COMUNE DI PIEDIMONTE ETN
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- Dino Marchesi
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1 COMUNE DI PIEDIMONTE ETN DELIBERAZIONE N. 26 PROVINCIA DI CATANIA DELIBERAZIONE DEL CONGLIO COMUNALE OGGETTO-MODIFICA REGOLAMENTO IUC L'anno 2015, addì 30 del mese di LUGLIO alle ore 18,30 in Piedimonte Etneo, presso la sala delle Adunanze, sita in Via Vittorio Emanuele II, n. 34, convocato per decisione del Presidente del Consiglio, con avviso, prot. n del 27/07//2015 notificato per iscrìtto per mezzo del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA. All'adunanza risultano intervenuti, ad apertura di seduta, i seguenti Consiglieri: CONS/GUERI PALAZZOLOALFIO CATANZARO ALFiA POLLICINA GIU MAUGER1 MARIO ROMEO SERENA NUCIFORA MARIA ALFIA VALASTRO GIUSEPPE BELFIORE FELICE CARMELO ROSARIO ALAMPI VANESSA CATENA VALASTRO SARA LEVA LUIGI CERALDO COCO FRANCESCO ANTONIO LAROCCAALFJO GIUSEPPE ROSARIO CONTARINO GLORIA NUCIFORA MARIO PRESENTI ASSENTI Consiglieri assegnati n. 15; Consiglieri presenti n. 12 Consiglieri assenti n. 03; Assume la Presidenti il Presidente del Consiglio Paìazzolo - Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Anna Bongiorno
2 Comune di Piedimonte Etneo (Provincia di Catania) PUNTO 2 O.D.G. - DEUBERA CONLIARE N. 26 DEL 30/07/2015 OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO IUC. OMISS IL CONG LTO COMUNALE Con voti favorevoli n. 8 (otto): Palazzolo, Maugeri, Romeo, Valastro G., Alampi, Leva, Coco, Contarmo. - e voti contrari n. 4 (quattro): Belfiore, Catanzaro, Valastro S., La Rocca. Immediata Esecutività: voti favorevoli n. 8 (otto); PaJazznlo., Maugeri, Romeo, Valastro G-, Alampì, Leva, Coco, Contarino. - e astenuti n. 4 (quattro): Belilo re, Catanzaro, Valastro S., La Rocca. DEUBERA. 1. APPROVARE, come approva, l'allegata modifica del Regolamento IUC, così come approvato dalla I e II Commissione Consiliare in seduta congiunta. 2. DARE ATTO che la suddetta proposta di modifica è stata depositata presso la Segreteria Comunale e pubblicata all'albo Pretorio on-line di questo Ente a far data dal 17 luglio 2015, e che pertanto è decorso il termine di dieci giorni previsti dall'apposita norma statutaria. 3. DARE ATTO che la suddetta modifica entrerà in vigore, ai sensi dell'ari. 5 comma 3, dello Statuto Comunale, il quindicesimo giorno dalla sua ripubblicazione, dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva. 4. DISPORRE la pubblicazione sul sito internet dell'ente e la successiva trasmissione al Ministero dell'economìa e delle Finnnze - Dipartimento delle Finanze Direzione Federalismo Fiscali. 5. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
3 PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO IUC Art.8 Abitazione principale e relative pertinenze ( Vecchio Testo ) 1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibiìe nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafìca in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertìnenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 3. Dal 2014, le abitazioni principali e relative pertinenze, sono esenti dall'imposta, fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali AI, A8 e A9. 4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la' quale la destinazione medesima si verifica. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione può essere aumentata con la delibera comunale con cui sono stabilite le aliquote. A seguito dell'aumento la detrazione può arrivare fino a concorrenza dell'importo dovuto per l'abitazione principale. In tal caso l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione non può superare l'aliquota di base. 5. Per gli anni 2012 e 2013 oltre alla detrazione di cui al precedente comma spetta al contribuente una maggiorazione di 50 per cìascun figlio di età non superiore a ventìseì anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, a! netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di All'abitazione principale, quando soggetta all'imposta, si applica un'aliquota ridotta pari allo 0,4% che può essere ridotta fino allo 0,2% oppure può essere aumentata fino allo 0,6%. 7. La detrazione di cui al comma 4 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito dì ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 9. A partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 10. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale 1' unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a euro annui.
4 Art. 8 Abitazione principale e relative pertinenze (Nuovo Testo) 1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora Ì componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafìca in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 3. Dal 2014, le abitazioni principali e relative pertinenze, sono esenti dall'imposta, fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali Al, AS e A9. 4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale sì protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verìfica. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione può essere aumentata con la delibera comunale con cui sono stabilite le aliquote. A seguito dell'aumento la detrazione può arrivare fino a concorrenza dell'importo dovuto per l'abitazione principale. In tal caso l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione non può superare l'aliquota di base. 5. Per gli anni 2012 e 2013 oltre alia detrazione di cui al precedente comma spetta al contribuente una maggiorazione di 50 per cìascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagrafì e amente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di All'abitazione principale, quando soggetta all'imposta, si applica un'aliquota ridotta pari allo 0,4% che può essere ridotta fino allo 0,2% oppure può essere aumentata fino allo 0,6%. 7. La detrazione di cui al comma 4 sì applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (1AC.P) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 1ACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti dì ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 9. A partire dall'anno 2015 e1 considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita1 immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già1 pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a tìtolo i proprietà o di usufrutto in.italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su (ale unità immobiliare l'imposta comunale TA è applicata, per ciascim anno, in misura ridona dì due terzi. 10. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale P unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto
5 non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a euro annui, Art Presupposto aggettivo (Vecchio Testo) 1. Non sono soggetti alla tassa: a) i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani; b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; e) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva. 2. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma). 3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o Pinterruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo. 4. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come a titolo esemplificativo: a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, quali erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica. La presenza anche di uno solo di tali servizi costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. b) le unità immobiliari non domestiche per le quali non siano stati rilasciati da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nelpimmobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. e) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centi-ali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; e) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione; f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; g) pei" gli impianti dì distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. h) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie; i) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse ìn ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso: 6. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per
6 l'intero anno solare in cui si è verìficato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. Art 27 Presupposto aggettivo (Nuovo testo) 1. Non sono soggetti alla tassa; a) i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani; b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; e) le aree comuni condominiali ai sensi delpart del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva. 2. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma). 3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo. 4. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, i a produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati., come a titolo esemplificativo: a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobìli e suppellettili e sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, quali erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica. La presenza anche di mio solo di tali servizi costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione deirimmobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. b) le unità immobiliari non domestiche per le quali non siano slati rilasciati da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, a condizione che l'immobile non venga utilizzato per finalità domestiche; e) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfìci destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti dì ristoro, graduiate e simili; d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; e) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori, fino alla data di inizio dell'occupazione; f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei OO O ' veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. h) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie; i) Gli edifìci adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso; 6. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte dì utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per
7 l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi dì mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. Art. 34 Riduzioni ( vecchio testo) 1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. 2. Per le utenze non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%. 3. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione. 4. Alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti è assicurata la riduzione prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e dall'artìcolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 199, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale compresa tra il 50% e il 100% del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenze tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata). 5. Il tributo non è dovuto in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero. 6. Ai sensi dell'ari 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi: 1. abitazioni con unico occupante in stato di disagio: riduzione 33%; 2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione 33%; 3. locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione 33 % ; 4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione 33 % ; 5. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione 33 %' 7. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, sono accordate specifiche riduzioni percentuali della tariffa in favore di contribuenti residenti che si trovino nelle seguenti condizioni: - nuclei familiari che versano in condizioni indigenti con un reddito complessivo (ISEE) non superiore a 7.500,00; - nuclei familiari in stato di indigenza, attestata formalmente dal servizio socio - assistenziale comunale, e che, in ragione di detta situazione, usufruiscono o hanno titolo per usufruire di interventi economici di sussidio da parte del comune; - nuclei familiari composti da contribuenti ultrasettantacinquenni con un reddito complessivo (ISEE) non superiore a ,00; - nucleo familiare in cui vi sia un invalido al 100% con reddito ISEE riferito alle seguenti fasce: 1. da O a 9.000,00 euro riduzione del 100% 2. da 9.000;99 a ,00 euro riduzione del 75% 3. da ,99 a ,00 euro riduzione del 50% 4. da ,99 a ,00 euro riduzione del 25% - invalidi al 100% che abitino da soli, unicamente all'immobile abitato riduzione del 100% Per usufruire delle agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale ii contribuente deve presentare apposita istanza annuale al servizio socio - assistenziale comunale entro il termine utile indicato in apposito avviso del Responsabile del settore. L'entità delle percentuali delle agevolazioni previste dal comma 1, non cumulabili, verrà stabilita nei limiti dello stanziamento della specifica voce di bilancio di previsione.
8 Nel caso in cui le domande di riduzione del tributo pervenute non possano essere soddisfatte avuto riguardo agli appositi fondi stanziati, sarà formata apposita graduatoria tra i richiedenti, redatta in ordine crescente di indicatore ISEE o, comunque, secondo la gravita della situazione di disagio economico e sociale di valutazioiie del servizio socio - assistenziale comunale. L'avvenuto riconoscimento della sussistenza delle condizioni per il benefìcio connesso a motivi di disagio economico e sociale deve essere comunicato, dal servizio socio - assistenziale comunale al beneficiario, al responsabile dell'area finanziaria e al responsabile del tributo. Ove siano riconosciute delle riduzioni riguardanti importi del tributo già riscossi, Putente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza. Qualora le condizioni per usufruire delle agevolazioni vengano a cessare, il tributo è interamente pagato a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte della denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per usufruire dell'agevolazione tributaria. 8. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai finì dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 gennaio, di apposita istanza, contenente la dichiarazione, su modulo predisposto dall'ufficio, di avere attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di rifermerito e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Saranno effettuati periodicamente dei controlli da parte dei competenti Uffici, al fine di accertare il permanere delle condizioni per usufruire della riduzione connessa..." Art. 34 Riduzioni (Nuovo Testo) 1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. 2. Per le utenze non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%. 3. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione, 4. Alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti è assicurata la riduzione prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 199, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale compresa tra il 50% e il 100% del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenze ira i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata). 5. Il tributo non è dovuto in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero. 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi: a) abitazioni con unico occupante in stato di disagio: riduzione 33%: b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione 33%; e) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione 33 % ; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più dì sei mesi all'anno all'estero: riduzione 33 %; e) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione 33 % f) abitazione posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani residenti nel territorio dello Stato e iscritti alt'anagrqfe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data, in comodato d'uso: riduzione del 66%;
9 g) locali diversi dalle abitazioni, che non costituiscano pertinenze delle stesse, utilizzati per finalità domestiche e che non comportano una presenza umana continua: riduzione del 50%; h) I locali diversi dalle abitazioni che sono poste al servizio esclusivo del fondo agrìcolo circostante, a condizione che non abbiano una superfìcie superiore a mq 28 o che presentino caratteristiche che escludano una presenza umana continua: riduzione 60%... ". i) Per gli immobili utilizzati da chi avvia un'attività commerciale, con esclusione di quelle con video poker, slot machine, locali scommesse e/o con gioco d'azzardo, è prevista una riduzione del 50% per i primi due anni di attività, per un massimo di di detrazione per ogni anno dì riferimento. Essa sarà prorogata di altri due anni se si dimostra l'assunzione di almeno un dipendente, residente nel Comune, con contratto a tempo indeterminato, durante il primo anno di attività. Tale riduzione è applicabile, limitatamente ali 'anno 2015, per le attività avviate nel corso dell 'anno I) E' prevista la riduzione del 20% della tariffa per le famiglie composte da giovani coppie, per i primi tre anni di matrimonio, che occupano un'abitazione con contratto di affitto regolarmente registrato, a condizione che abbiano un'età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo ISEE, con riferimento all'anno precedente a quello in cui si chiede la riduzione, non superiore a ,00. m) A partire dall'anno 2015 e' considerala direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani, residenti all'estero (AIRE), già'pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo i proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locala o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare l'imposta comunale TARI è applicata, per ciascun anno, in. misura ridotta di due terzi. 1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, sono accordate specifiche riduzioni percentuali della tariffa in favore di contribuenti residenti che si trovino nelle seguenti condizioni: - nuclei familiari che versano in condizioni indigenti con un reddito complessivo (ISEE) non superiore a 7.500,00; - nuclei familiari in stato di indigenza, attestata formalmente dal servizio socio - assistenziale comunale, e che, in ragione di detta situazione, usufruiscono o hanno titolo per usufruire di interventi economici di sussidio da parte del comune; - nuclei familiari composti da contribuenti ultrasettantacinquenni con un reddito complessivo (ISEE) non superiore a ,00; - nucleo familiare in cui vi sia un invalido al 100% con reddito ISEE riferito alle seguenti fasce: 1. da O a 9.000,00 euro riduzione del 100% 2. da 9.000,99 a ,00 euro riduzione del 75% 3. da ,99 a ,00 euro riduzione del 50% 4. da ,99 a ,00 euro riduzione del 25% - invalidi al 100% che abitino da soli, unicamente all'immobile abitato riduzione del 100%. 8. Per usufruire delle agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale il contribuente deve presentare apposita istanza annuale al servizio socio - assistenziale comunale entro il termine utile indicato in apposito avviso del Responsabile del settore. L'entità delle percentuali delle agevolazioni previste dal comma precedente, non cumulabili, verrà stabilita nei limiti dello stanziamento della specifica voce di bilancio di previsione. 9. Nel caso in cui le domande di riduzione del tributo pervenute non possano essere soddisfatte avuto riguardo agli appositi fondi stanziati, sarà formata apposita graduatoria tra i richiedenti, redatta in ordine crescente di indicatore ISEE o, comunque, secondo la gravita della situazione di disagio economico e sociale di valutazione del servizio socio - assistenziale comunale. 10. L'avvenuto riconoscimento della sussistenza delle condizioni per il beneficio connesso a motivi di disagio economico e sociale deve essere comunicato, dai servizio socio - assistenziale comunale al beneficiario, al responsabile dell'area finanziaria e al responsabile del tributo. 11. Ove siano riconosciute delle riduzioni riguardanti importi del tributo già riscossi, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza. 12. Qualora le condizioni per usufruire delle agevolazioni vengano a cessare, il tributo è interamente pagato a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui siano
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