5. Modello gestionale

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1 5. Modello gestionale 5.1.Analisi delle gestioni esistenti La situazione di partenza L analisi delle gestioni esistente (id est dei moduli gestori) è quella che, nell ordine, trae fonte normativa dal R.D. 2578/1925 (T.U. sulla municipalizzazione) e dal regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 902/1986, e quindi (in sintesi) dalla (ora abrogata) Legge 142/1990, sino a pervenire al D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). Il tutto, tenendo presente che il settore idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) è da considerarsi, ad ogni effetto, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, così come anche precisato (tra l altro) dalla sentenza T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, 25/8/2003, n Come noto l art. 9 della Legge 36/1994 rinvia, in quanto ai moduli gestori di cui trattasi, alla Legge 142/1990 ed ora all art. 113, c. 5, Legge 448/2001. La tavola che segue illustra i possibili moduli gestori previsti dall ordinamento nazionale, atteso che la sentenza Corte Costituzionale n. 272/2004 (che si è pronunciata sulla legittimità costituzionale del Titolo V, artt. 117 e 118 Costituzione, così come modificati dalla legge costituzionale 3/2001) ha ritenuto legittimo il citato art. 113, T.U.E.L., abrogando il 2, 3 e 4 cpv. del c. 7 (e quindi assegnando piena autonomia alle concorrenti leggi regionali sui contenuti e sui requisiti da porsi a gara in sede di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica). Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 454

2 I moduli gestori di rilevanza economica I servizi pubblici locali di rilevanza economica (gas ed energia elettrica esclusi) ( ) Per le società quotate (Tav. 1) Art.113, cc. 1, 5, 5 ter, T.U.E.L. v. art. 35, c. 11, L. 448/2001 1) lett. «a» a società di capitali individuate con gara, con durata dell affidamento pari a quella prevista nel contratto di servizio allegato al bando; 2) lett. «b» a società di capitali mista (a prescindere dalla misura della partecipazione pubblica) con i soci privati scelti con gara. Alla gara potranno parteciparvi anche società con partecipazione totalmente o a maggioranza pubblica (ma v. cc. 6 e 15 quater, art. 113, T.U.E.L.) senza le reti, così come senza le reti dovrà essere costituita la società in esame (v. cc. 9 e 10, art. 35, L. 448/2001). Ai fini dell art. 113, c. 12, T.U.E.L. la gara sarà da rinnovarsi alla scadenza dell affidamento come da contratto di servizio allegato al bando; 3) lett. «c» a società di capitali in house, nel rispetto degli obblighi di separazione delle reti di cui all art. 35, c. 9, L. 448/2001 Art. 113, c. 12, T.U.E.L.; L. 474/1994; art. 35, c. 10, L. 448/2000 4) a società di capitali (già art. 113, c. 5, lett. «b» o «c») a totale partecipazione privata, con i soci individuati con gara da rinnovarsi alla scadenza del contratto di servizio allegato al bando (v. art. 113, c. 12, T.U.E.L.) Art. 113, c. 14, T.U.E.L. 5) a soggetti non partecipati dagli enti locali, che hanno la proprietà delle reti e che chiedono l ammissione al regime autorizzativo ( ) In linea con la sentenza Corte Costituzionale n. 272/2004 sul Titolo V, artt. 117 e 118, Costituzione, come modificato dalla legge cost. 3/2001 Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 455

3 (segue) i moduli gestori di rilevanza economica per la gestione delle reti per la proprietà delle reti per il servizio, la gestione e la proprietà delle reti Art. 113, cc. 4 e 5 ter, T.U.E.L. 1) lett. «a» a specifiche società di capitali in house, a totale partecipazione pubblica 2) lett. «b» a soggetti idonei individuati con gara Viceversa la gestione delle reti (conservazione, manutenzione ordinaria, messa a disposizione delle reti alla società del servizio) sarà affidata, se ciò non contrasta con le leggi di settore, alla società delle reti o a quella del servizio (v. anche art. 113, cc. 3 e 13, T.U.E.L. e LL. RR. sull argomento) Art. 113, c. 13, T.U.E.L. 1) agli enti locali (v. anche c. 2) 2) alle società di capitali facoltativamente costituite dagli enti locali (anche in forma associata), alle quali sono conferite (in proprietà) le reti e sono assegnate (in possesso) i beni demaniali, a totale partecipazione pubblica Art. 35, c. 9, L. 448/2001 3) alle società di capitali obbligatorie costituite per scissione parziale proporzionale, da parte delle società del servizio a totale o a maggioranza pubblica L. 109/1994 (v. anche art. 113, cc. 5 bis e 5 ter, T.U.E.L., e circ. Presidente. del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche comunitarie n dell 1/3/2002 ( ) 1) art. 19, cc. 2 e ss. in concessione di costruzione e gestione 2) artt. 37 bis e ss. in concessione di costruzione e gestione, assistita da finanza di progetto ( ) per i settori speciali v. anche art. 2, c. 2, lett. «b», D. Lgs. 158/1995 Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 456

4 I modelli gestori previsti dal vigente ordinamento Riepilogando il vigente ordinamento prevede i seguenti moduli gestori : a) a livello nazionale 1) art. 113, c. 5, lett. «a», T.U.E.L. «società di capitali scelta con gara» con durata dell affidamento pari al contratto di servizio allegato al bando; 2) art. 113, c. 5, lett. «b», T.U.E.L. «società di capitali mista», col socio privato scelto con gara, a prescindere dalla misura della partecipazione pubblica, con durata dell affidamento pari al contratto di servizio allegato al bando, e con gara da ripetersi alla scadenza (ne consegue che il bando prevederà la cessione delle azioni del socio precedente nell ipotesi che esso non risulti aggiudicatario) (v. nel dettaglio il c. 12 dell art. 113 citato); 3) art. 113, c. 5, lett. «c», T.U.E.L. «a società c.d. in house», con affidamento diretto del servizio, a totale partecipazione pubblica, a condizione che tutti gli enti pubblici locali soci esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la maggiore parte dell attività con la collettività di tali enti (v. sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 19/2/2004, n. 679); 4) art. 113, c. 12, T.U.E.L. «a società a capitale totalmente privato», a seguito della cessione totalitaria con gara della partecipazione pubblica, nelle ipotesi di cui all art. 113, c. 5, lett. «c» o «b»; 5) art. 113, c. 14, T.U.E.L. «a soggetti non partecipati da EE.LL. e che siano proprietari delle reti», se sono stati, su loro richiesta, ammessi al regime autorizzatorio da parte dell Autorità d Ambito dell A.T.O. o dell ente locale territorialmente competente; 6) art. 19, c. 2, L. 109/1994 e art. 20, c. 3, L. 36/1994 «a concessionari di costruzione e gestione», non rinnovabile alla scadenza (v. infra se tale concessione è stata affidata senza gara); 7) art. 37 bis e ss., L. 109/1994 e art. 20, c. 3, L. 36/1994 «a concessionari di costruzione e gestione in project financial»; Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 457

5 b) a livello regionale 8) LeggeRegionale 26/2003 e Legge 36/1994 sussiste l ipotesi di «gestione in economia» sino al 31/12/2006 per motivate circostanze d interesse pubblico, previa autorizzazione dell Autorità d Ambito dell A.T.O. se l ente locale richiedente ha la proprietà delle infrastrutture (e se non ha già aderito ad altra società di capitali). Ciò precisato si ricorda che l art. 35, c. 13, Legge 448/2001, ha abrogato (dall 1/1/2002) gli artt. da 265 a 267 del R.D. 1175/1931, T.U.E.L., che consentiva l affidamento del servizio pubblico locale in concessione senza gara per motivi d urgenza o di unicità del soggetto di riferimento. A sua volta l art. 113, c. 15 bis, T.U.E.L. prevede che tutte le concessioni (e non anche gli affidamenti diretti) rilasciate senza gara cessino con il 31/12/2006, ad esclusione di quelle rilasciate a società quotate in borsa o loro partecipate. Si ricorda che la Cassazione civile, sez. un., 6/5/1995, n e ibidem, sez. un., 26/8/1998, n. 8454, hanno chiarito che «la concessione costituisce un modulo gestorio alternativo a quello dell affidamento diretto». Vi è poi da ricordare che : c) a livello nazionale 9) sussisteva, dall 1/1/2002, «l affidamento diretto al soggetto unico di bacino», ai sensi dell art. 35, c. 5, L. 448/2001, da parte dell Autorità d Ambito dell A.T.O. idrico, come poi abrogato dal 3/10/2003 dall art. 14, c. 3, D.L. 269/2003 convertito con modifiche nella Legge 326/2003 e poi modificato dall art. 4, c. 234, Legge 350/2003; d) a livello nazionale 10) sussiste «la società delle reti» che ha la proprietà delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio idrico integrato, la quale può essere costituita : i) in via facoltativa dall ente locale (così come individuati dall art. 2, c. 1, T.U.E.L.), ai sensi dell art. 113, cc. 2 e 13, T.U.E.L., proprietario delle reti; Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 458

6 ii) in via obbligatoria dal soggetto gestore a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria, ai sensi dell art. 35, cc. 9 e 10, L. 448/2001; 11) può sussistere «la società della gestione delle reti», ai sensi dell art. 113, c. 4, T.U.E.L., noto che tale gestione comprende senz altro la conservazione delle infrastrutture e la messa a disposizione delle stesse al soggetto del servizio tramite contratto di concessione amministrativa, definendo poi a chi spetta : 1) le manutenzioni ordinarie; 2) le manutenzioni straordinarie (melius : i nuovi investimenti). In assenza della società di gestione delle reti necessiterà conoscere se tale attività è stata attribuita alla società del servizio (v. supra le ipotesi n. 1, 2, 3, 4 e 9) o a quella delle reti (v. supra l ipotesi n. 10); 12) le reti possono essere di proprietà degli enti locali La realtà dell A.T.O. idrico integrato della Provincia di Bergamo Le gestioni esistenti nel territorio di cui all A.T.O. idrico della Provincia di Bergamo, possono essere (ad oggi) così sintetizzati : a) per quanto attiene il servizio 1) società di capitali in house (ipotesi prevalente); 2) società di capitali miste; 3) in economia; b) per quanto attiene le reti 1) sussiste un ritardo nella separazione delle reti dal servizio (anche dovuto alla recente proliferazione del quadro normativo di riferimento); 2) società delle reti; 3) nella proprietà degli EE.LL. Vale la pena ricordare che l ipotesi del servizio di cui al punto sub «a.1» deve ritenersi in progress, in quanto si completerà : con le modifiche di statuto degli attuali gestori (anche alla luce delle modifiche derivate dal nuovo diritto societario ai sensi dei DD. Lgss. 5/2003, 6/2003 e 37/2004); Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 459

7 con le modifiche ai contratti di servizio (ai sensi degli artt. 113, c. 11, T.U.E.L. e 35, c. 6, Legge 448/2001); con le modifiche di statuto degli enti locali di riferimento. Così come l ipotesi di società delle reti di cui al punto sub «b.1» deve ritenersi in progress,in quanto si completerà (come in precedenza illustrato) : a seguito dei processi di aggregazione degli attuali soggetti erogatori il servizio nel soggetto unico di bacino, noto che, nelle realtà monoservizio idrico, potrebbe essere effettuata, anziché una fusione per incorporazione dell azienda, una scissione parziale proporzionale del ramo servizio, modificando poi l oggetto sociale della scissa come società delle reti; dopo le decisioni assunte dagli EE.LL. proprietari delle reti di costituire, in via facoltativa, la relativa società (ai sensi dell art. 113, cc. 2 e 13, T.U.E.L.). Il tutto, tenendo presente che la (sola) rete acquedottistica rientra (sempre) nei c.d. beni demaniali ai sensi degli artt. 822, c. 2 e 824, c. 1, C.C. Il soggetto unico di bacino sarà promotore di accorpamenti e aggregazioni delle realtà territoriali esistenti e «assorbirà», a sua volta, ogni possibile: 1) «gestione per conto previa convenzione» ai sensi dell art. 5, D.P.R. 902/1986 e dell art. 24), Legge 142/1990 ed ora dell art. 30), T.U.E.L.; 2) concessione affidata in precedenza senza gara ai sensi degli artt. da 265 a 267 del R.D. 1175/1931, T.U.E.L., ora abrogato dall art. 35, c. 13, Legge 448/2001; 3) concessione affidata con gara a società di capitali a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria; 4) gestione in economia (v. supra). Le concessioni affidate con gara procederanno, se affidate a società a partecipazione pubblica minoritaria o paritetica o a società partecipate da soggetti privati, sino alla scadenza (non rinnovabile). A tutt oggi nessun operatore di settore ha sottoposto richiesta di autorizzazione a proseguire nella gestione del servizio, ai sensi dell art. 113, c. 14, T.U.E.L. (id est, in quanto proprietario delle infrastrutture). Ciò precisato, nel dettaglio, il mix delle gestioni risulta essere il seguente : Provincia di Bergamo 2004 Mix delle gestioni del servizio idrico, fognatura e depurazione per Comuni Servizio : acquedotto fognatura depurazione in economia ( ) in società di capitali Totale Comuni Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 460

8 ( ) compresi i Comuni che scaricano in altre reti fognarie A loro volta, le gestioni in economia risultano, per servizio, così ripartite : Provincia di Bergamo 2004 Mix delle gestioni in economia per Comune Servizio N S.I.I. acquedotto fognatura depurazione Numero Comuni 64 x 18 x x 28 x x 4 x 60 x 3 x x La società delle reti (tra s.p.a. e s.r.l.) risultano essere le seguenti : Provincia di Bergamo, Società servizio idrico 2004 Servizio acquedotto fognatura depurazione 1. ABM NEXT s.r.l. -CREA x 2. Amias Servizi s.r.l. x 3. Aqualis s.p.a. x x x 4. Bas s.p.a. x x x 5. Cogeide s.p.a. x x x 6. Cogeme s.p.a. x 7. Consorzio Parco dei Colli x 8. Gesidra s.p.a. x x x 9. Hidrogest s.p.a. x x x 10. La generale Servizi s.p.a. x 11. Nord Servizi Acqua s.r.l. x x 12. Ponte Servizi s.r.l. x 13. RIA s.p.a. x x x 14. Se.Ge.A. s.p.a. x x x 15. Servizi Comunali s.p.a. x x x 16. SIGESA s.p.a. mandataria ATI x 17. Tutela Ambientale Sebino x x x s.p.a. 18. Val Cavallina Servizi s.p.a. x x x 19. Zerra s.p.a. x x Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 461

9 Lunghezza rete idrica di acquedotto di fognatura Km Km Numero di depuratori presenti Numero depuratori (rispetto ai n. 100 presenti nel 1993) 108 n dep. Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 462

10 5.2 Obiettivi Il possibile evolversi delle decisioni già assunte In linea con : a) la Legge 36/1994; b) il D. Lgs. 267/2000; c) la Legge 448/2001; d) la Legge Regionale 26/2003; e) con le procedenti delibere dell Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo; vi è anzitutto da tenere presente che il servizio idrico integrato è stato dall Autorità d Ambito dell A.T.O. affidato direttamente all unico soggetto di bacino «Acqua s.p.a.», ai sensi dell art. 35, c. 5, Legge 448/2001. Si tratta pertanto, dovendosi ritenere terminato il complesso iter della riforma dei servizi pubblici locali (e dopo la citata sentenza di costituzionalità dell art. 113, T.U.E.L.), di completare le procedure di affidamento al soggetto unico sopra citato. Il tutto, tenendo presente che detto soggetto unico fu, nella urgenza della fase costitutiva, costituito da soggetti gestori. Gli obiettivi sono allora quelli di disporre di un soggetto unico di bacino, senza il vincolo di cessione delle azioni di cui all abrogato c. 5, art. 35, L. 448/2001, attraverso queste ipotesi : a) cessione dell intero pacchetto azionario di Akua s.p.a. agli enti locali (Provincia, Comuni, Comunità montane); b) scissione parziale da Akua s.p.a., del ramo di attività comprensivo dell affidamento del servizio da parte dell Autorità d Ambito dell A.T.O. (ai sensi degli artt e seguenti, C.C.); c) ulteriori altre ipotesi che potranno essere definite dalla Conferenza dei Sindaci all interno dell Autorità d Ambito. Nel prosieguo (ai fini ricognitivi) si illustrerà l ipotesi più complessa relativa alla scissione. Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 463

11 La beneficiaria «Akua Bergamo s.p.a.» disporrà del ramo di attività della scissa comprensivo dell affidamento diretto, con contemporanea cessione delle azioni della beneficiaria agli enti locali. Soci iniziali di Akua Bergamo s.p.a. saranno la Provincia, il Comune di Bergamo, le Comunità montane, ecc., con l impegno a cedere le azioni agli altri enti locali (inizialmente) in quote paritarie. Le società di capitali oggi esistenti, dopo aver effettuato lo scorporo tra proprietà delle reti ed il servizio, confluiscono quest ultimo (come indicato dal Regolamento regionale in attuazione della Legge Regionale 26/2003) ad Akua Bergamo s.p.a. e nello stesso tempo (id est a seguito dell operazione di aggregazione) viene costituita una società operativa territoriale (S.O.T.) mantenendo la stessa originaria denominazione sociale e pari composizione degli organi sociali, con l unica differenza che i soci di quest ultima non saranno più gli EE.LL. ma la società Akua Bergamo s.p.a. che ingloba all interno tutti i Comuni dell A.T.O. Territorialmente le S.O.T. sono erogatori del servizio idrico in quel territorio. L Autorità d Ambito dell A.T.O. sottoscrive la convenzione di gestione con Akua Bergamo s.p.a La fase istruttoria Pertanto, sotto il profilo procedimentale, si avrà : 1) Akua s.p.a., partecipata da soggetti gestori, affidataria diretta del servizio idrico integrato da parte dell Autorità d Ambito dell A.T.O., ai sensi dell art. 35, c. 5, Legge 448/2001; 2) scissione del ramo di attività di Akua s.p.a. comprensivo del sopracitato affidamento con costituzione di Akua Bergamo s.p.a.; 3) cessione delle azioni dei soci di Akua Bergamo s.p.a. agli EE.LL.; 4) dopo l abrogazione dell art. 35, c. 5, Legge 448/2001, dopo la cessione sub 3, e dopo le modifiche di statuto sociale, Akua Bergamo s.p.a. è in house; 5) aggregazioni (v. infra) dei soggetti e delle gestioni in economia in Akua Bergamo s.p.a.; 6) conferimento delle realtà aggregate (come sub 5) in altrettante S.O.T.; Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 464

12 7) non trattandosi di concessione ma di affidamento in house, la durata dell affidamento del servizio è illimitata (id est, salvo diversa determinazione dell Autorità d Ambito dell A.T.O.). L aggregazione di cui al punto sub 5, avverrà per fusione per incorporazione se il soggetto gestore è monoservizio idrico (v. artt e seguenti, C.C.) e per scissione parziale proporzionale se è multiservizio (v. artt e seguenti, C.C.); mentre quella del ramo idrico in economia potrà anche avvenire per conferimento (v. artt e seguenti, C.C.). Si provvederà poi (proseguendo) : 8) allo scorporo delle reti dal servizio (ai sensi dell art. 35, c. 9, L. 448/2001) nelle realtà multiservizi; 9) tenendo conto delle società delle reti già esistenti; 10) tenendo conto che gli EE.LL. possono conferire le loro reti ad apposita società delle reti facoltativa; 11) tenendo conto che dopo l aggregazione di cui al precedente punto 5, le società di capitali monoservizio potranno modificare il loro oggetto sociale come società delle reti obbligatoria; 12) a perfezionare gli aspetti connessi alla gestione delle reti; 13) nel medio termine, alle possibili aggregazioni tra le S.O.T. e le società delle reti. Ciò precisato le società delle reti realizzano gli investimenti previsti nel Piano d ambito (come indicato dal Regolamento regionale in attuazione della Legge Regionale 26/2003); introitano un canone di concessione amministrativa per l accesso alle infrastrutture corrisposto da Akua Bergamo s.p.a.; introitano la quota parte delle tariffe per la realizzazione degli interventi che l Autorità d Ambito dell A.T.O. gli assegna Ancora sugli obiettivi di base Tutti i sopracitati obiettivi risultano coerenti con le decisioni già assunte dagli organi istituzionali dell Autorità d Ambito dell A.T.O., con il relativo Piano d ambito e con l evolversi della normativa nazionale e regionale. Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 465

13 Nel contempo, il percorso sopra delineato, consentirà, tra l altro, di minimizzare sia le problematiche connesse con il trasferimento del personale (v. art. 2112, C.C. e art. 47, C.C. da 1 a 4, Legge 428/1990), sia quelle connesse con il mantenimento degli standards di servizio a favore della collettività di riferimento (mantenendosi a livello locale l U.R.P., il pronto intervento, ecc.). Si ricorda che con la riforma del diritto societario, dall 1/1/2004 anche le s.p.a. potranno essere unipersonali e pertanto le S.O.T., anche rette in forma di s.p.a., avranno come unico socio Akua Bergamo s.p.a. Da cui : Comunità montane Provincia di Bergamo Comuni dell A.T.O. x% y% (con x + y = 100%) Akua Bergamo s.p.a. (Capogruppo) 1 grado 2 grado 100% [...] s.r.l. o s.p.a. unipersonale 100% [...] s.r.l. o s.p.a. unipersonale 3 grado Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 466

14 A sua volta (verosimilmente) Akua Bergamo s.p.a. si organizzerà : a) per divisioni di servizio 1) idrico integrato acquedotto fognario depurazione (civile e industriale) b) per direzioni rapporti con gli enti locali rapporti con l utenza rapporti con i proprietari delle reti rapporti con le partecipate (v. le S.O.T.) rapporti con l Autorità d Ambito dell A.T.O. rapporti infragruppo col personale c) per funzioni mission e strategie programmazione e controllo ricerca e sviluppo marketing del territorio amministrazione, finanza e acquisti gestione dell emergenza accoglimento, formazione, addestramento e sviluppo delle risorse umane. Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 467

15 5.3. Modalità di affidamento del servizio L affidamento del servizio idrico integrato Alla luce di quanto illustrato nei precedenti, la gestione del servizio idrico integrato nell A.T.O. idrico coincidente con la Provincia di Bergamo è stata affidata ad un soggetto unico di bacino : a) inizialmente con affidamento diretto da parte dell Autorità d Ambito dell A.T.O., ai sensi dell art. 35, c. 5, Legge n. 448/2001 (poi abrogata); b) a regime con affidamento in house (o in delegazione interorganica) ai sensi dell art. 113, c. 5, lett. «c», D. Lgs. 267/2000; c) avvalendosi il soggetto unico di bacino di società operative territoriali (S.O.T.) I rapporti istituzionali I rapporti istituzionali : 1) tra l Autorità d Ambito dell A.T.O. ed il soggetto unico di bacino, saranno disciplinati da apposita convenzione di gestione, la quale assorbirà i precedenti contratti di servizio; 2) tra gli EE.LL. ed il soggetto unico di bacino, saranno disciplinati da apposito contratto di servizio che coinvolgerà anche le S.O.T., attraverso le convenzioni quadro (comprensive di una parte generale e di una parte personalizzata sulla realtà locale); Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 468

16 3) tra il soggetto unico di bacino e le società delle reti, saranno disciplinate da apposito contratto di concessione amministrativa; 4) tra il soggetto unico di bacino e le S.O.T., saranno disciplinati da apposita convenzione quadro (v. supra punto n. 2); 5) tra il soggetto unico di bacino e l utenza saranno disciplinati da apposito contratto di utenza; 6) tra la S.O.T. e l utenza saranno disciplinati dalle Carte dei servizi (ai sensi dell art. 112, c. 3, T.U.E.L.), le quali comprenderanno una parte generale (valida per tutte le S.O.T.) ed una parte particolare (valida per la specifica realtà locale); 7) tra gli EE.LL. e l Autorità d Ambito dell A.T.O. sono già disciplinati da apposita convenzione. A suo tempo : 8) tutti i Comuni, le Comunità montane e la Provincia, dovranno adeguare i propri statuti alla luce del modulo gestorio in house (amplius : alla luce dell art. 113, T.U.E.L.); 9) lo statuto di Akua Bergamo s.p.a. dovrà recepire i presupposti di fatto e di diritto per potersi considerare in house I presupposti per l affidamento in house In relazione ai c.d. affidamenti in house si ricorda che detta normativa trae fonte dalla sentenza della Corte di Giustizia del 19/11/1999, Teckal s.r.l. contro Comune di Aviano, causa C 107/98, punti 50 e 51. Alla luce di tale giurisprudenza comunitaria è consentito l affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi a soggetti che siano parte della stessa amministrazione aggiudicatrice (come soggetti di un unico plesso amministrativo), in presenza di requisiti predefiniti, in deroga alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalle disposizioni comunitarie. Tale giurisprudenza veniva poi fatta propria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle politiche comunitarie, con circolare 19/10/2001, n , la quale già rendeva compatibile (prima dell entrata in vigore dell art. 35, Legge 448/2001) l affidamento Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 469

17 diretto dei servizi pubblici locali, in presenza di un rapporto di delegazione interorganica (o in house) tra l ente locale ed il soggetto gestore; concetti poi ribaditi successivamente anche nella circolare (di pari fonte) dell 1/3/2002, n (v. infra). Ecco che allora nell affidamento in house non si è in presenza di un vero e proprio rapporto contrattuale tra l ente locale ed una persona giuridica da esso distinta (e quindi autonoma sul piano decisionale), bensì di una delegazione interorganica tra l ente locale ed il proprio ente strumentale retto in forma di società di capitali, la quale esclude tra essi la terzietà e consente (quindi) l applicazione dell istituto dell affidamento diretto. I requisiti essenziali della citata delegazione interorganica, sono da individuarsi (per quanto qui interessa) : 1) nella qualificazione degli enti pubblici locali che, ai sensi dell art. 2, c. 1, T.U.E.L. (e cioè : Comuni, Province, Comunità montane, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Comunità isolane) possono affidare il servizio pubblico locale; 2) nell affidamento (effettivo e non solo come previsione di statuto del servizio pubblico locale; 3) che trattasi di servizio pubblico locale di rilevanza economica (ma v. infra); 4) che il tutto, quindi, risulti in linea con le previsioni statutarie dell ente locale socio e della società del servizio; 5) che trattasi di società di capitale a partecipazione pubblica (diretta) totalitaria, partecipata da enti pubblici (locali e non locali); 6) che sussista un controllo sulla società da parte dell ente locale (id est di ogni ente locale partecipante al capitale) analogo a quello esercitato sui propri servizi; 7) quindi nella presenza di strumenti programmatici, di controllo e di coinvolgimento dell ente pubblico locale socio; 8) nel fatto che ogni ente locale (anche con quote marginali) possa concorrere (attraverso il consenso, un voto di lista, ecc.) alla nomina degli amministratori e dei sindaci della società; 9) nel fatto che tale società svolga la parte più importante della propria attività con l ente o gli enti che la controllano (id est con la collettività di tali enti). In relazione al requisito citato al punto sub n. 5, si ricorda che la sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 19/2/2004, n. 679 ha «salvato» i precedenti affidamenti alle società di capitali a totale partecipazione pubblica ed ha confermato la partecipazione di altri enti pubblici (non locali) al capitale, quali (nel caso di specie) Italia Lavoro s.p.a.. Proprio sulla qualificazione di quest ultimo soggetto (partecipato esclusivamente dal Ministero dell Economia e con il Ministero del Lavoro che ne esercita i poteri del socio) v. Corte Costituzionale, sentenza n. 363/2003, il quale giudice delle leggi puntualizza che «milita la considerazione della totale partecipazione azionaria del Ministero del tesoro, dei poteri di indirizzo spettanti agli organi del Governo, ed in particolare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché della Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 470

18 predeterminazione eteronoma dei compiti e delle funzioni pubbliche che la stessa società è chiamata a perseguire. In altri termini, una società di questo tipo, costituita in base alla legge, affidataria di compiti legislativamente previste e per essa obbligatorie, operante direttamente nell ambito delle politiche di un Ministero come strumento organizzativo per il perseguimento di specifiche finalità, presenta tutti i caratteri propri dell ente strumentale, salvo quello di rivestire per espressa disposizione legislativa la forma della società per azioni; e ciò, come detto, non può di per sè assumere rilievo per negare la sussistenza della potestà legislativa attribuita in via esclusiva allo Stato dall art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione». Nel contempo, anche se la misura della partecipazione pubblica nelle società di capitali esercenti i servizi pubblici locali fosse totalitaria, dette società restano sempre (v. art. 2331, C.C.) dotate di personalità giuridica privata e come tale devono essere scelte con gara. Su tale qualificazione v. Corte di Cassazione, sez. un., 27/3/1997, n. 2738, la quale ha stabilito che : «la società per azioni costituita da enti pubblici per la gestione di servizi è un soggetto di diritto privato, e la circostanza che il capitale sociale sia di esclusiva appartenenza ad enti pubblici non incide, in sè, sulla natura giuridica della società, nè sulla natura degli atti gestionali da essa posti in essere [...]». In merito ai sopracitati requisiti, si sottolinea quanto segue : 1 requisito L affidamento in house, per i fini che qui interessano, è applicabile in senso stretto solo per gli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica effettuati dagli enti indicati dall art. 2, c. 1, T.U.E.L. e non anche, per esempio, da parte delle Regioni, delle Camere di Commercio, ecc. (le quali, a nostro avviso, potrebbero comunque partecipare al capitale sociale). 2 requisito Nel vigente ordinamento l affidamento in house interessa esclusivamente quattro fattispecie e più precisamente : 1) un servizio pubblico locale di rilevanza economica affidato direttamente ad una società a partecipazione pubblica totalitaria ai sensi dell art. 113, c. 5, lett. «c»; 2) o privo di tale rilevanza ai sensi dell art. 113 bis, c. 1, lett. «c», T.U.E.L.) (oggi abrogato); 3) oppure la gestione delle reti (impianti ed altre dotazioni patrimoniali) strumentali ai sopracitati servizi di rilevanza economica, ai sensi del c. 4, lett. «a» e 5 ter, art. 113, T.U.E.L.; Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 471

19 4) oppure un servizio pubblico locale di rilevanza economica affidato in concessione a società di capitali a partecipazione totalmente pubblica, ai sensi del c. 15 bis, 2 cpv. art. 113, T.U.E.L.. Esso, pertanto, non potrà mai interessare (per esempio) : un attività esternalizzata all ente strumentale da parte dell ente locale socio, non qualificabile come servizio pubblico locale; la società proprietaria delle reti (ex art. 113, c. 13, T.U.E.L. o ex art. 35, c. 9, L. 448/2001); una società a partecipazione pubblica paritetica o minoritaria. 3 requisito L affidamento in house comporta pertanto un adeguamento dello statuto sociale del soggetto gestore, nonché dello statuto e/o del regolamento comunale e/o del contratto di servizio con l ente pubblico locale affidante, alla luce della riforma dei servizi pubblici locali (e del diritto societario), ben chiarendo nel concreto come l ente locale eserciterà/sarà posto nella condizione di esercitare, l attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo sull ente strumentale (v. infra). Lo stesso adeguamento (se del caso in occasione dell adeguamento dello statuto alla riforma del diritto societario di cui ai DD.Lgss. 5 e 6/2003 e s.m.) sarà effettuato per lo statuto dell ente strumentale (in stretta correlazione con il contratto di servizio). Per inciso, si ricorda che l attività di vigilanza verso l ente strumentale è in capo al legale rappresentante dell ente locale. 4 requisito L affidamento in house è applicabile ad una società di capitali a partecipazione pubblica (diretta) totalitaria, da parte di enti pubblici locali (v. art. 2, c. 1, D. Lgs. 267/2000) o di enti pubblici. Tra le società sopracitate si ricordano le s.r.l., le s.p.a. (uni o pluripersonali). Ogni altra partecipazione al capitale da parte di soggetti diversi di diritto privato da quelli sopra elencati, qualifica la società in esame come mista (e come tale da ricomprendersi se i soci sono stati individuati con gara nelle previsioni dell art. 113, c. 5, lett. «b», T.U.E.L., anziché lett. «a» in esame). 5 requisito Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 472

20 E possibile l affidamento in house se sussiste sulla società di capitali (prima ancora che sul servizio pubblico locale) un controllo da parte dell ente locale (id est di ogni ente locale affidante) analogo a quello esercitato da tale ente sui propri servizi. Nel pluricitato «teorema Teckal» è questo il concetto chiave sul quale si sviluppa una delegazione interorganica, e come tale deve essere nel concreto dimostrabile non solo in punto di diritto ma anche di fatto. In altri termini, il rapporto di strumentalità della società del servizio all ente pubblico locale di riferimento, deve essere tale da rendere «analogo» il controllo «sulla società» da parte dell ente locale. Si tratterà pertanto di capire : quali sono le modalità di tale controllo (v. gli statuti dei soggetti interessati); come saranno effettuati detti controlli (v. gli strumenti programmatici e di controllo); da parte di chi (v. statuto e/o contratto di servizio); con quali coinvolgimenti dell ente locale (v. statuti e/o contratti di servizio). Tra gli altri enti pubblici diversi dagli enti locali che possono partecipare al capitale si ricordano le regioni, le aziende sanitarie locali, le camere di commercio, le università, ecc. 6 requisito A cascata del requisito precedente gli strumenti programmatici coincideranno (in funzione dei chiarimenti che in tal senso potrà fornire il legislatore e/o la giurisprudenza) : a) in senso stretto con il bilancio di previsione; con il report sul controllo infrannuale a favore di ogni ente locale; b) in senso ampio con il piano programma con il bilancio pluriennale (mobile, al potere di acquisto del primo esercizio); ibidem come da lett. sub «a». Particolarmente delicata sarà poi la fase del coinvolgimento dell ente locale su tali controlli (per il tramite del legale rappresentante di quest ultimo per es. in assemblea dei soci) attraverso il report infrannuale sopracitato (articolato : 1) sull efficacia e ciò sui volumi del servizio; 2) sull efficienza e cioé sulla qualità del servizio; 3) sull economicità (per singolo servizio e come consolidato di bilancio). In particolare il report riferito agli aspetti economici finanziari potrà (per es.) interessare il conto economico infrannuale (stabilendone a priori la frequenza) ed il bilancio consuntivo, e l analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione. 7 requisito Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 473

21 Sempre per l esercizio del «controllo e vigilanza» è poi fondamentale che ogni ente sopracitato possa partecipare alla nomina dei componenti sia dell organo amministrativo sia dell organo di controllo della società. In tal senso lo statuto della società del servizio (anche in aderenza alle disposizioni del novellato art già 2458 C.C., rubricato «Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici») porrà nella condizione tutti i soci di concorrere (attraverso il consenso, voti di lista, ecc.) alle nomine di cui trattasi. Il controllo e la vigilanza interesserà poi, nel concreto, non solo i conti annuali della società in house, ma anche l esattezza, la regolarità, l economicità, la redditività e la razionalità dell amministrazione corrente, così come, dall altro, gli enti pubblici locali soci saranno autorizzati ad effettuare ispezioni e visite ai locali ed agli impianti della società in house e delle loro eventuali società controllate, collegate o partecipate. 8 requisito La società del servizio dovrà svolgere la parte più importante della propria attività (id est dei propri ricavi) con l ente o gli enti (melius con la collettività dell ente o degli enti) che la controllano (e cioé che partecipano al capitale sociale) nella qualificazione di cui all art. 2, c. 1, T.U.E.L.. In altri termini, quando un contratto è stipulato tra un Ente locale ed una persona giuridica distinta, l applicazione delle direttive comunitarie può essere esclusa nel caso in cui l Ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa persona giuridica realizzi la parte più importante della propria attività con l Ente e gli Enti locali che la controllano. In detta evenienza, pertanto, l affidamento diretto della gestione del servizio è consentita senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalle disposizioni comunitarie. Così come l attività dovrà essere riferita non tanto all ente o agli enti pubblici che la controllano, ma : 1) alla collettività di detti enti; 2) a tutti gli enti partecipanti al capitale ex art. 2, c. 1, T.U.E.L.. Secondo la citata sentenza Teckal, l affidamento diretto di appalti pubblici di servizi si pone in contrasto con le direttive 92/50 (punti 3 e 4) e 93/38 (punto 4), mentre l affidamento diretto della concessione di servizi si pone in contrasto con l art. 49 e seguenti, Trattato CE e con i principi di trasparenza e par condicio. In tal senso, lo Stato italiano, in aderenza al citato «teorema Teckal» ha evitato la messa in mora nell ambito della procedura d infrazione (di cui all art. 226, Trattato CE) dell 8/11/2000 e del 26/6/2002, evitando che le società di capitali deputate (per quanto qui interessa) ai servizi Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 474

22 pubblici locali partecipate in via totalitaria degli enti locali, si configurino come «terzi» rispetto all ente locale stesso. La Corte di Giustizia CE ha poi ribadito il pronunciamento sopra citato nella successiva pronuncia del 15/5/2000, ARGE Gewasserschutz contro Bundersministerim fur Land und Forstwirtschaft e, ancora, con la pronuncia, sez. IV, ord., 14/11/2002, causa C 310/01, Diddi contro Comune di Udine. In merito al concetto di concessione di servizi, vedasi, sotto il profilo dell orizzonte ermeneutico, commissione CE «Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario degli appalti pubblici» del 29/4/2000 e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle politiche comunitarie, circolare 1/3/2002, n su «Procedure di affidamento delle concessioni di servizi e lavori», e sotto il profilo giurisprudenziale, Consiglio di Stato, sez. V, 10/3/2003, n Si tratterà poi di capire : 1) nei servizi pubblici locali di rilevanza economica la concreta applicazione della cessazione delle concessioni rilasciate con procedure diverse dall evidenza pubblica ex c. 15 bis, art. 113, T.U.E.L. Con l affidamento in house, si pone (inoltre) così fine alla querelle sulla qualificazione come organismo di diritto pubblico della società di capitali partecipate in via totalitaria dagli enti pubblici locali, risultando quindi incontrovertibile tale qualificazione alla luce dei seguenti tre requisiti; 1) personalità giuridica (ai fini degli appalti ai sensi dell art. 2, c. 1, D. Lgs. 157/1995 e dell art. 2, c. 1, D. Lgs. 158/1995, ed al di là della personalità giuridica di diritto privato); 2) sottoposizione della società all influenza pubblica dell ente locale; 3) soggetto finalizzato al perseguimento di bisogni generali della collettività (v. anche l importantissima sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 17/9/2002, n. 4711). Nel contempo non si può negare che con l affidamento in house (con il quale viene di fatto introdotto un sistema di command and control) viene affievolita la capacità negoziale della società di capitali verso l ente di riferimento (v. ai fini del contratto di servizio, della definizione delle tariffe non amministrate, ecc.). Ai fini degli affidamenti in delegazione interorganica è bene tenere presente che : a) nel settore idrico, ai sensi del rinvio operato dall art. 9, Legge 36/1994 alla L. 142/1990 e LL.RR. di esecuzione, il modulo gestorio non può (ora) che coincidere con uno di quelli previsti dall art. 113, T.U.E.L.; Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 475

23 b) nel settore igiene, ai sensi del rinvio operato dagli artt. 21 e 23, D. Lgs. 22/1997 e LL.RR. di esecuzione, il modulo gestorio non può che coincidere con uno di quelli previsti dall art. 113, T.U.E.L. Ciò premesso, l affidamento in house interesserà i seguenti atti : 1) statuto dell ente locale; 2) statuto del soggetto erogatore del servizio; 3) contratto di servizio tra gli enti locali di riferimento ed il soggetto erogatore del servizio (ai sensi del c. 11, art. 113, T.U.E.L.). Il modulo in house, pertanto, non interesserà la società delle reti (ex art. 113, c. 13, T.U.E.L. o art. 35, c. 9, Legge 448/2001), ma interesserà anche la società (se separata) della gestione delle stesse (ex art. 113, c. 4, T.U.E.L.). Per la modifica dello statuto e del contratto di servizio del soggetto gestore, la procedura da adottarsi può essere la seguente : 1) delibera d impulso del Cda, con allegato : bozza modifiche di statuto sociale; bozza modifiche di contratto di servizio; bozza delibera di Consiglio comunale; bozza delibera di Assemblea ordinaria); con contestuale approvazione delle modifiche di contratto di servizio; 2) delibera di Consiglio comunale; 3) delibera di Assemblea straordinaria in presenza del notaio; 4) stipula delle modifiche al contratto di servizio; 5) deposito e iscrizione delle modifiche statutarie all Ufficio del registro delle imprese; 6) registrazione delle modifiche di statuto all Ufficio del registro delle imprese statutarie. Per il pieno rispetto delle previsioni del c. 5, lett. «c», art. 113 o dell art. 113 bis, c. 1, lett. «c», T.U.E.L., affinché ogni ente locale possa concretamente «esercit[are] sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi», è necessario che ogni ente possa concorrere alla nomina degli organi societari. Tale nomina potrà avvenire : Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 476

24 1) fuori dal dibattito assembleare, sulla base delle previsioni dell art (Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici) da ricomprendersi nello statuto del soggetto gestore (retto nella forma di s.p.a.); 2) all interno del dibattito assembleare Nell ipotesi sub 1), una eventuale delibera assembleare sull argomento rileverà soli ai fini ricognitivi e dichiarativi. Il tutto, sempre nel rispetto delle previsioni dell art. 50, c. 8 (c. 9), T.U.E.L.. Il citato art. 2449, C.C., prevede che «1] Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza. Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto fagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall assemblea. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali». I citati cc. 8 e 9, art. 50, T.U.E.L., prevedono che «8] Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni; 9] Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell articolo 136». Sorge quindi inevitabile il problema riferito ai soci di minoranza per la nomina dei loro rappresentanti negli organi sociali. Nella fattispecie (in tutti i casi in cui non sia possibile la nomina di un rappresentante nell organo amministrativo per ogni ente locale) i soci di minoranza, collegialmente tra di loro o ricorrendo ad un voto di lista, dovranno essere posti (dallo statuto societario) nella condizione di esercitare tale nomina. Con il necessario consenso, necessiterà poi procedere anche alla nomina dei componenti (effettivi e supplenti) dell organo di controllo (id est del Collegio sindacale e del Revisore contabile). Anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 19/2/2004, n. 679, dopo la riforma dei servizi pubblici locali (v. art. 14, D.L. 269/2003 convertito con modifiche nella L. 326/2003 e poi modificato dall art. 4, c. 234, Legge 350/2003) è possibile l affidamento diretto dei servizi (con le esclusioni delle leggi di settore nazionali per la distribuzione del gas naturale e l energia elettrica, nonché regionali) solo se il soggetto è retto in uno dei moduli di cui agli artt. 113 (per i servizi di rilevanza economica) o 113 bis (per i servizi privi di rilevanza economica), T.U.E.L. Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 477

25 In particolare, conciliando anche le nuove previsioni sull oggetto sociale riportate nello statuto (così come introdotte dalla riforma del diritto societario di cui ai DD. Lgss. 5/2003, 6/2003 e 37/2004), necessiterà disporre di uno statuto sociale che ben chiarisca quali sono i servizi pubblici locali : 1) affidabili (quale clausola contenitore riportata nello statuto); 2) affidati (per clausola statutaria espressa); 3) fisicamente affidati (con delibera giuntale). Il tutto, tenendo presente che la totale partecipazione pubblica al capitale del soggetto gestore individua solamente uno dei presupposti per dar luogo a tale affidamento diretto (v. supra). Si ricorda che l affidamento fisico del servizio al soggetto gestore è di competenza giuntale (v. T.A.R. Campania, sez. Palermo, sez. I, 5/6/2003 e Consiglio di Stato, sez. V, 17/3/2001, n. 1377), mentre ai sensi dell art. 42, c. 2, lett. «e», T.U.E.L. l organizzazione del servizio (id est : la definizione del modulo gestorio e l affidamento) è di competenza consiliare o, su delega, dell Autorità d Ambito dell A.T.O.. Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 478

26 5.4. Scenari gestionali possibili Lo scenario di riferimento In relazione ai scenari gestionali possibili, sulla base di quanto in precedenza illustrato, si deve ritenere che il percorso individuato dall Autorità d Ambito dell A.T.O. sia tale da interpretare al meglio la tutela delle risorse idriche e quindi gli interessi della collettività di riferimento. In tal senso il modulo gestorio individuato e la conseguente sua organizzazione sul territorio, garantisce il presidio del servizio in tutte le sue fasi (idrico, fognatura e depurazione) ed in ogni rapporto tra i possibili attori (Governo, Regione e organi preposti, Provincia, A.T.O. ed EE.LL. da una parte e dall altra soggetto unico di bacino, S.O.T. e società delle reti) e l utenza industriale e domestica Gli sviluppi a medio lungo termine dello scenario di base Come del resto era già stato precisato, nel medio lungo termine, si favoriranno processi spontanei di aggregazione : a) tra le società delle reti; b) tra le S.O.T.; compatibilmente alle economie di scala e di scopo che sarà possibile, via via, perseguire (ai fini dei contenimenti tariffari). Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 479

27 Il monitoraggio degli standards tecnici terrà conto degli interventi connessi al progressivo rientro delle perdite di reti e delle manutenzioni preventive (o programmate), mentre il monitoraggio degli standards di servizio terrà conto della qualità dell acqua erogata in rapporto al livello di soddisfazione percepito dall utenza. Nel contempo, la messa a regime del modulo gestorio individuato, consentirà di perseguire progressive economie e recuperi di efficacia ed efficienza, in ragione delle funzioni operative via via centralizzate nella capogruppo (Akua Bergamo s.p.a.) è della progressiva applicazione della tariffa unica di bacino (introducendo, se del caso, anche logiche di price cap) rispetto a quella oggi calcolata col metodo CIPE normalizzato. In tal senso si renderà opportuno disporre di uno strumento programmatico (il Piano d ambito) capace di assorbire gli investimenti proposti sulla base degli aumenti compatibili della tariffa idrica unica di bacino. Si avrà pertanto : 1) ricognizione delle infrastrutture esistenti; 2) piano degli investimenti per singoli Comuni; 3) volumi di acqua venduta; 4) gerarchia delle priorità negli investimenti per segmento di servizio (acquedotto, fognatura, depurazione) e per territorio (Comuni e Comunità montane); 5) ipotesi di variazione tariffaria compatibile; 6 )ipotesi di copertura degli investimenti da contributi pubblici; 7) ipotesi di copertura degli investimenti da variazione tariffaria compatibile; 8) attuale tariffa media ponderata; 9) ipotesi di nuova tariffa unica di bacino; 10) variazione tariffaria da destinarsi per singolo Comune al soggetto reti per : rientro perdite di rete, nuovi estendimenti e ampliamenti, monitoraggio permanente delle reti e aggiornamento banca dati dell Autorità d Ambito dell A.T.O., ecc.; 11) variazione tariffaria da destinarsi al soggetto del servizio : per il rispetto degli standards di qualità; ecc.; 12) ecc. L Autorità d Ambito dell A.T.O. potrà riservarsi di entrare nel merito dei canoni di concessione amministrativa a favore dei soggetti proprietari delle reti (v. art. 113,c. 13, D. Lgs. 267/2000) La situazione a regime Piano d Ambito Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo 480

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