Tribunale di Catania - Sezione Quarta Civile Ordinanza 5 luglio 2004

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1 Tribunale di Catania - Sezione Quarta Civile Ordinanza 5 luglio 2004 Oggetto. Articolo 700 Codice Procedura Civile - Marchio / insegna / ditta - Uso toponimo - Nullità - Registrazione domain name - Segno distintivo atipico e rapporto disciplina marchi e concorrenza sleale - Priorità uso insegna Nella ordinanza. Tanto che si ritenga la registrazione del dominio corrispondente ad una vera e propria insegna virtuale, quanto lo si correli all uso di un marchio virtuale di fatto, quanto, infine, preferibilmente, lo si ritenga un vero e proprio nuovo segno distintivo atipico non pare revocabile in dubbio la circostanza del certo rilievo della registrazione presso la Registration Autoriy (R.A.) del dominio, al fine di verificare e, se del caso, affermare il preuso del segno distintivo stesso rispetto alla utilizzazione che successivamente del medesimo segno - id est, nel caso di specie, il toponimo cuore distintivo del dominio - sia stata effettuata tanto su internet registrandone il dominio quanto utilizzando lo stesso come insegna sull immobile ove operi l impresa alberghiera. Ordinanza. Giudice Dr. Mariano Sciacca Fatto Con ricorso depositato - in data la G.., premettendo di riservarsi di chiedere, nel merito, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti degli articoli 66 co.2

2 Legge Marchi e 2600 c.c. ed esponendo: - che la società G.. è titolare dell attività denominata Stesicoro Hotel, sito in Catania, Piazza Stesicoro n.56; - che, in data 21 novembre 2003, la suddetta società ha registrato il marchio Stesicoro Hotel presso la Camera di Commercio di Catania; - che, successivamente all apertura della predetta attività denominata, la stessa ha constatato che un identica attività commerciale è stata inaugurata con ingresso in Catania, via Neve n. 7, e affaccio sulla piazza Stesicoro, con denominazione B & B Stesicoro che non risulta registrata; - che entrambi gli alberghi svolgono servizi di ristorazione e di alloggi temporanei; - che, come si evince dalle foto allegate, lo Stesicoro Hotel e il B & B Stesicoro hanno i balconi che si affacciano in piazza Stesicoro a poche metri l uno dall altro; - che il B & B Stesicoro ha posto nei suoi balconi delle cappottine parasole aventi lo stesso colore e la stessa forma di quelle poste nei balconi della Stesicoro Hotel, tutte con una scritta particolarmente riportante la dicitura STESICORO ; - che da una ricerca effettuata in internet inserendo nel motore di ricerca le parole Hotel Catania è comparsa la dicitura Stesicoro - Hotel ***, poi cliccando su tale dicitura è comparso il sito denominato - che tutto ciò determina confusione e sviamento della clientela e che tale situazione è destinata ad aggravarsi in quanto la società titolare dello Stesicoro Hotel sta predisponendo in vista della imminente festività Pasquale e della prossima stagione estiva una costosa campagna pubblicitaria sia aprendo un sito internet sia con i mezzi normali di stampa ; deduce ai sensi dell art. 1 e 63 del r.d. n. 929 del 1942 e succ.

3 modificazioni (Legge in materia di marchi registrati) e dell art c.c., nonchè dell art numero 1 c.c. il diritto di ottenere l uso esclusivo di tale marchio vietando ai terzi l utilizzo anche nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità anche su internet nonché la sussistenza del periculum in mora, attesa l irreparabilità del danno che deriva dalla obiettiva difficoltà di recupero della quota di mercato eventualmente perduta e dalla impossibilità di addivenire nel futuro giudizio di merito ad una esatta quantificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato all immagine e agli interessi dell impresa pregiudicata. Indi conclude chiedendo voglia il Tribunale di Catania emettere i provvedimenti necessari in favore della G.. titolare dello Stesicoro Hotel al fine di dichiarare nei confronti della ditta individuale B e B Stesicoro di Calogero Giuseppina Patrizia nata a Catania il 25 ottobre 1961, con sede in Catania, via Neve n. 7: - voglia ordinare l inibitoria dell uso del marchio contenente la parola STESICORO da parte della ditta individuale B e B Stesicoro di Calogero Giuseppina Patrizia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 63 Legge Marchi e 2569 c.c., nonchè di condannare la suddetta ditta al pagamento di una somma congrua dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell esecuzione del provvedimento ai sensi dell art. 63 co. 2 Legge Marchi, previa, ove si ritenesse necessario l espletamento la nomina di un CTU, a cura e spese del convenuto; - Si chiede, altresì, che Codesto On.le Tribunale adito Voglia ordinare ai danni della ditta individuale convenuta la cancellazione delle parole, figure o segni con i quali è avvenuta la lesione dei diritti della società ricorrente titolare dello Stesicoro Hotel ai sensi e per gli effetti dell art. 66 co. 1 Legge Marchi; - Voglia ordinare la pubblicazione in uno o più giornali del provvedimento che accerterà sia la violazione dei diritti sul marchio registrato ai sensi e per gli effetti dell art. 65 Legge Marchi, sia gli atti di concorrenza sleale, ai sensi e per gli effetti dell art c.c. Si chiede, ancora, all On.le Tribunale adito Voglia ordinare alla ditta B e B Stesicoro di Calogero Giuseppina Patrizia di far cessare e di astenersi dal comportamento che ha determinato (e determina) dubbi

4 e confusione sull identificazione e sulla provenienza dei servizi presentati. In particolare per quello che concerne (non soltanto la scelta dei colori e delle forme delle cappottine esterne con il nome pubblicizzato Stesicoro ) ma anche la presenza dei domini internet (attivati dalla società convenuta) che, stante la stretta identità di denominazione, in violazione dell uso esclusivo del marchio registrato dalla società ricorrente, sono idonei ad ingenerare dubbi e confusione sulla provenienza del servizio offerto. Ritualmente costituitasi in giudizio, Calogero Giuseppina Patrizia, titolare della ditta individuale B&B Stesicoro deduce: - la nullità del marchio registrato dalla ricorrente siccome contenente una ditta altrui anteriormente utilizzata; - il preuso del marchio stesso prima della sua registrazione; - la responsabilità aggravata della ricorrente ex art. 96 c.p.c.. Acquisiti i documenti offerti in produzione, all udienza del , il giudice si riservava di provvedere. Diritto Preliminarmente osserva il decidente come il ricorso cautelare sia certamente ammissibile, sia sotto il profilo delle norme invocate, id est la legge marchi e la normativa in materia di concorrenza sleale in relazione all art. 700 c.p.c., che sotto il profilo della strumentalità dell istanza cautelare rispetto all azione di merito esperenda, non essendo revocabile in dubbio, quanto al primo, il ricorso allo strumento cautelare atipico e residuale previsto dall art. 700 c.p.c. nonché, relativamente al secondo, la compiuta indicazione da parte della ricorrente dell azione di risarcimento dei danni subiti in dipendenza delle dedotte violazione alle privative su indicate. Fumus boni iuris. Vale osservare, in termini generali, come l odierna controversia s inserisca a pieno titolo nell area di operatività della disciplina dettata dal codice in tema di tutela dei segni distintivi dell azienda e

5 di concorrenza sleale. Orbene, è opinione pacifica che quest ultima disciplina regola i rapporti di coesistenza sul mercato tra imprenditori concorrenti, sicché la sua applicazione è subordinata alla sussistenza di un duplice presupposto: da un lato, la qualità di imprenditore commerciale sia del soggetto che pone in essere l atto di concorrenza vietato sia del soggetto che ne subisce le conseguenze e, dall altro, l esistenza di un rapporto di concorrenza economica tra i medesimi, nel senso che entrambi devono offrire nello stesso ambito di mercato beni o servizi destinati a soddisfare, anche in via succedanea, lo stesso bisogno dei consumatori o bisogni similari o complementari. Non può dubitarsi, in primo luogo, che i superiori presupposti siano ricorrenti nel caso che occupa, attesa la qualità delle parti in causa (l una una s.n.c. e l altra una ditta individuale), nonché l identità tipologica delle attività commerciali dalle stesse esercitate (offerta di servizi turistici-alberghieri). Lamenta, in primo luogo, parte ricorrente la lesione del proprio marchio d impresa registrato in data con la dicitura Stesicoro hotel caratterizzato nella parte sovrastante dalla raffigurazione di due corone di alloro tra loro unite - nella parte inferiore - da tre stellette, nonché aventi al loro centro in evidenza una S in caratteri grandi e, accanto, una H in caratteri piccoli. Violazione della privativa che si sarebbe realizzata attraverso l utilizzo del termine Stesicoro nella pubblicità e corrispondenza commerciale, nella registrazione di un dominio denominato BBStesicoro.it e nella predisposizione di cappottine di color bordeaux sui balconi prospicienti via Etnea e la Piazza Stesicoro di Catania contenenti la la denominazione BB Stesicoro. In secondo luogo, relativamente ai medesimi fatti, denunzia l inevitabile effetto confusorio che tali illecite pratiche determinano sulla clientela ai sensi dell art n. 1 c.c.. A fronte di tali allegazioni, parte resistente ha eccepito la nullità del marchio, siccome costituente usurpazione della denominazione sociale e del segno distintivo adottato da essa resistente in epoca antecedente la registrazione del marchio stesso, nonché comunque

6 l esistenza in capo ad essa di un preuso del marchio stesso. Ora, ad avviso del decidente, con specifico riferimento alla dedotta nullità, trattasi di verificare se al marchio oggetto della chiesta tutela possa ascriversi un difetto di «novità», ovvero un carattere non distintivo o meramente descrittivo (cfr. art. 17, 18 e 47 l. marchi). In proposito, reputa il decidente che i rilievi formulati dalla resistente meritino accoglimento seppure sotto distinto profilo da nessuna delle parti considerato nel presente giudizio. A tal uopo, infatti, mette conto rilevare come il cuore del segno distintivo in questione sia costituto da un toponimo, trovando la propria ragione d essere la denominazione Stesicoro esclusivamente nella circostanza che entrambi gli esercizi commerciali oggi contendenti insistono sulla locale piazza Stesicoro di Catania, con la conseguenza che la frase costituente il marchio in discussione (valutata nella sua globalità) non risulta certamente idonea a racchiudere e comunicare messaggi nemmeno in parte diversi dalla mera, ed oltre modo generica, descrizione del servizio offerto e della località geografica di relativa provenienza. Tale conclusione si impone considerando come il riferimento contenuto nel marchio registrato dalla Giordani s.n.c. ad hotel, null altro manifesta all esterno che la tipologia di servizio offerto, laddove poi il toponimo Stesicoro sta semplicemente a richiamare la piazza ove opera lo Stesicoro Hotel. Ed allora a mente dell art. 18 l. marchi occorre ricordare che «non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa... i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare... la provenienza geografica... del prodotto o della prestazione del servizio...». La giurisprudenza di merito (v., ex plurmis, in tal senso Tribunale di Siracusa, Sez. Dist. Di Lentini, est. Catalano) ha avuto modo di segnalare come la portata del precetto in argomento vada intesa nei termini che seguono:

7 a) il marchio, per definizione, vale ad identificare uno specifico prodotto o servizio come proveniente da uno specifico produttore, a prescindere dalla relativa origine geografica; b) l art. 18 l. marchi annovera, tra le possibili indicazioni descrittive vietate dalla legge, anche le denominazioni geografiche; c) l utilizzo in funzione descrittiva della denominazione geografica ricorre ove quest ultima si limiti ad indicare il luogo geografico in cui il servizio o il prodotto è realizzato; d) la denominazione di una località geografica può, pertanto costituire marchio brevettabile ogni qualvolta essa, lungi dall esprimere un semplice riferimento all origine logistica del prodotto o servizio, venga adoperata in modo simbolico o metaforico, ovvero si risolva in un accostamento di pura fantasia atto a conferire carattere originale di efficace individuazione (cfr., tra le numerosissime altre, Cass. 5462/82, id., 1983, I, 1979; 11017/92, id., Rep. 1993, voce Marchio, n. 31; 9882/93, id., Rep. 1994, voce cit., n. 90; 10587/96, id., Rep. 1997, voce cit., n. 47). Ciò rilevato, e venendo a trattare più da vicino del caso di specie, non può non ribadire il Tribunale, in adesione all indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. civ. sez. I, 28 novembre 1996, n , in Giur. it., 1997, I, 1, 1538 e in Riv. dir. ind., 1997, II, 371, fermo restando il riconoscimento di tutela al toponimo al fine di assicurare ad un determinato prodotto la provenienza e la sua origine, nonché a garantire i consumatori circa le informazioni relative all origine degli stessi prodotti utilizzati: cfr. Cass. civ. sez. I, 11 agosto 1998 n. 7861, in Giur. it. 1997, I, 777), che in tanto può predicarsi l utilizzabilità in via esclusiva (e, addirittura, la registrabilità come marchio), quale segno distintivo dell impresa, di un toponimo, in quanto il riferimento alla località geografica, lungi dall essere indicatore della provenienza del prodotto e/o del servizio da una determinata impresa, costituisca elemento di pura fantasia, senza alcuna aderenza concettuale al prodotto o al servizio da contraddistinguere e sia pertanto utilizzato in funzione non descrittiva (v. a tal riguardo la pronuncia sul caso delle sigarette Capri, nel qual caso sia i giudici di merito che la Suprema corte hanno affermato che il marchio «Capri», usato per

8 contraddistinguere sigarette, è valido in quanto non è marchio geografico, debitamente considerando che Capri non è notoriamente luogo di produzione del tabacco, sicché il collegamento con il prodotto è del tutto di fantasia: Trib. Roma 2 marzo 1993; Cass. 20 dicembre 2000, n ; nonché Cass. 28 novembre 1996, n , id., Rep. 1997, voce cit., n. 47 per il caso Pilsner Urquell; ). Nel caso di specie, l uso del toponimo Stesicoro, in quanto utilizzato dalle parti in contesa per caratterizzare, attraverso il richiamo alla denominazione della piazza in cui hanno svolgimento le rispettive attività di impresa, non può dirsi munito delle superiori caratteristiche, da ciò discendendo che la ricorrente non può pretenderne l uso esclusivo, di talché resta preclusa al giudice l inibitoria nei termini in cui viene di contro richiesta. I su indicati parametri inducono senza dubbio alcuna a sostenere che il marchio in esame, in quanto toponimo rimasto tale (ossia non adoperato in senso rappresentativo di qualità, caratteri o pregi del servizio contrassegnato), impinga nella sanzione di nullità comminata dall art. 47 l. marchi. Né, ad escludere tale conclusione, è possibile richiamare la componente figurativa del marchio stesso inserita con ogni evidenza in funzione servente e complementare al cuore del marchio su individuato nel toponimo, costituita da due corone di alloro unite tra di loro da tre stellette e dalle due lettere hc accostate con caratteri differenziati, giacché trattasi, da un lato, di segni del tutto generici e volgarizzati dalla pubblicistica in materia di albergi e sistemazioni turistiche, e, dall altro, di due lettere dell alfabeto che null altro funzione assolvono se non quella di richiamare in formula di acronimo la dizione Hotel Stesicoro. Ritenuta quindi la nullità del marchio registrato da parte ricorrente e la conseguente impossibilità che a sua tutela venga inibito tout court ogni possibile utilizzazione generalizzata a terzi dello stesso toponimo, va esaminata la medesima vicenda alla luce della normativa codicistica richiamata dal ricorrente, cioè, la previsione del n. 1 dell art c.c., onde valutare se ricorra un ipotesi di concorrenza sleale confusoria e, in caso positivo, decidere su chi tra

9 le parti in causa gravi il relativo onere di differenziazione. Ora, i comportamenti che costituiscono atti di concorrenza sleale sono definiti dall art c.c. che, individua, tra gli altri, al n. 1, gli atti di confusione, ovverosia gli atti idonei a creare confusione con i prodotti o con l attività di un concorrente. Se è lecito attrarre a sé l altrui clientela, non è lecito farlo avvalendosi di mezzi che possono trarre in inganno il pubblico sulla provenienza dei prodotti e sull identità personale dell imprenditore. Non v è dubbio che la menzionata confusione può trovare realizzazione attraverso una ampia gamma di comportamenti concreti, alcuni dei quali hanno trovato tipizzazione legislativa, fra questi, l uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi e i segni distintivi legittimamente usati da altri imprenditori concorrenti. In casi siffatti la tutela offerta dalla disciplina della concorrenza sleale integra quella prevista dalla disciplina dei segni distintivi, attesa l espressa previsione dell art c.c. ( ferme restando le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi ). Il consolidato orientamento della giurisprudenza, cui questo Tribunale non ritiene di doversi discostare, è nel senso che la confondibilità dei segni distintivi delle imprese debba essere valutata alla stregua di un giudizio finale per sintesi (cfr. Cass. n. 1437/90) e che tale giudizio vada condotto, avuto riguardo al risultato percettivo che l insieme degli elementi grafici e fonetici può determinare nella persona di media diligenza (cfr., oltre a Cass. n. 1437/90 cit.: Cass. n. 625/81, nonché App. Roma, 19 gennaio 1987, in Giur. Ann. Dir. ind. 1987, 363; App. Milano, 18 gennaio 1985, in Giur. Ann. Dir. ind. 1985, 366; Trib. Napoli, 7 luglio 1999, in Gius, 1999, 2968), ovverosia ad un pubblico di consumatori di media capacità percettiva, a meno che si tratti di prodotti destinati a consumatori esperti e accorti, la cui alta qualificazione professionale può portare ad una valutazione meno severa della confondibilità, cosa che non può ritenersi ricorrere nel caso che occupa, attesa il tipo di servizio offerto dalle parti del giudizio. Ferma restando l identità del servizio commerciale offerto dalle parti, ritiene il Tribunale, a tal riguardo, che tanto il ricorso all uso

10 del detto toponimo che l utilizzo da parte di entrambe le parti del giudizio di cappottine parasole, montate sui balconi dei rispettivi immobili ove sono allocati i due esercizi commerciali, costituiscano circostanze che determinano senz altro una evidente situazione di confusione tra le due imprese commerciali, tanto sotto il profilo dell utilizzazione sia della ditta che dell insegna del toponimo Stesicoro, quanto dell uso come insegna delle dette cappotte, entrambe bombate, del medesimo colore bordeaux e entrambe riportanti la medesima denominazione Stesicoro (v. le fotografie in atti, le quali, tanto sotto il profilo analitico che di un giudizio intuitivo e visivo, evidenziano la sostanziale identità del messaggio così veicolato). Orbene, deve, ancora, osservarsi sul punto come l identità letterale del toponimo in questione e l esistenza di una differenziazione meramente collegata all essere l uno un servizio alberghiero di tipo hotel e l altro un affittacamere di tipo B&B non risulti, di per sé, sufficiente a garantire adeguatamente dal pericolo di confusione di cui alla norma dell art n. 1 c.c., avuto riguardo alla percezione dell uomo medio alla stregua tanto di un giudizio analitico dei detti segni che di tipo sintetico-intuitivo. La diversa tipologia qualitativa del servizio reso (hotel, recte, affittacamere, come da nulla osta in atti dell Apit di Catania versus sistemazione in bed and breakfast) non pare, infine, possa rivestire ex se un autonomo ruolo di differenziazione, attesa l identità del genere di servizi offerta nell ambito di un contesto territoriale così limitato quale può essere la piazza di una città e, specialmente, la piazza Stesicoro del Comune di Catania, posta nel cuore del centro storico di Catania e costituente snodo viario, commerciale, turistico tra due grandi strade, quali certamente sono la vie Etnea e il Corso Sicilia. Ritenuta quindi l esistenza di una situazione con fusoria del tipo vietato dall art n. 1. Vale, a questo punto, rilevare che, in forza del primo comma dell art c.c., richiamato in tema di insegna - dall art c.c., quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l oggetto dell impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o

11 modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Non può, del resto, ritenersi applicabile nel caso in esame il dettato dell art co. 2 c.c., in quanto non richiamato dall art c.c.: in realtà il criterio della priorità della registrazione non può che riguardare la ditta e giammai l insegna in quanto tale, posto che l iscrizione non comprende quest ultimo segno distintivo. Il criterio in base al quale individuare l imprenditore tenuto ad ottemperare all obbligo d integrazione o modificazione dell insegna, non potrà essere che quello della priorità dell uso da accertare in punto di fatto, avuto riguardo all oggetto e al luogo di esercizio dell impresa (questo da intendersi secondo parte della giurisprudenza di merito (cfr., tra le prime pronunce in tal senso: Trib. Milano, 6 novembre 1978, in Riv. Dir. ind. 1983, II, 234, sulla base del duplice concetto di sede della clientela e di comunanza dei luoghi di raccolta di essa, anziché sul quello di dislocazione organizzativa dell impresa). Venendo al caso in esame e ordinando cronologicamente i documenti prodotti in giudizio dalle parti, si osserva come: - in data la Gior.dani Toruist s.n.c. ha provveduto alla iscrizione presso l agenzia delle entrate di Catania della partita iva, senza veruno riferimento all uso del toponimo Stesicoro; - in data viene consegnato alla Giordani s.n.c. un preventivo da parte della Olimpia Tenda per la realizzazione delle capottine Stesicoro Hotel; - in data viene fatturata la fornitura da parte della Olimpia Tenda di 7 cappottine, - in data la ricorrente cura l iscrizione alla CCIIAA di Catania; - in data viene registrato il dominio bbstesicoro.it con domanda del ; - in data BBStesicoro comunica l apertura della propria

12 attività di affittacamere all Apit e al Comune di Catania per ottenere tramite il meccanismo della denunzia di attività il rilascio autorizzazione a decorrere dal successivo ; - in data BBStesicoro comunica l inizio dell attività all agenzia delle Entrate di Catania; - dalla data risulta un rilevante numero di fatturazioni e ricevute fiscali per BBstesicoro tanto relativamente a forniture alla struttura quanto a clienti della BB; - in data la Giordani s.n.c. provvede alla registrazione del dominio hotelstesicoro.it con domanda depositata il , - in data la Giordani s.n.c. registra marchio su indicato; - in data sempre la Giordani ottiene l autorizzazione sanitaria da parte del comune di Catania; - in data viene curata l iscrizione CCIIAA di Catania da parte della B&B Stesicoro nella persona dell odierna resistente; - in data viene assunta la deliberazione di nulla osta dell azienda automa provinciale per l incremento turistico di Catania Catania con la quale si è classificata la struttura alberghiera della Giordani come affittacamere da denominarsi Gior.Dani Tourist - in data il comune di Catania rilascia alla Giordani la licenza per l esercizio di affittacamere, classificato a due stelle,, all insegna di Gior.Dani Tourist; - in data l Apit di Catania diffida formalmente la Giordani dall usare la denominazione Stesicoro Rooms, siccome diversa da quella indicata nel su indicato nulla osta); Venendo poi alle risultanze istruttorie relative ai testi informatori sentiti, occorre considerare come : - il teste G., posteggiatore nella locale piazza Stesicoro, ha sostenuto che già nel settembre 2003 era operante la struttura ricettiva dello

13 Stesicoro Hotel, affermando di avere notato dopo due o tre mesi l apertura di analoga iniziativa anch essa denominata Stesicoro in altro immobile prospiciente la locale via Etnea; - il teste I., titolare di una impresa di montaggio tende, ha confermato di avere montato agli inizi dell ottobre 2003 undici cappotte di colore rosso all eserno delle undici stanze del BBStesicoro, confermando, altresì, di avere successivamente notato sempre nell ottobre dello stesso anno che sulla piazza nessuna analoga iniziativa era presente, - il teste L. ha confermato che nel settembre 2003 la Agrimar s.rl. - azienda di cui questi era dipendente - ha stipulato una convenzione alberghiera con lo Stesicoro Hotel, di ricordare che già alla fine dello stesso mese era montate le cappottine di colore bordeaux, che ritornato presso lo Stesicoro Hotel nel novembre si è reso conto dell esistenza nella medesima piazza, ma in un edificio adiacente allo Stesicoro Hotel di cappottine simili e che proprio in virtù di tale somiglianza in data 8 giugno 2004 un cliente dell Agrimar, recatosi in piazza Stesicoro onde alloggiare presso lo Stesicoro Hotel, si è presentato per errore, confondendo le due strutture ricettive, presso il BBStesicoro; - la teste B., amministratrice della K. s.r.l. società nella cui compagine sociale risulta essere, altresì presente con la qualità di socia l odierna resistente, ha confermato di essere reiteratamente stata presente nei locali del BBStesicoro, siccome di proprietà della cognata, odierna resistente, di ricordare che il montaggio delle cappottine avvenne ad opera della ditta interlandi nel settembre 2003, laddove, a suo dire, le cappotte dell impresa concorrente sarebbero state montate solo successivamente nel dicembre Tanto rilevato, ritiene il giudicante che debba ritenersi verosimilmente provato alla stato della sommaria delibazione consentita dalla tipologia di giudizio propria del procedimento ex art. 700 c.p.c. -soe zata dalla resistenteinducono il giudicante a ritenere che tanto la ditta che la relativa insegna sia state primieramente ut il preuso in capo alla resistente tanto della ditta avente ad oggetto il toponimo quanto dell insegna, ciò debitamente considerando:

14 - che la circostanza che in data la Gior.dani Toruist s.n.c. ha provveduto alla iscrizione presso l agenzia delle entrate di Catania della partita iva, è del tutto irrilevante ai fini de quibus, senza omettere di notare che in essa non è contenuto alcun espresso riferimento all uso del toponimo Stesicoro; - che l essere stato consegnato in data alla Giordani s.n.c. un preventivo da parte della Olimpia Tenda per la realizzazione delle capottine Stesicoro Hotel e che successivamente in data detta fornitura sia stata fatturata da parte della Olimpia Tenda, nulla dice in ordine al montaggio delle stesse con l apposizione della relativa insegna; - che, analogamente, l avvenuta iscrizione in data della ricorrente alla CCIIAA di Catania, oltre ad essere fatto irrilevante ai fini dell affermazione di una situazione fattuale di preuso della ditta e della relativa insegna nel mercato di riferimento, è circostanza documentalmente ininfluente, mancando ogni riferimento espresso alla denominazione Stesicoro hotel; - che la registrazione in data il dominio bbstesicoro.it a seguito di presentazione della domanda in data costituisce senza dubbio il primo momento cronologicamente individuato di utilizzo del toponimo con finalità evidentemente commerciali e di pubblicizzazione dell attività recettivo-turistica intrapresa dalla resistente; conclusione in prima istanza vieppiù sostenuta e confortata dal fatto che successivamente in data BBStesicoro ha formalmente comunicato l apertura della propria attività di affittacamere all Apit e al Comune di Catania onde ottenere - tramite il meccanismo della denunzia di attività - il rilascio autorizzazione a decorrere dal successivo ; che in data sempre BBStesicoro ha comunicato l inizio dell attività all agenzia delle Entrate di Catania; così come risulta che dal siano state emesse un rilevante numero di fatturazioni e ricevute fiscali da parte del BBstesicoro tanto relativamente a forniture ricevute dalla struttura per il suo regolare funzionamento quanto al servizio di alloggio e refezione offerto ai clienti del b.b.; - che solo in data la Giordani s.n.c. ha provveduto alla registrazione del dominio hotelstesicoro.it con domanda depositata

15 il , primo momento nel quale risulta formalmente il ricorso al toponimo, peraltro, per come vedremo, in difformità e violazione del nulla osta concesso alla stessa dal locale AApit; - che in data la Giordani s.n.c. ha registrato il marchio suddescritto; - che solamente in data la Giordani ha ottenuto l autorizzazione sanitaria da parte del comune di Catania e che successivamente in data è stato deliberato il nulla osta da parte dell azienda autonoma provinciale per l incremento turistico di Catania, nella quale, classificandosi la struttura alberghiera della Giordani come affittacamere, espressamente la si è indicata con la denominazione Gior.Dani Tourist ; tanto che conseguentemente in data il Comune di Catania ha rilasciato alla Giordani la licenza per l esercizio di affittacamere, classificato a due stelle,, all insegna di Gior.Dani Tourist, senza mai farsi riferimento alcuno al toponimo in questione; - che in data l Apit di Catania ha diffidato formalmente la Giordani dall usare la denominazione Stesicoro Rooms, siccome diversa da quella indicata nel su indicato nulla osta). Quanto su argomentato richiede poi un ulteriore precisazione in ordine alla registrazione del dominio da parte della resistente bbstesicoro.it disposta nell agosto 2003 dalla Registrazion Autority (R.A.). Con specifico riferimento alla qualificazione giuridica del nome di dominio, va, opportunamente precisato che, pur non avendo le parti in contesa dibattuto sul punto, che la soluzione prescelta dalla sicura rilevanza della registrazione del dominio ai fini della dimostrazione del preuso commerciale della denominazione costituente il dominio medesimo implicitamente presuppone un passaggio logico-giuridico che è bene esplicitare. Si potrebbe, a tal uopo, affermare che sussistano enormi differenze tra domini, marchi ed altri segni distintivi dall impresa, in guisa da predicare la neutralità del dominio ai fini della disciplina sui segni distintivi dell impresa (per una valorizzazione del sistema tecnico-

16 operativo funzionale alla normale operatività di internet e del world wide web v. Trib. Firenze-Empoli, ord. 23 novembre 2000; Trib. Firenze, ord. 29 giugno 2000). Così come ha evidenziato puntualmente il già citato Tribunale di Siracusa, sez. dist. Lentini succitato, nel contesto delle richiamate pronunce, si è sostenuto che: 1) il domain name equivale semplicemente ad un indirizzo, non assimilabile al marchio né all insegna (Tribunale Bari, ord ); 2) il nostro ordinamento non tutela la corrispondenza tra marchio e dominio, cioè non tutela il diritto di registrare un domain name corrispondente al proprio marchio e non contempla, quindi, il diritto di estromettere, chi abbia già in precedenza validamente registrato (in ossequio alle regole di naming) un identico domain name; 3) il beneficio di potersi far raggiungere dall utente tramite semplice digitazione dell indirizzo telematico è un beneficio «relativo» e comunque non può considerarsi tale da rendere indefettibile e tutelabile la corrispondenza fra dominio; 4) in concreto, laddove l utente esperto ben sa che il domain name può non corrispondere al marchio, l utente inesperto che intenda raggiungere il sito di una determinata impresa, potrà reperirlo partendo da uno dei portali esistenti ovvero attivando la ricerca da uno dei numerosissimi motori; 5) in sostanza la funzione del Domain Name System è soltanto quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico-logico, non può porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi. Tali conclusioni non sono invero condivisibili, ove si consideri l evoluzione tecno-economica della società globale e la centralità che nel mercato virtuale del w.w.w. rivestono - con un evidente funzione commerciale - i domain names, i quali, come è stato efficacemente rilevato, si caratterizzano per la loro capacità

17 economicamente rilevantissima di «catturare» il consumatore nella rete, orientandone le scelte di consumo, consentendo all utente medio di individuare l indirizzo di una impresa anche senza conoscerlo a priori, attraverso una ricerca semplice ed intuitiva. Sicchè risulta inverosimile negare che anche i domain names, allorquando consentono di individuare nella rete un soggetto commerciale, sono a loro volta segni distintivi, costituendo «la chiave» per l ingresso nella new economy e segnando inevitabilmente il divario tra il mercato tradizionale e la rete Internet (così in termini Tribunale Napoli, , est. Casaburi). Peraltro, come osserva la migliore dottrina, è inevitabile riscontrare un interferenza rispetto alla disciplina degli altri segni distintivi ed affermare la necessità di tutelare i titolari di marchio o altro segno con cui il domain name sia confondibile. A tal uopo, ritenuta l analogia funzionale tra il d.n. e gli altri segni distintivi, non pare che, per come sostenuto, in mancanza di una normativa specifica relativa alla rete Internet, debba applicarsi ai nomi di dominio la legislazione vigente in tema di tutela del nome o del marchio (Tribunale Pescara, ord ), rivestendo le regole dettata dalla Naming Autorità una rilevanza normativa meramente privatistica (v. Tribunale Roma, ord , per il quale i provvedimenti della Naming Authority non hanno alcuna potestà di limitare diritti dei terzi o attenuarne la tutela ; nonché Trib. Milano, ord. 22 luglio 1997). Invero, se ormai la giurisprudenza di merito ha ritenuto condivisibilmente di condannare l uso di domain names corrispondenti a titoli di pubblicazioni con riferimento alla legge sul diritto d autore ed in particolare agli articoli 100 e 102 (Trib. Macerata, ord. 2 dicembre 1998; Trib. Padova, ord. 14 dicembre 1998, Trib. Padova, ord. 14 dicembre 1998), diversamente è certamente operazione ermeneutica più complessa e delicata quella che s impone in materia di domain names e rapporto con la legge marchi e con la disciplina sulla concorrenza sleale confusoria. A tal uopo la giurisprudenza di merito si è correttamente interrogata, valutando se il «domain name» debba essere ricollegato al marchio di impresa, alla ditta ovvero rilevi come segno distintivo atipico.

18 All uopo Trib. Milano 10 giugno 1997 ha ritenuto preferibile il richiamo all insegna «in quanto il sito spesso configura di fatto il luogo (virtuale) ove l imprenditore contatta il cliente al fine di concludere con esso il contratto», sì da seguirne l ipotizzabilità della sola tutela prevista ex art c.c.., laddove, secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, dovrebbe considerarsi come un segno distintivo atipico, osservandosi che non sempre il sito contrassegnato dal domain name è strumento per l esercizio di un attività economica e che, quanto all equiparazione al marchio, diversissimi sono i presupposti per la registrazione e diversa è anche la natura dei diritti che su di essi incidono (i domain names sono solo assegnati in uso) (in termini Tribunale Napoli, cit.) e concludendosi nel senso che la questione, in realtà, non è di rilievo decisivo: la giurisprudenza più avveduta ha avuto modo di sottolineare che a prescindere dall etichetta giuridica che si vuol dare ad un segno esso, in quanto utilizzato nel commercio e nell esercizio di una attività di impresa, se costituisce contraffazione degli altrui segni distintivi, vìola la normativa a tutela di questi ultimi, nonché può integrare una condotta di concorrenza sleale: arg. ex Trib. Genova 13 ottobre 1999, id., 2000, I, 2334 (Tribunale Napoli, cit.). Tanto più che i termini della questione, come rilevato dalla dottrina, non sono quelli dell equiparazione del nome di dominio al marchio o ad altro segno distintivo, ma quelli dell applicabilità di una certa disciplina ad un modello di comunicazione e di spendita del segno distintivo alla luce del principio di unitarietà dei segni distintivi e di conseguente circolarità della tutela. Venendo al caso di specie, tanto che si ritenga la registrazione del dominio B.&.B.Stesicoro.it corrispondente ad una vera e propria insegna virtuale, quanto lo si correli all uso di un marchio virtuale di fatto, quanto, infine, preferibilmente, lo si ritenga un vero e proprio nuovo segno distintivo atipico (così Trib. Parma 26 febbraio 2001) non pare revocabile in dubbio la circostanza del certo rilievo della registrazione presso la Registration Autoriy (R.A.) del dominio, al fine di verificare e, se del caso, affermare il preuso del segno distintivo stesso rispetto alla utilizzazione che successivamente del medesimo segno - id est, nel caso di specie, il toponimo cuore distintivo del dominio -

19 sia stata effettuata tanto su internet registrandone il dominio quanto utilizzando lo stesso come insegna sull immobile ove operi l impresa alberghiera. La rassegnata conclusione che induce il giudicante a ritenere che il toponimo Stesicoro sia stato utilizzato - tanto sul w.w.w. quanto come ditta e insegna - primieramente utilizzate dalla resistente, risulta vieppiù confortata, debitamente considerando: - da un lato l assiomatica e scarna testimonianza resa dal teste G., meramente reiterativa e confermativa degli articolati dedotti da parte ricorrente nonchè la inverosimile testimonianza del teste L. che, nel confermare l asserito equivoco in cui sarebbe incorso un cliente della A. s.r.l. nell individuazione della struttura alberghiera convenzionata, cioè lo Stesicoro Hotel, ha inteso indicare in modo preciso una data di accadimento del fatto, cioè l 8 giugno 2004, addirittura successiva alla data d udienza del , momento nel quale la stessa difesa della ricorrente aveva già dedotto in memoria difensiva proprio l articolato in questione, - e, dall altro, quanto riferito dal teste I., titolare della ditta di tendaggi che ha provveduto al montaggio delle cappottine parasole, il quale ha confermato che le cappottine del BBStesicoro furono montate nel mese di settembre 2003, allorquando nessuna analoga iniziativa era stata intrapresa da terzi nella medesima piazza. Va, quindi, ritenuta la priorità dell uso dell insegna per cui è causa in capo alla resistente, sì da seguire il rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla Gior.dani Tourist s.n.c.. Le spese del procedimento cautelare seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente. P.Q.M. Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando in sede cautelare ai sensi dell art. 700 c.p.c. nella causa tra G. e B.&B. Stesicoro di Calogero Giuseppina Patrizia, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore della resistente che liquida in complessive Euro E. 2000, di

20 cui E. 150, 00 per spese, E. 850, 00 per diritti di procuratore e E. 1000, 00 per onorari di avvocato, oltre iva e c.p.a. come per legge. Catania, Il G.D. Dott. Mariano Sciacca

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