IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE FALLIMENTARE DECRETO

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1 Tribunale di Roma, Sez. Fall., 24 maggio 2012 così composto: IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE FALLIMENTARE dott. Marco Vannucci dott. Giuseppe Di Salvo dott. Aldo Ruggiero Presidente Giudice Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente DECRETO Visto il ricorso di Società Ricerche Esperienze Meteorologiche - SO. R. E. M. s. r. l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, depositato il , con sede legale in Roma, (omissis) ( cod. fisc. ), elettivamente domiciliata in Roma, via (omissis), presso lo studio dell avv. L. A. B. e dell avv. V. M. che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce al ricorso, con il quale, chiedendo l ammissione alla procedura di concordato preventivo, proponeva: La realizzazione di un attivo derivante: dall affitto di azienda a INAER Aviation Italia S. p. A. ( contratto concluso in data e rinnovato in data al canone mensile di ,00); dalla successiva cessione dell azienda alla stessa INAER attraverso l esercizio di un diritto di opzione con l accollo di passività verso i dipendenti pari ad ,00 ed ad ulteriori ,00 con esclusione del TFR; dal risarcimento dei danni conseguenti all illegittima risoluzione del contratto di appalto n. 566/2005 stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Sorem srl, quantificabili in ,00 e dall incasso del residuo credito contrattuale pari ad ,28;

2 dall incasso di crediti commerciali risultanti dalla contabilità valutati nella somma di ,00; dal risarcimento dei danni derivanti dalle azioni di responsabilità nonché da quelle di risarcimento dei danni e/o restituzione dell indebito degli organi della Società, valutabili per una somma pari ad ,00; dall incasso della somma di ,00 derivante dal dissequestro penale; dalla liquidità della Società proponente pari ad ,00; la disponibilità di un attivo in favore dei creditori pari ad ,28; il pagamento integrale dei crediti dei lavoratori, dando atto dell accollo di INAER delle somme di ,00 e di ,00; il pagamento integrale dei debiti tributari pari ad ,00; il pagamento integrale del debito contributivo pari ad ,50; il pagamento integrale del debito verso i professionisti pari ad ,00; il pagamento integrale del debito verso cooperative artigiane pari ad ,00; il pagamento dei debiti chirografari nella percentuale dell 1% per la classe dei condizionali; dell 1% per la classe dei debiti da garanzia e del 16,57% della classe dei residui chirografari; il pagamento immediato delle spese di procedura ( ,00 ) ed il pagamento dei crediti privilegiati ( ,00) e chirografari ( come sopra riportato sulla base delle tre classi) all esito delle azioni da svolgersi; visto il provvedimento del Tribunale, depositato il ; visto il verbale della udienza del ; vista la memoria depositata in data , con la quale, tra l altro, è stata eliminata la divisione in classi con unificazione dei creditori chirografari, ai quali è stata proposta una percentuale di soddisfazione pari all 11,46%; rilevato che l accollo parziale dei debiti verso i lavoratori ( compresi oneri previdenziali e fiscali nonché Fondi pensione) si presenta come una forma di pagamento violativa della

3 par condicio creditorum, in quanto non vengono corrisposti con le stesse modalità ( soprattutto temporali) dei crediti di pari natura o superiori di grado ( come i prededucibili) contenuti nella proposta di concordato ed, anzi, vengono anteposti rispetto agli stessi crediti prededucibili ed agli stessi crediti privilegiati dello stesso grado o di diverso grado, peraltro, con un attivo che sconta il prezzo di acquisto del ramo di azienda; ritenuto che la par condicio creditorum deve intendersi violata in relazione all attivo che viene utilizzato per il pagamento dei creditori-lavoratori, di cui si è accollata provvisoriamente l onere la conduttrice dell affitto di azienda, salvo recupero con corrispondente riduzione del corrispettivo della vendita; ritenuto, pertanto, che l attivo diretto al pagamento dei lavoratori a mezzo accollo proviene, in via definitiva, dalla proponente, in quanto la conduttrice, che ha anticipato il pagamento, lo recupera sul corrispettivo convenuto per l acquisto della azienda; ritenuto che il principio del rispetto dell ordine dei privilegi è applicabile anche nella procedura di concordato preventivo, come anche risulta applicabile il principio di cui all art. 105 l. f., in virtù del quale si può operare un pagamento a mezzo accollo del debito in sede di liquidazione solo se non viene alterata la graduazione dei crediti; ritenuto, altresì, che il pagamento integrale dei creditori privilegiati deve essere inteso sia in senso quantitativo sia in senso qualitativo, come adempimento temporalmente immediato all esito della eventuale omologa del concordato, mentre, nella proposta in esame, si prevede una dilazione di non meno di quattro anni, senza alcuna distinzione o specificazione tra i crediti; ritenuto, dunque, che l avvenuto pagamento parziale dei lavoratori privilegiati con accollo del debito e scomputo della somma dal corrispettivo per la vendita della azienda, comprendente non solo le somme che rientrano nell ambito del privilegio ex art bis, n. 1, c. c., ma anche quelle che rientrano nell ambito del privilegio ex art c. c., appare violativo dell ordine dei privilegi nella misura in cui risultano ancora pendenti tutti i debiti prededucibili della procedura, i debiti dei lavoratori residui e tutti i trattamenti di fine rapporto dei lavoratori con un accantonamento del debito ed i crediti ex art. 2751, nn. 2-5, c. c.;

4 ritenuto, altresì, che risulta confermato quanto sopra, in ordine alla violazione della graduazione dei crediti, dalla previsione dell attivo realizzabile che non copre immediatamente tutti i crediti privilegiati almeno di pari grado, in quanto l attivo dedicato deriva essenzialmente dai canoni dell affitto di azienda e dalle azioni contenziose nonché dalla riscossione dei crediti, risultando incerta, nella collocazione dell attivo, il corrispettivo della vendita della azienda in quanto la cessione è prevista solo nel caso in cui Sorem dimostrerà l integrale liberazione dei rami di azienda da ogni debito e passività, anche attraverso procedure di risanamento concorsuali, senza alcun termine; ritenuto, altresì, che tale modalità di liquidazione della azienda non possa farsi rientrare in una fattispecie di concordato con cessione di beni poichè le modalità realizzative della liquidazione stessa risultano già realizzate, considerato anche un diritto di opzione già espresso da parte dell acquirente che pregiudica ogni ulteriore offerta; ritenuto che detta modalità liquidatoria, in quanto prestabilita dal proponente il concordato sino all assunzione di reciproche obbligazioni con un acquirente già individuato secondo un contratto già perfezionato, si pone in contrasto con la fattispecie del concordato con cessione dei beni ( pur espressamente richiamato nelle considerazioni conclusive della proposta) che demanda al liquidatore la soluzione liquidatoria in seguito alla concessa disponibilità dei beni ai creditori ( vds. Cass. N /2011 In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, il potere di provvedere alla liquidazione tramite la cessione dei beni della società concordataria è attribuito dalla legge, in modo esclusivo, al liquidatore, mentre tale attività non può essere svolta in modo sostitutivo o parallelo dal debitore concordatario, come si desume dalle disposizioni degli artt. 37, 38, 39 e 116 legge fall., richiamati nell'art. 182, secondo comma, legge fall., nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui all' 16 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, le quali, ponendo obblighi e responsabilità in capo al liquidatore, escludono che altri soggetti siano autorizzati ad operare, intervenire o interferire nella liquidazione ); ritenuto che il liquidatore non può essere, dunque, vincolato nella cessione all unico acquirente già individuato, poiché l autonomia contrattuale trova un limite nella possibilità di indicare solo eventuali modalità liquidatorie, ma senza annullare totalmente la facoltà del liquidatore di procedere alla realizzazione dell attivo;

5 ritenuto che le modalità realizzative dell affitto di azienda e del successivo perfezionamento della vendita a seguito del già espresso diritto di opzione da parte dell acquirente, ove rientrante nell attivo a seguito della condizione posta, comportano la inammissibilità della proposta, poiché il liquidatore non può essere vincolato sino al punto di annullare ogni tipo di autonomia nella liquidazione stessa; rilevato che l attestatore certifica genericamente anche il possibile esito positivo dell azione sociale di responsabilità senza la specificazione degli organi amministrativi e senza fornire alcuna indicazione sulla solvibilità, quantomai dubbia proprio in relazione all intervenuto sequestro penale che potrebbe portare alla confisca dei beni ( valendo il rilievo anche per la S. A. P. ed altre Società); che le posizioni creditorie della Società verso la Presidenza del Consiglio appaiono dubbie in relazione alla cessione di tutti i crediti maturati e maturandi ad Unicredit Factoring, soprattutto con riferimento alla somma di ,28, vista la posizione creditoria di quest ultima inserita in contabilità che è pari, oltre alla somma ingiunta verso la Presidenza ( ,00), per ,00 e di cui l attestatore nulla motiva in rapporto alla effettiva esistenza dello stesso credito di ,28 ( se già ceduto o meno visto il contratto n. 566 del 2005 che prevedeva, secondo quanto riportato dall attestatore, la cessione di tutti i crediti, maturati e maturandi); ritenuto che la memoria depositata dalla proponente e la relazione dell attestatore non hanno chiarito la reale entità del credito verso la Presidenza del Consiglio in rapporto alla avvenuta cessione del credito ad Unicredit Factoring, atteso che nello stesso prospetto dell attestatore risulta la somma di ,96 quale voce Unicredit/cessione fatture ( vds. relazione dell attestatore), mentre successivamente ( vds. integrazione dell attestatore), lo stesso attestatore certifica che la somma di ,96 non risulta né ceduta né anticipata ( vds. anche relazione del dott. F. R. a pag. 25 e comunque ceduti a Unicredit Factoring ); ritenuto, altresì, che la posizione creditoria verso la Presidenza del Consiglio si svuota di ogni contenuto sia per la contraddittorietà della relazione dell attestatore in ordine alla reale individuazione del credito sia in relazione al contratto di factoring intercorso con Unicredit che non risulta risolto ed il cui oggetto contrattuale è riferito al contratto

6 stipulato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data e dispone espressamente la cessione di tutti ed indistintamente i crediti nonché i relativi interessi maturati e maturandi, che la cedente vanta e/o vanterà nei confronti del debitore ceduto in relazione al rapporto di cui in premessa a partire dal due maggio 2006 ; ritenuto, pertanto, che l esistenza di detto contratto e l incerta attestazione riducono l attivo, ponendo nel dubbio l esistenza nell attivo concordatario della somma totale di ,28, atteso che nulla risulta specificato in merito alla somma di ,97 ( non viene minimamente indicata la ragione del credito ed i motivi per i quali non rientra nell ambito della cessione del credito), come anche in merito alla somma di ,35, mentre per la residua somma di ,96 risulta una doppia imputazione in contraddizione, come credito da cessione e come credito non ceduto a fronte di un credito di Unicredit pari ad per la cessione dei crediti pro solvendo solo in parte azionati con il decreto ingiuntivo ( vds. relazione dell attestatore a pag. 37); vista la richiesta del Pubblico Ministero; ritenuto, pertanto, che la incertezza dell attivo e la violazione della par condicio creditorum nonché la condizione apposta alla cessione dell azienda, la cui liquidazione è sottratta ai creditori, rendono incongruo il piano proposto sotto il profilo della fattibilità e legittimità dello stesso; ritenuto, pertanto, sulla scorta di quanto sopra, che il ricorso appare inammissibile; P. Q. M. Il Tribunale dichiara la inammissibilità del ricorso presentato da Società Ricerche Esperienze Metereologiche SO. R. E. M. s. r. l. in liquidazione ( c. f. ), in persona del legale rappresentante, depositato il Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma il.

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