Sentenza CTP CATANIA, VIII, n
|
|
- Modesto Volpi
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Sentenza CTP CATANIA, VIII, n Autore: sentenza In: Magistratura tributaria SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA N 8 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.R. N 10383/02 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE OTTAVA UDIENZA DEL SENTENZA 1 di 10
2 N 582/08/10 PRONUNCIATA Riunita con l intervento dei Signori: IL Dott. Mario Muscarà Presidente Dott. Nunzio Cacciato Giudice relatore Dott. Giovanni Previtera Giudice DEPOSITATA IN SEGRETERIA OGGI ha emesso la seguente 2 di 10
3 SENTENZA Il Segretario S. Zappalà sul ricorso n /02 R.G.R. introdotto da **, rappresentata e difesa dall avv. prof. Salvatore La Rosa e dall avv. Valentina La Rosa, con studio in Catania Via F. Fichera n. 5. Contro L AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di Catania 1 Avverso l avviso di accertamento n per Patrimonio Impresa, anno di imposta 1996, notificato il 24 ottobre CONCLUSIONI DELLE PARTI 3 di 10
4 Per la parte ricorrente: Voglia la Commissione annullare l atto impugnato per illegittimità e infondatezza in fatto e in diritto, in subordine ridurre i contestati imponibili ed imposte con vittoria delle spese di giudizio. Per la parte resistente: Voglia la Commissione rigettare il ricorso; confermare l atto impugnato con vittoria sulle spese di giudizio. OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L Agenzia delle Entrate di Catania 1, in seguito all esame della dichiarazione mod. 760 relativo all anno d imposta 1996 presentata dal ** e del processo verbale di constatazione redatto in data 22 marzo 2002 dalla Guardia di Finanza Comando Nucleo P.T. di Catania, ha ridotto ai fini della patrimoniale -legge 461/92- la perdita dichiarata in a ed ha accertato il debito di imposta di La rettifica è scaturita dal fatto che il ** (abbreviato ***.) non aveva incluso fra gli elementi utili alla determinazione dell imponibile, ai fini dell imposta sul patrimonio netto un fondo contributi in conto capitale su investimenti di riconosciuto al Consorzio sui progetti di ricerca per acquisizione di immobilizzazioni tecniche. Il Consorzio **, ricevuto l avviso di accertamento, con l assistenza dell avv. Prof. Salvatore La Rosa e dell avv. Valentina La Rosa, ha introdotto ricorso, depositato in data 23 dicembre 2002, chiedendo l annullamento dell atto impugnato per illegittimità e infondatezza in fatto e in diritto, in subordine, la 4 di 10
5 riduzione dei contestati imponibili ed imposte con vittoria delle spese di giudizio, considerando che i verificatori dubitativamente avevano manifestato delle perplessità sulla correttezza del mancato inserimento nella base imponibile dell imposta sul patrimonio netto delle imprese (D.L. 394/1992) del Fondo contributi in conto capitale su investimenti rimettendo all Ufficio ogni finale determinazione, che, senza una precisa analisi, non ha preso in esame la tesi della Commissione Tributaria Provinciale di Milano sez. 4 n. 133 e le controdeduzioni, depositate il 23 maggio La parte ricorrente ha eccepito la carenza di motivazione in violazione degli artt. 42 D.P.R. n. 600/73, art. 3 della Legge n. 241/90 e art. 7 della Legge n. 212/2000, avendo dimostrato all Ufficio, con ampie controdeduzioni, la totale infondatezza delle perplessità manifestate dai verificatori, ma di tali controdeduzioni l Ufficio non ha fatto alcun riferimento nell accertamento e nemmeno ha spiegato le ragioni per ritenere ingiustificate le riserve che i verificatori avevano anche manifestato sulle loro osservazioni. La parte ricorrente ha eccepito, altresì, l infondatezza delle risultanze di una verifica illegittimamente eseguita in violazione all art. 12, della Legge 212/2000 sia per quanto riguarda la mancanza di ragioni obiettive che potessero giustificarle sia per l illegittima estensione ad annualità diverse da quelle per le quali era stata disposta, sia infine, dell inosservanza del termine di durata di trenta giorni stabilita dal citato articolo. La parte ricorrente ha posto l attenzione sulla sentenza della C.T.P. di Milano e ha fatto osservare che, nonostante la legge 461/1992 individuava la base imponibile nel patrimonio netto così come risulta in bilancio, i verificatori hanno preso in esame il D.M. 7 gennaio 1993 ( attuativo dell imposta sul patrimonio netto) ed hanno relazionato sul fondo che non può rientrare tra i fondi costituiti a fronte di rischi ed oneri in quanto non rappresenta una passività probabile (tantomeno certa) e che.i contributi in oggetto non traggono origine da alcun rapporto di scambio né di realizzo di beni patrimoniali bensì sono acquisiti in dipendenza di un atto di liberalità dello Stato e non sono imputabili a fatti o accadimenti di gestione. Si tratta di poste contabili aventi natura di capitale di rischi Inoltre, la parte ha posto l attenzione sulla risoluzione del 29 marzo 1992 n.100/e dell Agenzia delle Entrate sui contributi erogati a fronte di acquisti di beni e sull imputazione degli ammortamenti. 5 di 10
6 La parte ricorrente ha allegato in copia al ricorso: 1) l avviso di accertamento n ; 2) le controdeduzioni al Processo verbale depositate in data 23 maggio 2002; 3) la sentenza della C.T.P. di Milano, sez. 4 n. 133 del 22 marzo 12 aprile L Agenzia delle Entrate di Catania in data 14 novembre 2005 si è costituita in giudizio e con le proprie controdeduzioni ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma dell atto impugnato chiedendo alla C.T.P. di verificare la ritualità e la tempestività del ricorso di parte ed ha dichiarato, altresì, di aver emesso l avviso di accertamento in maniera legittima e immune da censure poiché fondato su circostanziata disamina dei fatti nonché sulla corretta interpretazione e puntuale applicazione della relativa normativa. Ha chiesto, altresì, la condanna della controparte, ex art. 15 del D.Lgs. 546/92, al pagamento delle spese di giudizio. All udienza del 4 maggio 2010, avanti la Commissione è comparso il dott. Grasso per l Agenzia delle Entrate il quale ha insistito nel corretto operato dell Ufficio ed in particolare che il contributo in conto capitale, ricevuto dal consorzio, ha concorso a formare la base imponibile per l anno 1996 per il quale la normativa è diversa da quella citata dalla parte ricorrente e ha prodotto la risoluzione n. 100 del 29 marzo La Commissione, dopo riserva, riesaminati gli atti e sentito il relatore, emette la sentenza. 6 di 10
7 DIRITTO E OSSERVAZIONI Il ricorso va rigettato e l accertamento è legittimo e fondato, in fatto e in diritto, in quanto la base imponibile dell imposta è il patrimonio netto così come risulta dal bilancio ex art del C.C. ed i contributi rientrano nella voce A-VII altre riserve, distintamente indicate.- Preliminarmente, la Commissione osserva che l avviso di accertamento è debitamente motivato sia per relationem al processo verbale di constatazione e sia per le considerazioni proprie non essendo vincolanti le perplessità della Guardia di Finanza, quale organo dello Stato che coopera con gli uffici fiscali. La motivazione può essere anche succinta purché inerente, coerente e completa al fatto contestato che permette legittimamente l Amministrazione Finanziaria di emettere l atto impositivo con propri poteri previsti dalle disposizioni degli artt.31 e seguenti del DPR 600/73. Nel caso in esame, la motivazione è completa ed ha permesso legittimamente di emettere l avviso di accertamento con la conseguente azione di difesa della parte ricorrente che l ha ritenuta carente solo perché l Ufficio non ha condiviso le controdeduzioni al processo verbale di constatazione e le perplessità a suo favore dei verificatori, nonché l assunto della sentenza della C.T.P. di Milano. La motivazione esposta nell avviso non ha inibito alcun diritto di difesa e la parte ha esposto le proprie ragioni per sostenere l esclusione del Fondo contributi in conto capitale dall imposizione. 7 di 10
8 La Commissione non ritiene carente la motivazione, ma inerente, coerente e completa al fatto contestato, rigettando l eccezione preliminare. Nel merito, le allusioni e perplessità dei verificatori, legittimamente non convalidate dall Ufficio, e le motivazioni della sentenza della Commissione Tributaria di Milano sezione 4 n.133 del 2001 non sono condivise da questo Collegio perché il patrimonio netto delle imprese, civilmente, è quello indicato all art C.C. nella voce A-VII altre riserve mentre, fiscalmente dal Decreto Legge 30 settembre 1992 n.394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992 n. 492 nonché dalle modalità di attuazione di cui D.M. 07 gennaio 1993 che all art. 2 -comma 1 - punto 5 comprende nel patrimonio netto le altre riserve o fondi, indipendentemente dal relativo regime fiscale nelle quali rientra il Fondo contributi in conto capitale su investimenti. La norma non esclude i fondi contributi in conto capitale su investimenti perché il citato art. 2 del D.M. 7 gennaio 1993 specifica tassativamente che non si comprendono nel patrimonio netto solo i fondi iscritti in bilancio per la copertura di specifici oneri i passività e quelli che costituiscono poste rettificative dell attivo e le riserve per ammortamenti anticipati di cui all art. 67 comma 3, del TUIR. La norma impositiva è alquanto chiara perché le altre riserve o fondi, indipendentemente dal relativo regime fiscale comprendono i contributi in conto capitale che sono destinati ad integrare il patrimonio netto alla voce altre riserve ; gli altri contributi non vanno mai imputati a riserva. Il contributo in conto capitale non concorre alla formazione del reddito, ma alla formazione del patrimonio netto non potendo essere destinato ad altra voce in bilancio, salvo diversa previsione della legge che ha istituito il contributo. Nessuna norma esclude il contributo in conto capitale dal patrimonio netto e nessuna norma lo esclude dal regime fiscale impositivo. I contributi in conto capitale, inoltre, sono erogati per incrementare i mezzi patrimoniali dell impresa e secondo le disposizioni ex art. 55 TUIR ( nel testo anteriore al 1 gennaio 2004 perché oggi artt.85 e 88) sono delle sopravvenienze attive tassabili ai fini delle imposte dirette a scelta irreversibile del contribuente. Nel caso in esame, la tassazione per il di 10
9 riguarda solo l imposta sul patrimonio netto ed il contributo in conto capitale ha dato origine all attivo l incremento delle liquidità ed al passivo il rafforzamento del patrimonio netto nella citata voce altre riserve e fondi con la specifica denominazione Fondo contributi in conto capitale su investimenti non essendo né un fondo rischi e neanche un fondo non tassabile ai fini delle imposte dirette nelle quali rientra l imposta sul patrimonio delle imprese. In conclusione, il ricorso va rigettato e l avviso di accertamento va confermato perché legittimo e fondato Per la peculiarità della controversia, le spese di giudizio vengono compensate tra le parti. PER QUESTI MOTIVI La Commissione rigetta il ricorso e conferma l atto impugnato. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in camera di consiglio in Catania il 08 giugno di 10
10 IL RELATORE IL PRESIDENTE 10 di 10
CTP di Catania, sez. VIII, sentenza n. 360 del :esclusione estensione giudicato art CC
CTP di Catania, sez. VIII, sentenza n. 360 del 4.5.10:esclusione estensione giudicato art. 1306 CC Autore: Redazione In: Magistratura tributaria SEZIONE N 8 - R.G.R. N 2850/05 UDIENZA DEL 17/03/2010 SENTENZA
DettagliCommissione tributaria provinciale di Enna sezione prima sentenza n. 317 del : omessa ottemperanza a ordinanza chiamata in causa
Commissione tributaria provinciale di Enna sezione prima sentenza n. 317 del 29.1.10 : omessa ottemperanza a ordinanza chiamata in causa Autore: sentenza In: Magistratura tributaria SEZIONE REPUBBLICA
DettagliSentenza CTP Catania, VIII, n. 474/10 in materia di dazi doganali
Sentenza CTP Catania, VIII, n. 474/10 in materia di dazi doganali Autore: sentenza In: Magistratura tributaria SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA N 8 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.R. N 8519/02 LA COMMISSIONE
DettagliGli studi di settore sono semplici indizi
Gli studi di settore sono semplici indizi di Sentenze tributarie,, C.T.R. di Torino Pubblicato il 17 novembre 2012 non basta il mero scostamento dai calcoli dei parametri dello studio di settore per inficiare
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00696/2012 N. 03142/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00499/2013 REG.PROV.COLL. N. 00408/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28174 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 05/11/2018 ORDINANZA sul ricorso 14874-2017 proposto da: COTTI ROSSELLA, elettivamente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20055 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 07/10/2015 SENTENZA sul ricorso 28590-2010 proposto da: SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE
DettagliImposta di registro: rigetto del ricorso per rettifica di maggiore imposta non supportata da elementi certi
Imposta di registro: rigetto del ricorso per rettifica di maggiore imposta non supportata da elementi certi di Antonino Pernice Pubblicato il 8 ottobre 2018 Imposta di registro: il prezzo dichiarato nel
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12245 Anno 2018 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: GRECO ANTONIO Data pubblicazione: 18/05/2018 ORDINANZA sul ricorso 24811-2013 proposto da: HAMANA SPA, elettivamente domiciliato
DettagliMerita di essere segnalata la sentenza numero 126 del 25 gennaio 2008 emessa dal Tar Sicilia, Palermo. Vediamo i fatti
Per dimostrare la data dalla quale far partire la cessazione della carica di amministratore di una Società, vale la data delle dimissioni o da quanto la cessazione è stata iscritta alla Camera di Commercio?
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Page 1 of 5 N. 00233/2010 REG.SEN. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02675/2012 REG.PROV.COLL. N. 02171/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliBeni in comodato a società estere
Beni in comodato a società estere di Antonio Gigliotti Pubblicato il 9 marzo 2011 attenzione, la deducibilità delle quote di ammortamento di beni dati in comodato a soggetti esteri potrebbe essere non
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUSEPPE ANTONIO FELICE
SEZION~ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAMPANIA SEZ.STACCATA DI SALERNt 9 N 3917/2018 (riunificat riunita con l'intervento dei Signori: O PAGANO
DettagliCTP ENNA, I, sentenza n. 316/10 : electa una via non datur recursus ad alteram
CTP ENNA, I, sentenza n. 316/10 : electa una via non datur recursus ad alteram Autore: sentenza In: Diritto tributario SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA N 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.R. N 98/06 LA COMMISSIONE
DettagliN /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
N. 00939/2011 REG.PROV.COLL. N. 01479/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la
Dettagliha pronunciato la presente
N. 06131/2016 REG.PROV.COLL. N. 00857/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00948/2014 REG.PROV.COLL. N. 00930/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)
DettagliLa notifica dell'accertamento con adesione
La notifica dell'accertamento con adesione di Sentenze tributarie,, Corte di Cassazione Pubblicato il 15 settembre 2014 l istanza di accertamento con adesione va notificata all ufficio impositore secondo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. Reg. Sent. Anno 2008 N. 7048 Reg. Ric. Anno 2005 ha pronunciato la seguente - Sezione I-quater - Sentenza
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20367 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 31/07/2018 ORDINANZA sul ricorso 8253-2016 proposto da: COMUNE DI PALERMO, in persona del
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso in appello
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliN /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)
N. 07516/2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
Dettagli(Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 08 novembre 2013).
Opposizione avverso ordinanza ingiunzione. Con la sentenza che segue il Giudice di Pace, ritenendo fondate le ragioni dell'attore, ha affermato che "la fase amministrativa e, quindi, il ricorso amministrativo
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliLa motivazione "per relationem" è legittima
La motivazione "per relationem" è legittima di Francesco Buetto Pubblicato il 30 novembre 2010 la Cassazione approfondisce sempre di più gli aspetti relativi agli atti motivati per relationem : vediamo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6193/05 REG.DEC. N. 7643 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
Dettagliper l'annullamento, previa sospensiva,
N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. N. 00104/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. R.G. 6821/07 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio composto dai signori magistrati: - Sezione Seconda Bis - Dott. Francesco Corsaro
DettagliCondono tombale e liquidazione della dichiarazione
Condono tombale e liquidazione della dichiarazione di Sentenze tributarie,, Corte di Cassazione Pubblicato il 14 agosto 2013 Cass., Sez. Trib. Civ. Sentenza 17 gennaio 2013, n. 1113 SENTENZA sul ricorso
DettagliR I C O R S O i. di COGNOME NOME, nato a Località (xx) il 00.00.0000 e residente a località in via xxxxxxxxxxx
ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI P I S A R I C O R S O i di COGNOME NOME, nato a Località (xx) il 00.00.0000 e residente a località in via xxxxxxxxxxx n.xx, cod. fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX, titolare
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter composto dai signori magistrati: Luigi Tosti Presidente Franco Angelo Maria De Bernardi
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 26731 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 23/10/2018 ORDINANZA sul ricorso 14188-2016 proposto da: ViLI T,VIEILLE BIDERI MARIA IOLE,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 22305 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 13/09/2018 ORDINANZA sul ricorso 12245-2017 proposto da: DE NARDA GIUSEPPE, elettivamente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliper l'annullamento, previa sospensiva
Pagina 1 di 5 N. 00691/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la
DettagliRic. n. 3849/1995 Sent. n. 449/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, secon da
Ric. n. 3849/1995 Sent. n. 449/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, secon da Sezione, con l intervento dei signori magistrati: Lorenzo
DettagliConcorsi pubblici e cogenza del bando
Concorsi pubblici e cogenza del bando Autore: sentenza In: Premesso che la norma del bando del bando di concorso pubblico costituisce lex specialis - ciò comportando che la stessa deve essere pienamente
DettagliRISOLUZIONE N. 32/E. Oggetto: Istanza di Interpello utilizzo riserva da rivalutazione monetaria legge 21 novembre 2000, n. 342 XX S.p.A.
RISOLUZIONE N. 32/E Roma, 1 marzo 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di Interpello utilizzo riserva da rivalutazione monetaria legge 21 novembre 2000, n. 342 XX S.p.A. Con
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 00350/2016 REG.PROV.COLL. N. 02308/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
DettagliUna pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente
Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox La mancata comunicazione della decurtazione dei punti non consente di venire a conoscenza della progressiva
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 00565/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato la presente (Sezione Terza) SENTENZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliAnnullata la cartella di pagamento notificata al contribuente oltre i termini di decadenza
Annullata la cartella di pagamento notificata al contribuente oltre i termini di decadenza Autore: Redazione In: Giurisprudenza tributaria INTITOLAZIONE: Riscossione - Ruolo - Termini per l iscrizione
DettagliS E N T E N Z A. contro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. RS Anno 2006 N. 6706 RG Anno 2006 -SEZIONE II BIS- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32258 Anno 2018 Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE Relatore: FEDERICI FRANCESCO Data pubblicazione: 13/12/2018 ORDINANZA sul ricorso 27708-2011 proposto da: GRASSO BIAGIO, elettivamente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) SENTENZA
Pubblicato il 26/08/2019 N. 10599/2019 REG.PROV.COLL. N. 05604/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
DettagliN. 322/15 R.G. RD n. 107/17 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 322/15 R.G. RD n. 107/17 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.
N. 00510/2015 REG.PROV.COLL. N. 00912/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliAvvisi di accertamento: va allegato l'atto non conosciuto dal contribuente
Avvisi di accertamento: va allegato l'atto non conosciuto dal contribuente Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto tributario, Giurisprudenza commentata È illegittimo l'accertamento che si fonda sulle risultanze
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19240 Anno 2016 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: FEDERICO GUIDO Data pubblicazione: 28/09/2016 ORDINANZA sul ricorso 16551-2015 proposto da: PALMIER1 VITO, elettivamente domiciliato
DettagliIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
Il segretario comunale è obbligato a l rispetto dell'orario di lavoro ed alla timbratura del cartellin (Consiglio di stato, Sez. VI, 18 aprile 2007, n. 1763 - Gesuele Bellini) Il segretario comunale, come
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA
g9 i 16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SESTA SEZIONE CIVILE - T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente - Oggetto IRPEF ILOR RIMBORSO Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3987 Anno 2017 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Data pubblicazione: 15/02/2017 SENTENZA sul ricorso 3491-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE
Dettagli1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al. a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 110. [ex art. 76]- Norme generali sulle valutazioni Modificativo: L. 24 dicembre 2007, n. 244 Decorrenza: Vedi note Entrata in vigore: 1 gennaio 2004 1. Agli effetti
DettagliIl Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente
Tar Palermo, II sez., Pres. Monteleone, est. Aprile: sentenza in materia di riparto di giurisdizione nel pubblico impiego e translatio iudicii dopo Corte Cost. n 77/2007. Autore: sentenza In: Magistratura
DettagliIn data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano
Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza del 15 aprile 2010 [Inesistenza giuridica della notif In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 796/08 Reg.Dec. N. 6 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente ANNO
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA
Pubblicato il 08/02/2019 N. 00169/2019 REG.PROV.COLL. N. 00424/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione
Dettaglicontro per l'accertamento ha pronunciato la presente
N. 00411/2014 REG.PROV.COLL. N. 01145/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5785 Anno 2018 Presidente: DI IASI CAMILLA Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA Data pubblicazione: 09/03/2018 ORDINANZA sul ricorso 26703-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in
DettagliCivile Sent. Sez. 5 Num Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 03/11/2016
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22224 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 03/11/2016 SENTENZA sul ricorso 28113-2012 proposto da: COMUNE DI PESCARA in persona
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2076 Anno 2016 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 03/02/2016 SENTENZA sul ricorso 6973-2010 proposto da: BIANCO BRUNA nq di titolare dell'omonima
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliIL PROCESSO TRIBUTARIO. Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Ciao a tutti! IL PROCESSO TRIBUTARIO Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria C E un giudice che decide le controversie in materia di tasse e imposte? FOCUS DEGLI ARGOMENTI Cos è la giurisdizione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1842/2008 Reg.Dec. N. 5657 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul
DettagliLimiti al rimedio dell ottemperanza
Limiti al rimedio dell ottemperanza Autore: sentenza In: Ai sensi dell'art.37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 per la rituale introduzione del ricorso inteso ad ottenere l'esecuzione di sentenze pronunciate
DettagliLa rilevazione delle imposte
La rilevazione delle imposte Le imposte valutazione e fonti Per la valutazione delle imposte sul reddito si devono rispettare i criteri generali che sono alla base della determinazione di tutte le altre
DettagliSPETTA ALL UFFICIO PRODURRE IL P.V.C.: sul Fisco si abbatte la scure della Cassazione
SPETTA ALL UFFICIO PRODURRE IL P.V.C.: sul Fisco si abbatte la scure della Cassazione di Roberta De Marchi Pubblicato il 16 febbraio 2009 la Corte di Cassazione addossa sul Fisco l onere di produrre in
DettagliSvolgimento del processo
Sentenza n. 11183 del 21 maggio 2014 (ud 17 aprile 2014) - della Cassazione Civile, Sez. V - Pres. ADAMO Mario - Est. BOTTA Raffaele - Pm. FIMIANI Pasquale Svolgimento del processo La controversia origina
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1763/2007 Reg.Dec. N. 2979 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliMerita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 185 del 25 gennaio 2008 emessa dal Consiglio di Stato:
Se ad una trattativa privata per il servizio di vigilanza balneare dei laghi, partecipa anche una Onlus (soggetto esente dall IVA) a cui la Stazione Appaltante aggiudica l appalto in quanto l offerta economica
Dettagliha pronunciato la presente
Pubblicato il 05/12/2016 N. 12183/2016 REG.PROV.COLL. N. 10491/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
DettagliCass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.
Della violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace ex lege, risponde in via diretta, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli
DettagliUniversità degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO. Le imposte. Le imposte valutazione e fonti
Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO Le imposte Le imposte valutazione e fonti Per la valutazione delle imposte sul reddito si devono rispettare i criteri generali che sono alla
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00493/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 27/09/2016 N. 01176/2016 REG.PROV.COLL. N. 00746/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00827/2013 REG.PROV.COLL. N. 00695/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SENTENZA 14 NOVEMBRE 2012, N. 601/1/12
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SENTENZA 14 NOVEMBRE 2012, N. 601/1/12 In data 20.12.2010 il Sig. [X], rappresentato e difeso dal Dott. [Y], con studio in [...], si costituiva ritualmente
DettagliPermesso di soggiorno - ricorso gerarchico - silenzio rigetto - legittimità. (T.A.R. Lazio - Roma, sez. I ter, , n. 7453)
Permesso di soggiorno - ricorso gerarchico - silenzio rigetto - legittimità. (T.A.R. Lazio - Roma, sez. I ter, 7.6.2019, n. 7453) Il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 03482/2012 REG.PROV.COLL. N. 02493/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha
Dettaglisul ricorso iscritto al NRG. 1522/08, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro in
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) N.1377 /2008 Reg. Dec. N. 1522 Reg. Ric. Anno 2008 ha pronunciato la seguente
DettagliConsiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00467/2014 REG.PROV.COLL. N. 00786/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente
Dettagli