ANI. Ind sull pro bon. nifica. DOTT. BONIFICHE LIONETTI S ETTO R IFIU TR. Te Fa. x 0883/1

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1 P R O VINCIA DI B A R LETTAA A NDR IA T R A NI Ind irizzi Inter rpretativi sull la chiusura del pro cedimento di bon nifica. DOTT.. VITO BRUNO O DIRIGENTE SETTORE RIFIUTI E BONIFICHB HE ARCH. LUCIA L LIONETTI ISTRUTTORE DIRETTIVO DELL SERVIZIO BONIFICHE S ETTO RE R IFIU TI E B ONIFICH E Via Tasselgardo 3/ TR ANI Te Fa l 0883/ x 0883/

2 SOMMARIO 1 PREMESSA COMPETENZE LA CERTIFICAZIONE LA CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO DI BONIFICA IN PROCEDURA ORDINARIA EX ART.242 D.LGS.152/ SCHEMA PROCEDIMENTO IN PROCEDURA ORDINARIA LA CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO DI BONIFICA IN PROCEDURA SEMPLIFICATA EX ART.249 D.LGS.152/ SCHEMA PROCEDIMENTO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA CONCLUSIONI FONTE

3 1 PREMESSA Il riferimento normativo in materia ambientale è costituito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e qualsiasi evento di potenziale contaminazione viene disciplinato, in primo luogo, dagli ARTICOLO 239 e 242. Quest ultimo disciplina le procedure operative e amministrative ordinarie, che per siti di ridotte dimensioni, possono essere semplificate, secondo quanto recita le indicazioni di cui all ALLEGATO 4, PARTE IV, al D.LGS.N.152/2006. La Provincia di Barletta Andria Trani al fine di ottimizzare le procedure di intervento dell Ufficio Bonifiche dei siti contaminati e uniformare le scelte operative, ispirandole ai medesimi standard, ha predisposto i seguenti Indirizzi Interpretativi che delineano le diverse modalità amministrative per la chiusura del procedimento di bonifica sia in procedura ordinaria (EX ART.242 D.LGS.152/06), sia in procedura semplificata (EX ART.249 D.LGS.152/06). La documentazione è stata prodotta con lo scopo prioritario di ottimizzare l istruttoria relativa alla certificazione del procedimento di bonifica nell ottica dei principi efficacia ed efficienza dell azione amministrativa. Gli Indirizzi Interpretativi possono essere considerati, evidentemente, quali "metodologie di riferimento", e costituiscono la base di partenza per gli operatori pubblici e privati, che dovranno adattare tali indirizzi alla specificità dei vari casi in esame, giustificando eventuali scelte ed evidenziandone i benefici ottenuti rispetto alle metodologie proposte, nonché il miglioramento della qualità dei risultati ottenuti. Ci si augura che tale documento sia arricchito grazie ai suggerimenti e alle migliorie proposte sia dai tecnici pubblici, e in particolare dal personale ARPA, sia dagli stessi operatori privati. Le versioni aggiornate e corrette, rispetto alla versione attuale degli Indirizzi Interpretativi, saranno comunque rese disponibili sul sito Internet della Provincia di Barletta Andria Trani: 2

4 2 COMPETENZE La normativa vigente in materia ambientale, D.LGS. 152 DEL 3 APRILE 2006 E S.M.I, e in particolare la PARTE IV TITOLO V del decreto, ha tracciato il sistema di procedure operative e amministrative per la bonifica dei siti contaminati. La Regione, come Autorità competente, ha le funzioni amministrative per la bonifica dei siti contaminati, fatta eccezione per quelli di interesse nazionale la cui competenza rimane del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mentre è demandato alla Provincia, ai sensi dell ART.197 del D.LGS.152/06, il compito di controllare e di verificare gli interventi di bonifica, nonché il monitoraggio a essi conseguenti. In particolare la vigente normativa attribuisce alla Provincia, come Autorità di controllo, le seguenti funzioni dirette o indirette sulla bonifica di siti contaminati: Individuazione del responsabile della contaminazione ed emissione delle ordinanze (ART.244 C.2, ART.245 C.2); Controlli su procedimenti conclusi con autocertificazione (ART.242 C.2); Indagini e attività istruttorie coordinandosi con le altre amministrazioni e avvalendosi della competenza tecnica dell ARPA Puglia Dap BAT (ART.242 C.12): Espressione dei pareri sui Piani di Caratterizzazione in sede di Conferenza di Servizi indetta dalla Regione (ART.242 C.3); Espressione di pareri sui documenti di Analisi di Rischio e sui piani di monitoraggio in sede di Conferenza di Servizi indetta dalla Regione (ART.242 CC.4-6). Espressione pareri sui Progetti di Bonifica in sede di Conferenza di Servizi indetta dalla Regione quale Autorità competente (ART.242 CC.7-13); Controlli (ART.248 C.1) Certificazione degli interventi (ART.242 C.13) Il seguente documento porrà l attenzione su una delle sopracitate funzioni, la Certificazione degli interventi, ed inoltre mostrerà le procedure amministrative, alternative alla Certificazione stessa, per concludere un procedimento di bonifica, sia in procedura ordinaria (ART.242) sia in procedura semplificata (ART.249), al fine di permettere la restituzione agli usi legittimi di un sito in bonifica. 3

5 3 LA CERTIFICAZIONE L'atto formale di chiusura del procedimento di bonifica è la "Certificazione di Avvenuta Bonifica" rilasciata dalla Provincia. Tale certificazione era già prevista dalla normativa previgente. L ART.17 COMMA 8 del DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22, disponeva che: Il completamento degli interventi previsti dai progetti ( ) è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio. L ART.12 COMMA 2 del DECRETO MINISTERIALE N.471 DEL 25 OTTOBRE 1999,disponeva che: Il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione predisposta in conformità ai criteri e ai contenuti indicati nell'allegato 5. Il citato Allegato 5 rappresentava un modello esemplificativo di Certificazione in cui erano richiamate una relazione di collaudo dei lavori di bonifica e una relazione tecnica finale di sintesi predisposta dal funzionario provinciale. Tale doppia verifica aveva bisogno di tempi e risorse che aggravavano il procedimento e ritardavano il rilascio del certificato visto che la Provincia era ed è uno degli enti che partecipano attivamente alla procedura di bonifica condotta attraverso Conferenze di Servizi. Con l'entrata in vigore del D.LGS. N. 152 /06, il D.M. N. 471/ 99 è stato abrogato. La Certificazione di Avvenuta Bonifica è oggi disciplinata dagli ARTT. 242, 248 e 249 del nuovo decreto, di seguito trascritti: ai sensi dell ART. 242 COMMA 13 compete alla Provincia attestare il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato mediante giusta Certificazione, rilasciata in conformità a una Relazione Tecnica predisposta dall Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente territorialmente competente (ARPA-DAP BAT). Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro 30 gg dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione. ai sensi dell ART.248: 1. La documentazione, relativa al Piano della Caratterizzazione del sito e al Progetto Operativo, comprensiva delle Misure di Riparazione, dei Monitoraggi da compiere, delle limitazioni d uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell articolo 242, comma 4, è trasmessa alla Provincia e all Agenzia regionale per la protezione dell ambiente competenti ai fini dell effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati. 2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita Certificazione sulla base di una Relazione Tecnica predisposta dall Agenzia regionale per la protezione dell ambiente territorialmente competente. 4

6 3. La Certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all articolo 242, comma 7. ai sensi dell ARTICOLO 249 COMMA 1-ALLEGATO 4 COMMA 4: la Notifica di ultimazione interventi è prerogativa necessaria per la richiesta di Certificazione da parte dell Autorità competente. Pertanto il D.LGS. N. 152/06, a differenza della normativa precedente, riserva, quindi, espressamente ad ARPA il compito di predisporre la Relazione Tecnica a supporto della Provincia, alla quale spetta solo un ruolo formale di certificatore della procedura, e ciò nell'ottica di semplificare la chiusura del procedimento. Il termine previsto dall ART. 242 del D.LGS. N. 152/06 per il rilascio del Certificato di Avvenuta Bonifica è espressamente indicato in 30 giorni a decorrere dalla consegna della relazione tecnica o, comunque, dalla presentazione dell'istanza per il rilascio del certificato. Il mancato rispetto dei 30 giorni determina l'attivazione dei poteri sostitutivi della Regione. La Certificazione costituisce inoltre titolo necessario per lo svincolo delle garanzie finanziarie che il Soggetto responsabile o interessato è tenuto a prestare ai sensi dell ARTICOLO 242, COMMA 7 del D.LGS.152/06. 5

7 4 LA CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO DI BONIFICA IN PROCEDURA ORDINARIA EX ART.242 D.LGS.152/06. La chiusura di un procedimento di bonifica in procedura ordinaria ex ART.242 D.LGS.152/06, può avvenire con differenti modalità non tutte destinate a concludersi comportanti un atto certificativo. Pertanto, oltre la Certificazione di Avvenuta Bonifica (ex. ART. 248), può essere prodotta Autocertificazione (ex. ART 242 C.2.) L Autocertificazione in procedura ordinaria, a seguito di ripristino della zona contaminata, si può effettuare esclusivamente se dall indagine preliminare sui parametri oggetto dell inquinamento esiste un mancato superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC). L Autocertificazione, in tal caso, è accompagnata da una Comunicazione Aggiornata che il Soggetto responsabile è obbligato a trasmettere al Comune e alla Provincia entro 48 ore dalla Comunicazione di avvenuto evento potenzialmente contaminante ai sensi e con le modalità di cui all ARTICOLO 304, COMMA 2. Contrariamente, al verificarsi del superamento delle CSC, non è più possibile autocertificare neanche se, dopo le operazioni di messa in sicurezza di emergenza, si rientra entro i limiti di legge. Altra modalità è prevista dall ART. 242 C.5, secondo il quale la conclusione della procedura è inclusa nell atto di approvazione dell Analisi di Rischio in sede di conferenza di servizi indetta dalla Regione, solo e soltanto se la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori delle concentrazione soglia di rischio (CSR). Nel caso di concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), le risultanze dovranno essere ascritte sul Certificato di Destinazione Urbanistica. Pertanto, le modalità di chiusura di un procedimento di bonifica, diversa dal rilascio del Certificazione di Avvenuta Bonifica, sono oggi disciplinati dagli articoli del nuovo decreto, di seguito trascritti: ART. 242 C.2: Il responsabile dell inquinamento( )ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita Autocertificazione, al comune e alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. 6

8 ART. 242 C.5: Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di Rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del Rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. 7

9 Provincia Di Barletta-Andria-Trani Settore 15 Rifiuti e bonifiche Servizio Bonifiche SCHEMA ITER DI BONIFICA Il presente schema è redatto a scopo esemplificativo dell'iter amministrativo previsto dal D.Lgs.152/06 EVENTO potenzialmente in grado di contaminare il sito Obblighi del proprietario o gestore dell'area: misure di prevenzione (art.240 art.1 comma i) e comunicazione alla Regione, alla Provincia e al Comune. Proprietario e altri interessati hanno la facoltà di intervenire in qualunque momento per la realizzazione degli interventi di bonifica. Art.244,2 co. La Provincia,ricevuta la comunicazione che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di CSC, svolge le indagini volte a identificare il responsabile dell'evento di superamentoe,sentito il Comune diffida con ORDINANZA MOTIVATA il responsabile della potenziale contaminazioneal fine di dar corso agli interventi ai sensi del Titolo V "Bonifica di siti contaminati". L'ordinanza è notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'art.253. Obblighi del Responsabile Immediatamente Comunicazione ai sensi art. 304, comma 2 al Comune, Provincia, Regione, Prefetto Adozione di Misure di Prevenzione Entro 24h dall evento Superamento delle CSC Trasmissione Risultati Indagine Preliminare a Comune e Provincia con indicazione misure di prevenzione messa in sicurezza emergenza (MISE) adottate. INDAGINE PRELIMINARE sui parametri oggetto dell'inquinamento Mancato superamento CSC entro 48 H Ripristino della zona contaminata ed invio Autocertificazione al Comune ed alla Provincia. 15 gg L Autocertificazione conclude il procedimento Sito o area interessata < 1000 mq Attivabile PROCEDURA SEMPLIFICATA art. 249 e Allegato 4 Sito o area interessata > 1000 mq 30 gg Presentazione Piano della Caratterizzazione a Comune, Provincia, Arpa, Regione secondo i requisiti Allegato 2 Autorità competente VERIFICA E CONTROLLA La situazione viene riportata: dal certificato di destinazione urbanistica; dalla cartografia e dalle NTA dello strumento urbanistico generale del Comune; e viene comunicata all UTE. 30 gg La Regione convocata Conferenza di Servizi AUTORIZZA il Piano di Caratterizzazione con eventuali prescrizioni 6 mesi Presentazione risultati Analisi di Rischio a Comune, Provincia, Arpa. Regione indice Conferenza dei Servizi e APPROVA Analisi di Rischio. 60 gg (preavviso 20gg) L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura dell'analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle CSR. Concentrazioni dei contaminanti presesnti nel sito SUPERIORE ai valori di concentrazione soglia di rischio(csr) Presentazione Piano Operativo di Bonifica o di Messa in Sicurezza Operativa o Permanente e ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale. 6 mesi entro 60 gg entro 60 gg Concentrazioni dei contaminanti presesnti nel sito INFERIORE ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) Se richiesto presentazione Piano di Monitoraggio a Provincia, Arpa e Regione entro 30 gg L'approvazione della AdR in Conferenza di Servizi conclude il procedimento. Regione indice Conferenza di Servizi e acquisito parere Comune e Provincia APPROVA e AUTORIZZA il POB/MISO/MISP e decide i tempi di esecuzione e l'entità delle garanzie finanziarie Trascrizione dell onere reale e sua indicazione nel certificato di destinazione urbanistica. La Regione APPROVA il Piano di Monitoraggio dopo aver sentito la Provincia alla scadenza del piano di monitoraggio Presentazione Relazione Tecnica con esiti del monitoraggio alla Regione, Provincia e Arpa La Provincia (oppure, in via sostitutiva, la Regione) rilascia la certificazione di avvenuta bonifica (CAB), sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'arpa. Svincolo delle garanzie finanziarie. Con il Certificato di avvenuta Bonifica si conclude il procedimento. Concentrazioni >CSR Avvio PROCEDURA DI BONIFICA di cui all'art.242,comma 7. Concentrazioni < CSR Si conclude il procedimento prendendo atto dei risultati del piano di monitoraggio.

10 5 LA CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO DI BONIFICA IN PROCEDURA SEMPLIFICATA EX ART.249 D.LGS.152/06. La chiusura di un procedimento di bonifica in procedura semplificata è normata dall ART.249 secondo quanto stabilito nell ALLEGATO 4 alla PARTE IV del D.LGS.152/06 e riguarda le aree contaminate di ridotte dimensioni. Premesso che quando anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti, presenti in una delle matrici ambientali, risulti superiore ai valori delle CSC, il Responsabile deve: 1. Dare comunicazione a Comune, Provincia, Regione della constatazione del superamento o del pericolo di superamento delle CSC; 2. Adottare immediatamente gli interventi di messa in sicurezza d emergenza necessari. A seguito dell adozione degli interventi di messa in sicurezza possono verificarsi i seguenti casi: CASO I : Gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza effettuati riportano i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC. Entro trenta giorni, il soggetto responsabile provvederà ad aggiornare la comunicazione di cui al punto 1) con una Relazione Tecnico Descrittiva degli interventi effettuati, corredata della Autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento, con annullamento della comunicazione di cui al punto 1). CASO II Gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza effettuati non sono stati sufficienti a riportare i valori di contaminazione al di sotto delle CSC e pertanto sono necessari interventi di bonifica in questo caso il soggetto responsabile può scegliere una delle seguenti alternative: a. Procedere a una bonifica che riporti i valori di contaminazione del sito ai livelli delle CSC, senza effettuare l'analisi di rischio. b. Effettuare un analisi di rischio sulla base dei criteri di cui ALL'ALLEGATO 1 del D.LGS. 152/2006 E SS.MM.e II. e procedere ad una bonifica che riporti i valori di contaminazione del sito ai livelli delle CSR. In entrambi i casi verrà presentato a Comune, Provincia, Regione, Dipartimento Provinciale di ARPA competente per territorio, un unico progetto di bonifica. 9

11 Tale progetto di bonifica dovrà essere approvato dalle autorità competenti, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica. A conclusione dell esecuzione degli interventi di bonifica il soggetto responsabile dovrà notificare alle Autorità competenti la ultimazione degli interventi per la richiesta della relativa Certificazione. Riassumendo, in procedura semplificata EX ART. 249 la conclusione di un procedimento può avvenire in due modalità: Certificazione di Avvenuta Bonifica a seguito del collaudo delle operazioni. Autocertificazione, quando a seguito degli interventi preliminari, si risolvono i superamenti di CSC precedentemente rilevati, differenza questa sostanziale rispetto all autocertificazione in procedura ordinaria. Non è contemplata nella norma la modalità di chiusura in fase di Analisi di Rischio, pertanto l amministrazione opererà traslando le modalità operative dall ART Pertanto le modalità di chiusura di un procedimento di bonifica in procedura semplificata, sono oggi disciplinati dagli articoli del nuovo decreto, di seguito trascritti: ALLEGATO 4 (ART.249) C.2-1 CASO: Qualora gli interventi di messa in sicurezza d emergenza effettuati riportino i valori di contaminazione del sito di sotto alle CSC, la comunicazione di cui al punto precedente sarà aggiornata, entro trenta giorni, con una relazione tecnica che descriva gli interventi effettuati ed eventuale autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento con annullamento della comunicazione. ALLEGATO 4 (ART.249) C.4 Notifica di ultimazione interventi per richiesta di certificazione da parte dell Autorità competente. 10

12 Provincia Di Barletta-Andria-Trani Settore 15 Rifiuti e bonifiche SCHEMA PROCEDURA SEMPLIFICATA art. 249 D.Lgs 152/06* Aree di ridotte dimensioni** Il presente schema è redatto a scopo esemplificativo dell'iter amministrativo previsto dal D.Lgs.152/06 Servizio Bonifiche RISCONTRO EVENTO Immediatamente Comunicazione al Comune, Provincia, Regione del superamento o del pericolo di superamento delle soglie di contaminazione. Adozione di Misure di Prevenzione Entro 24h dall evento INDAGINE PRELIMINARE CASO 1 : Applicazione delle MISE portano Concentrazioni <CSC NON NECESSARI INTERVENTI DI BONIFICA CASO 2 : Concentrazioni >CSC NECESSARI INTERVENTI DI BONIFICA CASO 3 : CONTAMINAZIONE FALDA 30 gg COMUNICAZIONE AGGIORNATA a Comune, Provincia e Regione con allegata RELAZIONE TECNICA che descriva gli interventi e AUTOCERTIFICAZIONE di avvenuto ripristino. Presentare a Comune, Provincia, Arpa e Regione Il Progetto unitario di Bonifica del sito (senza Analisi di Rischio) per raggiungere le CSC Presentare a Comune, Provincia, Arpa e Regione Il Progetto unitario di Bonifica del sito con Analisi di Rischio discrezionale -Allegato 1- per raggiungere le CSR. Presentare a Comune, Provincia, Arpa e Regione Il Progetto unitario di Bonifica del sito con Analisi di Rischio OBBLIGATORIA per raggiungere le CSR Autorità competente VERIFICA E CONTROLLA La AUTOCERTIFICAZIONE conclude il procedimento. 60 gg Regione convoca Conferenza di Servizi per Approvazione Progetto di Bonifica tramite PROVVEDIMENTO ESPRESSO 60 gg Invio Rapporto di collaudo con esiti della Bonifica in contraddittorio con Arpa Arpa invia relazione tecnica finale entro 30 gg La Provincia sulla base della relazione tecnica dell' Arpa rilascia il Certificato di Avvenuta Bonifica Il Certificato di avvenuta Bonifica conclude il procedimento *d.m. 471/ > dlgs 152/2006 : esonero Regioni per le procedure di bonifiche di siti di ridotte dimensioni; abolizione silenzio assenso dopo i 60 giorni; abolizione dia in materia di bonifca per i progetti di bonifica. **Aree contaminate di ridotte dimensioni: comprendono la rete di distribuzione di carburanti, quindi un ciclo produttivo non particolarmente complesso, potendosi anche superare il limite dei 1000 mq; eventi accidentali di aree circoscritte; siti industriali < 1000 mq

13 6 CONCLUSIONI La normativa vigente in materia di bonifiche di siti inquinati -D.LGS.152/06- non prevede una modulistica specifica per la Certificazione di Avvenuta Bonifica, così come in passato disposta con l Allegato 5 al D.M.471/99. Quindi rientra nella discrezionalità della Provincia BAT decidere sulla tipologia di atto formale con cui ufficializzare la Certificazione di Avvenuta Bonifica. Si precisa che la Certificazione di Avvenuta Bonifica è una Attestazione di Conformità al progetto e ai piani approvati e non una certificazione del fatto che il sito in questione non è inquinato. Pertanto la certificazione è una formalizzazione della conformità dell istruttoria alle norme di legge, e le diverse fattispecie e/o devono essere esaminate e risolte nella stessa fase istruttoria e non in sede di certificazione. 12

14 7 FONTE E RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici art.40. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale e ss. mm. ii. Linee guida sull iter procedurale previsto dal D.Lgs.152/06e ss.mm.e ii. tratto da Conclusione e Certificazione del procedimento di bonifica da parte della Provincia di Ferrara di Igor Villani, tratto dal sito LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI: CONSIDERAZIONI SUI PROFILI PROCEDIMENTALI di Vipiana Perpetua Piera Maria, tratto dal sito "Bonifica di siti contaminati (D.lgs. n.152/2006 Parte IV del Titolo V) tratto da Linee Guida - Bonifica di siti contaminati - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di comunicazione, approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i Parte IV - Titolo V nel territorio della provincia di Catanzaro tratto Organizzazione delle attività di controllo, monitoraggio e certificazione, in Provincia di Milano previste dal D.Lgs.22/97 di G.Rosti, L.Raffaeli, P.Raimondi tratto dal sito Certificato di avvenuta bonifica e piano scavi: riferimenti normativi e brevi considerazioni di coordinamento di Federico Vanetti tratto da

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