APPUNTI SUI REATI DI FAVOREGGIAMENTO DELL IMMIGRAZIONE CLANDESTINA (Lecce )

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "APPUNTI SUI REATI DI FAVOREGGIAMENTO DELL IMMIGRAZIONE CLANDESTINA (Lecce )"

Transcript

1 APPUNTI SUI REATI DI FAVOREGGIAMENTO DELL IMMIGRAZIONE CLANDESTINA (Lecce ) L art. 12 del d.lvo prevede una serie di fattispecie criminose con le quali viene data tutela penale al bene giuridico della sicurezza e dell ordine pubblico interno ed internazionale messo in pericolo dal fenomeno delle migrazioni illegali di esseri umani. Vengono infatti sanzionati penalmente : ---gli atti diretti in modo non equivoco a favorire l immigrazione clandestina in Italia (art. 12 comma primo d.lvo ); ---gli atti diretti in modo non equivoco a favorire la emigrazione dei clandestini dall Italia verso altro Stato, del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art. 12 comma primo d.lvo ); ---gli atti diretti in modo non equivoco a favorire l immigrazione clandestina verso l Italia o dall Italia verso uno Stato,del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, con particolari modalità inerenti,anche in via alternativa, il numero delle persone che pongono in essere il reato, il numero di persone che vengono favorite, la disponibilità di armi, l utilizzo di documentazione falsa o illegalmente procurata, le condizioni con cui viene svolto il trasporto dei clandestini (di pericolo per la vita e l incolumità dei clandestini,con trattamento disumano o degradante) (art. 12 comma terzo del d.lvo ) ; --gli atti diretti a favorire in modo non equivoco la permanenza in Italia dei clandestini al fine di trarne un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell ambito delle attività punite dallo stesso art. 12 (art. 12 comma quinto d.lvo ); --la dazione in alloggio o la cessione, anche in locazione, di un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione (art. 12 comma 5 bis) ; FAVOREGGIAMENTO DELL IMMIGRAZIONE CLANDESTINA Art. 12 primo comma d.lvo Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l ingresso sul territorio dello Stato ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di euro per ogni persona La previsione normativa del l citato art. 12 del d.lvo configura un reato a forma libera, di pericolo, con una evidente tipizzazione soggettiva in quanto l elemento soggettivo,ovvero il dolo, integra la tipicità del reato. Reato a forma libera La giurisprudenza non ha mai dubitato che il reato in questione potesse essere commesso con un qualsiasi atto. Pertanto, è stata pacificamente ritenuta, come attività di favoreggiamento dell immigrazione clandestina non solo l attività dello scafista e di coloro che cooperano e favoriscono materialmente lo sbarco dei clandestini nel territorio italiano ma anche di chi, ad esempio avvii una pratica di assunzione del lavoratore straniero, dichiarando falsamente di voler costituire un rapporto di lavoro dipendente (Cass. Sez. 1^ nr del ) Alla luce di quanto innanzi è evidente che il tentativo, prodotto dal legislatore con la legge nr 94, di tipizzare il reato mediante l elencazione di alcune specifiche condotte promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ha un valore meramente pleonastico, direi quasi di 1

2 immagine, non avendo lo stesso legislatore abrogato la formula residuale ovvero compie altri atti diretti Reato di pericolo Sia dottrina che giurisprudenza ritengono pacificamente che il reato in questione sia di pericolo, e che attraverso lo stesso il legislatore abbia voluto introdurre una sorta di tutela anticipata,e come tale più efficace, del bene giuridico protetto della sicurezza e dell ordine pubblico interno (vedi per tutte Cass. Sez. 1 nr 1082 del ) Conseguentemente, per la consumazione del reato del tutto irrilevante è la circostanza che lo straniero favorito entri clandestinamente nel territorio dello Stato La particolare anticipazione della tutela penale voluta dal legislatore nella materia non deve far dimenticare l esistenza del limite della giurisdizione (art. 6 ssgg c.p.) per cui, laddove non vi sia stato l ingresso sul nostro territorio dello straniero, possono essere perseguiti in Italia solo i comportamenti posti in essere nel territorio nazionale Risponderà pertanto di favoreggiamento dell immigrazione clandestina chi,dall Italia, finanzia il viaggio dei clandestini verso l Italia anche se poi l imbarcazione viene rintracciata e fermata fuori dalle acque territoriali. Analogamente risponderà del reato di favoreggiamento chi, stando sul territorio nazionale e assicurando la successiva accoglienza in Italia del clandestino, induce lo stesso a partire dalla nazione estera indipendentemente dalla circostanza che lo stesso poi giunga in Italia. Se invece l attività di favoreggiamento si svolge all estero è evidente che la stessa intanto sarà punibile in Italia in quanto vi sia una manifestazione della stessa sul nostro territorio. Pertanto, l organizzatore, dallo Stato estero, del trasporto dei clandestini in Italia risponderà del reato di cui all art. 12 primo comma del dlvo a condizione che egli operi in concorso con soggetti presenti sul territorio nazionale (ad esempio gli scafisti che nel momento in cui entrano nel territorio italiano determinano una manifestazione del fatto reato in Italia oppure i finanziatori italiani anche se l imbarcazione viene fermata fuori dalle acque territoriali ). FAVOREGGIAMENTO DELL EMIGRAZIONE CLANDESTINA L art. 1 paragrafo 1 lett. a della direttiva 2002/90/CE del (Direttiva del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell ingresso, del transito e del soggiorno illegali) stabilisce che gli Stati membri debbono adottare sanzioni appropriate nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti una persona, che non sia cittadino di uno Stato membro, ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa all ingresso o al transito degli stranieri. Tale norma ha sostituito l analoga disposizione contenuta nell art. 27 paragrafo 1 della Convenzione di Schengen del (ora abrogato dall art. 5 della citata direttiva) Proprio nel solco tracciato da tali norme di diritto internazionale la legge (Bossi-Fini) ha inserito, nel disposto dell art. 12 comma primo del d.lvo , la fattispecie delittuosa costituita dal favoreggiamento dell emigrazione clandestina dall Italia verso paesi terzi, ovvero diversi da quelli di cui lo straniero è cittadino o nei quali ha titolo di residenza permanente. Le norma è stata introdotta per sanzionare una serie di comportamenti, altrimenti non punibili, in quanto non diretti a far entrare in Italia ma, viceversa, a far uscire i clandestini dal territorio italiano. Ciò si è reso necessario in quanto, nel quadro della cooperazione internazionale, è fondamentale, per la repressione delle migrazioni clandestine, che la reazione penale avvenga ancor prima che i clandestini giungano nello Stato di destinazione. E questa la norma per la quale attualmente viene incriminata la condotta dei cosiddetti passeurs transfrontalieri ovvero di quei soggetti cui si rivolgono gli stranieri 2

3 già presenti illegalmente sul territorio italiano per essere trasportati nel nord Europa, fenomeno sempre più in espansione. La norma in questione è stata oggetto di scrutinio della Corte Costituzionale che con la sentenza nr 21 del ha ritenuto che la stessa non viola il precetto costituzionale (art. 25 Cost.) di riserva di legge, della tassatività e determinatezza delle norme incriminatici e il diritto di emigrazione pure costituzionalmente riconosciuto(art. 35 Cost). Quanto alla prima delle due questioni la Corte ha ammesso che la fattispecie normativa rientra nella categoria delle norme penali in bianco ed addirittura ha precisato che in questo caso la fonte esterna integratrice è costituita dalla normativa extranazionale. Ha ammesso poi la stessa Corte che non vi è violazione della riserva di legge e di determinatezza in quanto è chiaro, con riferimento alla presunta violazione della riserva di legge quale tipo di attività il legislatore intende reprimere ( favoreggiamento dell ingresso contra ius di un soggetto in un altro Stato); per altro verso, risulta adeguata l identificazione della disciplina di riferimento tenuto conto anche del fatto che l ingresso in altro Stato è attività istituzionalmente oggetto di regolamentazione normativa e con riferimento al principio di determinatezza la inclusione nella formula descrittiva dell illecito di clausole generali o concetti elastici non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice- avuto riguardo alle finalità perseguite dall incriminazione e al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca- di stabilire il significato di tale elemento,mediante un operazione interpretativa non esorbitante dall ordinario compito a lui affidato e correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo. Inoltre, con riferimento alla dedotta violazione del diritto di emigrare (art. 35 quarto comma Cost.) la Corte ha ricordato che la libertà di emigrazione è riconosciuta dal precetto costituzionale con salvezza degli obblighi stabiliti dalla legge nell interesse generale fra i quali possono farsi rientrare quelli di rispetto del Paese di accoglienza,nel quadro di accordi di cooperazione internazionale volti a contrastare un fenomeno certamente rilevante ai fini della tutela della sicurezza e dell ordine pubblico interno, come quello dei flussi migratori in transito Alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale sopraccitata mi sembra necessario dover dire 1) non è irrilevante l individuazione del paese di destinazione del clandestino in quanto proprio con le norme di quel paese occorre integrare il precetto normativo 2) non è irrilevante il motivo per cui uno emigra nel paese terzo. Pertanto, sul piano sostanziale è evidente che non può essere ritenuto penalmente rilevante il comportamento di chi favorisce l emigrazione del clandestino che intenda rientrare nella propria patria anche se, per fare ciò sia necessario attraversare paesi terzi. Altra cosa è la questione,di natura processuale, della cd prova della migrazione ovvero la dimostrazione che il clandestino intenda effettivamente emigrare per raggiungere il proprio paese di origine. La stessa deve essere particolarmente rigorosa, a fronte di elementi probatori che il più delle volte inducono a ritenere la sussistenza di atti idonei diretti in modo non equivoco a favorire quanto meno l emigrazione verso i paesi confinanti (Slovenia, Austria, Svizzera, Francia) e non può certo fondarsi sulle mere dichiarazioni del clandestino (in tal senso anche Cass. Sez. 1^. nr 9520 del ) Non posso però non ricordare che la giurisprudenza prevalente sostiene che in tema di disciplina dell immigrazione, il delitto consistente nel compiere atti diretti a procurare l ingresso illegale di una persona in altro Stato ha natura di reato di pericolo, sicchè è sufficiente ad integrarlo la condotta diretta a procurare l ingresso illecito dello straniero dall Italia nel territorio di uno Stato confinante del quale egli non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, a nulla rilevando né la durata dell ingresso 3

4 ,né la destinazione finale del trasferimento (per ultima Cass. Sez. 1^ nr 1082 del ) LE IPOTESI PIU GRAVI PREVISTE DAL TERZO COMMA DEL D.LVO La legge nr 94 ha operato una sostanziale modifica della disciplina dell art. 12 comma terzo del dlvo Prima del citato intervento legislativo la citata norma prevedeva infatti una fattispecie autonoma di favoreggiamento dell immigrazione clandestina, più grave di quella prevista dal primo comma del citato articolo di legge, avente quale elemento peculiare il dolo specifico costituito dal fine di trarne profitto anche indiretto A seguito della modifica del 2009 la struttura del reato è stata completamente rovesciata: quelle che un tempo erano considerate delle circostanze aggravanti ora vengono previste come elementi costitutivi del reato Viceversa, il fine di trarne profitto, ha perso la propria natura originaria di elemento costitutivo del reato per assumere quella di circostanza aggravante ai sensi dell art. 3 ter dell art. 12 del d.lvo Per effetto di quanto innanzi il reato di favoreggiamento dell immigrazione clandestina, così come delineato nel terzo comma dell art. 12 del dlvo a seguito della novella introdotta dalla legge , costituisce autonoma figura di reato sanzionata più gravemente da quella prevista dall art. 12 primo comma del citato decreto legislativo allorquando: a) l azione riguarda il compimento di atti diretti in modo non equivoco a costringere l ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone (comma terzo lett. a); b)la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l ingresso o la permanenza illegale( comma terzo lett. b); c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l ingresso o la permanenza illegale (comma terzo lett. c); d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto o documenti contraffatti o alterati o comunque illecitamente ottenuti (comma terzo lett. d) e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti (comma terzo lett. e) (questa ipotesi in realtà è una novità assoluta non essendo prevista come circostanza aggravante nella precedente disciplina di cui all art. 12 del d.lvo ). La sanzione,per tale tipo di reato è quella della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di euro per ogni persona. LE AGGRAVANTI Il comma terzo bis del dlvo prevede una circostanza aggravante che opera in relazione al solo delitto previsto dal comma terzo del medesimo dlvo. Dice infatti la norma se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lett. a),b), c) d), e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata Nel caso di specie l aumento,sarà quindi di un terzo rispetto alla pena prevista per il reato di cui all art. 12 terzo comma d.lvo Più grave (da un terzo alla metà e con l applicazione della multa per ogni persona di euro) è invece l aumento sanzionatorio previsto dall art 3 comma terzo ter del dlvo che è stato previsto con riferimento ad entrambe le fattispecie di cui al comma primo e al comma terzo dello stesso dlvo allorquando i reati a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l ingresso dei minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto,anche indiretto. 4

5 Da segnalare come in questo caso,sub b) sia prevista come aggravante una fattispecie che prima della legge era prevista come elemento costitutivo del reato di cui all art. 12 comma terzo del dlvo mentre sub a) vi sia stata una estensione dell ambito di applicazione dell aggravante introducendo la stessa allorquando vi sia anche il reclutamento di persone da destinare allo sfruttamento lavorativo. Di particolare rilievo è poi la disposizione contenuta nel comma terzo quater che introduce un sistema di bilanciamento delle circostanze diminuenti rispetto alle aggravanti di cui al comma terzo bis e terzo ter analogo a quello previsto per reati particolarmente gravi (vedi ad esempio il reato di cui all art. 416 bis c.p e ai reati aggravati dall art. 7 del d.l ) E prescritto infatti dal comma terzo quater che le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 del codice penale,concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3 bis e 3 ter,non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuizioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall aumento conseguente alle predette aggravanti L ATTENUANTE DELLA COLLABORAZIONE Con evidenti fini di prevenzione dei reati il legislatore ha previsto,con riferimento ai reati di cui all art. 12 primo e terzo comma del d.lvo l attenuante della collaborazione affermando che le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell imputato che si adopera per evitare che l attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l autorità di polizia o l autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione del delitti A tal fine la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che non è sufficiente un atteggiamento qualsiasi di resipiscenza dell imputato, una sua confessione di responsabilità o la descrizione di circostanze di secondaria importanza,ma neanche è richiesto che egli dia da solo il contributo decisivo all accertamento dei fatti, essendo necessario che effettivamente contribuisca al fornire agli inquirenti e al processo una raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori dei delitti. Ne discende che,in presenza di una effettiva volontà di collaborazione e di un comportamento in tal senso univoco, l applicazione dell attenuante può essere esclusa solo quando il contributo delle indagini, intervenuto in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito di individuare con certezza i responsabili del reato,non è risultato determinante ai fini della decisione (Cass. Sez. 1^ nr 6296 del ) LA CONFISCA DEI MEZZI DI TRASPORTO Con l evidente fine di scoraggiare l utilizzo di mezzi di trasporto che possano agevolare i flussi migratori, l art. 12 quarto comma ter del dlvo , prevede la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto usati per commettere i reati previsti dal comma primo e terzo dell art. 12 del d.lvo Tale previsione è particolarmente pregnante in quanto si applica anche nei casi di definizione del procedimento mediante patteggiamento. PROFILI PROCESSUALI In tema di favoreggiamento dell immigrazione clandestina è poi prevista l obbligatorietà dell arresto in flagranza (vedi art. 12 comma quarto del dlvo ) per i reati previsti dal comma primo e dal comma terzo mentre, laddove vi siano gravi indizi di colpevolezza, per i reati previsti dall art. 12 comma terzo deve essere applicata la custodia cautelare in carcere (art. 12 comma quinto del dlvo ) salvo che vengano acquisiti elementi da cui risulti che non sussistono esigenze cautelari. A seguito delle modifiche apportate con la legge ,per effetto dei richiami all art. 407 lett a) nr 7 (così come novellato) effettuati dagli artt. 303 lett a) nr 3 e 405 comma secondo c.p.p., per i reati di cui al comma terzo del dlvo , sia il 5

6 termine di custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari, che il termine iniziale di durata delle stesse indagini è quello di un anno mentre il termine massimo delle indagini è quello di due anni. E stato invece abrogato, con la stessa legge , l obbligo per il P.M di procedere con il giudizio direttissimo. FAVOREGGIAMENTO DELLA PERMANENZA DEL CLANDESTINO NEL TERRITORIO ITALIANO Con la disposizione dell art. 12 quinto comma del d.lvo che punisce chiunque al fine di trarne un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell ambito delle attività punite dallo stesso art.12,favorisce la permanenza di questi in Italia in violazione delle norme del presente testo unico il legislatore oltre a fornire uno strumento per sanzionare penalmente tutte quelle condotte che indipendentemente dal passaggio della frontiera contribuiscono a mantenere viva la condizione di illegalità dello straniero in Italia, subordina l operatività della risposta penale alla tutela del migrante nel senso che non tutte le condotte di favoreggiamento della permanenza del clandestino vengono punite ma solo quelle poste in essere per lucrare un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero. In un quadro costituito da un reato a forma libera,di pericolo e quindi in un contesto che consente di far rientrare nel paradigma normativo diversissime fattispecie concrete, gli esempi tipici presi solitamente in esame sono quelli del passeur, del locatore di immobili, del datore di lavoro e dello sfruttatore della prostituzione. Quanto al passeur che, all interno del territorio italiano, effettua il trasporto di clandestini in cambio di una contropartita in denaro superiore rispetto a quella che verrebbe richiesta ad una qualsiasi altra persona, e pertanto sfrutta la condizione di illegalità dello straniero, a volte non è facile comprendere se il soggetto stia favorendo l immigrazione o l emigrazione clandestina oppure stia semplicemente favorendo il trasferimento, e quindi la permanenza nel territorio italiano del clandestino. Ciò avviene soprattutto perché la giurisprudenza ha sempre riconosciuto ampia latitudine al concetto di atti idonei diretti a favorire l immigrazione o l emigrazione clandestina sicchè vengono considerati come rientranti in quest ultima categoria non solo gli atti che precedono l ingresso nel territorio italiano dei clandestini (criterio cronologico) ma anche gli atti successivi in quanto costituiscono uno strumento (criterio funzionale) per consentire al migrante clandestino di superare la fase delicata dell attraversamento della frontiera con i relativi controlli delle forze dell ordine. Va tenuto poi conto che, come da ultimo affermato anche dalla Suprema Corte con la sentenza nr 463/2010 del della 1^ Sez. anche i trasporti limitati a segmenti endonazionali dei complessivi tragitti,dunque, in quanto scientemente inseriti in un più ampio percorso che, dall estero conduceva i clandestini prima in Italia e poi in altri Paesi Europei, integrano pienamente la condotta incriminata (favoreggiamento dell immigrazione clandestina di cui all art.12 d.lvo ) accertato che si tratta di reati commessi in forma concorsuale ed inseriti in una struttura associativa transnazionale. Per quanto riguarda invece il proprietario di immobile che fornisce al clandestino una casa e pertanto favorisce la permanenza dello stesso sul territorio italiano si è sempre detto che risponde del reato di cui all art. 12 comma quinto del d.lvo colui il quale approfitta della situazione di illegalità facendosi corrispondere un canone di locazione o comunque un corrispettivo per l alloggio che non trova giustificazione nei valori di mercato. L affermazione va però contemperata alla luce dell introduzione di una specifica fattispecie criminosa venutasi a configurare con l introduzione del comma quinto bis dell art. 12 del dlvo che, nella sua ultima versione (frutto della legge ) prevede che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre un ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo del titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni,con introduzione di una incisiva ipotesi di confisca obbligatoria dell immobile,salvo che appartenga a persona estranea 6

7 al reato, anche nel caso di definizione del procedimento con patteggiamento o sia concessa la sospensione condizionale della pena (vedi il secondo periodo del comma quinto bis) Il datore di lavoro che assume il clandestino (fatto di per sé suscettibile di essere compreso nel paradigma della contravvenzione di cui all art. 22 del dlvo ) risponde poi anche del reato di favoreggiamento della permanenza del clandestino allorquando, approfittando della sua condizione di illegalità e senza giungere a comportamenti suscettibili di essere ricompresi nella previsione normativa di cui all art. 600 c.p., lo impiega in attività illecite e gli impone condizioni gravose e discriminatorie di orario di lavoro e di retribuzione. In questa categoria rientrano anche coloro che sfruttano la prostituzione che, impiegando il clandestino/clandestina in attività illecita, lucrano un ingiusto profitto approfittando della condizione di illegalità pur consentendo, alla loro vittima, con il proprio comportamento, di permanere in Italia assicurando comunque una fonte di guadagno,sebbene illecita. ASPETTO SANZIONATORIO E CIRCOSTANZE AGGRAVANTI La pena per il favoreggiamento di cui all art. 12 quinto comma d.lvo è quella della reclusione da uno a quattro ani e della multa sino a euro. Con l ultimo inciso del quinto comma dello stesso art. 12 (introdotto dal dl nr convertito dalla legge 125/2008) è prevista l aggravante dell aver commesso il fatto in concorso tra due o più persone,ovvero dell essere rivolto a favorire la permanenza di cinque o più persone e in questo caso la pena è aumentata da un terzo alla metà. Lecce Guglielmo Cataldi Sostituto Procuratore Lecce 7

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Elenco delle principali abbreviazioni... Capitolo 1 INTRODUZIONE

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Elenco delle principali abbreviazioni... Capitolo 1 INTRODUZIONE INDICE SOMMARIO Prefazione.... Elenco delle principali abbreviazioni... VII XV Capitolo 1 INTRODUZIONE 1.1. Il diritto penale dell immigrazione... 1 1.2. Diritto penale dell immigrazione e scelte politiche...

Dettagli

PRONTUARIO MISURE CONTRO L IMMIGRAZIONE CLANDESTINA. Violazione Condotta Sanzione D.Lvo 286/98 art.13.c.13 Rientro in Italia senza autorizzazione

PRONTUARIO MISURE CONTRO L IMMIGRAZIONE CLANDESTINA. Violazione Condotta Sanzione D.Lvo 286/98 art.13.c.13 Rientro in Italia senza autorizzazione PRONTUARIO MISURE CONTRO L IMMIGRAZIONE CLANDESTINA Violazione Condotta art.13.c.13 Rientro in Italia senza autorizzazione Straniero espulso dal T.N. (ed uscito dal T.N) con provvedimento nr.. emesso dal

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo

Dettagli

d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE

d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2457 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE COMUNICATO

Dettagli

Immigrati e lavoro: un occasione per regolarizzare i rapporti in corso

Immigrati e lavoro: un occasione per regolarizzare i rapporti in corso CIRCOLARE A.F. N. 116 del 31 Luglio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Immigrati e lavoro: un occasione per regolarizzare i rapporti in corso Premessa Come noto, la direttiva 2009/52/CE ha previsto l introduzione

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 24 settembre 2014 (v. stampato Senato n. 1627)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 24 settembre 2014 (v. stampato Senato n. 1627) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 559-B PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 24 settembre 2014 (v.

Dettagli

AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI SUCCESSIVI ALLA APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI SUCCESSIVI ALLA APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI SUCCESSIVI ALLA APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 2 CONTENUTI 1. Dlgs 39/2014 del 4 marzo 2014 2. Legge 186/2014 del 15 dicembre 2014 3 1. Dlgs 39/2014 del 4

Dettagli

Circolare N.116 del 31 Luglio Immigrati e lavoro: un occasione per regolarizzare i rapporti in corso

Circolare N.116 del 31 Luglio Immigrati e lavoro: un occasione per regolarizzare i rapporti in corso Circolare N.116 del 31 Luglio 2012 Immigrati e lavoro: un occasione per regolarizzare i rapporti in corso Immigrati e lavoro: un occasione per regolarizzare i rapporti in corso Gentile cliente, con la

Dettagli

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (n.

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (n. Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA Nn. 1627 e 984-A Relazione orale Relatore CASSON TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) Comunicato alla Presidenza il 12 maggio 2016 PER IL

Dettagli

art. 600 quater 600 quater Detenzione di materiale pornografico. Note procedurali 600 quater Pornografia virtuale.

art. 600 quater 600 quater Detenzione di materiale pornografico. Note procedurali 600 quater Pornografia virtuale. Art. 600 quater Libro II Dei delitti 352 600 quater. ( 1 ) Detenzione di materiale pornografico. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene

Dettagli

CAPITOLO II LE CIRCOSTANZE DEI NUOVI REATI AMBIENTALI

CAPITOLO II LE CIRCOSTANZE DEI NUOVI REATI AMBIENTALI 71 CAPITOLO II LE CIRCOSTANZE DEI NUOVI REATI AMBIENTALI E IL PROCEDIMENTO ESTINTIVO DELLE CONTRAVVENZIONI INOFFENSIVE SOMMARIO: 1. L Aggravante associativa - 2. L «Aggravante ambientale» - 3. L attenuante

Dettagli

PROGETTO DI LEGGE DISCIPLINA DEI REATI INFORMATICI. Art. 1 (Finalità)

PROGETTO DI LEGGE DISCIPLINA DEI REATI INFORMATICI. Art. 1 (Finalità) LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,

Dettagli

Il nuovo quadro normativo dopo l entrata in vigore della L. 190/2012.

Il nuovo quadro normativo dopo l entrata in vigore della L. 190/2012. Il nuovo quadro normativo dopo l entrata in vigore della L. Dott. Fabrizio D Arcangelo Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 il Parlamento

Dettagli

Tema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale

Tema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale Www.carelladarcangelo.com L. n. 190/12 - Le modifiche al codice penale. Tema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale Estinzione del

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BARBARO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BARBARO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3274 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato BARBARO Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, in materia di omicidio

Dettagli

La legge sul processo lungo

La legge sul processo lungo La legge sul processo lungo Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli

Dettagli

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309 QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 559-A PROPOSTA DI LEGGE n. 559, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI Introduzione dell articolo

Dettagli

La nuova fattispecie di Autoriciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.). Ovvero: la sistematica del bastone e della carota.

La nuova fattispecie di Autoriciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.). Ovvero: la sistematica del bastone e della carota. La nuova fattispecie di Autoriciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.). Ovvero: la sistematica del bastone e della carota. L'introduzione di una nuova fattispecie di reato accanto al Riciclaggio (art. 648 bis

Dettagli

LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI A SCOPO DI SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE: UNO SGUARDO GIURIDICO

LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI A SCOPO DI SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE: UNO SGUARDO GIURIDICO 26 gennaio 2016 ore 10 - Spazio Oberdan 1 LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI A SCOPO DI SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE: UNO SGUARDO GIURIDICO Avv. Silvia Belloni DEFINIZIONE VIOLENZA DONNE ONU 19.12.1993,

Dettagli

FAMIGLIA DI REATI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI REATI CONTRO LA PERSONALITA INDIVIDUALE NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI

FAMIGLIA DI REATI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI REATI CONTRO LA PERSONALITA INDIVIDUALE NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI FAMIGLIA DI REATI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI REATI CONTRO LA PERSONALITA INDIVIDUALE NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI L Art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 recante "Disposizioni

Dettagli

(Modifica dell articolo 600 del codice penale)

(Modifica dell articolo 600 del codice penale) Legge recante Misure contro la tratta di persone approvata il 30 luglio 2003 Art. 1. (Modifica dell articolo 600 del codice penale) 1. L articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art.

Dettagli

Il nuovo delitto di Autoriciclaggio e l impatto sul Modello Organizzativo. Milano, 16 aprile 2015

Il nuovo delitto di Autoriciclaggio e l impatto sul Modello Organizzativo. Milano, 16 aprile 2015 Il nuovo delitto di Autoriciclaggio e l impatto sul Modello Organizzativo Milano, 16 aprile 2015 Art. 3 - Legge 15 dicembre 2014, n. 186 «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti

Dettagli

Zanzar Sistem S.p.A Corso Europa, z.i. 74023 Grottaglie (TA) P.IVA 02059890737 Oggetto: aggiornamento reati riconducibili al mod. 231. Impiego lavoratori stranieri Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla

Dettagli

PARTE SPECIALE. Delitti contro la personalità individuale. art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE. Delitti contro la personalità individuale. art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 PARTE SPECIALE Delitti contro la personalità individuale art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 1. LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITA INDIVIDUALE L art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure

Dettagli

Permesso di soggiorno e diniego di rinnovo

Permesso di soggiorno e diniego di rinnovo Permesso di soggiorno e diniego di rinnovo Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro, Note a sentenza Massima Non è legittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno motivato

Dettagli

Legge 23 luglio 2009, n. 99. "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"

Legge 23 luglio 2009, n. 99. Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 Supplemento

Dettagli

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLEGATO 2 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1) CORRUZIONE La corruzione consiste in un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mediante il quale il

Dettagli

INDICE. Capitolo I LO STRANIERO

INDICE. Capitolo I LO STRANIERO Presentazione di FRANCESCO ABATE... XIII Capitolo I LO STRANIERO 1. La nozione di «straniero» e la legislazione sull immigrazione... 1 2. L art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale... 14 3. La

Dettagli

INDICE. Capitolo I DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI

INDICE. Capitolo I DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI Stupefacenti vol 4-01-1904 0:11 Pagina VII Capitolo I DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI 1. La definizione di detenzione di sostanze stupefacenti nella attuale legislazione 1.1 Il concorso nella condotta

Dettagli

Parte Speciale G : I reati transnazionali e di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Parte Speciale G : I reati transnazionali e di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Parte Speciale G : I reati transnazionali e di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AGGIORNATA DA EMAK s.p.a.

Dettagli

SCHEDE OPERATIVE

SCHEDE OPERATIVE CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE FORMAZIONE E RAPPRESENTANZA PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL IMMIGRAZIONE E NORME SULLA

Dettagli

(p. l Area Immigrazione) -Coordinatori Regionali Inca. -Direttori Provinciali Inca. -Uffici zona Inca. loro sedi. Roma, 18 novembre 2016

(p. l Area Immigrazione) -Coordinatori Regionali Inca. -Direttori Provinciali Inca. -Uffici zona Inca. loro sedi. Roma, 18 novembre 2016 Area Immigrazione Prot. n. 8/2016 -Coordinatori Regionali Inca -Direttori Provinciali Inca -Uffici zona Inca loro sedi Roma, 18 novembre 2016 Oggetto: DLGS 203/2016 - Disposizioni nell ambito dell ingresso

Dettagli

INDICE GENERALE. Prefazione (di Silvia Curione)...VII CAPITOLO I LE CONFISCHE PENALI: PRINCIPI GENERALI E QUESTIONI PROBLEMATICHE

INDICE GENERALE. Prefazione (di Silvia Curione)...VII CAPITOLO I LE CONFISCHE PENALI: PRINCIPI GENERALI E QUESTIONI PROBLEMATICHE Prefazione (di Silvia Curione)...VII CAPITOLO I LE CONFISCHE PENALI: PRINCIPI GENERALI E QUESTIONI PROBLEMATICHE 1. Premessa: il difficile connubio tra confisca e garantismo... 1 2. La natura giuridica

Dettagli

Codice penale. Libro II Dei delitti in particolare. Titolo XII Dei delitti contro la persona. Capo III Dei delitti contro la libertà individuale

Codice penale. Libro II Dei delitti in particolare. Titolo XII Dei delitti contro la persona. Capo III Dei delitti contro la libertà individuale Codice penale Libro II Dei delitti in particolare Titolo XII Dei delitti contro la persona Capo III Dei delitti contro la libertà individuale Sezione I Dei delitti contro la personalità individuale Art.

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1646 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO Modifiche al codice penale,

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO. I DELITTI DI CONCUSSIONE E CORRUZIONE di Lorena Ciarniello

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO. I DELITTI DI CONCUSSIONE E CORRUZIONE di Lorena Ciarniello INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE di Armando Macrillò... 1 CAPITOLO PRIMO I DELITTI DI CONCUSSIONE E CORRUZIONE di Lorena Ciarniello 1. Concussione: soggetto attivo e passivo... 7 1.1. (Segue): elemento soggettivo

Dettagli

Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).

Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti). Proposte di modifica degli artt. 4 bis e 58 ter OP Testo attuale art. 4 bis Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).

Dettagli

1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente: Capo I DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L INCOLUMITÀ DEGLI ANIMALI

1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente: Capo I DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L INCOLUMITÀ DEGLI ANIMALI DISEGNO DI LEGGE A S 1930 Art. 1. (Modifiche al codice penale) 1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente: «Titolo XII-Bis DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI Capo I DEI DELITTI

Dettagli

Parte Speciale O : Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi senza regolare permesso. Codice documento: MOG PSO

Parte Speciale O : Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi senza regolare permesso. Codice documento: MOG PSO Parte Speciale O : Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi senza regolare permesso Codice documento: REV. BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO DATA 0 EMISSIONE 10.03.2015 1 2 3 4 5 Tutti i cambiamenti

Dettagli

TECNOLOGIE DIESEL E SISTEMI FRENANTI S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.

TECNOLOGIE DIESEL E SISTEMI FRENANTI S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. TECNOLOGIE DIESEL E SISTEMI FRENANTI S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 PARTE SPECIALE E: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO

Dettagli

Legge 30 luglio 2002, n "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"

Legge 30 luglio 2002, n Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo L 189/2002 Pagina 1 di 24 Indici delle leggi Legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002

Dettagli

RIFORMA DEGLI ARTT. 4 BIS E 58 TER O.P. Proposta di articolato

RIFORMA DEGLI ARTT. 4 BIS E 58 TER O.P. Proposta di articolato Stati Generali dell Esecuzione Penale TAVOLO 16 Ostacoli normativi alla individualizzazione del trattamento Rapporto di medio termine RIFORMA DEGLI ARTT. 4 BIS E 58 TER O.P. Proposta di articolato Testo

Dettagli

Procura della Repubblica presso il Tribunale di T I V O L I

Procura della Repubblica presso il Tribunale di T I V O L I Procura della Repubblica presso il Tribunale di T I V O L I Il Procuratore della Repubblica N Prot. 1457/2016 Tivoli 27 settembre 2016 Al Sig. Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di T I V O

Dettagli

La flagranza di reato, disciplina giuridica e caratteri

La flagranza di reato, disciplina giuridica e caratteri La flagranza di reato, disciplina giuridica e caratteri Autore: Concas Alessandra In: Diritto penale Lo stato di flagranza di reato è disciplinato dall'articolo 382 del codice di procedura penale. Si verifica

Dettagli

Il reato di sottrazione internazionale di minori

Il reato di sottrazione internazionale di minori Il reato di sottrazione internazionale di minori Milano, 19 marzo 2014 Dr. Fabio Roia Giudice penale Sezione Soggetti Deboli Tribunale di Milano LA NORMA art. 574 bis c.p. Introdotta art. 3 comma 29 lettera

Dettagli

d iniziativa dei senatori STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, STUCCHI e TOSATO

d iniziativa dei senatori STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, STUCCHI e TOSATO Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2147 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, STUCCHI e TOSATO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE

Dettagli

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime ART. 1 (Omicidio sul lavoro) 1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale,

Dettagli

Scritto da Daniela Martedì 19 Gennaio :54 - Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Gennaio :09

Scritto da Daniela Martedì 19 Gennaio :54 - Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Gennaio :09 Ritengo interessante segnalarvi due recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nn. 46624/2015 e 46625/2015) in tema di applicabilità delle sanzioni aggravate in caso di guida di veicolo

Dettagli

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA. Incontro di studio sul tema: Il contrasto al traffico di stupefacenti: tecniche investigative e problemi applicativi. Roma, 30 novembre-2 dicembre 2009. Le condotte

Dettagli

ART. 1. (Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale)

ART. 1. (Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale) ART. 1 (Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale) 1.Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

Dettagli

Emendamenti governativi al disegno di legge S19 e abbinati, testo della Commissione. Art. 7

Emendamenti governativi al disegno di legge S19 e abbinati, testo della Commissione. Art. 7 Emendamenti governativi al disegno di legge S19 e abbinati, testo della Commissione 1) articolo 7: sostituire l articolo con il seguente: Art. 7 (Modifiche all articolo 2621 del codice civile) L articolo

Dettagli

Codice Penale Militare di Pace Titolo I DEI REATI CONTRO LA FEDELTÀ E LA DIFESA MILITARE.

Codice Penale Militare di Pace Titolo I DEI REATI CONTRO LA FEDELTÀ E LA DIFESA MILITARE. Codice Penale Militare di Pace Titolo I DEI REATI CONTRO LA FEDELTÀ E LA DIFESA MILITARE. Capo I DEL TRADIMENTO. Art. 77. Alto tradimento. (1) Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità

Dettagli

LA TUTELA DELLE PERSONE VITTIME DI TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO

LA TUTELA DELLE PERSONE VITTIME DI TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO LA TUTELA DELLE PERSONE VITTIME DI TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO La disciplina alla luce del recente recepimento delle direttive europee Avv. Francesca Nicodemi Il fenomeno Sono in costante aumento le persone

Dettagli

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche DISEGNO DI LEGGE Testo proposto dalla Commissione Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche Art. 1. (Introduzione del delitto di omicidio

Dettagli

DIRITTO PENALE DELL'IMMIGRAZIONE

DIRITTO PENALE DELL'IMMIGRAZIONE Coiiana diretta da Paolo Cendon Vincenzo Musacchio DIRITTO PENALE DELL'IMMIGRAZIONE GIUFFRE EDITORE INDICE SOMMARIO Prefazione Elenco delle principali abbreviazioni VII xv Capitolo 1 INTRODUZIONE 1.1.

Dettagli

Presupposti e limiti di applicabilità delle cause di esclusione della punibilità alle condotte oggetto di collaborazione volontaria

Presupposti e limiti di applicabilità delle cause di esclusione della punibilità alle condotte oggetto di collaborazione volontaria Presupposti e limiti di applicabilità delle cause di esclusione della punibilità alle condotte oggetto di collaborazione volontaria AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA: 1. la violazione deve

Dettagli

A cura degli avv.ti Ornella Fiore e Guido Savio - Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione

A cura degli avv.ti Ornella Fiore e Guido Savio - Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione A cura degli avv.ti Ornella Fiore e Guido Savio - Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione Gli illeciti penali connessi all immigrazione clandestina o comunque alla violazione delle norme

Dettagli

FAMIGLIA DI REATI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI REATI CONTRO LA PERSONALITA INDIVIDUALE NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI

FAMIGLIA DI REATI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI REATI CONTRO LA PERSONALITA INDIVIDUALE NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI FAMIGLIA DI REATI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI REATI CONTRO LA PERSONALITA INDIVIDUALE NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI L Art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 recante "Disposizioni

Dettagli

d iniziativa dei senatori BLUNDO, BUCCARELLA, PUGLIA, PAGLINI, GIARRUSSO e CAPPELLETTI

d iniziativa dei senatori BLUNDO, BUCCARELLA, PUGLIA, PAGLINI, GIARRUSSO e CAPPELLETTI Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2863 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BLUNDO, BUCCARELLA, PUGLIA, PAGLINI, GIARRUSSO e CAPPELLETTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2017 Modifiche

Dettagli

Omissione del versamento dei contributi previdenziali: rassegna giurisprudenziale

Omissione del versamento dei contributi previdenziali: rassegna giurisprudenziale Omissione del versamento dei contributi previdenziali: rassegna giurisprudenziale Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro, Diritto penale Sommario: 1. Nozioni generali e casistica giurisprudenziale.

Dettagli

260 PARTE II - CODICE PENALE

260 PARTE II - CODICE PENALE 60 PARTE II - CODICE PENALE 37 Udienza preliminare: prevista (46, 48 c.p.p.). Tipologia: comune. Forma di esecuzione del reato: vincolata. Natura: istantaneo. Prescrizione: 6 anni. Tentativo: configurabile.

Dettagli

OGGETTO: Regolarizzazione immigrati e contributo forfettario

OGGETTO: Regolarizzazione immigrati e contributo forfettario Informativa per la clientela di studio N. 133 del 05.09.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Regolarizzazione immigrati e contributo forfettario Gentile Cliente, con la stesura del presente documento

Dettagli

Retroattive le nuove soglie per i reati tributari anche per i giudizi in corso

Retroattive le nuove soglie per i reati tributari anche per i giudizi in corso Retroattive le nuove soglie per i reati tributari anche per i giudizi in corso Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto tributario Il D. Lgs. n. 158/2015 ha modificato le soglie di punibilità per i reati tributari

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo II SISTEMA PENAL-TRIBUTARIO E PRINCIPI COSTITUZIONALI

INDICE SOMMARIO. Capitolo II SISTEMA PENAL-TRIBUTARIO E PRINCIPI COSTITUZIONALI INDICE SOMMARIO Presentazione... Pag. XI Presentazione alla II edizione....» XIII Capitolo I SISTEMA PENAL-TRIBUTARIO E PRINCIPI COSTITUZIONALI 1. Il diritto penal-tributario, tra «particolarismo» e «principi

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2633

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2633 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2633 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori GIOVANARDI, AUGELLO, COMPAGNA e QUAGLIARIELLO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2016 Modifiche alle disposizioni

Dettagli

MARIA TERESA TRAPASSO LA PUNIBILITÀ DELLE CONDOTTE AUTORICICLATORIE

MARIA TERESA TRAPASSO LA PUNIBILITÀ DELLE CONDOTTE AUTORICICLATORIE MARIA TERESA TRAPASSO LA PUNIBILITÀ DELLE CONDOTTE AUTORICICLATORIE JOVENE EDITORE NAPOLI 2017 INDICE Premessa... p. XXI CAPITOLO PRIMO IL NUOVO REATO DI «AUTORICICLAGGIO»: FISIONOMIA E PROFILI PROBLEMATICI

Dettagli

Quadro sinottico degli articoli del c.p., del c.p.p., delle disp. att. c.p.p. e del c.c. modificati dalla legge anticorruzione

Quadro sinottico degli articoli del c.p., del c.p.p., delle disp. att. c.p.p. e del c.c. modificati dalla legge anticorruzione Quadro sinottico degli articoli del c.p., del c.p.p., delle disp. att. c.p.p. e del c.c. modificati dalla legge anticorruzione (In carattere corsivo le modifiche approvate) C O D I C E P E N A L E Art.

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo LA MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI NELL EVOLUZIONE LEGISLATIVA. Capitolo Secondo

INDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo LA MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI NELL EVOLUZIONE LEGISLATIVA. Capitolo Secondo V INDICE-SOMMARIO Capitolo Primo LA MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI NELL EVOLUZIONE LEGISLATIVA 1. L introduzione della misura degli arresti domiciliari con la l. n. 532/1982.... pag. 1 2. Le modifiche

Dettagli

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 aprile 2002, n.51 Testo del decretolegge 4 aprile 2002, n. 51 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2002), coordinato con la legge di conversione

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1484

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1484 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1484 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore STUCCHI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2014 Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale,

Dettagli

INDICE. Capitolo I I DELITTI SESSUALI CONSIDERAZIONI GENERALI. Alberto Cadoppi. Sezione I IL DELITTO DI VIOLENZA SESSUALE (ART. 609-BIS C.P.

INDICE. Capitolo I I DELITTI SESSUALI CONSIDERAZIONI GENERALI. Alberto Cadoppi. Sezione I IL DELITTO DI VIOLENZA SESSUALE (ART. 609-BIS C.P. INDICE Capitolo I I DELITTI SESSUALI CONSIDERAZIONI GENERALI Alberto Cadoppi Sezione I IL DELITTO DI VIOLENZA SESSUALE (ART. 609-BIS C.P.) Alberto Cadoppi 1. Premessa... Pag. 9 2. Bene giuridico...» 9

Dettagli

NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato;

NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato; WORLD S VEHICLE DOCUMENTS MODIFICA AL C.P. Dl 92/ CODICE PENALE Gli articoli modificati dal Dl 92/: Articolo 61 - Circostanze aggravanti comuni Articolo 235 - Espulsione od allontanamento dello straniero

Dettagli

MASSIME PENALI. Corte di Cassazione Sez. IV Penale 2 Gennaio 2013, n 71 (Pres. Penale Circolazione stradale Guida in stato di ebbrezza

MASSIME PENALI. Corte di Cassazione Sez. IV Penale 2 Gennaio 2013, n 71 (Pres. Penale Circolazione stradale Guida in stato di ebbrezza MASSIME PENALI Corte di Cassazione Sez. IV Penale 2 Gennaio 2013, n 71 (Pres. Sirena; Rel. D Isa) Penale Circolazione stradale Guida in stato di ebbrezza Sostituzione della pena detentiva e pecuniaria

Dettagli

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale

Dettagli

PROGETTO DI LEGGE N. 2055

PROGETTO DI LEGGE N. 2055 PROGETTO DI LEGGE N. 2055 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo I ASPETTI DI CARATTERE GENERALE. 1. Definizione del diritto d autore, principi costituzionali e tutela internazionale;

INDICE SOMMARIO. Capitolo I ASPETTI DI CARATTERE GENERALE. 1. Definizione del diritto d autore, principi costituzionali e tutela internazionale; INDICE SOMMARIO Capitolo I ASPETTI DI CARATTERE GENERALE 1. Definizione del diritto d autore, principi costituzionali e tutela internazionale; la Proposta di Direttiva Ipred2... 1 2. La tutela penale dei

Dettagli

FALSE INFORMAZIONI AL PUBBLICO MINISTERO (ART. 371 BIS C.P.)

FALSE INFORMAZIONI AL PUBBLICO MINISTERO (ART. 371 BIS C.P.) I DELITTI CONTRO L AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 FALSE INFORMAZIONI AL PUBBLICO MINISTERO (ART. 371 BIS C.P.) ---------------------------------- 3 2 FALSE DICHIARAZIONI

Dettagli

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO UN BREVE ESAME AD USO E CONSUMO DEL BANCARIO

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO UN BREVE ESAME AD USO E CONSUMO DEL BANCARIO LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO UN BREVE ESAME AD USO E CONSUMO DEL BANCARIO Il riciclaggio è il reimpiego dei profitti, derivanti da attività delittuose, in attività lecite di carattere commerciale e finanziario,

Dettagli

Questura di Milano Ufficio Immigrazione

Questura di Milano Ufficio Immigrazione Questura di Milano Ufficio Immigrazione Articolo 6 - Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno OMISSIS 3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N. 165 08.09.2016 Depenalizzazione & lavoro: il limite ante e post-modifica Il MLPS chiarisce il limite massimo della sanzione amministrativa

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2784 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dettagli

QUIZ DI AUTOVALUTAZIONE TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE

QUIZ DI AUTOVALUTAZIONE TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE QUIZ DI AUTOVALUTAZIONE TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE -------------------------------------------- 1) Nella comunicazione di notizia di reato trasmessa al PM l organo di PG: a) deve limitarsi

Dettagli

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61; Modifiche normative Il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito nella l. 24 luglio 2008, n.125), nell introdurre misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, ha recato alcune modifiche al codice

Dettagli

I reati in materia di caporalato, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

I reati in materia di caporalato, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Alberto Giuliani I reati in materia di caporalato, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro PADOVA UNIVERSITY PRESS Un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile

Dettagli

Lineamenti di diritto penale. Grosseto, 4 ottobre 2010

Lineamenti di diritto penale. Grosseto, 4 ottobre 2010 Lineamenti di diritto penale Grosseto, 4 ottobre 2010 Grande Bipartizione DIRITTO PUBBLICO DIRITTO PRIVATO Diritto costituzionale Diritto amministrativo Diritto penale Diritto civile Diritto commerciale

Dettagli

I REATI IN MATERIA DI PROSTITUZIONE: LE FONTI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI

I REATI IN MATERIA DI PROSTITUZIONE: LE FONTI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI SOMMARIO Introduzione... XIII CAPITOLO 1 I REATI IN MATERIA DI PROSTITUZIONE: LE FONTI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI 1. Premessa... 1 2. La Convenzione ONU per la repressione della tratta degli esseri umani

Dettagli

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 58 Informativa OGGETTO: Polizia Giudiziaria. Principi e procedura di PG ordinaria.

Dettagli

Le norme di riferimento per la sicurezza sono: La Costituzione italiana Le Direttive comunitarie Le Norme di legge nazionali Le Norme regionali Le

Le norme di riferimento per la sicurezza sono: La Costituzione italiana Le Direttive comunitarie Le Norme di legge nazionali Le Norme regionali Le 1 Le norme di riferimento per la sicurezza sono: La Costituzione italiana Le Direttive comunitarie Le Norme di legge nazionali Le Norme regionali Le Norme tecniche e linee guida Il Codice penale Il Codice

Dettagli

Il reato di omicidio stradale

Il reato di omicidio stradale Il reato di omicidio stradale Lo scorso marzo è entrata in vigore la Legge n. 41 del 23 marzo 2016 recante introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali, nonché disposizioni

Dettagli

Codice Procedura Penale aggiornato con la legge 20 febbraio 2006, n. 46

Codice Procedura Penale aggiornato con la legge 20 febbraio 2006, n. 46 Testo vigente del CODICE DI PROCEDURA PENALE coordinato, modificato, aggiornato ed impostato graficamente a cura dell avv. Giorgio Rossi in base alla legge 20 febbraio 2006, n. 46, pubblicata nella Gazzetta

Dettagli

Fiscal News N Omessa IVA. Soglia di punibilità allineata all infedele dichiarazione. La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News N Omessa IVA. Soglia di punibilità allineata all infedele dichiarazione. La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 110 11.04.2014 Omessa IVA. allineata all infedele dichiarazione Il mancato versamento commesso fino al 17 settembre 2011 è punibile solo se l

Dettagli

CARLO MORSELLI DIRITTO E PROCEDURA PENALE DELL IMMIGRAZIONE

CARLO MORSELLI DIRITTO E PROCEDURA PENALE DELL IMMIGRAZIONE CARLO MORSELLI DIRITTO E PROCEDURA PENALE DELL IMMIGRAZIONE JOVENE EDITORE 2011 INDICE Nota (analitica ed aggiornata) dell Autore... p. XI PARTE PRIMA QUADRO GENERALE LEGISLAZIONE 1. Il quadro costituzionale...»

Dettagli

STUDIO LEGALE ROSADI-SOFFIENTINI ASSOCIATII. Copyright 2014 Studio Legale Rosadi-Soffientini Associati Tutti i diritti riservati

STUDIO LEGALE ROSADI-SOFFIENTINI ASSOCIATII. Copyright 2014 Studio Legale Rosadi-Soffientini Associati Tutti i diritti riservati Italia Oggi del 23/09/2014 Siti web con omessa o Inidonea informativa privacy STUDIO LEGALE DATI STATISTICI 2013 Tabella 6 Relazione 2013 Autorità Garante Pag. 224 DATI STATISTICI 2013 Fonte Autorità Garante

Dettagli

Parte Speciale O : Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi senza regolare permesso

Parte Speciale O : Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi senza regolare permesso Parte Speciale O : Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi senza regolare permesso MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA COMAG S.r.l. con delibera del Consiglio di Amministrazione

Dettagli

Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del )

Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del ) Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del 29.07.2010) TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010 A cura

Dettagli

Capitolo I. La situazione scriminante del fatto di reato [1]

Capitolo I. La situazione scriminante del fatto di reato [1] Indice V Indice Capitolo I La situazione scriminante del fatto di reato [1] I profili generali [1] 1. Premessa. Le cause di giustificazione. Inquadramento generale e cenni storici. In particolare il pensiero

Dettagli

LA TUTELA PENALE DELLE DICHIARAZIONI «TESTIMONIALI» RESE NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

LA TUTELA PENALE DELLE DICHIARAZIONI «TESTIMONIALI» RESE NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO PENALE LA TUTELA PENALE DELLE DICHIARAZIONI «TESTIMONIALI» RESE NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO PENALE INDICE PREMESSA 01. Gli obiettivi della ricerca... p. 1 02. Segue...» 4 03. Il piano della trattazione...» 9

Dettagli

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n. 46636 Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 07/12/010, confermava la sentenza

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA BOZZE DI STAMPA 19 maggio 2017 N. 1 SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all attività

Dettagli