Il rapporto Equilibri di bilancio Pareggio di bilancio

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1 Operatività delle nuove regole contabili armonizzate nel corso del 2017 per gli Enti sotto i 5000 abitanti fra vincoli di finanza pubblica e attività propedeutiche alla contabilità economico-patrimoniale e al bilancio consolidato Cremona, 26/10/2017 Dott. Marco Allegretti Indice IL PAREGGIO DI BILANCIO La normativa per l anno in corso Il calcolo del saldo rilevante Prospetto di rispetto del Pareggio di Bilancio Pareggio nazionale Pareggio regionale Monitoraggio e certificazione dei risultati conseguiti Il sistema sanzionatorio Norme anti elusione Il rapporto Equilibri di bilancio Pareggio di bilancio La programmazione delle spese in conto capitale per il rispetto del vincolo: Finanziamento ed iscrizione L utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato in conto capitale

2 Indice CONTABILITA ECONOMICO-PATRIMONIALE Cenni introduttivi Attività propedeutiche Il passaggio dalle registrazioni contabili allo schema di bilancio economicopatrimoniale BILANCIO CONSOLIDATO Cenni introduttivi Attività propedeutiche Il passaggio dai bilanci degli Enti da consolidare al bilancio consolidato IL PAREGGIO DI BILANCIO

3 IL PAREGGIO DI BILANCIO L abrogazione delle regole precedenti 463.Adecorreredall'anno2017cessanodiavereapplicazioneicommida709a712e da 719 a 734, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 deipattidisolidarietàdicuiaicommida728a732dell'articolo1dellalegge28dicembre 2015, n L'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso. abrogate le norme che regolavano il Pareggio di Bilancio nel Vengono, ovviamente, fatti salvi tutti gli obblighi di monitoraggio e certificazione; ovvero relativamente ai soli obblighi ancora da porre in essere: MONITORAGGIO: trasmissione, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento (ovvero entro il 30/01/2017), di un prospetto delle informazioni riguardanti le risultanze al 31/12/2016 delle Entrate e Spese Finali, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto(" CERTIFICAZIONE: invio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, di una certificazione dei risultati conseguiti(secondo prospetto e modalità definiti con successivo decreto), firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, utilizzando il sistema web appositamente previsto ( al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al pareggio di bilancio, tuttavia se la stessa giunge entro 30 giorni dall approvazione del rendiconto e attesta il rispetto si applica la sola sanzione relativa all improcedibilità ad assunzione di personale. Decorsi trenta giorni dal termine per l approvazione del rendiconto senza trasmissione della certificazione, vi provvede il presidente dell organo di revisione o il revisore unico in qualità di commissario ad acta; se così avviene, ma dalla stessa risulta il conseguimento dell obiettivo, si applicano le sole sanzioni relative all improcedibilità ad assunzione di personale e di riduzione degli emolumenti ai componenti della giunta. Entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale non può più rettificare la propria certificazione, mentre (sempre entro il medesimo termine) lo stesso è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del pareggio di bilancio. 6

4 Allo stesso modo, vengono fatte salve le sanzioni in caso di mancato rispetto per l anno 2016 e precedenti delle normative allora in vigore, ovvero: riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale pari all importo sforato vincolo all impegno di spese correnti in misura massima pari all importo degli impegni effettuati nell anno precedente a quello di riferimento; impossibilità di ricorrere all indebitamento per gli investimenti(resiste l obbligo di certificare il rispetto all istituto finanziatore); improcedibilità delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione (anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto), oltre al divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale sanzione; rideterminazione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30% rispetto all ammontare risultante alla datadel30giugno2014. Viene invece soppressa la disposizione relativa alla sanzione (mancata erogazione di risorse e trasferimenti da parte del Ministero dell Interno) prevista qualora gli enti trasmettano la certificazione concernente la verifica dell obiettivo di saldo oltre 60 giorni dal termine stabilito per l approvazione del rendiconto. Risultano infine fatti salvi anche gli effetti connessi all applicazione nell anno 2016 dei patti di solidarietà(cosiddetti patti orizzontali nazionali e regionali). 7 Introduzione delle regole valide dal Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 466.Adecorreredall'anno2017glientidicuialcomma465devonoconseguireilsaldononnegativo,in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelleascrivibiliaititoli1,2,3,4e5delloschemadibilancioprevistodaldecretolegislativo23giugno 2011,n.118,elespesefinalisonoquelleascrivibiliaititoli1,2e3delmedesimoschemadibilancio. Per gli anni , nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione sia approvato entro il 31 gennaio Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa. 8

5 Come abbiamo avuto modo di conoscere bene durante il 2016, vengono definite le nuove regole (valide per tutti gli Enti, compresi ancora i Comuni con meno di abitanti) che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica introducendo l obbligo di raggiungere un saldo non negativo in termine di saldo finale di competenza. Quanto alle entrate rilevanti, si deve ancora far riferimento a: ENTRATE FINALI = Titolo 1 + Titolo 2 + Titolo 3 + Titolo 4 + Titolo 5 Quanto alle spese rilevanti, si deve far riferimento a: SPESE FINALI = Titolo 1 + Titolo 2 + Titolo 3 9 Quanto al saldo rilevante, si deve far riferimento a: SALDO RILEVANTE = Entrate Finali Spese Finali Infine,perilrispettoomenodelvincoli,sidevefarriferimentoa: RISPETTO = Saldo Rilevante ZERO Viene poi riproposta, per il triennio , la norma secondo cui, sia in entrata che in spesa, è che considerato rilevante il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO al netto della quota rinveniente dal ricorso all indebitamento. 10

6 Pertanto, per il periodo di riferimento del bilancio di previsione in corso di predisposizione/approvazione, il vincolo di finanza pubblica farà riferimento alle seguenti vocidientrataespesa: Si evidenzia che è stato definitivamente chiarito che non sarà più rilevante la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 11 A decorrere dall'esercizio 2020, invece, tra le entrate e le spese finali è incluso il solo fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali. Dovendosi far riferimento, per la determinazione delle entrate finali, al Titolo 1 + Titolo2+Titolo3+Titolo4+Titolo5,dal2020nonsolononsaràrilevantel FPV derivante da indebitamento ma tantomeno quello derivante da Avanzo. Pertanto, dal 2020, il vincolo di finanza pubblica farà riferimento alle seguenti voci di Entrata e Spesa: 12

7 Viene infine inserita una norma (di cui si contesta fermamente la natura e la logica) secondo cui, in piena deroga al principio contabile applicato 4/2 e solo per quegli Enti che approvano il bilancio di previsione 2017/2019 entro il 31 gennaio 2017, le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa... Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa. 13 Prospetto di rispetto del Pareggio di Bilancio 468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 466 del presente articolo, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui: a) all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldodicuialcomma466delpresentearticolo; c) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti le operazioni di indebitamento; d)all'articolo51,comma2,letterea)eg),deldecretolegislativo23giugno2011,n.118; e) all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato. 14

8 Comegiàavvenutoancheperil2016(oltreacomeavvenivaancheperilPattodiStabilità),risulta obbligatorio allegare al bilancio pluriennale di previsione un prospetto che attesti il rispetto delle norme in commento. Tale analisi, va evidenziato per altro, risulta già obbligatoria all interno del Documento Unico di Programmazione, nel quale risulta necessaria un analisi di coerenza dei dati ivi inseriti con i vincoli di finanza pubblica. Il prospetto potrà essere aggiornato dalla Ragioneria Generale dello Stato sentita ARCONET. Entro 60 giorni dall entrata in vigore dello stesso, gli Enti dovranno approvare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione. Da sito ARCONET: Nel corso della riunione del 23 novembre 2016, la Commissione Arconet ha approvato la proposta di aggiornamento, presentata dal Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del Prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per adeguarlo all articolo 65, comma 6, del disegno di legge di bilancio Il prospetto entra in vigore contestualmente all approvazione della legge di bilancio 2017 dello Stato.... Viene infine chiarito che, oltre a tutte le variazioni di bilancio approvate dal Consiglio Comunale, tale prospetto andrà allegato anche alle seguenti variazioni: il riaccertamento ordinario dei residui (di cui all articolo 3, comma 5 del D.Lgs. 118/2011) approvato dalla Giunta ai sensi dell art. 175 c. 5-bis lett. e) del TUEL; le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il FPV se rilevante per il saldo(ovvero derivante da indebitamento, oltre che da avanzo dal 2020) e gli stanziamenti correlati effettuati dai dirigentiaisensidell art.175c.5-bislett.b)deltuel; le variazioni tra gli stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa effettuate dai dirigenti aisensidell art.175c.5-bislett.e-bis)deltuel. 15 Monitoraggio e certificazione dei risultati conseguiti 469. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 466 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 4, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente perirapportitralostato,leregionieleprovinceautonomeditrentoedibolzano Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto( entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 aprile e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. 16

9 Per la tematica in esame, la normativa prevede: MONITORAGGIO: trasmissione, con tempi e modalità stabiliti con successivo decreto (Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n del 27 giugno 2017), di un prospetto delle informazioni riguardanti le risultanze, al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato CERTIFICAZIONE: invio, entro il termine perentorio del 31 marzo dell anno successivo a quello di riferimento, di una certificazione dei risultati conseguiti (secondo prospetto e modalità definiti con successivo decreto), firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, utilizzando il sistema web appositamente previsto ( al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al pareggio di bilancio, tuttavia se la stessa giunge entro il 30 aprile e attesta il rispetto si applica la sola sanzione relativa all improcedibilità ad assunzione di personale a tempo indeterminato. Decorsi trenta giorni dal termine per l approvazione del rendiconto senza trasmissione della certificazione, vi provvede il presidente dell organo di revisione o il revisore unico in qualità di commissario ad acta; se così avviene entro 60 giorni, ma dalla stessa risulta il conseguimento dell obiettivo, si applicano le sole sanzioni relative all improcedibilità ad assunzione di personale e di riduzione degli emolumenti ai componenti della giunta tenendo conto della gradualità prevista al comma 476 di cui meglio si dirà nel prosieguo. Entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 30 giugno, l'ente locale è tenuto a rettificare la propria certificazione se il risultato è difforme dal rendiconto approvato; se l Ente approvasse o riapprovasse il rendiconto decorso tale termine, è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del pareggio di bilancio. 17 Il sistema sanzionatorio 475.Aisensidell'articolo9,comma4,dellalegge24dicembre2012,n.243,incasodimancato conseguimento del saldo di cui al comma 466: a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato... Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residuenell'annosuccessivo,ilrecuperoèoperatoconleproceduredicuiaicommi128e129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma..., c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica; d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 446. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; 18

10 e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. 476.Nelcasoincuiilmancatoconseguimentodelsaldodicuialcomma466risultiinferioreal3per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera c), è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f), è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma Aglientiperiqualiilmancatoconseguimentodelsaldodicuialcomma466siaaccertatodalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, di cui al comma Gli enti di cui al comma 477 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 19 In caso di mancato rispetto del pareggio, si applicano le seguenti sanzioni nell anno successivo a quello di riferimento(ovvero a quello successivo alla certificazione del mancato rispetto se questo avviene oltre l esercizio successivo a quello di riferimento): 1) riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale pari all importo sforato applicata nel triennio successivo a quello dell inadempienza e a quote costanti. In caso di incapienza, gli enti locali sono tenuti a versare all entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale; in caso tale versamento non avvenisse, il recupero è operato a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell interno e, in caso di incapienza, lo stesso Ministero può trattenere le relative somme all atto del riversamento dell IMU incassata con F24 2) vincolo all impegno di spese correnti in misura massima pari al 99% dell importo degli impegni effettuati nell anno precedente a quello di riferimento; la sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi e al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica. 3) impossibilità di ricorrere all indebitamento per gli investimenti (resiste l obbligo di certificare il rispetto all istituto finanziatore); 4) improcedibilità delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione(anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto), oltre al divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale sanzione; viene introdotta la possibilità di assumere personale a tempo determinato, fino al 31 dicembre, per le funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e nel settore sociale, nell ovvio limite vigente per le assunzioni di personale a tempo determinato; 5) rideterminazione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30% rispetto all ammontare spettante nell esercizio di violazione. 20

11 Viene poi introdotto un ulteriore criterio rispetto alla proporzionalità della sanzione rispetto allo sforamento registrato; in particolare per gli enti che non rispettano il saldo per un importo inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali: illimiteagliimpegnidispesacorrenteèparial100%dell annoprecedente (punto2dicuisopra); il limite alle assunzioni di personale si riferisce alle sole assunzioni a tempo indeterminato(punto 4 di cui sopra); la riduzione dell indennità di funzione e i gettoni di presenza in capo agli amministratori in carica nell anno in cui è avvenuta la sanzione è pari al 10%(punto5dicuisopra). NelcasoincuilaCortedeiContiaccertilaviolazionedopol annosuccessivoa quello cui la violazione si riferisce, l Ente è tenuto a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e ad applicare le sanzioni nell anno successivo a quello di invio della nuova comunicazione. 21 Il sistema premiale per il rispetto dei limiti posti dal Pareggio di Bilancio 479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473: a)alleregioni...; b)allecittàmetropolitane,alleprovinceeaicomuni,cherispettanoilsaldodicuialcomma466e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera a), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna città metropolitana, provincia e comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le città metropolitane, le province e i comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti dicuialcomma469; c)perleregionielecittà...; d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n

12 Viene inserito un meccanismo premiale per chi rispetta il saldo che prevede un criterio di proporzionalità tra premi e rispetto del saldo. In particolare: aicomunicherispettanoilsaldofinaledicompetenzaechehannoun saldo finale di cassa non negativo sono assegnate (entro il 30 luglio di ciascun anno, con decreto MEF d intesa con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali) le eventuali risorse derivanti dalle sanzioni finanziarie comminate agli enti inadempienti da destinare per la realizzazione di investimenti. icomunicherispettanoilsaldoeilcuiovershootingèinferioreall'1%degli accertamenti delle entrate finali, nell'anno successivo la percentuale del turnoverdelpersonaleèinnalzataal75% 23 Norme anti elusione dei vincoli derivanti dal Pareggio di Bilancio 480.Icontrattidiservizioeglialtriattipostiinesseredaglienti,chesiconfiguranoelusivi delleregoledicuiaicommida463a484,sononulli Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delleregoledicuiaicommida463a484èstatoartificiosamenteconseguitomedianteuna non corretta applicazione dei princìpi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Viene prevista la nullità di tutti i contratti posti in essere in elusione dei vincoli del pareggio di bilancio, con conseguente inefficacia nei confronti dell Ente e rischio richiesta di risarcimento danno da parte del fornitore al responsabile che ha perfezionato l obbligazione giuridica elusiva del vincolo in commento. Al contempo, la Corte dei Conti può irrogare anche sanzioni pecuniarie a chi ha posto in essere gli atti elusivi ed in particolare: agli amministratori: fino a 10 volte l indennità di carica percepita al momento di commissione dell elusione al responsabile amministrativo (non più al responsabile dei servizi finanziari): fino a 3 mensilità del trattamento retributivo(al netto degli oneri fiscali e previdenziali) 24

13 Clausola di salvaguardia 482. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 468, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa. Resta salva la facoltà del MEF(sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) di proporre adeguate misure di contenimento della spesa in caso di andamenti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l Unione europea risultanti dalle operazioni di monitoraggio. 25 Patti nazionali 485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica Gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui ai commi da 463 a 508, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica La Presidenza del Consiglio dei ministri Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica attribuisce a ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016; b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge; c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge. 26

14 489. La Presidenza del Consiglio dei ministri Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica, entro il termine perentorio del 5 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito« bilancio.mef.gov.it». 491.Lerichiestedispazifinanziaridicuialcomma490,perlaquotanonriferitaagliinterventi di edilizia scolastica di cui ai commi da 487 a 489, sono completi delle informazioni relative: a)al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; b)all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento: 1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio del triennio , sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1 gennaio dell esercizio di riferimento; 2) dei comuni con popolazione inferiore a abitanti, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa; 27 b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensideicommida487a489; c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa; d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) e d)del comma 492, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 487, 489,490e491sono,rispettivamente,il20febbraio,il5marzo,il20febbraioeil15 marzo. Per il triennio 2017/2019 con il meccanismo dei patti nazionali viene previsto un metodo di riparto agli enti di spazi per investimenti finanziati da avanzo o indebitamento (eccedenti rispetto a quelli effettuabili nel rispetto del proprio saldo) nellimitecomplessivodi700milionidieuroannui,dicui300milionidieurodestinati a interventi di edilizia scolastica. 28

15 In particolare, quanto ai 300 milioni destinati a interventi di edilizia scolastica viene previsto che gli Enti comunichino le loro richieste entro il 20 gennaio dell anno di riferimento (20 febbraio per il 2017) alla Presidenza del Consiglio dei ministri Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica. Gli spazi verranno ripartiti entro il 5 febbraio (5 marzo per il 2017), nel limite suddetto, secondo il seguente ordine di priorità: 1)interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016; 2)interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge; 3)interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge. Quanto ai restanti 400 milioni per altri investimenti viene previsto che gli Enti comunichino le loro richieste entro il 20 gennaio dell anno di riferimento(20 febbraio per il 2017) alla Ragioneria Generale dello stato mediante il sito bilancio.mef.gov.it. 29 Glispaziverrannoripartitientroil15febbraio(15marzoperil2017)dallaRGS,nellimite suddetto, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento: 1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio del triennio , sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1 gennaio dell esercizio di riferimento; 2) dei comuni con popolazione inferiore a abitanti, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa; b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi deicommida487a489; c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa; d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa. In caso di richieste maggiori delle disponibilità si darà preferenza agli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. 30

16 Patto di solidarietà nazionale orizzontale (articolo 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21).... i comuni possono cedere, per gli anni 2017, 2018 e 2019, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all indebitamento....icomunipossonorichiedere,perglianni2017,2018e2019,eper la quota non soddisfatta dalle intese regionali e/o dal patto nazionale verticale di cui al comma 485 dell articolo 1 della legge n. 232 del 2016, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all indebitamento. Le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari devono essere trasmesse dagli enti interessati al Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso la compilazione dell apposito modello presente sul sistema web di cui all indirizzo entro il termine perentorio del Entro il..., il Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede alla distribuzione degli spazi finanziari,..., tenendo conto prioritariamente delle richieste: a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell anno 2015 in quanto con popolazione fino a abitanti; b) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l utilizzo dei risultati di amministrazione; c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l utilizzo dei risultati di amministrazione. Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera a), la distribuzione tra i comuni è effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere b)ec).fermorestandoilpienosoddisfacimentodelleprioritàdicuialleletterea),b)ec) del comma 6, in presenza di richieste pervenute dagli enti che superino l ammontare degli spazi finanziari residui, l attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, nel rispetto del saldo di cui all articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali. 32

17 ... Si prega, infine, di prestare attenzione alla correttezza dei dati inseriti, anche con riferimento all unità di misura, atteso che i dati vanno espressi in MIGLIAIA di EURO. Agli enti che cedono spazi finanziari, l obiettivo di saldo, di cui al comma 466 dell articolo 1 della legge n. 232 del 2016, è migliorato, nel biennio successivo a quello della cessione, per un importo annuale pari alla metà della quota ceduta. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari, l obiettivo di saldo di cui al comma 466 dell articolo 1 della legge n. 232 del 2016, è diminuito, nel biennio successivo a quello della acquisizione, per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.... La comunicazione agli enti interessati dell avvenuta rimodulazione dei saldi obiettivo avverrà con successiva comunicazione sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, al seguente link: GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/.../... Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le suddette finalità, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell obiettivo di saldo finale di competenza per un importo pari ai predetti spazi finanziari non utilizzati per le finalità indicate dalla norma....qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà... non siano totalmente utilizzati, l ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell esercizio finanziario successivo a quello dell attribuzione....gli enti beneficiari devono trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche Patti di solidarietà Quanto ai patti di solidarietà ricordiamo che la legge 243/2012 prevede: Art. 10 Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali 1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano e' consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalita' e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato. 2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita' di copertura degli oneri corrispondenti. 3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. 4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta' nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da partedelleregioniedelleprovinceautonomeditrentoedibolzano.loschemadeldecretoe' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato. 34

18 Restano quindi in vita anche i cosiddetti pareggi orizzontali e/o verticali regionali e nazionali, secondo le modalità che verranno definite con successivo decreto. Quanto all intervento normativo in commento(ovvero la Legge di Bilancio 2017) si prevede: 507. Qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto. Nello specifico, vengono previste sanzioni per chi non sfrutta in toto gli spazi richiesti e concessi e per chi non fornisce le informazioni inerenti; in particolare: in caso di mancato utilizzo, anche solo parziale, degli spazi finanziari ottenuti nell ambito delle intese e dei patti di solidarietà l ente non potrà beneficiare di spazi finanziari nell anno successivo; in caso di mancato invio delle informazioni richieste relativamente agli spazi finanziari ottenuti nell ambito delle intese e dei patti di solidarietà, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato (anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto) fino al momento in cui adempie a tale trasmissione. 35 GLI EQUILIBRI DI BILANCIO Articolo 162- Principi del bilancio 6.Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilita' finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilita' degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrita'. 36

19 Pertanto devono essere garantiti: pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell utilizzo dell avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato un fondo di cassa finale non negativo equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria: spese correnti + spese per trasferimenti in c/capitale + quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (con l esclusione dei rimborsi anticipati) = entrate correnti (primi tre titoli dell'entrata) + contributi destinati al rimborso dei prestiti + fondo pluriennale vincolato di parte corrente + utilizzo dell avanzo di competenza di parte corrente + entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili + saldo negativo delle partite finanziarie (determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti) equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria: spese di investimento = entrate in conto capitale + accensione di prestiti + fondo pluriennale vincolato in c/capitale + utilizzo dell avanzo di competenza in c/capitale + risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili ENTRATE Competenza Cassa Competenza Competenza AVANZO FPV 0, , ,90 Titolo 1 E. corr di nat trib, contr e pereq , , , ,00 Titolo 2 Trasf. corr , , , ,95 Titolo 3 E. extratrib , , , ,61 Titolo 4 E. in c/cap , , , ,10 Titolo 5 E. da riduz di attiv. fin. 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 6 Accens. di prest. 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 7 Anticipaz da tesoriere , , , ,92 Titolo 9 E. per conto di terzi e part di giro , , , , , , , ,48 SPESE Competenza Cassa Competenza Competenza DISAVANZO , , ,76 Titolo 1 S. correnti , , , ,50 Titolo 2 S. in conto capitale , , , ,30 Titolo 3 S. per incr di attiv. fin. 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 Rimborso prestiti , , , ,00 Titolo 5 Chius. anticipaz da tesoriere , , , ,92 Titolo 7 S. per conto di terzi e part di giro , , , , , , , ,48 Equilibrio generale (Entrata = Spesa) ENTRATA SPESA Differenza Equilibrio di cassa (saldo finale > 0,00) Saldo di cassa all'01/01 Incassi Pagamenti Saldo di cassa al 31/ , , , , , ,48 0,00 Rispetto 0,00 Rispetto 0,00 Rispetto , , , ,23 Rispetto 38

20 Equilibrio di parte corrente ENTRATA AVANZO applicato alla parte corrente Titolo 1 E. corr di nat trib, contr e pereq , , ,00 Titolo 2 Trasf. corr , , ,95 Titolo 3 E. extratrib , , ,61 FPV di parte corrente 0,00 0,00 0,00 E. in c/cap destinate a spese correnti 0,00 0,00 0,00 Saldo negativo delle partite finanziarie 0,00 0,00 0, , , ,56 USCITA Titolo 1 S. correnti , , ,50 Spese per trasferimenti in conto capitale Titolo 4 Rimborso prestiti , , ,00 - estinzione anticipata mutui 0,00 0,00 0, , , ,50 SALDO Differenza ,06 Rispetto ,06 Rispetto ,06 Rispetto 39 Come conciliare equilibri di bilancio e vincoli di finanza pubblica? Programmare (almeno le spese in conto capitale) per il rispetto del vincolo 40

21 EQUILIBRIO DI BILANCIO ENTRATA SPESA Avanzo Stanziato Titolo 1 Stanziato Titolo 1 Stanziato Titolo 2 Stanziato Titolo 3 Stanziato Titolo 4 Stanziato FPV corr. Stanziato FPV corr. Stanziato ENTRATA SPESA Avanzo Stanziato Titolo 4 Stanziato Titolo 2 Stanziato Titolo 5 Stanziato Titolo 6 Stanziato Titolo 3 Stanziato FPV cap. Stanziato FPV cap Stanziato PAREGGIO DI BILANCIO ENTRATA FINALE SPESA FINALE Titolo 1 Accertato Titolo 2 Accertato Titolo 1 Impegnato Titolo 3 Accertato FPV corr. FPV corr. Prenotato no avanzo no avanzo Prenotato Titolo 4 Accertato Titolo 2 Impegnato Titolo 5 Accertato Titolo 3 Impegnato FPV cap. no indeb. no avanzo Prenotato FPV cap. no indeb. no avanzo Prenotato 41 Dovendo prendere le risultanze della competenza in sede di rendiconto, si dovrà far riferimento all accertato per quanto riguarda l Entrata e all impegnato per quanto riguarda la Spesa, mentre si dovrà far riferimento alle prenotazioni(come auspicato dal Principio Contabile Applicato 4/2, o altra gestione simile) per quanto riguarda l FPV al netto della quota in entrata che finanzia impegni successivamente cancellati. Pertanto, sintetizzando tutto quanto sopra visto, ancora una volta NON risultano rilevanti gli stanziamenti relativi: Per quanto riguarda l ENTRATA o all Avanzo di Amministrazione o all accensione di prestiti Per quanto riguarda la SPESA o al fondo crediti di dubbia esigibilità o ai fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione o alle quote capitali di rimborsi di prestiti Per quanto riguarda il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO o alla quota in entrata che finanzia impegni successivamente cancellati 42

22 Pertanto, rilevando le quote capitali di rimborsi di prestiti negli equilibri di parte corrente (come previsti dall art. 162 c. 6 del TUEL) ma non nel saldo valido per il calcolo del parametro di Pareggio di Bilancio: si rende possibile finanziare spese rilevanti per il saldo con entrate non rilevantiquali Avanzo(iscritto prima dei titoli di Entrata) e Accensioni di Prestiti(iscritte al nuovotitolo6dientrata)-perunimportoparialvaloredeltitolo4dispesaedi tutti quelle spese che, secondo il principio contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011), devono essere iscritte in bilancio ma non possono essere impegnate (quali fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi rischi); particolare attenzione va posta alla reiscrizione di tutte quelle voci che- secondo le nuove regole contabili armonizzate- trovano allocazione nell avanzo vincolato o destinato, le quali riducono la possibilità di cui al punto precedente; per contro, non si rende conveniente procedere con estinzioni anticipate di mutui né rinegoziazioni che allunghino i termini di rimborso dei prestiti in quanto contraggono gli stanziamenti al nuovo titolo CONTABILITA ECONOMICO-PATRIMONIALE

23 Le finalità della contabilità Economico-Patrimoniale Va preliminarmente evidenziato che la contabilità finanziaria è e resta il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione. La contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria a fini conoscitivi per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica. Il principio generale n. 17 chiarisce: I documenti di programmazione e di previsione esprimono la dimensione finanziaria di fatti economici complessivamente valutati in via preventiva. Il rendiconto deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell esercizio. 45 Le finalità della tenuta di tali rilevazioni sono chiaramente espressa nel Principio contabile applicato 4/3, il quale le identifica in: predisporre il conto economico per rappresentare le utilità economiche acquisite ed impiegate nel corso dell esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione; consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione); permettere l elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società; predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi; consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse; conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche. 46

24 Il principio di competenza economica Come definito dal principio generale n. 17, il principio della competenza economica rappresenta:... il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano utilità economiche cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Il concetto di competenza economica è così definito: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. Le derivazioni pratiche dell applicazione di tale definizione teorica, relativamente al caso specifico delle pubbliche amministrazioni, rendono necessario distinguere i fatti gestionali in due gruppi che determinano una diversa applicazione del principio: 1) fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita)...la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n. 11 dei Dottori Commercialisti ) fatti gestionali non caratterizzati da questo processo in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro)...è necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegate al processo erogativo delle prestazioni e servizi offerti alla comunità amministrata e quindi alle diverse categorie di portatori di interesse....quindi, i ricavi, come regola generale, devono essere imputati all esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni: o il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; o l erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale enonformaledeltitolodiproprietàoiservizisonostatiresi. Presupposto fondamentale è quello di correlare nel medesimo esercizio i componenti economici positivi (ricavi) ai componenti economici negativi (costi) che si sono resi necessari per realizzarli, oltre a quelli associati al tempo o per i quali siano venute meno utilità o funzionalità. 48

25 Ovviamente non tutti i costi derivano da una manifestazione finanziaria e quindi non tutte le rilevazioni partono necessariamente dalla contabilità finanziaria. Il principio contabile applicato 4/3 precisa infatti:... ai fini della determinazione del risultato economico dell esercizio, si considerano i seguenti componenti positivi e negativi: le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate; a) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L accantonamento aifondirischiedoneridicompetenzadell esercizioèeffettuatoancheseirischiegli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione; b) le perdite di competenza economica dell esercizio; c) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti; d) le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti; e) le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell esercizio; f) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza(ad esempio sopravvenienze e insussistenze). Ciò significa che si renderanno necessarie scritture di integrazione, assestamento e rettifica per integrare quanto di economico-patrimoniale (in modo più o meno automatico ) può dirci direttamente la contabilità finanziaria. 49 Scritture in contabilità finanziaria (matrice di correlazione) Scritture in contabilità economico-patrimoniale Scritture di integrazione, assestamento e rettifica Predisposizione documenti di bilancio economico-patrimoniale (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa) 50

26 ATTIVITA PROPEDEUTICHE Conto del Patrimonio al 31/12/2015 Conto del Patrimonio al 31/12/2016 Stato Patrimoniale al 01/01/2017 (riclassificato e rivalutato) Scritture di apertura 51 ARCONET FAQ22 52

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