TeamSystem. Labour. review. review IN QUESTO NUMERO. Pag 2 Assistenza fiscale: Nuove disposizioni applicative. 3 Semplificazioni in materia di DURC

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1 L review Periodico di informazione lavoristica e previdenziale TeamSystem Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro Poste Italiane S.p.A. n. 189 IN QUESTO NUMERO Labour review Pag 2 Assistenza fiscale: Nuove disposizioni applicative 3 Semplificazioni in materia di DURC 5 Incentivi all esodo e chiarimenti ministeriali 11 Contrattazione collettiva: Rinnovi contrattuali luglio - agosto Giurisprudenza 29 Scadenziario: Principali scadenze novembre 2013

2 One Click Analysis Il primo sistema gestionale realmente intelligente Grazie al nuovo standard tecnologico One Click Analysis, disponibile per tutti i gestionali TeamSystem della linea Gecom (Suite Multi/ Redditi, Suite Paghe, etc.), le procedure permettono in modo nativo al Professionista la navigabilità dei dati elaborati, la possibilità di poterli analizzare nella forma desiderata, stamparli, esportarli su fogli di calcolo, sia ad uso interno che per gli elaborati destinati ai clienti. Il tutto in modo semplice e allo stesso tempo in grado di soddisfare le richieste più articolate. One Click Analysis aggiunge valore all attività di consulenza, consentendo: di svolgere la normale attività in modo più veloce, efficace e preciso di fornire servizi aggiuntivi ai propri clienti di differenziarsi rispetto alla concorrenza I vantaggi: 1. Notevole risparmio di tempo 2. Possibilità di interrogare tutte le tipologie di dati di cui si ha necessità 3. Possibilità di offrire nuovi servizi ai clienti 4. Facilità di utilizzo «Con One Click impiego un ora per fare analisi che richiedevano almeno un giorno tra ricerche, esportazioni, rielaborazioni dei dati» Dott. Gaffarelli Carlo, Studiassociati CED B.g.z TeamSystem Periodico di informazione lavoristica Labour review e previdenziale Editrice TeamSystem Sede: Via Yuri Gagarin, Pesaro Direttore Responsabile: Anna Maria Della Fiera Reg. Trib. Pesaro n 443/98 Redazione: Valentina Lo Bartolo S.E. o O. Riproduzione vietata Stampa: Bieffe - Recanati (MC)

3 Novità normative - Assistenza fiscale: nuove disposizioni applicative Semplificazioni in materia di DURC Incentivi all esodo e chiarimenti ministeriali - 5 Contrattazione collettiva - Rinnovi contrattuali luglio - agosto Giurisprudenza - Mobbing - nota - - Sanzioni disciplinari - - Aspetti processuali - - Svolgimento del rapporto - - Libertà e attività sindacale Scadenziario - Principali scadenze novembre TeamSystem Labour Review 189/2013 1

4 ASSISTENZA FISCALE: NUOVE DISPOSIZIONI APPLICATIVE Agenzia delle Entrate Provvedimento , Circolare 28/E del L articolo 51-bis del D.L n. 69 (Decreto del fare ) convertito dalla Legge , n. 98 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del , prevede che, a decorrere dall anno 2014 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 comma 1 lettera a), c), c)-bis, d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del parlamento europeo, i) e l) del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza del sostituto di imposta tenuto ad effettuare il conguaglio possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l apposita dichiarazione modello 730 e la relativa scheda ai fini della destinazione del cinque e dell otto per mille, con le modalità indicate dall articolo 13, comma 1, lettera b) del D.M , n. 164, ai Caf e agli altri soggetti che possono prestare l assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.L. n. 203/2005. Il citato articolo 51-bis del D.L. n. 69/2013, al comma 2 prevede che, se dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il soggetto che presta assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall Agenzia delle Entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell articolo 19 del D.L. n. 241/1997. Inoltre il comma 3 dello stesso articolo 51-bis stabilisce che, nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. Il comma 4, infine, prevede che, a nell anno 2013 le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate sono stabiliti termini e modalità applicative di tale disposizione. Pertanto, in attuazione dell articolo 51-bis comma 4 del D.L. 60/2013, l Agenzia delle Entrate, con provvedimento 22 agosto 2013, ha stabilito termini e modalità applicative della disposizione citata e con circolare 22 agosto 2013, n. 28/E ha fornito le relative istruzioni operative. Con comunicato stampa del 22 agosto 2013, infine, l Agenzia ha illustrato gli aspetti salienti della novità. Presentazione della dichiarazione I soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che non hanno potuto presentare il Modello 730 ordinario, in mancanza di sostituto di imposta che possa effettuare il conguaglio (come, ad esempio, nell ipotesi in cui il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego ed un nuovo datore di lavoro che possa fungere da sostituto di imposta) e che vantano un credito, possono presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2012 con il Modello 730, invece che con il Modello Unico, in modo da ottener e in tempi rapidi il rimborso delle imposte. Tale dichiarazione può essere presentata dal 2 al 30 settembre 2013 per i redditi percepiti nel 2012 ad un Caf o ad un intermediario abilitato (commercialisti, consulenti del lavoro ecc.), utilizzando il modello 730/2013 approvato con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 15 gennaio Per l anno 2013 tale facoltà viene riconosciuta ai soli contribuenti che vantano un risultato finale della dichiarazione a credito, mentre dal prossimo anno verrà allargata anche a chi deve versare le imposte. Al fine di individuare le dichiarazioni 730 nella casella Situazioni particolari posta nel frontespizio del 730/2013 deve essere indicato il codice 1. Inoltre nella sezione dedicata ordinariamente ai dati del sostituto di imposta che effettua il conguaglio va indicata, in luogo del codice fiscale, la sequenza numerica TeamSystem Labour Review 189/2013 2

5 E possibile presentare la dichiarazione in questione anche in forma congiunta, ma non per integrare una precedente dichiarazione validamente presentata. Conseguentemente la casella 730 integrativo non può essere valorizzata. Non trova in ogni caso applicazione l articolo 14 del D.M , n Qualora il contribuente ha già presentato la dichiarazione dei redditi, prima di presentare il 730, è opportuno che annulli la precedente dichiarazione, laddove possibile; tale operazione può essere effettuata soltanto dal soggetto che ha trasmesso la dichiarazione, sia esso il professionista, il Caf o il contribuente stesso, con le modalità di cui alla sezione Servizi Telematici del sito Termini per la presentazione e modalità di erogazione Per quanto concerne gli adempimenti per la presentazione della dichiarazione: - dal 2 al 30 settembre 2013 il contribuente presenta la dichiarazione; - entro il 11 ottobre 2013 il soggetto che presta l assistenza fiscale consegna la dichiarazione elaborata dal contribuente; - entro il 25 ottobre 2013 il soggetto che presta l assistenza fiscale trasmette in via telematica le dichiarazioni all Agenzia delle Entrate. Al fine di ottenere il tempi rapidi l erogazione del rimborso fiscale sul proprio conto corrente bancario o postale, il contribuente deve comunicare il codice IBAN all Agenzia delle Entrate compilando il modello disponibile sul sito internet in apposita sezione dedicata ai rimborsi - accrediti rimborsi in conto corrente. Il modello deve essere inviato utilizzando i servizi online dell Agenzia oppure consegnandolo a qualsiasi ufficio della Agenzia; tali modalità sono le uniche previste. In assenza di tale comunicazione l erogazione dei rimborsi sarà effettuata con le altre modalità previste dal D.M. 29 dicembre SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC Ministero del Lavoro Circolare n. 36 del Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 36 del , ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina in materia di Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), in seguito alle modifiche apportate dall articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (Convertito nella Legge n. 98/2013) finalizzate a semplificare lo svolgimento dei rapporti contrattuali tra i privati e la pubblica amministrazione. Il Decreto Legge ha eliminato dall articolo 13-bis, comma 5 del D.L. n. 52/2012 il riferimento alla concessione dei benefici normativi e contributivi ; conseguentemente, la possibilità di rilasciare il DURC in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto, è estesa a tute le tipologie di DURC. La Legge n. 98/2013 di conversione ha inserito nell articolo 31 del D.L. n. 69/2013 il comma 1-bis prevedendo che quando il proprietario di un immobile effettui i lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati direttamente in economia, non sussiste l obbligo della richiesta del DURC agli istituti o agli Enti abilitati al rilascio. La disposizione, come spiega il Ministero, ha la finalità di chiarire l ambito applicativo del DURC che lascia intatto l obbligo di acquisizione del Documento nelle diverse ipotesi di cui all articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008. L articolo 31, commi 2 e 3 del D.L. n. 69/2013 prevede le seguenti novità ed integrazioni: TeamSystem Labour Review 189/2013 3

6 a) l inserimento sia nell articolo 38, comma 3 che nell articolo 118, comma 6 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), dell obbligo di acquisizione d ufficio del DURC da parte della stazione appaltante, già previsto dall articolo 16-bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008; b) la rimodulazione sulla base delle ipotesi regolate dai successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo, della procedura di intervento sostitutivo per irregolarità nei versamenti contributivi, prevedendo l obbligo di attivazione direttamente da parte dei soggetti di cui all articolo 3, lettera b) del regolamento di attuazione del codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010). In particolare, il comma 4 dell articolo 31 individua gli adempimenti per i quali deve essere verificata la regolarità contributiva nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La nuova disciplina prevede, quindi, che il DURC in corso di validità debba essere acquisito: A. per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all articolo 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs , n. 163; B. per l acquisizione del contratto ai sensi dell articolo 11, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006; C. per la stipula del contratto; D. per il pagamento dello stato di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relativi a servizi e forniture; E. per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale. L articolo 31, comma 5 del D.L. n. 69/2013 ha previsto un periodo di validità del DURC di 120 giorni dalla data del rilascio. Tale disposizione in vigore dal 21 agosto 2013, risulta, quindi, applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data; di conseguenza i DURC rilasciati prima del 21 agosto 2013, godranno di validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente. L articolo 31, comma 5 ha indicato 3 raggruppamenti in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per essi debbono essere richiesti. Il primo raggruppa le fattispecie elencate alle lettere a), b) e c) del comma 4 e si riferisce ai DURC richiesti fino alla stipula del contratto. La validità quadrimestrale del Documento riguarda in primo luogo il DURC relativo al comma 4 lettera a), espressamente considerato utile, se in corso di validità, anche per le ipotesi contemplate alle lettere b) e c). Pertanto, i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010, tenuti ad acquisire il DURC devono utilizzare il medesimo documento, in corso di validità, ossia nell ambito di 120 giorni dalla data del suo rilascio, ai fini della attestazione della regolarità contributiva anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) e quindi fino alla stipula del contratto. In relazione al DURC acquisito ai fini di cui alla lettera a), ovvero per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all articolo 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs , n. 163, il Ministero, comunque, precisa che la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data del rilascio, ma alla data indicata nel documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva. Inoltre, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013 è stato previsto che il DURC acquisito per le sopra menzionate fattispecie, se in corso di validità, è utilizzato anche per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Il secondo raggruppamento si riferisce alle fasi successive alla stipula del contratto, elencate alle lettere d) ed e), ad esclusione, tuttavia, della fase correlata al pagamento del saldo finale. In base all articolo 31, comma 5 a seguito della stipula del contratto, il DURC deve essere acquisito non già a partire dal momento appena successivo alla conclusione del contratto, ma solo al concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere d) ed e), con esclusione di quanto previsto per il pagamento del saldo finale. Di conseguenza, il Ministero puntualizza che viene meno l esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei Sal o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale e per ciascuna delle attestazione e certificati elencati nelle predette lettere d) ed e). TeamSystem Labour Review 189/2013 4

7 In caso di subappalto, invece, il comma 6 dell articolo 31 richiede l acquisizione di un DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell autorizzazione di cui all articolo 118, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nelle ipotesi previste dall articolo 31, comma 4 lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 69/2013. Viene confermata dal comma 8 dell articolo 31 la disposizione già prevista dall articolo 7, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007 in ordine al preavviso di accertamento negativo che impone agli Enti coinvolti nel rilascio del DURC, prima dell emissione o dell annullamento del documento, di invitare l interessato mediante pec o con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all articolo della Legge n. 12/1979 a regolarizzare la propria posizione assegnando, a tal fine, un termine non superiore a 15 giorni. Il Ministero precisa che la predetta norma, pur se inserita tra disposizioni tutte riguardanti i contratti pubblici, deve applicarsi ad ogni diversa tipologia di verifica operata dagli Enti previdenziali in sede di rilascio del DURC. Il comma 7 dell articolo 31 riguarda l allegazione del DURC anche nelle procedure di verifica interne all amministrazione parte del rapporto contrattuale. In ambito di conversione sono stati introdotti i commi 8-bis fino a 8-sexies che estendono alcune delle novità attinenti al documento unico di regolarità contributiva anche in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere. La prima estensione è relativa alle conseguenze delle segnalazioni nel DURC di una inadempienza contributiva; in tale ipotesi è previsto che l Ente trattenga dal certificato di pagamento l importo corrispondente all inadempienza. Il pagamento per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente in favore degli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale e per i finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell unione europea, il DURC ha validità di 120 giorni. Inoltre, ai fini dell ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessioni delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo il DURC direttamente d ufficio. Infine, il Ministero del Lavoro ricorda che fino al 31 dicembre 2014 si applicano le disposizioni in materia di validità del DURC anche ai lavori edili commissionati da Enti e Soggetti privati. INCENTIVI ALL ESODO E CHIARIMENTI MINISTERIALI Ministero del Lavoro Circolare n. 33 del ; Circolare Inps n. 119 del Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 33 del , ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina di incentivo all esodo; in particolare in ordine alle disposizioni che prevedono la possibilità, in caso di eccedenza del personale, di stipulare accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione (incentivo all esodo di cui all articolo 4, commi da 1 a 7-ter della Legge n. 92/2012). Con la circolare n. 24 del il Ministero del Lavoro aveva già precisato che l accertamento della mancanza dei requisiti soggettivi, in capo a uno o più lavoratori coinvolti, comporta l invalidazione dell accordo, salvo conferma da parte delle medesime parti stipulanti. Con la nuova circolare ministeriale vengono fornite ulteriori indicazioni per l ipotesi in cui l Inps riscontri la mancanza dei requisiti soggettivi in capo ad uno o più lavoratori coinvolti. TeamSystem Labour Review 189/2013 5

8 Al proposito il Ministero precisa che l accordo collettivo ha una valenza differente nelle tre fattispecie individuate dall articolo 4, comma 1 della Legge n. 92/2012, così individuata: - incentivo all esodo mediante accordo aziendale; - accordi sindacali nell ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991; - processi di riduzione di personale dirigente. Infatti, mentre l accordo che si perfeziona nell ambito della procedura di cui agli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991 non ha necessità di ulteriori adesioni da parte dei lavoratori interessati, negli altri casi l accordo aziendale costituisce presupposto per la successiva adesione dei singoli lavoratori. Di conseguenza solo nel caso di accordo che si perfeziona nell ambito della procedura di cui agli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991, l accertata assenza dei requisiti soggettivi in capo ad uno o più lavoratori coinvolti comporta l invalidazione dell accordo. Il Ministero ha puntualizzato che, tuttavia, al fine di evitare l invalidazione, le parti stipulanti possono convalidare ex post l accordo medesimo, ovvero prevedere ex ante che lo stesso rimanga valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia riscontrata la presenza dei requisiti oggettivi o indipendentemente da tale numero. Chiarimenti Inps L Inps con la circolare n. 119 del , richiamandosi alla circolare ministeriale n. 24/2013, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito, precisando che quanto chiarito nella propria circolare si riferisce soltanto ai soggetti i cui trattamenti di pensione debbono essere liquidati a carico delle gestioni pensionistiche dell Inps con esclusione delle Gestioni ex Inpdap ed ex Enpals, che sono confluite recentemente nell Inps. Ai sensi dell articolo 4, commi da 1 a 7-ter della Legge n. 92/2012 il datore di lavoro si impegna a corrispondere all Inps la provvista finanziaria necessaria per l erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione, che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. La medesima prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991. Sono ammessi alla prestazione anche i dirigenti risultati in esubero nell ambito di un processo di riduzione di personale avente qualifica dirigenziale, conclusosi con un accordo firmato da una associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. La disposizione ha come finalità di attuare, nei casi di eccedenza di personale, interventi nei confronti dei lavoratori più prossimi alla pensione da parte dei datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti, previsti da accordi stipulati tra datori di lavoro e Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, e consistenti nell erogazione di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e nel riconoscimento della relativa contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi di età e di contribuzione per il pensionamento. La prestazione è erogata in forma rateale in favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico entro un periodo massimo di 4 anni (48 mesi). L Inps precisa che la prestazione e la contribuzione sono a totale carico del datore di lavoro. Requisiti per l accesso alla prestazione L accesso alle prestazioni di cui all articolo 4 della Legge n. 92/2012 è subordinato all espletamento delle procedure concordate a livello aziendale finalizzate all incentivo all esodo volontario, ovvero alle procedure previste dalla legge per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali. TeamSystem Labour Review 189/2013 6

9 Entrambe le procedure debbono concludersi con un accordo sottoscritto con le Organizzazioni sindacali individuate dalla legge, dal quale risulti una situazione di eccedenza del personale, l indicazione del numero dei lavoratori risultanti in esubero ed il termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi. La disciplina si applica ai datori di lavoro, appartenenti a qualsiasi settore di attività, che impieghino mediamente più di quindici dipendenti. La media dei dipendenti viene calcolata, in analogia a quanto previsto per altri istituti a sostegno del reddito, prendendo a riferimento la forza aziendale del semestre precedente la data di stipula dell accordo sindacale relativo agli esuberi. Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati debbono essere compresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, quadri ecc.), con esclusione degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo. Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (ad esempio per servizio militare, gravidanza e puerperio), è escluso dal computo dei dipendenti soltanto nei casi in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore e in tal caso verrà computato il sostituto. Ai fini del computo della media occupazionale, debbono essere conteggiati nel semestre anche i periodi di sosta di attività e sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Con riferimento ai lavoratori la legge non individua requisiti specifici per l accesso alla prestazione, ma ne subordina l erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi ed anagrafici a carico dell assicurazione previdenziale di appartenenza previsti dalla normativa vigente ed adeguati agli incrementi alla speranza di vita, utili per il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di fruizione della prestazione. Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione, l Inps specifica che sono utili anche i periodi contributivi maturati all estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale e in Paesi legati all Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali. Inoltre, come chiarisce l istituto, coloro che vogliono far valere periodi di contribuzione nella gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall Inps (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto alla prestazione con i contributi versati in tali gestioni. In tali casi l accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo. Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione i contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni assicurative devono essere computati una sola volta. Viene precisato che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità. La prestazione in argomento è alternativa alla assicurazione sociale per l impiego (Aslp), essendo previsto l esonero dalla contribuzione di finanziamento dovuta nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, di cui all articolo 2, comma 31 della Legge n. 92/2012. Accordo aziendale e procedura Il datore di lavoro preliminarmente deve presentare alla sede Inps, presso la quale assolve i propri obblighi contributivi, l accordo sindacale che individui, nell ambito delle previsioni contrattualmente definite, il numero degli esuberi del personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l intervento previsto dall articolo 4 della Legge n. 92/2012 a cui seguirà rilascio di apposito PIN per l accesso alle procedure di gestione della prestazione in questione. I datore di lavoro che operano con il sistema UniEmens debbono avvalersi della funzione contatti del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione Esodi lavoratori prossimi a pensione (articolo 4, commi 1-7ter della Legge n. 92/2012), utilizzando anche un apposito fac-simile. TeamSystem Labour Review 189/2013 7

10 L Inps con il messaggio n del ha precisato che i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive presso sedi Inps diverse devono presentare l accordo di esodo alle sede che gestisce la matricola della provvista mensile anticipata relativa a tutte le prestazioni previste dall accordo di esodo. Il datore di lavoro in possesso di PIN di accesso alla procedura automatizzata, deve inserire nella stessa l elenco dei lavoratori interessati al fine della verifica da parte dell Istituto del diritto all accesso alla prestazione in capo ai lavoratori coinvolti nel accordo di esodo. L accordo viene validato dall Istituto con riferimento ai soli lavoratori per i quali è stato verificato il possesso dei prescritti requisiti in caso di esodo volontario. Nel caso invece di esodo derivante da accordo nell ambito delle procedure ex articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991, l accertamento della mancanza dei requisiti soggettivi in capo ad uno più lavoratori coinvolti impedisce la validazione dell accordo, salvo le parti stipulanti abbiano previsto ex ante che esso resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia riscontrata la presenza dei requisiti soggettivi o indipendentemente da tale numero, oppure nell ipotesi in cui le medesime parti convalidino ex post l accordo medesimo. L istituto rilascia un prospetto contenente l informazione relativa all onere complessivamente stimato del programma di esodo annuale ai fini della fideiussione bancaria; il prospetto viene inviato al datore di lavoro tramite pec. Il datore di lavoro deve consegnare il documento bancario attestante la fideiussione a garanzia degli obblighi di cui all articolo 4 della Legge n. 92/2012 di cui al programma annuale di esodo, alla sede presso la quale assolve i propri obblighi contributivi. Una volta verificata la conformità della fideiussione agli obblighi indicati nel prospetto Inps, le sede comunica l accettazione al datore di lavoro e alla banca. Il datore di lavoro è liberato dalla fideiussione soltanto nel caso in cui decida di effettuare il versamento della provvista in un unica soluzione. A seguito della accettazione della fideiussione viene aperta una posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione figurativa correlata per i lavoratori in esodo ex articolo 4 della Legge n. 92/2012, contraddistinta con il nuovo codice di autorizzazione 6E, avente il significato di Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata ai lavoratori posti in esodo ex articolo 4 della Legge n. 92/2012. Fideiussione bancaria La fideiussione garantisce l adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell Istituto, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata, maggiorata di una parte variabile pari almeno al 15% degli stessi, in funzione delle successive determinazioni adottate dall Istituto. Il contratto di fideiussione bancaria per l accesso alla prestazione deve essere redatto secondo un apposito fac-simile; la legge prevede che l erogazione della prestazione debba avvenire in presenza del versamento anticipato mensile da parte del datore di lavoro, e che in caso di mancato pagamento l istituto provveda a notificare al datore di lavoro un avviso di pagamento. Al fine di assicurare la continuità della prestazione al lavoratore e l accredito figurativo, lo schema di fideiussione bancaria predisposto dall Istituto prevede che la banca assuma l obbligo di garantire all Inps la possibilità di escutere parzialmente la fideiussione in caso di mancato versamento di singole rate della provvista per la prestazione e/ la contribuzione figurativa correlata. In caso di mancato pagamento della rata singole rate della provvista per la prestazione e/ la contribuzione figurativa correlata per un periodo continuativo superiore a 180 giorni, l Istituto potrà escutere l intera fideiussione. Il garante è tenuto a saldare in un unica soluzione quanto dovuto dal datore di lavoro al netto dei pagamenti eventualmente effettuati. Nel caso di mancato pagamento anche da parte del garante, l Inps non è tenuto ad erogare la prestazione né ad accreditare la contribuzione figurativa correlata. A seguito della presentazione della comunicazione di definizione della garanzia fideiussoria e dell apertura della posizione contributiva dedicata, il datore di lavoro presenta all Inps le domande telematiche di prestazione per ciascun lavoratore. TeamSystem Labour Review 189/2013 8

11 L istituto, ai fini della liquidazione della prestazione, accerta il perdurare della sussistenza dei requisiti normativamente richiesti in capo al lavoratore, tra i quali la cessazione del rapporto di lavoro, e che l onere effettivo per il singolo lavoratore corrisponda alla stima effettuata in sede di quantificazione. Nel caso in cui l importo risulti superiore alla stima, l Inps provvederà a richiedere una integrazione della garanzia o della provvista al datore di lavoro. L Inps ha precisato in ogni caso che la liquidazione della prestazione al termine del periodo di esodo viene effettuata sulla scorta della normativa vigente al momento della decorrenza del trattamento pensionistico. Nel caso in cui intervengano delle modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell aspettativa di vita superiore a quello - per tempo previsto dalla tabella tecnica di accompagnamento del D.L. n. 201/2011, a favore dei soggetti già titolari di posizione pensionistica, l erogazione di quest ultima proseguirà per l ulteriore necessario periodo, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esodante, anche con l eventuale rimodulazione dell importo della garanzia fideiussoria. Liquidazione e calcolo della prestazione La prestazione è erogata, su richiesta del datore di lavoro, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La sede Inps competente per la liquidazione, accertata la presenza dei requisiti di legge previsti per la concessione della prestazione, provvede alla sua erogazione in rate mensili. Con riferimento alle modalità di calcolo della prestazione, l Istituto ha precisato che il valore della stessa è pari all importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo. Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni legislative (ad esempio, maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto da soggetti portatori di invalidità superiore al 74%, benefici amianto, ecc.) devono essere valutati ai fini del diritto e della determinazione dell importo pensionistico. Sull importo della prestazione non spetta la perequazione automatica e non spettano i trattamenti di famiglia (Anf); non possono inoltre essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri. La prestazione non è reversibile e in caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione. Ai sensi dell articolo 24, comma 10 del D.L. n. 201/2011 per i soggetti iscritti anteriormente al 1 gennaio 1995 che accedono alla pensione anticipata con una età inferiore a 62 anni, si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell accesso al pensionamento rispetto all età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. L Inps ha precisato che la prestazione è soggetta alla riduzione di cui al comma 10 dell articolo 24 prendendo come riferimento l età anagrafica del soggetto al momento dell accesso alla prestazione, posto che in base all articolo 4, comma 1 della Legge n. 92/2012 al soggetto che accede all esodo, il datore di lavoro corrisponde la prestazione pari all importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore in base alle norme vigenti. Qualora alla data della decorrenza della pensione anticipata, il lavoratore abbia perfezionato il requisito anagrafico di 62, la riduzione non opera. L articolo 6, comma 2-quater del D.L. n. 216/2011 prevede inoltre che le disposizioni di cui all articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo del predetto D.L. n. 201/2011 in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva TeamSystem Labour Review 189/2013 9

12 prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Al riguardo, l istituto fa presente che la contribuzione figurativa correlata accreditata a seguito della cessazione dell attività lavorativa per accedere alla prestazione in parola non è utile per evitare la riduzione della pensione anticipata. Infatti, ai fini della determinazione dell anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione, deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del citato articolo 6. Il pagamento della prestazione avviene con la procedura di pagamento della pensione. Il pagamento delle prestazioni è corrisposto in 13 mensilità ed è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall Inps, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese. La prestazione è soggetta alla tassazione ordinaria. Le detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per i famigliari a carico vengono attribuite a seguito della presentazione della relativa dichiarazione ex articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973. Determinazione della contribuzione figurativa Si prevede che per i periodi di erogazione della prestazione a favore degli interessati, è versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata utile per il conseguimento del diritto alla pensione, e per la determinazione della sua misura. In analogia a quanto previsto per le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dall articolo 2, commi 6 e 10, della Legge n. 92/2012 in materia Aspl, la retribuzione media mensile, sulla quale debbono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in Uniemens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa correlata sono calcolate sulla base dell aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore secondo la normativa vigente (l aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari al 33%). Il versamento della contribuzione figurativa correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione. Nell ipotesi di morte del lavoratore, l obbligo contributivo si estingue e l Istituto provvede a rimborsare al datore di lavoro l eventuale eccedenza della contribuzione figurativa correlata. Commenti a cura dell avv. Valentina Lo Bartolo TeamSystem Labour Review 189/

13 RINNOVI CONTRATTUALI LUGLIO - AGOSTO 2013 Autostrade e trafori - Concessionari - Accordo In data , tra le Parti Federeti, Fise-Acap, da una parte, e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ugl-Trasporti e Sla- Cisal, dall altra, è stato sottoscritto l accordo per il rinnovo del trattamento economico complessivo dei dipendenti da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori. L accordo avrà decorrenza dal al per la parte economica e normativa. Le novità incidenti sul cedolino sono: - Minimi tabellari (agosto 2013; gennaio 2014; agosto 2014; gennaio 2015; agosto 2015); - Una tantum (agosto 2013). A tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza alla data del , a copertura del periodo 1 gennaio luglio 2013, compete un importo forfetario una tantum da corrispondere con la retribuzione di agosto 2013 nelle seguenti misure: Livelli Importi mensili AQ 168,00 A 168,00 A1 150,00 B 132,00 B1 121,00 C 106,00 C1 97,00 D 72,00 L una tantum deve essere corrisposta in proporzione ai mesi di servizio effettivo prestato dalla data di assunzione, per gli assunti dopo il 31 dicembre Al personale assunto a tempo parziale l indennità una tantum viene corrisposta in misura pari al 60% (elevata al 70% quando la durata mensile o rapportata a mese della prestazione minima risulti superiore a 80 ore). La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni viene computata come mese intero, mentre quelle inferiori non vengono considerate. L importo forfetario non è utile ai fini del vari istituti contrattuali e di legge, né ai fini della determinazione del TFR. I periodi di assenza per maternità obbligatoria, malattia, infortunio, gravidanza e congedo matrimoniale, intervenute dal 1 gennaio 2013 al 31 luglio 2013 che hanno dato luogo a pagamento dell indennità a carico dell istituto previdenziale competente, sono considerati utili ai fini della maturazione dell una tantum. A seguito degli aumenti stabiliti dall accordo con decorrenza agosto 2013, gennaio 2014, agosto 2014, gennaio 2015 e agosto 2015, i valori della retribuzione base sono così determinati: Livelli Dal Dal Dal Dal Dal AQ 2.057, , , , ,90 A 2.057, , , , ,90 A , , , , ,77 B 1.619, , , , ,60 B , , , , ,60 C 1.295, , , , ,70 C , , , , ,36 D 875,46 895,73 916,00 936,27 956,54 TeamSystem Labour Review 189/

14 Fino al gli aumenti stabiliti dall accordo non sono considerati utili ai fini del computo dei compensi relativi al lavoro straordinario. La disciplina ha decorrenza a partire dal 1 agosto Il lavoratore in trasferta, inoltre, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, rimborso che verrà definito in sede aziendale, nonché al rimborso a piè di lista, nei limiti della normalità, delle spese di vitto e alloggio; in caso di pernottamento, è prevista la corresponsione di una indennità di 20,00. Per quanto concerne il congedo parentale la nuova disciplina decorre a partire dal 1 agosto 2013; il lavoratore può astenersi dal lavoro senza oneri per l azienda entro il terzo anno di età del figlio senza limite massimo; entro l 8 anno di vita del figlio nel limite di 5 giorni lavorativi all anno per ciascun figlio. In ordine al periodo di malattia la disciplina anch essa decorrente dal 1 agosto 2013, prevede che in presenza di patologie gravi di cui al D.M. n. 278/2000, il periodo di aspettativa non retribuita complessivamente non superiore a 4 mesi continuativi, viene elevato a 6 mesi. I permessi retribuiti, per i quali la disciplina anch essa decorrente dal 1 agosto 2013, per nascita di un figlio sono elevati a 2 giorni, di cui 1 deve essere fruito obbligatoriamente entro il 5 mese di vita del bambino. Tra le ipotesi di grave lutto familiare viene incluso anche quella del convivente more uxorio. Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono l assistenza e la previdenza integrativa, il lavoro a tempo parziale ed il telelavoro. Agricoltura - Aziende cooperative - Accordo In data , tra Agrital-Agci, Legacoop Alimentare, Fedagri-Confcooperative da una parte, e Flai- Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, dall altra, è stato sottoscritto l accordo per il rinnovo del Ccnl dei dipendenti delle cooperative agricole e consorzi agricoli. L accordo avrà decorrenza dal al per la sola parte economica. Le novità incidenti sul cedolino sono: - Minimi tabellari (luglio 2013; gennaio 2014; luglio 2015). A seguito degli aumenti stabiliti dall accordo con decorrenza luglio 2013, gennaio 2014 e luglio 2015 i valori della retribuzione base sono così determinati: Livelli Dal Dal Dal Q 1.799, , , , , ,63 2Q 1.617, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Operai non professionalizzati 1.009, , ,95 Il periodo di prova per gli operai a tempo determinato è corrispondente ai seguenti giorni lavorativi: - 2 giorni per i contratti superiori a 30 giorni; - 4 giorni per i contratti superiori a 50 giorni. TeamSystem Labour Review 189/

15 Con separato accordo è stata disciplinata la costituzione e l attività delle RSU. L accordo prevede la possibilità di realizzare regimi di orari diversi, con il superamento dell orario contrattuale fino al limite delle 80 ore per anno civile e la concessione di corrispondenti riposi compensativi in periodi di minore intensità produttiva. In sede aziendale è possibile stabilire il superamento di detto limite. Qualora entro il 30 novembre 2015 la Commissione appositamente costituita non abbia definito le modalità di costituzione di un sistema di Casse su tutto il territorio nazionale o di un unica Cassa nazionale, dal 31 dicembre 2015 le cooperative che non aderiscano ad una cassa extra legem dovranno corrispondere agli operai a tempo determinato le integrazioni di malattia ed infortunio previste dal Ccnl. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, in assenza di adesione a casse extra legem le integrazioni saranno corrisposte dal 1 gennaio Per quanto riguarda la malattia, il lavoratore assunto a tempo indeterminato, entro 7 giorni dal superamento del periodo di comporto per malattia può chiedere una aspettativa fino a 6 mesi, durante i quali non decorre retribuzione, né anzianità di servizio ai fini legali e contrattuali. A fronte del protrarsi dell assenza a causa di patologie gravi a continuative che comportino terapie salvavita o in caso di sclerosi multipla o progressiva, il lavoratore può chiedere un ulteriore aspettativa fino a guarigione clinica e comunque fino a 6 mesi. Per gli operai a tempo indeterminato il congedo matrimoniale è di 15 giorni con decorrenza della normale retribuzione. Per gli operai a tempo determinato il congedo è di : - 15 giorni (contratti per più di 150 giornate lavorative); - 10 giorni (contratti da 101 a 150 giornate lavorative); - 5 giorni (contratti da 51 a 100 giornate lavorative). Il congedo deve essere goduto entro 30 giorni dal matrimonio. A partire dal 1 gennaio 2014 in caso di 2 evento luttuoso nel corso dell anno (decesso del coniuge, del convivente, o di un parente entro il 2 grado) spetta 1 giorno di permesso retribuito; il congedo non retribuito per malattia del figlio è elevato da 5 a 8 giorni lavorativi all anno. Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono l assistenza e la previdenza integrativa, la contrattazione integrativa, l apprendistato. Lavanderie - Aziende Industriali - Accordo In data tra le Parti Assosistema e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil è stato sottoscritto l accordo per il rinnovo del contratto collettivo per i dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini. Le Parti hanno approvato definitivamente l ipotesi di accordo per il rinnovo per i dipendenti dalle imprese del sistema integrato di servizi tessili e medici affini firmata il 19 giugno L accordo avrà decorrenza dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2015 sia per la parte economica che per quella normativa. Le novità incidenti sul cedolino sono le seguenti : - Minimi tabellari (giugno 2013; gennaio 2014; gennaio 2014); - Una tantum (giugno 2013). A tutti i lavoratori in forza alla data del , a copertura del periodo 1 luglio maggio 2013 compete un importo forfetario una tantum da corrispondere con la retribuzione di giugno 2013 nelle seguenti misure: TeamSystem Labour Review 189/

16 Livelli Importi mensili D2 404,88 C3 404,88 C2 315,45 C1 261,79 B3 256,91 B2 221,14 B1 204,88 A3 200,00 A2 186,99 A1 162,60 L una tantum assorbe eventuali altre quote corrisposte dalle aziende al medesimo titolo e deve essere corrisposta in proporzione ai mesi di servizio effettivo prestato nel periodo suddetto, con esclusione dei periodi di assenza non retribuita. L indennità non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale, né ai fini del TFR e deve essere proporzionalmente ridotta in caso di part-time, aspettativa a qualsiasi titolo, assenza facoltativa post-partum, assunzione nel corso dei periodi di assenza e/o aspettativa, Cig a zero ore. A seguito degli aumenti stabiliti dall accordo con decorrenza giugno 2013, gennaio 2014 e gennaio 2015 i valori della retribuzione base sono così determinati: Livelli Dal Dal Dal D , , ,58 C , , ,58 C , , ,95 C , , ,01 B , , ,07 B , , ,69 B , , ,83 A , , ,35 A , , ,65 A , , ,83 A seguito dell aumento stabilito con decorrenza giugno 2015, i nuovi importo mensili dell incentivo di modulo, calcolati redazionalmente, risultano così fissati: Livelli Importi D2 103,25 C3 103,25 C2 80,44 C1 66,76 B3 65,51 B2 56,39 B1 51,76 A3 51,00 A2 47,68 A1 25,21 TeamSystem Labour Review 189/

17 Scuole private Religiose - Protocollo di intesa In data tra le Parti Agidae, da una parte, e Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals-Confsal, Sinasca, dall altra, è stato sottoscritto il protocollo di intesa per le modifiche al Ccnl a sostegno dell occupazione per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato negli istituti aderenti all Agidae. A decorrere dal 1 settembre 2013 e per l anno scolastico le singole scuole potranno prevedere una riduzione massima del 18% della retribuzione tabellare per i nuovi assunti. Le Parti stabiliscono di riformulare la disciplina del orario professionalizzante per l area del personale ausiliario tecnico-amministrativo, in coerenza con le vigenti disposizioni di legge. In attesa dell attuazione dei tirocini formativi legati all abilitazione all insegnamento, sono prolungati di ulteriori 24 mesi i contratti a termine dei docenti non abilitati in attesa di esami abilitanti, per i quali il contratto a termine poteva già essere reiterato oltre 36 mesi, per ulteriori 24 mesi fino al massimo di 60 mesi. Sono, altresì, prolungati di ulteriori 24 mesi i contratti a termine stipulati annualmente ai docenti già in servizio a tempo indeterminato (coordinamento didattico ex articolo 39 comma 4 del Ccnl); sono, infine, prolungati di ulteriori 24 mesi i rinnovi degli incarichi annuali ai coordinatori di nuova assunzione. Telecomunicazioni - Servizi di telefonia - Accordo In data tra le Parti Assotelecomunicazioni-Asstel, Assocontact, da una parte, e Slc-Cgil, Fistel- Cisl, Uilcom-Uil, dall altra, è stato sottoscritto l accordo per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, in ordine alla disciplina dei lavoratori a progetto nella attività dei call center. L articolo 24-bis del D.L. n. 83/2012 consente l utilizzo delle collaborazioni a progetto per le attività di beni e di servizi con modalità outbound nei call center, sulla base di un corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva. In attuazione di ciò l accordo in oggetto fornisce una regolamentazione nell ambito del contratto delle telecomunicazioni per i lavoratori a progetto che svolgano attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound attività di recupero crediti telefonico outbound, attività di ricerca di mercato, per conto di imprese aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie del Ccnl telecomunicazioni. La figura professionale a cui si applica l accordo in argomento è esclusivamente quella dell operatore telefonico outbound (esclusi quindi le figure di coordinamento e quelle che svolgono attività di back office, disciplinate con contratto di lavoro subordinato). Ai fini dell individuazione del corrispettivo, il livello retributivo orario è il minimo tabellare dal 2 livello del Ccnl rapportato alle ore di effettiva prestazione. Si applicano le seguenti percentuali della predetta retribuzione: - 60% a partire dal 1 ottobre 2013; - 70% a partire dal 1 gennaio 2015; - 80% partire dal 1 gennaio 2016; - 90% partire dal 1 gennaio 2017; - 100% partire dal 1 gennaio Entro il 1 gennaio 2014 è prevista la costituzione di un Ente bilaterale che dal 1 luglio 2014 fornirà prestazioni integrative a sostegno del reddito in caso di gravi patologie, di maternità e di formazione. Le imprese committenti, pertanto, dal 1 gennaio 2014 sono tenute a versare l importo di 0,15 all Ente bilaterale che verrà costituito per ogni ora lavorata e retribuita ai collaboratori cui si applica il Ccnl. I collaboratori sono tenuti a contribuire con l importo di 0,05 per ogni ora lavorata e retribuita. TeamSystem Labour Review 189/

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