Società tra professionisti, le strutture societarie divengono a pieno titolo strumento di esercizio dell attività professionale: potenzialità e limiti

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1 Società tra professionisti, le strutture societarie divengono a pieno titolo strumento di esercizio dell attività professionale: potenzialità e limiti Auditorium San Fedele Milano, 17 gennaio 2014 Relazione di Mauro Nicoli presidente della Commissione Albo, Tutela e Ordinamento ODCEC Milano L introduzione nell ordinamento giuridico italiano della possibilità di svolgere una attività professionale in forma di società commerciale rappresenta indiscutibilmente una assoluta novità e, come tale, è vista da taluni con molta diffidenza e preoccupazione, da altri viceversa- come la realizzazione di un auspicato adeguamento alle norme che regolano l esercizio delle professioni nella maggior parte dei paesi aderenti all Unione Europea. Nell un caso si paventa il rischio che tali società possano rappresentare il mezzo legale per consentire l esercizio di attività professionali a soggetti (tipicamente i grandi gruppi multinazionali operanti nella consulenza di impresa e nella revisione legale dei conti, piuttosto che Istituti di credito ma anche nel settore ingegneristico ecc.) che storicamente si sono posti in concorrenza con le attività riservate agli iscritti negli Albi professionali; in estrema sintesi possiamo evidenziare la classica contrapposizione fra i modelli di stampo anglosassone e quelli che contraddistinguono il nostro classico modo di intendere lo svolgimento delle attività professionali, viste ancora come arti liberali. Le fonti normative alle quali possiamo fare riferimento sono essenzialmente le seguenti: L. n. 1815/1939 ( n. 1815) Ha rappresentato il primo tentativo di codificazione di attività professionale in forma associata: prevedeva l utilizzo della indicazione puntuale del tipo di attività svolta (studio tecnico, legale commerciale, contabile tributario ecc) seguito dalla puntuale elencazione dei nominativi e dei titoli professionali dei singoli associati; l art. 2, conformemente allo spirito della norma, sanciva il divieto di costituire, esercitare o dirigere sotto qualsiasi forma diversa da quella prevista nel medesimo articolo, società, istituti, uffici agenzie o enti che avessero lo scopo di fornire anche gratuitamente agli associati o a terzi prestazioni di assistenza o consulenza nelle materie tecniche, legali, commerciali, contabili, tributarie..ecc. Risulta evidente l intento di rafforzare l intuitus personae nei rapporti fra i professionisti ed i terzi esaltando non tanto lo strumento giuridico dell associazione quanto la figura del singolo professionista. Il divieto richiamato dall art.2, secondo prevalente giurisprudenza, doveva avere riguardo alle sole professioni protette.

2 A mero titolo di curiosità bisogna ricordare come il Codice Civile del 1865 consentiva l esercizio delle professioni in forma societaria (sez. II del libro X, art che statuiva. è parimente società particolare il contratto con cui più persone si associano per una impresa determinata, o per l esercizio di qualche mestiere o professione ). L. n. 266/1997 (prima Legge Bersani) Ha abrogato l art. 2 della l. n. 1815/1939 rinviando peraltro ad un successivo decreto attuativo la fissazione dei requisiti per l esercizio delle attività professionali di cui all art. 1 della medesima legge: tale decreto, che avrebbe dovuto essere varato entro 120 giorni dalla data della entrata in vigore delle legge n. 266 non è mai stato emanato. L. 8 novembre 1991 n. 362 Già anteriormente alla prima Legge Bersani questa legge aveva disciplinato la costituzione di società di persone o cooperative per l esercizio in via esclusiva della gestione di farmacie. D. Lgs 2 febbraio 2001 n. 96 (società fra avvocati) Introduce nell ordinamento giuridico italiano la figura delle società fra avvocati finalizzate all attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio dei clienti: si noti che l intervento normativo era finalizzato alla pratica attuazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 98/5/CE del 16/2/1998. D. Lgs 12 aprile 2006 n. 162 (società di Ingegneria) L. 4 luglio 2006 n.223 (seconda Legge Bersani) Tale legge dispone l abrogazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedessero con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali il divieto di fornire all utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni fra professionisti; rimane ferma la previsione che l oggetto della attività di queste società deve essere esclusivo, che il professionista non può partecipare a più di una società e che la prestazione deve essere resa dai soci professionisti sotto la propria personale responsabilità. D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 Ha introdotto una specifica disciplina nel campo della revisione legale. Legge 12 novembre 2011 n. 183 La c.d. Legge di stabilità 2012 infine introduce la possibilità di esercitare le attività professionali regolamentate dal sistema ordinistico a mezzo la costituzione di società di qualsiasi tipo, con contestuale, integrale abrogazione della Legge n del Restano in vigore le norme in tema di società fra avvocati e di ingegneria mentre qualche riflessione merita essere fatta in tema di associazioni professionali: queste, previste appunto dalla legge del 1939, non risultano più in alcun modo disciplinate, stante l abrogazione della legge stessa. Viene quindi a mancare il presupposto giuridico sebbene si ritenga che, in assenza di un divieto espresso alla loro costituzione le stesse possano ancora sussistere. In tal senso desidero richiamare una recente presa di posizione del Notaio Busani il quale in un suo articolo del 29 maggio 2013 redatto per il Sole 24 ore testualmente afferma: cosa mai vieterebbe di poter optare ancor oggi per lo studio associato? In assenza di un divieto esplicito in tal senso ed in presenza di una nuova normativa che permette ma non impone di organizzare gli studi professionali sotto specie societaria, dovrebbe appunto concludersi che convivono le Stp di cui alla Legge 183/2011, l associazione professionale già contemplata dalla legge 1815/39, ancor oggi liberamente praticabile e regolamentata dalle normative dei singoli Ordini. Si potrebbe, al più, arrivare a sostenere l equiparazione di tali associazioni professionali con le società semplici: conseguentemente l inerzia a seguito della intervenuta modifica normativa potrebbe far

3 supporre una volontà ancorché inespressa di regolarizzazione in tal senso: ciò però richiederebbe almeno la modifica della ragione sociale. Sicuramente restano salve le associazioni professionali nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 183 (cfr art. 10, nono comma della stessa legge, così come richiamata al secondo comma dell art. 2 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34). Lo stesso art. 10 della L. n. 183 prevede che entro dodici mesi la necessità di operare una riforma degli Ordinamenti professionali tale da recepire le novità introdotte dalla medesima legge. D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 Trattasi del regolamento in materia di Stp (quelle regolamentate dal sistema ordinistico). Tanto premesso, la Legge n. 183 ed il successivo D.M. (Ministero della Giustizia) n. 34 hanno delineato la disciplina delle società tra professionisti pur permanendo, ad onta dei chiarimenti forniti dal citato decreto, molteplici aspetti ancora da chiarire. Le tematiche affrontate dal D.M. n. 34 riguardano essenzialmente: 1. I criteri e le modalità tali per cui l esecuzione dell incarico professionale sia riservata ai soci in possesso dei requisiti per l esercizio della prestazione professionale; 2. Il diritto dell utente di designare il socio professionista ovvero, in caso di mancato esercizio di tale diritto, i criteri di preventiva comunicazione scritta del nominativo all utente; 3. La disciplina delle incompatibilità 4. L assoggettamento alle norme del codice deontologico dei singoli professionisti e delle s.t.p. (ovviamente con riferimento al regime disciplinare dell Ordine o Collegio di appartenenza). L articolo 1 del Regolamento definisce il profilo della s.t.p. inquadrandola fra i modelli societari regolati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile; l oggetto sociale di detta società dovrà essere esclusivamente l esercizio di una o più attività professionali per le quali sia obbligatoria l iscrizione in appositi Albi od Elenchi regolamentati. Una, per così dire, estensione di tale società è la società multidisciplinare costituita fra più professionisti per l esercizio di attività professionali diverse. L articolo 2 del regolamento prevede espressamente che le norme ivi contenute siano applicabili alle società per l esercizio di attività professionali mentre le associazioni professionali e le società tra professionisti pre- costituite (quindi società fra avvocati e società di ingegneria) continueranno ad essere regolate secondo le norme alle stesse applicabili. La scelta del tipo societario da utilizzare è rimessa alla autonomia negoziale delle parti in funzione delle specifiche esigenze delle stesse: esistono peraltro delle condizioni essenziali che la s.t.p. deve soddisfare per assumere a pieno titolo tale qualifica. Gli aspetti ancora non sufficientemente chiari della normativa, quale, ad esempio, l assoggettamento o meno al fallimento delle s.t.p. piuttosto che l applicazione alle stesse del privilegio ex art bis n. 2 dovranno essere rapidamente risolti: per analogia vale la pena ricordare come espressamente il D. Lgs. n. 96/2001 (società fra avvocati) espressamente escluda la fallibilità di tali organismi; si reputa pertanto ragionevole estendere anche alle altre Stp tale esclusione, considerando come l attività che le stesse svolgono deve ritenersi intrinsecamente non commerciale. I tipi societari. Sono quelli regolati dai titoli V e VI del Libro V del Codice Civile; possono inoltre essere costituite cooperative di professionisti con numero di soci non inferiore a tre (deroga al principio generale dell art che fissa in nove il numero minimo dei soci). Quindi possono essere impiegati, senza eccezione, tutti i tipi di società, sia personali quanto di capitale (eventualmente, quindi, anche le s.r.l. semplificate e a capitale ridotto).

4 E questione aperta se possano essere utilizzate s.r.l. o s.p.a. unipersonali il cui unico socio, ovviamente, sia un professionista iscritto in Ordine o Collegio. Il richiamo generale ai tipi societari contemplati nel Titolo V sembrerebbe rendere realizzabile tale ipotesi anche se una tesi contraria richiama la lettera del disposto della Legge n. 183 che dispone come l attività professionale di cui all oggetto sociale deve essere esercitata in via esclusiva dai soci (uso quindi del plurale) e che prevede, nella denominazione sociale, l indicazione del trattarsi di società fra professionisti (anche in questo caso il tenore letterale sembrerebbe escludere l ipotesi di società unipersonale). La sede. L indicazione della sede sociale e di eventuali sedi secondarie è essenziale in quanto la stessa rileva ai fini della iscrizione nella sezione speciale dell albo: la domanda di iscrizione deve essere inoltrata al consiglio dell ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale. Denominazione o ragione sociale. E obbligatoria l indicazione che trattasi di società tra professionisti : il Regolamento attuativo ha rimediato alla carenza del legislatore precisando che, a seconda che trattasi di società di persone piuttosto che di società di capitale, si parlerà di ragione sociale piuttosto che di denominazione ; è consentito l impiego di formule di fantasia né sembra essenziale l inserimento del nome dei soci professionisti: tuttavia, in considerazione del fatto che le società in questione risultano assoggettate alle regole deontologiche, pare ovvio debba essere rispettato il precetto che impone il decoro nell esercizio della professione così da mettere in atto le necessarie cautele nella scelta della ragione sociale/denominazione. I Soci. Possono essere ammessi in qualità di soci: 1. I professionisti iscritti in Albi e collegi nonché i cittadini di Stati membri UE purché in possesso di titolo abilitante 2. I soggetti non professionisti esclusivamente in relazione alla esecuzione di prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento. Di ciascun socio dovrà quindi essere precisata la tipologia; in particolare per quanto attiene la categorizzazione prestazioni tecniche deve essere chiaro trattarsi di mansioni ausiliare nell ambito della attività della s.t.p. (es. gestione delle risorse umane/ dei sistemi informatici). Il socio con finalità di investimento dovrà essere comunque in possesso dei requisiti di onorabilità richiamati nell art 6 del D.M. di attuazione. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la quota di partecipazione al capitale degli stessi deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni/decisioni dei soci: conseguentemente a tale previsione la Legge impone l adozione di una clausola che disciplini lo scioglimento della società al venir meno di tale condizione. E però opportuno approfondire il senso della locuzione in ogni caso ; deve probabilmente intendersi come qualsiasi sia la compagine sociale deve essere rispettato il vincolo della maggioranza dei due terzi dei soci professionisti nelle deliberazioni/decisioni dei soci e non già che i soci professionisti debbano necessariamente rappresentare i due terzi del numero complessivo dei soci né i due terzi del capitale sociale. Un esempio: Stp costituita da tre soci di cui due professionisti ed uno di capitale; evidentemente risulta rispettato il requisito della partecipazione al capitale dei due terzi dei soci professionisti ma, in assenza di una previsione statutaria particolare, le deliberazioni potrebbero essere assunte validamente da un socio professionista ed un socio di capitale: ciò non rispetterebbe la lettera e lo spirito della previsione normativa. Nulla è espressamente detto in tema di amministrazione della s.t.p., così come in merito al regime di trasferimento della partecipazione in capo al socio professionista: dovrà quindi supplire lo Statuto ove è auspicabile prevedere l inserimento di clausole che affidino l amministrazione in via esclusiva ai soci professionisti attribuendo inoltre agli stessi particolari diritti in relazione alla stessa, così da

5 attenuare l influenza dei soci non professionisti, principalmente in sede di nomina degli organi amministrativi. Tenendo conto che l incarico professionale è svolto da un socio professionista che ne valuterà i criteri di esecuzione, parrebbe preferibile che lo stesso sia libero di operare svincolato da condizionamenti da parte di eventuali soci investitori investiti della amministrazione della società. Il regolamento attuativo prevede che i requisiti di onorabilità vengano verificati tanto in capo ai soci professionisti quanto per quelli di investimento. L oggetto sociale. Deve essere tassativamente previsto l esercizio esclusivo della attività professionale da parte dei soci (nel senso che solo i soci in possesso dei requisiti previsti nell ambito della disciplina delle professioni regolamentate possono svolgere l attività di cui all oggetto sociale e non già che gli stessi non possano contemporaneamente svolgere attività professionale in forma individuale); conseguentemente le attività devono essere quelle per le quali sia prevista l iscrizione in appositi Albi o Ruoli. L attività professionale deve essere esercitata in via esclusiva precludendosi altre attività che non siano professionali ma imprenditoriali ( o di lavoro autonomo non riconducibile a professioni regolamentate). Sono eccezionalmente consentite quelle attività che risultino meramente strumentali o complementari rispetto all esercizio della professione. Come logica conseguenza ne deriva che solo i professionisti iscritti in albi o ruoli di professioni regolamentate possono partecipare alle s.t.p. in veste di soci professionisti. Conferimento ed esecuzione dell incarico. Fra gli elementi essenziali dell atto costitutivo vi deve essere la previsione che l incarico professionale conferito alla s.t.p. debba venire materialmente svolto da un socio professionista con l obbligo per la società di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla Responsabilità Civile. La L. n. 183 demanda al regolamento attuativo la definizione dei criteri e modalità affinché l esecuzione dell incarico professionale sia eseguito esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti per l esercizio della prestazione professionale nonché la designazione del socio professionista da parte dell utente ovvero, in mancanza di tale designazione, la comunicazione scritta del nominativo designato: ne consegue il principio, essenziale, della personalità nell esecuzione dell incarico affidato dal cliente. Al fine di consentire allo stesso una scelta informata la s.t.p., sin dal primo contatto ed eventualmente tramite il socio professionista, dovrà fornire specifiche informazioni in merito (cfr art. 4 del regolamento): 1. Al diritto del cliente di individuare un socio professionista di sua fiducia pretendendo che l incarico professionale sia allo stesso affidato (dovrà essere consegnato al cliente un elenco completo dei singoli professionisti soci completo di titoli e qualifiche possedute); 2. Alla possibilità che l incarico sia eseguito da ciascun socio munito dei necessari requisiti; 3. Alla eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse fra il cliente e la società eventualmente anche determinate dalle persone dei soci investitori (dei medesimi dovrà altresì essere fornito esaustivo elenco). Tali adempimenti dovranno risultare da documento scritto. Può quindi concludersi che il conferimento dell incarico viene effettuato a favore della società mentre le modalità di esecuzione dello stesso rimarranno nella determinazione del singolo professionista. Qualora il cliente non effettui la scelta del nominativo cui affidare l esecuzione dell incarico professionale sarà la s.t.p. a procedere direttamente alla designazione, fermo restando l obbligo di

6 comunicare per iscritto al cliente il nominativo ed i requisiti professionali del soggetto incaricato. Questi potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di ausiliari e, nel caso di sopravvenute esigenze non prevedibili, di sostituti. Anche in questo caso sarà in capo alla s.t.p. l obbligo di comunicare per iscritto al cliente i nominativi degli uni e degli altri previa consegna di un elenco completo di titoli e qualifiche professionali dei collaboratori. Il dissenso del cliente in merito alla scelta del nominativo deve essere formalizzato entro tre giorni dalla comunicazione con eventuale indicazione di un diverso nominativo. In merito ai compensi richiesti la s.t.p., già durante i primi contatti, dovrà predisporre un preventivo di massima relativo alla misura del compenso; nel momento di formalizzazione dell incarico le parti pattuiranno il compenso fermo restando che la società dovrà fornire al cliente puntuali informazioni in merito alla complessità dell incarico stesso, agli eventuali oneri accessori, agli estremi della polizza assicurativa (e relativo massimale) con indicazione delle singole voci di costo comprensive di oneri, spese e contributi. In generale l entità del compenso deve tenere conto dell importanza della prestazione svolta e deve essere conforme al decoro della professione. Ulteriori elementi informativi da portare a conoscenza del cliente sono: l entità degli eventuali compensi a collaboratori, l obbligo di trattamento dei dati personali e quello relativo alla norma anti riciclaggio. La responsabilità. Né la legge istitutiva né il regolamento attuativo forniscono chiarimenti circa il regime di responsabilità della società; si ritiene, in via interpretativa, che non debbano valere le analogie con le previsioni del D. Lgs. N. 96/2001 e n. 39/2010 (società di revisione): conseguentemente sembra prevalere la responsabilità contrattuale della società nei confronti della clientela per l inadempimento del socio professionista, del tutto equiparabile al sostituto incaricato dal professionista individuale. La polizza assicurativa. La copertura assicurativa deve risultare da specifica clausola dell atto costitutivo: sarà quindi la s.t.p. soggetto contraente della polizza che verrà stipulata anche a favore dei soci professionisti che curano i singoli incarichi professionali, dei sostituti e degli ausiliari: concretamente, quindi, il socio professionista non è obbligato a stipulare una ulteriore polizza a proprio nome salvo il caso che lo stesso svolga una attività professionale in forma individuale (cosa sempre possibile) in quanto titolare di partita IVA. Ovviamente in tal caso la polizza stipulata dal singolo professionista coprirà i rischi professionali derivanti dall esercizio di tale specifica attività al di fuori della s.t.p. Scioglimento della s.t.p. per assenza della condizione di prevalenza dei soci professionisti. L atto costitutivo deve prevedere che il venir meno della prevalenza dei soci professionisti (secondo i limiti dei 2/3 sopra indicati) può comportare lo scioglimento della s.t.p. e la conseguente cancellazione della sezione speciale dell albo, salvo che la stessa non provveda a ristabilire i limiti sopra indicati entro sei mesi. Si tratta di una ipotesi di scioglimento tipica della s.t.p. che prevede una sequenza procedimentale che inizia con l accertamento della causa di scioglimento cui fa seguito la liquidazione e, al termine della stessa, la cancellazione dal registro delle imprese e dalla sezione speciale dell albo. Così come per il professionista persona fisica che può vantare il diritto alla re-iscrizione qualora venga rimossa la causa per la quale è stato cancellato così la s.t.p., a seguito di revoca della liquidazione, può vantare il diritto ad una nuova iscrizione. Le s.t.p. multidisciplinari. Sono previste all art. 10, comma 8 della L. 183/2011 ed hanno per oggetto l esercizio di più attività professionali. Possono quindi costituirsi fra appartenenti a differenti professioni regolamentate, tranne quelle escluse espressamente dalla normativa istitutiva delle società professionali (es. notai ed avvocati).

7 L iscrizione nel registro delle imprese e nell albo professionale. Gli artt del regolamento attengono alla esecuzione degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge istitutiva; tali adempimenti attengono tanto al registro delle imprese sezione speciale (art.7) quanto all Albo professionale (artt.8-11). In effetti l art. 7 ricade nel capo III che ha riguardo alla disciplina della partecipazione nelle s.t.p. mentre gli altri articoli sono ricompresi nel capo IV che tratta dell iscrizione all Albo e del regime disciplinare. Posto che la s.t.p. risponde disciplinarmente all ordine o collegio nel quale risulta iscritta, solo a seguito delle relative formalità di iscrizione la stessa può iniziare l esercizio della attività professionale: ne consegue che l avvenuta iscrizione ha valenza costitutiva, così come nel caso dei professionisti persone fisiche (cfr art. 8 del regolamento). A mente dell art. 7 del D.M. 34/2013 la s.t.p. viene iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese istituita con D. Lgs 96/2001: la relativa certificazione di iscrizione dovrà attestare la qualifica di società tra professionisti: avrà, conseguentemente, funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia. Lo scopo, evidentemente, è quello di consentire la verifica dell esistenza di cause di incompatibilità della partecipazione a più società tra professionisti di un singolo socio. L art. 9 dà priorità a tale iscrizione fermo restando che, successivamente, il legale rappresentante della società richieda l annotazione della avvenuta iscrizione nella sezione speciale dell Albo. Il tema è stato così disciplinato, in termini di cronologia temporale degli adempimenti, dalla Camera di Commercio di Milano: A seguito della costituzione la società viene iscritta, inattiva, nel registro delle imprese; La stessa viene quindi iscritta nella sezione dell albo presso l ordine di appartenenza in relazione alla sede legale; Entro 30 gg dall inizio dell attività il legale rappresentante curerà l iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Le indicazioni di Milano sono state riprese da altre Camere di Commercio e, di fatto, hanno contribuito a creare un regime di pubblicità connotato da elementi di specificità rispetto a quello generale. Di fatto l esercizio effettivo dell attività risulta condizionato dall esito favorevole della verifica eseguita dal Consiglio dell ordine di appartenenza a seguito del procedimento di iscrizione previsto dagli artt Detto che l iscrizione avviene in una sezione speciale dell albo di appartenenza dei soci professionisti e che la competenza territoriale è quella connessa alla sede legale della s.t.p. bisogna precisare come, nel caso di società multidisciplinare questa sarà iscritta presso l albo dell ordine relativo alla attività individuata come prevalente, cosa che determinerà anche l assoggettamento alle relative regole deontologiche. I dati identificativi da riportare nell apposita sezione sono: ragione/denominazione sociale, oggetto professionale, sede legale, nominativo del legale rappresentante, nominativi dei soci iscritti presso lo stesso ordine, nominativi dei soci iscritti in albi o elenchi di altre professioni regolamentate; successivamente alla prima iscrizione dovranno essere annotate anche le deliberazioni che comportino modificazioni dell atto costitutivo o dello statuto e modifiche del contratto sociale che comportino variazioni nella compagine sociale. La domanda di iscrizione, presentata e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: Atto costitutivo e statuto in copia autentica; Certificato di iscrizione nel registro delle imprese;

8 Certificato di iscrizione all albo dei soci che non siano iscritti presso l ordine o il collegio cui è rivolta la domanda; Se la s.t.p. è costituita in forma di società semplice è richiesta la dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetta l amministrazione della società. Si ravvisa l opportunità che, nel caso di s.t.p. formate da soci professionisti iscritti nello stesso ordine professionale ma in albi territorialmente differenti, la stessa società o i soci interessati comunichino al proprio ordine territoriale la partecipazione alla società professionale cosicché lo stesso provveda all annotazione : lo scopo è facilitare l attività di controllo degli Ordini territoriali in ordine alla incompatibilità derivante dalla partecipazione in più s.t.p. da parte di un unico soggetto. Alla attività dei Consigli degli Ordini territoriali, per quanto riguarda i dottori commercialisti, si applica in toto la previsione dell art. 37, comma terza, del D. Lgs. N. 139/2005: l ordine è quindi chiamato a deliberare entro due mesi dalla presentazione della domanda (così come della comunicazione di successive modificazioni). Successivamente alla iscrizione gli ordini devono effettuare i necessari controlli tesi ad accertare l eventuale venir meno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento per l iscrizione delle s.t.p. nella sezione speciale dell Albo. In tal caso verrà disposta la cancellazione della società, salvo che la stessa non abbia provveduto alla regolarizzazione della sua posizione. Gi anzidetti controlli verteranno, essenzialmente, sulla verifica del rispetto delle condizioni previste dall art. 10: detto articolo, ovviamente, prevede anche il caso di diniego alla prima iscrizione in mancanza dei necessari requisiti. In tal caso il consiglio dell Ordine comunicherà per iscritto i motivi del diniego al legale rappresentante della società consentendo che la stessa presenti, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, proprie osservazioni scritte; l eventuale comunicazione definitiva di diniego all iscrizione è impugnabile secondo le ordinarie regole del nostro Ordinamento, fatto salvo il diritto di adire l autorità giudiziaria. L art. 11 disciplina i casi di cancellazione per difetto sopravvenuto di uno dei requisiti essenziali previsti dalla legge e dal regolamento; la cancellazione è deliberata dal consiglio dell Ordine qualora la società non abbia provveduto a regolarizzare la situazione di irregolarità nel termine perentorio di tre mesi dal momento in cui la stessa si è verificata ovvero non abbia ristabilito la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. Incompatibilità. Il principio generale secondo il quale la partecipazione in una s.t.p. è incompatibile con la partecipazione in altra società di professionisti vale anche in presenza di s.t.p. multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società nella sezione speciale dell Albo. In assenza di specificazione è da ritenere che detta regola trovi applicazione rispetto a tutti i soci, indipendentemente dal loro ruolo all interno della società, senza distinzione fra soci professionisti, soci per prestazioni tecniche e soci per finalità di investimento; naturalmente il socio professionista potrà svolgere attività professionale in forma individuale piuttosto che associata ovvero partecipare a società che non siano s.t.p. nei limiti di compatibilità con le norme generali dell ordinamento professionale. Dovrebbe escludersi la possibilità che una s.t.p. partecipi ad altra s.t.p.. Con riferimento alla figura del socio per finalità di investimento risultano condizioni essenziali per la partecipazione ad s.t.p. : Il possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l iscrizione all albo cui la società è iscritta; Non aver riportato condanne definitive ad una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; Non essere stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

9 Ovviamente tali requisiti valgono anche per l organo amministrativo ed i legali rappresentanti del socio investitore persona giuridica o, comunque, società. Dall analisi di quanto sopra emerge l incompatibilità assoluta del professionista cancellato dall albo per motivi disciplinari che non può partecipare alla s.t.p. né come socio professionista ma neppure per finalità di investimento. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una causa di incompatibilità integrano, inoltre, illecito disciplinare tanto per la s.t.p. come per il singolo professionista. Già è stato menzionato come l attività di controllo degli Ordini dovrà perdurare nel tempo al fine di verificare il mantenimento delle condizioni stabilite dalla legge e dal regolamento per l iscrizione della società: a tal fine verrà richiesta l esibizione della opportuna documentazione. Si segnala che saranno soggetti ad azione disciplinare tanto la s.t.p. quanto i soci professionisti nel caso di accertata incompatibilità di uno di questi; viceversa l incompatibilità dei soci investitori sarà sanzionabile solo in capo alla s.t.p. I singoli professionisti sono tenuti alla osservanza del codice deontologico del proprio ordine, la società al regime disciplinare dell ordine cui risulta iscritta; l art. 12 prevede che qualora l illecito compiuto dal professionista sia riconducibile a direttive imposte dalla s.t.p. vi sia un concorso di responsabilità disciplinari anche se il singolo risulti iscritto ad un Ordine diverso da quello in cui risulta iscritta la società. Chiaramente la sanzione disciplinare irrogata a carico della società non produrrà effetti nei confronti dei singoli soci professionisti che potranno continuare la loro attività in forma individuale o associata; anche nel caso opposto non si avranno effetti escludendosi l ipotesi che il provvedimento assunto nei confronti del socio professionista possa inibire alla società l esercizio dell attività professionale a motivo del venir meno di uno dei requisiti ex legge 183/2011 ripresi dall art. 11 del D.M. 34/2013.

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