NOTA PRELIMINARE. 2 Variazioni alle previsioni iniziali.

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1 NOTA PRELIMINARE 1 Lo stato di previsione del Ministero dell Economia e delle Finanze per l anno finanziario, approvato con legge 23 dicembre 2005, n. 267 recava le seguenti previsioni iniziali: Competenza Cassa Parte corrente , ,00 Parte capitale , ,00 Rimborso prestiti , ,00 Totali , ,00 2 Variazioni alle previsioni iniziali. Nel corso dell esercizio le suddette previsioni hanno fatto registrare un aumento netto di Euro ,00 in termini di competenza e un aumento di Euro ,00 in termini di cassa, così costituito: Competenza Cassa Parte corrente , ,00 Parte capitale , ,00 Rimborso prestiti , ,00 Totali , ,00 In conseguenza delle variazioni disposte nel corso della gestione, pertanto, le previsioni definitive vengono a cifrarsi, come segue: Competenza Cassa Parte corrente , ,00 Parte capitale , ,00 Rimborso prestiti , ,00 Totali , ,00 3 Risultanze gestionali di competenza e cassa. Rispetto alle sopra indicate previsioni definitive, i dati di consuntivo pongono in evidenza le seguenti risultanze: C o m p e t e n z a Previsioni definitive Impegni Economie 1 2 3=12 Parte corrente , , ,94 Parte capitale , , ,51 Rimborso prestiti , , ,80 Totali , , ,25

2 C a s s a Autorizzazioni definitive Pagamenti Differenza 1 2 3=12 Parte corrente , , ,91 Parte capitale , , ,97 Rimborso prestiti , , ,04 Totali , , ,92 4 Eccedenze Nel corso dell esercizio finanziario si è registrata un eccedenza, non compensata nell ambito delle economie di spesa della medesima unità previsionale di base , sul capitolo 2198 sia in termini di competenza che di cassa pari ad ,49 per la quale si propone sanatoria legislativa. Inoltre si sono registrate eccedenze anche sui capitoli 3313, in termini di competenza per ,25 e in termini di cassa per ,25, sul capitolo 3321, sia in termini di competenza che di cassa, per ,80 e sul capitolo 3355, in termini di competenza per ,53, in termini di cassa per ,21 ed in termini di residui per ,85, non compensate nell ambito delle economie di spesa della medesima unità previsionale di base , per le quali si propone sanatoria legislativa. Infine si segnalano le eccedenze sul capitolo 3935, in termini di competenza per ,49 ed in termini di cassa per ,64, non compensate nell ambito delle economie di spesa della medesima unità previsionale di base , per le quali si propone sanatoria legislativa. 5 Gestione dei residui I residui accertati al 1 gennaio per effetto di variazioni intervenute nel corso dell anno si sono modificati come segue. Residui al 1 gennaio Variazioni Residui risultanti 1 2 3=12 Parte corrente , , ,87 Parte capitale , , ,61 Rimborso prestiti , ,78 Totali , , ,26 Al riguardo, il conto consuntivo pone in evidenza le seguenti risultanze gestionali: Parte corrente Parte capitale Rimborso prestiti Residui , , ,78 Somme pagate , , ,10 Somme rimaste da pagare , , ,68 Economie , ,21 0,00 Pertanto, i residui accertati al 31 dicembre si stabiliscono complessivamente in Euro ,16 e sono così costituiti: somme rimaste da pagare sul conto della competenza ,59 somme rimaste da pagare sul conto dei residui ,57 in complesso ,16

3 Allegato n. 1 MINISTERO: Ministero Economia e Finanze (5 Dipartimenti + Gabinetto Ministro + Avvocatura Generale dello Stato) SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO CAPITOLI: /1 3511/ /1 4225/ Competenza Somme Pagate Personale in servizio al Personale in servizio al Previsioni iniziali Variazioni Previsioni definitive Impegni Competenza Residui Totale Di cui: Ritenute erariali Ritenute prev./assist (in migliaia di euro)

4 MINISTERO: Ministero Economia e Finanze (5 Dipartimenti + Gabinetto Ministro + Avvocatura Generale dello Stato) Allegato n. 2 SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO RETRIBUZIONI ACCESSORIE CAPITOLI: /2 3511/ /2 4225/ Competenza Somme Pagate Personale in servizio al Personale in servizio al Previsioni iniziali Variazioni Previsioni definitive Impegni Competenza Residui Totale Di cui: Ritenute erariali Ritenute prev./assist (in migliaia di euro)

5 Legge 11 marzo 1988, n.67 Art.20 Programma di interventi in materia di edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario e per la prevenzione e la lotta contro l'aids. L'art.20, comma 1 della legge 11 marzo 1988, n.67 ha autorizzato l esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l importo complessivo di lire miliardi, importo successivamente elevato a lire miliardi dalla legge , n. 388 art. 83, c. 3 (legge finanziaria 2001). Al finanziamento dei relativi interventi si provvede con operazioni di mutuo che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonchè i soggetti di cui alla legge 412/91, art.4, comma15, sono autorizzati ad effettuare, nel limite del 95% della spesa, con la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti, con Istituti ed Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo le modalità stabilite con decreto dal Ministero del Tesoro. Il comma 5 del citato articolo 20 della legge 67/88, ha determinato in complessive lire miliardi il limite dei mutui da contrarre nel primo triennio di applicazione della legge (1988/1990 1a tranche). Il comma 6 del citato art.20 stabilisce che l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra è a carico del bilancio dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell Economia e delle Finanze. Successivamente la legge , n.498, nel mentre ha previsto la sospensione per l anno 1993 della facoltà di contrarre mutui con ammortamento a carico dello Stato, ha permesso la contrazione di quelli relativi all edilizia sanitaria di cui all art.20 della legge 67/88, per l ulteriore importo di lire miliardi assegnato dalla legge 23 dicembre 1992, n.500, con onere a carico del Fondo Sanitario Nazionale (capitolo di spesa del Ministero del Bilancio e della P.E. ora Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione). Con DD.II , , e sono state stabilite le modalità e le procedure per l'assunzione dei mutui di cui alle predette leggi n.67\88 e n.500/92. La legge 5 giugno 1990, n.135, inoltre, attua un programma di interventi volti alla prevenzione e lotta contro l'aids, autorizzando un piano pluriennale in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per un ammontare di miliardi, sempre nell ambito dello stanziamento complessivo di lire miliardi dell art.20 della legge 67/88,. Con decreto del Ministero del Tesoro del sono state stabilite le modalità e le procedure per la contrazione dei mutui destinati al finanziamento degli interventi della legge 135/90 suddetta. La legge 4 dicembre 1993, n.492 di conversione, con modificazioni, del D.L , n.396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria, ha stabilito, successivamente, la cessazione dell'efficacia delle convenzioni stipulate dal Ministero della Sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE , per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'art.1, comma 1,lettera b, della citata legge 135\90, affidandone la prosecuzione direttamente alle Regioni, alle Università degli Studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti.

6 La medesima legge 492\93 stabilisce che nell'ambito dei miliardi, di cui alla già citata legge 135\90, si provvede al finanziamento mediante operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli Istituti di credito e le Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministro della Sanità, decreto in seguito emanato il Complessivamente, sui fondi stanziati dall art.20 della legge 67/88 di cui all apposito capitolo di spesa 7855, ora 2302 (quota interessi) e 9552 (quota capitale) dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell Economia e delle Finanze, questo Dicastero ha concesso a tutto il 31/12/2005 autorizzazioni alla stipula dei suddetti mutui per l importo complessivo di mld di lire ,142 (mln di euro 5.806,779), di cui: mld lire (mln euro 774,685) a valere ai sensi della legge 500/92 sul predetto Fondo Sanitario Nazionale di cui all apposito capitolo di spesa dello stato di previsione di questo Ministero, ora Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. mld 695 (mln euro 358,938) per i quali il Tesoro ha stipulato due mutui con l'imi (ora banca O.P.I.) capofila di un pool di istituti di credito, ai sensi della legge 135/90. mln lire (mln euro 609,657) per mutui stipulati con la Cassa DD.PP. ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 5 giugno 1990, n mln lire (mln euro 4.064,131) ai sensi della predetta legge 67/88, art. 20. In seguito il D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito con legge 24 novembre 2003, n.326, ha poi disposto, tra l altro, la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per Azioni. Successivamente, con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze in data 5 dicembre 2003, attuativo del suddetto D.L. n. 269/2003, è stata trasferita, tra l altro, al medesimo Dicastero la titolarità di parte dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP. fino alla data del 12 dicembre 2003 (entrata in vigore della suddetta legge 326/2003). In conseguenza di quanto sopra disposto e in dipendenza dell operazione di rinegoziazione dei mutui la cui titolarità è restata in capo alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. riguardante le somme maturate in conto interessi al 31 dicembre secondo il piano di ammortamento dei prestiti originari, con loro capitalizzazione alla data effetto della rinegoziazione, nell anno finanziario sono state pagate rate di ammortamento mutui per un totale di euro ,31. Per quanto riguarda, infine, il primo triennio di finanziamenti 1a tranche (mld lire pari ad mln euro 5.939,254) restano ancora da autorizzare mld lire 219,824 pari ad mln euro 113,530. Per ciò che concerne, inoltre, l utilizzo degli stanziamenti relativi alle successive tranche della spesa prevista dall art.20 della legge 67/88 le rispettive procedure sono attuate dagli uffici del Dipartimento della Ragioneria dello Stato IGESPES e dal Ministero della Salute, Amministrazione competente per materia, ai sensi del decreto legislativo n.430/97. LEGGI nn.430/91 e 23/96 Interventi e norme per l edilizia scolastica La legge 23 dicembre 1991, n.430 ha previsto la concessione di mutui ventennali da parte della Cassa DD.PP., per interventi di edilizia scolastica. Sono

7 autorizzati alla richiesta dei finanziamenti, per un ammontare complessivo di lire miliardi, i comuni, le province e le istituzioni dotate di personalità giuridica, che siano proprietari di immobili in cui hanno sede. L onere dell ammortamento, pari a lire 200 miliardi per il 1993 e lire 165 miliardi a decorrere dal 1994, è a carico dello Stato. Successivamente è stata emanata la legge n.23 dell 11 gennaio 1996 il cui obiettivo è quello di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali. Per tale finalità la legge autorizza una programmazione di interventi in materia di costruzione, ristrutturazione, riconversione di edifici e di realizzazione di impianti sportivi, definita mediante piani generali triennali e piani annuali predisposti e approvati dalle regioni. Il finanziamento è attuato attraverso mutui ventennali e quindicennali concessi dalla Cassa DD.PP. agli enti territoriali competenti, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il primo piano annuale del primo triennio il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 225 miliardi il cui onere a carico dello Stato è pari a lire 37 miliardi annui a partire dal La successiva legge 431/96 ha rideterminato l ammontare dei mutui (art.4 L.23/96) in lire 456 miliardi con un maggiore onere per lo Stato di lire 13 miliardi annui a decorrere dal Per il secondo piano annuale il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 522 miliardi il cui onere a carico dello Stato è pari a lire 50 miliardi annui a partire dal 1998 (L135/97). Il complessivo ammontare dei mutui per il terzo piano annuale è determinato in lire 591 miliardi con un onere di lire 46 miliardi a partire dal 1999 (L362/98). Il primo triennio prevede, quindi, la concessione di mutui da parte della Cassa DD.PP. per l importo totale di lire miliardi ( ) ed oneri a carico dello Stato per lire 146 miliardi.( ,26) Il secondo triennio comprende un primo piano annuale che stanzia un ammontare massimo di mutui per lire 385 miliardi (L.448/98) con un onere a carico dello Stato pari a lire 30 miliardi a partire dall anno Il secondo piano annuale prevede mutui per un ammontare complessivo di lire 398 miliardi con un onere di lire 40 miliardi a partire dall anno 2001 (L.F.488/99). Per il terzo piano annuale l importo dei mutui è di 612 miliardi e l onere di ammortamento a carico dello Stato è di 60 miliardi a partire dal 2002 (L.F. 388/2000). Il secondo triennio autorizza, quindi, la Cassa DD.PP. a concedere mutui per un importo complessivo di lire miliardi ( ,23) e con oneri a carico dello Stato per lire 130 miliardi ( ,88). A partire dall anno 2000 gli stanziamenti previsti sul cap.7882 sono stati divisi nella quota capitale a carico del capitolo 9552 e nella quota interessi a carico del capitolo 3037 ora La legge , n. 448 (legge finanziaria 2002) ha autorizzato un limite di impegno quindicennale dell importo di euro ,00 a partire dall anno 2004, quale rifinanziamento delle legge 362/98 (3 triennio 2 anno) (cap. 7080).

8 La legge , n. 289 (legge finanziaria 2003) alla tabella 1, autorizza un limite di impegno di 10 milioni di euro a partire dal 2003 fino al 2017 quale ulteriore rifinanziamento della citata legge 362/98 (3 triennio 1 anno). Il totale generale dei mutui che la Cassa DD.PP. è stata autorizzata a concedere ai sensi delle suddette leggi 430/91 e 23/96 ammonta ad euro ,77. Successivamente il D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito con legge 24 novembre 2003, n.326, ha disposto, tra l altro, la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per Azioni. Con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze in data 5 dicembre 2003, attuativo del suddetto D.L. n. 269/2003, è stata poi trasferita al medesimo Dicastero la titolarità di parte dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP. fino alla data del 12 dicembre 2003 (entrata in vigore della suddetta legge 326/2003). In conseguenza di quanto sopra disposto e in dipendenza dell operazione di rinegoziazione dei mutui la cui titolarità è restata in capo alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. riguardante le somme maturate in conto interessi al 31 dicembre secondo i piani di ammortamento dei prestiti originari, con loro capitalizzazione alla data effetto della rinegoziazione, nell anno finanziario sono state rimborsate rate di ammortamento mutui per un totale di euro ,42. Rendiconto Generale dello Stato Monitoraggio leggi di spesa Relazione

9 Esercizio Finanziario

10 Nella presente relazione, le competenti Direzioni del Dipartimento del Tesoro illustrano i risultati di gestione connessi alle principali leggi di spesa, sulla base di un accurata analisi economicofinanziaria dell attività svolta. CAPITOLO 1517 (Contributi ai Monopoli di Stato per spese in materia di intrattenimento e divertimento) L art. 22, comma 4 della Legge , n. 289 (Finanziaria 2003) ha stabilito, tra l altro, le misure di contrasto dell uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Tale articolo prevede un rimborso a favore dell Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato delle spese connesse all espletamento dei predetti compiti, per un importo medio forfettario annuo di ,00 di euro a partire dall anno Quest Ufficio ha provveduto al pagamento dell importo previsto per l anno mediante accreditamento ad apposita contabilità speciale. CAPITOLO 7100 (Concorso nel pagamento degli interessi nella misura del 3% sui mutui accesi dalle imprese agricole) L art. 121 della Legge n. 388 del 2000 prevede a favore delle imprese agricole in difficoltà il concorso nel pagamento degli interessi nella misura massima del 3% ed entro il limite di impegno di lire 40 miliardi sui mutui di ammortamento a quindici anni, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime a partire dall esercizio finanziario Per i suddetti scopi il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha provveduto ad iscrivere a carico del capitolo di spesa in questione le seguenti somme: lire 40 miliardi per l anno 2001, inviate in economia a fine esercizio e da riscriversi nell esercizio 2016; euro ,00 per l anno 2002 successivamente ridotti ad euro ,00 e conservati in bilancio con apposito decreto d impegno; euro ,00 per l anno 2003, successivamente ridotti ad euro ,00; euro ,00 per l anno 2004, successivamente ridotti ad euro ,00. Per l anno non è stata stanziata alcuna somma. I fondi relativi agli anni 2003 e 2004 sono stati conservati in bilancio, anche se non è stato ancora possibile avviare gli interventi previsti dalla citata normativa in quanto l Unione Europea non ha ancora autorizzato il regime degli aiuti in questione. CAPITOLO 7449 (Fondi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

11 L art. 32bis, comma 1 del D.L. n. 269 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell Economia e delle Finanze per il triennio , un apposito fondo per interventi straordinari per contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali con priorità di rischio sismico e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali delle aree metropolitane e delle città d arte. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di euro ,00 per l anno 2003 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2004 e L art. 5, comma 14, del D.L. 14/3/2005, n. 35 convertito in legge dall art. 1, legge 14 maggio 2005, n. 80, ha autorizzato per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell area delle acciaierie di Genova Cornigliano la concessione di contributi a carico del succitato fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell importo di 5 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall anno L art. 4, comma 2, del D.L. 6.3., n. 68, convertito con legge 24.3., n. 127, ha previsto che l importo di euro ,00, di cui all art. 32bis del succitato D.L. n. 269, venga versato al Capo X dell entrata (cap. 2368), per essere destinato alla prosecuzione dei lavori per la realizzazione del Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee. La corresponsione degli importi dovuti viene effettuata mediante accreditamento su apposito conto corrente infruttifero aperto a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la Tesoreria Centrale dello Stato. Nel quest Amministrazione ha corrisposto, per le suindicate finalità, l importo complessivo di 15 milioni di euro di cui 10 milioni versate in entrata al Capo X. A) FONDO 394 (art. 2, d.l. 251/81 convertito dalla l. 394/81) UPB Cap Il Fondo 394, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato, è alimentato da trasferimenti di risorse finanziarie stanziate nel bilancio statale (stato di previsione della spesa del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro) e dai rientri a fronte dei finanziamenti erogati. I finanziamenti sono concessi in base alle finalità previste dalla seguente normativa: 1. Legge n. 394/81, art. 2, penetrazione commerciale: concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese italiane a fronte di programmi di penetrazione commerciale, finalizzati alla costituzione di insediamenti durevoli in paesi non appartenenti all Unione Europea. Nel, il ricorso a tale finanziamento agevolato ha registrato una flessione del 9% rispetto al 2005;

12 2. Legge n. 304/90, art. 3, gare internazionali: concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese italiane a fronte di spese per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti all Unione Europea. Rispetto al 2005, nel il ricorso a questo strumento agevolativo ha presentato una sostanziale tenuta del numero di operazioni accolte e un considerevole aumento dell importo approvato che è passato da 0,4 milioni di euro nel 2005 a 2,9 milioni nel ; 3. Decreto legislativo n. 143/98, art. 22, comma 5, studi di prefattibilità e fattibilità e programmi di assistenza tecnica: concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese italiane a fronte di spese relative a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all aggiudicazione di commesse, in cui il corrispettivo è costituito in tutto o in parte dal diritto di gestire l opera, nonché delle spese relative a programmi di assistenza tecnica e a studi di fattibilità collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all estero in paesi non appartenenti all Unione Europea. Il è stato un anno di ridimensionamento anche per questa tipologia di interventi agevolativi, con particolare riguardo all assistenza tecnica, nonostante le condizioni particolarmente agevolate in termini di tasso di interesse e in termini di garanzie da rilasciare, che per le PMI sono limitate alla copertura del 50% del finanziamento accolto. Lo stanziamento del Fondo, relativo all esercizio, pari a 30 milioni di euro in termini di competenza e di cassa, è stato interamente messo a disposizione del Fondo mediante accreditamento al c/c presso la Tesoreria Centrale ed utilizzato per le finalità sopra esposte. In aggiunta, si fa presente che il capitolo n. 7301, contenuto all interno della UPB di pertinenza del centro di responsabilità 3 Tesoro, non presenta residui. B) FONDO 295 (art. 14 D. Lgs. n. 143/98) Fondo Unico UPB Cap. 7005/p Ufficio IX UPB Cap. 7298/p Il Fondo 295, costituito dalla Legge n. 295/73, finanzia gli interventi originariamente previsti dalla legge 227/77 e poi disciplinati dal D. Lgs. n. 143/98, come modificato dal D. Lgs. n. 170/99, nonché dalle Leggi n. 100/90 e n. 19/91. Il Fondo concede interventi agevolativi finanziari relativi a: 1. crediti all esportazione, in relazione ad operazioni di finanziamento di forniture all estero di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi di origine italiana (D. Lgs. n. 143/98); 2. investimenti all estero, in relazione a crediti ottenuti dalle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all estero partecipate dalla SIMEST S.p.A. in Paesi non appartenenti all Unione Europea (L. n. 100/90) e ai crediti ottenuti dalle imprese del Triveneto per il parziale finanziamento della loro quota di capitale

13 di rischio in imprese all estero partecipate dalla FINEST S.p.A. in Paesi dell Europa Centrale e Orientale (l. 19/91). Il Fondo 295 rappresenta una forma di sostegno essenziale per le esportazioni dei settori produttivi di beni d investimento (impianti, macchinari, lavori e servizi), che offrono ai committenti esteri termini di regolamento delle forniture dilazionati a mediolungo termine. Le due modalità di intervento di credito acquirente e fornitore prevedono l utilizzo di schemi che neutralizzano gli effetti sulla competitività dell export italiano dei sistemi a disposizione delle agenzie di credito all esportazione (ECA) degli altri Paesi e sono destinati ad isolare il committente estero dal rischio di variazione dei tassi d interesse, consentendogli l accesso ad un indebitamento a mediolungo termine al tasso fisso CIRR (Commercial Interest Reference Rate), il cui livello è regolamentato in sede OCSE. La Legge Finanziaria per il ha disposto la confluenza delle risorse del Fondo 295 nel fondo unico di investimento. A seguito della ripartizione e conseguente assegnazione al pertinente capitolo n. 7298/p del relativo stanziamento, pari a ,00, l intero importo è stato messo a disposizione del Fondo mediante accreditamento al c/c presso la Tesoreria Centrale ed utilizzato per le finalità sopra esposte. Il mancato accoglimento della richiesta di assegnazione in termini di cassa non ha, invece, consentito l erogazione dei residui accertati provenienti dallo stanziamento relativo all anno finanziario 2005, pari a ,00. Al riguardo, si fa rilevare che le risorse confluite nel fondo unico alimentano gli interventi agevolativi relativi al credito all esportazione, la cui particolare operatività rende necessaria la disponibilità sia per competenza sia per cassa degli stanziamenti disposti annualmente dalla legge finanziaria. L intervento pubblico, infatti, non si configura come un contributo classico agli interessi alla produzione e agli investimenti, che, in mancanza degli stanziamenti annuali o della disponibilità per competenza e cassa dei rifinanziamenti di leggi esistenti, può essere semplicemente disattivato. L intervento in questione, invece, provvede, in assoluta analogia con quanto in vigore presso i nostri Paesi concorrenti1, alla stabilizzazione del tasso di interesse, permettendo all esportatore italiano di offrire alla controparte estera un credito a tasso fisso per tutta la durata dell operazione (da 2 a 15 anni in base alle regole internazionali), pur finanziandosi a tasso variabile. Il sostegno pubblico, quindi, non si configura tecnicamente come un incentivo, ma rappresenta un intervento strutturale finalizzato alla copertura del costo, per l esportatore o per la banca finanziatrice, costituito dal differenziale tra il tasso fisso offerto alla controparte e il tasso variabile corrisposto all istituto finanziatore. Qualora, durante il periodo esaminato, il tasso variabile a carico dell esportatore risulta superiore al tasso fisso concesso alla controparte estera, il Fondo versa all esportatore la differenza. In caso contrario (tasso variabile inferiore al fisso), è l esportatore a corrispondere la differenza al Fondo (cd. contributi negativi). In questo contesto, è fondamentale rilevare che con l intervento si assume un obbligazione giuridica per l intera durata dell operazione, come detto

14 compresa tra due e quindici anni. Per tale motivo occorre assicurare ogni anno gli stanziamenti necessari a coprire le esigenze del Fondo. In aggiunta, si segnala che l operatività del Fondo 295, in materia di credito all esportazione, comprende i contributi per le operazioni di smobilizzo prosoluto (forfaiting), che rappresenta lo strumento in assoluto prevalente per il sostegno pubblico all esportazione delle piccole e medie imprese (PMI). Tale tecnica consente alle PMI di liberarsi del rischio dell operazione cedendo definitivamente la titolarità del credito ad un istituto finanziario. Il Fondo interviene con un contributo relativo alla differenza tra il tasso di sconto applicato all operazione dall istituto finanziario e quello ritenuto congruo, sulla base degli accordi internazionali raggiunti in sede OCSE. Infine, va sottolineata l importanza degli interventi agevolativi relativi agli investimenti all estero (leggi 100/09 e 19/91), che rappresentano la concretizzazione del sostegno pubblico all internazionalizzazione delle imprese nazionali. Anche in questo caso viene assunta un obbligazione giuridica che comporta la corresponsione semestrale, per tutta la durata di finanziamento, del contributo previsto dalle leggi citate. Nel, relativamente agli interventi per il credito all esportazione (D. Lgs. n. 143/98), sono state accolte 123 operazioni, con un aumento, rispetto al 2005, di circa il 146% in termini di numero, per un importo di 3.714,5 milioni di euro sostanzialmente analogo al considerevole ammontare del 2005, così ripartito: 36 operazioni (+20% rispetto al 2005), per un ammontare di 2.358,6 milioni di euro (+9,8% rispetto al 2005) per finanziamenti su crediti acquirente, e 87 operazioni (+61% rispetto al 2005) per un ammontare di 1.355,9 milioni per operazioni di smobilizzo su crediti fornitore (17% rispetto al 2005). In relazione a tale diminuzione occorre però tenere conto che, a causa della riduzione negli ultimi anni delle risorse destinate al rifinanziamento del Fondo 295, per le operazioni multifornitura, sono state introdotte, nel, nuove modalità di accoglimento per tranches, ciascuna pari fino ad 1/3 dell importo contrattuale, in sostituzione dell accoglimento dell intero importo. Pertanto, la diminuzione in termini di importo è da attribuire esclusivamente alla nuova modalità di accoglimento che non rende comparabili gli importi del con quelli degli anni precedenti. Ai fini di un confronto, l importo equivalente dovrebbe essere di milioni di euro (+74% rispetto al 2005), che costituirebbe il picco di gran lunga più elevato dal 1999 ad oggi. In aggiunta, si evidenzia che tale innovazione ha consentito di diluire in più anni fiscali l impegno di spesa per contributi rispetto a quelli che sarebbero derivati dall accoglimento delle operazioni per l intero importo, con un minor impatto sulle risorse del, pari a 73,8 milioni di euro. In totale, per il credito all esportazione l impegno di spesa del Fondo 295 è stato pari a 141,2 1 L intervento in questione è regolato da un intesa internazionale raggiunta in ambito OCSE, denominata Consensus, che regola, ai fini di parità di concorrenza e di riduzione degli oneri per i bilanci pubblici, l operatività dello strumento. Tale

15 milioni di euro, con un incidenza sul volume delle operazioni agevolate del 3,8% per unità di importo accolto a fronte del 4% dell anno precedente. Gli interventi relativi ai finanziamenti per investimenti all estero (L. n. 100/90 e L. n. 19/91) hanno riguardato 111 operazioni (+34% rispetto al 2005), per un importo di 139,9 milioni di euro (+60% rispetto all anno precedente). Tale consistente aumento è, in parte, da attribuire all accelerazione delle iniziative in Romania e in Bulgaria in previsione dell entrata di questi Paesi nell Unione Europea e della loro conseguente futura esclusione dalle agevolazioni. L impegno di spesa del Fondo 295 è stato di 50,6 milioni di euro, con un incidenza sul volume degli investimenti agevolati dell 13,9% (11,9% nell anno precedente) che è da attribuire al rialzo dei tassi di riferimento cui sono rapportati i tassi di contribuzione. CAPITOLO 7165 ARTIGIANCASSA La legge n. 67/88 dispone un incremento del fondo costituito presso l Artigiancassa per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane in modo da consentire l applicazione a carico dei mutuatari di un tasso inferiore a quello di mercato. La spesa è stata prevista in origine per un importo complessivo di lire 840 mld ( 433,82 mln.) dalla Legge Finanziaria n. 541 dell anno 1988, ripartita in ragione di lire 120 mld ( 61,97 mln.) per l anno 1988, 120 mld. per gli anni 1990 e 1991 e 480 mld. ( 247,90 mln.) per l anno Le leggi finanziarie degli anni successivi hanno rimodulato gli importi previsti ed hanno apportato delle variazioni in diminuzione. Con la Legge Finanziaria del 27 dicembre 2002, n. 289 è stato disposto un aumento di 10,50 mln. per l anno 2003 e di 59,50 mln. per l anno La Legge Finanziaria del 24 dicembre 2003, n. 350, tabella D, ha previsto un incremento del fondo di 10,00 mln. per l anno La Legge Finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto un ulteriore incremento del fondo di 70 mln., in ragione di 40 mln. per l anno 2005, 20 mln. per l anno ed 10 mln. per l anno Con la Legge Finanziaria del 23 dicembre 2005, n. 266 (tabella E) è stata disposta una diminuzione sullo stanziamento previsto della finanziaria dell anno precedente di 8 mln. per ciascuno degli anni e L ammontare complessivo risulta ora di 553,97 mln. anziché 569,97, così ripartito: L. 120 mld. ( 61,97 mln.) per gli anni 1988 e 1991, L.50 mld. ( 25,82 mln.) per il 1992 ed il 1993, L. 25 mld. intesa è vincolante per i paesi dell Unione Europea, in quanto è stata recepita in provvedimenti normativi formali.

16 ( 12,91 mln.) per il 1994, L. 48,5 mld., ( 25,02 mln.) per il 1995, L. 59,93 mld. ( 30,95 mln) per il 1996, L. 70 mld. ( 36,15 mln.) per il 1997, L. 50 mld. ( 25,82 mln.) per il 1998, il 1999, il 2000 ed il 2001, L. 69,75 mld. ( 36,02 mln.) per il 2002, 10,50 mln. per il 2003, 69,50 mln. per il 2004, 40 mln. per il 2005, 12 mln. per il ed 2 mln. per il CAPITOLO 7299 MEDIOCREDITO Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 L art. 2 comma 1 del decreto legge n. 691/94, convertito dalla Legge 35/95, ha previsto un incremento delle disponibilità del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell art. 31 del decretolegge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n Le nuove risorse sono state destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all art. 1, comma 1 del predetto D.L. n. 691/94, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre La Legge Finanziaria 28 dicembre 1995, n. 550 (in particolare, la tabella F) ha previsto uno stanziamento totale di lire mld. ( 590,31 mln), in ragione di lire 107 mld.( 55,26 mln.) per l anno 1996, lire 117 mld. ( 60,43 mln) per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e lire 802 mld. ( 414,20 mln.) per il 1999 e successivi anni. La legge 23 dicembre 1996, n. 663 (L.F. per l anno 1997), ha rimodulato gli stanziamenti in ragione di lire 70 mld. ( 36,15 mln.) per gli anni 1997, 1998 e 1999 e di lire 826 mld. ( 426,60 mln.) per il 2000 e successivi. La Leggi Finanziarie degli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 hanno confermato gli importi programmati per ciascuno degli anni e, da ultima, la legge 28 dicembre 2001 ha previsto lire 70 mld. ( 36,15 mln) per gli anni 2002 e 2003 e Euro 281,98 mln. per il 2004 e seguenti. La Legge Finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350, in attuazione dell art. 46 della Legge n. 488/2001, ha istituito un fondo di investimento (cap. 7005/p) iscritto nel centro di responsabilità Gabinetto ed Uffici, nel quale sono confluite anche risorse destinate al cap Al riguardo, si rileva che, nella tab. F della sopra citata L.F., sono stati confermati gli stanziamenti previsti, indicando l importo di 181,98 mln. per l anno 2004 ed 100,00 mln. per il Alla ripartizione del fondo si è provveduto con D.M. del 27 dicembre 2004 n , che ha

17 assegnato al capitolo 7299 uno stanziamento di 90,99 mln.(e non 181,98 mln.), che non è stato possibile trasferire al Mediocredito S.p.A. entro l anno 2004 essendo scaduti i termini previsti. Nel fondo unico da ripartire, la Legge Finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311 ha confermato uno stanziamento di 100,00 mln.per l anno 2005 (cap. 7005/p). Il predetto riparto ha avuto esito con decreto di variazione di bilancio del 29 dicembre 2005 con il quale è stata assegnata dal fondo unico (cap. 7005) al capitolo 7299 la somma di 100,00 mln., in termini di competenza e di cassa. Nel corso dell anno c è stata una variazione di in termini di residui, di 8, in termini di competenza e di cassa e di in termini di cassa. A fronte di questi importi sono stati disposti pagamenti per in conto residui. CAPITOLO 7299 MEDIOCREDITO SIMEST La Legge n. 266/1997, riguardante interventi urgenti per l economia, ha previsto all articolo 12 il rifinanziamento di incentivi al sistema produttivo. A tal fine il comma 1 del predetto art. 12 dispone l incremento del fondo, di cui all articolo 3 della Legge n. 295/73, per la concessione di agevolazioni relative alla Legge n. 1329/1965 (contributi per l acquisto di nuove macchine utensili, c.d. Legge Sabatini ). Il fondo viene aumentato di lire 75 mld. (38,73 mln. di Euro) annui per dieci anni, a decorrere dal La Legge Finanziaria n. 449/1997 ha modificato l incremento prevedendo un importo totale di lire 710 mld ( 366,68 mln.), ripartito in ragione di lire 35 mld ( 18,08 mln.) per l anno 1998, lire 75 mld ( 38,73 mln.) per ciascuno degli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, lire 225 mld ( 116,20 mln.) per il 2005 e successivi. Il Decreto Legislativo n. 143 ha attribuito alla Simest S.p.A., a decorrere dal 1 gennaio 1999, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all internazionalizzazione del sistema produttivo, con il conseguente trasferimento dal Mediocredito Centrale S.p.A. a tale società dei fondi e delle disponibilità finanziarie per assicurare la piena continuità operativa degli interventi agevolativi previsti. Dallo stanziamento del predetto capitolo 7776 viene detratta la somma di lire 75 miliardi che viene trasferita annualmente alla Simest, a scomputo del credito da questa vantato nei confronti del Mediocredito Centrale. Nella necessità di separare le risorse indirizzate a favore del settore estero (capitolo 7775) da quelle per l interno è stato istituito un nuovo capitolo 7776 (poi 7658), denominato Contributo al Mediocredito Centrale per interventi di sostegno finanziario al sistema produttivo interno, cui affluiscono finanziamenti ai sensi delle leggi: 1329/65, 35/95, 266/97, ecc.

18 La legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha confermato gli stanziamenti previsti dalle leggi precedenti indicando per gli anni 2005, e 2007 un importo di 38,73 mln. per ciascun anno. Con la Legge Finanziaria del 23 dicembre, n. 266 (tabella F) è stata disposta una diminuzione in bilancio di 15,40 mln., variando l ammontare previsto per gli anni e 2007 da 38,73 mln. ad 23,33 mln. Si allegano, inoltre, i contributi relativi ai capitoli (ex 7882), 1707, 7040, 7150, 7151, 7411, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447 e (ex 7855), amministrati dalla Direzione VI di questo Dipartimento. MINISTERO Roma, 16/05/2007 DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI UFFICIO AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE AREA II REPARTO VII RISORSE FINANZIARIE Prot /2007/DPF/UAR e per conoscenza All Ufficio Centrale del Bilancio Roma All Ufficio Agenzie ed Enti della Fiscalità S E D E OGGETTO: Rendiconto Generale dello Stato esercizio finanziario Monitoraggio leggi di spesa circolare n. 16 del 12 marzo 2007 In riscontro alla nota n , tenuto conto delle comunicazioni pervenute dai singoli gestori delle risorse destinate alle spese oggetto del monitoraggio, si comunica quanto segue: Decreto Legge n. 35/2005 art. 1: Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all internazionalizzazione del sistema produttivo. Capitolo finanziatore 3820 Restituzione anche mediante compensazione in sede dei versamenti unitari degli oneri gravanti sugli autotrasportatori di merci per effetto degli incrementi di accisa sul gasolio per autotrazione Riferimento attività dell Agenzia delle Dogane.

19 Stanziamento definitivo Impegnato Pagato Rim. da pag , , , ,71 Per quanto riguarda la gestione dei residui a fronte di impegni per ,89 ne sono stati pagati ,28. Si rappresenta che sul capitolo si è realizzata una economia di ,16 in quanto l abolizione della Carbontax e la necessità di rispettare i vincoli di carattere comunitario hanno determinato una forte riduzione dei benefici fiscali da erogare a favore degli autotrasportatori. Legge finanziaria 2002 n. 448/2001 art. 14: Riduzione dell imposta di consumo sul gas metano Capitolo finanziatore 3823 Somma occorrente per l attuazione di interventi di riduzione dell imposta di consumo del gas metano al fine di contenere gli squilibri tariffari esistenti nelle diverse zone geografiche del paese Riferimento attività dell Agenzia delle Entrate. Stanziamento definitivo Impegnato Pagato Rim da pag ,00 ==== Questa spesa non ha avuto alcuna gestione nell anno. Legge Finanziaria 2003 n. 289/2002 art. 92 Esenzione a favore dei Centri sociali per anziani Capitolo finanziatore 3855 Somma da versare all entrata del bilancio dello Stato per l esenzione concessa ai centri sociali per anziani dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni Riferimento attività dell agenzia delle Entrate. Stanziamento definitivo Impegnato Pagato Rim. da pag , ,00 La spesa di cui trattasi è stata interamente impegnata, ma ancora non si hanno elementi per il loro utilizzo. Nel corso dell esercizio sono stati pagati residui dell anno 2005 per ,00. Decreto Legge n. 269/2003 art. 19 De Tax Agevolazioni I.V.A. per acquisti presso esercizi convenzionati di importo superiore ad 50 Capitolo finanziatore 3856 Somme da destinare ad associazioni organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche in relazione alla quota dell uno per cento dell imposta sul valore aggiunto devoluta ai medesimi istituti da parte dei consumatori Riferimento attività dell Agenzia delle Entrate.

20 Stanziamento definitivo Impegnato Pagato Rim da pag ,00 ===== Non sono pervenute indicazioni dall Agenzia delle Entrate, in quanto la stessa Agenzia ha chiesto All Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio della Ragioneria Generale dello Stato un parere sulle modalità di gestione della spesa stessa. Inoltre le risorse nel corso dell esercizio finanziario, in sede di assestamento, sono state azzerate. Legge Finanziaria n. 266/2005 art. 1 c. 119 Capitolo finanziatore 3868 Somma da versare all entrata del bilancio dello Stato per i crediti di imposta fruiti dalla imprese armatrici per la salvaguardia dell occupazione della gente di mare Riferimento attività dell Agenzia delle Entrate Stanziamento definitivo Impegnato Pagato Rim da pag , ,00 Non sono pervenute indicazioni dall Agenzia delle Entrate, in quanto la stessa Agenzia ha chiesto All Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio della Ragioneria Generale dello Stato un parere sulle modalità di gestione della spesa stessa.. Legge Finanziaria 2001 n 388/2000 art. 133 Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane Capitolo finanziatore 3869 Somma da versare all entrata del bilancio dello Stato per i crediti di imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, fruiti dalle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione con sede legale e stabilimento nel territorio della Regione Sicilia Riferimento attività dell Agenzia delle Entrate. Stanziamento definitivo Impegnato Pagato Rim da pag , ,00 Non sono pervenute indicazioni dall Agenzia delle Entrate, in quanto la stessa Agenzia ha chiesto All Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio della Ragioneria Generale dello Stato un parere sulle modalità di gestione della spesa stessa. Legge Finanziaria 2005 n. 311/2004 art. 1 c. 373 Capitolo finanziatore 3936 Somma da assegnare alla Scuola superiore dell economia e delle finanze per l attuazione di un programma straordinario di qualificazione e formazione del personale ecc. Riferimento attività Scuola Superiore dell Economia e delle Finanze.

21 Stanziamento definitivo Impegnato Pagato Rim da pag , ,00 Al riguardo si precisa che le somme erogate a questa Scuola sono state interamente utilizzate per le finalità previste dall oggetto della spesa. Decreto Legge n. 106/2005 art. 2 Premio di concentrazione Capitolo finanziatore 7790 Somma da versare all entrata del bilancio dello Stato per i crediti di imposta fruiti dai soggetti per investimenti realizzati nelle aree svantaggiate ecc. Riferimento attività dell Agenzia delle Entrate. Stanziamento definitivo Impegnato Pagato Rim da pag , , ,00 Risorse interamente utilizzate per le finalità volute. Decreto Legge n. 269/2003 art. 50 Disposizione per l accelerazione delle disposizioni ai soggetti erogatori dei servizi Capitolo finanziatore 7795 Somme da versare all entrata del bilancio dello Stato per i crediti di imposta fruiti dalle farmacie. Stanziamento solo di cassa ,00 interamente utilizzato Riferimento attività Agenzia delle Entrate. Legge n. 178/2002 art. 11 Contributi per gli investimenti in agricoltura Capitolo finanziatore 7806 Somma da versare all entrata del bilancio dello Stato per i crediti di imposta fruiti dalle imprese agricole ecc. Riferimento attività dell Agenzia delle Entrate. Stanziamento Impegnato Pagato Rim da pag definitivo , , ,00 Nel corso dell esercizio è stato pagato l importo di ,00 impegnato nell anno IL DIRETTORE DELL UFFICIO f.to Aldo BOVI

22 MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA (Art. 13 del Dlg n. 279 del 1997) AMMINISTRAZIONE: Dipartimento del Tesoro Autorizzazione: LF 289/2002 Art. 22 c. 4 punto 7 Denominazione Autorizzazione: Incentivazione del settore industriale Attivazione: 2003 Capitolo 1517 Capitolo di provenienza COMPETENZA ANNO Stanziamento definitivo Impegnato Pagato Rim. da Pag. Ec. e/o per , , , , , , , , ,00 TOT , , , , , , ,00 RESIDUI ANNO Stanziamento definitivo Impegnato Pagato Rim. da Pag. Ec. e/o per , , ,00 CASSA ANNO Stanziamento definitivo Impegnato Pagato Rim. da Pag. Ec. e/o per , , , , , , , , , , ,00

23 DECRETO LEGISLATIVO 12 FEBBRAIO 1993, n.39 Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione Il decreto legislativo , n.39 ha istituito all'art.4, comma 1, l'autorità informatica nella pubblica amministrazione ed al successivo art.5, comma 2, ha previsto che la stessa provveda all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi da essa direttamente gestiti nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con successivo provvedimento (art. 176 del decreto legislativo n è stata modificata la denominazione "Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione" in "Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione". A seguito dell'entrata in vigore dell'art.8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303 che ha previsto l'autonomia gestionale della Presidenza del Consiglio stabilendo che le risorse da utilizzare per le finalità proprie devono essere iscritte "in apposita unita previsionale della spesa del Ministero dell'economia e delle Finanze", è stato istituito sin dal 2001 in detto stato previsionale il capitolo 1707 (già 2501) con uno stanziamento per il 2002 di totalmente erogato. Nel corso degli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 sono stati erogati complessivamente al CNIPA gli importi di ,00. Lo stanziamento del, di iniziali ,00 successivamente integrati di ,00, è stato complessivamente pari ad ,00. Nel corso dell anno è stato erogato l importo di ,96 ( euro ,96 sul piano di gestione 1 spese di funzionamento ed euro ,00 sul piano 2 spese per progetti )comprendente parte dello stanziamento più quota parte dei residui degli anni precedenti pari ad ,00. Al 31/12/ si è provveduto ad impegnare l importo di 1 milione di provenienza 2005, 1 milione di provenienza e a inviare in perenzione l importo di 5 milioni, residui 2004.

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