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1 Gara europea a procedura aperta per l affidamento dei servizi di pulizia degli uffici da prestare presso la sede di Roma Piazza Poli, 37/ CIG DF Pagina 1

2 ART. 1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI 3 ART. 2. OGGETTO 3 ART. 3. DURATA 4 ART. 4. Obblighi ed adempimenti a carico dell Impresa 4 ART. 5. MODALITà del SERVIZIO 6 ART. 6. RIDUZIONI ED AMPLIAMENTI DEL SERVIZIO 6 ART. 7. Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 6 ART. 8. Subappalto 7 ART. 9. CONTROLLI 7 ART. 10. COMUNICAZIONI 8 ART. 11. norme di sicurezza 8 ART. 12. Corrispettivo e modalità di fatturazione 9 ART. 13. Penali 9 ART. 14. Obblighi di riservatezza 10 ART. 15. RESPONSABILITA PER INFORTUNI E DANNI 11 ART. 16. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 11 ART. 17. Oneri fiscali e spese contrattuali 12 ART. 18. risoluzione per inadempimento e recesso 12 ART. 19. Divieto di cessione del contratto 13 ART. 20. Cessione del credito 14 ART. 21. Trasparenza dei prezzi 14 ART. 22. Trattamento dei dati personali 14 ART. 23. Eccezioni, riserve e contestazioni dell Impresa 15 ART. 24. Foro esclusivo 15 ART. 25. Codice Etico 15 ART. 26. Disposizioni Generali Errore. Il segnalibro non è definito. Pagina 2

3 PREMESSO CHE - SACE S.p.A. (di seguito per brevità anche SACE ) con sede legale in Roma, Piazza Poli 37/42, P. IVA , in persona dell Amministratore Delegato..., munito dei necessari poteri intende acquisire i servizi di pulizia presso la sede SACE di Roma ed a tal fine ha esperito una gara europea a procedura aperta indetta mediante bando di gara inviato alla GUCE in data. CIG.; - XXXXX(di seguito per brevità anche Impresa ) con sede legale in. Via. P. IVA.. in persona del.., munito dei necessari poteri è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra, ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del presente contratto ( Contratto ) e ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; - L Impresa dichiara che quanto risulta dal Contratto e dai suoi allegati (Allegato I - Offerta Economica; Allegato II - Offerta tecnica; Allegato III Capitolato tecnico; Allegato IV Bando di gara; Allegato V Disciplinare di gara) definisce in modo adeguato e completo l oggetto delle prestazioni da eseguire e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse; - L Impresa prende atto che l efficacia del Contratto è subordinata al rilascio della certificazione antimafia; - L Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto nonché la cauzione definitiva ai sensi dell articolo 113 del D. Lgs. 163/2006 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale. Tutto ciò premesso SACE e l Impresa, di seguito congiuntamente definite le Parti, convengono quanto segue. ART. 1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI Le premesse, gli allegati ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti della gara prodotti da SACE prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall Impresa ed accettate da SACE. ART. 2. OGGETTO Con il Contratto SACE affida all Impresa l'incarico di erogare il servizio di pulizia presso la sede SACE di Roma (il Servizio ) che dovrà essere assicurato mediante personale dell Impresa e svolto secondo le modalità e le condizioni indicate nel Contratto e negli Allegati e comunque in stretto raccordo con il personale SACE e nel rispetto delle direttive che verranno da questa impartite. Quale referente del contratto per SACE è nominato il Responsabile della Divisione Servizi Generali..(il Responsabile SACE ). Pagina 3

4 ART. 3. DURATA L appalto ha la durata di 36 mesi a decorrere dalla Data di Attivazione che verrà comunicata da SACE (ovvero dal gg/mm/2014). Ai sensi dell art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs , n. 163, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del contratto, SACE, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del presente contratto per servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone semplice comunicazione scritta all Impresa, per un periodo massimo complessivo di altri 36 mesi rispetto alla data naturale di scadenza. Il contratto se non rinnovato ai sensi del comma che precede si intenderà automaticamente risolto alla scadenza, senza necessità di alcuna disdetta. ART. 4. OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL IMPRESA L Impresa si obbliga all esatto adempimento del servizio secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti di gara e nel contratto. In particolare l'impresa si impegna: a. all osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato anche se soci di cooperative e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81, e le disposizioni contenute nella Legge del 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i.; b. ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto d appalto accuratamente ed a regola d arte in modo che non si danneggino i pavimenti, le vernici, i mobili e gli altri oggetti esistenti nei locali; c. ad adottare durante l espletamento dei lavori tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni di SACE, rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento; d. a contrarre, se non già in possesso, idonea assicurazione contro tutti gli eventuali danni alle persone ed alle cose anche di sua proprietà; e. ad organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura; f. ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo, a suo carico, tutti gli oneri relativi, ivi compreso l obbligo della tenuta del Scheda professionale del lavoratore, delle assicurazioni sociali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie (compreso quelle di carattere professionale) ed in genere a tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro tra l Impresa ed i propri dipendenti; Il fornitore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto dell appalto, condizioni normative e retributive e retributive non inferiori a quelle risultati dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data del contratto alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi Pagina 4

5 vincolano l Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. g. ad esibire in qualunque momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio; h. a portare a conoscenza del proprio personale che SACE è assolutamente estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra il personale e l Impresa stessa e che non possono essere avanzate in qualsiasi sede pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti di SACE; i. ad utilizzare macchine ed attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti dotate, in caso di aspirazione di polveri, di meccanismo di filtraggio dell aria in uscita secondo le disposizioni di legge; j. ad istituire un apposito registro nel quale, il giorno stesso in cui vengono eseguite, saranno annotate le pulizie; k. ad istituire un apposito registro nel quale, ogni giorno l operatore in sede firmerà la propria presenza; l. a mantenere lo stesso prezzo e le stesse condizioni offerti in sede di gara anche per le altre società del Gruppo SACE che dovessero richiedere lo stesso Servizio oggetto del contratto. Il fornitore è responsabile a tutti gli effetti dell esatto adempimento alle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato tecnico sono da essa riconosciute idonee allo scopo; la loro osservanza quindi non è ne limitata né riduce comunque la disponibilità. Il fornitore è responsabile della capacità professionale e del corretto comportamento nell esecuzione del servizio anche nei riguardi di terzi, di tutti i propri dipendenti e si obbliga ad allontanare quei dipendenti che risultassero, a giudizio di SACE stessa, non idonei o indesiderabili. Il fornitore è pertanto tenuto a rispondere dell opera e del comportamento di tutti i propri dipendenti utilizzati per l esecuzione del servizio ed è comunque direttamente responsabile dei danni di qualsiasi natura provocati da questi, per imperizia o qualsiasi altro motivo, risentiti da SACE o da terzi in dipendenza delle esecuzione del servizio. Nel caso in cui dovessero aver luogo avvicendamenti del personale addetto al servizio, il fornitore si impegna a salvaguardare SACE sostenendo a proprio carico l eventuale periodo di affiancamento necessario per l acquisizione delle relative conoscenze. Inoltre il fornitore dovrà garantire a SACE la continuità operativa. Dovrà quindi organizzarsi per gestire adeguatamente i periodi di assenza del personale addetto, allo scopo di garantire sempre e comunque un nucleo operativo in grado di adempiere, nel rispetto del livello qualitativo richiesto, alle prestazioni pianificate. Nessun rapporto di lavoro subordinato o comunque contrattuale viene a stabilirsi tra SACE e le risorse addette al servizio. Queste ultime sono alle esclusive dipendenze del fornitore e le loro prestazioni sono compiute sotto l esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa. A tale scopo il fornitore si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza nella quale venga indicato esplicitamente che la Stazione Appaltante è terzo a tutti gli effetti. SACE rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra il fornitore e i suoi dipendenti. Qualsiasi variazione negli oneri previdenziali e assicurativi per le risorse è a rischio del fornitore il quale non potrà pretendere da SACE compensi o indennizzi di sorta. Pagina 5

6 ART. 5. MODALITÀ DEL SERVIZIO L Impresa si impegna ad erogare il Servizio secondo i livelli indicati nel Capitolato tecnico; SACE provvederà a verificarne il rispetto, fornendo mensilmente all impresa il riepilogo degli interventi richiesti con evidenza dei livelli di servizio non rispettati. Il servizio verrà svolto negli orari e secondo le modalità indicate nel Capitolato e nell Offerta tecnica. SACE metterà a disposizione dell Impresa gli ambienti necessari allo svolgimento delle attività contrattuali, nei limiti di quanto specificato nel Allegato III - Capitolato Tecnico. Le risorse addette al servizio verranno nominate Amministratori di sistema come previsto dalla circolare del 28/11/2008 dell Autorità garante della Privacy. A tal fine l impresa si impegna e garantisce anche per le proprie risorse il rispetto di tutte le policy aziendale in materia di accessi e password. ART. 6. RIDUZIONI ED AMPLIAMENTI DEL SERVIZIO SACE, nel corso del rapporto contrattuale ed in relazione alle proprie esigenze, potrà sospendere, ridurre e sopprimere i servizi/forniture oggetto del presente Capitolato, dandone semplice preavviso di almeno 60 giorni, con comunicazione all Impresa mediante lettera raccomandata/pec. Del pari SACE potrà, in relazione alle proprie esigenze, richiedere ampliamenti ai servizi/forniture sia a seguito di acquisizione di nuove unità immobiliari sia per la necessità di intensificare i servizi/forniture stessi, dandone semplice preavviso all Impresa, almeno quindici giorni prima dalla data di inizio del richiesto ampliamento. Le maggiori o minori prestazioni da rendere a norma dei precedenti commi, saranno retribuite o decurtate, per la parte relativa alle prestazioni degli addetti, in misura pari alle maggiori o minori ore prestate moltiplicate per la tariffa oraria di servizio in vigore. ART. 7. NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI L Impresa assume l impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti. E fatto, perciò, obbligo all Impresa di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente Contratto, conformemente a quanto previsto dall art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate. I pagamenti e le transazioni afferenti il Contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche Pagina 6

7 dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l Impresa dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente Contratto il seguente codice identificativo di gara - CIG. Per quanto non disciplinato direttamente dal presente articolo si rinvia alle disposizioni della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ART. 8. SUBAPPALTO (CLAUSOLA OPZIONALE) L Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell importo contrattuale, l esecuzione delle seguenti prestazioni:, L Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare a SACE o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività obbligandosi a manlevare e tenere indenne la SACE da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Pertanto l Impresa rimane l unica e sola responsabile, nei confronti di SACE, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. E fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni, dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l indicazione delle ritenute di garanzia effettuate ai sensi dell art. 118, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L Impresa si impegna a depositare presso SACE, almeno venti giorni prima dell inizio dell esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, SACE non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, SACE procederà a richiedere all Impresa l integrazione della suddetta documentazione, assegnando all uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni. ART. 9. CONTROLLI L Impresa si impegna a nominare una persona con funzioni di referente per il controllo di tutte le operazioni dei servizi in appalto. Il referente deve essere reperibile, responsabile Pagina 7

8 dell organizzazione ed in grado di assicurare il regolare svolgimento del servizio concordato. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il referente dell Impresa dovranno intendersi fatte direttamente all Impresa. Qualora il rappresentante di SACE rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione all Impresa, la quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate entro i termini e con le modalità indicate da SACE. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente SACE si riserva il diritto di applicare le penali previste. L Impresa dà atto di essere a perfetta conoscenza dell ubicazione, dell estensione e dell utilizzo dei locali o zone ove dovrà svolgersi il servizio. Tale conoscenza si intende estesa anche agli arredi, infrastrutture, ecc. Ne consegue che nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi evenienza dovesse insorgere nel corso di validità del contratto d appalto, in relazione ad una pretesa od eventuale imperfetta acquisizione di tutti gli elementi che possono influire sull esecuzione del servizio e che concorrono alla determinazione del suo corrispettivo. ART. 10. COMUNICAZIONI Per ogni comunicazione, richiesta di intervento ordinario o straordinario, modificazione del servizio od altro ancora, dovrà essere disponibile un indirizzo di posta a cui inviare le comunicazioni che dovranno essere lette entro e non oltre 4 (quattro) ore dalla ricezione dal Responsabile di Cantiere che, nel caso specifico di richieste di tipo giornaliero, dovrà intervenire/far intervenire gli operatori per adempiere a quanto richiesto e nei tempi richiesti, nonché dare comunicazione di risposta dell avvenuta soluzione/chiusura della stessa. Ogni operatore dovrà inoltre segnalare tutte le irregolarità o anomalie riscontrate nella propria area assegnata riguardanti ogni aspetto generale delle condizioni dello stabile (ad es. tendaggi rotti, lampade spente, muri sporchi o con crepe, porte o finestre difettose, etc.) al responsabile di cantiere che provvederà giornalmente ad inviare, a mezzo , tutti i dettagli riscontrati dal proprio organico, al responsabile SACE. ART. 11. NORME DI SICUREZZA L Impresa si obbliga all osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni. L Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l igiene del lavoro. E fatto altresì obbligo alle parti di sottoscrivere, alla stipulazione del contratto, il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) ai sensi dell art. 26 D. Lgs. 81/08, al fine di ridurre al minimo eventuali interferenze e per rendere edotto il personale dell Impresa sulle misure di sicurezza adottate da SACE e su eventuali cautele che si richiedono in esecuzione del Servizio. Pagina 8

9 ART. 12. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI FATTURAZIONE Per lo svolgimento dei servizi di pulizia degli uffici, così come previsto ai paragrafi che precedono, verrà riconosciuto un importo forfetario di Euro ( NdR.: si indicherà il prezzo offerto per l intera durata contrattuale di 36 mesi dall aggiudicatario, ribassato rispetto all importo posto a base di gara pari ad euro ,12 (unmilionecinquecentoquindicimilaottocentodieci /12) oltre euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) come importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ), Il prezzo offerto per 36 mesi è da intendersi ripartito come di seguito precisato: a). (in lettere) iva esclusa per i servizi di pulizia degli uffici; b). (in lettere) iva esclusa per i servizi di manutenzione dell arredo verde; c). (in lettere) iva esclusa per i servizi di lavanderia; d). (in lettere) iva esclusa per il servizio di igienizzazione e sanificazione dei servizi igienici tramite noleggio, conduzione e manutenzione e l utilizzo di appropriate apparecchiature e relativi materiali.) Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa. Relativamente al canone l Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata a decorrere dalla data di inizio del relativo servizio. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e all ordine di acquisto, che verrà successivamente comunicato da SACE. Le fatture dovranno essere intestate a SACE S.p.A., Piazza Poli 37/42, Roma, p. IVA e lì spedite per la liquidazione. L importo delle predette fatture verrà bonificato dalla SACE entro 30 (trenta) giorni Data di Ricevimento della fattura, sul conto corrente intestato alla Impresa presso la., codice IBAN..su cui sono delegati ad operare: L Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla SACE le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. ART. 13. PENALI 13.1 Pulizie degli uffici, manutenzione dell arredo verde, servizio di lavanderia Qualora per qualsiasi motivo, imputabile all Impresa, il Servizio non fosse svolto anche per un solo giorno, ovvero fosse espletato in ritardo, o non fosse conforme a quanto previsto nei capitoli che precedono, SACE, applicherà, sui corrispettivi di spettanza dell Impresa, una detrazione a titolo di penale pari a:euro 100,00 (cento/00) al giorno, per ogni stanza, corridoio, piazzale o corte interna, non pulita affatto o pulita in ritardo; Pagina 9

10 Euro 150,00 (centocinquanta/00) al giorno per ogni bagno mal pulito, non pulito affatto o pulito in ritardo; Euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno per ogni area verde manutenuta male, non manutenuta affatto o manutenuta in ritardo; Euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno per ogni mancata detersione dei capi di lavanderia a seguito di richiesta e successivo sollecito da parte di SACE; 13.2 Servizio di igienizzazione e sanificazione dei servizi igienici tramite noleggio, conduzione e manutenzione e l utilizzo di appropriate apparecchiature e relativi materiali Qualora per qualsiasi motivo, imputabile all Impresa, il Servizio non fosse svolto anche per un solo giorno, ovvero fosse espletato in ritardo, o non fosse conforme a quanto previsto nei capitoli che precedono, SACE, applicherà, sui corrispettivi di spettanza dell Impresa, una detrazione a titolo di penale pari a: Euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno, per ogni bagno, non rifornito o non completamente rifornito dei materiali consumabili; Euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno, per ogni contenitore Lady Care non svuotato o svuotato in ritardo in base ai ritiri da effettuarsi ogni 15 giorni. Le penali a carico dell Impresa saranno prelevate dal corrispettivo mensile dovuto da SACE. L importo complessivo delle penali non potrà superare, comunque, il 30% del corrispettivo mensile previsto. L applicazione delle penali non preclude, in alcun modo, il diritto di SACE ad agire per il ristoro del maggior danno subito. Il superamento di tale limite massimo darà diritto a SACE di dichiarare la risoluzione del presente contratto. Resta inteso che in caso di inadempienze gravi o ripetute SACE avrà, comunque, la facoltà di risolvere il contratto e di ottenere dall Impresa il risarcimento dell ulteriore danno subito. SACE farà pervenire all Impresa, per iscritto, tramite raccomandata a mano o con avviso di ricevimento, le eventuali contestazioni conseguenti ai controlli effettuati; essa comunicherà, altresì, le eventuali prescrizioni, alle quali l Impresa dovrà uniformarsi nei tempi che SACE stessa indicherà. L Impresa è, inoltre, tenuta a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni entro 48 ore dalla ricezione di ciascuna contestazione. Saranno, comunque, applicabili le norme relative alle penali, nonché alla risoluzione del contratto per inadempimento. ART. 14. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA L impresa si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all esecuzione del servizio, le informazioni relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, strutture, etc. che vengano messi a disposizione da SACE o di cui l Impresa venisse comunque a conoscenza in occasione dell esecuzione del servizio. Il fornitore è responsabile nei confronti di SACE per l esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell obbligo di segretezza, il fornitore è tenuto a risarcire SACE di tutti i danni che da essa dovessero derivare. Pagina 10

11 ART. 15. RESPONSABILITA PER INFORTUNI E DANNI E a carico dell Impresa la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero di SACE e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare dalle persone o dalle cose nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone o alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione diretta o indiretta dell esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero di SACE e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse, da terzi, proposto nei riguardi di SACE e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l Impresa svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente SACE. L Impresa è altresì responsabile per qualsivoglia errore in merito alla trasmissione dei dati relativi agli adempimenti amministrativi, contributivi, e fiscali e, pertanto, terrà indenne SACE da qualsiasi sanzione, multa o ammenda e di tutti gli eventuali danni diretti ed indiretti. L Impresa si obbliga a trasmettere a SACE, prima dell inizio del Servizio, copia integrale della Polizza assicurativa nonché delle regolari posizioni assicurative presso gli enti previdenziali ed assicurativi etc. relativi al proprio personale. Resta inteso che l esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di appalto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l obbligo di risarcimento del maggior danno subito. L Impresa si impegna a stipulare ed a garantire SACE mediante una Polizza R.C.G. valida per tutta la durata del contratto a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per i seguenti massimali di copertura: Massimale sinistri responsabilità civile prest. Lavoro Euro ,00 Massimale pers. responsabilità civile prest. Lavoro Euro ,00 Massimale sinistri responsabilità civile terzi Euro ,00 Massimale pers. responsabilità civile terzi Euro ,00 Massimale cose responsabilità civile terzi Euro ,00 ART. 16. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO Il fornitore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a SACE S.p.A.. Pagina 11

12 La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto di appalto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di SACE. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario ( con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica). La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della SACE qualora, in fase di esecuzione del contratto di appalto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, SACE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. SACE ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell Impresa per la rifusione dell ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. SACE da diritto di valersi direttamente della cauzione per l applicazione delle penali c/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al Contratto. Resta fermo tutto quanto previsto dall art. 113 del D. Lgs. 163/2006. ART. 17. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI Il presente contratto riguarda prestazioni di servizi imponibili con I.V.A. ed è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte che ne avrà dato motivo. ART. 18. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO SACE si riserva il diritto di risolvere il contratto di appalto nel caso in cui l ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell Impresa. In tal caso SACE avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all esecuzione in danno dell Impresa. Resta salvo il diritto al risarcimento dell eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che SACE, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto di appalto ai sensi dell art c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall art. 38 del D.Lgs.163/06; b. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SACE; c. in caso di parziale o totale inosservanza di quanto previsto nei seguenti punti: obblighi dell Impresa, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei servizi. Pagina 12

13 In caso di risoluzione del contratto l Impresa si impegnerà a fornire a SACE tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all esecuzione dello stesso. Atteso che la sottoscrizione del Contratto è precedente al ricevimento della documentazione antimafia, la corresponsione da parte di SACE all Impresa del corrispettivo contrattuale resta subordinata all esito degli accertamenti antimafia; nell ipotesi di accertamenti positivi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di SACE al risarcimento del danno. Ai sensi dell art. 140 del D.Lgs. 163/2006, SACE si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di appalto per il completamento del Servizio. Si procederà all interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l originario aggiudicatario. L affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall originario aggiudicatario in sede di offerta. SACE si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all Impresa con lettera raccomandata a.r.. In tal caso SACE sarà tenuta al pagamento: delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da SACE; delle spese sostenute dall Impresa; di un decimo dell importo del Servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l ammontare netto delle prestazioni eseguite. Dalla data di comunicazione del recesso, l Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla SACE. SACE potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell articolo 1456 Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi all Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi: - applicazione di penali che superino cumulativamente il 20% del Corrispettivo; - in caso di frode da parte dell Impresa; - mancato rispetto del richiesto livello minimo di servizio per due mesi consecutivi. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e SACE avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto di SACE al risarcimento dell eventuale maggior danno. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti. ART. 19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E fatto divieto all Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell esecutore del Contratto disciplinate all articolo 116 del D.Lgs. 163/2006, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all art. 116 del D.Lgs. 163/2006. Pagina 13

14 ART. 20. CESSIONE DEL CREDITO Le parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall esecuzione del presente contratto possono essere oggetto di cessione a terzi solo previa autorizzazione scritta di SACE che la stessa potrà rifiutare a suo insindacabile giudizio. Le parti concordano altresì espressamente che la cessione senza previa autorizzazione dà diritto a SACE di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell art c.c. con conseguente diritto al risarcimento del danno. Resta inteso che SACE intende far salve anche nei confronti della cessionaria tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di SACE. L Impresa è obbligato a trasferire tale divieto di cessione del credito agli eventuali subappaltatori. Tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità del pagamento di cui al presente contratto e di cui alla Legge 136/2010 e s.m. si applicano anche ai crediti oggetto di cessione ai terzi o atti equivalenti. ART. 21. TRASPARENZA DEI PREZZI L Impresa espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. ART. 22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI L Impresa assicura di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Decreto suddetto, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L Impresa terrà indenne SACE da qualsiasi danno, pretesa, onere o spesa che dovesse derivare alla stessa in conseguenza di proprie violazioni della succitata normativa. Pagina 14

15 ART. 23. ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL IMPRESA Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l Impresa intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta a SACE. A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l Impresa ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere usando l ordinaria diligenza il fatto generatore dell eccezione, riserva e/o contestazione. A pena di decadenza, le eccezioni, riserve e contestazioni devono essere esplicate, con comunicazione scritta da inviarsi entro e non oltre i 7 (sette) giorni lavorativi successivi, indicando le corrispondenti domande e le ragioni di ciascuna di esse. Qualora l Impresa non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere. ART. 24. FORO ESCLUSIVO Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. ART. 25. CODICE ETICO L Impresa dichiara di bene conoscere ed approvare in ogni sua parte i principi fondamentali del Codice Etico che SACE ha adottato nell ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga espressamente all osservanza delle ulteriori norme in esso enunciate, per quanto ad essa applicabili. ART. 26. DISPOSIZIONI GENERALI Qualsiasi disposizione modificativa, derogativa o complementare alla disciplina dettata nel presente Contratto, per essere valida ed efficace deve essere concordata tra le Parti ed essere stipulata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti autorizzati da entrambe le Parti. L eventuale tolleranza di una Parte all adempimento dell altra Parte ad una o più clausole del presente contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente Contratto. L invalidità e/ o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto non avrà come effetto l invalidità e/ o inefficacia dell intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a mano che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o di inefficacia. Per accettazione (Timbro e firma del legale rappresentante dell Impresa) Pagina 15

16 SACE S.p.A. Ai sensi e per gli effetti dell art c.c., dichiaro di ave letto ed approvato specificamente i seguenti articoli: art. 3 (Durata), art. 4 (Obblighi ed adempimenti a carico dell Impresa), art. 6 (Riduzioni ed ampliamento del Servizio), art. 8 (Subappalto), art. 10 (Comunicazioni), art. 12 (Corrispettivo e modalità di fatturazione), art. 13 (Penali), art. 15 (Responsabilità per infortuni e danni), art. 16 (Deposito cauzionale definitivo), art. 18 (Risoluzione per inadempimento e recesso), art. 19 (Divieto di cessione del contratto), art. 20 (Cessione del Credito), art. 23 (Eccezioni, riserve e contestazioni dell Impresa) ed art. 24 (Foro esclusivo). Per accettazione (Timbro e firma del legale rappresentante dell Impresa) Pagina 16

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