NewsliftLetter. Tematiche e problematiche di: In questo Numero: NewsLiftLetter Anno XIII n. 03 MARZO 2011 ******

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1 Registrazione N. 259 Tribunale di Roma anno anno di pubblicazione: 1999 Periodicità 12 numeri Organo mensile di informazione tecnica fiscale normativa amministrativa del lavoro Pubblicazione comunicazionale specifica di certificazione CE, Nuovo Approccio, Notifica Abilitazione Accreditamento Organismi Ispezione NewsliftLetter SPECIAL Notified & Authorized Bodies Il numero attuale si compone di NN. 86 pagine Editore e Direttore Responsabile: Iginio S. Lentini Invio periodico mensile via in abbonamento gratuito previa autorizzazione e registrazione sul sito e spedizione cartacea a Enti di cui all obbligo di conoscenza Mailing list: nn. 600 Direzione: Roma EUR - Via M. Peroglio, 15/A Edizione, Redazione ed Amministrazione: Roma EUR - Via M. Peroglio, 15/A Stampa: Tel.: Fax: info@newsliftletter.it Altra Stampa P.IVA di Rodica Mihaela Baranciuc Organizzazione Impaginazione Produzione: Linda R.M. Baranciuc Articoli, foto, disegni e manoscritti inviati alla redazione, non si restituiscono. Gli articoli, anche se non firmati, impegnano, comunque, il Direttore Responsabile. E consentita la copia di parte del contenuto purché ne sia citata la fonte. ****** Per la natura stessa dell operatività degli Organismi Notificati/Abilitati, il presente organo di stampa fa riferimento all UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati di cui attinge notizie, fatti e situazioni di mercato, attività associativa, proposte e comunicazioni ai Ministeri di riferimento, tuttavia, pubblicando quant altro pervenuto all associazione stessa o al Direttore responsabile della stampa da altri. In questo Numero: Pag. 2 Editoriale Pag. 3 Stand UNION Fiera di Parma MECSPE 2011 Pag. 5 XXV Assemblea ordinaria e straordinaria UNION Pag. 6 Convegno FORUM La sicurezza nell uso delle macchine e attrezzature di lavoro Pag. 7 Richiesta parere su verbale ON con esito negativo in quanto il telesoccorso non è attivo Pag. 11 Convocazione Giunta Confindustria Pag. 13 Accordo per il credito alle PMI Pag. 18 Verbali riunione NB-M Bruxelles Pag. 30 EN 81-1&2:1998+A3:2009 Estensione del periodo di transizione Pag. 31 Seminario Confapi "Dal nuovo approccio al nuovo quadro legislativo" Pag. 33 Parisi: nuova Federazione per informatica, media e tlc Pag. 34 CiVIT Performance trasparenza qualità dei servizi Pag. 35 L amministratore Verifiche periodiche impianti Pag. 37 Interpretazioni CEI Pag. 65 CEI Magazine Reportage Pag. 74 CEI Magazine Quesiti tecnici Pag. 76 MCSPE 2011 Fiera di Parma Pag. 78 Elenco associati UNION Tematiche e problematiche di: Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale Certificazione CE Accreditamento Legislazione nazionale ed europea Ministeri: circolari quesiti risposte proposte Attività MiSE Direzione Generale Vigilanza e Normazione Tecnica Legislativo, Consiglio di Stato Corte Costituzionale / Giurisprudenza Pareri legali e Pareri tecnici Comportamento dei non iscritti Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati Comportamento imprese di manutenzione Comportamento amministratori condominiali Prodotti in attesa di regolamentazione (impianti di sollevamento, etc.) Lift & Machinery Notified Bodies Group Bruxelles Uni Cei: norme e informativa varia Attività dell associazione Aggiornamento normativo Comitato di Controllo Codice Deontologico Union Conflittualità tra Organismi Accredia Ente Unico Italiano Lettere di segnalazioni pervenute e risposte Assemblee convegni riunioni DPR 462/01 operatività e problematiche Pagina 1

2 L Editoriale Marzo, mese di ingresso della primavera (mai come quest'anno attesa dopo un inverno non certo mite), costituisce l'appuntamento annuale dell'union con la Fiera della Meccanica- Mecspe-Parma, laddove da quattro anni all'associazione viene concesso uno stand istituzionale e l'organizzazione di un Convegno di valenza europea che nell'edizione 2011 assume un particolare valore, avendo Alpi e Union le due maggiori associazioni degli OONN e OOAA congiuntamente organizzato l'evento al quale parteciperà anche l'altra, non meno importante, associazione nata a metà del 2010, Assocert (Associazione italiana per il sostegno e controllo della conformità dei prodotti, delle professioni e delle certificazioni) Accanto a questi tre enti, sono state invitate le altre due, Assove e Onit, i cui presidenti interverranno con proprie relazioni. Le cinque realtà sociali degli Organismi Notificati e/o Abilitati hanno infatti dato vita al Forum specifico (prima riunione tenuta al MSE-Ufficio della Div. XVlll), mentre quella ufficiale che ha visto la costituzione unitaria delle cinque associazioni (per un totale di oltre 150 iscritti) ha avuto luogo a febbraio a Milano nella sede Alpi. Qui si è discusso dell'intento previsionale di creazione della Federazione delle Associazioni stesse allargata, nel futuro, ad altre organizzazioni similari che ne volessero far parte. Il Convegno del 26 marzo, a Parma, rappresenta quindi il proscenio verso gli stessi iscritti e verso il mondo esterno ai fini della presentazione del programma che dovrà portare a far parlare una sola parola unitaria della categoria "organismo" nelle istanze verso la P.A., Enti Pubblici e Istituzioni varie compresi. E' pertanto un'occasione straordinaria e, proprio per questo, il Convegno sarà impreziosito dalla partecipazione dei Ministeri Sviluppo Economico e Lavoro, dal Presidente della Commiss. Uni Apparecchi di sollevamento, da ex funzionari e dirigenti degli stessi due Ministeri, oggi in quiescenza, i quali lodevolmente offrono oggi a Union il loro prezioso contributo collaborativo per la risoluzione di tematiche legislative e normative di riferimento operativo degli stessi Organismi. Il Convegno peraltro costituirà l'occasione per parlare e chiarire il nuovo Decreto sull'art.71 c.13 sulle verifiche degli apparecchi dell'all.vii, già licenziato dopo un iter ministeriale alquanto sofferto dai tecnici della Conferenza Stato-Regioni la quale, tuttavia, si esprimerà definitivamente il 3 marzo e, quindi, potendo affrontare il tema con l'ormai avvenuta cognizione di causa. Non mancheranno ovviamente domande e richieste di chiarimenti da parte degli interessati convenuti, non disgiunte da altre di natura "circolariale" successive e peraltro necessarie verso alcuni passaggi della legge che dovranno meritare pertanto apposita collocazione cognitiva. Continuando con l'attività di questo mese, non si può tralasciare di sottolineare l'importante appuntamento del presidente Union con Accredia in relazione alla richiesta di disponibilità verso il problema, delicato e sentito dagli OONN, delle quotazioni che dovranno essere applicate dall'ente Unico in ragione dell'accreditamento cogente. E' questa un'occasione, sicuramente, per affrontare una tematica tuttora nebulosa e perorare la causa dei piccoli Organismi, non sollevati finora dalla preoccupazione di constatazione di applicazione di tariffe discendenti dal "volontario" che, rispetto al cogente, come sappiamo, non possono essere pariteticamente valutate. Si dà comunque atto ad Accredia di disporre del contributo delle parti in causa, sottolineando quella, particolare, di Union che, a differenza delle altre, non figura (querelle in corso con l'ente unico) tra i soci di quest'ultimo. Tuttavia, appare meritevole questo iniziale iter costruttivo, laddove alla (parziale) collegialità dell'attuale "corposoci" Accredia si unisce, completandola, quella dell'associazione esclusa che potrà, seppure per la sola questione delle tariffe, dire la sua parola verso le oggettive considerazioni dei futuri accreditanti piccoli-medi Organismi, i soli peraltro rappresentati da Union. Dr. Iginio S. Lentini Pagina 2

3 Venite a trovarci a MECSPE al Padiglione 5 Stand B 42. saremo lieti di offrirvi una panoramica dettagliata sui nostri servizi Vi aspettiamo a Parma dal 24 al 26 marzo! UN.I.O.N. - UNIONE ITALIANA ORGANISMI NOTIFICATI E ABILITATI REGISTRATI E STAMPA LA TESSERA D'INGRESSO GRATUITA Pagina 3

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5 XXV Assemblea ordinaria e straordinaria UNION seconda ed ultima convocazione 25 marzo FIERA DI PARMA MECSPE 2011 Strada delle Esposizioni - 393/A PARMA Sala Blu - Padiglione 7 Ordine del Giorno ASSEMBLEA STRAORDINARIA ORE Segreteria Registrazione partecipanti Consegna cartella Assemblea; ORE Breve introduzione all'assemblea Presidente UNION; ORE Analisi e approvazione degli artt.: 6.2/4/ ; ORE Termine assemblea straordinaria; ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE ASSEMBLEA ORDINARIA Nomina del Presidente e del Segretario verbalizzante Saluto di benvenuto I lavori della giornata (Presidente) approvazione del bilancio consuntivo 2010 e analisi di attuazione del programma operativo svolto I primi tre mesi (Presidente) Votazioni segrete per decisione ricorso Consiglio di Stato su reintroduzione tariffe "servizi" MSE La relazione del Revisore dei Conti Ing. C. Degasperi Puntualizzazioni sull'importo di quota associativa annuale Esigenza di invio dell'autocertificazione entro primi dicembre max Alternativa all'assenza di autocertificazione (Presidente) Memo sull'attività associativa del 2011 (Presidente) Coffee-break Interventi di uno o più membri del C.D. Domande chiarimenti sul convegno di domani risposte Consorzio Forum Federazione Assoc.ni ON/OA Accredia e accreditamento/il decreto di art.71 e l'incidenza sulla direttiva macchine I corsi di formazione 17020/revisione direttiva ascensori/apparecchi di sollevamento/il revisore dei conti nei rinnovi delle autorizzazioni Valutazioni legali V.P. EN (Presidente) Lo svolgimento del Decennale UNION Il convegno di domani Elezioni a scrutinio segreto Presidente e membri (5) del Consiglio Direttivo Conferma o meno altre cariche e gruppi di lavoro Probiviri Revisore conti Colazione di lavoro Interventi di alcuni invitati: Intervento Ing. M. ALVINO già Funzionario Ministero del Lavoro; Intervento Dott. G. MAGLIACANE già Dirigente Ministero Sviluppo Economico; ORE Intervento Ing. V. CORREGGIA Divisione XVIII Normativa Tecnica D.G. MCCVNT Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione Ministero Sviluppo Economico Domande e risposte; ORE ORE ORE Il DPR 214 art. 11 (tariffe MSE autorizzazioni) e la possibilità di ricorso al TAR Discussione libera Termine lavori Assemblea N.B. Per gli argomenti trattati il programma potrà subire delle variazioni di orario e di argomenti, anche in relazione alle assicurazioni di presenza certa di tutti gli invitati/oratori. Pagina 5

6 Convegno UNION, ALPI Associazione e ASSOCERT sul tema LA MECCANICA E LE VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI con la partecipazione delle Associazioni ASSOVE e ONIT Fiera di Parma - MECSPE 2011, 26 Marzo 2011 Sala Azzurra - Padiglione 7 Programma ore ore Apertura dei lavori e indirizzo di benvenuto: Dr. Iginio Lentini Presidente UNION - Il costituendo Forum Nazionale degli Organismi Notificati e Abilitati: Ing. Lorenzo Thione Presidente di ALPI Associazione - Interventi dei Presidenti di ASSOCERT Dr. Vincenzo Iacuzio, ASSOVE Ing. Achille Cester e ONIT Ing. Massimiliano Caserta Relazioni: Moderatore Ing. Mario Alvino già funzionario del Ministero del Lavoro Ing. Michele Candreva, Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Coordinatore della Commissione Opere Provvisionali" "Le funzioni dell INAIL, delle ASL e dei Soggetti privati abilitati alla luce del nuovo Decreto di regolamentazione dell Articolo 71, comma 13, del D.Lgs 81/2008. Requisiti dei Soggetti privati abilitati ad effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di cui all Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. alla luce dell emanando Decreto di regolamentazione". Ing. Lorenzo Thione, Presidente ALPI Associazione Laboratori di Prova e Organismi di Certificazione Indipendenti La certificazione di conformità nel settore delle macchine, attrezzature e impianti meccanici; stato attuale, problematiche e prospettive di evoluzione". Ing. Roberto Cianotti, Presidente Commissione UNI Apparecchi di Sollevamento "Indirizzi tecnici e normativa di riferimento per l effettuazione delle verifiche periodiche nel settore degli apparecchi di sollevamento". ore ore Interventi di rappresentati del mondo industriale e delle istituzioni (da confermare) Chiusura dei lavori: Dr. Iginio Lentini Presidente UNION N.B. Per gli argomenti trattati il programma potrà subire delle variazioni di orario e di argomenti, anche in relazione alle assicurazioni di presenza certa di tutti gli invitati/oratori. Pagina 6

7 Villafranca Tirrena lì 25/02/2011 OGGETTO: IMPERIAL S.R.L. Spett.le ANACAM e P.C. UNION e P.C. ELEVATORI RICHIESTA VOSTRO PARERE SU VERBALE ORGANISMO NOTIFICATO CON ESITO NEGATIVO IN QUANTO IL TELESOCCORSO NON E' ATTIVO Con la presente vi chiediamo di volerci rispondere tempestivamente in quanto abbiamo n.2 ascensori fermi ai seguenti quesiti: 1) può un organismo notificato rilasciare dopo avvenuta verifica periodica verbale con esito negativo dichiarare che l'ascensore non può essere utilizzato in assenza di telesoccorso attivo? 2) può essere motivo di disattivazione dell'ascensore se tutto l'intero ascensore non ha nessun altro problema e funziona perfettamente? 3) Oppure deve solo ed esclusivamente segnalare nel verbale che è necessario l'attivazione di tale telesoccorso senza prendersi la responsabilità di fare disattivare l'ascensore solo ed esclusivamente per tale motivo, in quanto tutto il resto delle sicurezze e norme sono pienamente rispettate? 4) E rispetto a tutto il resto degli ascensori montati e funzionanti prima della direttiva ascensori 95/16/CE in cui non esiste il dispositivo dì telesoccorso, e che rispettano tutti i requisiti di sicurezza e le norme e funzionano perfettamente, devono essere disattivati imponendo che venga montato il dispositivo di telesoccorso e che sia attivo e funzionante, oppure tali ascensori possono funzionare regolarmente senza tale richiesta? 5) Ed eventualmente possano funzionare regolarmente senza l'esistenza del telesoccorso dove sta la differenza, con un ascensore di nuova generazione a direttiva 95/16/CE che rispetti tutte le normative e che abbia tutte le sicurezze a posto e che funzioni perfettamente, ma ha solo ed esclusivamente il telesoccorso non attivo? quale è la differenza? dove sta? 6) Siamo sicuri che con tali richieste non stiamo facendo il gioco delle multinazionali che hanno attivo e funzionante un call/center per le loro esigenze, mentre le piccole e medie aziende non hanno tale servizio? Non è inutile ricordarvi che i Condomini non Pagano i canoni di manutenzioni alle aziende figuriamoci se pagano le bollette telefoniche ed il relativo servizio di reperibilità, (il 95% dei condomini non lo vogliono per non pagare ulteriori spese e si accontentano di lasciare guasto l'ascensore fino al primo giorno lavorativo successivo al guasto, e di fare la relativa manovra a mano in caso di persone intrappolate in cabina, oppure chiamare i vigili del fuoco in quanto tale intervento è gratuito ) dobbiamo fare gravare sulle piccole e medie aziende queste ulteriori spese? dì dover pagare l'intervento in reperibilità al proprio tecnico nella busta paga successiva a tale intervento e farsi pagare ( forse ) dagli " amministratori dei Condomini " tale intervento e relativo canone di manutenzione quando avranno i soldi? e se li avranno? o quando gli cadranno dalle tasche? Mi ripeto non stiamo forse facendo il gioco dei grandi gruppi che possono aspettare anni a prendere gli incassi rispetto alle piccole e medie aziende che hanno bisogno di liquidità mensilmente, ma cosa dico giornalmente? Vi rammento inoltre che per questi motivi numerosissime aziende vengono assorbite e si stanno assorbendo sempre di più negli ultimi anni, gli imprenditori del settore sono stanchi e stufi di queste situazioni di infiniti problemi e di nessuna soddisfazione nel lavoro. Per noi ormai ci sono solo enormi responsabilità, clientela sempre più esigente e mancati incassi, anche il più appassionato del nostro mestiere si scoccia e molla tanto la battaglia è persa. Ma a noi chi ci tutela? chi ci difende? Perdonatemi lo sfogo vi chiedo di poter ricevere tempestivamente risposta alle nostre domande di inizio lettera per saper cosa fare nei confronti di tali due ascensori fermi. Certi di un vostra cortese quanto sollecita risposta con l'occasione porgiamo i nostri distinti saluti. Pagina 7

8 Roma, Spett. IMPERIAL srl Oggetto: Verbale Organismo Notificato con esito negativo richiesta parere. E p.c. Anacam Roma Elevatori Ing. G. Varisco La Commissione Tecnica Un.i.o.n., coordinata dall'ing. L. Simonelli ha esaminato quanto di cui alla Vostra del , emettendo la seguente risposta. E' noto che l'unica fonte normativa in ordine alle operazioni da svolgere nel corso della verifica periodica, è quella di cui all'art.13-3 comma - D.P.R. 162/99 che così recita: "Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche..." E' indiscutibile che il telesoccorso rappresenti uno dei dispositivi di sicurezza dell'impianto ed è previsto, quali uno dei RES - Requisiti Essenziali di Sicurezza, nel punto 4.5 dell'allegato II del D.P.R. 162/99 e, come tale, inderogabile. Il funzionamento non regolare del telesoccorso può quindi costituire uno dei motivi per redigere verbale negativo da parte dell'ingegnere verificatore, ferma restando la discrezionalità del verificatore stesso che valuta sia il rischio corrispondente nel contesto della situazione di carattere generale dell'impianto, sia la causa dell'inattività del telesoccorso, che può essere riferita a mero guasto del dispositivo (e come tale può facilmente e prontamente essere rimosso da un tempestivo intervento del manutentore), oppure per assenza di contratto con un call-center specializzato o, ancora, per mancanza di collegamento della linea telefonica per disattivazione della stessa da parte della Telecom o di altro gestore (situazioni che richiedono un tempo più lungo per il ripristino della regolarità). E' noto altresì che l'irregolare funzionamento del telesoccorso, in particolare, e del segnale di allarme in generale, costituisca una delle principali cause di incidente sugli ascensori; in questa ottica le stesse Associazioni delle Imprese di Manutenzione hanno raccomandato la massima attenzione agli Organismi Notificati affinché non transigano nel corso della verifica periodica dall'accertamento del regolare funzionamento del segnale di allarme, in generale, e del telesoccorso in particolare. Peraltro, seppure incomprensibile dal punto di vista della sicurezza, è tuttavia noto che esista la discrasia esistente tra impianti nuovi che seguono i dettami della direttiva 95/16/CE per i quali è obbligatorio il telesoccorso, e gli impianti precedenti per i quali non sussiste l'obbligo, stante altresì le note vicende correlate alle UNI ed al dibattito tecnico conseguente; su questo aspetto l'union ha lungamente portato avanti una linea propositiva e di intervento attivo, sia verso gli associati, sia verso soprattutto la Pubblica Amministrazione di competenza. Per quanto attiene il lungo ed appassionato sfogo di codesta Imperiali srl, niente se ne può esprimere in quanto si prescinde dalla competenza della materia e si lascia pertanto ogni giudizio in merito all'interpretazione individuale di ciascun operatore del settore. Cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. Pagina 8

9 Prot. 28 Roma 28/02/11 Spett.le IMPERIAL SRL e p.c. UNION - Roma Elevatori - Vignate (MI) Oggetto: richiesta parere. Vostra del 25/02/2011 Gentile Signor Cannavò, riscontriamo la Sua cortese lettera trasmessa per fax in data odierna e rispondiamo di seguito alle domande poste nei diversi punti: 1) l Allegato I della direttiva 95/16/CE prevede, al punto 4.5, che Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento. Si tratta di un Requisito Essenziale di Sicurezza (RES) che, insieme a tutti gli altri indicati nel citato Allegato I, deve essere rispettato in tutti gli ascensori installati a partire dal luglio ) L articolo 3 della direttiva 95/16/CE al primo comma stabilisce che: Gli ascensori cui si applica la presente direttiva devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti all'allegato I. Di conseguenza, un ascensore che non rispetta anche uno solo dei RES previsti dall Allegato I della direttiva non può essere tenuto in esercizio. 3) Riteniamo che l ingegnere dell organismo notificato abbia agito in maniera corretta e nel rispetto delle regole. Facciamo presente che, in caso di intrappolamento di persone in una cabina priva del collegamento telefonico attivo, sia l organismo notificato che il manutentore, oltre al proprietario, verrebbero chiamati in causa per aver consentito il funzionamento di un impianto privo di un requisito di sicurezza imposto dalla legge. 4) e 5) La normativa vigente in Italia prima dell entrata in vigore della direttiva ascensori, o meglio del DPR 162/99 che l ha recepita nel nostro ordinamento, non prevedeva l obbligo di installare un collegamento permanente tra la cabina e un centro di soccorso, ma solo in sistema di allarme attivabile dalla cabina e udibile nell edificio in cui l impianto era installato. Proprio per sanare la contraddizione da Lei rilevata, circa il diverso livello di sicurezza richiesto agli impianti installati prima e dopo il luglio 1999, era stato emanato il DM 23 luglio 2009 sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti che prevedeva, tra gli altri, anche l obbligo di installare il dispositivo di comunicazione bidirezionale su tutti gli impianti. Come noto, tale decreto è stato impugnato davanti al TAR del Lazio che nel marzo dello scorso anno ne ha dichiarato l illegittimità, annullandolo. 6) Esistono oggi sul mercato numerose aziende che offrono il servizio di call center e attivazione del pronto intervento per le persone intrappolate nelle cabine degli ascensori, servizio di cui usufruiscono da tempo numerosissime piccole e medie imprese del nostro settore. A tal proposito, facciamo presente che il mese scorso abbiamo trasmesso a tutti gli associati Anacam le informazioni relative alle convenzioni siglate con due imprese associate attive proprio nei servizi di call center e pronto intervento (SOL e TeleSAN). Come Associazione siamo coscienti delle gravi difficoltà incontrate dalle imprese associate nell incassare in tempi accettabili i corrispettivi fatturati alla propria clientela condominiale (e non solo) ed è proprio per questo che abbiamo chiesto alle due imprese citate di fornire i propri servizi agli associati Anacam a condizioni di maggior favore rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato. Facciamo presente, altresì, che è oggi possibile installare dei dispositivi telefonici bidirezionali funzionanti con la rete GSM, con costi per il cliente finale assai vantaggiosi rispetto a quelli addebitati dalla Telecom per i collegamenti alla rete telefonica fissa. Sempre per venire incontro alle esigenze degli associati alle prese con le difficoltà finanziarie della propria clientela, lo scorso anno Anacam ha anche stipulato un accordo innovativo con la società Consum.it del gruppo Monte dei Paschi di Siena per il finanziamento dei lavori sugli impianti di ascensori (compresa l installazione di nuovi impianti), che consente al condominio di pagare i lavori in 12, 24 o 36 rate mensili e all associato Anacam di incassare tutto l importo fatturato alla consegna Pagina 9

10 dell impianto. La sede nazionale di Roma è a Sua disposizione per fornirle tutte le informazioni e l assistenza di cui necessita per consentirle l attivazione dei finanziamenti Consum.it. Si rimane a disposizione per ogni ulteriore esigenza di approfondimenti in merito a quanto sopra esposto, si coglie l occasione per porgere cordiali saluti. Luca Incoronato Responsabile Sede Nazionale Da: Bruno Venditti Data: martedì 1 marzo :23 A: presidente@union-associazione.net Oggetto: Re: Verbale Organismo Notificato con esito negativo richiesta parere Mi permetto di ricordare la norma UNI EN 13015, che per gli ascensori installati a norma 95/16 è obbligatoria che all'art recita " La necessità che il proprietario dell'ascensore per persone o per persone e merci mantenga il dispositivo di comunicazione bidirezionale efficiente e collegato ad un servizio di soccorso 24 h per l'intero periodo in cui l'impianto può essere usato, come descritto nella norma UNI EN " E poi all'art " La necessità che il proprietario metta fuori servizio l'ascensore per persone o per persone e merci quando il dispositivo di comunicazione bidirezionale non sia funzionante." Quindi è corretto da parte dell' ingegnere verificatore emettere verbale negativo in caso di dispositivo di comunicazione bidirezionale non funzionante. Bruno Venditti Presidente Associazione Nazionale Ascensoristi Confartigianato Pagina 10

11 IL P RESI DE NTE Roma, 10 febbraio 2011 Prot. n. 24/11 Ai Componenti la Giunta della Federazione il Collegio dei Revisori contabili il Collegio dei Probiviri La Giunta della Federazione è convocata per il giorno 25 febbraio 2011, alle ore 10,00 presso la sede di Via Barberini 11 con il seguente ordine del giorno: comunicazioni del Presidente in merito al processo di nascita di una nuova Federazione ICT preconsuntivo 2010 delibera contributiva 2011 processo di ristrutturazione della Federazione CSIT e delibere conseguenti varie ed eventuali Con i migliori saluti. Originale firmato in Segreteria Stefano Pileri La Presidente Roma, 28 febbraio 2011 Caro Collega, desidero informarti che in piena intesa con Vincenzo Boccia, Presidente di Piccola Industria, abbiamo insieme valutato quest'anno di mutare forma e natura del tradizionale appuntamento biennale dedicato alla piccola impresa, previsto per la fine di marzo. L'attuale momento di difficoltà e incertezza di partiti e istituzioni richiede una seria riflessione con il concorso dell'intero Sistema, più che un confronto con esponenti politici e di governo. Dopo un ampio dibattito in Comitato di Presidenza e in Consiglio Direttivo, seguito da un confronto con il Consiglio centrale di Piccola Industria, abbiamo quindi deciso di riproporre questo evento come Assise Generali, organizzate da Confindustria insieme a Piccola Industria. La data è quella del prossimo 7 maggio, la sede è la Fiera di Bergamo. Siamo convinti che le Assise possano rappresentare un'occasione per confrontarci innanzitutto tra noi su un'agenda di emergenza per rafforzare la competitività del nostro Paese. Sarà mia cura farti pervenire nei prossimi giorni maggiori dettagli sull'organizzazione della giornata. Ti invito intanto a diffondere fra i colleghi associati questa nostra volontà, affinché possano sin da ora fissare l'impegno in agenda. Un caro saluto. Emma Marcegaglia (originale firmato presso segreteria di Presidenza) Ai Presidenti delle Organizzazioni Confederate LORO SEDI Pagina 11

12 La Presidente Roma, 16 febbraio 2011 Cari Colleghi, Vi invio, d'intesa con il Presidente di Piccola Industria e del Comitato tecnico per il credito e la finanza per le PMI, Vincenzo Boccia, l "Accordo per il credito alle piccole e medie imprese" firmato oggi da Confindustria con il Ministero dell'economia e delle Finanze, l'abi e le altre associazioni di rappresentanza delle imprese. L'Accordo che è il frutto dell'impegno comune tra mondo imprenditoriale, sistema bancario e Governo per sostenere l'accesso al credito delle imprese giunge all'indomani della scadenza dell' "Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle PMI" siglato nell'agosto Uno strumento che si è rivelato molto utile per il sistema produttivo come confermano i dati sull'utilizzo al 31 dicembre 2010: sono infatti circa le imprese che si sono avvalse della moratoria per un controvalore di finanziamenti sospesi pari a oltre 56 miliardi di euro. Il nuovo Accordo si inserisce in una linea di continuità con l'avviso Comune ed è di importanza fondamentale per sostenere le imprese che ancora oggi scontano gli effetti della congiuntura negativa e sperimentano tensioni di liquidità nonché per affiancare le aziende che hanno superato la fase acuta della crisi e sono in procinto di riavviare i propri piani di investimento e sviluppo. Nel dettaglio, l'accordo si propone di confermare il sostegno alle PMI innanzitutto offrendo alle imprese in difficoltà attraverso la proroga dell'avviso Comune al 31 luglio 2011 la possibilità di richiedere la sospensione di quei finanziamenti che non abbiano già beneficiato della moratoria. Inoltre, l'accordo prevede nuove misure che mirano a favorire il riequilibrio finanziario delle imprese nonché a promuoverne gli investimenti e la patrimonializzazione. In particolare è prevista la possibilità, per le imprese che si siano già avvalse dell'avviso e abbiano ripreso a pagare i debiti, di allungare fino a tre anni la durata residua di tali finanziamenti alleggerendo i propri piani di ammortamento. Si tratta di una misura di concreta utilità e che rappresenta un forte segnale ai fini del riassetto della struttura finanziaria delle imprese, condizione necessaria per la ripresa all'uscita dalla crisi. Altrettanto importante sul fronte della stabilità finanziaria è la disponibilità delle banche a offrire alle imprese, in relazione ai finanziamenti per i quali si chiede l'allungamento, strumenti di copertura del rischio di tasso semplici, non speculativi e i cui costi siano preventivamente calcolabili dalle stesse imprese. Infine, particolare rilievo assume l'impegno delle banche a concedere alle imprese finanziamenti pari a un multiplo degli aumenti di capitale effettuati dalle imprese stesse. Si tratta di una misura dedicata a tutte le PMI e che riafferma l'importanza della capitalizzazione delle imprese anche ai fini dell'accesso al credito sottolineando l'opportunità di un rapporto più stretto e trasparente tra banche e imprese. Sono certa che l'accordo possa rappresentare una risposta efficace e tangibile alle esigenze delle imprese associate al sistema confindustriale e confermandovi l'impegno di Confindustria a monitorare in merito alla sua concreta applicazione da parte del sistema bancario, Vi invio i miei migliori saluti. Ai Presidenti delle Associazioni confederate LORO SEDI Pagina 12

13 ACCORDO PER IL CREDITO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PREMESSA E OBIETTIVI La congiuntura economica degli ultimi trimestri presenta elementi di ripresa debole che lasciano prevedere il persistere di problemi di liquidità per le imprese. Tali problemi potrebbero aggravarsi a seguito della scadenza, il 31 gennaio scorso, dei termini dell'avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio" sottoscritto il 3 agosto 2009, che dalla sua entrata in vigore ha consentito di sospendere i debiti di circa piccole e medie imprese, per un controvalore di finanziamenti pari a 56 miliardi di euro (dati al 31 dicembre 2010). Parallelamente al sostegno delle imprese in difficoltà, è altrettanto importante sostenere le aziende che hanno superato la fase più acuta della crisi e sono nelle condizioni di riprendere il percorso di sviluppo, agganciando la ripresa. Per affrontare tali questioni appare opportuno replicare il modello dell'avviso Comune che ha dimostrato l'efficacia di azioni concertate tra il Governo e le rappresentanze di banche e imprese realizzando un nuovo accordo destinato alle imprese sane, con prospettive di sviluppo. In proposito, i firmatari dell'avviso Comune, confermando il proprio impegno per la piena e stabile ripresa dell'economia italiana, hanno dato vita al presente "Accordo per il credito alle piccole e medie imprese" (di seguito, "Accordo") che individua nuovi strumenti in favore di imprese sane e con prospettive di crescita, finalizzati al riequilibrio della struttura finanziaria e all'ampliamento delle opportunità di accesso al credito delle piccole e medie imprese. 1. IMPRESE BENEFICIARIE Possono beneficiare degli interventi previsti dall'accordo le piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, cosi come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori. Le imprese, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 180 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese in bonis). Le PMI con le caratteristiche di cui ai paragrafi precedenti potranno accedere alla misura di cui al paragrafo 2.A.2, in relazione a finanziamenti che hanno già beneficiato della sospensione dei debiti ai sensi dell'avviso Comune. 2. INTERVENTI FINANZIARI Sono oggetto dell'accordo gli interventi finanziari finalizzati a: A. favorire il riequilibrio della struttura finanziaria: 1. proroga dei termini dell'avviso Comune; 2. allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine (mutui), con eventuale copertura del rischio di tasso di interesse; B. promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività: 1. finanziamento connesso ad aumenti di capitale. 2.A.1. Proroga dei termini dell'avviso Comune Il termine per la presentazione delle domande per la sospensione/allungamento dei debiti delle PMI, di cui al Punto 10 dell'avviso Comune, è prorogato al 31 luglio Rimangono immutati tutti gli altri contenuti dell'avviso Comune sottoscritto dalle parti il 3 agosto 2009, e dell'integrazione sottoscritta dalle stesse parti il 23 dicembre 2009 (Addendum). Potranno essere ammessi alla sospensione soltanto i finanziamenti che non abbiano già fruito di analogo beneficio ai sensi dell'avviso Comune. 2.A.2. Allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine La banca aderente si impegna, nei confronti delle imprese, ad allungare secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 3 la durata del piano di ammortamento dei finanziamenti a medio-lungo termine (mutui) che abbiano fruito della sospensione ai sensi dell'avviso Comune e che non abbiano già ottenuto analoghe facilitazioni. Pagina 13

14 Tali aziende, nel periodo in cui hanno fruito dell'avviso Comune, devono aver pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, al termine del periodo di sospensione devono aver ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento. Il periodo massimo di allungamento è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari. Per le imprese che manifestano tensioni sul fronte della liquidità, e compatibilmente con le condizioni di raccolta della banca, il tasso di interesse al quale verrà realizzata l'operazione di allungamento è pari a quello contrattuale, qualora l'operazione fruisca della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, ovvero dell'intervento della Cassa Depositi e Prestiti secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo 2.A.3. Alle imprese non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza. L'impresa potrà richiedere l'allungamento solo al termine del periodo di sospensione accordato ai sensi dell'avviso Comune, e non oltre 6 mesi dallo stesso. Per i finanziamenti per i quali il periodo di sospensione è terminato prima del 31 agosto 2010, l'operazione di allungamento potrà comunque essere richiesta entro il 30 aprile Qualora il finanziamento originario sia assistito da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell'operazione. Qualora, anche limitatamente al solo periodo di ammortamento aggiuntivo, possano essere acquisite nuove garanzie pubbliche o private ivi comprese le garanzie dei confidi che abbiano i requisiti di idoneità previsti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale della Banca d'italia, l'eventuale diniego della banca a realizzare l'operazione nei confronti di un'impresa in bonis, che non presenta ritardi di pagamento, dovrà essere adeguatamente motivato. I finanziamenti con agevolazione pubblica, che abbiano beneficiato dell'avviso Comune ai sensi dell'addendum del 23 dicembre 2009, possono essere oggetto di allungamento qualora l'ente che eroga l'agevolazione ne confermi l'ammissibilità, secondo le modalità previste dal citato Addendum. Al fine di consentire che le operazioni di cui al presente paragrafo 2.A.2, previa valutazione della banca sull'allungamento, possano fruire, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, della copertura del Fondo di garanzia per le PMI, le parti firmatarie si impegnano a proporre al Comitato di gestione del Fondo soluzioni operative che tengano conto delle finalità complessive del presente Accordo, in coerenza con il principio di salvaguardia delle risorse del Fondo stesso. Tali soluzioni operative hanno validità temporanea legata all'operatività dell'accordo. Le parti firmatarie si impegnano altresì a proporre al Comitato di gestione del Fondo di Garanzia per le PMI che, nell'ambito delle attività svolte dall'osservatorio responsabile del monitoraggio mensile dell'operatività dello strumento, venga effettuata un'analisi costante della copertura fornita dal Fondo alle operazioni di allungamento e dell'impatto sulle disponibilità finanziarie del Fondo, al fine dì promuovere le modifiche operative necessarie per la salvaguardia delle risorse del Fondo stesso. Previa valutazione della banca sull'allungamento, le operazioni di cui al presente paragrafo 2.A.2. possono fruire, nel periodo di ammortamento aggiuntivo, della copertura del Fondo ISMEA. A tal fine, le parti firmatarie si impegnano a proporre ai responsabili della gestione di tale Fondo possibili soluzioni operative che tengano conto delle finalità complessive del presente Accordo. Tali soluzioni operative hanno validità temporanea legata all'operatività dell'accordo. 2.A.3 Intervento della Cassa Depositi e Prestiti Al fine di consentire una più agevole ed efficace realizzazione dei contenuti del precedente paragrafo 2.A.2, le parti firmatarie si impegnano a esplorare, insieme alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito CDP), la possibilità di individuare opportuni strumenti per mettere a disposizione delle banche, previa opportuna richiesta di queste ultime, parte delle risorse della CDP per attenuare i costi di provvista connessi alla copertura delle operazioni di allungamento. L'eventuale intervento della CDP avverrà comunque nel rispetto di adeguati criteri di limitazione della concentrazione del rischio nel singolo istituto bancario. 2.A.4 Copertura del rischio di tasso Le banche possono mettere a disposizione delle PMI che ne facciano richiesta, e che ai sensi dell'accordo beneficiano dell'allungamento delle scadenze dei finanziamenti a medio-lungo termine, strumenti di gestione del Pagina 14

15 rischio di tasso di interesse particolarmente semplici, di immediata comprensione e strettamente correlati a tali finanziamenti (in termini di durata, valore nominale e parametro di indicizzazione). Gli strumenti in questione possono consentire alle imprese di proteggersi efficientemente da andamenti non favorevoli dei tassi di mercato. Le caratteristiche e gli effetti economici di tali strumenti sono indicati nella scheda allegata all'accordo (Allegato 1). 2.B.1 Finanziamento connesso ad aumenti di capitale La banca aderente si impegna, secondo le modalità previste dal paragrafo 3, a concedere un finanziamento alle imprese costituite in forma di società di capitali che avviino un processo di rafforzamento patrimoniale. L'ammontare del finanziamento è proporzionale all'aumento di capitale versato dai soci. 3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE Le operazioni di cui al paragrafo 2 saranno impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o realizzazione dell'intervento, ferma restando la possibilità per le singole banche di migliorare quanto previsto dal presente Accordo. Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione. Le imprese richiedenti gli interventi si impegnano a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale o organizzativo richieste dalla banca anche al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale. Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 40 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca. 4. MONITORAGGIO I soggetti firmatari dell'accordo si impegnano a predisporre un meccanismo di monitoraggio relativo alla tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni qui descritte, al volume e alle caratteristiche delle operazioni stesse, nonché a verificare l'opportunità di eventuali integrazioni al presente Accordo. Per quanto riguarda gli interventi di cui al paragrafo 2.A.4, il monitoraggio riguarderà il numero e le caratteristiche delle operazioni concluse. I risultati del monitoraggio verranno resi disponibili, con periodicità predefinita, dal Ministero dell'economia e delle finanze. 5. VALIDITÀ DELL'ACCORDO Le banche aderenti all'avviso Comune accettano di prorogare l'operatività dello stesso secondo i termini di cui al paragrafo 2.A.1, salvo che non comunichino all'abi volontà diversa entro 20 giorni dall'invio di specifica circolare informativa da parte della stessa Associazione. Per quanto riguarda le operazioni diverse dalla proroga dei termini dell'avviso Comune, le banche che, mediante il modulo allegato (Allegato 2), comunicano all'abi di aderire al presente Accordo si impegnano a renderlo operativo entro 30 giorni dalla data dell'adesione. L'Accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte in favore dell'impresa. Resta fermo che la banca aderente può comunque offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'accordo. Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nel presente Accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre Al fine di favorire la partecipazione delle banche, l'abi si impegna promuovere l'iniziativa presso i propri associati e a fornire alle Associazioni delle imprese adeguata informazione circa le banche aderenti. Le Parti concordano di incontrarsi periodicamente per valutare l'evoluzione dell'accordo, anche sulla base degli elementi del monitoraggio al fine di decidere eventuali ulteriori interventi. Roma, 16 febbraio 2011 Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero dell'economia e delle finanze Confcooperative Lega Coop AGCI riunite in Alleanza Cooperative Italiane Alleanza Cooperative Italiane Confagricoltura Confapi Confartigianato Pagina 15

16 Casartigiani CIA Claai CNA Coldiretti Rete Imprese Italia Confcommercio Confedilizia Confesercenti Confetra Confindustria Allegato I ACCORDO PER IL CREDITO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Scheda informativa sugli strumenti di copertura del rischio di tasso di interesse Introduzione L'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese (di seguito, "Accordo") prevede la possibile offerta, da parte delle banche, di specifici strumenti di copertura del rischio di tasso, particolarmente semplici e di immediata comprensione, che consentono alle imprese di proteggersi efficientemente da andamenti non favorevoli dei tassi di interesse sui finanziamenti in essere, senza dover procedere ad una rinegoziazione degli stessi. Le imprese possono utilizzare tali strumenti di gestione del tasso in relazione ai finanziamenti a medio-lungo termine per i quali chiedono l'allungamento del piano di ammortamento ai sensi dell'accordo. Due sono le tipologie di strumenti di gestione del rischio di tasso che le banche possono mettere a disposizione delle imprese: il primo converte il tasso di interesse del finanziamento da variabile a fisso; il secondo fissa un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile su un determinato finanziamento. 1. Conversione del tasso di interesse da variabile a fisso Lo strumento di gestione del rischio di tasso consente all'impresa di convertire il tasso di interesse variabile del proprio finanziamento in un tasso fisso. In questo modo l'impresa può proteggersi dal rischio di dover sostenere oneri per interessi via via crescenti in uno scenario di rialzo dei tassi di mercato. Tecnicamente, l'impresa che sottoscrive tale contratto riceverà periodicamente dalla banca flussi di interesse variabili di ammontare pari a quelli che l'impresa stessa avrebbe dovuto versare per il debito originario e pagherà alla banca flussi di interesse calcolati applicando al capitale residuo del finanziamento il tasso fisso prestabilito nel contratto. In altre parole, i flussi di interessi a carico dell'impresa vengono stabilizzati e quindi quest'ultima, pur a fronte di un finanziamento a tasso variabile, pagherà una rata di ammontare fisso come se avesse concluso, fin dall'origine, un finanziamento a tasso fisso. Per semplicità viene calcolato l'importo netto tra i due flussi così determinati: se l'importo relativo al flusso variabile è superiore all'importo relativo al flusso fisso, la differenza viene corrisposta dalla banca all'impresa. Viceversa, se l'importo di tale differenza è negativo esso viene corrisposto dall'impresa alla banca. Gli elementi del contratto sono: il capitale di riferimento, vale a dire l'importo residuo del finanziamento ancora da ammortizzare che costituisce la base per il calcolo dei flussi di interessi (fisso e variabile); la data di stipula del contratto; la data di inizio, cioè il momento dal quale cominciano a maturare gli interessi; la data di scadenza del contratto; le date di pagamento, cioè le date in cui vengono periodicamente scambiati i flussi di interessi, che coincidono con le date di scadenza delle rate di ammortamento del finanziamento; il tasso fisso sulla base del quale sono calcolati i flussi periodici di interesse del contratto a carico dell'impresa; il tasso variabile di riferimento, che coincide con il tasso variabile del finanziamento (ad esempio il tasso Euribor o altri tassi del mercato interbancario), sulla base del quale sono calcolati i flussi periodici di interesse del contratto, di importo variabile. L'efficacia economica della gestione del rischio ottenuta attraverso questo strumento dipende evidentemente dalle variazioni effettive future dei tassi di mercato (cioè del tasso variabile di riferimento) rispetto alle stime fatte al momento della conclusione del contratto e, quindi, rispetto al tasso fisso concordato. Infatti, quando i tassi di mercato superano il tasso fisso del contratto, lo strumento consente all'impresa che paga quest'ultimo tasso di ridurre gli oneri per interessi rispetto al finanziamento originario, apportando quindi un beneficio all'impresa anche in termini di gestione finanziaria. Pagina 16

17 Viceversa, se le aspettative sull'andamento dei tassi di mercato non si realizzano, e quindi i tassi non superano il tasso fisso del contratto, il costo complessivo del finanziamento risulterà di fatto maggiore di quello del finanziamento originario poiché l'impresa si troverà a pagare interessi ad un tasso fisso più elevato del variabile. In definitiva, i risultati economici dell'operazione non possono essere valutati a priori, ma solo al termine della stessa, quando sono noti gli effettivi valori assunti dai tassi di interesse di mercato. Lo strumento proposto consente quindi di fissare gli oneri sul finanziamento, eliminando l'incertezza relativa agli esborsi per interessi per tutta la vita residua dello stesso. L'impresa però potrebbe in questo modo perdere il beneficio che avrebbe avuto rimanendo sul tasso variabile nel caso in cui questo si rivelasse nel tempo inferiore al tasso fisso negoziato con il contratto di copertura. Il costo per l'impresa è costituito dal margine aggiuntivo che la banca applica sul tasso fisso di mercato. Tale margine è comprensivo di tutti costi che la banca sostiene per concludere l'operazione e della remunerazione per il servizio di intermediazione che essa svolge nei confronti delle imprese. Gli interessi calcolati applicando il tasso fisso rappresentano quindi, per l'impresa, il costo complessivo dell'operazione di finanziamento e copertura, senza l'applicazione di ulteriori commissioni o spese. Le banche possono mettere a disposizione dell'impresa un prospetto riepilogativo dei flussi di interessi attesi del contratto. 2. Fissazione di un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile su un determinato finanziamento Questo strumento di copertura del rischio di tasso consente all'impresa, che ha in essere un finanziamento a tasso variabile, di pre-stabilire il tetto massimo che il tasso di interesse variabile non potrà superare. L'impresa continuerà a pagare il tasso variabile del proprio finanziamento. Solo nel caso in cui i tassi di mercato aumentino fino a superare il "tetto" fissato nel contratto, la banca verserà all'impresa, alle scadenze prestabilite, la differenza fra quota interessi della rata calcolata al tasso variabile e quella determinata sulla base del tasso "tetto": in questo modo l'esborso massimo effettivo per l'impresa sarà comunque pari al flusso calcolato sulla base del tasso "tetto". Lo strumento consente quindi ad un'impresa di beneficiare di un eventuale andamento decrescente dei tassi di mercato, come in assenza della copertura, ma allo stesso tempo consente di coprirsi dal rischio di rialzo dei tassi al di sopra di un determinato tetto massimo. Per ottenere la copertura, l'impresa paga un premio, in un'unica soluzione o periodicamente, la cui entità è fissata a priori al momento della stipula del contratto e che è indipendente dall'effettiva attivazione della copertura (che, come detto, avviene solo nel caso in cui i tassi di mercato superino il tetto massimo stabilito). Lo strumento, in altre parole, si configura ed opera nella sostanza come una vera e propria "assicurazione" dal rischio di rialzo dei tassi. Gli elementi principali di tale contratto sono i seguenti: il capitale di riferimento, cioè l'importo residuo del finanziamento ancora da ammortizzare a cui applicare il tasso "tetto"; la data di stipula del contratto; la data di inizio, cioè la data a partire dalla quale è attiva la copertura; la data di scadenza del contratto; il tasso "tetto", superato il quale viene corrisposta all'impresa, la differenza fra la quota interessi della rata calcolata al tasso variabile e quella determinata sulla base dello stesso tasso "tetto"; il premio (unico o periodico) per l'acquisto della copertura. Anche in questo caso il risultato economico dell'operazione di copertura può essere valutato solo al termine dell'operazione stessa, quando sono noti gli effettivi valori assunti dai tassi di interesse di mercato. In particolare potrebbe verificarsi che il tasso variabile non superi mai il tasso "tetto" (o lo superi raramente) per cui il risparmio in termini di interessi sia inferiore al costo sostenuto per l'attivazione della copertura, costituito dal premio pagato. Pagina 17

18 La traduzione del presente documento è stata curata da UNION Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati COORDINAMENTO EUROPEO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI PER LE MACCHINE DIRETTIVA 2006/42/EC + Emendamento Documento: CO.N./M/0/ Versione: 01 Data: 03 Febbraio 2011: Oggetto: rapporto della 34 a riunione del Comitato Orizzontale del Coordinamento Europeo di Organismi Notificati per la Direttiva 2006/42/EC + Emendamento tenutasi a Bruxelles il 14 Dicembre Partecipanti: Presidente Segreteria Tecnica Segreteria Amministrativa Partecipanti Sig. Jacques AIB Vinçotte Sig. Bienveignant EUROGIP Sig.ra Zhakarevitch - Cecoforma Si veda l'elenco delle presenze Elenco delle principali abbreviazioni: O.N./OO.NN. Organismo/i Notificato/i CNB-MA Coordinamento Europeo degli OO.NN. sotto la Direttiva Macchine DM Direttiva Macchine CO Comitato Orizzontale GV/GG.VV. Gruppo/i Verticale/i RpU Foglio Raccomandazioni per l'uso CIRCA NB-MA Gruppo Organismi Notificati Macchine CIRCA GLM Gruppo di Lavoro Macchine ST Segreteria Tecnica SA Segreteria Amministrativa Punto 1 Benvenuti e Commenti generali Sig. Jacques ha ringraziato le segreterie (SA e ST) per aver organizzato la riunione e ha dato il benvenuto a tutti i rappresentanti degli OO.NN., ed ai rappresentanti degli Stati Membri e della Commissione Europea a questa 34 a riunione del CO della CNB-MA. Sono stati presenti alla riunione: 27 OO.NN. provenienti da 12 Stati Membri, 1 O.N. dalla Svizzera ed 1 O.N. dalla Turchia, 1 rappresentante dalla Commissione Europea (DG Affari ed Industria) 11 OO.NN. sono stati rappresentati dal proprio Coordinamento Nazionale o da un altro O.N. (10 per la Francia, 1 per la Svizzera) In tutto hanno partecipato o sono stati rappresentati 40 OO.NN. (costituendo il 23.7% degli OO.NN. registrati su NANDO). Il Sig. Fraser, rappresentante della Commissione Europea, è stato presente durante la sessione della mattina. Punto 2 Approvazione dell'agenda della riunione (Doc. CNB/M/0/ V02) Pagina 18

19 L'agenda, che è stata inviata tramite Circa il 6 Dicembre 2010 a tutti i membri del CO del CNB-MA, è stata presentata per l'approvazione da parte dei partecipanti. Sig. Jacques ha proposto di discutere i punti nell'agenda della riunione del GLM del 21 ed il 22 Dicembre 2010 relativi agli OO.NN. Tali discussioni dovrebbero permettere al rappresentante del CNB-MA presso quella riunione di proporre delle appropriate risposte. Decisione: l'agenda è stata approvata con l'aggiunta al punto 10 di una discussione dei punti per la riunione GLM del che riguarda gli OO.NN. Punto 3 Approvazione del rapporto della 33 a riunione del CO tenuta il 15 Giugno 2010 (Doc. CNB/M/0/ V03) Il rapporto della precedente riunione è stato caricato sul sito web CIRCA l'11 ottobre La ST si è scusata per la qualità scadente della versione V01 del rapporto che è apparsa sul sito web CIRCA a fine Luglio 2010 e ne ha spiegato le ragioni, affermando che alcune discussioni erano state riprodotte male e che le traduzioni erano di bassa qualità. Ai fini del miglioramento della qualità e per una Maggiore comprensione del rapporto, sarà controllata dal Presidente e anche dal Vicepresidente del CNB-MA in linea con quanto stabilito dai regolamenti interni. Conclusione/Decisione: - Il rapporto (Doc. CNB/M/0/ V03) della riunione del CO del CNB-MA tenuta il 15 Giugno 2010 è stato approvato. - d ora in poi tutti i rapporti delle riunioni CO saranno passati al Presidente e al Vicepresidente del CNB- MA prima di essere caricati sul sito web CIRCA. Punto 4 Ripresa delle domande venute fuori durante la precedente riunione del CO del 15 Giugno 2010 L'Allegato I dell'agenda elenca i punti proposti durante la precedente riunione. La ST ha proposto di rivedere tutti i punti. Oggetto 1: un confronto fra le banche dati NANDO e CIRCA NBG-MA ai fini di identificare gli OO.NN. che non sono rappresentati su CIRCA NBG-MA e quali OO.NN. non sono registrati su NANDO. Sono stati usati i documenti CNB/M/0/ V02 e CNB/M/0/ V02 in appoggio della presentazione. ST Ha presentato la situazione attuale: ci sono 170 OO.NN. registrati su NANDO e 216 registrati su CIRCA NBG-MA, di cui 191 sono dei rappresentanti di OO.NN. Comunque, l'analisi mostra che: Sig. Jacques - 69 OO.NN. registrati su NANDO non sono rappresentati su CIRCA NBG-MA, - 29 voci su CIRCA NBG-MA rappresentano degli OO.NN. non registrati su NANDO, - alcuni OO.NN. hanno più di un rappresentante su CIRCA, - gli indirizzi di 14 degli OO.NN. registrati su CIRCA NBG-MA sono risultati non raggiungibili. Ha specificato che possono intervenire su NANDO solamente i governi degli Stati Membri, e di conseguenza sono gli unici che possono completare gli elenchi degli OO.NN. che hanno notificato. - d'altra parte, gli OO.NN. devono partecipare alle attività di coordinamento (Allegato XI punto 8 della Direttiva) e devono, perciò, essere registrati su CIRCA perché i Pagina 19

20 Sig. Kohler Sig. Jacques Dr Reinert Sig. Henke Sig. Kocher SA and ST Decisione: la ST invierà: documenti prodotti dalle strutture per il coordinamento (GG.VV., CO) vengono caricati su CIRCA NBG-MA. Ha comunicato le difficoltà a registrarsi incontrate da alcuni rappresentanti degli O.O.N.N. Ha auspicato che: - I Coordinamenti Nazionali, ove essi esistono, potessero incoraggiare ed assistere gli OO.NN. nella procedura di registrazione, - si può inviare un elenco degli OO.NN. che non sono registrati su NANDO alla Commissione Europea in maniera di permetterla ad agire nei confronti dei rappresentanti dei governi nazionali che partecipano alle riunioni GLM. Ha proposto di distribuire gli elenchi fra gli OO.NN. tedeschi durante la prossima riunione del Coordinamento Tedesco nel Aprile del Vuole anche lui ricevere gli elenchi degli OO.NN. tedeschi. Vuole sapere se un O.N. può registrare 2 rappresentanti su CIRCA NBG-MA. La risposta è sì, ma sarebbe preferibile limitare i rappresentanti a non più di 3 persone. Hanno rinnovato l'offerta di aiutare gli OO.NN. a registrarsi presso CIRCA NBG-MA. - ai Coordinamenti Nazionali conosciuti (la Germania, il Regno Unito), gli elenchi degli OO.NN. che non possiedono un rappresentante CIRCA NBG-MA. - alla Commissione Europea, gli elenchi degli OO.NN. dai paesi diversi della Germania ed il Regno Unito che non possiedono un rappresentante CIRCA NBG-MA, insieme all'elenco degli OO.NN. che non sono registrati su NANDO. Tutto ciò sarà fatto alla prossima riunione. Oggetto 2: la registrazione del Sig. Mazzini e del Sig. Winkler su CIRCA NBG-MA. Queste registrazioni sono state completate. Oggetto 3: l'apertura di un file su CIRCA NBG-MA per registrare i respingimenti dei certificati di esame CE del tipo. ST ha informato i presenti che il file di campione è stato inviato a tutti gli OO.NN. registrati su CIRCA NBG-MA, e che dovranno informare la ST quando rifiutano di emettere un certificato di esame CE del tipo compilando il suddetto file; appena riceve l avviso di un rifiuto, la ST caricherà il file compilato su CIRCA NBG-MA. Sig. Gebauer ha indicato che quest oggetto dovrebbe essere limitato ai soli OO.NN., visto che i produttori saranno citati per nome. Soggetto 4: l'aggiornamento e l'invio alla Commissione Europea degli RpU approvati alla riunione del Comitato Orizzontale del Gli RpU sono stati inviati alla Commissione Europea il Soggetto 5: la preparazione di un RpU che propone un quadro per il caso di un O.N. che valuta la conformità di una macchina modificata dove la macchina di base è stata valutata da un altro O.N. Si veda il punto 6.1 qui di seguito. Soggetto 6: la preparazione da parte del VG1 di un RpU che elenca i materiali avente caratteristiche simili al legno. Si veda il punto 6.2 qui di seguito. Punto 5 Questioni orizzontali Pagina 20

21 5.1 L'elezione di un Presidente e di un Vicepresidente Sig. Jacques ha annunciato alla precedente riunione che il suo incarico di presidente stava per finire e che sarebbe necessario eleggere un nuovo Presidente; sicché lui non intende ricandidarsi, e visto che l'attuale vicepresidente, il Sig. Williams, ha anche lui indicato di non volersi candidare, si invitano i potenziali candidati a farsi conoscere presso la ST. Sig. Jacques ha ricordato i presenti che: Il Presidente e Vicepresidente/i (il Presidente può scegliere di farsi assistere da uno o da più vicepresidenti) vengono eletti dal CO per un periodo di tre anni, rinnovabile poi per un successivo periodo, Il CO è composto dai delegati che rappresentano gli OO.NN. degli Stati Membri e dei paesi nella Area Economica Europea, insieme ai dirigenti dei GG.VV. o i loro rappresentanti. La ST ha ricevuto tre candidature, ma l'applicazione del Sig. Efe (SGS Turkey Servizi Industriali O.N. 2218) non poteva essere accolta per le ragioni esposte qui sopra. Di conseguenza è rimasto un solo candidato per la posizione di presidente: il Sig. Krüger (DGUV Test Prüfund Zertifizierungsstelle FACHAUSSCHUSS Fleischwirtschaft O.N. 0391) ed un solo candidato per la posizione di vicepresidente: il Sig. Chielens (AIB-Vinçotte International O.N. 0026), sono stati distribuiti i loro curriculum. il Sig. Krüger ed il Sig. Chielens hanno presentato una breve sintesi delle loro carriere professionali ed il Sig. Jacques ha presentato le loro candidature al CO che gli ha eletti con una larga Maggioranza. Conclusione: il Sig. Krüger ed il Sig. Chielens sono stati eletti come Presidente e vicepresidente del CNB-MA per un periodo di tre anni. Il Sig. Jacques ed i rappresentanti presenti hanno ringraziato il Sig. Williams per le attività che sono state sviluppate durante il suo incarico di vicepresidente negli ultimi tre anni. Punto 6 I fogli delle Raccomandazioni per l'uso (gli RpU) 6.1 Gli RpU Orizzontali CNB/M/0/ V02 M. CNB/M/00.251/R/E/Rev 00 Presentazione da parte della ST Dr Reinert Sig. Kohler Sig. Jacques Sig. Deckers Sig. Hennecke Ha proposto, per il caso 1, che il certificato di esame CE del tipo emesso dall'o.n.2 dovrebbe fare riferimento al certificato di esame CE del tipo emesso dall'o.n.2, come già accennato nel caso 2.3. Ha ricordato i presenti che gli OO.NN. sono responsabili per la valutazione di una macchina nella sua interezza e che è pericoloso frammentare le responsabilità fra più OO.NN. richiedendo all'o.n.2 di fare riferimento al certificato di esame CE del tipo emesso dall'o.n.1. Si dovrebbe evitare i costi non necessari; l'o.n. non dovrebbe dubitare della validità della parte valutata dall'o.n.1 e dovrebbe limitare la sua valutazione della conformità alla parte che è stata modificata, nonostante la difficoltà a stabilire la natura della modifica. Non vuole che i produttori possono aggirare l'o.n.1 per ragioni commerciali e ha avvertito che l'o.n.2 dovrebbe fare attenzione; il Sig. Chielens ha condiviso questa opinione. Ha considerato parzialmente soddisfacente il RpU proposto, che è una generalizzazione del RpU presentato dal VG6 alla precedente riunione. Pagina 21

22 Sig. Simanski Sig. Inacio Sig. Fraser Sig. Faé Sig. Gebauer Sig. Fraser L'O.N.2 è responsabile per l accettazione o meno del certificato CE del tipo emesso dall'o.n.1. Ha messo in dubbio l'obbligo statutario di eseguire una nuova valutazione della conformità di una macchina modificata. Ha confermato, in risposta alla domanda precedente, che l'utente di una macchina deve assicurare, quando tale macchina viene modificata, che essa continua a conformare nel momento in cui viene messa in vendita, e se la modifica è sostanziale allora diventerà una nuova macchina. Comunque i confini non sono chiari. Il RpU dovrebbe anche occuparsi dei casi in cui una macchina viene modificata dall'utente per le proprie necessità senza che essa viene rimessa in vendita. Sig. Fraser ha fatto presente una ulteriore ambiguità nel termine in inglese Machinery ; l'esame CE del tipo riguarda un modello rappresentativo di una macchina di cui all'allegato IV, mentre una modifica si applica ad una macchina individuale. Considera applicabile il RpU quando l'o.n.1 è scomparso o quando esiste un accordo fra il produttore e l'o.n.1 di trasferire tutti i particolari all'o.n.2. Sig. Faé era anche lui del parere che l'o.n.2 dovrebbe fare riferimento ai rapporti di collaudo ed esserne responsabile, invece che ai certificati di esame CE del tipo emessi dall'o.n.1 (punto 2.3 del RpU). Ha insistito sulla rintracciabilità dei certificati d esame CE del tipo emessi dagli OO.NN. ed ha notato che è preferibile che una macchina modificata sia valutata dall'o.n.1, ma che in certe situazioni (per esempio, a seconda dei luoghi geografici), il produttore di una macchina modificata potrebbe cedere alla tentazione di rivolgersi ad un altro O.N. Ha ricordato i presenti che la Direttiva permette agli Stati Membri di prendere tutte le misure che credono necessari quando un O.N. cessa le attività. Decisione: Il RpU CNB/M/00.251/R/E/Rev 00 non è stato approvato; la ST, assistita dal Sig. Kohler, dal Sig. Brinkmann, dal Sig. Kocher e dal Sig. Faé presenteranno una versione modificata del RpU per la prossima riunione. b) CNB/M/00.252/R/E/Rev 01 Sig. Kocher Sig. Gebauer Sig. Jacques Sig. Fraser Ha affermato che il VG11 è responsabile per questo RpU che propone la questione della valutazione da parte dell'o.n. del controllo interno della produzione durante l'implementazione della procedura di esame CE del tipo (Articolo 123.b), Allegati III e IX). Nell ambito dell esame CE del tipo, l'o.n. esamina il file tecnico e quindi anche i provvedimenti interni applicati dal produttore per assicurare che le macchine, quando esse siano prodotte in serie, siano conforme ai provvedimenti della Direttiva. Ha sottolineato l'importanza di evitare che questa valutazione sia interpretata come una valutazione dell'intero sistema qualità. Ha riproposto la definizione dell'esame CE del tipo, che si trova all'inizio dell'allegato IX: la procedura con cui un O.N. accerta e certifica che un modello rappresentativo di un macchinario di cui all'allegato IV (chiamato in seguito il tipo ) soddisfa i provvedimenti di questa Direttiva. I provvedimenti interni implementati dal produttore devono essere inclusi nel file tecnico, il quale deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri; l'o.n. deve limitarsi a controllare la presenza di questi provvedimenti. Ha confermato che l'o.n. deve, nell ambito dell esame CE del tipo, limitarsi a controllare che i provvedimenti interni sono stati disposti; questo controllo dovrebbe aiutare il produttore ad assicurare che le loro macchine siano conforme alla Direttiva. Pagina 22

23 Sig. Rajewski Ha proposto, in relazione alla ricerca di una soluzione per il RpU, di rimuovere il riferimento al componente di sicurezza. Decisione: E' stato approvato il RpU CNB/M/00.252/R/E/Rev 01, insieme all'accenno alla definizione dell'esame CE del tipo (intestazione dell'allegato IX) e alla cancellazione del riferimento al "componente di sicurezza". 6.2 gli RpU dai Gruppi Verticali: CNB/M/0/ V gli RpU dal VG1 presentazione del Sig. Kohler a. CNB/M/01.084/R/E/Rev 00 Sig. Kohler Sig. Williams Le seghe circolari, le seghe a nastro, le toupie e le macchine combinate per legno e per i materiali con caratteristiche fisiche simili che si trovano elencati nei punti 1, 4, 5 e 7 dell'allegato IV sono macchine cui devono essere applicate una fra le procedure di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4. La guida all'applicazione fornisce degli esempi dei materiali aventi caratteristiche simili al legno; il RpU che si sta presentando propone che il PVC rigido impiegato nella produzione dei telai delle finestre deve essere considerato un materiale avente caratteristiche simili a quelle del legno. Se ci fossero dei materiali non elencati nella guida e diversi dal PVC rigido che causano un problema, si dovrà rivedere il RpU. Ha proposto di aggiungere Sì alle risposte. Decisione: E' stato approvato il RpU CNB/M/ con l'aggiunta di "Sì" all'inizio delle risposte a) e b). b. CNB/M/01.085/R/E/Rev 00 Sig. Kohler Questo RpU riguarda la prova di accessibilità ad una superficie che può essere toccato, con un collaudo standardizzato descritto nella norma 61029, La Sicurezza degli utensili trasportabili motorizzati, Parte 1: regole generali, e Parti 2-5: regole particolari per le seghe a nastro; il RpU mette in evidenza la questione della fattibilità del collaudo quando la sega a nastro è dotata di un piano inclinabile (ossia se il collaudo può essere eseguito con il piano in posizione inclinata; la risposta è no. Visto che si stanno revisionando le parti 2-5 della norma EN 61029, l'rpu verrà ritirato se si mantiene la risposta del RpU nella norma revisionata. Questo RpU, così come il precedente, è stato redatto tramite uno scambio di . Sig. Jacques Ha incoraggiato i convocatori dei GG.VV. di seguire l'esempio del Sig. Kohler che ha fatto validare 2 RpU tramite la consultazione scritta, e ciò permetterà in futuro di ridurre il tempo impiegato per la preparazione e la validazione degli RpU. Decisione: E' stato approvato il RpU CNB/M/ gli RpU del VG3 presentazione del Sig. Mazzini a. CNB/M/03.013/R/E/Rev 06 Sig. Mazzini Sig. Kohler Sig. Lundmark Sig. Jacques Questo RpU è attualmente sotto revisione, è già stato pubblicato sul sito web Europa. Ha suggerito di trasformare questo RpU verticale in un RpU orizzontale. Alcuni componenti di sicurezza vengono impiegati senza discriminazione per gli ascensori e per le macchine; gli OO.NN. per le macchine possono accettare i certificati emessi dalla Direttiva Ascensori per questi componenti? Ha proposto di specificare che questo RpU è applicabile solamente ai componenti di sicurezza certificati dalla Direttiva Macchine ed impiegati nelle macchine. Pagina 23

24 Decisione: E' stato approvato il RpU CNB/M/ e si puntualizza che esso è valido solamente per i componenti certificati dalla Direttiva Macchine. Nota aggiunta dalla ST: Il RpU CNB/M/00.250/R/E/Rev 03 si occupa dell oggetto nel punto 3.2 e ci sono dei riferimenti in entrambe le direzioni con il RpU CNB/M/03.013; è, perciò, preferibile mantenere la versione revisionata del RpU CNB/M/ piuttosto che modificarlo in un RpU orizzontale. b. CNB/M/03.143/R/E/Rev 07 Sig. Mazzini Sig. Deckers Questo RpU è anche una revisione di un RpU più vecchio e riguarda dei macchinari vecchi che vengono aggiornati prima di essere rivenduti; le soluzioni descritte nel RpU sono intesi a complementare le soluzioni regolamentari. Ha proposto di rendere orizzontale questo RpU; il Sig. Jacques, in considerazione della natura tecnica di questo RpU, non era a favore. Decisione: E' stato approvato il RpU CNB/M/ gli RpU dal VG11 presentazione del Sig. Kocher a. CNB/M/11.027/R/E/Rev 05 Sig. Kocher Sig. Kohler Sig. Kocher Questo RpU è un supplemento a certi provvedimenti regolamentari relativi ai dispositivi comandati con due mani. Ha proposto di riscrivere l'ultima frase come segue: Per ragioni ergonomiche, si dovrebbe applicare un valore minimo di 0.25 secondi. Ha accettato la proposta. Decisione: E' stato approvato il RpU CNB/M/ con la riscrittura della frase finale. b. CNB/M/11.031/R/E/Rev 07 Sig. Kocher Questo RpU rappresenta una versione aggiornata di un RpU precedente, con la presa in considerazione di alcuni cambiamenti regolamentari. Decisione: E' stato approvato il RpU CNB/M/ c. CNB/M/11.035/R/E/Rev 06 Sig. Kocher Questo RpU rappresenta una versione aggiornata di un RpU precedente, con la presa in considerazione di alcuni cambiamenti regolamentari. Decisione: E' stato approvato il RpU CNB/M/ d. CNB/M/11.036/R/E/Rev 05 Sig. Kocher Questo RpU rappresenta una versione aggiornata di un RpU precedente; nel RpU proposto in questa occasione, si deve sostituire 'EN ' con 'IEC '. Decisione: E' stato approvato CNB/M/ compreso la modifica relativa alla norma e. CNB/M/ RERev 01 Pagina 24

25 Sig. Kocher Questo RpU è stato modificato in un RpU orizzontale RpU CNB/M/00.252, ed approvato oggi stesso. Decisione: E' stato abbandonato il RpU CNB/M/ f. CNB/M/ RERev 00 Sig. Kocher Questo RpU afferma che, in assenza di una norma generale, gli OO.NN. devono determinare gli appropriati requisiti per prendere in considerazione le condizioni ambientali durante il collaudo dei [ logical blocks ] che assicurano le funzioni di sicurezza. Decisione: E' stato approvato il RpU CNB/M/ con l'aggiunta di condizioni ambientali fra le parole chiavi. Punto 7 Le attività dei Gruppi Verticali VG1 Le macchine per la lavorazione del legno presentazione del Sig. Kohler L'ultima riunione del VG1 ha avuto luogo ad Aprile, ed il rapporto è stato presentato durante la riunione del CO a Giugno. Due RpU sono stati redatti tramite corrispondenza e sono stati presentati in quella occasione per l'approvazione del CO. Sig. Kohler ha informato i presenti che andrà in pensione nel 2011 e che durante la prossima riunione del VG1, programmata per a Stuttgart, si dovrà eleggere un nuovo dirigente. VG2 Le macchine per la lavorazione dei metalli presentazione del Sig. Goebel Sig. Goebel ha affermato che il VG2 non è attualmente attivo e nessuna riunione è stata programmata per il prossimo futuro. VG3 Le presse per la lavorazione a freddo dei metalli presentazione del Sig. Mazzini Sig. Mazzini ha riferito dell'incontro del VG3 ad Ottobre, comunicando che erano presenti alla riunione solamente 6 OO.NN.; 1 O.N. è stato scusato, ma gli altri OO.NN. non avevano risposto all'invito, e quindi l'assenteismo è una preoccupazione. Le discussioni si sono incentrate sugli RpU, sui sistemi fissi delle guardie fisse, sui blocchi d'emergenza e sulla sicurezza delle presse grandi. Per quanto riguarda la questione degli OO.NN. che respingono le applicazioni per un certificato d'esame CE del tipo ed i produttori che cambiano O.N., il Sig. Mazzini era dell'opinione che gli OO.NN. dovrebbero avere fiducia nei produttori; il Sig. Jacques ed il Sig. Gebauer erano d'accordo, ma credevano anche che, in caso di dubbio riguardo alle dichiarazioni da un produttore, quel dubbio deve essere registrato. La prossima riunione del VG3 avrà luogo nella primavera o nell'autunno del 2011 alla SUVA (la Svizzera) e sarà accoppiata alla riunione del VG4. VG4 Macchine per la modellatura delle plastiche o della gomma presentazione del Sig. Gebauer Il VG4 si è riunito a novembre presso TÜV Autriche a Vienna; erano presenti 9 OO.NN., 3 hanno inviato le loro scuse. Si sta revisionando la Norma EN 289: Presse macchine per le plastiche e per la gomma Requisiti di sicurezza, ed il VG4 sta seguendo la questione. Le discussioni, al livello del CEN, trattavano il raggruppamento delle norme EN 201: le macchine per le plastiche e per la gomma. le macchine per la modellatura ad iniezione. Requisiti di sicurezza, con la norma sulle presse idrauliche metalliche. Pagina 25

26 Nel documento che contiene dei requisiti di sicurezza specifici per l'accreditamento degli organismi per l'ispezione ai fini di fornire la notificazione redatta dal Cofrac (il Comitato Francese per l'accreditamento) afferma che, ai fini di soddisfare i criteri di valutazione introdotti dal documento EA-2/ , l'o.n. può prendere in considerazione i rapporti di collaudo forniti dal produttore se è disposto ad assumere la piena responsabilità dei loro risultati. Il Sig. Jacques ha affermato che questa possibilità figura anche nella nota 398 della guida all'applicazione della Direttiva, e nel RpU CNBM/ Riguardo al RpU CNB/M/ che è stato approvato dal CO in data , questo deve essere completato dal VG4 prima di essere sottoposto al GLM. La prossima riunione è stata programmata per il settembre del 2011 quando si discuterà il tema degli utensili. VG5 Le macchine per i lavori sotterranei presentato dal Sig. Simanski Sig. Simanski ha indicato che nessuna riunione è in programma per il prossimo futuro. VG6 I veicolo per la raccolta dei rifiuti presentato dal Sig. Hennecke L'ultima riunione del VG6 è stata tenuta ad aprile 2010 ed il rapporto della riunione è stato presentato il durante la riunione del CO. La prossima riunione è in programma per i giorni ad Istanbul. VG7 Le guardie e le aste di trasmissione smontabili con giunture universali Questo GV è privo di convocatore, e non è stato presente alla riunione in questa data alcun OO.NN. per questo tipo di macchina; Il VG7 è quindi in stato di fermo ed è stato lanciato un appello per candidati disposti ad assumere la direzione del GV. VG8 Ascensori che servono veicoli presentato dal Sig. Haase L'ultima riunione del VG8 è stata tenuta ad aprile del 2010 ed un rapporto della riunione è stato presentato durante la riunione del CO del Il documento dalla Germania sui blocchi d'emergenza crea un problema per i produttori degli ascensori che servono i veicoli che integrano la funzione di blocco d'emergenza con il commutatore principale, un accoppiamento che non è permesso secondo il documento tedesco. La prossima riunione è programmata per aprile del 2011 a Varsavia. VG9 I dispositivi per il sollevamento delle persone presentato dal Sig. Brinkmann L'ultima riunione del VG9 ha avuto luogo nell aprile del 2010 ed un rapporto della riunione è stato presentato durante la riunione del CO in data La prossima riunione sarà tenuta ad aprile 2011 a Varsavia ed il punto principale sull'agenda sarà una discussione sui requisiti per gli ascensori installati nei turbini a vento. VG10 Le macchine pirotecniche Visto che questo tipo di macchina non appare più nell'allegato IV della Direttiva, il VG10 ha cessato di esistere nella sua iniziale forma (memoranda: il VG10 non ha mai tenuto una riunione e non ha prodotto alcuni RpU). VG11 I componenti di sicurezza presentato dal Sig. Kocher Pagina 26

27 Il VG11 si è incontrato due volte nel 2010: a maggio e ad ottobre; per la riunione più recente, sono stati inviati 56 inviti, 10 OO.NN. erano presenti e 5 OO.NN. sono stati scusati. In quell'occasione quattro vecchi RpU sono stati adattati e 2 nuovi RpU sono stati prodotti e sottoposti al CO. La prossima riunione è programmata per l'ottobre del VG12 Le strutture che proteggono dagli oggetti in caduta e contro il rovesciamento Non è stato prodotto alcun rapporto a causa dell assenza sia del convocatore, il Sig. Winkler, sia dei rappresentanti degli OO.NN. per queste macchine. VG13 La piena assicurazione della qualità presentato dal Sig. Wiliams Il VG13 non ha tenuto riunioni durante il 2010 ma ha scambiato informazioni tramite . Il VG13 ha studiato i commenti fatti dalla Svezia riguardo agli RpU CNB/M/ e CNB/M/ e ha rimosso la nota nel CNB/M/ Gli RpU sono stati di nuovo sottoposti al CO che li hanno approvati. Il Sig. Williams ha fatto sapere che non può continuare a dirigere il VG13 Nè partecipare al CO. E' stato lanciato un appello per potenziali candidati alla direzione del GV. Punto 8 La Commissione Europea 8.1 Informazioni sulla riunione GLM che avrà luogo nei giorni Sig. Fraser ha suggerito di presentare i principali punti sull'agenda della prossima riunione del GLM e che possono interessare gli OO.NN.: - I freni elettrici sulle macchine piccole per la lavorazione del legno: il GLM ha chiesto al VG1 di studiare la questione ed ha proposto una soluzione; il rapporto della riunione del VG1 nel aprile del 2010 ed anche il RpU sono stati inviati ai membri del GLM e questi documenti faranno d'appoggio per la discussione; - Alcuni produttori hanno progettato dei carrelli elevatori [ variable reach forklift trucks ] dotati di piattaforma da lavoro, e la progettazione di queste macchine si riferisce alla norma EN 280 sulle piattaforme da lavoro mobili e sollevatori per i lavoratori; comunque né questa norma né la norma sui camion trattano le piattaforme intercambiabili; il GLM è dell'opinione che i requisiti necessari dovrebbero essere stabiliti nella norma sui camion piuttosto che nella norma sulle piattaforme e ha chiesto al CEN di assicurare un link fra il TC 98 ed il TC 150; - gli attacchi rapidi devono essere considerati equipaggiamenti intercambiabili o macchine parzialmente completate? Il GLM tende più verso l'opzione degli equipaggiamenti intercambiabili. Il Sig. Brinkmann ha informato i presenti che il VG9 ha redatto il RpU CNB/M/ che stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dalla connessione rapida fra una macchina per il sollevamento delle persone ed un camion da piattaforma (per esempio: un carrello elevatore) e che questo RpU è stato approvato dal CO il ; la ST ha confermato che questo RpU è stato inviato al GLM così da permetterne l'approvazione, ed è quindi a disposizione del GLM; - La norma EN relativa alle piattaforme da sollevamento verticali destinate all'uso delle persone con mobilità ridotta, redatta dal TC 10, è stato il soggetto di un ricorso da parte del DIN, l'istituto tedesco per la normalizzazione; una risoluzione mirata alla modificazione dello scopo della norma è stata messa al voto e questa risoluzione è stata respinta; la norma sarà quindi pubblicata senza modifiche e dovrebbe essere revisionata senza indugio; - Il CEN TC 10 ha suggerito che gli ascensori installati nelle case delle persone disabili, gli ascensori che viaggiano in uno spazio aperto e che operano su piani, dovrebbero essere trattati entro il contesto della revisione della EN 81-41; la tendenza, comunque, sarebbe di dare a questi ascensori una norma specifica. Pagina 27

28 Il Sig. Brinkmann ha ricordato ai presenti che un RpU è stato preparato in risposta al problema presentato dalla valutazione della conformità degli ascensori installati in alcune residenze nel Regno Unito (Doc.WG ); questo RpU era stato discusso durante la riunione del CO il ma alla fine è stato abbandonato; - In seguito ad una domanda relativa ai blocchi d'emergenza chiamati flap stops, la Germania ha sottolineato il fatto che molti dispositivi di blocco d'emergenza di cui sono dotati le macchine non sono conformi ai requisiti della Direttiva; la Germania ha prodotto un documento inteso ad identificare i diversi dispositivi e a fornire un segnale chiaro ai produttori circa i dispositivi di blocco d'emergenza accettabili; - Per quanto riguarda gli ascensori installati lungo le scalinate nelle residenze domestiche, gli Stati Membri hanno diverse interpretazioni relative al pericolo di una caduta in verticale superiore ai 3 metri e di conseguenza alcuni Stati Membri hanno considerato questi ascensori i tipi di macchina identificati nell'allegato IV; il Sig. Fraser ha ricordato i presenti che la Direttiva parla di:...un pericolo di caduta da un'altezza verticale... e non di una caduta in verticale e che la guida all'applicazione fornisce dei dettagli sulle macchine pertinenti al punto 17 dell'allegato IV (dove non appaiano gli ascensori installati lungo le scalinate); in conclusione il VG9 dovrebbe discutere questo punto ai fini di elaborare una interpretazione uniforme; - deve essere standardizzata la posizione degli Stati Membri riguardo agli ascensori e le macchine usate per trasportare le persone che fanno fermate a piani prefissi (with fixed landings), come gli ascensori nei turbini a vento; la Commissione crede che è possibile progettare un ascensore per accedere ai piani prefissi, un ascensore che può essere impiegato anche come piattaforma da lavoro ai fini della manutenzione o delle riparazioni dal punto in cui si prendono le misure protettive; i risultati di una riunione tenuta a Danimarca insieme ai produttori dei turbini a vento e dei dispositivi per il sollevamento delle persone saranno comunicati in un rapporto alla riunione GLM a dicembre e saranno passati al CNB-MA ed al VG9. Sig. Fraser ha informato che le traduzioni della guida all'applicazione per la Direttiva nelle diverse lingue dell'unione Europea sono quasi completate e saranno sottoposte agli Stati Europei; gli Stati Membri saranno in grado di apportare le correzioni che considerano necessarie e la Commissione pubblicherà le traduzioni sul sito web Europa (scadenza per la pubblicazione: Febbraio 2011) rendendo nel frattempo chiaro che la versione ufficiale è la versione in inglese. Se gli OO.NN. hanno dei commenti da fare, devono inviarli ai rappresentanti degli Stati Membri responsabili per il monitoraggio delle traduzioni. Punto 9 Rapporto dal CEN Doc. CNB/M/0/ V01 Con l'assenza (scusata) della Sig.ra Poidevin, che è la responsabile per il settore Macchine presso il CEN, la ST ha presentato il documento CEN rivedendo il livello di adattamento delle norme alla Direttiva 2006/42/EC. Era d interesse anche la pubblicazione da parte del ISO, a novembre del 2010, della norma ISO 12100, Sicurezza delle macchine, principi generali per la progettazione Valutazione e riduzione dei rischi, che accorpa le norme precedenti EN ISO e -2 e la norma EN ISO ; un periodo di transizione di 3 anni è stato accordato per la EN ISO e sarà messa a disposizione una tabella di correlazione fra le norme vecchie e quelle nuove. Infine, si sta rivedendo la guida ISO 51 sull'inclusione degli aspetti relativi alla sicurezza nelle norme, mentre è stato fatto un rapporto sulla revisione della norma EN 414: Sicurezza delle Macchine - Regole per la redazione e la presentazione delle norme sulla sicurezza e sarà portata in linea con la guida ISO 78. Punto 10 Altri affari Pagina 28

29 10.1 I punti che devono essere discussi alla riunione GLM e per i quali si aspetta un contributo da parte del CNB-MA. Il Sig. Chielens, il nuovo vicepresidente, parteciperà alla riunione GLM nei giorni La connessione delle piattaforme intercambiabili ai carrelli elevatori (variable reach forklifts): RpU CNB/M/ che è stato approvato alla riunione del CO il ed inviato al GLM il , è conforme a questo requisito I freni elettrici sulle macchine piccole per la lavorazione del legno: sia il rapporto della riunione tenuta dal VG1 ad Aprile del 2010 che il RpU sono stati inviati ai membri del GLM Gli ascensori nei turbini a vento: questo tema sarà sull'agenda della riunione VG9 nell'aprile del l ordinamento in categorie dei dispositivi per il sollevamento delle persone installati sulle scalinate degli edifici residenziali: l ordinamento è responsabilità degli Stati Membri, ma se il GLM non riesce a trovare una soluzione, la questione sarà anche dibattuto presso la riunione del VG9 ad aprile del Punto 11 Data e luogo della prossima riunione Sig. Krüger ha interrogato il CO circa la frequenza delle riunioni svolte, sapendo che i GG.VV. si incontrano, nella Maggior parte dei casi, una volta all'anno nella prima parte dell'anno. Le opinioni erano divise, ma la maggioranza sembrava favorire due riunioni all'anno. Dopo le discussioni, 2 date sono state riservate per il 2011: una a giugno e l'altra (provvisoriamente) a dicembre, da confermare alla fine della riunione a giugno. Conclusione: la prossima riunione avrà luogo Martedì 28 giugno 2011 a Bruxelles. Sig. Jacques ha ringraziato tutti i membri presenti per la partecipazione attiva. Sig. Krüger, la ST e tutti i membri presenti hanno ringraziato calorosamente il Sig. Jacques per tutte le sue azioni negli ultimi 17 anni a capo del CNB-MA (11 anni nel ruolo di Presidente, 6 anni come vicepresidente). Sig. H. Krüger Presidente Sig. K. Chielens Vicepresident Domande da riprendere alla prossima riunione Punto nell agenda Oggetto Azione di Azione richiesta Documento Punto 4 Le banche dati NANDO e CIRCA ST Inviare ai Coordinamenti Nazionali (la Germania ed il Regno Unito) e alla Commissione Europea gli elenchi degli O.O.N.N. che non sono registrati su CIRCA NB.GMA o che non sono registrati su NANDO Punto 6 Gli RpU ST Elaborazione di una nuova versione del RpU CO.N./M/ Punto 6 Gli RpU ST Aggiornamento ed invio alla Commissione (GLM) degli RpU approvati durante la riunione e che richiedono l'approvazione Tabelle Nuovo RpU Tabelle e RpU Pagina 29

30 La traduzione del presente documento è stata curata da UNION Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati Bruxelles, 15 febbraio, 2011 Sig.ra Beata Pich Commissione Europea Direttorato Generale Affari e Industria Unità I-4: Equipaggiamenti Meccanici, Elettrici e Telecom Avenue d Auderghem, 45 B-1040 Brussels Oggetto: EN 81-1&2:1998+A3: Estensione del periodo di transizione Cara Beata, Durante la riunione NB-L tenuta a Bruxelles il 9 ed il 10 novembre 2010 alcuni rappresentanti degli Organismi Notificati hanno fatto un rendiconto della situazione che riguarda l'implementazione delle due norme: EN 81-1:1998+A3:2009 per la costruzione e l'installazione degli ascensori elettrici e la EN 81-2:1998+A3:2009 per i montacarichi idraulici. E stato reso noto che alcuni installatori temevano una disponibilità insufficiente sul mercato dei componenti certificati entro il 30 giugno del Perciò, la discussione si è incentrata sulla possibilità di posticipare la data di cessazione della presunzione di conformità della EN 81-1:1998 e della EN 81-2:1998 (compresi i loro primi emendamenti A1:2005 e A2:2004), oppure di considerare la data della accettazione dell'ordine fatta dal cliente come la data in cui applicare la EN 81-1:1998 e la EN 81-2:1998 (compresi i loro primi emendamenti A1:2005 e A2:2004). Nella riunione del NB-L si era concordi nel pensare che non è responsabilità degli Organismi Notificati decidere su questo tema. Nella lettera del 21 dicembre 2010, la ELA ha richiesto un simile approccio; o di posticipare di 6 mesi la data di cessazione della presunzione di conformità per la EN 81-1/2, oppure di considerare la data della accettazione dell'ordine fatta dal cliente come la data in cui applicare la EN 81-1:1998 e la EN 81-2:1998 (compresi i loro primi emendamenti A1:2005 e A2:2004). La presente questione è stata trattata presso la riunione del Gruppo di Lavoro Ascensori, del 17 gennaio E' stato deciso di posticipare per altri 6 mesi la data di cessazione della presunzione di conformità per la EN 81-1/2. Ho appoggiato anch'io, a nome del NB-L, questo approccio perché l'applicazione dei requisiti del A3, come protezione contro i movimenti (UCM), necessitava di ulteriori spiegazioni per la progettazione e l'approvazione, nell opinione di alcuni interessati: i produttori di componenti, gli installatori di ascensori e gli organismi notificati. La chiedo gentilmente se noi potremmo distribuire queste informazioni agli Organismi Notificati sotto la Direttiva Ascensori, oppure se lei ci può indicare quali informazioni ufficiali ci è permesso distribuire. Nel ringraziarla per il suo impegno, Cordiali saluti, Gottfried Jung Pagina 30

31 Confederazione Italiana della piccola e media industria Dal Nuovo Approccio al Nuovo Quadro Legislativo : cosa cambia nel Mercato Unico europeo 10 febbraio Milano Auditorium ConfapiMilano, Viale Brenta 27 ore Registrazione partecipanti Saluti Rappresentante CONFAPI Le norme armonizzate per la libera circolazione dei prodotti nel Mercato unico europeo A cura di UNI - D.ssa Elena Mocchio Il sistema dei controlli e la sorveglianza del Mercato. A cura del Ministero dello Sviluppo Economico - Ing. Vincenzo Correggia Il Sistema di Accreditamento nel Nuovo Quadro Legislativo A cura di ACCREDIA - Dott. Lorenzo Petrilli Il Nuovo Quadro Legislativo, la modernizzazione del nuovo approccio per la commercializzazione dei prodotti, è un pacchetto di misure (Regolamenti CE n. 764/2008, n. 765/2008 e la Decisione CE n. 768/2008) che ha come obiettivo primario quello di facilitare il funzionamento del mercato interno dei beni e rafforzare e modernizzare le condizioni di immissione di una vasta gamma di prodotti industriali sul mercato dell'unione europea. In particolare, il pacchetto normativo include disposizioni per sostenere la sorveglianza del mercato e l'applicazione della marcatura CE ma anche per aumentare la fiducia e la qualità delle valutazioni di conformità dei prodotti attraverso norme più chiare sui requisiti per la notifica degli organismi di valutazione della conformità (certificazione e ispezione dei laboratori di prova), compreso il maggiore uso dell accreditamento, quale sistema di garanzia per servizi di alta qualità di cui i produttori, i consumatori ed Enti pubblici hanno bisogno. [ Milano ] Seminario Confapi "Dal nuovo approccio al nuovo quadro legislativo" Cosa cambia nel mercato unico europeo con l'adozione del pacchetto legislativo 2008 per l'accreditamento e la vigilanza del mercato: Regolamenti CE 764 e 765 e Decisione 768. Il Nuovo Quadro Legislativo, la modernizzazione del nuovo approccio per la commercializzazione dei prodotti, è un pacchetto di misure (Regolamenti CE n. 764/2008, n. 765/2008 e la Decisione CE n. 768/2008) che ha come obiettivo primario quello di facilitare il funzionamento del mercato interno dei beni e rafforzare e modernizzare le condizioni di immissione di una vasta gamma di prodotti industriali sul mercato dell'unione europea. In particolare, il pacchetto normativo include disposizioni per sostenere la sorveglianza del mercato e l'applicazione della marcatura CE ma anche per aumentare la fiducia e la qualità delle valutazioni di conformità dei prodotti attraverso norme più chiare sui requisiti per la notifica degli organismi di valutazione della conformità (certificazione e ispezione dei laboratori di prova), compreso il maggiore uso dell'accreditamento, quale sistema di garanzia per servizi di alta qualità di cui i produttori, i consumatori ed Enti pubblici hanno bisogno. Pagina 31

32 Per il dovere di informazione ma, anche, per quanto si propone di nobile e corretta l iniziativa AIVI, pubblichiamo quanto letto su Certinews n. 12 dicembre 2010 Roma Massima trasparenza nelle segnalazioni, dal primo gennaio 2011 sarà attivo il servizio della associazione degli auditor tramite la mail aivi@organismodivigilanza.com. Un servizio indipendente e certificato per la gestione delle segnalazioni, diffuso in tutto il mondo ora applicato anche in Italia, che permetterà a chiunque di richiedere informazioni o fornire indicazioni su comportamenti potenzialmente non corretti nel settore delle certificazioni ed ispezioni, mantenendo l anonimato e con il massimo livello di professionalità e competenza. Per esempio potranno essere segnalate verifiche non corrette, comportamenti non in linea con le norme di qualifica ed accreditamento, condizioni non concorrenziali o informazioni non veritiere o fuorvianti. Il servizio potrà essere utilizzato anche nei confronti dei membri e dei delegati della associazione. Un passo in avanti verso una corretta gestione delle segnalazioni e dei reclami. Continua intanto la serie di incontri sul territorio, dopo Milano e Padova tocca a Roma il 15 gennaio 2011 (sabato mattina), gli argomenti sempre legati alla professione dell auditor e degli ispettori: rappresentanza, sicurezza e privacy, contratto e formazione permanente. PREVIDENZA Il 3 novembre u.s., la Corte Costituzionale, con sentenza n. 316/2010, pronunciandosi in merito alla incostituzionalità del blocco della perequazione stabilito per l'anno 2008 dal Governo Prodi per le pensioni superiori ad 8 volte il minimo INPS, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, ad aprile 2009, dal Tribunale di Vicenza. La Corte ha motivato la propria decisione evidenziando lo scopo dichiarato di contribuire al finanziamento solidale degli interventi sulle pensioni di anzianità. La mancata rivalutazione dei predetti trattamenti ha concorso, infatti, a compensare l'eliminazione dell'innalzamento del requisito anagrafico a 60 anni, a decorrere dall' , dell'età minima per l'acces-so alla pensione di anzianità (c.d. "scalone" previsto dalla precedente riforma Maroni). Sotto questo profilo, quindi, la norma impugnata, sarebbe immune da vizi di ragionevolezza. A tale proposito, la Corte ha confermato la discrezionalità del Legislatore, col solo limite della palese irrazionalità nello stabilire la misura dei trattamenti pensionistici e le variazioni dell'ammontare delle prestazioni, contemperando i valori delle esigenze di vita dei beneficiari con quelle di bilan-cio pubblico. Tuttavia, in questa sentenza, la Corte pone finalmente un monito al Legislatore allor-quando, concludendo le motivazioni, segnala che "la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paraliz-zarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragio-nevolezza e proporzionalità (su cui, nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. sen-tenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perché le pensioni, sia pure di maggiore consi-stenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del pote-re di acquisto della moneta". Pagina 32

33 Parisi: nuova Federazione per informatica, media e tlc Carmine Fotina - ROMA Più peso nel confronto con le istituzioni, più compattezza per rappresentare le istanze comuni: nasce da qui il progetto di Asstel, l'associazione della filiera tlc, che ha formalizzato l'uscita da Confindustria servizi innovativi e tecnologici (Csit) in vista della possibile creazione di una nuova federazione dell'informatica, telecomunicazioni e media che opererà sempre nell'ambito di Confindustria. Se ne discuterà venerdì, durante la giunta di Csit. Stefano Parisi, presidente di Asstel, spiega: «Si tratta di un invito rivolto alle associazioni e alle aziende del mondo Ictm perché partecipino ai lavori della costituente di una nuova federazione di primo livello all'interno di Confindustria». Il problema della rappresentatività nel settore dell'ict e dei media è emerso con evidenza già da diversi mesi, fino all'uscita di Ibm ed Engineering dall'associazione Assinform. Il progetto che vede le telco come promotori punta ora ad aggregare anche i principali nomi dei mondi "confinanti": dalla stessa Ibm a Microsoft e Hp, da Mediaset e Sky a Rai. «La debolezza dal punto di vista della rappresentanza esterna è il pensiero di Parisi è stata negli anni uno dei fattori che ha contribuito a una sottovalutazione, politica e culturale, del potenziale di crescita e di miglioramento della qualità della vita derivante dalla diffusione delle tecnologie e nella società». È in questa mancanza che il presidente di Asstel individua «una delle ragioni della bassa adozione di servizi digitali tra le famiglie e le imprese. Ma oggi sta emergendo una diversa consapevolezza sull'importanza delle nuove tecnologie, che noi dobbiamo essere in grado di supportare e valorizzare». Il riferimento prosegue Parisi «è una federazione dell'ictm sul modello della tedesca Bitkom, della spagnola Ametic e della inglese Intellect in cui tlc, mondo tv e radio, filiera dell'ict, internet provider e realtà dell'outsourcing uniscano le forze per portare avanti istanze comuni». Parisi non ha dubbio su quali siano quelle prioritarie. «Abbiamo bisogno di condizioni che favoriscano i rilevanti investimenti dei prossimi anni, almeno 20 miliardi tra reti fisse e mobili. Il secondo fronte è quello della domanda: confidiamo nel piano E- gov del 2012 perché si proceda spediti con l'adozione di servizi sul web da parte della pubblica amministrazione. I certificati medici online sono solo il primo esempio dei benefici che si possono ottenere». La nuova federazione, poi, dovrebbe avere più peso nei confronti di interlocutori esterni che influiscono con la domanda. «Le faccio solo un esempio: non è possibile che in Italia una logistica inefficiente continui a penalizzare l'e-commerce». "Last but not least", incalza Parisi, «la lotta contro il populismo». Al mondo delle tlc non piace la campagna per internet gratis condotta da diverse anime della rete e non solo. «La rivista "Wired" dice ancora il presidente Asstel ha lanciato una campagna per il wi-fi libero. Ma se passa questo principio, chi li paga gli investimenti, ci pensano loro? Dico di più, quando i comuni e le province lo consentono, con soldi pubblici, si apre un problema di distorsione della concorrenza». Il tema scivola facilmente nella "net neutrality". «Anche qui abbiamo le idee chiare: la rete ha un valore, che devono pagare sia gli utenti sia i fornitori di contenuti che vogliono precedenza o una particolare qualità del servizio». Tanti argomenti per il prossimo futuro. Intanto si entrerà subito nel vivo sul tema banda larga e sull'infinita attesa di fondi per abbattere il "digital divide". Il governo ha annunciato per ora l'arrivo di 100 milioni degli 800 promessi con la legge sviluppo del 2009 e poi dimezzati a 400. «Partiamo dalla copertura dei distretti industriali» propone Parisi. 23 febbraio 2011 Fonte Banche Dati Sole Pagina 33

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35 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI? SI, GRAZIE! Tullia Speriani La maggior parte degli strumenti che usiamo nel quotidiano, e che spesso il nostro inconscio non considera potenzialmente pericolosi, devono essere in realtà costantemente manutenuti e sottoposti a verifica. Tra queste realtà i più utilizzati sono l'impianto di sollevamento, più volgarmente chiamato ascensore, e l'impianto elettrico, nello specifico particolare attenzione va all'impianto di messa a terra. Relativamente alla garanzia di sicurezza degli impianti, il ruolo della manutenzione e delle verifiche periodiche risulta essere strategico, e su questo è fondamentale focalizzare l'attenzione degli utenti sull'importanza degli stessi come valore preventivo e conservativo dell'impianto, non più nella logica dell'emergenza che porta la sicurezza alla ribalta della cronaca solo in caso di incidenti. L'obiettivo è far percepire ad una clientela sempre più esigente la sicurezza, non come costo da sopportare, ma come investimento sostenibile. Per quanto concerne gli impianti di messa a terra, le scariche elettriche artificiali (elettricità ad uso industriale o domestico) possono indurre effetti lesivi sul corpo umano, l'elettrocuzione e/o la folgorazione. Il primo incidente di elettrocuzione fatale per l'uomo avvenne nel 1879 e fu provocato da una scarica di corrente alternata di 250 volt. Attualmente gli incidenti di questo tipo rappresentano circa il 4% degli infortuni mortali sul lavoro. Mentre dei 70 mila impianti di sollevamento nuovi, venduti in Europa ogni anno, l'italia ne mette in opera ; il 40% degli impianti del nostro Paese ha oltre 30 anni e solo il 10% è conforme alle più recenti norme di sicurezza. Un dato poco rassicurante se si pensa che solo in Italia, ogni giorno, vengono trasportati dai 35 ai 45 milioni di utenti e che l'ascensore è il secondo mezzo di trasporto dopo l'automobile. È ormai nota a tutti l'importanza, a garanzia della sicurezza, che gli impianti di sollevamento e gli impianti di messa a terra vengano fatti verificare periodicamente da appositi organismi abilitati e notificati, che valutano la conformità di prodotti e servizi alle condizioni stabilite dalle Direttive Nazionali ed Europee. L'ascensore viene considerato una parte comune (art c.c.) tranne nei casi ove l'installazione sia avvenuta successivamente alla costruzione del fabbricato ed alla costituzione del condominio; magari dietro l'iniziativa di una sola parte dei condomini; resta comunque la possibilità per gli altri condòmini di richiedere in qualunque momento la partecipazione e quindi l'utilizzo dello stesso impianto (art c.c. ultimo comma). Gli impianti di sollevamento devono essere periodicamente sottoposti a interventi di manutenzione che portano, se necessario, alla sostituzione dei componenti logorati. E'indispensabile che per ogni impianto vi sia una ditta responsabile della manutenzione che effettui i seguenti controlli: verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte e delle serrature; verifica dello stati conservazione di funi e catene; pulizia e lubrificazione ordinaria dei componenti. Almeno ogni sei mesi per gli ascensori ed una volta all'anno per i montacarichi è obbligo che il manutentore verifichi l'integrità e l'efficienza del limitatore di velocità, del paracadute e degli altri dispositivi di sicurezza. Tuttavia, oltre alla manutenzione ordinaria, il DPR 162/99 che recepisce la direttiva 95/16/CE (Direttiva Ascensori) all'articolo 13 intitolato verifiche periodiche, impone che il proprietario dello stabile ove sia installato un impianto di sollevamento, o il suo legale rappresentante, sia tenuto a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni, da parte di organismi appositamente autorizzati. Le operazioni di verifica sono dirette ad accertare l'efficienza delle parti dell'impianto da cui dipende la sicurezza di esercizio ed il funzionamento dei dispositivi di sicurezza. Pagina 35

36 Al termine di ogni verifica viene rilasciato al proprietario, e alla ditta incaricata della manutenzione, il relativo verbale. La normativa specifica inoltre che, oltre alle periodiche verifiche biennali, a ulteriore garanzia di sicurezza, siano da effettuarsi, in taluni casi specifici, anche le cosiddette verifiche straordinarie: quando un verbale di verifica periodica abbia dato esito negativo o se si siano verificati incidenti di notevole importanza, o se fossero state apportate modifiche all'impianto. Anche sull'impianto di messa a terra devono essere eseguite regolarmente le verifiche periodiche ispettive. Quindi, il datore di lavoro, o nel caso specifico l'amministratore di condominio, si rivolge ad un organismo preposto al controllo, che sia pubblico o privato, come ad esempio un organismo abilitato e notificato in quanto risultano essere gli unici, secondo le normative vigenti, autorizzati all'emissione del verbale di verifica attestante l'idoneità o meno dell'impianto elettrico post installazione. Per post installazione si intende la scadenza dell'omologazione dell'impianto a decorrere dalla data della Dichiarazione di Conformità di "Nuovo Impianto", con scadenza strettamente rilegata alla classificazione dell'impianto: ordinario (5 anni); non ordinario cioè quando soggetto al Certificato di Prevenzione Incendi', nei locali medici, nei cantieri o cave e nei luoghi con pericolo di esplosione (2 anni). L'obbligo di adempiere all'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie si applica ogni qualvolta sia individuabile un ambiente di lavoro e quindi anche quando non si abbia necessariamente un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze. * PREVENZIONE INCENDI: ATTIVITÀ SOGGETTE AI C.P.I. "CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI": In quanto segue vengono indicate le "attività" soggette al rilascio, da parte dei Vigili del Fuoco, dei Certificati di Prevenzione Incendi, ai sensi del Decreto Ministeriale del 16/02/1982 in edifici destinati a civile abitazione. attività n 90: edifici storici attività n 91: Centrale Termica maggiore Kcal/li attività n 92: autorimesse con piu di 9 posti auto attività n 94: edifici adibiti a civile abitazione con altezza di gronda maggiore di 24 metri attività n 95: vani ascensore con corsa maggiore di 20 metri in un edificio soggetto all'attività 94 Il D.P.R. punta infatti sull'incolumità di tutti coloro che vengono chiamati, a vario titolo, a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove risulti situato un impianto elettrico. A riprova di ciò è bene ricordare che, ove dovessero verificarsi incidenti riconducibili a malfunzionamenti dell'impianto, il soggetto che ne risponde sarà il proprietario dell'immobile e/o l'amministratore di condominio, fatto salvo che dimostri di aver fatto il possibile per evitare che l'evento accadesse. I certificati comprovanti l'aver eseguito la regolare manutenzione degli impianti ed i relativi verbali di verifiche periodiche rendono senza dubbio concreta la possibilità di offrire una tangibile prova di aver adempiuto agli obblighi Normativi vigenti. Le verifiche periodiche, come quelle straordinarie, possono essere effettuate solo dagli organismi notificati, gli unici in grado di rilasciare i certificati di conformità. Gli stessi sono autorizzati dall'autorità Governativa Nazionale; ossia il Ministero dello Sviluppo Economico e sono notificati dalla Commissione Europea, per attuare i compiti legati all'applicazione delle procedure europee di conformità di prodotti e servizi. Il loro compito infatti è di valutare la conformità di prodotti e servizi alle condizioni fissate dalle Direttive Europee, con competenza, trasparenza, neutralità e indipendenza. La designazione degli Organismi notificati da parte delle Autorità Governative Nazionali avviene sulla base di comuni criteri di competenza tecnica, integrità professionale, indipendenza, affidabilità, capacità organizzativa, rispetto della normativa europea vigente. La certificazione è una garanzia di sicurezza poiché fornisce un controllo dell'impianto in funzione all'effettivo utilizzo, ed un costante aggiornamento se previsto dalle norme vigenti. Insomma, riassumendo, visto che prevenire è sempre meglio che curare. Verifiche periodiche impianti? SI, grazie! Pagina 36

37 CEN RELATIVA A 554 EN 81-2 Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN Data della modifica: Parole chiave: Dispositivo limitatore della durata dell alimentazione del motore Sostituisce l'interpretazione No. DOMANDA Requisito del punto : Il dispositivo limitatore della durata dell alimentazione del motore, anche se intervenuto, non deve escludere la manovra di ispezione ( ) e il sistema elettrico antideriva [ a) e b)]. Alcuni fabbricanti progettano ascensori dove il dispositivo limitatore della durata dell alimentazione del motore e/o il sistema elettrico antideriva è(sono) fuori servizio dopo l'intervento del dispositivo limitatore della durata dell alimentazione del motore. E' corretta la presente interpretazione del requisito? Nel punto è specificato che dopo l'intervento del dispositivo limitatore della durata dell alimentazione del motore, la manovra di ispezione conforme al punto , e il sistema elettrico antideriva conforme al punto a) e b) non devono essere esclusi. Mantenere in funzione la manovra di ispezione è essenziale per evitare l intrappolamento del personale di manutenzione. Anche se il motore non ruota e/o la cabina non si muove in direzione salita, la cabina può essere mossa almeno in direzione discesa. Mantenere in funzione il rilivellamento secondo il punto a) non ha alcun beneficio se il motore non ruota e/o la cabina non si muove. Invece di riscaldare il motore e l olio fino alla reazione della protezione del motore, sarebbe meglio inviare immediatamente la cabina alla fermata più bassa secondo il punto b). L influenza del dispositivo limitatore della durata dell alimentazione del motore sul rilivellamento sarà presa in considerazione in occasione della prossima revisione della norma. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 37

38 CEN RELATIVA A 556 EN 81-2 Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN , Appendice Data della modifica: D.2 Parole chiave: Sostituisce l'interpretazione No. Azionamento del paracadute per rottura della sospensione, prova DOMANDA La prova di azionamento del paracadute per rottura della sospensione deve essere possibile dall'esterno del vano di corsa, in conformità al punto Nell'Appendice D non sono dati altri requisiti per il processo di prova. E' corretto, nel senso della EN 81-2, definire i requisiti minimi seguenti per la prova dei dispositivi? 1. La prova deve essere eseguita solo con le porte di piano chiuse. 2. Il dispositivo per allentare le funi e per azionare il paracadute deve essere installato nel vano di corsa, al di fuori della traiettoria della cabina. 3. L'azionamento può essere fatto con l'ausilio di un dispositivo di tiro che raggiunge un'area esterna al vano di corsa. 4. Il dispositivo di tiro può passare attraverso i giochi di una porta di piano. 5. La persona che prepara ed esegue la prova non deve essere in pericolo durante la prova. La forza necessaria per l'azionamento non deve essere maggiore di 400 N. 6. Il ripristino del dispositivo per allentare le funi deve essere possibile senza entrare nel vano di corsa. Le procedure di prova non sono specificate in dettaglio nelle EN 81-1/2. Ciò sarà riconsiderato in occasione della prossima revisione della norma. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 38

39 CEN RELATIVA A 560 EN 81-1 Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN , Appendice Data della modifica: D.2 Parole chiave: Sostituisce l'interpretazione No. Freno elettromeccanico, prova DOMANDA L'Appendice D.2 della norma EN 81-1 specifica per la prova del freno: "d) sistema di frenatura (punto 12.4): la prova deve essere effettuata interrompendo l alimentazione del motore e del freno mentre la cabina scende alla sua velocità nominale con un carico pari al 125% della portata;" Che cosa si deve dimostrare con la prova del freno in un ascensore elettrico? La prova del sistema di frenatura secondo il punto D.2 d) deve dimostrare che il freno da solo (con l'applicazione dei due elementi) sia capace di arrestare la macchina quando la cabina sta scendendo alla sua velocità nominale con un carico pari al 125% della portata. In tali condizioni, la decelerazione della cabina non deve superare quella risultante dall'intervento del paracadute o dall'arresto contro gli ammortizzatori. Inoltre si deve verificare, per mezzo di prove pratiche o di calcoli, che se è applicato solo un elemento del freno, ciascun elemento eserciti uno sforzo frenante sufficiente a rallentare la cabina che sta scendendo a velocità nominale e con il carico nominale (si veda il punto ). Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 39

40 CEN RELATIVA A 561 EN 81-1/2 Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN 81-1/ , 9.6, (EN 81-1) Data della modifica: 9.1.2, (EN 81-2) Parole chiave: Sostituisce l'interpretazione No. Sospensione, compensazione con funi, funi del limitatore di velocità DOMANDA Il punto delle norme EN 81-1/2 definisce la classe di resistenza dei fili delle funi di sospensione. Nel frattempo, il CEN/TC 168/WG 2 ha finalizzato la norma EN :2002 'Stranded ropes for lifts' che comprende ulteriori classi di resistenza (1180/1770 e 1570/1770) per le funi a doppia classe di resistenza, che non sono considerate dalle norme EN 81-1/2. Il punto delle norme EN 81-1/2 dovrebbe essere modificato in occasione della prossima revisione della norma per essere in linea con la norma EN Inoltre, dovrebbe essere aggiunto un riferimento ulteriore alla norma EN nel punto c) per le altre caratteristiche delle funi e nel punto per le funi di compensazione e nel punto per le funi del limitatore di velocità. Il CEN/TC 10/WG 1 è d'accordo con tali modifiche? Le ulteriori funi a doppia classe di resistenza possono essere considerate come aventi un livello di sicurezza equivalente a quello delle funi a una e a doppia classe di resistenza specificate nelle norme EN 81-1/2. Le modifiche proposte saranno prese in considerazione in occasione della prossima revisione della norma. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 40

41 CEN RELATIVA A 562 EN 81-1/2 Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN 81-1/ Data della modifica: Parole chiave: Comunicazione vocale bidirezionale Sostituisce l'interpretazione No. DOMANDA L'interpretazione 514 implica che sia richiesto un sistema full duplex (Gegensprechanlage). Tuttavia, in inglese, i requisiti del punto non precludono la previsione di un sistema half duplex realizzato in fonia dove l'utente e il ricevente sono liberi di parlare a volontà, una volta che sono state stabilite le comunicazioni (nessuna ulteriore necessità di azionare alcun pulsante o comando). Si noti che la bozza attuale del progetto di norma pren sembra confermare il punto di vista UK. Il CEN/TC10/WG1 supporta tale punto di vista? I requisiti per la "Comunicazione vocale bidirezionale" riguardanti l'allarme remoto sono ora definiti nella norma EN 81-28:2003 "Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci" (si veda anche l'interpretazione 579). L'interpretazione n. 514 non è più valida Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 41

42 CEN RELATIVA A 570 EN 81-1/2 Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN 81-1/ Data della modifica: Parole chiave: Manovra di ispezione, bottoniera di ispezione Sostituisce l'interpretazione No. DOMANDA Il punto delle norme EN 81-1/2 prescrive una bottoniera di ispezione sul tetto della cabina, per la manovra di ispezione: "Allo scopo di rendere agevoli le operazioni di ispezione e di manutenzione, sul tetto della cabina deve essere installato un dispositivo di comando facilmente accessibile. L inserzione di questo dispositivo deve avvenire mediante un commutatore (commutatore di ispezione) che soddisfi i requisiti per i dispositivi elettrici di sicurezza (14.1.2)." Nel punto b) si trova il requisito seguente: "Il movimento della cabina deve essere determinato dalla pressione permanente su un pulsante, protetto contro qualsiasi azionamento accidentale e con il senso del movimento chiaramente indicato." Noi siamo dell'opinione che la protezione contro l'azionamento accidentale debba essere realizzata mediante la pressione contemporanea di due pulsanti. Nel punto e) si trova il requisito seguente: Le posizioni estreme di funzionamento normale non devono poter essere superate. Noi siamo dell'opinione che, durante la manovra di ispezione, la cabina debba essere arrestata nel suo movimento in salita lasciando una distanza libera verticale di 1.8 m sopra l'area di stazionamento sul tetto della cabina. Il CEN/TC 10/WG 1 condivide la nostra opinione? Le norme EN 81-1/2 prescrivono la protezione contro l'azionamento accidentale dei pulsanti. Tuttavia, le norme EN 81-1/2 non hanno requisiti particolari per la progettazione meccanica dei pulsanti, ma prevedono anche un dispositivo di arresto che può essere usato nel caso di qualunque movimento accidentale. L'introduzione di ridondanza nel funzionamento dei pulsanti potrebbe ridurre ulteriormente il rischio di un movimento accidentale e diminuirebbe pure il rischio di un movimento non voluto a causa di un bloccaggio dei pulsanti. Ciò sarà preso in considerazione in occasione della prossima revisione della norma. Il WG 1 non considera al momento necessario aggiungere una distanza minima di arresto per la manovra di ispezione in salita. Il problema degli spazi di sicurezza sarà preso in considerazione in occasione della prossima revisione (si veda anche l'interpretazione 565). Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 42

43 CEN RELATIVA A 571 EN 81-1/2 Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN 81-1/ , , Data della modifica: Parole chiave: Sostituisce l'interpretazione No. Altezza del parapetto, tetto della cabina DOMANDA Il punto della norma EN 81-1 stabilisce: "Il tetto della cabina deve essere provvisto di un parapetto laddove la distanza libera orizzontale oltre e perpendicolarmente al bordo esterno supera 0,30 m." Il punto stabilisce: "In relazione alla distanza libera orizzontale oltre il bordo esterno del corrimano del parapetto, l altezza del parapetto stesso deve essere almeno: a) 0,70 m se la distanza libera è non maggiore di 0,85 m; b) 1,10 m se la distanza libera è maggiore di 0,85 m.' Il punto stabilisce: "Quando è installato un parapetto, deve essere fissato ad esso in posizione appropriata un segnale o un avviso che avverta del pericolo di sporgersi oltre il parapetto." Domanda: 0,7 m non è sufficiente per impedire alle persone di cadere sopra il bordo del parapetto perché in molti casi esso è al di sotto del baricentro del corpo umano. E' per questo che dovrebbe essere previsto un cartello di avviso secondo il punto ? Noi non consideriamo alcun parapetto al di sotto di 900 mm come adeguato per prevenire la caduta e riteniamo che ciò dovrebbe essere considerato in occasione della prossima revisione della norma. Il WG 1 condivide la nostra opinione? No, il cartello di avviso deve essere fissato indipendentemente dall'altezza del parapetto. Nell'ultima revisione delle norme EN 81-1/2 il requisito relativo all'altezza del parapetto è stato adottato in base a una valutazione dei rischi all'interno della quale sono state assunte le seguenti ipotesi: Le persone che hanno accesso al tetto della cabina sono manutentori e ispettori addestrati e istruiti. La parete entro una distanza di 0,85 m impedisce a una persona di cadere sopra un parapetto alto 0,7 m, poiché la persona è in grado di raggiungere la parete e di sostenersi con le proprie mani contro il muro. Ciò verrà preso in considerazione in occasione della prossima revisione della norma. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 43

44 CEN RELATIVA A 572 EN 81-1/2 Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN 81-1/ Data della modifica: Parole chiave: Tetto della cabina; parapetto Sostituisce l'interpretazione No. DOMANDA Il punto della norma EN 81-1/2:1998 prescrive: "Il tetto della cabina deve essere provvisto di un parapetto laddove la distanza libera orizzontale oltre e perpendicolarmente al bordo esterno supera 0,30 m. Le distanze libere devono essere misurate rispetto alle pareti del vano, ammettendo distanze maggiori rispetto alle rientranze che abbiano altezza o larghezza minore di 0,30 m." Prendendo in considerazione il requisito precedente, noi riteniamo che la norma non richieda l'installazione di un parapetto per un ascensore idraulico ad azionamento indiretto qualora le distanze orizzontali tra il pistone e le funi, oppure tra le stesse funi, siano tali da impedire la caduta dal tetto della cabina. Noi interpretiamo che ciò sia ottenuto quando le distanze orizzontali precedenti sono minori di 0,30 m, come prescritto dal punto , e che il parapetto non sia da installare per la parte del bordo del tetto della cabina che sta di fronte al pistone e alle funi. E corretta la nostra interpretazione? Si. Il requisito del punto è applicabile a quelle distanze libere orizzontali tra il tetto della cabina e le pareti del vano di corsa all'interno delle quali non sia posto alcun altro componente dell'ascensore che possa prevenire il rischio di caduta. La protezione contro la caduta è fornita se non è possibile porre un cerchio orizzontale di 300 mm di diametro tra il bordo esterno del tetto della cabina e il(i) relativo(i) componente(i). Si deve tenere conto della flessione di tale componente sotto l'azione di una forza orizzontale di 300 N. La protezione deve essere disponibile in tutte le posizioni del tetto della cabina con un'altezza sopra la cabina almeno uguale a quella del parapetto. Inoltre, la distanza tra il bordo esterno del tetto della cabina e la parete del vano di corsa non deve essere maggiore di 0,85 m." Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 44

45 CEN RELATIVA A 573 EN 81-1/2 Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN 81-1/ , Data della modifica: Parole chiave: Resistenza meccanica, porte di piano, porte della cabina Sostituisce l'interpretazione No. DOMANDA La resistenza meccanica delle porte di piano e delle porte della cabina richiesta nei punti e è definita con 300 N uniformemente distribuiti su un'area rotonda o quadrata di 5 cm 2, applicati perpendicolarmente in ogni punto ai pannelli, e con la porta che deve: a) resistere senza deformazione permanente; b) resistere senza deformazione elastica maggiore di 15 mm; c) mantenere inalterata la funzione di sicurezza della porta durante e dopo la prova. Il CEN/TC 10 /WG1 è dell'opinione che 300 N siano sufficienti se si prendono in considerazione i carrelli? 1. Per le forze statiche: 300 N è un valore comunemente accettato come forza tipica che può essere normalmente esercitata da una persona durante l'uso normale dell'ascensore. Ciò può essere considerato adeguato per il fine previsto che è quello di limitare l'inflessione. 2. Per le forze dinamiche: La norma EN 81 non dà una specifica particolare in relazione alle forze dinamiche. Tuttavia, 300 N su un'area "piccola (5 cm 2 ) a ogni punto di guida potrebbero essere stimati come una forza simile a quella che risulta da 1200 N applicati nel centro del pannello (facendo l'ipotesi di 4 punti di guida). La norma EN 81 fornisce anche l'indicazione per le porte di resistere a una forza di N che risulti da un urto (ipotesi 0.3.9). Il WG1 è dell'opinione che quanto segue sia adeguato anche se si considera l'impiego di carrelli. In analogia con i requisiti dettagliati relativi alla forza statica (300 N): - i N sono applicati in ogni punto dei pannelli delle porte, - la forza di N è applicata su un'area massima di 100 x 100 mm (che riflette ragionevolmente l'area d'urto di un corpo), - l'applicazione della forza di 1000 N: non deve provocare una perdita di integrità della porta deve mantenere inalterata la funzione di sicurezza della porta deve permettere il movimento libero dei pannelli. Ciò verrà preso in considerazione in occasione della prossima revisione della norma. Saranno date specifiche più dettagliate per l'integrità della porta dopo l'urto. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 45

46 CEN RELATIVA A 574 EN 81-1/2 Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN 81-1/ , , Data della modifica: Parole chiave: Sostituisce l'interpretazione No. Resistenza meccanica, porte di piano, pareti della cabina, porte della cabina DOMANDA La resistenza meccanica delle porte di piano, delle pareti della cabina e delle porte della cabina richiesta nei punti , e è definita con 300 N uniformemente distribuiti su un'area rotonda o quadrata di 5 cm 2, applicati perpendicolarmente in ogni punto ai pannelli o alle pareti, e con la porta o le pareti che devono: a) resistere senza deformazione permanente; b) resistere senza deformazione elastica maggiore di 15 mm; c) mantenere inalterata la funzione di sicurezza della porta durante e dopo la prova. Tali requisiti sono sufficienti o adeguati per le porte in vetro e, per esempio, non si dovrebbe fare riferimento al rilevamento del vetro rotto? Oltre ai requisiti dei punti , che riguardano la resistenza meccanica, le porte e le pareti della cabina in vetro devono: - essere di vetro laminato ( ); - essere sottoposte alle prove di urto con il pendolo morbido e soffice (Appendice J), o circoscritte da limitazioni delle dimensioni e da criteri di materiali (Appendice J). In base a ciò, non è richiesto il rilevamento del vetro rotto. I requisiti relativi alla resistenza della porta sono considerati come adeguati. I criteri dell'appendice J che permettono l'esenzione dalle prove con il pendolo e che richiedono specifici tipi di vetro potrebbero essere riconsiderati in occasione della prossima revisione della norma. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 46

47 CEN RELATIVA A 575 EN 81-1/2 Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN 81-1/ , , Data della modifica: , Parole chiave: Sostituisce l'interpretazione No. Sforzo di chiusura delle porte, energia cinetica delle porte DOMANDA Per le porte automatiche scorrevoli orizzontali, i requisiti sono stabiliti nei punti , per le porte di piano e nei punti e per la porte di cabina: "La spinta necessaria per impedire la chiusura della porta non deve superare 150 N. Il valore della spinta non deve essere rilevato nel primo terzo della corsa della porta. L energia cinetica della porta di piano e degli elementi meccanici che le sono rigidamente connessi, calcolata o misurata alla velocità media di chiusura, non deve essere maggiore di 10 J." I valori di forze, velocità, energia cinetica sembrano essere là per ragioni storiche senza uno sfondo scientifico reale. Essi non sono adeguati e difficili da soddisfare. Il CEN/TC 10/WG 1 condivide tale opinione? In caso affermativo, quali dovrebbero essere i valori? Quali dovrebbero essere i mezzi per la verifica? I valori attuali per la forza di chiusura e per l'energia cinetica sono stati un compromesso per realizzare una dinamica accettabile delle porte anche se con una forza limitata e un'energia cinetica calcolata come reazione a un ostacolo o a un corpo. Non vi è alcuna particolare difficoltà a essere conformi tenendo presente che l'energia cinetica è calcolata in relazione a una velocità media della porta. Le statistiche degli incidenti mostrano che il rischio residuo si traduce in poche ferite di tipo serio soprattutto per persone anziane. I sistemi di protezione delle porte secondo l'odierno stato dell'arte possono prevenire l'urto della porta contro un ostacolo o un corpo umano (si veda anche il punto della norma EN 81-70). Le porte che non fossero munite di tale protezione dovrebbero essere limitate a energie cinetiche inferiori, per esempio 4 J. Ciò verrà preso in considerazione in occasione della prossima revisione della norma includendo la definizione adeguata della classe di sicurezza del dispositivo di protezione. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 47

48 CEN RELATIVA A 576 EN 81-1/2 Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN 81-1/ Data della modifica: Parole chiave: Porta di piano, chiusura automatica Sostituisce l'interpretazione No. DOMANDA L'ultimo paragrafo del punto della norma EN81-1/2, stabilisce: "Nel caso di porte di piano mosse dalla porta di cabina, un dispositivo (molla o peso) deve assicurare la chiusura automatica della porta di piano se, per una qualsiasi ragione, la porta si trova aperta quando la cabina è fuori della zona di sbloccaggio." Non si dovrebbe assicurare non solo la chiusura ma anche il bloccaggio? Il testo esistente può essere interpretato con il significato che è sufficiente la chiusura della porta anche se la stessa rimane sbloccata. Per la prossima revisione della norma si propone di correggere il 4 paragrafo del punto delle norme EN 81-1/2 in modo da leggervi: Nel caso di porte di piano mosse dalla porta di cabina, se la porta di piano risulta aperta per una qualsiasi ragione quando la cabina è fuori della zona di sbloccaggio, un dispositivo (molla o peso) deve assicurare automaticamente la chiusura e il bloccaggio della porta. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 48

49 CEN RELATIVA A 577 EN 81-1/2 Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN 81-1/ Data della modifica: Parole chiave: Porta di cabina, dispositivo di riapertura Sostituisce l'interpretazione No. DOMANDA Il punto della norma EN 81-1/2 stabilisce: "Un dispositivo di protezione deve comandare automaticamente la riapertura della porta nel caso in cui una persona sia urtata, o sia sul punto di essere urtata, dalla porta mentre attraversa l accesso durante il movimento di chiusura." La formulazione comandare la riapertura porta a comprendere che la riapertura della porta dovrebbe essere completa. In alcuni casi è sufficiente la riapertura parziale o anche l'arresto del movimento. Il CEN/TC 10/WG 1 condivide tale opinione? Comandare la riapertura significa dare inizio alla riapertura. Ciò non implica che la porta si debba riaprire completamente, ma che si debba verificare una certa riapertura. L'obiettivo è che sia prevista un riapertura sufficiente per evitare che una persona/oggetto sia intrappolata dalla porta. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 49

50 CEN RELATIVA A 578 EN 81-1/2 Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN 81-1/ Data della modifica: Parole chiave: Precisione di arresto, precisione di livellamento Sostituisce l'interpretazione No. DOMANDA Le differenze di livello tra le soglie di piano/cabina (precisione di fermata) possono provocare inciampi. Riteniamo che le norme EN 81-1/2 debbano considerare tale rischio. Ciò è inoltre richiesto come RES della direttiva macchine relativo alla direttiva ascensori. Il CEN/TC 10/WG 1 condivide la nostra opinione? Il rischio non è coperto dalla norma attuale EN 81-1/2. Tale rischio è considerato dalla norma EN 81-70: Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili: Precisione di fermata/livellamento Nel corso dell'uso previsto: - la precisione di fermata della cabina deve essere ± 10 mm; - deve essere mantenuta una precisione di livellamento di ± 20 mm. Il rischio si applica in generale a tutti i passeggeri che possono viaggiare impiegando ascensori conformi alle norme EN81-1/2 ; perciò il presente requisito della norma EN81-70 dovrebbe essere applicato a tutti gli ascensori per persone. Ciò verrà preso in considerazione nel corso della prossima revisione della norma. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 50

51 CEN RELATIVA A 579 EN 81-1/2 Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN 81-1/ Data della modifica: Parole chiave: Dispositivo di allarme Sostituisce l'interpretazione No. DOMANDA A seguito della pubblicazione della norma EN 81-28:2003 relativa ai Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci, il punto delle norme EN81-1:1998 e EN 81-2:1998 non dovrebbe essere modificato come segue? " Allarme remoto Devono essere installati sistemi di allarme in conformità alla norma EN 81-28:2003. Se la corsa dell ascensore supera 30 m, tra la cabina ed il locale del macchinario deve essere installato un citofono o dispositivo analogo, alimentato dall alimentazione di emergenza prevista nel punto Si, la norma EN 81-28:2003 sostituisce il punto delle norme EN 81-1 ed EN 81-2 con riferimento ai sistemi di allarme. Il punto delle norme EN 81-1 ed EN 81-2 sarà modificato di conseguenza in occasione della prossima revisione della norma. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 51

52 CEN RELATIVA A 580 EN 81-1 Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN ; Data della modifica: Parole chiave: Ammortizzatori ad accumulo di energia con caratteristica non lineare e con movimento di ritorno ammortizzato Sostituisce l'interpretazione No. DOMANDA 1. Secondo i punti e gli ammortizzatori ad accumulo di energia con caratteristica lineare o non lineare e con movimento di ritorno ammortizzato sono trattati dalla norma per un impiego fino a 1,6 m/s. La nostra comprensione è corretta? 2. Nel punto della norma EN 81-1 è scritto che gli ammortizzatori ad accumulo di energia con movimento di ritorno ammortizzato possono essere impiegati per ascensori con velocità nominale fino a 1,6 m/s. I punti c) e specificano una velocità di rimbalzo fino a 1 m/s. Tali requisiti sono rispettati in molti casi dagli ammortizzatori in poliuretano. I requisiti nell'appendice F si applicano solo per le molle oppure in combinazione con l'appendice F per tutti i tipi di ammortizzatori ad accumulo di energia e con movimento di ritorno ammortizzato? 3. Prove con ammortizzatori ad accumulo di energia con caratteristica non lineare per velocità nominali fino a 1,6 m/s hanno mostrato che si possono verificare decelerazioni massime superiori a 10 g come picco per meno di 0,04 s e decelerazioni medie inferiori a 1 g. La norma non definisce un limite per il picco di decelerazione o per la media del picco ma solo per la durata del picco. L'Appendice F.5 dovrebbe essere modificata. A causa dei valori del picco si dovrebbe chiarire quale sia l'influenza massima sul corpo umano o sulla costruzione meccanica dell'ascensore, per esempio sul(i) supporto(i) degli ammortizzatori. Domanda 1 No. Gli ammortizzatori con caratteristica non lineare sono trattati dalla norma solo per velocità che non superino 1,00 m/s. Le domande 2 e 3 non sono rilevanti, considerando la risposta alla domanda 1. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 52

53 CEN RELATIVA A 581 EN 81-1/2 Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN 81-1/ , Data della modifica: Parole chiave: Istruzioni di manutenzione Sostituisce l'interpretazione No. DOMANDA Sono stati pubblicati nella GUCE i riferimenti della norma EN "Manutenzione per ascensori e scale mobili - Regole per le istruzioni di manutenzione". Come risultato di ciò, seguire la norma EN costituisce un mezzo per soddisfare il RES 6, Allegato I alla direttiva ascensori. D'altra parte, le norme EN 81-1 e 2 hanno già fornito requisiti per le istruzioni di manutenzione nel punto Come risultato di ciò si può concludere che il rispetto della norma EN81-1/2 costituisca un mezzo alternativo per soddisfare tale RES. Domanda A: Quale norma si può o si deve seguire per ottenere "presunzione di conformità" ai RES della direttiva ascensori? Domanda B: Non si dovrebbe aggiungere il requisito seguente alla fine del punto : "Il manuale di istruzioni deve essere conforme alla norma EN 13015"? Risposta A: Relativamente alle istruzioni di manutenzione, la norma EN deve essere rispettata per ottenere "presunzione di conformità" ai RES della direttiva ascensori. Le norme EN 81-1/2 non forniscono alcun requisito sostanziale e non possono essere considerate come alternative uguali. Risposta B: Si, il punto sarà considerato in occasione della prossima revisione della norma. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 53

54 CEN RELATIVA A 582 EN 81-1/2 Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN 81-1/ Data della modifica: Parole chiave: Cabina dell'ascensore, illuminazione, intensità di illuminazione Sostituisce l'interpretazione No. DOMANDA Il punto delle norme EN 81-1/2 specifica che la cabina deve essere provvista di un'illuminazione elettrica permanente che assicuri un'intensità luminosa di almeno 50 lux al livello del pavimento e sui comandi. La norma non precisa sopra quali luoghi sul pavimento della cabina (nella zona di mezzo del pavimento, al fondo della bottoniera di cabina, allo zoccolo del pavimento della cabina, o altro), deve essere assicurata tale intensità di illuminazione. Noi siamo dell'opinione che la finalità di tale intensità di illuminazione sia: a) da un lato, consentire ai passeggeri che entrano nella cabina o che già vi stanno di localizzare la bottoniera e i comandi, quindi di azionare il comando prescelto; b) dall'altro, rilevare visivamente i contorni del volume della cabina in corrispondenza del pavimento così da stare nella posizione di loro scelta. In dipendenza del sistema di illuminazione installato all'interno della cabina dell'ascensore e anche dell'effetto riflettente o non riflettente dei materiali del rivestimento delle pareti della cabina, vi possono essere zone periferiche del pavimento della cabina per le quali l'intensità di illuminazione è inferiore a 50 lux. Tali zone corrispondono ai luoghi dove stanno i piedi del(i) passeggero(i): usualmente i passeggeri hanno la schiena contro la parete della cabina. Noi pensiamo che il valore di 50 lux sia definito come una media dell'intensità di illuminazione richiesta dalla norma, cioè la media tra la somma delle intensità di illuminazione misurate su diverse posizioni del pavimento dell'ascensore, con la cabina vuota e con l'esclusione delle zone periferiche del pavimento della cabina, con l'eccezione dell'area di ingresso della cabina. E' corretta la nostra interpretazione? No. Il livello di illuminazione di 50 lux sul pavimento deve essere disponibile in ogni punto posto a non meno di 100 mm da ogni parete. Commenti: la configurazione della cabina può essere tale che il corrimano, il sedile ribaltabile, ecc., possono generare un ombra che può essere ignorata. Ciò sarà preso in considerazione in occasione della prossima revisione della norma. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 54

55 CEN RELATIVA A 583 EN 81-1/2/A2 Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN 81-1/2/A Data della modifica: Parole chiave: Illuminazione, prese Sostituisce l'interpretazione No. DOMANDA L illuminazione dell'interno dell'armadio del macchinario deve essere con installazione permanente assicurata sulla base minima di 200 lux al livello del pavimento. Questo punto può essere compreso nel senso che l'illuminazione deve essere installata all'interno dell'armadio del macchinario. Durante l'inchiesta pubblica Germania e Italia proposero di accettare anche illuminazioni installate all'esterno dell'armadio. Ciò fu accettato e nel seguito (Doc. CEN TC 10 N 369) fu fatta un'osservazione Si veda il nuovo testo Sfortunatamente il testo della norma non fu mai modificato. Con questa premessa, si potrebbe interpretare il testo esistente anche in modo tale che l'illuminazione elettrica installata permanentemente debba fornire l'illuminazione dell'interno dell'armadio del macchinario con un'intensità di illuminazione di almeno 200 lux al livello del pavimento? Se tale interpretazione fosse accettabile, allora la lampada potrebbe essere installata all'interno o all'esterno dell'armadio. La lettura parola per parola del testo del punto è chiara, l'armadio del macchinario deve essere munito della sua propria illuminazione elettrica installata in permanenza. Come menzionato nella spiegazione precedente, c'era l'intenzione di modificare il testo durante la revisione che si fondava sui commenti fatti per l'inchiesta pubblica. Per l'illuminazione dell'armadio del macchinario (macchinario all'esterno del vano di corsa) non vi è motivo di un requisito più stringente di quello definito nel punto (macchinario all'interno del vano). Proposta di modifica (stesso testo del punto 6.4.9): "L illuminazione elettrica degli spazi del macchinario e dell'area di lavoro deve essere con installazione fissa assicurata sulla base minima di 200 lux al livello del pavimento". Ciò sarà preso in considerazione in occasione della prossima revisione della norma. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 55

56 Sezione Interpretazioni relative alla EN CEN RELATIVA A 001 EN Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN Data della modifica: Parole chiave: Segnalazioni visibili e udibili Sostituisce l'interpretazione No. DOMANDA Il punto della norma EN richiede: Un segnale visibile e udibile deve rispondere ai requisiti del punto della EN e informare il(i) passeggero(i) che l'allarme inviato è stato convalidato come un allarme effettivo. 1. Quali requisiti della EN devono essere soddisfatti per un ascensore che non si intende debba essere utilizzato da persone affette da disabilità? Solo il punto a) o anche b) e c)? 2. L'informazione di convalida di un allarme effettivo secondo il punto della EN è la stessa informazione o differisce rispetto all'indicazione che l'allarme è stato dato, secondo il punto a) della EN 81-70? 3. Il segno giallo della campana è sufficiente per soddisfare contemporaneamente entrambi i requisiti della EN 81-28, punto e della EN 81-70, punto a)? 4 Per l'informazione visibile è pure accettabile che una parte del pulsante di allarme (per esempio una cornice trasparente) o un LED sul pulsante di allarme risultino illuminati? 5. Se l'illuminazione di emergenza della cabina fosse realizzata illuminando il pulsante di allarme, sarebbe accettabile che tale illuminazione lampeggiasse finché il pulsante sia stato azionato? 6. E' sufficiente soddisfare i requisiti per i segnali udibili della EN 81-28, punto e della EN 81-70, punto a) per mezzo di un annuncio parlato che l'allarme è stato accettato e che sarà trasferito all'organizzazione di soccorso? 1. Si deve considerare solo il punto a). 2. Entrambe le informazioni sono leggermente differenti ma per la comprensione dell'utente è sufficiente dare soltanto un segnale quando l'allarme è stato convalidato come un allarme effettivo. 3. Si. 4. Si. 5. No, un illuminazione di emergenza non deve essere impiegata per alcuna segnalazione. 6 Si, se si impiega per esempio un sintetizzatore vocale. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 56

57 Sezione Interpretazioni relative alla EN CEN RELATIVA A 001 EN Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN , Prospetto 2, Data della modifica: punto f) e g) Parole chiave: Sostituisce l'interpretazione No. Pulsanti di comando, informazione di ritorno DOMANDA Oltre all'informazione di ritorno circa il funzionamento del pulsante di comando in conformità al punto f), nel punto g) è richiesto che si debba dare un'informazione di ritorno sulla registrazione per ogni azionamento singolo del pulsante anche se la chiamata è già stata registrata. Domanda 1: Il segnale udibile in conformità al punto g) è una risposta della manovra dell'ascensore che è necessario dare ogni volta che è azionato il pulsante di comando? Domanda 2: Se la risposta alla domanda 1 è Si, ciò significa che all'inizio o nel corso di ogni azionamento di un pulsante devono essere emessi due segnali, uno per l'azionamento del pulsante in conformità al punto f) e un secondo con un breve ritardo come risposta della manovra dell'ascensore in conformità al punto g)? Il funzionamento di un pulsante può non necessariamente tradursi in una registrazione di una chiamata (o di una funzione). Alcuni sistemi di comando, per esempio in applicazioni industriali, hanno un'accettazione esclusiva delle chiamate: una chiamata viene registrata solo quando l'ascensore è completamente disponibile. Di conseguenza, l'utente deve essere informato con due segnali differenti Prospetto 2.f (informazione di ritorno sul funzionamento): non è un segnale proveniente dalla manovra dell'ascensore, ma un'informazione proveniente dall'azionamento del pulsante stesso. L'obiettivo è che l'utente deve essere in grado di conoscere che il pulsante è stato azionato. Ciò può essere ottenuto, per esempio, se il pulsante dispone di un movimento che può essere avvertito o è fornito di un sistema meccanico di informazione di ritorno. Tale informazione si presenta ogni volta che viene azionato il pulsante. Prospetto 2.g (informazione di ritorno sulla registrazione): è un segnale che indica che la manovra dell'ascensore ha registrato la funzione del pulsante. Tale segnale deve essere dato per ogni azionamento singolo del pulsante se esso si è tradotto in una registrazione della funzione del pulsante, o se la funzione del pulsante è già registrata. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 57

58 CEN RELATIVA A 002 EN Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN Prospetto 2 q) Data della modifica: Parole chiave: Dispositivi di comando, segnali Sostituisce l'interpretazione No. DOMANDA 5.4 Dispositivi di comando e segnali Le prescrizioni di progetto per i dispositivi di comando e i segnali sono date nel Prospetto 2. E' nostra opinione che non sia definita con chiarezza l'accessibilità fisica per i disabili (con una sedia a ruote) ai comandi di piano. Riteniamo che oltre al requisito scritto nel Prospetto 2, punto q), siano necessari altri requisiti, se il comando al piano è montato sui montanti della porta come mostrato nella figura successiva. Quale è il valore massimo consentito per il parametro A in relazione al requisito del Prospetto 2, punto q), così che gli utenti disabili (su una sedia a ruote) siano in grado di vedere e raggiungere il dispositivo di comando al piano? Area richiesta per un disabile su sedia ruote Dispositivo di comando al piano Secondo il Prospetto 2, punto q, è richiesta una distanza minima di 500 mm Piano Manca una distanza massima per A e deve essere definita nella norma. La distanza minima di 500 mm richiesta tra il dispositivo di comando al piano e la parete offre a una persona in sedia a ruote lo spazio necessario per azionare il dispositivo di comando al piano. La proiezione significativa della parete può ridurre o impedire l'accessibilità al dispositivo di comando al piano e quindi deve essere definita una limitazione per "A". La profondità del recesso "A" dovrebbe essere limitata a 250 mm. Il punto 5.4 del Prospetto 2 q) sarà riconsiderato in occasione della prossima revisione della norma. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 58

59 CEN RELATIVA A 003 EN Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN Data della modifica: Parole chiave: Dispositivo di protezione della porta Sostituisce l'interpretazione No. DOMANDA Il punto della norma EN prescrive: Il dispositivo di protezione richiesto dal punto delle norme EN 81-1:1998 ed EN 81-2:1998 deve essere attivo almeno lungo una distanza tra 25 mm e mm sopra la soglia di cabina (per esempio rete di fotocellule). Il dispositivo deve essere un sensore che previene il contatto fisico tra l'utente e i bordi del(i) pannello(i) delle porte in chiusura. Non è stabilito con chiarezza quali oggetti sia necessario rilevare e come possa essere verificata la conformità. Di conseguenza sorgono le domande seguenti: Quali oggetti è necessario rilevare (bastone di un cieco, dito, braccio, ecc.)? Quale è la dimensione minima (diametro) di un oggetto e quali sono le posizioni nelle quali deve essere rilevato un oggetto? Per la verifica di un dispositivo di protezione, gli oggetti devono essere in posizione statica oppure di movimento e il(i) pannello(i) della porta deve(ono) essere in posizione statica oppure di movimento? L'intenzione della norma è quella di rilevare parti del corpo umano (per esempio braccia o gambe). Per tale motivo la dimensione minima degli oggetti da rilevare dovrebbe essere circa 50 mm. Il dispositivo di protezione deve essere in grado di rilevare un oggetto cilindrico di 50 mm di diametro in qualunque posizione tra la soglia e un'altezza di mm sopra la soglia. Ciò verrà preso in considerazione in occasione della prossima revisione della norma. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 59

60 CEN RELATIVA A 004 EN Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN Data della modifica: Parole chiave: Dispositivo di protezione della porta Sostituisce l'interpretazione No. DOMANDA Il punto prescrive: Il dispositivo di protezione richiesto dal punto delle norme EN 81-1:1998 ed EN 81-2:1998 deve essere attivo almeno lungo una distanza tra 25 mm e mm sopra la soglia di cabina (per esempio rete di fotocellule). Il dispositivo deve essere un sensore che previene il contatto fisico tra l'utente e i bordi del(i) pannello(i) delle porte in chiusura. Domanda 1: Il termine "utente" significa una persona? In caso affermativo noi riteniamo che ciò significhi che animali o altri oggetti sono esclusi. Il CEN/TC 10/WG1 è d'accordo? Domanda 2: Le parole Il dispositivo di protezione deve essere attivo almeno lungo una distanza tra 25 mm significano che si usa un raggio. Il CEN/TC 10/WG1 è d'accordo? Domanda 1: L intenzione della norma è quella di rilevare parti del corpo umano, si veda l interpretazione n Domanda 2: Il dispositivo deve rilevare qualunque oggetto posto sulla soglia avente altezza non inferiore a 25 mm e deve essere in grado di rilevare un oggetto cilindrico di 50 mm di diametro in qualunque posizione tra la soglia e un altezza di mm sopra la soglia. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 60

61 CEN RELATIVA A 005 EN Pagina 1 of 2 Norma Edizione Punto Valida da: EN , Prospetto 1, Data della modifica: Prospetto B.1 Parole chiave: Sostituisce l'interpretazione No. Dimensioni minime della cabina DOMANDA Nel campo di applicazione della EN si può leggere che tale norma "specifica i requisiti minimi per l'accesso e l utilizzo sicuro e indipendente degli ascensori da parte delle persone, incluse quelle con le disabilità menzionate nell'appendice B, Prospetto B.1." e che "La presente norma europea riguarda ascensori con dimensioni minime di cabina secondo il prospetto 1..." Nel Prospetto 1 sono descritti tre tipi di ascensori con un appropriato "Livello di Accessibilità" e sono descritte delle "Note" aggiuntive. "Osservazioni Generali sull'accessibilità" sono incluse nell'appendice A informativa e sono definite ulteriormente nell'appendice B normativa, Prospetto B.1 "Disabilità incluse nel campo di applicazione della norma" con differenti categorie e sotto categorie con le loro caratteristiche. Nel Prospetto 1 sono menzionati solo pochissimi requisiti in relazione all'applicazione dei tre diversi tipi di cabina dell'ascensore secondo l'appendice B normativa, Prospetto B.1: Ascensore di tipo 1 accoglie un utente su sedia a ruote. Ascensore di tipo 2 accoglie un utente su sedia a ruote e una persona accompagnatrice Nelle note si trovano solo informazioni circa l'accessibilità per sedie a ruote di classe A e B. Solo l'ascensore di tipo 3 accoglie un utente su sedia a ruote e diversi altri utenti. Nelle note sono menzionati per la prima volta lo spazio sufficiente per la rotazione di persone che usano sedie a ruote di classe A e B e ausili di deambulazione. Ciò significa che solo la cabina degli ascensori di tipo 3 è applicabile per le persone che usano ausili di deambulazione. Per una migliore chiarezza facciamo la proposta seguente: Relativamente al livello di accessibilità e alle note del Prospetto 1 anche sotto categorie diverse dai soli utenti di sedie a ruote dovrebbero essere assegnate ai differenti tipi di ascensori nel Prospetto 1 secondo il Prospetto B.1. (per esempio persone con bastoni da passeggio, stampelle, stampelle a ruote, equilibrio ridotto, vista ridotta, ecc). Domanda per l'interpretazione: Quale genere di persone descritte nel Prospetto B.1 "Disabilità incluse nel campo di applicazione della norma" riguardanti le diverse categorie e sotto categorie possono usare quale tipo di ascensore descritto nel Prospetto 1 (ascensore tipo 1, 2 o 3)? Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 61

62 CEN RELATIVA A 005 EN Pagina 2 of 2 Norma Edizione Punto Valida da: EN , Prospetto 1, Data della modifica: Prospetto B.1 Parole chiave: Sostituisce l'interpretazione No. Dimensioni minime della cabina Tipo di ascensore Dimensioni minime della cabina a) 1 Nessuna modifica 2 Nessuna modifica 3 Nessuna modifica Livello di accessibilità Questa cabina accoglie un utente su sedia a ruote senza una persona accompagnatrice Questa cabina accoglie un utente su sedia a ruote con una persona accompagnatrice Nessuna modifica Note Il tipo 1 assicura accessibilità alle persone che usano una sedia a ruote a propulsione manuale descritta nella EN o una sedia a ruote a propulsione elettrica di classe A descritta nella EN Il presente tipo è anche per persone che usano ausili di deambulazione (bastoni da passeggio), e persone con disabilità sensoriali e intellettuali. Il tipo 2 assicura accessibilità alle persone che usano una sedia a ruote a propulsione manuale descritta nella EN o una sedia a ruote a propulsione elettrica di classe A o B descritta nella EN Le sedie a ruote di classe B sono previste per alcuni ambienti interni e sono in grado di superare alcuni ostacoli esterni. Il presente tipo è anche per persone che usano ausili di deambulazione (bastoni da passeggio o stampelle). Il presente tipo è raccomandato come minimo livello di accessibilità secondo ECA (European Concept of Accessibility) Nessuna modifica Ciò verrà preso in considerazione in occasione della prossima revisione della norma. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 62

63 CEN RELATIVA A 006 EN Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN Appendice G.1 Data della modifica: Parole chiave: Altri dispositivi - dispositivi di comando Extra large (XL) Sostituisce l'interpretazione No. DOMANDA I dispositivi di comando XL in cabina sono un aggiunta ai comandi verticali (il che significa che si hanno insieme nella cabina i verticali e gli orizzontali) o sono un alternativa ai comandi verticali normali? Se fosse un alternativa, in tal caso sarebbe curioso che essi sono menzionati in un Appendice informativa. Quale è la vostra opinione: Normali più XL oppure uno dei due? Era inteso che i dispositivi di comando XL in cabina come descritti nell Appendice G.1 dovrebbero essere una soluzione alternativa ai comandi descritti nel punto Ciò verrà preso in considerazione in occasione della prossima revisione della norma. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 63

64 Sezione Interpretazioni relative alla EN CEN RELATIVA A 001 EN Pagina 1 of 1 Norma Edizione Punto Valida da: EN a) Data della modifica: Parole chiave: Protezione dei comandi elettronici Sostituisce l'interpretazione No. DOMANDA Protezione dell elettronica. Ciò significa che la protezione è richiesta per pulsanti, indicatori e altri dispositivi a tutti i piani? Dispositivi di comando e indicatori ai piani elettrici/elettronici devono continuare a funzionare al livello di accesso dei Vigili del Fuoco, in modo che i Vigili del Fuoco possano rilevare dove è posizionata la cabina per fini di salvataggio, es. dove la cabina è bloccata quando funzionante in un intervallo di temperatura ambiente da 0 C a 65 C, per un periodo uguale a quello richiesto per la struttura es. 2 h. Si richiede anche di prevenire che una presenza di acqua per le attività antincendio possa essere causa di un cortocircuito di qualunque comando, indicatore, ecc. elettrico in cabina e ai piani e influenzare il funzionamento dell ascensore. A tale fine: - la cabina e il(i) pannello(i) degli indicatori, - il pannello delle segnalazioni e l interruttore dell ascensore antincendio al livello di accesso dei Vigili del Fuoco devono avere almeno protezione IPX3 secondo la EN (5.11.2). In relazione ai comandi di piano e al pannello delle segnalazioni posti agli altri livelli, essi devono essere protetti allo stesso modo contro l acqua (IPX3 secondo la EN 60529) a meno che essi siano disconnessi elettricamente all attivazione dell interruttore dell ascensore antincendio. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: Pagina 64

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