programma assicurativo modulare a tutela dei mutui immobiliari commercializzato in esclusiva da Mutuo Casa Tua

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1 programma assicurativo modulare a tutela dei mutui immobiliari commercializzato in esclusiva da Mutuo Casa Tua FASCICOLO INFORMATIVO

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3 programma assicurativo modulare a tutela dei mutui immobiliari commercializzato in esclusiva da Mutuo Casa Tua FASCICOLO INFORMATIVO COMPLETO relativo alle polizze/convenzioni: DIFESAPIU' CASA (Milano Assicurazioni) Codice Prodotto Edizione FAMILY PROTECTION (stipulata da OMEGA Assicurazioni con Nationale Suisse Vita SpA) Codice Prodotto 0000 TUTELAMUTUO (UCA Assicurazioni) Ed. 03/2013 Il presente Fascicolo Informativo Completo raccoglie i Fascicoli Informativi di tutte le polizze/convenzioni che compongono il programma assicurativo modulare denominato Backup Affitto. I Fascicoli Informativi devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione delle singole Proposte di Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente le Note Informative.

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5 $c1$ Milano Via Senigallia n.18/2 c:\form\logo\ 14 Mimaacompestmpa.png TESTOLOGOMIL_BN.png jmilano2.bmp JMIMAACOMPESTMPA_31.bmp Milano Assicurazioni S.p.A. Divisione Nuova Maa firma_milano_divnuovamaa.png JMARCH.bmp c:\form\logo\mimaacompestmpa.jpg c:\form\logo\bmilanop2.bmp 15 c:\form\logo\testologomilano_bn_150.bmp JPIEDINO_NMAA.png 33 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA CASA DIFESA PIU' CASA Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota informativa, comprensiva del glossario; b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa Milano Assicurazioni S.p.A. Via Senigallia n.18/ Milano -

6 Milano Assicurazioni S.p.A. Via Senigallia n.18/ Milano -

7 - - _footers[jpiepag_con1] $c1$ Milano Via Senigallia n.18/2 c:\form\logo\ 14 M imaacompestmpa.png TESTOLOGOMIL_BN.png jmilano2.bmp JMIMAACOMPESTMPA_31.bmp Milano Assicurazioni S.p.A. Divisione Nuova Maa firma_milano_divnuovamaa.png JMARCH.bmp c:\form\logo\mimaacom PESTMPA.JPG c:\form\logo\bmilanop2.bmp 15 c:\form\logo\testologomilano_bn_150.bmp JPIEDINO_NM AA.bmp FIRMA_milanodir.png NOTA INFORMATIVA Prodotto Difesa Più Casa (ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano del Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n. 030). Sede Legale e Direzione in Milano (Italia): via Senigallia, 18/2; tel. (+39) Sito Internet: milass@milass.it La società è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'albo delle imprese di assicurazione presso l Isvap al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (dati aggiornati a ) In base all ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell Impresa è pari ad , con capitale sociale pari ad e totale delle riserve patrimoniali pari ad L indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 165,9%. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione: Parte Generale Assicurato La persona il cui interesse è protetto dall Assicurazione. Assicurazione Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l Assicurato. Pag. 1 di 8

8 Contraente La persona che stipula l Assicurazione. Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Polizza Tutti i documenti che costituiscono l Assicurazione. Premio La somma che il Contraente deve alla Società come corrispettivo dell Assicurazione. Rischio La probabilità che si verifichi il Sinistro. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l Assicurazione. Società L impresa assicuratrice. Definizioni specifiche per i Quadri Incendio e altri danni materiali, Furto e Rapina e Responsabilità Civile Abitazione isolata È l abitazione a uso esclusivo dell Assicurato che occupa l intero Fabbricato. Abitazione non isolata È l abitazione contigua, soprastante o sottostante ad altre abitazioni, ma con esse non intercomunicante, sia con proprio accesso dall esterno che con accesso comune. Caratteristiche costruttive del Fabbricato Tipo 01: Fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali Incombustibili. La struttura portante del tetto, i solai, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel manto del tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili, in misura rispettivamente non superiore al 25% del totale. È comunque tollerato che il manto esterno di copertura del tetto sia totalmente in tegole bituminose. Tipo 02: Fabbricato interamente costruito con qualsiasi materiale che sia di adeguata resistenza e robustezza. Collezioni Sono le raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo. Contenuto È l insieme dei beni per uso domestico, personale e professionale riposti all interno dell abitazione indicata nella scheda di Polizza. Comprende il Contenuto delle Dipendenze, gli impianti di prevenzione e di allarme e gli impianti di condizionamento. Agli effetti del Quadro I Incendio e altri danni materiali, rientrano in questa voce le caldaie per il riscaldamento autonomo, le tende esterne e i relativi sostegni. L insieme include anche - Cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d oro e/o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d arte, raccolte scientifiche, d antichità o numismatiche, oggetti e servizi d argento, armi, cose che abbiano valore artistico; - Preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti d oro e/o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose; - Valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano Valori. Pag. 2 di 8

9 Contenuto delle Dipendenze Sono l arredamento, le provviste alimentari, gli elettrodomestici, l abbigliamento, i macchinari per il giardinaggio e gli attrezzi in genere (anche sportivi), le biciclette, i ciclomotori, le imbarcazioni e i relativi motori. Dimora abituale È l abitazione indicata nella scheda di Polizza nella quale l Assicurato vive per la maggior parte dell anno. Dimora saltuaria È l abitazione indicata nella scheda di Polizza nella quale l Assicurato non vive per la maggior parte dell anno. Dipendenze Sono le cantine, i box, le rimesse e i ripostigli non intercomunicanti con l abitazione. Esplosione È lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Fabbricato Sono i locali indicati nella scheda di Polizza e adibiti a civile abitazione, escluso il terreno. Possono includere anche un ufficio o uno studio privato, ma solo se intercomunicante con l abitazione stessa. Sono compresi: - le opere murarie e di finitura; - le opere di fondazione o interrate; - gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione; - gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle società che forniscono servizi; - gli affreschi, le statue e i mosaici che non abbiano valore artistico e in genere tutto quanto è destinato al servizio del Fabbricato assicurato. Include inoltre le Dipendenze (anche se poste in corpi separati) i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate, i giardini e gli alberi, le attrezzature da gioco e gli impianti sportivi. Qualora si assicuri una porzione di immobile in condominio o in Fabbricato plurifamiliare, sono comprese le quote di proprietà comune. Fissi e infissi Sono i manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l illuminazione e l aerazione (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione. Franchigia È la parte di danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell Assicurato. Furto È l appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene. Implosione È l improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna. Incendio È la combustione con la presenza di fiamma di beni al di fuori di un appropriato focolare che si può autoestendere e propagare. Incombustibili Sono considerati incombustibili: - cemento e cemento armato; - pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli; - pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali Pag. 3 di 8

10 combustibili); - altri materiali che alla temperatura di 750 C no n danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni. Mezzi di custodia Sono le casseforti o gli armadi corazzati, entrambi con pareti e battenti in acciaio; se di peso inferiore a 200 Kg devono essere ancorati rigidamente alle pareti o al pavimento. Oggetti personali Sono le cose portate indosso o tenute a portata di mano dall Assicurato/Contraente o da ogni persona che convive con lui in modo continuativo. Prestatore di lavoro La persona che presta la propria opera presso le abitazioni di proprietà e/o condotte dall Assicurato. Primo rischio assoluto È la forma di Assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino al raggiungimento della Somma assicurata indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati. Rapina È l appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene mediante la violenza o la minaccia, dirette sia alla persona stessa che verso altre persone. Scoperto È la parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. Scippo È il Furto commesso strappando il bene mobile di mano o di dosso alla persona che lo detiene. Scoppio È l improvviso dirompersi di contenitori a causa dell eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio. Somma assicurata / Massimale È la somma indicata nella scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro. Truffa tra le mura domestiche È la sottrazione di denaro mediante artifici e raggiri avvenuta all interno dell abitazione. Valore a nuovo È il criterio con cui, ai fini della determinazione dell Indennizzo, si stimano le spese necessarie: - per la totale ricostruzione del Fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato; - per rimpiazzare i beni del Contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati. Valore al momento del Sinistro È il criterio con cui, ai fini della determinazione dell Indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d uso, di conservazione. Valore intero È la forma di Assicurazione in base alla quale si assicurano i beni per il loro intero valore: la Somma assicurata per ogni bene deve corrispondere al valore o alla somma dei valori dei beni stessi. Se l Assicurazione è stipulata per un importo inferiore viene applicata la regola proporzionale, cioè si corrisponde un Indennizzo ridotto in proporzione del rapporto tra la Somma assicurata e il valore reale dei beni. Vetri antivandalismo Sono i vetri stratificati, costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 mm, o anche quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 millimetri. Pag. 4 di 8

11 Quadro VI - Tutela Legale Europa Europa Tutela Giudiziaria S.p.A. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata l Assicurazione. Quadro VII - Assistenza Assicurato La persona fisica residente in Italia, proprietaria o locataria dell abitazione, i suoi Familiari conviventi. Elettrodomestici Il frigorifero, il congelatore, la lavastoviglie, la lavatrice, il forno, il piano cottura, il boiler elettrico, la caldaia a gas, lo scaldabagno a gas, il climatizzatore. Equipe medica Gruppo di medici reperibili presso la Struttura organizzativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno. Familiari Il coniuge o il convivente, i discendenti e gli ascendenti entro il secondo grado di parentela e gli affini dell Assicurato, purché conviventi. Infortunio domestico Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, a seguito di un Sinistro. Sinistro La situazione di difficoltà conseguente a un evento fortuito che: - provochi danni materiali e diretti all abitazione; - renda l abitazione oggettivamente inutilizzabile o indisponibile; - metta in pericolo la sicurezza dell abitazione e/o di persone, animali e cose che si trovano al loro interno; renda necessaria l erogazione di un aiuto immediato. Struttura organizzativa Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature e ogni presidio o dotazione destinato alla gestione dei Sinistri della garanzia Assistenza. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo. AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 7 Proroga dell Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità delle Condizioni Generali di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative: - Quadro I Incendio e altri danni materiali. Garantisce il Fabbricato dell abitazione e ciò che contiene contro il rischio di Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; - Quadro II - Furto e Rapina. Garantisce il Contenuto dell abitazione (beni per uso domestico, personale e professionale, Cose speciali, Preziosi, Valori) riposto nei locali, secondo quanto indicato al Quadro II delle condizioni di assicurazione; - Quadro III - Responsabilità Civile. Garantisce l Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione alla proprietà/conduzione dell abitazione, ai fatti della vita privata e a numerose altre ipotesi, secondo quanto indicato al Quadro III delle condizioni di assicurazione; Pag. 5 di 8

12 - Quadro IV Indennità straordinaria calamità naturale. E previsto in Polizza in caso di acquisto congiunto dei Quadri I Incendio e altri danni materiali e III Responsabilità civile (Indennità straordinaria calamità naturale pari a Euro ) oppure nel caso di acquisto congiunto dei Quadri I II III, Incendio e altri danni materiali / Furto e Rapina / Responsabilità civile (Indennità straordinaria calamità naturale pari a Euro ). L Indennità straordinaria opera esclusivamente per il Fabbricato assicurato con Caratteristiche costruttive del Fabbricato 01, di proprietà dell Assicurato e adibito a sua Dimora abituale. Si riconosce un indennità utile a fronteggiare le prime necessità in caso di distruzione dell abitazione a seguito di una calamità naturale ufficialmente dichiarata e attestata dalla pubblica autorità, secondo quanto indicato al Quadro IV delle condizioni di assicurazione. - Quadro VI Tutela Legale (acquistabile solo in abbinamento all assicurazione Responsabilità Civile). Garantisce le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie legate alla proprietà o alla locazione di abitazioni in genere o attinenti la vita privata, con possibilità di scelta tra garanzia Base e garanzia Super, secondo quanto indicato al Quadro VI delle condizioni di assicurazione; - Quadro VII - Assistenza (Garanzia sempre operante). Garantisce prestazioni di aiuto immediato all Assicurato a tutela dei locali dell abitazione e alla sua persona, secondo quanto indicato al Quadro VII delle condizioni di assicurazione. AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all interno dei suddetti Quadri e delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all interno dei suddetti Quadri e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza. Esempio di Franchigia: danno pari a Euro 500, Franchigia pari a Euro 250, Indennizzo corrisposto Euro 250. Esempio di Scoperto: danno pari a Euro 500, Scoperto 20%, Indennizzo corrisposto Euro 400. Esempio di limite di Indennizzo: danno pari a Euro 2.000, limite di Indennizzo pari a Euro 1.500, Indennizzo corrisposto Euro Nel Quadro 1 Incendio e altri danni materiali (se scelta la forma a Valore intero per le partite Fabbricato e/o Contenuto) può trovare applicazione la regola proporzionale di cui all art Codice Civile in caso di assicurazione parziale dei Beni, con conseguente riduzione dell Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto al paragrafo Valore intero Assicurazione parziale dell art. 5.4 Determinazione del danno Incendio e altri danni materiali, Furto e Rapina delle Norme per la liquidazione dei Sinistri. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell art del codice civile. E altresì possibile comunicare l avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 Aggravamento del Rischio e Diminuzione del Rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione. A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione di Rischio una variazione delle Caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato rispetto a quelle dichiarate in Polizza che comporti una maggiore o minore pericolosità delle stesse per danni cagionabili ai Beni assicurati (garanzia Pag. 6 di 8

13 Incendio e altri danni materiali ). Ad esempio si dichiara in Polizza che il Fabbricato assicurato presenta strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali Incombustibili mentre, a seguito di completa ristrutturazione dell immobile, le nuove pareti esterne e le strutture portanti verticali risultano edificate con l utilizzo di materiali combustibili, o viceversa. 6. Premi La periodicità di pagamento del premio è annuale. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi d i pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l intermediario. Il Premio a condizione che l importo di ciascuna rata non sia inferiore a Euro 50 - può essere frazionato in rate semestrali (con aumento del 2% sul Premio annuo lordo). L eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza. AVVERTENZA: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto l intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in scheda di Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (art. 1899, 1 comma, del codice civile). 7. Rivalse AVVERTENZA: Relativamente agli Indennizzi pagati, la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall art del codice civile. La Società rinuncia però all esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate dall art. 5.6 Rinuncia alla rivalsa Incendio e altri danni materiali delle Norme per la liquidazione dei Sinistri. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all art. 8 Recesso in caso di Sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899, 1 comma, del codice civile). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. L Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell art del codice civile. 10. Legge applicabile al contratto Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia. E facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente e indicata nella scheda di Polizza. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all intermediario entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Le spese per la ricerca Pag. 7 di 8

14 30 del danno nel Quadro Incendio e altri danni materiali sono a carico della Società - entro i limiti previsti - se è stata acquistata la Garanzia aggiuntiva Spese di ricerca e ripristino. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto al capitolo 5 Norme per la liquidazione dei Sinistri delle condizioni di assicurazione. AVVERTENZA: Relativamente ai Sinistri del ramo Tutela legale la gestione viene affidata dalla Società a Europa Tutela Giudiziaria s.p.a.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull intera procedura si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 6.8 Gestione del Sinistro delle condizioni di assicurazione. Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dalla Società a Pronto Assistance Servizi s.c.r.l.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull intera procedura si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 7.5 Denuncia del Sinistro delle condizioni di assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Società: Milano Assicurazioni S.p.A. Funzione: Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti Indirizzo: via Lorenzo il Magnifico, Firenze Fax: (+39) reclami@milass.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale Roma, telefono (+39) , corredando l esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all ISVAP. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: en.htm chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. 14. Arbitrato Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto. Milano Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): Pag. 8 di 8

15 headers[jintest_cond]_footers[jpiepag_cond] $c1$ Mimaacompestmpa.png TESTOLOGOMIL_BN.png LA_LOGO_GRUPPO_RETRO_150.png c:\form\logo\ Polizza n. Errore in formula: Il campo: NUM _POL non è valido M od. ST1944 Bollo_milano.png c:\form\logo\bmilanop2.bmp 15 c:\form\logo\a226mila.bm P c:\form\logo\logo_nuovam AA_Contrassegno_BN_150.bmp c:\form\logo\m IMAACOMPESTM PA.JPG MINE MINE MINE MIAB MILI M IFI MASS MIOR MICA MVIP M INA MIVI MINE c:\form\logo\mimaacompestmpa.jpg c:\form\logo\testologomilano_bn_150.bmp c:\form\logo\logo_gruppo_retro_150.bmp c:\form\logo\logo_milano_divis_maa_bn_150.bmp DIFESA PIU' CASA - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE La polizza in sintesi Definizioni SOMMARIO Definizioni relative all Assicurazione in generale Definizioni specifiche per i Quadri Incendio e altri danni materiali, Furto e Rapina e Responsabilità Civile Quadro I Incendio e altri danni materiali 1.1 Incendio e altri danni materiali 1.2 Garanzie aggiuntive Fenomeni elettrici Fenomeni atmosferici Sovraccarico neve Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi Spese di ricerca e ripristino Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche 1.3 Garanzie complementari 1.4 Vetri e cristalli 1.5 Condizioni sempre operanti Dolo e colpa grave Buona fede 1.6 Limiti di Indennizzo 1.7 Esclusioni 1.8 Fabbricato in locazione Migliorie aggiunte e trasformazioni 1.9 Ricorso terzi 1.10 Riepilogo sottolimiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Quadro II Furto e Rapina 2.1 Furto e Rapina all interno dell abitazione Limiti di Indennizzo Garanzie aggiuntive A. Somma integrativa per Preziosi B. Somma integrativa per Preziosi e Valori nei Mezzi di custodia C. Furto in occasione di eventi socio-politici D. Furto commesso o agevolato da Prestatori di lavoro Esclusioni 2.2. Rapina, Scippo e Furto fuori dall abitazione Limiti di Indennizzo Esclusioni 2.3 Riepilogo sottolimiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Pag. 1 di 54

16 Quadro III Responsabilità Civile 3.1 Proprietà dell abitazione 3.2 Vita privata 3.3 Garanzie aggiuntive Stage e tirocini Bed & Breakfast e affittacamere 3.4 Condizioni sempre operanti 3.5 Delimitazioni Persone non considerate terzi Esclusioni 3.6 Riepilogo sottolimiti di Risarcimento, Franchigie e Scoperti IV Indennità straordinaria calamità naturale V Norme per la liquidazione dei Sinistri 5.1 Denuncia e obblighi in caso di Sinistro 5.2 Procedura per la valutazione del danno 5.3 Mandato dei periti 5.4 Determinazione del danno 5.5 Anticipo dell Indennizzo 5.6 Rinuncia alla rivalsa 5.7 Riduzione e reintegro delle Somme assicurate 5.8 Recupero dei beni rubati 5.9 Esagerazione dolosa del danno 5.10 Gestione delle controversie sul danno 5.11 Assicurazione presso diversi Assicuratori Quadro VI Tutela Legale Definizioni specifiche per la Tutela Legale 6.1 Oggetto dell Assicurazione 6.2 Garanzia Base 6.3 Esclusioni 6.4 Garanzia Super 6.5 Limiti territoriali 6.6 Coesistenza con Assicurazione di responsabilità civile 6.7 Decorrenza della garanzia 6.8 Gestione del Sinistro Quadro VII Assistenza Definizioni specifiche per l Assistenza 7.1 Assistenza 7.2 Esclusioni 7.3 Estensione territoriale 7.4 Delimitazioni delle garanzie 7.5 Denuncia del Sinistro Pag. 2 di 54

17 Condizioni Generali di Assicurazione Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Art. 2 Decorrenza della garanzia Art. 3 Pagamento del Premio Art. 4 Adeguamento del Premio Art. 5 Aggravamento del Rischio Art. 6 Diminuzione del Rischio Art. 7 Proroga dell Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità Art. 8 Recesso in caso di Sinistro Art. 9 Pagamento dell Indennizzo/Risarcimento Art. 10 Beni di proprietà di terzi Art. 11 Indicizzazione Art. 12 Cambio dell abitazione Art. 13 Modifiche dell Assicurazione Art. 14 Rinvio alle norme di legge Pag. 3 di 54

18 C è più sicurezza in famiglia. Con Difesa Più Casa. La polizza in sintesi Difesa Più Casa è la polizza pensata per l abitazione abituale o di villeggiatura, appartamento o villa, di proprietà o in locazione, nonché per la copertura della Responsabilità Civile dell assicurato e dei familiari. Difesa Più Casa è dedicata alla tutela della casa, del contenuto e delle persone, grazie a cinque Quadri di garanzia: dall Incendio al Furto e Rapina, dalla Responsabilità Civile alla Tutela Legale, fino all Assistenza di personale specializzato. In queste pagine presentiamo le principali caratteristiche della polizza attraverso le risposte alle domande più comuni, per fornire una veloce e semplice panoramica del prodotto. Pag. 4 di 54

19 1. Cosa puoi assicurare con questa polizza Difesa Più Casa offre un ampia copertura assicurativa all abitazione, operando all interno delle mura domestiche e anche fuori. Quadro I - Incendio e altri danni materiali Il primo Quadro di garanzia si occupa di assicurare il fabbricato e il contenuto dell abitazione contro eventi rovinosi come un incendio o uno scoppio, ma anche contro altri imprevisti che possono verificarsi nella tua casa: dalla caduta di antenne, ai danni subiti dalle provviste alimentari conservate nel frigorifero che si è rotto. Ogni casa ha le sue specificità: per questo Difesa Piu' Casa propone molteplici garanzie aggiuntive, ognuna delle quali mirata a soddisfare necessità diverse. Puoi scegliere di sottoscrivere le garanzie contro i danni causati da fenomeni elettrici (ad es. un corto circuito) o da fenomeni atmosferici (ad es. un temporale o una grandinata), così come quella specifica per vetri e cristalli (es. la rottura del vetro di una finestra). Se la tua casa è esposta a inverni rigidi, puoi scegliere la garanzia contro il sovraccarico di neve. Infine puoi optare per le garanzie contro la fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi... (ad es. un guasto alla lavatrice). In più, sono previste garanzie specifiche per chi ha il fabbricato in locazione o per i danni causati ai beni di terze persone a seguito di un incendio che si propaga dalla tua abitazione. Quadro II Furto e Rapina Gli oggetti che la tua abitazione contiene sono protetti da Difesa Piu' Casa anche nel caso di un furto o una rapina, che si tratti di un furto avvenuto all interno dell abitazione (ad es. scassinando la porta d ingresso) o di uno scippo o di una rapina fuori dall abitazione Inoltre, puoi sottoscrivere garanzie aggiuntive per la casa nella quale trascorri la maggior parte dell anno o per quella saltuaria, per difendere oggetti di particolare valore, ma anche per tutelarsi dalle conseguenze di furti avvenuti in circostanze particolari (in occasione di manifestazioni politiche e scioperi o agevolati da collaboratori domestici). Un Quadro di garanzia specifico è dedicato alla Responsabilità Civile. Quadro III - Responsabilità Civile Assicurarsi per i danni a terzi è un comune atto di precauzione: la garanzia di responsabilità civile riguarda proprio il risarcimento dei danni involontariamente procurati agli altri. Sono tante infatti le responsabilità che nascono dalla proprietà di una casa o dall ordinario scorrere della vita privata: una tubatura dell acqua che si rompe, il semplice esercizio di sport o la pratica di attività come il bricolage o il giardinaggio possono provocare ad altri spiacevoli inconvenienti. Difesa Piu' Casa ti propone anche garanzie aggiuntive per esigenze specifiche come lo svolgimento di stage e tirocini o dell attività di B&B all interno dell abitazione dove vivi abitualmente. Pag. 5 di 54

20 Difesa Piu' Casa prevede anche un Indennità straordinaria (IV) se la tua casa risulta completamente distrutta a seguito di una calamità naturale, ufficialmente attestata dalla Pubblica Autorità. Per usufruire dell indennità, è necessario abbinare l acquisto dei Quadri: I Incendio e altri danni materiali II Furto e Rapina III Responsabilità Civile L indennità straordinaria vale esclusivamente per l abitazione costruita con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili. La struttura portante del tetto, i solai, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere in materiali combustibili. L abitazione deve essere di proprietà dell Assicurato e adibita a dimora abituale. Quadro VI - Tutela Legale Per rispondere alle singole esigenze e richieste, questa garanzia è pensata su due livelli: base e super. In entrambi i casi, si tratta delle spese per l assistenza stragiudiziale e giudiziale - civile e penale in caso di controversie legate alla proprietà o alla locazione di abitazioni in genere o attinenti la vita privata, familiare e di relazione. Quadro VII - Assistenza Infine, troviamo un ampia gamma di prestazioni di assistenza erogate in situazioni di difficoltà conseguenti a eventi che rendono necessario un aiuto immediato presso l abitazione: dall invio di artigiani o di personale di vigilanza all invio di un medico o di un ambulanza, dalla custodia di animali domestici all anticipo di denaro per far fronte a spese imprevedibili. 2. Cosa non puoi assicurare con questo contratto Per quanto riguarda i beni, la casa e il contenuto, le esclusioni riguardano principalmente i danni causati dall azione dolosa dell assicurato oppure da atti di guerra, occupazione militare e invasione. Inoltre, per la garanzia Furto, sono esclusi i danni ai beni riposti all aperto, ad esempio in terrazze, corridoi o pianerottoli di uso comune. Per la garanzia di Responsabilità Civile occorre innanzitutto precisare che non sono considerati terzi coloro che convivono stabilmente con l assicurato e i figli minorenni che non convivono con lui. Le esclusioni si riferiscono principalmente a casi in cui la tutela del patrimonio è garantita da altre polizze (ad es. R.C. Auto) o a eventi ritenuti non comuni (ad es. detenzione o impiego di sostanze radioattive). La garanzia Tutela Legale non vale per il pagamento di multe e sanzioni in genere e per le controversie relative ad attività professionali. L Assistenza non è erogata per le parti che non sono al servizio esclusivo dell abitazione, per operazioni di manutenzione periodica previste dalla legge o a seguito dell interruzione della fornitura di elettricità, dell acqua e del gas da parte degli enti erogatori. Per tutte le garanzie, ulteriori delimitazioni o esclusioni sono puntualmente specificate e sono sempre evidenziate con l utilizzo del corsivo grassetto. Pag. 6 di 54

21 3. Quanto hai assicurato Le somme entro le quali sei assicurato sono indicate nella scheda di polizza. L assicurazione è valida solo per le garanzie che riportano l indicazione del relativo premio. Le somme assicurate rappresentano la cifra massima che la società corrisponderà per il periodo assicurativo. Il massimale previsto per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi è valido per ogni sinistro. Ulteriori limiti all indennizzo o al risarcimento sono specificati caso per caso nelle condizioni contrattuali. 4. Dove sei assicurato Per quanto riguarda i danni ai beni, casa e contenuto, le garanzie valgono per l abitazione indicata nella scheda di polizza. In caso di trasloco, le garanzie ti verranno temporaneamente attivate per entrambe le abitazioni, dopo una semplice richiesta. Difesa Piu' Casa propone anche una specifica garanzia valida in tutto il mondo che ti protegge da rapina, scippo e furto quando ti trovi fuori dalla tua abitazione. Anche la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi relativa alla vita privata è valida in tutto il mondo. La garanzia di Tutela Legale vale per le controversie causate da violazioni di norme o inadempimenti che si verificano nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. Per le controversie di natura extra-contrattuale, l assicurazione è estesa all Unione Europea e alla Svizzera. L Assistenza è prestata per le case ubicate in Italia. 5. Durata del contratto La durata dell assicurazione è indicata nella scheda di polizza (decorrenza e scadenza). Se non vi è disdetta, il contratto si rinnova di anno in anno. Nel caso di ritardi nel pagamento avrai 15 giorni di tempo per provvedere, nei quali la copertura sarà comunque garantita. 6. Cosa fare in caso di sinistro Quando si verifica un sinistro, devi provvedere alla denuncia entro 10 giorni dal momento in cui ne vieni a conoscenza. Inoltre, devi considerare che ci sono altri obblighi, come mettere a disposizione di periti o tecnici documenti e prove utili alle indagini o agli accertamenti. 7. Come viene liquidato il sinistro I danni ai beni, la casa e il contenuto, sono liquidati secondo i seguenti criteri generali: per la casa (fabbricato) vengono stimate le spese necessarie per ricostruirla o ripristinarla; per i beni del contenuto si stimano le spese per il loro rimpiazzo con altri nuovi, uguali o equivalenti Pag. 7 di 54

22 o per ripararli. Per beni particolari, come ad esempio quelli elettronici, i capi di abbigliamento o per le collezioni, sono inoltre previste modalità che tengono conto della specificità degli oggetti stessi. Per gli specchi, le lastre di vetro o di cristallo, oltre alle spese per la sostituzione, si rimborsa il costo del trasporto e dell installazione. Per quanto riguarda la garanzia di Responsabilità civile, il terzo danneggiato sarà rimborsato del danno subito (capitale, interessi e spese). 8. Per comprendere meglio la polizza Per facilitarti nella lettura e nella comprensione della polizza, ti segnaliamo le Definizioni, in cui sono raccolti i termini generali dell assicurazione e specifici di Difesa Piu' Casa. 9. Cosa puoi scegliere In base alla tua casa, alla composizione del tuo nucleo familiare e alla dinamicità con cui vivi il tempo libero, potrai optare per l acquisto delle garanzie più idonee per te e la tua famiglia. 10. A chi puoi rivolgerti in caso di necessità Per qualunque dubbio o necessità, specialmente in caso di sinistro, è bene rivolgersi sempre e innanzitutto all Agenzia presso la quale è stato sottoscritto il contratto. Inoltre, è a tua disposizione il Numero Verde attivo dal lunedì al venerdì Sabato Pag. 8 di 54

23 Definizioni Ai seguenti termini viene attribuito convenzionalmente il significato qui precisato, valido agli effetti delle garanzie prestate. Definizioni relative all Assicurazione in generale Assicurato: Assicurazione: Contraente: Indennizzo/ Risarcimento: Polizza: Premio: Rischio: Sinistro: Società: La persona il cui interesse è protetto dall Assicurazione. Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l Assicurato. La persona che stipula l Assicurazione. La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Tutti i documenti che costituiscono l Assicurazione. La somma che il Contraente deve alla Società come corrispettivo dell Assicurazione. La probabilità che si verifichi il Sinistro. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l Assicurazione. L impresa assicuratrice. Pag. 9 di 54

24 Definizioni specifiche per i Quadri Incendio e altri danni materiali, Furto e Rapina e Responsabilità Civile Abitazione isolata È l abitazione a uso esclusivo dell Assicurato che occupa l intero Fabbricato. Abitazione non isolata È l abitazione contigua, soprastante o sottostante ad altre abitazioni, ma con esse non intercomunicante, sia con proprio accesso dall esterno che con accesso comune. Caratteristiche costruttive del Fabbricato tipo 01: Fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali Incombustibili. La struttura portante del tetto, i solai, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel manto del tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili, in misura rispettivamente non superiore al 25% del totale. È comunque tollerato che il manto esterno di copertura del tetto sia totalmente in tegole bituminose. tipo 02: Fabbricato interamente costruito con qualsiasi materiale che sia di adeguata resistenza e robustezza. Collezioni Sono le raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo. Contenuto È l insieme dei beni per uso domestico, personale e professionale riposti all interno dell abitazione indicata nella scheda di Polizza. Comprende il Contenuto delle Dipendenze, gli impianti di prevenzione e di allarme e gli impianti di condizionamento. Agli effetti del Quadro I Incendio e altri danni materiali, rientrano in questa voce le caldaie per il riscaldamento autonomo, le tende esterne e i relativi sostegni. L insieme include anche. Cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d oro e/o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d arte, raccolte scientifiche, d antichità o numismatiche, oggetti e servizi d argento, armi, cose che abbiano valore artistico;. Preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti d oro e/o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose;. Valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano Valori. Contenuto delle Dipendenze: Sono l arredamento, le provviste alimentari, gli elettrodomestici, l abbigliamento, i macchinari per il giardinaggio e gli attrezzi in genere (anche sportivi), le biciclette, i ciclomotori, le imbarcazioni e i relativi motori. Dimora abituale È l abitazione indicata nella scheda di Polizza nella quale l Assicurato vive per la maggior parte dell anno. Dimora saltuaria È l abitazione indicata nella scheda di Polizza nella quale l Assicurato non vive per la maggior parte dell anno. Pag. 10 di 54

25 Dipendenze Sono le cantine, i box, le rimesse e i ripostigli non intercomunicanti con l abitazione. Esplosione È lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Fabbricato Sono i locali indicati nella scheda di Polizza e adibiti a civile abitazione, escluso il terreno. Possono includere anche un ufficio o uno studio privato, ma solo se intercomunicante con l abitazione stessa. Sono compresi: le opere murarie e di finitura; le opere di fondazione o interrate; gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione; gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle società che forniscono servizi; gli affreschi, le statue e i mosaici che non abbiano valore artistico e in genere tutto quanto è destinato al servizio del Fabbricato assicurato. Include inoltre le Dipendenze (anche se poste in corpi separati), i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate, i giardini e gli alberi, le attrezzature da gioco e gli impianti sportivi. Qualora si assicuri una porzione di immobile in condominio o in Fabbricato plurifamiliare, sono comprese le quote di proprietà comune. Fissi e infissi Sono i manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l illuminazione e l aerazione (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione. Franchigia È la parte di danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell Assicurato. Furto È l appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene. Implosione È l improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna. Incendio È la combustione con la presenza di fiamma di beni al di fuori di un appropriato focolare che si può autoestendere e propagare. Incombustibili Sono considerati incombustibili: cemento e cemento armato; pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli; pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili); altri materiali che alla temperatura di 750 C n on danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli interni. Mezzi di custodia Sono le casseforti o gli armadi corazzati, entrambi con pareti e battenti in acciaio; se di peso inferiore a 200 Kg devono essere ancorati rigidamente alle pareti o al pavimento. Pag. 11 di 54

26 Oggetti personali Sono le cose portate indosso o tenute a portata di mano dall Assicurato/Contraente o da ogni persona che convive con lui in modo continuativo. Prestatore di lavoro La persona che presta la propria opera presso le abitazioni di proprietà e/o condotte dall Assicurato. Primo rischio assoluto È la forma di Assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino al raggiungimento della Somma assicurata indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati. Rapina È l appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene mediante la violenza o la minaccia, dirette sia alla persona stessa che verso altre persone. Scoperto È la parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. Scippo È il Furto commesso strappando il bene mobile di mano o di dosso alla persona che lo detiene. Scoppio È l improvviso dirompersi di contenitori a causa dell eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio. Somma assicurata/massimale È la somma indicata nella scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro. Truffa tra le mura domestiche È la sottrazione di denaro mediante artifici e raggiri avvenuta all interno dell abitazione. Valore a nuovo È il criterio con cui, ai fini della determinazione dell Indennizzo, si stimano le spese necessarie: per la totale ricostruzione del Fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato; per rimpiazzare i beni del Contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati. Valore al momento del Sinistro È il criterio con cui, ai fini della determinazione dell Indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d uso, di conservazione. Valore intero È la forma di Assicurazione in base alla quale si assicurano i beni per il loro intero valore: la Somma assicurata per ogni bene deve corrispondere al valore o alla somma dei valori dei beni stessi. Se l'assicurazione è stipulata per un importo inferiore viene applicata la regola proporzionale, cioè si corrisponde un Indennizzo ridotto in proporzione del rapporto tra la Somma assicurata e il valore reale dei beni. Vetri antivandalismo Sono i vetri stratificati, costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 mm, o anche quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 millimetri. Pag. 12 di 54

27 1.1 Incendio e altri danni materiali QUADRO I - Incendio e altri danni materiali La Società indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti al Fabbricato e/o al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi. a) Incendio; b) fulmine; c) Implosione, Esplosione e Scoppio, anche se esterni; d) caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano; e) bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono; f) urto di veicoli stradali e natanti anche se sono di proprietà dell Assicurato/Contraente; g) fumo, gas e vapori; h) caduta di antenne, compresi i danni alle stesse; i) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli stessi; j) caduta di alberi di pertinenza del Fabbricato oppure non di pertinenza, ma posti nelle immediate vicinanze. Nel caso di alberi di pertinenza del Fabbricato sono compresi i danni agli stessi, a condizione che sulle piante sia effettuata una manutenzione periodica; k) atti dolosi di terzi, commessi individualmente o in associazione, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato o compiuti da persone che prendano parte a scioperi, tumulti o sommosse. Sono inoltre compresi i guasti causati dalle forze dell ordine intervenute in seguito a tali eventi. Relativamente ai danni di imbrattamento delle parti esterne del Fabbricato, l Indennizzo è effettuato con la detrazione di una Franchigia di euro 250 per Sinistro; l) Furto di Fissi e infissi, fino al raggiungimento di euro per Sinistro e per periodo assicurativo; L Assicurazione comprende inoltre: m) i danni alle provviste alimentari, conservate in frigoriferi e congelatori, provocati da: - mancata o anormale produzione del freddo; - fuoriuscita del liquido frigorigeno; a causa di guasti o rotture accidentali degli stessi elettrodomestici o dei sistemi di alimentazione e distribuzione dell energia elettrica, fino al raggiungimento di euro 250 per Sinistro. Non sono indennizzabili i danni dovuti a difetto originario dell elettrodomestico; Pag. 13 di 54

28 n) nei casi di responsabilità dell Assicurato, i danni causati da Incendio, Esplosione e Scoppio ai locali e all arredamento dell abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, fino al raggiungimento del 10% della Somma assicurata per il Contenuto della Dimora abituale per Sinistro e per periodo assicurativo; o) i danni al Contenuto della Dimora abituale portato nell abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, fino al raggiungimento del 10% della Somma assicurata per il Contenuto della Dimora abituale per Sinistro e per periodo assicurativo; p) un bonus di euro in caso di Incendio dell autovettura di proprietà dell Assicurato/Contraente o di ogni persona che convive con lui in modo continuativo. La garanzia opera una sola volta per periodo assicurativo e a condizione che: l autovettura sia custodita nel box; l autovettura sia assicurata con una polizza RC Auto del gruppo Fondiaria-Sai. 1.2 Garanzie aggiuntive (operanti solo se è indicato il relativo Premio nella scheda di Polizza) La Società indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti al Fabbricato e/o al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi Fenomeni elettrici Correnti, scariche e altri fenomeni elettrici a impianti e apparecchi elettrici e elettronici, fino al raggiungimento del sottolimite indicato nella scheda di Polizza per Sinistro e per periodo assicurativo. Non sono indennizzabili i danni dovuti a usura, manutenzione insufficiente o manomissione. Il pagamento dell Indennizzo è effettuato con la detrazione di una Franchigia di euro 150 per Sinistro. Per questa garanzia, a deroga di quanto indicato al punto 5.4 Determinazione del danno Assicurazione parziale, in fase di liquidazione dei danni non si applica la regola proporzionale dell Indennizzo prevista dall art del Codice Civile Fenomeni atmosferici Fenomeni atmosferici determinati dall azione diretta e immediata di: vento; urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento; precipitazioni atmosferiche. Questi fenomeni devono essere caratterizzati da una violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non, posti nelle vicinanze. I danni dovuti al bagnamento delle parti interne del Fabbricato e al Contenuto sono compresi solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei suddetti fenomeni. I danni provocati a Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, sono indennizzati fino al raggiungimento di euro per Sinistro e per periodo assicurativo. Pag. 14 di 54

29 I danni causati da grandine a: tende esterne e relativi sostegni purché stabilmente ancorati al Fabbricato; vetrate, lucernari e verande; insegne dell eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l abitazione; lastre in cemento amianto o fibrocemento, impianti fotovoltaici, pannelli solari, manufatti in materia plastica; sono indennizzati fino al raggiungimento di euro per Sinistro e per periodo assicurativo. Non sono indennizzabili i danni causati da: inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate; formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua; cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine; gelo; sovraccarico neve; rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque, fatta eccezione per i danni da intasamento di pluviali e grondaie; né i danni a: tettoie pertinenti Fabbricati con Caratteristiche costruttive di tipo 02; Contenuto posto all aperto, fatta eccezione per i danni alle tende esterne e ai relativi sostegni purché stabilmente ancorati al Fabbricato; Contenuto riposto all interno di Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti. Il pagamento dell Indennizzo è effettuato con la detrazione di una Franchigia di euro 250 per Sinistro Sovraccarico neve Crollo (totale o parziale) o cedimento del Fabbricato provocato direttamente dal peso della neve, fino al raggiungimento del 50% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e il Contenuto con il massimo di euro per Sinistro. Non sono indennizzabili i danni causati da valanghe, slavine e gelo. Per la costruzione edile la garanzia è operativa solo se risulta conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi causata da: guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del Fabbricato; occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del Fabbricato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte, fino al raggiungimento di euro per Sinistro e per periodo assicurativo. gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del Fabbricato, fino al raggiungimento di euro per Sinistro e per periodo assicurativo. Pag. 15 di 54

30 Non sono indennizzabili i danni causati da: corrosione e usura, umidità e stillicidio; occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell acqua piovana; gelo di condutture installate all esterno dei locali, anche se interrate; gelo ai locali sprovvisti di impianto di riscaldamento. Sono escluse inoltre le spese sostenute per demolire e ripristinare parte del Fabbricato e degli impianti allo scopo di ricercare ed eliminare il guasto o la rottura che hanno dato origine alla fuoriuscita di liquidi. Il pagamento dell Indennizzo è effettuato con la detrazione di una Franchigia di euro 150 per Sinistro Spese di ricerca e ripristino A seguito di un danno che rientra nella garanzia prevista al punto Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi, la Società rimborsa le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali il guasto o la rottura accidentale si sono verificati e per demolire e ricostruire le suddette parti del Fabbricato, anche in caso di danno causato solo a terzi. La garanzia è prestata fino al raggiungimento di euro per Sinistro e di euro per periodo assicurativo. La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto indicato al punto Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi. Il pagamento dell Indennizzo è effettuato con la detrazione di una Franchigia di euro 100 per Sinistro Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche Fuoriuscita di acqua da apparecchiature di uso domestico collegate agli impianti idrici dell abitazione e/o dai relativi raccordi causata da: guasto, rottura o difetto; occlusione, rigurgito e trabocco; fatto di terzi; fino al raggiungimento di euro per Sinistro e per periodo assicurativo. Il pagamento dell Indennizzo è effettuato con la detrazione di una Franchigia di euro 150 per Sinistro. 1.3 Garanzie complementari (comuni alle garanzie previste ai punti 1.1 Incendio e altri danni materiali; 1.2 Garanzie aggiuntive se operanti) Se conseguenti agli eventi assicurati, la Società indennizza/rimborsa: a) i guasti per impedire o contenere il danno; b) le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del Sinistro alla discarica più vicina, fino al raggiungimento del 20% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e il Contenuto per Sinistro, anche in eccedenza alle Somme assicurate; Pag. 16 di 54

31 c) le spese per traslocare e ricollocare il Contenuto, fino al raggiungimento del 5% della Somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di euro per Sinistro; d) le spese per un alloggio sostitutivo, fino al raggiungimento di euro 150 giornalieri. Il danno è stabilito in relazione al tempo strettamente necessario al ripristino dell abitazione, con il massimo di 100 giorni per Sinistro. È esclusa ogni indennità per ritardi nel ripristino del Fabbricato dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione o occupazione del Fabbricato ripristinato; e) le spese per la riprogettazione del Fabbricato, e i costi e gli oneri, compresi quelli per la direzione dei lavori (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che l Assicurato/Contraente deve pagare a qualsiasi ente per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni in vigore al momento del Sinistro, fino al raggiungimento del 5% dell Indennizzo liquidabile con il massimo di euro per Sinistro e per periodo assicurativo; f) la perdita del canone di locazione, fino al raggiungimento di un importo pari al canone annuo, con il massimo di euro per Sinistro e per periodo assicurativo. È esclusa ogni indennità per ritardi nel ripristino del Fabbricato dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione o occupazione del Fabbricato ripristinato; g) le spese per rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a un guasto o a una rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio del Fabbricato, fino al raggiungimento di euro per Sinistro e per periodo assicurativo; h) le spese per il rifacimento dei documenti personali, fino al raggiungimento di euro 500 per Sinistro; i) le spese di perizia di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato in conformità con quanto previsto al punto 5.2 Procedura per la valutazione del danno delle Norme per la liquidazione dei Sinistri e la quota delle competenze del terzo perito a carico del Contraente, fino al raggiungimento del 2% dell Indennizzo liquidabile a termini di Polizza, con il massimo di euro per Sinistro e per periodo assicurativo. 1.4 Vetri e cristalli (operante se nella scheda di Polizza sono indicati Somma assicurata e relativo Premio) La Società rimborsa, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza, le spese sostenute per la sostituzione di: specchi; insegne dell eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l abitazione; lastre di vetro, cristallo, policarbonato, sia fisse sia mobili su cardini, cerniere e guide; stabilmente installati all interno e all esterno dell abitazione assicurata, a causa di una rottura accidentale. Sono inoltre compresi gli eventuali danni provocati al Contenuto, se assicurato, fino al raggiungimento di euro per Sinistro e per periodo assicurativo. Pag. 17 di 54

32 Non sono indennizzabili: i danni avvenuti in occasione di riparazioni, rimozione, traslochi, lavori di ristrutturazione dell abitazione; le rigature e segnature, le screpolature e scheggiature. La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto. 1.5 Condizioni sempre operanti Dolo e colpa grave Le garanzie operano anche per i danni causati con colpa grave dell Assicurato o del Contraente e con dolo o colpa delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti Buona fede L omissione da parte del Contraente o dell Assicurato di una circostanza aggravante il Rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni fornite all atto della sottoscrizione della Polizza o durante il suo corso, non pregiudicano il diritto all Indennizzo dei danni, se avvenute in buona fede. In ogni caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui si è verificato. 1.6 Limiti di Indennizzo L Assicurazione è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo: 1. per i Preziosi: 50% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro ; 2. per i Valori: 5% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 2.500; 3. per il Contenuto delle Dipendenze: 30% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro Esclusioni Sono esclusi i danni: 1. causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare e da invasione; 2. causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, salvo quanto previsto a titolo di indennità straordinaria per calamità naturale se operante; 4. di fenomeni elettrici dovuti a qualsiasi causa, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l Assicurazione, salvo che sia pattuita la garanzia aggiuntiva di cui al punto Fenomeni elettrici; Pag. 18 di 54

33 5. di smarrimento e di sottrazione in genere, di Furto e/o Rapina, salvo quanto previsto dal punto 1.1 alla lettera l); 6. ad autoveicoli, motoveicoli o loro parti, salvo quanto previsto dal punto 1.1 alla lettera p); 7. indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti; 8. causati con dolo dell Assicurato o del Contraente e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata. 1.8 Fabbricato in locazione (Rischio locativo) (operante se nella scheda di Polizza sono indicati Somma assicurata e relativo Premio) In seguito a un Sinistro indennizzabile dalla garanzia descritta al punto 1.1 Incendio e altri danni materiali, del quale l Assicurato sia responsabile secondo quanto disposto dagli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, la Società risponde, entro la Somma assicurata, dei danni materiali e diretti al Fabbricato in locazione all Assicurato e indicato nella scheda di Polizza Migliorie aggiunte e trasformazioni La Somma assicurata per il Fabbricato in locazione comprende le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni in genere apportate al Fabbricato dall Assicurato locatario. Questa estensione opera per tutte le garanzie previste da questo Quadro di garanzia. La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto. 1.9 Ricorso terzi (operante se nella scheda di Polizza sono indicati Massimale e relativo Premio) In seguito a un Sinistro indennizzabile dal presente Quadro di garanzia del quale l Assicurato sia responsabile ai sensi di legge, la Società risponde, entro il Massimale e nei limiti indicati nella Polizza, dei danni materiali e diretti ai beni di terzi. Sono compresi i danni che derivano dall interruzione o dalla sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, fino al raggiungimento del 10% del Massimale per singolo Sinistro. L Assicurazione non comprende i danni: a cose che l Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo; conseguenti alla contaminazione dell acqua dell aria e del suolo; da fuoriuscita di liquidi. Non sono considerati terzi: il coniuge o il convivente e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che convive con l Assicurato in modo continuativo e i figli minorenni che non convivono con lui; se l Assicurato/Contraente non è una persona fisica, le società e le persone giuridiche nelle quali l Assicurato/Contraente o le persone di cui al primo punto rivestono la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore; le società che rispetto all Assicurato/Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell art del Codice Civile, e gli amministratori delle stesse. Pag. 19 di 54

34 1.10 Franchigie, Scoperti e sottolimiti di Indennizzo del Quadro I Incendio e altri danni materiali Quadro I - Incendio e altri danni materiali Garanzie Descrizione Garanzie Sottolimiti di Indennizzo Franchigie/Scoperti Atti dolosi di terzi per danni di imbrattamento delle parti esterne del Fabbricato Furto di Fissi e infissi per Sinistro e per periodo - assicurativo Incendio e Danni alle provviste alimentari 250 per Sinistro - altri danni materiali I danni causati da Incendio, Esplosione e Scoppio ai locali e all arredamento dell abitazione presa in affitto per le vacanze 10% della Somma assicurata per il Contenuto della Dimora abituale per Sinistro e per periodo assicurativo - Garanzie aggiuntive Danni al Contenuto della Dimora abituale portato nell abitazione presa in affitto per le vacanze Bonus auto Fenomeni elettrici Fenomeni atmosferici Sovraccarico neve Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche Spese di ricerca e ripristino 10% della Somma assicurata per il Contenuto della Dimora abituale per Sinistro e per periodo assicurativo una sola volta per periodo assicurativo come indicato nella scheda di Polizza per Sinistro e per periodo assicurativo per danni provocati a Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti per Sinistro e per periodo assicurativo per danni causati da grandine a installazioni esterne 50% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e il Contenuto con il limite di per Sinistro per Sinistro e per periodo assicurativo per danni causati da occlusione/rigurgito e trabocco per Sinistro e per periodo assicurativo per danni causati da gelo per Sinistro e per periodo assicurativo per Sinistro e per periodo assicurativo Pag. 20 di 54

35 Quadro I - Incendio e altri danni materiali Garanzie Descrizione Garanzie Sottolimiti di Indennizzo Franchigie/Scoperti Spese di demolizione, sgombero, smaltimento 20% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e il - e trasporto Contenuto per Sinistro (anche in eccedenza alle Somme assicurate) Spese per traslocare e ricollocare il Contenuto 5% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di per Sinistro Spese per alloggio sostitutivo 150 giornaliere con il massimo di 100 giorni - Garanzie Complementari Vetri e cristalli Ricorso terzi Spese per la riprogettazione del Fabbricato 5% dell Indennizzo con il massimo di per Sinistro e per periodo - assicurativo Perdita del canone di locazione per Sinistro e per periodo - assicurativo Spese per rimpiazzare il combustibile per Sinistro e per periodo - assicurativo Spese per rifacimento dei documenti personali 500 per Sinistro - Spese di perizia 2% dell Indennizzo con il massimo di per Sinistro e per periodo assicurativo - Spese sostenute per la sostituzione di specchi, insegne e lastre a causa di una rottura accidentale In seguito a un Sinistro indennizzabile dal Quadro I, sono risarciti i danni materiali e diretti ai beni di terzi per Sinistro e per periodo assicurativo per gli eventuali danni al - Contenuto se assicurato 10% del Massimale per interruzione di attività - Pag. 21 di 54

36 QUADRO II - Furto e Rapina 2.1 Furto e Rapina all interno dell abitazione La Società indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi. a) Furto. Il Furto deve avvenire: 1. con scasso o rottura dei mezzi posti a chiusura e protezione delle aperture esterne dell abitazione, di tetti, pareti, solai. I mezzi di chiusura e protezione (ad es. porte, serramenti in genere, inferriate, ecc.) devono essere quelli usualmente installati nelle abitazioni private, di adeguata resistenza e robustezza, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili solo dall interno. Se l introduzione all interno dei locali avviene violando mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti o con la sola rottura del Vetro non antivandalismo, la Società liquiderà l 80% del danno indennizzabile, mentre il restante 20% rimarrà a carico dell Assicurato. 2. senza scasso, attraverso aperture situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall esterno per via ordinaria oppure in qualsiasi altro modo a condizione che nei locali sia presente l Assicurato o persona di età superiore ai 12 anni; 3. con l uso di chiavi false o simili; 4. con l uso di chiavi smarrite o sottratte all Assicurato, a ogni persona che convive con lui in modo continuativo, agli eventuali ospiti, ai Prestatori di lavoro o ad altre persone di fiducia. La garanzia opera dalla data di smarrimento o sottrazione delle chiavi, risultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità competente, fino alle ore 24 dell ottavo giorno successivo. 5. con l introduzione clandestina dei ladri, a condizione che la refurtiva venga asportata successivamente a locali chiusi. b) Rapina, che deve avvenire all interno dei locali anche se iniziata fuori. L Assicurazione comprende inoltre: c) il Furto di Fissi e infissi, compresi i danni agli stessi e ai locali causati durante il Furto, la Rapina o nel tentativo di commetterli, fino al raggiungimento di euro per Sinistro; d) gli atti vandalici commessi durante il Furto, la Rapina o nel tentativo di commetterli; e) ferme le modalità previste dalle lettere a) e b), il Furto e la Rapina dei beni del Contenuto della Dimora abituale portato dall Assicurato/Contraente o da ogni persona che convive con lui in modo continuativo, nell abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, fino al raggiungimento di euro per Sinistro; Pag. 22 di 54

37 f) la Truffa tra le mura domestiche, nei confronti dell Assicurato/Contraente o di ogni persona che convive con lui in modo continuativo, fino al raggiungimento di euro 500 per Sinistro e per periodo assicurativo. La garanzia opera a condizione che: la sottrazione di denaro sia contestuale all esecuzione dell artificio o del raggiro; che non comporti l acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali; il truffato sia minorenne o abbia compiuto 65 anni oppure sia diversamente abile; g) un bonus di euro in caso di Furto dell autovettura di proprietà dell Assicurato/Contraente o di ogni persona che convive con lui in modo continuativo. La garanzia opera una sola volta per periodo assicurativo e a condizione che: l autovettura sia custodita nel box; l autovettura sia assicurata con una polizza RC Auto del gruppo Fondiaria-Sai. Se conseguenti agli eventi assicurati, la Società indennizza/rimborsa: h) le spese per potenziare i mezzi di chiusura e protezione mediante l istallazione di blindature, congegni di bloccaggio, inferriate, Vetri antivandalismo, sistemi di allarme, fino al raggiungimento di euro per Sinistro; i) le spese per il rifacimento dei documenti personali dell Assicurato/Contraente e di ogni persona che convive con lui in modo continuativo, fino al raggiungimento di euro 500 per Sinistro; j) le spese per la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso dell abitazione in caso di sottrazione delle chiavi all Assicurato/Contraente, a ogni persona, che convive con lui in modo continuativo, agli eventuali ospiti, ai Prestatori di lavoro o ad altre persone di fiducia, fino al raggiungimento di euro 500 per Sinistro e a condizione che la sostituzione sia effettuata entro 5 giorni dalla data della sottrazione risultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità competente; k) le spese sanitarie sostenute dall Assicurato/Contraente, dai suoi familiari e da ogni persona che convive con lui in modo continuativo, a causa di un infortunio, fino al raggiungimento di euro per Sinistro; l) le spese, non altrimenti indennizzabili, per il riassetto della Dimora abituale sostenute a fronte dell impiego di colf, artigiani, ecc., fino al raggiungimento di euro 500 per Sinistro e per periodo assicurativo Limiti di Indennizzo Per la Dimora abituale l Assicurazione è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo: 1. per le Cose speciali: euro per singolo oggetto; 2. per i Preziosi: 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro ; 3. per i Valori: 5% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 2.500; Pag. 23 di 54

38 4. per il Contenuto delle Dipendenze: 10% della Somma assicurata per il Contenuto. Per la Dimora saltuaria l Assicurazione è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo: 5. per le Cose speciali: 40% della Somma assicurata per il Contenuto; 6. per i Preziosi: 10% della Somma assicurata per il Contenuto; 7. per i Valori: 2% della Somma assicurata per il Contenuto; 8. per il Contenuto delle Dipendenze: 10% della Somma assicurata per il Contenuto Garanzie aggiuntive (operanti se nella scheda di Polizza sono indicati il Premio e l eventuale Somma assicurata) A. Somma integrativa per Preziosi Per i Preziosi riposti all interno della Dimora abituale è prestata una Somma assicurata, indicata nella scheda di Polizza, in aumento al limite numero 2 del punto Limiti di Indennizzo. B. Somma integrativa per Preziosi e Valori nei Mezzi di custodia Per i Preziosi e i Valori riposti nei Mezzi di custodia è prestata una Somma assicurata, indicata nella scheda di Polizza, in aumento ai limiti numeri 2 e 3 (Dimora abituale) e/o 6 e 7 (Dimora saltuaria) del punto Limiti di Indennizzo. Per i Valori riposti nei Mezzi di custodia la garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% della presente Somma assicurata. Relativamente alla garanzia Furto è operativa a condizione che i ladri, dopo essersi introdotti all interno dell abitazione con le modalità previste alla lettera a) del punto 2.1 Furto e Rapina all interno dell abitazione, sottraggano i Preziosi e i Valori mediante l effrazione o l asportazione del Mezzo di custodia o con l uso di chiavi false o simili. C. Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi socio-politici Furto e Rapina avvenuti, secondo le modalità previste alle lettere a) e b) del punto 2.1 Furto e Rapina all interno dell abitazione, approfittando di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, fino al raggiungimento del 50% della Somma assicurata per il Contenuto e delle eventuali Somme integrative con il massimo di euro per Sinistro e per periodo assicurativo. D. Furto commesso o agevolato da Prestatori di lavoro Furto commesso secondo le modalità previste alla lettera a) del punto 2.1 Furto e Rapina all interno dell abitazione o agevolato con dolo o colpa grave dai Prestatori di lavoro, solo se regolarmente iscritti all INAIL, fino al raggiungimento del 50% della Somma assicurata per il Contenuto e delle eventuali Somme integrative con il massimo di euro per Sinistro e per periodo assicurativo. Pag. 24 di 54

39 2.1.3 Esclusioni Sono esclusi i danni: 1. avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione, a condizione che il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; 2. tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, a condizione che il Sinistro sia in rapporto con tali eventi, salvo che sia pattuita la garanzia aggiuntiva di cui al punto lettera C se operante; 3. avvenuti in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; 4. avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche e inondazioni, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; 5. ai beni posti all aperto, su balconi e terrazze, corridoi e pianerottoli o altri spazi di uso comune; 6. agli autoveicoli, ai motoveicoli e alle loro parti, salvo quanto previsto al punto 2.1 lettera g); 7. ai Preziosi e ai Valori, tranne a quelli riposti nei Mezzi di custodia, a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno di assenza dalla Dimora abituale dell Assicurato e di ogni persona che convive con lui in modo continuativo; 8. ai Preziosi e ai Valori nei periodi di assenza dalla Dimora saltuaria dell Assicurato e di ogni persona che convive con lui in modo continuativo; 9. riferiti a valori di affezione o che non riguardano la materialità dei beni assicurati; 10. agevolati con dolo o colpa grave dell Assicurato/Contraente; 11. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dalle persone delle quali l Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, comprese quelle con lui conviventi, e dalle persone incaricate della sorveglianza dei beni assicurati, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui al punto lettera D se operante. 2.2 Rapina, Scippo e Furto fuori dall abitazione La Società indennizza, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti agli Oggetti personali portati all esterno dell abitazione dall Assicurato/Contraente, dai suoi familiari e da ogni persona che convive con lui in modo continuativo, causati dai seguenti eventi: a) Rapina; b) Scippo; c) Furto commesso in seguito a improvviso malore o infortunio della persona; d) Furto commesso con la rottura dei vetri dell autovettura, limitatamente ai casi in cui la persona sia a bordo dell autovettura; e) Furto dei bagagli, esclusi i Valori e i Preziosi, riposti nel bagagliaio dell autovettura chiusa e con i vetri rialzati e degli sci chiusi nel porta sci, fino al raggiungimento del 10% della Somma assicurata con il massimo di euro per Sinistro e per periodo assicurativo. La garanzia opera esclusivamente dalle ore 6 alle ore 24; Pag. 25 di 54

40 f) Furto o Rapina di pellicce o altri capi di abbigliamento durante la permanenza in esercizi pubblici dell Assicurato/Contraente, dei suoi familiari e di ogni persona che convive con lui in modo continuativo. La garanzia è valida in tutto il mondo. Se conseguenti agli eventi assicurati, la Società indennizza/rimborsa g) le spese sanitarie sostenute dall Assicurato/Contraente, dai suoi familiari e da ogni persona che convive con lui in modo continuativo, a causa di un infortunio, fino al raggiungimento di euro per Sinistro. La garanzia è estesa ai parenti e affini non conviventi che subiscono il danno trovandosi in compagnia delle persone assicurate; h) le spese per la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso dell abitazione in caso di sottrazione delle chiavi all Assicurato/Contraente, a ogni persona che convive con lui in modo continuativo, agli eventuali ospiti, ai Prestatori di lavoro o ad altre persone di fiducia, fino al raggiungimento di euro 150 per Sinistro e a condizione che la sostituzione sia effettuata entro 5 giorni dalla data della sottrazione risultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità competente; i) le spese per il rifacimento dei documenti personali dell Assicurato/Contraente e di ogni persona che convive con lui in modo continuativo, fino al raggiungimento di euro 500 per Sinistro Limiti di Indennizzo L Assicurazione è prestata con il seguente limite di Indennizzo: 1. per i Valori: euro 500 per Sinistro Esclusioni La garanzia non opera per: 1. persone di età inferiore ai 12 anni a meno che non siano accompagnate da altre persone di età superiore; 2. Valori e Preziosi inerenti a attività professionali svolte dall Assicurato/Contraente e da ogni persona che convive con lui in modo continuativo. Sono esclusi i danni: 3. avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; 4. avvenuti in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; 5. avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche e inondazioni, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; Pag. 26 di 54

41 6. riferiti a valori di affezione o che non riguardano la materialità dei beni assicurati; 7. agevolati con dolo o colpa grave dell Assicurato/Contraente; 8. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dalle persone delle quali l Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, comprese quelle con lui conviventi, e dalle persone incaricate della sorveglianza dei beni assicurati; 9. agli autoveicoli, ai motoveicoli e alle loro parti. Pag. 27 di 54

42 2.3 Riepilogo sottolimiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Quadro II Furto e Rapina Garanzie Descrizione garanzie Sottolimiti di Indennizzo Franchigie/Scoperti Furto - 20% del danno per Furto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione difformi da quelli descritti nella Polizza o con la rottura di solo Vetro non antivandalismo Furto di Fissi e infissi, compresi i danni per Sinistro - agli stessi e i danni ai locali Furto e Rapina del Contenuto della Dimora abituale portato nell abitazione presa in affitto per le vacanze o per motivi di studio per Sinistro 20% del danno per Furto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti nella Polizza o con la rottura di solo Vetro non antivandalismo Furto e Rapina all interno dell abitazione Truffa fra le mura domestiche 500 per Sinistro e per periodo assicurativo - Garanzie aggiuntive Bonus auto una sola volta per - periodo assicurativo Spese per potenziare i mezzi di chiusura per Sinistro - e protezione Spese per il rifacimento dei documenti 500 per Sinistro - personali Spese per sostituzione serrature 500 per Sinistro - Spese sanitarie a causa di infortunio per Sinistro - Spese per il riassetto della Dimora abituale 500 per Sinistro e per periodo assicurativo - Somma integrativa per Preziosi (solo per Dimora abituale) - Somma integrativa per Preziosi e Valori nei Mezzi di custodia Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi socio-politici Furto commesso o agevolato da Prestatori di lavoro 10% della Somma integrativa per Valori 50% della Somma assicurata per il Contenuto e delle eventuali Somme integrative con il massimo di per Sinistro e per periodo assicurativo 50% della Somma assicurata per il Contenuto e delle eventuali Somme integrative con il massimo di per Sinistro e per periodo assicurativo 20% del danno per Furto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti nella Polizza o con la rottura di solo Vetro non antivandalismo 20% del danno per Furto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti nella Polizza o con la rottura di solo Vetro non antivandalismo 20% del danno per Furto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti nella Polizza o con la rottura di solo Vetro non antivandalismo 20% del danno per Furto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti nella Polizza o con la rottura di solo Vetro non antivandalismo Quadro II Furto e Rapina Garanzie Descrizione garanzie Sottolimiti di Indennizzo Franchigie/Scoperti Furto o Rapina dei bagagli riposti nel 10% della Somma assicurata col limite di per - bagagliaio dell autovettura Sinistro e per periodo assicurativo. Rapina, Scippo e Furto fuori Spese sanitarie a causa di infortunio per Sinistro - dell abitazione Spese per sostituzione serrature 150 per Sinistro - Spese per rifacimento documenti personali 500 per Sinistro - Pag. 28 di 54

43 3.1 Proprietà dell abitazione QUADRO III - Responsabilità Civile La Società assicura, entro il Massimale e nei limiti indicati nella Polizza, il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l Assicurato è tenuto a pagare a terzi come civilmente responsabile per danni involontari derivanti dalla proprietà del Fabbricato indicato nella scheda di Polizza. Sono compresi i relativi impianti, anche sportivi, le Dipendenze, i giardini, le attrezzature da gioco e le altre eventuali pertinenze dell abitazione. A titolo esemplificativo, è compresa la responsabilità civile derivante: a) dalla manutenzione ordinaria; b) dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione, inclusi lavori di ampliamento, sopraelevazione e demolizione a condizione che l Assicurato abbia nominato il responsabile dei lavori se previsto ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e comunque non assuma la direzione dei lavori; c) dalla fuoriuscita di liquidi causata da un guasto o una rottura accidentali degli impianti fissi al servizio del Fabbricato. 3.2 Vita privata La Società assicura, entro il Massimale e nei limiti indicati nella Polizza, il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l Assicurato è tenuto a pagare a terzi come civilmente responsabile per danni involontari derivanti da fatti della vita privata. La garanzia vale in tutto il mondo e anche per le persone che convivono in modo continuativo con l Assicurato. Vale inoltre per i figli minorenni di quest ultimo, anche se non convivono con lui. A titolo esemplificativo, è compresa la responsabilità civile derivante: a) dalla conduzione di abitazioni e dell eventuale ufficio o studio privato intercomunicante, dei relativi impianti, anche sportivi, delle Dipendenze, dei giardini, delle attrezzature da gioco e di altre eventuali pertinenze; b) da spargimento d acqua e di altri liquidi; c) da fatti dolosi dei figli minorenni; d) dall intossicazione o dall avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall Assicurato; e) dalla pratica di attività del tempo libero, come modellismo, bricolage, campeggio o giardinaggio, anche con uso di macchine e attrezzature; Pag. 29 di 54

44 f) dall esercizio di sport, compresa la partecipazione a gare o raduni a scopo dilettantistico, escluse le competizioni di carattere professionale o comunque retribuite; g) dalla proprietà, dal possesso, dall uso e dalla custodia di animali domestici. È compresa la responsabilità delle persone che abbiano per conto dell Assicurato temporaneamente in consegna o custodia gli animali. La garanzia non vale per i cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni; h) dalla proprietà, dal possesso, dall uso e dalla custodia di animali da sella; i) dalla proprietà, dal possesso, dall uso e dalla custodia di armi per scopo di difesa, tiro a volo, tiro a segno e pesca subacquea, a condizione che gli Assicurati siano in regola con le leggi vigenti al momento del sinistro; j) all Assicurato in qualità di trasportato su veicoli o natanti altrui; k) dalla guida di veicoli o natanti da parte dei figli minorenni privi dei requisiti previsti dalla legge. La garanzia è estesa alla guida di veicoli che trasportino illecitamente persone da parte dei figli minorenni in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La garanzia vale anche per l azione di regresso eventualmente svolta dall assicuratore della Responsabilità Civile Auto. In ogni caso la garanzia opera a condizione che la guida di veicoli o natanti o il trasporto illecito di persone avvengano all insaputa dei genitori. Questa garanzia è prestata nell ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, fino al raggiungimento del 30% dello stesso per singolo Sinistro; l) dalla proprietà, dal possesso, dall uso o dalla navigazione di natanti con o senza motore, comprese le lesioni ai terzi trasportati, esclusi i natanti soggetti all assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi; m) dalla proprietà, dal possesso e dall uso di carrozzelle per disabili e di giocattoli entrambi anche a motore, di biciclette anche elettriche; n) dall Incendio, dall Esplosione e dallo Scoppio del serbatoio o dell impianto di alimentazione di veicoli a motore e natanti di proprietà dell Assicurato, quando gli stessi non sono considerati in circolazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni. Questa garanzia è prestata fino al raggiungimento di euro per Sinistro; o) dalla partecipazione da parte dell Assicurato in qualità di genitore alle attività scolastiche dei figli, come gite, manifestazioni sportive e ricreative autorizzate dalla scuola; L Assicurazione comprende inoltre: p) i danni causati a terzi da Prestatori di lavoro e i danni fisici subiti dagli stessi, entrambi durante lo svolgimento delle loro mansioni. La garanzia vale anche per le azioni di regresso o di surroga eventualmente esperite dall INAIL e/o dall INPS nei confronti dell Assicurato. Questa garanzia è prestata nell ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, fino al raggiungimento del 30% dello stesso per singolo Sinistro; Pag. 30 di 54

45 3.3 Garanzie aggiuntive (operanti se nella scheda di Polizza è indicato il relativo Premio) La Società assicura, entro il Massimale e nei limiti indicati nella Polizza, il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l Assicurato è tenuto a pagare a terzi come civilmente responsabile per danni involontari derivanti dai seguenti eventi Stage e tirocini In conseguenza di un fatto accidentale avvenuto durante lo svolgimento di stage o tirocini presso enti pubblici o privati, con l esclusione dei danni ad apparecchiature e attrezzature di terzi in uso allo stagista o al tirocinante Bed & Breakfast e affittacamere In conseguenza di un fatto accidentale derivante dallo svolgimento dell attività di Bed & Breakfast o affittacamere nella Dimora abituale. L Assicurazione comprende i danni derivanti: dalla proprietà e/o dalla conduzione dei locali e delle relative pertinenze; dalla somministrazione di cibi e bevande; dalla distruzione, dal deterioramento o dalla sottrazione delle cose consegnate o non consegnate dal cliente all Assicurato, fino al raggiungimento di euro 500 per Sinistro. I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati un unico cliente. La garanzia non vale per il denaro, i titoli di credito e i documenti che in genere rappresentano Valori, per veicoli e natanti in genere e per le cose in essi contenute. La garanzia è operativa a condizione che il numero dei posti letto destinati ai clienti non sia superiore a sei. Relativamente ai danni alle cose, il pagamento del Risarcimento è effettuato con la detrazione di una Franchigia di euro 100 per Sinistro. 3.4 Condizioni sempre operanti L assicurazione comprende: a) i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio di beni dell Assicurato o da lui detenuti. Questa garanzia è prestata nell ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, fino al raggiungimento del 30% dello stesso per singolo Sinistro per i danni a cose e/o animali; b) i danni causati a cose e/o animali in conseguenza dell inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo. Questa garanzia è prestata nell ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, fino al raggiungimento del 20% dello stesso per singolo Sinistro; c) i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, solo se conseguenti a un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Questa garanzia è prestata nell ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, fino al raggiungimento del 20% dello stesso per singolo Sinistro. Pag. 31 di 54

46 3.5 Delimitazioni Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi: il coniuge o il convivente e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che convive con l Assicurato in modo continuativo e i figli minorenni che non convivono con lui; se l Assicurato/Contraente non è una persona fisica, le società e le persone giuridiche nelle quali l Assicurato/Contraente o le persone di cui al primo punto rivestono la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore; le società che rispetto all Assicurato/Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell art del Codice Civile, e gli amministratori delle stesse Esclusioni L Assicurazione non comprende i danni: 1. causati con dolo, salvo quanto previsto dal punto 3.2 lettera c); 2. inerenti alla proprietà del Fabbricato indicato nella scheda di Polizza se non è pattuita la garanzia di cui al punto 3.1 Proprietà dell abitazione e di ogni altro fabbricato in genere; 3. derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali e comunque retribuite, salvo quanto previsto dal punto 3.2 alla lettera p) e dal punto Bed & Breakfast e Affittacamere se operante; 4. derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini presso enti pubblici o privati, se non è pattuita la garanzia di cui al punto Stage e tirocini ; 5. derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, salvo quanto previsto dal punto 3.1 alla lettera b); 6. derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; 7. derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di animali non domestici e di cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dal punto 3.2 alla lettera h); 8. derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di armi e dall'esercizio della caccia, salvo quanto previsto dal punto 3.2 alla lettera i); 9. derivanti da proprietà, possesso, uso di veicoli a motore, salvo quanto previsto dal punto 3.2 alle lettere j), k), m) e n); 10. derivanti da circolazione di veicoli o navigazione di natanti soggetti all assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi come regolamentata dal D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dal punto 3.2 alla lettera k); 11. derivanti da proprietà, possesso, uso di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani e dalla pratica del parapendio; 12. alle cose e/o agli animali che l'assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; 13. da Furto; 14. derivanti da inquinamento di natura non accidentale; 15. attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o immagazzinamento di amianto e/o prodotti contenenti amianto; Pag. 32 di 54

47 16. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 17. derivanti dall emissione di onde e campi elettromagnetici inerenti i settori radio/tv e telefonia; 18. derivanti da materiali o sostanze relativi a organismi geneticamente modificati (O.G.M.). Pag. 33 di 54

48 3.6 Riepilogo sottolimiti di Risarcimento, Franchigie e Scoperti Quadro III Responsabilità Civile Garanzie Descrizione Garanzie Sottolimiti di Risarcimento Franchigie Scoperti Guida di veicoli o natanti da parte dei figli 30% del Massimale per Sinistro - minorenni Incendio, Esplosione e Scoppio del per Sinistro - Vita privata serbatoio o dell impianto di alimentazione di veicoli a motore e natanti di proprietà dell Assicurato Danni causati e subiti da Prestatori di 30% del Massimale per Sinistro lavoro Garanzie aggiuntive Bed & Breakfast e affittacamere 500 per Sinistro per danni derivanti da distruzione, deterioramento o sottrazione delle cose consegnate o non consegnate Incendio, Esplosione e Scoppio di beni 30% del Massimale per Sinistro per danni a Condizioni dell Assicurato cose e/o animali 100 per danni a cose sempre operanti Inquinamento accidentale 20% del Massimale per Sinistro - Interruzione di attività 20% del Massimale per Sinistro - - Pag. 34 di 54

49 QUADRO IV - Indennità straordinaria calamità naturale Se a seguito di una calamità naturale ufficialmente dichiarata e attestata dalla Pubblica Autorità competente, il Fabbricato indicato nella scheda di Polizza (escluse le relative pertinenze) risulta completamente distrutto o subisce un danno che ne compromette la stabilità, la Società corrisponde, indipendentemente dall effettiva entità del danno, un importo a titolo di indennità straordinaria pari a: euro se sono stati acquistati i Quadri I Incendio e altri danni materiali e III Responsabilità Civile; euro se sono acquistati i Quadri I Incendio e altri danni materiali, II Furto e Rapina e III Responsabilità Civile. La presente indennità straordinaria vale esclusivamente per il Fabbricato assicurato con Caratteristiche costruttive di tipo 01, di proprietà dell Assicurato e adibito a sua Dimora abituale. Pag. 35 di 54

50 V Norme per la liquidazione dei Sinistri (specifiche per i Quadri Incendio e altri danni materiali, Furto e Rapina e Responsabilità Civile) 5.1 Denuncia e obblighi in caso di Sinistro (per tutte le garanzie) Il Contraente deve denunciare il Sinistro alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata con una comunicazione scritta. Responsabilità Civile L Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se la Società lo richiede, deve adoperarsi per una risoluzione amichevole del danno e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. Incendio e altri danni materiali e Furto e Rapina. Il Contraente o l Assicurato deve: a) sporgere denuncia (relativamente ai danni da Furto, Rapina, Incendio doloso e in tutti i casi previsti dalla legge) all autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, le circostanze dell evento, i beni rubati, danneggiati o distrutti e il loro valore. Una copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società; b) mettere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti. Sono a carico della Società le spese sostenute per adempiere a questi obblighi, secondo quanto disposto dall art del Codice Civile. L inadempimento può invece comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell art del Codice Civile. 5.2 Procedura per la valutazione del danno (Incendio e altri danni materiali, Furto e Rapina) L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un perito incaricato dalla stessa, con il Contraente o con una persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle parti b) fra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Pag. 36 di 54

51 Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se la Società o il Contraente non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il Sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. 5.3 Mandato dei periti (Incendio e altri danni materiali, Furto e Rapina) I periti devono: a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del Sinistro; b) verificare l esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il Rischio; c) verificare se l Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 5.1 Denuncia e obblighi in caso di Sinistro; d) verificare l esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore; e) procedere alla stima ed alla liquidazione dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nella Polizza. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente punto 5.2 Procedura per la valutazione del danno lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale che va redatto in duplice copia, una per ognuna delle parti (perizia definitiva). La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. In ogni caso la Società e il Contraente possono intraprendere ogni azione inerente l indennizzabilità del danno. 5.4 Determinazione del danno (Incendio e altri danni materiali, Furto e Rapina) La determinazione del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri, fermi i limiti previsti nella Polizza: Fabbricato (Valore a nuovo) Per il Fabbricato è indennizzata: a) in caso di danno parziale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ripristinare le parti danneggiate; b) in caso di danno totale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ricostruire il Fabbricato distrutto. L Indennizzo non può superare il triplo del valore che il Fabbricato aveva al momento del Sinistro, valutando il deprezzamento correlato al grado di vetustà, allo stato d uso e di conservazione. Dall Indennizzo viene detratto il valore dei residui. Pag. 37 di 54

52 La determinazione così effettuata non vale per gli alberi, per i quali si stimano: in caso di morte o di lesione che ne compromettano irreversibilmente la stabilità, le spese necessarie per la sostituzione delle piante con altre della stessa specie, idonee al trapianto e di età non superiore ai cinque anni; in caso di lesioni che compromettano la stabilità e/o la sicurezza per cose e persone, le spese per la sistemazione delle piante mediante specifici interventi di cura, potatura, sostegno. Contenuto (Valore a nuovo) Per tutti i beni del Contenuto l ammontare del danno è dato: dalla somma corrispondente alle spese sostenute per riparare i beni danneggiati; dalla somma corrispondente alle spese sostenute per rimpiazzare i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti. Dall Indennizzo verrà detratto il valore dei residui. Si precisa che: a) per i beni anche parzialmente elettrici e elettronici, con l esclusione di quelli acquistati nei 24 mesi precedenti il Sinistro, l Indennizzo non può superare il doppio del valore che avevano al momento del Sinistro; b) per i capi di abbigliamento, biancheria personale o della casa, con l esclusione di quelli acquistati nei 24 mesi precedenti il Sinistro, l Indennizzo non può superare il doppio del valore che avevano al momento del Sinistro; c) per le Collezioni parzialmente sottratte o danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del conseguente deprezzamento della Collezione stessa; d) per i documenti personali, si quantificano le spese per il rifacimento; e) per i Valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi. Per i titoli di credito: la Società corrisponde l Indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze; se è ammessa la procedura di ammortamento, l ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l ammortamento. Per gli effetti cambiari, l Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l esercizio dell azione cambiaria. La stima con il criterio del Valore a nuovo non è effettuata per oggetti d arte e d antiquariato e per oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il Valore al momento del Sinistro. Vetri e Cristalli Per gli specchi, le insegne e le lastre di vetro, cristallo o policarbonato, si effettua il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altri nuovi (uguali o equivalenti per caratteristiche), compreso il costo del trasporto e dell installazione. Pag. 38 di 54

53 Valore intero - Assicurazione parziale Se al momento del Sinistro le Somme assicurate incrementate del 20% risultano uguali o superiori al valore dei beni assicurati, stabilito secondo i criteri previsti nella Polizza, non si applica la riduzione proporzionale dell Indennizzo prevista dall art del Codice Civile. Nel caso contrario, la riduzione proporzionale si applica alle Somme assicurate incrementate del 20%. Primo rischio assoluto In fase di liquidazione dei danni non si applica la riduzione proporzionale dell Indennizzo prevista dall art del Codice Civile. 5.5 Anticipo dell Indennizzo (Incendio e altri danni materiali) Trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia del Sinistro, l Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell Indennizzo presumibile, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sul diritto all Indennizzo o sulla sua quantificazione e che l ammontare superi l importo di euro Rinuncia alla rivalsa (Incendio e altri danni materiali) La Società rinuncia, salvo nel caso di dolo, al diritto di rivalersi nei confronti: - delle persone ospitate dall Assicurato/Contraente; - delle persone di cui l Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti; - dei familiari dell Assicurato/Contraente annoverati dall art del Codice Civile che abbiano in uso l abitazione a qualsiasi titolo; - dei parenti e/o affini che occupino appartamenti contigui, soprastanti o sottostanti l abitazione assicurata; - delle aziende commerciali o artigianali di proprietà dell Assicurato/Contraente o delle quali sia socio a responsabilità illimitata che siano ubicate nell immobile contenente l abitazione assicurata; a condizione che anche l Assicurato/Contraente non eserciti l azione di rivalsa verso il responsabile. 5.7 Riduzione e reintegro delle Somme assicurate (Furto e Rapina) In caso di Sinistro, le Somme assicurate e i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti di un importo uguale a quello del danno, al netto di eventuali Franchigie e Scoperti, senza la corrispondente restituzione di Premio. Questo, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso. Una sola volta per periodo assicurativo, le Somme assicurate sono automaticamente reintegrate nei valori originari, per il periodo che intercorre tra la data del Sinistro e la scadenza del periodo assicurativo, a condizione che il Contraente versi il corrispondente rateo di Premio entro 30 giorni dal pagamento dell Indennizzo. Pag. 39 di 54

54 5.8 Recupero dei beni rubati (Furto e Rapina) Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l Assicurato/Contraente deve avvisare la Società appena ne viene a conoscenza. I beni recuperati appartengono alla Società se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se invece la Società ha indennizzato il danno soltanto parzialmente, il valore dei beni recuperati, corrispondente alla parte di danno rimasta scoperta dall Assicurazione, spetta all Assicurato; il resto spetta alla Società. In ogni caso l Assicurato/Contraente può scegliere di riottenere o conservare i beni recuperati restituendo alla Società l Indennizzo ricevuto. Nel caso in cui il recupero avvenga prima dell Indennizzo del danno, la Società risponde soltanto degli eventuali danneggiamenti ai beni. 5.9 Esagerazione dolosa del danno (Incendio e altri danni materiali e Furto e Rapina) L Assicurato/Contraente che esagera dolosamente l ammontare del danno perde il diritto all Indennizzo Gestione delle controversie sul danno (Responsabilità Civile e Ricorso terzi) La Società assume la gestione delle controversie, al di fuori o in seno a processi civili o penali, in nome dell'assicurato fino alla tacitazione del danneggiato. Se occorre nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni spettanti all'assicurato stesso. Inoltre la Società garantisce la prosecuzione dell'assistenza dell'assicurato in sede penale, fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un quarto del Massimale previsto per il danno a cui la pretesa risarcitoria azionata fa riferimento. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano designati da essa e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale Assicurazione presso diversi assicuratori (per tutte le garanzie) Se sugli stessi beni e per gli stessi Rischi coesistono più Assicurazioni, il Contraente, come stabilito dall art del Codice Civile, in caso di Sinistro deve avvisare tutti gli assicuratori, richiedendo a ciascuno l Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto considerato autonomamente. Relativamente alle garanzie Incendio e altri danni materiali e Furto e Rapina, se la somma degli Indennizzi - escluso dal conteggio l Indennizzo dovuto dall Assicuratore insolvente - supera l ammontare del danno, la Società pagherà soltanto la sua quota calcolata autonomamente secondo il proprio contratto. Rimane comunque escluso ogni obbligo solidale con gli altri Assicuratori. Pag. 40 di 54

55 QUADRO VI - Tutela Legale Definizioni specifiche per la Tutela Legale Europa Europa Tutela Giudiziaria S.p.A. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata l Assicurazione. 6.1 Oggetto dell Assicurazione La Società assume a proprio carico, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza, l onere delle spese per l assistenza stragiudiziale e giudiziale - civile e penale - conseguenti a un Sinistro che rientra in garanzia. Si tratta delle spese: per l'intervento di un legale; sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'autorità Giudiziaria o dall'assicurato e approvato dalla Società; di giustizia; del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società; di soccombenza liquidate alla controparte, in caso di condanna dell'assicurato. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'assicurato/contraente. 6.2 Garanzia Base (la garanzia è operante solo se è indicato il relativo Premio nella scheda di Polizza) Con riferimento al precedente punto 6.1 Oggetto dell Assicurazione, la garanzia opera a favore dell Assicurato per le controversie relative alla proprietà e/o locazione di abitazioni in genere e ai fatti della vita privata. La garanzia vale anche per le persone che convivono in modo continuativo con l Assicurato e per i figli minorenni di quest ultimo, anche se non convivono con lui. La garanzia si riferisce ai seguenti casi: a) controversie per danni dovuti a un fatto extracontrattuale, subiti dall Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti; b) controversie per danni dovuti a un fatto extracontrattuale, provocati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell Assicurato o di altre persone delle quali deve rispondere a norma di legge; la garanzia opera con i limiti previsti dal successivo punto 6.6 Coesistenza con Assicurazione di Responsabilità Civile; Pag. 41 di 54

56 c) difesa penale contro l imputazione per reato colposo, contravvenzione, reato non colposo, in quest ultimo caso a condizione che la persona assicurata sia prosciolta in istruttoria o assolta con sentenza definitiva passata in giudicato; d) controversie individuali di lavoro con i Prestatori di lavoro. 6.3 Esclusioni La garanzia non è operante per: 1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 2. gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.); 3. controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto alla lettera c) del punto 6.2 Garanzia Base; 4. controversie contrattuali, salvo quanto previsto alla lettera d) del punto 6.2 Garanzia Base; 5. controversie civili e penali relative all attività professionale dell Assicurato; 6. controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; 7. procedure arbitrali se non specificatamente previste; 8. controversie in materia di diritto di marchi, brevetti, diritti d'autore, esclusiva e concorrenza sleale; 9. controversie relative a operazioni di acquisto, vendita e/o trasformazione di beni immobili soggetti a Pubblico Registro; 10. controversie relative all uso, alla circolazione e alla proprietà di natanti e di veicoli a motore; 11. controversie con società assicuratrici riferite a inadempimenti contrattuali propri o di controparte; 12. controversie relative all inosservanza del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni; 13. controversie nei confronti di istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e di assistenza sociale; 14. controversie relative al diritto di famiglia e delle successioni; 15. controversie relative a separazioni e/o divorzi; 16. controversie relative a Sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che si siano verificati per fatto accidentale e, in ogni caso, non derivanti dalla volontà dell'assicurato; 17. controversie relative a Sinistri che si siano verificati in occasione di esplosione, di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione dell'atomo, come pure in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; 18. rischi comunque coperti da un altra assicurazione. 6.4 Garanzia Super (la garanzia è operante solo se è indicato il relativo Premio nella scheda di Polizza) La garanzia comprende quanto previsto al punto 6.2 Garanzia Base e, a parziale deroga di quanto indicato al punto 6.3 Esclusioni numeri 4), 11) e 12), opera anche nei seguenti casi: a) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a euro 250; b) controversie con società assicuratrici per inadempienze contrattuali delle stesse; sono comprese le eventuali procedure arbitrali per Sinistri il cui valore, riferito all eventuale differenza fra il valore liquidato (o offerto) e il reale danno preteso dall Assicurato, superi la somma di euro 1.000; Pag. 42 di 54

57 c) tutela legale necessaria all Assicurato per le controversie relative all inosservanza del D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e/o modifiche; l Assicurazione, qualora ci siano valide motivazioni a sostegno, opera anche per ricorrere contro ammende o sanzioni amministrative previste dal Decreto, a condizione che gli importi siano pari o superiori a euro Limiti territoriali L'Assicurazione vale per le controversie che derivano da violazioni di norme o inadempimenti che si verificano nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'autorità Giudiziaria degli stessi paesi. L'Assicurazione è estesa alle controversie di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti avvenuti in uno qualsiasi degli stati dell Unione Europea e della Svizzera e che sono processualmente trattate dall'autorità giudiziaria competente. 6.6 Coesistenza con Assicurazione di Responsabilità Civile La garanzia prevista dalla presente Polizza opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall assicuratore della Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3 comma, del Codice Civile. 6.7 Decorrenza della garanzia La garanzia è prestata per i Sinistri denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione della Polizza e che si sono verificati nel suo periodo di validità e precisamente: dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell Assicurazione negli altri casi. I fatti che hanno dato origine alla controversia si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell inadempimento; se il fatto che dà origine al Sinistro si protrae attraverso più atti successivi, il Sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è cominciato il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro le controversie promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti. 6.8 Gestione del Sinistro La gestione dei Sinistri viene affidata dalla Società a: EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano - Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P Uffici di Milano - Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P Tel. 02/ Fax 02/ Dopo aver presentato alla Società o a Europa la denuncia del Sinistro, l Assicurato può indicare alle stesse un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale dove ha il domicilio o dove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia. Pag. 43 di 54

58 Se tale indicazione non avviene e se non sussiste conflitto di interessi con la Società o con Europa, quest'ultima è autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale, al quale l'assicurato dovrà conferire il mandato e consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa metterà in atto uno o più tentativi di definizione amichevole della controversia. Se ciò non è possibile e comunque sussistono concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell Assicurato, e in ogni caso quando è necessaria una difesa penale, la Società provvederà all incarico formale del legale come sopra prescelto. La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole. Ai sensi del punto 6.1 Oggetto dell Assicurazione e salvo il caso di conflitto di interessi con la Società o Europa, la nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa. L Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il benestare preventivo di Europa, pena il rimborso delle spese sostenute da questa. Per quanto riguarda le spese per l esecuzione forzata, Europa tiene indenne l Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l Assicurato e Europa Tutela Giudiziaria in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l Assicurato potrà scegliere: che la decisione venga demandata a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi dell Art. 14 Rinvio alle norme di legge delle Condizioni Generali di Assicurazione. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato; di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa Tutela Giudiziaria il rimborso delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato dalla Società in linea di fatto e di diritto. L Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese. La scelta di una delle due procedure esclude l applicazione dell altra. Le somme recuperate per capitali e interessi spettano integralmente all Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate spettano invece a Europa Tutela Giudiziaria. Pag. 44 di 54

59 Quadro VII Assistenza Definizioni specifiche per l Assistenza Assicurato La persona fisica residente in Italia, proprietaria o locataria dell abitazione, i suoi Familiari conviventi. Elettrodomestici Il frigorifero, il congelatore, la lavastoviglie, la lavatrice, il forno, il piano cottura, il boiler elettrico, la caldaia a gas, lo scaldabagno a gas, il climatizzatore. Équipe medica Gruppo di medici reperibili presso la Struttura organizzativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. Familiari Il coniuge o il convivente, i discendenti e gli ascendenti entro il secondo grado di parentela e gli affini dell'assicurato, purché conviventi. Infortunio domestico Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, a seguito di un Sinistro. Sinistro La situazione di difficoltà conseguente a un evento fortuito che: provochi danni materiali e diretti all abitazione; renda l abitazione oggettivamente inutilizzabile o indisponibile; metta in pericolo la sicurezza dell abitazione e/o di persone, animali e cose che si trovano al loro interno; rendendo necessaria l erogazione di un aiuto immediato. Struttura organizzativa Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature e ogni presidio o dotazione destinato alla gestione dei Sinistri della garanzia Assistenza. 7.1 Assistenza (operante se nella scheda di Polizza è indicato il relativo Premio) In caso di Sinistro, la Società fornisce all Assicurato, con le modalità e nei limiti indicati nella Polizza, le prestazioni indicate di seguito. a) Informazioni artigiani La Società mette a disposizione la Struttura organizzativa per fornire nominativi e recapiti di idraulici, elettricisti, fabbri, falegnami, muratori, vetrai, caldaisti e vivaisti. Pag. 45 di 54

60 b) Invio di artigiani La Società invia presso l abitazione uno o più artigiani fra quelli sopra elencati, pagando direttamente le spese relative al diritto di uscita e alla manodopera fino a 300 euro per Sinistro. c) Assistenza al ripristino dell abitazione La Società, se il Sinistro ha reso necessario lo sgombero o il riordino di oggetti ingombranti, invia personale specializzato per ripristinare l'abitabilità dei locali pagando direttamente le spese fino a 150 euro per Sinistro. d) Assistenza agli Elettrodomestici La Società invia presso l abitazione un tecnico per la riparazione dell Elettrodomestico, pagando direttamente le spese relative al diritto di uscita e alla manodopera fino a 200 euro per Sinistro. e) Soggiorno in hotel La Società, se il Sinistro ha reso indisponibile o inutilizzabile l abitazione, prenota un hotel, pagando direttamente le spese alberghiere relative a pernottamento e prima colazione fino a 300 euro per Sinistro. L hotel sarà il più vicino possibile all abitazione e di categoria minima tre stelle, salvo che l Assicurato non concordi con la Struttura organizzativa una categoria inferiore. f) Custodia degli animali domestici La Società, se il Sinistro ha reso l abitazione momentaneamente inadatta a ospitare gli animali domestici di proprietà dell Assicurato, prenota una pensione per animali più vicina possibile all abitazione, pagando direttamente le spese relative al soggiorno fino a 100 euro per Sinistro. La garanzia è operativa se l Assicurato dimostra che l animale è stato sottoposto alle vaccinazioni richieste dalla pensione. Nel caso in cui l Assicurato usufruisca della garanzia di cui alla lettera e) Soggiorno in hotel, la Società organizza il soggiorno della famiglia in una struttura alberghiera che accetti di ospitare anche gli animali. g) Invio di personale di vigilanza La Società, se il Sinistro ha compromesso l'efficienza e la sicurezza degli accessi dell abitazione, invia addetti ai servizi di vigilanza pagando direttamente le spese fino a 200 euro per Sinistro. h) Viaggio per il rientro anticipato La Società, nel caso l abitazione dove l Assicurato vive per la maggior parte dell anno subisca un Sinistro mentre è temporaneamente disabitata, organizza: il rientro anticipato dell Assicurato; il viaggio di sola andata dell Assicurato, o di una persona da lui delegata, per il recupero del veicolo lasciato presso il luogo dove si trovava quando è venuto a conoscenza del Sinistro, purché tale luogo venga puntualmente indicato al momento della richiesta di assistenza. La Società paga direttamente le spese fino a 250 euro per Sinistro. Se l Assicurato decide di usufruire di un autovettura a noleggio, questa viene messa a disposizione compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le modalità stabiliti dal punto di noleggio. Il deposito cauzionale deve essere versato direttamente dall Assicurato. Sono escluse le spese per il carburante e per eventuali assicurazioni non obbligatorie per legge. La garanzia è operativa a condizione che l Assicurato si trovi ad almeno 50 Km dall abitazione dove vive per la maggior parte dell anno. Pag. 46 di 54

61 i) Informazioni sulla sicurezza degli impianti domestici La Società mette a disposizione la Struttura organizzativa per fornire informazioni relative alle norme vigenti in tema di sicurezza dell impianto domestico (idrico, elettrico e a gas). j) Informazioni legali La Società mette a disposizione l èquipe legale della Struttura organizzativa per fornire informazioni legali relative ai fatti che hanno causato il Sinistro o l infortunio domestico. k) Informazioni amministrative La Società mette a disposizione la Struttura organizzativa per fornire informazioni relative alle pratiche amministrative da sbrigare a seguito del Sinistro o dell Infortunio domestico (ad esempio: la denuncia alle Pubbliche Autorità competenti, la denuncia alla compagnia di assicurazione, ecc.). Sono escluse e rimangono a totale carico dell'assicurato le spese relative al rilascio dei certificati o documenti. l) Anticipo di denaro La Società anticipa un importo di euro 1.000, solo successivamente al rilascio di adeguate garanzie bancarie da parte dell Assicurato, per fronteggiare le spese impreviste sostenute a seguito del verificarsi del Sinistro. L'Assicurato dovrà fornire copia dell eventuale denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente. m) Consulenza psicologica telefonica La Società, in caso di reati commessi contro l abitazione, gli oggetti in essa contenuti e/o gli Assicurati, se l'equipe medica lo ritiene necessario, mette in contatto l Assicurato con uno psicologo convenzionato che gli fornirà: i consigli e i suggerimenti relativi al suo stato di salute; l indicazione dei nominativi di psicologi nei pressi della sua abitazione. La Società paga direttamente le spese per la consulenza telefonica. Sono esclusi i costi degli incontri eventualmente concordati tra l Assicurato e lo psicologo convenzionato. n) Invio di personale medico La Società in caso di Infortunio domestico, se il medico abituale non è reperibile e l'èquipe medica lo ritiene necessario, invia un medico presso l abitazione. Se ciò non è possibile a causa di oggettive situazioni locali, la Società organizza una visita medica presso la struttura sanitaria più vicina. o) Invio di ambulanza La Società in caso di Infortunio domestico, se l Èquipe medica ritiene necessario il trasferimento dell Assicurato presso la struttura sanitaria più vicina all abitazione, invia un'ambulanza pagando direttamente le spese per il trasporto di andata e ritorno. Se l'èquipe medica lo ritiene opportuno, il trasferimento può essere effettuato con taxi, autovettura medica o altro mezzo equivalente. p) Invio di personale infermieristico La Società in caso di Infortunio domestico che abbia comportato il ricovero presso una struttura sanitaria, nella settimana successiva al rientro dell Assicurato e se l'équipe medica lo ritiene necessario, invia presso l abitazione il personale infermieristico opportunamente individuato, pagando direttamente le spese fino a euro 300 per Sinistro. Pag. 47 di 54

62 7.2 Esclusioni L'Assistenza non opera se gli eventi che hanno causato il Sinistro sono conseguenti a: 1. dolo dell'assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge; 2. trasmutazione del nucleo dell'atomo e/o di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; 3. inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche e altre calamità naturali; 4. atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni e atti violenti ai quali l'assicurato abbia partecipato attivamente; 5. azioni delittuose compiute dall'assicurato; 6. ricoveri per check up o per accertamenti diagnostici non resi necessari da Infortunio domestico. La garanzia non è inoltre operativa per: 7. interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo dell abitazione; 8. interventi richiesti su impianti generali idraulici, elettrici, del gas e del riscaldamento dell edificio in cui è situata l abitazione, a meno che non siano di uso esclusivo dell abitazione stessa; 9. Sinistri che abbiano colpito cancelli, porte, portoni d accesso dell edificio in cui è situata l abitazione, a meno che non siano di uso esclusivo dell abitazione stessa; 10. interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori; 11. Sinistri conseguenti a: corrosione, usura, gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da incuria o lavori ai pozzi neri; 12. Sinistri che abbiano colpito impianti per i quali l Assicurato non è in grado di dimostrare l avvenuta messa a norma secondo le disposizioni in vigore e/o di avere effettuato le operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore; 13. operazioni di manutenzione che siano eventualmente richieste dalla legge in conseguenza dell erogazione delle prestazioni previste dalla Polizza; 14. Sinistri provocati da apparecchi mobili domestici che non rientrano nella definizione di elettrodomestici o dal loro utilizzo o da rubinetterie non fisse a essi collegate. Sono inoltre sempre esclusi: 15. i costi relativi ai pezzi di ricambio e materiali sostitutivi e/o di uso corrente. 7.3 Estensione territoriale La garanzia opera per le abitazioni ubicate in Italia. 7.4 Delimitazione delle garanzie Tutte le garanzie operano in seguito a un evento fortuito che determina una situazione di difficoltà che, anche a giudizio della Struttura organizzativa, richieda l erogazione di un aiuto immediato, e solo se c è il consenso dell'assicurato, compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali". Pag. 48 di 54

63 Quando si verifica uno degli eventi descritti nella Polizza, la Società ha diritto di verificare l esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia. L Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l effettivo verificarsi dell evento. Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla presente Polizza deve essere esercitato dall Assicurato entro il termine tassativo di due anni dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso. Si evidenzia inoltre che: la Società non riconosce rimborsi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura organizzativa e da questa organizzate o comunque autorizzate; la Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l'assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità; la Società non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'assicurato; per interventi che richiedano l'accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o commerciali adiacenti i locali dell abitazione, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate; gli interventi presso l abitazione sono erogati a condizione che sia presente l Assicurato o persona da lui delegata; eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall'assicurato al professionista; gli spostamenti organizzati dalla Società sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell'assicurato; gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo di denaro deve fornire adeguate garanzie bancarie, sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della Società e attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla Struttura Organizzativa. 7.5 Denuncia del Sinistro È materialmente erogata, per conto della Società, dalla Struttura organizzativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con sede legale in via Carlo Marenco, 25, TORINO e Sede Operativa in corso Massimo d'azeglio, 14, TORINO, presso la quale opera il contact center disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno. Per ottenere l Assistenza, l Assicurato deve telefonare alla Struttura organizzativa, componendo i seguenti numeri di telefono: (con costo della telefonata a carico del destinatario non valido per chiamate dall estero); (con costo della telefonata a carico del chiamante). Gli Assicurati possono contattare la Struttura organizzativa anche tramite telefax ( ) o pas.areaassistenza@fondiaria-sai.it. Pag. 49 di 54

64 L Assicurato deve comunicare alla Struttura organizzativa i seguenti dati: a) sue generalità ed eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.); b) tipologia dell evento e luogo di accadimento; c) Codice personale di riconoscimento indicato nella scheda di polizza, se non ha fornito le altre indicazioni richieste per identificarlo e per individuare le prestazioni a cui ha diritto; d) tipo di intervento richiesto. Pag. 50 di 54

65 Condizioni Generali di Assicurazione Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Se l Assicurato/Contraente non comunica, o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto all Indennizzo/Risarcimento e l Assicurazione stessa può cessare, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 Decorrenza della garanzia L Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio successivo, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 3 Pagamento del Premio I Premi devono essere pagati presso l intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi d i pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l intermediario. Art. 4 Adeguamento del Premio Fatto salvo quanto previsto dall Art. 7 Proroga dell As sicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità, alla scadenza del contratto la Società ha facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, il Premio precedentemente convenuto; in tal caso comunica al Contraente almeno novanta (90) giorni prima della suddetta scadenza le nuove condi zioni di Premio, che comunque saranno rese dispo nibili anche presso l Agenzia alla quale è assegnato il contratto. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto, nei termini previsti dall Art. 3 (Pagamento del Premio) equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento. In caso di mancato pagamento del nuovo Premio, il contratto si intenderà risolto alla data di scadenza. Art. 5 Aggravamento del Rischio L Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti del Rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo/Risarcimento e l Assicurazione stessa può cessare, ai sensi dell art del Codice Civile. Pag. 51 di 54

66 Art. 6 Diminuzione del Rischio Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze dell Assicurato/Contraente (fermo quanto stabilito dall art del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 Proroga dell Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità In mancanza di disdetta da una delle parti, effettuata con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l Assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Il periodo di Assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l Assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di Assicurazione coincide con la durata stessa del contratto. Se l Assicurazione è stipulata - ai sensi dell art del Codice Civile - per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in scheda di Polizza. Il Premio esposto nella scheda di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione. Art. 8 Recesso in caso di Sinistro Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell Indennizzo/Risarcimento, il Contraente e la Società possono recedere dal contratto. La relativa comunicazione (disdetta) deve essere data tramite lettera raccomandata e diventa efficace: dopo 30 giorni dalla data di invio se spedita dalla Società; dalla data del timbro di spedizione se inviata dal Contraente. Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di Premio (al netto delle imposte) relativa al periodo di rischio non corso. Il pagamento di Premi che siano scaduti dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso. Art. 9 Pagamento dell Indennizzo/Risarcimento Verificata l operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell Indennizzo/Risarcimento entro 30 giorni, a condizione che non sia stata fatta opposizione o non si evidenzino casi previsti dalle Esclusioni della Polizza. Art. 10 Beni di proprietà di terzi Soltanto il Contraente e la Società possono esercitare azioni, ragioni e diritti derivanti dalla Polizza. Inoltre, il Contraente ha il dovere di compiere gli atti necessari all accertamento e alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di opporsi. In ogni caso l Indennizzo che è stato liquidato secondo quanto descritto dalla Polizza, può essere pagato solo nei confronti dei titolari dell interesse assicurato o con il loro consenso. Pag. 52 di 54

67 Art. 11 Indicizzazione Le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo e i Premi espressi in cifra assoluta sono collegati all Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall ISTAT. L adeguamento del contratto per indicizzazione avviene con le seguenti modalità: a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l Indice del mese di giugno dell anno solare antecedente a quello della sua data di decorrenza (Indice di riferimento iniziale); b) se tra l Indice del mese di giugno dell anno precedente la scadenza di una rata annuale e l Indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo/Risarcimento e i Premi espressi in cifra assoluta vengono aumentati o ridotti in uguale misura a partire dalla scadenza stessa. Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie e i minimi e i massimi di Scoperto. Nel caso di eventuale ritardo della pubblicazione dell indice, la Società effettuerà l adeguamento sulla base dell ultimo indice disponibile su base annuale; nel momento in cui l ISTAT riprenderà la regolare pubblicazione dell indice, i successivi adeguamenti del contratto avverranno secondo le modalità previste ai punti a) e b). Art. 12 Cambio dell abitazione In caso di trasloco l Assicurato/Contraente può chiedere alla Società che l Assicurazione operi su entrambe le abitazioni. La richiesta deve essere formulata con una comunicazione scritta e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società. Questa estensione della copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno del trasloco e termina automaticamente alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo. Alla scadenza del 15 giorno, la Polizza sarà valid a unicamente per la nuova abitazione. Rimane invariato quanto stabilito dagli Articoli 5, 6 e 13. Art. 13 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società. Art. 14 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Pag. 53 di 54

68 headers[piepagwhite]_footers[jpiepag_con2] Pag. 54 di 54

69 Family Protection Contratto collettivo di assicurazione temporanea caso morte a capitale costante Codice prodotto D 000 Il presente Fascicolo informativo contenente: Nota informativa Condizioni di assicurazione Glossario Proposta di assicurazione deve essere consegnato alla Contraente ed all Assicurato prima della sottoscrizione, rispettivamente, della Convenzione/polizza collettiva e della proposta di adesione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa Nationale Suisse Vita S.p.A. Società appartenente al Gruppo Nationale Suisse 11

70 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. L Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del proposta di adesione. Informazioni aggiornate al 07/02/13 SEZIONE A - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONI 1. Informazioni generali Nationale Suisse Vita S.p.A. è una Società per Azioni soggetta all attività di direzione e di coordinamento da parte della Nationale Suisse S.p.A. ed appartiene al Gruppo Nationale Suisse, iscritto al numero 013 dell albo dei gruppi assicurativi. La Sede legale e la Direzione Generale sono in via XXV Aprile 2, San Donato Milanese (Milano) - Italia. Recapito telefonico: ; sito internet: indirizzo di posta elettronica: info@nationalesuisse.it La Società è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 16 maggio 1988 (G.U. 22/6/1988 n.145) ed è iscritta all Albo delle imprese di assicurazioni al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (dati relativi al bilancio 2011) L ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 13,4 milioni di euro, di cui 11,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 2,4 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità è pari a 1,08. L indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. SEZIONE B - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Il presente contratto è un assicurazione temporanea caso morte in forma collettiva a premio unico. Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa: prestazione in caso di decesso La prestazione assicurativa consiste nel pagamento al Beneficiario designato del capitale assicurato indicato in polizza al verificarsi, nel corso della durata contrattuale, del decesso dell Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio della prestazione si rimanda alla lettura degli articoli 1 e 2 delle Condizioni di assicurazione. AVVERTENZA: la garanzia non opera nei casi previsti dall articolo 11 delle Condizioni di assicurazione. Si richiama l attenzione dell Assicurato sulla necessità di leggere attentamente le avvertenze contenute nella proposta di assicurazione relative alla sottoscrizione della dichiarazione di buona salute. 4. Premi Il premio, unico per l intera durata dell assicurazione, è determinato moltiplicando il tasso di premio per il capitale assicurato richiesto. Il contratto prevede il pagamento di un premio unico all atto della sottoscrizione da parte dell Assicurato della proposta di adesione. Il premio, su delegazione dell assicurato, viene versato in via anticipata ed in un'unica soluzione dalla Contraente alla Società. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla lettura dell articolo 3 delle Condizioni di assicurazione. 12

71 NOTA INFORMATIVA SEZIONE C - INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 5. Costi I costi costituiscono gli importi trattenuti dalla Società per far fronte alle spese relative all acquisizione e gestione del contratto. 5.1 Costi gravanti direttamente sull Assicurato Costi gravanti sul premio Tipologia di costo Importo Caricamenti 82% La quota parte percepita dall intermediario a titolo di remunerazione della sua attività di collocamento è pari al 96,7% dei costi 6. Sconti Il presente contratto non prevede l applicazione di sconti di premio. 7. Regime fiscale (in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa) Imposta sui premi Il premio del presente contratto sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Detrazione fiscale dei premi Il premio versato da diritto ad una detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall Assicurato alle condizioni e nei limiti del tetto di detraibilità fissati dalla legge. Tassazione delle somme assicurate Le prestazioni erogate in forma di capitale sono esenti dall'irpef e dall'imposta sulle successioni. SEZIONE D - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Modalità di perfezionamento del contratto Per le modalità di perfezionamento del contratto e di decorrenza della copertura assicurativa si rimanda alla lettura dell articolo 4 delle Condizioni di assicurazione. 9. Riscatto e riduzione Il presente contratto non riconosce un valore di riduzione e di riscatto. 10. Revoca della proposta Nella fase che precede la conclusione del contratto l Assicurato ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già versate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di revoca. La facoltà di revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata da inviarsi alla Società al seguente indirizzo: Nationale Suisse Vita S.p.A. - Divisione Gestione Portafoglio Via XXV Aprile San Donato Milanese 11. Diritto di recesso L Assicurato ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa all Assicurato il premio versato. La facoltà di recesso deve essere esercitata mediante lettera raccomandata da inviarsi alla Società al seguente indirizzo: Nationale Suisse Vita S.p.A. - Divisione Gestione Portafoglio Via XXV Aprile San Donato Milanese 13

72 NOTA INFORMATIVA 12. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione della prestazione e termini della prescrizione La Società esegue i pagamenti delle somme dovute previa consegna della documentazione necessaria a verificare l effettiva esistenza dell obbligo e ad individuare gli aventi diritto. L elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all articolo 10 delle Condizioni di assicurazione. I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa richiesta. Si ricorda che ai sensi dell articolo 2952, secondo comma, del codice civile, il diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrive decorsi due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Come previsto dalla Legge n.266 del 23/12/2005 e successive integrazioni o modificazioni, gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita, non reclamati entro il termine di prescrizione di cui sopra, devono essere obbligatoriamente devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell Economia e delle Finanze. 13. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 14. Lingua Il contratto e tutte le comunicazioni ad esso relative vengono redatti in lingua italiana. 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Nationale Suisse Vita S.p.A. Servizio Qualità Via XXV Aprile San Donato Milanese Fax servizioqualita@nationalesuisse.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato con la Società. I reclami indirizzati all ISVAP dovranno contenere i dati del reclamante, l individuazione del soggetto di cui si lamenta l operato ed il motivo della lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP con le modalità sopra indicate o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: htpp://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index en.htm) chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. 16. Informazioni in corso di contratto La Società comunicherà tempestivamente per iscritto all Assicurato qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, al contenuto della presente Nota informativa, alle condizioni contrattuali, anche per effetto di intervenute modifiche nella legislazione applicabile al contratto. La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al contratto presentate dal Contraente o dagli aventi diritto ed inviate per iscritto alla Società: Nationale Suisse Vita S.p.A. Via XXV Aprile San Donato Milanese (MI) Fax: richiesteinformazioni.nationalesuisse@actaliscertymail.it 14

73 NOTA INFORMATIVA 17. Comunicazioni dell Assicurato alla Società Non essendo la professione esercitata dell Assicurato rilevante ai fini della valutazione del rischio è esentato dalla comunicazione di cui all articolo 1926 del codice civile. 18. Conflitto di interessi La Società non ravvisa situazioni di potenziale conflitto con gli interessi dell Assicurato derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo. In ogni caso, qualora in futuro se ne dovessero generare, la Società opererà in modo da non recare danno o pregiudizio all Assicurato. Æ Æ Æ Nationale Suisse Vita S.p.A. è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Lodovico Radice Amministratore Delegato Nationale Suisse Vita S.p.A. 15

74 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONI Informazioni aggiornate al 07/02/2013 PREMESSA Premesso che: a) Il Contraente si impegna a raccogliere le proposte di assicurazione relativa al prodotto in oggetto; b) la Società presta la copertura assicurativa per il rischio di decesso dell Assicurato avvenuto nel corso della durata contrattuale. Il Contraente e la Società hanno stipulato apposita convenzione/polizza collettiva a premio unico. OGGETTO DEL CONTRATTO Art. 1 Base dell Assicurazione L'assicurazione è assunta dalla Società in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati. Art. 2 Garanzia La prestazione garantita dalla Società prevede il pagamento del capitale assicurato al verificarsi, nel corso della durata contrattuale, del decesso dell Assicurato per qualsiasi causa; La garanzia e valida senza limiti territoriali. Art. 3 Persone assicurabili e formalità di adesione alla polizza collettiva. Sono assicurabili coloro che al momento dell adesione all Assicurazione, abbiano compiuto 18 anni di età, abbiano un età non superiore alla scadenza dell assicurazione a 70 anni ed abbiano espletato le formalità di assunzione medica previste nella proposta di adesione di seguito riportate. Formalità di assunzione medica e modalità di perfezionamento del contratto Le modalità di assunzione del rischio che la Contraente dovrà rispettare sono determinate come segue: a) Importo da assicurare fino a ,00 euro ed età dell Assicurato fino a 50 anni La Contraente richiederà la sottoscrizione da parte dell Assicurato della dichiarazione di buona salute riportata nella proposta di adesione. In questo caso l assunzione del rischio avviene senza esplicita accettazione da parte della Società laddove la Contraente abbia verificato il rispetto dei requisiti anagrafici e delle regole assuntive così come specificati nell articolo 11 della Sezione II della convenzione/polizza collettiva. b) Importo da assicurare fino a ,00 euro ed età dell Assicurato superiore a 50 anni La Contraente richiederà la compilazione e sottoscrizione da parte dell aderente del Questionario sanitario allegato alla proposta di adesione. In questo caso, l assunzione del rischio è riservata alla Società e la copertura assicurativa è subordinata all emissione del certificato di assicurazione attestante l accettazione del rischio da parte della Società. La Società prima di emettere il certificato di assicurazione si riserva inoltre il diritto di richiedere ulteriore documentazione medica, applicare un sovrapremio o escludere determinate patologie dall assicurazione, qualora ciò sia reso necessario dalle condizioni di salute dell Assicurato. L Assicurato deve sottoscrivere la proposta di adesione e la dichiarazione di buono stato di salute in esso contenuta. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile. Anche se non espressamente previsto dalle formalità di ammissione alla polizza assicurativa, è riconosciuta all Assicurato la possibilità di essere sottoposto a visita medica per certificare l effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. Art.4 - Pagamento del premio Il premio, unico per l intera durata dell assicurazione, è determinato in base al capitale assicurato, all età dell Assicurato ed alla durata dell assicurazione. 16

75 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONI Il premio, su delegazione dell Assicurato, viene versato in via anticipata ed in un unica soluzione dalla Contraente alla Società. Ai sensi dell art del Codice civile, in caso di mancato pagamento del premio, l assicurazione resta sospesa sino alle ore del giorno in cui l Assicurato paga quanto è da lui dovuto. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO Art.5 -Decorrenza e durata dell assicurazione relativa al singolo Assicurato L assicurazione relativa ad ogni singolo Assicurato entra in vigore a partire dalla data di decorrenza riportata nel Certifcato di assicurazione, a condizione che l Assicurato abbia sottoscritto la proposta di adesione e sia stato pagato il relativo premio. Art.6 - Diritto di recesso dal contratto L Assicurato ha diritto di recedere dall assicurazione, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Società presso la Contraente, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento del contratto (così come descritta all art. 3). In tal caso, sarà restituito all Assicurato il premio già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell Assicurato. REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO Art.7 - Riscatto e riduzione L assicurazione non ammette un valore di riscatto, né un capitale ridotto. Art.8 - Foro competente Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al presente contratto sarà competente esclusivamente il foro di Milano. BENEFICIARIO E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ Art.9 - Beneficiario In caso di decesso dell Assicurato, Beneficiario della prestazione è la persona fisica o giuridica designata dall Assicurato. Art.10 - Documentazione e modalità di pagamento della prestazione Verificatosi il decesso dell Assicurato, per il pagamento dovuto dalla Società al Beneficiario deve essere preventivamente trasmessa alla stessa la seguente documentazione: certificato di morte dell Assicurato in carta libera rilasciato dallo Stato Civile; originale della proposta di adesione sottoscritto dall Assicurato; copia di documento di identità e del codice fiscale degli aventi diritto; relazione medica sulle cause del decesso; ogni ulteriore documentazione sanitaria idonea a verificare l esattezza e la completezza delle dichiarazioni rese dell assicurato; La Società, riscontrata la regolarità della posizione assicurativa, provvede entro 30 giorni dalla completa ricezione della suddetta documentazione, al pagamento dell indennizzo al Beneficiario, se non indicato agli eredi legittimi. Decorso tale termine sono dovuti a favore del Beneficiario gli interessi moratori legali. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un periodo di prescrizione di due anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. Il pagamento dell indennizzo avviene mediante bonifico bancario. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLA GARANZIA Art.11 Limitazioni e rischi esclusi Non è garantito il decesso dell Assicurato avvenuto durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza dell assicurazione, fatto salvo il decesso sia avvenuto per: una delle seguenti malattie infettive acute : a) tifo,paratifo, difterite, scarlattina morbillo, vaiolo, poliomelite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperiali, tifo esantematico, epatite virale A e B colera, brucellosi, febbre gialla, salmonellosi, parotite epidemica, peste rabbia, rosolia, pertosse, encefalite post vaccinica. b) Shock anafilattico c) Infortunio, inteso come l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte. E escluso dalla garanzia il decesso conseguente a : 17

76 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONI una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di adesione alla polizza assicurativa; uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico; stati di alcolismo acuto o cronico; un affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all AIDS; tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; guerra o insurrezione; qualsiasi incidente aereo (eccetto se l Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo di linea); atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva; tutti i rischi nucleari. suicidio dell Assicurato accaduto nei primi 2 anni successivi alla data di adesione all Assicurazione. LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ Art.12 - Imposte e tasse Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico dell Assicurato. Art.13 - Rinvio alle norme di legge L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge. Informazioni aggiornate al 07/02/2013 Ai seguenti termini le Parti danno il seguente significato: Assicurato: la persona fisica sulla cui vita viene stipulata l assicurazione e che abbia aderito alla copertura assicurativa concludendo il contratto ai sensi del successivo articolo 12. Beneficiario: gli eredi legittimi e/o testamentari dell Assicurato. Carenza: periodo di tempo durante il quale la copertura assicurativa non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, lo stesso non sarà coperto e la Società non corrisponderà la prestazione assicurata. Società: Nationale Suisse Vita S.p.A. Contraente: la persona fisica o la società che ha stipulato la polizza collettiva. 18

77 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONI Età assicurativa: corrisponde all età dell Assicurato determinata in anni interi, cioè pari al numero di anni compiuti, maggiorato di uno qualora, a tale data, l ultimo compleanno sia trascorso da più di 6 mesi. La Società prende in considerazione l età assicurativa per stabilire se l aderente sia o meno assicurabile e per calcolare il relativo premio assicurativo. Premio: la somma versata alla Società per la copertura assicurativa prestata. Certificato di assicurazione : il documento che comprova l accettazione del rischio da parte della Società, nel caso di assicurati con età superiore a 50 anni e dalla cui emissione l Assicurato è in garanzia. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per cui è prestata l assicurazione. 19

78 Nationale Suisse Vita S.p.A. - Società soggetta all attività di direzione e di coordinamento da parte di Nationale Suisse S.p.A. Capitale sociale euro (i.v.) - REA Milano Registro Imprese di Milano n Albo Imprese n Albo Gruppi Assicurativi n Partita IVA e Codice Fiscale n Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con D.M Sede Legale e Direzione Generale in Italia Via XXV Aprile San Donato Milanese (MI) Tel: Fax: info@nationalesuisse.it - Proposta di adesione alla convenzione/polizza collettiva n 00/000 stipulata tra Nationale Suisse Vita S.p.A. e S.r.l. - Assicurazione temporanea in caso di morte Informazioni aggiornate al 30/05/2012 ASSICURATO / / q M q F COGNOME E NOME CODICE FISCALE DATA DI NASCITA SESSO INDIRIZZO RESIDENZA C.A.P. COMUNE PROV. BENEFICIARIO (se diverso dagli eredi legittimi) Cognome Nome CODICE FISCALE DATI TECNICI DELL ASSICURAZIONE Si informa l Assicurato che la quota parte percepita dall intermediario a titolo di remunerazione per la sua attività di distribuzione è pari al 97,6 % del costo gravante sul premio Il sottoscritto, prende atto che la data di decorrenza è riportata sul certificato di assicurazione che, ai sensi di quanto disciplinato dalla Convenzione/polizza collettiva, attesta l accettazione del rischio da parte della Società. / / MESI EURO EURO DATA DECORRENZA DURATA CAPITALE ASSICURATO IMPORTO DEL PREMIO UNICO. DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO AVVERTENZA: a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall Assicurato ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; b) prima della sottoscrizione della dichiarazione di buona salute, l Assicurato deve verificare l esattezza delle dichiarazioni in essa riportate; c) anche nei casi non previsti dalla Società, l Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. PROPOSTA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE/POLIZZA COLLETTIVA Il sottoscritto, con riferimento alla Convenzione/polizza collettiva sopra citata, dopo aver preso visione della normativa contenuta nel Fascicolo informativo, richiede di aderire alla Convenzione/polizza collettiva sopra identificata e delega il Contraente a versare in suo nome e per suo conto il premio relativo alla copertura assicurativa e a procedere al suo versamento alla Società. Luogo e data Firma dell Assicurato CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il Fascicolo informativo modello edizione 02/2013 composto dei seguenti documenti: Nota informativa, Condizioni di assicurazione, Glossario, fac simile della proposta di adesione alla Convenzione/polizza collettiva. Inoltre ai sensi degli art e 1342 del Codice Civile dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 3 Persone assicurabili e formalità di adesione alla polizza collettiva; Art.4 - Pagamento del premio; Art.10 - Documentazione e modalità di pagamento della prestazione; Art.11 Limitazioni e rischi esclusi Luogo e data Firma dell Assicurato ASSUNZIONE MEDICA:IMPORTO DA ASSICURARE FINO A EURO ED ETA DELL ASSICURATO FINO A 50 ANNI DICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE Al fine di poter usufruire della copertura assicurativa, il sottoscritto dichiara: di non essere in grave sovrappeso e di non essere stato consigliato nel corso degli ultimi 12 mesi da medici o specialisti di intraprendere una dieta o di sottoporsi a trattamenti relativi all obesità o al sovrappeso; di essere in buono stato di salute, di non essere stato ricoverato in istituto di cura negli ultimi cinque anni (salvo che per: conseguenze traumatiche di lesione degli arti, appendicectomia, ernia inguinale, varicocele, adenotonsillectomia, emorroidectomia, colecistectomia senza postumi, varici agli arti inferiori, alluce valgo, meniscectomia, chirurgia estetica, parto); 20

79 di non aver consultato nel corso degli ultimi 24 mesi, uno specialista (cardiologo, neurologo, reumatologo, geriatra, oncologo, psichiatra, oftalmologo ecc.) e di non essere stato consigliato di consultarlo di non essere in attesa di ricovero, di non essere sottoposto a terapia continuativa e di non avere malattie in atto, escluse quelle stagionali; di non aver mai fatto uso, ai fini non terapeutici, di sostanze allucinogene o stupefacenti, di non essere mai stato affetto da dipendenza da alcolici; di non soffrire e di non aver sofferto di tumori, ipertensione cronica, angina pectoris o altre patologie del cuore o delle arterie, attacco ischemico transitorio, ictus, infarto miocardio, epatite, cirrosi epatica o altre malattie del fegato, diabete, malattie renali o genitourinarie croniche, malattie croniche dell apparato respiratorio o neurologiche o croniche dell apparato muscolo-scheletrico, malattie del sangue, malattie rare, malattie genetiche, disturbi psichici o mentali, infezione da HIV; di non beneficiare di esenzione totale del ticket sanitario in ragione di patologie croniche e/o rare e di non aver fatto richiesta per ottenerla; di non percepire pensione o assegno d invalidità per infortunio o malattia e di non aver presentato domanda per ottenere tali trattamenti; di non essere esposto a rischi particolari nell esercizio della propria professione: contatto con sostanze nocive, gas, acidi, alta tensione, radiazione, utilizzo di attrezzature pericolose o macchinari (quali gru, alberi da carico, trivelle, perforatrici ecc.), lavoro su piattaforme, ponteggi, impalcature, tetti, lavoro nell industria mineraria, lavori subacquei, utilizzo di esplosivi, lavoro su aerei non di linea; di non praticare sport pericolosi: alpinismo, speleologia, immersioni subacquee, sport aerei (quali ad esempio paracadutismo, parapendio, deltaplano, ultraleggeri, aliante) sport motoristici, motonautica, motoslitta, aviazione privata, sport estremi (quali ad esempio base jumping, rafting, torrentismo ecc.). Luogo e data Firma dell Assicurato ASSUNZIONE MEDICA: IMPORTO DA ASSICURARE FINO A EURO ED ETA DELL ASSICURATO OLTRE 50 ANNI QUESTIONARIO SANITARIO L Assicurando è invitato, nel suo interesse, a rendere le informazioni con la massima esattezza e completezza, al fine di non esporsi ad eventuali contestazioni per reticenza, dichiarazioni errate o false (artt e 1893 Codice Civile). 1) Malattie di cuore, della circolazione, diabete, tumori maligni o malattie nervose nella parentela consanguinea (se sì specificare) 2) Accertamenti diagnostici praticati negli ultimi 3 anni con risultati fuori della norma (se sì specificare) 3) Ricoveri in ospedali o case di cura per interventi, cure od accertamenti, anche in regime di day-hospital (se sì specificare) 4) Attuali disturbi della salute (se sì specificare) 5) Traumi o lesioni accidentali con postumi invalidanti, altre infermità o menomazioni (se sì specificare) 6) Capacità di guadagno ridotta/fruizioni di pensione o invalidità 7) Medicinali abitualmente assunti: (se sì indicare quali, con che posologia, da quanto tempo e perché) 8) Malattie precedenti o in atto (se sì specificare quali e quando si sono verificate ed esito) q NO q SI q NO q SI q NO q SI q NO q SI q NO q SI q NO q SI q NO q SI a) all apparato cardio-circolatorio q NO q SI b) dell apparato respiratorio q NO q SI c) dell apparato digerente q NO q SI d) dell apparato uro-genitale q NO q SI 21

80 e) dell apparato osteo-articolare q NO q SI f) del sistema nervoso o della psiche q NO q SI g) del sistema endocrinometabolico q NO q SI h) del sangue q NO q SI 9) Effettuato il test HIV q NO q SI DATA TEST ESITO 10) Effettuato il test epatite q NO q SI DATA TEST ESITO MARKERS 11) Uso di sostanze stupefacenti o alcolici (se sì quali e relative quantità) q NO q SI 12) Uso di tabacco a) Attualmente fuma? q NO q SI Pipa q Sigari q Sigarette q b) Ha mai fumato nel passato? q NO q SI Pipa q Sigari q Sigarette q Quantità giornaliera Da quanti mesi ha smesso 13) Dati somatici ALTEZZA CM. PESO KG. 14) Viaggi abituali o ricorrenti in paesi pericolosi per situazioni igienico ambientali o politico-militari (se sì specificare) q NO q SI 15) Sports praticati non professionalmente (se sì indicare) q NO q SI 16) Professione pericolosa (accesso a cantieri o impalcature, contatto con corrente elettrica superiore a 380 Volts, gas sostanze nocive, esplosivi, esposizione a particolari rischi richiamati sopra) (se sì specificare quale) q NO q SI Il sottoscritto dichiara inoltre di prosciogliere dal segreto professionale tutti i medici, gli ospedali e gli istituti di cura in genere che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino ed autorizza sin d'ora la Società stessa all'acquisizione di copie dei documenti che le riportino oltre che di eventuali cartelle cliniche di degenza e di copie di accertamenti medici effettuati; che le informazioni da lui qui fornite sono complete e veritiere; di essere consapevole che le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo a favore del Beneficiario oltre alla cessazione dell'assicurazione stessa ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Luogo e data Firma dell Assicurando CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il sottoscritto, preso atto dell informativa al trattamento assicurativo di dati personali, e ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le finalità che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere con la Società. Luogo e data 22 Firma dell Assicurato

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82 Allegato n.4 alla Convenzione/polizza collettiva n CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE Intermediario Codice Ramo Numero Polizza Codice Convenzione Data effetto: ore del (gg/mm/anno) CONTRAENTE Denominazione Sociale A. Data scadenza: ore del (gg/mm/anno) Sede Legale indirizzo Cap Città Provincia Durata: Assicurazione Temporanea in caso di morte Capitale Assicurato Premio unico ASSICURATO Cognome Nome Codice Fiscale Professione Indirizzo Città Cap Provincia Data di nascita Età Sesso M F BENEFICIARIO (se diverso dagli eredi legittimi) Nome Cognome Codice fiscale L assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni contenute nella Proposta di adesione sottoscritta dall Assicurato ed alla Convenzione stipulata fra il Contraente e la Nationale Suisse Vita. In caso di sinistro costituito dal decesso dell Assicurato, il tutto viene regolamentato e puntualmente descritto dalle Condizioni Generali di Assicurazione che l Assicurato dichiara di avere ricevuto, alla sottoscrizione della Proposta di adesione. NATIONALE SUISSE VITA SPA Sede Legale e Direzione Generale in Italia Via XXV Aprile San Donato Milanese (MI) Tel Fax info@nationalesuisse.it Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte della Compagnia di Assicurazioni Nazionale Svizzera di Basilea Capitale sociale euro interamente versato Reg. imp. di Milano n C.C.I.A.A. Milano Partita IVA e Codice Fiscale n Imp. aut. all'esercizio. Assic. con D.M (G.U n 274) Compagnia con sistema di management certificato Nationale Suisse Vita Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte della Nationale Suisse S.p.A. - Capitale sociale euro interamente versato Reg. imp. di Milano n C.C.I.A.A. Milano Partita IVA e Codice Fiscale n Imp. aut. all'esercizio assic. con D.M (G.U n 145) Compagnia con sistema di management certificato 24

83 Allegato A Condizioni Generali e Particolari di Polizza Mod. POLIZZA_OMEGA_UCATM12_2006 Aggiornata 03/2013 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. TutelaMUTUO ALLEGATO A TutelaMUTUO CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA Mod. POLIZZA_OMEGA_UCATM12_2006 Aggiornata 03/2013 FASCICOLO INFORMATIVO Ed. 03/2013 CONTRATTO DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE ll presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa Mod. a) Ed. 03/2013, le Condizioni di Assicurazione Mod. b) Ed. 03/2013, e il modulo di Proposta, ove previsto, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto, ex art. 30 Reg. Isvap 35/2010 co. 7. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE Mod. a) Ed. 03/2013 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, con particolare riguardo all'art. 30 Reg. Isvap 35/2010 co. 7 con riferimento ai Contratti IN FORMA COLLETTIVA, connesse a mutui o altri contratti di finanziamenti da consegnarsi prima della sottoscrizione del contratto, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. La presente Nota informativa è formulata al fine di fornire al Contraente tutte le informazioni necessarie e preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, disciplinato agli Artt e ss. Cod. Civ., ed è predisposta in osservanza al Reg. n 35/2010 concernente la Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n Codice delle Assicurazioni Private. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni Generali Il presente contratto è concluso con la Società per Azioni UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI (di seguito denominata UCA ASSICURAZIONE) avente sede legale in Italia, con Direzione Generale in Italia, Torino, c.a.p , Via S. Francesco da Paola n 22. Recapito telefonico: Telefax Sito internet: Mail: uca@uca-assicurazione.com UCA ASSICURAZIONE è una Compagnia Specializzata e Indipendente che esercita esclusivamente i seguenti Rami assicurativi, come tipicizzati dalla normativa vigente: Perdite Pecuniarie (n 16) e Tutela Legale (n 17). UCA ASSICURAZIONE è iscritta al Registro delle Imprese di Torino, con il n. 38/33, Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N del 03/01/2008, ed è stata autorizzata all'esercizio dell attività assicurativa con Provv. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M del 26/11/1984 e D.M del 8/9/1994. Ulteriori dati identificativi della Compagnia sono esposti in calce alla presente 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa I dati e le informazioni di seguito indicate sulla situazione patrimoniale dell'impresa sono relativi all ultimo bilancio approvato in data 11/5/2010. Il Patrimonio Netto ammonta a euro di cui: - Capitale Sociale: euro i.v.- (come da aumento di Capitale Sociale deliberato con Assemblea Straordinaria del 09/12/2009 e deposito nel Registro delle Imprese del 25/01/2010) - Riserve patrimoniali: euro L indice di solvibilità riferito alle gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari al 321%, che significa che il margine disponibile è pari a 3,21 volte quello richiesto ( ). UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A 1 di 19 TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 -Tel Fax Cod. Fisc., P.IVA N. R.E.A.Torino N. Iscr. Sezione I Albo Imprese ISVAP N del 03/01/2008

84 Allegato A Condizioni Generali e Particolari di Polizza Mod. POLIZZA_OMEGA_UCATM12_2006 Aggiornata 03/2013 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. TutelaMUTUO Per la consultazione degli aggiornamenti relativi a modifiche delle informazioni non derivanti da innovazioni normative, quali le eventuali modifiche della situazione patrimoniale dell impresa come sopra rappresentata derivanti dai bilanci approvati successivamente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, si rimanda al sito internet costantemente aggiornato. Eventuali aggiornamenti o modifiche delle informazioni derivanti da innovazioni normative, saranno oggetto di apposita appendice integrativa alla Nota Informativa e contestuale comunicazione scritta al Contraente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, salvo diversamente indicato, ed oggetto di espressa pattuizione e sottoscrizione. AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi ai termini e alle modalità per l esercizio della disdetta nonché per gli effetti che ne conseguono si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione disciplinanti il RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE; PROROGA DEL CONTRATTO 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La Società assicura il rischio delle Spese Legali e Peritali, in sede civile, penale e amministrativa, per ogni grado di giudizio, compreso arbitrato, per la tutela dei diritti soggettivi degli Assicurati e Perdite Pecuniarie, in conseguenza di fatti derivanti dal rischio dichiarato in polizza, esercitato in conformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge, come specificato nelle Condizioni Generali e Particolari di Polizza previste per ciascun rischio.per gli aspetti di dettaglio relativi alle coperture offerte si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione che le regolamentano. AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi a eventuali limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative ovvero a condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo, presenza di franchigie, scoperti e massimali, che sono, comunque, oggetto di particolare evidenziazione grafica, si rinvia agli articoli delle condizioni generali e particolari di assicurazione disciplinanti gli stessi. Per facilitare la comprensione da parte del Contraente sulla presenza e operatività di franchigie, scoperti e massimali la cui precisa indicazione è prevista alle condizioni di assicurazione, di seguito illustriamo il relativo meccanismo di funzionamento anche mediante esemplificazioni. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA è la quota parte del danno, determinata in valore assoluto o percentuale che rimane in ogni caso a carico dell assicurato in caso di sinistro, qualunque sia l entità del danno che egli ha subito. Si calcola sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. ESEMPIO: Nel caso in cui venga stipulato un contratto assicurativo con massimale garantito di mediante il perfezionamento dell'estensione A) della polizza Tutelunica Azienda /Professioni - Aumento massimale - la quale preveda che la garanzia venga prestata applicando una franchigia fissa e assoluta del 10% del massimale spese legali assicurato (ossia dedotto il 10% di ,) qualora si verificasse un sinistro e l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro (Ipotesi a), la liquidazione da parte della Compagnia sarà pari a Euro ; diversamente, qualora l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro (Ipotesi b), non è previsto nessun esborso da parte della Compagnia. Esempio di FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA Ipotesi a) Ipotesi b) Massimale assicurato (in estensione) Franchigia fissa e assoluta 10% del massimale (10% di ) (10% di ) Spese legali sostenute dall Assicurato Spese legali liquidate da Uca all Assicurato CARENZA - È il periodo di tempo che intercorre tra la data di stipula della polizza e l'effettiva efficacia della garanzia. È anche detto periodo di aspettativa. ESEMPIO: Per i rischi Azienda/Professioni la polizza Tutelunica prevede che la garanzia CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO CON DIPENDENTI, ADDETTI, RAPPRESENTANTI venga prestata trascorsi 120 gg. dal perfezionamento del contratto o dall inserimento in garanzia dell Assicurato. Polizza Perfezionata 01/03/2010 Periodo di carenza contrattualmente previsto 120 gg. Data Sinistro 05/07/2010 Data decorrenza garanzia decorso il periodo di carenza 28/06/2010 Sinistro liquidabile SI UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A 2 di 19 TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 -Tel Fax Cod. Fisc., P.IVA N. R.E.A.Torino N. Iscr. Sezione I Albo Imprese ISVAP N del 03/01/2008

85 Allegato A Condizioni Generali e Particolari di Polizza Mod. POLIZZA_OMEGA_UCATM12_2006 Aggiornata 03/2013 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. TutelaMUTUO SCOPERTO - è la quota parte del danno, determinata in valore percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell assicurato in caso di sinistro, qualunque sia l entità del danno che egli ha subito. Si calcola sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori. ESEMPIO: Nel caso in cui venga perfezionata una polizza con massimale spese legali di Euro e la garanzia preveda uno scoperto del 10%, dell'importo delle spese legali sostenute dall'assicurato, qualora si verificasse un sinistro e l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro , lo scoperto sarà pari a Euro (ossia il 10% di ) e le spese legali liquidate dalla Compagnia saranno pari a Euro ( ). Esempio di SCOPERTO Massimale assicurato Spese legali sostenute dall'assicurato Scoperto 10% su spese legali sostenute dall'assicurato (10% di ) Spese legali liquidate all'assicurato ( ) MASSIMALE è la somma massima liquidabile dall assicuratore per evento. ESEMPIO: Nel caso in cui venga perfezionata un polizza con massimale spese legali di Euro , qualora si verificasse un sinistro e l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro , le spese legali liquidate dalla Compagnia saranno pari a , residuando a carico dell'assicurato Euro ( ) (ipotesi a); diversamente se l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro , le spese legali saranno liquidate integralmente dalla Compagnia per l'importo di Euro (ipotesi b). Esempio di capienza MASSIMALE Ipotesi a ) Ipotesi b) Massimale assicurato Spese legali sostenute dall'assicurato Spese legali liquidate all'assicurato Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, si rinvia all articolo delle condizioni di polizza per le conseguenze. AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi alla presenza di eventuali cause di nullità quali l esercizio del rischio assicurato e dichiarato in polizza, in difformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge, si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta all impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio; si rinvia all articolo disciplinante la VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO DIMINUZIONE delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. A titolo esemplificativo e non limitativo si indica quale circostanza rilevante che determina la variazione del rischio l aumento ovvero la diminuzione del numero delle persone, mezzi, immobili, ecc. assicurati. 6. Premi Periodicità di pagamento del premio. Il premio, salvo espressa diversa indicazione e/o pattuizione, ha periodicità annuale e viene corrisposto all inizio del periodo assicurativo; se il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili è determinato quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo. E prevista la possibilità di frazionamento del premio senza oneri aggiuntivi e può essere concordata tra le parti con espressa pattuizione. Mezzi di pagamento del premio previsti dall impresa. Il premio può essere corrisposto tramite: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, postale, o elettronico; c) contanti esclusivamente per contratti il cui premio sia inferiore a 750. AVVERTENZA: La quota parte retrocessa in media all intermediario a titolo di provvigioni viene determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all ultimo esercizio dell impresa di assicurazione, è riferita ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels riconosciuti dall Impresa. In ogni caso la UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A 3 di 19 TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 -Tel Fax Cod. Fisc., P.IVA N. R.E.A.Torino N. Iscr. Sezione I Albo Imprese ISVAP N del 03/01/2008

86 Allegato A Condizioni Generali e Particolari di Polizza Mod. POLIZZA_OMEGA_UCATM12_2006 Aggiornata 03/2013 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. TutelaMUTUO provvigione dall Impresa è variabile a seconda del rischio assicurato e l'indicazione espressa dell'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dall'assicurato con l'evidenza dell' importo percepito dall'intermediario è indicato nel Modulo di adesione previsto ed elaborato dal Contraente. PREMIO UNICO ANTICIPATO DECENNALE netto 2.622,68 - imposte 21,25% 557,32- premio lordo provvigioni percepite dall'intermediario 66% Rivalse AVVERTENZA: UCA ASSICURAZIONE rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato, come espressamente indicato nelle Condizioni di Assicurazione. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi al diritto di recesso nonché per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto che può essere validamente esercitato dal Contraente Consumatore e dall impresa, si rinvia agli articoli disciplinanti il RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE - PROROGA DEL CONTRATTO delle condizioni di assicurazione. La durata della polizza, che risulta perfezionata con il pagamento del premio unico corrisposto in via anticipata, viene concordata ed espressamente indicata sul Modello di Adesione. La durata può essere: pari alla durata del Contratto di Mutuo oppure in alternativa, di 60 o 120 mesi: in questo caso i massimali e gli indennizzi esposti sulla presente polizza sono da intendersi operanti per l INTERA DURATA DEL MUTUO Non è previsto il Rinnovo automatico del contratto stipulato con durata decennale. E però facoltà dell Assicurato richiedere espressamente con comunicazione scritta alla Società 30 gg. prima della scadenza, il rinnovo del contratto per la durata uguale a quella originaria: in questo caso, e nel caso in cui venga emesso successivamente un nuovo contratto in capo allo stesso Mutuatario per il medesimo mutuo, i massimali e gli indennizzi esposti sulla presente polizza sono da intendersi operanti per l intera durata del mutuo. ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO In caso di estinzione anticipata, da parte del Contraente, del mutuo erogato, questi deve darne comunicazione alla Società. L Assicurazione cessa al momento della ricezione della suddetta comunicazione. La Società restituirà alla Contraente la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte, computato alla data di cessazione del rischio entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono (ovvero sono sottoposti a decadenza) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi Art C.C. 10. Legge applicabile al contratto La legge applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Il costo della polizza di Tutela Legale non è deducibile ai fini fiscali e prevede un'imposizione fiscale nella percentuale del 12,50% per il rischio circolazione e accessori, e per tutti gli altri del 21,25%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo La denuncia di sinistro deve essere inviata non oltre 30 giorni dalla data di accadimento, o di conoscenza, del sinistro alla Direzione della Società o al Corrispondente prima di conferire incarico al Legale o Perito, salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del diritto all'indennizzo. AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità e termini per la denuncia del sinistro si rinvia agli articoli disciplinanti la DENUNCIA DEI SINISTRI e GESTIONE DELLE VERTENZE. Inoltre si precisa che UCA non prevede l affidamento ad un impresa terza della gestione dei sinistri. 3. Reclami In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A 4 di 19 TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 -Tel Fax Cod. Fisc., P.IVA N. R.E.A.Torino N. Iscr. Sezione I Albo Imprese ISVAP N del 03/01/2008

87 Allegato A Condizioni Generali e Particolari di Polizza Mod. POLIZZA_OMEGA_UCATM12_2006 Aggiornata 03/2013 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. TutelaMUTUO UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Ufficio Relazioni con la Clientela Servizio Reclami Via S. Francesco da Paola n TORINO Tel int.44 Fax oppure reclami@uca-assicurazione.com. Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all esame degli stessi, Ufficio Relazione con la Clientela Servizio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Nei casi sottoindicati, i soggetti interessati dovranno presentare direttamente all ISVAP: a) a) i reclami già presentati direttamente all impresa di assicurazione che non abbiano ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; b) b) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (in questo caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: market/finservices-retail/finnet/index en.htm); c) c) i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n.209/2005 e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Tali casistiche di reclamo andranno indirizzate a: ISVAP- Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, complete di: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. L ISVAP avvia l attività istruttoria relativa al reclamo ricevuto, dandone notizia al reclamante entro 90 giorni dal ricevimento del reclamo e notizia dell esito dell attività istruttoria al reclamante entro 120 giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta di informazioni aggiuntive o qualora richieda all Impresa di Assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante. È fatta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 14. Arbitrato AVVERTENZA: In caso di disaccordo tra l'assicurato e la Società per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull interpretazione delle clausole del contratto, è prevista altresì la possibilità di esperire arbitrato; per gli aspetti di dettaglio relativi si rinvia all articolo GESTIONE DELLE VERTENZE alla voce MODALITA OPERATIVE. E possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità giudiziaria. 15. Mediazione per la conciliazione delle controversie in materia di contratti assicurativi Il D.Lgs. 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità anche contrattualmente prevista all articolo GESTIONE DELLE VERTENZE alla voce MODALITA OPERATIVE, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Via S. Francesco da Paola n TORINO Fax AVVERTENZA: il tentativo di mediazione disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 e succ. modifiche, al quale si rinvia per modalità e termini di presentazione è previsto obbligatoriamente quale condizione di procedibilità della causa civile anche per i contratti di assicurazione, quindi dovrà essere attivato prima dell instaurazione della causa civile. UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A 5 di 19 TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 -Tel Fax Cod. Fisc., P.IVA N. R.E.A.Torino N. Iscr. Sezione I Albo Imprese ISVAP N del 03/01/2008

88 Allegato A Condizioni Generali e Particolari di Polizza Mod. POLIZZA_OMEGA_UCATM12_2006 Aggiornata 03/2013 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. TutelaMUTUO GLOSSARIO ARBITRATO - istituto in base al quale le Parti concordemente demandano la decisione ad un Collegio composto da due Periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro. ASSICURATO - La persona fisica, beneficiaria dell Assicurazione, che ha aderito alla polizza sottoscritta dal Contraente e per il quale sia stato pagato il relativo premio. Con tale formulazione si intende altresì il Garante nei casi in cui abbia aderito al contratto per la Sezione perdite pecuniarie e corrisposto il relativo premio, con esclusione dell indennizzo forfetario utenze domestiche e Tutela Legale. ASSICURAZIONE - La polizza di assicurazione operante a copertura dell Assicurato e prestata da UCA ai sensi della presente polizza ed in forza della quale UCA eroga le prestazioni previste. AZIONI A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETA', POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI - azioni previste espressamente dal Codice Civile. DIRITTO REALE: diritto che attribuisce al titolare la disponibilità piena o limitata di un determinato bene e conseguenti oneri-doveri per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso. CONTRATTO DI LEASING - contratto con il quale una parte (concedente), contro il pagamento di un canone periodico, concede all altra (utilizzatore) la disponibilità di un bene, acquistato o fatto costruire dal concedente su indicazione dell utilizzatore, con facoltà di quest ultimo di divenire proprietario del bene al termine del contratto contro il pagamento di un prezzo prestabilito CONTRATTO DI LOCAZIONE - CONDUZIONE - contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far utilizzare ad un terzo (conduttore) una data cosa per un periodo di tempo determinato dalla legge o dal contratto dietro pagamento di un canone CONTRATTO DI MUTUO - Il Contratto con il quale una parte (Ente Erogatore) consegna all altra (Assicurato) una somma di denaro, che l Assicurato si obbliga a restituire in un periodo determinato al quale si riferiscono le garanzie assicurative oggetto della presente polizza. CONTRAENTE - OMEGA INSURANCE DI POLIDORI LUCA S.a.s Via Brolo, CORMONS (GO) P.IVA che sottoscrive la Polizza per conto altrui Convenzione Mod. CONV_OMEGA_UCATM12_2006 DATORE DI LAVORO - L amministrazione pubblica o l azienda di diritto privato (avente forma di S.p.A, S.a.p.a., S.r.l., S.c.r.l/S.c.a.r.l.) presso la quale l Assicurato figura, al momento del sinistro, quale lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato. ENTE EROGATORE - E il soggetto a cui viene demandato l erogazione del mutuo all Assicurato. EVENTO - conseguenza giuridicamente rilevante di un fatto FATTO -qualunque comportamento originante l evento che concretizza una fattispecie giuridicamente rilevante FINANZIAMENTO - operazione consistente nel prestito di denaro per effettuare un acquisto, con l obbligo di restituzione della somma e pagamento degli interessi passivi e delle commissioni sul prestito all'intermediario finanziario che lo concede. GARANTE - La persona fisica coobbligata con l Assicurato, che si impegna a subentrare nelle obbligazioni verso l Ente Erogatore in caso di inadempienza del soggetto direttamente obbligato. Può essere Assicurato con la stessa copertura assicurativa limitata alla sezione perdite pecuniarie, per la quale sia stato pagato il relativo premio, con esclusione dell indennizzo forfetario utenze domestiche e Tutela Legale. IMPUTAZIONE COLPOSA - per reato commesso a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti ( Artt. 42 e 43 C.P. ). IMPUTAZIONE DOLOSA - per reato volontariamente commesso ( artt, 42 e 43 C.P. ). INABILITA TEMPORANEA TOTALE - La perdita totale, in via temporanea, della capacità dell'assicurato di attendere alla propria normale attività lavorativa a seguito di Infortunio e/o malattia. INDENNIZZO - La somma corrisposta da UCA in caso di sinistro. INFORTUNIO - Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. Sono inoltre parificati agli infortuni: 1. l'asfissia non di origine morbosa; 2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 3. l'annegamento; 4. l'assideramento o il congelamento; UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A 6 di 19 TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 -Tel Fax Cod. Fisc., P.IVA N. R.E.A.Torino N. Iscr. Sezione I Albo Imprese ISVAP N del 03/01/2008

89 Allegato A Condizioni Generali e Particolari di Polizza Mod. POLIZZA_OMEGA_UCATM12_2006 Aggiornata 03/2013 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. TutelaMUTUO 5. i colpi di sole o di calore; 6. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; 7. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. INVALIDITA PERMANENTE - La perdita definitiva, a seguito di infortunio o Malattia, in misura totale o parziale della capacità generica dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Nel caso di invalidità conseguente a Infortunio o Malattia, l'invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Polizza quando il grado percentuale di invalidità permanente dell'assicurato sia pari o superiore al 60% sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R n "Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente - INDUSTRIA". La valutazione dell'invalidità permanente verrà effettuata non prima che siano decorsi 6 mesi dalla data della denuncia della malattia o dell'infortunio e comunque non oltre i 12 mesi da tale data. LAVORATORE AUTONOMO - La persona fisica che abbia presentato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all'anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, e continui a svolgere al momento della sottoscrizione della presente Polizza e durante la vigenza del Contratto le attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra. Sono inoltre considerati Lavoratori Autonomi i "Lavoratori a Progetto" (ex Collaboratori Coordinati Continuativi). LAVORATORE DIPENDENTE - La persona fisica che presti il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. Sono altresì Lavoratori Dipendenti coloro che godono di redditi di cui all'art. 47, comma 1, D.P.R n. 917, lettere: a) (lavoratori soci di cooperative), c) (borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento), d) (remunerazioni dei sacerdoti), g) (indennità parlamentari ed assimilate). MALATTIA - Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. MODULO DI ADESIONE - Il modulo di adesione sottoscritto dall Assicurato che abbia stipulato un contratto di mutuo. (Mod. AD_OMEGA_UCATM12_2006) NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA - L attività propria del Lavoratore autonomo come specificato alla rispettiva voce. PERDITA DI OCCUPAZIONE - La risoluzione definitiva del contratto di lavoro a tempo indeterminato in corso fra l Assicurato ed il relativo Datore di lavoro derivante da recesso di quest ultimo. PERIODO DI CARENZA - Periodo di tempo, immediatamente successivo alla Data di decorrenza, durante il quale la Copertura non è operante. PERIODO DI FRANCHIGIA ASSOLUTA - Periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, oppure per Disoccupazione, in relazione al quale, pur in presenza di un sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, non viene riconosciuto alcun Indennizzo. PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE - Periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale, o di Disoccupazione, liquidabile ai sensi di Polizza, durante il quale l'assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un'ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro rispettivamente per Inabilità Temporanea Totale o per Disoccupazione. POLIZZA - Il documento contrattuale composto dal testo relativo alla Tutela Dati Personali, dalla Nota Informativa, dalle presenti Condizioni Generali e Particolari e dal Modulo di Adesione allegato e parte integrante, sottoscritto da UCA e dal Contraente-Assicurato. PREMIO - La somma di denaro dovuta dall'assicurato per il tramite del Contraente a UCA, in base alla presente Polizza, in relazione alla Copertura. SINISTRO - L evento futuro, dannoso e incerto che determina la richiesta di rimborso o di indennizzo da parte dell Assicurato. PROPRIETARIO - colui che ha il diritto di godere e disporre di un bene entro i limiti fissati dalla legge. PROCEDIMENTI SPECIALI O DI URGENZA - quelli previsti dal libro IV del Codice di Procedura Civile. REATO - comportamento in violazione di norme penali. In base alla pena prevista dal Codice Penale si distingue: Delitto, sanzionato con la reclusione e/o la multa, Contravvenzione sanzionata con l arresto e/o l' ammenda RISCHIO - la probabilità che si verifichi il sinistro o la vertenza. UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A 7 di 19 TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 -Tel Fax Cod. Fisc., P.IVA N. R.E.A.Torino N. Iscr. Sezione I Albo Imprese ISVAP N del 03/01/2008

90 Allegato A Condizioni Generali e Particolari di Polizza Mod. POLIZZA_OMEGA_UCATM12_2006 Aggiornata 03/2013 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. TutelaMUTUO SANZIONE AMMINISTRATIVA - provvedimento dell'autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali. La sanzione può essere Pecuniaria- pagamento di una somma di danaro-, Accessoria- di natura diversa quale sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo, ecc SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari. SOMMA ASSICURATA - La somma assicurata è pari al valore capitale del prestito erogato. SPESE DI GIUSTIZIA PENALE(Art. 535 C.P.P. 1 co) - spese del processo penale dovute allo Stato. SPESE DI SOCCOMBENZA NEL GIUDIZIO CIVILE - SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI contro l Assicurato nel giudizio penale ( Art. 541 C.P.P)- spese che la parte soccombente/imputato è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa. TERZO - qualsiasi soggetto diverso dall Assicurato e dal Contraente. TRANSAZIONE - accordo con il quale le Parti definiscono un contenzioso, anche giudiziale. TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE - tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio o dall arbitrato volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice. UTENZA DOMESTICA - Contratto per la fornitura di servizi di elettricità, riscaldamento, acqua e telefonia fissa - mobile, intestati all Assicurato e relativi alla dimora abituale dello stesso VERTENZA AMMINISTRATIVA - contenzioso in cui una delle Parti è lo Stato o un Ente Pubblico ed è deciso dall'autorità Amministrativa competente: T.A.R., Consiglio di Stato, ecc VERTENZA CONTRATTUALE - controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento della relative obbligazioni. VERTENZA EXTRACONTRATTUALE - controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo di risarcimento prescinde dall esistenza di un rapporto contrattuale. CAPITOLO 1 - OGGETTO E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO PERDITE PECUNIARIE Art OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Con la presente polizza, UCA si impegna ad erogare, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, le prestazioni previste nei Capitoli 3 e 4 Art PERSONE ASSICURABILI - CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ È assicurabile la persona fisica che: 1. abbia stipulato un contratto di mutuo, leasing immobiliare e ogni altra forma di finanziamento che preveda quale contro garanzia un ipoteca su un bene immobile e sottoscritto il modulo di Adesione alla polizza; 2. non sia affetto da Malattie o lesioni gravi e note all Assicurato, che necessitano trattamento medico regolare e continuato; 3. sia di età non inferiore a 18 anni né superiore a 65 anni, fermo restando che l'età massima ai fini dell'efficacia della Copertura è di 75 anni; Art DECORRENZA E DURATA DELL ASSICURAZIONE Per ogni Assicurato, e sempre che sia stato pagato il relativo Premio, la Copertura decorre dalle ore del giorno indicato nel Modulo di Adesione rilasciato dal Contraente in particolare, fermi restando i Periodi di Carenza di cui alla presente polizza, valgono inoltre: 1. per infortunio, dalle ore del giorno in cui ha effetto l assicurazione; 2. per le malattie dal 90 giorno successivo a quello in cui ha effetto l assicurazione; 3. per le conseguenze di stati patologici latenti, insorti anteriormente alla stipulazione della polizia e non ancora manifestati, certa la non conoscenza dell Assicurato, dal 180 giorno successivo a quello in cui ha effetto l assicurazione. 4. per il parto e per le malattie da puerperio: dal 300 giorno successivo a quello in cui ha effetto l assicurazione La Copertura termina alle ore del giorno in cui: - termina il Contratto di mutuo, per estinzione del debito dell'assicurato così come indicato nel Modulo di Adesione, o per pagamento anticipato di tale debito; - si verifica il primo dei seguenti eventi: a) raggiungimento del 75esimo anno di età; UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A 8 di 19 TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 -Tel Fax Cod. Fisc., P.IVA N. R.E.A.Torino N. Iscr. Sezione I Albo Imprese ISVAP N del 03/01/2008

91 b) morte dell'assicurato; c) liquidazione del debito residuo. Allegato A Condizioni Generali e Particolari di Polizza Mod. POLIZZA_OMEGA_UCATM12_2006 Aggiornata 03/2013 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. TutelaMUTUO La durata della polizza, che risulta perfezionata con il pagamento del premio unico corrisposto in via anticipata, viene concordata ed espressamente indicata sul Modello di Adesione. La durata può essere: pari alla durata del Contratto di Mutuo, oppure in alternativa, di 60 o 120 mesi: in questo caso i massimali e gli indennizzi esposti sulla presente polizza sono da intendersi operanti per l INTERA DURATA DEL MUTUO Art PAGAMENTO DEL PREMIO L'Assicurato deve pagare il Premio relativo alla Copertura in unica soluzione al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, ovvero, se successivo, al momento del perfezionamento del Contratto. Art MODIFICA DELLA POSIZIONE LAVORATIVA Qualora, in corso di validità della presente polizza, l'assicurato modifichi la propria condizione occupazionale inerente alla Normale Attività Lavorativa, nel senso che da Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente diventi rispettivamente Dipendente o Lavoratore autonomo, la Copertura sarà automaticamente modificata, nel senso che, dal momento della modifica, sarà attivata una Copertura corrispondente alla nuova condizione occupazionale dell'assicurato. Conseguentemente, la Copertura che potrà essere fatta valere nei confronti di UCA in base alla presente Polizza sarà sempre quella corrispondente alla condizione occupazionale (Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente) dell'assicurato al momento del Sinistro. Valide per tutte le prestazioni: L'Assicurato che sia Lavoratore Autonomo e, in pendenza della Copertura, diventi Lavoratore Dipendente, ha diritto all'indennizzo per Disoccupazione solo se questa si è verificata dopo che l'assicurato abbia superato il periodo di prova e sia trascorso un periodo di 180 giorni consecutivi dal momento in cui egli è diventato Lavoratore Dipendente L'Assicurato che sia Lavoratore Dipendente e, in pendenza della Copertura, diventi Lavoratore Autonomo, ha diritto all'indennizzo per Inabilità Temporanea Totale solo se il Sinistro si è verificato dopo che sia trascorso un periodo di 30 giorni consecutivi dal momento in cui l'assicurato ha iniziato la propria Normale Attività Lavorativa come Lavoratore Autonomo. Art ONERI FISCALI Gli oneri fiscali derivanti dal presente contratto di assicurazione sono a carico dell'assicurato. Art LEGISLAZIONE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Se non diversamente indicato dal Contraente nel Modulo di Polizza, il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie ad esso relative sono soggette alla giurisdizione italiana Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di Legge La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti È competente l'autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società UCA Per l Assicurato-Consumatore è competente altresì l Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Corrispondente assegnatario del contratto, nonché il luogo in cui il Consumatore è residente o ha eletto domicilio. Art ESTENSIONE TERRITORIALE Ai fini della presente polizza, le Coperture Invalidità Totale Permanente e Malattia Grave si estendono ai Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo. Le Coperture per Inabilità Temporanea Totale e per Disoccupazione si estendono ai soli Sinistri verificatisi nell'ambito dell'unione Europea. Art DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Art ALTRE ASSICURAZIONI Resta convenuto che la Copertura può cumularsi con altre coperture assicurative senza che l'assicurato sia tenuto a dare avviso a UCA dell'esistenza di queste ultime. UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A 9 di 19 TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 -Tel Fax Cod. Fisc., P.IVA N. R.E.A.Torino N. Iscr. Sezione I Albo Imprese ISVAP N del 03/01/2008

92 Allegato A Condizioni Generali e Particolari di Polizza Mod. POLIZZA_OMEGA_UCATM12_2006 Aggiornata 03/2013 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. TutelaMUTUO Art COLPA GRAVE, TUMULTI In deroga all'art c.c., le Coperture si estendono ai Sinistri cagionati da colpa grave dell'assicurato. In deroga all'art c.c. le Coperture si estendono ai Sinistri determinati da tumulti popolari, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte. Art PRESCRIZIONE I diritti derivati dalle Coperture si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere ai sensi dell art C.C. Art ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO In caso di estinzione anticipata, da parte del Contraente, del mutuo erogato, questi deve darne comunicazione alla Società. L Assicurazione cessa al momento della ricezione della suddetta comunicazione. La Società restituirà alla Contraente la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto computato alla data di cessazione del rischio entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. CAPITOLO 2 SINISTRI, DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Art. 2.1 DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL ASSICURATO Fermo restando gli Obblighi riportati nelle singole Sezioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali: In caso di sinistro il Contraente e/o l Assicurato devono darne avviso scritto a UCA, entro tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell art del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata dalla documentazione indicata nelle varie sezioni DENUNCIA DEL SINISTRO E ONERI RELATIVI e deve contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. In caso di avvenuto pagamento di un Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale o perdita di occupazione, e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, l'assicurato è tenuto, oltre che ad inviare a UCA l'avviso scritto di Sinistro nei tempi e con le modalità sopra indicate, a compilare ed inviare a UCA una dichiarazione di continuazione del Sinistro. Il Contraente e/o l Assicurato devono consentire a UCA le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 2.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITA UCA corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell infortunio. Se al momento dell infortunio l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla Tabella INAIL sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art. 2.3 GARANZIE Le garanzie di cui alle sezioni A e B non sono cumulabili tra loro. Art 2.4 MASSIMALE I massimali indicati si intendono prestati per la durata del contratto, come disciplinato dall Art UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A 10 di 19 TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 -Tel Fax Cod. Fisc., P.IVA N. R.E.A.Torino N. Iscr. Sezione I Albo Imprese ISVAP N del 03/01/2008

93 Allegato A Condizioni Generali e Particolari di Polizza Mod. POLIZZA_OMEGA_UCATM12_2006 Aggiornata 03/2013 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. TutelaMUTUO CAPITOLO 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE - PERDITE PECUNIARIE - SEZIONE A ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE INDENNIZZO FORFETTARIO RATA DI MUTUO A SEGUITO PERDITA DI IMPIEGO - DISOCCUPAZIONE GARANZIA ATTIVA SOLO PER I LAVORATORI DIPENDENTI Art OGGETTO DELLA COPERTURA PER PERDITA DI OCCUPAZIONE Nel caso di Perdita di Impiego - Disoccupazione, UCA corrisponderà all Assicurato l indennizzo di cui al successivo art. 3.2 qualora: a) si sia verificato un sinistro consistente nel sopravvenire dello stato di Perdita di Occupazione a carico dell Assicurato durante il periodo di efficacia della copertura nei termini di cui al precedente art. 1.3; b) la data di invio all Assicurato della lettera di licenziamento, o della lettera di messa in Mobilità o in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, o di una comunicazione equivalente, sia successiva alle ore 24:00 della data termine del Periodo di Carenza di 90 giorni successivo alla Data iniziale; c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo art. 3.3 d) l Assicurato non sia stato assente negli ultimi 12 mesi per più di 60 giorni continuativi a causa di Malattia o Infortunio Art INDENNIZZO PER IL CASO DI PERDITA DI OCCUPAZIONE UCA si obbliga a corrispondere all Assicurato in base alla Copertura per il caso di Perdita di Occupazione, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, un Indennizzo forfetario, a titolo di perdita pecuniaria, pari alla rata del mutuo secondo l originario piano di ammortamento, con il massimo di Euro 700 per ogni mese di durata del sinistro con il massimo esborso di Euro per l intera DURATA DEL CONTRATTO Dopo un periodo di disoccupazione protrattosi ininterrottamente per oltre 60 giorni UCA corrisponderà un Indennizzo forfettario, a titolo di perdita pecuniaria nei limiti ed importi indicati al comma precedente un indennità pari alle rate mensili che hanno scadenza durante il restante periodo di disoccupazione Nel caso in cui l Assicurato successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda una attività remunerata di altra natura, l indennizzo non sarà più dovuto. Art ESCLUSIONI PER IL CASO DI PERDITA DI OCCUPAZIONE 1. Nessun indennizzo è dovuto da UCA per il caso di Perdita di Occupazione se, al momento del sinistro, l Assicurato è lavoratore Autonomo. 2. Nessun indennizzo verrà corrisposto da UCA per il caso di Perdita di Occupazione se: a) l Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente in modo continuativo con contratto a tempo indeterminato per i 6 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il sinistro. b) alla data iniziale l Assicurato era a conoscenza della prossima Perdita di Occupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato; c) la Perdita di Occupazione sia conseguenza di licenziamento concordato e/o incentivato; d) la Perdita di Occupazione sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento; e) la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o se, comunque, il rapporto di lavoro dell Assicurato aveva carattere stagionale e/o temporaneo, e equipollenti, e/o la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio contratto di formazione e lavoro, apprendista, ecc.) o dell interruzione di un rapporto di Lavoro a Progetto (ex Co.Co.Co.); UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A 11 di 19 TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 -Tel Fax Cod. Fisc., P.IVA N. R.E.A.Torino N. Iscr. Sezione I Albo Imprese ISVAP N del 03/01/2008

94 Allegato A Condizioni Generali e Particolari di Polizza Mod. POLIZZA_OMEGA_UCATM12_2006 Aggiornata 03/2013 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. TutelaMUTUO f) l Assicurato svolge la propria normale attività all estero, a meno che ciò non avvenga nell ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana; g) l Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà; h) l Assicurato non si è iscritto nell elenco anagrafico con lo status di disoccupato in Italia, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in Mobilità e di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (casi per cui l assicurazione è operante); i) l Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria; j) la Perdita di Occupazione è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dall indennizzo in caso di Inabilità Temporanea Totale; k) l Assicurato, al momento dell evento, era in periodo di prova; l) l Assicurato, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, non presentava requisiti di assicurabilità previsti dall art. 1.2 della presente Polizza. Art DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI Ai fini della denuncia del Sinistro l'assicurato deve produrre la seguente documentazione: copia di un documento di identità; copia della scheda professionale e del contratto di lavoro; copia della lettera di licenziamento e di ogni altro documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro; copia di un documento comprovante l'iscrizione negli elenchi anagrafici con lo status di disoccupato o l inserimento nelle liste di Mobilità o nella Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e l'eventuale permanenza in tali liste; L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il datore di lavoro dell'assicurato a fornire a UCA le informazioni relative all'ultimo impiego che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L'Assicurato deve consentire a UCA le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia di UCA stessa. SEZIONE B ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE INDENNIZZO FORFETTARIO RATA DI MUTUO PER INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA GARANZIA ATTIVA SOLO PER I LAVORATORI AUTONOMI Art OGGETTO DELLA COPERTURA PER INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA Nel caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o malattia, UCA corrisponderà all' Assicurato l'indennizzo di cui al successivo art. 3.6 qualora: 1. l'inabilità Temporanea Totale si sia verificata durante il periodo in cui la Copertura è efficace ai sensi del precedente art. 1.3; 2. il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo art l Assicurato non sia stato assente dalla Normale Attività Lavorativa per più di 60 giorni continuativi a causa di malattia o Infortunio. Art INDENNIZZO IN CASO DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA L'Indennizzo che UCA corrisponde all'assicurato nel caso di Inabilità Temporanea Totale, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata dell invalidità, di un Indennizzo forfetario, a titolo di perdita pecuniaria pari alla rata del mutuo secondo l originario piano di ammortamento, con il massimo di Euro 700 per ogni mese di durata del sinistro con il massimo esborso di Euro per l intera DURATA DEL CONTRATTO Dopo un periodo di Inabilità lavorativa protrattasi ininterrottamente per oltre 60 giorni, UCA corrisponderà all Assicurato un Indennizzo forfetario, a titolo di perdita pecuniaria nei limiti ed importi indicati al comma precedente Qualora l Assicurato, dopo una ripresa dell attività lavorativa, subisca - prima che siamo trascorsi 60 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della stessa UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A 12 di 19 TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 -Tel Fax Cod. Fisc., P.IVA N. R.E.A.Torino N. Iscr. Sezione I Albo Imprese ISVAP N del 03/01/2008

95 Allegato A Condizioni Generali e Particolari di Polizza Mod. POLIZZA_OMEGA_UCATM12_2006 Aggiornata 03/2013 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. TutelaMUTUO malattia o infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l applicazione di un nuovo periodo di franchigia. Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a cause diverse dal precedente verrà applicato il periodo di franchigia. Art ESCLUSIONI PER IL CASO DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA Nessun Indennizzo è dovuto da UCA per il caso di Inabilità Temporanea Totale se, al momento del Sinistro, l'assicurato è Lavoratore Dipendente o comunque venga accertata anche successivamente l effettiva prestazione della propria attività di lavoro in via subordinata o comunque ad essa riconducibile, anche con inosservanza dei requisiti di legge per lo svolgimento dello stesso, e risulti intervenuta anche solo una fra le condizioni sottoindicate: Inabilità Temporanea Totale, per i quali risulta esclusa la garanzia, causata da: 1. conseguenze di Malattie, malformazioni, stati patologici e Infortuni preesistenti alla sottoscrizione della polizza. 2. Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell'assicurato o quando questo si trovi in stato di Incapacità di intendere o di volere da esso procurato; 3. Infortuni causati all'assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni; 4. Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato; 5. Infortuni causati da guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo; 6. Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari a cui l'assicurato abbia preso parte attiva; 7. Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da: accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici,raggi X, ecc.); 8. eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoici, inclusi gli stati di stress; 9. interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico,richiesti dall'assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia della Copertura; 10. qualunque condizione di salute direttamente o indirettamente collegata ad infezione da virus HIV o sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi o stati assimilabili; 11. le conseguenze di Infortuni verificatisi mentre l'assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa all estero, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni; 12. mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Temporanea Totale; 13. nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l'assicurato, al momento della sottoscrizione del modulo di Adesione non presentava i requisiti di assicurabilità previsti all'art.1.2 della presente Polizza. 14. pratica dei seguenti sport: di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere, sport comportanti l uso di veicoli o natanti a motore; 15. partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; 16. connessione con l'uso o produzione di esplosivi; 17. malattie tropicali; 18. svolgimento dell'attività di trapezista, stuntman, minatore o cavaiolo; 19. nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l'assicurato, al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti all'art. 1.2 della presente Polizza. Art DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI Ai fini della denuncia del Sinistro l'assicurato deve allegare la seguente documentazione: copia del documento di identità, o altro documento per attestazione della data di nascita; UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A 13 di 19 TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 -Tel Fax Cod. Fisc., P.IVA N. R.E.A.Torino N. Iscr. Sezione I Albo Imprese ISVAP N del 03/01/2008

96 Allegato A Condizioni Generali e Particolari di Polizza Mod. POLIZZA_OMEGA_UCATM12_2006 Aggiornata 03/2013 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. TutelaMUTUO attestato che certifichi la sua condizione di Lavoratore Autonomo (es.: copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA); certificato medico attestante l'inabilità Temporanea Totale, eventuale certificato di ricovero in ospedale e copia della cartella clinica; i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale). In casi eccezionali o di particolare difficoltà, UCA potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell'espletamento delle pratiche di Sinistro L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell'assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L'Assicurato deve consentire a UCA le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia di UCA stessa. Art CONTROVERSIE Qualora tra l'assicurato e UCA insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell'infortunio o della Malattia oppure sulla durata della Inabilità Temporanea Totale, la decisione della controversia può essere demandata, ad un Collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale del luogo ove ha sede la Direzione della Società, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. SEZIONE C ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE INDENNIZZO FORFETTARIO RATA DI MUTUO PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA Art OGGETTO DELLA COPERTURA PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA Nel caso di Invalidità Permanente, pari o superiore al 60%, UCA liquiderà all Assicurato, ove previsto, un Indennizzo forfetario, a titolo di perdita pecuniaria pari a 24 rate del mutuo, secondo l originario piano di ammortamento, con il massimo di Euro per l INTERA DURATA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO qualora: 1. l'infortunio o la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace ai sensi del precedente art. 1.3; 2. l'invalidità Permanente dell'assicurato sia accertata entro 6 mesi dalla data del verificarsi dell'infortunio o della Malattia che l'hanno provocata; 3. UCA abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici incaricati, l'effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell'indennizzo; 4. il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo art Qualora l Assicurato abbia percepito un indennizzo forfetario di cui alla Sezione B e per lo stesso evento ne consegua un inabilità permanente indennizzabile ai sensi della presente sezione, l indennizzo forfetario perdite pecuniarie, di cui all art , è fissato in Euro 700 per ogni mese di durata del Sinistro con il massimo esborso di Euro a copertura del rischio per l intera DURATA DEL CONTRATTO. Art ESCLUSIONI PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA Sono esclusi dall'oggetto della Copertura i casi di Invalidità Totale Permanente causata da: UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A 14 di 19 TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 -Tel Fax Cod. Fisc., P.IVA N. R.E.A.Torino N. Iscr. Sezione I Albo Imprese ISVAP N del 03/01/2008

97 Allegato A Condizioni Generali e Particolari di Polizza Mod. POLIZZA_OMEGA_UCATM12_2006 Aggiornata 03/2013 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. TutelaMUTUO 1. invalidità o malattie preesistenti, nonché per quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti, già diagnosticate prima della data di sottoscrizione del modulo di polizza; 2. partecipazione a competizioni agonistiche e alle relative prove; 3. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'assicurato o il Garante è privo della prescritta abilitazione; 4. incidente di volo, se l'assicurato o il Garante viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo, o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o di deltaplano, o ultraleggero e in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; 5. pratica dei seguenti sport: di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere, sport comportanti l uso di veicoli o natanti a motore; 6. partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; 7. etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni; 8. delitti dolosi compiuti o tentati; 9. guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo; 10. partecipazione attiva a scioperi, sommosse, tumulti popolari; 11. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle 12. atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 13. effetto di sieropositività HIV, AIDS; 14. effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici; 15. connessione con l'uso o produzione di esplosivi; 16. atti volontari di autolesionismo dell Assicurato o del Garante quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato; 17. malattie tropicali; 18. svolgimento dell'attività di trapezista, stuntman, minatore o cavaiolo; 19. nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l'assicurato o il Garante, al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti all'art. 1.2 della presente Polizza. Art DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI Ai fini della denuncia del Sinistro l'assicurato, deve produrre la seguente documentazione: copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita; notifica di Invalidità Totale Permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, etc.), in difetto di relazione del medico legale attestante l'invalidità Totale Permanente, il relativo grado e la causa della stessa; ogni documentazione inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesta. In casi eccezionali o di particolare difficoltà, UCA potrà richiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell'espletamento delle pratiche di Sinistro L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell'assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L'Assicurato deve consentire a UCA le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia di UCA stessa. Art CONTROVERSIE Qualora tra l'assicurato e UCA insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell'infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, la decisione della controversia può essere demandata, ad un Collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale del luogo ove ha sede la Direzione della Società, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A 15 di 19 TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 -Tel Fax Cod. Fisc., P.IVA N. R.E.A.Torino N. Iscr. Sezione I Albo Imprese ISVAP N del 03/01/2008

98 Allegato A Condizioni Generali e Particolari di Polizza Mod. POLIZZA_OMEGA_UCATM12_2006 Aggiornata 03/2013 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. TutelaMUTUO Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di fumare il relativo verbale. SEZIONE D ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE INDENNIZZO FORFETTARIO UTENZE DOMESTICHE Art OGGETTO DELLA COPERTURA PER RIMBORSO UTENZE DOMESTICHE In caso di sinistro indennizzabile ai sensi delle precedenti sezioni A) Perdita di impiego/ Disoccupazione B) Inabilità temporanea totale da infortuni o malattia C) Invalidità totale permanente da infortunio o malattia, UCA si impegna ad erogare all Assicurato il pagamento di un importo pari a 1000 per sinistro e 2000 a copertura del rischio per l intera DURATA DEL CONTRATTO a titolo di concorso per il pagamento delle bollette relative ad utenze domestiche fatturate all Assicurato e/o ad altro componente del Nucleo Familiare convivente in data successiva al verificarsi del sinistro La garanzia oggetto della presente Sezione non opera per il Garante Art DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI Ai fini della denuncia del Sinistro l'assicurato deve inoltrare a UCA: copia delle bollette delle utenze domestiche relative a periodi di fatturazione successivi al verificarsi del sinistro Art PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI Verificata l operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione UCA si impegna a erogare all Assicurato l indennizzo dovuto, nei limiti dei massimali riportati, entro 30 gg. dalla data di ricezione dell atto di liquidazione debitamente sottoscritto dall Assicurato, senza che sia stata fatta opposizione. CAPITOLO 4 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE Art DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA Per ogni Assicurato, e sempre che sia stato pagato il relativo Premio, la Copertura decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione rilasciato dal Contraente.Vale inoltre quanto all art INSORGENZA DEL SINISTRO: si intende la prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali anche verbali. Art AMBITO TERRITORIALE Fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. Art MASSIMALE SPESE LEGALI, PERITALI La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo con massimo esborso di Euro per vertenza, con il massimo di per l intera DURATA DEL CONTRATTO. Qualora il Contraente-Assicurato perfezioni più polizze per lo stesso rischio con UCA il massimo esborso per singola vertenza è dato dal cumulo dei massimali sino ad un massimo di Euro Art DENUNCIA DEI SINISTRI La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'assicurato, deve essere inviata tempestivamente, e comunque non oltre entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza. E onere del Contraente UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A 16 di 19 TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 -Tel Fax Cod. Fisc., P.IVA N. R.E.A.Torino N. Iscr. Sezione I Albo Imprese ISVAP N del 03/01/2008

99 Allegato A Condizioni Generali e Particolari di Polizza Mod. POLIZZA_OMEGA_UCATM12_2006 Aggiornata 03/2013 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. TutelaMUTUO e/o dell Assicurato allegare e trasmettere tutta la documentazione necessaria, unicamente alla Direzione della Società prima di conferire incarico al Legale o Perito, salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Art GESTIONE DELLE VERTENZE La trattazione stragiudiziale è di competenza esclusiva della Società che si impegna a svolgere ogni attività idonea per realizzare una bonaria definizione, sia direttamente che a mezzo Professionisti preventivamente incaricati dalla Società con ratifica scritta. Nell'eventualità di esito infruttuoso della trattativa, ed in ogni caso di difesa penale, la Società ratificherà l'incarico al Professionista prescelto dall'assicurato. Nel caso in cui entrambe le Parti siano assicurate con la Società, la scelta del Legale effettuata dai singoli Assicurati sarà operante sin dalla fase stragiudiziale. L'incarico per promuovere azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente concordato e ratificato per iscritto esclusivamente dalla Direzione della Società per ogni grado di giudizio. La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione a definizione avvenuta sia in sede stragiudiziale che in qualunque stato, grado o fase del giudizio, nonché in via transattiva, senza preventiva autorizzazione scritta della Società. L'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione per la corretta istruzione del fascicolo con particolare riferimento agli atti del giudizio, se pendente, e dovrà conferire i poteri necessari all'espletamento del mandato regolarizzandone la posizione agli effetti legali. Nel caso di proposta transattiva l Assicurato è tenuto a sottoporre alla Società, per la preventiva ratifica, l indicazione del capitale e delle spese legali. L Assicurato non potrà trattare, addivenire a qualsiasi definizione anche transattiva, né corrispondere somme direttamente ai Professionisti incaricati - fatto salvo quanto previsto per le ipotesi nelle quali Società interviene espressamente a titolo di rimborso - né revocare il mandato conferito o determinarne la dismissione, senza preventiva autorizzazione della Società. Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la Società rimborserà le spese, competenze ed onorari salvo duplicazione attività - del secondo Legale nominato dall Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO E INFORMATORE All'atto della trasmissione della denuncia, l'assicurato ha la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale e/o Perito con studio nel DISTRETTO DI CORTE D APPELLO in cui è ricompresso il Giudice competente a conoscere della vertenza. In mancanza di tale indicazione la Società provvederà direttamente. Qualora l'assicurato scelga un Legale e/o Perito con studio in un Distretto diverso, la garanzia non è operante. La Società non è responsabile dell'operato dei Legali e dei Periti ed è impegnata al pagamento delle parcelle per quanto liquidato in sentenza e comunque sino ai massimi previsti dalla tariffa professionale, con esclusione delle spese di domiciliazione, duplicazione attività, trasferta che devono comunque essere esposte; non paga sanzioni pecuniarie, perizie di parte ove non sussista contestazione, spese di consulenza, di assistenza e di trattazione stragiudiziale se non seguite da azione giudiziale esperita dallo stesso Legale. La Società si impegna al pagamento delle spese attinenti l esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi. È facoltà della Società richiedere all'assicurato che il Legale prescelto rediga un preventivo di spesa e che le parcelle siano vistate per congruità dai competenti Consigli dell'ordine; se le stesse sono confermate integralmente le spese relative alla vidimazione rimarranno a carico della Società. Per giudizi avanti alla Corte di Cassazione è facoltà dell'assicurato nominare in sostituzione del Legale un altro Professionista abilitato a patrocinare in tale sede. In caso di disaccordo tra l'assicurato e la Società sulla interpretazione delle clausole della Capitolo 4 ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE - la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art Le spese di arbitrato saranno a carico dell'assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell'arbitro sia favorevole all'assicurato UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute L inosservanza di una o più disposizioni oggetto dell Art Gestione delle vertenze - comporta la decadenza dai benefici del contratto UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A 17 di 19 TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 -Tel Fax Cod. Fisc., P.IVA N. R.E.A.Torino N. Iscr. Sezione I Albo Imprese ISVAP N del 03/01/2008

100 Allegato A Condizioni Generali e Particolari di Polizza Mod. POLIZZA_OMEGA_UCATM12_2006 Aggiornata 03/2013 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. TutelaMUTUO Art RECUPERO DI SOMME Tutte le somme recuperate sono di competenza del Contraente-Assicurato. Onorari, Spese Legali e Peritali in genere liquidate in giudizio o consensualmente spettano alla Società che le ha sostenute. Per quanto non contemplato si richiamano le norme di Legge Art OGGETTO DELLA COPERTURA TUTELA LEGALE La Società assicura il rischio delle Spese Legali e Peritali, in sede civile e penale, per ogni grado di giudizio, compreso arbitrato, per la tutela dei diritti dell Assicurato come specificato all Art. 4.9 in conseguenza di fatti derivanti dal rischio dichiarato in polizza, esercitato in conformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge Art. 4.8 SOGGETTI E BENI ASSICURATI Assicurato e Unità Immobiliare per la quale è stato stipulato il mutuo La garanzia oggetto del presente Capitolo non opera per il Garante Art. 4.9 SPESE LEGALI E PERITALI ASSICURATE Spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall assicurato ex Art. 4.5 con studio nel distretto di Corte d Appello competente: Legale Perito ove sussista contestazione Perito di parte (C.T.P.) - Perito d'ufficio (C.T.U.) in giudizio Arbitro di parte e terzo arbitro per le procedure arbitrali Informatore per la ricerca di prove a difesa Spese legali per procedimenti speciali e di urgenza ( Libro IV C.P.C. ) Spese di registrazione atti giudiziari Spese di soccombenza liquidate giudizialmente Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nel giudizio penale (Art. 541 C.P.P.) Spese di giustizia penale (Art. 535 C.P.P. 1 co.) Art RISCHI ASSICURATI RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI compresa la formulazione di Denuncia-Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile per DANNI ALL UNITÀ IMMOBILIARE ASSICURATA, ATTREZZATURE,CONTENUTI, PERTINENZE, GIARDINI AZIONI PREVISTE DALLA LEGGE A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETA', POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI relativamente all UNITÀ IMMOBILIARE ASSICURATA CONTRATTI DI FORNITURA MERCI e PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DALL ASSICURATO: RECUPERO DANNI subiti semprechè i vizi risultino eccepiti nei termini previsti dalla legge e sussista effettiva e provata contestazione. ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DI VERTENZE CONTRATTUALI la garanzia comprende le spese dell Arbitro e del Perito liberamente scelto dall Assicurato ex Art Gestione delle vertenze: libera scelta del legale, perito, informatore -, nonché le spese del terzo Arbitro nella misura del 50%. VERTENZE CON IL CONDOMINIO e i CONDOMINI escluse le vertenze inerenti l impugnazione di delibere assembleari LAVORI DI MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE dell UNITÀ IMMOBILIARE ASSICURATA, a condizione che il valore dei lavori contestati non sia superiore a Euro Non è previsto rimborso proporzionale per importi superiori. ARBITRATO E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE ASSICURATRICI per polizze Incendio - RC Diversi e garanzie accessorie inerenti l unità immobiliare assicurata. La garanzia è prestata per far valere il diritto dell Assicurato al risarcimento e/o alla quantificazione, ove sussista contestazione, per il recupero dei danni superiori a Euro di offerta indennizzo. La Società esperirà un tentativo preliminare di definizione, esaurito infruttuosamente il quale attiverà la procedura arbitrale. Qualora sia presente analoga copertura sul contratto oggetto dell assicurazione, la garanzia UCA opera a secondo rischio. UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A 18 di 19 TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 -Tel Fax Cod. Fisc., P.IVA N. R.E.A.Torino N. Iscr. Sezione I Albo Imprese ISVAP N del 03/01/2008

101 Allegato A Condizioni Generali e Particolari di Polizza Mod. POLIZZA_OMEGA_UCATM12_2006 Aggiornata 03/2013 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. TutelaMUTUO DIFESA PENALE per reati colposi commessi o attribuiti, anche in qualità di persona informata sui fatti, compreso patteggiamento, nonché contravvenzioni comminate semprechè per queste ultime non sia stata accolta l istanza di oblazione. DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose. A richiesta dell'assicurato, la Società ratificherà incarico ad un Legale da Lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C. IMPUTAZIONI DOLOSE rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria, o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, compresi i casi di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. - cd. patteggiamento -. Art ESCLUSIONI Controversie in sede amministrativa, illeciti amministrativi, materia societaria, successioni, donazioni. Vertenze derivanti da compravendita e permuta di immobili, terreni, controversie con Compagnie di Assicurazione, salvo quanto espressamente previsto, recupero crediti anche per resistere alle richieste di crediti vantati da terzi, perizie di parte preventive. Detenzione di sostanze radioattive, fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto disastro ecologico atomico radioattivo, sciopero, serrate. L'assicurazione non è operante per immobili/rischi diversi da quelli indicati in polizza e per quanto non inerente al rischio assicurato, pagamento di cauzioni, multe, ammende. Sono escluse le vertenze tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata e quelle tra il Contraente-Assicurati e la Società UCA. CAPITOLO 5 - INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI In ottemperanza all art. 13, d. lgs 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, al fine di fornire i servizi richiesti alla ns. Società, Vi comunichiamo: 1) Il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società dell'attività assicurativa, riassicurativa e di quelle ad essa connesse, cui la Società è autorizzata. 2) Il trattamento può essere anche automatizzato in qualunque operazione tra quelle indicate all'art. 4, lett. a) del codice in materia di protezione dei dati personali. 3) Il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo che sia richiesto da specifiche normative, quali antiriciclaggio, Casellario Motorizzazione Civile. 4) L'eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto di assicurazione. 5) I dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti del settore assicurativo, quali, ad es. assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, sub-agenti, produttori, brokers, ecc.; periti, consulenti e legali; società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri della settore assicurativo; banche dati esterne; ISVAP e Ministero Industria, Commercio e Artigianato; CONSAP. In tal caso, i dati identificativi degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e c/o i suddetti soggetti. 6) I dati personali possono essere comunicati ad altre società del gruppo, a Pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione. 7) I dati personali non sono soggetti a diffusione. 8) Sempre per le stesse finalità di cui al punto 1), i dati personali possono essere trasferiti fuori del territorio nazionale a soggetti che collaborano con la ns. Società. 9) Il Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti previsti dall art. 7) del Decreto Legislativo, ed in particolare il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i dati presso di noi esistenti e come vengano utilizzati; il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. 10) Il titolare del trattamento è la UCA ASSICURAZIONE SPA. Responsabile l Amministratore della Società. I relativi dati identificativi possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal Garante presso la sede legale, le sedi periferiche e le agenzie della Società. Il consenso al trattamento assicurativo viene sottoscritto dalla Contraente sulla presente Convenzione, dall Assicurato sul simplo di polizza. UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A 19 di 19 TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 -Tel Fax Cod. Fisc., P.IVA N. R.E.A.Torino N. Iscr. 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