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1 REGOLAMENTO NUOVO in vigore dal 01/03/2012 ARTICOLO 1 Le aziende che intendono aderire al FILA dovranno rimettere domanda di iscrizione al Fondo stesso su apposito modello. L adesione al FILA è vincolante per 2 anni e 6 mesi in mancanza di disdetta di cui all art. 2 del Regolamento. Il vincolo di cui sopra si rinnoverà annualmente. Per le aziende situate fuori della provincia di Pistoia le domande di adesione saranno valutate, ai fini dell accoglimento, dal Consiglio di amministrazione. ARTICOLO 2 In caso di recesso volontario da parte dell azienda la stessa dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata con almeno 6 mesi di preavviso. Durante tale periodo l azienda sarà tenuta a versare i contributi al fondo nella misura prevista. ARTICOLO 3 I datori di lavoro nell effettuare il versamento dei contributi previsti dall art. 4 del Regolamento debbono specificare i dati anagrafici dei dipendenti cui si riferiscono i contributi, l ammontare lordo dei salari e il periodo di riferimento attraverso l invio telematico dei D.M. Il versamento dovrà essere effettuato mensilmente, entro e non oltre il 20 giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono i contributi. ARTICOLO 4 Aziende artigiane: al funzionamento del fondo di mutualità,assistenza e prestazioni per i lavoratori/ci e le imprese, provvederanno le aziende artigiane della provincia di Pistoia nella misura del 1,15% e i lavoratori/ci (operai impiegati - apprendisti come da art.6 dello Statuto) dipendenti nella misura dello 0,60% calcolato sulle retribuzioni globali lorde. Per la gestione contrattuale sarà dovuto un ulteriore 0,40% sulle retribuzioni di cui al precedente comma, di cui 0,15% a carico delle imprese, e 0,25% a carico dei lavoratori/ci quali quote di servizio. Le quote di servizio di cui sopra, non saranno trattenute ai lavoratori/ci che hanno sottoscritto la delega sindacale o che la scegliessero nell ambito delle OO.SS. firmatarie del presente regolamento. Piccole Imprese ( di cui alla normativa comunitaria (2003/361/CE) : possono aderire anche solo per specifici fondi e prestazioni: -Adesione alle sole Prestazioni mutualistiche 1.40% della retribuzione a carico azienda -Adesione al solo Fondo sanità integrativa e sostegno scolastico 0.60% della retribuzione ripartite in parti uguali tra azienda e lavoratore (salvo diversi accordi aziendali) -Adesione INTEGRALE al Fondo FILA 1.80% della retribuzione ripartite in 1.50 a carico azienda e 0.30 a carico lavoratore (salvo diversi accordi aziendali). Tale adesione consente di accedere anche agli interventi per il consolidamento aziendale e l occupazione. Premialità per le aziende aderenti: -Per le aziende iscritte da oltre 5 anni una riduzione della contribuzione del 10% sia a carico azienda che lavoratori, dal 61 mese di iscrizione. -Per le aziende iscritte da oltre 5 anni e che non hanno richiesto prestazioni nel biennio, riduzione del 10% più un ulteriore 5% per la durata di 12 mesi e comunque fino alla presentazione di una nuova richiesta di intervento -Per le aziende iscritte da oltre 5 anni che non hanno richiesto prestazioni nel quinquennio oltre alla riduzione del 10%, un ulteriore 15% per la durata di 12 mesi e comunque fino alla presentazione di una nuova richiesta di intervento. -Per le aziende iscritte da oltre 2 anni e che non hanno avuto prestazioni una riduzione della contribuzione del 10% per la durata di 12 mesi e comunque fino alla presentazione di una nuova richiesta di intervento.

2 Si precisa che la quota del 0,60% per le prestazioni ai lavoratori è soggetta al contributo di solidarietà INPS pari al 10%, comma 2 art.9 bis L.01/06/1991 n Qualora lo 0,30% a carico del lavoratore sia effettivamente trattenuto, detto contributo di solidarietà sarà ragguagliato alla sola quota parte a carico dell azienda (0,30%) ARTICOLO 5 Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee ed inesatte che dovessero risultare dai versamenti salvo ogni azione da parte dell Ente per la reintegrazione dei danni eventualmente subiti. In caso di tardivo versamento delle quote di servizio e del contributo per il finanziamento dell assistenza, il datore di lavoro inadempiente dovrà corrispondere al Fondo un contributo compensativo di cui al successivo art. 7. E facoltà dell Ente di svolgere accertamenti al fine di verificare la rispondenza dei dati forniti. ARTICOLO 6 Le quote di servizio ed il contributo per il finanziamento del Fondo previsti dall art. 4 del presente regolamento devono essere versati nel conto corrente n presso la Banca del Monte di Lucca, entro il termine stabilito al secondo comma dell art. 3, ovvero tramite bonifico bancario o con altro mezzo indicato dal regolamento. ARTICOLO 7 In caso di tardivo pagamento delle quote di cui all art. 4, è dovuto al FILA un contributo compensativo dell 1% sul complessivo delle quote dovute e per ogni mese di ritardo accertato. ARTICOLO 8 Presso il Fondo sono istituite: l anagrafe dei datori di lavoro denuncianti; l anagrafe dei dipendenti che hanno usufruito delle prestazioni del Fondo; l anagrafe dei dipendenti da aziende aderenti al FILA. Sulle schede intestate ai singoli datori di lavoro devono essere trascritti gli importi dovuti mese per mese, risultanti dai versamenti rispettivamente a titolo di quota di servizio e contributi compensativi di cui all ultimo comma dell art. 7, gli importi restituiti. Sulle schede intestate ai singoli dipendenti che hanno usufruito delle prestazioni devono essere invece trascritti i periodi di malattia e di infortunio. PRESTAZIONI DEL FONDO ARTICOLO 9 - Prestazioni mutualistiche: 1) Indennità malattia, infortunio Il Fondo integra le prestazioni corrisposte per infortunio sul lavoro e malattia professionale riconosciuta dall INAIL o malattia riconosciuta dall INPS. Dette integrazioni saranno anticipate dal datore di lavoro nelle seguenti misure: a) Misure degli interventi FILA in caso di malattia dal 1 al 3 giorno il 100% della retribuzione netta in caso di malattia con durata superiore a 9 giorni e il 50% della retribuzione netta in caso di malattia con durata pari o inferiore a 9 giorni. dal 4 al 180 giorno Il 100% della retribuzione netta oltre il 180 giorno e fino al termine di durata della conservazione del posto prevista contrattualmente è assicurato il 25% del salario netto salvo una maggiore quota percentuale deliberata dal Consiglio di amministrazione per ogni evento. c) In caso di infortunio o malattia professionale

3 Ai dipendenti l integrazione al 100% della retribuzione netta dal giorno in cui si verifica l evento e fino a guarigione clinica. Ai titolari e collaboratori delle aziende artigiane l integrazione al 100% della retribuzione convenzionale giornaliera. d) In caso di invalidità permanenti Ai dipendenti, ai titolari, ai collaboratori che riportano una invalidità permanente da infortunio sul lavoro o malattia professionale con un punteggio dichiarato dall INAIL di 12 punti e fino a 25 il Fondo erogherà una tantum di 50 euro a punto. Per punteggi da 26 a 40 una tantum di 100 euro a punto. Per l invalidità oltre i 40 punti il caso sarà esaminato dal Consiglio di amministrazione. Per gli interventi di cui sopra non c è distinzione fra operai ed apprendisti che ricevono pertanto le stesse quote. e) Diritto alle prestazioni Hanno diritto di chiedere le prestazioni del Fondo i dipendenti delle aziende aderenti al FILA in regola con i versamenti, come previsto dall art 5 dello Statuto. Hanno diritto inoltre i titolari e i collaboratori delle aziende artigiane e in regola con i versamenti, per le sole prestazioni infortunistiche di cui ai predetti punti c) e d). Le indennità di cui sopra saranno riconosciute per gli eventi successivi all adesione a FILA delle aziende. f) Modalità di intervento Per ottenere il rimborso del Fondo delle integrazioni contrattuali erogate per malattia, infortunio, e dei relativi oneri contributivi, le imprese devono presentare l apposito modello MAL. o INF. corredato dai certificati medici e dal prospetto di liquidazione dell indennità di malattia o di malattia professionale, da parte rispettivamente dell INPS e dell INAIL. Per i titolari e collaboratori la richiesta di integrazione per infortunio e malattia professionale dovrà essere corredata da certificazione medica e prospetto di liquidazione INAIL. Le richieste devono essere presentate entro 180 giorni dalla data di guarigione pena la prescrizione del diritto. Il Fondo effettuerà il rimborso entro 30 giorni dalla data della richiesta, o dal completamento della pratica. Per l erogazione della una tantum per invalidità permanente le domande dovranno pervenire entro e non oltre 12 mesi dalla liquidazione da parte dell INAIL g) Di tutte le assistenze date in qualsiasi forma deve essere tenuta registrazione cronologica con l indicazione degli importi erogati. 2 Maternità Il Fondo interviene a sostegno delle lavoratrici dipendenti, delle titolari, socie o collaboratrici le prestazioni corrisposte per il congedo di maternità, sia obbligatorio che facoltativo nelle seguenti misure: a) Lavoratrici dipendenti in congedo di maternità obbligatoria, integrazione al 100% della retribuzione e della contribuzione, se versata; b) Lavoratrici dipendenti in congedo di maternità facoltativo, integrazione fino al raggiungimento del 60% della retribuzione, fino ad esaurimento del periodo di congedo c) Titolari, socie e collaboratrici di aziende artigiane in congedo di maternità obbligatoria: contributo economico a integrazione fino al 100% del salario convenzionale giornaliero. Per le lavoratrici dipendenti le integrazioni saranno anticipate dal datore di lavoro. d) Diritto alle prestazioni Hanno diritto di chiedere le prestazioni del Fondo le dipendenti di aziende aderenti al FILA in regola con i versamenti, come previsto dall art 5 dello Statuto. Hanno diritto inoltre le titolari socie e collaboratrici delle aziende artigiane in regola con i versamenti. Le indennità di cui sopra saranno riconosciute per gli eventi successivi all adesione al FILA delle aziende. f) Modalità di intervento Per ottenere il rimborso del Fondo delle integrazioni contrattuali erogate per la maternità, le imprese devono presentare

4 l apposito modello MAT. corredato dai certificati medici comprovante la nascita e dal prospetto di liquidazione della indennità di maternità da parte dell INPS. Per le titolari socie e collaboratrici la richiesta di integrazione della prestazione INPS per la maternità e del versamento della contribuzione figurativa dovrà essere corredato da certificazione medica comprovante la nascita e prospetto di liquidazione INPS. Le richieste devono essere presentate entro 60 giorni dalla liquidazione dell INPS. Il Fondo effettuerà il rimborso, ovvero il versamento per quanto attiene sia la parte retributiva sia per la relativa contribuzione figurativa entro 30 giorni. ARTICOLO 10 - Prestazioni aggiuntive a) Rimborso cure dentarie e protesi Il Fila eroga prestazioni a integrazione di spese sostenute a seguito di interventi per: Protesi dentarie viene erogata una indennità di 40 per ogni dente sostituito. La prestazione è ripetibile negli anni fino ad un massimo di 28 denti. Per cure viene erogata un indennità di 40 per ogni dente curato ( es. otturazioni, devitalizzazioni, estrazione senza sostituzione) La prestazione è ripetibile negli anni fino ad un massimo di 28 denti. 1) Il contributo spetta ai lavoratori/lavoratrici dipendenti e ai familiari ( moglie - marito e figli a carico) di aziende aderenti al FILA in regola con i versamenti, come previsto dall art. 5 dello statuto. 2) Modalità di rimborso: domanda su apposito modulo da ritirare presso il FILA o da scaricare dal sito internet, fattura del medico dentista, dichiarazione del dentista attestante il numero dei denti sostituiti o delle cure prestate, stato di famiglia ( solo per i familiari a carico). La richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della fattura. b) Visite specialistiche Il Fila eroga prestazioni a integrazione delle spese sostenute per visite mediche specialistiche ( escluso dentista ) nella seguente misura: rimborso del 30% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 300,00 a dipendente nell anno solare. 1) Il contributo spetta ai lavoratori/lavoratrici dipendenti e ai familiari ( moglie - marito e figli a carico) di aziende aderenti al FILA in regola con i versamenti, come previsto dall art. 5 dello statuto. 2) Modalità di rimborso: domanda su apposito modulo C da ritirare presso il FILA o da scaricare dal sito internet, fattura del medico. La richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della fattura. c) protesi oculistiche Il Fila eroga prestazioni a integrazione delle spese sostenute a seguito di acquisto di occhiali o lenti a contatto per vista nella seguente misura: rimborso del 30% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 150,00 a dipendente, nell anno solare. 1) Il contributo spetta ai lavoratori/lavoratrici dipendenti e ai familiari ( moglie marito e figli a carico) di aziende aderenti al FILA in regola con i versamenti, come previsto dall art. 5 dello statuto. 2) Modalità di rimborso: domanda su apposito modulo RIMB. da ritirare presso il FILA o da scaricare dal sito internet, fattura dell ottico oppure una sua dichiarazione della spesa sostenuta con la specifica delle protesi unitamente allo scontrino fiscale. La richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della fattura. d) Premio studio Il FILA corrisponde annualmente a favore dei lavoratori/lavoratrici dipendenti da aziende iscritte al FILA che abbiano figli studenti conviventi a carico nelle seguenti misure:

5 1) scuola elementare: 75 2) scuola media inferiore: 175 3) scuola media superiore: 200 4) università: 300 ( frequenza o laurea con voto non inferiore a 100) Il contributo spetta ai lavoratori/lavoratrici dipendenti con figli a carico di aziende aderenti al FILA in regola con i versamenti, come previsto dall art. 5 dello statuto. Modalità di rimborso: domanda su apposito modulo RIMB. da ritirare presso il FILA o da scaricare dal sito internet, certificato di frequenza o fotocopia bollettini tasse universitarie, certificato di laurea, stato di famiglia, codice fiscale dei figli studenti. La richiesta deve essere presentata entri il 31 gennaio di ogni anno. Art. 11 prestazioni per il consolidamento, l occupazione e l innovazione delle imprese 1) interventi per la trasformazione a tempo indeterminato dei lavoratori/ lavoratrici assunti con contratto a termine e di soggetti in cerca di occupazione avviati tramite progetti di inserimento. A decorrere dal 1 Gennaio 2004, il Fondo interviene a favore delle aziende che intenderanno consolidare a tempo indeterminato i seguenti contratti di lavoro e/o inserimenti: a) trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine stipulati ai sensi del d.lgs. 368/2000, ovvero assunzione di lavoratori/lavoratrici interinali in costanza di prestazione di lavoro presso la stessa azienda b) assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori/lavoratrici che hanno partecipato a progetti di inserimento o stages aziendali; c) assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori/lavoratrici provenienti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) ed in itinere da contratti a progetto; ovvero di lavoratori/lavoratrici in affitto ( staff leasing ) prestanti lavoro presso la stessa azienda ed il cui precedente rapporto sia cessato nei 30 giorni precedenti. d) trasformazione di contratti di apprendistato.- Nei casi previsti ai punti a),b) e d), il Fondo riconosce al datore di lavoro un incentivo una tantum, pari ad Euro a fronte dell avvenuta trasformazione di ogni singolo contratto di lavoro o sua nuova qualificazione, od inserimento nel ciclo lavorativo. Nei casi previsti al punto c), il Fondo riconosce al datore di lavoro un incentivo una tantum all assunzione pari a Euro per ogni co.co.co. ( ed in itinere per ogni contratto a progetto) e per ogni lavoratore/lavoratrici in affitto. L azienda interessata non potrà chiedere, nel corso dell anno solare più di un incentivo per ogni caso sopraindicato, ad eccezione dei casi indicati alla lettera b), nella misura di 2 lavoratori/lavoratrici, e dei casi di cui alla lettera a) e d), nella misura di 3 lavoratori/lavoratrici. In ogni caso il Fondo provvederà agli interventi secondo le casistiche suindicate, nel limite di 3 soggetti per ogni azienda, salvo che gli inserimenti in misura maggiore siano stati opportunamente disciplinati da apposito e preventivo accordo sindacale. Nel caso in cui gli interventi di cui ai punti a),b),c),d), siano rivolti a soggetti appartenenti a categorie particolarmente svantaggiate: - iscritti alle liste di cui alla legge 68/99, - detenuti in regime di semilibertà - eventuali casistiche che saranno individuate di volta in volta dal C.d.A. gli importi di cui ai punti citati saranno erogati in misura doppia di quanto previsto. Le aziende per richiedere gli incentivi, dovranno presentare apposita domanda alla Segreteria del FILA, con il modello TRASF. allegando la seguente documentazione: 1) fotocopia del modello Unilav e fotocopia del contratto a tempo indeterminato e la data di trasformazione del contratto individuale; 2) fotocopia dei contratti a termine, dei contratti di co.co.co. ( in itinere dei contratti a progetto), delle convenzioni per i contratti di inserimento e dei tirocini formativi; ovvero dei contratti di lavoro interinale o di affitto (staff leasing) attestanti la prestazione effettuata presso l azienda. 3) fotocopia dei contratti individuali di lavoro, a tempo indeterminato, debitamente sottoscritti dai lavoratori per accettazione;

6 4) attestazione della regolarità contributiva dell azienda valida alla data della richiesta di intervento; 5) dichiarazione congiunta rilasciata dal legale rappresentante dell azienda e dalle maestranze con le quali si attesti la mancata riduzione di personale, ai sensi del D.P.R n e legge 223/91, nei 12 mesi precedenti l avvenuta trasformazione dei rapporti di lavoro o l assunzione ex novo secondo i casi sopraindicati; Per gli interventi previsti il Fondo, stanzierà la somma di euro all anno : Le richieste saranno soddisfatte nei limite delle risorse prestabilite e liquidate con il criterio della priorità di presentazione. * Gli interventi sono riservati alle aziende artigiane e alle PMI che hanno scelto l opzione adesione INTEGRALE al FILA 2) Interventi a favore dell inserimento di lavoratori/lavoratrici in stages aziendali e in altri percorsi di scuola lavoro. Il fondo sulla scorta di quanto previsto dall art. 4 dello Statuto interviene a favore di progetti realizzati da Enti pubblici e/o privati rivolti a soggetti alla ricerca di prima occupazione ed integrazione nel mondo del lavoro attraverso stages aziendali o altri percorsi di scuola-lavoro, disponendo a tale riguardo un sostegno a titolo di borsa lavoro da erogare con i criteri di seguito indicati: a) Il Fondo, sui progetti definiti dagli Enti pubblici, riconoscerà alle imprese partecipanti il 40% della borsa lavoro stabilita nella convenzione pattuita; b) Ai tirocinanti o stagisti, il Fondo erogherà loro direttamente un rimborso spese attraverso una borsa lavoro di 200 Euro mensili, fino ad un massimo di 3 mesi. Tale intervento deve prevedere la presenza tra i fruitori del 40% di genere femminile. Tale disposizione si applica nel caso di almeno 2 o più inserimenti. Fatto salvo eventuali accordi sindacali che tengano conto delle specifiche caratteristiche aziendali. Per l inserimento di soggetti appartenenti a categorie particolarmente svantaggiate: -iscritti alle liste di cui alla legge 68/99, - detenuti in regime di semilibertà - eventuali casistiche che saranno individuate di volta in volta dal C.d.A. gli importi di cui ai punti a) e b) saranno erogati in misura doppia di quanto previsto. Per i rimborsi di cui al punto a), le aziende interessate, dovranno inoltrare apposita richiesta tramite il modello INS.1 alla Segreteria del Fila, allegando copia della Convenzione regolarmente stipulata in conformità ai progetti suindicati, unitamente a una dichiarazione di responsabilità sottoscritta anche dagli stagisti o tirocinanti dalla quale risulti l effettiva e continuativa partecipazione al percorso formativo. Per gli interventi al punto b), le richieste dovranno essere presentate direttamente dai tirocinanti o stagisti alla Segreteria del Fondo con modello INS.2 a cadenza mensile e dietro presentazione di apposita domanda corredata da una dichiarazione della azienda ospitante, con la quale si attesti la regolarità della frequenza. Per gli interventi previsti il Fondo, stanzierà la somma di euro all anno : Le richieste saranno soddisfatte nei limite delle risorse prestabilite e liquidate con il criterio della priorità di presentazione. * Gli interventi rivolti alle imprese sono riservati alle aziende artigiane e alle PMI che hanno scelto l opzione adesione INTEGRALE al FILA 3) interventi a sostegno della formazione continua Il fondo interviene a sostegno dei progetti rivolti ad imprese iscritte al FILA, ai loro dipendenti, soci e collaboratori/collaboratrici nelle seguenti misure: a) Formazione 236/93: domande individuali presentate in accordo con l azienda di appartenenza; domande da parte di lavoratori/lavoratrici appartenenti ad imprese in crisi o impegnate in processi di ristrutturazione. Si

7 prevede il rimborso della retribuzione oraria, comprensiva degli istituti contrattuali e degli oneri sociali, del dipendente in formazione. b) Voucher formativi individuali per l accrescimento delle capacità professionali all interno della propria azienda: si spazia dall informatica, alla lingua inglese alla specializzazione/ aggiornamento professionale. Si prevede il rimborso della retribuzione oraria, comprensiva degli istituti contrattuali e degli oneri sociali, del dipendente in formazione. c) Partecipazione a corsi finanziati dal FSE per quanto riguarda la misura D1(sviluppo della formazione continua, della flessibilità del MDL e della competitività delle imprese con priorità alle PMI). Si prevede il rimborso della retribuzione oraria, comprensiva degli istituti contrattuali e degli oneri sociali, del dipendente in formazione. Tra questi sono ricompresi i corsi di formazione-aggiornamento da effettuare durante il periodo di congedo di maternità per il rientro in azienda adeguatamente aggiornati. d) Partecipazione a corsi finanziati dal FSE con intervento da parte delle aziende all accoglimento in stage con relativo accordo sindacale che preveda l assunzione degli allievi; si prevede il rimborso del tutor aziendale nella misura del 50% della retribuzione oraria convenzionale e con un tetto massimo di euro anno per azienda. e) Partecipazione a percorsi formativi obbligatori per legge al fine di raggiungere la qualifica necessaria ad intraprendere una propria attività o necessari per il proseguimento della medesima: Apprendistato, ADR, Accesso alla Professione per conto terzi, HACCP, Responsabile tecnico gestione rifiuti, Responsabile della sicurezza. Si prevede il rimborso delle spese documentate nella misura massima di 200 euro per azienda. Le aziende beneficiarie del contributo di cui al presente articolo non potranno presentare ulteriore richiesta, per la stessa motivazione, sia per l'anno solare cui l'intervento si riferisce, sia per i due anni successivi. Relativamente al punto d) nei casi in cui gli interventi siano rivolti a soggetti appartenenti a categorie particolarmente svantaggiate: - iscritti alle liste di cui alla legge 68/99, - detenuti in regime di semilibertà - eventuali casistiche che saranno individuate di volta in volta dal C.d.A. gli importi di cui ai punti citati saranno erogati in misura doppia di quanto previsto. Le domande dovranno essere presentate utilizzando gli appositi modelli FORM.1 per le tipologie dei punti a, b, e c; modello FORM.2 per il punto d e modello FORM.3 per il punto e. Per gli interventi previsti il Fondo, stanzierà la somma di euro all anno. Le richieste saranno soddisfatte nei limite delle risorse prestabilite e liquidate con il criterio della priorità di presentazione. * Gli interventi sono riservati alle aziende artigiane e alle PMI che hanno scelto l opzione adesione INTEGRALE al FILA Ai fini di dare certezza alle imprese circa il sostegno alle proprie attività di cui ai capitoli 1, 2 e 3 dell art. 11 e ai fini di una corretta predisposizione del bilancio preventivo, entro il trenta ottobre di ogni anno sarà effettuata una verifica circa l utilizzo degli stanziamenti relativi ai singoli capitoli di spesa citati. Il tale sede il C.d.A. delibererà in merito al rifinanziamento dei contributi previsti, sia quanto attiene gli stanziamenti complessivi, sia sulla misura degli specifici contributi. 4) Contributo spese consulenziali Il Fila stipulerà apposite convenzioni con Studi professionali ecc. esperti in materia di consulenza alle imprese per aggregazioni, costituzioni reti aziendali, consorzi ecc. a costi agevolati per le aziende iscritte. Alle stesse aziende saranno rimborsate le spese sostenute fino ad un massimo di 3.000, ovvero sarà integrato, nella stessa misura, l eventuale finanziamento concesso da altri enti competenti. 5) Fondo di sostegno agli investimenti, all innovazione e internazionalizzazione delle imprese. 1) CONTRIBUTO INTERNAZIONALIZZAZIONE - Contributo partecipazione Fiere Internazionali - previste dalla Guida Mondiale Fiere oppure in Italia ma programmate dal Coordinamento Interregionale Fiere per : - Noleggio spazio espositivo (requisito indispensabile per ammettere le altre spese) - Progettazione ed allestimento dello stand - Spese di trasporto della merce effettuate da terzi - Spese di interpretariato in fiera

8 - Inserzioni pubblicitarie sul catalogo degli espositori realizzato dall Ente Fiera Contributo del 50% per le spese di partecipazione fino ad un massimo di: 2.500,00 in Italia 3.500,00 in UE 6.000,00 extra UE MODALITA Di EROGAZIONE - 50 % all atto della presentazione delle fatture; - 50 % a compensazione della contribuzione FILA e dietro presentazione di regolare fattura. 2) INTERVENTI IN CONTO INTERESSE PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI E/O INNOVAZIONE PERL INCREMENTO O IL CONSOLIDAMENTO DELL OCCUPAZIONE - Ampliamento dell unità produttiva (con esclusione degli immobili e delle opere edili) - Diversificazione della produzione, anche in caso di nuovi prodotti aggiuntivi - Cambiamento fondamentale del processo di produzione Contributo per investimenti fino a ,00 50% del Costo interesse per il primo anno con max di 2.000,00 Contributo per investimenti oltre ,00 50 % del costo interesse per il primo anno con max di 5.000,00 MODALITA Di EROGAZIONE - A compensazione della contribuzione FILA e dietro presentazione di idonea documentazione comprovante l avvenuto investimento ed il relativo contratto di finanziamento bancario o altro ente, se c è capienza nell arco di 24 mesi. E stanziato un Fondo di ,00 a valere per i primi 3 anni a decorrere dal 2012 da destinarsi agli interventi di cui ai predetti punti 1) e 2).- Per ogni anno è assegnata una quota di detto Fondo nella misura di ,00 così ripartita ,00 per il contributo di internazionalizzazione e ,00 per gli interventi in conto interesse Qualora i fondi così destinati non siano utilizzati secondo le predette ripartizioni ed in presenza di richieste non ancora soddisfatte i residui provenienti dai fondi così destinati potranno essere riconosciuti comunque entro la fine dell anno di riferimento.- I fondi residui alla fine di ogni anno saranno attribuiti in aggiunta alla quota prestabilita nell anno successivo.- 6) Interventi a sostegno dell occupazione e sostegno al reddito ( a carico del fondo straordinario anticrisi istituito nel 2009 ) a) Fondo straordinario di sostegno al reddito: Estensione ai titolari e collaboratori/collaboratrici delle aziende artigiane dell integrazione al 60% del salario convenzionale INPS in caso di sospensione a zero ore dell intera attività aziendale per la durata di 15 settimane nel biennio, tramite modello FGSA1, FGSA2, FGSA3. La richiesta della prestazione dovrà essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla ripresa dell attività. Le Aziende che ricorrono al FGSA verseranno per le prime 6 settimane di intervento un contributo addizionale pari al 4% sul monte complessivo della prestazione.- Oltre le 6 settimane di prestazione il contributo addizionale è elevato all 8%.-

9 b)sostegno all occupazione L intervento è rivolto alle aziende che ricorrono agli ammortizzatori sociali e non fanno ricorso a riduzione del personale. Il FILA corrisponderà alle aziende l incidenza del TFR per i periodi di sospensioni dei lavoratori. Requisiti: Ricorso alla CIGS in deroga per oltre 3 mesi per almeno i 2/3 del personale. Per il computo si considerano le ore di effettiva sospensione nell anno mobile ( 12 mesi antecedenti la fine del ricorso alla CIG in Deroga) Non aver effettuato riduzioni del personale nel periodo ed impegnarsi a non effettuarne nei 12 mesi successivi.. c)sostegno alla crescita occupazionale. L intervento è rivolto alle aziende che incrementano l occupazione. Oltre a quanto previsto dall attuale regolamento, Il Fila garantirà le prestazioni ai nuovi assunti senza onere di contribuzione al FILA per 12 mesi. d)sostegno al reddito Per i lavoratori licenziati e iscritti al Collocamento, a causa di cessazione dell attività aziendale il FILA istituisce un sostegno al reddito integrativo delle prestazioni INPS nella seguente misura: lavoratori/trici fino a 40 anni di età lavoratori/trici da 40 a 50 anni di età lavoratori/trici oltre 50 anni di età Le erogazioni di cui sopra verranno integrate con 500 euro in più per ogni familiare a carico per un massimo di 3. Modalità di erogazione: All atto del licenziamento La restante parte, da calcolarsi individualmente, sarà suddivisa in tre quote di pari importo da erogarsi dopo mesi dal licenziamento se il lavoratore/trice risulterà ancora iscritta al collocamento. L intervento di cui al punto d) è subordinato alla presentazione di apposito accordo sindacale debitamente sottoscritto in sede di commissione di conciliazione istituita presso il Fila. e) Interventi per la ricollocazione dei lavoratori licenziati Il Fila segnalerà nominativo, recapito, professionalità, esperienza ed età dei lavoratori licenziati da aziende iscritte al FILA, acquisita la loro dichiarazione scritta di disponibilità e interesse, alle aziende associate per settore merceologico di appartenenza. Gli stessi dati saranno inoltre resi disponibili in apposita bacheca elettronica sul sito FILA. Incentivi per le aziende. Il FILA assicurerà le prestazioni ai lavoratori di cui sopra, se assunti da azienda iscritta al FILA, senza nessun onere di contribuzione al FILA per 24 mesi, oltre a quanto già previsto dal regolamento per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. ARTICOLO 12 Quanto non previsto dal presente regolamento sarà disciplinato con delibera del Consiglio di Amministrazione del FILA

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