Commissione per i problemi economici e monetari

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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per i problemi economici e monetari /0284(COD) EMENDAMENTI Progetto di parere Marianne Thyssen (PE v01-00) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM(2011)0635 C7-0329/ /0284(COD)) AM\ doc PE v02-00 Unita nella diversità

2 AM_Com_LegOpinion PE v /14 AM\ doc

3 10 Syed Kamall a nome del gruppo ECR Motivazione Proposta di reiezione La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica a proporre la reiezione della proposta della Commissione e invita quest'ultima a consultare in maniera esauriente e trasparente tutte le parti interessate, conformemente all'adozione della direttiva 2011/83/UE del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori 1, che modifica significativamente la normativa sui consumatori, e a preparare una valutazione d'impatto riveduta, indipendente e comparativa sul diritto comune europeo della vendita e sulle alternative ai contratti tipo, prima di presentare una nuova proposta, se tale norma è ritenuta vantaggiosa sotto il profilo dei costi. 1 GU L 304 del , pag. 64. Serious questions have been raised by a variety of stakeholders, both business and consumer organisations, that have called into question the resilience of the impact assessment conducted by the Commission. Projected GDP growth thanks to increased cross-border trade, for example, appear to have been wildly overstated. The Consumer Rights Directive cannot have been taken into account by the Commission impact assessment, which is clearly of relevance. There is little evidence to suggest that businesses or consumers either want or need a CESL and the vast majority believe it could in fact do far more harm than good. For this reason, the Commission should conduct a thorough impact assessment, taking into account the concerns expressed by all key stakeholders and in particular look in detail about the potential for model contracts to be used as opposed to a CESL. AM\ doc 3/14 PE v02-00

4 11 Considerando 35 (35) È inoltre opportuno riesaminare il funzionamento del diritto comune europeo della vendita o di altre disposizioni del presente regolamento dopo cinque anni di operatività. Tale riesame dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione ai contratti tra imprese, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'unione. (35) È inoltre opportuno riesaminare il funzionamento del diritto comune europeo della vendita o di altre disposizioni del presente regolamento dopo cinque anni di operatività. Tale riesame dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione ai contratti tra imprese, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'unione. Per consentire al diritto comune europeo della vendita di essere adoperato per contratti più sofisticati, quali i contratti collegati ai servizi assicurativi o finanziari, è necessario che il riesame tenga conto della possibilità di ampliare il suo ambito di applicazione per racchiudere un sistema di diritto contrattuale europeo comune, includendo le disposizioni in materia di atti illeciti, il diritto delle assicurazioni e dei trasporti, e il diritto comune europeo in materia fallimentare, comprese le norme in materia di pignoramento. 12 Sari Essayah Articolo 4 paragrafo 2 PE v /14 AM\ doc

5 2. Ai fini del presente regolamento, un contratto fra professionisti è transfrontaliero se le parti hanno la residenza abituale in paesi diversi, uno dei quali almeno sia uno Stato membro. soppresso Or. fi 13 Sari Essayah Articolo 5 paragrafo 1 lettera a (a) i contratti di vendita; (a) contratti di vendita tra un consumatore e un professionista; Or. fi 14 Articolo 6 paragrafo 2 2. Il diritto comune europeo della vendita non può applicarsi ai contratti tra un professionista e un consumatore in cui il professionista concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, prestito o altra agevolazione finanziaria analoga. Il diritto comune europeo della vendita può invece applicarsi ai contratti tra un professionista e un consumatore in cui sono forniti in modo continuato beni, 2. Il diritto comune europeo della vendita non può applicarsi ai contratti tra un professionista e un consumatore in cui il professionista concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, prestito o altra agevolazione finanziaria analoga o in cui il professionista offra assicurazioni connesse a beni o servizi. Il diritto comune europeo della vendita può invece applicarsi ai contratti tra un professionista e un AM\ doc 5/14 PE v02-00

6 contenuto digitale o servizi connessi dello stesso tipo e il consumatore versa il corrispettivo per tali beni, contenuto digitale o servizi connessi con pagamenti rateali per la durata della fornitura. consumatore in cui sono forniti in modo continuato beni, contenuto digitale o servizi connessi dello stesso tipo e il consumatore versa il corrispettivo per tali beni, contenuto digitale o servizi connessi con pagamenti rateali per la durata della fornitura. Motivazione La garanzia di escludere qualsiasi assicurazione connessa all'offerta di beni o servizi dai contratti in materia di diritto europeo comune della vendita appare coerente. 15 Articolo 7 paragrafo 1 1. Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai soli contratti in cui il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale sia un professionista. Nei contratti in cui tutte le parti sono professionisti, il diritto comune europeo della vendita può applicarsi quando almeno una parte sia una piccola o media impresa (PMI). 1. Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai soli contratti in cui il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale sia un professionista. Motivazione Il divieto di utilizzare il diritto comune europeo della vendita per i contratti tra professionisti non PMI appare arbitrario. Dato che si tratta di un sistema a partecipazione volontaria, si propone di abolire tale divieto, in quanto potrebbero beneficiare del diritto comune europeo della vendita anche gli scambi frontalieri tra imprese più grandi. 16 Antolín Sánchez Presedo PE v /14 AM\ doc

7 Articolo 13 alinea Uno Stato membro può decidere che il diritto comune europeo della vendita può applicarsi: Uno Stato membro può decidere che il diritto comune europeo della vendita può applicarsi quale strumento facoltativo: 17 Antolín Sánchez Presedo Articolo 14 bis (nuovo) Articolo 14 bis Strumenti Entro... [1 anno dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta uno "strumentario" generale a integrazione del diritto comune europeo della vendita. Tale strumentario dovrà contenere almeno un contratto tipo con termini e condizioni standard, ai sensi del diritto comune europeo della vendita, e informazioni su come il presente regolamento dovrà interagire con la direttiva XXX/XXXX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del... sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie per i consumatori 1 e il regolamento (UE) n. YYYY/YYYY del Parlamento europeo e del Consiglio del... sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori 2. 1 GU L... AM\ doc 7/14 PE v02-00

8 2 GU L Articolo 15 paragrafo 1 1. Entro [4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare al livello di accettazione del diritto comune europeo della vendita, alla misura in cui le sue disposizioni hanno originato contenzioso e alle differenze osservate fra il diritto comune europeo della vendita e il diritto nazionale in ordine al livello di protezione del consumatore. Tali informazioni includono una rassegna completa della giurisprudenza nazionale sull'interpretazione delle disposizioni del diritto comune europeo della vendita. 1. Entro [4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare al livello di accettazione del diritto comune europeo della vendita da parte delle PMI e dei professionisti non PMI, alla misura in cui le sue disposizioni hanno originato contenzioso e alle differenze osservate fra il diritto comune europeo della vendita e il diritto nazionale in ordine al livello di protezione del consumatore. Tali informazioni includono una rassegna completa della giurisprudenza nazionale sull'interpretazione delle disposizioni del diritto comune europeo della vendita. Motivazione Il divieto di utilizzare il diritto comune europeo della vendita per i contratti tra professionisti non PMI appare arbitrario. Dato che si tratta di un sistema a partecipazione volontaria, si propone di abolire tale divieto, in quanto potrebbero beneficiare del diritto comune europeo della vendita anche gli scambi frontalieri tra imprese più grandi. Pertanto occorre includere nel riesame la facoltà per i professionisti non PMI di avvalersi di tale norma (per quanto concerne i contratti stipulati tra di loro e con le PMI). 19 Antolín Sánchez Presedo PE v /14 AM\ doc

9 Articolo 15 paragrafo 1 1. Entro [4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare al livello di accettazione del diritto comune europeo della vendita, alla misura in cui le sue disposizioni hanno originato contenzioso e alle differenze osservate fra il diritto comune europeo della vendita e il diritto nazionale in ordine al livello di protezione del consumatore. Tali informazioni includono una rassegna completa della giurisprudenza nazionale sull'interpretazione delle disposizioni del diritto comune europeo della vendita. 1. Entro [4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, valutando in particolare il livello di accettazione del diritto comune europeo della vendita e l'eventuale riduzione dei costi delle transazioni, alla misura in cui le sue disposizioni hanno originato contenzioso e alle differenze osservate fra il diritto comune europeo della vendita e il diritto nazionale in ordine al livello di protezione del consumatore. Tali informazioni includono una rassegna completa della giurisprudenza nazionale sull'interpretazione delle disposizioni del diritto comune europeo della vendita. 20 Antolín Sánchez Presedo Articolo 15 paragrafo 2 2. Entro [5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata in cui esamina il funzionamento del presente regolamento, e prende in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione ai contratti tra imprese, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali 2. Entro [5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata in cui esamina il funzionamento del presente regolamento, e prende in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione ai contratti tra imprese, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali AM\ doc 9/14 PE v02-00

10 e i futuri sviluppi dell'acquis dell'unione. e i futuri sviluppi dell'acquis dell'unione. Il riesame dovrà in particolare valutare se l'applicazione del diritto comune europeo della vendita abbia contribuito a rafforzare la fiducia dei consumatori negli scambi transfrontalieri e a ridurre i costi delle transazioni. Inoltre dovrà valutare l'impatto sui consumatori vulnerabili e in quale misura le esclusioni dall'ambito di applicazione del diritto comune europeo della vendita (come ad esempio le questioni relative alla capacità giuridica, alla rappresentanza o al trasferimento della proprietà) hanno pregiudicato i risultati attesi. Inoltre, al fine di mantenere l'alto livello di tutela dei consumatori del diritto comune europeo della vendita, la relazione dovrà tenere debitamente conto di eventuali modifiche apportate nel periodo che precede la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori 1. 1 GU L 304 del , pag Antolín Sánchez Presedo Allegato I articolo 1 paragrafo 2 2. Le parti possono escludere l'applicazione di qualsiasi disposizione del diritto comune europeo della vendita, oppure derogarvi o modificarne gli effetti, salvo che sia altrimenti stabilito dalle disposizioni stesse. soppresso PE v /14 AM\ doc

11 Motivazione La modifica si è resa necessaria per garantire la coerenza con il principio stabilito nel considerando 24 che così recita: "Onde evitare un'applicazione selettiva di certi elementi del diritto comune europeo della vendita, che potrebbe sbilanciare l'equilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e avere effetti negativi sulla protezione del consumatore, è opportuno che la scelta riguardi tale diritto comune europeo nel suo complesso e non solo alcune sue parti". 22 Antolín Sánchez Presedo Allegato I articolo 4 paragrafo 2 2. Le questioni rientranti nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita che non siano da questo espressamente disciplinate devono essere risolte in base agli obiettivi e ai principi che lo ispirano e a tutte le sue disposizioni, senza ricorrere alla legge nazionale che sarebbe applicabile qualora non ne fosse stata concordata l'applicazione, né a qualunque altra legge. 2. Le questioni rientranti nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita che non siano da questo espressamente disciplinate devono essere risolte in base alla legge nazionale che sarebbe applicabile qualora non ne fosse stata concordata l'applicazione. 23 Allegato I articolo 14 paragrafo 2 2. Nei contratti a tempo indeterminato o nei contratti comprendenti un abbonamento, le informazioni devono indicare il prezzo totale per periodo di fatturazione. Quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa 2. Nei contratti a tempo indeterminato o nei contratti comprendenti un abbonamento, le informazioni devono indicare il prezzo totale per periodo di fatturazione. Quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa AM\ doc 11/14 PE v02-00

12 fissa, le informazioni devono indicare il prezzo totale mensile. Se il prezzo totale non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, devono essere comunicate le modalità di calcolo del prezzo. fissa, le informazioni devono indicare il prezzo totale mensile. Se il prezzo totale non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, devono essere comunicate le modalità di calcolo del prezzo. Qualora gli elementi del prezzo siano soggetti a modifiche a discrezione del professionista, è necessario fornire, se del caso, le date e gli importi delle ultime tre modifiche. Motivazione Se il professionista è libero di modificare periodicamente l'importo di un contratto a tempo indeterminato, è necessario che i consumatori siano informati dei precedenti cambiamenti nell'ambito dell'informazione sul prezzo. 24 Allegato 1 articolo 14 paragrafo 3 bis (nuovo) Motivazione 3 bis. Qualora i prezzi inclusi nel prezzo totale siano soggetti a tassi di cambio, è necessario che ciò sia indicato chiaramente insieme al vigente tasso di cambio applicabile, all'indice del tasso di cambio utilizzato nel calcolare il tasso di cambio applicabile e la data in cui verrà determinato il tasso di cambio applicabile. Nei contratti in cui gli importi fatturati sono calcolati mediante il ricorso a tassi di cambio, è necessario indicare chiaramente in che modo siano determinati questi ultimi. 25 PE v /14 AM\ doc

13 Allegato 1 articolo 20 paragrafo 1 lettera b (b) il prezzo totale e le spese aggiuntive, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1; (b) il prezzo totale e le spese aggiuntive, conformemente all'articolo 14; Motivazione Se il contratto è firmato nella sede del professionista, non è chiaro perché il consumatore non possa disporre di tutte le informazioni sul prezzo di cui all'articolo Allegato I articolo 25 paragrafo 1 1. Nei contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici che impongano al consumatore l'obbligo di effettuare un pagamento, il professionista deve comunicare al consumatore in modo chiaro ed evidente, immediatamente prima che questi inoltri l'ordine, le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16, lettera b). 1. Nei contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici che impongano al consumatore l'obbligo di effettuare un pagamento, il professionista deve comunicare al consumatore in modo chiaro ed evidente, immediatamente prima che questi inoltri l'ordine, le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 14 e all'articolo 16, lettera b). 27 Antolín Sánchez Presedo Allegato I articolo 79 paragrafo 2 AM\ doc 13/14 PE v02-00

14 2. Se il contratto può essere mantenuto in essere senza la clausola abusiva, le altre clausole contrattuali restano vincolanti. 2. Se il contratto può essere mantenuto in essere senza la clausola abusiva, le altre clausole contrattuali restano vincolanti in capo alla parte che ha fornito la clausola abusiva. PE v /14 AM\ doc

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