Metalmeccanica Piccola industria Confimi Rinnovo del c.c.n.l.
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- Barbara Serra
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1 Metalmeccanica Piccola industria Confimi Rinnovo del c.c.n.l. Con l'ipotesi di accordo 22 luglio 2016 Confimi Impresa meccanica con Fim Cisl e Uilm Uil hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti. L'accordo decorre dal 1 giugno 2016 e scadrà il 31 maggio Una tantum A copertura del periodo 1 giugno agosto 2016, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo in oggetto compete un importo una tantum da erogarsi con la retribuzione del mese di settembre 2016, nei seguenti importi: Livello Importi 9Q 108, ,00 8Q 99, , , , , , , , ,00 L'importo non è soggetto a ricalcolo per gli istituti già liquidati ed è suddivisibile in quote mensili quanti sono i mesi interi, anche non consecutivi con corresponsione della retribuzione nel periodo suddetto (la frazione superiore a 15 giorni è considerata mese intero). L'una tantum utile ai fini del calcolo del t.f.r. è ridotta proporzionalmente per i lavoratori parttime e non spetta nei casi di sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione (servizio militare, aspettativa, cassa integrazione, congedo parentale ecc.); risultano invece utili ai fini del calcolo dell'importo, le giornate di assenza per malattia, infortunio, congedo di maternità e congedo matrimoniale intervenute nel periodo di riferimento. Minimi tabellari Le Parti stipulanti forniscono gli importi dei minimi tabellari a valere dal 1 settembre 2016 fino al 31 maggio 2017 (riportati in tabella) mentre stabiliscono di incontrarsi entro aprile 2017 per stabilire gli ulteriori aumenti a copertura della vigenza contrattuale: Premio di risultato Livello Importi mensili 9Q 2.527, ,22 8Q 2.273, , , , , , , , ,81
2 L'accordo fornisce le linee guida per la definizione del premio territoriale di risultato, confermando altresì la sua alternatività con l'elemento retributivo annuo. Orario di lavoro Riduzione annua Le aziende possono optare per uno dei seguenti regimi "predeterminati" di riduzione dell'orario di lavoro, che assorbono fino a concorrenza la suddetta riduzione: riduzione settimanale di 60 minuti; da collocarsi di norma alla fine della settimana; riduzione per gruppi di ore collettive pari a 56 annue (28 ore per semestre); fruizione disposta per evitare o ridurre il ricorso ad ammortizzatori sociali, ovvero per sopperire alla indisponibilità degli stessi, limitatamente alle ore non fruite entro l'anno di maturazione e accantonate in banca ore da almeno 12 mesi; altre forme di fruizione collettiva da individuare in sede aziendale. Orario di lavoro Flessibilità Le aziende possono alternativamente adottare: a) un orario multiperiodale programmato (con alternanza di settimane con orari diversi); b) un regime di flessibilità settimanale o a cicli di settimane (con variazioni di orario). In entrambi i casi l'orario settimanale è compreso tra 32 e 48 ore, rispettando la media di 40 ore settimanali. Nei regimi multiperiodali il periodo massimo è di 6 mesi, estendibile fino a 12 mesi nei seguenti casi: operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria di impianti, attività stagionali, sperimentazioni tecniche, produttive e organizzative, lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati, esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva. Il nuovo regime è comunicato ai lavoratori con un preavviso di 10 giorni lavorativi (multiperiodale) o 5 giorni lavorativi (flessibilità) ed eventuali prestazioni di sabato sono concordate con la R.s.u. (nella flessibilità le prestazioni di sabato sono possibili nel limite di 48 ore annue o 80 ore complessive in caso di utilizzo congiunto con lo straordinario). In entrambi i casi per le ore di prestazione ulteriori rispetto alle 40 settimanali è corrisposta la maggiorazione del 15% del minimo conglobato (20% per le ore prestate di sabato). Per le ore di prestazione, ulteriori rispetto alle 40 settimanali, prestate senza il rispetto dei suddetti regimi, è corrisposta la maggiorazione del 7% del minimo conglobato, aggiuntiva alla maggiorazione per straordinario. Ferie e permessi Viene introdotto e disciplinato l'istituto delle ferie e dei permessi "solidali". Congedi parentali In armonia con la nuova normativa legale dei congedi parentali, l'accordo disciplina i congedi su base oraria o giornaliera. Il lavoratore dovrà presentare all'azienda un programma mensile, specificando la modalità di fruizione. La modalità oraria è frazionabile a gruppi minimi di 2 ore e per almeno 1 giorno lavorativo al mese. L'accordo fornisce i criteri di calcolo della base oraria e del monte ore utilizzabile. Il valore economico della singola ora è pari ad 1/173 della retribuzione media globale mensile. Assistenza integrativa Il fondo di riferimento è PMI Salute, a cui le aziende devono obbligatoriamente iscrivere entro dicembre 2016 tutti i lavoratori in forza. I lavoratori possono presentare rinuncia scritta entro gennaio I lavoratori assunti successivamente al 1 gennaio 2017 sono iscritti al Fondo con effetto dalla data di assunzione e possono rinunciare entro la fine del mese di assunzione. La contribuzione è la seguente:
3 dal 1 settembre 2016, 1,5 mensili a carico azienda per ogni lavoratore in forza (per la gestione del fondo); dal 1 gennaio 2017, 11,00 mensili a carico azienda ed 1,00 mensile a carico dei lavoratori aderenti. Sono fatti salvi gli accordi di 2 livello di miglior favore. Apprendistato Viene integrata la disciplina dell'apprendistato professionalizzante e disciplinato l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e l'apprendistato di alta formazione e di ricerca. Apprendistato professionalizzante Il periodo di apprendistato sarà computato nell'anzianità di servizio ai fini di tutti gli istituti contrattuali ad esclusione degli scatti di anzianità. Il preavviso alla fine del rapporto di apprendistato è pari a 15 giorni. E' ammesso il contratto di apprendistato per lo svolgimento di attività stagionali, di durata non inferiore a 6 mesi. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale Viene recepita la disciplina dell'art. 43, D.Lgs. n. 81/2015. L'inquadramento è quello coerente col percorso formativo e la retribuzione non può essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione del livello di riferimento: Anno % Apprendistato di alta formazione e di ricerca Viene recepita la disciplina dell'art. 45, D.Lgs. n. 81/2015. L'inquadramento, anche ai fini retributivi, sarà il seguente: Percorsi superiori ad 1 anno prima metà del periodo, 2 livelli sotto quello di destinazione; seconda metà del periodo, 1 livello sotto quello di destinazione. Percorsi non superiori ad 1 anno tutto il periodo, 1 livello sotto quello di destinazione. Lavoro a termine Viene recepita la disciplina del D.Lgs. n. 81/2015. Durata La durata dei rapporti a termine tra le stesse parti per effetto di successione di contatti per lo svolgimento di mansioni di pari livello e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro non può superare i 36 mesi. E' ammesso un ulteriore contratto tra gli stessi soggetti, di durata massima 12 mesi, con la procedura della cd. deroga assistita. Limiti percentuali Il limite massimo di assumibilità è pari al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento all'unità superiore del
4 decimale pari o superiore allo 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, la percentuale di computa sui lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Sono esenti dal limite suddetto i contratti a termine conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attività, per un periodo di 24 mesi ((18 mesi nel caso di avvio di una nuova linea/modulo di produzione); b) da imprese start up innovative e per lo svolgimento di attività stagionali; c) per sostituzione di lavoratori assenti; d) con lavoratori di età superiore a 50 anni; e) con lavoratori iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio ex L. n. 68/1999; f) con lavoratori assunti a termine secondo la disciplina del c.c.n.l. g) con lavoratori assunti da aziende contoterziste e che non producono manufatti propri, a fronte di specifici e limitati impegni contrattuali. Stabilizzazione I lavoratori che abbiano avuto con la medesima azienda e per mansioni equivalenti di pari livello sia rapporti a termine che di somministrazione acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi, comprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistita. Trasformazione del rapporto Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato o di successiva assunzione a tempo indeterminato di lavoratore già impiegato a termine si terrà conto complessivamente di tutti i periodi di lavoro (compresa l'attività prestata in somministrazione) effettuati presso il medesimo datore di lavoro, per lo svolgimento di mansioni di pari livello, ai fini dell'applicazione della disciplina degli aumenti periodici d'anzianità e della mobilità professionale, purché non interrotti da periodi di non lavoro superiori a 12 mesi. Diritto di precedenza Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto a termine con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionale (*) ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in forma scritta al datore di lavoro la propria volontà in tal senso entro rispettivamente 6 mesi e 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di una concomitanza di più aspiranti che abbiano maturato i requisiti e manifestato nei termini previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine; in caso di parità si farà riferimento alla maggiore età anagrafica. (*) Oltre a quelle definite dal D.P.R. n. 1525/1963, sono stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell'anno. L'individuazione della stagionalità così definita nonché la determinazione dei periodi di intensificazione dell'attività produttiva, che non possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell'arco dell'anno solare, sono concordate dalla Direzione aziendale con le R.s.u. e le Organizzazioni sindacali territoriali. Successione di contratti Gli intervalli previsti tra due contratti a termine non si applicano nei casi di assunzione di lavoratori in Cig, iscritti nelle liste di mobilità, percettori della Naspi ed in ogni altro caso previsto dai contratti aziendali.
5 Premio di produzione In assenza di indicazioni da parte di un accordo aziendale, il premio di risultato sarà riconosciuto ai lavoratori a termine in forza alla data di erogazione (ovvero di comunicazione dei risultati), in proporzione al periodo di servizio complessivamente prestato nell'anno di riferimento del premio, ancorché in virtù di più contratti a termine. Contratto d'ingresso (cd. contratto Socrate) Per incentivare la stabilità occupazionale l'accordo introduce, in via sperimentale, un contratto d'ingresso a tempo determinato, destinato alle categorie specificate dall'accordo stesso e sottoposto a conferma finale da parte dell'azienda. La durata va dai 6 ai 18 mesi continuativi e non prorogabili, con applicazione del normale periodo di prova. L'inquadramento è quello del c.c.n.l. ed il salario minimo, dal 1 settembre 2016, è il seguente: Livello Importi mensili , , , , , , , , ,00 In caso di mancata conferma, con le spettanze dell'ultimo mese di servizio sarà corrisposto un elemento retributivo pari alla differenza tra il minimo tabellare della generalità dei lavoratori e quello percepito Lavoro a tempo parziale L'instaurazione (o la trasformazione) deve risultare da atto scritto, con indicazione dell'orario ridotto e della sua distribuzione. Il rapporto a tempo parziale può anche avere durata predeterminata (di norma non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi). Possono essere stipulati contratti par time con superamento dell'orario normale giornaliero ma inferiore a quello contrattuale settimanale. Lavoro eccedente e supplementare Nel caso di rapporto a tempo parziale con prestazione pari a 40 ore settimanali, sono consentite prestazioni eccedenti l'orario concordato nei limiti di 2 ore giornaliere e 8 settimanali; dette prestazioni verranno compensate con le maggiorazioni della retribuzione previste per le prestazioni eccedenti l'orario normale dei lavoratori a tempo pieno. Nel caso di rapporto a tempo parziale con prestazione inferiore a 40 ore settimanali, sono consentite prestazioni supplementari fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali, per una quantità mensile non superiore al 50% della normale prestazione mensile, con la corresponsione di una maggiorazione del 10%. Clausole elastiche Possono essere concordate, con atto scritto e con un preavviso a favore del lavoratore di almeno 7 giorni lavorativi, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ed alla variazione in aumento della durata della prestazione.
6 Nel caso di variazione della collocazione, verrà corrisposta una maggiorazione del 10% della retribuzione, da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. La variazione in aumento della durata della prestazione è ammessa nel limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale e per le ore prestate in aumento verrà corrisposta una maggiorazione del 15% della retribuzione, da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Il lavoratore che avesse aderito alle clausole elastiche è esonerato dalla loro prestazione, oltre che nei casi in cui il c.c.n.l. ammette la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale (v. infra), anche per le seguenti motivazioni: altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari definiti incompatibili con le variazioni di orario; necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; partecipazione a corsi di studio per il conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di 2º grado o del diploma universitario o di laurea; necessità di sottoporsi in orari non compatibili con le variazioni pattuite a terapie o cicli di cura; altre fattispecie di impossibilità all'adempimento, di analoga valenza sociale delle precedenti e riconosciute tali dalle R.s.u. Trasformazione del rapporto Le aziende con almeno 100 dipendenti accoglieranno, nel limite del 4% del personale in forza a tempo pieno (*), le richieste motivate da necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti, necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni, necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di 2 grado o del diploma universitario o di laurea. Le aziende con meno di 100 dipendenti accoglieranno, nel limite del 3% del personale in forza a tempo pieno, le richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale motivate dalle suddette ragioni. In caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale per le suddette ragioni, le medesime costituiscono comprovato impedimento alle clausole elastiche. Nelle ipotesi diverse dai casi suddetti, e fino ad un massimo del 4%, la trasformazione è ammessa compatibilmente ad esigenze tecnico organizzative. I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, nonché da gravi patologie cronico degenerative ingravescenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto in lavoro a tempo parziale, riconvertibile a richiesta del lavoratore. Il lavoratore può chiedere per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purchè con una riduzione d'orario non superiore al 50%. (*) Per la necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap, le aziende che avessero raggiunto il 4% possono accogliere le domande fino al 5% (rispettivamente 3% e 4% per le aziende con meno di 100 dipendenti). Diritto di precedenza In caso di assunzioni a tempo pieno, è riconosciuto il diritto di precedenza per i lavoratori parttime, a parità di qualifiche e mansioni fungibili. Lavoro agile
7 L'accordo fornisce le linee guida per il lavoro agile, le cui condizioni saranno disciplinate da accordi aziendali, mentre le modalità specifiche saranno contenute nell'accordo individuale. Previdenza integrativa Le parti individueranno il fondo di riferimento entro aprile 2017.
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