Scuole private Federterziario Rinnovo del c.c.n.l.
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1 Scuole private Federterziario Rinnovo del c.c.n.l. Entra in vigore il 1 settembre 2017 il nuovo c.c.n.l. 31 maggio 2017 per i settori formazione, istruzione, formazione professionale e asili nido siglato da Federterziario Scuola, Federterziario, Confimea e CFC con Ugl Scula e Ugl, con scadenza 31 agosto Minimi tabellari Gli importi della paga base dal 1 settembre 2017 sono i seguenti: Livello Importi , , , , , , , ,00 Finanziamento Ente bilaterale In caso di non adesione all Ente bilaterale, la quota aziendale va corrisposta come superminimo. Indennità per attività collaterali all insegnamento I gettoni di presenza per le attività collaterali all'insegnamento sono così definiti: Commissioni esami d'idoneità: 35,00 a giornata; Consiglio di classe, scrutini, esami integrativi, esami di recupero debiti: 5,00 ad incontro; Collegio docenti, riunione ufficiale tra docenti: 10,00 ad incontro; Consiglio d'istituto: 15,00 ad incontro; consegna pagellini intermedi ai genitori: 10,00 ad incontro; consegna pagella ai genitori: 10,00 ad incontro; incontro di formazione promosso dalla scuola: 10,00 a giornata; ore di lezione per corsi pomeridiani o estivi: importo orario come lezione scolastica standard. Indennità di mensa Spetta ai docenti a tempo indeterminato e pieno nella misura di 7 giornalieri. Orario di lavoro L'orario normale settimanale distribuito dal lunedì al sabato è pari alle seguenti ore di lavoro effettivo. Il limite all orario settimanale è di 48 ore. Figure professionali Ore Estensione personale non docente Area I (livv. 1, 2 e 3) e Area III (livv. 7 e 8), per il solo personale Area formazione Area III livello con qualifica di tutor, progettisti, certificatori delle competenze, orientatori, analisti di fabbisogni formativi e delle competenze assistenti asili nido e scuola dell'infanzia, educatrici micro nido, comprensive delle attività connesse alla funzione educatrici asili nido, docenti scuola infanzia, addetti al pre e post scuola degli asili nido, assistenti di colonie e convitti, addetti al tempo libero, guide e addetti alle attività integrative, istruttori in attività parascolastiche, tutor di sede corsi di formazione, puericultori, logopedisti, fisioterapisti, psicologi e psicoterapeuti docenti scuola dell'infanzia, insegnanti di sostegno scuola dell'infanzia e 36 38
2 modelli viventi personale docente scuole primarie e secondarie docenti per corsi di formazione professionale accreditati presso le Regioni in obbligo scolastico, in corsi di preparazione agli esami, in corsi liberi d'arte e di cultura varia, in corsi di istruzione professionale, in corsi di lingue, per enti di formazione professionale accreditati presso le Regioni, delle Accademie, in corsi di formazione insegnanti, delle scuole superiori per interpreti e traduttori, dei corsi di specializzazione postdiploma, in scuole e corsi post secondari, in Istituti para universitari, degli Istituti superiori di cultura e formazione Lavoro straordinario Per le prestazioni di lavoro straordinario spettano le seguenti maggiorazioni sulla paga base: straordinario diurno: 20%; straordinario notturno e strardinario festivo: 25%; straordinario notturno festivo: 30%. Malattia I contratti aziendali possono prevedere un trattamento economico integrativo a carico azienda. Maternità Durante il congedo di maternità, il datore di lavoro corrisponde un trattamento integrativo fino al 100% della retribuzione, nonché le indennità fisse e ricorrenti. Assistenza integrativa Le Parti si impegnano a costituire un sistema di assistenza sanitaria integrativa, destinato ai lavoratori a tempo indeterminato e pieno, cui destinano la somma di 120 annui per dipendente. La contrattazione aziendale può estendere la copertura sanitaria ai lavoratori a tempo indeterminato part time, ai lavoratori a tempo determinato (part time o full time) con contratto superiore a 9 mesi o ai collaboratori. Apprendistato professionalizzante Il contratto di apprendistato professionalizzante soggetto al preventivo visto dell'ente bilaterale FormaSicuro Scuola è stipulato in forma scritta e deve contenere il piano formativo individuale. Gli apprendisti possono essere assunti con un rapporto di 3 a 2 rispetto alle figure specializzate presenti in azienda. Nelle aziende fino a 3 dipendenti specializzati o qualificati, sono ammessi 3 contratti. Durata La durata varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi. Periodo di prova La durata massima del periodo di prova è di 60 giorni. Retribuzione Il trattamento retributivo è pari alle seguenti percentuali della retribuzione tabellare del livello di inquadramento: primo anno: 75%; secondo anno: 80%; terzo anno: 90%. Attività formativa
3 La durata complessiva è pari a 120 ore nell'arco dei 36 mesi, riproporzionata in caso di contratti inferiori a 36 mesi. Lavoro a termine L assunzione a termine è consentita ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, per la durata massima di 36 mesi. Il termine del contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la sua durata iniziale sia inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di 48 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Eccetto i rapporti non superiori a 12 giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto. La durata dei rapporti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per Io svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 48 mesi (computando anche eventuali periodi di somministrazione a termine) Un ulteriore contratto a termine, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la DTL secondo la specifica procedura. Fermi i limiti di durata massima, se il rapporto continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10 giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore. Qualora il rapporto continui oltre il 30 giorno in caso di contratto inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50 giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Limiti percentuali Non possono essere assunti lavoratori a termine in misura superiore al 50% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione (con arrotondamento del decimale eguale o superiore a 0,5 all'unità superiore). La percentuale si calcola sul monte ore complessivo dei lavoratori subordinati presenti nell'impresa. Il limite può essere elevato al 75% del monte ore complessivo dei docenti ed educatori attraverso la contrattazione aziendale. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti possono sempre stipulare 5 contratti a termine. Sono esenti dal suddetto limite nonché da eventuali limitazioni quantitative previste dal c.c.n.l., i contratti a termine conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attività, per i primi 24 mesi; b) per sostituzione di lavoratori assenti; c) con lavoratori di età superiore a 50 anni; d) per lavori svolti durante il servizio estivo come centri estivi, colonie, ludoteche ecc.; e) per l'assistenza a studenti diversamente abili. In caso di assunzione di 1 lavoratore in violazione del limite del 50%, si applica una sanzione pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto (elevata al 50% se detto numero è superiore a 1). Successione di contratti Qualora il lavoratore sia riassunto a termine entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato (tale disposizione non si applica nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività di docenza ove la successione dei corsi rende necessario l'utilizzo di termini più brevi: 2 giorni per i contratti fino a 6 mesi, 4 giorni per contratti di durata superiore all'anno).
4 Diritto di precedenza Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore ad un anno, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Stesso diritto è riconosciuto alle lavoratrici che abbiano usufruito del congedo di maternità nell'esecuzione di un contratto a termine Il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria volontà in tal senso entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto e il diritto si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto. Contratto di somministrazione Il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può eccedere il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1 gennaio dell'anno di stipula del contratto, con un arrotondamento del decimale eguale o superiore a 0,5 all'unità superiore. Il limite può essere elevato dalla contrattazione di II livello. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione. Lavoro a tempo parziale Il contratto a tempo parziale è stipulato in forma scritta, con indicazione della durata della prestazione e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Lavoro supplementare e straordinario Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, nel limite del 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che accetta le clausole elastiche del lavoro supplementare spetta un compenso del 15% della retribuzione oraria, omnicomprensiva della quota parte di ferie, tredicesima e ferie. Le parti possono compensare le ore supplementari con 5 giorni di permesso retribuiti da concedere entro il 30 giugno successivo l'utilizzo delle ore supplementari E consentito lo svolgimento di lavoro straordinario. Trasformazione del rapporto Su accordo scritto delle parti è ammessa la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3,, L. n. 104/1992, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale.
5 In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 L. n. 104/1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto a tempo parziale. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale a tempo pieno ed a prendere in considerazione le loro domande di trasformazione a tempo parziale. Lavoro intermittente Il contratto di lavoro intermittente, con cui un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo o intermittente, è utilizzabile nel settore formazione ed istruzione per l'utilizzo di corsi brevi che non abbiamo una continuità programmabile o costante nel tempo ed impone la forma scritta. Il contratto può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni siano svolte entro il 25 anno, e con più di 55 anni. Il contratto è ammesso per un periodo complessivamente non superiore a 400 giorni di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità, nella misura indicata dal contratto individuale. Il preavviso di chiamata non può essere inferiore a 1 giorno lavorativo. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento, durante il quale non matura il diritto all'indennità di disponibilità. In caso contrario perde il diritto all'indennità per 15 giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale. II rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comporta la restituzione dell indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto. Il trattamento economico, normativo e previdenziale è riproporzionato in ragione della prestazione effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle sue singole componenti, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA
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