F A S H I O N S P E C I A L I S T A
|
|
- Giorgia Speranza
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Gesamtverband der Schweizerischen Textil- und Bekleidungsindustrie Schweizerische Textilfachschule Swiss Men Stores F A S H I O N S P E C I A L I S T A con attestato professionale REGOLAMENTO D ESAME per il conseguimento della Esame professionale del 13 marzo
2 Gesamtverband der Schweizerischen Textil- und Bekleidungsindustrie Schweizerische Textilfachschule Swiss Men Stores REGOLAMENTO D ESAME per il conseguimento della Esame professionale di F A S H I O N S P E C I A L I S T A con attestato professionale del 13 marzo 2009 Visto l Articolo 28 Paragrafo 2 della Legge Federale sulla Formazione Professionale del 13 dicembre 2002 l organo direzionale e gestionale emana il seguente Regolamento d Esame: 1 INFORMAZIONI GENERALI 1.1 Finalità dell esame Durante l esame si devono comprovare le competenze relative allo sviluppo di capi d abbigliamento per esterno classici secondo le direttive industriali. Al centro dell attenzione si trovano lo sviluppo individuale del taglio secondo gli svolgimenti di costruzione standardizzati nonché la fabbricazione razionale e precisa. Le titolari / i titolari del titolo realizzano prototipi risp. prodotti individuali nel pieno rispetto delle esigenze dei clienti. I loro compiti includono anche la funzione di consulenza e l analisi del corpo del cliente, la costruzione adatta al tipo nonché la considerazione del materiale impiegato. Le titolari / i titolari del titolo lavorano negli studi di modelli e/oppure nei reparti di sviluppo dei confezionisti. Nel commercio essi rivestono all interno dei reprati di acquisto delle funzioni di consulenza nel campo della garanzia della qualità che include l esattezza delle forme nonché i metodi di fabbricazione. Le conoscenze dei metodi industriali rivestono in questo un ruolo importante. Nella vendita essi possono essere impiegati nelle pretenziose funzioni di consulenza. Qui inclusa è anche la dimestichezza con innovative soluzioni di vendita, come per esempio i sistemi di distribuzione specifici del ramo per la confezione di massa. In sede d esame il candidato deve dimostrare di essere in grado di: Distinguere secondo i correnti criteri del ramo tutte le caratteristiche specifiche, l esattezza della forma e la lavorazione dei prodotti d abbigliamento e di valutare la qualità dei prodotti. Tenuto conto delle misure e della corporatura del cliente, approntare la costruzione di cartoni per lo sviluppo taglie per capi d abbigliamento dal taglio classico. Realizzare singoli capi d abbigliamento dal taglio classico confezionati su misura secondo tecniche di lavorazione razionali, e valutare la qualità del capo finito in base a fattori quali vestibilità, impiego dei materiali e fattura. di essere in grado di consigliare in modo competente e mirato un cliente esigente nel campo del classico abbigliamento esterno. Essa/esso è capace di captare le tendenze del momento ed è in grado di considerare gli aspetti di una consulenza sui colori e sullo stile. 2
3 1.2 Organo direzionale e gestionale 1.21 L organo direzionale e gestionale è composto dai seguenti enti operanti nel settore: Associazione Svizzera dell Industria Tessile e dell Abbigliamento Schweizerische Textilfachschule (STF) Istituto Tecnico Tessile Svizzero Swiss Men Stores 1.22 L organo direzionale e gestionale è responsabile per l intera Confederazione Svizzera. 2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 2.1 Composizione della Commissione esaminatrice (di maturità professionale) 2.11 Tutti i compiti in relazione con la concessione del diploma di specializzazione vengono demandati ad una commissione esaminatrice. Essa è composta da 5-8 membri. I membri della commissione esaminatrice vengono eletti dall associazione d amministrazione per una durata burocratica di 4 anni La Commissione esaminatrice si costituisce autonomamente. Ha potere deliberativo in numero legale, quando la maggioranza dei membri è presente. Ogni decisione deve essere approvata dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, la decisione finale è demandata alla/al Presidente. 2.2 Compiti della Commissione esaminatrice 2.21 La Commissione esaminatrice a) emana le Linee Guida del Regolamento d Esame e le attualizza periodicamente; b) stabilisce l importo della tassa d iscrizione all esame ai sensi del regolamento tariffario e fiscale del emanato dall Ufficio Federale della Formazione professionale e della Tecnologia UFFT; c) stabilisce le date, gli orari e la sede in cui sarà svolto l esame; d) definisce il programma dell esame; e) provvede alla preparazione e distribuzione delle prove d esame e conduce l esame; f) sceglie e nomina le esperte e gli esperti esaminatori, li forma per la loro missione e li mette in carica; g) decide in merito all ammissione dei candidati all esame o alla loro eventuale espulsione dall esame; h) decide in merito al rilascio del Diploma; i) gestisce richieste, istanze e ricorsi; j) si occupa della gestione contabile e della corrispondenza; k) delibera in merito al riconoscimento e la messa in pratica dei risultati di altri esami e di altri diplomi; l) relaziona e riferisce agli Organi Superiori e all UFFT circa le proprie attività; m) si occupa dello sviluppo e della sicurezza della qualità, in particolare per l attualizzazione regolare del profilo delle qualificazioni in corrispondenza alle esigenze del mercato del lavoro La Commissione esaminatrice ha facoltà di trasferire e demandare singoli compiti e la gestione contabile alla Segreteria dell Istituto Tecnico Tessile Svizzero - Schweizerischen Textilfachschule (STF). 3
4 2.3 Presenza di esterni / Vigilanza 2.31 L esame è condotto sotto la vigilanza e il controllo dello stato federale. Non è aperto al pubblico. Solo in casi particolari la Commissione esaminatrice può fare eccezioni L UFFT è puntualmente invitato ad assistere all esame e provvisto degli atti dell esame. 3 ANNUNCIO PUBBLICO, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, COSTI 3.1 Annuncio pubblico 3.11 L esame è indetto e annunciato pubblicamente almeno 6 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali attraverso e presso gli organi competenti facenti capo alle associazioni dei gestori e la stampa specializzata del settore L annuncio contiene quantomeno indicazioni utili circa: - le date dell esame - la tassa di iscrizione all esame - le sedi e gli uffici presso i quali è possibile iscriversi - i termini di presentazione della domanda d iscrizione - il progetto didattico interdisciplinare e le materie d esame. 3.2 Iscrizione La domanda d iscrizione all esame deve essere depositata entro il termine previsto presso la segreteria coordinatrice dell esame. Alla domanda devono essere allegati: a) un prospetto aggiornato dei corsi di formazione professionale e delle esperienze professionali maturate; b) copie degli attestati di formazione e di lavoro richiesti per l ammissione all esame; c) l indicazione della lingua in cui si intende sostenere l esame; d) copia autenticata di un documento d identità ufficiale accompagnato da una foto. 3.3 Ammissione 3.31 È ammesso all esame chiunque: a) sia in possesso dell attestato di capacità/idoneità lavorativa nell ambito tessile e dell abbigliamento, nel campo commerciale, tecnico oppure creativo il quale permette un impiego nel campo professionale tessile e dell abbigliamento oppure di un attestato equipollente; b) disponga di una pratica professionale di almeno 2 anni nell ambito dell abbigliamento oppure che possa esibire un corso preliminare pratico-professionale di un anno oltre che ad 1 anno di pratica professionale; Salvo bonifico puntuale del canono d esame secondo l art a) 3.32 L equipollenza di attestati e diplomi esteri è valutata e decisa dall UFFT La decisione circa l ammissione all esame è comunicata alla/al candidata/o per iscritto almeno tre mesi prima dell inizio dell esame. In caso di risposta negativa, la comunicazione comprende le motivazioni che hanno portato all esclusione dall esame e indicazioni utili sulle possibilità di impugnazione, nonché sull autorità o ufficio competente a cui indirizzare il ricorso e il termine entro cui presentarlo. 4
5 3.4 Costi 3.41 All atto della conferma di ammissione all esame la/il candidata/o sono tenuti a versare la tassa d iscrizione prevista. I canoni per la realizzazione del diploma di specializzazione e l iscrizione nel registro dei titolari di diploma di specializzazione nonché i contributi per i materiali sono raccolti separatamente In caso di rinuncia entro i termini previsti al Paragrafo 4.2 o di ritiro dall esame per ragioni valide e giustificabili, l importo versato, detratti i costi derivanti, viene rimborsato I candidati che non superano l esame non hanno diritto ad alcun rimborso La tassa d iscrizione per i candidati che ripetono l esame è fissata caso per caso dalla Commissione esaminatrice tenuto conto della mole e della lunghezza dell esame Ogni spesa per trasferte, pernottamenti, pasti e assicurazioni sostenuta per poter sostenere l esame è a carico dei candidati. 4 MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DELL ESAME 4.1 Convocazione 4.11 L esame è istituito e implementato se e quando, dopo la pubblicazione dell annuncio, almeno 8 candidati per area linguistica soddisfano i requisiti richiesti per l ammissione La candidata o il candidato ha facoltà di svolgere l esame, a propria scelta, in una delle tre lingue ufficiali della Confederazione, ossia tedesco, francese o italiano La candidata o il candidato è convocata/o almeno 2 mesi prima dell inizio dell esame. La convocazione contiene: a) il programma dell esame con l indicazione della sede, della data e dell orario in cui l esame sarà svolto, nonché dei sussidi e degli ausili ammessi in sede d esame; b) l elenco delle esperte e degli esperti esaminatori Eventuali domande di esclusione di un esperta o un esperto devono essere inviate alla Commissione esaminatrice almeno 14 giorni prima dell inizio dell esame debitamente corredate delle necessarie motivazioni. La Commissione esaminatrice prenderà, nel caso, i necessari provvedimenti. 4.2 Rinuncia o Ritiro 4.21 La candidata o il candidato ha facoltà di ritirare la propria iscrizione fino a 4 (quattro) settimane prima dell inizio dell esame Oltre detto termine è possibile ritirarsi dall esame solo in presenza di ragioni valide e giustificabili. Sono considerate ragioni valide e giustificabili, in particolare: a) gravidanza b) malattia, infortunio; c) morte di un parente stretto. d) un imprevista chiamata per prestare servizio militare, nella protezione civile o nel servizio civile Il ritiro dall esame deve essere tempestivamente comunicato alla Commissione esaminatrice per iscritto, accompagnato da documenti attestanti la validità della richiesta. 4.3 Non amissione e espulsione 4.31 I candidati che per quanto riguarda le condizioni d ammissione fanno intenzionalmente indicazioni sbagliate oppure che cercano d ingannare in altro modo la commissione esaminatrice non vengono ammessi all esame. 5
6 4.32 È passibile di espulsione dall esame chiunque: a) utilizzi sussidi o ausili non ammessi; b) violi gravemente il regolamento che disciplina l esame; c) cerchi di ingannare o corrompere le esperte o gli esperti Espulsione dall esame è disposta e decretata dalla Commissione esaminatrice. Fintanto che la decisione in merito non è stata formulata in una forma legalmente valida, la/il candidata/o ha il diritto di proseguire l esame e portarlo a termine con riserva. 4.4 Ispettore supervisore, esperte ed esperti 4.41 Almeno un ispettore competente deve vigilare sullo svolgimento dell esame e controllare con la dovuta attenzione che tutto si svolga nel rispetto delle regole. Questi dovrà annotare e riportare eventuali osservazioni in forma scritta Almeno due esperte o esperti sottopongono i candidati all esame orale, ne valutano la prestazione ed esprimono un voto di comune accordo Almeno due esperte o esperti giudicano le prove orali, effettuano appunti per il colloquio dell esame e per lo svolgimento dello stesso, giudicano le prestazioni ed esprimono un voto di comune accordo Parenti e attuali o passati superiori, collaboratrici e collaboratori della candidata o del candidato facenti vece di esperta o esperto sono tenuti ad astenersi da detto ruolo in sede di esame e valutazione del/della candidato/a. 4.5 Conclusione e seduta per l espressione della valutazione finale 4.51 A conclusione dell esame la Commissione esaminatrice si riunisce in seduta per decidere circa il superamento dell esame. La rappresentante o il rappresentante dell UFFT è invitata/o a presenziare alla seduta I docenti dei corsi di preparazione, parenti e attuali o passati superiori, collaboratrici e collaboratori della candidata o del candidato sono tenuti ad astenersi dall esprimere il proprio parere quando la commissione è impegnata a decidere sul conferimento del diploma. 5 PROVE D ESAME E MATERIE 5.1 Prove d esame 5.11 L esame comprende le seguenti prove: Parte esame Tipo di same Tempo Ponderazione 1 Nozioni branca Per iscritto 6 ore 4 2 Progetto didattico Lavoro pratico secondo In concomittanza 5 interdisciplinare l ordine per iscritto con la professione ca. 80 ore 3 Presentazione del lavoro di progetto lavorative Orale 0.5 ore 1 Totale supervisione esame Totale lavoro pratico 6.5 ore 80 ore 5.12 Ogni prova d esame può essere suddivisa in sottoposizioni. Detta suddivisione viene stabilita dalla Commissione esaminatrice. 6
7 5.2 Materie d esame 5.21 Le determinazioni dettagliate sull esame finale sono riportate nelle linee guida sull ordinamento dell esame secondo cifr Bst.a La Commissione esaminatrice ha facoltà di decidere sull equipollenza di prove d esame superate con successo ovvero moduli di altri esami sostenuti presso istituti di livello terziario come pure sulla eventuale dispensa dal sostenere le prove corrispondenti previste dal presente Regolamento d Esame. 6 VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI VOTI 6.1 In generale Le valutazioni relative a sottoposizioni e posizioni sono espresse attraverso valori dei voti, come indicato al Par. 6.2 e Par Valutazione 6.21 I voti di posizione vengono espressi in voti interi e mezzi voti second l art Il voto di una parte di esame costituisce la media di tutti i voti di posizione. Esso viene arrotondato su un punto decimale. Se il metodo di valutazione conduce direttamente al voto di una parte d esame senza posizioni, allora quest ultimo viene stabilito secondo l art Questo voto complessivo dell esame costituisce la media ponderata di tutti i voti delle singole parti di esame. Esso viene arrotondato su un punto decimale. 6.3 Valori dei voti Le prestazioni vengono valutate con dei voti da 6 a 1. Il voto 4 e oltre determinano le prestazioni sufficienti. Non sono ammessi altri voti al di fuori dei mezzi voti. 6.4 Condizioni per suprare l esame e per ricevere il diploma di specializzazione 6.41 L esame è da considerarsi superato quando: a) il voto complessivo non è inferiore al valore 4.0 b) il voto per il progetto didattico interdisciplinare non è inferiore a 4.0. c) il voto di una parte dell esame non è inferiore a L esame è da considerarsi non superato, se la candidata oppure il candidato: a) non ha inoltrato il suo progetto didattico interdisciplinare entro il termine prescritto, b) non notifica il proprio ritiro entro i termini previsti; c) non si presenta all esame senza un motivo valido e giustificabile; d) si ritira dopo l inizio dell esame senza un motivo valido e giustificabile; e) deve essere espulsa/o dall esame La commissione esaminatrice decide sul superamento dell esame basandosi unicamente sulle prestazioni apportate. Chi ha superato l esame riceve anche il diploma di specializzazione della Confederazione Elvetica La commissione esaminatrice rilascia ad ogni candidata e ad ogni candidato un diploma sull esame. Da questo è possibile avere le seguenti informazioni: a) i voti relativi alle diverse parti di esame ed il voto complessivo dell esame; b) il superamento oppure il non superamento dell esame; 7
8 c) in caso che il diploma non venga rilasciato, i candidati ricevono un avvertimento relativo ai mezzi d impugnazione. 6.5 Ripetizione 6.51 Chi non ha superato l esame può ripetere l esame ancora due volte Gli esami di ripetizione prevedono solamente quelle parti d esame in cui non sono state riscontrare prestazioni sufficienti. Se il voto della parte d esame 2 oppure 3 è insufficiente, bisogna ripetere tutte due le parti d esame Per l iscrizione e l ammissione all esame valgono le stesse regole e condizioni previste per la prima sessione d esame 7 DIPLOMA, TITOLO E RICORSI 7.1 Titolo e pubblicazione 7.11 I candidati che superano l esame, ricevono l attestato di formazione professionale elvetico. Detto attestato è rilasciato dall UFFT e firmato dalla Direttrice o dal Direttore dell UFFT o dalla/dal Presidente della Commissione esaminatrice Le/I titolari del diploma sono autorizzati ad avvalersi dei seguenti titoli protetti a livello federale: - Fashion Spezialist/in mit eidgenössischem Fachausweis - Fashion spécialiste avec brevet fédéral - Fashion specialista con attestato professionale federale Quale traduzione in inglese, si consiglia di utilizzare Fashion Specialist with Federal Diploma of Professional Education and Training I nominativi delle diplomate e dei diplomati sono pubblicati e divulgati, nonché iscritti in un registro curato dall UFFT. 7.2 Ritiro del Diploma 7.21 L UFFT ha facoltà di ritirare i diplomi acquisiti illecitamente o illegalmente. Salvo restando il diritto di adire le vie legali e intentare debite azioni penali La decisione dell UFFT in tal senso può essere impugnata entro e non oltre 30 giorni dalla data della sua comunicazione facendo ricorso presso la Commissione di Ricorso DFE. 7.3 Rimedi giuridici 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'ufft, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'ufft. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica. 8
9 8 COPERTURA DEI COSTI 8.1 L organo direzionale e gestionale stabilisce su richiesta della Commissione esaminatrice l ammontare degli emolumenti da versare ai membri della Commissione esaminatrice, alle esperte e agli esperti. 8.2 L organo direzionale e gestionale si fa carico dei costi dell esame, nella misura in cui non siano coperti attraverso le tasse di iscrizione, la sovvenzione Federale e altri contributi. 8.3 Per poter fissare l ammontare della sovvenzione Federale, secondo le direttive indicate, dopo la conclusione dell esame va sottoposto e inoltrato all UFFT un bilancio dettagliato. Su questa base l UFFT determinerà il contributo federale per l esecuzione dell esame. 9 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento d Esame entra in vigore con l approvazione da parte dell UFFT. 10 EMANAZIONE Zurigo, gennaio 2009 Gesamtverband der Schweizerischen Textil- und Bekleidungsindustrie Textilverband Schweiz TVS Beethovenstrasse 20 Casela postale Zurigo Schweizerische Textilfachschule Commissione Didattica per la Formazione Othmar Forster, Presidente Ebnaterstrasse Wattwil SWISS MEN STORES Vordere Vorstadt Aarau Il presente Regolamento d Esame è approvato. Berna, 13 marzo 2009 UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA La direttrice: DR. URSULA RENOLD 9
1. Disposizioni generali 3. 2. Organizzazione 4. 3. Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi 5. 4. Svolgimento dell esame 6
Regolamento d esame per l ottenimento del Certificato di Assistente del personale Edizione 2010 Organizzatori dell esame HR Swiss KV Schweiz Unione padronale svizzera Swissstaffing Associazione professionale
DettagliRegolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016
Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società
DettagliRegolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL N. 6057 Regolamento
DettagliRegolamento d esame. per l ottenimento del. Certificato di. Assistente del personale. Edizione 2014
Regolamento d esame per l ottenimento del Certificato di Assistente del personale Edizione 2014 Organizzatore dell esame è HRSE. Sono membri di HRSE: HR Swiss KV Schweiz Unione padronale svizzera Swissstaffing
Dettagli- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale superiore di. Esperta finanziaria per PMI Esperto finanziario per PMI
- 1 - REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore di Esperta finanziaria per PMI Esperto finanziario per PMI secondo il sistema modulare con esame finale Valido dal 9 ottobre 2008 - 2 - Visto
DettagliRegolamento. dell esame professionale. di specialista in HR. Edizione 2007
Regolamento dell esame professionale di specialista in HR Edizione 2007 Organizzatori dell esame HR Swiss SIC Svizzera Unione padronale svizzera Swissstaffing Associazione professionale per la gestione
DettagliOrgano responsabile per l attestato professionale federale di redattrice di testi pubblicitari / redattore di testi pubblicitari
Organo responsabile per l attestato professionale federale di redattrice di testi pubblicitari / redattore di testi pubblicitari REGOLAMENTO D ESAME per l esame federale di professione per redattrice /
DettagliRegolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista
Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista In base agli articoli: 30 e 31 della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002, 8, 13,
Dettaglil esame professionale superiore per operatore pubblicitario / operatrice pubblicitaria
REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore per operatore pubblicitario / operatrice pubblicitaria del 22 agosto 2012 Visto l articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002
DettagliREGOLAMENTO D' ESAME per l esame federale di professione di. Libraia / Libraio. (sistema modulare con esame finale)
REGOLAMENTO D' ESAME per l esame federale di professione di Libraia / Libraio (sistema modulare con esame finale) Sommario 1 Disposizioni generali...3 1.1 Scopo dell esame...3 1.2 Organo responsabile...3
Dettagli- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale di. Consulente finanziaria / Consulente finanziario. con sistema modulare ed esame finale
- 1 - REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale di Consulente finanziaria / Consulente finanziario con sistema modulare ed esame finale Valido dal 9 ottobre 2008 - 2 - Visto l art. 28, cpv. 2 della
DettagliRegolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière
Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière In base agli articoli: 50 della Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978, 8, 13,
DettagliCSP- CSE RSPP FSL - FFSL - CTS CTSS*
PROCEDURA GESTIONALE sigla:pd20 Pag. 1 di 5 DEL CSP- CSE RSPP FSL - FFSL - CTS CTSS* 0 1 emissione Rev. Data Motivazioni Convalida Approvazione Pag. 2 di 5 INDICE 1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2.0
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice pubblicitaria/operatore pubblicitario con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2005 (Stato 26 febbraio 2007) 53106 Operatrice
DettagliREGOLAMENTO. dell esame professionale per specialisti in manutenzione 24.3.2006
REGOLAMENTO dell esame professionale per specialisti in manutenzione 24.3.2006 versione 2 modificato traduzione 25.01.2010 Con riferimento all articolo 28 capoverso 2 della Legge Federale sulla Formazione
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 3 maggio 2011 35316 CFP Printmedienpraktikerin EBA/Printmedienpraktiker EBA Assistante
DettagliREGOLAMENTO dell esame professionale per Specialisti in Vendita con attestato federale specializzazione servizio interno e servizio esterno
REGOLAMENTO dell esame professionale per Specialisti in Vendita con attestato federale specializzazione servizio interno e servizio esterno Visto l articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre
DettagliRegolamento d esame. per. l esame professionale superiore di responsabile della comunicazione. del. Pubblicato dall organo responsabile
Regolamento d esame per l esame professionale superiore di responsabile della comunicazione del Pubblicato dall organo responsabile Pubblicità Svizzera PS e Fédération romande de publicité et de communication
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 2 novembre 2010 28404 Imbottitrice di mobili AFC/Imbottitore di mobili AFC Industriepolsterin EFZ/Industriepolsterer
DettagliPerito / Perita in assicurazione con attestato professionale federale
Perito / Perita in assicurazione con attestato professionale federale Regolamento d esame Dok Regolamento d esame attestato professionale Dat / Vers 26.09.2008 / 1.0 Status / Klass Regolamento d esame
DettagliEsame professionale superiore sistema modulare con esame finale
Esame professionale superiore sistema modulare con esame finale REGOLAMENTO D'ESAME concernente il rilascio di un diploma quale Maestro/maestra tessile del Visto l'articolo 28 della legge federale del
Dettagliper Manager turismo della salute e dell attività fisica con diploma federale
DACHVERBAND BEWEGUNGSBERUFE SCHWEIZ DBBS REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore per Manager turismo della salute e dell attività fisica con diploma federale del 26 febbraio 2010 (modulare
Dettaglidel 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali 412.105.7 del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell economia pubblica 1, visto l articolo 50 capoverso 2 della
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP) dell 11 luglio 2007 (stato il 1 febbraio 2012) 68103 Assistente d ufficio
DettagliFormazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS
Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS REGOLAMENTO D'ESAME per l esame federale di professione di specialista del commercio al dettaglio del 20 octobre 2009 Visto l articolo 28 capoverso
DettagliOrdinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)
Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) del 7 febbraio 05 (stato marzo 05) emanata dal Governo il 7 febbraio 05 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ). Disposizioni generali Art.
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.01 dell 8 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 35210 Specialista
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC) del 10 maggio 2010 85504 Ottico AFC Augenoptikerin EFZ/Augenoptiker EFZ Opticienne CFC/Opticien CFC L Ufficio
DettagliRiforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al
Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi
DettagliDisposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)
Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Criteri di base Legge federale del 9 aprile 978 sulla formazione professionale (vlfpr) Ordinanza
DettagliOrdinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Aiuto muratrice/aiuto muratore con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 14 settembre 2010 (Stato: 1 settembre 2014) 51007 Aiuto
DettagliCreatrice d abbigliamento Creatore d abbigliamento
Direttive concernenti l esame professionale superiore Creatrice d abbigliamento Creatore d abbigliamento Versione del 29 maggio 2015 Organo responsabile Unione svizzera dei mestieri della moda (USMM) Segreteria
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione
40.50 Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione emanata dal Governo il agosto 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Cartaia/Cartaio con attestato federale di capacità (AFC) del 17 agosto 2011 33004 Cartaia AFC/Cartaio AFC Papiertechnologin EFZ/Papiertechnologe
Dettagli817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliRegolamento d esame per I esame di professione di Soccorritrice ausiliaria d ambulanza / Soccorritore ausiliario d ambulanza
Regolamento d esame per I esame di professione di Soccorritrice ausiliaria d ambulanza / Soccorritore ausiliario d ambulanza Modifica del 2 2 FEB. 2012 Lorgano responsabile, visto Iarticolo 28 capoverso
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Operatrice sociosanitaria/ con attestato federale di capacità (AFC) del 13 novembre 2008 86911 Operatrice sociosanitaria AFC/ Operatore sociosanitario
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliTIROCINIO FORMATIVO ATTIVO
2. TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) è un corso abilitante all insegnamento istituito dalle università. Esso ha durata annuale e attribuisce, tramite un esame finale sostenuto
Dettagli414.131.51 Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) del 24 marzo 1998 (Stato 12 settembre 2000) La Direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Falegname CFP Del 1 dicembre 2005 (stato: ) Proposte di modifica del 24.02.2012 30506 Falegname CFP Schreinerpraktikerin/Schreinerpraktiker Aide-menuisière/Aide-menuisier
DettagliRegolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University
Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONI Art. 1 Ambito di applicazione 1.
Dettagli811.112.243 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 17 ottobre
DettagliISTITUTO SUPERIORE Di STUDI MUSICALI CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI
ISTITUTO SUPERIORE Di STUDI MUSICALI CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI Via Collegio Gallarini, 1 28100 NOVARA (tel. 0321-31252 / 392629) Fax 0321 640556 E-Mail: segreteriaamministrativa@conservatorionovara.it
DettagliRegolamento dell Istituto di Psicologia
Regolamento dell Istituto di Psicologia Approvato dal Consiglio Direttivo il 24 Novembre 2011 e rivisto il 5 Marzo 2013 TITOLO I GOVERNO DELL ISTITUTO Art. 1 Preside L Istituto è retto da un Preside, nominato
Dettaglidel 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)
Ordinanza sulla maturità professionale 412.103.1 del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), visto l articolo
DettagliDirettive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale
Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale del giugno 0 La direttrice dell Istituto Universitario Federale per la Formazione
DettagliRegolamento del personale
Regolamento del personale Valido dal 1 luglio 2008 Basato sull articolo 24 lettera h della legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LA- RE) e l articolo 20
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica / Cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC) del 9 ottobre 2006 79004 Cuoca in dietetica AFC / Cuoco in dietetica AFC
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 6 dicembre 2006 Tecnologa tessile AFC/Tecnologo tessile AFC Textiltechnologin EFZ/Textiltechnologe
DettagliASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DettagliRegolamento sulla formazione continua dei docenti
27/2015 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 12 giugno 297 Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) Dipartimento competente Organizzazione e finanziamento
Dettagli( D.R. n 142 del 01.03.2007) Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni. Articolo 2 Principi generali
Regolamento per la disciplina delle procedure di progressione verticale del personale tecnico ed amministrativo dell Università degli Studi del Sannio nel nuovo sistema di classificazione ( D.R. n 142
DettagliREGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA. (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)
REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo) Art. 1 Oggetto, denominazione e sede Il presente regolamento
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Lattoniera/lattoniere con attestato federale di capacità (AFC) del 12 dicembre 2007 45404 Lattoniera AFC/Lattoniere AFC Spenglerin EFZ/Spengler
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Disegnatrice/Disegnatore con attestato federale di capacità (AFC) nel campo professionale pianificazione del territorio e della costruzione del
DettagliREGOLAMENTO D ESAME PER I CORSI DI LINGUA
REGOLAMENTO D ESAME PER I CORSI DI LINGUA INTRODUZIONE 3 PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE 3 1 TEST DI LIVELLO 3 1.1 Ammissione al TEST DI LIVELLO 3 1.2 Forma 3 1.3 Supporti esterni 3 1.4 Correzione e valutazione
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 21 aprile 2009 31604 Doratrice corniciaia AFC/Doratore corniciaio AFC Vergolderin-Einrahmerin EFZ/Vergolder-Einrahmer
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994
Dettagli412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva/ Operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva con attestato federale di capacità (AFC) del 15 settembre
DettagliREGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE. Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09.
REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09.2005 Esecutivo dal 29.09.2005 SOMMARIO ARTICOLO 1 "AMBITO DI APPLICAZIONE"
DettagliREGOLAMENTO. (a completamento di quanto indicato nello statuto associativo) ITALA Motore di Impresa 1 - FINALITA DEL REGOLAMENTO
REGOLAMENTO (a completamento di quanto indicato nello statuto associativo) 1 - FINALITA DEL REGOLAMENTO 1.1 Il presente regolamento si propone di organizzare l operatività di ITALA MOTORE D IMPRESA nell
Dettagli1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA
RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ART. 2, COMMI SESTO, SETTIMO ED OTTAVO DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 A cura dell Osservatorio Regionale Agenti Fisici Direzione
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Telematica/Telematico con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 47415 Telematica AFC/Telematico AFC Telematikerin EFZ/Telematiker EFZ
DettagliSEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO
REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEI FONDI PER LA RICERCA (Emanato con D.D. n. 45 del 23.01.2002, modificato con i D.D. n. 618 del 2003, n. 103 del 2005, n. 99 e n. 552 del 2006,
DettagliREGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F.
REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F. Art. 1 - Istituzione del Master in Criminologia Forense MA.CRI.F. E istituito presso l Università Carlo
DettagliESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE
ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE La procedura per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale, per le classi terze inizia nel primo Consiglio di classe successivo agli scrutini di febbraio, con
Dettagli811.112.32 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il terzo e il quarto anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA
É UP O L I S LOMBAR D I A I STI T UT O SUP E R I O R E P E R L A RIC E R C A, L A STAT I S T I C A E L A F O R M AZ I O N E REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA Indice
DettagliREGOLAMENTO D ESAME PER I CORSI DI LINGUA
REGOLAMENTO D ESAME PER I CORSI DI LINGUA (Versione 01.01.2012) INTRODUZIONE 3 PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE 3 TEST DI LIVELLO 3 AMMISSIONE AL TEST DI LIVELLO 3 FORMA 3 SUPPORTI ESTERNI 3 CORREZIONE E VALUTAZIONE
DettagliREGOLAMENTO PER GLI STAGE
REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente
Dettaglil esame professionale superiore di responsabile di formazione
REGOLAMENTO per l esame professionale superiore di responsabile di formazione del 12 aprile 2010 (modulare con esame finale) Considerato l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002
DettagliStatuti del Ramo amministrazione pubblica
Statuti del Ramo amministrazione pubblica Art. 1 Forma giuridica Sede Art. 2 Scopo 1 Il ramo Amministrazione pubblica è un associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. 2 L Associazione
DettagliRoma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19
Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/02/2012 Circolare n. 19 Ai Dirigenti
DettagliPresentazione Formazione Professionale
Presentazione Formazione Professionale Adecco Training Adecco Training è la società del gruppo Adecco che si occupa di pianificare, organizzare e realizzare progetti formativi che possono coinvolgere lavoratori
Dettagli1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione
DettagliSezione 2: Obiettivi ed esigenze
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) dell 8 luglio 2009 18110 Guardiana di animali AFC/Guardiano di animali AFC Tierpflegerin EFZ/Tierpfleger
DettagliOrdinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo
Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo) 414.134.1 del 26 marzo 2013 (Stato 1 ottobre 2013) La Direzione scolastica del
DettagliREGOLAMENTO PROGETTO METANO
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO OPERATIVO DELLA CONVENZIONE DI COMUNI PROGETTO METANO Ufficio Progetto Metano - Comune di Torino 1 Art. 1 FINALITA 1. Il presente Regolamento,
DettagliRegione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE
foglio n. 1 DECRETO n. 38 /GAB Istituzione presso la della commissione d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395
DettagliREGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI DI SELEZIONE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO NELLE CATEGORIE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI DI SELEZIONE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO NELLE CATEGORIE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
DettagliOrdinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Falegname con certificato federale di formazione pratica (CFP) 1 del 1 dicembre 2005 (stato al 1 gennaio 2013) 30506 Falegname CFP Schreinerpraktikerin
DettagliREGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE
REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 30/12/2008 Approvato dalla Provincia di
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) dell 11 settembre 2007 80606 Addetta alla cura di tessili AFC/Addetto alla cura di tessili AFC Textilpflegerin
DettagliOPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI
OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI Sulla base dell'articolo 6 capoverso 10 del Regolamento concernente i corsi interaziendali Operatrice/-tore
DettagliREGOLAMENTO rev. 2015
Dipartimento Formazione Settore Segreterie di Concorso REGOLAMENTO rev. 2015 Art.1 Il settore Segreterie di Concorso afferisce al Dipartimento Formazione ed ha competenza sui quadri tecnici che gestiscono
DettagliVisto I articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 professionale,
Regolamento d esame per I esame professionale superiore di Designer grafico diplomato / diplomata Modifica del 0 4 MAR. 2010 L organo responsabile, Visto I articolo 28 capoverso 2 della legge federale
DettagliDIPARTIMENTO FEDERALE DELL ECONOMIA
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL ECONOMIA Revisione parziale Ordinanza del DFE sull ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale Rapporto esplicativo (progetto) Berna, dicembre
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Fabbro maniscalco con attestato federale di capacità (AFC) dell 11 novembre 2008 43703 Fabbro maniscalco AFC Hufschmiedin EFZ/Hufschmied EFZ Maréchale-ferrante
DettagliAccordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti
Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti * del gruppo Deutsche Bank nell Unione Europea Commissione interna Euro Deutsche Bank Premessa In considerazione dello
DettagliLinee guida. Accreditamento dei corsi di formazione strutturati per pompieri professionisti
Organisation der Arbeitswelt Feuerwehr (OdAFW) Organisation du Monde du Travail des Sapeurs-Pompiers (OMTSP) Organizzazione del Mondo del Lavoro Pompieri (OdMLP) Linee guida Accreditamento dei corsi di
DettagliREGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PEGASO 03 S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L 100 41 CARIGNANO (TO) Tel 011-969.87.11 Fax 011-969.07.97 Capitale Sociale Eu ro 100.000,00 i.v. Registro delle Imp rese n. 08872320018 Tribunale
DettagliALLEGATO A. Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI
ALLEGATO A Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI ALBO DOCENTI ESTERNI Art. 1. Istituzione e finalità Il Comune di Roma istituisce un Albo di tipo aperto per
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004)
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004) 1 INDICE Articolo 1 Finalità Articolo 2 Ambito di applicazione Articolo 3 Istituzione
DettagliREGOLAMENTO DEL MASTER DI PRIMO LIVELLO IN DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 1
REGOLAMENTO DEL MASTER DI PRIMO LIVELLO IN DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 1 Art. 1. FINALITA Presso la Facoltà di Giurisprudenza dell Università di Trieste è istituito il Master Universitario
DettagliSEGRETERIA STUDENTI. Indice
SEGRETERIA STUDENTI Indice INDICE... 1 DEFINIZIONE DI PROCESSO... 2 INTERAZIONI CON GLI ALTRI PROCESSI... 2 ACRONIMI... 2 MODULI INTRODOTTI E MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE... 6 DATI DI EMISSIONE... 6 Rev.
DettagliEsame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale
Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale DIRETTIVA sul regolamento dell'esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale di Maestra tessile/maestro
Dettagli