare l efficienza energetica), riprendendo di fatto la stessa regola delle revisioni delle automobili. Si ricorda che rispetto al passato la potenza P di riferimento è quella nominale utile e non più quella al focolare. Si riporta di seguito una tabella aggiornata: tipologia impianto Riscaldamento a metano o gpl 10 P 100 kw impianti in esercizio da più di 4 anni Periodicità della autodichiarazione ogni 2 anni Riscaldamento a metano o gpl 10 P 100 kw impianti in esercizio da meno di 4 anni ogni 4 anni Riscaldamento a metano o gpl > 100 kw ogni 2 anni V i a l e B e l f i o r e, 4 s c a l a B F i r e n z e I t a l y T e l F a x C a p i t a l e S o c i a l e , 0 0 i n t. v e r s a t o R e g. I m p. d i F i r e n z e - R E A F I / C. F. e P. I V A

6 Agenzia partner: Riscaldamento a combustibile liquido o solido 10 P 100 kw Riscaldamento a combustibile liquido o solido > 100 kw Macchine frigorifere / pompe di calore 12 P 100 kw Macchine frigorifere / pompe di calore > 100 kw Teleriscaldamento sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P 10 kw Impianti cogenerativi - Pel < 50 kw ogni 2 anni ogni anno ogni 4 anni ogni 2 anni ogni 4 anni ogni 4 anni Impianti cogenerativi - Pel 50 kw ogni 2 anni In merito a tale nuova periodicità, pubblichiamo due FAQ che possono riguardare molti impianti: D: La mia caldaia è alimentata a gas naturale, ha una potenza utile inferiore ai 100 kw, ed è stata installata all'interno dell'abitazione nel 2015, anno in cui è stato fatto il primo controllo di efficienza energetica. Con le modifiche introdotte dalla Legge regionale n. 85 del 2016, cosa devo fare nel 2017? R: Con le nuove disposizione normative, nel caso specifico, si potrà attendere fino al raggiungimento dei 4 anni di vita dell apparecchio per effettuare il secondo controllo di efficienza energetica da parte del manutentore unitamente al versamento del contributo previsto per l autodichiarazione. Per cui la prossima scadenza diventa il Successivamente la cadenza diventa biennale. Nessuna variazione è invece prevista per i controlli e le manutenzioni ordinarie, da eseguirsi sulla base delle indicazioni dell installatore o del manutentore, come previsto dal regolamento DPGR 25/R/2015. D: La mia caldaia è alimentata a gas naturale, ha una potenza utile inferiore ai 100 kw, ed è stata installata all'esterno dell'abitazione nel 2011, anno in cui è stato fatto il primo controllo di efficienza energetica. Con le modifiche introdotte dalla Legge regionale n. 85 del 2016, cosa devo fare nel 2017? R: Con le nuove disposizione normative, non è più prevista la possibilità di effettuare l'invio ogni 4 anni dell RCEE fino al raggiungimento degli 8 anni di vita. Per cui l autodichiarazione dovrà essere fatta nel Nessuna variazione è invece prevista per i controlli e le manutenzioni ordinarie, da eseguirsi sulla base delle indicazioni dell installatore o del manutentore, come previsto dal regolamento DPGR 25/R/ Modalità di pagamento del contributo (bollini) nel territorio della Città Metropolitana di Firenze. V i a l e B e l f i o r e, 4 s c a l a B F i r e n z e I t a l y T e l F a x C a p i t a l e S o c i a l e , 0 0 i n t. v e r s a t o R e g. I m p. d i F i r e n z e - R E A F I / C. F. e P. I V A

7 Agenzia partner: Per il territorio di competenza dell Agenzia Fiorentina per l Energia, che consiste in tutto il territorio della Città Metropolitana di Firenze, esclusi tutti i comuni di popolazione superiore a abitanti (Empoli, Campi Bisenzio, Scandicci, Sesto Fiorentino, Firenze) le modalità di pagamento sono le seguenti: - L unico soggetto abilitato al rilascio del bollino al responsabile dell impianto è l impresa di manutenzione (non sono possibili altre modalità); - i bollini devono essere pagati anticipatamente al rilascio degli stessi (non più successivamente all inserimento); - c è la possibilità di ritirare blocchetti di bollini oppure un numero limitato degli stessi (anche uno solo) in relazione alle esigenze di ogni impresa; - il conto corrente specifico per il versamento rimane invariato: c/c , con causale n. di bollini richiesti suddiviso per tipologia e costo. (Esempio: n.15 bollini da euro 20 e n. 2 bollini da euro 80). 4. Ambiti territoriali di competenze delle varie agenzie regionali Pubblichiamo una utile tabella che indica per i vari ambiti territoriali la relativa agenzia competente, ricordando che tale situazione transitoria interesserà l anno 2017, mentre dal 1 gennaio 2018 tutte le agenzie saranno incorporate da ARRR (Agenzia Regionale Recupero Risorse), che sarà unica agenzia competente in materia di impianti termici (con varie sedi distaccata sul territorio regionale). Si precisa che per il Comune di Firenze, avendo da poco aggiudicato l appalto alla società Multiservice, la competenza rimane dell amministrazione comunale per il 2017 e fino al 31/12/2018. Società Ambiti territoriali dei Restanti ambiti territoriali comuni con più di provinciali (esclusi gli ambiti dei abitanti comuni con più di abitanti) Artel Energia srl Arezzo ambito provinciale di Arezzo Agenzia fiorentina per ambito Città Metropolitana di l'energia srl Firenze Publies srl Prato, Campi Bisenzio, ambito provinciale di Prato Scandicci, Sesto Fiorentino Empoli Publicontrolli srl Pistoia ambito provinciale di Pistoia Eams Carrara ambito provinciale di Massa Carrara; Sevas srl Capannori, Lucca, Viareggio, ambito provinciale di Lucca, Massa Agenzia energetica provincia Pisa, Cascina ambito provinciale di Pisa di Pisa srl Energy Agency of Livorno Livorno ambito provinciale di Livorno Province srl Agenzia Provinciale per l Energia, l Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile srl Siena, Grosseto ambiti provinciali di Siena e Grosseto V i a l e B e l f i o r e, 4 s c a l a B F i r e n z e I t a l y T e l F a x C a p i t a l e S o c i a l e , 0 0 i n t. v e r s a t o R e g. I m p. d i F i r e n z e - R E A F I / C. F. e P. I V A

8 Agenzia partner: 5. Nuovi rapporti di controllo di efficienza energetica per generatori a biomassa (tipo 1 b) La Regione Toscana ha stabilito che anche i generatori a biomassa debbano sottostare ai controlli di efficienza energetica, ed ha approvato un modello regionale del rapporto di controllo di efficienza energetica per tali apparecchi. Col decreto n del 19/12/2016, avente per oggetto : D.p.g.r. 03/03/2015 n.25/r, articolo 10. Controllo di efficienza energetica degli impianti termici. Approvazione modello di rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 1B (gruppi termici a biomassa solida). Il decreto ed il nuovo RCEE tipo 1 b sono scaricabili qui: 6. Nuovi rapporti di ispezione degli impianti termici a fiamma E stato approvato il rapporto di ispezione regionale, per i soli generatori a fiamma, ad uso degli enti ed organismi di controllo, col decreto n del 19/12/2016, avente per oggetto: D.p.g.r. 03/03/2015 n.25/r, articolo 12. Attività di ispezione degli impianti termici. Approvazione modello di rapporto di ispezione generatori a fiamma. Il decreto ed il nuovo Rapporto di ispezione sono scaricabili qui: Variazioni su quanto riportato di sopra saranno tempestivamente comunicate da parte dell Agenzia. Ringraziamo per l Attenzione. Agenzia Fiorentina per l Energia. V i a l e B e l f i o r e, 4 s c a l a B F i r e n z e I t a l y T e l F a x C a p i t a l e S o c i a l e , 0 0 i n t. v e r s a t o R e g. I m p. d i F i r e n z e - R E A F I / C. F. e P. I V A

9 Agenzia partner: Firenze, 22 Dicembre 2016 imprese manutenzione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it rnibbi@confartigiantofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it paolo@pagliaranisas.it fcecconi@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@confindustriafirenze.it pietro.bartolini@confindustriafirenze.it di Assofrigoristi Associazione italiana Frigoristi via Tiziano Aspetti Padova PD info@assofrigoristi.it FNA Toscana Via Giovanni dei Marignolli 62/C Firenze FI fracasso@fracasso.eu ANACI Firenze Via Cavour, Firenze FI V i a l e B e l f i o r e, 4 s c a l a B F i r e n z e I t a l y T e l F a x C a p i t a l e S o c i a l e , 0 0 i n t. v e r s a t o R e g. I m p. d i F i r e n z e - R E A F I / C. F. e P. I V A

10 Agenzia partner: AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali Viale Dell'Università Legnaro PD e p.c. Casa s.p.a. Via Fiesolana, Firenze alessandrocaioli@casaspa.org e p.c. Publicasa s.p.a. Via Donatello, Empoli FI c.gambuti@publicasaspa.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze: - Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Geometri - Ingegneri - Periti industriali Ispettori Impianti termici V i a l e B e l f i o r e, 4 s c a l a B F i r e n z e I t a l y T e l F a x C a p i t a l e S o c i a l e , 0 0 i n t. v e r s a t o R e g. I m p. d i F i r e n z e - R E A F I / C. F. e P. I V A

11 Agenzia partner: Regione Toscana Ufficio Energia Oggetto: Legge Regionale 16 dicembre 2016, n 85, Disposizioni per l esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell energia. Modifiche alle leggi regionali 39/205, 87/2009 e 22/2015 (pubblicata sul BURT in data 21/12/2016) Spet.le Impresa/Spet.le Associazione, in data 21/12/2016 è stata pubblicata sul BURT la legge regionale in oggetto, che entra in vigore in data odierna (22/12/2016). La legge introduce diverse novità in materia di impianti termici. Si prega vivamente tutte le aziende di NON TELEFONARE in Agenzia per avere ulteriori dettagli in merito alla presente comunicazione, in quanto non sono di nostra conoscenza e non potrà esserci risposta in merito. Tra le novità introdotte dalla legge ci sono: 1. Competenza esclusiva della Regione Toscana in materia di controlli degli impianti termici; 2. Nuova periodicità autodichiarazione per impianti a gas sotto i 100 kw di potenza utile nominale; 3. Nuovi importi dei bollini; 4. Nuova Agenzia Regionale. 1. Competenza esclusiva della Regione Toscana in materia di controlli degli impianti termici; L art.1 della legge 85/2016 riporta la competenza in materia dei controlli degli impianti termici alla Regione Toscana, su tutto il territorio regionale. Per cui dal 1 gennaio 2017 su tutto il territorio regionale la competenza è della Regione Toscana, che opererà mediante le proprie agenzie (tra cui Agenzia Fiorentina per l Energia). I controlli restano provvisoriamente in capo ai comuni di popolazione sopra i abitanti (come ad esempio per il comune di Firenze), nel caso in cui sia stati già appaltato il servizio a società esterne, e comunque non oltre il 31/12/2018 (data dopo la quale sarà la Regione Toscana a gestire completamente l attività). 2. Nuova periodicità autodichiarazione per impianti a gas sotto i 100 kw di potenza utile nominale La legge regionale va a modificare il regolamento DPGR 25/R in merito alla periodicità di invio telematico del Rapporto di Controllo di Efficienza energetica (RCEE) e del pagamento del relativo contributo ( Bollino ) per gli impianti termici a gas di potenza utile fino a 100 kw. V i a l e B e l f i o r e, 4 s c a l a B F i r e n z e I t a l y T e l F a x C a p i t a l e S o c i a l e , 0 0 i n t. v e r s a t o R e g. I m p. d i F i r e n z e - R E A F I / C. F. e P. I V A

12 Agenzia partner: Per questi impianti infatti viene eliminata la distinzione tra impianti con generatore interno (in locale adibito alla permanenza di persone) ed impianti con generatore all esterno, che in precedenza consentiva, fino al raggiungimento deli 8 anni di vita di fare l autodichiarazione (bollino) ogni 4 anni per gli impianti con caldaia all esterno. Adesso viene estesa a tutti gli impianti la regola per cui il controllo di efficienza energetica (ed il relativo bollino) si fa alla prima accensione, poi al 4 anno e successivamente ogni 2 anni (salvo ulteriori controlli intermedi in caso di interventi che vadano a modificare l efficienza energetica), riprendendo di fatto la stessa regola delle revisioni delle automobili. Si ricorda che rispetto al passato la potenza P di riferimento è quella nominale utile e non più quella al focolare. Si riporta di seguito una tabella aggiornata: tipologia impianto Riscaldamento a metano o gpl 10 P 100 kw impianti in esercizio da più di 4 anni Periodicità della autodichiarazione ogni 2 anni Riscaldamento a metano o gpl 10 P 100 kw impianti in esercizio da meno di 4 anni ogni 4 anni Riscaldamento a metano o gpl > 100 kw Riscaldamento a combustibile liquido o solido 10 P 100 kw Riscaldamento a combustibile liquido o solido > 100 kw Macchine frigorifere / pompe di calore 12 P 100 kw Macchine frigorifere / pompe di calore > 100 kw Teleriscaldamento sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P 10 kw Impianti cogenerativi - Pel < 50 kw ogni 2 anni ogni 2 anni ogni anno ogni 4 anni ogni 2 anni ogni 4 anni ogni 4 anni Impianti cogenerativi - Pel 50 kw ogni 2 anni V i a l e B e l f i o r e, 4 s c a l a B F i r e n z e I t a l y T e l F a x C a p i t a l e S o c i a l e , 0 0 i n t. v e r s a t o R e g. I m p. d i F i r e n z e - R E A F I / C. F. e P. I V A

13 Agenzia partner: 3. Nuovi importi dei bollini L art. 26 comma 3 della legge regionale prevede la modifica degli importi dei bollini, che dovranno essere definiti da successiva delibera della giunta regionale. In particolar modo l importo del bollino per gli impianti termici con generatori di calore a fiamma di potenza tra 10 e 100 kw, dovrà essere stabilito mediante tale delibera, con un valore massimo di 20,00 euro. Fino al momento in cui non sarà approvata tale delibera (prevista per il giorno 27/12/2016), di cui sarà data prontamente notizia, restano in vigore gli importi dei bollini di cui alle seguenti tabelle. Autodichiarazioni (Bollini): Impianti con generatore di calore a fiamma (gas naturale, gasolio, GPL, biomassa, ecc.) Impianti con gruppi frigoriferi/pompe di calore Potenza nominale utile (kw) Importo (euro) P 35 14,00 (*) 35 < P , < P ,00 P > ,00 Potenza nominale utile (kw) Importo (euro) P 35 10,00 35 < P ,00 P > ,00 Teleriscaldamento Superficie utile (metri quadri) Importo (euro) S ,00 Per ogni 100 m 2 o frazione superiore 10,00 Cogeneratori Potenza nominale utile (kw) Importo (euro) P , < P ,00 P > ,00 (*) = importo suscettibile di variazione a seguito della delibera regionale. Ispezioni a pagamento: Impianti con generatore di calore a fiamma Potenza nominale utile (kw) Importo (euro) P ,00 35 < P , < P ,00 P > ,00 V i a l e B e l f i o r e, 4 s c a l a B F i r e n z e I t a l y T e l F a x C a p i t a l e S o c i a l e , 0 0 i n t. v e r s a t o R e g. I m p. d i F i r e n z e - R E A F I / C. F. e P. I V A

14 Agenzia partner: Sono previsti 50,00 euro per ogni generatore aggiuntivo rispetto al primo. Impianti con gruppi frigoriferi/pompe di calore Potenza nominale utile (kw) Importo (euro) P 35 80,00 35 < P ,00 P > ,00 Teleriscaldamento Superficie utile (metri quadri) Importo (euro) S ,00 Per ogni 100 m 2 o frazione superiore 100,00 Cogeneratori Potenza nominale utile (kw) Importo (euro) P , < P ,00 P > ,00 4. Nuova Agenzia Regionale. La legge regionale prevede che le agenzie provinciali passate sotto il controllo della Regione Toscana (tra cui Agenzia Fiorentina per l Energia) confluiscano in ARRR spa entro il 31 Dicembre ARRR (Agenzia regionale recupero risorse) diventa l Agenzia competente su tutto il territorio regionale in merito agli impianti termici dal 1 gennaio Variazioni su quanto riportato di sopra saranno tempestivamente comunicate da parte dell Agenzia. Ringraziamo per l Attenzione. Agenzia Fiorentina per l Energia. V i a l e B e l f i o r e, 4 s c a l a B F i r e n z e I t a l y T e l F a x C a p i t a l e S o c i a l e , 0 0 i n t. v e r s a t o R e g. I m p. d i F i r e n z e - R E A F I / C. F. e P. I V A

15 Agenzia partner: Firenze, 12 Ottobre 2016 imprese manutenzione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it rnibbi@confartigiantofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it paolo@pagliaranisas.it fcecconi@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@confindustriafirenze.it pietro.bartolini@confindustriafirenze.it di Assofrigoristi Associazione italiana Frigoristi via Tiziano Aspetti Padova PD info@assofrigoristi.it di AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali Viale Dell'Università Legnaro PD segreteria.aiel@cia.it franceschi.aiel@cia.it aiel@cia.it

16 Agenzia partner: Ispettori Impianti termici Regione Toscana Ufficio Energia Oggetto: Software catasto degli impianti termici. Precisazioni su procedure operative Spet.le Impresa/Spet.le Associazione, In relazione all oggetto siamo a dare alcune indicazioni e delucidazioni rivolte alle imprese di manutenzione degli impianti termici. Preghiamo di diffondere la presente comunicazione, che si riferisce all ambito territoriale di questa Agenzia (comuni della Città Metropolitana di Firenze con popolazione inferiore ai abitanti) tra i vostri associati/iscritti. 1. Software Catasto degli impianti termici (ITER-WEB). Siamo a comunicare che dal 1 gennaio 2017 il software in uso presso questa Agenzia richiederà obbligatoriamente una serie di dati dell impianto termico che fino ad oggi non era obbligatorio inserire. Tali dati sono obbligatori nella creazione/modifica dei nuovi impianti e/o generatori ed al momento dell inserimento dell RCEE per gli impianti esistenti (per i quali viene fatta richiesta di inserire tali dati se non presenti) I dati richiesti sono: COMBUSTIBILE (METANO, GPL, GASOLIO, ecc.) SCARICO FUMI GENERATORE (CAMINO, PARETE, ecc.) TIRAGGIO GENERATORE (FORZATO o NATURALE) FLUIDO TERMOVETTORE GENERATORE (ACQUA, ARIA, ecc.) DESTINAZIONE D'USO (RISCALDAMENTO, RISC. + ACS, CONDIZIONAMENTO ESTIVO, ecc.) TIPO GENERATORE (APERTO (B), CHIUSO (C))

17 Agenzia partner: TIPO LOCALE (INTERNO, ESTERNO, TECNICO) CLASS.GENERATORE (CONDENSAZIONE, STANDARD, BASSA TEMPERATURA) 2. Data installazione impianto e del generatore Sul catasto sono presenti numerosi impianti in cui è indicata una data fittizia di installazione dell impianto e/o del generatore di calore (tipicamente 01/01/1900), in quanto non nota o non inserita. Pertanto siamo a richiedere di aggiornare, compatibilmente con le tempistiche di inserimento degli RCEE, i campi relativi alla data di installazione dell impianto e/o del generatore con le date reali, dove non inserite correttamente. Tale esigenza è legata al fatto che in base alla data di installazione del generatore sono impostati i controlli a campione (in prevalenza sugli impianti con generatori di età maggiore a 15 anni) e che in funzione della data di installazione del generatore varia il limite di legge del rendimento di combustione. In caso di mancanza di dati documentati attendibili, si prega di inserire una data prossima a quella reale (es. 01/01/1990). 3. Precisazione su procedure operative 2016 Dal 1 gennaio 2016 è n vigore pienamente il Regolamento in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, DPGR 25/R del 15 Marzo 2015, previsto all art. 23-sexies della Legge Regionale n. 39/2005 e ss.mm.ii. Tale regolamento è scaricabile nella sezione IMPIANTI TERMICI del sito dell Agenzia Fiorentina per l Energia (). Tra le novità ricordiamo nuovamente (si veda la comunicazione di febbraio 2016 per i dettagli): o Individuazione di nuove potenze minime dalla quali scatta l obbligo dell autodichiarazione; o Modifica della periodicità dell invio per alcune tipologie di impianti (si veda tabella successiva); o Nuovi importi per bollini e controlli a pagamento ed uso della potenza utile nominale al posto di quella nominale al focolare ; (si veda tabella successiva); o Nuove periodicità per alcune tipologie di impianti; o Mancata trasmissione degli RCEE nei tempi previsti dal regolamento regionale; o Obbligo di autodichiarazione (con bollino) per alcune tipologie di impianti a gas/gasolio precedentemente esclusi da tale obbligo; o Obbligo di autodichiarazione (con bollino) per impianti a biomassa; o Obbligo di autodichiarazione (con bollino) per pompe di calore; o Istruzioni per l uso e la manutenzione dell impianto a cura del manutentore od installatore; o Scheda identificativa dell impianto; o Controlli delle emissioni in atmosfera delle centrali termiche (ai sensi del DLgs 152/2006); o Linee guida regionali sulle ispezioni degli impianti termici, che prevedono procedure bene definite per gli accertamenti documentali e le ispezioni; o Modulistica regionale per le comunicazioni (all interno delle linee guida). In questa occasione vogliamo precisare meglio alcuni aspetti relativi agli accertamenti documentali, che sono i controllo che l agenzia svolge su ciascuna Rapporto di controllo di Efficienza Energetica (RCEE), che viene caricato sul catasto degli impianti termici.

18 Agenzia partner: Nell ambito di tali controlli vengono in particolar modo visionati gli RCEE che contengono osservazioni e/o raccomandazioni e/o prescrizioni. In base a quanto riportato dalla ditta manutentrici, l agenzia può richiedere chiarimenti alla impresa stessa, se i contenuti dell RCEE non sono chiari oppure inviare una comunicazione direttamente al responsabile dell impianto. AL responsabile dell impianto viene inviata una comunicazione nella quale si prescrive di adeguare l impianto termico, che può essere di due tipi: di procedimento (nel caso di presenza di non conformità non ritenute pericolose), di diffida all uso (nel caso di presenza di non conformità potenzialmente o immediatamente pericolose). Per cui se l impresa di manutenzione segnala nel campo delle raccomandazioni un intervento da eseguire, viene fatto un controllo dall Agenzia e se tale anomalia deve essere sanata (in quanto richiesta dalla legislazione vigene all epoca dell installazione dell impianto/generatore), viene inviata apposita comunicazione di procedimento al responsabile dell impianto. Analogamente viene effettuato, come oramai di consuetudine da molti anni, per i casi di diffida all uso. Nell analizzare il RCEE pervenuto, viene anche valutato l uso errato dei campi del RCEE (osservazioni, raccomandazioni, prescrizioni), per cui in certi casi può capitare che pur non avendo l impresa segnalato l anomalia come prescrizione (quindi pericolosa e solitamente implicante la chiusura dell impianto), potrebbe comunque arrivare una raccomandata di diffida all uso in quanto l anomalia segnalata viene ritenuta pericolosa. Ad esempio indicare una assenza di tiraggio (con indicazione del valore del tiraggio inferiori ai 3 Pa in valore assoluto) nelle osservazioni, per un generatore installazione all interno degli ambienti abitati, viene valutato dall Agenzia come motivo di diffida all uso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza). Le regole usate per gli accertamenti documentali sono quelle definite nelle linee guida regionali sui controlli degli impianti termici (delibera n.1128/2015 e n. 11/2016), scaricabile dal sito dell Agenzia, sezione impianti termici, sottosezione legislazione vigente. 4. POD e PDR In vista della futura implementazione obbligatoria del POD elettrico e del PDR (per gli impianti collegati ad una rete di distribuzione del gas) sui libretti di impianto e sugli RCEE, siamo ad invitare le ditte di manutenzione ad inserire tali dati all interno del catasto. Tali dati sono già richiesti da altri organismi di controllo e come già detto saranno resi nel prossimo futuro come dati obbligatori. Ringraziamo in anticipo chi provvederà ad inserirli sul catasto.

19 Firenze, 2 febbraio 2016 imprese manutenzione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it rnibbi@confartigiantofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it paolo@pagliaranisas.it fcecconi@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@confindustriafirenze.it pietro.bartolini@confindustriafirenze.it di Assofrigoristi Associazione italiana Frigoristi via Tiziano Aspetti Padova PD info@assofrigoristi.it FNA Toscana Via Giovanni dei Marignolli 62/C Firenze FI fracasso@fracasso.eu ANACI Firenze Via Cavour, Firenze FI anaci.fi@tin.it AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali Viale Dell'Università Legnaro PD segreteria.aiel@cia.it franceschi.aiel@cia.it aiel@cia.it

20 e p.c. Casa s.p.a. Via Fiesolana, Firenze alessandrocaioli@casaspa.org e p.c. Publicasa s.p.a. Via Donatello, Empoli FI c.gambuti@publicasaspa.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze: - Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Geometri - Ingegneri - Periti industriali Ispettori Impianti termici Regione Toscana Ufficio Energia Oggetto: Regolamento regionale in materia esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Prime disposizioni operative per l anno Comunicazioni Varie. Spet.le Impresa/Spet.le Associazione, In relazione all oggetto siamo a dare una serie di prime indicazioni relative all entrata in vigore del nuovo regolamento regionale sugli impianti termici.

21 Preghiamo di diffondere la presente comunicazione, che si riferisce all ambito territoriale di questa Agenzia (comuni della Città Metropolitana di Firenze con popolazione inferiore ai abitanti) tra i vostri associati/iscritti. Dal 1 gennaio 2016 entra in vigore pienamente il Regolamento in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, DPGR 25/R del 15 Marzo 2015, previsto all art. 23-sexies della Legge Regionale n. 39/2005 e ss.mm.ii. Tale regolamento è scaricabile nella sezione IMPIANTI TERMICI del sito dell Agenzia Fiorentina per l Energia (). Tra le novità (che sono nel seguito illustrate nel dettaglio): o Individuazione di nuove potenze minime dalla quali scatta l obbligo dell autodichiarazione; o Modifica della periodicità dell invio per alcune tipologie di impianti (si veda tabella successiva); o Nuovi importi per bollini e controlli a pagamento ed uso della potenza utile nominale al posto di quella nominale al focolare ; (si veda tabella successiva); o Nuove periodicità per alcune tipologie di impianti; o Mancata trasmissione degli RCEE nei tempi previsti dal regolamento regionale; o Obbligo di autodichiarazione (con bollino) per alcune tipologie di impianti a gas/gasolio precedentemente esclusi da tale obbligo; o Obbligo di autodichiarazione (con bollino) per impianti a biomassa; o Obbligo di autodichiarazione (con bollino) per pompe di calore; o Istruzioni per l uso e la manutenzione dell impianto a cura del manutentore od installatore; o Scheda identificativa dell impianto; o Controlli delle emissioni in atmosfera delle centrali termiche (ai sensi del DLgs 152/2006); o Linee guida regionali sulle ispezioni degli impianti termici; o Modulistica regionale per le comunicazioni (all interno delle linee guida); - La nuova soglia minima di potenza per la quale scatta l obbligo dell autodichiarazione (bollino) è pari a 10 kw di potenza utile per impianti con generatori per riscaldamento a fiamma e 12 kw di potenza utile per impianto di raffrescamento con gruppi firgo/pompe di calore; al di sotto di tali potenze gli impianti termici non sono soggetti all ispezione e quindi al pagamento del contributo (bollino); - Ricordiamo che col nuovo regolamento la periodicità di invio telematico del Rapporto di Controllo di Efficienza energetica (RCEE) e del pagamento del relativo contributo ( Bollino ) varia rispetto al passato, secondo la tabella seguente. Non ha più senso parlare di biennio di autocertificazione, in quanto per alcune tipologie di impianti la nuova periodicità è quadriennale, mentre per altre tipologie diventa annuale (caldaie a gasolio od olio combustibile). La periodicità viene stabilita a far data dal precendente controllo (ad esempio, una caldaia a gas di potenza utile 24 kw installata all interno, che ha fatto l autodichiarazione nel 2014, dovrà farla nel corso del 2016, tramite il manutentore). Si ricorda che rispetto al passato la potenza P di riferimento è quella nominale utile e non più quella al focolare.

22 tipologia impianto Riscaldamento a metano o gpl 10 P 100 kw impianti in esercizio da più di 8 anni o installati all interno di locali adibiti alla permanenza delle persone Periodicità della autodichiarazione ogni 2 anni Riscaldamento a metano o gpl 10 P 100 kw impianti in esercizio da meno di 8 anni e installati all'esterno di locali adibiti alla permanenza delle persone ogni 4 anni Riscaldamento a metano o gpl > 100 kw ogni 2 anni Riscaldamento a combustibile liquido o solido 10 P 100 kw ogni 2 anni Riscaldamento a combustibile liquido o solido > 100 kw ogni anno Macchine frigorifere / pompe di calore 12 P 100 kw ogni 4 anni Macchine frigorifere / pompe di calore > 100 kw Teleriscaldamento sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P 10 kw Impianti cogenerativi - Pel < 50 kw ogni 2 anni ogni 4 anni ogni 4 anni Impianti cogenerativi - Pel 50 kw ogni 2 anni - Facciamo inoltre presente che il regolamento regionale prevede che venga inviato il Rapporto di Controllo di Efficienza energetica (RCEE) e pagato il relativo contributo ( Bollino ) anche nel caso di sostituzione di generatore di calore, non avendo più efficacia il precedente bollino, anche se rilasciato nell anno precedente o nello stesso anno. Ad esempio: autodichiarazione (bollino) fatta nel 2015, se nel corso del 2016 sostituisco la caldaia, devo fare un nuovo RCEE alla prima accensione, con nuovo bollino e trasmettere il tutto (andando a rottamare, sul catasto, il vecchio generatore e facendo attenzione a non creare un duplicato dell impianto esistente). - L obbligo dell autodichiarazione viene estesa ad alcune tipologie di impianti termici con generatore a fiamma che in passato non erano soggetti a tale obbligo. In particolar modo vi rientrano adesso anche le stufe a gas/gasolio, i tubi radianti e i nastri radianti, se installati su impianti di potenza utile nominale di almeno 10 kw; la potenza complessiva si calcola sommando le potenze dei singoli apparecchi solamente nel caso in cui abbiano in comune la rete di distribuzione del fluido termovettore (acqua o aria); nel caso

23 di singoli apparecchi non collegati alla stessa rete di distribuzione e/o sistema di regolazione (ad esempio due stufe a gas, che scaldano l aria in due locali differenti, oppure due o più generatori di aria calda non canalizzati, che scaldano l aria dell ambiente, comandati in maniera indipendente e non centralizzata) non si effettua la somma delle potenze, per cui occorre che il singolo apparecchio abbia potenza utile almeno pari a 10 kw per essere soggetto ad autodichiarazione (bollino). Tali impianti non saranno ispezionati nel corso del 2016, ma saranno soggetti ad accertamenti documentali sugli RCEE trasmessi. Le ispezioni partiranno nel Le imprese manutentrici di tali tipologie di impianti, se non già in possesso delle credenziali per accedere al catasto, dovranno richiederle ai nostri uffici. Sono presenti degli esempi, nella sezione FAQ degli impianti termici del sito dell Agenzia, che illustrano come autodichiarare gli impianti (numero di bollini) nel caso siano presenti più generatori: /afe/attivita_progetti_firenze_energia.php?mode=dettaglio&attivita_id=7&parag rafi_id=38 Un depliant informativo sulle nuove modalità è disponibile sul sito dell Agenzia, alla sezione Impianti termici. - L estensione a quattro anni dell invio del RCEE con bollino, è applicato unicamente a quegli impianti di riscaldamento a gas (metano, GPL) di potenza nominale utile fino a 100 kw, purchè il generatore abbia fino a 8 anni di età e non sia installato all interno di locali adibiti alla permanenza di persone. Tali locali sono così definiti dal regolamento regionale: si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti di qualsiasi materiale, qualora parte degli edifici ricompresi nelle categorie di destinazione d uso di cui all articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n Sono assimilati al locale adibito alla permanenza delle persone i locali, comprese le verande chiuse o i vani tecnici, direttamente comunicanti con lo stesso. Sono quindi considerate interne, ad esempio, le caldaie installate nell abitazione (es. in cucina, bagno, ecc.) o in locali tecnici o verande chiuse comunicanti con l abitazione. Per tali impianti la periodicità rimane biennale. Invece sono equiparate alle caldaie esterne anche quelle installate in locali tecnici non comunicanti con l abitazione. - Impianti a biomassa. Gli impianti con generatore a biomassa (legna, pellet, cippato, ecc.) sono soggetti ai sensi del regolamento regionale all invio del rapporto di controllo di efficienza energetica, con pagamento del contributo (bollino), ed alle ispezioni da parte degli enti. Sono soggetti tutti gli impianti aventi potenza utile non minore di 10 kw. Sono esclusi dal pagamento del bollino i caminetti a focolare aperto. Per tali impianti occorre usare il modello di RCEE specifico per tali generatori (RCEE tipo 1 b), di prossima pubblicazione tramite decreto dirigenziale. Forniremo informazione tempestiva non appena pubblicato. In mancanza di tale RCEE tipo 1 b, è ammissibile autodichiarare tali impianti a biomassa usando il modello RCEE tipo 1 per impianti con generatore a fiamma. Tali impianti non saranno ispezionati nel corso del 2016, ma saranno soggetti ad accertamenti documentali sugli RCEE trasmessi. Le ispezioni partiranno nel Le imprese manutentrici di tali tipologie di impianti, se non già in possesso delle credenziali per accedere al catasto, dovranno richiederle ai nostri uffici. - Altre tipologie di impianto adesso soggetti ad autodichiarazione ed al controllo sono gli impianti di Teleriscaldamento, i gruppi frigoriferi e le pompe di calore e i cogeneratori. Per tali impianti si useranno i relativi modelli di rapporto di controllo tecnico, RCEE tipo 2, tipo 3 e tipo 4.

24 Tali impianti non saranno ispezionati nel corso del 2016, ma saranno soggetti ad accertamenti documentali sugli RCEE trasmessi. Le ispezioni partiranno nel Le imprese manutentrici di tali tipologie di impianti, se non già in possesso delle credenziali per accedere al catasto, dovranno richiederle ai nostri uffici. - Per gli impianti con gruppi frigo/pompe di calore, si prende come valore della potenza di soglia i 12 kw termici utili in raffrescamento. Sono quindi soggetti tutti gli impianti aventi una potenza termica utile in raffrescamento non inferiore a 12 kw. Tale soglia esclude tutti i piccoli impianti di raffrescamento per edifici residenziali, uffici, negozi, ecc. che normalmente hanno potenze utili nettamente inferiori (ad esempio un impianto trial split, a compressione di vapore, elettrico, ha potenza complessiva utile dell ordine dei 6 8 kw). La soglia di potenza è relativa alla somma delle potenze, solamente se le macchine sono unite ad una unica rete di distribuzione (unica unità esterna). Nel caso di più impianti completamente separati tra loro, non si sommano le potenze. - Importi dei bollini e delle verifiche a pagamento. A seguito dell applicazione del regolamento regionale sugli impianti termici DPGR 25/R/2015, e della decisione della Città Metropolitana di allinearsi agli importi dei bollini definiti dalla delibera della giunta regionale n.1300 del 29/12/2015, si comunicano gli importi dei bollini e delle verifiche a pagamento. Sono inoltre definite le tariffe per le tipologie di impianti che in passato non erano oggetto dell autodichiarazione e dei controlli, si vedano le tabelle seguenti: Autodichiarazioni (Bollini): Impianti con generatore di calore a fiamma (gas naturale, gasolio, GPL, biomassa, ecc.) Impianti con gruppi frigoriferi/pompe di calore Potenza nominale utile (kw) Importo (euro) P 35 14,00 35 < P , < P ,00 P > ,00 Potenza nominale utile (kw) Importo (euro) P 35 10,00 35 < P ,00 P > ,00 Teleriscaldamento Superficie utile (metri quadri) Importo (euro) S ,00 Per ogni 100 m 2 o frazione superiore 10,00 Cogeneratori Potenza nominale utile (kw) Importo (euro) P , < P ,00 P > ,00

25 Ispezioni a pagamento: Impianti con generatore di calore a fiamma Impianti con gruppi frigoriferi/pompe di calore Potenza nominale utile (kw) Importo (euro) P ,00 35 < P , < P ,00 P > ,00 Sono previsti 50,00 euro per ogni generatore aggiuntivo rispetto al primo. Potenza nominale utile (kw) Importo (euro) P 35 80,00 35 < P ,00 P > ,00 Teleriscaldamento Superficie utile (metri quadri) Importo (euro) S ,00 Per ogni 100 m 2 o frazione superiore 100,00 Cogeneratori Potenza nominale utile (kw) Importo (euro) P , < P ,00 P > ,00 - Per chiarire la modalità di applicazione dei bollini, nel caso di impianti costitutiti da più generatori e/o da generatori di tipo diverso, sono state elaborati degli esempi, riportati nelle FAQ (domande frequenti), visionabili sul sito dell Agenzia, alla sezione degli impianti termici; /afe/attivita_progetti_firenze_energia.php?mode=dettaglio&attivita_id=7&parag rafi_id=38 Sono necessari due o più bollini nel caso di impianti che utilizzano generatori con combustibili/vettori energetici differenti. Ad esempio un impianto con una caldaia ed un gruppo frigorifero (di potenze superiori alla soglie, rispettivamente 10 kw nominali utili e 12 kw nominali utili), deve corrispondere due bollini, analogamente un impianto con una caldaia a gas ed una caldaia a legna/pellet (ciascuna di almeno 10 kw di potenza nominale utile). Sono necessari due o più bollini nel caso di impianti che utilizzano generatori per riscaldamento (ciascuno di potenza maggiore od uguale a 10 kw), che non hanno in comune la distribuzione e/o il sistema di regolazione. Ad esempio un edificio artigianale con generatori di aria calda pensili non canalizzati, ciascuno di postenza di almeno 10 kw, regolati in maniera indipendente tra loro, devono corrispondere un bollino per ciascun generatore (impianto). - Mancata trasmissione telematica dei rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE)

26 Si fa presente che se a seguito di nostra ispezione su impianto apparentemente non autodichiarato in quanto non è pervenuto telematicamente il RCEE relativo al 2014 o al 2015 da parte del manutentore, l utente dovra sostenere il costo della ispezione e a niente varra nei nostri riguardi la dimostrazione dell avvenuto pagamento nei termini del contributo di autodichiarazione al manutentore. Infatti l'art. 11 c.5 del regolamento regionale sugli impianti termici (DPGR 25/R/2015) prevede l'ispezione onerosa nel caso in cui il RCEE non sia pervenuto. Si ricorda che il termine per l'invio del RCEE è fissato dal regolamento regionale in 30 giorni dalla compilazione. Inoltre la legge regionale n. 39/2005 al'art. 23 quinquies c.1 prevede anche una sanzione amministrativa da 60,00 a 360,00 euro nel caso di mancata trasmissione dello stesso. - Istruzioni per l uso e la manutenzione dell impianto. Ricordiamo che il regolamento DPGR 25/R prevede che per gli impianti esistenti al momento di entrata in vigore dello stesso (25/03/2015) sia obbligo del manutentore redigere tale documento. Invece per tutti gli impianti nuovi (dal 25/03/2015) è obbligo per l installatore di redigere tali istruzioni. In attesa che esca l integrazione regionale al libretto di impianto, che prevede una scheda aggiuntiva sulla quale saranno riportate tali istruzioni, durante le ispezioni sarà segnalata nelle osservazioni del rapporto di ispezione l eventuale mancanza di tali istruzioni ; nel momento in cui sarà pubblicata tale scheda, l eventuale assenza o mancata compilazione darà luogo ad una prescrizione in sede ispettiva (la prescrizione impone l obbligo di far compilare tale scheda). - Scheda identififativa dell impianto. Tale scheda deve essere trasmessa telematicamente all Agenzia mediante il software ITER-WEB da parte dell installatore (che dovrà possedere le credenziali per accedere al sistema). Il responsabile dell impianto può delegare il manutentore a fare tale trasmissione, che seguirà la procedura prevista (nuovo impianto o rottamazione di precedente generatore). - Emissioni in atmosfera per centrali termiche a biomassa di potenza al focolare superiore a 35 kw. Ricordiamo alle imprese di manutenzione che le centrali termiche a biomassa di potenza superiore a 35 kw devono essere sottoposte, oltre alle normali manutenzioni ed ai controlli di efficienza energetica (questi ultimi dal 2016), anche alle analisi delle emissioni in atmosfera ai sensi del DLgs 152/2006 (testo unico ambientale). L assenza di tali prove con relativo rapporto costituisce motivo per l irrogazione di una sanzione amministrativa al responsabile dell impianto. Ulteriori sanzioni sono previste nel caso di emissioni al di sopra dei limiti previsti dal testo unico ambientale (parte III dell'allegato IX alla parte V del DLgs 152/2006). Nel corso del 2016 saranno eseguiti controlli ai sensi del DLgs 152/2006, sulle centrali termiche (a biomassa, ma anche su quelle a gas e gasolio; si precisa che queste ultime però non sono obbligate a fare le misure annuali delle emissioni), come previsto dal regolamento regionale DPGR 25/R/2015 sugli impianti termici, per verificarne la rispondenza alle norme vigenti. - La Regione ha approvato le Linee guida regionali in materia di controlli degli impianti termici, con la delibera di Giunta Regionale n.1228 del 15/12/2015 (testo corretto da refusi pubblicato con la delibera n. 11 del 19/01/2016). Tale documento identifica le modalità di esecuzione delle ispezioni, delle comunicazioni con l ente/organismo, le procedure di gestione di tutte le fasi precedenti e successive all ispezione.

27 Tali linee guida sono obbligatorie per tutti i territori delle Ex-Province, mentre per i comuni di popolazione sopra i abitanti sono al momento facoltative. Il documento è scaricabile dal sito dell Agenzia e dal sito della Regione Toscana: - E stata approvata, nell ambito delle linee guida, anche la nuova modulistica relativa agli impianti termici: o Comunicazione variazione del responsabile di impianto; o Comunicazione nomina/cessazione terzo responsabile; o Comunicazione nomina/cessazione da amministratore di condominio; o Dichiarazione di disattivazione/riattivazione/esonero dell impianto termico; o Comunicazione di adeguamento dell impianto termico (a seguito di controllo); La modulistica è disponibile sul sito dell Agenzia, al seguente indirizzo: alla sezione degli IMPIANTI TERMICI. L uso della stessa è regolata dal regolamento regionale DPGR 25/R (variazione responsabile, amministratore, terzo responsabile) e dalle linee guida regionali (disattivazione/riattivazione/esonero e adeguamento impianto). - Segnaliamo, infine, la pubblicazione a dicembre 2015 della nuova edizione della UNI La norma si suddivide adesso in 5 parti. Le cinque parti della norma si applicano agli impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla I, II e III famiglia secondo la UNI EN 437 ed alimentati da rete di distribuzione di cui alla UNI 9165 e UNI La UNI si occupa dell impianto interno; la UNI riguarda l installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione; la UNI è specifica rispetto ai sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione; la UNI si occupa della messa in servizio degli impianti/apparecchi; infine, la nuovissima UNI è relativa ai sistemi per lo scarico delle condense. La norma va a sostituire la precedente edizione del 2008, abrogando anche le UNI TS 11340:2009 (tubi corrugati), UNI TS 11343:2009 (tubi multistrato), UNI 11071:2003 (impianti con apparecchi a condensazione) e UNI TS 11147:2008 (raccordi a pressare). Oltre alle cinque parti della UNI 7129, segnaliamo la nuova edizione della norma UNI 7128 sui termini e definizioni relativi agli Impianti a gas per uso civile. (fonte: sito UNI) Variazioni su quanto riportato di sopra saranno tempestivamente comunicate da parte dell Agenzia. Ringraziamo per l Attenzione. Agenzia Fiorentina per l Energia.

28 Firenze, 2 Marzo 2015 imprese manutenzione e/o installazione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuovo regolamento regionale in materia esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici comunicazioni varie (rev. 02)

29 In relazione all oggetto siamo a comunicare che: - In data 23 febbraio 2015 è stato approvato definitivamente dalla Giunta Regionale, il regolamento in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, previsto all art. 23- sexies della Legge Regionale n. 39/2005 e ss.mm.ii. Entro venti giorni dall approvazione sarà pubblicato sul BURT e quindi entrerà in vigore il 15 giorno dalla pubblicazione. Nel momento della pubblicazione riceverete un link da cui poter scaricare il testo approvato. In relazione al nuovo regolamento regionale, segnaliamo che stiamo organizzando un incontro per illustrarne i contenuti in occasione del Klimahouse Toscana 2015, che si terrà alla Stazione Leopolda, il giorno 19 aprile 2015 alle ore 15:30. Vi verrà inviato successivamente (15 giorni prima dell incontro) il link per la registrazione, che consentirà anche l ingresso gratuito al Klimahouse Toscana In materia di nuovi libretti di impianto, segnaliamo che al seguente indirizzo del sito del Comitato Termotecnico Italiano (CTI) si possono scaricare esempi di compilazione del libretto e soprattutto il libretto (intero od a singola scheda), da poter compilare e stampare in base alle necessità: - Sempre in materia di libretti segnaliamo che tramite il software online attualmente in vostro uso (ITER- WEB) per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE) alla nostra Agenzia, è possibile stampare tutto il libretto (solo per la parte relativa al riscaldamento ), se sono stati inseriti tutti i dati dell impianto nelle varie schede (altrimenti apparirà in gran parte in bianco ). Per poterlo stampare: dopo aver inserito il codice impianto ed essere nella schermata principale dell'impianto, cliccare in alto a destra sulla voce "SCHEDA IMP.", poi cliccare su "STAMPA LIBRETTO". A questo punto apparirà un libretto in formato PDF, quindi scaricabile (per archivio) oppure stampabile su carta. - Relativamente al controllo di efficienza energetica (prova dei fumi) a seguito delle numerose richieste di chiarimento ricevute ed a seguito della pubblicazione del regolamento regionale (DPGR) n. 25/R, si precisa quanto segue: o Fino al 31/12/2015 il pagamento del bollino e l invio all ente (la cosiddetta autocertificazione ) è biennale come in passato, quindi la trasmissione all ente del RCEE (solo tipo 1) deve avvenire ogni due anni sia che il generatore sia alimentato a gas o a combustibile liquido (al momento non si autocertificano gli impianti a biomassa, di raffrescamento, teleriscaldamento e di cogenerazione ma anche per essi va rilasciato il nuovo libretto di impianto e ove previsto il RCEE); o Nel momento in cui si compila un RCEE deve sempre essere fatta l analisi di combustione (non è più possibile riportare i dati dell anno precedente, come per i vecchi allegati F e G); o Dal 01/01/2016 il pagamento del bollino e l invio all ente, per tutti gli impianti soggetti ad ispezione, determinati all art.11 comma 4 (sostanzialmente tutte le tipologie di impianto, restando esclusi solamente i caminetti aperti), va effettuato secondo la cadenza di cui all allegato A al DPGR 25/R; o La nuova periodicità del controllo di efficienza energetica è stabilita dall art. 9 e dell allegato A al DPGR n.25/r;

30 o Nell anno in cui non si invia all ente il RCEE, si effettua la prova di efficienza energetica (controllo di combustione) solamente in occasione dei casi previsti all art. 9 del DPGR 25/R. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, ricadanti negli anni in cui non è previsto l invio all ente, non deve essere effettuato il controllo di efficienza energetica (analisi di combustione e gli altri controlli). Ricapitolando: per le caldaie di potenza utile inferiore ai 100 kw (a gas metano o GPL), nel caso in cui la caldaia sia all interno od abbia un età maggiore di 8 anni, e l installatore od il manutentore abbia previsto dei controlli con eventuale manutenzione, con cadenza annuale, il controllo di efficienza energetica (la prova dei fumi) deve essere effettuato almeno ogni due anni per la trasmissione all ente (allegato A al DPGR 25/R). Ulteriori controlli di efficienza energetica (prova fumi) dovranno essere fatti in occasione degli interventi che non rientrano tra quelli periodici (compresa la sostituzione del generatore di calore), nel caso in cui vadano ad incidere sulla efficienza (combustione). Variazioni su quanto riportato di sopra saranno tempestivamente comunicate da parte dell Agenzia.

31 Firenze, 22 luglio 2014 imprese manutenzione impianti termici Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Assessorato all Ambiente della Provincia di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuove norme per gli scarichi delle caldaie a seguito della pubblicazione del DLgs n. 102/2014 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 166 del 18/07/2014, entrata in vigore il 19/07/2014) del decreto legislativo n. 102/2014 (recepimento della direttiva europea 2012/27/UE sull efficienza energetica), è stata nuovamente modificata la normativa relativa agli scarichi degli impianti termici degli edifici, già modificata

32 in precedenza dalla Legge n del 3 agosto 2013 (pubblicata nella G.U. n.181 del 03/08/2013, ed entrata in vigore il 04/08/2013) e prima ancora dalla Legge n del 17 dicembre 2012 (pubblicata nella G.U. n.294 del 18/12/ S.O. n. 208, ed entrata in vigore il 19/12/2012); tutte le modifiche insistono sull originaria norma: il comma 9 3 dell art. 5 del DPR n. 412/ Si riporta per esteso la norma, modificata dalla Legge n.90/2013, in vigore dal 31 agosto 2013 e fino al 18 luglio 2014: Art. 17 bis - Requisiti degli impianti termici 1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: «9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis e' obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter». 2 Nello specifico la Legge n. 221/2012 (in vigore dal 19 dicembre 2012 al 30 agosto 2013) prevedeva: 53. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente: "9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, piu' efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 do UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni". 3 Per completezza viene di seguito riportato il testo della normativa originaria (DPR n. 412/1993), in vigore fino al 18 dicembre 2012: 9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi: - nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari, - ristrutturazioni di impianti termici centralizzati, - ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio, - trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali, - impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato. Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297: - singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; - nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

33 La disposizione in oggetto, di cui all art. 14 c.8 del DLgs n. 102/2014, integra e modifica nuovamente la norma relativa all obbligo, per gli impianti termici, di collegamento a camini, canne fumarie o condotti di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. L obbligo dello scarico in copertura viene confermato, anche per gli edifici non condominiali, per gli impianti nuovi (edifici nuovi o edifici esistenti precedentemente sprovvisti di impianti termici). La nuova norma prevede la possibilità di scaricare a parete nei seguenti casi: a) sostituzione di generatori di calore individuali, anche nell ambito di una riqualificazione energetica, che risultano installati prima del 31/08/2013 e che risultavano scaricare a parete o in canna collettiva ramificata (C.C.R.); b) norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. d) si procede alle ristrutturazioni 4 di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione; e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto. Per il nuovo generatore di calore è richiesto che il terminale di scarico (a parete) rispetti le distanze previste della norma tecnica UNI 7129 e che possieda le seguenti caratteristiche tecniche differenziate in relazione ai casi sopra enunciati (alla deroga di cui al punto a) precedente devono corrispondere le caratteristiche di cui al punto a) seguente, e così via per gli altri casi di deroga): a) generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento termico utile sia superiore al valore 90+2 log Pn (dove Pn è la potenza utile nominale del generatore di calore) b) generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kwh (classe 5 di NOx); c) Come il punto b); d) Come il punto b); e) generatori di calore a gas a condensazione come al punto b) e pompe di calore (a gas o elettrica) il cui rendimento sia superiore log Pn (dove Pn è la potenza utile nominale della pompa di calore); tale rendimento è riferito all energia primaria (nel caso di pompa di calore elettrica si usa il fattore di conversione in energia primaria fornito dalla AEEG, che tiene conto dell efficienza del sistema di generazione elettrico nazionale). I comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi a tale nuova norma. La nuova norma 5 è in vigore dal 19 luglio Per ristrutturazione di impianto termico si intende, ai sensi del DLgs n.192/2005: un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall impianto termico centralizzato; 5 Si riporta di seguito il testo integrale della norma (comma 9 dell art. 5 del DPR n. 412/1993 e ss..mm.ii.) nella sua ultima, ed attualmente vigente, stesura:

34 «9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell edifi cio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione; e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto. 9 -ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9 -bis, è obbligatorio: I. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59; II. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kwh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti; III. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kwh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59; IV. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifi che e integrazioni.». 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter».

35 Firenze, 29 Maggio 2014 imprese manutenzione e/o installazione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuovi rapporti di efficienza energetica (DM 10/02/2014). (v. 2.0)

36 In relazione a quanto già comunicato in precedenza, siamo a fornire ulteriori indicazioni in merito all oggetto: - Il D.M. 10/02/2014 prevede che l uso dei nuovi modelli dei rapporti di efficienza energetica (dei quali il tipo 1 sostituisce gli allegati F e G, mentre le altre tipologie sono nuove) sia obbligatorio dal 01/06/2014; il software usato dall Agenzia (iter-web) sarà a breve termine disponibile per il caricamente di tali nuovi modelli. Sarà inoltre consentito il caricamento dei previgenti modelli F e G che sono stati rilasciati dall impresa antecedentemente al 01/06/2014; - Il rapporto di controllo di efficienza energetica prevede una serie di controlli che sono in parte quelli previsti per il controllo e l eventuale manutenzione dell apparecchio. Tuttavia in assenza di specifici modelli ministeriali per la manutenzione, occorre usare tali rapporti anche per gli interventi di manutenzione o di qualsiasi altro genere. Gli interventi di manutenzione sono infatti definiti dal costruttore, od in assenza di tali indicazioni dalle norme UNI e UNI (controlli minimi da effettuarsi sugli apparecchi), e possono riguardare ulteriori aspetti non menzionati su tali modelli. - In merito alla sezione C del rapporto di efficienza tipo 1 (caldaie), si forniscono le seguenti indicazioni. Tale sezione deve essere compilata. I generatori di potenza inferiore a 350 kw installati antecedentemente al 25/06/2009 (entrata in vigore del DPR 59/2009) non hanno obblighi in merito al trattamento dell'acqua. Dal 25/06/2009 esistono i seguenti obblighi, per i nuovi impianti e le sostituzioni dei generatori (di potenza inferiore a 350 kw): - per impianti di potenza al focolare inferiore od uguale a 100 kw, che fanno riscaldamento ed acqua calda sanitaria, se la durezza temporanea dell'acqua è maggiore di 15 f, occorre almeno un sistema di condizionamento dell'acqua (es.: dosatore di polifosfati); - per impianti di potenza al focolare inferiore od uguale a 100 kw, che fanno solo riscaldamento, se la durezza temporanea dell'acqua è maggiore di 25 f, occorre almeno un sistema di condizionamento dell'acqua (es.: dosatore di polifosfati); Se l'impianto ha potenza superiore a 100 kw (ma inferiore a 350 kw) allora non è sufficiente un sistema di condizionamento, ma occorre un impianto di addolcimento dell'acqua. Per impianti di potenza superiore a 350 kw sono vigenti gli obblighi del DPR 412/1993. Si fa presente che il DPR 59/2009 parla di durezza temporanea, mentre nel rapporto di efficienza si parla di durezza totale, che sono due cose distinte. La durezza totale è un dato fornito dall'acquedotto, che comprende tutti gli ioni disciolti nell'acqua, mentre quella temporanea è la durezza che viene eliminata scaldando all'ebollizione l'acqua per 10/15 minuti (è infatti definita come temporanea, nel senso che si elimina dalla sospensione, precipitando sottoforma di calcare ). La durezza temporane è sempre inferiore, od al limite uguale, alla durezza totale. - Per i gruppi frigoriferi, per i quali è previsto l uso dei rapporti tipo 2, è obbligatorio l uso ed il rilascio di tali documenti ai clienti, ma al momento non è obbligatorio il caricamento sul catasto, non essendo definite le procedure e gli importi del relativo bollino. Sarà fornita tempestivamente notizia in merito a nuovi obblighi a livello provinciale che dovessero essere stabiliti nel corso del 2014 (probabilmente l obbligo dell autocertificazione per gli impianti frigoriferi di potenza superiore ai 12 kw utili scatterà dal 2015);

37 - Ricordiamo che i nuovi rapporti di efficienza energetica devono essere resi sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. n. 445/2000), come richiesto dalle modifiche introdotte all art. 15 del D.Lgs. n.192/2005 da parte della Legge n. 90/2013; tale dicitura andrà quindi riportata sul cartaceo originale rilasciato all utente (sul modello caricato sul catasto impianti sarà automaticamente riportata); sul sito dell Agenzia ( sezione impianti termici legislazione vigente) è stato pubblicato un fac-simile riportante i modelli di rapporto tecnico con riportata tale dicitura: /afe/attivita_progetti_firenze_energia.php?mode=dw_file_paragrafi&paragrafi_ ID=13&field=paragrafi_allegati_file_2 - Vogliamo precisare che il rapporto tipo 1 non è attualmente previsto per essere utilizzato per le caldaie a biomassa, per le quali resta un vuoto normativo e non vige l obbligo di trasmettere un rapporto di controllo tecnico. Si consiglia di rilasciare all utente un rapporto di controllo tecnico anche per tali generatori (anche usando modelli forniti dai produttori delle caldaie) in caso di intervento/manutenzione, per lasciare traccia dell attività svolta. Variazioni su quanto riportato di sopra saranno tempestivamente comunicate da parte dell Agenzia.

38 Firenze, 25 Maggio 2014 imprese manutenzione e/o installazione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuovi rapporti di efficienza energetica (DM 10/02/2014).

39 In relazione a quanto già comunicato in precedenza, siamo a fornire ulteriori indicazioni in merito all oggetto: - Il D.M. 10/02/2014 prevede che l uso dei nuovi modelli dei rapporti di efficienza energetica (dei quali il tipo 1 sostituisce gli allegati F e G, mentre le altre tipologie sono nuove) sia obbligatorio dal 01/06/2014; il software usato dall Agenzia (iter-web) sarà a breve termine disponibile per il caricamente di tali nuovi modelli. Sarà inoltre consentito il caricamento dei previgenti modelli F e G che sono stati rilasciati dall impresa antecedentemente al 01/06/2014; - Per i gruppi frigoriferi, per i quali è previsto l uso dei rapporti tipo 2, è obbligatorio l uso ed il rilascio di tali documenti ai clienti, ma al momento non è obbligatorio il caricamento sul catasto, non essendo definite le procedure e gli importi del relativo bollino. Sarà fornita tempestivamente notizia in merito a nuovi obblighi a livello provinciale che dovessero essere stabiliti nel corso del 2014 (probabilmente l obbligo dell autocertificazione per gli impianti frigoriferi di potenza superiore ai 12 kw utili scatterà dal 2015); - Ricordiamo che i nuovi rapporti di efficienza energetica devono essere resi sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. n. 445/2000), come richiesto dalle modifiche introdotte all art. 15 del D.Lgs. n.192/2005 da parte della Legge n. 90/2013; tale dicitura andrà quindi riportata sul cartaceo originale rilasciato all utente (sul modello caricato sul catasto impianti sarà automaticamente riportata); sul sito dell Agenzia ( sezione impianti termici legislazione vigente) è stato pubblicato un fac-simile riportante i modelli di rapporto tecnico con riportata tale dicitura: /afe/attivita_progetti_firenze_energia.php?mode=dw_file_paragrafi&paragrafi_ ID=13&field=paragrafi_allegati_file_2 - Vogliamo precisare che il rapporto tipo 1 non è attualmente previsto per essere utilizzato per le caldaie a biomassa, per le quali resta un vuoto normativo e non vige l obbligo di trasmettere un rapporto di controllo tecnico. Si consiglia di rilasciare all utente un rapporto di controllo tecnico anche per tali generatori (anche usando modelli forniti dai produttori delle caldaie) in caso di intervento/manutenzione, per lasciare traccia dell attività svolta. Variazioni su quanto riportato di sopra saranno tempestivamente comunicate da parte dell Agenzia.

40 Firenze, 26 Marzo 2014 imprese manutenzione e/o installazione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Precisazioni sui Nuovi rapporto di controllo tecnico (DM 10/02/2014). In relazione ad alcuni quesiti giunti in Agenzia, siamo a fornire alcune prime precisazioni in merito ai nuovi rapporti di controllo tecnico:

41 - Il D.M. 10/02/2014 prevede che l uso dei nuovi modelli dei rapporti di controllo tecnico (dei quali il tipo 1 sostituisce gli allegati F e G, mentre le altre tipologie sono nuove) sia obbligatorio dal 01/06/2014; tuttavia fino al momento in cui non potranno essere caricati tali modelli sul sistema informatico messo a disposizione dall Agenzia sarà consentito l uso dei vecchi modelli F e G in luogo del rapporto di controllo tipo 1 ; i rapporti tipo 2, tipo 3 e tipo 4 sono invece nuovi ed occorrerà iniziare ad usarli dal 01/06/2014 da parte delle imprese che hanno contratti di manutenzione relativi a pompe di calore, scambiatori (teleriscaldamento) e cogeneratori ; - Ricordiamo che i nuovi rapporti di controllo tecnico devono essere resi sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. n. 445/2000), come richiesto dalle modifiche introdotte all art. 15 del D.Lgs. n.192/2005 da parte della Legge n. 90/2013; tale dicitura andrà quindi riportata sul cartaceo originale rilasciato all utente (sul modello caricato sul catasto impianti sarà automaticamente riportata); sul sito dell Agenzia ( sezione impianti termici legislazione vigente) è stato pubblicato un fac-simile riportante i modelli di rapporto tecnico con riportata tale dicitura: /afe/attivita_progetti_firenze_energia.php?mode=dw_file_paragrafi&paragrafi_ ID=13&field=paragrafi_allegati_file_2 - Vogliamo precisare che il rapporto tipo 1 non è attualmente previsto per essere utilizzato per le caldaie a biomassa, per le quali resta un vuoto normativo e non vige l obbligo di trasmettere un rapporto di controllo tecnico. Si consiglia di rilasciare all utente un rapporto di controllo tecnico anche per tali generatori (anche usando modelli forniti dai produttori delle caldaie) in caso di manutenzione, per lasciare traccia dell attività svolta. Variazioni su quanto riportato di sopra saranno tempestivamente comunicate da parte dell Agenzia.

42 Firenze, 7 Marzo 2014 imprese manutenzione e/o installazione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo tecnico. E stato pubblicato nella gazzetta ufficiale n.55 del 07/03/2014 il Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione del comma 5 dell art. 7 e del comma 5 dell art. 8 del DPR n. 74/2013, che riporta i nuovi modelli del Libretto di impianto e dei Rapporti di controllo di efficienza energetica. Tali modelli saranno in vigore dal 01/06/2014. Il testo è scaricabile anche sul sito dell'agenzia.

43 Firenze, 26 febbraio 2014 imprese manutenzione e/o installazione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuove norma UNI 11528:2014 impianti gas di portata termica superiore a 35 kw. Il giorno 20 febbraio 2014 è entrata in vigore la norma UNI Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kw Progettazione, installazione e messa in servizio, andando a colmare un vuoto normativo esistente ormai da molti anni. Tale norma può infatti essere vista come la corrispondente della UNI 7129, riferità però agli

44 impianti aventi portata termica superiore a 35 kw (la UNI 71429:2008 infatti è relativa ad impianti dove i singoli apparecchi collegati hanno portata termica inferiore ai 35 kw). In particolar modo va a sostituire quella parte della vecchia norma UNI 7129:1972, che trattava tali impianti, che di fatto era vigente in quanto mai aggiornata nelle successive edizioni della UNI 7129 (edizioni del 1992, 2001 e 2008, quest ultima attualmente vigente, che trattano invece tutti gli impianti con singoli apparecchi di portata termica inferiore ai 35 kw). La norma è sviluppata in collaborazione con il CIG (Comitato Italiano Gas) e fornisce i criteri per la progettazione, l installazione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici a gas della 1a, 2a e 3a famiglia (rispettivamente: gas manifatturato, gas Naturale/metano e gas di petrolio liquefatto/gpl), di cui alla UNI EN 437, con pressione non maggiore di 0,5 bar asserviti ad apparecchi singoli aventi portata termica nominale maggiore di 35 kw, nonché all installazione di apparecchi installati in batteria o in cascata qualora la portata termica complessiva risulti maggiore di 35 kw. La norma si applica anche ai rifacimenti di impianti civili extradomestici o parte di essi. Sostanzialmente è la norma tecnica di riferimento per le centrali termiche (fermo restando gli obblighi di legge del DM 12/04/1996, che peraltro dovrebbe ricevere degli aggiornamenti nel corso del 2014). La norma non si applica agli impianti a gas realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e a quelli trattati dalla UNI 8723.

45 Firenze, 29 Maggio 2014 imprese manutenzione e/o installazione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuovi rapporti di efficienza energetica (DM 10/02/2014). (v. 2.0)

46 In relazione a quanto già comunicato in precedenza, siamo a fornire ulteriori indicazioni in merito all oggetto: - Il D.M. 10/02/2014 prevede che l uso dei nuovi modelli dei rapporti di efficienza energetica (dei quali il tipo 1 sostituisce gli allegati F e G, mentre le altre tipologie sono nuove) sia obbligatorio dal 01/06/2014; il software usato dall Agenzia (iter-web) sarà a breve termine disponibile per il caricamente di tali nuovi modelli. Sarà inoltre consentito il caricamento dei previgenti modelli F e G che sono stati rilasciati dall impresa antecedentemente al 01/06/2014; - Il rapporto di controllo di efficienza energetica prevede una serie di controlli che sono in parte quelli previsti per il controllo e l eventuale manutenzione dell apparecchio. Tuttavia in assenza di specifici modelli ministeriali per la manutenzione, occorre usare tali rapporti anche per gli interventi di manutenzione o di qualsiasi altro genere. Gli interventi di manutenzione sono infatti definiti dal costruttore, od in assenza di tali indicazioni dalle norme UNI e UNI (controlli minimi da effettuarsi sugli apparecchi), e possono riguardare ulteriori aspetti non menzionati su tali modelli. - In merito alla sezione C del rapporto di efficienza tipo 1 (caldaie), si forniscono le seguenti indicazioni. Tale sezione deve essere compilata. I generatori di potenza inferiore a 350 kw installati antecedentemente al 25/06/2009 (entrata in vigore del DPR 59/2009) non hanno obblighi in merito al trattamento dell'acqua. Dal 25/06/2009 esistono i seguenti obblighi, per i nuovi impianti e le sostituzioni dei generatori (di potenza inferiore a 350 kw): - per impianti di potenza al focolare inferiore od uguale a 100 kw, che fanno riscaldamento ed acqua calda sanitaria, se la durezza temporanea dell'acqua è maggiore di 15 f, occorre almeno un sistema di condizionamento dell'acqua (es.: dosatore di polifosfati); - per impianti di potenza al focolare inferiore od uguale a 100 kw, che fanno solo riscaldamento, se la durezza temporanea dell'acqua è maggiore di 25 f, occorre almeno un sistema di condizionamento dell'acqua (es.: dosatore di polifosfati); Se l'impianto ha potenza superiore a 100 kw (ma inferiore a 350 kw) allora non è sufficiente un sistema di condizionamento, ma occorre un impianto di addolcimento dell'acqua. Per impianti di potenza superiore a 350 kw sono vigenti gli obblighi del DPR 412/1993. Si fa presente che il DPR 59/2009 parla di durezza temporanea, mentre nel rapporto di efficienza si parla di durezza totale, che sono due cose distinte. La durezza totale è un dato fornito dall'acquedotto, che comprende tutti gli ioni disciolti nell'acqua, mentre quella temporanea è la durezza che viene eliminata scaldando all'ebollizione l'acqua per 10/15 minuti (è infatti definita come temporanea, nel senso che si elimina dalla sospensione, precipitando sottoforma di calcare ). La durezza temporane è sempre inferiore, od al limite uguale, alla durezza totale. - Per i gruppi frigoriferi, per i quali è previsto l uso dei rapporti tipo 2, è obbligatorio l uso ed il rilascio di tali documenti ai clienti, ma al momento non è obbligatorio il caricamento sul catasto, non essendo definite le procedure e gli importi del relativo bollino. Sarà fornita tempestivamente notizia in merito a nuovi obblighi a livello provinciale che dovessero essere stabiliti nel corso del 2014 (probabilmente l obbligo dell autocertificazione per gli impianti frigoriferi di potenza superiore ai 12 kw utili scatterà dal 2015);

47 - Ricordiamo che i nuovi rapporti di efficienza energetica devono essere resi sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. n. 445/2000), come richiesto dalle modifiche introdotte all art. 15 del D.Lgs. n.192/2005 da parte della Legge n. 90/2013; tale dicitura andrà quindi riportata sul cartaceo originale rilasciato all utente (sul modello caricato sul catasto impianti sarà automaticamente riportata); sul sito dell Agenzia ( sezione impianti termici legislazione vigente) è stato pubblicato un fac-simile riportante i modelli di rapporto tecnico con riportata tale dicitura: /afe/attivita_progetti_firenze_energia.php?mode=dw_file_paragrafi&paragrafi_ ID=13&field=paragrafi_allegati_file_2 - Vogliamo precisare che il rapporto tipo 1 non è attualmente previsto per essere utilizzato per le caldaie a biomassa, per le quali resta un vuoto normativo e non vige l obbligo di trasmettere un rapporto di controllo tecnico. Si consiglia di rilasciare all utente un rapporto di controllo tecnico anche per tali generatori (anche usando modelli forniti dai produttori delle caldaie) in caso di intervento/manutenzione, per lasciare traccia dell attività svolta. Variazioni su quanto riportato di sopra saranno tempestivamente comunicate da parte dell Agenzia.

48 Firenze, 25 Maggio 2014 imprese manutenzione e/o installazione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuovi rapporti di efficienza energetica (DM 10/02/2014).

49 In relazione a quanto già comunicato in precedenza, siamo a fornire ulteriori indicazioni in merito all oggetto: - Il D.M. 10/02/2014 prevede che l uso dei nuovi modelli dei rapporti di efficienza energetica (dei quali il tipo 1 sostituisce gli allegati F e G, mentre le altre tipologie sono nuove) sia obbligatorio dal 01/06/2014; il software usato dall Agenzia (iter-web) sarà a breve termine disponibile per il caricamente di tali nuovi modelli. Sarà inoltre consentito il caricamento dei previgenti modelli F e G che sono stati rilasciati dall impresa antecedentemente al 01/06/2014; - Per i gruppi frigoriferi, per i quali è previsto l uso dei rapporti tipo 2, è obbligatorio l uso ed il rilascio di tali documenti ai clienti, ma al momento non è obbligatorio il caricamento sul catasto, non essendo definite le procedure e gli importi del relativo bollino. Sarà fornita tempestivamente notizia in merito a nuovi obblighi a livello provinciale che dovessero essere stabiliti nel corso del 2014 (probabilmente l obbligo dell autocertificazione per gli impianti frigoriferi di potenza superiore ai 12 kw utili scatterà dal 2015); - Ricordiamo che i nuovi rapporti di efficienza energetica devono essere resi sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. n. 445/2000), come richiesto dalle modifiche introdotte all art. 15 del D.Lgs. n.192/2005 da parte della Legge n. 90/2013; tale dicitura andrà quindi riportata sul cartaceo originale rilasciato all utente (sul modello caricato sul catasto impianti sarà automaticamente riportata); sul sito dell Agenzia ( sezione impianti termici legislazione vigente) è stato pubblicato un fac-simile riportante i modelli di rapporto tecnico con riportata tale dicitura: /afe/attivita_progetti_firenze_energia.php?mode=dw_file_paragrafi&paragrafi_ ID=13&field=paragrafi_allegati_file_2 - Vogliamo precisare che il rapporto tipo 1 non è attualmente previsto per essere utilizzato per le caldaie a biomassa, per le quali resta un vuoto normativo e non vige l obbligo di trasmettere un rapporto di controllo tecnico. Si consiglia di rilasciare all utente un rapporto di controllo tecnico anche per tali generatori (anche usando modelli forniti dai produttori delle caldaie) in caso di intervento/manutenzione, per lasciare traccia dell attività svolta. Variazioni su quanto riportato di sopra saranno tempestivamente comunicate da parte dell Agenzia.

50 Firenze, 26 Marzo 2014 imprese manutenzione e/o installazione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Precisazioni sui Nuovi rapporto di controllo tecnico (DM 10/02/2014). In relazione ad alcuni quesiti giunti in Agenzia, siamo a fornire alcune prime precisazioni in merito ai nuovi rapporti di controllo tecnico:

51 - Il D.M. 10/02/2014 prevede che l uso dei nuovi modelli dei rapporti di controllo tecnico (dei quali il tipo 1 sostituisce gli allegati F e G, mentre le altre tipologie sono nuove) sia obbligatorio dal 01/06/2014; tuttavia fino al momento in cui non potranno essere caricati tali modelli sul sistema informatico messo a disposizione dall Agenzia sarà consentito l uso dei vecchi modelli F e G in luogo del rapporto di controllo tipo 1 ; i rapporti tipo 2, tipo 3 e tipo 4 sono invece nuovi ed occorrerà iniziare ad usarli dal 01/06/2014 da parte delle imprese che hanno contratti di manutenzione relativi a pompe di calore, scambiatori (teleriscaldamento) e cogeneratori ; - Ricordiamo che i nuovi rapporti di controllo tecnico devono essere resi sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. n. 445/2000), come richiesto dalle modifiche introdotte all art. 15 del D.Lgs. n.192/2005 da parte della Legge n. 90/2013; tale dicitura andrà quindi riportata sul cartaceo originale rilasciato all utente (sul modello caricato sul catasto impianti sarà automaticamente riportata); sul sito dell Agenzia ( sezione impianti termici legislazione vigente) è stato pubblicato un fac-simile riportante i modelli di rapporto tecnico con riportata tale dicitura: /afe/attivita_progetti_firenze_energia.php?mode=dw_file_paragrafi&paragrafi_ ID=13&field=paragrafi_allegati_file_2 - Vogliamo precisare che il rapporto tipo 1 non è attualmente previsto per essere utilizzato per le caldaie a biomassa, per le quali resta un vuoto normativo e non vige l obbligo di trasmettere un rapporto di controllo tecnico. Si consiglia di rilasciare all utente un rapporto di controllo tecnico anche per tali generatori (anche usando modelli forniti dai produttori delle caldaie) in caso di manutenzione, per lasciare traccia dell attività svolta. Variazioni su quanto riportato di sopra saranno tempestivamente comunicate da parte dell Agenzia.

52 Firenze, 26 febbraio 2014 imprese manutenzione e/o installazione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuove norma UNI 11528:2014 impianti gas di portata termica superiore a 35 kw. Il giorno 20 febbraio 2014 è entrata in vigore la norma UNI Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kw Progettazione, installazione e messa in servizio, andando a colmare un vuoto normativo esistente ormai da molti anni. Tale norma può infatti essere vista come la corrispondente della UNI 7129, riferità però agli

53 impianti aventi portata termica superiore a 35 kw (la UNI 71429:2008 infatti è relativa ad impianti dove i singoli apparecchi collegati hanno portata termica inferiore ai 35 kw). In particolar modo va a sostituire quella parte della vecchia norma UNI 7129:1972, che trattava tali impianti, che di fatto era vigente in quanto mai aggiornata nelle successive edizioni della UNI 7129 (edizioni del 1992, 2001 e 2008, quest ultima attualmente vigente, che trattano invece tutti gli impianti con singoli apparecchi di portata termica inferiore ai 35 kw). La norma è sviluppata in collaborazione con il CIG (Comitato Italiano Gas) e fornisce i criteri per la progettazione, l installazione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici a gas della 1a, 2a e 3a famiglia (rispettivamente: gas manifatturato, gas Naturale/metano e gas di petrolio liquefatto/gpl), di cui alla UNI EN 437, con pressione non maggiore di 0,5 bar asserviti ad apparecchi singoli aventi portata termica nominale maggiore di 35 kw, nonché all installazione di apparecchi installati in batteria o in cascata qualora la portata termica complessiva risulti maggiore di 35 kw. La norma si applica anche ai rifacimenti di impianti civili extradomestici o parte di essi. Sostanzialmente è la norma tecnica di riferimento per le centrali termiche (fermo restando gli obblighi di legge del DM 12/04/1996, che peraltro dovrebbe ricevere degli aggiornamenti nel corso del 2014). La norma non si applica agli impianti a gas realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e a quelli trattati dalla UNI 8723.

54 Firenze, 7 Marzo 2014 imprese manutenzione e/o installazione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo tecnico. E stato pubblicato nella gazzetta ufficiale n.55 del 07/03/2014 il Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione del comma 5 dell art. 7 e del comma 5 dell art. 8 del DPR n. 74/2013, che riporta i nuovi modelli del Libretto di impianto e dei Rapporti di controllo di efficienza energetica. Tali modelli saranno in vigore dal 01/06/2014. Il testo è scaricabile anche sul sito dell'agenzia.

55 Firenze, 5 agosto 2013 imprese manutenzione impianti termici imprese installazione impianti termici Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuove norme per gli scarichi delle caldaie a seguito conversione in legge del DL 63/2013. Con la conversione in legge del decreto legge n. 63/2013 (recepimento della direttiva europea sull efficienza energetica in edilizia), mediante la Legge n. 90 del 3 agosto 2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.181 del 03/08/2013, ed entrata in vigore il 04/08/2013) è stata nuovamente modificata la normativa relativa agli scarichi

56 degli impianti termici degli edifici, già recentemente modificata con la Legge n. 221 del 17 dicembre (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.294 del 18/12/ Suppl. Ordinario n. 208, ed entrata in vigore il 19/12/2012). La disposizione in questione riscrive nuovamente la norma di cui al comma 9 dell art. 5 del DPR n. 412/ relativa all obbligo, per gli impianti termici, di collegamento a camini, canne fumarie o condotti di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. L obbligo dello scarico in copertura viene ora reso generale, anche per gli edifici non condominiali, mentre il DPR n. 412/1993 lo contemplava solamente in alcuni casi 2. La nuova norma prevede la possibilità di continuare a scaricare a parete nei seguenti casi: a) sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati prima del 31/08/2013 e che risultavano scaricare a parete o in canna collettiva ramificata; b) norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. In ogni caso occorre che il nuovo generatore di calore abbia le seguenti caratteristiche: 1 Nello specifico la Legge n. 221/2012 prevedeva: 53. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente: "9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, piu' efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 do UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni". 2 Per completezza viene di seguito riportato il testo della previgente normativa (DPR n. 412/1993): 9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi: - nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari, - ristrutturazioni di impianti termici centralizzati, - ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio, - trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali, - impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato. Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297: - singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; - nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

57 generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502; terminali di scarico posizionati (distanze da finestre, balconi, ecc.) in conformità alla UNI e successive integrazioni. I comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi a tale nuova norma. La nuova norma 3 entrerà in vigore dal 31 agosto Si riporta per esteso il nuovo articolo, in vigore dal 31 agosto 2013, che riscrive le norme degli scarichi delle caldaie: Art. 17 bis - Requisiti degli impianti termici 1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: «9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis e' obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter».

58 Firenze, 31 Ottobre 2013 imprese manutenzione impianti termici imprese installazione impianti termici Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze CNA Firenze Via Alamanni, 31 Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Chiarimento su obbligo installazione valvole termostatiche nelle sostituzioni dei generatori di calore. A seguito di alcune richieste da parte di imprese manutentrici, siamo a chiarire un aspetto che viene controllato nell ambito delle ispezioni degli impianti termici nei comuni di competenza della Provincia di Firenze. La normativa vigente prevede dall 08/10/2005 (ai punti 3 e 4 dell allegato I al DLgs 192/2005, fino al 24/06/2009,

59 successivamente a tale data ai commi 5 e 6 dell art. 4 del DPR n. 59/2009, che sostituisce l allegato I) che nel caso di sostituzione del generatore di calore sia alternativamente rispettato: a. Rendimento globale medio stagionale dell intero impianto termico, calcolato a cura di iun progettista termotecnico; b. Rispetto di alcuni requisiti relativamente a: 1. valore minimo del rendimento termico utile del generatore di calore, 2. Presenza di centralina di termoregolazione programmabile per singolo generatore e 3. presenza di dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone. Solitamente nella sostituzione dei generatori di calore di potenza inferiore ai 35 kw non viene eseguito (non è richiesto il deposito della relazione di cui all art. 28 della legge 10/1991, legge 10 ) il calcolo termotecnico di cui al punto a), per cui è necessario rispettare quanto richiesto al punto b) sopra elencato. Tale punto b) richiede quindi: 1. Un generatore che abbia un rendimento termico utile minimo (da non confondere col rendimento di combustione che viene misurato in esercizio) che corrisponde a quello delle vecchie caldaie a tre stelle ( x Log (Pn), dove Pn è la potenza nominale utile, in kw, del generatore di calore); 2. La centralina di termoregolazione programmabile per singolo generatore; che corrisponde, per gli impianti autonomi, col cronotermostato ambiente ; 3. presenza di dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone: corrisponde alle valvole termostatiche, che sono dispositivi modulanti della portata di acqua del radiatore. Nel caso di impedimenti tecnici, occorre esplicitarli. Per il punto 3, la norma stessa prevede che debbano essere indicati (nella documentazione relativa alla installazione, ad esempio la dichiarazione di conformità o nei suoi allegati obbligatori) i motivi tecnici che non hanno permesso tale installazione. Si ricorda che tali dispositivi servono per sfrutture gli apporti di calore gratuiti interni (persone, iluminazione, fornelli, ecc.) e gli apporti solari (attraverso le finestre), evitando il surriscaldamento degli ambienti stessi; in certe situazioni potrebbero non portare particolari vantaggi, in relazione alla esposizione degli ambienti ed all uso degli stessi, e potrebbe essere sufficiente una regolazione di zona. Altri aspetti tecnici, come la mancanza dello spazio necessario per l installazione e per il corretto lavoro della testa termostatica, devono essere segnalati. Si fa presente che spesso le valvole installate negli ultimi anni sono del tipo termostatizzabili, per cui sia possibile installare direttamente la testa termostatica su queste valvole, con una spesa relativamente ridotta. La presenza di tali requisiti viene controllata nell ambito della ispezione dell impianto termico.

60 Firenze, 5 agosto 2013 imprese manutenzione impianti termici imprese installazione impianti termici Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuove norme per gli scarichi delle caldaie a seguito conversione in legge del DL 63/2013. Con la conversione in legge del decreto legge n. 63/2013 (recepimento della direttiva europea sull efficienza energetica in edilizia), mediante la Legge n. 90 del 3 agosto 2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.181 del 03/08/2013, ed entrata in vigore il 04/08/2013) è stata nuovamente modificata la normativa relativa agli scarichi

61 degli impianti termici degli edifici, già recentemente modificata con la Legge n. 221 del 17 dicembre (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.294 del 18/12/ Suppl. Ordinario n. 208, ed entrata in vigore il 19/12/2012). La disposizione in questione riscrive nuovamente la norma di cui al comma 9 dell art. 5 del DPR n. 412/ relativa all obbligo, per gli impianti termici, di collegamento a camini, canne fumarie o condotti di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. L obbligo dello scarico in copertura viene ora reso generale, anche per gli edifici non condominiali, mentre il DPR n. 412/1993 lo contemplava solamente in alcuni casi 2. La nuova norma prevede la possibilità di continuare a scaricare a parete nei seguenti casi: a) sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati prima del 31/08/2013 e che risultavano scaricare a parete o in canna collettiva ramificata; b) norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. In ogni caso occorre che il nuovo generatore di calore abbia le seguenti caratteristiche: 1 Nello specifico la Legge n. 221/2012 prevedeva: 53. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente: "9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, piu' efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 do UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni". 2 Per completezza viene di seguito riportato il testo della previgente normativa (DPR n. 412/1993): 9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi: - nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari, - ristrutturazioni di impianti termici centralizzati, - ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio, - trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali, - impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato. Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297: - singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; - nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

62 generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502; terminali di scarico posizionati (distanze da finestre, balconi, ecc.) in conformità alla UNI e successive integrazioni. I comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi a tale nuova norma. La nuova norma 3 entrerà in vigore dal 31 agosto Si riporta per esteso il nuovo articolo, in vigore dal 31 agosto 2013, che riscrive le norme degli scarichi delle caldaie: Art. 17 bis - Requisiti degli impianti termici 1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: «9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis e' obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter».

63 Firenze, 28 giugno 2013 imprese manutenzione impianti termici imprese installazione impianti termici Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze CNA Firenze Via Alamanni, 31 Confindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Ispettori della Provincia di Firenze Provincia di Firenze Assessorato Ambiente Regione Toscana Settore Energia Oggetto: Nuove norme in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici D.P.R. n. 74/2013

64 Spet.le Impresa, con la presente siamo ad informare della pubblicazione del D.P.R. n. 74/2013 relativo all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, che viene allegato per conoscenza. Tale provvedimento è stato pubblicato nella G.U. n. 149 del 27/06/2013 ed entrerà in vigore il giorno 12/07/2013. L applicazione in Regione Toscana avviene integralmente, dato che non esistono norme specifiche preesistenti (salvo la delega al controllo assegnata dalla L.R. 39/2005 e ss.mm.ii. a Province e Comuni sopra i abitanti). Di particolare interesse per le imprese di manutenzione e di installazione degli impianti termici sono gli articoli seguenti: - Art. 6 - Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva - art. 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici - art. 8 - Controllo dell efficienza energetica degli impianti termici - art. 11 Sanzioni Le novità presenti sono molte per quanto riguarda i terzi responsabili (art. 6). In merito alla cadenza delle manutenzioni (art. 7) viene confermata la previnge normativa, con la novità che l installatore od il manutentore debbano mettere per scritto: 1) le operazioni di manutenzione da fare sull impianto e 2) con quale cadenza temporale. I nuovi modelli dei libretti di impianto (per tutte le tipologie di generatori) e degli allegati (rapporti di controllo tecnico) da trasmettere agli enti preposti, saranno pubblicati con Decreti Ministeriali successivi (art. 7). Si mette in evidenza che le eventuali modifiche alle attuali procedure saranno comunicate con successiva comunicazione. In ogni caso non saranno applicate modifiche alla attuale procedura in essere prima del prossimo anno (2014) ed a seguito di opportuna campagna informativa agli utenti ed imprese. Per il 2013 restano quindi invariate le procedure e modalità già avviate. Cordiali saluti.

65 Firenze, 17/12/2012 imprese manutenzione impianti termici imprese installazione impianti termici Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze CNA Firenze Via Alamanni, 31 Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuove norme per gli scarichi delle caldaie. Con la conversione in legge del decreto legge Crescita 2 (D.L. n. 179/2012), mediante la Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.294 del 18/12/ Suppl. Ordinario n. 208, ed entrata in vigore il 19/12/2012) è stata introdotta una modifica all attuale normativa relativa agli scarichi degli impianti termici degli edifici.

66 La disposizione in questione riscrive la norma di cui al comma 9 dell art. 5 del DPR n. 412/ relativa all obbligo, per gli impianti termici siti negli edifici condominiali, di collegamento a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. L obbligo dello scarico in copertura viene ora reso generale, mentre il DPR n. 412/1993 lo contemplava solamente in alcuni casi 1. L attuale norma prevede un'unica cospicua eccezione, in caso di installazione di generatori di calore a gas a condensazione appartenenti alla classe avente migliore prestazione energetica e meno inquinante in termini di emissioni, in conformità alle norme tecniche UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN In tali casi è comunque obbligo che il posizionamento dei terminali di scarico avvenga in conformità alla vigente norma tecnica UNI (che disciplina la posizione dei terminali di scarico e fissa le distanze di rispetto da finestre, balconi, aperture di ventilazione, ecc.). Nello specifico la Legge n. 221/2012 prevede: 53. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente: "9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, piu' efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 do UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni". 1 Per completezza viene di seguito riportato il testo della previgente normativa (DPR n. 412/1993): 9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi: - nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari, - ristrutturazioni di impianti termici centralizzati, - ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio, - trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali, - impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato. Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297: - singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; - nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

67 Firenze, 12 dicembre 2012 imprese manutenzione impianti termici imprese installazione impianti termici Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze CNA Firenze Via Alamanni, 31 Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Comunicazioni varie Spett. Impresa Installatrice/Manutentrice, la presente comunicazione riguarda i seguenti argomenti, che vengono di seguito dettagliati: 1. Autocertificazioni impianti termici 2. Compilazione dei rapporti di controllo tecnico (allegato F e G) 3. Sanzioni 4. Corsi di formazione.

68 1. AUTOCERTIFICAZIONE Ricordiamo a tutte le imprese di manutenzione la necessità di indicare come responsabile dell esercizio e della manutenzione, negli allegati F e G, l intestatario del contatore del gas. Questa buona norme è da applicare laddove l intestatario del contatore sia anche l occupante (quindi il responsabile dell esercizio e manutenzione) in modo da evitare la problematica dei nominativi doppi nel catasto degli impianti termici (con conseguenti invii di doppie lettere di avviso di ispezione). 2. COMPILAZIONI DEI RAPPORTI DI CONTROLLO TECNICO (ALLEGATI F e G). Ricordiamo nuovamente a tutte le imprese che nella compilazione cartacea (che rimane all utente ed alla impresa) e nella trasmissione in formato digitale (per l ente di controllo ed Agenzia) è necessario rispettare le seguenti regole: - Deve sempre essere indicata la potenza nominale utile (non si accettano valori pari a zero); - Deve sempre essere indicata la potenza nominale al focolare (non si accettano valori pari a zero); - La potenza al focolare è sempre superiore a quella utile (salvo impianti a bassa temperatura con caldaie a condensazione); - Per apparecchi a tiraggio naturale deve sempre essere indicato il valore del tiraggio; - Devono essere sempre riportati i parametri della combustione (anche sul libretto di impianto); - Il rendimento di combustione deve essere misurato sempre alla potenza massima ottenibile dall apparecchio, che deve essere rilevata mediante lettura al contatore (UNI 10389); - Il rendimento di combustione per apparecchi a camera aperta e tiraggio naturale non può mai assumere valori elevati (ad esempio 94% o superiori.) in quanto valore non realistico ed indice rivelatore di tiraggio insufficiente; - La temperatura fumi per apparecchi a camera aperta e tiraggio naturale di vecchia concezione non può mai essere al di sotto dei 100 C (solitamente 140/160 C per il metano). 3. SANZIONI Siamo a ricordare che la legislazione vigente prevede sanzioni a carico degli utenti, delle imprese manutentrici ed installatrici. Quadro normativo sulle sanzioni La normativa di riferimento in merito ai controlli sugli impianti termici è abbastanza articolata e comprende la legge n. 10/1991, il DPR n. 412/1993, il DLgs n. 192/2005 (come modificato dal DLgs n. 311/2006) ed il DLgs n. 152/2006. La normativa di riferimento in merito alle sanzioni, è condensata in pochi articoli che vengono di seguito riportati: - Legge n.10/1991 all art. 34 c.5: Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. L art. 31 c.1 e c.2 affermano rispettivamente:

69 1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia. 2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. [comma abrogato dal DLgs 192/2005] - DLgs 19 agosto 2005, n. 192 all art. 15 c.5: Il proprietario o il conduttore dell unità immobiliare, l amministratore del condominio, o l eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell articolo 7, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a euro. Mentre l art.7 c.1 richiamato nel testo parla delle manutenzioni: Il proprietario, il conduttore, l amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione 1 secondo le prescrizioni della normativa vigente. Infine l art. 15 c.6 afferma: L operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro e non superiore a 6000 euro. L autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera del commercio, dell industria, dell artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. E l art.7 c.2 afferma la necessità della corretta esecuzione delle operazioni di controllo e manutenzione e della compilazione dei rapporti di controllo tecnico: L operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d arte, nel rispetto della normativa vigente. L operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. - Infine il regolamento provinciale in materia di impianti termici specifica alcuni aspetti all art.4: Il mancato controllo da parte del tecnico incaricato per negligenza o rifiuto del responsabile dell impianto termico, sarà comunque ritenuto violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 dell art. 31 della L. 10/91 in base al quale il responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto termico o, ove nominato il terzo responsabile, dietro segnalazione dell organismo affidatario, sarà soggetto alle sanzioni previste dall art. 34 comma 5 della L. 10/91, ed al pagamento dell onere previsto per la ispezione di cui all art.5, fatte salve altre misure previste, in caso di pericolo imminente, dal codice penale. Ed all art.8: Ad intervento [n.d.a.: intervento di Rimessa a norma ] eseguito il responsabile dell'impianto dovrà inviare all organismo affidatario apposita documentazione comprovante l'avvenuta messa a 1 Si ricorda che l attuale normativa vigente in tema di manutenzione è l allegato L al DLgs n. 192/2005 commi da 1 a 5.

70 norma dell'impianto (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata e datata e, laddove richiesto, nuovo rapporto di controllo timbrato e firmato dalla ditta manutentrice e dal responsabile dell'impianto). Decorsi i termini stabiliti ed in assenza della documentazione di cui sopra, l organismo affidatario comunicherà all amministrazione Provinciale i nominativi degli utenti i cui impianti non sono conformi per l irrogazione delle relative sanzioni. L'invio della documentazione comprovante la messa in regola degli impianti non precluderà comunque all organismo affidatario di effettuare ulteriori ispezioni. Ricordiamo inoltre che ogni violazione al regolamento provinciale sugli impianti termici è sanzionata in via indiretta ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/00 (che sanziona il non rispetto dei regolamenti comunali e provinciali) con il pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Sanzioni: in pratica Riepilogando, per quanto riguarda le sanzioni a carico dei responsabili degli impianti (utenti o terzi responsabili), è possibile irrogarle, da parte della Provincia, nei seguenti casi: - Utenti che non eseguano regolarmente, secondo la vigente normativa, le manutenzioni ordinarie; - Utenti che non rimettono a norma l impianto nei termini prescritti (60 oppure 90 giorni); - Utenti che sfuggono alle ispezioni, anche dopo l invio della raccomandata con ricevuta di ritorno in cui si intima un termine ultimo per l esecuzione del controllo (30 giorni) trascorso il quale l utente sarà soggetto al distacco del gas. Per quanto riguarda le sanzioni a carico degli operatori (manutentori o installatori), si individuano alcuni casi in cui sarà irrogata la sanzione dalla Provincia (ed eventuale comunicazione alla Camera di Commercio) e casi in cui la sanzione potrà essere irrogata dalla Camera di commercio: - Manutentore che invia rapporto di controllo (allegati F e G) con assenza di dati importanti o privi di raccomandazioni (le raccomandazioni riguardano l efficienza energetica 2 ) o prescrizioni (le prescrizioni riguardano la sicurezza 3 ). Si fa presente che il software impedisce il caricamento di 2 I casi maggiormente frequenti di raccomandazioni non indicate nei rapporti di controllo tecnico riguardano: non aver segnalato la presenza di un termostato ambiente non idoneo (che non consenta di impostare la temperatura ambiente almeno su due livelli nelle 24 ore); rendimento di combustione al di sotto dei limiti normativi (e che non si riesce a riportare a valori conformi alla normativi con normali interventi manutentivi); Valore di CO superiore a 1000 ppm (e non riportato al di sotto mediante intervento manutentivo), per apparecchi a camera chiusa e scarico in copertura; Oltre a questo il manutentore è sanzionabile per: Libretto di impianto mancante o compilato parzialmente (devono sempre essere riportate le analisi di combustione); Compilazione parziale del rapporto di controllo tecnico (es. assenza dell anno di installazione, che deve essere sempre indicato); Rapporti di controllo tecnico (cartaceo) precompilati; 3 I casi maggiormente frequenti di prescrizioni non indicate nei rapporti di controllo tecnico riguardano: assenza di tiraggio, anche riprovato col metodo indiretto; Valore di CO superiore a 1000 ppm (e non riportato al di sotto mediante intervento, per apparecchi a camera aperta o camera chiusa con scarico a parete);

71 rapporti privi di dati essenziali (soprattutto sul generatore, come le potenze), garantendo un primo livello di controllo, ma eventuali ulteriori aspetti rilevati in fase di ispezione e non fatti rilevare dal manutentore attraverso i propri allegati F/G, sono passibili di sanzione da parte della Provincia; - Installatore che realizza interventi evidentemente in non conformità con la normativa in materia di efficienza energetica (DLgs n.192/2005 e s.m.i. 4 ); in questo caso la sanzione è irrogata dalla Provincia; - Installatore che realizza interventi evidentemente in non conformità con la normativa in materia di sicurezza (DM n.37/2008 e s.m.i. 5 ); in questo caso la sanzione è irrogata dalla Camera di Commercio. Aerazione/Ventilazione assente od insufficiente; Installazione fuori norma (bagno/camera da letto) di apparecchi a gas di tipo B; Apparecchi tipo C installati fuori norma: ambienti non aerabili o installati come tipo B e non omologati; Installazione fuori norma (locali a pericolo di incendio: autorimesse, box, ecc. ed altri casi) di generatori di calore e di apparecchi a gas; Coesistenza incompatibile, nello stesso ambiente od in ambienti contigui e comunicanti, tra generatori/apparecchi a camera aperta; Caldaie di tipo C collegate al camino e/o alla presa d aria esterna con tubazioni non idonee; Caldaie di tipo C collegate a canne collettive ramificate (C.C.R.); Scarichi a parete irregolari o posizionati irregolarmente; Canali da fumo irregolari (materiali, geometria, fissaggio, ecc.) o con rotture in apparecchi a tiraggio naturale; Generatore sovralimentato (e non riportato alla potenza nominale di fabbrica mediante taratura); Installazione fuori norma (più generatori aventi somma delle potenze maggiori di 35 kw in locale non centrale termica; Foro prelievo fumi assente od in posizione irregolare o non perfettamente apribile/chiudibile (assenza di tenuta); Mancanza SCIA o CPI dei VVF (impianti superiori a 116 kw e depositi GPL); Mancanza della certificazione INAIL (ex-ispesl) per impianti ad acqua superiori a 35 kw e depositi GPL; Oltre a questo il manutentore è sanzionabile per: Compilazione parziale del rapporto di controllo tecnico (es. assenza della misura del tiraggio per apparecchi a tiraggio naturale) 4 I casi maggiormente frequenti di non conformità in materia di efficienza, imputabili all installatore, sono: sostituzione dei generatori, l installazioen di apparecchi con rendimento termico utile non conforme alla normativa vigente (DPR 59/2009 art. 4 c.5 e c.6); installazione di termostati ambienti non idonei, ovvero apparecchi differenti dai cronotermostati (che consentano di impostare la temperatura ambiente almeno su due livelli nelle 24 ore). 5 I casi maggiormente frequenti di non conformità in materia di sicurezza, imputabili all installatore, sono: Aerazione/Ventilazione assente od insufficiente; Installazione fuori norma (bagno/camera da letto) di apparecchi a gas di tipo B; Apparecchi tipo C installati fuori norma: ambienti non aerabili o installati come tipo B e non omologati; Installazione fuori norma (locali a pericolo di incendio: autorimesse, box, ecc. ed altri casi) di generatori di calore e di apparecchi a gas; Coesistenza incompatibile, nello stesso ambiente od in ambienti contigui e comunicanti, tra generatori/apparecchi a camera aperta;

72 4. CORSI DI FORMAZIONE Siamo inoltre a segnalre la possibilità di attivare corsi specifici per le aziende manutentrici, da tenere presso i locali dell Agenzia, nel caso in cui rilevassimo sufficiente richiesta. I corsi saranno tenuti dall Agenzia mediante propri dipendenti, ispettori e professionisti esterni di comprovata esperienza. Chi fosse interessato e volesse essere ricontattato in merito è pregato di inviare una , indicando nell oggetto CORSI MANUTENTORI, all indirizzo: formazione@firenzenergia.it lasciando il proprio nominativo (ed anche quelli di eventuali altri colleghi interessati) ed un recapito telefonico, è possibile indicare nel corpo della eventuali temi di maggiore interesse. Cordiali saluti. Caldaie di tipo C collegate al camino e/o alla presa d aria esterna con tubazioni non idonee; Caldaie di tipo C collegate a canne collettive ramificate (C.C.R.); Scarichi a parete irregolari o posizionati irregolarmente; Canali da fumo irregolari (materiali, geometria, fissaggio, ecc.) o con rotture in apparecchi a tiraggio naturale; Installazione fuori norma (più generatori aventi somma delle potenze maggiori di 35 kw in locale non centrale termica;

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74 Firenze, 6 luglio 2012 imprese manutenzione impianti termici imprese installazione impianti termici Sportello Unico per l Edilizia Comuni della Provincia di Firenze Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Comunicazione in merito adempimenti art. 284 DLgs 152/2006 come modificato dal DLgs 128/2010 Vi al e B elf i or e, 4 s c al a B F ir en z e I t al y T el F ax C api t al e S oc i al e , 0 0 i nt. vers at o R eg. I m p. d i Fir en z e - RE A F I / C.F. e P.I VA

75 Spett. Impresa Installatrice/Manutentrice, Con la presente comunicazione vogliamo ricordare che l'art. 284 c.2 del DLgs 152/2006 prevede il termine del 31/12/2012 per la presentazione della dichiarazione per tutti gli impianti termici civili in esercizio (che lo erano alla data del 29/04/2006) di potenza superiore ai 35 kw. Tale dichiarazione sostituisce quella precedente di cui alla parte I dell Allegato IX (abrogata). Oltre a tale adempimento ricordiamo come anche per le nuove installazioni si preveda tale comunicazione (vedi scheda in pratica ). Per rendere più semplice possibile tale adempimento, è stata predisposta apposita modalità di invio tramite il medesimo software (online) con cui attualmente vengono inviati gli allegati F/G da parte delle imprese manutentrici. I soggetti obbligati a tale invio non sono in realtà le imprese manutentrici (a meno che non siano terzi responsabili ), ma specialmente per gli impianti esistenti si ravvede in esse il miglior soggetto preposto a tale invio (vedi scheda in pratica ). Nel caso in cui l impresa non possieda le credenziali per l accesso al software ma sia terzo responsabile o manutentore di impianti soggetti a tali adempimenti sul territorio di competenza della Provincia di Firenze, è pregata di contattarci. Mettiamo in evidenza che il territorio di competenza della Provincia di Firenze per gli adempimenti dell'art. 284 per gli impianti termici civili è quello dei comuni di popolazione inferiore ai abitanti sui quali l amministrazione provinciale già esegue i controlli ai sensi del DPR 412/1993 (quindi la Provincia di Firenze non è competente i Comuni di Firenze, Scandicci, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Circondario Empolese Valdelsa ed Empoli). Infine il non rispetto di tali prescrizioni normative è punto, ai sensi dell art. 288, mediante la sanzione amministrativa da Euro 516 a Euro Cordiali saluti. Vi al e B elf i or e, 4 s c al a B F ir en z e I t al y T el F ax C api t al e S oc i al e , 0 0 i nt. vers at o R eg. I m p. d i Fir en z e - RE A F I / C.F. e P.I VA

76 SCHEDA IN PRATICA: Adempimenti art. 284 del DLs 152/2006: Per impianti nuovi o modificati: l installatore redige ed allega alla dichiarazione di conformità l atto in cui dichiara la rispondenza dell impianto alle caratteristiche tecniche di cui all art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all art. 286 (modulo A). Tale documento è inoltrato all Ente competente per i controlli (Provincia o Comune di popolazione superiore ai abitanti) dall Autorità destinata a ricevere la Dichiarazione di Conformità ai sensi di quanto previsto dal DM 37/2008 art. 11 (Sportello Unico per l Edilizia del Comune) si rammenta che la Dichiarazione di Conformità viene trasmessa al Comune dall Installatore in caso di impianti realizzati o modificati in edifici con Certificato di Agibilità, e dal responsabile dell impianto in caso di impianti realizzati o modificati in edifici senza Certificato di Agibilità (con pratica edilizia SCIA/DIA in corso). Inoltre l installatore redige un elenco delle operazioni di manutenzione per assicurare il rispetto dei valori limite di cui all art. 286 (modulo B). che deve essere allegato al Libretto di Centrale (e quindi non inviato ad alcun Ente). Per impianti esistenti alla data del 29/04/2006 (data di entrata in vigore del titolo V del D.Lgs. 152/2006): il Responsabile dell Esercizio e della Manutenzione redige, entro il 31/12/2012 un documento in cui dichiara la rispondenza dell impianto alle caratteristiche tecniche di cui all art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all art. 286 (modulo A) e lo inoltra all Ente competente per i Controlli (Provincia o Comune di popolazione superiore ai abitanti) entro 30 gg. dalla data di redazione. Inoltre redige un elenco delle operazioni di manutenzione per assicurare il rispetto dei valori limite di cui all art. 286 (modulo B) che deve essere allegato al Libretto di Centrale (e quindi non inviato ad alcun Ente). I fac-simili dei moduli sono scaricabili dal sito: sezione Download per predisporre copia cartacea da tenere presso l impianto. Per l invio è comunque necessario utilizzare il software per l invio degli allegati F/G. Vi al e B elf i or e, 4 s c al a B F ir en z e I t al y T el F ax C api t al e S oc i al e , 0 0 i nt. vers at o R eg. I m p. d i Fir en z e - RE A F I / C.F. e P.I VA

77 SCHEDA Estratto DLgs 152/2006: Art Definizioni Ai fini del presente titolo [ndr: TITOLO II - IMPIANTI TERMICI CIVILI] si applicano le seguenti definizioni: [ omississ ] d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi [ omississ ] i) autorità competente: l autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti dall'articolo 9 e dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o la diversa autorità indicata dalla legge regionale; [ omississ ] Art Denuncia di installazione o modifica 1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del DM 22 gennaio 2008 n. 37, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia [ndr: 35 kw], l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità, messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità [ndr: Comune] ai sensi del DM 22 gennaio 2008, n. 37, provvede a inviare tale atto all'autorità competente [ndr: Provincia o Comune con popolazione superiore ai abitanti]. In occasione della dichiarazione di conformità, l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'art. 286, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal DPR 26 agosto 1993, n Se il responsabile Vi al e B elf i or e, 4 s c al a B F ir en z e I t al y T el F ax C api t al e S oc i al e , 0 0 i nt. vers at o R eg. I m p. d i Fir en z e - RE A F I / C.F. e P.I VA

78 dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione. 2. Per gli impianti termici civili di potenza superiore al valore di soglia [ndr: 35 kw], in esercizio alla data dell'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art, 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione. Vi al e B elf i or e, 4 s c al a B F ir en z e I t al y T el F ax C api t al e S oc i al e , 0 0 i nt. vers at o R eg. I m p. d i Fir en z e - RE A F I / C.F. e P.I VA

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80 Firenze, 7 febbraio 2012 imprese manutenzione Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Ispettori della Provincia di Firenze Provincia di Firenze Ufficio Ambiente Via Mercadante, Firenze FI Oggetto: Comunicazioni tecnico-amministrative varie Spett. Impresa, Con la presente comunicazione vogliamo fornire alcuni chiarimenti ed informazioni in merito a:

81 1. Periodicità delle manutenzioni; 2. Osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni riportate negli allegati F/G; 3. Compilazione libretti di impianto; 4. Analisi di combustione: potenza termica al focolare; 5. Analisi di combustione: valore del tiraggio per apparecchi a tiraggio naturale; 6. Analisi di combustione: valore della potenza di prova; 7. Autocertificazione impianti di potenza superiore a 35 kw. 1. Periodicità delle manutenzioni; La periodicità degli intervalli di manutenzione è attualmente definita dall allegato L del Decreto Legislativo n. 192/2005, che stabilisce che tali intervalli possano essere definiti dall installatore dell impianto in via prioritaria (caso molto raro per i piccoli impianti) o dal fabbricante dall apparecchio in via secondaria (caso usuale). Ciò implica che solitamente il fabbricante prescriva la manutenzione ordinaria annuale, salvo poche e rare eccezioni. E quindi errato definire gli intervalli di manutenzione biennali, come spesso abbiamo rilevato in molti impianti dove la manutenzioni vengono eseguite ad anni alterni. Discorso diverso è la trasmissione degli allegati F/G alla Provincia, che deve avvenire con cadenza biennale (autocertificazione) per qualsiasi impianto. 2. Osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni riportate negli allegati F/G; La buona tecnica della manutenzione degli impianti termici prevede che debbano essere riportati sui rapporti di controllo tecnico (allegati F e G) le osservazioni, raccomandazione e prescrizioni rilevate sugli impianti al momento della manutenzione. Ricordiamo brevemente che: osservazioni: non riguardano aspetti relativi all efficienza energetica e neppure aspetti della sicurezza; raccomandazioni: riguardano aspetti relativi all efficienza energetica, da risolvere, ma non sono motivo di pericolosità dell impianto; prescrizioni: riguardano aspetti relativi alla sicurezza, che comportano un divieto all uso impartito all utente. A titolo di esempio, la mancanza del cronotermostato richiede tale segnalazione nelle raccomandazioni, mentre l assenza di tiraggio in apparecchi a camera aperta e tiraggio naturale installati negli ambienti abitati richiedere una prescrizione. In particolar modo sono soggetti a controllo gli allegati F/G trasmessi a questa Agenzia e sono usualmente richiamate le imprese che non operano secondo la regola della buona tecnica. 3. Compilazione libretti di impianto; Nei nostri controlli rileviamo spesso le seguenti non conformità: Libretti in bianco o compilazione parziale dei libretti;

82 mancata trascrizione delle prove di combustione (solamente lo scontrino dell analizzatore spillato al libretto); errori grossolani nei valori di potenza termica al focolare ed utile dell apparecchio (abbiamo spesso rilevato valori coincidenti, oppure addirittura invertiti tra loro, o valori del tutto incoerenti con l apparecchio installato). In relazione a tali aspetti invitiamo a controllare, correggere, integrare o riscrivere i libretti esistenti durante le operazioni di manutenzione degli impianti. Completi delle informazioni e corretti nei contenuti. Analoghe considerazioni valgono, almeno in parte, anche per molte schede impianto caricate sul catasto degli impianti termici provinciale, per il quale richiediamo di porre molta attenzione in merito ai dati trasmessi. 4. Analisi di combustione: potenza termica al focolare; Rileviamo nei nostri controlli che molte imprese di manutenzione non effettuano tale misura, che rappresenta il parametro di controllo fondamentale per sapere a quale regime stiamo facendo lavorare il generatore di calore e per verificare eventuali sovralimentazioni. Ricordiamo che la norma UNI :2009 prevede nuovi valori dei poteri calorifici per alcuni combustibili. In particolare per gas metano PCI = 9,45 kwh/m 3, per GPL (30% butano e 70% propano) pari a PCI = 26,78 kwh/m 3 e per gasolio pari a PCI = 11,86 kwh/kg 5. Analisi di combustione: valore del tiraggio per apparecchi a tiraggio naturale; Nelle prove di combustione è obbligatorio riportare negli allegati G il valore del tiraggio per apparecchi a tiraggio naturale e tale valore deve essere conforme con quanto richiesto dalla normativa (almeno 3 Pascal), in caso contrario l impresa deve cercare di intervenire sull apparecchio con operazioni di manutenzioni per cercare di riportare il valore entro i limiti di norma ed in ultima battuta, se l intervento non sorte esito, dare una prescrizione con impianto che non può funzionare in sicurezza. Facciamo inoltre presente che solitamente si riscontrano valori molto elevati (anomali) del rendimento nel caso di mancanza di tiraggio (nonostante il valore misurato sia apparentemente corretto). Addirittura abbiamo riscontrato in alcuni allegati G dei valori di rendimento molto al di sopra di quelli che l apparecchio (es. a camera aperta e tiraggio naturale) può fisicamente fornire, con valori fino a 92-95%, valori irreali e chiaro sintomo di mancanza di tiraggio. Essendo la misura del tiraggio estremamente imprecisa (ovvero non ripetibile), i valori che vengono misurati sono spesso non corretti; per questo consigliamo sempre la riprova col metodo indiretto di cui alla norma UNI 10845, appendice B. 6. Analisi di combustione: valore della potenza di prova; In relazione alle norme attualmente vigenti vogliamo ricordare che la prova di combustione deve essere effettuata alla potenza massima dell apparecchio per poter essere conforme. Spesso rileviamo che le analisi di combustione dell impresa manutentrice venga effettuata a potenza ridotta, con risultati che apparentemente sono conformi con valori normativi (sia di tiraggio, che di monossido di carbonio, ecc.).

83 7. Autocertificazione impianti di potenza superiore a 35 kw; Ricordiamo che esiste la possibilità dal 2008 di autocertificare gli impianti di potenza superiore a 35 kw, e che il regolamento provinciale prevede alcune agevolazioni per sistemi modulari in cascata, più generatori sullo stesso impianto o per la coesistenza di più generatori nello stesso ambiente (es. generatori ad aria). Si faccia riferimento al regolamento provinciale in materia, reperibile sul sito della Provincia di Firenze e sul sito dell Agenzia: /primopiano/6/nuovo%20regolamento% pdf

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85 Firenze, 5 gennaio 2010 imprese manutenzione iscritte all accordo volontario Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Comunicazioni tecnico-amministrative varie Spett. Impresa, Con la presente comunicazione vogliamo fornire alcuni chiarimenti ed informazioni in merito a: 1. Nuova norma UNI 7129:2008; 2. Alcune indicazioni relative all applicazione della norma UNI 7129:2008 per i soli fornelli; 3. Edizione 2009 della norma UNI 10389; Piazza le di Porta al Pr ato 1 4 T el Cap ita le Socia le , 00 int. versa to

86 1. Nuova norma UNI 7129:2008; Ricordiamo che con la Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13/10/2009 (Suppl. Ordinario n.187) è stato pubblicato il Decreto 13 agosto 2009 contentente un elenco riepilogativo aggiornato delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, in materia di apparecchi a gas di cui alla direttiva 90/396/CEE. Sostanzialmente con tale decreto viene abrogata la norma UNI 7129 edizione 2001 e viene pubblicata (come previsto dalla Legge n 1083/1971) la UNI 7129 edizione 2008, che diventa quindi a tutti gli effetti la regola dell arte per gli impianti a gas. Ricordiamo che esiste il numero verde , del Comitato Italiano Gas (CIG) per quesiti tecnici sugli impianti gas, attivo ogni Martedì e Giovedì, dalle 10:00 alle 12: Alcune indicazioni relative all applicazione della UNI 7129:2008 per i soli fornelli; Con la nuova norma UNI 7129 edizione 2008 sono introdotte molte novità e modifiche per il calcolo delle aperture di ventilazione ed aerazione. Uno di questi casi è relativo alla dimensione dell apertura di ventilazione per i soli fornelli, che in certe condizioni può essere anche assente. In particolare la norma ammette l assenza dell apertura di ventilazione se vengono rispettate tutte le seguenti condizioni: - I fornelli sono dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma (termocoppie o fornelli valvolati ); - nessun apparecchio di tipo B e/o di tipo A e/o nessun altro apparecchio di cottura senza dispositivo di sorveglianza di fiamma è installato nel locale; - portata termica nominale massima complessiva degli apparecchi di cottura con dispositivo di sorveglianza di fiamma installati non maggiore di 11,7 kw (solitamente le cucine a gas hanno portata termica molto inferiore); - volumetria del locale di installazione non minore di 20 m 3. Ai fini del calcolo della volumetria del locale di installazione si considera anche il locale adiacente e comunicante senza interposizione di porte, purché detto locale non sia adibito a camera da letto, non sia sede di installazione di apparecchi a gas (di tipo A e/o B) e non sia un locale classificato con pericolo di incendio; - presenza nel locale di installazione di porte, finestre e/o portafinestra, apribili, e installate su pareti perimetrali rivolte verso l'esterno; - l evacuazione dei prodotti della combustione degli apparecchi di cottura è assicurata mediante cappa a tiraggio naturale, cappa aspirante elettrica o elettroventilatore posto direttamente sulle pareti od infissi esterni. Se nell ambito delle nostre ispezioni vengono rilevate tali condizioni, pur essendo l impianto gas installato secondo la vecchia norma UNI 7129, non viene prescritta la realizzazione dell apertura di ventilazione in basso (che sarebbe stata almeno 100 cm 2 ). 3. Edizione 2009 della norma UNI 10389; A settembre 2009 è uscita la nuova edizione della norma UNI 10389, relativa all analisi dei prodotti della combustione e della misurazione in opera del rendimento di combustione, applicata da parte dei vari operatori (installatori, manutentori ed ispettori degli impianti termici). Piazza le di Porta al Pr ato 1 4 T el Cap ita le Socia le , 00 int. versa to

87 La norma presente alcune novità interessanti, delle quali riteniamo indicare alcuni punti che saranno applicati da parte degli ispettori degli impianti termici nell ambito delle ispezioni provinciali: - L ispettore può compiere sul generatore di calore le operazioni previste dal fabbricante e indicate sul libretto d uso e manutenzione per l esecuzione delle analisi di combustione, effettuabili anche con l ausilio di utensili di uso comune (per esempio smontaggio del mantello di una caldaia), ripristinando al termine delle operazioni la situazione iniziale; - Vengono individuati nuovi valori dei Poteri calorifici Inferiori (PCI) dei combustibili, che saranno applicati dalle ispezioni del In particolare vogliamo mettere in risalto l abbassamento di tali valori, sia per il gas metano (9,45 kwh/m 3 ) che soprattutto per il GPL (26,78 kwh/m 3 ). Ciò comporterà che rispetto al passato risulteranno delle potenze termiche al focolare misurate leggermente inferiori rispetto a quello rilevate fino ad oggi. Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti. Agenzia Fiorentina per l Energia Piazza le di Porta al Pr ato 1 4 T el Cap ita le Socia le , 00 int. versa to

Firenze, 28 Dicembre 2016 Alla c.a. imprese manutenzione impianti termici e gas Loro sedi Alla c.a. Confartigianto Firenze Via Empoli 27/29 50100 Firenze info@confartigianatofirenze.it rnibbi@confartigiantofirenze.it

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