ORDINAMENTO E DEONTOLOGIA FORENSE Manuale di base per la preparazione alla prova orale In appendice gli argomenti oggetto di domanda d esame

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1 54A/10 i QUADERNI dell ASPIRANTE AVVOCATO ORDINAMENTO E DEONTOLOGIA FORENSE Manuale di base per la preparazione alla prova orale In appendice gli argomenti oggetto di domanda d esame III Edizione EDIZIONI GIURIDICHE SIMONE Gruppo Editoriale Esselibri - Simone

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3 TUTTI I DIRITTI RISERVATI Vietata la riproduzione anche parziale Tutti i diritti di sfruttamento economico dell opera appartengono alla Esselibri S.p.A. (art. 64, D.Lgs , n. 30) Manuali di approfondimento per la prova orale dell esame di avvocato Vol. 1 Diritto del lavoro Vol. 2 Diritto costituzionale Vol. 3 Diritto penale Vol. 4 Diritto amministrativo Vol. 5 Diritto civile Vol. 6 Diritto commerciale Vol. 7 Diritto processuale penale Vol. 8 Diritto processuale civile Vol. 14 Diritto tributario Vol. 32 Diritto ecclesiastico Vol. 45/1 Diritto internazionale privato Vol. 47 Diritto dell Unione europea Vol. 54/10 Ordinamento e deontologia forense Revisione del testo a cura dell avv. Piero Ricciardi Finito di stampare nel mese di marzo 2011 dalla «CECOM» - Via Cardaropoli, n Bracigliano (SA) per conto della ESSELIBRI S.p.A. - Via F. Russo, 33/D - Napoli Grafica di copertina di Giuseppe Ragno

4 PREMESSA Già da prima che fossero istituiti i nuovi esami per procuratore, poi avvocato, le Edizioni Simone hanno preso a cuore le esigenze degli aspiranti avvocati pubblicando una serie di fortunati testi di preparazione agli esami. Si è posta attenzione ai volumi indirizzati alle prove orali in quanto, il candidato, all atto della preparazione, già possiede le nozioni di base, e, quindi, necessita più che di testi istituzionali, di lavori sistematici e riassuntivi che gli consentano di «riorganizzare» le sue conoscenze in vista dell esame. Ciò soprattutto in considerazione dei tempi di studio, sempre più stretti, e dei potenziali interlocutori che fondano le loro conoscenze sulla pratica professionale più che su un sapere accademico, modificando così l ottica di inquadramento dei singoli istituti. Sulla base di tali convinzioni, e monitorando il sito e il forum di i nostri autori hanno tenuto presente le indicazioni di quanti hanno superato con esito positivo le prove e, richiamandosi a Giustiniano, hanno tagliato «il troppo e il vano». Nasce così, dal ponderoso e già ben affermato volume collettaneo «L esame di avvocato», un ultima generazione di testi: i Quaderni per l esame di avvocato. La novità dei Quaderni, rispetto ai manuali maggiori, è che la trattazione non si limita alla sola parte istituzionale, ma, seguendo un recente orientamento didattico riporta una corposa appendice che elenca gli argomenti dei quesiti potenzialmente oggetto di prova di esame. Tali quesiti formulano l argomento in termini di una risposta esaustiva e centrata operando anche collegamenti, paralleli e differenze con istituti affini. Un utile raccolta normativa con il Codice deontologico italiano ed europeo, il codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze ed il Regolamento per la formazione professionale continua, completa ed arricchisce il volume. Anche i Quaderni, dunque, si giovano della esperienza Simone per offrire il prodotto «giusto» al momento «giusto». A proposito anche il prezzo ci sembra «giusto» per la soddisfazione totale dei nostri lettori.

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6 PARTE PRIMA L ORDINAMENTO FORENSE Capitolo Primo Le condizioni per l esercizio della professione 1. LE FONTI NORMATIVE DELL ORDINAMENTO FORENSE L ordinamento forense è il complesso delle norme che regolano la professione di avvocato o, meglio, le professioni legali; in queste vanno ricomprese la figura del praticante (quanto meno quello abilitato) e, per quello che ne sopravvive alla sua formale abolizione, la figura del procuratore. Tutta la materia relativa alla disciplina ed organizzazione dell esercizio della professione forense (tenuta degli albi professionali; condizioni per l iscrizione; cancellazione e disciplina; poteri e compiti del Consiglio Nazionale Forense) è regolata dal R.D.L , n. 1578, convertito con modifiche nella L , n. 36 (c.d. Legge Professionale Forense) e dal R.D , n. 37 contenente norme integrative e di attuazione alla L. 36/1934 (c.d. Regolamento d attuazione). Nel corso degli anni, entrambe le normative sono state integrate e modificate da numerose norme, tra le quali ricordiamo: D.P.R , n. 101 (Regolamento relativo alla pratica forense per l ammissione all esame di avvocato); L , n. 27 (Soppressione dell albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense); L , n. 14 (Legge comunitaria 2002); D.L , n. 112, conv. con modif. in L , n. 180 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione forense). Da ultimo, nel sistema delle fonti, si è aggiunto il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 che, nelle disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia (artt ), disciplina il procedimento per l iscrizione agli albi, registri o elenchi per l esercizio di professioni regolamentate. Nel codice di procedura civile si individua indirettamente la definizione della professione di «procuratore legale» che ora, a seguito della abolizione della figura stessa, è confluita in quella di Avvocato. L art. 82, terzo comma, c.p.c., infatti, recita: «salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al Tribunale e alla Corte di Appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente».

7 6 Parte Prima - L ordinamento forense Il procuratore legale era, cioè, quel professionista forense cui era affidato necessariamente il compito di rappresentare la parte in giudizio in tutti i casi (la generalità) in cui essa non poteva stare in giudizio personalmente. L avvocato è, anche e soprattutto, il professionista che dà consiglio ed assistenza di natura giuridica nelle vicende extragiudiziali (principalmente contratti, assemblee, conciliazioni, arbitrati o arbitraggi, ma è stato osservato acutamente che ogni vicenda umana può richiedere, anche solo per alcuni profili, l esigenza di un consiglio legale e, dunque, l assistenza di un avvocato) e che assiste e difende la parte innanzi alle Autorità Giudiziarie. In ordine di tempo, nella scia del progetto di riforma dell ordinamento forense che via via sta prendendo corpo, il testo di legge licenziato dal Senato (DDL 601/2010, comprendendo nell ultima versione del , la unificazione dei disegni di legge n. 711, 1171 e Per comodità di impostazione testuale, nei box di aggiornamento ci riferiremo al DDL 601/2010) ed in attesa di procedere nell iter legislativo dedica alla nuova disciplina della professione forense una attenta quanto puntuale individuazione della figura di avvocato che viene definita (art. 2) come quella di «un libero professionista che opera con attività abituale e prevalente in piena libertà, autonomia e indipendenza, per la tutela dei diritti e degli interessi della persona, in attuazione dei princìpi della Costituzione, e della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea». Nel merito, il disegno di legge oltre a prevedere che la professione di avvocato sia disciplinata nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria, individua le funzioni dell ordinamento forense. L attuazione del provvedimento è demandata a successivi regolamenti del Ministro della giustizia, da adottarsi previo parere del CNF nonché della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse. È previsto inoltre che gli schemi di regolamento siano trasmessi alle Camere al fine di ottenere il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Si deve anche aggiungere che, con sguardo di lungimiranza, il legislatore ha dato una ulteriore ed approfondita definizione delle attività che sono di competenza dell avvocato e le ha distinte in attività esclusive ed attività riservate: sono attività esclusive dell avvocato, in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito, l assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione. Sono attività riservate all avvocato l assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare, nonché l attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali.

8 Capitolo Primo - Le condizioni per l esercizio della professione 7 2. GLI ALBI PROFESSIONALI A) Generalità Condizione essenziale per l assunzione del titolo di avvocato nonché per l esercizio della relativa funzione è l iscrizione all albo professionale (art. 17 L.P.F.), tenuto dal Consiglio dell Ordine presso il Tribunale nel cui circondario il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale. Presupposti essenziali per l iscrizione sono: lo svolgimento della pratica professionale ed il superamento dell esame statale di abilitazione all esercizio della professione. Sulla valutazione della presenza o meno dei requisiti per la iscrizione è competente il Consiglio dell Ordine (C.d.O.), che è istituito presso ogni circoscrizione di tribunale e che, quindi, cura la iscrizione e la cancellazione dagli albi nonché la tenuta degli stessi. Contro il rifiuto di iscrizione all albo, come anche contro la cancellazione, è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e termini di cui alle leggi speciali (art c.c.). All albo possono essere iscritti solo coloro i quali esercitano effettivamente l attività. L esercizio effettivo della professione in maniera continuativa è divenuto uno dei punti cardini del progetto di riforma dell ordinamento e della previdenza forense, ed è stato posto con finalità di garanzia circa la costituzione e la prosecuzione del rapporto previdenziale in linea di coerenza sistematica con l effettivo esercizio della professione. Come si dirà più diffusamente poi, ai fini dell accertamento del requisito dell esercizio professionale continuativo si fa riferimento al volume di affari IVA ed al reddito professionale IRPEF generato dal professionista. Il provvedimento di iscrizione, deliberato dal Consiglio dell Ordine, viene depositato e pubblicato: da tale momento si ha la formale iscrizione, che è atto amministrativo di accertamento, costitutivo dello «status» di professionista, da cui decorrono tutti gli effetti collegati all attività professionale, sia in ordine ai diritti dell avvocato, sia in ordine all opera che egli presta. Tali effetti potranno cessare solo col provvedimento formale di cancellazione. Vi sono inoltre iscrizioni cosiddette di «diritto», espressamente previste dalla legge professionale forense agli artt. 26, 30, 34, che permettono a coloro i quali si trovino in particolari situazioni (ex magistrati etc.) di essere iscritti di diritto negli albi professionali. B) Albi professionali ed elenchi annessi La legge professionale prevede un albo ordinario ed un albo speciale: nell albo ordinario sono iscritti, secondo le diverse funzioni, gli avvocati; nell albo speciale sono invece inclusi gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori (art. 33 L.P.F.).

9 8 Parte Prima - L ordinamento forense Prospettive di riforma Nel DDL 601/2010 gli albi, gli elenchi ed i registri hanno avuto una nuova sistemazione in considerazione dell introduzione degli albi di specialità previsti dalla nuova normativa; dunque, presso ogni consiglio dell ordine sono istituiti e tenuti aggiornati: a) l albo ordinario degli esercenti la libera professione, mentre per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza; b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici; c) gli elenchi degli avvocati specialisti, che rappresenta la vera novità rispetto al passato; d) l elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno; e) l elenco degli avvocati sospesi dall esercizio professionale per qualsiasi causa, cha va indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell esercizio continuativo, effettivo, abituale e prevalente della professione; f) l elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione; g) il registro dei praticanti; h) l elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro; i) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario; l) l elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati; m) l elenco degli avvocati domiciliati nel circondario; n) ogni altro albo, registro, o elenco previsto dalla legge o da regolamento. La L , n. 27 ha soppresso l albo dei procuratori legali, dando voce alle istanze che già da tempo auspicavano l Albo Unico. Certamente la distinzione tra le due figure professionali di avvocato e procuratore legale appariva oltremodo anacronistica per diverse ragioni: equiparazione tariffaria a far data dal D.M , n. 585; disparità di trattamento rispetto allo svolgimento della professione forense negli altri Paesi Europei ed Extra- Europei. La soppressione dell albo dei procuratori legali è stata ovviamente seguita da una serie di novità circa le modalità di esercizio della professione: i procuratori legali che alla data di entrata in vigore della L. 27/1997 ( ) erano iscritti nel relativo albo, sono stati d ufficio iscritti nell albo degli avvocati (con anzianità decorrente dalla data di iscrizione all albo dei procuratori legali). Per coloro che si sono iscritti successivamente, occorrono i documenti richiesti dalla legge forense per l iscrizione nell albo degli avvocati (art. 2 L. 27/1997); dove si rinviene il termine «procuratore legale», si deve sostituire con «avvocato» (art. 3 L. 27/1997). È opportuno precisare, però, che soppresso il titolo resta la funzione procuratoria di rappresentanza tecnica della parte in udienza (c.d. ministero di difensore), così come resta invariata la c.d. assistenza di difensore, ossia la consulenza professionale svolta dall avvocato mediante l impostazione della linea difensiva e la redazione di comparse e memorie; per potersi iscrivere all albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori occorrono 12 anni di esercizio della professione di avvocato (prima erano 6 anni di esercizio della professione di procuratore legale più 8 anni di esercizio della professione di avvocato) (art. 4 L. 27/1997). Ugualmente è stato innalzato a 12 anni

10 Capitolo Primo - Le condizioni per l esercizio della professione 9 (dagli originari 8 anni) il numero di anni di attività necessari ad un avvocato cittadino di un Paese dell Unione Europea per poter patrocinare innanzi alle giurisdizioni superiori (iscrivendosi in una sezione speciale dell albo, ex art. 33 L.P.F.); infine, la L. 27/1997 prevede degli aggiustamenti sui tempi necessari al superamento degli esami di avvocato o per patrocinare innanzi alle giurisdizioni superiori, nonché una serie di norme incompatibili di cui sancisce l abrogazione. 3. Segue: REQUISITI PER L ISCRIZIONE La legge professionale Forense (L.P.F.) prevede espressamente i requisiti per l iscrizione nell albo degli avvocati, nonché nel registro dei praticanti e negli elenchi annessi. Requisiti comuni per l iscrizione a tutti gli albi ed elenchi sono: cittadinanza italiana, ovvero essere cittadino di uno Stato dell Unione europea (D.Lgs. 59/2010); godimento dei diritti civili; condotta specchiatissima ed illibata; laurea in giurisprudenza; avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del Tribunale nel cui albo l iscrizione stessa è domandata; inesistenza di cause di incompatibilità. Prospettive di riforma Secondo il DDL 601/2010 costituiscono requisiti per l iscrizione all albo: a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente alla Unione europea; b) avere superato l esame di abilitazione; c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell ordine; d) godere del pieno esercizio dei diritti civili; e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità; f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; g) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense. Tali requisiti arricchiscono, senza entrare in contrasto con quelli attualmente in vigore, il novero delle conditiones iuris per l iscrizione all albo degli avvocati. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti. A) Procedura di iscrizione Il Consiglio dell Ordine competente, presso la cui segreteria viene presentata la domanda di iscrizione, deve deliberare sulla richiesta entro 2 mesi (il precedente termine di 3 mesi è stato così modificato dal D.Lgs , n. 59) dalla data della presentazione. In tale termine il Consiglio può svolgere ogni indagine necessaria all accertamento dei requisiti richiesti dalla legge ed una volta accertatane l esistenza,

11 10 Parte Prima - L ordinamento forense lo stesso è tenuto ad emettere la delibera di iscrizione. A questa (che ha natura di atto interno) deve far seguito il deposito e la pubblicazione del provvedimento; dalla data di deposito e pubblicazione decorrono tutti gli effetti relativi alla capacità ed ai diritti del professionista. Il provvedimento di iscrizione ha natura costitutiva. Nel D.Lgs. del 26 marzo 2010 n. 59 nella parte dedicata ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia (artt. 44 a 50) l art. 45 prevede che la procedura di iscrizione all Albo deve concludersi entro 2 mesi dalla presentazione della domanda; qualora il Consiglio competente alla deliberazione della domanda di iscrizione non provveda in conformità entro il termine di 2 mesi, si forma il silenzio-assenso (art. 20 L. 241/90) e l iscrizione si intenderà perfezionata (artt. 24 e 31 L.P.F.). B) Rigetto e sospensioni 1) Rigetto della domanda di iscrizione Qualora il Consiglio non intenda accogliere l istanza di iscrizione, convoca il richiedente per ascoltarlo, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per eventuali deduzioni. Qualora, successivamente, si deliberi di non iscrivere il richiedente nell albo, il Consiglio è tenuto entro 15 giorni a notificare tale delibera all interessato ed al Procuratore della Repubblica. Quest ultimo e l interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al consiglio superiore forense. Il ricorso presentato dal pubblico ministero ha effetto sospensivo. 2) Sospensione della procedura di iscrizione Dal momento che l iscrizione costituisce il primo e fondamentale atto per l esercizio della professione, la legge non consente al Consiglio di dilazionare a tempo indeterminato la decisione sull istanza di iscrizione. Solo in casi eccezionali, in cui sia oggettivamente necessario valutare più approfonditamente la situazione del richiedente (per es. nel caso penda procedimento penale a carico dell istante) è possibile il rinvio della decisione sulla domanda di iscrizione, finché venga determinato con chiarezza il termine entro il quale il Consiglio è tenuto a pronunciarsi. 4. REVOCA E CANCELLAZIONE A) Generalità La cancellazione è pronunciata a domanda dell interessato (art. 37, n. 6, L.P.F.) o per decesso. La cancellazione è, altresì, pronunciata quando vengono a mancare i requisiti per l iscrizione o l avvocato trasferisca altrove la residenza o quando non abbia prestato il giuramento nei trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione ovvero ancora per incompatibilità o per mancato godimento dei diritti politici o per mancanza dei requisiti di cui all art. 17 L.P.F.

12 Capitolo Primo - Le condizioni per l esercizio della professione 11 Si ricordi, però, che gli atti compiuti dal professionista, che versi in una situazione di incompatibilità, sono pienamente validi a tutela dei terzi. B) Soggetti preposti a richiedere la cancellazione La cancellazione può essere pronunciata: d ufficio: tale ipotesi si verifica in dipendenza di situazioni particolari ovvero in occasione della revisione periodica degli albi (16 L.P.F.); su iniziativa del Procuratore della Repubblica, autonoma rispetto a quella del Consiglio, e può essere avanzata in qualsiasi momento anche se, in sede di revisione o di precedente iniziativa, il Consiglio non abbia ritenuto di dover procedere a cancellazione; su richiesta dell interessato: anche in tale caso si tratta di una iniziativa autonoma, ma sottoposta (art. 37 L.P.F.) ad alcune limitazioni.

13 12 Parte Prima - L ordinamento forense In particolare non può essere avanzata domanda e pronunciata cancellazione nell ipotesi di pendenza di procedimento penale o disciplinare; ovvero quando sia già stata inflitta una sanzione disciplinare. In tale ipotesi si tende ad evitare che l iscritto possa sottrarsi allo svolgimento o all esecuzione di un processo disciplinare mediante la richiesta di cancellazione. C) Procedure della cancellazione Le regole che disciplinano la cancellazione prevedono tassativamente la previa audizione dell interessato e l assegnazione di un termine non inferiore a 10 gg. per le deduzioni. Tale termine può essere prorogato, su richiesta dell interessato, dal Presidente del Consiglio dell Ordine. L interessato ha diritto a comparire di persona anche se una sua eventuale assenza non determina nullità ed a farsi assistere da un difensore per rispondere e contestare specificamente i fatti addebitatigli. L audizione può anche essere rinviata a discrezione del Presidente del Consiglio dell Ordine, ma in nessun caso può deliberare un Consiglio eletto e formato successivamente alla audizione. La decisione, comunque, deve tener conto della situazione di fatto esistente al momento della sua emissione e deve rispettare la corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, nonché deve essere accompagnata da una motivazione corredata da elementi logici e concludenti. La deliberazione deve essere notificata (anche se non a pena di nullità), entro 15 giorni, all interessato ed al P.M. presso la Corte d Appello ed il Tribunale, i quali, nei 15 giorni successivi alla notificazione, possono proporre ricorso al Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.). L impugnazione dell interessato ha effetto sospensivo e dà vita ad un procedimento analogo a quello dinanzi al Consiglio dell Ordine. Si noti, però, che mentre nel giudizio di primo grado il C.d.O. ha la veste di organo giudicante, nel giudizio di impugnazione esso deve comparire, a pena di nullità, in qualità di contraddittore necessario, assumendo, quindi, una posizione paritaria rispetto all impugnante. Anche il P.M. deve partecipare alla udienza, anche se non può più assistere alla decisione pena la violazione della regolarità del contraddittorio e il principio della parità fra le parti. La decisione del C.N.F. è esecutiva e non può essere sospesa neanche nell ipotesi del previsto ricorso per Cassazione. Tale ricorso deve essere esperito entro 30 giorni dalla notifica della decisione e notificato a pena di inammissibilità al Consiglio dell Ordine, innanzi cui è sorto il contrasto, ed al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. L esecutività della decisione del C.N.F. può essere sospesa con provvedimento delle Sezioni Unite della Cassazione in camera di Consiglio. Occorre, infine, ricordare che è comunque possibile la reiscrizione all Albo professionale, anche dopo la cancellazione (ove ritornino a sussistere tutti i requisiti richiesti), su domanda dell interessato. Tale domanda importa l obbligo per il C.d.O. di valutare nuovamente le condizioni per la reiscrizione.

14 Estratto distribuito da Biblet Capitolo Primo - Le condizioni per l esercizio della professione 13 Prospettive di riforma Il DDL 601/2010, sempre all art. 16 dedicato alla iscrizione e alla cancellazione dall albo professionale, al comma 10 stabilisce che la cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell ordine a richiesta dell iscritto quando questi rinunci all iscrizione, ovvero d ufficio (o su richiesta del procuratore generale) quando venga meno uno dei requisiti già visti per la iscrizione all albo, quando l iscritto non abbia prestato l impegno solenne ed, infine, nei casi in cui venga accertata la mancanza dell esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione. Nel successivo comma 11 è prevista la cancellazione dal registro dei praticanti e dall elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, quando il tirocinio è interrotto per oltre un anno senza giusitficato motivo e quando, dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall inizio, per la prima volta, della pratica. In tutti i casi di cancellazione (comma 15), l interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di trenta giorni dalla notificazione, il ricorso ha effetto sospensivo. CANCELLAZIONE DALL ALBO DEGLI AVVOCATI Impulso d ufficio in occasione della revisione annuale degli albi Impulso su richiesta di parte del Procuratore della Repubblica dell interessato (salvo pendenza di un procedimento penale o disciplinare, o se gli è stata comminata una sanzione disciplinare, ancora in corso) Audizione dell interessato È tassativa, con attribuzione di un termine di almeno 10 gg. per le deduzioni; l interessato può farsi assistere da un difensore Decisione del C.d.O. Avviene con delibera motivata, tenendo conto della situazione di fatto al momento del provvedimento Notifica La deliberazione è notificata, entro 15 gg., all interessato ed ai P.M. presso il tribunale e la Corte d Appello Ricorso al C.N.F. Entro 15 gg. dalla notificazione, può essere proposto dai soggetti suindicati; ha effetto sospensivo del provvedimento del C.d.O.; contraddittori necessari sono: l interessato, il C.d.O. e il P.M. Decisione del C.N.F. Direttamente esecutiva Ricorso per Cassazione Da proporre entro 30 gg. dalla notifica della deliberazione del CNF, senza sospendere l esecutività. Quest ultima può essere sospesa solo con provvedimento delle Sezioni Unite, in Camera di consiglio

15 14 Parte Prima - L ordinamento forense 5. LE ISCRIZIONI DI DIRITTO Si parla di iscrizioni di diritto (artt. 30 e 34 L.P.F.) in riferimento al diritto, riconosciuto ad alcune categorie di operatori del settore, di conseguire l iscrizione all Albo in virtù del loro pregresso od attuale esercizio di professioni intellettuali attinenti la materia giuridica anziché del superamento dell esame di abilitazione. La legge professionale (art. 30) concede il diritto ad essere iscritti all albo degli avvocati a soggetti che abbiano svolto funzioni giudicanti o requirenti nella stessa Corte d appello in un periodo di poco antecedente (ad es. professori in discipline giuridiche, ex Prefetti, magistrati). All uopo, è necessaria solamente la dimostrazione di appartenere alle categorie previste dalla legge, con certificati rilasciati dall amministrazione di provenienza. 6. LE INCOMPATIBILITÀ L art. 3 L.P. prevede alcune ipotesi di incompatibilità riconducibili all attività commerciale, all attività subordinata, pubblica o privata, all esercizio di altre professioni. La ratio della norma in esame può essere identificata nella necessità di assicurare la piena autonomia ed efficienza della professione forense in relazione allo svolgimento di interessi di ordine generale. Anche la giurisprudenza ha identificato la nozione di incompatibilità non in riferimento a qualunque attività professionale, ma solo per determinate attività che possono provocare interferenze nel campo professionale degli avvocati, o per la subordinazione nei confronti di terzi che possono incidere negativamente sulla libertà di determinazione, in contrasto cioè con le esigenze di autonomia, di prestigio e di efficienza della classe forense (Cass. SS.UU , n. 2848). A) Incompatibilità con l attività commerciale È certamente incompatibile l esercizio della professione di avvocato con lo svolgimento di un attività commerciale in nome proprio o in nome altrui. È naturale che ogni valutazione debba guardare alla possibilità che lo svolgimento effettivo dell attività forense non venga ad intaccare i dettami della autonomia e dell efficienza, così come identificati dalla giurisprudenza. B) Incompatibilità con l attività subordinata Si tratta di un ovvio corollario coerente con i principi richiamati, poiché trattasi di ipotesi di incompatibilità con qualunque impiego retribuito privato e con qualunque impiego o ufficio pubblico. C) Incompatibilità con l esercizio di altre professioni: le cd. incompatibilità funzionali Il richiamato art. 3 L.P. vieta l iscrizione all albo degli avvocati nei confronti di chi eserciti l attività di notaio, di sacerdote, di giornalista professionista,

16 Capitolo Primo - Le condizioni per l esercizio della professione 15 di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale o di appaltatore di un pubblico servizio. Vi sono poi altre incompatibilità dette funzionali, in genere legate ad una carica istituzionale. Non possono essere iscritti all albo degli avvocati i giudici della Corte costituzionale, i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura; i giudici onorari e i vice procuratori onorari, invece, possono esercitare la professione di avvocato dinanzi agli uffici giudiziari non compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario (GOT e VPO). Prospettive di riforma Il DDL 601/2010 ha sostanzialmente lasciato inalterato la normativa sulla incompatibilità, procedendo ad una valutazione (art. 17) di completa scissione tra la professione di avvocato e: a) qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta con modalità continuativa e professionale (ad esclusione di quelle a carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; b) l esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui (ad eccezione degli incarichi di gestione e vigilanza in procedure concorsuali o relativi a crisi di impresa); c) la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società (di persone, di capitali, di cooperative); d) qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato. L art. 18 è dedicato alle eccezioni sulle incompatibilità, ossia: la ricerca e l insegnamento delle materie giuridiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

17 Capitolo Secondo I soggetti professionali 1. PRATICANTI A) Generalità I praticanti avvocati risultano iscritti nell apposito registro speciale essendo in possesso dei requisiti di legge e della frequenza effettiva presso lo studio di un avvocato. Di tale frequenza l avvocato dovrà rilasciare attestazione che, unitamente alla domanda, ai certificati di nascita, residenza, cittadinanza, di godimento dei diritti civili, del casellario giudiziale, al diploma di laurea ed all attestato di versamento della tassa di iscrizione, deve esser presentata, per la richiesta di iscrizione, al Consiglio dell Ordine presso il circondario di Tribunale del luogo di residenza del richiedente. Il consiglio dovrà, nei 30 giorni dalla presentazione della domanda, deliberare sulla istanza; ove non deliberi, è ammesso, nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine, ricorso al Consiglio Nazionale Forense, la cui decisione, sul merito della iscrizione non è impugnabile in Cassazione avendo natura meramente amministrativa. Nel caso invece in cui il Consiglio intenda rifiutare l iscrizione deve obbligatoriamente e preventivamente ascoltare il richiedente (analogamente, ove intenda decidere sulla cancellazione dal registro). B) Svolgimento della pratica La delibera di iscrizione nel registro fa decorrere il termine di inizio della pratica; essa deve essere svolta, effettivamente: per un anno, ai fini dell ammissione al patrocinio innanzi al Tribunale per le cause che erano di competenza del pretore (a seguito della soppressione operata dal D.Lgs. 51/1998 che ha istituito il giudice unico di primo grado; per le modifiche introdotte dalla L , n. 476 vedi par. 5); per un successivo anno (e comunque per un periodo dall inizio della pratica non inferiore a due anni) al fine della ammissione a sostenere l esame di avvocato. Nel corso del primo anno il praticante non può svolgere alcuna attività professionale autonoma, limitandosi alla frequentazione dello studio ed all assistenza alle udienze civili e penali. 2. REGOLAMENTAZIONE DELLA PRATICA FORENSE Il «Regolamento relativo alla pratica forense per l ammissione all esame di avvocato», introdotto con il D.P.R. 101 del , ha sancito una innova-

18 Capitolo Secondo - I soggetti professionali 17 tiva regolamentazione della materia, che passa anche attraverso la sostituzione degli artt. 5, 6 (oggi abrogati dalla L. 27/1997), 7, 9 e 71 del R.D , n. 37. I contenuti più rilevanti sono: a) possibilità per i Consigli dell Ordine del distretto della Corte d appello, d intesa fra loro, di istituire scuole di formazione, con corsi biennali di indirizzo teorico pratico che comprendano anche lo studio e l approfondimento dei principi e della normativa in materia di deontologia e normativa previdenziale forense (art. 3). La frequenza dei corsi integra la pratica forense contestualmente al suo normale svolgimento (art. 1 comma 4). Con D.Lgs , n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell art. 17 L , n. 127) è stata disciplinata in maniera organica un unica scuola di specializzazione comune ad aspiranti magistrati, avvocati e notai. L art. 16 D.Lgs. 398/1997, così come modificato dalla L , n. 48, infatti, stabilisce che dette scuole, istituite dalle singole facoltà di giurisprudenza, provvedano all approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, e che nel Consiglio delle scuole siano presenti almeno un magistrato, un avvocato ed un notaio. Le attività pratiche, previo accordo, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato. La durata delle scuole è fissata in due anni o un anno, secondo i casi descritti nel comma 2bis e 2ter dello stesso art. 16; b) introduzione del «Libretto della Pratica», rilasciato (numerato e vistato dal Presidente del Consiglio dell Ordine o da un suo delegato) al praticante non abilitato. In esso vanno annotate: le udienze a cui il praticante ha assistito, con indicazione delle parti e del numero di ruolo dei processi; gli atti relativi ad attività giudiziali o stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione o redazione il praticante abbia partecipato; le questioni di maggior interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato. Il libretto della pratica deve essere esibito al Consiglio dell Ordine al termine di ogni semestre, con attestazione, da parte del professionista presso cui si svolge la pratica, della veridicità delle indicazioni in esso contenute (art. 6). Al termine del primo anno di pratica il libretto va depositato presso il Consiglio dell Ordine unitamente ad una relazione sulle attività in esso riportate nonché sui problemi, anche di natura deontologica, trattati (art. 7); c) obbligo per il praticante avvocato, pena l inefficacia, del compimento della pratica e del relativo certificato, di comunicare preventivamente ed in forma scritta al Consiglio il trasferimento della propria attività di «pratica» presso un professionista diverso da quello indicato precedentemente al Consiglio dell Ordine (art. 5); d) possibilità per il praticante abilitato al patrocinio (quindi solo al compimento del primo anno di tirocinio) di continuare la pratica al di fuori dello

19 18 Parte Prima - L ordinamento forense studio di un avvocato; in tal caso deve: comunicare il suo rendimento al C.d.O.; tenere e compilare il libretto di pratica; trattare almeno 25 nuovi procedimenti l anno di cui almeno 5 penali ovvero 5 cause civili di cognizione; e) compito attribuito al Consiglio dell Ordine di accertare e promuovere la disponibilità degli iscritti ad accogliere i laureati in giurisprudenza per lo svolgimento del tirocinio forense e di verificare, nei modi previsti dal regolamento, con i mezzi ritenuti più opportuni, l effettivo svolgimento della pratica. Prospettive di riforma Il Titolo IV del DDL 601/2010 è dedicato all accesso alla professione forense (artt ). Il DDL 601/2010, nell ottica di un più pregnante e razionale controllo per l accesso alla professione forense, prevede un quid novi per il tirocinio professionale consistente nell addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche. Ed infatti presso ogni consiglio dell ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico, con il compimento di altri tirocini professionali e con l esercizio di attività di impresa; al praticante avvocato si applica, inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. Il periodo di tirocinio può essere svolto: a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all albo non inferiore a cinque anni; b) presso l Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico; c) per non più di sei mesi, in altro paese dell Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all esercizio della professione. Il CNF disciplina con regolamento: a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell ordine; b) le ipotesi che giustificano l interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell Unione europea. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l esame di Stato nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio; nell ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

20 Capitolo Secondo - I soggetti professionali INTERRUZIONE DELLA PRATICA FORENSE Il periodo di pratica può anche interrompersi, ma, ove tale interruzione sia superiore a sei mesi, il praticante viene cancellato dai registri e la pratica compiuta rimane priva di effetti. Non costituisce interruzione della pratica forense il trasferimento da uno studio professionale all altro (fermo restando l obbligo di certificazione di tale passaggio e dell effettiva pratica svolta da parte del nuovo professionista, nonché della previa comunicazione scritta al Consiglio dell Ordine); ovvero, il cambiamento di residenza e, quindi, del Consiglio dell Ordine competente, al quale però dovrà essere presentata nuova domanda di iscrizione che godrà dell anzianità maturata dalla precedente iscrizione. 4. IL GIURAMENTO I praticanti, un anno dopo l iscrizione, sono abilitati al patrocinio innanzi ai Tribunali del distretto di appartenenza, per un periodo non superiore ai sei anni. In ogni caso, prima di poter effettivamente esercitare il patrocinio, il praticante dovrà prestare giuramento innanzi al Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova il Consiglio dell ordine ove è iscritto. Il giuramento è prestato mediante la formula: «Consapevole dell alta dignità della professione forense giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti ed ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia» (art. 8 R.D.L. 1578/1933). 5. I PRATICANTI ABILITATI Circa il limite temporale di tale attività sono sorti vari problemi: il primo, relativo alla estensione del termine dei 6 anni ai praticanti abilitati, per i quali il termine previgente (4 anni) non sia ancora scaduto al momento della modifica legislativa e per quelli già cancellati per decorrenza del termine. Si ritiene, per ragioni di equità, che il maggior limite vada esteso in modo da consentire a tutti l espletamento dei sei anni di attività, fermo restando il potere di verifica e controllo del Consiglio all atto della necessaria domanda di reiscrizione dei praticanti abilitati già cancellati; un secondo problema è se il praticante abilitato debba ritenersi automaticamente cancellato dalla iscrizione nell apposito registro al momento della scadenza del termine fissato dalla norma o se sia comunque sempre necessario un formale provvedimento di cancellazione da parte del C.d.O. Tale ultima tesi sembra preferibile per cui deve ritenersi lecita l attività professionale svolta anche dopo la decorrenza dei 6 anni, e ciò fino alla deliberazione di cancellazione del C.d.O. Il provvedimento di decadenza (atto dichiarativo di accertamento) non può essere impugnato.

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22 i QUADERNI dell ASPIRANTE AVVOCATO ORDINAMENTO E DEONTOLOGIA FORENSE Un manuale di nuova concezione per la preparazione alla prova orale, organizzato in maniera originale al fine di fornire al candidato, che già possiede una conoscenza di base della materia, ulteriori spunti per dare risposte convincenti ed efficaci in sede d esame. I Quaderni dell aspirante Avvocato, facendo tesoro della pluriennale esperienza delle Edizioni Simone, presentano in maniera piana e sistematica l intera disciplina, privilegiando gli istituti che maggiormente potrebbero costituire oggetto di domanda. A tal fine, in appendice è proposto un elenco alfabetico dei quesiti più frequentemente posti dagli esaminatori. Questo Quaderno di Ordinamento e Deontologia Forense, pertanto, da solo o in affianco al manuale, persegue il fine di aggiornare l aspirante Avvocato e condurlo brillantemente al superamento della prova orale.

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