Etichettatura di composizione dei prodotti tessili CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

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1 1 Etichettatura di composizione dei prodotti tessili

2 2 ATTIVITA SVOLTA Nel corso dell anno 2011/2012 il servizio metrico, su indicazione del Ministero dello Sviluppo economico ed in base a convenzione con lo stesso ha eseguito 23 sopralluoghi, con esame visivo di 230 prodotti e prelievo per analisi di 15 prodotti tessili. Le imprese sono state estratte in modo casuale da un elenco di imprese e ditte individuali operanti nel settore dei prodotti tessili con riferimento alla produzione, commercio all ingrosso ed al dettaglio degli stessi sulla base della numerosità dettata dal Ministero dello Sviluppo economico. I rapporti di analisi ad oggi pervenuti hanno evidenziato il 20% circa di prodotti non conformi nella composizione rispetto a quanto indicato in etichetta.

3 3 Regolamento UE1007/2011del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/09/2011 (entrato in vigore il 08/05/2012) Si tratta di uno strumento giuridico che ha unificato la normativa in materia ed ha la caratteristica di essere immediatamente esecutivo. Nelle premesse evidenzia l intenzione di voler chiarire tra l altro gli aspetti normativi riguardanti: Sarti Parti non tessili di origine animale Casi di etichettatura globale Metodi di analisi di mischie Prodotti esentati Pratiche commerciali sleali Indicazioni di origine

4 4 Regolamento UE1007/2011del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/09/2011 (entrato in vigore il 08/05/2012) ART.1 OGGETTO: il Regolamento 1007/2011: 1) stabilisce norme relative all uso delle denominazioni delle fibre tessili; 2) stabilisce norme concernenti l etichettatura o il contrassegno dei prodotti tessili; 3) stabilisce norme per la determinazione della composizione fibrosa.

5 5 Regolamento UE1007/2011del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/09/2011 (entrato in vigore il 08/05/2012) ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE: si applica ai prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell Unione intendendo per prodotti tessili anche: 1) prodotti con fibre tessili almeno pari all 80% del loro peso; 2) rivestimenti di mobili, ombrelli, ombrelloni se la parte tessile è almeno pari all 80% del loro peso; 3) parti tessili dei pavimenti multistrato, rivestimenti di materassi, rivestimenti di articoli da campeggio se la parte tessile è almeno pari all 80% del loro peso; 4) prodotti tessili incorporati in altri prodotti se parte integrante di questi e se ne è specificata la composizione. Non si applica ai prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o ad imprese indipendenti che lavorano materiali forniti loro senza cessione a titolo oneroso, ed ai prodotti tessili confezionati su misura da sarti che operano come lavoratori autonomi.

6 6 Regolamento UE1007/2011del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/09/2011 (entrato in vigore il 08/05/2012) ART. 3 DEFINIZIONI ETICHETTATURA: esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite apposizione di etichetta; CONTRASSEGNO: indicazione delle informazioni richieste mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta o rilievo o altra tecnologia di applicazione; ETICHETTATURA GLOBALE: etichetta unica per più prodotti o componenti tessili; MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO: fornitura del prodotto per la distribuzione, l uso sul mercato per attività commerciali a titolo oneroso o gratuito, e per il consumo; IMMISSIONE SUL MERCATO: prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario;

7 7 Regolamento UE1007/2011del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/09/2011 (entrato in vigore il 08/05/2012) FABBRICANTE: persona fisica o giuridica che fabbrica oppure fa progettare o fa fabbricare un prodotto e lo commercializza col suo nome o col suo marchio; IMPORTATORE: persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo; DISTRIBUTORE: persona fisica o giuridica diversa dal fabbricante e dall importatore che mette a disposizione il prodotto sul mercato comunitario; OPERATORE ECONOMICO: fabbricante, importatore, distributore.

8 8 Regolamento UE1007/2011del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/09/2011 (entrato in vigore il 08/05/2012) ART. 4 REQUISITI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI PRODOTTI TESSILI I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato A CONDIZIONE che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in conformità al presente regolamento. ART.9 PRODOTTI COMPOSI DA PIU FIBRE Una fibra che rappresenta fino al 5% del peso totale del prodotto tessile o fibre che insieme rappresentano fino al 15% del peso totale del prodotto tessile, se non sono facilmente identificate possono essere indicate col termine altre fibre immediatamente preceduto o seguito dalla percentuale in totale di peso. ART. 12 PARTI TESSILI DI ORIGINE ANIMALE La presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è indicata con la frase contiene parti non tessili di origine animale sull etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato.

9 9 Regolamento UE1007/2011del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/09/2011 (entrato in vigore il 08/05/2012) ART. 14 ETICHETTE E CONTRASSEGNI I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa, ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato. L etichetta o il contrassegno sono: Durevoli Facilmente leggibili Visibili ed accessibili Se si tratta di etichetta questa deve essere saldamente fissata. Le etichette ed i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d accompagnamento quando i prodotti sono forniti agli operatori economici (non al consumatore finale) nella catena di fornitura. L uso di abbreviazioni non è consentito nei contratti e nelle fatture ma su queste è consentito il CODICE MECCANOGRAFICO a patto che sullo stesso documento ne sia specificato il significato. I documenti commerciali vanno conservati per almeno due anni.

10 10 Regolamento UE1007/2011del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/09/2011 (entrato in vigore il 08/05/2012) ART. 15 OBBLIGHI DI ETICHETTATURA E DI CONTRASSEGNO Al momento dell immissione di un prodotto sul mercato il fabbricante garantisce la fornitura dell etichetta o del contrassegno e l esattezza delle informazioni contenute. Se il fabbricante non è stabilito nell Unione, sarà l importatore a garantire la fornitura dell etichetta o del contrassegno e l esattezza delle informazioni contenute. Un distributore è considerato fabbricante ai fini di questo regolamento se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi appone l etichetta o ne modifica il contenuto. All atto della messa a disposizione sul mercato il distributore garantisce che esso rechi l etichetta o il contrassegno previsto dal presente regolamento. Le informazioni fornite non devono potersi confondere con le denominazioni delle fibre tessili.

11 11 Regolamento UE1007/2011del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/09/2011 (entrato in vigore il 08/05/2012) Art. 16 L etichettatura o il contrassegno sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore, a meno che lo Stato membro disponga altrimenti.

12 12 Regolamento UE1007/2011del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/09/2011 (entrato in vigore il 08/05/2012) I prodotti tessili immessi sul mercato prima dell 08/05/2012 potranno continuare ad essere disponibili per la vendita fino al 09/11/2014 purchè conformi alla Direttiva CE 121/2008. La vigilanza è imposta dalla Comunità Europea e le CCIAA non si possono esentare. Il regolamento n. 1007/2011 è entrato in vigore il 08/05/2012 ed ha lo scopo di razionalizzare e normalizzare le norme esistenti, semplificare le norme sull obbligo di etichettatura dei prodotti tessili, è atto unico, una sorta di testo unico che riassume le norme precedenti. In realtà non apporta modifiche sostanziali ma riordina le norme esistenti in quanto in passato si erano susseguiti più atti normativi e col Regolamento si sono riassunte quasi tutte le norme relative all etichettatura dei prodotti tessili ad esclusione dell impianto sanzionatorio che resta in vita e si desume dal D. Lgs. 194/1999 in quanto non confliggente e non abrogato. Tra le novità di rilievo si annovera il commercio elettronico, che deve rispettare alla pari di qualunque forma di commercio le norme sull etichettatura dei prodotti tessili.

13 13 Regolamento UE1007/2011del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/09/2011 (entrato in vigore il 08/05/2012) Altra novità riguarda la necessità di indicare le parti non tessili di origine animale. All articolo 2 si pone una deroga: il regolamento non si applica se i prodotti sono dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o ad imprese indipendenti (materiali forniti dalla prima impresa, e due imprenditori che intervengono perché si applichi questa deroga). Ai prodotti tessili, oltre alla normativa specifica, si applicano anche altre norme a carattere traversale in particolare il Regolamento 765/2008 che riguarda la vigilanza. All articolo 12 si introduce la necessità di indicare come dicitura obbligatoria: Contiene parti non tessili di origine animale. Per esempio i bottoni in madreperla, le borchie in cuoio rientrano in questa fattispecie. All articolo 14 si distingue tra messa a disposizione sul mercato e immissione sul mercato: la messa a disposizione sul mercato riguarda tutte le fasi successive alla prima introduzione sul mercato europeo di un prodotto tessile mentre l immissione sul mercato corrispondi alla prima introduzione sul mercato europeo di un manufatto tessile.

14 14 Regolamento UE1007/2011del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/09/2011 (entrato in vigore il 08/05/2012) Le informazioni contenute in etichetta possono essere completate nei rapporti intermedi fra operatori economici, all interno di documenti commerciali e non devono contrastare il contenuto dell etichetta. Tuttavia questa possibilità è consentita solo nei rapporti fra operatori economici e non nei confronti del consumatore finale al quale deve essere fornita un etichettatura completa ed esaustiva secondo la norma. A norma dell art.15 alla prima messa in circolazione il fabbricante garantisce la fornitura di etichette o contrassegni e le corrette indicazioni. Se il fabbricante è fuori dall UE ne sarà responsabile l importatore Il distributore stabilito nella UE è responsabile se immette il prodotto sul mercato e appone l etichetta o il marchio o modifica l etichetta. Altre novità riguardano la denominazione della fibra precedentemente indicata come Kashmir che attualmente è accettata come Cashmere, non vi sono più feltri o cappelli in feltro fra i prodotti esclusi dall etichettatura. Altro obbligo derivante da normativa trasversale, che è il codice del consumo, discende all articolo 104 del D.Lgs. 206/2005 ed è l obbligo di indicare in etichetta la Ragione sociale e l indirizzo del produttore.

15 15 Cosa deve essere etichettato L etichettatura dei prodotti tessili è disciplinata dal Regolamento UE n. 1007/2011 che ha razionalizzato e normalizzato la normativa esistente. La normativa fissa i requisiti e le modalità da applicare perché i prodotti tessili possano essere immessi sul mercato comunitario prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale. In tutta l Unione Europea tutti i prodotti tessili rientranti nella normativa devono essere corredati di un etichetta o di un contrassegno che riporti la composizione fibrosa. Per prodotti tessili, rientranti nella normativa di cui si parla, ci si riferisce ai prodotti che allo stato grezzo, di semilavorati, di lavorati semimanufatti, manufatti semi confezionati o confezionati composti esclusivamente da fibre tessili.

16 16 Cosa deve essere etichettato Sono assimilati ai prodotti tessili e quindi sottoposti a medesima normativa: quelli con almeno l 80% in peso di fibre tessili. I prodotti di rivestimento in cui le fibre tessili rappresentano l 80% in peso per la copertura di mobili, ombrelli, ombrelloni e rivestimenti per pavimenti, materassi, articoli da campeggio, fodere per calzature e guanti Quelli incorporati in modo integrato in altri prodotti se ne è specificata la composizione. I prodotti tessili attualmente riconosciuti sono 49, 48 delle sono elencate nell allegato 1 del regolamento CE n. 1007/2011 ed una è di recentissima invenzione da parte di un impresa italiana.

17 17 Tabella fibre tessili ELENCO ESTRATTO DALL ALLEGATO ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO UE 1007/2011.

18 18 Tabella delle fibre tessili Elenco estratto dall'allegato I del Regolamento UE N. 1007/2011 (in vigore dall 08/05/2012) N. fibra in elenco Italiano Inglese Tedesco Francese Descrizione composizione 1 Lana Wool Wolle Laine Fibra tratta dal vello della pecora (Ovis aries) 2 Alpaca Kashmir Lama Cammello Mohair Angora Vigogna Yack Guanaco Castoro Lontra Alpaca Cashmere Lama Camel Mohair Angora Vicuna Yak Guanaco Beaver Oteer Alpaka Kashmir Lama Kamel Mohair Angora (kanin) Vikunja Yak Guanako Biber Otte Alpaga Cachemire Lama Chameau Mohair Angora Vigogne Yack Guanaco Castor Loutre Peli degli animali citati alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora (incrocio della capra kashmir e della capra angora), castoro, lontra 3 Pelo a Crine Hair Haar Poil Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2 4 Seta Solk Seide Soie Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni 5 Cotone Cotton Baumwolle Coton Fibra proveniente dal seme del cotone (Gossypium) 6 Kapok Kapok Kapok Capok Fibra proveniente dall interno del frutto del kapok (Ceiba pentandra)

19 19 Tabella delle fibre tessili Elenco estratto dall'allegato I del Regolamento UE N. 1007/2011 (in vigore dall 08/05/2012) N. fibra in elenco Italiano Inglese Tedesco Francese Descrizione composizione 7 Lino Flax Flachs b.z.w. Leinen Lin Fibra proveniente dal libro del lino (Linum usitatissimum) 8 Canapa True hemp Hanf Chanvre Fibra proveniente dal libro della canapa (Cannabis sativa) 9 Iuta Jute Jute Jute Fibra proveniente dal libro del Corchorus olitorius e del Corchorus capsularis. Ai sensi della presente direttiva sono assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata 10 Abaca Abaca (Manila hemp.) Manila Abaca Fibra proveniente dalle guaine fogliari della Musa textilis 11 Alfa Alfa Alfa Alfa Fibra proveniente dalla foglia della Stipa tenacissima 12 Cocco Coir (coconut) Kokos Coco Fibra proveniente dal frutto della Cocos nucifera

20 Tabella delle fibre tessili Elenco estratto dall'allegato I del Regolamento UE N. 1007/2011 (in vigore dall 08/05/2012) 20 N. fibra in elenco Italiano Inglese Tedesco Francese Descrizione composizione 13 Ginestra Broom Ginster Genet Fibra proveniente dal libro del Cytisus scoparius e/o Spartium junceum 14 Ramié Ramie Ramie Ramie Fibra proveniente dal libro della Boehmeria nivea e della Boehmeria tenacissima 15 Sisal Sisal Sisal Sisal Fibra proveniente dalle foglie dell Agave sisalana 16 Sunn Sunn Sunn Sunn Fibra proveniente dal libro della Croatalaria juncea 17 Henequen Henequen Henequen Henequen Fibra proveniente dal libro di Agave fourcroydes 18 Maguey Maguey Maguey Maguey Fibra proveniente dal libro di Agave cantala 19 Acetato Acetate Acetat Acetate Fibra d acetato di cellulosa di cui meno del 92 % ma almeno il 74 % dei gruppi ossidrilici è acetilato

21 21 Tabella delle fibre tessili Elenco estratto dall'allegato I del Regolamento UE N. 1007/2011 (in vigore dall 08/05/2012) N. fibra in elenco Italiano Inglese Tedesco Francese Descrizione composizione 20 Alginica Alignate Aliginar Aliginate Fibra ottenuta da sali metallici dell acido alginico 21 Cupro Cupro Cupro Cupro Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale 22 Modal Modal Modal Modal Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (BC) allo stato ambientato e la forza (BM) necessaria a ottenere un allungamento del 5 23 Proteica Protein Regenerierte Proteinfaser Proteinique Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l azione di agenti chimici 24 Triacetato Triacetate Triacetat Triacetate Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92 % dei gruppi ossidrilici èacetilato

22 22 Tabella delle fibre tessili Elenco estratto dall'allegato I del Regolamento UE N. 1007/2011 (in vigore dall 08/05/2012) N. fibra in elenco Italiano Inglese Tedesco Francese Descrizione composizione 25 Viscosa Viscose Viskose Viscose Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua 26 Acrilica Acrylic Polyacryl Acrylique Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l 85 % in massa del motivo acrilonitrilico 27 Clorofibra Chlorofibre Polyachlorid Chlorofibre Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 % in massa del motivo monomerico vinilico clorurato o vinilidenico clorurato 28 Fluorofibra Fluorofubre Fluorfaser Fluorofibre Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati 29 Modacrilica Modacrylic Modacryl Modacrylyque Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 % e meno dell 85 % in massa del motivo acrilonitrilico

23 23 Tabella delle fibre tessili Elenco estratto dall'allegato I del Regolamento UE N. 1007/2011 (in vigore dall 08/05/2012) N. fibra in elenco Italiano Inglese Tedesco Francese Descrizione composizione 30 Poliammide o Nylon Nylon Polyamid Polyamide Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l 85 % è legato a motivi alifatici o ciclo-alifatici 31 Aramide Fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici ed immidici, di cui almeno l 85 % è legato direttamente a due nuclei aromatici 32 Poli - immide Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti 33 Lyocell Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati

24 24 Tabella delle fibre tessili Elenco estratto dall'allegato I del Regolamento UE N. 1007/2011 (in vigore dall 08/05/2012) N. fibra in elenco Italiano Inglese Tedesco Francese Descrizione composizione 34 Polilattide Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per l 85 % (in massa) unità di estere dell acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno di 135 C 35 Poliestere Polyester Polyester Polyester Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l 85 % in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico 36 Polietilenica Polyethylene Polyethylen Polyethylene Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni 37 Polipropilenica Polypropylene Polypropylen Polypropylene Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni

25 25 Tabella delle fibre tessili Elenco estratto dall'allegato I del Regolamento UE N. 1007/2011 (in vigore dall 08/05/2012) N. fibra in elenco Italiano Inglese Tedesco Francese Descrizione composizione 38 Poliureica Polycarbamide Polyharnstoff Polycarbamide Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NH- CO-NH) 39 Poliuretanica Polyurethane Polyurethan Polyurethan Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico 40 Vinilal Vinylal Vinylal Vinylal Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile 41 Trivinilica Trivinyl Trivinyl Trivinyl Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinicolo, nessuno dei quali rappresenta il 50 % della massa totale

26 26 Tabella delle fibre tessili Elenco estratto dall'allegato I del Regolamento UE N. 1007/2011 (in vigore dall 08/05/2012) N. fibra in elenco Italiano Inglese Tedesco Francese Descrizione composizione 42 Gomma Elastodiene Elastodien Elastodiene Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici 43 Elastan Elastane Elasthan Elasthanne Fibra elastomerica costituita da almeno l 85 % in massa di poliuretano segmentato 44 Vetro tessile Glass fibre Glasfaser Verre textile Fibra costituita da vetro 45 Elastomultiestere Fibra formata dall interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte

27 27 Tabella delle fibre tessili Elenco estratto dall'allegato I del Regolamento UE N. 1007/2011 (in vigore dall 08/05/2012) N. fibra in elenco Italiano Inglese Tedesco Francese Descrizione composizione 46 Elastolefina Fibra, composta di almeno il 95 % (massa) di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un altra olefina 47 Melamina Fibra formata per almeno l 85% in peso da macromolecole reticolate composte di derivati di melammina 48 Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola filo o fibra Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate.

28 28 Altre denominazioni Italiano Inglese Tedesco Francese Lana vergine Fleece wool Schurwolle Laine vierge Altre fibre Other fibres Sonstige Fasern Autres fibres Misto lino Cotton linen Union Halbleinen Metis Residui tessili o composizione non determinata Textile residues or unspecified composition Textilreste other Erzeugunisse unbekannte Zusammensetzu Residus textiles ou composition non determinee

29 29 COSA NON DEVE ESSERE ETICHETTATO Non c èc obbligo di etichettatura per alcuni prodotti (allegato( V Regolamento 1007/2011) tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Cinturini in materia tessile per orologi Etichette e contrassegni Tele dipinte Prodotti tessili per rinforzi e supporti Prodotti tessili usati Arazzi ricamati a mano e fili per completare tali arazzi Giocattoli Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini Necessaires da toeletta o per calzature Articoli monouso ad eccezione delle ovatte Articoli soggetti a farmacopea Funi corde spaghi destinati in attività di produzione e trasformazione dei beni oppure destinati ad essere incorporati in macchine, impianti apparecchi domestici mezzi di trasporto (esclusi i teloni e accessori in materie tessili per automobili venduti separatamente dai veicoli) Articoli di protezione e sicurezza (cinture sicurezza, dispositivi di salvataggio, antincendio indumenti speciali di protezione) Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport) Vele Articoli tessili per animali Bandiere, stendardi

30 30 C è obbligo di etichettatura globale per alcuni prodotti (allegato( VI del Regolamento 1007/2011) ) tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Non devono essere etichettati singolarmente ma globalmente (sull imballaggio globale o sul rotolo) ed il consumatore deve poterne effettivamente prende conoscenza: Canovacci Strofinacci per pulizia Passamaneria Cinture Bretelle Stringhe Nastri Imballaggi nuovi Spaghi per imballaggio e usi agricoli diverse da quelle dall allegato V Centrini Fazzoletti Fili per cucito ricamo > 1g Cinghie per tendaggi Per i prodotti tessili venduti a metraggio l etichetta di composizione può figurare sulla pezza o sul rotolo presentato alla vendita Due o più prodotti tessili che costituiscano un insieme inseparabile e con la stessa composizione fibrosa possono essere muniti di una sola etichetta (pigiami)

31 31 Parti dei prodotti tessili da escludere dall etichettatura L etichetta dei prodotti tessili va compilata non tenendo conto dei i seguenti elementi Fibre visibili e isolabili con effetto decorativo che non siano > 7% del peso del prodotto finito Fibre metalliche con effetto antistatico che non siano > 2% del peso del prodotto finito Prodotti composti di due o più parti con diversa composizione fibrosa. L etichetta non è obbligatoria per le parti che sono< 30% del peso totale purchè non si tratti di fodere principali le quali vanno comunque etichettate Per tutti i prodotti tessili le parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure, paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni fibbie ricoperte di fibre tessili,accessori, ornamenti nastri non elastici fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto Rivestimenti per pavimenti e tappeti: tutti gli elementi che non costituiscano lo strato di usura Rivestimenti per mobili: orditi e trame di legamento e imbottitura che non fanno parte dello strato di usura Per i tendaggi: orditi e trame di legamento e imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa Per gli altri prodotti tessili: supporti, rinforzi, interni collo fili per cucito e unione a meno che sostituiscano la trama e/o ordito del tessuto, imbottiture che non hanno la funzione di isolante e le fodere ad eccezione di quelle principali Non sono considerati come supporti da eliminare dal calcolo i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini Si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile ai fini di rinforzarle odi conferire loro rigidità e spessore (non vanno considerati) Le materie grasse, gli appretti gli impregnanti tinture e stampa e altri prodotti per il trattamento dei tessili. Per esempio tessuto 100% poliestere spalmato con PVC (30%) 100% poliestere

32 32 SOGGETTI OBBLIGATI AD OSSERVARE LA NORMATIVA TUTTI COLORO CHE PRODUCONO O COMMERCIALIZZANO PRODOTTI TESSILI DALLE MATERIE PRIME AL PRODOTTO FINITO: Produttore Importatore sul mercato interno Commerciante ingrosso e dettaglio Organizzazioni o negozi che vendono al consumatore finale

33 33 COSA NON DEVE ESSERE ETICHETTATO Funi corde spaghi destinati in attività di produzione e trasformazione dei beni oppure destinati ad essere incorporati in macchine, impianti apparecchi domestici mezzi di trasporto (esclusi i teloni e accessori in materiali tessili per automobili venduti separatamente dai veicoli) Articoli di protezione e sicurezza (cinture sicurezza, dispositivi di salvataggio, antincendio indumenti speciali di protezione) Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport) Vele Articoli tessili per animali Bandiere, stendardi

34 34 soggetti/prodotti esonerati dall osservazione della Normativa Chi fa lavorazioni di trasformazione per conto terzi (non c è commercializzazione ma solo passaggio di possesso). Relativamente ai prodotti tessili quelli in transito ma destinati a mercati esteri, quelli importati temporaneamente per farne lavorazioni, e quelli destinati a paesi extra CE (seguiranno le norme del paese di destinazione)

35 35 ETICHETTA/DOCUMENTI COMMERCIALI I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati per indicare la loro composizione fibrosa OGNI VOLTA CHE SONO MESSI A DISPOSIZIONE SUL MERCATO. L etichettatura ed il contrassegno sono DUREVOLI, FACILMENTE LEGGIBILI, VISIBILI ED ACCESSIBILI; se si tratta di etichetta deve essere saldamente fissata. Le etichette ed i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commercaili d accompagnamento quando i prodotti sono forniti agli operatori economici (non al consumatore finale) nella catena di fornitura. L uso di abbreviazioni non è consentito nei contratti e nelle fatture ma in queste è consentito il CODICE MECCANOGRAFICO a patto che sullo stesso documento ne sia specificato il significato. I documenti commerciali vanno conservate per due anni.

36 36 ETICHETTA/DOCUMENTI COMMERCIALI Al momento dell immissione di un prodotto sul mercato il fabbricante garantisce la fornitura dell etichetta o del contrassegno e l esattezza delle informazioni contenute. Se il fabbricante non è stabilito nell Unione, sarà l importatore a garantire la fornitura dell etichetta o del contrassegno e l esattezza delle informazioni contenute. Un distributore è considerano fabbricante ai fini di questo regolamento se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l etichetta o ne modifichi il contenuto, All atto della messa a disposizione sul mercato il distributore garantisce che esso rechi l etichetta o il contrassegno previsto dal presente regolamento. Le informazioni fornite non devono potersi confondere con le denominazioni delle fibre tessili.

37 37 RAGIONE SOCIALE MARCHIO DI FABBRICA O MARCHIO COMMERCIALE Il codice del consumo (art, 104 D. Lgs. 206/2005) prescrive che siano riportati: L indicazione dell identità e degli estremi del produttore in particolare Nome o Ragione Sociale ed indirizzo dello stesso. Il riferimento al tipo di prodotto o alla partita di prodotti di cui fa parte a meno che l omissione di questa indicazione sia giustificata. Se all atto dell offerta in vendita o della vendita ai consumatori è indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti l impiego di una denominazione prevista nell allegato 1 o tale da confondersi con essa, il marchio o la ragione sociale devono essere accompagnati in caratteri leggibili e visibili dalle denominazione, dai qualificativi e dati relativi alla composizione in fibre tessili. In pratica l indicazione del marchio di fabbrica deve essere immediatamente accompagnata dall effettiva composizione fibrosa del prodotto. Per esempio : CONFEZIONI COTONE 100 % COTONE

38 38 ETICHETTE Le fibre vanno indicate in ordine decrescente di peso Non sono ammesse abbreviazioni Le denominazioni devono sempre esser in lingua italiana Le fibre devono essere quelle dell allegato 1 Le indicazioni ulteriori non devono indurre in confusione il consumatore e pertanto devono essere omesse se questo si dovesse verificare

39 39 Come si definiscono le percentuali delle componenti fibrose Se un prodotto è composto da una sola fibra 100%; puro; tutto Si può indicare come lana vergine o lana di tosa un capo quando è composto solo ed esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura e/o feltratura se non quelle richiesta dal prodotto stesso. TOLLERANZE AMMESSE PER PRODOTTI COSTITUITI DA UNA SOLA FIBRA Prodotto costituito da una sola fibra tolleranza 2% di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile se giustificata da motivi tecnici e non da aggiunta sistematica 5% fibre estranee sul peso totale del prodotti tessili ottenuti con ciclo cardato Prodotto costituiti da pura lana vergine tolleranza 0.3% per presenza accidentale di impurità

40 40 Prodotti costituiti da due o più fibre I prodotti che hanno ordito di puro cotone e trama di puro lino in cui il lino è > o = al 40 % del peso totale del tessuto sbozzimato possono essere etichettati come MISTO LINO seguita obbligatoriamente dalla dicitura ORDITO PURO COTONE TRAMA PURO LINO Lana vergine: Pura lana vergine 100% lana mai utilizzata in un prodotto finito Se con altra fibra si potrà indicare lana vergine solo se questa raggiunge il 25 % del peso totale del prodotto Altre fibre: si indica la somma delle altre fibre non facilmente identificabili purchè ognuna di esse rappresenti meno del 10 % del peso in fibra del prodotto.

41 41 TOLLERANZE AMMESSE PER PRODOTTI COSTITUITI DA DUE O PIU FIBRE Prodotti costituiti di due o più fibre di cui una rappresenta almeno l 85% del peso del prodotto la tolleranza ammessa è di 2% di fibre estranee sul peso totale del prodotto se non si tratta di aggiunte sistematiche; 5% di fibre estranee sul peso totale del prodotto per prodotti ottenuti col ciclo cardato; 3% di tolleranza di fabbricazione sulle fibre indicate in etichetta rispetto al peso totale del prodotto. Prodotti tessili costituiti da due o più fibre nessuna della quali rappresenti almeno l 85% del peso del prodotto la tolleranza ammessa è di 2% di fibre estranee sul peso totale del prodotto se non si tratta di aggiunte sistematiche; 5% di fibre estranee sul peso totale del prodotto per prodotti ottenuti col ciclo cardato; 3% di tolleranza di fabbricazione sulle fibre indicate in etichetta rispetto al peso totale del prodotto. Misto lino la tolleranza ammessa è di 2% di fibre estranee sul peso totale del prodotto se non si tratta di aggiunte sistematiche; 5% di fibre estranee sul peso totale del prodotto per prodotti ottenuti col ciclo cardato; 3% di tolleranza di fabbricazione sulle fibre indicate in etichetta rispetto al peso totale del prodotto. Lana vergine in mista 0.3% di fibre estranee per impurità fibrose accidentali; 3% di tolleranza di fabbricazione sulle fibre indicate in etichetta rispetto al peso totale del prodotto.

42 42 CAPI FINITI COMPOSTI DI DUE O PIU PARTI I capi composti di più parti devono recare un etichetta per ciascuna delle parti che lo compongono ad eccezione di quelle parti che rappresentano meno del 30 % del peso totale del prodotto. Le FODERE principali vanno sempre etichettate. Per es. una maglia costituita da cotone 80% e poliammide 20% con pizzo che costituisce il 40% del peso dovrà recare 2 etichette una per la maglia ed una per il pizzo, se invece il pizzo costituisse il 20% in peso del capo, basterebbe l indicazione della composizione della maglia. Se invece la fodera costituisse anche soltanto il 20 % del prodotto dovrebbe avere un etichetta apposita in quanto fodera principale. Se avessimo un capo con polsini e bordura che costituisce il 20% del peso del prodotto, non andrebbe indicata la composizione della bordura.

43 43 ARTICOLI PARTICOLARI Allegato IV CORSETTERIA: la composizione si può indicare o globalmente o separatamente per le varie parti che la compongono: Per i reggiseno: tessuto interno, tessuto esterno delle coppe e della parte posteriore; poichè la composizione di questo prodotto particolare varia a seconda della taglia, ognuna di esse avrà apposita etichettatura. Per le guaine: parti davanti dietro e laterali Per i modellatori: tessuto interno, esterno delle coppe, parti davanti dietro e laterali. Per gli articoli diversi dai precedenti è indicata la composizione globale o separata delle varie parti e l etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto. I rinforzi le imbottiture e tutto quanto rappresenta meno del 10% del prodotto può non essere indicato in etichetta

44 44 FASI COMMERCIALI I prodotti tessili devono essere etichettati all atto di ogni operazione di commercializzazione relativa al ciclo industriale e commerciale. All atto dell offerta in vendita (anche su campione e per corrispondenza) della vendita ai consumatori l etichetta o il contrassegno è obbligatorio e deve essere redatto secondo le norme viste. Alla stessa disciplina sono poi sottoposti i cataloghi di vendita, i prospetti, gli imballaggi. L etichetta o contrassegno può essere sostituito o completato da documenti commerciali di accompagnamento quando i prodotti non sono offerti al consumatore finale ma sono oggetto di operazioni di commercializzazione attinenti il ciclo industriale o consegnati in esecuzione di cuna commessa di stato. Anche le fatture e i contratti devono riportare i dati relativa alla composizione fibrosa come descritti dall allegato 1 del Regolamento, ma possono anche riportare i codici meccanografici a condizione che nello stesso documento vi sia la descrizione dei codici e purchè si tratti di transazioni fra operatori economici.

45 45 RIEPILOGANDO L etichetta dei prodotti tessili deve essere durevole, facilmente leggibile, saldamente fissata, visibile ed accessibile salva restando la possibilità di sostituirla o completarla con documento commerciale d accompagnamento qualora i prodotti stessi siano forniti agli operatori o consegnati in esecuzione di un ordine di amministrazione aggiudicatrice. Non è possibile usare abbreviazioni nel documento commerciale a meno dei codici meccanografici o per i casi in cui le abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purchè il documento ne spieghi il significato. Il distributore è ritenuto fabbricante ai fini del regolamento 1007/2011 quando immetta un prodotto sul mercato col proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l etichetta o ne modifichi il contenuto. Il fabbricante l importatore ed il distributore dei prodotti tessili garantiscono che ogni informazione fornita al momento della loro messa a disposizione sul mercato non sia confondibile con le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose sopra indicate

46 46 RIEPILOGANDO L etichetta è redatta nella lingua ufficiale del paese UE sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore, a meno che il paese stesso non disponga altrimenti Entro il 30 settembre 2013 la commissione UE presenterà al parlamento europeo ed al consiglio una relazione circa l introduzione a livello comunitario di eventuali nuovi obblighi di etichettatura dei prodotti tessili a tutela dei consumatori in particolare su: A) etichettatura sull origine per fornire ai consumatori informazioni accurate sul paese di origine (made in) ed informazioni supplementari per garantire la tracciabilità dei prodotti tessili; B) un sistema armonizzato di etichettatura riguardante la manutenzione del prodotto; C) l indicazione di sostanze allergeniche; D) l etichettatura elettronica ed uso di simboli o codici non linguistici per l identificazione delle fibre.

47 47 Programma L attività vigilanza prodotti della Camera di commercio di Torino Paola Pedanti L etichettatura dei prodotti tessili: il Regolamento UE 1007/2011 Paola Biletta, Isolda Basic Le direttive nuovo approccio e la sicurezza prodotti: responsabilità di produttori, importatori e distributori Igor Gallo I giocattoli alla luce della direttiva 2009/48/CE Giorgio Sorrentino I dispositivi di protezione individuale (D. P. I.): la direttiva 89/686/CEE e relativi aggiornamenti Pietro Corcione Il materiale elettrico in bassa tensione: la direttiva LVD 2006/95/CE Igor Gallo Dibattito conclusivo

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